Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2 |
Ripubblicazione del testo della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano", corredato delle relative note. (Legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 1o febbraio 2001). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1. (Modifiche allo Statuto della Regione siciliana) 1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Presidente regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 3, primo comma, le parole: "in base ai princi'pi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche" sono sostituite dalle seguenti: "in armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali"; c) all'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo"; d) all'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale"; e) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis.- Le contemporanee dimissioni della meta' piu' uno dei Deputati determinano la conclusione anticipata della legislatura dell'Assemblea, secondo modalita' determinate con legge adottata dall'Assemblea regionale, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le nuove elezioni hanno luogo entro novanta giorni a decorrere dalla data delle avvenute dimissioni della maggioranza dei membri dell'Assemblea regionale. Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la nomina del nuovo Governo regionale il Presidente e gli Assessori possono compiere atti di ordinaria amministrazione"; f) la sezione II del titolo I e' sostituita dalla seguente: "SEZIONE II - PRESIDENTE DELLA REGIONE E GIUNTA REGIONALE. Art. 9. - Il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli Assessori, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalita' di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli Assessori, le eventuali incompatibilita' con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarita' di altre cariche o uffici, nonche' i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione. La carica di Presidente della Regione puo' essere ricoperta per non piu' di due mandati consecutivi. La Giunta regionale e' composta dal Presidente e dagli Assessori. Questi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione. Art. 10. - L'Assemblea regionale puo' approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi"; g) all'articolo 12, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalita' di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi"; h) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: "Art. 13-bis.- Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale sono disciplinati l'ambito e le modalita' del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo"; i) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis.- Le leggi di cui all'articolo 3, primo comma, all'articolo 8-bis, all'articolo 9, terzo comma, e all'articolo 41-bis sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale"; l) dopo l'articolo 41, la rubrica: "Disposizioni transitorie" e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni finali e transitorie"; m) dopo la rubrica: "Disposizioni finali e transitorie", all'articolo 42 sono premessi i seguenti: "Art. 41-bis.- Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10, dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto, e all'articolo 10. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea e' sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Art. 41-ter.- Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale". 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo dell'Assemblea regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se l'Assemblea regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni dell'Assemblea e del Presidente della Regione in caso di dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 1 del presente articolo, all'Assemblea regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Qualora alla data di convocazione dei comizi elettorali per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non sia stata approvata la legge prevista dal citato articolo 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana, o non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale prevista dal citato articolo 3 dello Statuto, per l'elezione dell'Assemblea regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione siciliana e, per i deputati che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte dell'Assemblea regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati stabilito dal citato articolo 3 dello Statuto. E' eletto alla carica di Deputato regionale il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di Deputato, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno all'Assemblea regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo integrale degli articoli unico, 2, 3, 8, 12, 13, 23, 29, 30 e 31 dello Statuto della Regione siciliana approvato dal regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge costituzionale: "Articolo unico. - E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana. Lo Statuto predetto sara' sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato. Statuto della "Regione siciliana Artt. Statuto della "Regione siciliana .... |1 --------------------------------------------------------------------- Titolo I - Organi della regione.... |2 --------------------------------------------------------------------- Sez. I - Assemblea regionale.... |3 - 8 --------------------------------------------------------------------- Sez. II - Presidente della Regione e Giunta | regionale.... |9 - 10 --------------------------------------------------------------------- Titolo II - Funzioni degli organi regionali: | --------------------------------------------------------------------- Sez. I - Funzioni dell'Assemblea regionale.... |11 - 19 --------------------------------------------------------------------- Sez. II - Funzioni del Presidente e della Giunta | regionale.... |20 - 22 --------------------------------------------------------------------- Titolo III - Organi giurisdizionali.... |23 - 30 --------------------------------------------------------------------- Titolo IV - Polizia.... |31 --------------------------------------------------------------------- Titolo V - Patrimonio e finanze.... |32 - 41 --------------------------------------------------------------------- Disposizioni transitorie.... |42 - 43 "Art. 2. - Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione". "Art. 3. - L'Assemblea regionale e' costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea in armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'Assemblea regionale e' eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione. L'ufficio di Deputato regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo". "Art. 8. - Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 puo' proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione e' allora affidata ad una commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al secondo e al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale". "Art. 12. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresi' ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalita' di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale". "Art. 13. - Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all'art. 29, secondo comma, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento. Art. 23. - Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresi' le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato. Art. 29. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Art. 30. - Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalita' davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione. Art. 31. - Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione puo' chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato potra' assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale puo' organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi". - Si riporta il testo del quattordicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cosi' come introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario): "Nei casi di cui ai numeri 7) e 8) del comma precedente, i seggi assegnati al Consiglio ai sensi dell'art. 2 sono aumentati in misura pari all'ulteriore quota di seggi assegnati ai sensi dei predetti numeri". - Si riporta il testo del numero 3) del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cosi' come introdotto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario): A tal fine effettua le seguenti operazioni: "1-2. (Omissis) 3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito una percentuale di seggi pari o superiore al 50 per cento dei seggi assegnati al consiglio, proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10 per cento dei seggi assegnati al consiglio; i restanti seggi da attribuire ai sensi del presente comma sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente cosi' ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalita' di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;". (Omissis)". - La legge 17 febbraio 1968, n. 108 reca: "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale". - La legge 23 febbraio 1995, n. 43 reca: "Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario".
