Gazzetta n. 46 del 24 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 25 gennaio 2001, n. 9000
Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa per la concessione ed erogazione delle suddette agevolazioni al settore del commercio.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Atta CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con decreto del 3 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha redatto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Tale decreto, di seguito denominato "direttive", comprende le deliberazioni del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed i decreti ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio 1999 e 2 marzo 2000.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e sulla base delle predette direttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto n. 527 del 20 ottobre 1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, nel seguito denominato "regolamento", ha fissato le modalita', le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni.
L'articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha esteso le agevolazioni di cui alla predetta legge 488/92 ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con le suddette direttive, al punto 2.2, lettera c), sono state pertanto fissate le attivita' e i programmi ammissibili del "settore commercio", nonche' i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
Al fine, dunque, di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui si tratta, nel rispetto dei termini, delle procedure e delle modalita' fissati dalle direttive e dal regolamento, si forniscono le seguenti indicazioni nonche', in allegato, il facsimile del modulo di domanda, l'elenco della documentazione e gli schemi delle principali dichiarazioni necessarie per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni.

1 - PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

1.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda per il relativo bando, nei termini fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fronte di programmi concernenti investimenti produttivi.
1.2 Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria per il bando di riferimento.
Per l'istruttoria dei programmi, il Ministero si avvale di banche o di societa' di servizi controllate da banche, cosiddette "banche concessionarie", con le quali stipula apposita convenzione. La posizione del programma nella graduatoria di merito e' determinata dal valore che per la stessa assumono i seguenti indicatori: - valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo; - numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento
complessivo; - valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta; - punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali.

Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, a sistemi di gestione
ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla norma UNI
ES ISO 14001; b) il programma riguarda l'accorpamento di piu' esercizi commerciali
esistenti.

I due suddetti incrementi sono cumulabili.

1.3 Le graduatorie vengono formate entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie al Ministero. Contestualmente il Ministero stesso provvede alla emissione dei decreti di concessione provvisoria in favore dei programmi il cui fabbisogno puo' essere soddisfatto con le risorse disponibili per ciascuna graduatoria.
1.4 Le agevolazioni concesse vengono rese disponibili, a seconda della durata del programma e della richiesta dell'impresa, in due o tre quote annuali di pari importo alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle graduatorie. Il Ministero accredita le quote relative a ciascun programma, presso conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, a seguito delle richieste avanzate da queste ultime dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione alle imprese beneficiarie ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori. Le principali condizioni per l'erogazione sono che il programma abbia raggiunto uno stato d'avanzamento almeno proporzionale alla quota da erogare e, ad eccezione dell'ultima quota, che l'impresa abbia versato e/o accantonato, in una o piu' delle forme consentite dalla presente normativa, una quota corrispondente del capitale proprio di cui al successivo punto, 6.2. La prima quota puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Dall'ultima quota (la seconda o la terza) viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente al decreto di concessione definitiva.
1.5 A conclusione del programma di investimenti, l'impresa e/o, secondo il caso, l'istituto collaboratore, deve produrre la relativa documentazione finale di spesa: sulla base della stessa la banca concessionaria redige una relazione sullo stato finale del programma. Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, il Ministero emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione, in favore dell'impresa o, secondo il caso, dell'istituto collaboratore, di quanto eventualmente ancora dovuto.
 
2 - SOGGETTI BENEFICIARI E AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

2.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attivita':

a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato inseriti in centri commerciali; b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato aderenti a forme associative di via o di strada tra
commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi
comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale unitaria; c) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato aderenti a strutture operative dell'associazionismo
economico operanti con propria insegna commerciale; d) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media
struttura; e) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati grande
struttura; esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri
di distribuzione, con superficie dell'unita' locale pari almeno a
1000 mq., gestiti da singole imprese commerciali; g) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di
distribuzione, con superficie dell'unita' locale pari almeno a
1000 mq., gestiti da strutture operative dell'associazionismo
economico; h) attivita' commerciale di vendita per corrispondenza; i) attivita' di commercio elettronico; nonche' all'attivita' di
fornitura dei seguenti "servizi complementari" alla distribuzione,
di cui al D.M. 21 dicembre 2000: l) centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; m) gestione di centri commerciali; n) intermediari del commercio; o) solo se effettuate da strutture
operative dell'associazionismo economico tra le imprese
commerciali, attivita' di:

- informatica ed attivita' connesse, ivi inclusi i servizi connessi
alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la
produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di
supporto alla ricerca e alla innovazione tecnologica in campo
informatico e telematico; - contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari e
consulenza in materia fiscale, ivi incluse le problematiche del
personale; - studi di mercato, ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche
del marketing e della penetrazione commerciale e
dell'import-export; - consulenza amministrativo-gestionale, ivi inclusa la consulenza
relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le
pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, le
problematiche della logistica e della distribuzione e le
problematiche dell'ufficio con esclusione dell'attivita' degli
amministratori di societa' ed enti; - pubblicita'.

Ai fini della corretta ed univoca interpretazione delle suddette attivita' si forniscono le seguenti specificazioni:

- per quanto concerne la precedente lettera a), per centro
commerciale si intende una struttura a destinazione specifica,
dotata della prescritta e conforme autorizzazione amministrativa
all'apertura, nella quale sono inseriti piu' esercizi commerciali
che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. L'inserimento dell'esercizio di vicinato,
esistente o futuro, nel centro commerciale deve essere comprovato
da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa
titolare dell'autorizzazione comunale del centro commerciale
stesso, da produrre, entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni, secondo lo schema di
cui all'allegato 1; - per quanto concerne la precedente lettera b), per associazioni di
via o di strada si intendono forme associative, costituite in
prevalenza tra imprese commerciali al dettaglio operanti
nell'ambito territoriale definito dall'associazione, regolate da
uno statuto che espliciti la finalita' di assumere iniziative e
fornire, agli associati, sevizi comuni tesi a promuovere una
immagine commerciale unitaria. Tali condizioni e l'adesione
all'associazione da parte dell'impresa che richiede le agevolazioni
devono essere comprovate da una dichiarazione del legale
rappresentante dell'associazione medesima secondo lo schema di cui
all'allegato 2 da produrre entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni; - per quanto concerne le precedenti lettere c), g) ed o), per
strutture operative dell'associazionismo economico si intendono le
Unioni Volontarie ed i Gruppi di Acquisto, ricomprendendo tra
questi ultimi anche le societa' cooperative tra dettaglianti. Le
Unioni volontarie sono forme di integrazione verticale, regolate da
uno statuto ed evidenziate da uno o piu' marchi comuni, fra uno o
piu' grossisti e commercianti al dettaglio i quali, pur conservando
singolarmente la propria autonomia giuridica e patrimoniale, si
accordano dal punto di vista operativo, anche attraverso contratti
di franchising, al fine di organizzare in comune gli acquisti ed
alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite ed il miglioramento
della produzione delle singole imprese aderenti. I Gruppi di
Acquisto sono associazioni costituite in prevalenza da commercianti
al dettaglio, ciascuno dei quali conserva la propria autonomia
giuridica e patrimoniale, promosse al fine di realizzare acquisti e
servizi di vendita in comune. L'adesione alla struttura operativa
da parte dell'impresa richiedente le agevolazioni deve essere
comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante della
struttura medesima secondo lo schema di cui all'allegato 3, da
produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande di agevolazioni; - per quanto concerne le precedenti lettere d) ed e) si precisa che,
secondo il principio generale della coincidenza tra soggetto
beneficiario e gestore dell'attivita' agevolata che regola la
concessione delle agevolazioni, i centri commerciali non rientrano
tra le attivita' ammissibili in quanto, ancorche' assimilati ad una
grande o media struttura ai fini dell'autorizzazione all'apertura,
essi non sono un singolo esercizio commerciale, bensi' una
struttura all'interno della quale opera una pluralita' di soggetti
con attivita' economiche distinte e separate da quelle del titolare
dell'autorizzazione del centro; - per quanto concerne le precedenti lettere f) e g), per superficie
dell'unita' locale si intende l'arca destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonche'
quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi. Per centri di distribuzione si intendono le
strutture all'interno delle quali la singola impresa commerciale o
la struttura operativa dell'associazionismo economico provvedono
allo stoccaggio, alla movimentazione ed alla spedizione delle merci
agli esercizi commerciali dell'impresa stessa ovvero a quelli delle
imprese aderenti alla struttura operativa dell'associazionismo
economico medesima; - per quanto concerne la precedente lettera i), per commercio
elettronico si intende l'attivita' commerciale - ovvero quella di
acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita -
svolta tramite la rete internet, mediante l'utilizzo di un sito web
(e-commerce); - per quanto concerne la precedente lettera l), la sussistenza
dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attivita'
previste nello statuto, di cui al comma 1 dell'art. 23 del decreto
legislativo 31.3.1998, n. 114, deve essere comprovata da una
dichiarazione del legale rappresentante del centro di assistenza
tecnica secondo lo schema di cui all'Allegato 4, da produrre entro
la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni; per il solo primo bando utile successivo alla
pubblicazione nella G.U.R.I. della presente circolare, la predetta
dichiarazione puo' essere prodotta anche oltre tale data, ma,
comunque, entro la richiesta di erogazione della prima quota di
agevolazioni, di cui al successivo punto 7.1 anche se a titolo di
anticipazione; - per quanto concerne la precedente lettera m), per societa' di
gestione di centri commerciali si intende la societa' alla quale e'
affidata la gestione unitaria delle infrastrutture e degli spazi di
servizio comuni del centro commerciale.

Le imprese fornitrici di "servizi complementari" devono essere costituite sotto forma di societa' regolari.
I requisiti soggettivi di ammissibilita' di cui sopra devono sussistere, ai fini del mantenimento delle agevolazioni eventualmente concesse, per il periodo minimo di utilizzo dei beni agevolati di cui all'art. 8, comma, 1 del regolamento, fatte salve eccezionali cause di forza maggiore che l'impresa deve tempestivamente comunicare.
I programmi di investimento agevolabili devono essere svolti nell'ambito di proprie unita' locali ubicate nelle "aree depresse". Per unita' locale si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Le "aree depresse" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori gia' obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c del Trattato di Roma, nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo (si veda l'Allegato n. 5).
Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere gia' iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purche' le stesse imprese siano gia' titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale che si basa anche sulla puntuale valutazione del concorso con mezzi propri dell'impresa alla realizzazione del programma, devono trovarsi in regime di contabilita' ordinaria. Le imprese che nel periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare si trovano in contabilita' semplificata, devono, ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni concesse, optare per il regime di contabilita' ordinaria con effetto dal periodo d'imposta successivo al suddetto.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25%; tale misura e' determinata come rapporto tra il detto capitale proprio (nelle forme di cui al successivo punto 6.2) e gli investimenti ammissibili, entrambi in valore nominale. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile dal business plan, e deve essere svolto nell'ambito di un'unita' locale per lo svolgimento di una delle attivita' ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilita' del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unita' locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprieta', diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilita' devono risultare gia' registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullita' della domanda. Qualora, la piena disponibilita' dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (e' il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione gia' ottenuta e rinnovata periodicamente in passato.
Nel primo caso la piena disponibilita' dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, si ritiene che ai fini della piena disponibilita' dell'immobile sia sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale e' stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, fatta salva la rispondenza dell'immobile ai vincoli di cui al successivo capoverso, la piena disponibilita' si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano specificati i tempi massimi entro i quali dovra' essere definita la procedura di esproprio dell'area o, comunque, potra' essere consentito l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo.
Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere gia' rispondenti, in relazione all'attivita' da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.
2.2 Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali e' stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tali decreti:

e' definita piccola e media l'impresa che:

1) ha meno di 95 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m);

e' definita piccola l'impresa che: 1) ha meno di 20 dipendenti e 2) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure
un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro 3) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito
alla successiva lettera m).

I requisiti di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.

Ai fini di cui sopra:

a) il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato e del totale
di bilancio vengono rilevati come somma dei valori riferiti
all'impresa considerata ed alle altre eventuali di cui la stessa
detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei
diritti di voto; b) il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente
dall'impresa considerata qualora siano detenuti per il tramite di
una o piu' altre imprese il cui capitale o i cui diritti di voto
sono posseduti per il 25% o piu' dall'impresa considerata
medesima; c) le quote di capitale e i diritti di voto vengono rilevati ai fini
di cui sopra, alla data di presentazione del Modulo di domanda di
cui al successivo punto 5.3; d) il periodo di rilevazione del numero di dipendenti, del fatturato
annuo e del totale di bilancio e' l'esercizio sociale relativo
all'ultimo bilancio approvato o, per le imprese esonerate dalla
tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del
bilancio, l'esercizio sociale relativo all'ultima dichiarazione
dei redditi presentata prima della data di presentazione del
Modulo di domanda; e) qualora la domanda, giudicata ammissibile ma non agevolata per
insufficienza delle disponibilita' finanziarie del bando, venga
riformulata e ripresentata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del
regolamento, si fa riferimento, ai fini di cui si tratta, alla
data di presentazione del Modulo della domanda originaria (si veda
il successivo punto 5.6); f) per le imprese che, alla data di presentazione del Modulo,
risultino costituite da non oltre un anno ovvero non abbiano
ancora approvato il primo bilancio o presentato la prima
dichiarazione dei redditi, i suddetti parametri sono rilevati a
tale data ad eccezione del fatturato, che non viene preso in
considerazione; g) il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di
unita'-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero medio mensile di
dipendenti occupati a tempo pieno durante l'esercizio di
riferimento di cui alla precedente lettera d), mentre i lavoratori
a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di
ULA; per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo
determinato o indeterminato., iscritti nel libro matricola
dell'impresa, compreso il personale in G.I.G. e con esclusione di
quello in C.I.G.S.; i dipendenti occupati part-time sono
conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al
rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e
quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento; h) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico
redatto secondo le vigenti norme del codice civile, si intende
l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi
provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di
servizi rientranti nelle attivita' ordinarie della societa',
diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonche' dell'imposta
sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse
con il volume d'affari; i) per le imprese che alla data di cui alla precedente lettera c)
sono in regime di contabilita' semplificata e/o sono esonerate
dalla redazione del bilancio, il valore dell'attivo patrimoniale e
quello del fatturato sono desunti dall'ultima dichiarazione dei
redditi presentata; il primo, in particolare, e' desunto sulla
base del "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto
con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformita' agli artt.
2423 e seguenti del codice civile; l) il tasso fisso di conversione lira/euro per i bilanci chiusi a
partire dal 1^ gennaio 1999 e' pari a lire £. 1.936,27; m) e' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti
di voto non siano detenuti per il 25% o piu' da una sola impresa o
congiuntamente (semplice somma delle quote di partecipazione o dei
diritti di voto) da piu' imprese di dimensioni superiori; per la
determinazione della dimensione di tali ultime imprese si
applicano i medesimi criteri utilizzati per l'impresa considerata;
non vanno a tal fine computate le societa' di investimenti
pubblici, le societa' di capitali di rischio o gli investitori
istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun
controllo individuale o congiunto sull'impresa considerata;
quest'ultima e' comunque indipendente qualora il capitale sia
disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi
e' detenuto e l'impresa stessa dichiari di poter legittimamente
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza; n) per societa' di investimenti pubblici si intende la societa' la
cui attivita' e struttura e' definita dall'art. 154 del T.U. delle
leggi sulle Imposte Dirette del 29.1.1958, n. 645, ed al cui
capitale lo Stato e/o gli Enti pubblici partecipano, direttamente
o indirettamente, in misura superiore al 50%; si intende a
capitale di rischio la societa' che investe il proprio capitale in
titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della
remunerazione che detti titoli offrono in relazione all'andamento
economico dell'impresa cui gli stessi si riferiscono; per
investitori istituzionali si fa riferimento agli enti ed agli
organismi che, per legge o per statuto, sono tenuti ad investire,
parzialmente o totalmente, i propri capitali in titoli o beni
immobili (per esempio i fondi di investimento, le compagnie di
assicurazione, i fondi pensione, le banche, ecc.); o) qualora le quote di capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25% o piu' da imprese di
grandi dimensioni, l'impresa considerata assume la dimensione
della grande, a prescindere dalle eventuali quote detenute da
medie imprese; qualora la predetta soglia del 25% sia raggiunta o
superata sommando le quote detenute dalle medie imprese e quelle
detenute dalle grandi, la piccola impresa considerata assume la
dimensione della media.

2.3 La legge n. 488/92 puo' costituire la normativa nazionale da utilizzare per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste negli eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.
La legge n. 488/92, in quanto aiuto di Stato e strumento nazionale di cofinanziamento (FESR), prevede, ai fini della piena rispondenza alle disposizioni comunitarie, talune limitazioni nell'applicazione del regime di aiuto, per quanto riguarda in particolare i soggetti beneficiari delle agevolazioni, i settori agevolabili, la durata dei programmi di investimento e le spese ammissibili, delle quali alcune sono gia' esplicitate nell'ambito della presente circolare, altre saranno oggetto di specifiche comunicazioni allorche' saranno approvati i predetti programmi regionali.
Limitatamente ai programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, al fine di consentire il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per gli impegni di spesa e per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, i termini ordinari stabiliti dalla presente normativa per l'ultimazione dei programmi agevolati e la presentazione della documentazione finale di spesa, di cui al successivo, punto 8.2, potrebbero subire modifiche che, comunque, saranno tempestivamente rese note e riportate nei decreti di concessione provvisoria dei programmi interessati.
La concessione delle agevolazioni relative ai programmi assoggettati alla disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C107 del 7 aprile 1998) e' subordinata alla notifica alla Commissione U.E. ed all'approvazione da parte di quest'ultima; si tratta dei programmi che prevedono un contributo pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), ovvero, congiuntamente (nel senso che devono sussistere tutte e tre le condizioni indicate), un investimento complessivo ammissibile pari o superiore a 96.813.500.000 lire (50.000.000 di euro), un contributo pari o superiore al 50% della misura massima prevista, nell'area interessata, per le grandi imprese ed un contributo per occupato attivato dal programma pari o superiore a 77.450.800 lire (40.000 euro).
Nei casi in cui la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica alla Commissione dell'Unione europea ed all'approvazione da parte di quest'ultima, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ricevimento degli esiti di detta notifica, provvede ad emanare uno specifico decreto che recepisce tali esiti ed a trasmetterlo ai soggetti interessati ai fini della successiva fase di erogazione delle agevolazioni (si vedano i successivi punti 2.7, 2,9, 3.9, 5.1, 7.1).
2.4 Qualora uno stesso programma riguardi piu' attivita' assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi, indipendentemente da altre eventuali attivita' svolte dall'impresa nella stessa unita' locale:

- se il programma concerne una sola attivita', pur se non prioritaria
nell'economia dell'impresa, o piu' attivita' assoggettabili al
medesimo regime, si applica il regime corrispondente; - se il programma concerne piu' attivita', in parte ammissibili a
cofinanziamento ed in parte ai soli fondi nazionali, il programma
stesso puo' essere positivamente considerato per l'accesso ai soli
fondi nazionali; - se il programma concerne piu' attivita', in parte non ammissibili,
il programma stesso non e' ammissibile alle agevolazioni, a meno
che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti
relativi all'attivita' non ammissibile;

In ogni caso, con esclusivo riferimento all'attivita' ammissibile, devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione del programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori di cui al successivo punto 6.1.
2.5 Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti, nei limiti delle misure massime di cui all'Allegato n. 5 approvate dalla Commissione europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 488/92, articolate per dimensione dell'impresa beneficiaria (piccola, media o grande) ed ubicazione dell'unita' locale. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciute misure agevolative diverse, alla stessa intera unita' locale si applica la misura relativa al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie). Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili, l'impresa deve necessariamente richiedere, attraverso l'indicazione di una percentuale nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3, la misura intera o solo una parte della stessa (si veda anche il successivo punto 6.4).
2.6 Dette misure massime sono espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL). Si tratta di un sistema di calcolo che tiene conto, compensandoli, sia degli eventuali scostamenti temporali tra la realizzazione degli investimenti e l'erogazione delle agevolazioni, sia, limitatamente all'ESN, dell'imposizione fiscale gravante sulle agevolazioni erogate. Le percentuali in ESN o in ESL esprimono, quindi l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode, indipendentemente dalle modalita' temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni ed indipendentemente dalle imposte.
2.7 Per il calcolo del contributo da concedere si seguono le fasi seguenti:

- l'impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica di cui al
successivo punto 5.3, le spese relative agli investimenti e la
suddivisione delle stesse per anno solare, con riferimento alle
date presunte dei relativi titoli, ancorche' quietanzati o comunque
pagati successivamente; - dette spese, cosi' come giudicate pertinenti e congrue dalla banca
concessionaria, vengono attualizzate all'anno solare di avvio a
realizzazione del programma di investimenti (si veda l'Appendice:
Formula n. 1); - l'ammontare delle spese attualizzate viene moltiplicato per la
misura agevolativa massima spettante, procedendo separatamente nel
caso detta misura sia espressa parte in ESN e parte in ESL; il
risultato ottenuto rappresenta l'ammontare massimo delle
agevolazioni nette attualizzate concedibili; - detto ammontare viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno
solare, sulla base del piano di disponibilita' delle agevolazioni,
secondo il caso, in due o tre quote uguali alla stessa data di ogni
anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla
pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie (si veda anche il
successivo punto 7.1); per i programmi da notificare alla
Commissione europea il predetto piano di disponibilita' si assume,
convenzionalmente, differito di un anno; - limitatamente all'ammontare delle agevolazioni in ESN, ciascuna
quota cosi' determinata viene incrementata della relativa
imposizione fiscale, attualizzata all'epoca della disponibilita'
della quota medesima; - sommando la parte in ESN come sopra incrementata a quella in ESL e
riducendo il tutto in relazione alla percentuale, della misura
massima, richiesta dall'impresa, si ottiene la quota
dell'agevolazione concedibile ed effettivamente erogabile alle
previste date; - la somma delle due o tre quote cosi' determinate costituisce
l'ammontare delle agevolazioni concedibili che viene indicato nel
decreto di concessione.

Per una facile determinazione dell'ammontare di ciascuna delle due o tre quote si veda la Formula n. 2 riportata in Appendice.

2.8 Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si
intende quello della data di avvio e cioe' del primo dei titoli di
spesa ammissibili ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con
la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di
leasing; - per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica un
unico tasso, e cioe' quello in vigore alla data di avvio a
realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre
decimali; - il tasso di attualizzazione da applicare e' quello fissato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle indicazioni della Commissione
europea che pubblica il predetto tasso su Internet all'indirizzo
http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/others/reference ra
tes.html. Ai fini della concessione provvisoria delle agevolazioni,
qualora alla data della stessa il programma di investimenti sia
ancora da avviare a realizzazione, si applica, in via presuntiva,
il tasso in vigore alla data della concessione medesima; - per la determinazione dell'imposizione fiscale:

a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali
ammortizzabili, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del
reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire
dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un
numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di
ammortamento del capitolo di spesa cui i beni stessi appartengono;
il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun
capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore
massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni
riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato: progettazione, studi e assimilabili: 10 anni opere murarie e assimilabili: 21 anni macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non
ammortizzabili (il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione
finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del
contributo erogato concorra alla formazione del reddito
dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la
stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi; c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre
quote di contributo erogato concorra, direttamente o
indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa
beneficiaria in un numero medio di esercizi "m " cosi'
determinato:

- si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun
capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo
convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato; - si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti
i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque
anni; - si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare
delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.

Ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale si conviene che l'impresa produca, nei singoli periodi annuali considerati, il sufficiente reddito imponibile; le aliquote fiscali sono, per tutto il periodo, convenzionalmente quelle vigenti per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
2.9 Per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, l'ammontare delle agevolazioni concesse in via provvisoria e' rideterminato, nei limiti dello stesso ammontare, a seguito degli esiti della notifica medesima, sulla base dei tempi delle effettive disponibilita' previste dall'art. 7, comma 1 del regolamento.
2.10 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, di cui ai puliti 2.8 e 2.9, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare e del conseguente valore di "m", nonche' dell'effettivo tasso di attualizzazione nel caso in cui lo stesso, al momento della concessione provvisoria, sia stato assunto in via presuntiva per le motivazioni sopra esposte. L'ammontare delle agevolazioni cosi' definitivamente determinato non puo' in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria in forza di quanto disposto dall'art. 2, comma 14 del regolamento.
 
3 - PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI - IL BUSINESS PLAN

3.1 Al fine di individuare i programmi e le spese ammissibili, con riferimento alle attivita' di cui al precedente punto 2.1, si distinguono i seguenti casi:

A) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi
di vicinato: il programma puo' riguardare la realizzazione di un
nuovo impianto, l'ampliamento, la ristrutturazione o il
trasferimento di una unita' locale esistente; B) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media
struttura o grande struttura, esercizi commerciali di vendita
all'ingrosso o centri di distribuzione, attivita' di vendita per
corrispondenza o di commercio elettronico: il programma puo'
riguardare la realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento o
il trasferimento di una unita' locale esistente; C) fornitura di
"servizi complementari": il programma puo' riguardare la
realizzazione di un nuovo impianto, l'ampliamento,
l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la
riattivazione o il trasferimento di una unita' locale esistente.

3.2 Con riferimento alle lettere A) e B) del precedente punto 3.1 si considera:

I "ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la
potenzialita' di un'unita' locale esistente attraverso
l'incremento dell'occupazione e, limitatamente agli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio nonche' a quelli di vendita
all'ingrosso ed ai centri di distribuzione, l'incremento
significativo della "superficie di vendita", per i primi, o della
"superficie totale", per gli altri, dell'unita' locale non
inferiore al 20% di quella preesistente;
II "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di cambiamento della localizzazione delle unita' locali
determinate da decisioni e/o ordinanze emanate
dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in
riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a
finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale
debitamente accertata;
III "ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica
della formula distributiva e/o delle merceologie trattate
nell'unita' locale esistente.
Con riferimento alla lettera C) del precedente punto 3.1 si
considera:
IV "ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la
potenzialita' di una unita' locale esistente attraverso
l'incremento dell'occupazione;
V "ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare
innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento
della produttivita' e/o un miglioramento delle condizioni
ecologiche;
VI "ristrutturazione" il programma diretto alla razionalizzazione
dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo,
all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
VII "riconversione" il programma diretto a sostituire i prodotti
esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a
comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei
cicli produttivi degli impianti esistenti;
VIII "riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa
dell'attivita' di insediamenti produttivi inattivi;
IX "trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze
di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da
decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica
centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto
produttivo e urbanistico, viario, o a finalita' di risanamento e
di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

3.3 Per una corretta applicazione delle definizioni di cui al precedente punto 3.2, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono quelli riferiti, qualora non diversamente specificato, all'"unita' locale", cosi' come definita al precedente punto 2.1, ovvero, secondo il caso, all'"area produttiva da valutare", cosi' come definita al successivo punto 3.8 e che, qualora il programma determini un incremento dell'occupazione, esso e' individuato con i medesimi criteri indicati al successivo punto 6.3. Si precisa, inoltre, quanto indicato nei punti seguenti:
3.4 Per quanto concerne l'ampliamento di cui al numero I del precedente punto 3.2, per "superficie di vendita" dell'unita' locale si intende, per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Per gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e per i centri di distribuzione, la "superficie di vendita" coincide con quella dell'unita' locale come indicata al precedente punto 2.1.

3.5 Per quanto concerne l'ammodernamento:

- per "produttivita'" si intende il rapporto tra il fatturato netto
ed il numero di occupati, determinato come specificato al
successivo punto 6.3; - per "condizioni ecologiche" si intendono sia quelle ambientali che
quelle di lavoro.

3.6 Per quanto concerne la ristrutturazione di cui al numero III del precedente punto 3.2, per "formula distributiva" si intende il sistema organizzativo (libero servizio, servizio assistito, ecc.) attraverso il quale viene svolta l'attivita' di vendita nell'unita' locale; per quanto riguarda, invece, la modifica delle merceologie trattate, con riferimento alle classi da 52.21 a 52.50 della classificazione ISTAT '91, all'inizio dell'esercizio di regime, come definito al successivo punto 6.8, l'attivita' commerciale svolta nell'unita' locale interessata dal programma, agevolato dovra' essere inquadrata in classi diverse da quelle che risultavano nell'esercizio precedente.
3.7 Per quanto concerne il trasferimento si precisa che tale tipologia sussiste esclusivamente allorche' il programma di investimenti riguardi il cambiamento della localizzazione dell'unita' locale e detto cambiamento sia imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale o locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalita' di risanamento e di valorizzazione ambientale. In tutti gli altri casi nei quali il cambiamento della localizzazione dell'unita' locale derivi da un'esigenza dell'impresa, il programma e' da inquadrare, anche ai fini della sua ammissibilita' in relazione all'attivita' svolta, oltre che come trasferimento, pure in una delle altre tipologie di cui il programma stesso presenta le caratteristiche peculiari ed e' con riferimento a quest'ultima tipologia che viene attribuito il punteggio relativo all'indicatore regionale di cui al successivo punto 6.5. E' questo, ad esempio, il caso legato all'impossibilita' per l'impresa di ampliare la propria struttura produttiva nell'esistente localizzazione; in tale ipotesi, in presenza di un cambiamento della localizzazione accompagnato da un incremento della capacita' di produzione e dell'occupazione, il programma sarebbe da classificare come "trasferimento ed ampliamento".
In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, e, quindi, non solo nei casi di semplice trasferimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ritenute ammissibili dalla banca concessionaria deve essere portato in detrazione il valore dei cespiti gia' utilizzati e non piu' reimpiegati nell'attivita' compresi tra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento. Tale detrazione deve essere imputata in un'unica soluzione all'anno solare in cui e' avvenuta o si prevede che avvenga la cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. Il suddetto valore da portare in detrazione e' quello che risulta da una perizia giurata redatta da un tecnico che l'impresa deve individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie. Tale perizia dove valutare i cespiti di cui si tratta all'epoca della cessazione dall'impiego nell'attivita' produttiva, qualora questa sia gia' avvenuta, o alla data di redazione della perizia stessa, qualora detta cessazione si debba ancora verificare.
3.8 Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti che non puo' riguardare piu' di una sola unita' locale e che deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioe', a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa ed indicati nella domanda di agevolazione. Uno stesso programma non puo' essere suddiviso in piu' domande di agevolazione. Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e di consentirne la valutazione della validita' tecnico-economico-finanziaria e l'idoneita' al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione dell'Unione europea, deve corredare la domanda di agevolazione con il business plan. Si tratta di un piano strategico aziendale composto di due parti: una prima, descrittiva, concernente l'impresa, il programma, l'unita' locale nell'ambito della quale il programma stesso viene realizzato e l'eventuale "area produttiva da valutare"; una seconda parte, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa nel suo complesso o, ove possibile o ritenuto piu' rappresentativo, all'"area produttiva da valutare"; partendo da alcuni dati di base relativi all'"ultimo, bilancio consuntivo", sviluppi i prospetti relativi agli stati patrimoniali, ai conti economici ed al flussi finanziari, per ciascuno degli esercizi successivi fino a quello "a regime". A tal fine:

- per "ultimo bilancio consuntivo" si intende l'ultimo bilancio
approvato prima della data di presentazione del business plan.
Tuttavia, qualora a tale data l'impresa disponga di un bilancio
definitivo ancorche' non approvato, o, relativamente all'esercizio
in corso, di un preconsuntivo affidabile, entrambi, a seconda del
caso, possono essere assunti quale "ultimo bilancio consuntivo"; in
ogni caso l'esercizio al quale si riferisce l'ultimo bilancio
consuntivo deve comunque essere quello che precede o che coincide
con l'esercizio di avvio a realizzazione. - per "area produttiva da valutare" si intende il sottosistema
aziendale minimo identificabile per il quale sussistano entrambe le
seguenti condizioni: 1) e' possibile identificare gli specifici
costi e ricavi e, quindi, calcolare il relativo risultato
reddituale ed il relativo fabbisogno finanziario; 2) nell'ambito
dello stesso si effettua interamente il programma di investimenti
da agevolare che comunque, come indicato sopra, non puo' riguardare
piu' di una sola unita' locale. Il concetto di "area produttiva da
valutare" viene introdotto al fine di consentire alle imprese una
migliore esposizione, ed alle banche concessionarie una piu'
compiuta e diretta valutazione, degli effetti derivanti sui conti
economici e patrimoniali delle imprese stesse dalla realizzazione
del programma proposto da imprese gia' in attivita'. Tale concetto
va utilizzato nel caso in cui la struttura organizzativa,
produttiva e logistica dell'impresa e le caratteristiche del
programma proposto lo consentano. Pertanto, qualora ricorrano tutte
le precedenti condizioni, risulta necessario individuare l'"area
produttiva da valutare" e descriverla dettagliatamente nella prima
parte del business plan. L'"area produttiva da valutare", quindi,
puo' essere contenuta all'interno dell'unita' locale, puo'
coincidere con essa o puo' riguardare piu' unita' locali.

