Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 2 gennaio 2001 |
Modalita' e termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 19 luglio 2000, n. 204, che ha riconosciuto un indennizzo ai cittadini ed alle societa' italiane operanti in Nigeria che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' nigeriane e che hanno successivamente attivato procedimenti amministrativi e giudiziari per la tutela dei propri crediti; Tenuto conto che all'art. 1, commi 1, 2 e 4 della citata legge n. 204/2000 sono stati fissati i criteri generali per il riconoscimento, la determinazione ed il pagamento dell'indennizzo suddetto; Visto l'art. 1, comma 3, della predetta legge n. 204/2000 che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalita' ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo e che detti termini non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 86713 del 31 ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2000, col quale e' stato istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo U.P.B. 3.1.2.33, cap. 2210 lo stanziamento di lire 4 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001; Decreta: Art. 1. I cittadini e le societa' italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorita' dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorita' giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, possono presentare domanda per la concessione dell'indennizzo di cui alla legge n. 204/2000 secondo le modalita' indicate negli articoli seguenti. |
| Art. 2. Le domande di indennizzo di cui all'art. 1, corredate dalla relativa documentazione probatoria, devono essere presentate, in carta libera, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI - Ufficio XI - via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, direttamente, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per questa ultima fara' fede il timbro con la data di spedizione. |
| Art. 3. Le domande di cui all'art. 2 devono essere presentate dai diretti interessati, ovvero, nel caso di societa' commerciali, dal legale rappresentante. Nella domanda dovranno essere specificati: a) le generalita' complete (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale) del richiedente. Nel caso di societa' la ragione sociale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e della partita IVA; b) il possesso della cittadinanza italiana, sia al momento del verificarsi dell'evento che ha dato luogo alle perdite patrimoniali, sia il relativo permanere; c) descrizione particolareggiata dei diritti vantati e delle modalita' relative alla loro perdita. |
| Art. 4. Le domande di indennizzo di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere corredate da una dichiarazione notarile che autorizzi lo Stato a surrogarsi nei diritti dei soggetti di cui all'art. 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo. |
| Art. 5. Il pagamento delle somme e' subordinato alla rinuncia da parte dei beneficiari a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano. |
| Art. 6. Il pagamento degli indennizzi avverra' in relazione al numero degli aventi diritto ed alle complessive disponibilita' di cui alla legge n. 204/2000, e comunque nel limite massimo di lire 8 miliardi stanziate sulla UPB 3.1.2.33 cap. 2210 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel biennio 2000-2001. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 gennaio 2001
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pagano Il Ministro degli affari esteri Dini Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 179 |
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