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| Art. 2. (Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta) 1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 2, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle. La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'articolo 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle"; d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Il Consiglio della Valle e' composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo puo' essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno"; e) all'articolo 17, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero del Parlamento europeo"; f) all'articolo 17, il secondo comma e' abrogato; g) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale e ai membri del Consiglio della Valle. L'iniziativa popolare delle leggi regionali e il referendum sulle leggi della Regione sono disciplinati dalla legge di cui al secondo comma dell'articolo 15"; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "previa deliberazione di questa" sono sostituite dalle seguenti: "previa deliberazione della Giunta"; l) all'articolo 48, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse; m) all'articolo 48, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle"; n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti: "I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale". 2. Le disposizioni di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore della legge regionale che disciplina le modalita' di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di cui al secondo comma dell'articolo 15 del medesimo Statuto, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo integrale degli articoli 2, 8, 15, 17, 18, 20, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 48 e 50 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge costituzionale: "Art. 2. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna; e) piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; f) strade e lavori pubblici di interesse regionale; g) urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica; h) trasporti su funivie e linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n) incremento dei prodotti tipici della Valle; o) usi civici, consorterie, promiscuita' per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime proprieta' culturali; p) artigianato; q) industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio; r) istruzione tecnico-professionale; s) biblioteche e musei di enti locali; t) fiere e mercati; u) ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini; v) toponomastica; z) servizi antincendi". "Art. 8. - Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano alla Regione. Il Presidente della Regione ha facolta' di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge. Non e' ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse, purche' la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato e secondo un piano generale da stabilirsi da un Comitato misto, composto di rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e della Giunta regionale. Le subconcessioni saranno istruite secondo la procedura e le norme tecniche per le concessioni fatte dallo Stato". "Art. 15. - Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio della Valle. La legge regionale di cui al secondo comma non e' sottoposta al visto di cui al primo comma dell'art. 31. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio della Valle, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio della Valle. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio della Valle, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio della Valle". "Art. 17. - L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. (comma abrogato).". "Art. 18. - Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica". "Art. 20. - Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di aprile e di ottobre di ogni anno e in sessione straordinaria su richiesta del Presidente della Regione o di almeno un terzo dei consiglieri". "Art. 32. - Il Presidente della Regione, la Giunta e gli assessori che la compongono sono organi esecutivi della Regione". "Art. 33. - Il Presidente della Regione e' eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa. Gli assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione sono nominati dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta". "Art. 34. - Il Presidente della Regione e' il capo dell'amministrazione regionale e rappresenta la Regione. Promulga le leggi ed i regolamenti regionali". "Art. 35. - L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico". "Art. 41. - L'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni della Valle d'Aosta e' disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento predetto; e provvede alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi da esso previsti". "Art. 44. - Il Presidente della Regione per delegazione del Governo della Repubblica provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, secondo le disposizioni del Governo, verso il quale e' responsabile, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale. In casi eccezionali, quando la sicurezza dello Stato lo richieda, il Governo assume direttamente la tutela dell'ordine pubblico. Egli dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo, verso il quale e' responsabile. Interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione". "Art. 48. - Il Consiglio della Valle puo' essere sciolto quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' essere sciolto anche per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio della Valle, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del Consiglio della Valle". "Art. 50. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione. (comma abrogato).".