La parte descrittiva deve adeguatamente approfondire gli argomenti indicati in modo necessariamente sintetico nella Scheda Tecnica di cui al successivo punto 5.3. Particolare attenzione deve essere posta nella descrizione dell'organizzazione e del campo di attivita' dell'impresa, del programma di investimenti sotto l'aspetto tecnico, organizzativo e gestionale, degli aspetti commerciali con riferimento al bacino di utenza dell'unita' locale, delle ragioni economiche che ne giustificano la realizzazione e delle tematiche ambientali. Devono essere rappresentate e adeguatamente documentate sia la solidita' finanziaria dell'impresa stessa e, se del caso, anche dei soci, sia la reale capacita' di fare fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti, questi ultimi soprattutto con riferimento ad altri eventuali programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare. Gli eventuali altri programmi temporalmente sovrapposti a quello da agevolare, devono essere puntualmente richiamati nella prima parte del business plan e, per quelli oggetto di domande presentate a valere sulla legge n. 488/92, fermi restando i divieti di cui all'art. 2, comma 3 del regolamento (richiamati al successivo punto 5.1), vi e' l'obbligo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo, di allegare una fotocopia del relativo Modulo e della Scheda Tecnica.
Per i programmi inferiori a un miliardo di lire (516.456,90 euro) e per quelli di importo superiore a detto limite ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'impresa o, secondo il caso, dell'"area produttiva da valutare", il business plan puo' essere limitato alla prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica.
Al fine di agevolare la redazione di tale documento e di consentire criteri di valutazione uniformi da parte delle banche concessionarie, si fornisce in Allegato n. 6, un indice ragionato degli argomenti che devono essere contenuti nella prima parte del business plan, da adattare alle circostanze ed alle caratteristiche specifiche di ciascun programma.
Agli stessi fini di cui sopra, le imprese che sono tenute alla redazione della seconda parte del business plan e quelle che, pur non tenute, intendono redigerla comunque, devono obbligatoriamente utilizzare lo specifico software predisposto dal Ministero che consente, oltre che l'elaborazione della seconda parte del business plan, anche la compilazione della Scheda Tecnica (si veda il successivo punto 5.3).
3.9 Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalita' del programma di investimenti. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14.7.2000, assunto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 9 e dall'art. 4, comma 2 del regolamento, sono state recepite le indicazioni formulate dalla Commissione europea in sede di autorizzazione del regime d'aiuto della legge n. 488/92 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro, l'ammissibilita' alle agevolazioni delle suddette spese solo ed esclusivamente qualora inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda di cui ai successivi punti 5.3 e 5.4.
La realizzazione del programma da agevolare o di una parte dello stesso non puo' essere commissionata con la modalita' del cosiddetto "contratto chiavi in mano".
L'ultimazione del programma deve avvenire non oltre 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti della detta notifica di cui al punto 2.6. Ad eccezione di questi ultimi programmi, tale termine e' ridotto a 24 mesi nei soli casi, disciplinati dal successivo punto 7.1, per i quali sia stata richiesta e concessa l'erogazione delle agevolazioni in sole due quote. In entrambe tali ipotesi puo' essere concessa una proroga, di non oltre sei mesi, per eccezionali cause di forza maggiore, che l'impresa deve richiedere alla banca concessionaria almeno quattro mesi prima della scadenza dei 48 o dei 24 mesi; non possono essere agevolate spese effettuate successivamente. Per i programmi che possono essere ammessi al cofinanziamento, si veda quanto specificato al precedente punto 2.6.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa e' quella del relativo titolo ancorche' pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad -un milione di lire (516,46 euro). Non sono altresi' ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento in generale e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; sono altresi' escluse le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 del regolamento, si riportano nell'Allegato n. 7 le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., che si applicano a tutti i territori interessati dall'intervento agevolativo e con riferimento a tutti i programmi agevolati sia con l'utilizzo delle risorse cofinanziate che di quelle nazionali. Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare l'attenzione sulla dichiarazione di cui all'allegato n. 8 facente parte della documentazione da allegare alla domanda (si veda il punto 12 dell'allegato n. 12).
3.10 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998., n. 403, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 9a ed il prospetto di cui all'Allegato n. 9b. La dichiarazione puo' essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo e' stato trascritto nell'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale e' inserito il bene; a tal fine si puo' fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Qualora non si faccia riferimento a quest'ultimo, ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non puo' essere attribuito lo stesso numero di riferimento a piu' beni. Dal momento che l'impresa puo' essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, e' opportuno che l'elenco dei beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni e' composto da piu' pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa, su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra. La mancata o incompleta tenuta di dette scritture puo' dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.
3.11 La modifica del sistema di acquisizione dei beni del programma dalla locazione finanziaria all'acquisto diretto o viceversa, pur essendo di assoluta eccezionalita', e' consentita nel rispetto delle condizioni e dei principi generali fissati dalla normativa. Non e' quindi consentito che la suddetta modifica intervenga successivamente all'acquisizione del bene in quanto, altrimenti, verrebbero a configurarsi, a seconda dei casi, le ipotesi di acquisto di un bene usato o di lease-back, entrambe non ammissibili. E' altresi' necessario che la modifica, qualora intervenga tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni e la pubblicazione delle graduatorie, non comporti variazione dei dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori (quali, ad esempio, la variazione dell'ammontare complessivo o dell'articolazione temporale delle spese), caso per il quale la domanda verrebbe a decadere.
Qualora l'impresa abbia apportato tali modifiche deve darne tempestiva comunicazione - come da specifico obbligo sottoscritto nel Modulo di domanda - sia alla banca concessionaria che all'istituto collaboratore interessati affinche' se ne possa tener conto in sede di decreto di concessione delle agevolazioni o di modifica dello stesso. A ciascun programma corrisponde sempre e comunque un unico decreto contenente la separata indicazione delle spese ammesse per i beni di acquisto diretto e di quelle per i beni in leasing, dell'ammontare delle relative agevolazioni e delle rispettive quote, una (relativa ai beni di acquisto diretto) da erogare direttamente all'impresa e l'altra (relativa ai beni in leasing) da erogare tramite l'istituto collaboratore.
In relazione a tali modifiche e' necessario che la banca concessionaria, prima di darne comunicazione al Ministero, accerti che non vi siano condizioni ostative al buon fine dell'operazione - ivi comprese quelle legate alla validita' del piano finanziario di copertura del programma - ed acquisisca, solo nel caso di passaggio dall'acquisto diretto alla locazione finanziaria, l'assenso all'operazione da parte dell'istituto collaboratore.
Le modifiche sono soggette ai vincoli fissati dalla normativa e, in particolare, all'unica societa' di leasing per tutti i beni del programma (ad eccezione del "pool") ed agli scostamenti degli indicatori a consuntivo.
 
4 - BANCHE CONCESSIONARIE E ISTITUTI COLLABORATORI

4.1 Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonche' la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione a banche o societa' di servizi controllate da banche, denominate "banche concessionarie". I rapporti tra il Ministero e le banche concessionarie sono regolamentati da apposita convenzione, predisposta dal Ministero stesso, tesa ad evitare duplicazioni dell'attivita' istruttoria e ad assicurare snellezza e rapidita' procedurali ed uniformita' di comportamento da parte delle banche medesime.
4.2 Ai fini di assicurare il pieno rispetto delle procedure di cui al regolamento ed alla presente circolare e facilitare le operazioni di accreditamento delle somme da erogare in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni, nonche' alcuni altri adempimenti, le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o societa' di leasing, denominati "istituti collaboratori", ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarita' dell'attivita' istruttoria. Si riporta, in Allegato n. 10, l'elenco completo, aggiornato al 30 novembre 2000, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.
4.3 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorche' abilitata alla locazione finanziaria, non puo' ricoprire in duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti:

- ricevere la domanda di agevolazioni (art. 5, comma 1 del
regolamento); - trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa
documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel
Modulo stesso (art. 5, comma 1); - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento
dei lavori e documentare la regolarita' delle eventuali opere
murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.4 della presente
circolare) - controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale
richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori
(art. 8, comma 4); - predisporre la documentazione finale di spesa e trasmetterla alla
banca concessionaria (art. 9, comma 1); - sottoscrivere le dichiarazioni che accompagnano la documentazione
finale di spesa (art. 9, comma 7).

In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 5, comma 1 del regolamento, la societa' di leasing deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le 48 ore successive.
 
5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIE DELLE BANCHE CONCESSIONARIE

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

a) non e' ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un
programma gia' agevolato, ai sensi della legge 488/92 nella misura
richiesta dall'impresa o di altre norme statali, regionali o
comunitarie o agevolato da enti o istituzioni pubbliche, a meno
che l'impresa beneficiaria non vi abbia formalmente rinunciato
entro la data di presentazione del Modulo; e' fatto salvo quanto
eventualmente previsto dalle direttive; b) non e' ammessa la presentazione di un'unica domanda di
agevolazioni che riguardi piu' programmi o piu' unita' locali, ne'
la presentazione di piu' domande, anche su bandi successivi, le
quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a
parte di un medesimo programma organico e funzionale; c) non e' ammessa la presentazione di piu' domande di agevolazione
sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte
di un'impresa o di piu' imprese facenti comunque capo ai medesimi
soggetti; ai fini del rispetto di tale divieto, si considerano
anche le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo
6, comma 8 del regolamento; d) non e' ammessa, nei sei mesi successivi alla presentazione di una
domanda agevolata ai sensi della legge 488/92 e fatta salva
l'ipotesi della rinuncia all'agevolazione concessa, la
presentazione per la medesima unita' locale di una nuova domanda
relativa ad un ulteriore programma; tale divieto vige comunque
fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il
programma gia' agevolato nell'elenco di cui al successivo punto
7.1 per l'erogazione della, prima quota per stato d'avanzamento
ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla
banca concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del
programma stesso; tali divieti non ricorrono per i programmi
soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui al
precedente punto 2.6.

Con riferimento alle lettere b) e c), nell'ambito dello stesso bando, fatti salvi i programmi oggetto di domande riformulate o inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento e quelli concernenti piu' attivita' assoggettabili a diversi regimi agevolativi di cui al precedente punto 2.4, sono convenzionalmente considerati parte del medesimo programma organico e funzionale, e quindi non possono essere oggetto di separate domande, tutti i programmi realizzati da un'impresa nella singola unita' locale e relativi alla stessa tipologia di cui al punto 3.1.
Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle stesse, risultano inoltrate in difformita' alle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati; a tal fine, le domande inserite automaticamente ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del regolamento, si intendono anch'esse inoltrate alla suddetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ovvero, qualora successiva, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di formazione delle graduatorie del bando di provenienza di tali domande.
5.2 La domanda di agevolazioni deve essere necessariamente presentata:
- alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente;
- al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria.

Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:

- la banca concessionaria e' prescelta dall'impresa tra quelle
convenzionate con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'effettuazione dell'istruttoria
tecnico-economico-finanziaria della domanda (si veda l'elenco di
cui all'Allegato n. 10); - l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato
con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per
l'istruttoria ed essere la societa' di leasing locatrice dei beni
oggetto di agevolazione (si veda l'elenco di cui all'Allegato n.
10); - l'attivita' svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti
finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta
non riveste carattere istruttorio; per detta attivita', pertanto,
non e' dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso; - i beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in
locazione finanziaria tramite piu' societa' di leasing, a meno che
queste ultime non siano riunite in "pool"; in tal caso, ai fini
dell'ammissibilita' delle spese relative ai beni interessati:

1 ) ciascuna societa' di leasing deve aderire al "pool" per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare;
2) tutte le societa' aderenti al "pool" devono essere istituti collaboratori e cioe' convenzionate con almeno una delle banche concessionarie;
3) la societa' capofila del "pool" in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilita' derivanti dalla normativa, ed in particolare dal regolamento e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre societa' aderenti al "pool" medesimo;
4) tra le suddette societa' deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di "pool", una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la societa' capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilita' della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le societa' stesse;

- nel caso di operazioni in "pool" e' la societa' capofila che svolge
le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa
l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione; - nel caso di operazioni in "pool" la societa' capofila trasmette
alla banca concessionaria, in uno con il contratto di locazione,
una copia della suddetta convenzione di "pool".

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 11. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti del programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non puo' subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidita' della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'Allegato n. 12 necessaria per il completamento dell'attivita' istruttoria. Tale documentazione puo' essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, preferibilmente in un'unica soluzione; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Il predetto Modulo e' valido, indifferentemente, per i programmi riguardanti beni acquistati direttamente dall'impresa o, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, e' riportato nell'Allegato n. 13), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, ed il business plan di cui al punto 3.8. Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un'unica domanda.
Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto pre-assegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri e' rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorche' compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformita' da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sara' considerata valida.
La Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima ove richiesta, devono essere elaborati, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della Scheda Tecnica a stampa, quelle della parte descrittiva del business plan e, ove prevista, della parte numerica dello stesso, devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della societa' o di un suo procuratore speciale con le medesime modalita' previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda e' altresi' compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente i suddetti file, generati attraverso il software medesimo. Il Modulo originale a stampa, il facsimile della Scheda Tecnica, le relative istruzioni ed il software per la compilazione della Scheda Tecnica stessa e l'elaborazione del business plan sono resi disponibili anche presso gli Uffici centrali e periferici della Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero, presso le banche concessionarie, gli istituti collaboratori e presso gli uffici centrali e periferici dell'Istituto per la Promozione Industriale.
L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sara' considerata decaduta. Cio' in considerazione della particolare procedura (di tipo concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parita' di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.
A garanzia della volonta' dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al Modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidita' della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, di pari importo della cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
L'ammontare della cauzione o della polizza/fideiussione e' composto di un importo fisso pari a lire 3.500.000 (euro 1.801,60) e di un importo progressivo rapportato, secondo le seguenti misure, all'entita' degli investimenti del programma indicati nel Modulo di domanda:

- 0,222% dell'entità degli investimenti fino a 1 miliardo di lire
(516.456,90 euro);

- 0,133% per la parte eccedente e fino a 4 miliardi di lire
(2.065.827,60 euro);

- 0,056% per la parte eccedente e fino a 10 miliardi di lire
(5.164.568,99 euro);

- 0,007% per la parte eccedente e fino a 50 miliardi di lire
(25.822.844,95 euro);

- 0,004% oltre i 50 miliardi di lire (25.822.844,95 euro).

L'ammontare di tale cauzione puo' essere agevolmente calcolato attraverso le Tabelle nn. 1 o 2 riportate in Appendice.
Il versamento della cauzione e' effettuato dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria, intestato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e fruttifero di interessi, a partire dalla data del versamento dell'impresa e fino a quella di restituzione all'impresa medesima o di versamento al Ministero, al tasso previsto dalle disposizioni vigenti. Detto versamento puo' avvenire direttamente presso la banca concessionaria, qualora la struttura organizzativa della stessa lo consenta, che in tal caso ne rilascia ricevuta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 14, ovvero tramite bonifico bancario; in quest'ultimo caso nella motivazione del versamento deve essere indicata la seguente direzione: "Cauzione, di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, relativa alla domanda di agevolazioni n....../....ai sensi della legge 488/92."
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere redatte secondo lo schema di cui all'Allegato n. 15; essa ha effetto dalla data della domanda di agevolazioni e durata fino a quando non siano maturate le condizioni per lo svincolo e, comunque, fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni. Sono abilitati al rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa le banche e le imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' gli intermediari finanziari, limitatamente a quelli iscritti all'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/1993. L'impresa istante non puo' avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni.
La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le agevolazioni gia' concesse nella misura richiesta dall'impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un'erogazione per stato d'avanzamento ovvero qualora non sia rispettata la condizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c1) del regolamento. In tali casi la banca concessionaria, entro trenta giorni lavorativi dal decreto di revoca delle agevolazioni, trasferisce al Ministero, con le consuete modalita', l'importo relativo alla cauzione e gli interessi maturati. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, entro il predetto termine la banca provvede, previa richiesta all'impresa medesima, ad escutere la fideiussione o la polizza stessa ed a trasferire l'importo garantito al Ministero, in pari data della riscossione dello stesso, con le suddette modalita'.
In tutti gli altri casi la cauzione medesima, maggiorata dei relativi interessi maturati, e' rimborsata all'impresa, ovvero la fideiussione o la polizza sono svincolate, a seconda dei casi, entro 30 giorni lavorativi dal ritiro della domanda, ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni, ovvero contestualmente all'erogazione della prima quota di contributo.
Nel caso di inserimento automatico o di riformulazione di cui all'art. 6, comma 8 del regolamento, l'impresa deve fornire una nuova garanzia, come sopra specificato, non essendo in alcun caso considerata valida quella prodotta a fronte della domanda non agevolata, ancorche' non ancora restituita o svincolata. A tale riguardo, nel caso di domanda inserita automaticamente, l'impresa deve produrre alla banca concessionaria la nuova ricevuta del versamento della cauzione o del relativo bonifico bancario ovvero la nuova fideiussione o polizza entro e non oltre trenta giorni prima del termine utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la domanda verrebbe inserita automaticamente, pena la perdita del diritto all'inserimento automatico.
5.4 Sia il Modulo di domanda che la, prevista documentazione di cui all'Allegato n. 12 devono essere presentati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere o a mano o per corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (la banca concessionaria o l'istituto collaboratore), apposto nell'apposito spazio sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.
5.5 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.5), l'unita' locale interessata dal programma di investimenti. Gli Uffici regionali e delle provincie autonome interessati sono riportati in Allegato n. 16.
5.6 Una domanda istruita positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolata a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, viene inserita automaticamente, per una sola volta, invariata, nelle graduatorie relative al bando immediatamente successivo, mantenendo valido il Modulo di domanda originario. A tal fine non e' posto a carico dell'impresa interessata alcun adempimento, fatto salvo l'obbligo di versare una nuova cauzione secondo le modalita' di cui al precedente punto 5.3, di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria eventuali variazioni rilevanti ai fini della concessione delle agevolazioni che dovessero essere nel frattempo intervenute e di corrispondere in modo altrettanto tempestivo e completo alle eventuali richieste di precisazioni e/o chiarimenti avanzate dalla banca concessionaria medesima.
Le precedenti modalita' di inserimento automatico si applicano anche alle domande che, sempre a causa dell'insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, a condizione che quest'ultima lo richieda formalmente e che, all'atto della richiesta stessa, rinunci al contributo parziale concesso e non abbia avanzato alcuna domanda di erogazione a fronte del contributo medesimo. La detta richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato n. 17, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle risultanze istruttorie relative alle graduatorie per le quali e' consentito l'inserimento automatico e con le modalita' di cui al precedente punto 5.4.
In alternativa, l'impresa, mantenendo comunque valida, ai fini dell'avvio a realizzazione del programma da agevolare, la data di presentazione del Modulo relativo alla domanda non agevolata, puo' riformulare quest'ultima attraverso modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle agevolazioni, ma non sostanziali del programma. A tal fine:

- l'impresa stessa deve preventivamente trasmettere, entro e non
oltre 30 giorni prima del termine ultimo utile per l'invio delle
risultanze istruttorie relative alle graduatorie nelle quali la
domanda sarebbe inserita automaticamente e con le modalita' di cui
al precedente punto 54, una formale rinuncia all'inserimento
automatico secondo lo schema di cui all'Allegato n. 18; tale
adempimento, naturalmente, non ricorre per i programmi agevolati
parzialmente; - le modifiche possono riguardare esclusivamente: il capitale
investito (in modo compatibile con i tempi di realizzazione del
programma), gli occupati attivati, la misura dell'agevolazione
richiesta, l'adesione o meno ad uno dei sistemi internazionali
riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e le
spese complessive a fronte delle quali vengono richieste le
agevolazioni, queste ultime, pero', solo in diminuzione; e',
inoltre, possibile modificare le modalita' di acquisizione dei
singoli beni del programma da acquisto diretto a locazione
finanziaria e viceversa; - le suddette modifiche devono essere obbligatoriamente rappresentate
attraverso una nuova Scheda Tecnica, accompagnata dalla ricevuta
del versamento di una nuova cauzione o da una nuova
polizza/fideiussione di cui al precedente punto 5.3, dall'altra
documentazione di cui all'Allegato n. 12 eventualmente variata e,
solo ai fini dell'attribuzione alla domanda riformulata di un nuovo
numero di progetto per la relativa gestione amministrativa,
dall'originale a stampa di un nuovo Modulo di domanda; la nuova
Scheda Tecnica e la nuova documentazione dovranno riferirsi al
numero di progetto del detto nuovo Modulo; - la dimensione dell'impresa richiedente, da indicare nella Scheda
Tecnica riformulata, deve essere rilevata con riferimento alla data
di presentazione del Modulo di domanda originario; - la domanda riformulata puo' essere presentata, entro i termini
prescritti di cui al precedente punto 5.1, sul solo primo bando
utile successivo alla rinuncia, ivi compreso, qualora i tempi a
disposizione lo consentano, il bando immediatamente successivo a
quello nel quale era inserita la domanda originaria non agevolata;
la domanda riformulata deve evidenziare, nell'apposito spazio del
frontespizio della Scheda Tecnica, che si tratta, appunto, di
domanda riformulata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento; - la domanda riformulata deve necessariamente essere presentata alla
banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda
originaria ovvero, nel caso di beni in leasing, all'istituto
collaboratore locatore dei beni stessi; quest'ultimo puo' anche
essere diverso rispetto all'eventuale originario, purche' sia
convenzionato con la suddetta medesima banca concessionaria; - qualora non vengano seguite le precedenti indicazioni e modalita',
il nuovo Modulo viene considerato a tutti gli effetti come relativo
ad una domanda presentata per la prima volta.

Le precedenti modalita' di riformulazione si applicano anche alle domande agevolate parzialmente sempre che, al momento della riformulazione, l'impresa rinunci al contributo parziale concesso e non abbia richiesto alcuna erogazione del contributo stesso. A tal fine l'impresa allega alla domanda riformulata una specifica dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato n. 19.
Nel caso in cui le predette domande, inserite automaticamente o riformulate, risultassero ancora una volta non agevolate, vengono archiviate; l'impresa puo' riproporre il relativo programma di investimenti, qualora non ancora avviato, in uno degli ulteriori bandi successivi attraverso la presentazione, con le modalita' di cui ai punti precedenti, di una nuova domanda che verra' considerata a tutti gli effetti come presentata per la prima volta.
La banca concessionaria trasmette al Ministero l'elenco delle domande non agevolate per le quali l'impresa ha rinunciato all'inserimento automatico, quelle agevolate parzialmente per le quali l'Impresa ha richiesto l'inserimento automatico e le risultanze istruttorie delle domande riformulate, entro i termini di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento.
5.7 Le banche concessionarie, al ricevimento del Modulo di domanda e della documentazione di cui all'Allegato n. 12 da parte dell'Impresa o, per i casi in cui e' previsto, da parte dell'istituto collaboratore, sono tenute a verificarne la completezza e la regolarita', con riferimento, in particolare, ai dati esposti nella Scheda Tecnica rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed alla presenza, secondo il caso, in forma parziale o completa, del business plan (si veda il precedente punto 3.8); le banche, inoltre, devono verificare che il Modulo sia in originale e compilato in ogni sua parte, che la Scheda Tecnica e la parte numerica del business plan, ove richiesta, siano state redatte tramite il software ministeriale e che sia allegata doppia copia del relativo floppy disk. Nel caso in cui la piena disponibilita' dell'immobile, di cui al precedente punto 2.1, sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, la suddetta verifica dovra' riguardare anche la compatibilita' dei tempi richiamata nel medesimo punto 2.1, ricorrendo, se e' il caso - tenuto conto di eventuali termini piu' restrittivi di cui al precedente punto 2.6 - alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione delle agevolazioni. La domanda che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risulti carente dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione di cui all'Allegato n. 12, fatto salvo quanto precisato al successivo punto 6.4 in merito alla mancata indicazione della percentuale dell'agevolazione richiesta, non e' considerata valida e deve essere respinta, con una specifica nota contenente - chiare, puntuali ed esaurienti - le relative motivazioni, trattenendo agli atti il Modulo di domanda e la documentazione a corredo. Detta nota deve essere trasmessa anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) competente e, secondo il caso, anche all'istituto collaboratore.
Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa, la banca concessionaria puo' richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, nonche' precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attivita' istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa e' tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta della banca concessionaria con nota trasmessa con le medesime modalita', valide per le domande, di cui al precedente punto 5.4, entro e non oltre quindici giorni solari dal ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da' tempestiva e motivata comunicazione all'impresa interessata con nota trasmessa per conoscenza anche al Ministero, alla regione o alla provincia autonoma (nel caso di Trento o Bolzano) interessata e, secondo il caso, all'istituto collaboratore.
5.8 Accertata la regolarita' e la completezza del Modulo di domanda e della documentazione prevista, la banca concessionaria procede alla istruttoria e redige una relazione attenendosi allo schema contenuto nella convenzione con il Ministero. La banca concessionaria puo' richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarita' formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori.

L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle
agevolazioni; - la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato
dall'impresa nella prima parte del business plan, l'analisi degli
ultimi due bilanci approvati prima della presentazione del Modulo
di domanda e la determinazione dei relativi principali e piu'
significativi indici, nonche' attraverso la comparazione dei
bilanci stessi con quelli di aziende dello stesso settore che
consentano di valutarne il grado di affidabilita'; particolare
rigore deve essere riservato alla valutazione della comprovata
possibilita' dell'impresa e, ove ritenuto necessario, anche dei
soci di fare fronte, nella misura e nei tempi previsti dall'impresa
e ritenuti necessari dalla banca concessionaria medesima (tenuto
anche conto dell'articolazione temporale degli investimenti e delle
condizioni poste per l'erogazione delle agevolazioni di cui al
successivo punto 6.2), agli impegni finanziari derivanti dalla
realizzazione del programma e dal collegato eventuale incremento
del capitale circolante o, ancor piu', dalla realizzazione di altri
eventuali programmi temporalmente sovrapposti. Tale valutazione,
ove ritenuto necessario, deve essere estesa anche ad altre imprese
che abbiano programmi temporalmente sovrapposti a quello in esame,
qualora il loro capitale sia posseduto in modo rilevante da un
medesimo soggetto che, a sua volta, possegga il capitale
dell'impresa richiedente in misura altrettanto rilevante; - la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma, con
particolare riferimento ai livelli occupazionali, ai volumi di
vendita previsti in relazione alle prospettive di mercato, ai
previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e
patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso; - la piena disponibilita' dell'immobile (suolo e/o costruzioni)
nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la
corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attivita' da
svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di
destinazione d'uso; - il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle
spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai
mezzi propri aziendali - che, si precisa, non puo' essere
inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile
- alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni; dovra'
essere accertata, in particolare, la sussistenza delle condizioni
per il ricorso all'eventuale credito bancario, anche in relazione
ad eventuali preesistenti esposizioni; la banca concessionaria
dovra' attestare, in sede istruttoria e di relazione finale, se
sono stati rifiutati, da parte della banca stessa, eventuali
finanziamenti sul medesimo o su altri programmi, specificandone le
motivazioni; al fine di condurre una corretta istruttoria "secondo
le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti
degli enti creditizi per progetti d'investimento", il piano
finanziario dovra' essere analizzato, sulla base dei dati e delle
informazioni fornite dall'impresa nella Scheda Tecnica, nel
business plan o nell'altra prevista documentazione, in relazione
alla totalita' dei fabbisogni finanziari del programma e non
limitatamente al capitale proprio convenzionalmente considerato per
la determinazione del relativo indicatore di cui al successivo
punto 6.2; - l'ammissibilita' degli investimenti indicati dall'impresa, sia per
quanto attiene alla pertinenza che alla congruita' delle spese
prospettate, al fine di proporne l'ammontare per le agevolazioni e
la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa e per
anno solare; a tal fine, eventuali riduzioni, qualora non
univocamente riconducibili ad un determinato anno solare, devono
essere distribuite su tutta la durata del programma in parti
proporzionali agli investimenti esposti in ciascun anno solare; - i dati che determinano il valore degli indicatori di cui al
successivo punto 6.1, ad eccezione di quello relativo alla misura
richiesta delle agevolazioni, che viene indicato dall'impresa e non
puo' essere modificato a seguito degli accertamenti istruttori.

Inoltre, per quanto concerne i programmi assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti di investimento (vedi precedente punto 2.6) particolare attenzione dovra' essere posta in merito ai seguenti argomenti:

- valutazione del settore produttivo nel quale l'impresa opera o
intende operare a seguito del programma di investimenti da
agevolare, al fine di evidenziare eventuali situazioni di
sovraccapacita' strutturale ovvero se il programma verra'
sviluppato in un settore in declino, secondo le definizioni di cui
alla suddetta disciplina multisettoriale; - valutazione circa il numero di posti di lavoro creati o
salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da
agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa beneficiaria
che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello.

