Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001 |
Definizione di modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 in presenza di insufficiente capacita' di trasporto che si renda disponibile a seguito della possibilita' di distacco istantaneo di carico delle utenze e modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 219/00. (Deliberazione n. 21/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 febbraio 2001; Premesso che: l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che, con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), siano individuale modalita' e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 219/00), definisce modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti e che tali importazioni vengano assegnate su base annuale e su base mensile; il Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) in data 7 dicembre 2000 ha pubblicato sul proprio sito internet (www.grtn.it) un avviso per l'assegnazione della capacita' sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001 che riporta la capacita' di interconnessione disponibile, in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/00, per l'importazione da ciascuno dei Paesi confinanti; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha adottato la direttiva 21 dicembre 2000 (di seguito: direttiva 21 dicembre 2000) recante ulteriori direttive per la societa' Gestore della Rete di trasmissione nazionale per l'avvio di un programma di sperimentazione che consenta di individuare l'eventuale incremento della capacita' di interconnessione con l'estero conseguibile, nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale, nel caso in cui uno o piu' utenti si rendano disponibili a distacchi di carico istantanei (di seguito: ulteriore capacita'); il Gestore della rete con lettera in data 19 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010008), ha comunicato, con riferimento alle direttive di cui al precedente alinea, l'avvio in via sperimentale di un programma che, fermi restando i valori della capacita' di interconnessione dichiarati dal medesimo Gestore per l'anno 2001, consenta di utilizzare capacita' di trasporto addizionale non prevedibile e non garantita, purche' l'energia importata attraverso l'impiego di tale capacita' provenga da impianti di generazione che possano essere distaccati in tempo reale e sia destinata esclusivamente a clienti finali disponibili a distacchi istantanei di carico; il Gestore della rete, nella medesima lettera, ha ritenuto, in prima approssimazione, pari a circa 100 MW l'eventuale valore di capacita' destinata a clienti disponibili a distacchi istantanei di carico e che detta capacita' fosse a tal scopo impiegabile a partire dal mese di febbraio 2001; il Gestore della rete con lettera in data 26 gennaio 2001 (prot. AD/P/20010018) ha delineato alcune soluzioni che consentirebbero di poter impiegare, una volta verificati g1i strumenti di interruzione istantanea del carico, 100 MW di capacita' di interconnessione ulteriore rispetto a quanto rappresentato nel precedente alinea, a condizione di reperire una ulteriore capacita' di interconnessione di circa 300 MW da destinarsi ad utenti disponibili a distacco di carico in tempo reale; il Gestore della rete con lettera in data 6 febbraio 2001, ricevuta dall'Autorita' il successivo 7 febbraio 2001 (prot. Autorita' 002482), ha trasmesso la sintesi di uno studio preliminare, condotto dal medesimo Gestore, nel quale viene affermata la possibilita', nell'ambito del programma di sperimentazione di cui ai precedenti alinea, di incrementare di un ammontare complessivo pari a 200 MW la capacita' di interconnessione disponibile rispetto alla capacita' dichiarata dal medesimo Gestore in attuazione delle disposizioni della deliberazione n. 219/2000, a condizione che uno o piu' utenti si rendano disponibili a distacchi istantanei di carico pari a circa 900 MW e che tali utenti siano localizzati nella parte settentrionale dell'Italia; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999 Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 dell'1 marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 9 novembre 1999; la deliberazione n. 219/00; la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000; Vista la direttiva 21 dicembre 2000; Considerato che: il programma di sperimentazione richiamato nella direttiva 21 dicembre 2000 potrebbe consentire, per l'anno 2001, un incremento di capacita' di interconnessione rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00; il programma di sperimentazione di cui al precedente alinea presuppone l'accordo tra il Gestore della rete e gli operatori di sistema confinanti in merito all'ulteriore capacita' e alle procedure di assegnazione; l'adozione di procedure per l'assegnazione dell'ulteriore capacita' basate su criteri di ripartizione pro-quota porterebbe ad una eccessiva parcellizzazione della capacita' stessa e che, date le quantita' e le caratteristiche di tale capacita', detta parcellizzazione comporterebbe consistenti problemi di gestione della risorsa tali da pregiudicarne l'efficace utilizzo; Ritenuto che: sia opportuno definire modalita' e condizioni per l'assegnazione dell'ulteriore capacita' rispetto a quella assegnabile in attuazione della deliberazione n. 219/00 che si rendesse disponibile a seguito del programma di sperimentazione che prevede la disponibilita' di distacco istantaneo di carichi; sia opportuno riconoscere al gestore della rete adeguati margini di flessibilita' sia nella individuazione dell'ulteriore capacita' sia nella definizione delle procedure per l'assegnazione di detta ulteriore capacita', al fine di promuovere la stipula degli accordi con gli operatori di sistema confinanti; sia opportuno che l'Autorita' approvi le procedure per l'assegnazione di cui al precedente alinea; sia opportuno che le suddette procedure per l'assegnazione emulino la modalita' di ordinamento, su