| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 16 gennaio 2001 |  
| Conferma  del  riconoscimento  dell'acqua  minerale  "Castello"  alla societa' Fonti di Vallio S.p.a., in Vallio Terme. |  
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                        IL DIRIGENTE GENERALE                 del Dipartimento della prevenzione
    Vista  la  domanda  in  data 3 giugno 1992 con la quale la societa' Fonti  di  Vallio, con sede in Vallio Terme, via Roma, 43, ha chiesto la  revisione  ai  fini  della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale   naturale  denominata  "Castello"  che  sgorga  nell'ambito dell'omonima  concessione  mineraria  sita  in comune di Vallio Terme (Brescia);  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;  Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;  Visti gli atti d'ufficio;  Visto  il  parere  della  III  sezione  del  Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 22 novembre 2000;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;                              Decreta:                               Art. 1.  E'   confermato  il  riconoscimento  dell'acqua  minerale  naturale "Castello"  che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Vallio Terme (Brescia).  |  
|   |                                 Art. 2.  L'indicazione  che  ai  sensi  dell'art.  11,  punto 4, del decreto legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105,  puo' essere riportata sulle etichette  e'  la  seguente:  "Puo'  avere  effetti  diuretici e puo' favorire le funzioni epatobiliari".  |  
|   |                                 Art. 3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  alla  ditta richiedente ed inviato  in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.    Roma, 16 gennaio 2001                                     p. Il dirigente generale: Scriva  |  
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