In merito a ciascuno dei suddetti programmi, la banca concessionaria richiede tempestivamente alla regione o alla provincia autonoma, (nel caso di Trento o Bolzano) nella quale il programma viene realizzato di formulare eventuali osservazioni che ne possano orientare le determinazioni istruttorie, ovvero di evidenziare eventuali motivati elementi ostativi alla realizzabilita' del programma medesimo. La regione o la provincia autonoma puo' fornire tali eventuali indicazioni entro trenta giorni dalla richiesta e la banca concessionaria deve tenerne debito conto ai fini del giudizio conclusivo di ammissibilita' del programma, riportandone i contenuti tra le motivazioni finali della relazione istruttoria.
La banca concessionaria puo' rettificare, in esito agli accertamenti istitutori, i dati relativi al calcolo degli indicatori (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarita' formali comprovati da riscontri oggettivi. In tal senso, allorche' la banca dovesse riscontrare che l'impresa ha indicato un capitale proprio esuberante rispetto ai fabbisogni finanziari e rispetto al valore massimo utile per il calcolo dell'indicatore (si veda l'ultimo capoverso del successivo punto 6.2), fatta naturalmente salva la misura minima del 25%, potra' non tenere conto della relativa eccedenza nelle condizioni da indicare nel decreto di concessione per l'erogazione delle agevolazioni.
Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruita' delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo veramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attivita' produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc.. Per quanto concerne l'esame di congruita', si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per la concessione definitiva. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche ed alla validita' economica dello stesso, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni - a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui - tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso e' finalizzato. L'esame di congruita' da condurre nella seconda fase, in sede di relazione finale di spesa, dovra' essere, invece, puntuale e dovra' essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei piu' significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
Le risultanze istruttorie delle banche concessionarie devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilita' del programma. Il giudizio positivo puo' anche essere condizionato, in relazione a quanto indicato al successivo punto 6.2. In caso di giudizio negativo la banca ne deve fornire circostanziate motivazioni affinche' il Ministero provveda a comunicare il diniego delle agevolazioni alle imprese interessate. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche anche a campione sulle domande proposte, in qualsiasi fase dell'iter procedurale. Contestualmente all'invio delle risultanze istruttorie al Ministero, le banche concessionarie inviano alle imprese interessate ed alle regioni competenti una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (secondo lo schema di cui all'Allegato n. 20), cosi' come eventualmente rettificati in sede istruttoria; la banca concessionaria comunica, altresi', alle imprese interessate i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili (a titolo di pertinenza e/o di congruita').
L'invio delle risultanze istruttorie avviene, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento, tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande (si veda il precedente punto 5.1), salvo modifiche apportate dal Ministero ai sensi del comma 3bis dello stesso articolo.
5.9 Nel caso in cui, successivamente alla domanda di agevolazioni, al soggetto richiedente ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, quest'ultimo puo' richiedere di subentrare - nella titolarita' della domanda e, qualora gia' emessa, della concessione delle agevolazioni. Con riferimento all'eventuale subentro nella titolarita' della domanda - fermo restando l'obbligo di cui al precedente punto 5.3 vigente in tale fase circa la tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute nel programma da parte del soggetto titolare della domanda stessa - la possibilita' di ammettere il detto subentro risulta evidentemente subordinata, dovendo essere salvaguardati i tempi previsti dal precedente punto 5.8 per gli accertamenti istruttori, al fatto che la richiesta alla banca concessionaria di subentro nella titolarita' della domanda di agevolazioni avvenga entro e non oltre il termine finale di presentazione delle domande. A tal fine: a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalita', le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi gia'
sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di
agevolazioni, qualora sia gia' stata prodotta la Scheda Tecnica,
lo stesso soggetto subentrante aggiorna, tramite una specifica
dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio legale
rappresentante o procuratore speciale, solo i dati e le
informazioni di cui ai punti A e D della Scheda Tecnica medesima
variati a seguito del subentro, fermi restando tutti gli altri, e
trasmette la documentazione, di cui al precedente punto 5.3 ed
all'Allegato 12, limitatamente alla parte variata a seguito del
subentro medesimo; b) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo
soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma di cui alla
domanda di agevolazioni, la sussistenza dei requisiti soggettivi
ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni
medesime; c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i
criteri di cui al precedente punto 2.2 e con riferimento alla data
in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e,
quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui
si tratta; d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura
agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, applicando
la percentuale richiesta indicata nella domanda dal primo
soggetto; nel caso di concessione gia' emessa, il nuovo valore
dell'agevolazione non puo', comunque, superare l'importo indicato
nel decreto relativo a detta concessione. Qualora l'operazione
societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto
quinquennio d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel
calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto
quinquennio relative al soggetto originario ed a quello
subentrante; e) l'indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto
subentrante, deve essere pari a quello calcolato sulla base dei
dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva, nel
caso di concessione ancora da emettere, l'eventuale riduzione,
conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite
di cui al successivo punto 6.2. ultimo capoverso. Il capitale
proprio ancora da deliberare, ai detti fini ovvero del rispetto
del limite minimo del 25%, da' luogo ad una specifica condizione
nel decreto di concessione in favore del soggetto subentrante; f) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui alla
Scheda Tecnica sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime
condizioni sussistenti in capo al primo soggetto.

5.10 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della legge n. 488/92 per un programma di investimenti che essa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria unita' locale, ceda ad un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell'azienda o del ramo d'azienda nell'ambito del quale si sviluppa il detto programma, essa puo', in particolari ed eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validita' del decreto di concessione.

Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
della validita' del decreto di concessione, fornisce gli elementi
che evidenzino compiutamente il piano industriale nell'ambito del
quale si colloca strategicamente la decisione di procedere
all'affitto del complesso aziendale, le motivazioni che stanno
alla base della decisione e che impediscono o rendono non
conveniente la continuazione della gestione in proprio -, il
momento in cui la decisione stessa e' maturata, le notizie e le
informazioni sul soggetto subentrante nella conduzione, sul piano
industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una
piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca
concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga
salvaguardato, a seguito dell'operazione di affitto, l'interesse
pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione
delle agevolazioni; b) il medesimo soggetto interessato, inoltre, allega alla predetta
istanza una dichiarazione sostitutiva di notorieta' del proprio
legale rappresentante o procuratore speciale con la quale
aggiorna/integra i dati e le informazioni della propria Scheda
Tecnica con quelli del conduttore, un business plan relativo a
quest'ultimo e concernente, nella parte numerica, l'esercizio
antecedente l'affitto ed i successivi fino a quello di regime del
programma agevolato, nonche' l'ulteriore documentazione prevista
dalla normativa a corredo del Modulo di domanda, limitatamente
alla parte per la quale rileva il contratto di affitto; c) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni
istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa
attraverso l'istanza e la documentazione di cui ai predetti punti
a) e b), con particolare riferimento alle motivazioni
dell'operazione, alla necessita' strategico-economica della
stessa, all'affidabilita' del soggetto subentrante nella
conduzione, alla capacita' dello stesso di condurre l'attivita' in
modo da garantire il pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico
per la concessione delle agevolazioni e, in particolare, degli
impegni dalla stessa derivanti; d) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente punto e), avanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di
accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; e) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base della proposta della banca concessionaria in merito
all'istanza per il mantenimento della validita' del decreto di
concessione, autorizza l'operazione di affitto ai fini del
mantenimento della validita' della concessione gia' emessa o
respinge l'istanza dell'impresa. In tale ultima ipotesi, qualora
la cessione in affitto sia gia' avvenuta o avvenga comunque, la
concessione decade automaticamente a far data dalla cessione
medesima e le eventuali agevolazioni erogate e non dovute vengono
restituite dall'impresa beneficiaria secondo le modalita' ed i
criteri previsti dalla normativa.

Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, il proprietario ed il conduttore, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli schemi di cui agli Allegati nn. 21 e 22, attraverso il quale prendono atto dell'obbligo del pieno rispetto degli impegni che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - ed il proprietario, che rimane, comunque, l'unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal conduttore. A tale riguardo, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' locale interessata del programma medesimo. Analoga disposizione vale anche per la verifica della conferma delle eventuali maggiorazioni degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, mentre restano esclusivamente in capo al proprietario gli impegni assunti in materia di capitale proprio.
5.11 Nel caso in cui un'impresa che abbia ottenuto le agevolazioni della legge n.488/92 per un programma di investimenti che essa stessa ha sostenuto o che intende sostenere nell'ambito di una propria, unita' locale, trasferisca. o abbia trasferito ad un altro soggetto parte delle attivita' produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati nell'ambito del detto programma, mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda (comunemente denominato "outsourcing"), essa puo', fermi restando i propri requisiti soggettivi di ammissibilita', in particolari casi opportunamente motivati e fornendo le necessarie garanzie, avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento del decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute.

Ai fini di cui sopra: a) il soggetto interessato, insieme all'istanza per il mantenimento
del decreto di concessione, fornisce: - gli elementi che evidenzino compiutamente le attivita' commerciali
e/o di servizio interessate dal trasferimento e che assicurino
circa il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della
organicita' e funzionalita' del programma agevolato, - un elenco dei beni agevolati interessati dal trasferimento secondo
le modalita' di cui al precedente punto 3.10 e l'impegno circa
l'esclusivo utilizzo degli stessi per le finalita' del detto
programma, - il piano industriale nell'ambito del quale si colloca
strategicamente la decisione di procedere al trasferimento, - le motivazioni che stanno alla base della decisione e che
impediscono o rendono non conveniente la continuazione della
gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa e'
maturata, - le notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del
trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni
altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione,
da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie
che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse
pubblico che ha condotto alla concessione delle agevolazioni; b) la banca concessionaria effettua le proprie valutazioni
istruttorie in merito a quanto rappresentato dall'impresa
attraverso l'istanza e la documentazione di cui al predetto punto
a), con particolare riferimento alle motivazioni del
trasferimento, alla necessita' strategico-economica dello stesso,
all'affidabilita' del soggetto destinatario, alla capacita' dello
stesso di condurre l'attivita' in modo da garantire il pieno
soddisfacimento dell'interesse pubblico per la concessione delle
agevolazioni e, in particolare, degli impegni dalla stessa
derivanti; c) la banca concessionaria, sulla base delle valutazioni di cui al
precedente punto b), avanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato una propria motivata proposta di
accoglimento o di rigetto dell'istanza dell'impresa; d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sulla base della proposta della banca concessionaria in merito
all'istanza per il mantenimento della validita' del decreto di
concessione, autorizza o respinge l'istanza dell'impresa ai fini
del mantenimento della validita' della concessione gia' emessa. In
tale ultima ipotesi, qualora il trasferimento sia gia' avvenuto o
avvenga comunque, la domanda decade o le agevolazioni concesse a
fronte dei beni interessati dal trasferimento stesso vengono
revocate con le modalita' e le procedure di cui all'art. 8 del
regolamento.

Ottenuta l'autorizzazione di cui sopra, l'impresa istante ed il destinatario del trasferimento, ai fini della prima erogazione utile successiva all'autorizzazione medesima, sottoscrivono ciascuno uno specifico atto, secondo gli scherni di cui agli Allegati nn. 23 e 24, attraverso il quale assumono gli obblighi che la concessione comporta - quali, ad esempio, quelli riferiti al rispetto delle norme urbanistiche, ambientali, sul lavoro, settoriali, ecc. - e l'impresa istante, in particolare, in quanto unico titolare delle agevolazioni, mantiene la piena ed esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto di tali impegni e della conseguente eventuale revoca delle agevolazioni anche se dipendente da comportamenti tenuti dal destinatario del trasferimento. In merito all'erogazione delle agevolazioni si precisa che, anche nell'ipotesi in cui i beni oggetto del trasferimento siano acquisiti in locazione finanziaria, le erogazioni stesse vengono disposte in favore dell'impresa istante pur se nei relativi contratti subentri il soggetto destinatario del trasferimento. In relazione ai suddetti impegni, i livelli occupazionali precedenti e finali del programma agevolato dovranno essere rilevati, secondo le usuali modalita', con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nella conduzione dell'unita' locale interessata dal programma medesimo. Anche per la verifica della conferma delle eventuali maggiorazioni degli indicatori di cui al successivo punto 6.1, si fa riferimento a tutti i detti soggetti, mentre restano esclusivamente in capo all'impresa titolare delle agevolazioni gli impegni assunti in materia di capitale proprio, considerato che i soli investimenti agevolabili sono quelli sostenuti dall'impresa che ha avanzato la domanda di agevolazioni, fatti salvi i casi di subentro gia' disciplinati al precedente punto 5.9.
 
6 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

6.1 La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai programmi in specifiche graduatorie di merito, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna, graduatoria per il bando di riferimento; tali graduatorie sono:

a) una graduatoria ordinaria per ciascuna, regione; b) un'eventuale graduatoria speciale che ciascuna regione ha facolta'
di attivare con riferimento ai programmi relativi ad un'"area" o
ad almeno due delle attivita' individuate come prioritarie dalla
regione medesima tra quelle ammissibili di cui al precedente punto
2.1.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Conferenza Stato - Regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresi' i relativi indicatori applicabili tra quelli utili per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.
Per quanto concerne le graduatorie regionali speciali di cui alla precedente lettera b):

- non e' consentita una combinazione tra i due criteri di formazione
per aree o per attivita' ne' la formulazione di due distinte
graduatorie; - ciascuna "area" e' costituita dall'intero territorio ammissibile di
comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella
ammissibile della regione. - ciascuna attivita' e' individuata con riferimento a quelle
contrassegnate con le lettere da a) ad o) nel precedente punto 2.1; - ciascuna regione puo' destinare a tale graduatoria non piu' del 50%
delle proprie risorse disponibili; - le regioni formulano le proposte relative alle graduatorie speciali
entro i termini previsti dalla normativa; qualora la regione non
formuli la propria proposta entro tali termini, la graduatoria
speciale per la regione medesima non viene formata; - eventuali programmi che, per esaurimento delle specifiche risorse,
dovessero risultare non agevolati nella misura richiesta
dall'impresa nelle graduatorie regionali speciali, concorrono
automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per le
corrispondenti graduatorie regionali ordinarie di cui alla lettera
a); - le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed
eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per
le corrispondenti graduatorie di cui alla lettera a).

Tutte le dette graduatorie vengono formate dal Ministero entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie e vengono dallo stesso Ministero pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In ciascuna graduatoria vengono inseriti i programmi i cui esiti istruttori delle banche concessionarie siano positivi, indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e delle disponibilita' attribuite alla graduatoria medesima, quelli agevolabili per i quali si potra' provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi, e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle indisponibilita' medesime. Ai fini dell'attribuzione delle risorse, con riferimento a ciascuna graduatoria, si tiene conto di una riserva del 70% in favore delle piccole e medie imprese; le somme della suddetta riserva del 70% eventualmente non utilizzato dalle piccole e medie imprese vengono assegnate alle grandi imprese della medesima graduatoria.
Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria, ad eccezione di quelle di cui alla precedente lettera b), dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilita' residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilita' residue, agevolando, comunque, l'intero programma. E' fatta salva la facolta' per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte e di richiedere l'inserimento nel bando successivo, come specificato nel precedente punto 5.6. Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di successive esclusioni dalle graduatorie, di rinunce o di revoche delle agevolazioni concesse, affluiscono nelle disponibilita' dell'anno o del bando successivo. Il Ministero comunica alle imprese titolari delle domande per le quali l'istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione, dandone informazione, ove del caso, agli istituti collaboratori. Nei casi di domande respinte, in quanto incomplete o difformi, le relative motivazioni sono comunicate dalla banca concessionaria.
La posizione di ciascun programma nella graduatoria di pertinenza e' determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo; 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo; 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella
richiesta 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali.

Il valore di ciascuno di tali indicatori e' incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, entro l'esercizio "a
regime" come definito al successivo punto 6.8, a sistemi di
gestione ambientale conformi al regolamento EMAS (1836/93) o alla
norma UNI ES ISO 14001; b) il programma riguarda l'accorpamento di piu' esercizi commerciali
esistenti.

I due suddetti incrementi sono cumulabili.

In merito alla determinazione di ciascuno dei detti indicatori e delle eventuali maggiorazioni, si specifica quanto indicato nei punti seguenti.
6.2 L'indicatore n.1 e' il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria.
Il capitale proprio investito o da investire nel programma, che, si ricorda, non puo' essere comunque inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, e' costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e versati, anche da parte delle ditte individuali, in un'unica o piu' soluzioni, a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione medesima ovvero, qualora il programma venga ultimato prima del decreto di concessione provvisoria, fino all'anno solare del decreto medesimo. I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota come specificato nel seguito.
Nel caso in cui, nel corso dei suddetti anni solari, l'impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti aumenti e/o conferimenti al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo e non ripianate, purche' risultino da bilanci approvati o, secondo il caso, da dichiarazioni dei redditi presentate. L'ammontare di detti utili e/o ammortamenti, nonche' delle eventuali perdite non ripianate, relativi all'anno solare di ultimazione del programma, viene preso in considerazione in proporzione ai mesi dello stesso anno solare interessati dal programma medesimo. Qualora alla data della presentazione della documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8.2 l'impresa non disponga di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate relativi ad esercizi interessati dal periodo di realizzazione del programma, la banca concessionaria effettua le verifiche e redige la relazione sullo stato finale del programma di investimenti di cui al successivo punto 8.5 sulla base dei bilanci approvati o delle dichiarazioni dei redditi presentate. Il Ministero provvede conseguentemente ad emanare il decreto di concessione definitivo di cui al successivo punto 8.6 ovvero a sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca concessionaria risultino eventuali scostamenti provvisori degli indicatori, rispettivamente, nei limiti o fuori dai limiti fissati dalla normativa. Ai fini delle verifiche degli scostamenti degli indicatori in via definitiva e, qualora sospeso, del decreto di concessione definitivo, l'impresa e' comunque tenuta a dichiarare i dati in argomento secondo le modalita' di cui al successivo punto 10.1 e, comunque, ad esibire i bilanci approvati o le dichiarazioni dei redditi presentate mancanti entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello fissato dalla normativa fiscale per l'esercizio di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Entro tale stesso termine le eventuali perdite eccedenti devono essere ripianate (si veda il primo alinea del successivo punto 6.8).
Le delibere relative ai suddetti aumenti, conferimenti e/o accantonamenti, ovvero una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa nel caso di ammortamenti anticipati, devono esplicitamente fare riferimento al programma agevolato o da agevolare al quale gli stessi sono destinati, con l'indicazione del relativo numero di progetto; tali indicazioni possono essere perfezionate anche successivamente alle delibere stesse, e comunque entro la prima erogazione delle agevolazioni, attraverso una specifica delibera in tal senso di assemblea ordinaria.
Qualora una delibera o una dichiarazione riguardi piu' programmi, la stessa deve indicare, oltre al riferimento suddetto, anche le singole quote destinate a ciascun programma.

Ai fini di cui sopra:

- l'eventuale accantonamento al fondo sovrapprezzo azioni relativo ad
un aumento di capitale sociale viene computato come capitale
proprio investito nel programma in proporzione alla quota parte
dell'aumento stesso utilmente considerato; - gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in
c/aumento del capitale sociale possono essere realizzati, oltre che
con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di
finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti
assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili
dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata
relativi all'esercizio precedente quello di presentazione del
Modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non
abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio
finanziario di cui nel seguito.

Per ottenere la prima erogazione l'impresa beneficiaria, ad eccezione di quella individuale, deve produrre alla banca concessionaria, qualora non gia' prodotta in fase istruttoria, la documentazione, indicata nell'Allegato n. 28, utile a comprovare l'impegno ad apportare il capitale proprio in una o piu', delle forme consentite, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo eventualmente indicato nella specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione. Inoltre, ai fini delle erogazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa beneficiaria deve produrre alla banca concessionaria la documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento.

- nel caso di due quote: per la prima, almeno della meta' del
suddetto ammontare complessivo del capitale proprio indicato nella
specifica condizione riportata nel provvedimento di concessione
provvisoria; - nel caso di tre quote: per la prima, di almeno un terzo, e per la
seconda di almeno due terzi del suddetto ammontare complessivo.

Per quanto concerne le imprese individuali, il capitale proprio e' pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma.
L'ammontare e la ripartizione temporale del capitale proprio come sopra determinato devono essere attribuiti all'anno solare di competenza. A tal fine si conviene quanto segue: gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante apporto di mezzi freschi devono essere imputati all'anno solare di effettivo versamento; gli aumenti e/o i conferimenti realizzati mediante conversione delle poste dell'esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda devono essere imputati all'anno solare della relativa delibera di conversione; gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati e, per le imprese individuali, gli incrementi di patrimonio netto devono essere imputati con riferimento all'esercizio sociale nel quale sono maturati; qualora l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati vengono attribuiti pro-quota a ciascuno degli anni solari nei quali gli stessi sono maturati.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, la banca concessionaria puo' prendere in considerazione l'ammontare indicato dall'impresa solo dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa. In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell'impresa, redatto secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attivita' e passivita'", redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformita' ai suddetti artt. 2423 e seguenti c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attivita' immobilizzate rispetto ai capitali permanenti. Per attivita' immobilizzate si intende la somma delle poste dell'attivo patrimoniale di cui ai punti A (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), B (Immobilizzazioni) e C.II (Crediti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; per capitali permanenti si intende la somma delle poste del passivo patrimoniale di cui ai punti A (Patrimonio netto), B (Fondi per rischi e oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato) e D (Debiti), quest'ultima limitatamente agli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Allorche' tale eccedenza vi sia, la banca concessionaria, tenuto conto della particolare struttura patrimoniale delle imprese commerciali, normalmente caratterizzata da un ciclo commerciale positivo, anche alla luce dell'eventuale nuovo assetto patrimoniale dell'impresa risultante in fase istruttoria, deve valutare l'opportunita', ai fini del giudizio sull'agevolabilita' del programma, che l'impresa stessa provveda o si impegni a provvedere in tempi brevi ed in modo adeguato, e comunque prima dell'erogazione delle agevolazioni, a ricorrere ad uno o piu' dei seguenti strumenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario, da effettuare, comunque, entro la prima erogazione:

a) aumenti del capitale sociale; b) conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale; c) strumenti di raccolta anche presso i soci, in qualsiasi forma,
purché previsti dallo Statuto e in linea con le apposite
istruzioni della Banca d'Italia; d) finanziamenti per il consolidamento dei debiti a breve; e) finanziamenti a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti
del programma da agevolare.

Gli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) devono avere durata non inferiore a cinque anni. La banca concessionaria deve indicare nella propria istruttoria gli strumenti ai quali l'impresa si e' impegnata a ricorrere ed il relativo ammontare, in modo che il Ministero possa compiutamente formulare nel decreto di concessione provvisoria le relative condizioni che l'impresa stessa deve soddisfare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni. E' poi compito della banca concessionaria verificare che l'impresa abbia adempiuto a quanto previsto prima di erogare la prima delle quote di cui al successivo punto 7.1.
Per quanto riguarda le societa' cooperative, l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse societa' cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purche' sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio finanziario preesistente.
Ai fini del calcolo dell'indicatore, per tenere conto oltre che dell'adeguatezza anche della tempestiva immissione di capitale proprio in tempi congruenti con la realizzazione del programma, sia il valore del capitale proprio a quest'ultimo destinabile che quello degli investimenti vengono attualizzati all'anno solare di avvio a realizzazione del programma medesimo, con gli stessi criteri impiegati per il calcolo delle agevolazioni (vedi precedenti punti 2.7 e 2.8).
Fatta salva la misura nominale del 25% richiamata in precedenza, il capitale proprio computato ai fini del calcolo dell'indicatore non puo', in ogni caso, essere superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate concedibili nella misura in cui richieste dall'impresa (per semplicita' di calcolo, non si fa differenza tra percentuali in ESN e in ESL) (si veda il precedente punto 2.6).
6.3 L'indicatore n. 2 e' il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo. Il valore di quest'ultimo e' lo stesso di quello impiegato per il calcolo dell'indicatore n. 1. Il numero di occupati attivati dal programma e' rilevato, con riferimento alla sola ed intera unita' locale interessata dal programma medesimo, come differenza, positiva o uguale a zero, tra il dato riferito all'esercizio "a regime" e quello riferito ai dodici mesi precedenti quello di presentazione del Modulo di domanda (per l'individuazione dell'esercizio "a regime" si veda il successivo punto 6.8). Il dato "a regime" da considerare e' quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma.

Ai fini di cui sopra:

- il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati
durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla
base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento
agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel
libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione
di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono
considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le
ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal
contratto collettivo di riferimento; - il numero dei dipendenti e' espresso in unita' intere e un
decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore; - qualora i dodici mesi "precedenti" siano antecedenti, in tutto o in
parte, all'esercizio "a regime" di un eventuale programma
precedente, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a
regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente
aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria
e da quest'ultima confermato; - nei casi in cui vi sia una diminuzione del numero di occupati, ai
fini del calcolo dell'indicatore, la relativa variazione e' assunta
pari a zero, indipendentemente dall'effettiva variazione connessa
al programma risultante dal prospetto di cui al punto B9 della
Scheda Tecnica.

6.4 L'indicatore n. 3 e' pari al rapporto tra la misura massima dell'agevolazione concedibile, per dimensione di impresa ed ubicazione dell'unita' locale, e la misura richiesta. Ciascuna impresa, all'atto della presentazione della domanda di agevolazioni, deve richiedere tutta la misura agevolativa massima (100%), consentita dall'art. 2, comma 9 del regolamento, ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Detto indicatore non puo' essere oggetto di rettifica da parte della banca concessionaria e l'impresa, una volta indicata la misura richiesta nella Scheda Tecnica, non puo' piu' modificarla una volta trascorsi i termini per la presentazione delle domande; la misura deve risultare coerente con il piano di copertura del fabbisogno finanziario del programma e cio' in relazione a quanto esposto al precedente punto 5.8 in merito alle valutazioni istruttorie da parte della banca concessionaria.

Ai fini di cui sopra: - la misura dell'agevolazione richiesta deve essere necessariamente
espressa in punti percentuali interi, in lettere ed in cifre; in
caso di difformita' tra le due indicazioni si assume la percentuale
in lettere; nel caso in cui vengano indicate frazioni decimali,
come misura richiesta viene assunta la parte intera precedente la
virgola; - in caso di mancata indicazione nella Scheda Tecnica di tale
percentuale si considera che l'impresa non abbia inteso rinunciare
ad una quota dell'agevolazione massima concedibile e, pertanto, la
misura richiesta viene assunta pari al 100%.

6.5 L'indicatore n. 4 e' determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di specifiche priorita' regionali individuate:

a) per le graduatorie regionali ordinarie di cui al precedente punto
6.1, lettera a), con riferimento alle aree del territorio, alle
attivita' ed alle tipologie di investimento ammissibili alle
agevolazioni; b) per le graduatorie regionali speciali, di cui al precedente punto
6.1, lettera b): - con riferimento alle attivita' ammissibili ed alle tipologie di
investimento, nel caso di graduatorie speciali per aree; - con riferimento alle aree ed alle tipologie di investimento, nel
caso di graduatorie speciali per attivita'.

Tali priorita' sono indicate da ciascuna regione attraverso l'attribuzione a ciascuna combinazione dei detti elementi di un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta, per le graduatorie regionali ordinarie, ovvero tra zero e venti, per quelle speciali.

Ai fini di cui sopra.

- per aree del territorio si fa riferimento a quelle
dei singoli Comuni; - per attività ammissibili si fa riferimento a quelle indicate
con le lettere da a) ad o) del precedente punto 2.1; - per tipologie di investimento si fa riferimento a quelle di
cui al precedente punto 3.2 così come correlate a ciascuna delle
attività ammissibili.

Entro i medesimi termini di cui al precedente punto 6.1, insieme alle proposte relative alle graduatorie speciali ed utilizzando lo specifico software definito dal Ministero, le regioni possono formulare al Ministero stesso le proprie proposte relative alle priorita' regionali, con riferimento alle graduatorie ordinarie e/o a quelle speciali, individuando i corrispondenti punteggi. Qualora la regione non formuli le proposte entro tali termini, l'indicatore regionale assume, per tutti i programmi della graduatoria regionale di competenza, valore pari a zero.
Sulla base delle proposte avanzate dalle singole regioni il Ministero, valutata la compatibilita' delle stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del regolamento, approva i punteggi attribuiti ai singoli elementi e li rende noti ai soggetti interessati.
A ciascun programma viene, pertanto, attribuito un punteggio numerico intero compreso tra zero e trenta o tra zero e venti, determinato dal punteggio attribuito dalla regione alle combinazioni degli elementi sopra indicati, cosi' come approvati dal Ministero; il punteggio complessivo cosi' ottenuto costituisce il valore dell'indicatore regionale del programma medesimo.

Ai fini di cui sopra:

Il punteggio relativo all'elemento territoriale viene attribuito con riferimento all'ubicazione dell'unita' locale indicata al punto B1 della Scheda Tecnica, quello relativo all'attivita', con riferimento al punto B4.2; quello relativo alla tipologia, con riferimento al punto B5 (si veda l'Allegato n. 13); nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, ai quali vengano riconosciuti punteggi diversi, alla stessa intera unita' locale si applica il punteggio regionale relativo al comune nel quale l'unita' medesima insiste prevalentemente (maggiore superficie) ed il programma viene inserito nella graduatoria regionale di pertinenza di detto comune;

- nel caso di programma classificato, insieme, di "trasferimento" e
di un'altra tipologia (si veda il precedente punto 3.7), il
punteggio relativo all'elemento tipologico assume, per il programma
stesso, il valore attribuito dalla regione a tale altra tipologia; - nel caso in cui un programma di investimenti riguardi due o piu'
attivita' diverse cui la regione ha attribuito punteggi differenti,
all'intero programma viene attribuito il punteggio minore tra
quelli attribuiti alle singole attivita' qualora separatamente
considerate.

6.6 Il valore dei predetti indicatori e' incrementato di un 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e/o di un 5% qualora il programma da agevolare riguardi l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti. A tal fine l'impresa fornisce la propria indicazione compilando il punto C3 della Scheda Tecnica. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione e la conferma delle suddette maggiorazioni.
A tali fini si definisce accorpamento di due o piu' esercizi commerciali esistenti un programma avente le seguenti caratteristiche:

- esso e' l'effetto della cessazione dell'attivita' di uno o piu'
esercizi commerciali esistenti e tale cessazione deve avvenire
entro la data di presentazione della documentazione finale di spesa
di cui al successivo punto 8.2; - la superficie di vendita dell'unita' locale oggetto
dell'agevolazione, determinata con i criteri di cui al precedente
punto 3.4, deve essere almeno pari alla somma delle superfici di
vendita degli esercizi commerciali coinvolti nell'accorpamento; - l'impresa beneficiaria, ovvero i suoi soci deve comprovare, entro
la data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande
di agevolazione, di gestire gli esercizi da accorpare in quanto
titolare delle relative autorizzazioni amministrative o
comunicazioni di apertura.

La sussistenza delle predette caratteristiche del programma deve essere comprovata da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni secondo lo schema di cui all'allegato 25, da produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.
6.7 Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria e' ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, eventualmente maggiorati, normalizzati (si veda l'Appendice, Formula n. 3).
Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, il Ministero adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, in presenza di beni acquisiti o da acquisire in locazione finanziaria, agli istituti collaboratori.
Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unita' locale, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa, l'ammontare delle agevolazioni totali e di ciascuna delle due o, secondo il caso, tre quote. Il decreto stabilisce, inoltre, a carico dell'impresa titolare, i seguenti obblighi:

a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non
aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni
o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare
ad ottenere, per i beni del programma oggetto della concessione,
agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali,
regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni
pubbliche; b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni ad
eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel
decreto medesimo; c) di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data
di entrata in funzione; d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul
lavoro ed i contratti collettivi di lavoro; e) di ultimare il programma entro 24 o, secondo il caso, 48 mesi
dalla data del decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti
per consentire l'ammissibilita' del programma medesimo al
cofinanziamento comunitario (si veda il precedente punto 2.6); f) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini
prescritti, la data di ultimazione del programma e, nel caso di
programma che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni
in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale
di consegna dei beni; g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini
prescritti, la data di entrata a regime degli impianti; h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento comunitario; i) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma
agevolato, l'attivita' alla quale sono destinati gli investimenti
del programma stesso con conseguente inquadramento: - per le attivita' di cui alle lettere da a) ad i) del precedente
punto 2.1, in una "divisione" (due cifre) della Classificazione
ISTAT '91 diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda
Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria; - per le attivita' di cui alle lettere da l) ad o) dello stesso punto
2.1, in una diversa da quella indicata al punto B4.2 della Scheda
Tecnica, come eventualmente modificata in sede istruttoria.

l) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il tutto maggiorato degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di revoca da parte del Ministero, o dei soli interessi legali in tutti gli altri casi, interessi da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della restituzione.
6.8 Il Ministero si riserva di sottoporre a verifica a consuntivo il valore degli indicatori suscettibili di subire variazioni al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli posti a base per la formazione delle graduatorie. Qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali (si veda anche il successivo punto 9.1), le agevolazioni concesse vengono revocate.