prezzi crescenti, delle offerte di cessione dell'energia elettrica in un sistema di mercato e che tale impostazione sia aderente alle esigenze tecniche di cui all'ultimo alinea del considerato e, allo stesso tempo, eviti l'incremento dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica importata; le assegnazioni effettuate in applicazione delle procedure di cui al precedente alinea avvengano secondo il seguente schema: a) assegnazione di parte dell'ulteriore capacita' su base pluri-mensile per l'intero periodo 1 aprile 2001-31 dicembre 2001; b) assegnazione su base mensile della rimanente parte dell'ulteriore dichiarata disponibile per lo stesso mese dal gestore della rete; nelle more dell'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete possa destinare la capacita' di interconnessione non assegnata su base annuale in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 all'allocazione per tutto l'arco temporale disponibile dell'anno 2001 sulla base delle modalita' previste dalla medesima deliberazione per l'assegnazione su base annuale; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue: a) assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile; b) l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; d) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata; e) deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999; f) deliberazione n. 219/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 6 dicembre 2000, n. 219/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 290 del 13 dicembre 2000; g) deliberazione n. 223/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2000, n. 223/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000; h) direttiva 21 dicembre 2000 e' la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 dicembre 2000 recante ulteriori direttive per la societa' gestore della rete di trasmissione nazionale; i) frontiera e' l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera; j) Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; k) operatore di sistema confinante e' ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale; l) potenza interrompibile e' la quota di potenza resa disponibile per il distacco istantaneo di carico in un sito di connessione alla rete per il quale sono verificati i requisiti di interrompibilita' specificati dal gestore della rete ai sensi del successivo art. 4; m) programma di sperimentazione e' l'insieme delle azioni poste in essere dal Gestore della rete in attuazione della direttiva 21 dicembre 2000; n) ulteriore capacita' di interconnessione disponibile e' la capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia eccedente le quantita' di capacita' di interconnessione dichiarate dal gestore, della rete in attuazione del disposto della deliberazione n. 219/00 e che si rende disponibile durante l'anno 2001 a fronte della possibilita' di distacchi di carico istantanei nell'ambito del programma di sperimentazione di cui alla direttiva 21 dicembre 2000. |
| Art. 2. Accordi tra Gestore della rete e operatori di sistema confinanti 2.1. Ai fini dell'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile, il Gestore della rete provvede alla stipula di accordi con gli operatori di sistema confinanti aventi ad oggetto: a) l'individuazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile; b) le procedure per l'assegnazione congiunta della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile; c) l'applicazione di condizioni tecnico-economiche per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatorie e che comunque non comportino una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore economico della capacita' di interconnessione; d) le condizioni per la disponibilita' alla frontiera della potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 5, comma 5.2. 2.2. Il Gestore della rete definisce le procedure per l'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile di cui al precedente comma 2.1, lettera b), secondo un criterio di priorita' basato sui prezzi crescenti di acquisto dell'energia elettrica importata. 2.3. Anteriormente alla stipula degli accordi di cui al precedente comma 2.1, il medesimo gestore sottopone all'Autorita' per l'approvazione delle procedure per l'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile. Qualora l'Autorita' non si pronunci entro quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le procedure si intendono approvate. 2.4. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' copia degli accordi di cui al precedente comma 2. 1 e, nel caso in cui accerti la violazione di tali accordi, ne da' tempestiva comunicazione alla medesima Autorita'. |
| Art. 3. Ulteriore capacita' di interconnessione disponibile e prestazione del servizio di interrompibilita' di carico 3.1. Il Gestore della rete pone in essere, nel rispetto di criteri di trasparenza e non discriminazione, le azioni necessarie all'individuazione di utenti disponibili a stipulare convenzioni aventi ad oggetto i distacchi di carico al fine di individuare l'ulteriore capacita di interconnessione disponibile di cui al successivo art. 4. A tal fine, il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet le modalita' per l'acquisizione della disponibilita' degli strumenti ritenuti idonei, in base programma di sperimentazione, a conseguire l'incremento della capacita' di interconnessione. 3.2. La potenza interrompibile oggetto delle convenzioni di cui al precedente comma non deve essere subordinata a clausole di interrompibilita' in forza di precedenti impegni di distacco del carico, assunti a seguito dell'assegnazione della capacita' produttiva di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 223/00. 