| Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 28 settembre 2000 |  
| Approvazione   dello   statuto  dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (AGEA). |  
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                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE                        AGRICOLE E FORESTALI                           di concerto con                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA                                  e                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  1999,  n.  165,  ed in particolare l'art. 10, comma 1;  Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;  Viste  le  delibere  n. 3 del 1o febbraio 2000, n. 16 del 26 giugno 2000, n. 23 del 19 luglio 2000, n. 27 del 13 settembre 2000 n. 28 del 21 settembre  2000  del consiglio di amministrazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA), di approvazione dello statuto dell'ente;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  E'  approvato  lo  statuto  dell'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel testo allegato al presente decreto.  Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 28 settembre 2000          Il Ministro delle politiche agricole e forestali                           Pecoraro Scanio                Il Ministro per la funzione pubblica                              Bassanini                Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco          Avvertenza:              Il  presente  decreto  non  e'  soggetto  al "Visto" di          controllo  preventivo  di legittimita' da parte della Corte          dei  conti,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 14 gennaio          1994, n. 20.  |  
|   |                                                               Allegato
                            STATUTO DELL'AGEA                              Titolo I                  Natura giuridica ed articolazioni                               Art. 1.              Natura giuridica e principi organizzativi    1. L'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata  Agenzia,  e'  un  ente di diritto pubblico non economico, istituito   con   decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n.  165,  e successive  modificazioni.  Essa  e'  sottoposta  alla  vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.    2.  L'Agenzia  e'  dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.    3. L'Agenzia ha la sede legale in Roma e puo' dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.    4.   L'organizzazione,   la   struttura   ed   il   funzionamento dell'Agenzia  sono  definite  e  disciplinate,  oltre che dal decreto legislativo  27 maggio  1999, n. 165, e successive modificazioni, dal presente statuto.                               Art. 2.                           F u n z i o n i    1.  All'Agenzia  sono  attribuite  le  funzioni  di  organismo di coordinamento   e   di  organismo  pagatore,  di  cui  ai  successivi articoli 3  e  4.  Le  due funzioni restano nettamente distinte sotto l'aspetto      organizzativo,     amministrativo     funzionale     e gestionale-contabile,   ai  sensi  e  nel  rispetto  della  normativa comunitaria e nazionale.      2. I  suddetti  organismi  hanno  separate  gestioni  dei fondi utilizzando  anche  distinti  conti  di tesoreria. In particolare, la gestione  e  l'utilizzazione  dei  fondi per l'erogazione degli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati sono di competenza dell'organismo pagatore,  restando  distinti  dai fondi destinati al funzionamento e all'erogazione   degli   aiuti   nazionali.  A  tal  fine,  l'assetto organizzativo  dell'agenzia, conformemente alla struttura del proprio bilancio,   si   articola   in   centri  di  costo  e  in  centri  di responsabilita'   amministrativa,   assicurando  conseguentemente  la completa  separatezza  ed  autonomia  delle  funzioni  dell'organismo pagatore.    3.  L'Agenzia  fornisce il necessario supporto al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali per le funzioni di rappresentanza a livello  comunitario  ed  internazionale  delle  scelte  di  politica agricola  ed  agroalimentare, di competenza del Ministero, cosi' come definite  dal  protocollo  di intesa di cui all'art. 10, comma 4, del decreto  legislativo  n.  165/1999,  nel testo modificato dal decreto legislativo n. 188/2000.    4. L'agenzia  esplica  inoltre,  ogni altra attivita' prevista da leggi nazionali ed in particolare:      a) interviene   sul  mercato  agricolo  ed  agroalimentare,  in attuazione  della  normativa  nazionale,  d'intesa  con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,  per  periodi  temporalmente  circoscritti,  al  fine di riassorbire  la  temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio   del   mercato   stesso,  provvedendo  alla  successiva collocazione dei prodotti;      b) esegue  le  forniture  dei  prodotti agroalimentari disposte dalla Stato italiano.    