Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 2 febbraio 2001, n. 20
Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.
 
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede, per l'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 febbraio 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 4610):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
12 maggio 2000.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 giugno 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 7a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 13 e 22 giugno 2000.
Relazione scritta presentata il 10 luglio 2000 (atto n.
4610/A - relatore sen. Corrao).
Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7214):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, II, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione 20 dicembre 2000 e 17
gennaio 2001.
Esaminato in aula il 22 gennaio 2001 ed approvato il 23
gennaio 2001.
 
TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di
seguito denominate "le Parti",
- Vincolate storicamente dagli speciali legami di sangue e
cultura esistenti tra i loro popoli;
- Ispirate ai valori comuni di liberta', democrazia,
progresso sociale e rispetto dei diritti umani;
- Desiderose di rafforzare ed approfondire ulteriormente i
loro speciali rapporti e di imprimere ad essi un
rinnovato impulso quantitativo e qualitativo, per
adattarli al nuovo contesto bilaterale e internazionale;
- Coscienti che il dialogo politico, lo sviluppo economico,
i rapporti culturali ed educativi la ricerca scientifica
e tecnologica, la cooperazione nella lotta al
narcotraffico e ai crimini connessi nonche' quella in
materia di riduzione della domanda e di prevenzione
dell'abuso di sostanze stupefacenti e la tutela
ambientale creano le condizioni per assicurare ai propri
popoli livelli di sanita', istruzione e lavoro che
garantiscano il loro progresso sociale e che conservino
per le generazioni future le risorse naturali;
- Convinte dell'esigenza di collaborare strettamente per il
mantenimento della pace e della stabilita'
internazionali;
- Preso atto dei positivi sviluppi prodottisi negli ultimi
anni nel loro quadro interno, nelle loro relazioni
bilaterali e nel ruolo da esse svolto nell'ambito dei
rispettivi processi di integrazione regionale, con
particolare riferimento a quelli in corso nell'Unione
Europea e nel Mercato Comune del Sud (Mercosur);
- Convinte della necessita' di attribuire a queste realta'
una nuova cornice giuridica, che aggiorni il "Trattato
per la creazione di una Relazione Associativa Particolare
tra Italia e Argentina" firmato a Roma il 10 dicembre
1987, e tenendo anche conto della Dichiarazione Congiunta
firmata a Bologna il 3 dicembre 1997 dal Presidente del
Consiglio della Repubblica Italiana e dal Presidente
della Repubblica Argentina;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti decidono di creare un meccanismo
istituzionalizzato di consultazioni politiche ad alto
livello, per la trattazione di questioni bilaterali e
multilaterali di particolare rilevanza.
Le consultazioni - il cui funzionamento, formato e
agenda verranno disciplinati da un Protocollo esecutivo del
presente Trattato - saranno presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e dal
Presidente della Repubblica Argentina, o in loro vece dai
Ministri degli Affari Esteri che assicureranno il
coordinamento in materia.
Gli incontri avranno luogo, alternativamente, a Roma e a
Buenos Aires, almeno una volta ogni due anni, senza
escludere la possibilita' di riunioni straordinarie, anche
a margine di altri incontri internazionali.

Articolo 2

Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni sulle
rispettive iniziative in campo internazionale,
l'armonizzazione delle loro posizioni nei Fori
Internazionali anche per quel che concerne le candidature
nelle Organizzazioni Internazionali, l'ulteriore
coordinamento nel settore degli interventi umanitari e
delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro
delle Nazioni Unite, il rafforzamento della cooperazione
nella lotta al narcotraffico e ai crimini connessi, nonche'
quella in materia di riduzione della domanda e di
prevenzione dell'abuso di sostanze stupefacenti, la
conoscenza delle rispettive esperienze di integrazione
regionale e di riforme istituzionali, nonche' il dialogo
tra i settori privati delle loro rispettive societa'.

Articolo 3

Le Parti rafforzeranno la loro cooperazione economica,
nel rispetto delle intese internazionali da esse
sottoscritte, mediante l'elaborazione e lo sviluppo di
azioni che promuovano la attiva partecipazione dei settori
privati di entrambi gli Stati.
Il meccanismo potra' essere reso operativo, in
particolare, attraverso l'associazione fra imprese -
soprattutto quelle piccole e medie - e con l'attiva
partecipazione delle organizzazioni non governative, delle
cooperative, delle fondazioni, delle camere di commercio e
degli enti bancari e finanziari.