3.3. Il gestore della rete individua l'ulteriore capacita' di interconnessione disponibile, articolandola in: a) capacita' di interconnessione, differenziata per i periodi invernale, estivo e per il mese di agosto, resa disponibile ed assegnata dal gestore medesimo per l'intero periodo 1 aprile 2001-31 dicembre 2001; b) capacita' di interconnessione dichiarata e resa disponibile su base mensile ed assegnata dal gestore medesimo per un periodo temporale pari ad un mese. 3.4. Qualora il Gestore della rete individui, per l'anno 2001 e secondo quanto previsto nei commi precedenti, ulteriore capacita' di interconnessione disponibile su una o piu' frontiere, comunica, mediante pubblicazione sul proprio sito internet: a) i valori di tale capacita', determinata in conformita' agli accordi di cui al precedente art. 2, indicando le frontiere ed i periodi dell'anno 2001 per cui la ulteriore capacita' di interconnessione disponibile si rende disponibile; b) la potenza complessiva delle utenze disponibili a distacchi istantanei di carico necessaria per consentire l'utilizzo di detta capacita' nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale; c) eventuali requisiti tecnici ulteriori, per le utenze e per i gestori delle reti a cui le utenze medesime sono connesse, ritenuti necessari per consentire l'utilizzo di detta capacita' nel rispetto della sicurezza del sistema elettrico nazionale; d) i requisiti tecnici richiesti ai soggetti disponibili a distacchi istantanei di carico. 3.5. Nella comunicazione di cui al precedente comma 3.4, il Gestore della rete indica anche la data entro la quale devono essere presentate le richieste per l'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile mediante le modalita' di cui al successivo art. 4. |
| Art. 4. Procedure per l'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile per l'anno 2001 4.1. Il Gestore della rete rende note, mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet, le procedure per la richiesta e per l'assegnazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile. 4.2. Nell'avviso di cui al precedente comma 4.1, il Gestore della rete specifica eventuali modalita' per l'utilizzazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile, quale a titolo esemplificativo la possibilita' di ridurre il programma di cui al successivo art. 5, comma 5.2, durante i periodi in cui si debba procedere all'interruzione di carichi. 4.3. Le procedure di cui al presente articolo devono garantire che gli impegni assunti in forza delle convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 3.1, nonche' l'assegnazione e l'utilizzazione della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile non comportino complessivamente oneri per la generalita' dell'utenza del sistema elettrico. |
| Art. 5. Diritti e obblighi degli assegnatari di bande 5.1. L'assegnatario di ulteriore capacita' di interconnessione disponibile: a) e' tenuto ad assicurare che sia consegnata all'operatore del sistema confinante una potenza corrispondente, al sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nello stato confinante, al programma orario di cui al successivo comma 5.2; b) acquisisce l'impegno dell'operatore del sistema confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2; c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dall'operatore del sistema confinante ed a rendere disponibile la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 5.2; d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99; per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, l'ampiezza della ulteriore capacita' di interconnessione disponibile assegnata e l'energia elettrica vettoriata, determinata con riferimento al programma orario di immissione di cui al successivo comma 5.2. 5.2. Con cadenza settimanale, l'assegnatario di ulteriore capacita' di interconnessione disponibile comunica all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione. Tale programma non puo' prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore alla ulteriore capacita' di interconnessione disponibile assegnata in quell'ora. 5.3. La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione, come eventualmente modificati per effetto delle modalita' di cui al precedente art. 4, comma 4.2, non comporta oneri per gli assegnatari. |
| Art. 6. Modificazione della deliberazione n. 219/00 6.1. L'art. 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 e' sostituito dal seguente periodo: "La rimanente capacita' di interconnessione assegnabile per ciascuna frontiera, nonche' la capacita' di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, vengono assegnate dal Gestore della rete per il periodo temporale compreso tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 2001 utilizzando, in quanto applicabili, le modalita' e condizioni previste nei successivi articoli 5 e 6.". 6.2. I soggetti assegnatari di bande in seguito all'assegnazione di cui all'art. 3, comma 3.4, secondo periodo, della deliberazione n. 219/00 acquisiscono i diritti e gli obblighi previsti all'art. 7 della medesima deliberazione. |
| Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 7.1. Il Gestore della rete pubblica mensilmente nel proprio sito internet le statistiche relative al numero ed alla durata di interruzioni della fornitura di energia elettrica dallo stesso attuate avvalendosi della clausola di interrompibilita' delle utenze. Con analoga cadenza, il gestore della rete invia all'Autorita' una relazione su dette interruzioni di fornitura, specificando, in particolare, le condizioni tecniche e economiche che hanno determinato in ciascun caso il ricorso all'interrompibilita'. 7.2. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' rapporti mensili relativi all'eventuale assegnazione di ulteriore capacita' di interconnessione disponibile. 7.3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni della deliberazione n. 219/00. 7.4. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www autorita.energia.it) ed entra vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 14 febbraio 2001 Il presidente: Ranci |
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