Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PADOVA
DECRETO RETTORALE 1 febbraio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;
Visto il decreto rettorale n. 91 dell'11 ottobre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995, con il quale e' stata istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica;
Visto il decreto 11 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1999, con il quale e' stata confermata, per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/1991, la Scuola di specializzazione in psicologia clinica;
Vista la nota del MURST con la quale si invitavano le Universita' a riordinare la Scuola medesima;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facolta' di psicologia e medicina e chirurgia rispettivamente in data 4 ottobre 2000 e in data 26 ottobre 2000, dal consiglio di amministrazione in data 23 gennaio 2001 e dal senato accademico in data 16 gennaio 2001;
Riconosciuta la particolare necessita' di riordinare la Scuola di specializzazione in psicologia clinica, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;
Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
L'art. 99, concernente l'ordinamento della Scuola di specializzazione in psicologia clinica, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 99.
Scuola di specializzazione in psicologia clinica
1. E' istituita la Scuola di specializzazione in psicologia clinica presso l'Universita' degli studi di Padova.
La Scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale.
La Scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.
2. La scuola ha la durata di quattro anni.
Ciascuna anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui 400 ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e 400 di tirocinio.
In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 24 per ciascun anno di corso, per un totale di 96 specializzandi ed eventualmente in sovrannumero dipendenti degli enti pubblici convenzionati con l'Universita' e la Scuola di specializzazione in psicologia clinica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, in particolare l'art. 2.
E' prevista la possibilita' di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.
3. Ai sensi della normativa generale, concorre al funzionamento della Scuola la facolta' di medicina e chirurgia.
4. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia e in medicina e chirurgia. I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.
Per l'iscrizione alla Scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.
5. La scuola comprende quattro aree d'insegnamento e tirocinio professionale:
a) Propedeutica;
b) Psicodiagnostica;
b) Psicoterapie individuali e di gruppo;
b) Interventi psicologici nelle istituzioni.
Area A - Propedeutica
Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata una approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:
psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo di vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;
psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;
modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica.
Procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati.
Fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici e endocrinologici dell'attivita' psichica normale e patologica;
Prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale;
Categorie e meccanismi di azione delle sostanze psicoattive.
Settori:
M10A Psicologia generale;
M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica;
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11E Psicologia clinica;
E04B Fisiologia umana;
F07X Farmacologia;
F03X Genetica medica;
F11A Psichiatria.
Area B - Psicodiagnostica
Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi, situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento e in relazione ai seguenti settori:
teorie e tecniche psicometriche;
teorie e tecniche del colloquio clinico;
teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;
procedure e specialita' della ricerca in campo clinico e sociale.
Per attuare le modalita' psicodiagnostiche indicate, e' necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:
lineamenti di psicopatologia dello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici acquisiti;
categorie nosografiche di interesse psichiatrico, con particolare riferimento alle problematiche di personalita' e relazionalita' interindividuale;
prospettive e tecniche neuropsicologiche;
prospettive e processi psicosomatici.
Settori:
M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
F11A Psichiatria;
F19B Neuropsichiatria infantile.
Area C - Psicoterapia individuale e di gruppo
Obiettivo: va acquisita - in base alle conoscenze sul significato, procedure e finalita' della psicoterapia - la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o su gruppi, con pazienti in eta' infantile, adolescenziale e/o adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.
Vanno perseguite conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e dei modelli formativi, nonche' delle indicazioni ed eventuali controidicazioni delle singole psicoterapie. Va inoltre attuata la formazione coerente con uno specifico modello di psicoterapia. Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.
Settori:
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
F11A Psichiatria.
Area D - Interventi psicologici nelle istituzioni
Obiettivo: va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale.
Va sviluppata la capacita' a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitative e/o educativo-assistenziali e/o giuridiche anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e della violenza.
Settori:
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica;
M11E Psicologia clinica;
F11A Psichiatria;
F19B Neuropsichiatria infantile;
F22A Igiene generale e applicata;
F22B Medicina legale;
Q05G Sociologia della devianza.
6. Il consiglio della Scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate, delineando:
a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di tirocinio;
b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.
Il piano di studi e' determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 5.
L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita', svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8.
7. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della Scuola programma le attivita' didattiche, teoriche e seminariali e le specifiche attivita' relative al tirocinio.
Per tutta la durata della Scuola, gli specializzandi sono, guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attivita' di supervisione deve promuovere una formazione personale fina-lizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpesonale e specificatamente psicoterapeutica.
Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionale, ospedaliere e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali e' affidata la responsabilita' didattica.
8. Il consiglio della Scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della Scuola, lo specializzando, oltre ad aver superato tutti gli esami e svolto i tirocini previsti deve:
a) avere effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno cinquanta casi di varie eta' e di differente patologia, sotto il controllo di un supervisore;
b) avere eseguito la valutazione di almeno cinquanta protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalita', di scale di valutazione;
c) avere effettuato almeno cinquanta tra primi colloqui e valutazioni attraverso couseling;
d) aver partecipato attivamente alla discussione di almeno cento casi clinici;
e) essersi impegnato in almeno quattro trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;
f) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;
g) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.
9. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la normativa generale per le scuole di specializzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Padova, 1 febbraio 2001
Il rettore: Marchesini
 
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