5.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  di cui al presente articolo, l'Agenzia:      a) si   avvale  per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  rilievo nazionale,  ai  sensi  dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN sulla base di apposite convenzioni anche  al  fine  di assicurare la realizzazione, l'aggiornamento e la tenuta del sistema integrato di gestione e controllo, degli schedari, degli inventari ed anagrafi;      b) puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;      c) collabora  con  il Ministero delle finanze, nel quadro della prevenzione   delle  violazioni  in  danno  dei  fondi  comunitari  e nazionali  nel  caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale;      d) puo'  stipulare  convenzioni con altri enti ed organismi per lo svolgimento delle proprie attivita'.                               Art. 3.                     Organismo di coordinamento    1. All'Agenzia, quale organismo di coordinamento, sono attribuite le funzioni di:      a) coordinamento  di  cui  all'art. 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, come modificato   dal  regolamento  (CE)  n.  1287/95  del  Consiglio  del 22 maggio  1995  e  dal regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio del 17 maggio  1999,  relativi  al  finanziamento della politica agricola comune;      b) responsabilita',  nei  confronti  dell'Unione europea, degli adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla politica agricola comune (PAC) nonche' degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziati dal Feoga;      c) raccolta   e  validazione  dei  dati  e  delle  informazioni provenienti  dagli organismi pagatori occorrenti per le comunicazioni alla  Commissione  europea  previste  dal regolamento (CE) n. 1663/95 della  Commissione,  nonche'  dal  regolamento  (CE)  n.  1258/99 del Consiglio.    2. In  particolare,  all'organismo di coordinamento, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2, e' attribuito di:      a) rappresentare   gli   organismi   pagatori  dell'italia  nel comitato  Feoga  e  negli  altri comitati e gruppi di lavoro previsti dalla  normativa  comunitaria  per  la  trattazione  delle materie di competenza del Feoga;      b) rendicontare all'Unione europea, in qualita' di organismo di coordinamento,  i  pagamenti  effettuati  dall'Agenzia  stessa, quale organismo  pagatore, e da tutti gli altri organismi pagatori, secondo le  procedure,  i  formati  e  le  scadenze  previsti dalla normativa comunitaria;      c) promuovere   l'applicazione   armonizzata   della  normativa comunitaria  e  verificare  la conformita' ed i tempi delle procedure istruttorie  e  di  controllo  eseguite  dall'Agenzia  stessa,  quale organismo   pagatore,  e  da  tutti  gli  altri  organismi  pagatori, effettuando  il  monitoraggio  ed  il  coordinamento  delle attivita' svolte  dagli  stessi  in  attuazione  della normativa comunitaria di riferimento;      d) curare i rapporti con i servizi della Commissione europea in ordine alle questioni attinenti la gestione dei fondi del Feoga;      e) esprimere   parere   tecnico  per  il  riconoscimento  degli organismi pagatori nonche' gli altri pareri previsti per legge;      f) ricevere  le  anticipazioni  dei fondi provenienti dal Feoga per il pagamento di aiuti, premi e contributi comunitari;      g) assegnare  agli  organismi  pagatori  i  fondi  per le spese comunitarie,  tenuto conto delle esigenze e delle previsioni di spesa formulate dagli stessi;      h) assicurare  l'omogeneita'  tra  gli organismi pagatori delle procedure  di  autorizzazione, di controllo ed erogazione degli aiuti comunitari,   fornendo   le  necessarie  istruzioni  operative  anche avvalendosi dei servizi di cui al precedente art. 2, comma 5, lettera a);      i) vigilare sul rispetto dei termini di pagamento;      l) verificare   che   l'organizzazione  e  le  strutture  degli organismi   pagatori   siano   coerenti  e  conformi  alla  normativa comunitaria;      m) assicurare   la   regolare   tenuta  degli  albi  a  valenza nazionale;      n) provvedere  alla  distribuzione  dei  testi  e  dei relativi orientamenti   comunitari   agli  organismi  pagatori,  assicurandone l'applicazione armonizzata;      o) rilevare,  per  la  segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali e alle regioni interessate, i casi di inerzia ed inadempimento  nell'esercizio  delle  funzioni svolte dagli organismi pagatori.                               Art. 4.                         Organismo pagatore    1. L'Agenzia,   quale   organismo  pagatore,  ha  competenza  per l'erogazione  di  aiuti,  contributi,  premi ed interventi comunitari previsti  dalla normativa dell'Unione europea non attribuita ad altri organismi pagatori.    