Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 16 gennaio 2001 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "Santa di Chianciano", in Chianciano - Societa' Terme di Chianciano S.p.a. |
|
|
IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 13 maggio 1992, con la quale la societa' Terme di Chianciano S.p.a., con sede in Chianciano (Siena), via delle Rose 12, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Santa di Chianciano" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Acqua Santa", sita in comune di Chianciano (Siena); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa di Chianciano" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Acqua Santa", sita in comune di Chianciano (Siena). |
| Art. 2. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: "Usata esclusivamente per bibita, puo' favorire le funzioni epato-biliari e stimolare la digestione". Per l'uso a domicilio sono consigliati cicli di 30-45 giorni ciascuno. Dose giornaliera media 400 grammi al mattino a digiuno da portare alla temperatura di 30-35 oC in bagnomaria. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 16 gennaio 2001 p. Il dirigente generale: Scriva |
|
|
|