Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001 |
Approvazione del modello 770/2001 con le relative istruzioni, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed. in particolare, l'articolo 57 del predetto decreto n. 300 del 1999, che prevede l'istituzione delle agenzie fiscali e dispone, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono trasferiti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze gia' attribuite al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, e l'articolo 62 del medesimo decreto n. 300 del 1999, in base al quale e' stabilito, tra l'altro, che all'Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali non assegnate alla competenza di altre agenzie, enti od organi; Visto, inoltre, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto n. 300 del 1999, il quale prevede che il Direttore dell'Agenzia rappresenta e dirige la medesima, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi, nonche' l'articolo 73 del citato decreto, il quale prevede. tra l'altro, che con decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero secondo l'ordinamento vigente vengono esercitate dalle agenzie; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale sono state disciplinate, tra l'altro, le modalita' di avvio delle agenzie fiscali ai sensi degli articoli 73 e 74 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale 25 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, concernente l'estensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) della certificazione unica (CUD) e della dichiarazione unica dei sostituti d'imposta anche ai fini dei contributi dovuti ad altri enti e casse: Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 207 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2000, di approvazione dello schema di certificazione unica, modello CUD 2001, con le relative istruzioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti d'imposta; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti di effettuare le comunicazioni previste dallo stesso decreto con la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461 e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, concernente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, ed, in particolare, recante disposizioni modificative delle modalita' di prelievo dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia fiscale; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Caf-imprese e dai Caf-dipendenti, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lett. c), in base al quale i sostituti di imposta che hanno prestato assistenza fiscale provvedono a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni elaborate ed i relativi prospetti di liquidazione con le modalita' stabilite dal provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visti il decreto del Ministro delle Finanze 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, e il decreto dirigenziale 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e, in particolare, gli iscritti negli albi degli avvocati e nel registro dei revisori contabili, nonche', per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e le amministrazioni di cui all'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Vista, in particolare, la normativa concernente le agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Considerate le attribuzioni conferite al Direttore dell'Agenzia delle Entrate dallo Statuto e dal Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate; Considerata la necessita' di approvare il modello di dichiarazione di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, da utilizzare nell'anno 2001, dai sostituti d'imposta e da altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale; Considerata, inoltre, l'esigenza di disciplinare le modalita' di adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, prevedendone la trasmissione differita entro il termine del 30 novembre 200 1; Considerata, altresi', l'opportunita' di disciplinare la reperibilita' dei predetti modelli e di autorizzare la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche; Dispone: 1. Approvazione del modello. 1.1 E' approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello 770/2001, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, composto dal modello base e dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SY, che deve essere utilizzato nell'anno 2001 dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa. 2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet del Ministero delle Finanze nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento. 2.2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento. 2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento; a tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel medesimo sito Internet del Ministero delle Finanze in uno specifico formato elettronico, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idoneo a consentirne la riproduzione. 2.4. E' consentita per la riproduzione dei modelli di cui al punto 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. 3. Trasmissione telematica delle dichiarazioni. 3.1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e gli altri utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione redatta su modello conforme a quello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. 3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, indicati nell'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1. 3.3. I soggetti che non presentano la dichiarazione unificata, anche in qualita' di sostituto d'imposta, possono effettuare una autonoma trasmissione differita, entro il termine del 30 novembre 2001, del quadro SO, concernente la comunicazione prevista dal D.L.gs. 21 novembre 1997, n. 461. 3.4. Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalita' di invio dei modelli 730 e dei relativi prospetti di liquidazione, nonche' di consegna delle buste contenenti il modello 730-1 relativo alle scelte per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, presentate dai contribuenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale. 3.5. Le amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello di cui al punto 1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2001 Il direttore dell'Agenzia: ROMANO |
| ALLEGATO 1 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI Struttura e formato dei modelli I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4: larghezza: cm. 21,0; altezza: cm. 29,7. E' consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo. E' anche consentita la predisposizione dei modelli sii moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola. di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti. Caratteristiche della carta dei modelli La carta deve essere di colore bianco con opacita' compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche dei modelli I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza: 65 sesti di pollice larghezza: 75 decimi di pollice Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro). Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero. Le marche devono avere le seguenti dimensioni: larghezza: 1 (un) decimo di pollice altezza: 1 (un) sesto di pollice. Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina e' individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, cosi' come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato. La prima marca di destra, denominata marca di riferimento. deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica. Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino. Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina. La inarca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento. I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere COURIER , o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice. L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice. Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua. ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155 devono riportare stampate, con tipo di carattere COURIER , o, in assenza di esso, un altro carattere, corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni: - il codice fiscale del dichiarante, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica: - il numero progressivo di modello, nell'apposita casella prevista nella prima riga (primo sesto di pollice) dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella Mod. N. della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per il modello base e per il quadro SS). Le zone riservate al "Cognome ovvero Denominazione", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in verde (Paratone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde. La zona riservata al "Cognome ovvero Denominazione" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento. La prima linea orizzontale posta nella prima pagina del modello base (identificata nella successiva tabella con il codice numerico 100), che delimita l'inizio della zona destinata all'informativa sul trattamento dei dati personali, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento. Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 144, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento. Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del modello base e dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm. 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalli base della marca di riferimento. Colori Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero: - la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina; - tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati. E' altresi' consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello base e dei quadri devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento. SEQUENZA MARCHE TIPO DI PAGINA CODICE NUMERICO (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Modello base (prima pagina) 100 !X! !-! !X! !-! !X!
Quadri: 144 !X! !X! !X! !-! !X! SA, SB. SC, SD, SE, SE, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SY (prima pagina)
Modello base (seconda pagina) 155 !X! !X! !X! !X! !X!
Quadri: SA. SB, SC, SD, SE, SE, SG, SK, SL, SO, SQ. SR, SS, ST, SU, SV (seconda pagina) |
| --> Per i restanti Modelli da pag. 15 a pag. 142 <-- --> si fa riferimento al supporto cartaceo del <-- --> Suppl. Ord. n. 36 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001 <-- |
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