2. In  particolare,  l'organismo  pagatore  svolge,  nel rispetto delle  disposizioni  comunitarie e degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali, i seguenti compiti:      a) uniforma   la   propria  struttura  alla  separazione  delle funzioni   di  autorizzazione,  esecuzione  e  contabilizzazione  dei pagamenti  effettuati  in  qualita'  di  organismo  pagatore  per  la politica agricola comune;      b) esegue  le  forniture  dei  prodotti agroalimentari disposte dall'Unione  europea  per  gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;      c) cura  la  provvista  e  l'acquisto  sul  mercato  interno ed internazionale  di  prodotti  agroalimentari  per la formazione delle scorte  necessarie  e  di quelle relative all'immissione regolata sul mercato  interno  ed  alla  collocazione  sui  mercati  comunitari ed extracomunitari  dei suddetti. prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centroorientale  e  le repubbliche dell'ex Unione sovietica, tranne i casi  in  cui  risulti piu' conveniente procedere ad acquisti in loco nei  paesi in via di sviluppo, oppure sia piu' opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali;      d) puo' essere incaricato, in qualita' di organismo pagatore, a seguito  delle  procedure  di  cui  all'art.  5, comma 3, del decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti;      e) in  mancanza o nelle more del riconoscimento degli organismi pagatori  regionali puo' avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni di   autorizzazione  relative  alla  gestione  degli  aiuti  e  degli interventi derivanti dalla PAC, degli uffici regionali o di eventuali altri  organismi  previsti  per  legge, ai sensi e nel rispetto della normativa comunitaria, previa intesa con le regioni e di concerto con l'organismo  di  coordinamento, nell'ambito delle attribuzioni di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere c) ed h).    3.  Nell'ambito delle competenze dell'Agenzia, restano attribuiti all'organismo   pagatore,   la   gestione   degli   ammassi  pubblici comunitari,  degli  aiuti  comunitari  agli  indigenti ed i programmi comunitari  di  miglioramento  della  qualita' dei prodotti agricoli, nonche'   ogni  altro  intervento  comunitario  non  affidato,  dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi.                              Titolo II             Organizzazione e funzionamento degli organi                               Art. 5.                             O r g a n i    1. Sono organi dell'Agenzia:      a) il presidente;      b) il consiglio di amministrazione;      c) il collegio dei revisori.    2.  I  componenti  degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni  e  sono rinnovabili una sola volta. I compensi sono determinati ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5, del decreto legislativo 27 maggio 1999,  n.  165,  e  dell'art.  13,  comma  1, lettera f), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.                               Art. 6.                            Il presidente    1. Il  presidente,  nominato  con  le procedure di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ha la rappresentanza  legale dell'Agenzia ed esercita i poteri previsti dal presente  statuto e quelli eventualmente delegatigli dal consiglio di amministrazione.    2.  Al  presidente  sono  affidate funzioni propositive in ordine all'indirizzo  politico-amministrativo,  alla  programmazione  e alla verifica    della    rispondenza    dei    risultati   dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.    3. In particolare, il presidente:      a) tiene i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie;      b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;      c) puo'    designare    tra    i   componenti   del   consiglio d'amministrazione,  in coerenza a quanto previsto dall'art. 13, comma 1,  lettera  g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per gli  enti di grande rilievo, un vicepresidente, con incarico a titolo gratuito;      d) sottopone    alla    deliberazione    del    consiglio    di amministrazione  lo  statuto,  i  regolamenti di amministrazione e di contabilita', del personale, nonche' le modifiche ai predetti atti;      e) vigila  sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,    compiendo    gli    atti   anche   di   ordinaria amministrazione deliberati dal predetto organo;      f) assume,   ove   necessario,  deliberazioni  d'urgenza  e  le sottopone  a ratifica, nella prima seduta successiva, al consiglio di amministrazione;      g) provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione;      h) segnala,  previa  delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di  competenza,  i  casi  di  inerzia ed inadempimento dell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;      i) segnala,  previa  delibera del consiglio di amministrazione, al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di  competenza,  comportamenti  dei  componenti  