Ai fini della verifica a consuntivo:

- l'ammontare attualizzato del capitale proprio effettivamente
destinato al programma e' accertato dalla banca concessionaria,
secondo i criteri e le modalita' indicati al precedente punto 6.2,
con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di
ultimazione del programma; qualora l'impresa intenda far valere gli
utili e/o gli ammortamenti anticipati accantonati negli anni solari
di realizzazione del programma, e dal bilancio approvato o dalla
dichiarazione dei redditi presentata dell'esercizio relativo alla
chiusura del programma risultino perdite tali da ridurre
l'ammontare del capitale proprio investito in modo da determinare
uno scostamento superiore ai limiti consentiti, deve, al fine di
mantenere le agevolazioni concesse, comprovare di avere ripianato
le perdite, almeno per quanto necessario ai fini dello scostamento
medesimo, entro il trentesimo giorno successivo a quello fissato
dalla normativa fiscale per la dichiarazione dei redditi relativa
al suddetto esercizio, con le modalita' previste dal codice civile
ed attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da
parte dei soci; - la data di ultimazione del programma e' quella relativa all'ultimo
dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, e'
quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i
programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati
direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con
l'ultima delle suddette date; nel caso in cui, per i beni in
leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile e, quindi,
quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla
data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende
la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia ai
programmi con soli beni acquistati direttamente dall'impresa; in
tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma,
di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, non e' sostituita
dalla copia del verbale di consegna dei beni bensi' dalla stessa
dichiarazione resa, con le previste modalita', dall'istituto
collaboratore (si veda anche il precedente punto 6.7, lettera f); - il numero, di occupati attivati dal programma e' rilevato con
riferimento all'esercizio ;"a regime", con gli stessi criteri di
cui al precedente punto 6.3; - i dati utili per la conferma delle eventuali maggiorazioni vengono
rilevati: a) alla data di chiusura dell'esercizio "a regime", per quanto
attiene l'ottenimento della certificazione EMAS o ISO 14001; b) alla data di presentazione della documentazione finale di spesa,
per quanto attiene le condizioni relative all'accorpamento di piu'
esercizi; - la data di entrata in funzione del programma coincide,
convenzionalmente, con quella di ultimazione; qualora l'impresa
dichiari piu' date di entrata in funzione, per blocchi
funzionalmente autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini
della condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del
regolamento (si veda anche il successivo punto 8.1); - la data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i
fattori della produzione oggetto del programma medesimo si
integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti
raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai
livelli occupazionali; la data di entrata a regime si intende
comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini delle verifiche a
consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo
l'entrata in funzione del programma; - l'esercizio "a regime" e' quello del primo esercizio sociale intero
successivo alla data di entrata a regime; - l'investimento complessivo da computare ai fini degli indicatori
nn. 1 e 2 del precedente punto 6.1 e' il minore tra quello
attualizzato ammesso in via definitiva e quello attualizzato
ammesso in via provvisoria.
 
7 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

7.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma vengono rese disponibili dal Ministero in due o tre quote annuali uguali alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U.R.I. delle graduatorie, ovvero per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea, al trentunesimo giorno dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica di cui al precedente punto 2.6; in particolare, la detta disponibilita' avviene in due quote, qualora il programma da agevolare venga ultimato entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta nella Scheda Tecnica, in tre quote negli altri casi. Sono esclusi dalla possibilita' di richiedere due quote i predetti programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea.
Il Ministero accredita tali quote presso i conti correnti aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, quando risulta verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la successiva erogazione alle imprese o agli istituti collaboratori, ivi inclusa quella concernente il versamento e/o l'accantonamento di una quota proporzionale di capitale proprio (vedasi precedente punto 6.2). A tal fine le banche concessionarie trasmettono periodicamente al Ministero l'elenco dei programmi agevolati per i quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese o degli istituti collaboratori interessati, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l'erogazione medesima. L'inserimento del singolo programma nell'elenco puo' avvenire qualora sia trascorso il trentunesimo giorno dalla concessione provvisoria delle agevolazioni, per la prima quota, e non meno di uno e due anni da detto termine, rispettivamente, per la seconda e terza quota. La trasmissione degli elenchi avviene con cadenza quindicinale, alla meta' ed alla fine di ciascun mese. Tali elenchi riguardano tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. Al ricevimento degli elenchi, il Ministero provvede nei tempi piu' solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste ovvero a comunicare i nominativi delle imprese per le quali non e' possibile procedere all'erogazione. Tali somme sono quindi erogate alle imprese o agli istituti collaboratori entro cinque giorni lavorativi dall'intervenuto accreditamento. L'impresa puo' provvedere tempestivamente ai propri adempimenti, cosi' da attivare le suddette procedure di erogazione della singola quota fin dallo stesso giorno della disponibilita';
7.2 Nel caso in cui il programma preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni in locazione finanziaria, le singole erogazioni vengono richieste alla banca concessionaria dall'istituto collaboratore e, separatamente, anche dall'impresa, ciascuno per la parte di contributo relativo alle spese ammesse e sostenute di propria competenza, e vengono disposte in favore del richiedente.
L'istituto collaboratore, a partire dalla prima erogazione, trasferisce all'impresa il contributo nell'arco del quinquennio successivo alla data di decorrenza di ciascun contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; cio' avviene per rate semestrali posticipate determinate sulla base dell'ammontare di ciascuna quota di contributo erogata. Nel caso di investimenti realizzati con piu' contratti di locazione, la quota di contributo erogata andra' attribuita prioritariamente ai contratti gia' entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.
Il primo trasferimento comprende le eventuali quote di contributo relative ai semestri gia' scaduti e gli interessi sulle erogazioni gia' effettuate dalla banca concessionaria, calcolati con capitalizzazione annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti in vigore al momento delle singole erogazioni stesse, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento.
I successivi trasferimenti comprenderanno anche gli interessi maturati nel semestre sul residuo contributo, calcolati con capitalizzazione annua al detto tasso vigente al momento delle singole erogazioni.
7.3 Ciascuna erogazione in favore dell'impresa o dell'istituto collaboratore avviene per stato d'avanzamento, ad eccezione della prima, che puo', a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in stretta conformita' allo schema di cui all'Allegato n. 26, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento della stessa. Dette garanzie possono essere prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni autorizzate, rispettivamente, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993 e del decreto legislativo n. 175/1995, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993. Qualora la garanzia sia rilasciata dalla medesima banca concessionaria, la firma puo' non essere autenticata e possono essere omessi i poteri di firma.
Ai fini delle erogazioni per stato d'avanzamento, l'impresa o l'istituto collaboratore, fermo restando quanto indicato al precedente punto 6.2 in merito al proporzionale versamento del capitale proprio e le eventuali condizioni poste dal decreto di concessione provvisoria, deve avere sostenuto:

- nel caso di due erogazioni: almeno la meta' della spesa approvata
di rispettiva competenza per la prima erogazione ed il totale della
stessa, come eventualmente aggiornato a seguito dell'ultimazione
del programma, per la seconda; - nel caso di tre erogazioni: almeno un terzo della spesa approvata
di rispettiva competenza per la prima erogazione, almeno i due
terzi per la seconda ed il totale della stessa, come eventualmente
aggiornato a seguito dell'ultimazione del programma, per la terza.

In ogni caso il raggiungimento, alla data della disponibilita', di uno stato d'avanzamento superiore a quello corrispondentemente necessario, non puo' dare luogo ad una erogazione: superiore a quella predeterminata, ne' il raggiungimento del necessario stato d'avanzamento prima della data della disponibilita', puo' dare luogo ad un'erogazione anticipata.
Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore, secondo il caso, dell'impresa o dell'istituto collaboratore, la banca concessionaria procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile. Qualora l'impresa debba comunque restituire quote di contributo gia' erogate, la stessa puo' attivare, in alternativa alla detrazione delle somme, di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento, una procedura di compensazione. A tal fine, e' necessario che l'impresa medesima ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria e che la stessa non abbia provveduto alla restituzione all'atto della prima erogazione utile successiva. In tale ultima circostanza, la banca concessionaria richiede al Ministero la quota spettante al netto dell'importo, in linea capitale, che l'impresa stessa deve restituire. I relativi interessi e le eventuali maggiorazioni sono trattenute dalla banca al momento dell'erogazione e successivamente restituite al Ministero. Detti interessi sono computati dal momento dell'erogazione all'impresa delle somme non dovuto, comprensive delle eventuali relative maggiorazioni, fino alla data della valuta della prima erogazione utile successiva.
7.4 Ai fini di ciascuna erogazione, l'impresa, per i beni acquistati direttamente, e/o l'istituto collaboratore, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono alla banca concessionaria la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati nn. 27a o 27b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 28 e, limitatamente all'ultima erogazione (la seconda o la terza), qualora non gia' presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4. La richiesta di erogazione avanzata dall'istituto collaboratore deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 27c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima. Con dette richieste l'impresa e/o l'istituto collaboratore dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso in lire o in euro ed in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unita' locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.
In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che la banca concessionaria ha ritenuto non ammissibili, indicandole nella comunicazione di cui al precedente punto 5.8; si precisa altresi' che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Spesa di L./euro..... dichiarata per la ..... (prima, seconda, terza)..... erogazione del prog. n. ...../n. bando ..... ex L. 488/92".
7.5 Entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione della documentazione e, comunque, non prima della data della disponibilita', la banca concessionaria, dopo aver accertato la vigenza dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa o dall'istituto collaboratore e la corrispondenza tra la percentuale dello stato d'avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, inserisce il programma nell'elenco di cui al punto 7.1, sempre che, in relazione alla documentazione finale di spesa ed alle dichiarazioni di cui ai successivi punti 8.2 e 8.4, non emergano elementi tali da condurre ad una sensibile riduzione del contributo concesso in via provvisoria. In tale ultimo caso la banca concessionaria eroga l'ultima quota dopo aver proceduto al ricalcolo della singola quota erogabile.
7.6 Nel caso in cui, al momento dell'erogazione dell'ultima quota, la concessione definitiva non sia stata emanata, la quota stessa e' ridotta del 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente alla concessione definitiva medesima.
7.7 E' consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci regolare procura speciale all'incasso o cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime.

A tal fine: - sia la procura speciale all'incasso che la cessione di credito non
possono essere rilasciate in favore della banca concessionaria
incaricata dell'istruttoria ne' dei propri istituti collaboratori;
cio' in considerazione della commissione di interessi contrastanti
che verrebbe in tal caso a determinarsi in capo a tali soggetti a
causa della sovrapposizione di compiti da un canto di natura
pubblicistica e dall'altro di natura privatistica; - e' consentito che cio' avvenga in favore di quei soggetti che non
svolgono funzioni con incidenza diretta nel procedimento di
concessione ed erogazione di cui si tratta e, quindi anche le altre
banche concessionarie ed i relativi istituti collaboratori, questi
ultimi, naturalmente, purche' non siano contemporaneamente
collaboratori della banca concessionaria incaricata
dell'istruttoria; - per assicurare snellezza operativa, devono essere notificati al
Ministero, per la conseguente presa d'atto, unicamente le cessioni
del credito; il Ministero formalizza tale presa d'atto all'impresa
cedente ed alla banca concessionaria, condizionandone l'efficacia
agli esiti della prevista certificazione antimafia nei confronti
del cessionario (con esclusione dei soggetti considerati
"pubblici"), certificazione che deve essere acquisita dalla banca
concessionaria medesima; in attesa della presa d'atto e, qualora
necessaria, degli esiti della certificazione antimafia l'erogazione
delle agevolazioni resta sospesa; - le procure speciali all'incasso devono essere notificate
dall'impresa cedente unicamente alla banca concessionaria
incaricata dell'istruttoria che, previa formale presa d'atto,
provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato
all'incasso.
 
8 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

8.1 Entro un mese dalla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, per i programmi gia' ultimati a tale data, ovvero entro un mese dalla data di ultimazione del programma e di entrata in funzione degli impianti, per i programmi ultimati successivamente, l'impresa deve inviare alla banca concessionaria le dichiarazioni, di cui all'art. 6, comma 10 del regolamento, attestanti dette date. Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore speciale. In considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca totale o parziale delle agevolazioni, e' data facolta' alle imprese, in caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti puo' anche in parte precedere l'ultimazione del programma, di rendere piu' dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi. In tale ultimo caso l'impresa deve individuare, con ciascuna dichiarazione, i beni del relativo blocco funzionalmente autonomo, facendo anche riferimento ai relativi numeri di identificazione riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10. Ai fini di cui sopra, la data di ultimazione del programma e' quella definita al precedente punto 6.8. Per i programmi riguardanti solo beni in locazione finanziaria, ovvero per quelli che ne comprendono parte ed il cui ultimo verbale di consegna e' successivo alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo ai beni acquistati direttamente dall'impresa, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e' sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla societa' di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1 del regolamento.
8.2 Dopo l'ultimazione del programma di investimenti e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese, l'impresa beneficiaria delle agevolazioni e/o l'istituto collaboratore, ciascuno per le spese dallo stesso sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. La trasmissione deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del programma o, per i programmi gia' ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria, entro e non oltre sei mesi da quest'ultima data (si veda il precedente punto 8.1 e, per i programmi che possono essere ammessi al coofinanziamento, anche il precedente punto 2.6). Alla scadenza dei sei mesi, in assenza di gravi e giustificati motivi - che, comunque, devono essere rassegnati con congruo anticipo alla banca concessionaria - quest'ultima propone la revoca delle agevolazioni al Ministero il quale procede alla emanazione del conseguente decreto.
8.3 La documentazione di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 29 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento. Le copie autentiche possono essere predisposte anche dalla banca concessionaria, previa esibizione, da parte dell'impresa, dei documenti in originale e copia. In alternativa, la documentazione in argomento puo' consistere in elenchi o in elaborati di contabilita' industriale riepilogativi dei suddetti titoli; in questo caso i titoli devono essere riepilogati per capitolo di spesa e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite, la natura della spesa relativa al bene agevolato ed il relativo importo al netto dell'I.V.A. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal regolamento. Qualora la banca concessionaria non dovesse riscontrare la rispondenza dei predetti elenchi e/o elaborati alle suddette indicazioni, con particolare riferimento alla chiara descrizione delle singole immobilizzazioni acquisite, deve restituire la documentazione di spesa all'impresa o all'istituto collaboratore, dandone, in quest'ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa. L'eventuale ripresentazione, secondo le suddette indicazioni, della documentazione di spesa oltre i sei mesi di cui al precedente punto 8.2, puo' dare luogo all'attivazione delle ivi richiamate procedure di revoca delle agevolazioni concesse.
8.4 La documentazione finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in leasing, dell'istituto collaboratore; la documentazione e la rispettiva dichiarazione devono, a tal fine, essere cucite tra loro e devono essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa, a seconda dei casi, secondo uno degli schemi seguenti, avendo cura di ricopiare il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo le ipotesi che non ricorrono, onde evitare cancellazioni o abrasioni: - Allegato n. 30, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale nel caso di programmi con investimenti ammessi
in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero a
1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati direttamente
dall'impresa stessa, - Allegato n. 31, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria inferiori a tre miliardi di lire ovvero
a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni acquisiti
in locazione finanziaria, - Allegato n. 32, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero a 1.549.370,70 euro relativi solo a beni acquistati
direttamente dall'impresa stessa, - Allegato n. 33, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo
procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti
ammessi in via provvisoria pari o superiori a tre miliardi di lire
ovvero a 1.549.370,70 euro relativi in tutto o in parte a beni
acquisiti in locazione finanziaria, - Allegato n. 34, resa dall'istituto collaboratore, nel caso di
programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni
acquisiti in locazione finanziaria.

Tali dichiarazioni concernono anche la data di entrata a regime, ancorche' prevista, del programma, cosi' come definita al precedente punto 6.8.
8.5 Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al punto precedente ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, ed in particolare quelli relativi al capitale proprio, le banche concessionarie provvedono a: - verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato
della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa
e/o dall'istituto collaboratore; - redigere una relazione sullo stato finale del programma di
investimenti, secondo gli schemi concordati in sede di convenzione
con il Ministero, contenente gli elementi indicati all'art. 9,
comma 9 del regolamento, nonche' notizie in merito all'eventuale
sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di
cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia; - trasmettere al Ministero la relazione finale, la documentazione
finale di spesa - ad eccezione dei programmi la cui spesa ammessa
risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70
euro, la cui documentazione viene trattenuta dalle banche
concessionarie - e le dichiarazioni di cui al precedente punto 8.4.
La documentazione finale di spesa deve essere vistata, punzonata o
timbrata a secco dalla banca concessionaria per attestazione della
pertinenza e congruita' delle singole spese proposte ed inoltre,
qualora la documentazione finale stessa consista delle copie delle
fatture, per conformita' delle copie stesse agli originali
accompagnati da idonea attestazione dell'avvenuto pagamento.

8.6 Ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati da parte della banca concessionaria il Ministero, per i programmi con spesa ammessa in via provvisoria pari o superiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.
Per i programmi la cui spesa ammessa risulta inferiore a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70 euro, l'accertamento sulla realizzazione del programma consiste nella verifica della sussistenza e della completezza della relazione finale e delle dichiarazioni di cui al precedente punto 8.5.
Sulla base di una relazione monografica riassuntiva degli esiti di detti accertamenti, il Ministero emana il decreto di concessione definitivo, dando disposizioni alla banca concessionaria di erogare quanto ancora dovuto all'impresa, ivi compreso il 10% di cui al precedente punto 7.6. Qualora sia decorso il termine di cui all'art. 10, comma 6 del regolamento, si procede come disciplinato dallo stesso articolo.
 
9 - REVOCHE

9.1 Il Ministero procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte della banca concessionaria, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalita'.
Con riferimento all'art. 8, comma 1 del regolamento, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), c1), e), f) e g), danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b) e d).
In relazione a quanto indicato alla lettera a) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto e' peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni della legge 488/92 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione di cui al precedente punto 6.4. Cio' premesso, la revoca delle agevolazioni e' parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca e' totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione.
In relazione a quanto indicato alla lettera c1), si precisa che la revoca delle agevolazioni interviene qualora, con riferimento alla data di disponibilita' dell'ultima quota in cui si articola l'agevolazione, l'impresa e/o, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la societa' di leasing, non siano in condizione di dimostrare di avere sostenuto spese, a fronte del programma approvato, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, in misura almeno pari a quella necessaria per poter richiedere la rispettiva prima quota del contributo. Per i programmi "misti" i cui beni sono in parte acquistati direttamente dall'impresa ed in parte acquisiti tramite locazione finanziaria e che, alla data della detta disponibilita', non abbiano raggiunto, per la parte di acquisto diretto e/o per quella in leasing separatamente considerate, lo stato d'avanzamento necessario per la prima erogazione, solo ai suddetti fini e, quindi, non a quelli di erogazione, si puo' fare riferimento ad una dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento raggiunto dall'intero programma. Si ricorda che la data di disponibilita' della prima quota e' il trentunesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle relative graduatorie; conseguentemente, l'ultima quota e' disponibile alla stessa data dell'anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in due quote, o del secondo anno seguente, per i programmi che beneficiano delle agevolazioni in tre quote. Decorsi trenta giorni dalla data di disponibilita' dell'ultima quota senza che l'impresa abbia autonomamente dimostrato il necessario stato d'avanzamento, la banca concessionaria provvede a contestare formalmente all'impresa medesima il presunto mancato rispetto delle suddette condizioni e ad accertarne l'eventuale sussistenza. Qualora da tale accertamento emerga l'insussistenza delle suddette condizioni, la banca ne da' comunicazione al Ministero per le conseguenti valutazioni e l'eventuale avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse.
In talune circostanze e' consentita la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, ove l'impresa interessata ne faccia esplicita richiesta alla banca concessionaria. A tal fine la banca provvedera' a:

- verificare che la mancata dimostrazione dello stato di avanzamento
dei lavori nei tempi gia' prescritti sia dipesa da cause di forza
maggiore, e quindi da circostanze che in nessun modo possano
ricondursi alla volonta', a colpa o a negligenza dell'impresa; - accertare la fattibilita' tecnica del programma di investimenti nei
tempi massimi prescritti per i casi in cui l'erogazione e' prevista
in tre quote annuali; - aggiornare, ove necessario, le proprie risultanze istruttorie
tenendo conto del nuovo piano temporale degli investimenti; - acquisire, nei casi previsti dalla legge, la certificazione
antimafia nelle forme previste dall'art. 5 del D.P.R, n. 252/98 e
successive modifiche e integrazioni.

Effettuati con esito positivo gli accertamenti indicati, la banca propone al Ministero la modifica del regime di erogazione del contributo, il cui importo non puo' per questo essere aumentato rispetto a quello a suo tempo assentito.
Qualora l'impresa beneficiaria abbia gia' fruito della prima erogazione a titolo di anticipazione su presentazione di polizza assicurativa o fideiussione bancaria, l'efficacia della predetta modifica del regime di erogazione del contributo e' subordinata alla sostituzione della polizza/fideiussione stessa con una nuova che tenga conto della modifica medesima ed alla restituzione da parte dell'impresa di una somma pari alla differenza tra quanto gia' erogato a titolo di anticipazione e quanto si sarebbe potuto erogare secondo l'articolazione in tre quote, rivalutata, in relazione a quanto disposto dall'art. 8, comma 6 del regolamento, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma rivalutata degli interessi legali. In mancanza, si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse ed alla conseguente escussione della polizza/fideiussione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento.
In relazione a quanto indicato alla lettera d) si precisa che nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, comprensivi di eventuale proroga, la revoca e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti i titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati,
In relazione a quanto indicato alla lettera f) si precisa che, ai fini del calcolo dello scostamento medio, si determina la somma dei soli scostamenti negativi degli indicatori suscettibili di variazione, e cioe' di quelli di cui ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.5, e la si divide per tre. L'indicatore di cui al punto 6.5 si intende non suscettibile di variazioni solo nel caso in cui la regione non abbia espresso alcuna priorita' e, pertanto, i punteggi relativi a tutte le combinazioni siano pari a zero; in tal caso, quindi, la somma degli scostamenti negativi si divide per due. In tal senso, al fine di valutare il suddetto scostamento relativo a ciascuno dei tre indicatori, sia il loro valore posto a base per la formazione della graduatoria che quello verificato a consuntivo, devono essere incrementati o meno del 5% o del 10%, derivanti dall'adesione o meno ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS e/o dall'accorpamento o meno di due o piu' esercizi commerciali. Si procede alla revoca totale delle agevolazioni allorche' si verifichi anche una sola delle due seguenti ipotesi: 1) anche uno solo degli indicatori subisca uno scostamento superiore ai 30 punti percentuali; 2) la media degli scostamenti, come sopra determinata, superi i 20 punti percentuali.
Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni e di quello, secondo il caso, delle due o tre quote, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvedono le banche concessionarie in sede di parere di cui all'art. 8 del regolamento.
Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare puo' essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia gia' provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria.
In caso di recupero conseguente a provvedimenti di revoca, sia attraverso detrazione dalle erogazioni ancora da effettuare che attraverso restituzione da parte dell'impresa, il relativo ammontare e' determinato come indicato al precedente punto 6.7 lettera l).
9.2 Nel caso in cui una o piu' imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, piu' domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria, anche se per il tramite di piu' banche concessionarie o istituti collaboratori, le domande medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate con le modalita' previste dal regolamento. Restano ferme le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
 
10 - MONITORAGGIO

10.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all'articolo 6, comma 7 del regolamento, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli Allegato n. 35, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e delle eventuali maggiorazioni degli stessi di cui ai precedenti punti da 6.2 a 6.6. Il dato relativo allo stato d'avanzamento e' dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti puo' determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
La banca concessionaria e' tenuta a riscontrare la corrispondenza e/o la compatibilita' dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.

Roma, 25 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA
 
APPENDICE
----> Vedere appendice alle pagg. 55 - 56 <----
 
Allegato n. 1

Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa titolare dell'autorizzazione comunale del centro commerciale all'interno del quale è inserito l'esercizio di vicinato oggetto del programma di investimento da agevolare (punto 2.1 della circolare)

Il sottoscritto ........, nato a ........, prov......il......., e residente in ..........., prov. .........., via e n. civ. ......., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ........... relativa ad un programma di investimenti promosso dall'impresa .................(1) nell'ambito dell'esercizio di vicinato inserito nel centro commerciale ubicato in.............., prov. ......, via e n. civ......................, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'impresa .................. titolare dell'autorizzazione n. ..... del ....... rilasciata dal Comune di ................... per l'apertura del centro commerciale ubicato in............., prov. ..........., via e n. civ............ - che l'impresa ........................(1) gestisce/gestirà (2) l'esercizio di vicinato, identificato con.............(3), inserito nel suddetto centro commerciale, in forza di....................(4)

Data ....................

timbro e firma (5)
.......................

Note:

(1) Indicare denominazione e ragione sociale
dell'impresa titolare della richiamata domanda di
agevolazioni
(2) Cancellare l'ipotesi che non ricorre
(3) Riportare i dati identificativi del locale
all'interno del centro commerciale
(4) Riportare il titolo di disponibilita' e gli estremi
del relativo atto/contratto (proprieta', locazione, affitto
d'azienda, ecc...) in base al quale l'impresa istante
gestisce/gestira', l'esercizio di vicinato.
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 2

Dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione di via o di strada alla quale aderisce l'esercizio di vicinato oggetto del programma di investimento da agevolare (punto 2.1 della circolare)

Il sottoscritto .........., nato a..............., prov. .........., il .............., residente in ..............., prov. ............, via e n. civ. ................., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ....... relativa ad un programma di investimenti promosso dall'impresa .............(1) nell'ambito dell'esercizio di vicinato ubicato in ............. prov. ........., via e n. civ. .................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'associazione.............. con sede in. ............, prov. ......., via e n. civ.............. - che la predetta associazione, formata in prevalenza da imprese commerciali al dettaglio, è stata costituita in data ............ ed opera, in conformità al proprio scopo esplicitato nello Statuto, per la promozione dell'immagine commerciale unitaria degli associati fornendo servizi ed assumendo iniziative promo-pubblicitarie comuni; - che l'esercizio di vicinato ubicato in .............., prov. ....., via e n. civ. ............., gestito dall'impresa ..............,(1) è aderente alla predetta associazione dal ................

Data ....................

timbro e firma (2)
......................

Note:

(1) Indicare denominazione e ragione sociale
dell'impresa titolare della richiamata domanda di
agevolazioni
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 3

Dichiarazione del legale rappresentante della struttura operativa dell'associazionismo economico alla quale aderisce l'esercizio di vicinato oggetto del programma di investimento da agevolare (punto 2.1 della circolare)

Il sottoscritto ...................., nato a ..........prov. ...... il ............, e residente in ................., prov. ........., via e n. civ. ..........., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ......., relativa ad un programma di investimenti promosso dall'impresa ..............(1) nell'ambito dell'esercizio di vicinato ubicato in ..............., prov. ....., via e n. civ. ....................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante dell'Unione Volontaria/del Gruppo d'acquisto (2) ...................(3) con sede in.........., prov. ........, via e n. civ. ................ - che la predetta Unione Volontaria/il predetto Gruppo d'acquisto (2) opera con il marchio commerciale ..............(4); - che l'esercizio di vicinato ubicato in ..........., prov. ......, via e n. civ. .............., gestito dall'impresa ............(1), è aderente alla predetta Unione Volontaria/al predetto Gruppo d'acquisto (2) dal ............. ed è caratterizzato dal predetto marchio commerciale.

Data .....................

timbro e firma (5)
......................

Note:

(1) Indicare denominazione e ragione sociale
dell'impresa titolare della richiamata domanda di
agevolazioni
(2) Cancellare la definizione che non ricorre
(3) Riportare la denominazione dell'Unione volontaria o
del Gruppo d'acquisto
(4) Riportare la denominazione del marchio commerciale
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'att. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R, 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 4

Dichiarazione di sussistenza dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste nello statuto del centro di assistenza tecnica (punto 2.1 della circolare)

Il sottoscritto ............., nato a ............., prov......... il .......... e residente in ..........., via e n. civ. ..........., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ......... concernente un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in ................, prov. ............via e n. civ. ................., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ....................(1) del centro di assistenza tecnica ...............(2) con sede legale in ................, via e n. civ. ..............., che la regione ....................(.3), con provvedimento n. .............. del ....................(4) in data ............. ha autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il predetto C.A.T. all'esercizio delle attività previste dalle statuto.

Data ..................

timbro e firma (5)
........................

Note:

(1 ) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Indicare denominazione e ragione sociale
dell'impresa titolare della richiamata domanda di
agevolazioni
(3) Indicare la regione dove ha sede l'unita' locale
oggetto dei programmi di investimento
(4) Indicare l'autorita' regionale che ha rilasciato
l'autorizzazione
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 5

Aree ammissibili e relative misure agevolative massime consentite (punto 2.1 della circolare)

Aree obiettivo 1

CALABRIA: 50% ESN + 15% ESL per le PMI e 50% ESN per le GI

CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, SICILIA e SARDEGNA: 35% ESN + 15% ESL per le PMI e 35% ESN per le GI

Aree obiettivo 2 e aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI

Aree obiettivo 2 e aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, con deroga 87.3.c 8% ESN+ 10% ESL per le PI, 8% ESN + 6% ESL per le MI e 8% ESN per le GI

Aree fuori obiettivo, con deroga 87.3.c 8% ESN+10% ESL per le PI, 8% ESN + 6% ESL - per le MI e 8% ESN per le GI

ABRUZZO Aree obiettivo 2 e aree fuori obiettivo, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le PMI e 20% ESN per le GI

Aree obiettivo 2: 15% ESL per le PI e 7,5% ESL, per le MI

MOLISE (sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 1) con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le PMI e 20% ESN per le GI

senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI
 
Allegato n. 6

Business plan: prima parte descrittiva; indice ragionato degli argomenti (punto 3.8 della circolare)
A. L'impresa e i suoi protagonisti
- Presentazione dell'impresa
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attivita', risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)
- Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilita')
- Ubicazione
(indicare l'ubicazione dell'unita' locale oggetto dell'investimento e delle altre eventuali gestite dalla societa'.)

B. Sintesi del programma proposto
- Caratteristiche salienti del programma
(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da imprese gia' in attivita', indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento all'intera impresa oppure all'"area produttiva da valutare", nel qual caso definire quest'ultima con chiarezza nei suoi aspetti di gestione commerciale, organizzativi e logistici)
- Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine (indicare le ragioni commerciali ed economiche)
- Obiettivi produttivi e di redditivita' perseguiti (descrivere quali sono gli effetti commerciali ed economici attesi)

B1. L'attivita'/servizio
- Descrizione e caratteristiche dell'attivita'/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

B2. Il bacino d'utenza e la relativa concorrenza esistente (citare le fonti dei dati indicati)
- Caratteristiche socio-economiche del bacino d'utenza
- Dimensioni del mercato, struttura e caratteristiche del sistema competitivo con relative quote ed identificazione della propria quota
- Per i "grandi progetti" di cui al punto 6.1 della presente circolare: situazioni di eventuale sovraccapacita' strutturale o di declino del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: GUCE C 107 del 7.4.98)

B3. L'organizzazione della gestione dell'attivita'
- Descrizione della gestione attuale e/o di quella conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra le due
- I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire - Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire) (dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, l'articolazione di cui al prospetto seguente e ponendo particolare attenzione affinche' gli importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento e la relativa unita' monetaria (lire o euro), coincidano con quelli indicati al punto B10 della Scheda Tecnica. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessita' di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; del suolo o degli immobili indicare il titolo di "piena disponibilita'" e gli estremi del relativo atto o contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonche' la destinazzione d'uso; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive di presentazioni; dei brevetti indicare la compatibilita' della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con il venditore):
----> Vedere allegato alle pagg. 63 - 64 <----

- Il mercato di approvvigionamento delle merci e dei materiali di
consumo, potere contrattuale dei fornitori (descrivere la struttura
del mercato delle materie prime) - L'organizzazione del lavoro
(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione
dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino
all'esercizio di regime; per i "grandi progetti" di cui al punto
6.1 della presente circolare: numero dei posti di lavoro creati o
salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da
agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa richiedente,
che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello (si veda
la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti
d'investimento: GUCE C107 del 7.4.98)

B.4 Le prestazioni ambientali - Certificazione ambientale (qualora sia stata fornita una risposta
affermativa ai punti C3.1.1 e C3.1.2, indicare gli estremi della
certificazione ambientale EMS (Reg. 1836/93) o ISO 14001, se gia'
acquisita, ovvero lo stato della procedura di acquisizione della
certificazione stessa)

B5. Le risorse finanziarie - Le fonti finanziarie interne ed esterne, gia' acquisite o da
richiedere, e capacita' di accesso (si veda il punto 5.8 della
circolare) - Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla
realizzazione dell'investimento proposto - Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o
da agevolare ai sensi della legge n. 488/92 ed anche se relative a
bandi precedenti, temporalmente sovrapposte a quella cui si
riferisce la domanda e per le quali l'impresa deve produrre copia
dei relativi moduli di domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2 del
regolamento.