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| Art. 3. (Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna) 1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 3, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; c) all'articolo 15, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei princi'pi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale"; d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - Il Consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto"; e) all'articolo 17, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo"; f) all'articolo 17, il terzo comma e' abrogato; g) gli articoli 29, 32, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale"; i) all'articolo 41, primo comma, le parole: "con decreto del suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente della Regione"; l) all'articolo 50, secondo comma, le parole: "o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare" sono soppresse; m) all'articolo 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale"; n) all'articolo 54, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo' essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori"; o) all'articolo 54, secondo comma, le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi"; p) all'articolo 54, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale"; q) all'articolo 54, il quinto comma e' abrogato. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina i componenti la Giunta e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto ai commi 3 e 4, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono costituite dal territorio di ciascuna provincia della Regione Sardegna e, per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 16 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Sardegna per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. 4. Il Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale decade quando, entro sessanta giorni dall'approvazione di una mozione di sfiducia o dalle dimissioni del Presidente della Regione, non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo integrale degli articoli 3, 15, 17, 18, 20, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 50 e 54 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge costituzionale: "Art. 3. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale; b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; c) polizia locale urbana e rurale; d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario; e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione; f) edilizia ed urbanistica; g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie; h) acque minerali e termali; i) caccia e pesca; l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche; m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline; n) usi civili; o) artigianato; p) turismo, industria alberghiera; q) biblioteche e musei di enti locali". "Art. 15. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione, sulla base dei princi'pi di rappresentativita' e di stabilita', del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Governo ai sensi del primo comma dell'art. 33. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale". "Art. 17. - E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo. (comma abrogato).". "Art. 18. - Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica". "Art. 20. - Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Regione o di un quarto dei suoi componenti". "Art. 33. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali. Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e' promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso". "Art. 34. - Il Presidente della Regione, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione". "Art. 35. - Il Presidente della Regione e' il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna. Un componente della Giunta regionale assume le funzioni di Vicepresidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale". "Art. 37. (comma abrogato). La Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta". "Art. 39. - L'ufficio del Presidente della Regione e di membro della Giunta e' incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico". "Art. 41. - Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione e' dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente della Regione. Tale decreto costituisce provvedimento definitivo". "Art. 47. - Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione". "Art. 49. - Il Governo della Repubblica puo' delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Regione, che, a tale scopo, potra' richiedere l'impiego delle forze armate". "Art. 50. - Il Consiglio regionale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Comunicazione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale". "Art. 54. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa di modificazione puo' essere esercitata anche dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Regione puo' indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione. Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione. (comma abrogato).". - Per il testo di cui al quattordicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'art. 1. - Per il testo del numero 3 del tredicesimo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'art. 1. - Per l'argomento della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'art. 1. - Per l'argomento della legge 23 febbraio 1995, n. 43, v. nelle note all'art. 1.
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| Art. 4. (Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) 1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) le parole: "Presidenti delle Giunte provinciali" e "Presidente della Giunta provinciale", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Presidenti delle Province" e "Presidente della Provincia"; c) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "della Repubblica"; d) all'articolo 15 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entita' e dei loro specifici bisogni"; e) all'articolo 24, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; f) all'articolo 25, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano"; g) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: "diritto elettorale attivo" sono inserite le seguenti: "in Provincia di Bolzano"; h) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno"; i) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole: "elezioni regionali" sono sostituite dalle seguenti: "elezioni dei Consigli provinciali"; l) all'articolo 25, quarto comma, ultimo periodo, le parole: "regionali e" sono soppresse; m) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente: "Art. 27. - L'attivita' del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle citta' di Trento e di Bolzano. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica"; n) all'articolo 28, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo"; o) l'articolo 29, il quinto comma dell'articolo 32 e il secondo comma dell'articolo 38 sono abrogati; p) l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: "Art. 30. - Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalita' previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed e' valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso. I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento"; q) all'articolo 32, primo e terzo comma, le parole: "il vice Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "i vice Presidenti"; r) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33. - Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49-bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali. Lo scioglimento e' disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali"; s) all'articolo 36, primo comma, dopo le parole: "e' composta del Presidente" sono inserite le seguenti: "della Regione, che la presiede,"; t) all'articolo 36, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale"; u) all'articolo 37 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale"; v) all'articolo 47, le parole: "e il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Provincia" e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale"; z) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. - Ciascun Consiglio provinciale e' eletto a suffragio universale, diretto e segreto, e' composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale e' rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato. La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un seggio del Consiglio provinciale di Trento e' assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove e' insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed e' attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni e' pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica"; aa) dopo l'articolo 48 sono inseriti i seguenti: "Art. 48-bis.