del  comitato di cui all'art.  11,  comma 4, concretizzariti fattispecie analoghe a quelle disciplinate,  per  i dirigenti, dall'art. 21, comma 1 e comma 2, del decreto   legislativo   n.  29/1993  e  successive  modificazioni  ed integrazioni;      l)  formula  al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale;      m) formula  al  consiglio  di  amministrazione  la proposta per l'assegnazione  dei  dirigenti  preposti  alle aree funzionali, fatta eccezione    per   il   dirigente   assegnato   all'area   funzionale dell'organismo  pagatore  per  il  quale la proposta e' formulata dal comitato di cui all'art. 11, comma 4 o, in assenza, dal presidente;      n) sottopone  al  consiglio  d'amministrazione l'individuazione delle   risorse   umane,   strumentali  ed  economico-finanziarie  da destinare  al  funzionamento degli organi dell'Agenzia e degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;      o) puo'   attribuire,   per  motivate  esigenze,  incarichi  di collaborazione ad esperti nelle materie istituzionali. Agli effetti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 13, comma 1, lettera p), nel decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il limite numerico agli incarichi di cui sopra viene predeterminato in sette;      p) impartisce  le  direttive  generali nel rispetto delle linee organizzative stabilite dal consiglio di amministrazione.                               Art. 7.                   Il consiglio di amministrazione    1.  Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da cinque  membri,  nominati  con  decreto  del Ministro delle politiche agricole     e     forestali,     svolge     funzioni     d'indirizzo politico-amministrativo,   di   programmazione   e  di  verifica  dei risultati dell'attivita' dell'Agenzia e stabilisce in via generale le linee organizzative dell'Agenzia stessa.    2. Il consiglio:      a) delibera  lo statuto, il regolamento di amministrazione e di contabilita'  ed  il  regolamento del personale con annessa dotazione organica,  nonche' le relative modifiche, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;      b) delibera,   previo  parere  del  collegio  dei  revisori,  i programmi  annuali  e  pluriennali,  i  bilanci preventivi ed i conti consuntivi,  la  relazione consuntiva sull'attivita' dell'Agenzia per l'attuazione  degli  interventi disposti dall'Unione europea. Approva altresi'   gli  atti  allegati  ai  predetti  documenti  previsti  da disposizioni di legge o da norme comunitarie;      c) delibera,  previo  parere  del  collegio  dei  revisori,  le variazioni  ai  bilanci  di  previsione  dell'Agenzia e gli storni di fondi  nell'ambito  delle singole categorie tra capitoli per adeguare le  previsioni  di  spesa  alle  effettive esigenze finanziarie delle gestioni, oltre che sulla gestione dei residui attivi e passivi;      d) individua,  su  proposta  del  presidente, le risorse umane, strumentali  ed  economico-finanziarie  da destinare al funzionamento degli  organi  dell'Agenzia  e  degli uffici di supporto e di diretta collaborazione;      e) esprime, su proposta dell'organismo di coordinamento, parere tecnico   in  ordine  al  riconoscimento  dei  servizi  ed  organismi pagatori;      f) delibera,  su  proposta  del  presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza, dei casi di inerzia ed inadempimento nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori;      g) delibera,  su  proposta  del  presidente, la segnalazione al Ministro delle politiche agricole e forestali, per i provvedimenti di competenza,  dei comportamenti del comitato di cui all'art. 11, comma 4, concretizzanti comportamenti analoghi a quelli disciplinati, per i dirigenti,  dall'art.  21, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;      h) su  proposta del Presidente, nomina il direttore generale, e lo  puo'  revocare  con le procedure di cui agli articoli 19 e 21 del decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni.   Il   trattamento   economico  e' determinato, sempre nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo n.  29/1993,  assumendo  come parametro di riferimento il trattamento economico  in  essere  per  i direttori generali degli altri enti del medesimo   livello   dell'AGEA   e   tenendo   inoltre   conto  delle responsabilita' connesse all'incarico;      i) delibera   il   conferimento   ad   esperti,  nelle  materie economiche,     merceologiche,     giuridiche,    informatiche,    di organizzazione  del  personale,  fiscali e di tecnica commerciale, di incarichi  per  prestazioni professionali ai fini dell'attuazione dei compiti  demandati  all'Agenzia,  sempre  che  l'Agenzia non vi possa provvedere con il proprio personale;      l)  delibera,  sentito  il  direttore generale, su proposta del presidente,   l'assegnazione   dei   dirigenti   preposti  alle  aree funzionali  dell'Agenzia, e, su proposta del comitato