Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
Ripubblicazione del testo della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano", corredato delle relative note. (Legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 1o febbraio 2001).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.
(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)
1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 3, primo comma, le parole: "in base ai princi'pi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali";
c) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo";
d) all'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
e) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis.- Le contemporanee dimissioni della meta' piu' uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalita' determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale.
Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione";
f) la sezione II del titolo I e' sostituita dalla seguente:
"SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE.
Art. 9. - Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale.
Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.
La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi.
La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
Art. 10. - L'Assemblea regionale puo' approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.
In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi";
g) all'articolo 12, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalita' di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi";
h) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis.- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalita' del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo";
i) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis.- Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale";
l) dopo l'articolo 41, la rubrica: "Disposizioni transitorie" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie";
m) dopo la rubrica: "Disposizioni finali e transitorie", all'articolo 42 sono premessi i seguenti:
"Art. 41-bis.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea e' sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Art. 41-ter.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo integrale degli articoli unico,
2, 3, 8, 12, 13, 23, 29, 30 e 31 dello Statuto della
Regione siciliana approvato dal regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
"Articolo unico. - E' approvato, nel testo allegato,
firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.
Lo Statuto predetto sara' sottoposto all'Assemblea
Costituente, per essere coordinato con la nuova
costituzione dello Stato.
Statuto della "Regione siciliana
Artt. Statuto della "Regione siciliana .... |1 ---------------------------------------------------------------------
Titolo I - Organi della regione.... |2 ---------------------------------------------------------------------
Sez. I - Assemblea regionale.... |3 - 8 ---------------------------------------------------------------------
Sez. II - Presidente della Regione e Giunta | regionale.... |9 - 10 ---------------------------------------------------------------------
Titolo II - Funzioni degli organi regionali: | ---------------------------------------------------------------------
Sez. I - Funzioni dell'Assemblea regionale.... |11 - 19 ---------------------------------------------------------------------
Sez. II - Funzioni del Presidente e della Giunta | regionale.... |20 - 22 ---------------------------------------------------------------------
Titolo III - Organi giurisdizionali.... |23 - 30 ---------------------------------------------------------------------
Titolo IV - Polizia.... |31 ---------------------------------------------------------------------
Titolo V - Patrimonio e finanze.... |32 - 41 ---------------------------------------------------------------------
Disposizioni transitorie.... |42 - 43
"Art. 2. - Organi della Regione sono: l'Assemblea, la
Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della
Regione e la Giunta costituiscono il Governo della
Regione".
"Art. 3. - L'Assemblea regionale e' costituita di
novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio
universale diretto e segreto, secondo la legge emanata
dall'Assemblea in armonia con la Costituzione e i princi'pi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al
fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei
sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per
l'accesso alle consultazioni elettorali.
L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono
indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo
a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la
seconda domenica successiva al compimento del periodo di
cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio
regionale ovvero del Parlamento europeo".
"Art. 8. - Il Commissario dello Stato di cui all'art.
27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento
della Assemblea regionale per persistente violazione del
presente Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere
preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative
dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione e'
allora affidata ad una commissione straordinaria di tre
membri, nominata dal Governo nazionale su designazione
delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indice
le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di
tre mesi.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo
comma e' disposta la rimozione del Presidente della
Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che
abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate
e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi'
essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale".
"Art. 12. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta
al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante
presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione,
di un progetto redatto in articoli.
L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero
di consigli dei comuni della Regione non inferiore a
quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della
popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli
provinciali.
Con legge della Regione sono disciplinate le modalita'
di presentazione dei progetti di legge di iniziativa
popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono
determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si
pronuncia sui progetti stessi.
I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni
dell'Assemblea regionale con la partecipazione della
rappresentanza degli interessi professionali e degli organi
tecnici regionali.
I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate
dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo
regionale".
"Art. 13. - Le leggi approvate dall'Assemblea regionale
ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono
perfetti, se mancanti della firma del Presidente della
Regione e degli Assessori competenti per materia. Sono
promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini
di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella
Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo
diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel
singolo regolamento.
Art. 23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno
in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti
la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti svolgeranno altresi' le funzioni,
rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e
contabile. I magistrati della Corte dei conti sono
nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della
Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea
straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno
decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni
regionali del Consiglio di Stato.
Art. 29. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro
venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della
Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero
scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al
Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta
Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed
immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione.
Art. 30. - Il Presidente della Regione, anche su voto
dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art.
27, possono impugnare per incostituzionalita' davanti
l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro
trenta giorni dalla pubblicazione.
Art. 31. - Al mantenimento dell'ordine pubblico
provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia
dello Stato, la quale nella Regione dipende
disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal
Governo regionale. Il Presidente della Regione puo'
chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato. Tuttavia
il Governo dello Stato potra' assumere la direzione dei
servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo
regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e,
in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano
compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua
sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre,
con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o
il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di
polizia. Il Governo regionale puo' organizzare corpi
speciali di polizia amministrativa per la tutela di
particolari servizi ed interessi".
- Si riporta il testo del quattordicesimo comma
dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme
per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a
statuto normale) cosi' come introdotto dal comma 2
dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto
ordinario):
"Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma
precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi
dell'art. 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore
quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri".
