IL MINISTRO DELL'INTERNO                            d'intesa con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto   l'art.   151,   comma   1,  del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la  deliberazione  dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte  degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  puo' essere differito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno, d'intesa con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;  Visto  il  precedente  decreto del 21 dicembre 2000 con il quale e' stato  rinviato  al  28 febbraio 2001 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;  Considerato  che  gli  enti  locali, in sede di predisposizione dei bilanci  di  previsione per l'anno 2001, non dispongono di dati certi in  ordine  ai  trasferimenti  erariali,  in  quanto  si  sta  ancora procedendo al loro riparto;  Considerato che recentemente sono stati emanati e stanno per essere emanati  provvedimenti  amministrativi e normativi dettanti i criteri per  l'attribuzione  di  contributi  erariali  per  il cui riparto si attendono specifiche richieste da parte degli enti locali;  Considerato che il processo relativo all'attuazione del federalismo amministrativo   comporta   scelte   organizzative   che  influiscono conseguentemente sulla predisposizione dei bilanci di previsione;  Considerate le difficolta' riscontrate dagli enti locali in sede di prima  predisposizione  del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori, cosi' come definiti negli schemi-tipo dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 giugno 2000;  Tenuto  conto  del  fatto  che  il  programma  triennale dei lavori pubblici  e' un necessario ed indispensabile allegato del bilancio di previsione  e  che,  secondo  quanto previsto dall'art. 14, comma 10, della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, la mancata approvazione del programma  annuale impedisce agli enti locali di finanziare qualsiasi opera pubblica;  Ritenuto  che  appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il  termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali;  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  termine  per  la  deliberazione  dei  bilanci di previsione per l'anno 2001 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2001.    Roma, 16 febbraio 2001
                                             Il Ministro dell'interno                                                     Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica               Visco  |