di cui all'art. 11,   comma   4,   il  dirigente  da  assegnare  all'area  funzionale dell'organismo pagatore;      m) delibera,  per  i  dirigenti  assunti  ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'indennita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;      n) delibera  la  nomina  del  presidente  e  dei componenti del servizio  di  controllo  interno,  incaricato della valutazione e del controllo  strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni;      o) ratifica  i  provvedimenti che il presidente ha adottato per far fronte a situazioni di necessita' e di urgenza;      p) delibera o si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano  ad  esso  sottoposte  dal  presidente,  anche  a richiesta del comitato di cui all'art. 11, comma 4;      q) esercita   tutte   le  competenze,  con  l'esclusione  delle attivita'  di  carattere  gestionale,  non espressamente riservate ad altri da disposizioni normative o dal presente statuto.    3.  Il  consiglio  di amministrazione e' convocato dal presidente sulla  base  di  ordini  del  giorno,  distinti nel caso di eventuale trattazione  di argomenti che rientrano nelle funzioni dell'organismo pagatore. In tal caso vengono redatti separati processi verbali.    4.  Il consiglio e' convocato dal presidente, ovvero su richiesta di  almeno  due  dei  suoi  componenti,  con l'invio degli ordini del giorno,   di  regola  con  cinque  giorni  di  anticipo,  a  tutti  i componenti,  al  collegio dei revisori, al magistrato della Corte dei conti  delegato  al  controllo e al direttore generale, e al comitato preposto   all'organismo   pagatore,   in  relazione  agli  argomenti all'ordine  del  giorno  che  rientrano nelle funzioni dell'organismo stesso.  In  caso  d'urgenza,  il  termine  puo' essere ridotto a due giorni.    5.  Le  riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza  dei  componenti.  Le  deliberazioni  sono  valide quando ottengono  il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente.    6.  I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a  tre  sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con decreto  motivato  dal Ministro vigilante su proposta del presidente. Le dimissioni dei componenti del consiglio sono accettate con decreto del Ministro vigilante.    7.  Il  collegio  dei  revisori,  nonche',  per  gli argomenti di rispettiva  competenza,  il direttore generale e il comitato preposto all'organismo  pagatore,  partecipano,  senza  diritto  di voto, alle riunioni  del  consiglio.  Alle  riunioni  del  consiglio  assiste il magistrato della Corte dei conti.    8.  Le  funzioni  di  segretario  del consiglio sono svolte da un dirigente  o  da altro dipendente dell'Agenzia nominato dal consiglio stesso su proposta del presidente. Il verbale di ciascuna adunanza e' sottoposto dal presidente all'approvazione del consiglio nella seduta immediatamente  successiva,  ed  e' sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio medesimo.                               Art. 8.                      Il collegio dei revisori    1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due  supplenti  nominati  con  decreto  del  Ministro delle politiche agricole  e  forestali. Il presidente ed uno dei membri supplenti del collegio  dei  revisori  sono  designati dal Ministro del tesoro, del bilancio  e  della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti  nel  registro  di  cui  all'art.  1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.    2.  Le  dimissioni  dei componenti del collegio dei revisori sono accettate con decreto del Ministro vigilante.    3. Il collegio effettua il controllo sulle attivita' dell'Agenzia secondo le modalita' e la disciplina previste dalla vigente normativa nazionale  e  comunitaria,  nel presente statuto e nel regolamento di amministrazione e contabilita'. A tal fine partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.                               Art. 9.                         La Corte dei conti    Ai  sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  secondo le modalita' previste dall'art. 12 della  legge  21 marzo  1958,  n.  259,  ed  i principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.                             Titolo III      Organizzazione e funzionamento della struttura operativa                              Art. 10.                        Il direttore generale    1.  L'incarico  di direttore generale e' attribuito dal consiglio di  amministrazione,  su proposta del presidente, in conformita' alle disposizioni dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  puo'  essere revocato  ai  sensi  degli  articoli 19 e 21 dello stesso decreto. In sede  di  prima  applicazione,  l'incarico di direttore generale puo' essere  conferito  con  le  modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.    2.   