B6. Le strategie commerciali Piano di marketing (posizionamento del punto vendita, sistema di
prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

C.Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente
conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio
a quello di regime) (riservato alle imprese che producono la
seconda parte del business plan) - Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati
di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti
economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali).
 
Allegato n. 7

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni
(punto 3.9 della circolare)

Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale: a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei
fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione
dei lavori, studi di fattibilita' tecnico-economico-finanziaria e
di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni
edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising,
prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di
qualita' e ambientali secondo standard e metodologie
internazionalmente riconosciuti; b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche; c) opere murarie e assimilate; d) infrastrutture specifiche aziendali; e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa
dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di
rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari alla gestione
dell'attivita' purche' dimensionati alla effettiva produzione,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita'
locale oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto
specificato al successivo punto ix); f) programmi informatici.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:
i) le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
ii) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
iii) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
iv) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
v) con riferimento alle spese di cui alle lettere c) e d), il relativo importo e' agevolabile fino ad un ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero programma; pertanto un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non e' agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il solo suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Relativamente alle imprese fornitrici di "servizi complementari", le predette spese di cui alle lettere c) e d) possono essere ammesse alle agevolazioni solo se riferite alla propria unita' locale e nella misura in cui pertinenti all'attivita' e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di esempio si specifica che per una societa' di gestione di centri commerciali non possono essere considerate pertinenti le spese riferite agli spazi ed alle infrastrutture comuni che essa ha in gestione in quanto non facenti parte dell'unita' locale;
vi) con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano gia' trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8;
vii) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" piu' di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' locale, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.
viii) le spese di cui alle lettere a) ed f), che per loro natura possono essere riferite all'attivita' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attivita' svolta nell'unita' locale interessata, dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
ix) tra le spese di cui alla lettera e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento;
x) le spese relative a commesse interne di lavorazione sono escluse dalle agevolazioni;
xi) le spese relative ai programmi informatici di cui alla lettera f) sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese,
xii) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire pari all'imponibile ai fini IVA e, piu' specificatamente: - per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato
sulla "bolletta doganale d'importazione" - per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante
dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del
bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del
decreto-legge n. 331/93 convertito dalla legge n. 427/93;

xiii) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione "pro-soluto";
xiv) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere b), c) ed f), di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa,; va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8;
xv) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;
 
Allegato n. 8

Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare (punto 3.9 della circolare)

Il sottoscritto ............, nato a .......... prov. ............, il ......., e residente in .................., prov. ............., via e n. civ. .........., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ........... relativa ad un programma di investimenti promosso presso l'unità locale ubicata in ........., prov. .........., via e n. civ. ............., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di .............(1) dell'impresa ............. con sede legale in ............. via e n. civ. ....................: - che il suddetto programma di investimenti comprende l'acquisto/
l'acquisizione in locazione finanziaria di un immobile esistente
(terreno e/o fabbricati) i cui estremi di identificazione
catastale sono i seguenti: ............(2); - (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data
di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, non
è stato oggetto di atto formale di concessione di altre
agevolazioni; - (3) che il detto immobile, nei dieci anni che precedono la data
di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, è
stato oggetto di altre agevolazioni concesse con atto formale
n. ........ del ....... da parte di ............e che le stesse
sono state integralmente restituite o recuperate
dall'amministrazione concedente; - (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di
presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, i soci
dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone fisiche, i
coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3° grado dei soci
stessi, non sono stati proprietari, neanche parzialmente,
dell'immobile stesso; - (4) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di
presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, uno o
più dei soci dell'impresa ovvero, relativamente ai soci persone
fisiche, i coniugi dei soci o i parenti o affini entro il 3°
grado dei soci stessi, sono stati proprietari dell'immobile
stesso, come di seguito specificato:

...........(5).........(6)..............(7) ...........(5).........(6)..............(7)

(8) che, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo relativo alla suddetta domanda, la suddetta impresa e quella venditrice non si sono trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., né in ambedue vi sono state partecipazioni, anche cumulative, che facevano riferimento, anche indirettamente, a medesimi altri soggetti per almeno il 25%.

Data....................

timbro e firma (9)
........................


Note.

(1) Titolate, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare gli estremi catastali identificativi
completi dell'immobile (terreno e/o fabbricati) oggetto
della presente dichiarazione
(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(4) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(5) Singolo socio (cognome e nome se persona fisica;
ragione sociale, se persona giuridica) o coniuge del socio
o singolo parente o affine entro il 3o grado del socio
stesso (in quest'ultimo caso indicare anche il relativo
socio)
(6) Quota (%) di possesso dell'immobile a partire dai
dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo
di domanda (nel caso in cui la quota sia variata, riportare
quella maggiore.)
(7) Quota (%) di partecipazione nell'impresa richiedente
le agevolazioni a partire dai dodici mesi precedenti la
data di presentazione del Modulo di domanda (nel caso in
cui la quota sia variata, riportare quella maggiore)
(8) Riportare solo nei casi in cui la compravendita
avvenga tra imprese
(9) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 9a

Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni (punto 3.10 della circolare)

Il sottoscritto ................................................... nato a .............................., prov. ......., il..........., e residente in ................................, prov. ............, via e n. civ. .................... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ................(1) dell'impresa..................... con sede legale in ..............................................., via e n. civ. ..................................................... - di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato n. ........ del ....................
un contributo di £/euro .........................................
a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data.....
ai sensi della legge n. 488/92 e recante il n. ..................
riguardante un programma di investimenti produttivi comportante
spese ritenute ammissibili per £/euro...., relativo all'unità
locale ubicata in......., prov. ......., via e n. civ. .........; - che i beni maggiormente rilevanti oggetto del citato decreto di
concessione sono quelli identificabili attraverso i numeri
riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel
prospetto allegato, composto di n. ............. fogli timbrati
e firmati.

L'impresa:
timbro e firma (2)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 9b
----> Vedere allegato di pag. 70 <----
 
Allegato n. 10

Elenco completo delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie (punto 4.2 della circolare). Aggiornato al 30 novembre 2000

ATTENZIONE: l'elenco tiene conto delle seguenti operazioni
societarie: - l'Istituto Mobiliare Italiano IMI SpA è stato fuso per
incorporazione con effetto dall'1.11.1998 nell'Istituto Bancario
San Paolo SpA che ha modificato la propria denominazione in
Sanpaolo IMI SpA - Il Banco Ambrosiano Veneto SpA ha trasferito le proprie attività
relative alla legge 488/92 al Mediocredito Lombardo SpA con
effetto dal 7.6.1999 - Il Mediocredito del Sud Mediosud SpA è stato fuso per
incorporazione nel Mediocredito Lombardo SpA con effetto
dall'l.11.1999 - Il Mediovenezie Banca SpA ha trasferito le proprie attività
relative alla legge n. 488/92 a Banca Mediocredito SpA con
effetto dal 31.3.2000 - Il Mediocredito di Roma SpA è stato fuso per incorporazione nel Mediocredito Centrale SpA con effetto dall'1.7.2000 =================================================================== Banche concessionarie Istituti collaboratori =================================================================== BANCA CARIGE SPA CASSA DI °INTESA LEASING SPA - Milano RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA °LIGURE LEASING SPA - Savona Genova °LOCAT SPA - Bologna ------------------------------------------------------------------- BANCA CIS SPA - Cagliari °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna
°SARDALEASING SOCIETÀ DI LOCAZIONE
FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari ------------------------------------------------------------------- BANCA MEDIOCREDITO SPA - Torino °ADRIA LEASING SPA - Treviso
°BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°BIELLA LEASING SPA - Biella
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia
°DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES
(DEBIS) ITALY SPA - Roma
°FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo)
°FINAGEN SPA - Venezia
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SRL
Mondovì (Cuneo)
°ING LEASE RENTING SPA - Brescia
°ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASIMPRESA SPA - Torino
°LOCAT SPA - Bologna
°MERCANTILE LEASING SPA - Firenze
°SANPAOLO LEASINT
SOCIETA' DI LEASING INTERNAZIONALE
SPA - Milano
°SAVA LEASING SPA - Torino ------------------------------------------------------------------- BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA °COFIRI F. & L. SPA - Roma Roma °COOPERLEASING SPA - Bologna
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAFIT SPA - Milano
°SAVA LEASING SPA - Torino ------------------------------------------------------------------- BANCO DI NAPOLI SPA - Napoli °B.N. COMMERCIO E FINANZA SPA
Napoli
°LOCAFIT SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- BANCO DI SARDEGNA SPA °SARDALEASING SOCIETA' DI LOCAZIONE Cagliari FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari ------------------------------------------------------------------- BANCO DI SICILIA SPA - Palermo °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°BASILEASING SPA - Palermo ------------------------------------------------------------------- CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA °BANCA CARIGE SPA CASSA DI SPA - Bologna RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
Genova
°CARDINE LEASING SPA - Bologna
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia
°FINEMIRO LEASING SPA - Bologna
°FRAER LEASING SPA - Cesena
(Forlì-Cesena)
°LOCAT SPA - Bologna
°PRIVATA LEASING SPA - S. Maurizio
(Reggio Emilia) ------------------------------------------------------------------- CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI °ABF LEASING SPA - Milano CREDITO POPOLARE SPA - Milano °BANCA PER IL LEASING ITALEASE
SPA - Milano
°BANCAPERTA SPA - Sondrio
°BIELLA LEASING SPA - Biella
°BPB LEASING SPA - Bergamo
°CARDINE LEASING SPA - Bologna
°CREDITO VALTELLINESE SCRL
Sondrio
°ETRURIA LEASING SPA - Firenze
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASIMPRESA SPA - Torino
°LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo
°LEASINVEST SPA - Bologna
°S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING
SPA - Milano
°SAVA LEASING SPA - Torino
°SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- EFIBANCA SPA - Roma °COOPERLEASING SPA - Bologna
°LOCAFIT SPA - Milano
°PROFESSIONAL DUCATO LEASING
SPA - Pisa ------------------------------------------------------------------- EUROPROGETTI E FINANZA °BANCA AGRILEASING SPA - Roma SPA - Roma °BANCA CARIGE SPA CASSA DI
RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA
Genova
°BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA - UFFICIO LEASING - Siena
°BANCA PER IL LEASING ITALEASE
SPA - Milano
°BIELLA LEASING SPA - Biella
°COOPERLEASING SPA - Bologna
°CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia
°FOCUS LEASING.IT SPA - Milano
°FRAER LEASING SPA - Cesena
(Forlì-Cesena)
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASING ROMA SPA - Roma
°LOCAFIT SPA - Milano
°PROFESSIONAL DUCATO LEASING
SPA - Pisa
°S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING
SPA - Milano
°SBS LEASING SPA - Brescia ------------------------------------------------------------------- INTERBANCA SPA - Milano °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
SPA - Roma
°BANCA PER IL LEASING ITALEASE
SPA - Milano
°B.N. COMMERCIO E FINANZA
SPA - Napoli
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia
°DEUTSCHE BANK LEASING SPA - Milano
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°FOCUS LEASING.IT SPA - Milano
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASING ROMA SPA - Roma
°LEASINVEST SPA - Bologna
°LOCAT SPA - Bologna
°SARDALEASING SOCIETA' DI LOCAZIONE
FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari ------------------------------------------------------------------- IRFIS MEDIOCREDITO DELLA °BASILEASING SPA - Palermo SICILIA SPA - Palermo °INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASINGROUP SICILIA SPA - Palermo ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - Roma °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°ETRURIA LEASING SPA - Firenze
°INTESA LEASING SPA -Milano
°LEASING ROMA SPA - Roma
°SAVA LEASING SPA - Torino ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA °BANCA AGRILEASING SPA - Roma GIULIA SPA - Udine °BANCA PER IL LEASING ITALEASE
SPA - Milano
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°FOCUS LEASING.IT SPA - Milano
°FRIULIA-LIS FINANZIARIA REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA LOCAZIONI
INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA
Udine
°LEASIMPRESA SPA - Torino
°HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA
Udine
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna
°MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA SPA - Ancona
°S. GEMINIANO E S. PROSPERO LEASING
SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA SPA °BANCA AGRILEASING SPA - Roma Perugia °BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA - UFFICIO LEASING - Siena
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE LEASING
SPA - Terni
°ETRURIA LEASING SPA - Firenze
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna
°MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA SPA - Ancona
°MERCANTILE LEASING SPA - Firenze ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO FONDIARIO °BANCA AGRILEASING SPA - Roma CENTROITALIA SPA - Ancona °CARDINE LEASING SPA - Bologna
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°ESALEASING SPA - Ancona
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna
°MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA SPA - Udine
°TERLEASING SPA - Teramo ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA °AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano Milano °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
SPA - Desio (Milano)
°BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA
Milano
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna
°MERCANTILE LEASING SPA - Firenze
°SANPAOLO LEASINT SOCIETA' DI
LEASING INTERNAZIONALE
SPA - Milano
°SARDALEASING SOCIETA' DI LOCAZIONE
FINANZIARIA PER AZIONI - Sassari
°TERLEASING - Teramo ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO TOSCANO °BANCA AGRILEASING SPA - Roma SPA - Firenze °BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
SPA - UFFICIO LEASING - Siena
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°CREDEMLEASING SPA - Reggio Emilia
°ETRURIA LEASING SPA - Firenze
°FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LIGURE LEASING SPA - Savona
°LOCAT SPA - Bologna
°MERCANTILE LEASING SPA - Firenze
°MERCHANT LEASING & FACTORING SPA
Prato ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO °BANCA AGRILEASING SPA - Roma ADIGE SPA - Trento °FIN-ECO LEASING SPA - Brescia
°INTESA LEASING SPA - Milano
°MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA SPA - Udine ------------------------------------------------------------------- PROMINVESTMENT SPA - Roma °BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA
Milano
°BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano
(Milano)
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASING ROMA SPA - Roma
°LOCAT SPA - Bologna
°PALLADIO LEASING SPA - Vicenza
°SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano
°TELELEASING SPA - Torino ------------------------------------------------------------------- SANPAOLO IMI SPA - Torino °BANCA AGRILEASING SPA - Roma
°BANCA OPI SPA - Roma
°CENTRO LEASING SPA - Firenze
°FILEA LEASING SPA - Mondovì
(Cuneo)
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LEASIMPRESA SPA - Torino
°LOCAT SPA - Bologna
°SANPAOLO LEASINT SOCIETA DI
LEASING INTERNAZIONALE
SPA - Milano
°SAVA LEASING SPA -Torino
°SELMABIPIEMME LEASING SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- STUDIO FINANZIARIO SPA - Milano °BANCA PER IL LEASING ITALEASE
SPA - Milano
°BPB LEASING SPA - Bergamo
°DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES
(DEBIS) ITALY SPA - Roma
°ESALEASING SPA - Ancona
°INTESA LEASING SPA - Milano
°LOCAT SPA - Bologna

==================================================================== Istituti collaboratori Banche concessionarie =================================================================== ABF LEASING SPA - Milano CENTROBANCA ------------------------------------------------------------------- ADRIA LEASING SPA - Treviso BANCA MEDIOCREDITO ------------------------------------------------------------------- AUSTRIA FINANZA SPA - Bolzano MEDIOCREDITO LOMBARDO ------------------------------------------------------------------- B.N. COMMERCIO E FINANZA BANCO DI NAPOLI - INTERBANCA SPA - Napoli ------------------------------------------------------------------- BANCA AGRILEASING SPA - Roma BANCA CIS - BANCA MEDIOCREDITO
BANCO DI SICILIA
EUROPROGETTI E FINANZA - INTERBANCA
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA - MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO CENTRALE
MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA
MEDIOCREDITO LOMBARDO
MEDIOCREDITO TOSCANO
MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE
SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- BANCA CARIGE SPA CARISBO - EUROPROGETTI E FINANZA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA Genova ------------------------------------------------------------------- BANCA COMMERCIALE ITALIANA PROMINVESTMENT SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- BANCA DI LEGNANO SPA - Legnano PROMINVESTMENT (Milano) ------------------------------------------------------------------- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA EUROPROGETTI E FINANZA SPA - UFFICIO LEASING - Siena MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO TOSCANO ------------------------------------------------------------------- BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA INTERBANCA SPA - Roma ------------------------------------------------------------------- BANCA OPI SPA - Roma SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- BANCA PER IL LEASING ITALEASE CENTROBANCA SPA - Milano EUROPROGETTI E FINANZA
INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA
STUDIO FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- BANCAPERTA SPA - Sondrio CENTROBANCA ------------------------------------------------------------------- BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Desio (Milano) ------------------------------------------------------------------- BASILEASING SPA - Palermo BANCO DI SICILIA - IRFIS ------------------------------------------------------------------- BIELLA LEASING SPA - Biella BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA
EUROPROGETTI E FINANZA ------------------------------------------------------------------- BNP PARIBAS LEASE GROUP MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- BPB LEASING SPA - Bergamo CENTROBANCA - STUDIO FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- CARDINE LEASING SPA - Bologna CARISBO - CENTROBANCA
MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA ------------------------------------------------------------------- CENTRO LEASING SPA - Firenze BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO
INTERBANCA
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA-
GIULIA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO FONDIARIO-
CENTROITALIA
MEDIOCREDITO TOSCANO
SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- COFIRI F. & L. SPA - Roma BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ------------------------------------------------------------------- COOPERLEASING SPA - Bologna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
EFIBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA ------------------------------------------------------------------- CREDEMLEASING SPA BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO Reggio Emilia INTERBANCA
EUROPROGETTI E FINANZA
MEDIOCREDITO TOSCANO ------------------------------------------------------------------- CREDITO VALTELLINESE SCRL CENTROBANCA Sondrio ------------------------------------------------------------------- C.R.L. COMPAGNIA REGIONALE MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA LEASING SPA - Terni ------------------------------------------------------------------- DAIMLERCHRYSLER CAPITAL SERVICES BANCA MEDIOCREDITO - STUDIO (DEBIS) ITALY SPA - Roma FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- DEUTSCHE BANK LEASING INTERBANCA SPA - Milano ------------------------------------------------------------------- ESALEASING SPA - Ancona MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA - STUDIO FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- ETRURIA LEASING SPA - Firenze CENTROBANCA - MEDIOCREDITO
DELL'UMBRIA - MEDIOCREDITO
CENTRALE - MEDIOCREDITO TOSCANO ------------------------------------------------------------------- FARMALEASE SPA - Fossano (Cuneo) BANCA MEDIOCREDITO ------------------------------------------------------------------- FILEA LEASING SPA - Mondovì SANPAOLO IMI (Cuneo) ------------------------------------------------------------------- FINAGEN SPA - Venezia BANCA MEDIOCREDITO ------------------------------------------------------------------- FIN-ECO LEASING SPA - Brescia BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA
INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO LOMBARDO
MEDIOCREDITO TOSCANO
MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE ------------------------------------------------------------------- FINEMIRO LEASING SPA - Bologna CARISBO ------------------------------------------------------------------- FOCUS LEASING.IT SPA - Milano EUROPROGETTI E FINANZA
INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA ------------------------------------------------------------------- FRAER LEASING SPA - Cesena CARISBO - EUROPROGETTI E FINANZA (Forlì-Cesena) ------------------------------------------------------------------- FRIULIA-LIS FINANZIARIA MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA GIULIA LOCAZIONI INDUSTRIALI DI SVILUPPO SPA - Udine ------------------------------------------------------------------- GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI BANCA MEDIOCREDITO SRL - Mondovì (Cuneo) ------------------------------------------------------------------- HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA SPA - Udine GIULIA ------------------------------------------------------------------- ING LEASE (ITALIA) SPA - Bolzano BANCA MEDIOCREDITO
MEDIOCREDITO LOMBARDO ------------------------------------------------------------------- ING LEASE RENTING SPA - Brescia BANCA MEDIOCREDITO ------------------------------------------------------------------- INTESA LEASING SPA - Milano BANCA CARIGE - BANCA CIS
BANCA MEDIOCREDITO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CENTROBANCA
EUROPROGETTI E FINANZA
INTERBANCA - IRFIS - MEDIOCREDITO
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO CENTRALE
MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA - MEDIOCREDITO
LOMBARDO - MEDIOCREDITO TOSCANO
MEDIOCREDITO TRENTINO-ALTO ADIGE
PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI
STUDIO FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- LEASIMPRESA SPA - Torino BANCA MEDIOCREDITO - CENTROBANCA
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA - SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- LEASING ROMA SPA - Roma EUROPROGETTI E FINANZA INTERBANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE
PROMINVESTMENT ------------------------------------------------------------------- LEASINGROUP SICILIA CENTROBANCA - IRIFIS SPA - Palermo ------------------------------------------------------------------- LEASINVEST SPA - Bologna CENTROBANCA - INTERBANCA ------------------------------------------------------------------- LIGURE LEASING SPA - Savona BANCA CARIGE
MEDIOCREDITO TOSCANO ------------------------------------------------------------------- LOCAFIT SPA - Milano BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCO DI NAPOLI - EFIBANCA
EUROPROGETTI E FINANZA ------------------------------------------------------------------- LOCAT SPA - Bologna BANCA CARIGE - BANCA CIS
BANCA MEDIOCREDITO - CARISBO
INTERBANCA - MEDIOCREDITO DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA
MEDIOCREDITO LOMBARDO
MEDIOCREDITO TOSCANO
PROMINVESTMENT - SANPAOLO IMI
STUDIO FINANZIARIO ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA MEDIOCREDITO FONDIARIO GIULIA SPA - Udine CENTROITALIA - MEDIOCREDITO
TRENTINO-ALTO ADIGE ------------------------------------------------------------------- MEDIOCREDITO FONDIARIO MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA CENTROITALIA SPA - Ancona GIULIA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA ------------------------------------------------------------------- MERCANTILE LEASING SPA BANCA MEDIOCREDITO Firenze MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
MEDIOCREDITO LOMBARDO
MEDIOCREDITO TOSCANO ------------------------------------------------------------------- MERCHANT LEASING & FACTORING MEDIOCREDITO TOSCANO SPA - Prato ------------------------------------------------------------------- PALLADIO LEASING SPA - Vicenza PROMINVESTMENT ------------------------------------------------------------------- PRIVATA LEASING SPA CARISBO S. Maurizio (Reggio Emilia) ------------------------------------------------------------------- PROFESSIONAL DUCATO LEASING EFIBANCA - EUROPROGETTI E FINANZA SPA - Pisa ------------------------------------------------------------------- S. GEMINIANO E S. PROSPERO CENTROBANCA LEASING SPA - Milano EUROPROGETTI E FINANZA
MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA
GIULIA ------------------------------------------------------------------- SANPAOLO LEASINT SOCIETA' DI BANCA MEDIOCREDITO LEASING INTERNAZIONALE MEDIOCREDITO LOMBARDO SPA - Milano SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- SARDALEASING SOCIETA' DI BANCA CIS - BANCO DI SARDEGNA LOCAZIONE FINANZIARIA PER INTERBANCA - MEDIOCREDITO LOMBARDO AZIONI Sassari ------------------------------------------------------------------- SAVA LEASING SPA - Torino BANCA MEDIOCREDITO
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
CENTROBANCA
MEDIOCREDITO CENTRALE
SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- SBS LEASING SPA - Brescia EUROPROGETTI E FINANZA ------------------------------------------------------------------- SELMABIPIEMME LEASING CENTROBANCA - PROMINVESTMENT SPA - Milano SANPAOLO IMI ------------------------------------------------------------------- TELELEASING SPA - Torino PROMINVESTMENT ------------------------------------------------------------------- TERLEASING SPA - Teramo MEDIOCREDITO FONDIARIO
CENTROITALIA
MEDIOCREDITO LOMBARDO -------------------------------------------------------------------
 
Allegato n. 11
----> Vedere allegato di pag. 78 <----

Il sottoscritto ........................, in qualità di ........... dell'impresa ......................... forma giuridica ............ con sede legale in ...................... prov. ......, CAP ....... via e n. civ. .......................... tel. ......... fax .......

CHIEDE

che il programma di investimenti di seguito descritto: comune in cui è ubicata l'unità locale: .............. prov. ...... settore di attività: .......................... produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del programma: ........................................................ tipologia del programma: .......................................... spese complessive previste (indicare se in milioni di lire o migliaia di euro): ................................................ e dettagliato nella Scheda Tecnica e nell'ulteriore documentazione a corredo del presente Modulo di domanda, venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine

DICHIARA

nella qualità di cui sopra:

- di essere consapevole del fatto che le modifiche del programma,
delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti,
intervenute successivamente alla chiusura dei termini per la
presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle
graduatorie e rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori,
comportano la decadenza della presente domanda; - che l'impresa è regolarmente costituita in quanto iscritta al
registro delle imprese (non ricorre per le imprese individuali
non ancora operanti); - che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria; - che tutte le notizie fornite nel presente Modulo di domanda
corrispondono al vero; - che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente (non ricorre per le
imprese non ancora operanti); - che, a fronte del programma di cui alla presente domanda o a
parte dello stesso, l'impresa non ha presentato e non intende
presentare altre domande di agevolazione a valere sulla medesima
graduatoria: - che a fronte del programma o di singoli beni dello stesso di cui
alla presente domanda non sono state concesse agevolazioni nei
precedenti bandi della legge n. 488/92 nella misura richiesta
dall'impresa ovvero agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse
da enti o istituzioni pubbliche alle quali l'impresa non abbia
già formalmente rinunciato; - che per la medesima unità locale interessata dal programma di
investimenti di cui alla presente domanda:

- non sono state ottenute agevolazioni della legge n. 488/92 per
altri programmi (ad eccezione di quelli soggetti alla notifica
alla Commissione europea) le cui domande siano state presentate
nei sei mesi antecedenti alla presentazione della presente; - non sono state ottenute agevolazioni nei precedenti bandi della
legge n. 488/92 per altri programmi (ad eccezione di quelli
soggetti alla notifica alla Commissione europea) per i quali,
alla data di presentazione della presente domanda, la banca
concessionaria non abbia già effettuato l'erogazione della prima
quota delle agevolazioni medesime per stato d'avanzamento
ovvero, trattandosi di "nuovo impianto", l'impresa non abbia
presentato alla banca concessionaria la dichiarazione attestante
la data di ultimazione del programma di cui all'articolo 6,
comma 10 del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e
integrazioni;

SI IMPEGNA

- a provvedere affinchè, entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande, l'impresa abbia la piena
disponibilità dell'immobile dell'unità locale ove viene realizzato
il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto
reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato,
risultante da un atto o un contratto costitutivo di uno di tali
diritti in data certa di fronte a terzi, ovvero da un
contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile
previamente registrato, consapevole del fatto che, altrimenti, la
presente domanda non sarà ritenuta valida; - a provvedere affinchè, entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande, il suddetto immobile sia rispondente,
in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi,
urbanistici e di destinazione d'uso, consapevole del fatto che,
altrimenti, la presente domanda non sarà ritenuta valida; - a ritirare tempestivamente la presente domanda qualora, tra la
data di presentazione della stessa e la pubblicazione della
pertinente graduatoria, a fronte del relativo programma o dei
relativi beni siano concesse altre agevolazioni di qualsiasi
natura, in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie
o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, ovvero a
rinunciare tempestivamente a tali altre agevolazioni; - a dichiarare, successivamente alla concessione provvisoria delle
agevolazioni e prima dell'erogazione delle stesse, di non aver
ottenuto dopo la presentazione della presente domanda o, in caso
contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad
ottenere per i beni oggetto del programma di cui alla presente
domanda stessa, altre agevolazioni di qualsiasi natura, in base
ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche. - a corrispondere puntualmente, entro il termine di 15 giorni solari
dalla data del ricevimento delle relative note, pena la decadenza
della presente domanda, alle eventuali richieste della banca
concessionaria di precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed
alle documentazioni prodotti, ritenuti necessari dalla banca
medesimi per il completamento degli accertamenti istruttori; - ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell'ambiente;

AUTORIZZA

fin da ora la banca concessionaria ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa;

SOTTOSCRIVE L'OBBLIGO

- di comunicare tempestivamente alla banca concessionaria le
eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della
documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente
alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; - di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini
prescritti, la data di ultimazione del programma e qualora
quest'ultimo preveda l'acquisizione di beni tramite locazione
finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna
dei beni; - di comunicare tempestivamente e, comunque, entro i termini
prescritti la data di entrata in funzione dei beni agevolati e la
data di entrata a regime; - di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali
o immateriali agevolate per almeno cinque anni dalla relativa
data di entrata in funzione; - di trasmettere alla banca concessionaria, a partire dal
ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni ed entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun
esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello in cui
ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una
dichiarazione attestante lo stato d'avanzamento del programma,
i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti
degli indicatori e gli ulteriori eventuali elementi individuati
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con propria circolare; - di restituire le somme ottenute a seguito della presente domanda
e non dovute:

- rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati, maggiorando tale somma
rivalutata degli interessi legali, a seguito di provvedimenti di
revoca da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, - maggiorate dei soli interessi legali in tutti gli altri casi.

CHIEDE

che la concessione e l'erogazione delle agevolazioni relative alla presente domanda vengano disposte nella medesima unità monetaria nella quale sono indicati tutti gli importi della Scheda Tecnica e del business plan

DICHIARA

di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 26 della medesima legge n. 15/1968.

ALLEGA

[] Ricevuta del versamento della cauzione

[] Fideiussione bancaria relativa alla cauzione

[] Polizza assicurativa relativa alla cauzione

[] Altra documentazione (allegare elenco riepilogativo)

Data .......................

timbro e firma (1)
.......................
(1) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.

Istruzioni per la compilazione del Modulo per la richiesta delle
agevolazioni (punto 5.3 della circolare)

Per richiedere le agevolazioni della legge n. 488/92 le imprese devono predisporre e presentare una specifica domanda corredata dalla prevista documentazione. La domanda di agevolazioni consiste nel "Modulo"; esso e' valido, indifferentemente, per i programmi promossi dalle imprese estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda. La documentazione puo' anche essere presentata separatamente dal Modulo - fatta eccezione per la sola cauzione (ricevuta del versamento o fideiussione/polizza), di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, che deve essere presentata insieme al Modulo stesso, PENA LA NULLITA' DI QUEST'ULTIMO - ma entrambi entro i termini di presentazione delle domande fissati, per ciascun bando, con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il rispetto di tali termini e' determinante ai fini delle verifiche di completezza della domanda e della relativa accettazione. La documentazione comprende, tra l'altro, una "Scheda Tecnica", contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti. Il "Modulo" e la documentazione devono essere inoltrati ad uno dei soggetti convenzionati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere. Qualora la documentazione a corredo della domanda venga presentata separatamente dal "Modulo", la stessa deve essere inoltrata al medesimo soggetto convenzionato e con le dette medesime modalita', preferibilmente in un'unica soluzione e sempre accompagnata da una specifica nota che elenchi la documentazione trasmessa.
ATTENZIONE: nel caso di raccomandata postale o posta celere, quale data di presentazione della domanda o di ricevimento della documentazione si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di consegna a mano o a mezzo corriere, si considera la data del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore) apposto sul frontespizio del Modulo o sulla nota di trasmissione della documentazione.
ATTENZIONE: Nel caso in cui il programma di investimenti preveda, insieme, beni acquistati direttamente dall'impresa richiedente e beni acquisiti tramite locazione finanziaria (cosiddetti "programmi misti"), deve essere presentata un unico Modulo ed un'unica Scheda Tecnica.
ATTENZIONE: una fotocopia del Modulo e della Scheda Tecnica deve essere trasmessa alla Regione competente contestualmente all'invio degli originali ad uno dei soggetti convenzionati (gli indirizzi completi dei singoli uffici regionali cui trasmettere la suddetta fotocopia sono riportati nell'Allegato n. 15 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).