Articolo 4

Nello spirito dell'articolo 3, le Parti stabiliranno in
un Protocollo esecutivo un Programma Economico della durata
di tre anni.
In tale Protocollo saranno definite le condizioni dei
finanziamenti che potranno essere concessi per gli
investimenti e/o per i progetti di cooperazione economica
realizzati, con partecipazione maggioritaria, dal settore
imprenditoriale privato.
Le Parti, nel rispetto delle intese internazionali da
esse sottoscritte, favoriranno l'ingresso nel proprio
territorio dei beni necessari all'esecuzione dei progetti
di cooperazione identificati nell'ambito del presente
Trattato.

Articolo 5

Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che
contribuiscano a migliorare le attivita' e la
competitivita' delle piccole e medie imprese di una Parte
nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali
azioni verra' fatto ricorso a fonti di finanziamento
pubbliche e/o private.
Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di
tecnologia e le attivita' di formazione definite nel
Programma Economico.
Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese
internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti
italiani e argentini nei rispettivi mercati.
Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di
sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle
piccole e medie imprese, con particolare riguardo
all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo
termine, cosi' come alle tecniche produttive volte a
sviluppare le esportazioni.

Articolo 6

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, una continuita' di quei progetti
realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica
firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il
trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione,
con il proposito di riconvertirli in Centri di alta
tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o
regionale, in modo da potenziare quanto gia' realizzato
dalla suddetta cooperazione.
Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di
eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente
vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformita'
con le regolamentazioni finanziarie internazionali in
materia.

Articolo 7

Le Parti, sulla base degli speciali legami di sangue tra
i loro popoli e nel quadro delle loro intense relazioni
culturali, manifestano la volonta' di rafforzare i legami
tra i due Paesi, in particolare in settori quali:

- la diffusione delle rispettive lingue, anche a livello accademico; - lo scambio di manifestazioni nei settori del cinema, del teatro,
della musica e dell'arte; - la conservazione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni
artistici; - la collaborazione per la preparazione di progetti di partenariato
nei settori summenzionati, utilizzando le possibilità offerte
nelle sedi multilaterali, nonché nel quadro dei rispettivi
processi di integrazione.

I Protocolli Esecutivi Culturali firmati nel quadro
dell'Accordo di Cooperazione Culturale in vigore
specificheranno le attivita' da realizzare nell'ambi'to dei
rispettivi settori di cooperazione culturale.
Le Parti studieranno la possibilita' di identificare
nuove fonti di finanziamento per programmi, progetti e
azioni di cooperazione culturale, secondo gli impegni
stabiliti negli accordi in vigore.
Le Parti favoriranno, altresi', la cooperazione nel
campo della ricerca e della formazione scientifica.

Articolo 8

Al fine di promuovere il rafforzamento dell'importante
ruolo che la storica colletivita' italiana in Argentina
continua a svolgere nello sviluppo delle relazioni
bilaterali in tutti i campi, le Parti decidono di
assecondare qualsiasi iniziativa suscettibile di favorirne
- nel rispetto della sua piena integrazione nella societa'
argentina - la conservazione dell'identita' culturale. In
tale ambito, le Parti si impegnano in particolare ad
approfondire gli aspetti relativi alla sicurezza sociale,
all'insegnamento della lingua italiana, all'informazione ed
alle funzioni consolari. Le Parti porranno particolare
attenzione nel creare le condizioni piu' favorevoli per
promuovere un maggiore e piu' attivo coinvolgimento delle
nuove generazioni.

Articolo 9

Il monitoraggio dell'attuazione del presente Trattato
verra' svolto dai rispettivi Ministeri degli Esteri di
concerto con l'Ambasciata dell'altra Parte, mediante
riunioni Periodiche che si svolgeranno almeno una volta
all'anno.