- I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione. I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Art. 48-ter.- Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari. Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nei primi trenta mesi di attivita' del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Puo' essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano"; bb) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: "Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38"; cc) dopo l'articolo 49 e' inserito il seguente: "Art. 49-bis.- Il Consiglio provinciale puo' essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio provinciale puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con lo stesso decreto di scioglimento e' nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indi'ce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione. Il nuovo Consiglio provinciale e' convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni. Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale"; dd) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente: "Art. 50. - La Giunta provinciale di Trento e' composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano e' composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o piu' gruppi consiliari purche' vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale"; ee) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente: "Art. 51. - Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili"; ff) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente: "Art. 60. - Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali"; gg) l'articolo 62 e' sostituito dal seguente: "Art. 62. - Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino"; hh) all'articolo 81, secondo comma, le parole: "fra il presidente della relativa giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "fra il Presidente della relativa Provincia"; ii) all'articolo 92 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parita' tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle localita' ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale"; ll) all'articolo 98, commi primo e terzo, le parole: "o da quello della giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da quello della Provincia"; mm) l'articolo 102 e' sostituito dal seguente: "Art. 102. - Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palu' del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino, il mocheno o il cimbro e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca"; nn) l'articolo 103 e' sostituito dal seguente: "Art. 103. - Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi. Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale"; oo) all'articolo 104, le parole: "Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto disposto dall'articolo 103". 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Provincia e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di vice Presidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Provincia in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Provincia avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Provincia tra i propri componenti. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia entrata in vigore la legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera v), del presente articolo, per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si osservano le seguenti disposizioni: a) le elezioni contestuali del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono indette ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come sostituito dal comma 1, lettera z), del presente articolo. Il Presidente della Provincia fa parte del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per la carica di consigliere provinciale. Gli assessori, salvo quello cui vengono attribuite le funzioni di vice Presidente, possono essere scelti anche tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale. Alla carica di assessore, anche nel caso in cui sia nominato tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale, si applicano le cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per la carica di consigliere provinciale; b) per l'esercizio del diritto di elettorato attivo, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 8 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, ed in conformita' a quanto previsto dall'articolo 25, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1, lettera h), del presente articolo, si fa riferimento al territorio provinciale ed ad un periodo minimo ininterrotto di residenza di un anno. Le candidature alla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 1.000 e non piu' di 1.500 elettori che hanno diritto di voto nel collegio per l'elezione del Consiglio provinciale. Per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Provincia si applica altresi', in quanto compatibile, l'articolo 18 della citata legge regionale n. 7 del 1983. Per la sottoscrizione delle candidature sia alla carica di Presidente della Provincia che alla carica di consigliere provinciale si applica quanto previsto dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni; c) il territorio della Provincia di Trento costituisce un unico collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. La votazione per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Presidente, i contrassegni delle liste collegate, ed a fianco di ciascun contrassegno lo spazio occorrente per esprimere i voti di preferenza per il Consiglio provinciale. Ciascuna lista non puo' comprendere un numero di candidati superiore a trentaquattro ne' inferiore a ventisei. Ciascun elettore esprime il suo voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste e, a sua scelta, anche sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia. Il segno tracciato solo sul nome del candidato alla carica di Presidente della Provincia vale anche come voto a favore della lista o del gruppo di liste ad esso collegate. Il segno tracciato sul solo contrassegno di una lista vale anche quale voto espresso a favore del candidato alla carica di Presidente della Provincia al quale la lista stessa e' collegata. Non e' consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di Presidente della Provincia e per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, inoltre, di esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere provinciale della lista prescelta; d) per l'attribuzione della carica di Presidente della Provincia e degli altri trentaquattro seggi del Consiglio provinciale, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale osserva le seguenti disposizioni: 1) determina la cifra individuale di ciascun candidato che e' costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni della Provincia per il candidato alla carica di Presidente della Provincia; dalla somma dei voti validi di preferenza riportati in tutte le sezioni per i candidati alla carica di consigliere provinciale; 2) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni della Provincia, dal rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia; 3) determina la cifra elettorale di ogni lista, che e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni; 4) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di Presidente della Provincia e per quella di consigliere provinciale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente; 5) proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento piu' uno dei voti