Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2001, n. 22
Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato A;
Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e degli affari esteri;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Scorte petrolifere di riserva
1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il 31 maggio.
2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999".
- L'art. 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, cosi'
recita:
"Art. 22 (Riserva di scorte petrolifere: criteri di
delega). - 1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del
Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva
68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri
della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare ed integrare le norme in materia di
riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi
dell'accordo relativo ad un programma internazionale per
l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883,
anche specificando le procedure da adottare in caso di
emergenza;
b) adottare opportune misure per ottenere appropriate
informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al
fine di garantire la trasparenza dei costi e
l'accessibilita' di tali informazioni alle parti
interessate;
c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e
controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio;
d) prevedere la possibilita' di dedurre dall'obbligo
di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per
cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti
derivati dal petrolio di estrazione nazionale.".
- L'allegato A della succitata legge n. 526/1999
riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo.
- La legge 7 novembre 1977, n. 883, reca: "Approvazione
ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia, firmato a Parigi il
18 novembre 1974".
- La direttiva 98/93/CE e' pubblicata in GUCE n. L 358
del 31 dicembre 1998.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca:
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, cosi' recitano:
"Art. 8 (Agenzia delle scorte). - 1. E' costituita
l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate
dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive
modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte
obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei
prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della
localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi
della direttiva 68/414/CEE.
2. All'agenzia partecipano, obbligatoriamente, in
qualita' di soci tutti i soggetti titolari di impianti di
raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i
quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che,
comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei
medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'agenzia la
quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di
controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il
soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
3. Sono organi dell'agenzia: l'assemblea dei soci, il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio
dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con
diritto di voto unitario, nonche', senza diritto di voto,
tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre
rappresentanti dei gestori non partecipati da soci
dell'agenzia o da soggetti da essi controllati. Un
rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra
indicate assiste alle riunioni del consiglio di
amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il
competente direttore generale del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva lo statuto dell'agenzia e puo'
formulare osservazioni sulle norme interne di
funzionamento, che devono essergli previamente comunicate
dall'agenzia stessa.
Art. 9 (Compiti dell'agenzia). - 1. L'agenzia provvede
a:
a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in
base alle disponibilita' di stoccaggio e al consumo dei
prodotti finiti;
b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso
di crisi;
c) garantire la disponibilita' di stoccaggio per gli
operatori;
d) registrare le domande di prodotti finiti nelle
diverse aree geografiche del Paese;
e) verificare le capacita' di stoccaggio dei depositi
fiscali e la capacita' di lavorazione sulla base dei
decreti di concessione rilasciati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 420;
f) annotare le immissioni al consumo degli impianti
di raffinazione e dei depositi fiscali;
g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di
produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i
quantitativi movimentati tramite permute;
h) determinare la capacita' disponibile per gli
operatori nei singoli impianti;
i) registrare le tariffe di transito e di permuta,
aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari
degli impianti di deposito o di produzione;
l) trasmettere al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4
del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine
della pubblicazione di cui allo stesso comma e
dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. L'agenzia individua annualmente le spese per il
proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a
carico dei soci, nonche' il contributo variabile calcolato
sulla quantita' di prodotto immesso al consumo nell'anno
precedente dai soci e dalle eventuali societa' controllate,
con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che li determina con proprio decreto.
3. Il costo della scorta, gia' incluso nel prezzo al
consumo, e' separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il
bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attivita'
dell'agenzia e, in particolare, il livello delle capacita'
utilizzate nei singoli impianti, le capacita' disponibili e
le tariffe praticate, anche aggregate per regione.".



 
Art. 2
Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte
petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti

1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e' assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.
4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 e' tenuto all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attivita' svolta e dall'impianto presso cui e' avvenuta l'immissione in consumo.
5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.
6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attivita' di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attivita' e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali e' avvenuta l'immissione in consumo.
7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte e' a carico del titolare dell'impianto presso il quale e' avvenuta l'immissione in consumo.
8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.
 
Art. 3
Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva

1. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non puo' essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede a: a) definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate
nell'anno precedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria
di prodotto, detraendo da tale ammontare la parte del consumo
interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione
nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a
calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni
in consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie che
abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero
o per l'esportazione, pari a ventitre' giorni, dei prodotti
ottenuti da tali specifiche lavorazioni; b) definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in
termini di categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli
obblighi discendenti dalla legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo
restando quanto previsto all'articolo 10.
3. L'obbligo che e' a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, e' calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A, da calcolarsi sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle categorie di cui all'allegato A sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui all'articolo 2, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne riferisce l'esito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



Note all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 7 novembre 1977, n. 883,
vedi note alle premesse.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".