Articolo 10

Il presente Trattato e' soggetto a ratifica e entrera'
in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di
ratifica. Esso avra' una durata indeterminata e potra'
essere denunciato da ognuna delle Parti mediante notifica
attraverso i canali diplomatici. La denuncia diverra'
effettiva dopo sei mesi dalla data della notifica.
Fatto a Buenos Aires, il 6 Aprile 1998, in due originali
ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi
facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ARGENTINA PER LA REPUBBLICA ITALIANA
(firma illegibile) (firma illegibile)

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA
E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ARGENTINA DEL 6 APRILE 1998,
PER REGOLAMENTARE LE CONSULTAZIONI POLITICHE AD ALTO
LIVELLO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di
seguito denominate "le Parti",
Tenendo conto della Dichiarazione Congiunta firmata a
Bologna il 3 dicembre 1997 e il Trattato Generale di
Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Argentina, di seguito, il
Trattato, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998, che
stabilisce negli Articoli 1 e 2 un meccanismo
istituzionalizzato di consultazioni politiche, ad alto
livello, il cui funzionamento deve essere regolamentato
attraverso un Protocollo Aggiuntivo,
Convengono quanto segue:

Articolo 1

Il meccanismo istituzionalizzato di consultazioni
politiche ad alto livello si realizzera' mediante la
celebrazione di riunioni ordinarie e di carattere
straordinario. Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno
una volta ogni due anni. Le stesse saranno organizzate, per
la Parte italiana, dal Ministero degli Affari Esteri e, per
la Parte argentina, dal Ministero delle Relazioni Estere,
Commercio Internazionale e Culto.

Articolo 2

Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in
Italia ed Argentina, di preferenza all'inizio del secondo
semestre dell'anno della riunione e con sufficiente
anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite. La data di realizzazione di
dette riunioni sara' concordata attraverso le rispettive
Ambasciate nel corso del primo trimestre del medesimo anno.

Articolo 3

Le consultazioni saranno presiedute dal Signor
Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana e dal Signor Presidente della Repubblica
Argentina, o dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.
Parteciperanno ad esse i rispettivi Ambasciatori e altre
Autorita' e funzionari, di cui si ritenga opportuna la
presenza in ogni caso.

Articolo 4

Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e
sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti
proporranno un progetto di agenda il cui testo finale
dovra' essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri
italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio
Internazionale e Culto argentino con un anticipo di
quindici giorni rispetto alla data di inizio della
riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a
carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a
questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto
indicato negli Articoli 1 e 2 del Trattato Generale di
Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi,
saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la
Parte italiana e dalle aree politiche competenti del
Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale
e Culto per la Parte argentina.

Articolo 5

Quando le circostanze lo richiedano, le Parti potranno
convocare riunioni straordinarie, anche in un terzo Stato,
come nella Sede delle Nazioni Unite a New York durante lo
svolgimento dell'Assemblea Generale.

Articolo 6

Le Parti, secondo il procedimento stabilito all'Articolo
4 del presente Protocollo, potranno organizzare, in
aggiunta alle consultazioni politiche ad alto livello,
incontri di esperti e gruppi di lavoro speciali per
esaminare questioni di comune interesse.

Articolo 7

Il presente Protocollo entrera' in vigore alla stessa
data del Trattato. Esso potra' essere denunciato da
qualunque delle Parti mediante notifica attraverso i canali
diplomatici. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la
data di notifica.
Fatto a Roma, il 29 marzo 1999, in due originali,
rispettivamente in italiano e in spagnolo, entrambi i testi
facendo ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ARGENTINA
(firma illegibile) (firma illegibile)

PROTOCOLLO ESECUTIVO DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E
COOPERAZIONE
PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA
ARGENTINA DEL
6 APRILE 1998 PER L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA ECONOMICO

