| Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 16 febbraio 2001 |  
| Determinazione  per  l'anno  2000  della misura del contributo dovuto alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della caccia". |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Vista  la  legge  11 febbraio  1992,  n.  157, recante norme per la protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo venatorio;  Visto  l'art.  10  del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante  norme  per  la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione  della  direttiva  92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220,  recante  norme  sulla  riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale  generale  del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante disposizioni   sulla   "Razionalizzazione   delle  norme  concernenti l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di interesse  collettivo",  ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;  Visto  il decreto ministeriale 21 aprile 2000 con il quale e' stata determinata  da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a  favore  del  Fondo  di  garanzia  per le vittime della caccia, per l'anno 1999;  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto contributo a valere per l'anno 2000;  Visto  il  rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia per le vittime  della  caccia"  per  l'anno 1999, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 18 dicembre 2000;  Visto  il  parere  reso  in  merito  dall'ISVAP  -  Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 24 gennaio 2001;  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 2000 la misura del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;                              Decreta:                               Art. 1.  Per  l'anno  2000  il  contributo  di  cui  all'art. 25 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  e'  determinato nella misura del 5% dei premi  incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per  la  responsabilita' civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di gestione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 16 febbraio 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
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