 
Art. 4.
Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva
1. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, possono mantenere le scorte obbligatorie in petrolio greggio e semilavorati, nonche' in prodotti finiti di cui all'allegato A.
2. L'obbligo di scorta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, di prodotti appartenenti alle tre categorie, puo' essere ripartito, senza alcun limite percentuale, tra le medesime ovvero mantenuto in petrolio greggio, semilavorati e altri prodotti finiti secondo il fattore di conversione stabilito dall'A.I.E. e comunicato annualmente, anche con mezzi informatici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai soggetti interessati.
3. Con apposito provvedimento amministrativo del competente ufficio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' con le quali sono contabilizzate nel riepilogo statistico delle scorte, di cui all'articolo 5, i quantitativi di petrolio greggio, di semilavorati e di prodotti finiti mantenuti come scorte di riserva a norma del comma 1, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B del presente decreto. Lo stesso provvedimento disciplina le conversioni, la sostituzione tra prodotti, le modalita' per i trasferimenti d'ubicazione delle scorte di riserva e le modalita' di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle giacenze detenute.
 
Art. 5.
Obblighi di comunicazione
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla fine di ciascun mese comunica alla Commissione Europea un riepilogo statistico delle scorte di riserva di cui all'articolo 3, esistenti sul proprio territorio specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla fine del mese al quale fa riferimento.
2. Nel riepilogo statistico delle scorte di cui al comma 1, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive, il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati sulla base di quanto disposto dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Il riepilogo statistico non comprende il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all'articolo 6; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne, nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori. Sono altresi' esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle Forze armate e quelli detenuti per le Forze armate dalle societa' petrolifere.
 
Art. 6.
Mantenimento delle scorte in un Paese della UE
1. Le scorte di riserva di cui all'articolo 3 possono essere mantenute nel territorio di altro Stato membro con il quale sia intervenuto un accordo intergovernativo, purche' vengano rispettate le condizioni derivanti dall'accordo stesso.
2. Il Governo, nello stipulare i predetti accordi intergovernativi con altri Stati membri, assicura il rispetto delle condizioni previste nell'allegato C del presente decreto. Il progetto d'accordo e' preventivamente comunicato alla Commissione europea al fine di acquisire eventuali osservazioni ed alla stessa notificato dopo la sottoscrizione.
3. Nel caso in cui, a seguito di accordo intergovernativo, le scorte obbligatorie relative ad altro Stato membro siano detenute nel territorio nazionale, sono esercitati sulle stesse i controlli previsti per le scorte nazionali.
4. Nei casi di stipula di accordi di cui ai precedenti commi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 5, invia alla Commissione Europea una relazione sulle scorte mantenute sul territorio nazionale da altro Stato membro, nonche' sulle scorte detenute in altri Stati membri a nostro favore.
 
Art. 7.
Emergenza petrolifera
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di difficolta' nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 e la loro dislocazione.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.
 
Art. 8
Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia

1. I titolari di depositi di prodotti petroliferi autorizzati dal prefetto sono tenuti al mantenimento di una scorta in prodotti petroliferi pari al 10% della capacita' geometrica collaudata del proprio parco serbatoi, per i prodotti petroliferi finiti non compresi nelle categorie I, II e III, di cui all'allegato A.
2. Le prefetture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviano gli eventuali aggiornamenti delle capacita' di stoccaggio dei depositi di cui al comma 1 al competente organo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 
Art. 9.
Trasparenza dei costi per il mantenimento delle scorte
1. Al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilita' dei dati relativi alle parti interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito provvedimento da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalita' con le quali devono essere trasmessi allo stesso Ministero i dati relativi al costo della detenzione delle scorte, anche attraverso l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. I predetti dati sono messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta.



Nota all'art. 9:
- Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto legislativo
11 febbraio 1998, n. 32, vedi note alle premesse.



 
Art. 10.
Modalita' di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE
1. Gli obblighi di scorta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono assolti a partire dal 2002, nella misura del 25% del totale dei medesimi.
2. Tale misura e' gradualmente elevata al 50% nel 2003, al 75% nel 2004, fino al completo assolvimento del relativo obbligo nel 2005.
 
Art. 11.
Controlli
1. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, degli obblighi derivanti dal presente decreto, spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si puo' avvalere della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.



Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
"Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative".
- L'art. 18 del succitato decreto legislativo cosi'
recita:
"Art. 18 [Art. 5 testo unico spiriti e birra 1924 -
Art. 28, comma 2, regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 8
decreto-legge. n. 271/1957 - Art. 16 decreto-legge n.
688/1982 - Art. 32 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n.
83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105]
(Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione finanziaria
esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione
dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla
produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime
di deposito fiscale, puo' applicare agli apparecchi ed ai
meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del
depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle
misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali,
ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso
i suddetti impianti possono essere istituiti uffici
finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della
vigilanza, si avvalgono, se necessario, della
collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e
sono eseguiti inventari periodici.
2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli
appartenenti alla Guardia di finanza hanno facolta' di
eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini
dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle
imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresi',
accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi,
negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati,
trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad
accisa o dove e' custodita documentazione contabile
attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni,
riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare
registri e documenti. Essi hanno pure facolta' di
prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti
negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze
di tutela fiscale, di applicare suggelli alle
apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di
finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di
iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al
reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad
accertare la corretta applicazione delle disposizioni in
materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui
consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi
possono:
a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque
partecipi, anche come utilizzatore, all'attivita'
industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti
ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o
per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e
chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione,
trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti
soggetti alla predetta imposizione;
b) richiedere, previa autorizzazione del comandante
di zona, ad aziende ed istituti di credito o
all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta
la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il
cliente, secondo le modalita' e i termini previsti
dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 . Gli
elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini
dell'accertamento in altri settori impositivi;
c) richiedere copie o estratti degli atti e
documenti, ritenuti utili per le indagini o per i
controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della
pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;
d) procedere a perquisizioni domiciliari, in
qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di
violazioni costituenti reato, previste dal presente testo
unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e
l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi
negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici
finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici
doganali, e' disciplinato, anche riguardo alle competenze
in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro
delle finanze.
5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare
interventi presso soggetti che svolgono attivita' di
produzione e distribuzione di beni e servizi per
accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi
da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali
o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere
eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il
necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.
6. Il personale dell'amministrazione finanziaria,
munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al
comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di
finanza hanno facolta' di effettuare i servizi di controllo
sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo
unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto
impiegati. Essi hanno altresi' facolta', per esigenze di
tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonche' di
procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.".



 
Art. 12.
Sanzioni
1. Coloro che violano gli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 10.000 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si e' verificata violazione.
 
Art. 13.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 10 marzo 1986, n. 61, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1987, l'articolo 19 della legge 10 gennaio 1991, n. 9, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Fassino, Ministro della giustizia
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato A
Categorie di prodotti petroliferi

Sono classificati prodotti petroliferi di categoria I i seguenti:
benzine per autoveicoli;
carburanti per aerei;
benzina per aerei;
carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina.
Sono classificati prodotti di categoria II i seguenti:
gasoli;
oli per motori diesel;
petrolio lampante;
carburante per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene.
Sono classificati prodotti di categoria III i seguenti:
oli combustibili.
 
Allegato B
Criteri per la compilazione del riepilogo statistico

Nel riepilogo statistico delle scorte di cui all'art. 5, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati in base al rapporto tra la quantita' globale prodotta nello Stato considerato nell'anno civile precedente e soggetta ad obbligo di scorta, e la quantita' di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, cio' nel limite del 40% dell'obbligo complessivo per la I e II categoria e del 50% per la III categoria di cui all'allegato A.
 
Allegato C Condizioni per la stipulazione di accordi intergovernativi con altri
Stati membri

Gli accordi intergovernativi di cui all'art. 6 devono rispettare le seguenti condizioni:
avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati nella presente direttiva;
stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilita';
specificare procedure per verificare ed identificare le scorte in questione, inter alia i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;
essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;
precisare che se e' prevista la possibilita' di recesso unilaterale, essa non ha effetto nel caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.
Se le scorte costituite nell'ambito di questi accordi non sono di proprieta' dei soggetti o degli organismi/entita' che hanno un obbligo di detenzione di scorta ma sono tenute a disposizione di questi soggetti o organismi/entita' da altro soggetto o organismo/entita' si devono rispettare le condizioni seguenti:
i soggetti o organismi/entita' beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisiti devono essere concordati tra le parti interessate;
il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;
l'ubicazione e/o le societa' che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entita' beneficiari, cosi' come la quantita' e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione devono essere specificate;
l'effettiva disponibilita' delle scorte per i soggetti o organismi/entita' beneficiari deve essere garantita in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dai soggetti o organismi/entita' che tengono le scorte a loro disposizione;
i soggetti o organismi/entita' che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entita' beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio le scorte sono ubicate limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.
 
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