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, di
seguito denominate "le Parti";
Considerando che il Trattato Generale di Amicizia e
Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, sottoscritto a
Buenos Aires il 6 aprile 1998 esprime la volonta' di
rafforzare ed approfondire le relazioni in campo politico,
economico, sociale e culturale fra i due Paesi;
Coscienti che detto Trattato Generale e' basato sui
vincoli esistenti fra i due popoli che condividono comuni
valori democratici e sono uniti sia da vincoli di sangue
che di cultura;
Convinti che il "Trattato per l'Istituzione di una
Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e
l'Argentina" ed il complesso degli strumenti finanziari
sottoscritti successivamente alla stesso hanno facilitato
la mobilizzazione di mezzi di cooperazione economica,
commerciale e finanziaria e la realizzazione di iniziative
che hanno contribuito alla sviluppo delle relazioni
economiche tra i due Paesi;
Visto che il Trattato Generale di Amicizia e
Cooperazione Privilegiate dispone la creazione di un
Programma Economico della durata di tre anni;
Considerando che il Trattato sopra menzionato privilegia
le piccole e medie imprese come fattore dinamico di
creazione di occupazione e generatore di ricchezza;
Tenuto conto dell'interesse delle Parti a sviluppare
l'interscambio commerciale bilaterale ed i rapporti di
collaborazione industriale, gli scambi di tecnologia e di
know-how, le joint-ventures nonche' gli investimenti;
Convinti che l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione
Reciproca degli Investimenti firmato a Buenos Aires il 22
maggio 1990 e la Convenzione per evitare la Doppia
Imposizione in materia di Imposte sul Reddito e sul
Patrimonio e per Prevenire le Evasioni Fiscali firmata a
Roma il 15 novembre 1979 definiscono un quadro di sicurezza
giuridica per il flusso di investimenti tra i due Paesi;
Tenendo in considerazione che la Repubblica Italiana,
come Membro dell'Unione Europea, e la Repubblica Argentina,
come Stato membro del Mercato Comune del Sud, si propongono
di cooperare al consolidamento delle strutture regionali
d'integrazione che possano servire per rafforzare i legami
di cooperazione tra le rispettive regioni;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Con il presente Protocollo Esecutivo, adottato in
conformita' con quanto previsto dall'Art. 4 del Trattato
Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate tra la
Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a
Buenos Aires il 6 aprile 1998, si definiscono i meccanismi
ed i programmi idonei ad ampliare la collaborazione
economica, finanziaria e commerciale secondo quanto
stabilito nel Trattato stesso. Cio' al fine di promuovere
nei due Paesi uno sviluppo economico i cui protagonisti
principali siano le imprese del settore privato, e
specialmente le piccole e medie imprese.
In questo contesto le Parti attribuiscono particolare
importanza agli strumenti finanziari a medio e lungo
termine ed agli accordi tra le organizzazioni
rappresentative dei diversi settori economici tra i due
Paesi. Tali accordi e strumenti finanziari, che saranno
compatibili con gli accordi internazionali vigenti e con i
rispettivi vincoli di bilancio, favoriranno lo sviluppo di
progetti di interesse comune e di iniziative congiunte di
collaborazione tra le imprese.

ARTICOLO 2

1) La Parte italiana considerera' con favore:
a) La concessione da parte delle banche italiane per il
periodo 1999-2001 di finanziamenti destinati alle
esportazioni di beni e servizi italiani alla Repubblica
Argentina, preferibilmente per progetti del settore
privato, volti a migliorare la tecnologia, ad aumentare
la capacita' d'esportazione ed a creare nuova
occupazione.
b) La concessione da parte di banche italiane ad
istituzioni finanziarie argentine di linee di credito di
ammontare compatibile con le esistenti disponibilita',
per la realizzazione di progetti, indicativamente di
sviluppo agricolo, industriale, infrastrutturale e di
investimenti "greenfield", da realizzare nell'ambito del
presente Protocollo Esecutivo.
c) Il possibile rinnovo delle medesime linee di credito da
parte delle banche dopo il loro esaurimento.

I crediti previsti sotto a), b) e c) potranno essere
ammessi ad usufruire delle garanzie assicurative della SACE
nel quadro delle vigenti disposizioni in materia.
2) Le Parti esamineranno di comune accordo e in
occasione della Prima Riunione della Commissione Economica
Bilaterale prevista dal presente Protocollo Esecutivo le
possibilita' e le modalita' esistenti per la concessione
dei finanziamenti.
3) La Parte argentina favorira' l'accesso al proprio
mercato di beni e servizi necessari all'esecuzione dei
progetti identificati nell'ambito della Commissione
Economica Bilaterale.
4) Il trattamento tariffario e/o impositivo saranno
trattati da detta Commissione in conformita' con la
legislazione vigente, la natura dei crediti e gli accordi
bilaterali in vigore tra i due Paesi in materia di
cooperazione economica.

