Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001
Proroga dei termini per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001 di cui all'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 25/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2001;
Premesso che:
ai sensi dell'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 28 dicembre 2000, n. 237/00, recante definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura al clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), le tariffe devono essere comunicate all'Autorita' entro il 15 febbraio 2001 e pubblicate dagli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato (di seguito: esercenti) nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate entro il mese di febbraio 2001;
numerosi esercenti, e alcune loro associazioni hanno rappresentato all'Autorita' l'esigenza di una proroga dei termini previsti dall'art. 18, comma 6 della sopra richiamata deliberazione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
Viste:
la deliberazione n. 237/00;
la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 04/01 recante rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001;
Considerato che esercenti e loro associazioni hanno manifestato l'esigenza sia di disporre di tempi piu' lunghi per raccogliere, controllare ed elaborare i dati necessari per la determinazione delle tariffe, sia di approfondire aspetti relativi all'applicazione della deliberazione dell'Autorita' di cui in premessa;
Ritenuto che sia opportuno prorogare i termini di cui all'art. 18, comma 6, della deliberazione n. 237/00, al fine di consentire agli esercenti l'acquisizione dei dati e gli approfondimenti necessari all'elaborazione delle tariffe valevoli per il semestre gennaio-giugno 2001 e, conseguentemente, provvedere alla loro pubblicazione;
Delibera di prorogare sino al 15 marzo 2001, il termine previsto dall'art. 18, comma 6, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono comunicare alla medesima Autorita' le tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001;
Di prorogare sino al 31 marzo 2001 il termine, previsto dal medesimo art. 18, comma 6, entro cui gli esercenti le attivita' di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato devono provvedere alla pubblicazione delle tariffe nel bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi legali delle province interessate.
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 14 febbraio 2000.
Milano, 14 febbraio 2001
Il presidente: Ranci
 
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