| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 25 gennaio 2001 |  
| Regime  di  rimborsabilta'  e  prezzo  di  vendita  della specialita' medicinale "Beromun". (Decreto UAC/C n. 130/2001). |  
  |  
 |  
    Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale  BEROMUN - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:      EU/1/99/097/001  1  mg  polvere  e  solvente  per soluzione per infusione 4 fiale + 4 ampolle.    Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.
                          IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento per la valutazione                dei medicinali e la farmacovigilanza
    Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  decisione  della Commissione europea del 13 aprile 1999, recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Beromun";  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE";  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma 1,  lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7;  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all'art. 8;  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la classificazione ai fini della rimborsabilita';  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;  Visto  il  parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Beromun", debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  specialita'  medicinale  BEROMUN,  nelle  confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:    "Beromun" 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini + 4  fiale, A.I.C. n. 034483014/E (in base 10), 10WBU6 (in base 32).  Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh.  |  
|   |                                 Art. 2.  La specialita' medicinale "Beromun", e' classificata come segue:    "Beromun" 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini     +    4    fiale,    A.I.C.    n.    034483014/E    (in base 10), 10WBU6 (in base 32), classe "H".  Il  prezzo  massimo  di  cessione  al  Servizio sanitario nazionale derivante  dalla  contrattazione  con  l'azienda  e'  stabilito in L. 17.800.000 (ex factory, IVA esclusa).  Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione   di  cui  allo  schema  allegato  alla  delibera  CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 22.874.200 (IVA inclusa).  Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.  |  
|   |                                 Art. 3.  E'   fatto  obbligo  all'azienda  interessata  di  comunicare  ogni variazione  di  prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi  in cui viene commercializzato e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.  |  
|   |                                 Art. 4.  Gli  interessati  possono  richiedere notizie sulla decisione della commissione  delle Comunita' europee relativa allo specialita' di cui al  presente  decreto  al  Ministero  della  sanita'  -  Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il   presente   decreto,  che  ha  effetto  dal  giorno  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.    Roma, 25 gennaio 2001                                       Il dirigente generale: Martini  |  
|   |  
 
 | 
 |