Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 16 febbraio 2001 |
Determinazione per l'anno 2000 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della caccia". |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo", ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia; Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale e' stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 1999; Ritenuta la necessita' di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2000; Visto il rendiconto della gestione "Fondo di garanzia per le vittime della caccia" per l'anno 1999, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 dicembre 2000; Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 24 gennaio 2001; Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2000 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente; Decreta: Art. 1. Per l'anno 2000 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita' venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2001 Il Ministro: Letta |
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