validi; 6) attribuisce uno dei seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi complessivi nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei e, nell'ambito della lista, al candidato che nei medesimi comuni ha ottenuto il maggior numero di preferenze complessive; a parita' di voti tra le liste il seggio e' assegnato a quella il cui candidato ha ottenuto piu' preferenze nei predetti comuni; a parita' di preferenze il seggio e' attribuito al piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', a quello che precede nell'ordine di lista; sottrae quindi alla cifra elettorale della lista cui appartiene il candidato eletto un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima lista nei comuni sopra indicati; 7) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Provincia, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del Consiglio eccettuato quello attribuito al Presidente della Provincia e quello attribuito ai sensi del numero 6), la cifra elettorale di ogni lista o di ogni gruppo di liste collegate, come determinata ai sensi del numero 2) tenuto conto di quanto disposto dal numero 6), sceglie fra i quozienti cosi' ottenuti i piu' alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. A parita' di quoziente nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste collegate, secondo l'ordine dei quozienti; 8) verifica se, escluso il seggio assegnato al candidato eletto Presidente della Provincia, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbia conseguito almeno ventuno seggi; qualora non li abbia conseguiti, a tale lista o gruppo di liste sono assegnati ventuno seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate secondo quanto disposto dal numero 7). Al computo concorre, eventualmente, il seggio attribuito ai sensi del numero 6); 9) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata ai sensi del numero 3), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e quindi il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista; 10) proclama eletti consiglieri provinciali, in primo luogo, i candidati alla carica di Presidente della Provincia non risultati eletti, collegati a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di Presidente della Provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri provinciali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui al numero 4) hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra, il piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', quello che precede nell'ordine di lista; e) qualora nessun candidato risulti eletto Presidente della Provincia ai sensi della lettera d), numero 5), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In tal caso il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di Presidente della Provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di eta'. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. In quest'ultimo caso il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale. Qualora la rinuncia sia presentata da tutti i candidati alla carica di Presidente della Provincia, eccetto uno, quest'ultimo e' proclamato eletto Presidente della Provincia, senza procedere al secondo turno di votazione. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il collegamento al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste interessate al precedente e al nuovo collegamento. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di Presidente della Provincia ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale si ricostituisce ed il presidente: 1) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione, costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni, e proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto presidente il candidato piu' anziano di eta'; 2) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti. A tal fine, per le successive operazioni di assegnazione dei seggi si prescinde dalla cifra elettorale di cui alla lettera d), numero 2), e si fa riferimento alla cifra elettorale dello scrutinio di ciascuna lista o gruppo di liste collegate nel primo turno di votazione ai candidati in ballottaggio cui e' aggiunta la cifra elettorale di ciascuna lista che abbia dichiarato il collegamento con i medesimi candidati nel secondo turno, come determinata ai sensi della lettera d), numero 3). Procede all'assegnazione dei seggi del Consiglio provinciale, compiendo le operazioni di cui alla lettera d), numeri 6), 7), 8), 9) e 10). Nell'assegnazione dei seggi di cui alla lettera d), numero 10), e' escluso il candidato alla carica di Presidente della Provincia, qualora nel secondo turno una o piu' delle liste con esso collegate nel primo turno abbia dichiarato diverso collegamento per uno dei candidati ammesso al secondo turno; f) si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni previste dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni dell'articolo 5 della legge della regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5, concernenti l'elezione del Consiglio regionale, nei testi vigenti alla data del 1 gennaio 2000. Salvo quanto previsto dal presente comma, per l'elezione del Presidente della Provincia di Trento e per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento si osservano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni delle leggi della regione Trentino-Alto Adige, nei testi vigenti alla data del 1 gennaio 2000, che disciplinano il procedimento elettorale preparatorio, compresa la presentazione delle candidature, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione, relative all'elezione degli organi delle amministrazioni dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, intendendosi sostituiti agli organi e agli uffici competenti per il procedimento elettorale previsti dalla legge regionale in materia di elezione degli organi comunali i corrispondenti organi ed uffici previsti dalla legge regionale in materia di elezione del Consiglio regionale, con riguardo alla circoscrizione elettorale di Trento. 4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti. 5. La traduzione in lingua tedesca del presente articolo concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 78, 81, 92, 94, 98 e 104 dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge costituzionale: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto; 2) ordinamento degli enti para-regionali; 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 4) espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) servizi antincendi; 7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri; 8) ordinamento delle camere di commercio; 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; 10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale". "Art. 10. - Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potesta' di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facolta' di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potesta' legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro. I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati. I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianita' di residenza". "Art. 12. - Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le province hanno altresi' facolta' di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma. Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attivita' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella Regione, sentito il parere della provincia interessata". "Art. 15. - Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attivita' industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi e' effettuato di intesa con la provincia. La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entita' del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari. La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entita' e dei loro specifici bisogni". "Art. 20. - I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati". "Art. 21. - I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta". "Art. 22. - Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e la assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale". "Art. 24. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione". "Art. 25. - Il Consiglio regionale e' composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento e' richiesto il requisito della residenza nel territorio Provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione e' iscritto, ai fini delle elezione dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza". "Art. 28. - I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. L'ufficio di consigliere provinciale e regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo". "Art. 32. - Il Presidente ed i vice Presidenti regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti. A tale scopo il Consiglio regionale puo' essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale e' convocato dal Presidente della Regione. Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo. (comma abrogato).". "Art. 35. - Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale puo' emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo". "Art. 36. - La Giunta regionale e' composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino e' garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti". "Art. 37. - Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finche' dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio. I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale". "Art. 38. - Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. (comma abrogato).". "Art. 39. - Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni". "Art. 40. - Il Presidente della Regione rappresenta la Regione". Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione". "Art. 41. - Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo". "Art. 42. - Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione". "Art. 43. - Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta". "Art. 47. - Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia. In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale e' eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale e' approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale". "Art. 52. Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della provincia. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o piu' comuni. Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia". "Art. 53. Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberanti dalla Giunta". "Art. 55. I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella Regione. Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza. Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente". "Art. 78. - 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione. 2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia". "Art. 81. Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai consumi stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni". "Art. 92. Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parita' dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso. Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parita' tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle localita' ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del Consiglio comunale". "Art. 94. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dell'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtu' di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione e' data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente. Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca". "Art. 98. Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia; previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza. Il ricorso e' proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano". "Art. 104. Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della provincia di Bolzano". - Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale): "Art. 8 (Elettori). - Sono elettori del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige i cittadini iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno stabilito per l'elezione e risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente nel territorio della Regione da almeno quattro anni. Il cittadino che ha maturato il periodo residenziale previsto nel precedente comma, e' iscritto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza della provincia ove, nel quadriennio, ha compiuto il maggior periodo residenziale, oppure, nel caso di periodi di pari durata nelle province di Trento e di Bolzano, nel Comune in cui risiede alla data di pubblicazione del suindicato manifesto". "Art. 9 (Eleggibili a Consigliere regionale). - Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di eta' entro il giorno della elezione e che risiedono, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, ininterrottamente, nel territorio della Regione da almeno quattro anni". "Art. 10 (Cause di ineleggibilita' a Consigliere regionale). - Non sono eleggibili a Consigliere regionale: a) i membri del Governo ed i Commissari del Governo per le Province di Trento e di Bolzano; b) i Questori di Trento e di Bolzano nonche' i funzionari di PS che esercitano le loro funzioni nella Regione; c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, nonche' i componenti la Corte dei Conti e la sezione della Corte stessa avente sede nella Regione; e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella Regione; f) i dipendenti della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonche' i segretari generali dei Comuni capoluogo di provincia; g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel territorio della Regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci. Le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a), b) e c) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilita' previste alle lettere d), e), f) e g) del primo comma non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa non oltre il termine di cui al comma precedente. L'aspettativa e' concessa per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno della votazione ed e' disciplinata dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati dipendono. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalla carica di cui alla lettera c). La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito". "Art. 11 (Altre cause di ineleggibilita'). - Non sono eleggibili inoltre: a) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o imprese private risultino legati con la Regione o con le Province con contratti di opere o di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione e' sottoposta; b) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di imprese o societa' volte al profitto di privati e sussidiati dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge; c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome; d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, societa' ed imprese di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. Non sono eleggibili infine: a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano; b) coloro che hanno liti pendenti, ad eccezione di quelle in materia tributaria, in quanto parte in procedimento civile od amministrativo con la Regione o con le Province di Trento e di Bolzano; c) coloro che per fatti compiuti allorche' erano amministratori o impiegati della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito". "Art. 12 (Incompatibilita' di cariche). - Non sono compatibili con la carica di Consigliere regionale le cariche: a) di Deputato e Senatore; b) di Giudice della Corte Costituzionale; c) di membri di altri Consigli regionali; d) di consigliere di un Comune della Regione; e) di Presidente, di Assessore o di consigliere di un Comprensorio o di una Comunita' di valle oppure di Presidente e di membro del Comitato di gestione o dell'Assemblea generale di una Unita' sanitaria locale. Non e' inoltre compatibile con la carica di Consigliere regionale la posizione di dipendente della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Non e' altresi' compatibile con la carica di Consigliere regionale la posizione di dipendente di altri enti pubblici. Non e' infine compatibile con la carica di Consigliere regionale l'incarico: a) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e societa' sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle Province autonome; b) di Presidente, di membro di Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti e societa' ai quali la Regione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi; c) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di istituti bancari o societa' per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attivita' finanziarie e come tali abbiano rapporti con la Regione o le Province autonome; d) di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e societa' che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o delle Province autonome; e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e societa' di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma; f) di Consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista dalla presente legge. Le cause di incompatibilita' elencate al precedente comma, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e societa' culturali, sportive, sindacali, di culto, assistenziali nonche' di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici. Le cause di incompatibilita' di cui ai commi precedenti non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando: -- i dipendenti di cui al secondo comma sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti; -- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la legge 20 maggio 1970, n. 300. I Consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilita' previste dalla presente legge decadono dal mandato di Consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile, o non siano stati collocati in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, entro il termine di dieci giorni dalla convalida delle elezioni regionali o dal giorno in cui si verifica il cumulo delle cariche incompatibili. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilita' previste dalle leggi sono di competenza della Commissione di convalida del Consiglio regionale che ne e' investita dalla Presidenza del Consiglio stesso. Ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilita' i Consiglieri regionali sono tenuti a trasmettere - entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale - alla Commissione di convalida l'elenco delle cariche ed uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere per le cariche o uffici che vengono successivamente ricoperti. La Commissione di convalida deve dare comunicazione al Consigliere interessato di inizio del procedimento per l'accertamento di una causa di incompatibilita', con l'invito a produrre tutti gli elementi ritenuti necessari per il chiarimento delle posizioni contestate. La Commissione di convalida puo' essere anche investita dell'esame preliminare circa la sussistenza di una causa di incompatibilita' sulla base di una richiesta scritta presentata dal Consigliere regionale interessato, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale o dal giorno in cui le cariche o gli uffici vengono successivamente ricoperti. In tal caso la Commissione di convalida esprime il proprio parere sulla sussistenza di una causa di incompatibilita' entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta ed il termine di cui al settimo comma del presente articolo decorre dalla comunicazione, al richiedente, del parere medesimo. La Commissione di convalida accerta l'avvenuta decadenza. Durante la trattazione del caso da parte della Commissione, l'interessato non puo' partecipare alle sedute del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale. La decadenza ha effetto dal giorno di ricevimento, da parte dell'interessato, della decisione della Commissione". "Art. 13 (Eccezioni alle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'). - Non costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferiti ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Giunte regionale e provinciali, agli Assessori regionali e provinciali nonche' ai Consiglieri regionali in virtu' di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo". "Art. 14 (Consigliere regionale - uso della qualifica). - Ai membri del Consiglio regionale e' vietato di consentire o tollerare che il loro nome, con la indicazione della loro qualifica, sia usato in annunzi o stampati o documenti di qualsiasi specie, destinati a pubblica diffusione a profitto di imprese finanziarie, industriali e commerciali". "Art. 15 (Indizione comizi elettorali). - I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta regionale, di intesa con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento e col Presidente della Corte d'Appello di Trento. Il decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. I Sindaci di tutti i Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione". "Art. 18 (Formazione delle candidature). - Le liste di candidati per ogni collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 400 e non piu' di 600 elettori, che hanno diritto di votare nel rispettivo collegio per la elezione del Consiglio regionale. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la presentazione di liste da parte dei partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ed hanno ottenuto almeno un seggio in uno dei due collegi. La dichiarazione di presentazione di tali liste deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio. La firma del sottoscrittore deve essere debitamente autenticata. Gli elettori sono elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche comulativamente, da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale, o dal giudice conciliatore, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto. I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 62. Nel collegio provinciale di Bolzano per ogni candidato deve essere, inoltre, indicato il gruppo linguistico di appartenenza. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre o non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel collegio. Nessun candidato puo' essere compreso in liste dei due collegi elettorali portanti contrassegni diversi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonche' l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 23". - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale): "Art. 14. - 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della provincia. Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilita', rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature". - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1990, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 e successive modificazioni riguardante l'elezione del Consiglio regionale): "Art. 5 (Trattamento economico dei componenti l'Ufficio centrale circoscrizionale - Rimborso delle spese per la nomina dei Presidenti di seggio). - 1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 33-bis. - 1. Ai Presidenti degli Uffici centrali circoscrizionali di cui all'articolo 21 e' corrisposto, a titolo di onorario per ogni giorni di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo Ufficio, un compenso giornaliero pari a Lire 100.000, al lordo delle ritenute di legge. 2. A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e' corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'Ufficio, un onorario giornaliero pari a Lire 80.000, al lordo delle ritenute di legge. 3. Il compenso di cui al precedente comma 2 - ridotto della meta' - e' attribuito al personale eventualmente impiegato per lo svolgimento delle operazioni dell'ufficio in occasione di elezioni. 4. I componenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n 117. 5. Le spese per gli onorari di cui ai commi precedenti sono a carico dell'Amministrazione regionale. Art. 33-ter (Rimborso delle spese per la nomina dei Presidenti di seggio). - 1. Alla cancelleria della Corte d'Appello di Trento e' rimborsata la quota forfettaria di Lire 5.000 per ogni decreto di nomina a Presidente di seggio elettorale di cui all'art. 30, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina. 2. La quota forfettaria e' aggiornata ogni tre anni sulla base dei dati contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in attuazione delle particolari disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. 3. Il rimborso di cui al precedente comma 1 e' a carico dell'Amministrazione regionale".
