Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 15 febbraio 2001, n. 9001
Modalita' di concessione e di erogazione del contributo per l'innovazione degli impianti a fune.

Alle regioni a statuto ordinario

L'art. 145, comma 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto alcune modifiche all'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, concernenti la concessione di contributi da parte delle regioni a statuto ordinario per le imprese che sostengono investimenti per l'ammodernamento degli impianti a fune.
In particolare il predetto comma 45, prevede la concedibilita' del contributo nei limiti che saranno autorizzati dalla Commissione europea, fermo restando l'intensita' massima del 3,5% annuo di contributo sull'investimento sostenuto; la norma prevede altresi' la possibilita' di erogare, nelle more dell'autorizzazione comunitaria, anticipi sul contributo spettante nel limite della regola de minimis.
Riguardo a dette modifiche le regioni a statuto ordinario possono, su domanda delle imprese, erogare l'anticipazione in favore dei progetti ammessi alle agevolazioni sulla base dei criteri e delle risorse trasferite con decreto interministeriale del 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
I contributi nel limite del de minimis possono essere concessi ai progetti che risultano agevolabili per la posizione in cui si sono venuti a collocare nelle graduatorie comunicate dalle regioni tenuto conto della data di presentazione delle domande, nei limiti dei fondi che risultano impegnati con il citato decreto interministeriale del 24 novembre 1999.
Il contributo da liquidare alle imprese e' determinato dal minore importo tra quello concedibile nel rispetto della regola de minimis, di cui al regolamento del 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione delle Comunita' europee pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001, e quello ottenuto quale somma di tre annualita', dal 1999 al 2001, costanti e pari al 3,5% della spesa agevolabile del progetto di investimento.
Le regioni devono determinare ed erogare l'anticipazione del contributo nel rispetto del citato regolamento e devono attenersi a tutte le disposizioni ivi richiamate.
Al fine di un'omogenea gestione delle risorse si segnala l'opportunita' che le regioni assumano idonee iniziative al fine di garantire che l'anticipazione venga concessa ed erogata sulla base delle spese sostenute e previa acquisizione di impegni sull'effettiva realizzazione dell'investimento.
Le regioni possono inoltrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiesta di liquidazione di somme per un importo determinato in misura pari a quanto necessario all'erogazione delle anticipazioni di cui al predetto comma 45.
Roma, 15 febbraio 2001
Il Ministro: Letta
 
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