| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  
| COMUNICATO  |  
| Accordo  di  interpretazione  autentica  dell'art.  1, comma 3, parte seconda,  dell'accordo  collettivo  quadro  per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche   amministrazioni   e   per  la  definizione  del  relativo regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998. |  
  |  
 |  
    A  seguito del parere favorevole espresso in data 10 ottobre 2000 dall'Organismo  di  coordinamento  dei  Comitati di settore sul testo dell'accordo collettivo quadro di interpretazione autentica dell'art. 1,  comma  3,  parte  seconda,  dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo  regolamento  elettorale  stipulato il 7 agosto 1998 nonche' della   positiva  certificazione  della  Corte  dei  conti,  in  data 5 febbraio  2001  sull'attendibilita'  dei  costi quantificati per il medesimo  accordo  e  sulla  loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione  e  di  bilancio, il giorno 13 febbraio 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:      l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche amministrazioni,   nella   persona   dell'avv.  Guido  Fantoni  quale presidente  f.f.  ed  i  rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB CUB.    Al   termine   della   riunione   le  parti  sopraindicate  hanno sottoscritto  l'  accordo  collettivo  quadro  per  la integrazione e modifica  dell'accordo  collettivo  quadro  per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche   amministrazioni   e   per  la  definizione  del  relativo regolamento  elettorale  stipulato  il  7 agosto  1998, nel testo che segue.                               Art. 1.                Clausola di interpretazione autentica    1.  Con  riguardo all'art. 1, comma 3, parte seconda dell'Accordo quadro  per  la  elezione  delle  RSU, stipulato il 7 agosto 1998, le parti  concordano  che  le  RSU che nel corso del triennio dalla loro elezione  decadono,  oltre  che  per  le ragioni indicate nell'art. 7 parte  prima  dell'accordo  medesimo,  anche  per altri motivi vadano rielette  entro  i  cinquanta  giorni  immediatamente successivi alla decadenza attivando le procedure entro cinque giorni da quest'ultima.    2.   Nell'attesa   della   rielezione,   le  relazioni  sindacali proseguono comunque con le organizzazioni di categoria firmatarie dei Contratti   collettivi  nazionali  di  lavoro  e  con  gli  eventuali componenti   delle  RSU  rimasti  in  carica  ed  anche  in  caso  di sottoscrizione dei contratti integrativi questa avverra' da parte dei componenti  della  RSU  rimasti  in  carica  e  delle  organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.  |  
|   |  
 
 | 
 |