- Si riporta il testo del numero 3) del tredicesimo
comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108
(Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni
a statuto normale) cosi' come introdotto dal comma 2
dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove
norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto
ordinario):
A tal fine effettua le seguenti operazioni:
"1-2. (Omissis)
3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste
provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero
2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o
superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio,
proclama eletti i primi candidati compresi nella lista
regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi
assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai
sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di
liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui
al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre
elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in
questione per il numero dei seggi da ripartire;
nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
di ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto:
il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a
ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita'
di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre
elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste
sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalita' di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare
dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora
attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora
tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo
all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori
seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima
circoscrizione della medesima graduatoria;".
(Omissis)".
- La legge 17 febbraio 1968, n. 108 reca: "Norme per la
elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale".
- La legge 23 febbraio 1995, n. 43 reca: "Nuove norme
per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto
ordinario".



 
Art. 2.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta)
1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle";
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno";
e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo";
f) all'articolo 17, il secondo comma e' abrogato;
g) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle.
L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15";
h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle seguenti: "previa deliberazione della Giunta";
l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
m) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle";
n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
"I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 2, 8,
15, 17, 18, 20, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 48 e 50 dello
statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
"Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;
e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento
agrario e fondiario;
f) strade e lavori pubblici di interesse regionale;
g) urbanistica, piani regolatori per zone di
particolare importanza turistica;
h) trasporti su funivie e linee automobilistiche
locali;
i) acque minerali e termali;
l) caccia e pesca;
m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso
domestico;
n) incremento dei prodotti tipici della Valle;
o) usi civici, consorterie, promiscuita' per
condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime
proprieta' culturali;
p) artigianato;
q) industria alberghiera, turismo e tutela del
paesaggio;
r) istruzione tecnico-professionale;
s) biblioteche e musei di enti locali;
t) fiere e mercati;
u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei
portatori alpini;
v) toponomastica;
z) servizi antincendi".
"Art. 8. - Le concessioni di acque indicate nel secondo
comma dell'articolo precedente, che alla data del
7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla
Regione.
Il Presidente della Regione ha facolta' di provocare
dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle
concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla
legge.
Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate
nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione
potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro
utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo
un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto,
composto di rappresentanti del Ministero dei lavori
pubblici e della Giunta regionale.
Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura
e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato".
"Art. 15. - Sono organi della Regione: il Consiglio
della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
In armonia con la Costituzione e i princi'pi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, determina la forma di governo della
Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del
Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli
assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della
Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa
popolare delle leggi regionali e del referendum regionale
abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle
consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la
rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le
dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni
caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio
della Valle.
La legge regionale di cui al secondo comma non e'
sottoposta al visto di cui al primo comma dell'art. 31. Su
di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non
sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare
una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o
dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma e'
sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a
referendum non e' promulgata se non e' approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo
a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del Consiglio della Valle".
"Art. 17. - L'ufficio di consigliere regionale e'
incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di
un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento
europeo.
(comma abrogato).".
"Art. 18. - Il Consiglio regionale e' eletto per cinque
anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda
domenica successiva al compimento del periodo di cui al
precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica".
"Art. 20. - Il Consiglio e' convocato dal suo
Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di
aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione
straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o
di almeno un terzo dei consiglieri".
"Art. 32. - Il Presidente della Regione, la Giunta e
gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della
Regione".
"Art. 33. - Il Presidente della Regione e' eletto dal
Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del
Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza
assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza
relativa.
Gli assessori preposti ai singoli rami
dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su
proposta del Presidente della Giunta".
"Art. 34. - Il Presidente della Regione e' il capo
dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione.
Promulga le leggi ed i regolamenti regionali".
"Art. 35. - L'ufficio di Presidente della Regione o di
assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio
pubblico".
"Art. 41. - L'istituzione degli uffici di conciliazione
nei comuni della Valle d'Aosta e' disposta con decreto del
Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta.
Il Presidente della Giunta, in virtu' di delegazione
del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme
in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario,
provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla
dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e
viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle
funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di
conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti
dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla
sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da
esso previsti".
"Art. 44. - Il Presidente della Regione per delegazione
del Governo della Repubblica provvede al mantenimento
dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo,
verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia
dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali,
quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo
assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico.
Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo
Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo, verso il quale e' responsabile.
Interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri,
quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la Regione".
"Art. 48. - Il Consiglio della Valle puo' essere
sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al
presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando,
nonostante la segnalazione fatta dal Governo della
Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta
regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Puo' essere sciolto anche per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione
di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che
debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro
venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e'
disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto
atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere
disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il
contestuale scioglimento del Consiglio della Valle".
"Art. 50. - Per le modificazioni del presente Statuto
si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al
Consiglio della Valle.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale.
Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle,
con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale,
sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un
ordinamento finanziario della Regione.
(comma abrogato).".



 
Art. 3.
(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)
1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei princi'pi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale";
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Il Consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto";
e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo";
f) all'articolo 17, il terzo comma e' abrogato;
g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati;
h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione";
l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
m) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
n) all'articolo 54, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo' essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori";
o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";
p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente:
"Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale";
q) all'articolo 54, il quinto comma e' abrogato.
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 15,
17, 18, 20, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 50 e 54 dello
statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
"Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali,
nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta'
legislativa nelle seguenti materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico
del personale;
b) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere
di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della
Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione
sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali
della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civili;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di enti locali".
"Art. 15. - Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
In armonia con la Costituzione e i princi'pi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la
forma di governo della Regione e, specificatamente, le
modalita' di elezione, sulla base dei princi'pi di
rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio
regionale, del Presidente della Regione e dei componenti
della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della
Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione
motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di
iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del
referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.
Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei
sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per
l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio
regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia
in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare
una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o
dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e'
comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'art.
33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere
la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla
Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e'
sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti del Consiglio regionale.
La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se
non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del
Consiglio regionale".
"Art. 17. - E' elettore ed eleggibile al Consiglio
regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della
Regione.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con
quello di membro di una delle Camere o di un altro
Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con
popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di
membro del Parlamento europeo.
(comma abrogato).".
"Art. 18. - Il Consiglio regionale e' eletto per cinque
anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda
domenica successiva al compimento del periodo di cui al
precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni
deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica".
"Art. 20. - Il Consiglio si riunisce di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa
del suo Presidente o su richiesta del Presidente della
Regione o di un quarto dei suoi componenti".
"Art. 33. - Ogni legge approvata dal Consiglio
regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e
promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che
il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo
che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli
interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e' promulgata
se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il
Governo della Repubblica non promuove la questione di
legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio
regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la
promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della
Repubblica consente, non sono subordinati ai termini
sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il
secondo comma del presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine
diverso".
"Art. 34. - Il Presidente della Regione, la Giunta ed i
suoi componenti sono organi esecutivi della Regione".
"Art. 35. - Il Presidente della Regione e' il
rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
Un componente della Giunta regionale assume le funzioni
di Vicepresidente della Regione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione eletto a suffragio universale
e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
regionale".
"Art. 37. (comma abrogato).
La Giunta regionale e' responsabile di fronte al
Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le
dimissioni della Giunta".
"Art. 39. - L'ufficio del Presidente della Regione e di
membro della Giunta e' incompatibile con qualsiasi altro
ufficio pubblico".
"Art. 41. - Contro i provvedimenti dei membri della
Giunta regionale preposti ai singoli rami
dell'amministrazione e' dato ricorso alla Giunta, che
decide con decreto del Presidente della Regione.
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo".
"Art. 47. - Il Presidente della Regione dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri,
quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la Regione".
"Art. 49. - Il Governo della Repubblica puo' delegare
alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico.
Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive
fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a
tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze
armate".
"Art. 50. - Il Consiglio regionale puo' essere sciolto
quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente
Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la
segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non
proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del
Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione
parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione
di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che
provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che
debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro
venti giorni dalle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e'
disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto
atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere
disposta per ragioni di sicurezza nazionale".
"Art. 54. - Per le modificazioni del presente Statuto
si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per
le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo'
essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno
ventimila elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in
prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del
Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della
Regione puo' indire un referendum consultivo prima del
compimento del termine previsto dalla Costituzione per la
seconda deliberazione.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono
comunque sottoposte a referendum nazionale.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto
possono essere modificate con leggi ordinarie della
Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni
caso sentita la Regione.
(comma abrogato).".
- Per il testo di cui al quattordicesimo comma
dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle
note all'art. 1.
- Per il testo del numero 3 del tredicesimo comma
dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle
note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
v. nelle note all'art. 1.
- Per l'argomento della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
v. nelle note all'art. 1.



 
Art. 4.
(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) le parole: "Presidenti delle Giunte provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia";
c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica";
d) all'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entita' e dei loro specifici bisogni";
e) all'articolo 24, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione";
f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:
"Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano";
g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: "diritto elettorale attivo" sono inserite le seguenti: "in Provincia di Bolzano";
h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno";
i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali";
l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: "regionali e" sono soppresse;
m) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica";
n) all'articolo 28, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo";
o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati;
p) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente:
"Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.
Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento";
q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "i vice Presidenti";
r) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno
di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali";
s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: "e' composta del Presidente" sono inserite le seguenti: "della Regione, che la presiede,";
t) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale";
u) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale";
v) all'articolo 47, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale";
z) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, diretto e segreto, e' composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale e' rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.
La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
Un seggio del Consiglio provinciale di Trento e' assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove e' insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed e' attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni e' pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica";
aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti:
"Art. 48-bis.- I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 48-ter.- Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.
Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano";
bb) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38";
cc) dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis.- Il Consiglio provinciale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Il Consiglio provinciale puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indi'ce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
Il nuovo Consiglio provinciale e' convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
dd) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale";
ee) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili";
ff) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali";
gg) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente:
"Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino";
hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: "fra il presidente della relativa giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "fra il Presidente della relativa Provincia";
ii) all'articolo 92 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parita' tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle localita' ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale";
ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: "o da quello della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da quello della Provincia";
mm) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente:
"Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca";
nn) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente:
"Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale";
oo) all'articolo 104, le parole: "Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto dall'articolo 103".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni:
a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per la carica di consigliere provinciale;
b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non piu' di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresi', in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;
c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non puo' comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro ne' inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa e' collegata. Non e' consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta;
d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni:
1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che e' costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale;
2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia;
3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni;
4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento piu' uno dei voti validi;
6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parita' di voti tra le liste il seggio e' assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto piu' preferenze nei predetti comuni; a parita' di preferenze il seggio e' attribuito al piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati;
7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parita' di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti;
8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6);
9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista;
10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra, il piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', quello che precede nell'ordine di lista;
e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di eta'. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo e' proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente:
1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto presidente il candidato piu' anziano di eta';
2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui e' aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), e' escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o piu' delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno;
f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1 gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1 gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.