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| Art. 5. (Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). 1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della Giunta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Regione"; b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: "ordinamento giuridico dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento giuridico della Repubblica"; c) all'articolo 5, il numero 1) e' abrogato; d) all'articolo 12, le parole: "ed il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "e il Presidente della Regione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "In armonia con la Costituzione e i princi'pi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale"; e) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento"; f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero di membro del Parlamento europeo"; g) all'articolo 15, il quarto comma e' abrogato; h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: "o quando non sia in grado di funzionare" sono soppresse; i) all'articolo 22 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale"; l) all'articolo 23, le parole: "o il suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "o il Presidente della Regione"; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - La Giunta regionale e' composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale"; o) all'articolo 63, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: "L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale". 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione e' eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione e' contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e puo' successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non e' altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina e' aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione e' formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. E' proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. E' eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo integrale degli articoli 4, 5, 10, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 26, 31, 40, 41, 42, 44, 45, 63 e del capo V dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge costituzionale: "Art. 4. In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto: 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale". "Art. 5. Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) (abrogato) 2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60; 5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni] (1/b); 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale nella Regione; 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4a e 5a categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali". "Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato". "Art. 12. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parita' per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio e' sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilita' di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. La legge regionale di cui al secondo comma non e' comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita' costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La legge regionale di cui al secondo comma e' sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina e' prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata se non e' approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge e' stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta e' sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale". "Art. 14. Il Consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' fra i presenti; i due consiglieri piu' giovani fungono da segretari". "Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25o anno di eta' il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo. (comma abrogato).". "Art. 20. Il Consiglio regionale e' convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri. L'ordine del giorno del Consiglio regionale e' preventivamente comunicato al Commissario del Governo. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento". "Art. 22. Il Consiglio regionale puo' essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Puo' altresi' essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e' disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Col decreto di scioglimento e' nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Con lo stesso decreto e' fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. Il nuovo Consiglio e' convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma e' disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione puo' altresi' essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale". "Art. 23. L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22, e' rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri". "Art. 26. Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica". "Art. 31. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione". Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale "Art. 40. L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore e' incompatibile con qualunque altra carica pubblica". "41. Al Presidente della Regione ed agli assessori e' attribuita con legge regionale una indennita' di carica". Capo VI - Funzioni del Presidente della Regione "Art. 42. Il Presidente della Regione: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali; b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale". "Art. 44. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione". "Art. 45. Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali. Il Presidente della Regione risponde della attivita' diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica. I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art. 10 non sono definitivi". "Art. 63. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione". - Per il testo di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'articolo 1. - Per il testo del numero 3 del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'articolo 1. - Per l'argomento della legge 17 febbraio 1968, n. 108, v. nelle note all'articolo 1. - Per l'argomento della legge 23 febbraio 1995, n. 43, v. nelle note all'articolo 1.
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| Art. 6. (Disposizioni finali). 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione siciliana, quale risulta dalle disposizioni contenute nel regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, e nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 1 della presente legge costituzionale. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per la Sardegna, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 13 aprile 1983, n. 122, nella legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 3 della presente legge costituzionale. 4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nella legge 30 novembre 1989, n. 386, e nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 4 della presente legge costituzionale. 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo provvede a compilare, esclusa qualsiasi facolta' di apportare modifiche o variazioni, il nuovo testo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nella legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, nella legge 6 agosto 1984, n. 457, nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3, nella legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimaste in vigore, e da quelle di cui all'articolo 5 della presente legge costituzionale.
Note all'art. 6: - Il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 reca: "Approvazione dello statuto della Regione siciliana". - La legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 reca: "Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia". - La legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 reca: "Modifiche ed integrazioni alla L. Cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, reca: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige". - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 reca: "Statuto speciale per la Sardegna". - La legge costituzionale 13 aprile 1983, n. 122, reca: "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la Regione Friuli-Venezia Giulia". - La legge costituzionale 9 maggio 1986, n. 1, reca: "Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige". - La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca: "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria". - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca: "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia". - La legge 6 agosto 1984, n. 457, reca: "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria". - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
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| Art. 7. (Norme in materia di elezioni regionali). 1. Le elezioni regionali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali. 2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima. 3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea. |
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