ARTICOLO 3

Le Parti collaboreranno per facilitare la realizzazione
di reciproci investimenti. A questo fine, esse daranno
luogo, in conformita' con le proprie legislazioni, ad
attivita' congiunte con i seguenti scopi:
- identificazione, promozione e diffusione di opportunita'
d'investimento attraverso le istituzioni pubbliche e
private di ciascun Paese;
- individuazione dei progetti d'interesse comune
suscettibili di essere presentati alle istituzioni
finanziarie multilaterali;
- stimolo ed appoggio allo studio e realizzazione di
investimenti congiunti in paesi terzi.

Per conseguire tali obiettivi entrambe le Parti si
impegnano ad agevolare al massimo la presenza delle imprese
italiane nella Repubblica Argentina e delle imprese
argentine nella Repubblica Italiana, favorendone
l'attivita' e gli investimenti, specialmente di quelli
destinati:

- alla creazione di infrastrutture e nuovi servizi; - allo sviluppo di iniziative industriali nel settore a tecnologia
avanzata; - all'apertura di nuove unità produttive destinate alla crescita
dell'occupazione e delle esportazioni; - al potenziamento dei distretti industriali; - all'ampliamento del tessuto di piccole e medie imprese.

Particolare attenzione sara' riservata alla promozione
degli investimenti nel settore della piccola e media
impresa.
La Parte italiana, dal canto suo, si impegna a
diffondere e favorire i Progetti e le iniziative che mirano
all'estensione della rete di piccole e medie imprese
italiane in Argentina, ed alla stesso modo a favorire lo
stabilimento in Argentina di cittadini italiani, che
intendano costituire nuove imprese, mediante apporto di
capitali.
A questo fine la Parte italiana favorira' in conformita'
con la legislazione nazionale vigente, la creazione di
societa' miste italo-argentine, come egualmente la
partecipazione finanziaria italiana nelle piccole e medie
imprese da costituirsi e/o costituite con la presenza di un
socio italiano. Nell'ambito della Commissione Economica
Bilaterale verranno definite le modalita' per la messa in
opera del presente articolo prendendo in considerazione
anche la collaborazione di Mediocredito Centrale, della
Societa' Italiana per le Imprese Miste all'Estero (SIMEST)
e di altre istituzioni finanziarie italiane.
Per promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese
argentine, la Parte italiana favorira' il trasferimento di
tecnologia e delle esperienze maturate nei distretti
industriali italiani.

ARTICOLO 4

Le Parti collaboreranno per ottenere dagli Organismi
Internazionali apporti destinati a progetti da realizzarsi
tra i due Paesi.

ARTICOLO 5

Al fine di sviluppare le relazioni economiche ed attuare
gli obiettivi del presente Protocollo Esecutivo ed al fine
di aumentare il valore dell'interscambio commerciale tra i
due Paesi, le Parti si impegnano ad appoggiare le attivita'
di promozione economica e commerciale, con particolare
riferimento a fiere, esposizioni, missioni imprenditoriali,
incontri settoriali e multisettoriali, convegni atti ad
incentivare lo scambio di informazioni e la conoscenza
reciproca.
A tale scopo le Parti incentiveranno altresi' la
conclusione di accordi di collaborazione tra l'Istituto
Nazionale per il Commercio Estero della Repubblica Italiana
e la Fondazione EXPORT-AR della Repubblica Argentina,
nonche' fra gli altri organismi cui fa riferimento l'Art. 3
del Trattato Generale. Tali accordi definiranno i settori
di interesse accordando alle imprese, specialmente a quelle
piccole e medie, gli elementi che permettano di migliorare
la propria competitivita'.
Come attivita' complementari, le Parti promuoveranno
altresi' la creazione di meccanismi per lo scambio di
informazioni, specie con riferimento a ricerche di mercato,
banche dati, diffusione selettiva di informazioni,
legislazioni specifiche, incentivi allo sviluppo, aree di
sviluppo agevolato, studi e profili di mercato che siano di
utilita' agli obiettivi citati.

ARTICOLO 6

Nell'intento di promuovere gli scambi commerciali, le
Parti faciliteranno le intese tra piccole e medie imprese
italiane ed argentine interessate allo sviluppo di nuove
iniziative comuni nei due Paesi e nei mercati terzi,
favorendo, tra l'altro, la costituzione in Argentina di
consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese
avvalendosi in proposito dell'esperienza italiana nel
settore consortile.
Si studiera' la possibilita' di creare un Istituto che
faciliti l'ottenimento di garanzie alle piccole e medie
imprese.
La Parte italiana e la Parte argentina manifestano la
loro disponibilita' a consultarsi e, nella misura del
possibile, armonizzare le proprie posizioni nell'ambito
delle relazioni economiche tra l'Unione Europea ed il
Mercosur.