5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 10,
12, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 78, 81, 92, 94, 98 e 104 dello
statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge costituzionale:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi
nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela
delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale
ad essi addetto;
2) ordinamento degli enti para-regionali;
3) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
4) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato
e le materie di competenza provinciale;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) servizi antincendi;
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8) ordinamento delle camere di commercio;
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle
cooperative;
10) contributi di miglioria in relazione ad opere
pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi
nell'ambito del territorio regionale".
"Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni
delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di
emanare norme legislative nella materia del collocamento e
avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla
costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici
del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri
amministrativi connessi con le potesta' legislative
spettanti alle province stesse in materia di lavoro.
I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli
organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i
sindaci interessati.
I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno
diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel
territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione
basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o
sull'anzianita' di residenza".
"Art. 12. - Per le concessioni di grandi derivazioni a
scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le
province territorialmente competenti hanno facolta' di
presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in
qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso
al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il
decreto di concessione e di proroga.
I Presidenti delle Province territorialmente competenti
o loro delegati sono invitati a partecipare con voto
consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti
indicati nel primo comma.
Il Ministero competente adotta i provvedimenti
concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) nella Regione, sentito il parere della
provincia interessata".
"Art. 15. - Salvo che le norme generali sulla
programmazione economica dispongano un diverso sistema di
finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato assegna alle province di Trento e di
Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel
bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che
prevedono interventi finanziari per l'incremento delle
attivita' industriali. Le quote sono determinate sentito il
parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate
nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della
provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate
d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato
intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di
Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di
edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi e'
effettuato di intesa con la provincia.
La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti
destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in
proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo
linguistico e in riferimento alla entita' del bisogno del
gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano
interventi immediati per esigenze particolari.
La Provincia di Trento assicura la destinazione di
stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo
sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione
ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio
territorio, tenendo conto della loro entita' e dei loro
specifici bisogni".
"Art. 20. - I Presidenti delle Province esercitano le
attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza,
previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie
pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi
pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e
domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di
minori di anni diciotto.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i
Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi
di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e
rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica
sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai
questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali
ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica
sicurezza distaccati".
"Art. 21. - I provvedimenti dell'autorita' statale
adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono,
sospendono o comunque limitano l'efficacia di
autorizzazioni dei Presidenti delle Province in materia di
polizia o di altri provvedimenti di competenza della
Provincia, sono emanati sentito il Presidente della
Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel
termine indicato nella richiesta".
"Art. 22. - Per l'osservanza delle leggi e dei
regolamenti regionali e provinciali il Presidente della
Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere
l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato,
ovvero della polizia locale urbana e rurale".
"Art. 24. - Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione".
"Art. 25. - Il Consiglio regionale e' composto dai
membri dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano.
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in
Provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della
residenza nel territorio regionale per un periodo
ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto
elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il
requisito della residenza nel territorio Provinciale per un
periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia
maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale
nel territorio della Regione e' iscritto, ai fini delle
elezione dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali
del comune della provincia ove ha maturato il maggior
periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di
periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza.
Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei
Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il
quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel
comune di precedente residenza".
"Art. 28. - I membri del Consiglio regionale
rappresentano l'intera Regione.
Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e'
incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di
un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento
europeo".
"Art. 32. - Il Presidente ed i vice Presidenti
regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio
sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi
componenti.
A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere
convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei
consiglieri.
Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio
regionale non provvedano alla convocazione entro quindici
giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato
dal Presidente della Regione.
Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio
regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine
prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a
cura del commissario del Governo.
(comma abrogato).".
"Art. 35. - Nelle materie non appartenenti alla
competenza della Regione, ma che presentano per essa
particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere
voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati
dal Presidente della Regione al Governo per la
presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al
commissario del Governo".
"Art. 36. - La Giunta regionale e' composta del
Presidente della Regione, che la presiede, di due vice
Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono
eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio
segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi
alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono
rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice
Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano
e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo
linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella
Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza
proporzionale.
Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a
sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori
supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle
rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo
linguistico al quale appartengono i sostituiti".
"Art. 37. - Il Presidente e i membri della Giunta
regionale restano in carica finche' dura il Consiglio
regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli
affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del
Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo
Consiglio.
I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un
Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il
loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio
provinciale".
"Art. 38. - Il Presidente della Regione o gli assessori
che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono
revocati dal Consiglio regionale.
(comma abrogato).".
"Art. 39. - Qualora per morte, dimissioni o revoca del
Presidente della Regione o degli assessori occorra
procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del
Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici
giorni".
"Art. 40. - Il Presidente della Regione rappresenta la
Regione".
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri,
quando si trattano questioni che riguardano la Regione".
"Art. 41. - Il Presidente della Regione dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo".
"Art. 42. - Il Presidente della Regione determina la
ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi
con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della
Regione".
"Art. 43. - Il Presidente della Regione emana, con suo
decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta".
"Art. 47. - Sono organi della Provincia: il Consiglio
provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della
Provincia.
In armonia con la Costituzione e i princi'pi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il
rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza
di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale,
approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo
della Provincia e, specificatamente, le modalita' di
elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della
Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi
della Provincia, la presentazione e l'approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita' con le predette cariche, nonche'
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
provinciali e del referendum provinciale abrogativo,
propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Provincia, se eletto a suffragio universale e
diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia
eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto
quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita'
di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle
elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio
provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora
preveda l'elezione del Presidente della Provincia di
Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge
provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi
dei componenti il Consiglio provinciale.
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma
non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del
primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della
Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono
sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora
entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti
del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum
non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo
a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione
del Consiglio provinciale".
"Art. 52. Il Presidente della Giunta provinciale ha la
rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti
contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene
pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu'
comuni.
Il Presidente della Provincia determina la ripartizione
degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio
decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della
Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei
Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la
provincia".
"Art. 53. Il Presidente della Provincia emana, con suo
decreto, i regolamenti deliberanti dalla Giunta".
"Art. 55. I disegni di legge approvati dal Consiglio
regionale o da quello provinciale sono comunicati al
commissario del Governo in Trento, se trattasi della
Regione o della provincia di Trento, e al commissario del
Governo di Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano.
I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la
comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii
rispettivamente al Consiglio regionale od a quello
provinciale col rilievo che eccedono le rispettive
competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con
quelli di una delle due province nella Regione.
Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li
approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi
componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla
comunicazione, il Governo non promuove la questione di
legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In
caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio
regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta
dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in
vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai
termini indicati.
Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate
rispettivamente dal Presidente della Regione o dal
Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario
del Governo competente".
"Art. 78. - 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle
province autonome al raggiungimento delle finalita' e
all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e'
devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro
decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
relativa all'importazione riscossa nel territorio
regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento
alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia
di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di
destinazione a scopi determinati, fermo restando il
disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di
attuazione.
2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto
conto, in base ai parametri della popolazione e del
territorio, anche delle spese per gli interventi generali
dello Stato disposti nella restante parte del territorio
nazionale negli stessi settori di competenza delle
province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo
fra il Governo e il Presidente della Provincia".
"Art. 81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo
la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota
di integrazione.
Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al
raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle
funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di
Bolzano corrispondono ai consumi stessi idonei mezzi
finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa
Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi
comuni".
"Art. 92. Gli atti amministrativi degli enti ed organi
della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione,
ritenuti lesivi del principio di parita' dei cittadini in
quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono
essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano
del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da
parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di
provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche
da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia,
qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza
del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma
ritenuti lesivi del principio di parita' tra i cittadini di
lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella
provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso
di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri
comunali dei comuni delle localita' ladine, mochene o
cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto
del Consiglio comunale".
"Art. 94. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca,
alla dispensa dell'ufficio dei giudici conciliatori e
viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in
virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica,
osservate le altre norme in materia, stabilite
dall'ordinamento giudiziario.
L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di
cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione
e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti
dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
Alla revoca ed alla sospensione temporanea
dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento
giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano,
per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri
ed uscieri degli uffici di conciliazione e' richiesta la
piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca".
"Art. 98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge
della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente
della Regione o da quello della Provincia; previa
deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del
presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze
linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o
alle Province, la Regione o la provincia rispettivamente
interessata possono proporre ricorso alla Corte
costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o
da quello della Provincia, previa deliberazione della
rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del
ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata
al commissario del Governo in Trento, se trattasi della
Regione o della provincia di Trento, e al commissario del
Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di
Bolzano".
"Art. 104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le
norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della Regione o delle due Province.
Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative
al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di
quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o
della provincia di Bolzano".
- Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 8 agosto 1983, n. 7, (Testo unico delle leggi
regionali per la elezione del Consiglio regionale):
"Art. 8 (Elettori). - Sono elettori del Consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini iscritti
nelle liste elettorali, compilate a termini delle
disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e
revisione delle liste elettorali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e
successive modificazioni, che hanno compiuto il
diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per
l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali,
ininterrottamente nel territorio della Regione da almeno
quattro anni.
Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale
previsto nel precedente comma, e' iscritto, ai fini
dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali
del Comune di ultima residenza della provincia ove, nel
quadriennio, ha compiuto il maggior periodo residenziale,
oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province
di Trento e di Bolzano, nel Comune in cui risiede alla data
di pubblicazione del suindicato manifesto".
"Art. 9 (Eleggibili a Consigliere regionale). - Sono
eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Regione,
compilate a sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive
modificazioni, che abbiano compiuto o compiano il
diciottesimo anno di eta' entro il giorno della elezione e
che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel
territorio della Regione da almeno quattro anni".
"Art. 10 (Cause di ineleggibilita' a Consigliere
regionale). - Non sono eleggibili a Consigliere regionale:
a) i membri del Governo ed i Commissari del Governo
per le Province di Trento e di Bolzano;
b) i Questori di Trento e di Bolzano nonche' i
funzionari di PS che esercitano le loro funzioni nella
Regione;
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti;
d) i magistrati che hanno giurisdizione nella
Regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti
gli organi di giurisdizione amministrativa di cui
all'articolo 90 dello Statuto speciale, nonche' i
componenti la Corte dei Conti e la sezione della Corte
stessa avente sede nella Regione;
e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che
hanno il comando territoriale nella Regione;
f) i dipendenti della Regione o delle Province di
Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o
che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle
amministrazioni stesse nonche' i segretari generali dei
Comuni capoluogo di provincia;
g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel
territorio della Regione hanno giurisdizione e cura di
anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
Le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a),
b) e c) del primo comma non hanno effetto se l'interessato
cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre
l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
Le cause di ineleggibilita' previste alle lettere d),
e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni
presentate, revoca dell'incarico o richiesta di
collocamento in aspettativa non oltre il termine di cui al
comma precedente.
L'aspettativa e' concessa per il periodo intercorrente
fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno
della votazione ed e' disciplinata dagli ordinamenti degli
enti dai quali gli interessati dipendono.
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso
la decadenza dalla carica di cui alla lettera c).