Il  direttore  generale  e'  preposto  alla  gestione  delle strutture   dell'Agenzia,   assicurandone   il   coordinamento  delle funzioni,  fatta  eccezione  per  le  specifiche  funzioni attribuite all'organismo  pagatore, in attuazione degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione e delle direttive generali impartite dal presidente.    3. In particolare il direttore generale:      a) sulla  base  delle  linee  programmatiche  e degli indirizzi economico-finanziari    definiti    dal    presidente,   predisporne, relativamente  alle  entrate ed alle spese di funzionamento e per gli interventi  nazionali,  i bilanci preventivi, i conti consuntivi, gli assestamenti  e  le  variazioni di bilancio nonche' le situazioni dei residui attivi e passivi;      b) esercita,  secondo  criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento  di  amministrazione  e contabilita', i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri uffici, salvo quelli da lui delegati ai dirigenti;      c) predispone il rendiconto annuale della gestione;      d) provvede,  informandone  il presidente, all'assegnazione dei dirigenti   preposti  alle  unita'  organizzative,  su  proposta  del dirigente preposto alla competente area funzionale;      e) individua     le     risorse     umane,    strumentali    ed economico-finanziarie  da  destinare  alle  diverse  finalita'  e  le ripartisce tra le aree funzionali, sentito il dirigente preposto alla competente area;      f) cura la gestione dei rapporti di lavoro, con la capacita' ed i poteri del privato datore di lavoro.                              Art. 11.               Articolazione della struttura operativa    1.   L'Agenzia   definisce  ed  organizza  la  propria  struttura operativa  ispirandosi a criteri di flessibilita', di semplificazione delle  procedure,  di rispetto della normativa comunitaria in materia di   funzionamento  degli  organismi  di  coordinamento  e  pagatori, assicurando,  altresi',  la coerenza e la compatibilita' delle scelte organizzative e di funzionamento alla stessa normativa comunitaria in materia  di  autonomia e separazione delle funzioni dell'organismo di coordinamento e dell'organismo pagatore.    2.  La  struttura operativa della Direzione generale, si articola su due livelli:      a) in  aree  funzionali  omogenee per materia che costituiscono centri  di  imputazioni  di responsabilita', al fine di assicurare il necessario  coordinamento  ed omogeneita' nell'attivita' delle unita' organizzative,  cui e' preposto un dirigente di prima fascia. Le aree funzionali,  articolate  in  unita'  organizzative,  costituiscono la struttura  attraverso  la  quale  l'Agenzia,  nello  svolgimento  dei compiti   istituzionali,   raggiunge  gli  obiettivi  previsti  dalla normativa comunitaria e nazionale;      b) in  unita'  organizzative  di  gestione,  cui e' preposto un dirigente  di  seconda  fascia.  Le  unita' organizzative di gestione svolgono le attivita' amministrative, contabili e tecniche occorrenti per  il  conseguimento  degli  obiettivi  nelle  rispettive  aree  di appartenenza.    3.  Gli  incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative, di cui al comma 2, lettera b), sono conferiti dal direttore generale, su proposta del competente dirigente di area.    4.  Alla  struttura operativa dell'organismo pagatore e' preposto il  Comitato  di  cui  all'art.  10, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio  1999,  n.  165,  come sostituito dall'art. 9, comma 2, del decreto  legislativo  15 giugno  2000, n. 188, i cui membri durano in carica  tre  anni  e  sono rinnovabili una sola volta, i compensi per l'esercizio  delle  funzioni  sono stabiliti con decreto del Ministro delle  politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.    5. Al comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore sono attribuiti i seguenti compiti:      a) predisporre,  in  conformita'  ai  criteri  ed alle linee di indirizzo  politico e programmatiche del consiglio di amministrazione dell'Agenzia  e  nel rispetto del principio della distinta gestione e della  contabilita' separata e della normativa comunitaria, i bilanci della  gestione  per  spese  comunitarie,  connesse  e coofinanziate, corredati  dalla  relazione  al  consiglio  di amministrazione per la necessaria approvazione;      b) disciplinare,  con  proprio  atto generale e su proposta del dirigente  assegnato  all'area  funzionale,  le modalita' operative a valenza  interna  dei  compiti affidati all'organismo pagatore di cui all'art. 4;      c) valutare   e   monitorare   la   rispondenza  dei  risultati dell'attivita'   amministrativa   e  della  gestione  agli  indirizzi impartiti,  assumendo,  anche  in  corso di gestione, i provvedimenti necessari per assicurarne l'efficienza e l'efficacia;      d) fare  proposte  in materia di organismo pagatore, tramite il presidente, al consiglio di amministrazione.    6.  