Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 20 febbraio 2001
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni, per il 28 febbraio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro
direzione seconda - ufficio VI

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;
Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 19 febbraio 2001 e' di 44.589 miliardi di lire (pari a 23.028 milioni di euro);
Decreta:
Per il 28 febbraio 2001 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 agosto 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.
L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2001, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.
Ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 del decreto ministeriale 16 novembre 2000, e' disposto, altresi', il 26 febbraio 2001, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori "specialisti in titoli di Stato".
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.
Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2001
Il direttore generale: Draghi
 
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