La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o
collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo
del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di
dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva
cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno
successivo alla presentazione. Per cessazione delle
funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto
inerente l'ufficio rivestito".
"Art. 11 (Altre cause di ineleggibilita'). - Non sono
eleggibili inoltre:
a) coloro che in proprio o in qualita' di
rappresentanti legali di societa' o imprese private
risultino legati con la Regione o con le Province con
contratti di opere o di somministrazioni oppure con
concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole
entita' economica, che importino l'obbligo di adempimento
specifico, l'osservanza di norme generali o particolari
protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione
o l'autorizzazione e' sottoposta;
b) i rappresentanti legali, amministratori o
dirigenti di imprese o societa' volte al profitto di
privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province con
sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o
di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in
forza di una legge;
c) i rappresentanti legali, amministratori o
dirigenti delle societa' per azioni con
capitale maggioritario della Regione o delle Province
autonome;
d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che
prestano opera in modo continuativo in favore delle
persone, societa' ed imprese di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma.
Non sono eleggibili infine:
a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o
di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o
le Province autonome di Trento o di Bolzano;
b) coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di
quelle in materia tributaria, in quanto parte in
procedimento civile od amministrativo con la Regione o con
le Province di Trento e di Bolzano;
c) coloro che per fatti compiuti allorche' erano
amministratori o impiegati della Regione o delle Province
di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi
dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in
giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o
azienda e non hanno ancora estinto il debito".
"Art. 12 (Incompatibilita' di cariche). - Non sono
compatibili con la carica di Consigliere regionale le
cariche:
a) di Deputato e Senatore;
b) di Giudice della Corte Costituzionale;
c) di membri di altri Consigli regionali;
d) di consigliere di un Comune della Regione;
e) di Presidente, di Assessore o di consigliere di un
Comprensorio o di una Comunita' di valle oppure di
Presidente e di membro del Comitato di gestione o
dell'Assemblea generale di una Unita' sanitaria locale.
Non e' inoltre compatibile con la carica di Consigliere
regionale la posizione di dipendente della Regione o delle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
Non e' altresi' compatibile con la carica di
Consigliere regionale la posizione di dipendente di altri
enti pubblici.
Non e' infine compatibile con la carica di Consigliere
regionale l'incarico:
a) di Presidente, di membro del Consiglio di
amministrazione, di direttore generale o di dirigente di
enti, istituti, associazioni e societa' sottoposti alla
vigilanza e al controllo della Regione o delle Province
autonome;
b) di Presidente, di membro di Consiglio di
amministrazione, di direttore generale o di dirigente di
enti, istituti e societa' ai quali la Regione o le Province
autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi,
sovvenzioni o contributi;
c) di Presidente, di membro del Consiglio di
amministrazione, di direttore generale o di dirigente di
istituti bancari o societa' per azioni che abbiano come
scopo prevalente l'esercizio di attivita' finanziarie e
come tali abbiano rapporti con la Regione o le Province
autonome;
d) di Presidente, di membro del Consiglio di
amministrazione, di direttore generale o di dirigente di
enti, istituti, associazioni e societa' che gestiscono
servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle
Province autonome;
e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore degli enti,
istituti, associazioni e societa' di cui alle lettere a),
b), c) e d) del presente comma;
f) di Consigliere regionale che, nel corso del
mandato, viene a trovarsi in una condizione di
ineleggibilita' prevista dalla presente legge.
Le cause di incompatibilita' elencate al precedente
comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti,
istituti, associazioni e societa' culturali, sportive,
sindacali, di culto, assistenziali nonche' di cooperative o
consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.
Le cause di incompatibilita' di cui ai commi precedenti
non trovano applicazione quando le persone indicate nei
commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:
-- i dipendenti di cui al secondo comma sono
collocati in aspettativa senza assegni, secondo i
rispettivi ordinamenti;
-- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma
sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo la
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga alle
disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo
la legge 20 maggio 1970, n. 300.
I Consiglieri regionali per i quali esista o si
determini una delle cause di incompatibilita' previste
dalla presente legge decadono dal mandato di Consigliere
regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni
dalla carica incompatibile, o non siano stati collocati in
aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro
il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni
regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle
cariche incompatibili.
La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
Gli accertamenti e le istruttorie sulle
incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza
della Commissione di convalida del Consiglio regionale che
ne e' investita dalla Presidenza del Consiglio stesso.
Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilita'
i Consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro
trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale -
alla Commissione di convalida l'elenco delle cariche ed
uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono
tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono
successivamente ricoperti.
La Commissione di convalida deve dare comunicazione al
Consigliere interessato di inizio del procedimento per
l'accertamento di una causa di incompatibilita', con
l'invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari
per il chiarimento delle posizioni contestate.
La Commissione di convalida puo' essere anche investita
dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di
incompatibilita' sulla base di una richiesta scritta
presentata dal Consigliere regionale interessato, entro
dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o
dal giorno in cui le cariche o gli uffici vengono
successivamente ricoperti. In tal caso la Commissione di
convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di
una causa di incompatibilita' entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta ed il termine di cui al
settimo comma del presente articolo decorre dalla
comunicazione, al richiedente, del parere medesimo.
La Commissione di convalida accerta l'avvenuta
decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della
Commissione, l'interessato non puo' partecipare alle sedute
del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale. La
decadenza ha effetto dal giorno di ricevimento, da parte
dell'interessato, della decisione della Commissione".