All'area  funzionale  dell'organismo pagatore e' assegnato un dirigente  di prima fascia, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato o, in assenza, su proposta del presidente.    7.  L'area  funzionale  dell'organismo  pagatore e' articolata in unita'  organizzative  di gestione, attribuite a dirigenti di seconda fascia.  Gli  incarichi di responsabilita' delle unita' organizzative sono  attribuiti,  su  proposta del dirigente assegnato all'area, dal comitato o, in assenza, dal presidente.                              Art. 12.                      Regolamento del personale    1.  Il regolamento del personale determina la struttura operativa e  la  sua  articolazione  in  aree funzionali omogenee per materia e unita'  organizzative  di  gestione,  anche  prevedendo modalita' per l'istituzione  di  uffici distaccati, nonche' la dotazione organica e le  qualifiche  del  personale  dell'Agenzia,  con  riferimento  alle separate  funzioni  di  organismo  di  coordinamento  e  di organismo pagatore,  nonche'  le  norme di assunzione nel rispetto dell'art. 39 della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Nello stesso regolamento vengono, inoltre, disciplinate le strutture di supporto e diretta collaborazione con gli organi.    2.  Il  numero  massimo  degli  uffici  e'  determinato, ai sensi dell'art.  13,  comma  1,  lettera  m),  del  decreto  legislativo n. 419/1999,  in  cinque  uffici  di  livello dirigenziale generale e in diciotto uffici di livello dirigenziale.    3.  Sono alle dirette dipendenze del direttore generale le unita' organizzative cui sono attribuite le funzioni:      a) attivita' e consulenze legali;      b) ragioneria e bilancio;      c) aiuti ed interventi nazionali;      d) controllo di gestione.    4.  Il  regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento   dell'ufficio   relazioni  con  il  pubblico,  nonche' dell'ufficio  stampa,  in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150.                              Art. 13.            Regolamento di amministrazione e contabilita'    1.  Il regolamento determina i principi contabili e la disciplina di bilancio dell'Agenzia, nel rispetto della normativa comunitaria ed anche  in  deroga  alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  18 dicembre 1979, n. 696, e alle norme sulla contabilita' di  Stato, la durata dell'esercizio finanziario, la composizione e le poste  da  inserire  nel bilancio nazionale di previsione e nel conto consuntivo,   le  modalita'  ed  i  criteri  di  contabilizzazione  e rendicontazione al Feoga.    2.  In  particolare, il regolamento prevede la separazione tra la gestione degli aiuti e interventi comunitari, connessi e cofinanziati e    la   gestione   nazionale,   determinando   separate   procedure amministrative  e  contabili  per  l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione   delle  spese  distintamente  per  quelle  comunitarie, connesse e cofinanziate e per quelle nazionali, e relativi fondi.    3.  Con  il  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita' e' istituito un sistema di controlli coerente con i principi fissati dal decreto   legislativo   n.   286/1999,   la   cui   articolazione  ed organizzazione e' disciplinata con il regolamento del personale.                              Art. 14.                      Formazione del personale    L'Agenzia,  al fine di una costante qualificazione del personale, promuove   ed   organizza   sistematiche  iniziative  di  formazione, aggiornamento e qualificazione del personale.                              Art. 15.                    Beni e dotazioni finanziarie    I  beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del   decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n.  165,  e  successive modificazioni.                              Titolo IV                  Disposizioni finali e transitorie                               Art.16.                          Commissariamento    1.   In   caso   di   mancato   funzionamento  del  consiglio  di amministrazione,  da  ravvisarsi  nella  mancata riunione dell'organo collegiale per piu' di tre mesi ancorche' piu' volte convocato, o nel caso  di impossibilita' del raggiungimento degli scopi, l'Agenzia, ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,  lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419, puo' essere commissariata con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del Ministro vigilante.  Con la stessa procedura puo' essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.    2.  Il  termine  per  la  durata  massima del commissariamento e' fissato in un anno.                              Art. 17.                       Revisione dello statuto    1.  Le  modifiche  e  le  integrazioni  al  presente statuto sono approvate  con  le  procedure  previste  dall'art.  10,  comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.  |  
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