| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 8 febbraio 2001 |  
| Autorizzazione  all'organismo Pro.Ve.Co. - Engineering Service S.r.l. di  Bitonto,  al  rilascio  di  certificazione  CE,  ai  sensi  della direttiva 95/16 CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE             dello sviluppo produttivo e competitivita'
    Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  giugno  1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Vista  l'istanza  del 19 dicembre 2000 protocollo n. 757.791 con la quale  l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l., con sede in corso  Vittorio  Emanuele n. 4 - Bitonto (Bari), in forza dell'art. 9 del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha  richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;  Considerato   che   la   documentazione   prodotta   dall'organismo Pro.Ve.Co.  Engineering  Service  S.r.l.  -  Bitonto (Bari), soddisfa quanto  richiesto  dalla  direttiva  del Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato altresi' che l'organismo Pro.Ve.Co. Engineering Service S.r.l.  -  Bitonto  (Bari),  ha  dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  L'organismo  Pro.Ve.Co.  Engineering  Service  S.r.l. - Bitonto (Bari),  e'  autorizzato  al  rilascio  di  certificazioni CE secondo quanto  riportato  negli  allegati  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);    allegato VI: esame finale;    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  si procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 febbraio 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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