MODULO PERLA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI

Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa recante il n. di progetto prestampato. Non sono ammesse, in alcun caso, fotocopie del modulo a stampa al fine di non provocare duplicazioni dei numeri di progetto. Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di agevolazioni venisse presentata utilizzando una fotocopia del Modulo, la domanda stessa NON SARA CONSIDERATA VALIDA.
ATTENZIONE: si ricorda che non sara' del pari considerato valido il Modulo presentato senza la ricevuta del versamento o senza la fideiussione/polizza relative alla cauziono di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.M. n. 5217/95 e successive modifiche e integrazioni.
Destinatario - Destinatario del Modulo e della documentazione e' il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato al quale entrambi devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite di uno dei soggetti convenzionati (l'elenco completo delle banche concessionarie e dei relativi istituti collaboratori e' riportato nell'Allegato n. 9 della circolare alla quale sono allegate anche le presenti istruzioni).
ATTENZIONE: L'impresa non deve in alcun caso trasmettere il Modulo ne' la documentazione direttamente al Ministero, neanche in semplice copia.
Qualora il programma di investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa, il Modulo e la documentazione devono essere trasmessi necessariamente ad una delle banche concessionarie convenzionato con il Ministero, a scelta dell'impresa stessa; qualora il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria, l'unico originale del Modulo e della documentazione devono essere trasmessi necessariamente all'istituto collaboratore locatore di tali beni, che provvedera' ad inoltrarli alla banca concessionaria indicata dall'impresa. ATTENZIONE: l'istituto collaboratore locatore deve necessariamente essere uno di quelli convenzionati con la Banca concessionaria indicata dall'impresa, sul frontespizio del Modulo, per l'effettuazione dell'istruttoria.
ATTENZIONE: per ciascun programma non puo' essere previsto piu' di un istituto collaboratore e, quindi, piu' di un istituto locatore; fanno eccezione le operazioni in "pool", per le quali possono esservi piu' istituti locatori (tutti, comunque, convenzionati con almeno una delle banche concessionarie) dei quali uno solo, capofila del "pool" medesimo, svolge le funzioni di istituto collaboratore" (quest'ultimo deve essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria).
Spazio riservato all'istituto collaboratore - nell'ipotesi in cui il Modulo venga presentato all'istituto collaboratore, quest'ultimo deve apporre in tale spazio il proprio timbro di accettazione recante la data del ricevimento.
ATTENZIONE: l'istituto collaboratore deve indicare in tale spazio se il Modulo e' pervenuto tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno o posta celere o a mano o per corriere e, nei primi due casi, nel trasmettere il Modulo stesso alla banca concessionaria, deve allegare la busta originaria di spedizione dell'impresa, recante il timbro postale.
Spazio riservato alla banca concessionaria - la banca concessionaria deve apporre il timbro di accettazione recante la data del ricevimento, sia che il Modulo pervenga direttamente dall'impresa che attraverso l'istituto collaboratore.
Bollo - l'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo.
Domanda di agevolazioni dell'impresa - indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica dell'impresa che richiede le agevolazioni.
ATTENZIONE: non e' consentita la domanda di agevolazioni in nome e per conto di un'altra impresa.
ATTENZIONE: al momento della presentazione del Modulo di domanda l'impresa richiedente deve essere gia' iscritta al registro delle imprese e deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali ne' ad amministrazione controllata.
Banca Concessionaria prescelta per l'istruttoria - questa indicazione e' richiesta nel solo caso in cui il programma di investimenti preveda, in tutto o in parte, l'acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria e, quindi, come destinatario della domanda sia stato indicato un istituto collaboratore.
ATTENZIONE: la Banca concessionaria qui indicata e l'istituto collaboratore in indirizzo devono essere necessariamente convenzionati tra loro.
Il richiedente - Il Modulo di domanda deve essere sottoscritto - con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 - dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla domanda deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa.
Principali elementi identificativi del programma - Il Modulo costituisce la domanda per l'ottenimento delle agevolazioni della legge n. 488/92 a fronte di un programma di investimenti ancora da avviare a realizzazione; di tale programma, i cui dettagli vengono forniti attraverso la documentazione a corredo del Modulo stesso e, in particolare, attraverso la Scheda Tecnica ed il business plan, occorre indicare i seguenti principali elementi identificativi:

- comune in cui e' ubicata l'unita' locale: indicare il comune e la
provincia dell'unita' locale nella quale si intende realizzare il
programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unita'
locale" si intende la struttura, anche articolata su piu' entita'
fisicamente separate ma prossime, finalizzata allo svolgimento
dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia
produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui
l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, indicare
il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore
superficie), specificando, nella parte descrittiva del business
plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di
domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di
unita' locale ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi
comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse,
si applica all'intera unita' locale la misura relativa al comune
prevalente (come sopra individuato), ancorche' superiore a quella
dell'altro o degli altri comuni interessati. - settore di attivita': indicare il settore "commercio"; - produzioni principali realizzate o da realizzare a seguito del
programma: indicare l'attivita', tra quelle ammissibili di cui al
punto 2.1 della circolare, cui sono finalizzati i beni facenti
parte del programma oggetto della domanda di agevolazione; - tipologia del programma: indicare, a seconda dell'attivita' che si
intende svolgere e delle caratteristiche del programma oggetto
della domanda di agevolazione. la tipologia del programma medesimo
individuandola tra le seguenti, cosi' come definite dalla
normativa: per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati
esercizi di vicinato: - nuovo impianto - ampliamento - ristrutturazione - trasferimento per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura o grande struttura, gli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso o centri di distribuzione, attivita' di vendita per corrispondenza o di commercio elettronico: - nuovo impianto - ampliamento - trasferimento

fornitura di "servizi complementari": - nuovo impianto - ampliamento - ammodernamento - ristrutturazione - riconversione - riattivazione - trasferimento - spese complessive ammissibili previste: indicare l'ammontare delle
spese (specificando se espresse in milioni di lire o in migliaia di
euro) che si prevede di sostenere per la realizzazione del
programma oggetto della domanda e a fronte delle quali l'impresa
richiede le agevolazioni, tenendo presente che tale ammontare, in
linea con gli orientamenti comunitari, non puo' subire modifiche in
aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione
delle domande e, in considerazione della particolare procedura
concorsuale, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini
del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di
pubblicazione delle graduatorie.

Dichiarazioni, Impegni, Autorizzazioni, Obblighi: NON APPORTARE CANCELLAZIONI, ABRASIONI O MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni NON SARA' CONSIDERATA VALIDA.
Impegno a dichiarare altre agevolazioni - Il Modulo prevede, tra l'altro, l'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa a sottoscrivere una dichiarazione per quanto riguarda il cumulo delle agevolazioni con altre disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche. L'impegno risulta peraltro espressamente circoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento, alle sole agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili ai medesimi beni della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni di cui alla legge n. 488/92 tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione; sono pertanto escluse dal divieto di cumulo le normative le cui agevolazioni non possono essere riferite a specifici beni e che, avendo carattere di uniforme generalita' per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, non siano qualificabili come aiuti di stato ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato di Roma.

Allegato
Come detto, la documentazione a corredo del Modulo di domanda puo' essere presentata contestualmente al Modulo stesso o separatamente da questo ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. L'unica eccezione e' costituita dalla cauzione di cui al punto 5.3 della circolare alla quale sono allegate le presenti istruzioni che, pertanto, deve essere obbligatoriamente allegata al Modulo, pena l'invalidita' di quest'ultimo. A tal fine l'impresa deve barrare la casella corrispondente la documento allegato. Si ricorda che l'importo della cauzione e' commisurato all'ammontare complessivo delle spese previste indicate nel Modulo stesso.
ATTENZIONE: L'impresa istante non puo' avanzare richiesta di fideiussione alla banca concessionaria alla quale viene presentata la domanda di agevolazioni.
 
Allegato n. 12

Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla banca unitamente a quest'ultimo ovvero, ad eccezione della cauzione, separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni (punto 5.3
della circolare)

1) Cauzione: ricevuta del versamento sul c/corrente della banca concessionaria o fideiussione bancaria (non rilasciabile dalla banca concessionaria alla quale si presenta la domanda) o polizza assicurativa;
2) Scheda Tecnica di cui all'Allegato n. 13;
3) n. 2 floppy disk contenenti, ciascuno, una copia del file della Scheda Tecnica e, nei casi previsti, del file della parte numerica del business plan, generati attraverso lo specifico software ministeriale;
4) business plan, composto di due parti:

- la prima, descrittiva, contenente gli elementi e le informazioni di
cui al punto 3.8 ed Allegato n. 6; tale prima parte e' obbligatoria
per tutte le imprese che richiedono le agevolazioni della legge n.
488/92; - la seconda, analitica e numerica che, con riferimento all'azienda
nel suo complesso o, ove possibile e piu' rappresentativo,
all'"area produttiva da valutare", sviluppi alcuni prospetti
relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, agli stati
patrimoniali, per ciascun esercizio, dall'"ultimo bilancio
consuntivo" di cui al punto 3.8 della presente circolare a quello
"a regime" del programma da agevolare; tale seconda parte e'
obbligatoria tranne che per i programmi inferiori a un miliardo di
lire (516.456,90 euro) e per quelli di importo superiore a detti
limiti ma finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di
legge o che non determinano variazioni significative nei costi e
nei ricavi dell'azienda o, secondo il caso, dell'area produttiva da
valutare;"

5) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilita' interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
6) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
7) copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilita' dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa perizia giurata) attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile stesso, secondo quanto specificato dal punto 2.1 della presente circolare;
8) bilanci, relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; per le imprese che a tale data non sono tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato puo' esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; le imprese che non dispongono ancora di tali due bilanci devono allegare alla domanda quello/i disponibile/i e la situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi due anni (per le societa' di capitale, i bilanci);
9) certificato di iscrizione al registro delle imprese, anche sotto forma di autocertificazione (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto 10);
10) documentazione necessaria per la richiesta, da parte della banca concessionaria, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni risultanti dal valore di "E", calcolato con la Formula n. 2 in Appendice alla circolare, sia superiore a 300 milioni di lire (154.937,07 euro). Tale documentazione e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalita' fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato puo' essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalita' dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facolta' dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione alla banca concessionaria.
11) copia fotostatica dei Moduli di domanda e delle relative Schede Tecniche (queste ultime solo per le domande presentate dal terzo bando in poi) relativi ad altre iniziative temporalmente sovrapposte a quelle cui si riferisce la documentazione di cui ai punti precedenti;
12) dichiarazioni previste dalla presente circolare.
 
Allegato n. 13
----> Vedere allegato da pag. 87 a pag. 94 <----
Istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica
(punto 5.3 della circolare)

SCHEDA TECNICA PER LE ATTIVITA'SETTORE COMMERCIO

La Scheda Tecnica, cui si riferiscono le presenti istruzioni, puo' essere utilizzata dalle sole imprese operanti nel "Settore Commercio" (comprendente quindi anche le attivita' di "servizi complementari" alla distribuzione). La Scheda Tecnica, insieme all'ulteriore prevista documentazione, puo' essere presentata, ad una banca concessionaria o (in caso di beni acquisiti in locazione finanziaria) ad uno degli istituti collaboratori, insieme al Modulo di domanda ovvero separatamente dallo stesso ma, comunque, entro la chiusura dei termini di presentazione delle domande.
ATTENZIONE: la trasmissione degli atti ad uno dei soggetti convenzionati deve sempre avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere, a mano o corriere; qualora la Scheda Tecnica e la restante documentazione vengano trasmesse separatamente dal Modulo, devono essere accompagnate da una nota che elenchi i documenti trasmessi.
La Scheda Tecnica deve essere compilata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PERSONAL COMPUTER, utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero, stampando il relativo file su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica cosi' compilata sono dieci e devono essere poste nella corretta sequenza (I, II, III, ....,VIII), cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni. La Scheda Tecnica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso, alla Scheda Tecnica deve essere allegata la procura o copia autentica della stessa. Poiche' si tratta di dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autentica della firma potra' essere effettuata mediante una delle sottoindicate tassative forme, in applicazione dell'art. 3, comma 11 della legge 15.5.1977, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e del D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e tenuto conto, altresi', delle specifiche modalita' di presentazione o invio della Scheda Tecnica stabilite dalla normativa della L. n. 488/1992:

- apposizione della firma dinanzi a un notaio, cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco,
secondo le modalita' di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968; - apposizione della firma in presenza del funzionario incaricato
della banca concessionaria o dell'istituto collaboratore cui viene
presentata la domanda; - in mancanza del funzionario incaricato di cui alla precedente
modalita', presentazione della domanda (sottoscritta) unitamente a
copia semplice, di un valido documento di identita' del
sottoscrittore.

ATTENZIONE: per i programmi pari o superiori ad un miliardo di lire (516.456,90 euro;), ad eccezione di quelli finalizzati all'adeguamento degli impianti alle norme di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'"area produttiva da valutare" (la definizione e' contenuta nelle successive istruzioni al punto B8), e' obbligatoria la predisposizione e la presentazione, tra gli allegati alla domanda di agevolazione, del business plan in forma completa (parte numerica e parte descrittiva). I soggetti obbligati alla presentazione del business plan in forma completa devono obbligatoriamente elaborare la seconda parte del business plan medesimo tramite personal computer utilizzando esclusivamente lo stesso software Predisposto dal Ministero, richiamato in precedenza, utile per la predisposizione della Scheda Tecnica.
Anche le pagine del business plan (parte descrittiva e, nei casi previsti, anche parte numerica) devono essere cucite tra loro lungo il lato sinistro, apponendo, quindi, a cavallo di ciascuna coppia di pagine cucite, al fine di renderle solidali, il timbro dell'impresa richiedente le agevolazioni e, nell'ultima pagina, la firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale.
Il supporto magnetico contenente la Scheda Tecnica e, nei casi previsti, anche la seconda parte del business plan, generato attraverso il suddetto software, deve essere obbligatoriamente trasmesso in doppia copia (n. 2 floppy disk) insieme alla stessa Scheda Tecnica su carta ed alla prescritta documentazione.
ATTENZIONE: Qualora, per qualsiasi motivo, la Scheda Tecnica, ovvero, nei casi previsti, la seconda parte del business plan, dovessero essere compilate non utilizzando lo specifico software predisposto dal Ministero o non dovessero essere predisposte come sopra specificato, la domanda di agevolazioni NON SARA' CONSIDERATA VALIDA.
Domanda ripresentata - Qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione, ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento, di un'altra domanda non agevolata o agevolata parzialmente nella precedente graduatoria a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, indicare il numero di progetto completo (composto di due gruppi di cifre separati da un trattino orizzontale) della domanda originaria noti agevolata o agevolata parzialmente.
ATTENZIONE: l'ipotesi della riformulazione non e' valida per le domande presentate nel primo bando del 2001.
ATTENZIONE: la domanda riformulata deve essere obbligatoriamente presentata alla stessa banca concessionaria alla quale e' stata presentata la domanda originaria e che ha redatto l'istruttoria; cio' puo' avvenire anche tramite un istituto collaboratore (se e' prevista l'acquisizione di beni in leasing, anche contrariamente a quanto indicato nella domanda originaria) ed anche diverso rispetto a quello della domanda originaria, purche', naturalmente, convenzionato con la banca concessionaria medesima.
ATTENZIONE: la riformulazione puo' avvenire una sola volta, entro i termini per la presentazione delle domande del primo bando utile successivo a quello della presentazione originaria, tenuto conto della rinuncia dell'impresa all'inserimento automatico della domanda.
ATTENZIONE: qualora la domanda sia la riformulazione e ripresentazione di un'altra agevolata parzialmente (si ricorda che, in tale caso, la ripresentazione e' consentita solo qualora, a fronte di tale agevolazione, non sia gia' stata richiesta alcuna erogazione), alla domanda stessa deve essere allegata una specifica dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni gia' concesse secondo lo specifico schema definito dal Ministero (si veda l'Allegato n. 18).
ATTENZIONE: all'atto della creazione della Scheda Tecnica attraverso il software vengono richieste le seguenti informazioni: - n. del progetto: e' quello riportato sul Modulo di domanda a
stampa; - scelta dell'unita' monetaria: si vedano le istruzioni per la
compilazione del punto "0% - settore di attivita': si vedano le istruzioni per la compilazione
del punto "B3".

0 - SCELTA DELL'UNITA' MONETARIA

A partire dal 1^ gennaio 1999 e' entrata in vigore la moneta unica europea "EURO", con una fase transitoria di applicazione fino al 31.12.2001. Nel corso di tale fase transitoria e' consentito alle imprese che intendono richiedere le agevolazioni della legge n. 488/1992 di scegliere l'unita' monetaria da utilizzare per l'indicazione di tutti gli importi (investimenti, dati di bilancio, ammontare delle agevolazioni, capitale proprio, ecc.) richiesti per la formulazione della domanda e la compilazione del business plan. A tal fine, lo specifico software predisposto dal Ministero per la compilazione della Scheda Tecnica e del business plan richiede che venga esercitata tale scelta prima dell'indicazione di qualsiasi altro dato al fine di predisporre automaticamente le successive immissioni in modo omogeneo e corretto. Nell'esercitare tale opzione occorre tenere presente che, nella detta fase transitoria: - non e' consentita, per una medesima domanda, l'indicazione di
alcuni importi in LIRE e di altri in EURO; -l'ammontare delle agevolazioni eventualmente concesse sara' espresso
nell'unita' monetaria prescelta dall'impresa in sede di domanda ed
anche le successive erogazioni avverranno nella medesima unita'; - qualora l'impresa scelga le LIRE, potra' comunque ottenere le
erogazioni in EURO avanzando una specifica istanza alla banca
concessionaria; - qualora l'impresa scelga l'EURO, non potra' piu' richiedere le
erogazioni in LIRE; - a partire dal 1^ gennaio 2002 tutte le operazioni saranno espresse
in EURO indipendentemente dalla scelta dell'impresa.

Per esercitare l'opzione si deve contrassegnare la casella corrispondente all'unita' monetaria desiderata.

ATTENZIONE: dopo aver esercitato l'opzione, occorre tenere presente che i dati nell'unita' monetaria prescelta sono da indicare in MIGLIAIA DI EURO o in MILIONI DI LIRE, tranne che nella colonna "G" del punto B8, ove devono essere espressi, rispettivamente, in EURO o in LIRE.

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1 - ATTENZIONE: indicare nel primo campo la sola denominazione senza la forma giuridica; quest'ultima va indicata esclusivamente nel secondo campo.
A2 - ATTENZIONE: si ricorda che le imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo di domanda possono non essere ancora iscritte al registro delle imprese (si veda il successivo punto A12) ma devono essere gia' titolari di partita IVA, da indicare nella seconda parte del punto A2.
A6 - Indicare le generalita' del legale rappresentante e la qualifica e barrare la casella M se maschio ovvero F se femmina.
A8 - In caso di impresa individuale o di impresa senza scadenza, non fornire alcuna indicazione.
A10 - Indicare: per le imprese individuali: il titolare; per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 11, sezione II c.c.: il legale rappresentante e tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' ciascuno dei consorziati che nei consorzi o nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10%, ed i soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c.: chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o societa' consorziate; per le societa' in nome collettivo: tutti i soci; per le societa' in accomandita semplice: i soci accomandatari; per le societa' di cui all'art. 2506 c.c.: coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Per le imprese di costruzioni si deve indicare anche il direttore tecnico.
ATTENZIONE: tale quadro non deve essere compilato per le iniziative che comportano un'agevolazione non superiore a 300 milioni di lire (154.937 euro).
A12 - L'iscrizione al registro delle imprese e' condizione di ammissibilita' della domanda e deve essere gia' avvenuta alla data della presentazione del Modulo; fanno eccezione le imprese individuali non ancora operanti a tale data (si veda anche il precedente punto A2) che, comunque, devono esibire il certificato di iscrizione non oltre la documentazione finale di spesa.
A14 - La compilazione di tale punto e' obbligatoria ed e' finalizzata alla determinazione della misura agevolativa massima spettante all'impresa richiedente. L'impresa stessa, quindi deve essere necessariamente in grado di determinare correttamente la propria dimensione secondo i criteri vigenti, tenendo presente che la data di sottoscrizione della domanda e' quella della firma in calce al relativo Modulo.
ATTENZIONE; prima della compilazione di tale punto si raccomanda un'attenta lettura di quanto chiarito al punto 2.2 e nell'esempio n. 1 dell'Appendice della circolare.
A15 - L'art. 2359 del Codice Civile riguarda le societa' controllate e le societa' collegate.
ATTENZIONE: l'indicazione riguarda esclusivamente l'eventuale controllo da parte di una societa' estera. Il citato art. 2359 c.c., a proposito di societa' controllate, cosi' recita: "Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell"assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi."'
A16 - Indicare i soggetti, comprese le persone fisiche, che ,alla data di sottoscrizione della Scheda Tecnica, detengono il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto dell'impresa che richiede le agevolazioni, riportandone la Partita IVA o il Codice Fiscale (nel caso in cui il soggetto sia titolare sia della P.IVA che del C.F., indicare solo la Partita IVA) e la quota di partecipazione.
ATTENZIONE: tale indicazione non viene richiesta al fine di determinare la dimensione dell'impresa, bensi' per consentire l'individuazione dell'eventuale richiesta di agevolazioni da parte di altre imprese facenti capo al medesimo soggetto. A18 - Contrassegnare con una "X" l'ipotesi:
A4, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede
legale
A5, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la sede
amministrativa
B1, se si desidera ricevere la corrispondenza presso la unita'
locale
"al seguente indirizzo", se si desidera ricevere la
corrispondenza ad un indirizzo diverso dai primi tre,
specificando quale.

B - DATI SUL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

B1 - Indicare l'ubicazione dell'unita' locale nella quale si intende realizzare il programma oggetto della domanda di agevolazioni; per "unita' locale" si intende la struttura, anche articolata su piu' entita' fisicamente separate ma prossime, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa e funzionale. Nel caso in cui l'unita' locale insista su due o piu' territori comunali, indicare il comune nel quale la stessa insiste prevalentemente (maggiore superficie), specificando, nella parte descrittiva del business plan facente parte della documentazione a corredo del Modulo di domanda, tutti i comuni interessati e l'estensione delle parti di unita' locale ricadenti in ciascuno di essi. Qualora ai diversi comuni interessati siano riconosciute misure agevolative diverse, si applica all'intera unita' locale la misura relativa al comune prevalente (come sopra individuato), ancorche' superiore a quella dell'altro o degli altri comuni interessati.
B3 - Tale punto e' gia' pre-compilato con riferimento all'attivita' del commercio.
B4 - Indicare l'attivita' economica, quella precedente e quella successiva all'iniziativa, alla quale sono destinati gli investimenti oggetto del programma; altre eventuali attivita', se pur svolte nella stessa unita' locale interessata dall'iniziativa, non devono essere indicate.
ATTENZIONE: selezionare i dati richiesti individuandoli tra quelli della lista proposta dal software.
ATTENZIONE: il punto B4.1 non deve essere compilato solo nel caso in cui, nella stessa unita' locale, precedentemente all'iniziativa da agevolare non e' stata svolta nessuna delle attivita' ammissibili. Qualora il programma sia da classificare trasferimento, indicare l'attivita' svolta nell'attuale unita' locale.
B5 - Selezionare la tipologia del programma da agevolare (secondo le caratteristiche dello stesso e le definizioni di cui ai punti 3.1 e seguenti della circolare), individuandolo tra quelli della lista proposta dal software. ATTENZIONE: ad una stessa iniziativa non puo' essere attribuita piu' di una tipologia, ad eccezione del trasferimento, che puo' presentare le caratteristiche anche di un'altra tipologia; in questo caso occorre selezionare entrambe le tipologie.
B6 - Selezionare il titolo di disponibilita' dell'immobile interessato dal programma da agevolare, individuandolo tra quelli della lista proposta dal software (si veda il punto 2.1 della circolare).
B7.1 - Indicare la data (giorno/mese/anno) di ultimazione dell'eventuale ultimo programma di investimenti, ancorche' non agevolato, effettuato nella medesima unita' locale prima di quello per il quale vengono richieste le agevolazioni; tale data quella relativa all'ultimo titolo di spesa, ammissibile nel caso di programma agevolato.
B7.2 - L'anno dell'esercizio "precedente" e' quello relativo all'ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione del Modulo di domanda.
ATTENZIONE: nel caso in cui l'esercizio non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.
B7.3 - La data (giorno/mese/anno) di avvio a realizzazione del nuovo programma e' quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili, ivi compresi, qualora vi siano beni acquisiti con la locazione finanziaria, quelli intestati alla societa' di leasing (per i programmi ancora da avviare alla data di sottoscrizione della domanda, indicare la data prevista per l'avvio a realizzazione). ATTENZIONE: si ricorda che, in linea con gli Orientamenti comunitari in materia, possono essere ammessi alle agevolazioni solo i programmi avviati a realizzazione dopo la presentazione del Modulo di domanda
B7.4 - La data (giorno/mese/anno) di ultimazione e' quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, dell'ultima consegna dei beni (per i programmi "misti", indicare l'ultima di tali date).
B7.5 - L'anno dell'esercizio "a regime" del nuovo programma e' quello del primo esercizio intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioe', in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma medesimo si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti raggiungendo gli obiettivi previsti, soprattutto con riferimento ai livelli occupazionali.
ATTENZIONE: Il programma di investimenti deve essere ultimato entro 24 o 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria a seconda che l'importo dell'agevolazione concessa venga reso disponibile, rispettivamente, in due o tre quote annuali di pari ammontare (la data di ultimazione deve essere compatibile con l'indicazione del successivo punto B11). L'entrata a regime deve verificarsi, in entrambi i casi, entro 12 mesi dalla data di entrata in funzione. Quest'ultima coincide convenzionalmente con quella di ultimazione; nel caso vi siano piu' date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi, tali date hanno validita' solo ai fini della verifica dell'utilizzo dei beni per il prescritto quinquennio di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento.
B8 - Si ricorda che il presente prospetto non deve essere compilato per le attivita' di "servizi complementari", di vendita per corrispondenza e di commercio elettronico.
Con riferimento agli esercizi "precedente" (1a riga) e "a regime" (2a riga), di cui, rispettivamente, ai precedenti punti B7.2 e B7.5, e con esclusione delle caselle con sfondo grigio, indicare i dati di cui alle seguenti istruzioni.
ATTENZIONE: le imprese tenute alla presentazione anche della seconda parte del business plan debbono valutare se l'anno dell'esercizio "precedente", cosi' come definito al precedente punto B7.2, e quello dell'"ultimo bilancio consuntivo", cosi' come definito al punto 3.8 della circolare, coincidono o meno. Nel caso in cui coincidano, occorre riportare nel prospetto relativo all'esercizio "precedente" lo stesso "Valore delle vendite" indicato nel corrispondente prospetto del business plan riferito all'"ultimo bilancio consuntivo".
Nella colonna A deve essere indicata la "superficie di vendita" come definita al punto 3.4 della circolare;
Nella colonna B deve essere indicato il valore dei ricavi con riferimento alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile.
B9 - Il numero di dipendenti da indicare (in numero di unita' e un decimale) e' quello della sola ed intera unita' locale interessata dal programma, nella prima colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi che precedono quello di presentazione del Modulo di domanda, specificando, nell'ultima casella in basso, quanti del totale di tali dipendenti sono donne; nella seconda colonna deve essere indicato il dato riferito ai dodici mesi dell'esercizio "a regime" (l'anno del primo esercizio "a regime" del nuovo programma e' stato indicato al punto B7.5). Il dato "a regime", rispetto a quello dei dodici mesi precedenti, deve consentire la rilevazione della sola variazione occupazionale strettamente riconducibile al programma; tale variazione costituisce il numeratore del secondo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria che, nei casi di riduzione, e' assunto convenzionalmente pari a "zero".
ATTENZIONE: Il numero dei dipendenti e' quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso e' determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo, determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in CIG e con esclusione di quello in CIGS: i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
ATTENZIONE: il dato deve essere indicato in numero di unita' intere e un decimale, quest'ultimo arrotondato per eccesso, al decimale superiore.
Esempio. se un lavoratore e' stato occupato a tempo pieno per soli tre mesi dei dodici di riferimento, esso dovra' essere conteggiato per 3/12= 0,25 ->"0,3 unita'. Se un lavoratore e' stato occupato per tutti i dodici mesi di riferimento ma part-time, nella misura dell'80% dell'orario contrattuale di riferimento, esso dovra' "sere conteggiato per "0,8 " un unita'. Se un lavoratore e' stato occupato per soli quattro mesi dei dodici di riferimento e part-time, nella misura del 70%, esso dovra' essere conteggiato per 4/12=0,333x0,7= 0,2333 ---> "0,3" unita'.
ATTENZIONE: Qualora i dodici mesi antecedenti la presentazione del Modulo precedano in tutto o in parte l'esercizio "a regime", di un eventuale precedente programma, quale dato "precedente" si deve assumere quello "a regime" previsto per detto precedente programma, come eventualmente aggiornato con nota ufficiale alla competente banca concessionaria e da quest'ultima confermato.
B10 - Le spese del programma a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni (espresse in milioni di lire ovvero in migliaia di EURO, a seconda della scelta operata al punto "O") devono essere indicate separatamente a seconda che i relativi beni vengano acquistati direttamente dall'impresa (nella prima colonna) ovvero acquisiti attraverso la locazione finanziaria (nella seconda colonna).
ATTENZIONE: nella seconda colonna, in presenza di beni acquisiti in leasing, deve essere indicata la relativa sposa sostenuta dalla societa' di leasing e non il valore dei canoni sostenuti dall'impresa richiedente.
ATTENZIONE: non compilare le caselle con sfondo grigio.

ATTENZIONE: PER LE SUDDETTE SPESE VALGONO DIVIETI, LIMITAZIONI E CONDIZIONI, SOLO IN PARTE RICHIAMATI NEL SEGUITO CHE E' NECESSARIO CONOSCERE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DELLA SCHEDA TECNICA CONSULTANDO
IN PARTICOLARE I PUNTI 2.3 E 3.9 E L'ALLEGATO N. 7 DELLA CIRCOLARE.

