| Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 16 gennaio 2001 |  
| Conferma   del   riconoscimento   dell'acqua   minerale   "Santa   di Chianciano", in Chianciano - Societa' Terme di Chianciano S.p.a. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione
    Vista  la  domanda in data 13 maggio 1992, con la quale la societa' Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Chianciano (Siena), via delle Rose  12,  ha  chiesto  la  revisione  ai  fini  della  conferma  del riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale  denominata  "Santa di Chianciano" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Acqua Santa", sita in comune di Chianciano (Siena);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto  il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993,  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa di  Chianciano"  che  sgorga  nell'ambito della concessione mineraria "Acqua Santa", sita in comune di Chianciano (Siena).  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  indicazioni  che  ai  sensi  dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo  25 gennaio 1992,  n. 105, possono essere riportate sulle etichette  sono  le  seguenti: "Usata esclusivamente per bibita, puo' favorire le funzioni epato-biliari e stimolare la digestione".  Per  l'uso  a  domicilio  sono  consigliati  cicli  di 30-45 giorni ciascuno.  Dose  giornaliera media 400 grammi al mattino a digiuno da portare alla temperatura di 30-35 oC in bagnomaria.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 16 gennaio 2001                                   p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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