"Art. 13 (Eccezioni alle cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita'). - Non costituiscono cause di
ineleggibilita' o di incompatibilita' gli incarichi e le
funzioni conferiti ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle
Giunte regionale e provinciali, agli Assessori regionali e
provinciali nonche' ai Consiglieri regionali in virtu' di
una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione
con il mandato elettivo".
"Art. 14 (Consigliere regionale - uso della qualifica).
- Ai membri del Consiglio regionale e' vietato di
consentire o tollerare che il loro nome, con la indicazione
della loro qualifica, sia usato in annunzi o stampati o
documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica
diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e
commerciali".
"Art. 15 (Indizione comizi elettorali). - I comizi
elettorali sono convocati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale,
di intesa con il Commissario del Governo per la Provincia
di Trento e col Presidente della Corte d'Appello di Trento.
Il decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Regione danno notizia
al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con
speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente
quello della votazione".
"Art. 18 (Formazione delle candidature). - Le liste di
candidati per ogni collegio devono essere presentate con
dichiarazione firmata da non meno di 400 e non piu' di 600
elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo
collegio per la elezione del Consiglio regionale. Nessun
elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di
liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che
nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature
con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio
in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione
di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal
segretario del partito o raggruppamento politico o dai
presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che
tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o
segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da
loro incaricati con mandato autenticato da notaio.
La firma del sottoscrittore deve essere debitamente
autenticata.
Gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e
data di nascita; la loro firma deve essere autenticata,
anche comulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di
un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal
giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere
indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura
iscritto.
I nomi dei candidati devono essere elencati con
l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e
contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine
di precedenza agli effetti dell'art. 62. Nel collegio
provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere,
inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non minore di tre o non maggiore del numero dei candidati
da eleggere nel collegio.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste dei due
collegi elettorali portanti contrassegni diversi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere la descrizione succinta del
contrassegno che identifica la lista nonche' l'indicazione
di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a
fare le designazioni previste dall'art. 23".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge
21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale):
"Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le
autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai
notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei
deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n.
108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240,
dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive
modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e
successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i
cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti
di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari
delle procure della Repubblica, i presidenti delle
province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali,
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti e i vice presidenti dei consigli
circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i
funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della
provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri
provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la
propria disponibilita', rispettivamente, al Presidente
della Provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le
modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono
nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il
termine fissato per la presentazione delle candidature".
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge della
Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5
(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e
successive modificazioni riguardante l'elezione del
Consiglio regionale):
"Art. 5 (Trattamento economico dei componenti l'Ufficio
centrale circoscrizionale - Rimborso delle spese per la
nomina dei Presidenti di seggio). - 1. Dopo l'articolo 33
della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 sono inseriti i
seguenti nuovi articoli:
Art. 33-bis. - 1. Ai Presidenti degli Uffici centrali
circoscrizionali di cui all'articolo 21 e' corrisposto, a
titolo di onorario per ogni giorni di effettiva
partecipazione ai lavori del rispettivo Ufficio, un
compenso giornaliero pari a Lire 100.000, al lordo delle
ritenute di legge.
2. A ciascun componente ed al segretario degli uffici
centrali circoscrizionali e' corrisposto, per ogni giorno
di effettiva partecipazione ai lavori dell'Ufficio, un
onorario giornaliero pari a Lire 80.000, al lordo delle
ritenute di legge.
3. Il compenso di cui al precedente comma 2 - ridotto
della meta' - e' attribuito al personale eventualmente
impiegato per lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio
in occasione di elezioni.
4. I componenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono
aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel
decreto del Presidente della Repubblica emanato in
attuazione delle particolari disposizioni di cui
all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n 117.
5. Le spese per gli onorari di cui ai commi precedenti
sono a carico dell'Amministrazione regionale.
Art. 33-ter (Rimborso delle spese per la nomina dei
Presidenti di seggio). - 1. Alla cancelleria della Corte
d'Appello di Trento e' rimborsata la quota forfettaria di
Lire 5.000 per ogni decreto di nomina a Presidente di
seggio elettorale di cui all'art. 30, oltre al rimborso
delle spese documentate per materiale di cancelleria
occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.
2. La quota forfettaria e' aggiornata ogni tre anni
sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente
della Repubblica emanato in attuazione delle particolari
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile
1985, n. 117.
3. Il rimborso di cui al precedente comma 1 e' a carico
dell'Amministrazione regionale".



 
Art. 5.
(Modifiche allo Statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia).
1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione";
b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "ordinamento giuridico dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento giuridico della Repubblica";
c) all'articolo 5, il numero 1) e' abrogato;
d) all'articolo 12, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale";
e) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento";
f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo";
g) all'articolo 15, il quarto comma e' abrogato;
h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse;
i) all'articolo 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale";
l) all'articolo 23, le parole: "o il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "o il Presidente della Regione";
m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;
n) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
"Art. 34. - La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale";
o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina e' aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione e' formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 5,
10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 26, 31, 40, 41, 42, 44, 45, 63
e del capo V dello statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge costituzionale:
"Art. 4. In armonia con la Costituzione, con i principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con
le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con
gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel
rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre
Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti
materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti
dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento
delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche,
tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive;
musei e biblioteche di interesse locale e regionale".
"Art. 5. Con l'osservanza dei limiti generali indicati
nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la
Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
1) (abrogato)
2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e
33;
3) istituzione di tributi regionali prevista
nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo
60;
5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni] (1/b);
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse
regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse
rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale
nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere
locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo
economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilita' non
riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva
alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed
ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e
mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle
cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamita'
naturali".