Tali spese devono essere suddivise nei seguenti capitoli:

- PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI, comprendente progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilita' tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualita' e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti (tali spese, comprendenti anche quelle riferite all'ente certificatore, sono ammesse nel momento in cui accessorie ad altri investimenti produttivi che costituiscono un programma organico e funzionale);
ATTENZIONE: la spesa relativa a tale capitolo, per le grandi imprese, e' ammessa limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
ATTENZIONE: per tutte le imprese tale capitolo non puo' eccedere il 5% della spesa relativa all'investimento complessivo ammissibile.
- SUOLO AZIENDALE, comprendente l'acquisto del terreno (escluse le relative spese notarili) - la cui spesa non puo' eccedere il 10% di quella relativa all'investimento complessivo ammissibile - le sistemazioni del terreno e le indagini geognostiche;
- OPERE MURARIE E ASSIMILABILI, comprendente fabbricati funzionali allo svolgimento dell'attivita' ammissibile, i relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico, elettrico, sanitario, metano, allarme, di ripresa televisiva, ecc.), strade e piazzali, tettoie, cabine elettriche, recinzioni, rete fognaria, pozzi, ecc.. Tali spese (dirette e in leasing) sono agevolabili fino ad un ammontare massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intero programma; pertanto un programma comprendente solo opere murarie e assimilabili non e' agevolabile. Nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il solo suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Relativamente alle imprese fornitrici di "servizi complementari", le predette spese possono essere ammesse alle agevolazioni solo se riferite alla propria unita' locale e nella misura in cui pertinenti all'attivita' e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali; a tale riguardo, la superficie per uffici puo' essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto. A titolo di esempio si specifica che per una societa' di gestione di centri commerciali non possono essere considerate pertinenti le spese riferite agli spazi ed alle infrastrutture comuni che essa ha in gestione in quanto non facente parte dell'unita' locale. Le spese relative all'acquisto di un immobile esistente di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento, sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. La spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e gia' agevolato e' ammissibile purche' siano, gia' trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.
ATTENZIONE: Per i "nuovi impianti" con dipendenti "a regime" superiori alle venti unita', sono ammesse anche le spese per la realizzazione, nell'ambito dell'unita' locale, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc. Tali ultime spese devono essere evidenziate nell'apposita casella del prospetto B10.
- MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE, comprendente macchinari, impianti, attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per eliminare ogni forma di inquinamento, quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza, programmi informatici (solo per le piccole e medie imprese), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' locale oggetto delle agevolazioni;
ATTENZIONE: le spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone non sono ammesse alle agevolazioni.
ATTENZIONE: Le spese relative all'acquisto di programmi informatici di proprieta' di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, nell'arco dei dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
ATTENZIONE: non sono ammessi, per tutti i suddetti capitoli, i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore ad un milione di lire; non sono altresi' ammesse le spese non capitalizzate, ed i pagamenti regolati per contanti.
B11 - Contrassegnare con una "X" l'opzione "2 quote" nel caso in cui l'ultimazione del programma di investimenti sia prevista entro i 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa intenda ottenere la disponibilita' delle agevolazioni medesime in sole 2 quote. Contrassegnare con una "X' l'opzione "3 quote" se la durata e' superiore o se, pur essendo inferiore ai suddetti 24 mesi, l'impresa intenda comunque ottenere la disponibilita' in 3 quote.
ATTENZIONE: l'eventuale richiesta di 2 quote deve essere comunque compatibile con la durata del programma desumibile dai punti B7.3, B7.4 e B12.
ATTENZIONE: nel caso in cui la suddetta compatibilita' non vi sia o l'impresa non fornisca alcuna indicazione, le agevolazioni vengono rese disponibili in 3 quote.
ATTENZIONE: qualora vengano richieste 2 quote, il programma dovra' raggiungere, entro la data di disponibilita' della seconda quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 50% della spesa ammessa, PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; qualora vengano richieste 3 quote, il programma dovra' raggiungere, entro la detta data di disponibilita' della terza quota, uno stato d'avanzamento almeno pari al 33,3% della spesa ammessa. PENA LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI; resta fermo, in entrambi i casi, il termine finale per l'ultimazione del programma, rispettivamente, entro 24 e 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni.
B12 - Indicare il totale delle spese di cui al punto B10, suddiviso per anno solare (1^ gennaio-31 dicembre). Il primo anno e' quello di avvio a realizzazione (indicato al punto B7.3), l'ultimo e' quello di ultimazione del programma (indicato al punto B7.4).
ATTENZIONE: L'ammontare delle spese cosi' suddivise, come ritenute congrue e pertinenti dalla banca concessionaria, vengono attualizzate, per anno solare, alla data di avvio a realizzazione. Il valore cosi' ottenuto costituisce il denominatore del primo e del secondo degli indicatori utilizzati per la formazione della graduatoria.

C - ULTERIORI ELEMENTI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

C1 - Indicare, in corrispondenza a ciascuno degli anni solari (1o gennaio-31 dicembre) di realizzazione del programma, l'ammontare (esprimendolo, a seconda della scelta operata al punto "0", in migliaia di EURO o in milioni di lire) degli eventuali versamenti effettuati o previsti relativi ad aumenti del capitale sociale o a conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso. La somma dei valori attualizzati dei singoli versamenti, nella misura non superiore alla differenza tra l'investimento attualizzato e l'ammontare delle agevolazioni nette attualizzate, costituisce il numeratore del primo indicatore utilizzato per la formazione della graduatoria (si veda il punto 6.2 della circolare).
ATTENZIONE: l'ammontare del capitale proprio investito o da investire nel programma non puo' essere inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile (somma C1 diviso totale B10 = maggiore o uguale a 0,25)
ATTENZIONE: l'indicazione deve riguardare il momento in cui e' avvenuto o e' previsto l'effettivo versamento e non quello della relativa delibera. Si ricorda che i versamenti possono essere effettuati fin dall'anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino all'ultimo anno solare di realizzazione del programma ma, comunque, entro la data di ultimazione dello stesso (in alternativa ai mezzi freschi si possono utilizzare anche conversioni di finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari, altri debiti assimilabili e/o utili rilevabili dal bilancio approvato dell'esercizio precedente a quello di presentazione del Modulo ed in questo caso il corrispondente importo va imputato all'anno solare della delibera di conversione). I versamenti o le delibere di conversione intervenuti a partire dall'anno solare di presentazione del Modulo ed antecedenti l'avvio a realizzazione del programma, vanno imputati all'anno solare dell'avvio stesso.
ATTENZIONE: gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite non ripianate, possono essere presi in considerazione, in sostituzione degli aumenti del capitale o dei conferimenti dei soci, solo se risultanti da bilanci approvati o da dichiarazioni dei redditi presentate relativi agli esercizi di realizzazione del programma; nel prospetto C1 in questione, pertanto, non possono essere indicati utili e/o ammortamenti solo previsti (si veda attentamente quanto indicato al punto 6.2 della circolare).
ATTENZIONE: si ricorda che, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di anticipazione, l'impresa deve aver versato e/o accantonato, nonche' comprovato:
- nel caso di due quote: per la prima, almeno la meta' del capitale proprio risultante dall'istruttoria della banca concessionaria ed indicato nel decreto di concessione provvisoria;
- nel caso di tre quote: per la prima, almeno un terzo, e per la seconda, almeno due terzi del suddetto capitale proprio. Nel compilare il prospetto in argomento. pertanto, occorre articolare temporalmente i versamenti e/o gli accantonamenti per anno solare in modo congruente con quanto sopra ricordato.
ATTENZIONE: le imprese individuali devono indicare i previsti incrementi del patrimonio netto relativi agli anni solari di realizzazione del programma.
C2 - Per ciascuna iniziativa, a seconda della dimensione dell'impresa richiedente e della ubicazione dell'unita' locale, puo' essere concessa un'agevolazione fino alle misure massime indicate nell'Allegato n. 1 della circolare. L'impresa deve necessariamente indicare se intende richiedere tutta l'agevolazione massima consentita (100%) ovvero una parte della stessa (dall'1% al 99%). Nel primo caso l'impresa deve indicare negli appositi spazi del modulo: "100" e "cento"; nel secondo caso, la percentuale che intende richiedere di quella massima consentita.
ATTENZIONE: la misura richiesta deve essere necessariamente espressa in punti percentuali interi (072: SI - 72,5, NO) (si veda il punto 6.4. della circolare). La misura percentuale richiesta determina il valore del terzo indicatore utile per la formazione della graduatoria; una misura percentuale richiesta piu' bassa favorisce una migliore posizione in graduatoria, ma comporta un ammontare di agevolazioni concedibili inferiore e viceversa. Nel formulare la richiesta l'impresa deve accertare la compatibilita' della stessa con il piano finanziario di copertura degli investmenti.
Esempio: volendo richiedere il 72% dell'agevolazione massima, l'impresa deve indicare: "072" e "Settantadue".
C3 - Tale punto riguarda gli elementi utili per il calcolo degli eventuali incrementi, ciascuno del 5%, del valore degli indicatori.
C3.1 - Contrassegnare, nell'apposita casella, la risposta positiva qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale EMAS (punto C3.1.1) o ISO 14001 (punto C3.1.2), acquisendo la relativa certificazione, entro il completamento dell'esercizio "a regime" del nuovo programma (tale esercizio e' quello indicato al precedente punto B7.5); contrassegnare la risposta negativa qualora l'impresa non abbia aderito e non intenda farlo entro detto termine.
ATTENZIONE: la maggiorazione del 5% relativa a tale punto viene attribuita indipendentemente dal sistema (ISO o EMAS) al quale l'impresa ha aderito o intenda aderire.
C3.2 - Contrassegnare, nell'apposita casella, la risposta positiva qualora il programma da agevolare riguardi l'accorpamento di piu' esercizi commerciali esistenti, come definito al punto 6.6 della circolare.
ATTENZIONE: ciascuna risposta positiva al punto C3 deve essere comprovata da idonea documentazione che l'impresa deve tenere a disposizione presso l'unita' locale interessata dal programma medesimo, per i previsti controlli.

D - DATI ECONOMICO-FINANZIARI

D1 - Trascrivere i dati dei conti economici relativi all'"ultimo bilancio consuntivo" ed all'esercizio "a regime" (i cui anni sono indicati, rispettivamente, ai punti D.2 e B7.5), riferiti all'intera impresa.
ATTENZIONE: tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan.
D2 - Indicare l'anno relativo all'"ultimo bilancio consuntivo", cosi' come definito al punto 3.8 della circolare,
ATTENZIONE : nel caso in cui l'esercizio sociale non coincida con l'anno solare, indicare, ai fini di cui sopra, l'anno solare in cui termina detto esercizio.
D5 - Tale prospetto deve essere compilato solo per le iniziative per le quali non viene redatta la seconda parte, quella numerica, del business plan ed in modo che per ogni anno di realizzazione le fonti di copertura siano uguali o maggiori dei fabbisogni. Le eventuali eccedenze di fonti di un anno vengono utilizzate per la copertura dei fabbisogni dell'anno immediatamente successivo e sono riportate nella prima riga del quadro "FONTI DI COPERTURA" di quest'ultimo anno.
Gli "Immobilizzi agevolabili" sono quelli di cui alla prima colonna del punto B10 (con esclusione, quindi, delle spese in leasing).
I "Canoni leasing" sono quelli relativi al totale degli investimenti effettuati in leasing e per i quali l'impresa prevede il pagamento anno per anno nell'arco di realizzazione dell'investimento (maxi canone e canoni periodici).
"L'IVA sugli immobilizzi del programma" va calcolata sull'importo totale degli immobilizzi agevolabili e non agevolabili.
L'"Apporto di nuovi mezzi propri" deve comprendere l'effettiva immissione di denaro fresco (sotto qualsiasi forma) da parte dei soci.
Le "Agevolazioni richieste per il programma" sono quelle, riferite ai soli beni di acquisto diretto, di cui al valore "E" della Formula n. 2 riportata in Appendice alla presente circolare e sono da ripartire, a seconda dei casi (si veda quanto richiesto al precedente punto B11), in due o tre quote in un pari numero di anni.
ATTENZIONE: ricordarsi di indicare l'ultima quota al netto della riduzione del 10% di cui al punto 7.6 della presente circolare che viene conguagliata successivamente alla concessione definitiva delle agevolazioni.
I "Debiti verso fornitori" sono relativi alle sole forniture degli immobilizzi, da agevolare o no, oggetto del programma.
Il "cash flow", che comprende utile netto, ammortamenti ed accantonamenti al TFR dell'esercizio, deve, naturalmente, essere considerato al netto della parte utilizzata a copertura delle esigenze finanziarie generate da debiti preesistenti.
Tra le "Altre disponibilita'" possono essere inserite ulteriori somme disponibili compresi, per l'anno di avvio a realizzazione, gli utili accantonati dell'esercizio precedente.
 
Allegato n. 14

Schema di ricevuta di versamento che la banca concessionaria deve rilasciare a fronte della cauzione di cui al punto 5.3 della circolare

La sottoscritta banca concessionaria rilascia ricevuta del versamento - sull'apposito conto intestato a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - della cauzione, per l'importo di lire/euro..... (diconsi lire/euro.....), prevista dall'art. 5, comma 4-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'impresa......, con sede legale in...., per la presentazione, secondo quanto indicato dall'impresa stessa, della domanda progetto n...... finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992, a garanzia della volonta' dell'impresa medesima di realizzare il relativo programma agevolato. Le condizioni e le modalita' di restituzione ovvero di trattamento della predetta cauzione sono quelle regolate dallo specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Luogo e data ...............

La banca concessionaria depositaria ................
 
Allegato n. 15

Schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai fini del rilascio della garanzia di cui al punto 5.3 della circolare

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio, e dell'artigianato

D.G.C.I.I. Roma

presso la banca concessionaria

Premesso che:

a) la presentazione della domanda, la concessione e la revoca delle
agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 sono
disciplinate da specifica normativa, richiamandosi, in
particolare, il decreto ministeriale n. 527 del 20.10.1995 e
successive modifiche e integrazioni (in seguito indicato, per
brevita', "regolamento"), nonche' le disposizioni di legge sulle
fattispecie di revoca dei contributi pubblici; b) l'impresa ......... (in seguito indicata per brevita'
"contraente") con sede legale in. ........... codice fiscale
............ partita IVA ............ iscritta alla C.C.I.A.A. di
.............. al n. ........... intende presentare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione
Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, con sede in Roma,
Via del Giorgione n.2/B, c.f. 80230390587 ( in seguito indicato,
per brevita', "Ministero"), per il tramite della banca
concessionaria,...........,

la domanda progetto n. ............, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal "regolamento", per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unita' locale di..........; (1)

c) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e' stato definito lo schema della garanzia
fideiussoria, prevista dall'articolo 5, comma 4-bis del detto
"regolamento", da adottare, in alternativa al versamento di una
cauzione, per la presentazione della domanda di agevolazioni ai
sensi della legge n. 488/1992, a garanzia della volonta'
dell'impresa di realizzare il programma agevolato, e che il
presente atto e' redatto in conformita' al predetto schema;

Tutto cio' premesso
che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta ...............(2) (in seguito indicata per brevita' "Banca" o "Societa'") con sede legale in ............ iscritta nel registro delle imprese di ........ al n. ......., iscritta all'albo/elenco (3), a mezzo dei sottoscritti signori:

............... nato a ............. ............... nato a..............

nella loro rispettiva qualita' di........ dichiara di prestare, con il presente atto, fideiussione nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero quale cauzione dovuta dalla contraente stessa a garanzia della volonta' di quest'ultima di realizzare il predetto programma qualora agevolato ai sensi della legge n. 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di lire/euro............ (diconsi lire/euro...........), alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente, beneficiaria delle agevolazioni nella misura richiesta dalla stessa, vi rinunci prima che sia avvenuta un'erogazione per stato di avanzamento ovvero non rispetti la condizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del regolamento. Qualora la concessione provvisoria delle agevolazioni sia disposta in misura parziale, inferiore a quella richiesta dalla contraente a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, ovvero qualora la concessione medesima non venga per qualsiasi motivo disposta, anche a seguito del ritiro della domanda da parte della contraente stessa, la presente garanzia fideiussoria e' svincolata, a seconda dei casi, entro trenta giorni lavorativi dal ritiro della domanda ovvero dal relativo decreto di diniego o di concessione parziale delle agevolazioni.
2. La banca/societa' si impegna ad effettuare il pagamento dell'importo garantito a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'apposita richiesta da parte del Ministero o della banca concessionaria, inviata per conoscenza anche alla contraente, contenente l'indicazione delle relative motivazioni cui peraltro non potra' essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/societa' stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha la durata corrispondente ai vincoli risultanti dalla presentazione della detta domanda di agevolazioni, con specifico riguardo ai termini di cui all'art. 8, comma 1, lettera c1) del "regolamento", e comunque fino al termine massimo di 36 mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni; a parte i casi di scioglimento anticipato di cui al precedente punto 1, la garanzia sara' svincolata alla data in cui la banca concessionaria - verificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento del programma di investimenti corrispondente alla prima quota di erogazione del contributo e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca provveda conseguentemente all'erogazione di detta prima quota del contributo.
4, La sottoscritta banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'articolo 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente ed alla banca concessionaria che la garanzia fideiussoria stessa non e' ritenuta valida.
Il fideiussore
.............
Il contraente
.............
Note:

(1) Per le imprese operanti nel settore delle
Costruzioni che non utilizzano stabilmente i beni da
agevolare nell'ambito di una unita' locale ubicata in una
delle aree depresse per il periodo minimo di utilizzo di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento,
indicare:"..... riguardatiti i propri cantieri ubicati
nelle aree agevolabili della regione ....."
(2) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la
stia conformazione giuridica: banca, societa' di
assicurazione o societa' finanziaria.
(3) Indicare: per le banche o istituti di credito gli
estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
d'Italia; per le societa' di assicurazione gli estremi di
iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le
societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco
speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n.
38511993 presso la Banca d'Italia.
 
Allegato n. 16

Uffici regionali o provinciali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione (punto 5.5 della circolare) =================================================================== REGIONI INDIRIZZO =================================================================== PIEMONTE Direzione Regionale Commercio e Artigianato
Via XX Settembre, 88 10122 TORINO ------------------------------------------------------------------- VALLE D'AOSTA Assessorato Turismo, Sport, Commercio e
Trasporti
Piazza Narbonne, 3 11100 AOSTA ------------------------------------------------------------------- LOMBARDIA Direzione Generale Industria Piccola e Media
Impresa-Cooperazione e Commercio Servizio
Incentivazione allo Sviluppo
Via Sassetti, n. 32 20124 MILANO ------------------------------------------------------------------- TRENTINO-ALTO-ADIGE Provincia Autonoma Trento
Servizio Commercio e Cooperazione
Via Brennero, 136 38100 TRENTO
--------------------------------------------
Provincia Autonoma Bolzano
Ufficio Provvidenze per il Commercio Turismo
e Servizi
Via Crispi, 9 39100 BOLZANO ------------------------------------------------------------------- VENETO Direzione per il Commercio - Palazzo Balbi
Via Dorsoduro, 3901 30123 VENEZIA ------------------------------------------------------------------- FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione Regionale del Commercio e Turismo
Servizio del Commercio
Viale Miramare, 19 34135 TRIESTE ------------------------------------------------------------------- LIGURIA Dipartimento Cultura Turismo e Sport
Settore Commercio
Via Fieschi, n. 15 16121 GENOVA ------------------------------------------------------------------- EMILIA ROMAGNA Assessorato Turismo e Commercio
Via Aldo Moro n. 38 40127 BOLOGNA ------------------------------------------------------------------- TOSCANA Dipartimento dello Sviluppo Economico
Servizio Commercio e Cooperazione
Via di Novoli, n. 26 50127 FIRENZE ------------------------------------------------------------------- UMBRIA Assessorato al Commercio - Centro
Direzionale Fontivegge
Via Mario Angeloni, n. 63 06125 PERUGIA ------------------------------------------------------------------- MARCHE Servizio Commercio Fiere Mercati Consumatori
e Prezzi
Via Tiziano, n. 44 60125 ANCONA ------------------------------------------------------------------- LAZIO Assessorato Sviluppo Economico Attività
Produttive
Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 00145 ROMA ------------------------------------------------------------------- ABRUZZO Direzione Attività Produttive Servizio
Sviluppo del Commercio
Piazza Unione, n. 13 65121 PESCARA ------------------------------------------------------------------- MOLISE Settore Commercio Fiere e Mercati
Via Roma, n. 84 86100 CAMPOBASSO ------------------------------------------------------------------- CAMPANIA Settore Sviluppo e Promozione delle Attività
Commerciali
Centro Direzionale Isola A6 80143 NAPOLI ------------------------------------------------------------------- PUGLIA Assessorato ICA - Settore Commercio
Via Caduti di Tutte le Guerre,
n. 15 70121 BARI ------------------------------------------------------------------- BASILICATA Dipartimento Attività Produttive - Ufficio
Programmi e Infrastrutture
Via Anzio, n. 44 85100 POTENZA ------------------------------------------------------------------- CALABRIA Assessorato Commercio Palazzo Europa
V.le Cassiodoro 88100 CATANZARO ------------------------------------------------------------------- SICILIA Assessorato Cooperazione Artigianato e Pesca
Via Degli Emiri, 43 91011 PALERMO ------------------------------------------------------------------- SARDEGNA Assessorato del Turismo Artigianato e
Commercio
Servizio Commercio
Viale Trieste, 105 09123 CAGLIARI -------------------------------------------------------------------
 
Allegato n. 17

Richiesta dell'impresa di inserimento automatico nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente (punto 5.6 della circolare)

Il sottoscritto .........., nato a ........, prov. ...... il ...... e residente in ..........., via e n. civ. ............, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualità di..........(1) dell'impresa con sede legale in......, via e n. civ............: - avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n......... del.............., a
seguito dell'inserimento in posizione utile nella graduatoria
della regione un contributo complessivo di £./euro ......, di cui
£./euro .......relative a beni da acquistare direttamente
dall'impresa stessa e £/euro ........relative a beni da acquisire
in locazione finanziaria (2), in misura ridotta, per insufficienza
delle disponibilità finanziarie, rispetto a quello richiesto con
domanda di agevolazioni sottoscritta in data ...... ai sensi della
L. n. 488/92 e recante il n. ......., riguardante un programma di
investimenti relativo all'unità locale ubicata in ....., prov....,
via e n. civ. ........, comportante spese ritenute ammissibili per
£./euro ...... di cui £./euro...... relative a beni da acquistare
direttamente dall'impresa stessa e £/euro ........... relative a
beni da acquisire in locazione finanziaria (2); - che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di
detto contributo; - di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo
richiedere, con la presente, l'inserimento automatico nella prima
graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come
previsto dall'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527 del 20.10.95 e
successive modifiche e integrazioni,

e pertanto

CHIEDE

l'inserimento automatico della suddetta domanda nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.M. n. 527 del 20.10.95 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa:
timbro e firma (3)
.........................

Note:

(1) Titolare, legate rappresentante e procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403
 
Allegato n. 18

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia all'inserimento automatico nella graduatoria successiva (punto 5.6 della circolare)

Il sottoscritto .........., nato a ........, prov. ...... il ...... e residente in ..........., via e n. civ. ............, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualità di .........(1) dell'impresa ........... con sede legale in ........., via e n. civ. ............:

- di avere presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della
legge n. 488/92, sottoscritta in data ............ e recante il
n. ........, riguardante un programma di investimenti relativo
all'unità locale ubicata in ........., prov. .........., via e n.
civ. .........., comportante spese per £/euro ..........., di cui
£./euro ....... relative a beni da acquistare direttamente
dall'impresa stessa e £./euro....... relative a beni da acquisire
in locazione finanziaria (2); - che tale domanda è stata inserita nella graduatoria della
regione ......., formata con decreto ministeriale del ......., in
posizione n. ............. non utile per la concessione delle
agevolazioni di cui si tratta a causa delle disponibilità
finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni
complessivamente richieste; - di rinunciare all'inserimento automatico della suddetta domanda
nella prima graduatoria utile successiva a quella sopra
richiamata, così come previsto dall'art. 6, comma 8 del D.M.
n. 527 del 20.10.95 e successive modifiche e integrazioni .

L'impresa:
timbro e firma (3)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa) (2) Riportare solo l'ipotesi che
ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 19

Dichiarazione dell'impresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale ai fini della successiva riformulazione (punto 5.6 della circolare)

Il sottoscritto .........., nato a ........, prov. ...... il ...... e residente in ..........., via e n. civ. ............. consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualità di .........(1) dell'impresa ........... con sede legale in ........., via e n. civ. ............:

- di aver ottenuto, con decreto del Ministero dell'industria, del
Commercio e dell'Artigianato n. ...... del ....... un contributo
complessivo di £/euro ........, di cui £./euro ......., relative a
beni da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £./euro ....
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2), in
misura ridotta, per insufficienza delle disponibilità finanziarie,
rispetto a quello richiesto con domanda di agevolazioni
sottoscritta in data ....... ai sensi della L. n. 488/92 e recante
il n. ......, riguardante un programma di investimenti relativo
all'unità locale ubicata in. .........., prov..........., via e
n. civ. ..............., comportante spese ritenute ammissibili
per £./euro ........., di cui £./euro .........., relative a beni
da acquistare direttamente dall'impresa stessa e £/euro .........
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria (2); - che, ad oggi, non è stata ancora richiesta alcuna erogazione di
detto contributo; - di rinunciare all'intero richiamato contributo, intendendo
riformulare la domanda ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M.
n. 527 del 20.10.95 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa:
timbro e firma (3)
.....................

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191. e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 20

Nota di comunicazione delle banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori (punto 5.8 della circolare)

LA BANCA CONCESSIONARIA

All'impresa interessata
..............
e, p.c.: Alla Regione o Provincia
autonoma
..............

OGGETTO: Agevolazioni ai sensi della legge 19.12.1992, n. 488 - Dati
proposti per il calcolo degli indicatori.... Prog. n. .....

Si fa riferimento alla domanda di agevolazioni richiamata in oggetto, presentata da codesta impresa ai sensi della legge 19.12.1992, n. 488, relativa ad un programma di investimenti riguardante l'unità locale ubicata nel comune di ....., prov..../.

A tale riguardo, secondo quanto previsto dal punto 5.8 della circolare del Ministero dell'Industria n. ..... del ........, si comunica che, sulla base di quanto indicato da codesta impresa nella citata domanda ed a seguito dell'esame istruttorio condotto secondo le modalità e le procedure di cui al D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, i dati proposti al Ministero dell'Industria per il calcolo degli indicatori sono i seguenti:

Capitale proprio non attualizzato ai fini del limite del 25% (*) ......... Capitale proprio attualizzato investito nell'iniziativa: (*) ......... Investimento complessivo ammissibile non attualizzato (*) ......... Investimento complessivo ammissibile attualizzato (*) ......... Numero di occupati previsti nell'esercizio "a regime" (....) n. .......... Numero di occupati attivati dall'iniziativa n. .......... Percentuale richiesta dell'agevolazione massima concedibile % .......... Punteggio dell'indicatore regionale per la graduatoria ordinaria n. punti ...... Punteggio dell'indicatore regionale per la graduatoria speciale n. punti ...... Maggiorazione del 5% del valore degli indicatori in relazione a ciascuna delle seguenti condizioni: - adesione a sistema di certificazione ambientale
EMAS o ISO 14001 SI [] NO [] - programma relativo all'accorpamento di più
esercizi commerciali SI [] NO []

Timbro e firma
della banca concessionaria
.....................

(*) indicare gli importi in milioni di lire o in migliaia
di euro
 
Allegato n. 21

Dichiarazione dell'impresa proprietaria e locatrice dell'unità locale (punto 5.10 della circolare)

Il sottoscritto....., nato a ....., prov. ..... il ..... e residente in ......, via e n. civ. ..,......, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ..... (1) della società ........ (2) con sede legale in ......., via e n. civ. ..............., - che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge
n. 488/92, una domanda di agevolazioni in data .......... recante
il n. ....., per la realizzazione di un programma di investimenti
relativo all'unità locale ubicata in ......, prov. ........, via
e n. civ. ..........., a fronte del quale è stato concesso, con
decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. ... del ..., un contributo complessivo di
£./euro .........., di cui £./euro ....... relative a beni da
acquistare dall'impresa stessa e £./euro ........ relative a beni
da acquisire in locazione finanziaria (3); - che con atto .....(4) la suddetta unità locale è stata ceduta in
locazione alla società ... (5) che ne è pertanto attuale
conduttrice; - che le spese relative al suddetto programma di investimenti a
fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state
e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società ....... (2) - di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal
richiamato decreto di concessione n. .......del ......... e di
assumere la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato
rispetto degli obblighi medesimi anche se dipendente da
comportamenti tenuti dalla società conduttrice; - di avere compiutamente informato la società conduttrice del fatto
che l'unità locale oggetto del suddetto contratto di locazione è
interessata dal programma di investimenti per il quale sono state
concesse le agevolazioni con il richiamato decreto n. .... del ...
e che quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati
dalla normativa.

......, lì ........

l'impresa:
timbro e firma (6)
......................

Note:

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) denominazione dell'impresa proprietaria dell'unita'
locale ceduta in locazione
(3) riportare solo l'ipotesi che ricorre
(4) indicare gli estremi dell'atto, la relativa
decorrenza e la durata
(5) denominazione dell'impresa conduttrice dell'unita'
locale ceduta in locazione
(6) sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.97. n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998. n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 22 Dichiarazione dell'impresa conduttrice dell'unita' locale (punto 5.10 della circolare) Il sottoscritto ........, nato a ........, prov. ...... il ...... e residente in ............, via e n. civ. ..........., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, DICHIARA in qualita' di .......(1) della societa' ............(2) con sede legale in ....................., via e n. civ...................... - che con atto ........ (3) la detta societa' e' divenuta conduttrice dell'unita' locale ubicata in .........., prov. .............., via e n. civ. ............, di proprieta' della societa' ........... (4) - che quest'ultima ha compiutamente informato la societa'...... (21) del fatto che la predetta unita' locale oggetto del citato contratto di locazione e' interessata da un programma di investimenti per il quale la societa' ... (4) ha ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/92 con decreto n. ....... del ........ e che tale decreto comporta in capo alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla normativa e l'esclusiva responsabilita' in ordine al mancato rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da comportamenti tenuti dalla societa' conduttrice; - che allo stato attuale sussistono, per quanto di propria competenza, le condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi; SI IMPEGNA a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n. ............ del ........, nonche' alla societa' ............. (4) di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa. ..........,li' ...... l'impresa: timbro e firma (5) ................

Note:

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) denominazione dell'impresa conduttrice dell'unita'
locale ceduta in locazione
(3) indicare gli estremi dell'atto, la relativa
decorrenza e la durata
(4) denominazione dell'impresa proprietaria dell'unita'
locale ceduta in locazione
(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.97 n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 23

Dichiarazione dell'impresa titolare della domanda di agevolazioni in relazione ad un'operazione di trasferimento di parte delle attività commerciali o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.11 della circolare)

Il sottoscritto......., nato a ..... prov. .... il .... e residente in....... via e n. civ. ........, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ..... (1) della società .....(2) con sede legale in......, via e n. civ. ................., - che la detta società ha sottoscritto, ai sensi della legge
n. 488/92, una domanda di agevolazioni in data ......, recante
il n. .........., per la realizzazione di un programma di
investimenti relativo all'unità locale ubicata in. .........,
prov. ......., via e n. civ. ......, a fronte del quale è stato
concesso, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato n. ..... del....... un contributo complessivo
di £./euro ........., di cui £./euro .......... relative a beni da
acquistare dall'impresa stessa e £/euro ....... relative a beni
da acquisire in locazione finanziaria (3); - che le attività di seguito elencate sono state trasferite ai
soggetti e con gli atti corrispondentemente indicati (4):
* .....
* .....
* ..... - che le spese relative al suddetto programma di investimenti a
fronte delle quali sono richieste le agevolazioni sono state
e/o saranno sostenute esclusivamente dalla società ...... (2) e
che i relativi beni saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità del programma medesimo; - di obbligarsi al pieno rispetto degli impegni derivanti dal
richiamato decreto di concessione n...... del...... e di assumere
la piena ed esclusiva responsabilità in ordine al mancato rispetto
degli obblighi medesimi anche se dipendente da comportamenti
tenuti dal destinatario del trasferimento; - di avere compiutamente informato il/i destinatario/i del fatto che
le attività oggetto del suddetto trasferimento sono interessate
dal programma di investimenti per il quale sono state concesse le
agevolazioni con il richiamato decreto n........ del........ e che
quest'ultimo comporta il rispetto degli obblighi fissati dalla
normativa.

......, lì .........

l'impresa:
timbro e firma (5)
......................