ARTICOLO 7

Le Parti concordano sulla necessita' di sostenere il
processo di ammodernamento delle strutture gestionali e di
commercializzazione del settore privato argentino, con
particolare attenzione alla piccola e media impresa,
attraverso la cooperazione tecnica nella formazione
imprenditoriale, informatizzazione, controllo di qualita',
licenze e brevetti, marketing, leasing, franchising,
valutazione di progetti ed altri settori d'interesse per le
Parti attraverso corsi, seminari e missioni di studio.
Verranno organizzate e finanziate borse di studio per la
formazione e la specializzazione di tecnici italiani in
imprese argentine e di tecnici argentini in imprese
italiane.

ARTICOLO 8

Per assicurare i seguiti attuativi del presente
Protocollo Esecutivo delle intese raggiunte, e' istituita
una Commissione Economica Bilaterale.
Tale Commissione sara' presieduta:
- per la parte italiana dal Direttore Generale degli Affari
Economici del Ministero degli Affari Esteri, e, per le
materie di sua competenza, dal Direttore Generale
competente del Ministero del Commercio con l'Estero;
- per la parte argentina, dal Sottosegretario per i
Negoziati Economici Internazionali con la partecipazione
del Sottosegretario per la Cooperazione Internazionale
del Ministero degli Affari Esteri, Commercio
Internazionale e Culto della Repubblica Argentina.

Alla Commissione Economica Bilaterale sono demandati,
specialmente, i seguenti compiti:
a) esaminare lo stato e le prospettive delle relazioni
economiche bilaterali, con particolare riferimento
all'andamento dell'interscambio commerciale ed al flusso
degli investimenti;
b) determinare i settori prioritari, i progetti ed i
programmi specifici che saranno segnalati alle Autorita'
competenti delle due Parti per le determinazioni sulla
loro promozione e sostegno in collaborazione con
l'imprenditoria di entrambi i Paesi;
c) concordare azioni di promozione di investimenti
reciproci e/o di investimenti comuni, alle quali
potranno partecipare sia enti pubblici che soggetti
privati;
d) definire ed indicare i mezzi e le risorse che possano
facilitare lo sviluppo della cooperazione ed i contatti
tra le imprese di entrambi i Paesi;
e) individuare e proporre azioni concertate in paesi terzi
per l'esecuzione congiunta di progetti tra imprese e
entita' economiche italiane ed argentine, compresa la
possibilita' di cofinanziamenti;
f) studiare l'ampliamento e l'intensificazione delle
relazioni di cooperazione economica di comune interesse;
g) esaminare altre forme di cooperazione ed incrementare,
ove ritenuto opportuno, l'ammontare dei finanziamenti
necessari;
h) scambiare informazioni riguardanti le rispettive
normative industriali, commerciali, finanziarie,
sanitarie, doganali e di altro tipo, allo scopo di
facilitare lo scambio di beni e servizi,
i) costituire i meccanismi ritenuti piu' opportuni per
l'esecuzione dei progetti di cui all'Art. 2.

Alle riunioni della Commissione Economica Bilaterale
potranno essere invitati ad assistere esponenti degli
ambienti imprenditoriali dei due Paesi.
La Commissione Economica Bilaterale potra' costituire
gruppi di lavoro addizionali per trattare singole questioni
di attualita' e studiare azioni o proposte specifiche.
La Commissione si riunira' alternativamente a Roma e a
Buenos Aires con frequenza annuale, ovvero quando una delle
Parti ne faccia richiesta e l'altra Parte vi acconsenta.

ARTICOLO 9

Il presente Protocollo Esecutivo entrera' in vigore alla
data della seconda notifica con cui le due Parti avranno
provveduto alla reciproca comunicazione dell'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure necessarie alla sua
entrata in vigore. Avra' una validita' di tre anni e potra'
essere denunciato da ciascuna delle Parti attraverso
notifica per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei
mesi dopo la data della notifica.
Fatto a Roma il 29 marzo 1999 in due originali, ciascuno
nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi i testi facenti
ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA ARGENTINA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)
 
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