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla
Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie
funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio
nella Regione di funzioni di loro competenza, possono
avvalersi degli uffici della amministrazione regionale,
previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente
della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle
relative spese fara' carico allo Stato".
"Art. 12. Sono organi della Regione: il Consiglio
regionale, la Giunta regionale e il Presidente della
Regione.
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con
l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la
legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la
forma di governo della Regione e, specificatamente, le
modalita' di elezione del Consiglio regionale, del
Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra
gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione
della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita' con le predette cariche, nonche'
l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi
regionali e la disciplina del referendum regionale
abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire
l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima
legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali
della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale
comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e
l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente
della Regione se eletto a suffragio universale e diretto.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal
Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia
in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare
una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o
dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge regionale di cui al secondo comma non e'
comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo
comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della
Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla sua pubblicazione.
La legge regionale di cui al secondo comma e'
sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e'
prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti del Consiglio regionale.
La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se
non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due
terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a
referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua
pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un
trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del
Consiglio regionale".
"Art. 14. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque
anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal
Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere
dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda
domenica successiva al compimento del periodo di cui al
precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente la data stabilita per la votazione.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni
dalla proclamazione degli eletti su convocazione del
Presidente della Regione in carica.
La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale
e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i
presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da
segretari".
"Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che
abbiano compiuto il 25o anno di eta' il giorno delle
elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un
Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero
di membro del Parlamento europeo.
(comma abrogato).".
"Art. 20. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo
Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente
lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro
quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente
della Regione o un quarto dei consiglieri.
L'ordine del giorno del Consiglio regionale e'
preventivamente comunicato al Commissario del Governo.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i
casi previsti dal regolamento".
"Art. 22. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto,
quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente
Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non
corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di
sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano
compiuto analoghi atti o violazioni.
Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza
nazionale.
Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal
Presidente della Repubblica previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione
di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che
provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della
Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla
ratifica del nuovo Consiglio.
Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni
da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla
data delle elezioni.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e
con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e'
disposta la rimozione del Presidente della Regione, se
eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto
atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi
violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere
disposta per ragioni di sicurezza nazionale".
"Art. 23. L'invito a sostituire la Giunta regionale o
il Presidente della Regione, previsto dal primo comma
dell'art. 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio
regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con
provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri".
"Art. 26. Il Consiglio regionale, in materie estranee
alla sua competenza, ma che presentano particolare
interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge
da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione
al Governo per la presentazione alle Camere.
Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle
Camere e al Governo della Repubblica".
"Art. 31. La legge regionale e' promulgata dal
Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio
regionale ha approvato, il Presidente della Regione
promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la
formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione: E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione".
Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale
"Art. 40. L'Ufficio di Presidente della Regione o di
assessore e' incompatibile con qualunque altra carica
pubblica".
"41. Al Presidente della Regione ed agli assessori e'
attribuita con legge regionale una indennita' di carica".
Capo VI - Funzioni del Presidente della Regione
"Art. 42. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la
Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita',
sopraintende agli uffici e servizi regionali;
b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio
decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
c) esercita le altre attribuzioni che gli sono
conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale".
"Art. 44. Il Presidente della Regione interviene alle
sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito,
quando sono trattate questioni che riguardano
particolarmente la Regione".
"Art. 45. Il Presidente della Regione presiede alle
funzioni amministrative il cui svolgimento e' stato
affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del
secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni
impartite dalle Amministrazioni centrali statali.
Il Presidente della Regione risponde della attivita'
diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo
comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della
Repubblica.
I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art.
10 non sono definitivi".
"Art. 63. Per le modificazioni del presente Statuto si
applica la procedura prevista dalla Costituzione per le
leggi costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al
Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che
esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte
a referendum nazionale.
Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione".
- Per il testo di cui al quattordicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v.
nelle note all'articolo 1.
- Per il testo del numero 3 del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v.
nelle note all'articolo 1.
- Per l'argomento della legge 17 febbraio 1968, n. 108,
v. nelle note all'articolo 1.
- Per l'argomento della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
v. nelle note all'articolo 1.



 
Art. 6.
(Disposizioni finali).
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.



Note all'art. 6:
- Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
reca: "Approvazione dello statuto della Regione siciliana".
- La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 reca:
"Modifica del termine stabilito per la durata in carica
dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali
della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto
Adige, del Friuli-Venezia Giulia".
- La legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 reca:
"Modifiche ed integrazioni alla L. Cost. 23 febbraio 1972,
n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea
regionale siciliana e dei consigli regionali della
Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e
del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale
per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 reca:
"Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2,
reca: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per
la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige".
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 reca:
"Statuto speciale per la Sardegna".
- La legge costituzionale 13 aprile 1983, n. 122, reca:
"Norme per il coordinamento della finanza della Regione
Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del
decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n.
259, e del decreto del Presidente della Repubblica
19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia
finanziaria per la Regione Friuli-Venezia Giulia".
- La legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, reca:
"Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la
Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei
consiglieri regionali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, reca: "Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige".
- La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca: "Norme per
il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la
riforma tributaria".
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca:
"Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia".
- La legge 6 agosto 1984, n. 457, reca: "Norme per il
coordinamento della finanza della Regione Friuli-Venezia
Giulia con la riforma tributaria".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica".



 
Art. 7.
(Norme in materia di elezioni regionali).
1. Le elezioni regionali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali.
2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima.
3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.
 
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