Note:

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) denominazione dell'impresa titolare della domanda di
agevolazioni (3) riportare solo l'ipotesi che ricorre
(4) indicare, una per ciascuna riga, le attivita'
interessate dal trasferimento, le corrispondenti imprese
destinatarie ed il tipo di operazione (conferimento,
scorporo o cessione di ramo d'azienda) con gli estremi dei
relativi atti e la decorrenza
(5) sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previsto dall'art. 3 della legge 15.5.97, n. 127,
come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 40.
 
Allegato n. 24

Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività commerciali o di servizio e dei relativi beni strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d'azienda, comunemente denominato "outsourcing" (punto 5.11 della circolare)

Il sottoscritto ...., nato a......, prov........ il........ e residente in ....., via e n. civ. ........, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ...........(1) della società ...........(2) con sede legale in via e n. civ................., - che con atto ..........(3) la detta società ha ricevuto il
trasferimento delle attività di seguito indicate svolte
nell'ambito dell'unità locale ubicata in ......, prov. ........,
via e n. civ. ........., di proprietà della società (4):

* ........(5)
* ........
* ........

- che quest'ultima ha compiutamente informato la società ..... (2)
del fallo che la predetta unità locale è interessata da un
programma di investimenti per il quale la società ...... (4) ha
ottenuto la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/92
con decreto n. ... del ... e che tale decreto comporta in capo
alla stessa il pieno rispetto degli obblighi fissati dalla
normativa e l'esclusiva responsabilità in ordine al mancato
rispetto degli obblighi stessi ed alla eventuale revoca parziale
o totale delle agevolazioni concesse anche se dipendente da
comportamenti tenuti dalla società (2); - che allo stato attuale sussistono, per quanto a sua conoscenza, le
condizioni per il pieno rispetto dei suddetti obblighi;

SI IMPEGNA

a consentire alla banca concessionaria ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa, al fine di verificare il pieno rispetto dei suddetti obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al decreto n............ del........... nonché alla società.....(4) di accedere ai dati ed alle informazioni che le consentano di compiere gli adempimenti previsti dalla normativa.

...., lì .....

l'impresa:
timbro e firma (6)
......................
Note:

(1) titolare, legale rappresentante e procuratore
speciale (in questa ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) denominazione dell'impresa destinataria della o
delle attivita' trasferite
(3) indicare il tipo di operazione (conferimento,
scorporo o cessione di ramo d'azienda), gli estremi
dell'atto e la relativa decorrenza
(4) denominazione dell'impresa proprietaria dell'unita'
locale
(5) indicare, una per ciascuna riga, le attivita'
trasferite
(6) sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.97, n.
1271. come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 25

Dichiarazione di sussistenza delle condizioni per la maggiorazione degli indicatori per un programma che riguardi l'accorpamento di più esercizi commerciali (punto 6.6 della circolare)

Il sottoscritto..........., nato a..........., prov. ..... il...... e residente in ......................, via e n. civ. .............., in relazione alla domanda di agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992 recante il n. ......... concernente un programma di investimenti relativo all'unità locale ubicata in ...... prov......, via e n. civ. ............., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di ............., dell'impresa ............(1) con sede legale in ................., via e n. .......... civ. ............ - che il programma di investimenti di cui al predetto numero di
progetto è relativo all'unità locale ubicata in ....... prov.....,
via e n. civ. ........, con superficie di vendita prevista pari a
mq. ........ ed è conseguente all'accorpamento dei seguenti
esercizi commerciali: =================================================================== N. d'Ordine Comune Via e n. civ. Superficie di
vendita (mq) =================================================================== - che attualmente i suddetti esercizi commerciali sono gestiti,
per titolarità dell'autorizzazione amministrativa o della
comunicazione di apertura dell'esercizio, rispettivamente da: =================================================================== N. d'Ordine Esercizio commerciale Generalità del
gestito da (2) socio (3) =================================================================== - che i suddetti esercizi commerciali, ad eccezione di quello
oggetto del programma di investimento (4), cesseranno l'attività
entro la data di presentazione della documentazione finale di
spesa.

Data ......................

timbro e Firma (5)
......................

Note:

(1) Indicare denominazione e ragione sociale
dell'impresa titolare della richiamata domanda di
agevolazioni
(2) Indicare se l'esercizio e' gestito dell'impresa o da
un socio
(3) Riportare le generalita' del socio solo nel caso in
cui egli sia il titolare dell'esercizio
(4) Riportare l'inciso solo nel caso in cui ricorra
l'ipotesi
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previsto dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 26

Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione (punto 7.3 della circolare)

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I. - Roma
presso la banca concessionaria

Premesso che:

a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste
dalla legge n. 488/1992 sono disciplinate da specifica normativa,
richiamandosi, in particolare, il decreto ministeriale n.
527/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' le
disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi
pubblici, ed inoltre le relative circolari esplicative; b) l'impresa.............. (in seguito indicata per brevita'
"contraente"), con sede legale in........... codice
fiscale.............. partita IVA............. iscritta alla
C.C.I.A.A. di............ al n.......... ha presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - con sede
in Roma, via del Giorgione n. 2/B, codice fiscale 80230390587 (in
seguito indicato per brevita' "Ministero"), per il tramite della
banca concessionaria........... la domanda progetto n.........,
finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie
previste dalla legge n. 488/1992 e disciplinate dal decreto
ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni,
per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti
la propria unita' locale di.............; c) il Ministero con decreto n. ........... del ..........., ha
concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione
del programma di cui sopra, un contributo in c/impianti,
dell'importo complessivo di L. ............, da rendere
disponibile in (due o tre) ..... quote annuali, secondo le
condizioni, i termini e le modalita' indicati nel detto decreto di
concessione; d) la prima quota di contributo, per il tramite della banca
concessionaria sopra menzionata, puo' essere erogata anche a
titolo d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa
presentazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto
ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni,
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari
alla somma da erogare e di, durata adeguata, a garanzia
dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che
risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalita'
stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione; e) con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n........ del........ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n....... del......... e' stato
definito lo schema della garanzia fideiussoria, prevista dal
citato art. 7, comma 2 del decreto ministeriale n. 527/1995, e
successive modifiche e integrazioni, da adottare per l'erogazione
a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni
finanziarie della legge n. 488/1992 e che il presente atto e'
redatto in conformita' al predetto schema;

TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta ........(1) (in seguito indicata per brevita' "banca" o "societa') con sede legale in ........ iscritta nel registro delle imprese di......... al n............. iscritta all'albo/elenco.............(2), a mezzo dei sottoscritti signori:

......... nato a.......... il .......... ......... nato a.......... il ..........

nella loro rispettiva qualita' di.............., dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore del Ministero - Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di L............ (diconsi lire...........) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specifica al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/societa' si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero (o dalla banca concessionaria) con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle agevolazioni della legge n. 488/1992 e delle condizioni specifiche contenute nel decreto di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sara' automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.
2. La banca/societa' si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potra' opporre alcuna eccezione anche nell'eventualita' di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di trentasei mesi dall'erogazione dell'importo garantito e sara' svincolata alla data in cui la banca concessionaria certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;
4. La sottoscritta banca/societa' rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intendera' tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni dalla data di consegna alla banca concessionaria, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non e' ritenuta valida.

Il fideiussore ..............

Il contraente .............

Note.

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua
conformazione giuridica: banca, societa' di assicurazione o
societa' finanziaria.
(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli
estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca
d'Italia, per le societa' di assicurazione gli estremi di
iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le
societa' finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco
speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 38 5/1993
presso la Banca d'Italia.
 
Allegato n. 27a

Richiesta di erogazione dell'impresa, anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare)

Il sottoscritto.........., nato a........., prov........ il........ e residente in....... via e n. civ. ......., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di..........(1) dell'impresa........ con sede legale in......., via e n. civ..........: - di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n........... del......... un
contributo complessivo di £./euro......... di cui £./euro........
relative a beni da acquistare direttamente e £./euro........
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria(2), da
erogare in due/tre (2) quote uguali, a seguito della domanda di
agevolazioni sottoscritta in data....... ai sensi della L. n.
488/92 e recante il n.........., riguardante un programma di
investimenti relativo all'unita' locale ubicata in..........,
prov.........., via e n. civ..........., comportante spese ritenute
ammissibili in via provvisoria/definitiva (2) per £./euro........,
di cui £./euro........., relative a beni da acquistare/acquistati
direttamente e £./euro......... relative a beni da acquisire in
locazione finanziaria(2); - (3) che, alla data del........., a fronte del suddetto programma
approvato, la sottoscritta impresa ha acquistato direttamente beni
e sostenuto corrispondentemente spese per un importo complessivo,
al netto dell'I.V.A., di £./euro........, pari al...,... % (4)
della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni da acquistare,
come comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa
fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati che vengono
tenuti a disposizione; - (3) che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni
sono cosi' articolate, con riferimento al decreto di concessione
citato:

* PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI £./euro ........ * SUOLO AZIENDALE £./euro ........ * OPERE MURARIE E ASSIMILABILI £./euro ........ * MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE £./euro ........

- (3) che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la
realizzazione del programma oggetto della citata domanda di
agevolazioni, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi,
manutenzioni e non riguardano la gestione; - (3) che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le
attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute,
sono presenti presso la citata unita' locale e sono sostanzialmente
conformi al programma approvato, - (3) che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le
attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati
allo stato "nuovi di fabbrica";

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza (2) quota del suddetto
contributo * a titolo di anticipazione (2) * a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati
direttamente(2); - che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n.............
intestato a presso la Banca..... Agenzia n..... via e n.
civ........ di........ coordinate bancarie.....

Si allega:

.................................................................... ....................................................................

........, lì .......

L'impresa:
timbro e firma (5)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione
per stato d'avanzamento
(4) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(5) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127. come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 27b

Richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore anche a titolo di anticipazione, da inviare alla banca concessionaria (punto 7.4 della circolare) Il sottoscritto ........, nato a ......., prov. ....... il ..... e residente in via e n. civ. ........, consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di........(1) della societa'.......(2) con sede legale in......., via e n. civ..........: - che la societa'..........(2) e' titolare di un contratto/di piu'
contratti(3) di locazione finanziaria stipulato/i con l'impresa per
la realizzazione di un programma di investimenti relativo
all'unita' locale ubicata in........., prov........., via e n.
civ..............; - che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto, ai
sensi della L. n. 488/92, la domanda di agevolazioni in
data........, recante il n..........; - che a fronte di tale domanda e' stato concesso alla suddetta
impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato n....... del................ un contributo
complessivo di £./euro........... di cui £./euro.......... relative
a beni da acquistare dall'impresa stessa e £./euro.........
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria(3), da
erogare in due/tre (3) quote uguali, a fronte di spese ritenute
ammissibili in via provvisoria/definitiva (3) per £./euro....... di
cui £./euro......... relative a beni da acquistare/acquistati
direttamente dall'impresa stessa e £./euro....... relative a beni
da acquisire/acquisiti in locazione finanziaria(3) - (4) che, alla data del ........, a fronte del suddetto programma
approvato, la sottoscritta societa' ha sostenuto spese per un
importo complessivo, al netto dell'I.V.A., di £./euro....... pari
al...,... %(5) della suddetta spesa ritenuta ammissibile per i beni
da acquisire in locazione finanziaria, come comprovabile attraverso
i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o
comunque pagati che vengono tenuti a disposizione; - (4) che le suddette spese sostenute sono cosi' articolate, con
riferimento al decreto di concessione citato:

- PROGETTAZIONI, STUDI E ASSIMILABILI £./euro ......... - SUOLO AZIENDALE £./euro ......... - OPERE MURARIE E ASSIMILABILI £./euro ......... - MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE £./euro .........

- (4) che le suddette spese si riferiscono esclusivamente ai beni di
cui ai seguenti contratti di locazione............, consegnati
all'impresa con i seguenti verbali.........

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza(3) quota del suddetto
contributo * a titolo di anticipazione(3) * a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai suddetti beni
acquisiti dalla richiamata impresa in locazione finanziaria(3); - che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n......
intestato a...... presso la Banca......... Agenzia n...... via e n.
civ........di ...coordinate bancarie...........

Si allega:

................................................................... ...................................................................

......., lì ........

La Società:
timbro e firma (6)
......................

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Denominazione della societa' di leasing dichiarante
(3) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(4) Riportare solo in caso di richiesta di erogazione
per stato d'avanzamento
(5) Indicare la percentuale con due cifre decimali
(6) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 27c

Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'istituto collaboratore per stato d'avanzamento (punto 7.4 della circolare)

Il sottoscritto........., nato a..........., prov........ il........ e residente in.......... via e n. civ............, consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di......(1) dell'impresa.......... con sede legale in.........., via e n. civ.............:
- di avere ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato n.......... del.............. un
contributo complessivo di £./euro..........., di cui
£./euro......... relative a beni da acquistare e £./euro.........
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria(2), da
erogare in due/tre(2) quote uguali, a seguito della domanda di
agevolazioni sottoscritta in data .......... ai sensi della L. n.
488/92 e recante il n....... riguardante un programma di
investimenti relativo all'unita' locale ubicata in.......,
prov......, via e n. civ..........., comportante spese ritenute
ammissibili in via provvisoria/definitiva(2) per £./euro...... di
cui £./euro......... relative a beni da acquistare/acquistati
direttamente e £./euro...... relative a beni da acquisire/acquisiti
in locazione finanziaria(2);
- che le spese sostenute dall'istituto collaboratore per i beni di
cui ai contratti di locazione ......... ed ai verbali di consegna
...... sono state sostenute unicamente per la realizzazione del
programma oggetto della citata domanda di agevolazioni, non si
riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non
riguardano la gestione;
- che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le
attrezzature acquistati, relativi alle suddette spese sostenute,
sono presenti presso la citata unita' locale e sono sostanzialmente
conformi al programma approvato;
- che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le
attrezzature relativi alle spese sostenute sono stati acquistati
allo stato "nuovi di fabbrica".

........., lì .......

L'impresa:
timbro e firma (3)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge
16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 28

Documentazione da inviare alla banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni (punti 6.2 e 7.4 della circolare)

A) in caso di anticipazione

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilita'); la fideiussione o la polizza devono avere effetto dalla data della disponibilita' e fino alla data in cui la banca concessionaria, ricevuta, da parte dell'impresa, la documentazione di cui al punto B), anche se relativa alla seconda disponibilita', abbia effettuato i necessari accertamenti di cui al punto 7.5 della circolare, dandone comunicazione all'impresa interessata ed al fideiussore. Il Ministero dispone la restituzione della polizza o della fideiussione successivamente alla comunicazione degli esiti positivi dei suddetti accertamenti;
3) in relazione a quanto previsto dal punto 6.2 della circolare per quanto concerne il capitale proprio da investire nell'iniziativa: al fine di formalizzare l'impegno ad apportare i mezzi propri per l'ammontare indicato nel decreto di concessione provvisoria.

a) nel caso di aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale di Assemblea
Straordinaria o, per le societa' di persone, di una dichiarazione
in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata,
contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale
l'aumento e' destinato
II - copia autenticata dell'attestazione del deposito della
delibera di aumento del capitale sociale presso la competente
cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal
senso
III - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento
dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro

b) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale:
I - copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di
Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato
il conferimento con le relative quote o, per le societa' di
persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti
i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento
al programma agevolato al quale il conferimento e' destinato
II - copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento
dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro

al fine di comprovare l'effettivo versamento dei mezzi propri in misura almeno pari a quella della quota di erogazione richiesta:

c) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autentica delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista del punto 6.2 della circolare;

d) nel caso di utili accantonati:
I - copia del bilancio approvato
II - copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per
le societa' di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto
accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma
autenticata, contenente un espresso riferimento al programma
agevolato al quale l'accantonamento e' destinato

e) nel caso di ammortamenti anticipati:
I - copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati
gli ammortamenti anticipati
II - dichiarazione del legate rappresentante dell'impresa o di un
procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.
15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge
15.5.77. n. 127 e successive modifiche e integrazioni, attestante
che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma
agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e
l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del
programma;

f) nel caso di imprese individuali, copia autentica delle contabili bancarie e/o copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria.

4) nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine: copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non gia' acquisita dalla banca concessionaria in fase istruttoria);
5) nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutto o in parte di beni in locazione finanziaria: copia autenticata del/i' relativo/i contratto/i di locazione (qualora non gia' acquisitoli dalla banca concessionaria in fase istruttoria);
6) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e con le modalita' di cui all'art. 3, comma 11 della legge 15.5.77, n. 127 e successive modifiche e integrazioni, di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;
7) la documentazione correlata ad eventuali condizioni particolari contenute nel decreto di concessione provvisoria;
8) in caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verra' esercitata l'attivita', anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attivita' stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);

B) in caso di erogazione per stato d'avanzamento

1) certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;
2) nel caso in cui lo stato d'avanzamento riguardi opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformita' delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzate non necessitano di concessione, di autorizzazione ne' di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse e' conforme all'attivita' ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformita' o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarita' e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
3) nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi spese relative all'acquisto di immobili esistenti (suolo e/o fabbricati) diversi da quelli previsti in sede di domanda, nuova dichiarazione, secondo lo schema di cui all'allegato 9, relativa ai nuovi immobili;
4) solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) della precedente lettera A); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 2) ed al punto 8) della lettera A), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;
5) solo per la seconda erogazione nel caso di tre quote, quanto previsto, a seconda dei casi, ai precedenti punti 3.c, 3.d, 3.e e, per le imprese individuali, 3.f della precedente lettera A).
6) solo per la prima erogazione utile successiva all'ultimazione del programma, la documentazione finale di spesa di cui al punto 8.2 della circolare nonche', per le imprese individuali e per tutte le altre che hanno fatto ricorso ad utili accantonati e/o ammortamenti anticipati, copia dei bilanci relativi agli anni solari di realizzazione del programma, e, a seconda dei casi, le dichiarazioni di cui agli Allegati 30, 31, 32, 33 e 34.
 
Allegato n. 29

Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore (punto 8.3 della circolare)

Il sottoscritto ......, nato a ......., prov. ....... il ......., e residente in ......., prov. ......., via e n. civ....... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualitá di .......... (1) della impresa con sede legale in ...., via e n. civ. ...........

che per le seguenti fatture:

n. del imponibile IVA totale data/e modalità
(2) (2) (2) pagamento/i pagamento
(3) (3)(4) ...... ..... ............ ....... ....... ............. ...........

...... ..... ............ ....... ....... ............. ...........

non sono state emesse note di credito/sono state emesse le seguenti note di credito: (5)

che le stesse sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere

....... lì .......

timbro e firma (6)
......................

Note:
(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale
(in quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia
autentica della stessa)
(2) indicare se gli importi sono in lire o in euro
(3) per la medesima fattura pagata in piu' soluzioni,
indicare la data e la modalita' relativa a ciascun
pagamento utilizzando piu' righe
(4) indicare le modalita' del pagamento (assegno, bonifico,
ricevuta bancaria, ecc.)
(5) riportare solo, l'ipotesi che ricorre
(6) sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della
legge 16.6.1998. n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n.
403.
 
Allegato n. 30

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto ................, nato a ........., prov. ......, il ........, e residente in .............., prov. ............., via e n. civ. .............., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di.........(1) dell'impresa......... con sede legale in.........., via e n. civ. ............

che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n....... del.......... un contributo di £./euro....... a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data...... ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n............, riguardante un programma di investimenti comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £./euro ......... e documentato a consuntivo per £./euro........., relativo all'unita' locale ubicata in........., prov. via e n. civ........... - che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera' (2)
a regime il.........; - che la documentazione finale di spesa relativa all'iniziativa in
argomento, consistente in...........(3), solidalmente allegata alla
presente dichiarazione, e' conforme ai documenti originali e che
questi ultimi sono fiscalmente regolari; - che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento; - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; - che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo,
ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia'
evidenziati; - che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento; - che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono
state realizzate in conformita' alla/e concessione/i e/o alla/e
autorizzazione/i edilizia/e n............ del.......... e le opere
interne in conformita' alla/e relativa/e comunicazione/i a Sindaco
del............(4); - che le opere murarie realizzate in difformita' o in assenza della
relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di
domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia,
presentata in data........, al Comune di.........., che l'oblazione
corrispondente e' stata interamente/parzialmente (2) pagata e che
non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio della
concessione edilizia in sanatoria (5); - che l'immobile ove viene esercitata l'attivita' ha destinazione
d'uso conforme all'attivita' stessa(2) * dall'origine * per intervenute variazioni in regime ordinario * a seguito di condono richiesto cori domanda del........ al Comune
di....... con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per
il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio; - che i dati concernenti la superficie di vendita negli esercizi
"precedente" e "a regime" sono i seguenti (6):
=========================================
Superficie di vendita
dell'unità locale (mq)
-----------------------------------------
ESERCIZIO
-----------------------------------------
ESERCIZIO A REGIME
=========================================

- che il numero di dipendenti attualmente impiegati presso l'unità
locale in argomento è pari a ......... (7);

.........., lì ..........

L'impresa:
timbro e firma (8)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di
documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del
regolamento:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati

(4) Non riportare la frase nel caso in cui il programma non
comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le
ipotesi di cui alla frase successiva
(5) Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le
ipotesi ivi contemplate
(6) La frase va riportata solo da parte delle imprese che hanno
compilato il punto B8 della Scheda Tecnica, seguendo gli stessi
criteri gia' impiegati in sede di compilazione della stessa
(7) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi
criteri gia' impiegati nel punto B9 della Scheda Tecnica
(8) Sottoscrivere la presenta dichiarazione, con le modalita'
previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R.
20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 31

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi
di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi in tutto o in parte a
beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare
solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa
dall'impresa medesima (punto 8.4 della circolare)

Ilsottoscritto......., nato a........, prov....... il......, e
residente in prov......, via e n. civ............., consapevole
della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della
legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

inqualita' di...........(1) dell'impresa ......... con sede legale
in........, via e n. civ...........; - che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.........,
del.......... un contributo complessivo di £./euro.......... a
seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data.........
ai sensi della L. n. 488/92 e recante il n......., riguardante un
programma di investimenti relativo all'unita' locale ubicata
in......, prov..........., via e n. civ............, comportante
spese ritenute ammissibili in via provvisoria per £./euro......, di
cui £./euro...... relative a beni da acquistare e £./euro......
relative a beni da acquisire in locazione finanziaria, e
documentate a consuntivo per £./euro....... di cui £./euro........
relative a beni acquistati direttamente e £./euro....... relative a
beni acquisiti in locazione finanziaria; - che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera' (2)
a regime il.........; - che la documentazione finale di spesa relativa ai beni
dell'iniziativa in argomento acquistati direttamente dall'impresa,
consistente in........(3), solidalmente allegata alla presente
dichiarazione, e' conforme ai documenti originali e che questi
ultimi sono fiscalmente regolari: - che la suddetta documentazione, prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento; - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore
sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si
tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; - che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si
riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non
riguardano la gestione; - che le forniture relative ai beni acquistati sono state pagate a
saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni
al di fuori di quelli gia' evidenziati; - che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento; - che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono
state realizzate in conformita' della/e concessione/i e/o della/e
autorizzazione/i edilizia/e n............ del.......... e le opere
interne in conformita' alla/e relativa/e comunicazione/i al Sindaco
del............. (4); - che le opere murarie realizzate in difformita' o in assenza della
relativa concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di
domanda di sanatoria, ai sensi della vigente normativa in materia,
presentata in data......... al Comune di........... che l'oblazione
corrispondente e' stata interamente/parzialmente (2) pagata e che
non esistono, in proposito, vincoli ostativi al rilascio della
concessione edilizia in sanatoria (5); - che l'immobile ove viene esercitata l'attivita' ha destinazione
d'uso conforme all'attivita' stessa (2) * dall'origine * per intervenute variazioni in regime ordinario * a seguito di condono richiesto con domanda del ........ al Comune
di ...... con oblazione interamente/parzialmente pagata (2) e per
il quale non esistono vincoli ostativi al rilascio; - che i dati concernenti la superficie di vendita negli esercizi
"precedente" e "a regime" sono i seguenti (6):
=========================================
Superficie di vendita
dell'unità locale (mq)
-----------------------------------------
ESERCIZIO
-----------------------------------------
ESERCIZIO A REGIME
=========================================

- che il numero di dipendenti attualmente impiegati presso l'unità
locale in argomento è pari a ......... (7);

.........., lì ..........

L'impresa:
timbro e firma (8)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di
documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del
regolamento:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati

(4) Non riportare la frase nel caso in cui il programma non comprenda opere murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla frase successiva
(5) Noti riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi contemplate
(6) La frase va riportata solo da parte delle imprese che hanno compilato il punto B8 della Scheda Tecnica, seguendo gli stessi criteri gia' impiegati in sede di compilazione della stessa
(7) Utilizzare le stesse unita' di misura e seguire gli stessi criteri gia' impiegati nel punto B9 della Scheda Tecnica
(8) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 32

Dichiarazione dell'impresa per investimenti pari o superiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa stessa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto.........., nato a........., prov......... il..........., e residente in........, prov........, via e n. civ............., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di....... (1) dell'impresa........ con sede legale in......., via e n. civ.............. - che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.........
del........ un contributo di £./euro........... a seguito della
domanda di agevolazioni sottoscritta in data...... e rubricata con
il n..........., riguardante un programma di investimenti,
comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria per
£./euro........ e documentate a consuntivo per £./euro..........,
relativo all'unita' locale ubicata in............ prov.........,
via e n. civ............... - che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera' (2)
a regime il.............; - che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in
argomento, consistente in......... (3), solidalmente allegata alla
presente dichiarazione, e' conforme ai documenti originali e che
questi ultimi sono fiscalmente regolari; - che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento; - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati
nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; - che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo,
ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione; - che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse noti
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia'
evidenziati.

........, lì ..........

L'impresa:
timbro e firma (4)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(.3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di
documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del
regolamento:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati
(4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 33

Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi di lire, ovvero a 1.549.370,70 euro, relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa trasmessa dall'impresa stessa (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto........, nato a.........., prov........, il........ e residente in........, prov.........., via e n. civ..............., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di ......... (1) dell'impresa .......... con sede legale in ........, via e n. civ............ - che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.........
del.......... un contributo complessivo di £./euro........ a
seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in
data.......... e rubricata con il n.......... riguardante un
programma di investimenti relativo all'unita' locale ubicata
in..........., prov.........., via e n. civ..........., comportante
spese ritenute ammissibili in via provvisoria per
£./euro.........., di cui £./euro..........relative a beni da
acquistare direttamente e £./euro......... relative a beni da
acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo per
£./euro...... di cui £./euro....... relative a beni acquistati
direttamente dall'impresa e £./euro......... relative a beni
acquisiti in locazione finanziaria; - che la documentazione finale di spesa relativa ai beni
dell'iniziativa in argomento acquistati direttamente dall'impresa,
consistente in..........(3), solidalmente allegata alla presente
dichiarazione, e' conforme ai documenti originali e che questi
ultimi sono fiscalmente regolari; - che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento; - che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate anche dall'istituto collaboratore
sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si
tratta allo stato "nuovi di fabbrica"; - che le spese documentate anche dall'istituto collaboratore non si
riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non
riguardano la gestione; - che le forniture relative ai beni acquistati direttamente dalla
suddetta impresa sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia'
evidenziati; - che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni e' entrata/entrera'(2)
a regime il............

....... lì ......

L'impresa:
timbro e firma (4)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura, e
copia autentica della stessa)
(2) Riportare solo l'ipotesi che ricorre
(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di
documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del
regolamento:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati

(4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 34

Dichiarazione dell'istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, da allegare alla documentazione finale di spesa (punto 8.4 della circolare)

Il sottoscritto........, nato a.........., prov........, il........ e residente in......., prov........., via e n. civ..............., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15,

DICHIARA

in qualita' di....... (1) della societa'........ (2) con sede legale in......., via e n. civ............... - che la societa'......... (2) e' titolare di un contratto di
locazione finanziaria stipulato con l'impresa per la realizzazione
di un programma di investimenti relativo all'unita' locale ubicata
in......., prov........., via e n. civ...............; - che per tale programma la suddetta impresa ha sottoscritto domanda
di agevolazioni in data......., rubricata con il n.........; - che a fronte di tale domanda e' stato concesso alla suddetta
impresa, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato n....... del....... un contributo complessivo di
£./euro......., comportante spese ritenute ammissibili in via
provvisoria per £./euro...... di cui £./euro...... relative a beni
da acquistare dall'impresa stessa e £./euro...... relative a beni
da acquisire in locazione finanziaria, e documentate a consuntivo
per £./euro........, relativamente ai beni acquisiti in locazione
finanziaria attraverso la sottoscritta societa'; - che la documentazione finale di spesa relativa ai beni
dell'iniziativa in argomento acquisiti in locazione finanziaria
tramite la sottoscritta societa', consistente in....... (3),
solidalmente allegata alla presente dichiarazione, e' conforme ai
documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari; - che la suddetta documentazione prodotta e' regolare e si riferisce
a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa
in argomento; - che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli gia'
evidenziati.

......., lì ........

La Società:
timbro e firma (4)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura o
copia autentica della stessa)
(2) Denominazione della societa' di leasing dichiarante
(3) Indicare uno solo dei seguenti tipi di
documentazione di spesa di cui all'art. 9, comma 3 del
regolamento:
* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elenchi di fatture e/o degli altri titoli di spesa
* elaborati anche meccanografici di contabilita' industriale
* elaborati informatizzati

(4) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
Allegato n. 35

Dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento del programma (punto 10.1 della circolare)

Il sottoscritto.............., nato a.........., prov..........., il .............. e residente in................, prov............, via e n. civ....................., consapevole della responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.1968. n. 15.
DICHIARA

in qualità di .............. (1) dell'impresa ..................... con sede legale in .............., via e n. civ. ..................

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. ............. del......., un contributo di £./euro........a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data .............. e rubricata con il n. .............. riguardante un programma di investimenti, comportante spese ritenute ammissibili in via provvisoria/definitiva per £./euro ......, relativo all'unità locale ubicata in prov....., via e n. civ. ...................................................... - che, con riferimento all'esercizio sociale .................. (2),
le informazioni richieste dalla normativa ai fini del monitoraggio
relative al detto programma di investimenti sono le seguenti:
- ammontare di investimenti realizzati (3): £./euro ..............
- ammontare di capitale proprio versato e/o accantonato (4):
£./euro ...............................
- il programma è completato/non è completato (5)
- occupazione media mensile (6): ..........
- che l'impresa ha aderito/non ha aderito al sistema di
certificazione ambientale EMAS/ISO 14001 (5).

.........., lì .......

L'impresa:
timbro e firma (7)
......................

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore
speciale (in quest'ultima ipotesi allegare la procura e
copia autentica della stessa)
(2) Indicare l'esercizio sociale: al quale si riferisce
la dichiarazione
(3) Indicare l'importo complessivo delle spese
ammissibili del programma gia' sostenute (importi pagati)
fino alla chiusura dell'esercizio sociale di cui alla nota
(2)
(4) Indicare l'importo di mezzi propri complessivamente
versati e/o accantonati (nel caso di utili e/o ammortamenti
anticipati, indicare l'importo, al netto delle eventuali
perdite non ripianate) fino alla chiusura dell'esercizio
sociale di cui alla nota (2)
(5) Cancellare l'ipotesi che non ricorre
(6) Indicare l'occupazione media mensile, secondo i
criteri fissati dalla normativa, nell'unita' locale oggetto
del programma di investimenti, relativa all'esercizio
sociale di cui alla nota (2)
(7) Sottoscrivere la presente dichiarazione con le
modalita' previste dall'art. 3 della legge 15.3.1997, n.
127, come modificato dall'art. 2. comma 10 della legge
l6.6.1998, n. 191, e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403.
 
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