Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998.

A seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore sul testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 3, parte seconda, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998 nonche' della positiva certificazione della Corte dei conti, in data 5 febbraio 2001 sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nella persona dell'avv. Guido Fantoni quale presidente f.f. ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB CUB.
Al termine della riunione le parti sopraindicate hanno sottoscritto l' accordo collettivo quadro per la integrazione e modifica dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998, nel testo che segue.
Art. 1.
Clausola di interpretazione autentica
1. Con riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro per la elezione delle RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti concordano che le RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione decadono, oltre che per le ragioni indicate nell'art. 7 parte prima dell'accordo medesimo, anche per altri motivi vadano rielette entro i cinquanta giorni immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.
2. Nell'attesa della rielezione, le relazioni sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e con gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica ed anche in caso di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverra' da parte dei componenti della RSU rimasti in carica e delle organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone