| Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 |  
| Ripubblicazione  del  testo  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, recante:  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2001)", corredato delle relative  note.  (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000). |  
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                PROMULGA
  la seguente legge:
                                 Art. 1.                      (Risultati differenziali)
     1.  Per  l'anno  2001,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da finanziare  resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonche'  degli  importi  posti  a  carico del bilancio dello Stato ai sensi  dell'articolo  68,  comma  8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello  massimo  del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  modificato  dall'articolo  2,  commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il  2001,  resta  fissato,  in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001.   2.  Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato, rispettivamente,  in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al  netto  di  lire  11.429  miliardi  per  l'anno  2002 e lire 6.029 miliardi  per  l'anno  2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo  del  ricorso  al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire  339.500  miliardi  ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico  degli  anni  2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto  da  finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al  mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.   4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate  nel  2001  a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468,  sono  destinate  prioritariamente  a garantire il conseguimento degli  obiettivi  pluriennali  relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  2001-2004, come approvato  dalla  relativa  risoluzione  parlamentare,  nonche' dalla presente  legge.  Le  eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali  obiettivi  e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto   a   quella   prevista   nel  Documento  di  programmazione economico-finanziaria  sono  destinate alla riduzione della pressione fiscale,  salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 
                                         Note all'art. 1:              - Si  riporta  il  testo  degli articoli, 11 e 17 della          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: "Riforma di alcune          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di          bilancio",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto          1978, n. 233:              "Art.  11  (Legge  finanziaria).  - 1.  Il Ministro del          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il          disegno di legge finanziaria.              2. La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi          di  cui  al  comma 2  dell'art.  3,  dispone annualmente il          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti          finanziari agli obiettivi.              3. La  legge  finanziaria  non  puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni          contabili pregresse specificamente indicate;                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla          determinazione  del  quantum  della  prestazione  afferenti          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte          conseguenti all'andamento dell'inflazione;                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni          considerati;                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati          tra le spese in conto capitale;                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.          11-bis e le corrispondenti tabelle;                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non          compreso nel regime contrattuale;                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento          dei saldi di cui alla lettera a);                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o          microsettoriale;              4. La  legge  finanziaria  indica  altresi' quale quota          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la          copertura di nuove o maggiori spese.              5. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di          autorizzazioni di spesa corrente.              6. In   ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come          deliberato dal Parlamento.".              "Art.  17  (Assestamento  e  variazioni  di  bilancio).          - Entro  il  mese di giugno di ciascun anno il Ministro del          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede          di   rendiconto   dell'esercizio   scaduto  il  31 dicembre          precedente.              Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non          oltre il termine del 31 ottobre.              Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle          variazioni  di  bilancio  occorrenti per l'applicazione dei          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla          presentazione  del  bilancio  di previsione, indicando, per          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza          che quelle di cassa.              Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato ad          integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei          conti,  le  dotazioni di cassa in correlazione al trasporto          all'esercizio   successivo   di  titoli  di  spesa  rimasti          insoluti    alla    chiusura   dell'esercizio   precedente,          limitatamente  a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di          cassa  non  presentino, nelle more dell'assestamento di cui          al  precedente  primo comma, sufficienti disponibilita' per          il pagamento dei titoli trasportati.".              - La   legge   25 giugno   1999,   n.   208,   recante:          "Disposizioni  in  materia  finanziaria  e  contabile",  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151.
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  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  relative  alla riduzione  delle  aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle                             deduzioni)
     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  10,  comma  3-bis,  primo periodo, in materia di   deduzione  per  l'abitazione  principale,  le parole: "fino a lire   1.800.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "fino all'ammontare   della  rendita  catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle   relative  pertinenze,";  nel  medesimo comma il secondo periodo e'   soppresso;   b)  all'articolo  10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito dal  seguente:  "Non  si  tiene  conto  della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  non  risulti locata";   c)  all'articolo  11,  comma  1,  concernente  le  aliquote  e gli   scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:   1)  la  lettera  a),  relativa  al  primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:   "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";   2)  la  lettera  b),  relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente:   "b)  oltre  lire  20.000.000  e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento,  per  l'anno  2001,  23  per  cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";   3)  nella  lettera  c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole:  "33,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001";   4)  nella  lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole:  "39,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "39 per cento,  per  l'anno  2001,  38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";   5)  nella  lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole:  "45,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "45 per cento,  per  l'anno  2001,  44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003";   d)  all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per  carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo  di  lire  516.000  per  l'anno  2001  e di lire 552.000 a decorrere  dal  1  gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000  per  l'anno  2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non  superi lire 100.000.000.  I  predetti  importi  sono aumentati a lire 616.000 per l'anno  2001  e a lire 652.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, quando la  detrazione  sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";   e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:   "1.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'  redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a  fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:   a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;   b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;   c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;   d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;   e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;   f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;   g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;   h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;   i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;   l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;   m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;   n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;   o)  lire  950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;   p)  lire  850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;   q)  lire  750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;   r)  lire  650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;   s)  lire  550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;   t)  lire  450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;   u)  lire  350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;   v)  lire  250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;   z)  lire  150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;   aa)  lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000";   2)  nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono  inserite  le  seguenti:  "redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";   3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici   percepiti   in   conseguenza  di  separazione  legale  ed effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di cessazione  dei  suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito   derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  durata inferiore  all'anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il reddito derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno";   4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:   "2-quater.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto   il   reddito,   non   superiore  alla  deduzione  prevista dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito derivante  dai  rapporti  di  lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni  periodici  percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di cessazione  dei  suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:   a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;   b)  lire  300.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;   c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;   d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000";   5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:   "3.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa  di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:   a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;   b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;   c)  lire  900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;   d)  lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;   e)  lire  700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;   f)  lire  600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;   g)  lire  480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;   h)  lire  410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;   i)  lire  340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;   l)  lire  270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;   m)  lire  200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;   n)  lire  100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000";   f)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  b),  in  materia di detrazioni per oneri:   1)  al  primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno";   2)  al  secondo  periodo,  le  parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi"  sono  sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo";   3)  dopo  il  terzo  periodo  e' inserito il seguente: "In caso di acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la  detrazione  spetta  a condizione  che  entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di  intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e  che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale";   4)   al   quarto  periodo,  le  parole:  "il  contribuente  dimora abitualmente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente";   5)  dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto,  altresi',  delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che l'unita' immobiliare  non  risulti  locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia, comprovata dalla relativa  concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione spetta  a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto";   6)  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Se il mutuo e' intestato  ad  entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione  unicamente  per la propria quota di interessi; in caso di coniuge  fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione  spetta a quest'ultimo per entrambe le quote";   g)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  c),  in  materia di detrazioni  per  spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali  di  pari  importo  e' consentita, con riferimento alle altre spese  di  cui  alla  presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";   h)  all'articolo  13-ter,  in  materia di detrazioni per canoni di locazione:   1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "lire  640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";   2)  al  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "lire  320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";   3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:   "1-bis.  A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono  la  propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli  limitrofi  nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione,  e  siano  titolari  di  qualunque  tipo  di contratto di locazione  di  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale degli  stessi  e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100  chilometri  di  distanza  dal  precedente e comunque al di fuori della  propria  regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:   a)  lire  1.920.000,  se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;   b)  lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni;   i)  all'articolo  48-bis,  comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione  del  reddito  del  personale  dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria esercitata  presso  studi  professionali  privati,  le parole: "nella misura  del  90  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento".   2.   All'articolo   1  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, concernente   detrazioni   per  interventi  di  ristrutturazione  del patrimonio    edilizio    privato,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:   a)  al  comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle  barriere  architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad  oggetto  ascensori  e  montacarichi,  alla  realizzazione di ogni strumento  che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna  ed  esterna  all'abitazione  per  le  persone  portatrici di handicap  in  situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte  di  terzi,"  e  dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte  le  seguenti:  ",e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";   b)  al  comma  6,  le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001".   3.   All'articolo  13  della  legge  15  dicembre  1998,  n.  441, concernente   norme   per   la   diffusione   e   la   valorizzazione dell'imprenditoria  giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo d'imposta,   2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei  periodi d'imposta 2000 e 2001 ".   4.  Ai  fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si  considerano  validamente  presentate  le  comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori.   5.  Ai  fini  della  determinazione  del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale  di  ciascuna  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.   6.  All'articolo  17  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.   7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.   8.  Le  disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri  1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle  di  cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3),  4)  e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal  periodo  d'imposta  2001.  Le  disposizioni  dei  commi 5 e 6 si applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.   9.  Le  modifiche  apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo  in  materia  di  imposta  sul  reddito  delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo  9,  comma  1,  del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.   10.  In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti  compiuti  dai  sostituti  di  imposta  che, nell'ipotesi in cui abbiano  impiegato  somme  proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo   1   del  decreto-legge  30  settembre  2000,  n.  268, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano  utilizzato  il  relativo  credito  in  compensazione  con  i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000. 
                                         Note all'art. 2:              - Si  riporta  il  testo degli articoli 10, 11, 12, 13,          13-bis,  13-ter  e  48-bis del decreto del Presidente della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione          del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi", pubblicato          nella   Gazzetta   Ufficiale   31 dicembre  1986,  n.  302,          supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal presente          articolo:              "Art.    10    (Oneri   deducibili). - 1. Dal   reddito          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella          determinazione   dei   singoli  redditi  che  concorrono  a          formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:                a) i  canoni,  livelli, censi ed altri oneri gravanti          sui  redditi  degli  immobili  che  concorrono a formare il          reddito  complessivo,  compresi  i  contributi  ai consorzi          obbligatori  per  legge  o  in  dipendenza di provvedimenti          della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i          contributi agricoli unificati;                b) le  spese mediche e quelle di assistenza specifica          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo          reddito;                c) gli  assegni  periodici corrisposti al coniuge, ad          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;                d) gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza di          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.          433 del codice civile;                d-bis) le  somme restituite al soggetto erogatore, se          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;                e) i   contributi   previdenziali   ed  assistenziali          versati  in  ottemperanza  a disposizioni di legge, nonche'          quelli  versati  facoltativamente alla gestione della forma          pensionistica  obbligatoria  di  appartenenza, ivi compresi          quelli  per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono          altresi'  deducibili  i  contributi versati al fondo di cui          all'art.  1  del  decreto legislativo 16 settembre 1996, n.          565.  I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge          8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei          limiti ivi stabiliti;                e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche          complementari  e  i  contributi  e premi versati alle forme          pensionistiche    individuali,    previste    dal   decreto          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  per  un  importo          complessivamente  non superiore al 12 per cento del reddito          complessivo  e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se          alla  formazione del reddito complessivo concorrono redditi          di  lavoro  dipendente,  relativamente  a  tali  redditi la          deduzione  compete  per  un  importo  complessivamente  non          superiore  al  doppio  della  quota  di trattamento di fine          rapporto  destinata  alle  forme  pensionistiche collettive          istituite  ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993,          n.  124,  e,  comunque,  entro i predetti limiti del 12 per          cento  del  reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La          disposizione   contenuta  nel  precedente  periodo  non  si          applica  nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita          unicamente  da  accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti          iscritti  entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche          complementari  che risultano istituite alla data di entrata          in  vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del          computo  del  predetto  limite  di lire 10 milioni si tiene          conto:  delle  quote  accantonate  dal  datore di lavoro ai          fondi  di  previdenza  di  cui  all'art.  70,  comma 1; dei          contributi   versati  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge          8 agosto  1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo          stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579.          Per  le  persone  che  sono  fiscalmente  a carico di altri          soggetti   non   si   tiene   conto   del  predetto  limite          percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono          a  carico,  della condizione di destinazione delle quote di          trattamento  di  fine  rapporto  alle  forme pensionistiche          complementari;                e-ter) i  contributi versati ai fondi integrativi del          Servizio  sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi          dell'art.  9  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.          502, e successive modificazioni, per un importo complessivo          non  superiore  a  lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.          Per  gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in          lire  3  milioni,  aumentato  a lire 3.500.000 per gli anni          2005  e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i          contributi  versati  nell'interesse  delle persone indicate          nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,          la  deduzione  spetta  per  l'ammontare  non  dedotto dalle          persone  stesse,  fermo restando l'importo complessivamente          stabilito;                f) le  somme  corrisposte  ai dipendenti, chiamati ad          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;                g) i  contributi, le donazioni e le oblazioni erogati          in  favore  delle  organizzazioni non governative idonee ai          sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per          un  importo  non  superiore  al  2  per  cento  del reddito          complessivo dichiarato;                h) le    indennita'   per   perdita   dell'avviamento          corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso          di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad          usi diversi da quello di abitazione;                i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo          di  2  milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per          il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;                l) le  erogazioni  liberali in denaro di cui all'art.          29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.          21,  comma 1,  della  legge  22 novembre  1988,  n.  517, e          all'art.  3,  comma 2,  della legge 5 ottobre 1993, n. 409,          nei limiti e alle condizioni ivi previsti;                l-bis) il  cinquanta  per cento delle spese sostenute          dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di          adozione  disciplinata  dalle  disposizioni  contenute  nel          Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.              2. Le  spese  di  cui  alla lettera b) del comma 1 sono          deducibili  anche  se  sono  state sostenute per le persone          indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione          si  applica  altresi'  per gli oneri di cui alla lettera e)          del   comma 1   relativamente  alle  persone  indicate  nel          medesimo  art.  433  del  codice  civile  se  fiscalmente a          carico.  Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire          3.000.000,  i  medesimi  oneri  versati  per gli addetti ai          servizi  domestici  e all'assistenza personale o familiare.          Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera e-bis) del comma 1,          sostenuti  nell'interesse  delle persone indicate nell'art.          12  che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,          fermo restando l'importo complessivamente stabilito.              3. Gli  oneri  di  cui  alle  lettere  f),  g) e h) del          comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5          si  deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.                3-bis. Se  alla  formazione  del  reddito complessivo          concorrono  il  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad          abitazione  principale  e quello delle relative pertinenze,          si  deduce  un  importo  fino  all'ammontare  della rendita          catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle relative          pertinenze,  rapportato  al  periodo  dell'anno  durante il          quale  sussiste  tale  destinazione  ed in proporzione alla          quota   di  possesso  di  detta  unita'  immobiliare.  Sono          pertinenze  le cose immobili di cui all'art. 817 del codice          civile,  classificate o classificabili in categorie diverse          da  quelle  ad  uso  abitativo, destinate ed effettivamente          utilizzate   in  modo  durevole  a  servizio  delle  unita'          immobiliari  adibite ad abitazione principale delle persone          fisiche.  Per abitazione principale si intende quella nella          quale  la  persona  fisica,  che  la  possiede  a titolo di          proprieta'  o  altro  diritto  reale,  o  i  suoi familiari          dimorano  abitualmente. Non si tiene conto della variazione          della  dimora abituale se dipendente da ricovero permanente          in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione che          l'unita' immobiliare non risulti locata.".              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al          netto  degli  oneri  deducibili  indicati  nell'art. 10, le          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:                a) fino a lire 20.000.000 .......... 18 per cento;                b) oltre  lire  20.000.000  e  fino a lire 30.000.000          .......... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per          l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;                c) oltre  lire  30.000.000  e  fino a lire 60.000.000          .......... 32 per cento a decorrere dall'anno 2001;                d) oltre  lire  60.000.000  e fino a lire 135.000.000          ..........  39  per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento,          per  l'anno  2002,  e  38  per cento, a decorrere dall'anno          2003;                e) oltre  lire  135.000.000  .......... 45 per cento,          per  l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per          cento, a decorrere dall'anno 2003.              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti          d'imposta  spettanti al contribuente a norma degli articoli          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma  3-bis,  se          l'ammontare  dei  crediti  d'imposta  e' superiore a quello          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione          dell'imposta  relativa al periodo d'imposta successivo o di          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.              3-bis.   Il   credito  di  imposta  spettante  a  norma          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del          comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato          ed  e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo periodo del          comma 3.  Il credito limitato si considera utilizzato prima          degli  altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione          fino  a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa          agli  utili  per i quali e' attribuito, determinata in base          al  rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del          credito  limitato  e  l'ammontare  del  reddito complessivo          comprensivo  del credito stesso e al netto delle perdite di          precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.              3-ter. Relativamente  al credito di imposta limitato di          cui   al  comma  3-bis,  il  contribuente  ha  facolta'  di          avvalersi  delle  disposizioni  dei  commi  4 e 5 dell'art.          14.".              "Art.     12     (Detrazioni     per     carichi     di          famiglia). - 1. Dall'imposta   lorda   si   detraggono  per          carichi di famiglia:                a) per  il  coniuge  non legalmente ed effettivamente          separato:                  1) lire  1.057.552,  se  il reddito complessivo non          supera lire 30.000.000;                  2) lire  961.552,  se  il  reddito  complessivo  e'          superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;                  3) lire  889.552,  se  il  reddito  complessivo  e'          superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;                  4) lire  817.552,  se  il  reddito  complessivo  e'          superiore a lire 100.000.000;                b) per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli naturali          riconosciuti,  i figli adottivi e gli affidati o affiliati,          nonche'  per  ogni altra persona indicata nell'art. 433 del          codice  civile che conviva con il contribuente o percepisca          assegni   alimentari   non   risultanti   da  provvedimenti          dell'autorita'  giudiziaria,  complessivamente lire 408.000          per  l'anno  2000,  lire  516.000  per  l'anno  2001 e lire          552.000  a  decorrere  dal  1 gennaio 2002 da ripartire tra          coloro  che  hanno  diritto  alla detrazione in proporzione          all'effettivo  onere  sostenuto  da  ciascuno;  il suddetto          importo  e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di          eta'  inferiore  a  tre anni. L'importo di lire 516.000 per          l'anno  2001  e  di  lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio          2002  e'  aumentato,  rispettivamente,  a  lire 552.000 per          l'anno  2001  e  a  lire  588.000 a decorrere dal 1 gennaio          2002,  a  condizione  che il reddito complessivo non superi          lire  100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire          616.000  per  l'anno  2001 e a lire 652.000 a decorrere dal          1 gennaio  2002, quando la detrazione sia relativa ai figli          successivi  al primo, sempre che il reddito complessivo non          superi lire 100.000.000.              2. Se  l'altro  genitore  manca o non ha riconosciuto i          figli  naturali  e  il  contribuente  non e' coniugato o se          coniugato,    si    e'    successivamente   legalmente   ed          effettivamente  separato, ovvero se vi sono figli adottivi,          affidati  o affiliati del solo contribuente e questi non e'          coniugato   o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente  ed          effettivamente   separato,   la  detrazione  prevista  alla          lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per          gli  altri  figli  si  applica la detrazione prevista dalla          lettera b).              3. Le  detrazioni  per  carichi  di famiglia spettano a          condizione   che  le  persone  alle  quali  si  riferiscono          possiedano  un  reddito  complessivo,  computando  anche le          retribuzioni    corrisposte    da    enti    e    organismi          internazionali,  rappresentanze  diplomatiche e consolari e          missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla  Santa Sede,          dagli  enti  gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli enti          centrali  della  Chiesa  cattolica,  non  superiore  a lire          5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.              4. Le   detrazioni   per   carichi   di  famiglia  sono          rapportate  a  mese  e  competono  dal  mese in cui si sono          verificate  a  quello  in  cui  sono  cessate le condizioni          richieste.".              "Art.  13  (Altre  detrazioni). - 1. Se alla formazione          del  reddito  complessivo  concorrono uno o piu' redditi di          lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda,          rapportata  al  periodo  di lavoro o di pensione nell'anno,          anche  a  fronte  delle  spese inerenti alla produzione del          reddito, secondo i seguenti importi:                a) lire  2.220.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;                b) lire  2.100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000          ma non a lire 12.300.000;                c) lire  2.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000          ma non a lire 12.600.000;                d) lire  1.900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000          ma non a lire 15.000.000;                e) lire  1.750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000          ma non a lire 15.300.000;                f) lire  1.600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000          ma non a lire 15.600.000;                g) lire  1.450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000          ma non a lire 15.900.000;                h) lire  1.330.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000          ma non a lire 16.000.000;                i) lire  1.260.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000          ma non a lire 17.000.000;                l) lire  1.190.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000          ma non a lire 18.000.000;                m) lire  1.120.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000          ma non a lire 19.000.000;                n) lire  1.050.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000          ma non a lire 30.000.000;                o) lire   950.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000          ma non a lire 40.000.000;                p) lire   850.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000          ma non a lire 50.000.000;                q) lire   750.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000          ma non a lire 60.000.000;                r) lire   650.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000          ma non a lire 60.300.000;                s) lire   550.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000          ma non a lire 70.000.000;                t) lire   450.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000          ma non a lire 80.000.000;                u) lire   350.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000          ma non a lire 90.000.000;                v) lire   250.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000          ma non a lire 90.400.000;                z) lire   150.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000          ma non a lire 100.000.000;                aa) lire   100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi   di   lavoro   dipendente   e'  superiore  a  lire          100.000.000.              2. Se   alla   formazione   del   reddito   complessivo          concorrono soltanto redditi di pensione, redditi di terreni          per  un  importo  non  superiore  a  lire  360.000 e quello          dell'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale e          delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,          rapportata   al   periodo   di  pensione  nell'anno,  cosi'          determinata:                a) lire  190.000,  per i soggetti di eta' inferiore a          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione          non supera lire 9.400.000;                b) lire  120.000,  per i soggetti di eta' inferiore a          75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione          supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;                c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di          pensione non supera lire 9.400.000;                d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore          a  75  anni  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di          pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;                e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di          pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;                f) lire  90.000, per i soggetti di eta' non inferiore          a  75  anni,  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi di          pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.              2-bis. La  detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed          f)  del  comma 2  compete a decorrere dal periodo d'imposta          nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'.              2-ter. Se   alla  formazione  del  reddito  complessivo          concorrono   soltanto   il   reddito,  non  superiore  alla          deduzione  prevista  dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'          immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  e  delle          relative   pertinenze,   il   reddito  di  lavoro  autonomo          derivante   da  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e          continuativa  e  il reddito derivante da rapporti di lavoro          dipendente  con  contratti  a tempo indeterminato di durata          inferiore   all'anno,   spetta  una  detrazione  secondo  i          seguenti importi:                a) lire   300.000,   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo non supera lire 9.100.000;                b) lire   200.000,   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;                c) lire   100.000,   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.              2-quater. Se  alla  formazione  del reddito complessivo          concorrono soltanto il reddito non superiore alla deduzione          prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare          adibita   ad   abitazione   principale   e  delle  relative          pertinenze,  il  reddito  derivante  dai rapporti di lavoro          dipendente  con  contratto  a  tempo  determinato di durata          inferiore  all'anno  e  il  reddito derivante dagli assegni          periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed          effettiva,  di scioglimento o annullamento del matrimonio o          di   cessazione   dei   suoi  effetti  civili,  spetta  una          detrazione secondo i seguenti importi:                a) lire   400.000,   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo non supera lire 9.100.000;                b) lire   300.000,   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;                c) lire    200.000   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;                d) lire    100.000   se   l'ammontare   del   reddito          complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000.              3. Se   alla   formazione   del   reddito   complessivo          concorrono  uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al          comma 1  dell'art.  49  o  di  impresa  di cui all'art. 79,          spetta  una  detrazione  dall'imposta lorda, non cumulabile          con quella prevista dal comma 1, pari a:                a) lire  1.110.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi  di  lavoro  autonomo  e di impresa non supera lire          9.100.000;                b) lire  1.000.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          9.100.000 ma non a lire 9.300.000;                c) lire   900.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          9.300.000 ma non a lire 9.600.000;                d) lire   800.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          9.600.000 ma non a lire 9.900.000;                e) lire   700.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          9.900.000 ma non a lire 15.000.000;                f) lire   600.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          15.000.000 ma non a lire 15.300.000;                g) lire   480.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          15.300.000 ma non a lire 16.000.000;                h) lire   410.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          16.000.000 ma non a lire 17.000.000;                i) lire   340.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          17.000.000 ma non a lire 18.000.000;                l) lire   270.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          18.000.000 ma non a lire 19.000.000;                m) lire   200.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          19.000.000 ma non a lire 30.000.000;                n) lire   100.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire          30.000.000 ma non a lire 60.000.000.".              "Art.  13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta          lorda  si  detrae  un  importo  pari  al  19  per cento dei          seguenti   oneri   sostenuti   dal   contribuente,  se  non          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che          concorrono a formare il reddito complessivo:                a) gli  interessi passivi e relativi oneri accessori,          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di          indicizzazione,  pagati a soggetti residenti nel territorio          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui          agrari  di  ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni          dichiarati;                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di          indicizzazione  pagati  a soggetti residenti nel territorio          dello  Stato  o di uno Stato membro della Comunita' europea          ovvero  a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato          di  soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'          immobiliare  da  adibire  ad abitazione principale entro un          anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7          milioni  di  lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve          essere  effettuato  nell'anno  precedente o successivo alla          data  della  stipulazione  del  contratto  di mutuo. Non si          tiene   conto   del   suddetto  periodo  nel  caso  in  cui          l'originario  contratto e' estinto e ne viene stipulato uno          nuovo  di  importo  non  superiore  alla  residua  quota di          capitale  da  rimborsare,  maggiorata  delle  spese e degli          oneri  correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare          locata,  la  detrazione  spetta  a condizione che entro tre          mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto          di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione          e  che  entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale          si  intende  quella  nella  quale  il  contribuente o i sui          familiari  dimorano  abitualmente. La detrazione spetta non          oltre  il  periodo d'imposta nel corso del quale e' variata          la  dimora  abituale;  non  si tiene conto delle variazioni          dipendenti  da  trasferimenti  per motivi di lavoro. Non si          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da          ricoveri  permanenti  in istituti di ricovero o sanitari, a          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel          caso   l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di          ristrutturazione   edilizia,   comprovata   dalla  relativa          concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione          spetta  a  decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare          e'  adibita  a  dimora  abituale, e comunque entro due anni          dall'acquisto.  In  caso di contitolarita' del contratto di          mutuo  o  di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni          di   lire   e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli          interessi,   oneri   accessori  e  quote  di  rivalutazione          sostenuti.   La  detrazione  spetta,  nello  stesso  limite          complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento          alle  somme  corrisposte  dagli  assegnatari  di alloggi di          cooperative  e  dagli  acquirenti  di unita' immobiliari di          nuova   costruzione,   alla   cooperativa   o   all'impresa          costruttrice  a titolo di rimborso degli interessi passivi,          oneri  accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui          ipotecari  contratti  dalla stessa e ancora indivisi. Se il          mutuo  e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi          puo'  fruire  della  detrazione  unicamente  per la propria          quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe          le quote;                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle          spese  mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle          indicate  nell'art.  10, comma 1, lettera b), e dalle spese          chirurgiche,  per  prestazioni specialistiche e per protesi          dentarie  e  sanitarie  in  genere.  Le spese riguardanti i          mezzi  necessari  all'accompagnamento,  alla deambulazione,          alla  locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e          informatici  rivolti  a  facilitare  l'autosufficienza e le          possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3          della   legge   5 febbraio   1992,   n.  104,  si  assumono          integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei          soggetti  indicati  nel  precedente  periodo, con ridotte o          impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si comprendono i          motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli          articoli 53,  comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,          lettere  a),  c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile          1992,  n.  285,  anche  se  prodotti in serie e adattati in          funzione   delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle          capacita'  motorie.  Tra i veicoli adattati alla guida sono          compresi  anche  quelli  dotati  di solo cambio automatico,          purche'  prescritto  dalla commissione medica locale di cui          all'art.  119  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.          285.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la locomozione dei non          vedenti  sono  compresi  i  cani  guida  e  gli autoveicoli          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto          del  Ministro  delle  finanze. Tra i mezzi necessari per la          locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi gli autoveicoli          rispondenti  alle  caratteristiche da stabilire con decreto          del  Ministro  delle finanze. La detrazione spetta una sola          volta  in  un  periodo di quattro anni, salvo i casi in cui          dal   Pubblico  registro  automobilistico  risulti  che  il          suddetto  veicolo sia stato cancellato da detto registro, e          con  riferimento  a un solo veicolo, nei limiti della spesa          di  lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse          che  il  suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,          nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni          da  cui  va  detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta          detrazione  in  quattro  quote  annuali  costanti e di pari          importo.  La  medesima  ripartizione  della  detrazione  in          quattro  quote  annuali  di pari importo e' consentita, con          riferimento  alle altre spese di cui alla presente lettera,          nel  caso  in cui queste ultime eccedano, complessivamente,          il  limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per          effetto  di  contributi  o  premi  di  assicurazione da lui          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai          redditi   che   concorrono   a  formarlo.  Si  considerano,          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo          reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire          750.000,  alla  parte  che eccede lire 250.000. Con decreto          del  Ministero  delle finanze sono individuate le tipologie          di  animali  per  le  quali  spetta  la detraibilita' delle          predette spese;                d) le  spese  funebri  sostenute  in dipendenza della          morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e          di  affidati  o  affiliati,  per  importo non superiore a 3          milioni di lire per ciascuna di esse;                e) le  spese  per  frequenza  di  corsi di istruzione          secondaria  e  universitaria,  in  misura  non  superiore a          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti          statali;                f) i  premi  per  assicurazioni aventi per oggetto il          rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5          per  cento  da  qualsiasi  causa  derivante,  ovvero di non          autosufficienza   nel  compimento  degli  atti  della  vita          quotidiana,  se  l'impresa di assicurazione non ha facolta'          di  recesso  dal contratto, per un importo complessivamente          non  superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del          Ministero   delle   finanze,   sentito  l'Istituto  per  la          vigilanza   sulle   assicurazioni   private  (ISVAP),  sono          stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i          contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.          Per   i  percettori  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e          assimilato,  si  tiene  conto, ai fini del predetto limite,          anche  dei  premi di assicurazione in relazione ai quali il          datore  di  lavoro  ha  effettuato la detrazione in sede di          ritenuta;                g) le  spese  sostenute  dai  soggetti obbligati alla          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai          sensi  della  legge  10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio          del  territorio  del Ministero delle finanze. La detrazione          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle          violazioni  che  comportano  la  perdita  del  diritto alla          detrazione;  dalla  data di ricevimento della comunicazione          inizia  a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica della          dichiarazione dei redditi;                h) le  erogazioni  liberali  in denaro a favore dello          Stato,  delle  regioni,  degli enti locali territoriali, di          enti  o  istituzioni  pubbliche,  di comitati organizzatori          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni          culturali   e  ambientali,  di  fondazioni  e  associazioni          legalmente  riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono          o   promuovono   attivita'  di  studio,  di  ricerca  e  di          documentazione  di rilevante valore culturale e artistico o          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,          la  manutenzione,  la  protezione  o il restauro delle cose          indicate  nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e          nel  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 settembre          1963,  n.  1409,  ivi comprese le erogazioni effettuate per          l'organizzazione  in  Italia  e  all'estero  di mostre e di          esposizioni  di  rilevante  interesse scientifico-culturale          delle  cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le ricerche          eventualmente  a tal fine necessari, nonche' per ogni altra          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale          anche  ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi gli          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e          le  pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative          culturali  devono  essere  autorizzate,  previo  parere del          competente  comitato di settore del Consiglio nazionale per          i  beni  culturali  e  ambientali, dal Ministero per i beni          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di          spesa  ed  il  conto  consuntivo.  Il  Ministero per i beni          culturali   e   ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari          affinche'  le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore delle          associazioni  legalmente  riconosciute, delle istituzioni e          delle  fondazioni  siano  utilizzate per gli scopi indicati          nella   presente   lettera   e  controlla  l'impiego  delle          erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono, per causa non          imputabile  al  donatario, essere prorogati una sola volta.          Le  erogazioni  liberali  non  integralmente utilizzate nei          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio          dello   Stato,   o   delle  regioni  e  degli  enti  locali          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui          essi  siano  direttamente coinvolti, e sono destinate ad un          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per          l'anno  successivo.  Il  Ministero  per  i beni culturali e          ambientali  comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del          Ministero  delle  finanze  l'elenco nominativo dei soggetti          erogatori,  nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate          entro il 31 dicembre dell'anno precedente;                h-bis)  il  costo specifico o, in mancanza, il valore          normale  dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita          convenzione,  ai  soggetti  e  per le attivita' di cui alla          lettera h);                i) le  erogazioni liberali in denaro, per importo non          superiore   al   2   per   cento  del  reddito  complessivo          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro          totalita', all'entrata dello Stato;                i-bis) le  erogazioni liberali in denaro, per importo          non   superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore  delle          organizzazioni  non  lucrative di utilita' sociale (ONLUS),          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'          di  mutuo  soccorso  che operano esclusivamente nei settori          dicui  all'art.  1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,          al  fine  di  assicurare  ai  soci  un sussidio nei casi di          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione          e'  consentita  a  condizione  che  il  versamento  di tali          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di          pagamento  previsti  dall'art.  23  del decreto legislativo          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento          di  efficaci  controlli,  che  possono essere stabilite con          decreto  del  Ministro  delle  finanze da emanarsi ai sensi          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per un          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  di  imposta non          superiore  a  due milioni di lire, in favore delle societa'          sportive  dilettantistiche,  a condizione che il versamento          di  tali  erogazioni  sia  eseguito tramite banca o ufficio          postale,  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da emanare ai sensi          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;              1-bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al          19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore          dei  partiti  e movimenti politici per importi compresi tra          100.000   e   200   milioni  di  lire  effettuate  mediante          versamento bancario o postale.              1-ter.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 19 per          cento  dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni          di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel          territorio   dello  Stato  o  di  uno  Stato  membro  delle          Comunita'  europee,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel          territorio  dello  Stato  di  soggetti  non  residenti,  in          dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998          e  garantiti  da  ipoteca,  per  la costruzione dell'unita'          immobiliare   da  adibire  ad  abitazione  principale.  Con          decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le          modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e' subordinata la          detrazione di cui al presente comma.              1-quater.  Dall'imposta  lorda  si detrae, nella misura          forfettaria  di lire un milione, la spesa sostenuta dai non          vedenti per il mantenimento dei cani guida.              2.  Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del          comma  1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti          nell'interesse  delle  persone indicate nell'art. 12 che si          trovino  nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi          stabilito.  Per  gli  oneri  di  cui  alla  lettera  c) del          medesimo  comma  1  sostenuti  nell'interesse delle persone          indicate  nell'art.  12 che non si trovino nelle condizioni          previste  dal  comma  3  del  medesimo articolo, affette da          patologie    che    danno   diritto   all'esenzione   dalla          partecipazione  alla  spesa sanitaria, la detrazione spetta          per  la  parte  che non trova capienza nell'imposta da esse          dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti          tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000.              3.  Per  gli  oneri  di  cui  alle  lettere a), g), h),          h-bis),  i)  ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'          semplici  di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli          soci  nella stessa proporzione prevista nel menzionato art.          5 ai fini della imputazione del reddito.".              "Art. 13-ter (Detrazioni per canoni di locazione). - 1.          Ai  soggetti  titolari  di contratti di locazione di unita'          immobiliari  adibite ad abitazione principale degli stessi,          stipulati  o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e          4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta          una  detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il          quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:                a) L.  960.000,  se il reddito complessivo non supera          L. 30.000.000;                b) L.  480.000,  se  il  reddito  complessivo  supera          L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000.              1-bis.  A  favore  dei  lavoratori dipendenti che hanno          trasferito  o trasferiscono la propria residenza nel comune          di  lavoro  o  in  uno  di  quelli  limitrofi  nei tre anni          antecedenti  quello  di richiesta della detrazione, e siano          titolari  di  qualunque  tipo  di contratto di locazione di          unita'  immobiliari  adibite ad abitazione principale degli          stessi  e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno          di  100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al          di  fuori della propria regione, spetta una detrazione, per          i primi tre anni rapportata al periodo dell'anno durante il          quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:                a) L. 1.920.000, se il reddito complessivo non supera          lire 30 milioni;                b) L.  960.000, se il reddito complessivo supera lire          30 milioni ma non lire 60 milioni.".              "Art.  48-bis  (Determinazione dei redditi assimilati a          quelli   di   lavoro   dipendente).  -  1.  Ai  fini  della          determinazione  dei  redditi  assimilati a quelli di lavoro          dipendente  si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo          quanto di seguito specificato:                a) (lettera soppressa);                a-bis)  ai  fini  della determinazione del reddito di          cui  alla  lettera  e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi          percepiti  dal  personale dipendente del Servizio sanitario          nazionale      per     l'attivita'     libero-professionale          intramuraria, esercitata presso studi professionali privati          a   seguito   di   autorizzazione  del  direttore  generale          dell'azienda  sanitaria, costituiscono reddito nella misura          del 75 per cento;                b) ai  fini  della determinazione delle indennita' di          cui   alla  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.  47,  non          concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate          ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro          che  esercitano  le funzioni di cui agli articoli 114 e 135          della  Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche'          l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi criteri siano          disposti   dagli   organi   competenti   a   determinare  i          trattamenti  dei  soggetti  stessi. Gli assegni vitalizi di          cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono          assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva          da  fonti  riferibili a trattenute effettuate al percettore          gia'  assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e'          determinata,  per  ciascun  periodo  d'imposta,  in  misura          corrispondente  al  rapporto  complessivo  delle trattenute          effettuate,  assoggettate  a  ritenute  fiscali, e la spesa          complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato          separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni          stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;                c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere          h)  e  i)  del  comma  1  dell'art.  47 non si applicano le          disposizioni  del  predetto  art. 48. Le predette rendite e          assegni  si  presumono  percepiti,  salvo  prova contraria,          nella  misura  e  alle  scadenze  risultanti  dai  relativi          titoli;                d) per  le  prestazioni  pensionistiche  di  cui alla          lettera  h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma          periodica  non  si applicano le disposizioni del richiamato          art.  48.  Le  stesse  si  assumono  al  netto  della parte          corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di          quelli  di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma 1,          dell'art. 41, se determinabili;                d-bis)  per le prestazioni pensionistiche di cui alla          lettera  h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma          capitale  a seguito di riscatto della posizione individuale          ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, lettera c), del decreto          legislativo  21 aprile  1993,  n.  124, non si applicano le          disposizioni  del richiamato art. 48. Le stesse assumono al          netto   dei   redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta,  se          determinabili.".              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge          27 dicembre   1997,   n.   449,  recante:  "Misure  per  la          stabilizzazione  della  finanza pubblica", pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, S.O., cosi'          come modificato dalla presente legge:              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per          quanto  riguarda  gli  impianti  elettrici,  e  delle norme          UNI-CIG,  di  cui  alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per          gli  impianti  a  metano.  La  stessa  detrazione,  con  le          medesime  condizioni  e  i  medesimi limiti, spetta per gli          interventi  relativi  alla  realizzazione  di autorimesse o          posti  auto  pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla          eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  aventi  ad          oggetto ascensori e montacarichi alla realizzazione di ogni          strumento  che,  attraverso la comunicazione, la robotica e          ogni  altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a          favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per          le   persone   portatrici  di  handicap  in  situazioni  di          gravita',  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3, della legge 5          febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a          prevenire  il  rischio  del  compimento di atti illeciti da          parte  di  terzi,  alla  realizzazione di opere finalizzate          alla    cablatura    degli    edifici,    al   contenimento          dell'inquinamento  acustico,  al  conseguimento di risparmi          energetici  con  particolare  riguardo all'installazione di          impianti  basati  sull'impiego  delle  fonti rinnovabili di          energia,  nonche'  all'adozione  di misure antisismiche con          particolare  riguardo  all'esecuzione di opere per la messa          in   sicurezza   statica,   in   particolare   sulle  parti          strutturali  e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli          infortuni  domestici.  Gli interventi relativi all'adozione          di  misure  antisismiche  e  all'esecuzione di opere per la          messa  in  sicurezza statica devono essere realizzati sulle          parti  strutturali  degli  edifici  o  complessi di edifici          collegati  strutturalmente  e comprendere interi edifici e,          ove  riguardino  i  centri  storici, devono essere eseguiti          sulla  base  di  progetti  unitari  e non su singole unita'          immobiliari.  Gli  effetti  derivanti dalle disposizioni di          cui  al  presente comma sono cumulabili con le agevolazioni          gia'  previste  sugli  immobili oggetto di vincolo ai sensi          della   legge   1 giugno   1939,   n.  1089,  e  successive          modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.              1-bis.  La  detrazione  compete, altresi', per le spese          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta          documentazione.              2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari          importo.              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante          l'intervento  di  banche  o  della  societa' Poste italiane          S.p.a.,   in   funzione   del   contenimento  del  fenomeno          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre          1994,  n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.          494,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al          presente   articolo   sono   ammesse  per  edifici  censiti          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale          sugli  immobili  (ICI) per gli anni a decorrere da 1997, se          dovuta.              4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di          tre anni dall'inizio dei lavori.              6.  La  detrazione  compete, per le spese sostenute nel          periodo  d'imposta  in corso alla data del 1 gennaio 1998 e          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta          in  corso  alla  data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,          per una quota pari al 36 per cento.              7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare sulla          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.              8.  I  fondi  di  cui all'art. 2, comma 63, lettera c),          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse          modalita' di cui alla medesima lettera b).              9.  I  commi  40,  41  e  42  dell'art.  2  della legge          23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 40.          Per  i  soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato          domanda  di  concessione  o  di  autorizzazione edilizia in          sanatoria  ai  sensi  del  capo  IV della legge 28 febbraio          1985,  n.  47,  e  successive modificazioni, e dell'art. 39          della   legge   23 dicembre  1994,  n.  724,  e  successive          modificazioni,   il  mancato  pagamento  del  triplo  della          differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine          previsto  dall'art.  39,  comma  6,  della legge n. 724 del          1994,  e  successive  modificazioni, o il mancato pagamento          dell'oblazione  nei termini previsti dall'art. 39, comma 5,          della   medesima  legge  n.  724  del  1994,  e  successive          modificazioni,   comporta   l'applicazione   dell'interesse          legale  annuo  sulle  somme  dovute, da corrispondere entro          sessanta  giorni dalla data di notifica da parte dei comuni          dell'obbligo  di  pagamento.  41.  E' ammesso il versamento          della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate          trimestrali  di  pari importo. In tal caso, gli interessati          fanno  pervenire  al comune, entro trenta giorni dalla data          di  notifica  dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle          rate  in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal          pagamento  della  prima  rata  allegando l'attestazione del          versamento  della  prima rata medesima. 42. Nei casi di cui          al    comma   40,   il   rilascio   della   concessione   o          dell'autorizzazione    in    sanatoria    e'    subordinato          all'avvenuto  pagamento  dell'intera oblazione, degli oneri          concessori,  ove  dovuti, e degli interessi, fermo restando          quanto  previsto  dall'art. 38 della citata legge n. 47 del          1985, e successive modificazioni .              10.  L'art.  32  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.              11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti          all'aliquota  del  10  per  cento), allegata al decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e          successive  modificazioni,  dopo il numero 127-undecies) e'          inserito il seguente: 127-duadecies) prestazioni di servizi          aventi   ad  oggetto  la  realizzazione  di  interventi  di          manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma,          lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici          di edilizia residenziale pubblica; .".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  della  legge          15 dicembre 1998, n. 441, recante: "Norme per la diffusione          e   la   valorizzazione   dell'imprenditoria  giovanile  in          agricoltura",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  22          dicembre  1998,  n. 298, cosi' come modificato dal presente          articolo:              "Art. 13 (Ristrutturazione dei fabbricati rurali). - 1.          Le   disposizioni   tributarie  concernenti  interventi  di          recupero  del  patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della          legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati          rurali   utilizzati,   quale   abitazione  o  per  funzioni          strumentali  all'attivita' agricola, da coltivatori diretti          ovvero  imprenditori  agricoli a titolo principale, che non          hanno  ancora  compiuto i quaranta anni, si applicano anche          alle  spese sostenute nei periodi d'imposta 2000 e 2001. Al          relativo  onere,  pari  complessivamente a lire 90 miliardi          nel  periodo  2001-2010, si provvede ai sensi dell'art. 16,          comma 1, lettera d), della presente legge.".              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 18 febbraio          1998,   n.  41,  recante:  "Regolamento  recante  norme  di          attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della          legge  27 dicembre  1997,  n. 449, in materia di detrazioni          per  le  spese di ristrutturazione edilizia", e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504, recante: "Riordino          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4          della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1992, n. 305, supplemento          ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art. 17 (Disposizioni finali). - 1. L'imposta comunale          sugli immobili non e' deducibile agli effetti delle imposte          erariali sui redditi.              2. (Comma abrogato).              3. (Comma abrogato).              4.  Sono  esclusi  dall'imposta  locale  sui  redditi i          redditi  di  fabbricati  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi          compresi  quelli  strumentali  od  oggetto  di locazione, i          redditi  dominicali  delle  aree fabbricabili e dei terreni          agricoli,  nonche'  i redditi agrari di cui all'art. 29 del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n. 917, e successive modificazioni.              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 hanno          effetto  per  i  redditi prodotti dal periodo di imposta in          corso  al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta          sul  reddito  delle  persone  giuridiche  il cui periodo di          imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti          dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.              6.   Con   effetto  dal  1 gennaio  1993  e'  soppressa          l'imposta   comunale   sull'incremento   di   valore  degli          immobili.  Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel          caso  in  cui  il presupposto di applicazione di essa si e'          verificato  anteriormente  alla  predetta data; con decreto          del  Ministro  delle finanze sono stabilite le modalita' di          effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.              7.  L'imposta  comunale sull'incremento di valore degli          immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime          e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio          dello  Stato,  anche  nel  caso  in  cui  il presupposto di          applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al          1 gennaio   2003  limitatamente  all'incremento  di  valore          maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:                a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione,          e'  assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data          del  31 dicembre  1992  ovvero,  in  caso  di utilizzazione          edificatoria   dell'area   con   fabbricato   in  corso  di          costruzione  o  ricostruzione  alla predetta data, a quello          dell'area  alla  data di inizio dei lavori di costruzione o          ricostruzione;                b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote          sono formati con riferimento al periodo preso a base per il          calcolo dell'incremento di valore imponibile;                c) le   spese   di   acquisto,   di   costruzione  ed          incrementative  sono  computabili  solo  se  riferibili  al          periodo di cui alla lettera b).              8.  Ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta  comunale          sull'incremento  di  valore  degli immobili dovuta ai sensi          del  comma  7  non si applica la disposizione dell'art. 22,          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          643, e successive modificazioni.".              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante: "Disposizioni per la          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.          (Legge   finanziaria   2000)",  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale  27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario,          cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.   6  (Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui          redditi).  -  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                a) all'art.  10,  concernente  gli  oneri deducibili,          dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:                 (Omissis) ;                b) all'art.   11,   comma   1,  lettera  b),  recante          l'aliquota  applicabile al secondo scaglione di reddito, le          parole: 26,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25,5          per cento ;                c) all'art. 12:                  1)   nel   comma  1,  lettera  b),  concernente  le          detrazioni  per  familiari  a carico, le parole: L. 336.000          sono sostituite dalle seguenti: L. 408.000 per l'anno 2000,          L.  516.000  per  l'anno  2001 e L. 552.000 a decorrere dal          1 gennaio 2002 ;                  2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,          le  seguenti  parole: ; il suddetto importo e' aumentato di          L.  240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni          ;                d) all'art. 13:                  1)  nel  comma  1,  relativo  alle  detrazioni  per          redditi  di  lavoro  dipendente,  le parole: L. 1.680.000 ,          L. 1.600.000  , L.  1.500.000 , L. 1.350.000 , L. 1.250.000          e  "L.  1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere          a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente,          dalle  seguenti: L. 1.750.000 , L. 1.650.000 , L. 1.550.000          , L. 1.400.000 , L. 1.300.000 e L. 1.200.000 ;                  2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:                     (Omissis) ;                  3)  dopo  il  comma 2-bis, introdotto dal numero 2)          della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia          di detrazioni per particolari tipologie di redditi:                     (Omissis) ;                  4)  nel  comma  3,  relativo  alle  detrazioni  per          redditi  di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole:          L. 700.000  ,  L.   600.000  ,  L. 500.000  ,  L. 400.000 e          L. 300.000  ,  rispettivamente  contenute nelle lettere a),          b),  c),  d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle          seguenti: L. 750.000 , L. 650.000 , L. 550.000 , L. 450.000          e L. 350.000 ;                e) all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera  e), dopo il          quinto periodo sono inseriti i seguenti (Omissis) ;                f) all'art.  13-bis,  comma  1,  lettera d), relativa          alle  detrazioni per spese funebri, le parole: 1 milione di          lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di lire ;                g) all'art. 13-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente          comma:                   (Omissis) ;                h) dopo l'art. 13-bis e' inserito il seguente:                   (Omissis) ;                i) nell'art.  48-bis,  concernente  la determinazione          dei  redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo          la lettera a) e' inserita la seguente:                   (Omissis) .              2.  All'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo          30 dicembre   1992,   n.  504,  concernente  la  detrazione          dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta'          indivisa,  le  parole:  L. 270.000  sono  sostituite  dalle          seguenti: L. 500.000 .              3.  E'  istituito  presso  il Ministero dell'interno un          fondo  alimentato  con  le  risorse  finanziarie costituite          dalle  entrate  erariali  derivanti dall'assoggettamento ad          IVA  di  prestazioni  di  servizi  non commerciali affidate          dagli   enti   locali   territoriali   a  soggetti  esterni          all'amministrazione  a  decorrere  dal  1 gennaio 2000. Con          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro          dell'interno,  di  concerto con il Ministro del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro          delle   finanze,   sono   dettate   le   disposizioni   per          l'attuazione  della disposizione di cui al presente comma e          per  la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento          delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto          stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.              4.  Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero          3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta          1999;  le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere          dal  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre          1999;  le  restanti  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si          applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.              5.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della          presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art.          18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.              6.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al          comma  2  non  hanno  effetto  ai fini della determinazione          delle  imposte da versare a titolo di acconto dovute per il          periodo di imposta 1999.              7.  Nell'art. 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c),          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973, n. 600, le parole: di cui all'art. 34, comma 4-quater          sono  sostituite  dalle seguenti: di cui all'art. 10, comma          3-bis .              8.   Per  il  periodo  d'imposta  2000,  ai  soli  fini          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, la misura          dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento.              9. (Comma abrogato).              10. (Comma abrogato).              11. (Comma abrogato).              12.  Il  comma  5  dell'art. 1, del decreto legislativo          28 settembre  1998,  n.  360, come sostituito dall'art. 12,          comma  1,  lettera  d), della legge 13 maggio 1999, n. 133,          concernente  le modalita' di effettuazione della trattenuta          relativa  all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF,          e' sostituito dal seguente:                   (Omissis) .              13.  Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone          fisiche  le  somme  erogate  a  titolo  di  borse di studio          bandite,  a  decorrere  dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del          programma  Socrates,  istituito  con decisione n. 819/95/CE          del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995,          come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento          europeo  e  del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le          somme   aggiuntive   corrisposte   dalle   universita',   a          condizione   che   l'importo   complessivo  annuo  non  sia          superiore a L. 15.000.000.              14.  E'  autorizzata  la spesa di lire 500 miliardi per          l'anno  2001  e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per          la  copertura  degli  oneri  recati dal comma 5 dell'art. 2          della legge 13 maggio 1999, n. 133.              15.  All'art.  1  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,          sono apportate le seguenti modificazioni:                a) nel  comma 1, le parole: un importo pari al 41 per          cento sono sostituite dalle seguenti: una quota ;                b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:                   (Omissis) ;                c) al  comma  3,  le  parole: e di cui risulti pagata          l'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI) per l'anno 1997          sono  sostituite  dalle  seguenti:  e di cui risulti pagata          l'imposta  comunale  sugli  immobili  (ICI)  per gli anni a          decorrere dal 1997 ;                d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:                   (Omissis) .              16.  Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone          fisiche  si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza          del  suo  ammontare,  un  importo  pari  al  19  per  cento          dell'ammontare  complessivo  non  superiore  a 5 milioni di          lire  degli  interessi  passivi e relativi oneri accessori,          nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole          di   indicizzazione   pagati   a   soggetti  residenti  nel          territorio  dello  Stato  o di uno Stato membro dell'Unione          europea,  ovvero  a  stabili  organizzazioni nel territorio          dello  Stato  di  soggetti  non  residenti in dipendenza di          mutui  contratti  nell'anno  2000 per effettuare interventi          necessari  al  rilascio  della  documentazione obbligatoria          atta  a  comprovare  la  sicurezza  statica  del patrimonio          edilizio.  Nel  caso  di  contitolarita'  del  contratto di          mutuo,  o  di  piu'  contratti  di mutuo, si applica quanto          stabilito  dal  comma  1,  lettera b), dell'art. 13-bis del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono          stabilite  le  modalita'  e  le  condizioni  alle  quali e'          subordinata la detrazione di cui al presente comma.              17.  All'art.  45  del  decreto legislativo 15 dicembre          1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) nel  comma  1,  le  parole  da:  "per  il  periodo          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998" fino alla fine del          comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i  periodi          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998 e al 1 gennaio 1999          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;          per  i  quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'          stabilita,  rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5,          del 3,10 e del 3,75 per cento";                b)  nel  comma  2,  le  parole  da:  "per  il periodo          d'imposta  in  corso  al 1 gennaio 1998" fino alla fine del          comma,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  i periodi          d'imposta  in  corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e          al  1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del          5,4  per  cento;  per  i  due periodi d'imposta successivi,          l'aliquota  e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del          5 e del 4,75 per cento".              18.  Le  disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai          fini  della determinazione dell'imposta da versare a titolo          di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre          1999.              19.  A  decorrere  dall'anno  2000  il  Fondo sanitario          nazionale   di   parte  corrente  e'  ridotto  dell'importo          generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma          18  in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e          lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001          e  2002.  Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a          tali   importi,  le  aliquote  di  cui  al  comma  17  sono          rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.              20.   Ad   integrazione   dei   fondi   del   Ministero          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          destinati  alla  corresponsione  di  assegni di ricerca, di          borse  di  dottorato  di ricerca e post-laurea, di borse di          specializzazione  in  medicina,  e' autorizzata la spesa di          lire  52  miliardi  per  l'anno  2000, lire 54 miliardi per          l'anno  2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.          Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,          le occorrenti variazioni di bilancio.              21. Al comma 10-bis dell'art. 67, del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in          fine, il seguente periodo:              "(Omissis)".              22.  All'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse          automobilistiche,  approvato  con  decreto  del  Presidente          della  Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le          seguenti modificazioni:                a) alla  lettera d), sono soppresse le parole: "e per          i rimorchi adibiti al trasporto di cose";                b) dopo la lettera d-bis e' inserita la seguente:                "d-ter)  al  peso  massimo dei rimorchi trasportabili          per le automotrici".              22-bis.  Le  tasse automobilistiche dovute in relazione          alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di          cose  sono  determinate  secondo  i  parametri  e le misure          individuati  nella  tabella  2-bis  allegata  alla presente          legge.              22-ter.  Le  tasse  di cui al comma 22-bis sono dovute,          sulla  base  delle  caratteristiche tecniche, tenendo conto          delle  eventuali  limitazioni  risultanti  dalla  carta  di          circolazione,   in   aggiunta   a   quelle  dovute  per  le          automotrici,  entro  i termini e con le modalita' in vigore          per le stesse.              22-quater.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge          23 agosto  1988,  n.  400, sentita la Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome  di Trento e di Bolzano, possono essere modificate          le  misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella          2-bis allegata alla presente legge.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  2, del          decreto-legge  2 marzo  1989, n. 69, recante: "Disposizioni          urgenti  in  materia  di  imposta sul reddito delle persone          fisiche  e versamento di acconto delle imposte sui redditi,          determinazione  forfetaria  del  reddito  e dell'IVA, nuovi          termini  per  la presentazione delle dichiarazioni da parte          di  determinate  categorie  di  contribuenti,  sanatoria di          irregolarita'  formali  e di minori infrazioni, ampliamento          degli  imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in          materia  di  aliquote  IVA  e  di  tasse  sulle concessioni          governative",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo          1989,  n.  51 e convertito in legge, con modificazioni, con          l'art.  1, primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1989, n. 99:              "2.  Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, si procede alla          ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1          e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni          delle  aliquote,  delle detrazioni e dei limiti di reddito;          gli  importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di          reddito  sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la          frazione  non  e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se          e'  superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.          Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  1, del          decreto-legge  19 settembre  1992, n. 384, recante: "Misure          urgenti  in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico          impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali", pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  19 settembre 1992, n. 221 e convertito          in  legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,          n.  438,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 18 novembre          1992, n. 272, supplemento ordinario:              "1.  Le  disposizioni  dei  commi 1 e 2 dell'art. 3 del          decreto-legge   2 marzo   1989,   n.  69,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  27 aprile  1989,  n.  154, si          applicano  limitatamente  alle  detrazioni  di imposta e ai          limiti  di  reddito  previsti  negli art. 12 e 13 del testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante:  "Norme di          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di          gestione  delle  dichiarazioni",  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della dichiarazione successiva.              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano          i crediti e i debiti relativi:                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in          tal caso non e' ammessa la compensazione;                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai          soggetti di cui all'art. 74;                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi          e dell'imposta sul valore aggiunto;                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,          lettera  a),  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis)          (lettera abrogata);                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate          da enti previdenziali, comprese le quote associative;                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'art. 20;                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,          n. 85;                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e          con i Ministri competenti per settore;                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli          esercenti sale cinematografiche.              2-bis. (Comma abrogato).".              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge          30 settembre  2000,  n.  268,  recante:  "Misure urgenti in          materia  di  imposta sui redditi delle persone fisiche e di          accise",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 230 del          2 ottobre 2000 e convertito, con modificazioni, dalla legge          23 novembre   2000,   n.  354,  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000:              "Art.  1  (Modifiche  agli scaglioni di reddito ed agli          importi  delle detrazioni). - 1. Nell'art. 11, comma 1, del          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,          concernente  la determinazione delle aliquote per scaglioni          di  reddito,  per il periodo d'imposta 2000, sono apportate          le seguenti modificazioni:                a) nella    lettera    a),   le   parole:   "fino   a          L. 15.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "fino a          L. 20.000.000";                b) nella lettera b), le parole: "oltre L. 15.000.000"          sono sostituite dalle seguenti: "oltre L. 20.000.000".              2.  Nell'art.  13  del  testo  unico  delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  concernente  le          detrazioni  per  redditi  di  lavoro dipendente, autonomo o          d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le          seguenti modificazioni:                a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite          dalle seguenti:                "a)   L. 2.220.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi di lavoro dipendente non supera L. 12.000.000;                b)   L. 2.100.000   se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 12.000.000          ma non a L. 12.300.000;                e) L. 2.000.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 12.300.000          ma non a L. 12.600.000;                d) L. 1.900.000   se   l'ammontare   complessivo  del          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 12.600.000          ma non a L. 15.000.000;                e) L. 1.750.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000          ma non a L. 15.300.000;                f) L. 1.600.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000          ma non a L. 15.600.000;                g) L. 1.450.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000          ma non a L. 15.900.000;                h) L. 1.330.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000          ma non a L. 16.000.000;                i) L. 1.260.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 16.000.000          ma non a L. 17.000.000;                l) L. 1.190.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 17.000.000          ma non a L. 18.000.000;                m) L. 1.120.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 18.000.000          ma non a L. 19.000.000;                n) L. 1.050.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro dipendente e' superiore a L. 19.000.000          ma non a L. 30.000.000;                o) L. 950.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000 ma non a          L. 40.000.000;                p) L. 850.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000 ma non a          L. 50.000.000;                q) L. 750.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000 ma non a          L. 60.000.000;                r) L. 650.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000 ma non a          L. 60.300.000;                s) L. 550.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000 ma non a          L. 70.000.000;                t) L. 450.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000 ma non a          L. 80.000.000;                u) L. 350.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000 ma non a          L. 90.000.000;                v) L. 250.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000 ma non a          L. 90.400.000;                z) L. 150.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di  lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000 ma non a          L. 100.000.000;                aa) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi          di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000.";                b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite          dalle seguenti:                "a)   L. 1.110.000  se  l'ammontare  complessivo  dei          redditi   di  lavoro  autonomo  e  di  impresa  non  supera          L. 9.100.000;                b) L. 1.000.000   se   l'ammontare   complessivo  dei          redditi  di  lavoro  autonomo  e  di impresa e' superiore a          L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000;                c) L. 900.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.300.000          ma non a L. 9.600.000;                d) L. 800.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.600.000          ma non a L. 9.900.000;                e)  L. 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi          di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.900.000          ma non a L. 15.000.000;                f) L. 600.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 15.000.000 ma non a L. 15.300.000;                g) L. 480.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 15.360.000 ma non a L. 16.000.000;                h) L. 410.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 16.000.000 ma non a L. 17.000.000;                i) L. 340.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 17.000.000 ma non a L. 18.000.000;                l) L. 270.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 18.000.000 ma non a L. 19.000.000;                m) L. 200.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 19.000.000 ma non a L. 30.000.000;                n) L. 100.000  se l'ammontare complessivo dei redditi          di   lavoro   autonomo   e   di   impresa  e'  superiore  a          L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.".              3.  I  sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni          di  cui al presente articolo in sede di effettuazione delle          operazioni  di  conguaglio  relative  ai  redditi dell'anno          2000;   tuttavia,  a  titolo  di  acconto,  entro  il  mese          di novembre,   restituiscono   a   ciascun  percipiente  le          ritenute  operate  nel  corso  dell'anno  2000  fino  ad un          importo non superiore a L. 350.000.              4.   Per   il   periodo   d'imposta   2000,  la  misura          dell'acconto,  gia'  ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98          al   92  per  cento  dall'art.  6,  comma  8,  della  legge          23 dicembre  1999,  n.  488, e' ulteriormente ridotta, agli          stessi   fini,   dal  92  all'87  per  cento.  I  sostituti          d'imposta,  che  trattengono  la  seconda  o  unica rata di          acconto  per  il  periodo d'imposta 2000 per i soggetti che          hanno  fruito  dell'assistenza  fiscale  relativamente alla          dichiarazione  dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono          tenuti   ad   applicare   la  presente  disposizione  senza          attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.              5.  Per  il  periodo  d'imposta  in corso alla data del          31 dicembre   2000,  la  misura  dell'acconto  dell'imposta          regionale  sulle  attivita' produttive e' ridotta dal 98 al          95  per  cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura          dell'acconto   dell'imposta   sul   reddito  delle  persone          giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento.              6.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica,   sono  determinate  le          modalita'  per  la compensazione a favore delle regioni dei          minori  introiti  conseguenti  alla  riduzione della misura          dell'acconto   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'          produttive.
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  (Disposizioni  fiscali  in  materia  di  pensioni,  assegni  di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)
     1.  Per  i  periodi  d'imposta  precedenti a quello in corso al 31 dicembre  2000,  i  redditi  derivanti  da pensioni di ogni genere ed assegni  ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto  di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il  30  giugno  2001  con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota  marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in  caso  di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si  riferiscono  i  redditi.  Non  si  fa  luogo  all'applicazione di soprattasse,  pene  pecuniarie  ed  interessi  a  condizione  che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosi' calcolate. Le  somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro  rate  di  pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre  2001,  del  15  giugno  2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno  2003  senza  applicazione  di  interessi. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  altresi'  alle  controversie pendenti originate  da  avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente  comma  nonche'  a  coloro  i  quali  si siano avvalsi della facolta'  di  cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  anche  entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio  1998,  n.  146,  e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.   2.  Per  l'anno  2001,  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile;  i  percettori  dei suddetti redditi non possono in alcun caso  essere  considerati  fiscalmente  a  carico  e,  se  richiedono prestazioni  sociali  agevolate  alla  pubblica amministrazione, sono comunque   tenuti   a   dichiararli   all'ufficio   erogatore   della prestazione,  ai  fini  della  valutazione  della  propria situazione economica. 
                                         Note all'art. 3:              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge          28  marzo  1997,  n.  79,  recante  "Misure  urgenti per il          riequilibrio  della  finanza  pubblica",  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  29  marzo  1997, n. 74 e convertito in          legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123:              "Art.  9-bis  (Norme  in  materia  di  entrata). - 1. I          soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno          dichiarato,  in  tutto  o  in parte, redditi di pensione di          fonte  estera  percepiti in periodi di imposta per i quali,          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione          del  presente  decreto, non siano ancora intervenuti avvisi          di  accertamento  definitivi,  possono  versare le relative          imposte   nella   misura   del   25  per  cento  di  quanto          complessivamente  dovuto  a  titolo  di imposta sul reddito          delle  persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e          sanzioni,  in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 1997,          ovvero   in   due   rate   di   uguale   importo  scadenti,          rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 31 maggio 1999.              2.  All'art.  3  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,          dopo il comma 75 e' inserito il seguente:              (Omissis).              3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze possono          essere   modificati   gli   anni  di  riferimento  per  gli          adempimenti  di  cui  al  comma 121 dell'art. 3 della legge          23 dicembre 1996, n. 662.              4.  I  soggetti indicati nell'art. 11-bis, comma 1, del          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1992, n. 438, che,          relativamente  al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato          il    reddito   derivante   dall'esercizio   di   attivita'          commerciali  o  arti  o  professioni  in  misura  inferiore          all'ammontare  del  contributo  diretto lavorativo previsto          dallo  stesso  art.  11-bis,  possono regolarizzare la loro          posizione  effettuando  il  versamento delle maggiori somme          dovute   a  titolo  di  imposta  e  di  contributo  per  le          prestazioni  del  Servizio  sanitario nazionale, risultanti          dall'adeguamento  del  reddito al citato contributo diretto          lavorativo,   mediante  l'applicazione  delle  disposizioni          previste   dall'art.  3,  commi  209  e  210,  della  legge          23 dicembre  1996,  n. 662. In tal caso non si applicano le          disposizioni  previste  dall'art.  11-bis  commi 1 e 4, del          decreto-legge  19 settembre  1992,  n. 384, convertito, con          modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.              5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori          imposte  e  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio          sanitario  nazionale  dovuti  dai  contribuenti  che  hanno          dichiarato  un  reddito  inferiore  al  contributo  diretto          lavorativo,  tenuto  conto  anche  delle  imposte versate a          norma  del  comma  4, provvedono, ai sensi dell'art. 36-bis          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n.  600,  e successive modificazioni e integrazioni,          gli   uffici   finanziari   competenti   ad  effettuare  la          liquidazione    delle   imposte   dovute   in   base   alle          dichiarazioni presentate.              6.  Le  liti  fiscali, pendenti alla data del 10 aprile          1996  dinanzi  alle  Commissioni tributarie in ogni stato e          grado   di  giudizio,  possono  essere  definite,  mediante          oblazione, a domanda del ricorrente:                a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la          lite e' d'importo fino a L. 5.000.000;                b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento          del  valore  della lite se questo e' di importo superiore a          L. 5.000.000 milioni e fino a L. 30.000.000.              7.  Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento          e'  previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi          di  pendenza  di  giudizio,  anche se non ancora iscritte a          ruolo   o   liquidate;   dette   somme,   a  seguito  delle          definizioni,   sono   riscosse   a  titolo  definitivo.  La          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle          somme eventualmente gia' versate dal ricorrente.              8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b)          del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997.          I  pagamenti  sono  effettuati con l'osservanza delle norme          sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito          capitolo dello stato di previsione dell'entrata.              9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:                a) per  lite  fiscale,  la  contestazione  relativa a          ciascun  atto  di  imposizione o di irrogazione di sanzioni          impugnato,  considerando  comunque  lite  fiscale  autonoma          quella  relativa  all'imposta  comunale  sull'incremento di          valore degli immobili;                b) per  valore  della  lite,  l'importo  dell'imposta          accertata  al  netto  degli  interessi  e  delle  eventuali          sanzioni  irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di          liti  relative  esclusivamente alla irrogazione di sanzioni          il  valore  e'  costituito dalla somma di queste. Il valore          delle  liti  in  materia  di  imposte  sulle  successioni e          donazioni,  di  registro,  ipotecarie, catastale e comunale          sull'incremento  di  valore  degli  immobili  e' costituito          dall'imposta  relativa al maggiore imponibile accertato. Se          il  giudizio  e' pendente, dopo che e' intervenuta sentenza          di  commissione  tributaria in qualsiasi grado di giudizio,          l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione          ai  sensi  del  presente  articolo  e'  comunque  il valore          accertato.              10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue          automaticamente  il  giudizio  per cessazione della materia          del  contendere.  In  relazione  alla  natura  oblativa  la          definizione  non da' comunque luogo alla restituzione delle          somme  eventualmente  gia' versate dal ricorrente alla data          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del          presente   decreto.   Il   contribuente  da'  comunicazione          dell'avvenuto  pagamento  entro  quindici  giorni  mediante          plico,   senza   busta,   raccomandato,   senza  avviso  di          ricevimento,  contenente  la fotocopia dell'attestazione di          versamento,  al  competente  ufficio  il  quale  informa la          commissione  tributaria  della  regolarita' dell'oblazione,          secondo   le   forme   processuali   previste  dal  decreto          legislativo   31 dicembre  1992,  n.  546.  La  Commissione          tributaria,    accertata   la   regolarita'   formale   del          procedimento, ne dichiara l'estinzione.              11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario,          con le forme provvedimentali di cui all'art. 46 del decreto          legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546,  fissa un termine          perentorio,  comunque  non superiore a trenta giorni, entro          il quale il contribuente deve integrare il versamento delle          somme  negli  ammontari  di cui al comma 6 maggiorato degli          interessi  al  saggio  legale  per  conseguire  gli effetti          dell'oblazione;  entro  quindici giorni il contribuente da'          comunicazione    al    giudice   tributario   dell'avvenuto          versamento   integrativo   mediante   deposito,  presso  la          segreteria   della  commissione  tributaria,  di  fotocopia          dell'attestato  di  versamento.  La  commissione tributaria          dichiara l'estinzione del procedimento.              12.  Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'art. 3          del  decreto-legge  30 settembre  1994, n. 564, convertito,          con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e          successive  modificazioni  e  integrazioni, e' prorogato al          31 luglio  1997.  I soggetti che si avvalgono della proroga          di  cui  al  presente  comma,  ai  quali  si  applicano  le          disposizioni previste dal citato art. 3, debbono effettuare          i  versamenti  entro  tale ultimo termine, maggiorati degli          interessi  legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora          gli  importi  da  versare complessivamente eccedano, per le          persone  fisiche, la somma di L. 5.000.000 e, per gli altri          soggetti,  la somma di L. 10.000.000, gli importi eccedenti          possono  essere  versati in due rate di pari importo, entro          il    15 dicembre    1997    ed    entro   il   28 febbraio          1998, maggiorati  degli  interessi  legali  a decorrere dal          15 dicembre 1995.              13.  Sono considerati validi, ai fini della definizione          dell'accertamento  con  adesione  per gli anni pregressi, i          versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi          fini  possono  essere  effettuati, entro il 31 luglio 1997,          versamenti   integrativi   delle   somme   dovute   e   non          integralmente  versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono          dovuti  gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla          data   dell'effettivo   versamento,  se  il  versamento  da          effettuare a tale titolo e' superiore a L. 20.000.              14.   Sulle  somme  non  versate  ai  sensi  del  comma          2-quinquies  dell'art.  3  del  decreto-legge  30 settembre          1994,  n.  564,  convertito, con modificazioni, dalla legge          30 novembre  1994,  n.  656,  non  e' dovuta la soprattassa          prevista   al  comma  2-nonies  dell'art.  3  dello  stesso          decreto-legge   se   le  predette  somme, maggiorato  degli          interessi  legali a decorrere dalle relative scadenze, sono          versate entro il termine del 31 luglio 1997.              15.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento  con          adesione  per  gli  anni pregressi inibisce la possibilita'          per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta          l'accertamento  di  cui  all'art.  38,  commi dal quarto al          settimo,   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          29 settembre  1973,  n.  600,  e successive modificazioni e          integrazioni.              16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro          il  30 aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di          constatazione  con esito positivo ai fini delle imposte sul          reddito   o   dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  ovvero          notificato  avviso  di  accertamento,  ad  eccezione  degli          avvisi  di  accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,          e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  relativi  a          redditi   oggetto   dell'accertamento   con   adesione,   a          condizione  che  il  contribuente  versi entro il 31 luglio          1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.              17.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti delle definizioni          perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.              18.  L'intervenuta  definizione da parte delle societa'          od  associazioni  di  cui  all'art. 5 del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte          del  titolare  di  azienda  coniugale  non gestita in forma          societaria  costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi          dell'art.   41-bis   del   decreto   del  Presidente  della          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni, nei confronti delle persone          fisiche  che non hanno definito i redditi prodotti in forma          associata.  In tal caso i termini previsti dall'art. 43 del          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del          1973 sono prorogati di due anni.              19.  Il  termine del 30 aprile di cui all'art. 2, comma          138,  primo  periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,          come   modificato   dall'art.   6-bis   del   decreto-legge          31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  28 febbraio  1997,  n. 30, e' prorogato al 31          luglio 1997.              20.  All'art.  84  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  i  commi primo e          secondo sono sostituiti dai seguenti:              (Omissis).              21.  Le  disposizioni  di  cui al comma 20 si applicano          anche  alle  procedure  di espropriazione dei beni immobili          per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di          conversione   del   presente   decreto,   e'  in  corso  di          espletamento  la  perizia  dell'ufficio  tecnico  erariale,          fermo  restando  l'obbligo del concessionario di dimostrare          di  aver  proceduto  alla  relativa espropriazione entro il          ventiquattresimo  mese  successivo  a  quello di entrata in          vigore della legge di conversione del presente decreto.              22.   Il   termine   previsto  dall'art.  2-nonies  del          decreto-legge  30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  1994,  n. 656, e          successive  modificazioni  e  integrazioni, e' prorogato al          31 luglio 1997.              23.  Il  termine  di  cui  al  comma  2 dell'art. 6 del          decreto-legge   8 agosto  1996,  n.  437,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge  24 ottobre  1996,  n.  556,          concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle          violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla          tassa  di  concessione  governativa  per l'attribuzione del          numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998.".              - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 maggio          1998, n. 146, recante: "Disposizioni per la semplificazione          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il          funzionamento   dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'          disposizioni  varie  di  carattere finanziario", pubblicata          nella   Gazzetta   Ufficiale   14   maggio  1998,  n.  110,          supplemento ordinario:              "Art.   38  (Disposizioni  in  materia  di  redditi  di          pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle          zone  di  frontiera).  -  1.  Il  termine del 15 marzo 1998          previsto  dal  comma  1  dell'art.  9-bis del decreto-legge          28 marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla          legge  28 maggio  1997,  n.  140, e' prorogato al 31 maggio          1999.  I  soggetti  di  cui  al  medesimo comma 1 dell'art.          9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima          rata  entro  il  1 dicembre  1997,  possono  provvedere  al          versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi          legali  su  quanto  dovuto  al  1 dicembre  1997,  in unica          soluzione  entro  il  31 maggio  1999. I soggetti di cui al          medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che abbiano effettuato il          versamento  della  prima  rata  entro il 1 dicembre 1997 in          misura  inferiore  a  quanto  dovuto, possono provvedere al          conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi          legali  su  quanto  dovuto  al  1 dicembre  1997,  entro il          31 maggio 1999.              2.  I  soggetti  che  regolarizzino redditi di pensione          estera  antecedenti  al  1996,  secondo quanto previsto dal          comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n.          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n.  140,  possono usufruire, per i redditi percepiti          per  il  1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato          le  dichiarazioni  dei  redditi,  delle  modalita'  di  cui          all'ottavo comma dell'art. 9 e al quinto comma dell'art. 54          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n.  600,  introdotti  dal comma 1 dell'art. 14 della          legge  29 dicembre 1990, n. 408, nonche' delle modalita' di          cui al quarto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente          della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal          comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 408 del 1990. La          soprattassa  ivi  prevista nella misura del 30 per cento e'          ridotta al 15 per cento.              3.  Fino  alla  data  di cui al comma 2 dell'art. 5 del          decreto   legislativo   2 settembre   1997,   n.   314,  la          disposizione  recata dalla lettera c) del comma 3 dell'art.          3  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917,  va  intesa  nel senso che l'esclusione dalla base          imponibile  opera  anche  per  i redditi di lavoro prestato          nelle  zone  di  frontiera  ed  in altri Paesi limitrofi da          soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori          dei  suddetti  redditi  non  possono  in  alcun caso essere          considerati   fiscalmente   a   carico   e   se  richiedono          prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione          sono  comunque  tenuti  a dichiararli all'ufficio erogatore          della  prestazione, ai fini della valutazione della propria          situazione economica.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 45, comma 14, della          legge  17 maggio  1999, n. 144, recante: "Misure in materia          di  investimenti,  delega  al Governo per il riordino degli          incentivi  all'occupazione e della normativa che disciplina          l'INAIL,  nonche'  disposizioni  per il riordino degli enti          previdenziali",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22          maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:              "14.  I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'art.          38,  comma  1,  della  legge  8 maggio  1998,  n. 146, sono          prorogati al 31 maggio 1999".
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                    (Riduzione della aliquota IRPEG)
     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli  utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,";   b)  all'articolo  91,  in  materia  di  aliquota  dell'imposta sul reddito  delle  persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento,  a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e  del  35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003",   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del  58,73  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del  56,25  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti a decorrere dal periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per  i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,";   d)  all'articolo  105,  comma  5, le parole: di un importo pari al 58,73  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al  56,25  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al  53,85  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,".   2.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal seguente: "A tale fine si considera come provento  non  assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di  dette  plusvalenze  e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle  plusvalenze  e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo  d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2003;  per le societa' quotate,  tali  misure  sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento".   3.  Per  il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio  2001,  la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2,  comma  10,  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.   4.  La  misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,  per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e'  ridotta  dal  98  per  cento  al  93,5  per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al  98,5  per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento. 
                                         Note all'art. 4:              - Si  riporta il testo degli articoli 14, 91, e 105 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917  -  gia' citato nelle note all'art. 2 -, cosi' come          modificato dal presente articolo:              "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti          da  societa'  ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito          complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma          e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti          indicati  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al          contribuente  e'  attribuito  un  credito d'imposta pari al          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in          corso  al  1 gennaio  2001,  e  al  53,85 per cento, per le          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta          successivo   a   quello   in   corso   al  1 gennaio  2003,          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle          lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105.              1-bis.  Il  credito  di  imposta  di  cui  al  comma 1,          relativo  ai  dividendi  percepiti  dai  comuni distribuiti          dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai          sensi  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, e successive          modificazioni,  puo' essere utilizzato per la compensazione          dei  debiti  ai  sensi dell'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.              2.  Nel  caso  di  distribuzione  di utili in natura il          credito  di  imposta  e' determinato in relazione al valore          normale  degli  stessi alla data in cui sono stati posti in          pagamento.              3.  Relativamente  agli utili percepiti dalle societa',          associazioni  e imprese indicate nell'art. 5, il credito di          imposta  spetta  ai  singoli soci, associati o partecipanti          nella proporzione ivi stabilita.              4.   Ai  soli  fini  della  applicazione  dell'imposta,          l'ammontare  del credito di imposta e' computato in aumento          del reddito complessivo.              5.  La  detrazione  del credito di imposta, deve essere          richiesta,  a  pena  di  decadenza, nella dichiarazione dei          redditi  relativa  al  periodo  di imposta in cui gli utili          sono  stati  percepiti  e  non  spetta  in  caso  di omessa          presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione          degli   utili  nella  dichiarazione  presentata.  Se  nella          dichiarazione  e'  stato  omesso  soltanto  il  computo del          credito  di  imposta  in  aumento  del reddito complessivo,          l'ufficio  delle  imposte  puo'  procedere  alla correzione          anche  in  sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base          alla dichiarazione dei redditi.              6.  Il credito di imposta spetta anche quando gli utili          percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16;          in  questo  caso  il  suo ammontare e' computato in aumento          degli  utili e si detrae dalla relativa imposta determinata          a norma dell'art. 18.              6-bis.  Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti          non  spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione          e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai          soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di          cui   alla   legge  23 marzo  1983,  n.  77,  e  successive          modificazioni,  o dalle societa' di investimento a capitale          variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio          1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione  nelle          societa'  o  enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1          dell'art. 87 del presente testo unico.              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si          applicano  per  le  partecipazioni  agli utili spettanti ai          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai          dipendenti   della   societa'  o  dell'ente  e  per  quelle          spettanti   in   base   ai  contratti  di  associazione  in          partecipazione  e  ai  contratti  indicati  nel primo comma          dell'art.  2554  del  codice civile, ne' per i compensi per          prestazioni   di   lavoro   corrisposti   sotto   forma  di          partecipazione  agli  utili  e  per  gli  utili di cui alla          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.              7-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario          allorche'  la  costituzione  o  la  cessione del diritto di          usufrutto  sono  state  poste  in  essere  da  soggetti non          residenti,  privi nel territorio dello Stato di una stabile          organizzazione".              "Art.  91  (Aliquota  dell'imposta).  - 1. L'imposta e'          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del          36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al          1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo          d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.".              "Art.  105  (Adempimenti per l'attribuzione del credito          d'imposta  ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).          - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui          all'art.  14,  le societa' e gli enti indicati alle lettere          a)   e   b)  del  comma  1  dell'art.  87  devono  rilevare          distintamente nella dichiarazione dei redditi:                a)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato          ai sensi dei commi 2 e 3;                b)  l'ammontare complessivo delle imposte determinato          ai sensi del comma 4.              2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera          a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei          redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le          imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed          iscritte  in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da          accertamenti   divenuti   definitivi,  nonche'  le  imposte          applicate  a  titolo  di  imposta  sostitutiva. Ai fini del          presente  comma  si  tiene  conto  delle imposte liquidate,          accertate  o applicate entro la data della deliberazione di          distribuzione  degli  utili  di  esercizio, delle riserve e          degli  altri  fondi  diversi  da  quelli indicati nel primo          comma  dell'art.  44,  nonche' delle riduzioni del capitale          che  si  considerano  distribuzione  di  utili ai sensi del          comma 2 del medesimo art. 44.              3.  In  caso di distribuzione degli utili di esercizio,          in  deroga  alla disposizione dell'ultimo periodo del comma          2,  concorre  a  formare l'ammontare di cui alla lettera a)          del  comma  1  l'imposta  liquidata nella dichiarazione dei          redditi  del  periodo a cui gli utili si riferiscono, anche          se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade          successivamente    alla   data   della   deliberazione   di          distribuzione.   La  disposizione  precedente  si  applica,          altresi',  nel  caso  di  distribuzione  delle  riserve  in          sospensione   d'imposta,   avendo   a   tal  fine  riguardo          all'imposta   liquidata  per  il  periodo  nel  quale  tale          distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso          dell'imposta   liquidata  per  detti  periodi,  il  credito          d'imposta  attribuito  ai  soci  o  partecipanti  non trovi          copertura,  la  societa'  o l'ente e' tenuto ad effettuare,          per  la  differenza,  il  versamento  di una corrispondente          imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis.              4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera          b) del comma 1:                1)  l'imposta,  calcolata  nella misura del 56,25 per          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio  2001,  e del 53,85 per          cento,  per  i  proventi conseguiti a decorrere dal periodo          d'imposta  in  corso  al  1 gennaio 2003, corrispondente ai          proventi che in base agli altri articoli del presente testo          unico  o  di  leggi  speciali  non  concorrono a formare il          reddito  della  societa'  o  dell'ente  e  per  i  quali e'          consentito  computare detta imposta fra quelle del presente          comma;                2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a          formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali          e'  stato  attribuito  alla societa' o all'ente medesimo il          credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis.          L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'          commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si          sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta          relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a          concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato          in   detrazione  dalla  societa'  o  dall'ente  secondo  le          disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei          soci  o  partecipanti del credito d'imposta di cui all'art.          14,  gli  importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1          sono  ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un          importo  pari  al  56,25  per  cento,  per le distribuzioni          deliberate  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a          quello  in  corso  al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento,          per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo          d'imposta  successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2003,          degli  utili  di  esercizio,  delle  riserve  e degli altri          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44,          distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni          del  capitale  che si considerano distribuzione di utili ai          sensi  del  comma  2  del  medesimo  art.  44.  Gli importi          distribuiti,  se  nella relativa deliberazione non e' stato          stabilito    diversamente,    comportano    la    riduzione          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata          lettera a).              6.   Nella  dichiarazione  dei  redditi  devono  essere          indicati:                1)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare          complessivo  delle imposte di cui alla lettera a) del comma          1 verificatisi nell'esercizio;                2)  gli  incrementi  e  i  decrementi  dell'ammontare          complessivo  delle imposte di cui alla lettera b) del comma          1 verificatisi nell'esercizio.              7.  Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito          ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art.          14  ovvero  e'  attribuito il credito d'imposta limitato di          cui  agli  articoli  11,  comma  3-bis,  e 94, comma 1-bis,          devono   essere   separatamente  indicati  nei  modelli  di          comunicazione  di  cui  all'art.  7 della legge 29 dicembre          1962. n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione.              8.  Nel  caso  di omessa comunicazione in conformita' a          quanto  previsto  nel  comma  precedente,  si  applicano le          sanzioni  di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge          n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata          qualora  siano  attribuiti  ai  soci o partecipanti crediti          d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto          legislativo    18 dicembre    1997,    n.   467,   recante:          "Disposizioni    in    materia   di   imposta   sostitutiva          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta          sugli  utili  societari,  a  norma  dell'art. 3, comma 162,          lettere  e)  ed  i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662",          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3,          supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal presente          articolo:              "Art.   4   (Disposizioni  speciali).  -  1.  L'imposta          sostitutiva  applicata  ai  sensi  del  decreto legislativo          8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle          imposte   sui   redditi  delle  operazioni  di  cessione  e          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di          partecipazioni,  e  l'imposta  sul  reddito  delle  persone          giuridiche  applicata  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, del          decreto  legislativo recante la disciplina ai medesimi fini          degli  utili  corrispondenti  alla  remunerazione ordinaria          della   variazione   in  aumento  del  capitale  investito,          concorre  a  formare  l'ammontare  delle  imposte di cui ai          commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui          redditi.              2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione  del comma 1, le          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in          applicazione  dell'art.  1  e  dell'art.  4,  comma  2, del          predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai fini          delle  imposte  sui  redditi delle operazioni di cessione e          conferimento  di  aziende,  fusione, scissione e permuta di          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul          reddito  delle  persone  giuridiche  ai  sensi dell'art. 1,          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma          4  dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi          di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera          come  provento  non  assoggettato a tassazione la quota del          47,22  per  cento  di  dette plusvalenze e di detto reddito          conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in corso al          1 gennaio  2001,  e del 45,72 per cento delle plusvalenze e          dei  redditi  medesimi  conseguiti  a decorrere dal periodo          d'imposta  in  corso  al  1  gennaio  2003; per le societa'          quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56          e all'80 per cento".              Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n.          133,  recante  "Disposizioni  in  materia  di perequazione,          razionalizzazione  e federalismo fiscale", pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1999,  n.  113, supplemento          ordinario,  cosi' come modificato dal presente articolo, si          rinvia alle note all'art. 6.
                           |  
|   |                                 Art. 5. (Emersione  di  basi imponibili e riduzione del carico tributario sui                         redditi d'impresa)
     1.  Le  maggiori  entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili  dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo  116  della  presente  legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio  e  della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti,  alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul  reddito  d'impresa.  La  riduzione  e'  effettuata con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7.   2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo  2002,  sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti  dai  contratti di riallineamento e di emersione registrati entro  il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni  dal  2001  al  2005,  delle  basi imponibili e alla progressiva riduzione   delle  agevolazioni  concesse  ai  soggetti  aderenti  ai contratti di emersione.   3.  In  relazione  alle  stime del maggior gettito, determinato ai sensi  del  comma  2, e' disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1.  |  
|   |                                 Art. 6
     (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
     1.  All'articolo  16,  comma  1, lettera d), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione  separata,  sono  aggiunte,  in  fine, le parole: "e delle societa' di persone".   2.  All'articolo  79,  comma  8, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito delle  imprese  autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, e'  inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi', una   deduzione   forfetaria   annua  di  lire  300.000  per  ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi".   3.  Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  in  materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.   4.  All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,  dopo  le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000".   5.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino  delle  imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  1,  il  comma  3,  in  materia  di  applicazione dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:   "3.  La  parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera  il  reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata in aumento  del  reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto";   b)   all'articolo   6,   comma   1,   concernente   l'applicazione dell'aliquota  ridotta  alle  societa'  quotate,  le  parole  da: "le aliquote  di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle  seguenti:  "l'aliquota  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1 e' ridotta al 7 per cento".   6.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 31 dicembre   2000;  a  decorrere  dal  medesimo  periodo  d'imposta  si applicano  le  disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.   7.  I  soggetti  che,  avendo  in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti  anticipati  a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa  metodologia  contabile  di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  possono  riclassificare  gli  ammortamenti anticipati  pregressi  imputandoli  alla  suddetta  riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite.   8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n.  441,  recante  norme  a  favore  dell'imprenditoria  giovanile in agricoltura,  le  parole:  "a  fondi  rustici"  sono sostituite dalle seguenti:  "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le  pertinenze,  le  scorte  vive  e  morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale".   9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il   primo   periodo   e'  sostituito  dal  seguente:  "Per  favorire l'introduzione  e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese condotte  da giovani agricoltori o da societa' di cui all'articolo 2, il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione".   10.  Per  le finalita' di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche  i  fondi  residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.   11.   Alle   persone   fisiche  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore  agricolo,  partecipanti  ad  imprese  familiari o socie delle  societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si  applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette  societa' o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.   12.  All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  recante  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'  produttive,  le  parole:  "e  al  1º  gennaio  1999"  sono sostituite  dalle  seguenti:  ",  al  1  gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi,  l'aliquota  e'  stabilita, rispettivamente, nelle misure del  2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5".   13.  La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti  ambientali,  come  definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.   14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in  cui  gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione    si   determina   diminuendo   l'ammontare   degli investimenti  ambientali  di  un  importo  pari alla differenza tra i corrispettivi  derivanti  dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello  stesso  periodo  d'imposta  per la reazione degli investimenti ambientali.   15.  Per  investimento  ambientale si intende il costo di acquisto delle  immobilizzazioni  materiali  di  cui  all'articolo 2424, primo comma,   lettera  B),  n.  II,  del  codice  civile,  necessarie  per prevenire,  ridurre  e  riparare  danni causati all'ambiente. Sono in ogni  caso  esclusi  gli  investimenti  realizzati  in  attuazione di obblighi  di  legge.  Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale.   16.  A  decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute  a  rappresentare  nel  bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati.   17.  Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,  sentite  le categorie professionali  interessate,  effettua  nell'anno  2001  un censimento degli investimenti ambientali realizzati.   18.  All'onere  derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da  13  a  17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso  il  Ministero  delle  finanze  con  una dotazione di lire 7,7 miliardi  per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.   19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, la quota  di  reddito  di  cui  al  comma  13  corrisponde all'eccedenza rispetto  alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti.   20.  All'articolo  65,  comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di  utilita'  sociale,  dopo  la  lettera  c-nonies)  e'  aggiunta la seguente:   "c-decies)  le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di  gestione  di  parchi  e  riserve naturali, terrestri e marittimi, statali  e  regionali,  e  di  ogni  altra  zona  di  tutela speciale paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina, statale  e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private  indicate  alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate  per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,  ricerca  e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i  soggetti  e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette  erogazioni  liberali;  determina, a valere sulla somma allo scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto beneficiario.  Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli  soggetti  beneficiari  che abbiano ricevuto somme di importo maggiore  della  quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata  dello  Stato  un  importo  pari  al  37  per cento della differenza".   21.  Le  disposizioni  di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.   22.   Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma  20,  il  Ministro dell'ambiente  determina  l'ammontare  delle erogazioni deducibili in misura  complessivamente  non  superiore  a  15  miliardi  di  lire a decorrere dall'anno 2002.   23.  L'articolo  12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente:   "Art.  12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le societa'  cooperative  e  loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito  le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una  parte  del  prezzo  dei  beni e servizi acquistati o di maggiore compenso  per  i  conferimenti  effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali".   24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le  parole:  "il  successivo"  sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi". 
                                         Note all'art. 6:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 16  e  79 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917  -  gia'  citato  nelle note all'art. 2, cosi' come          modificato dal presente articolo:              "Art.  16  (Tassazione  separata).  -  1.  L'imposta si          applica separatamente sui seguenti redditi:                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla          risoluzione del rapporto di lavoro;              a-bis)   le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  alla          lettera  h-bis)  del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma          di  capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10,          comma  1-bis,  del  decreto  legislativo 21 aprile 1993, n.          124, e a titolo di anticipazioni;                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi          e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2          dell'art. 46;                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;              c-bis)  l'indennita'  di  mobilita'  di cui all'art. 7,          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento          di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1-bis  del          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,          corrisposti anticipatamente;                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni          notarili;                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma          dell'art.  4  della  legge  23 marzo  1981,  n.  91, se non          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;                g-bis)  plusvalenze  di cui alla lett. b) del comma 1          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al          momento della cessione;                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie          spettanti al precedente titolare;                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella          perdita di redditi relativi a piu' anni;                l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'          indicate  nell'art.  5  nei  casi  di recesso, esclusione e          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque          anni;                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della          liquidazione e' superiore a cinque anni;                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma 1          dell'art.  41,  quando  non  sono  soggetti a ritenuta alla          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a          cinque anni;                n-bis)  somme  conseguite  a  titolo  di  rimborso di          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle          spese  rimborsate  di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera          e), quinto e sesto periodo.              2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma          1  sono  esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da          societa'  in  nome collettivo o in accomandita semplice; se          conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio di imprese          commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne          sia   fatta   richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi          relativa   al   periodo   di  imposta  al  quale  sarebbero          imputabili come componenti del reddito di impresa.              3.  Per  i redditi indicati alle lettere da d) a f) del          comma  1  e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)          non  conseguiti  nell'esercizio  di  imprese commerciali il          contribuente  ha facolta' di non avvalersi della tassazione          separata    facendolo    constare    espressamente    nella          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in          cui  e'  avvenuta  o  ha  avuto inizio la percezione. Per i          redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma          1  gli  uffici  provvedono  a iscrivere a ruolo le maggiori          imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17          e  18  ovvero  facendo  concorrere  i  redditi  stessi alla          formazione  del  reddito  complessivo dell'anno in cui sono          percepiti,   se   cio'   risulta  piu'  favorevole  per  il          contribuente.              4.  (La  disposizione  del  comma 4 e' stata trasferita          nell'art.  9,  quale  comma  5, dall'art. 1 del decreto del          Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).".              "Art.  79  (Imprese  minori). - 1. Il reddito d'impresa          dei   soggetti   che  secondo  le  norme  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono          ammessi  al regime di contabilita' semplificata e non hanno          optato   per   il  regime  ordinario  e'  costituito  dalla          differenza  tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e          degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1,          conseguiti  nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese          documentate  sostenute nel periodo stesso. La differenza e'          rispettivamente   aumentata  e  diminuita  delle  rimanenze          finali  e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,          60  e  61  ed  e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze          realizzate  ai  sensi  dell'art.  54 e delle sopravvenienze          attive  di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e          sopravvenienze passive di cui all'art. 66.              2. (Comma abrogato).              3.  Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,          secondo   le   disposizioni  degli  articoli  67  e  68,  a          condizione   che   sia   tenuto   il   registro   dei  beni          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite          su  crediti  sono  deducibili  a norma dell'art. 66. Non e'          ammessa   alcuna  deduzione  a  titolo  di  accantonamento;          tuttavia   gli  accantonamenti  di  cui  all'art.  70  sono          deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri          di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.              4. (Comma abrogato).              5.   Si   applicano,  oltre  a  quelle  richiamate  nei          precedenti  commi, le disposizioni di cui agli articoli 58,          62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2          e  4  dell'art.  64,  ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai          commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica          inoltre,  con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che          concorrono   a  formare  il  reddito  di  impresa  pur  non          risultando  dalle registrazioni ed annotazioni nei registri          di  cui  all'art.  18  del decreto indicato nel comma 1, la          disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75.              6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere          determinato  in  misura inferiore a quello risultante dalla          applicazione  dei  criteri  previsti dal successivo art. 80          per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.              6-bis.  Per gli enti non commerciali e gli organismi di          tipo  associativo  di  cui  agli  articoli 108  e  111, che          rientrano   tra   i   soggetti  disciplinati  dal  presente          articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6.              7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e          per  gli  esercenti  le  attivita'  indicate al primo comma          dell'art.   1   del  decreto  del  Ministro  delle  finanze          13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288          del  22 ottobre  1979,  il  reddito d'impresa determinato a          norma   dei  precedenti  commi  e'  ridotto,  a  titolo  di          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un          importo  pari  alle seguenti percentuali dell'ammontare dei          ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1          per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire;          0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di          lire.              8.  Per  le  imprese  autorizzate  all'autotrasporto di          merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei          precedenti   commi   e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione          forfettaria  di spese non documentate, di lire 45.500 per i          trasporti  personalmente effettuati dall'imprenditore oltre          il  comune  in  cui  ha sede l'impresa ma nell'ambito della          regione  o  delle  regioni  confinanti e di lire 81.000 per          quelli  effettuati  oltre  tale  ambito.  Per  le  medesime          imprese  compete,  altresi', una deduzione forfetaria annua          di  lire  300.000  per  ciascun  motoveicolo  e autoveicolo          avente  massa  complessiva  a  pieno carico non superiore a          3.500  chilogrammi.  La deduzione spetta una sola volta per          ogni     giorno    di    effettuazione    del    trasporto,          indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione          dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto          dal   dichiarante,   recante   l'indicazione   dei   viaggi          effettuati  e della loro durata e localita' di destinazione          nonche'    degli    estremi   delle   relative   bolle   di          accompagnamento   delle   merci   o,  in  caso  di  esonero          dall'obbligo  di emissione di queste, delle fatture o delle          lettere  di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno          1974,  n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le          lettere  di  vettura  devono  essere  conservate  fino alla          scadenza del termine per l'accertamento.              9. (Comma abrogato).".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21, comma 1, della          legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza          pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre  1998,  n.  302,          supplemento ordinario:              "1.  Per la ristrutturazione delle reti distributive il          reddito    di   impresa   degli   esercenti   impianti   di          distribuzione   di  carburante  e'  ridotto,  a  titolo  di          deduzione  forfettaria,  di  un  importo pari alle seguenti          percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art.          53,  comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:                a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;                b) 0,6  per  cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e          fino a lire 4 miliardi;                c) 0,4 per cento del ricavi oltre lire 4 miliardi.".              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio          1999,  n.  133  -  gia'  citato nelle note all'art. 4 della          presente  legge  per  quanto  riguarda  la variazione della          quota  del  reddito,  cosi'  come  modificato  dal presente          articolo:              "Art.  2  (Modifiche  alla  disciplina  dei  redditi di          impresa).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro          diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi aventi ad          oggetto  la  modifica  delle  disposizioni  concernenti  le          imposte  sui redditi applicabili alle imprese individuali e          alle   societa'  di  persone,  in  regime  di  contabilita'          ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:                a) tassazione  separata,  con  aliquota  allineata  a          quella  prevista per le persone giuridiche, della parte dei          redditi  d'impresa  soggetta  al  regime di cui all'art. 5,          comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre          1997,  n.  466,  e  assoggettamento all'imposta sul reddito          delle  persone  fisiche  (IRPEF)  dei  residui  redditi  di          impresa, eccedenti la predetta parte;                b) previsione,  per i periodi di imposta successivi a          quello  in  corso  alla  data  del  1 gennaio  2000,  della          facolta' per il contribuente di richiedere:                  1) la  separazione  dell'imposizione sui menzionati          soggetti  da  quella  dell'imprenditore,  dei collaboratori          familiari e dei soci;                  2) l'assoggettamento  del  reddito  di  impresa  ad          imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime          previsto per le persone giuridiche;                  3) l'assoggettamento  all'imposta sul reddito delle          persone   fisiche   dei  redditi  corrisposti  dall'impresa          all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con          applicazione  del  credito di imposta per l'imposta assolta          dall'impresa.              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si attuano nel          limite  delle  residue  disponibilita'  del  fondo  di  cui          all'art. 1, comma 1, lettera c).              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1          sono   trasmessi   alla  Commissione  parlamentare  di  cui          all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,          per  l'acquisizione  del  parere, che viene espresso con la          procedura  di  cui  all'art.  3, commi 14 e seguenti, della          citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.              4. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore dei          decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto degli          stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della          Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della          legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con          uno  o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o          correttive.              5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996,          n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) alla  lettera  b),  dopo le parole: "rispetto alle          corrispondenti  voci  risultanti  dal  bilancio relativo al          periodo  di  imposta  in  corso  alla data del 30 settembre          1996;  "  sono  inserite  le seguenti: "la nuova disciplina          puo'   essere   applicata   anche   con  riferimento  a  un          moltiplicatore di tale incremento; ;                b) dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:          "b-bis)  possibilita'  di applicare la nuova disciplina con          riferimento   all'intero  patrimonio  netto  delle  imprese          individuali  e  delle  societa'  di  persone  in  regime di          contabilita' ordinaria; .              6. Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano a          decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello          in  corso  alla  data  del  30 settembre  1996,  anche  con          riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi          di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione          dei   provvedimenti   di  attuazione  del  comma 5  trovano          applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.              7. Gli   utili  relativi  agli  esercizi  in  corso  al          31 dicembre  1998  e  al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle          societa'  fruenti  delle  agevolazioni  di cui all'art. 14,          comma 5,  della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e'          attribuito  ai  soci il credito d'imposta limitato, possono          essere  esclusi  dalla  formazione del reddito d'impresa se          determinano   la  riduzione  o  l'annullamento  di  perdite          rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e          dell'art.  102  del  testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in          caso  di  distribuzione,  alle  riserve  formate  con utili          fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio          in  corso  al  31 dicembre  1997.  La  disposizione  non si          applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito          operazioni sul capitale.              7-bis.  La  disposizione  di  cui al comma 7 si applica          agli  utili  formatisi negli esercizi nei quali sono fruite          le  agevolazioni  di  cui all'art. 14, comma 5, della legge          1 marzo  1986,  n.  64,  anche  se  si  tratta  di esercizi          successivi  a  quello  in  corso  alla data del 31 dicembre          1999.              8. Per  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge  e  per  i  due          successivi,  il  reddito complessivo netto dichiarato dalle          societa'  e  dagli  enti commerciali indicati nell'art. 87,          comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e' assoggettabile          all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  con          l'aliquota  del 19 per cento per la parte corrispondente al          minore   tra   l'ammontare   degli   investimenti  in  beni          strumentali  nuovi  di cui agli articoli 67 e 68 del citato          testo   unico,   anche   mediante  contratti  di  locazione          finanziaria,  effettuati  negli stessi periodi e quello dei          conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti di          utili  a  riserva  eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia,          per  il  secondo  dei predetti periodi sono computati anche          gli  importi,  determinati  ai  sensi  del  comma 9,  degli          investimenti,  dei  conferimenti  e degli accantonamenti di          utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato          ai   fini   dell'applicazione  dell'agevolazione  in  detto          periodo.  Per  le societa' e gli enti commerciali di cui al          citato  art.  87,  comma 1, lettera d), le disposizioni del          presente  comma  si  applicano  relativamente  alle stabili          organizzazioni nel territorio dello Stato.              9. Agli effetti del comma 8:                a) gli  investimenti devono riguardare beni destinati          a  strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano,          in  ciascun  periodo  d'imposta,  per la parte eccedente le          cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono          esclusi  in  ogni  caso  gli  investimenti, le cessioni, le          dismissioni  e  gli  ammortamenti  relativi  ai beni di cui          all'art.   121-bis,  comma 1,  lettera a),  numero 1),  del          citato  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente          della  Repubblica  n. 917 del 1986, tranne quelli destinati          ad  essere  utilizzati esclusivamente come beni strumentali          nell'attivita'   propria  dell'impresa  o  adibiti  ad  uso          pubblico,   e  relativi  ai  beni  immobili  diversi  dagli          impianti   e  dagli  opifici  appartenenti  alle  categorie          catastali  D/1,  D/2,  D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente          dal  possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso          di costruzione, destinati a tale utilizzo;                b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a          riserva  vanno  computati,  in  ciascun  periodo d'imposta,          secondo  i  criteri  previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del          decreto  legislativo  18 dicembre  1997, n. 466, e rilevano          per  la  parte  eccedente  i  decrementi  di  cui al citato          comma 5  verificatisi nel medesimo periodo; per le societa'          e  gli  enti  commerciali  di  cui  all'art.  87,  comma 1,          lettera d),   del   citato  testo  unico  si  assumono  gli          incrementi   del   fondo   di   dotazione   delle   stabili          organizzazioni nel territorio dello Stato.              10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di          cui  agli  articoli 1,  comma 3,  e  6, comma 1, del citato          decreto  legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del          reddito  assoggettato  alla  disciplina  dei  commi 8 e 9 e          della  relativa  imposta.  Detto  reddito rileva, tuttavia,          agli  effetti  della  determinazione  dell'ammontare  delle          imposte  di  cui  al comma 4 dell'art. 105 del citato testo          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica          n.  917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi          di  cui  al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a          tal  fine  si  considera  come  provento non assoggettato a          tassazione  la  quota  pari  al  48,65  per  cento di detto          reddito  (misura  ridotta al 47,22 per cento per il reddito          del  periodo  d'imposta  in  corso  alla data del 1 gennaio          2001).              11. Le  disposizioni  dei  commi 8 e 9 sono applicabili          per  i  periodi  di  imposta  1999  e  2000,  anche ai fini          dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche, al reddito          d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle          societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice in          regime  di  contabilita'  ordinaria. Se i predetti soggetti          sono   in   regime   di   contabilita'   semplificata,   le          disposizioni    stesse   si   applicano   con   riferimento          esclusivamente  all'ammontare  degli  investimenti indicati          nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano          non  inferiori  a  quelli  derivanti  dall'applicazione dei          parametri   di  cui  all'art.  3,  comma 184,  della  legge          28 dicembre  1995,  n. 549, o degli studi di settore di cui          all'art.  62-bis  del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,          n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.              11-bis.  Se i beni oggetto degli investimenti di cui al          comma 8   sono  ceduti  a  terzi  o  destinati  al  consumo          personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci          o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa          o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo          periodo   d'imposta   successivo   a   quello  in  cui  gli          investimenti  sono effettuati ovvero se il patrimonio netto          e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o          all'imprenditore   entro   il   secondo  periodo  d'imposta          successivo  a  quello in cui i conferimenti in denaro e gli          accantonamenti  di  utili  di  cui allo stesso comma 8 sono          eseguiti,    il   reddito   assoggettato   all'applicazione          dell'aliquota  ivi  prevista  e'  rideterminato  assumendo:          a) l'importo  degli  investimenti  ridotto della differenza          tra  il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati          e  i  costi  sostenuti  nello  stesso periodo d'imposta per          l'effettuazione   di   investimenti   di  cui  al  comma 8;          b) l'ammontare  dei  conferimenti e degli accantonamenti di          utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni          e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i          criteri   previsti   dall'art.   1,  comma 5,  del  decreto          legislativo    18 dicembre    1997,   n.   466,   e   degli          accantonamenti  di  utili  eseguiti  nello  stesso  periodo          d'imposta.   La   maggiore   imposta   e'  liquidata  nella          dichiarazione  dei  redditi  del periodo d'imposta in cui i          beni  sono  alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed          e'  versata  nel  termine  per  il versamento a saldo delle          imposte dovute per tale periodo.              12. Per  i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il          successivo,   l'acconto   dell'imposta  sul  reddito  delle          persone  fisiche  e  dell'imposta sul reddito delle persone          giuridiche  e'  calcolato,  in base alle disposizioni della          legge  23 marzo  1977,  n.  97, e successive modificazioni,          assumendo  come  imposta  del  periodo  precedente  e  come          imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella          che  si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei          commi da 8 a 11.              13. Dai  decreti  legislativi di cui al comma 5 e dalle          disposizioni  di  cui al comma 7 non possono derivare oneri          aggiuntivi  per  il  bilancio dello Stato superiori a 1.000          miliardi  di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero  delle  finanze. All'onere derivante dalle misure          agevolative  di  cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri          derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al comma 7 che non          risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati          complessivamente  in  2.000  miliardi  di lire per ciascuno          degli  anni  2000  e  2001, si provvede per una quota parte          pari  alla  meta'  mediante utilizzo delle proiezioni per i          medesimi  anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del          bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1999,          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2000 e 2001 si          provvede  a  carico  delle  maggiori  disponibilita' di cui          all'art.  1,  comma 2,  ultimo periodo, che a tal fine sono          utilizzabili   anche   per   l'anno   2000,  salvo  che  al          reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le          procedure  previste  dall'art. 11-ter, comma 7, della legge          5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni; in          assenza  di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al          comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.".              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 - modificato anche          dall'art.  8  della  presente  legge  -  e  dell'art. 6 del          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  466, recante:          "Riordino  delle  imposte  personali sul reddito al fine di          favorire   la   capitalizzazione  delle  imprese,  a  norma          dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della          legge  23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3,  supplemento ordinario,          cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  1.  - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato          dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1,          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul          reddito  delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per          cento   per  la  parte  corrispondente  alla  remunerazione          ordinaria   della   variazione   in  aumento  del  capitale          investito   rispetto   a  quello  esistente  alla  chiusura          dell'esercizio  in corso al 30 settembre 1996, incrementata          del  20  per  cento  per  il periodo d'imposta successivo a          quello  in  corso  al 30 settembre 1999, e del 40 per cento          per   i   periodi   d'imposta   successivi.   La   presente          disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125          del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di          imposta  e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione          in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.              2. La  remunerazione  ordinaria  di  cui  al comma 1 e'          determinata  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di          concerto  con  il  Ministro del tesoro, da emanare entro il          31 marzo   di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei  rendimenti          finanziari   medi  dei  titoli  obbligazionari  pubblici  e          privati,  aumentabili  fino  al  3  per  cento  a titolo di          compensazione   del   maggior  rischio  differenziabile  in          funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle  dimensioni          dell'impresa, nonche' della localizzazione.              3. La  parte  della  remunerazione  ordinaria di cui al          comma 1  che supera il reddito complessivo netto dichiarato          e'   computata   in   aumento  del  reddito  assoggettabile          all'aliquota  ridotta  dei periodi d'imposta successivi, ma          non oltre il quinto.              4. Ai  fini  dell'applicazione del comma 1, il capitale          investito  esistente  alla chiusura dell'esercizio in corso          al  30 settembre  1996  e'  costituito dal patrimonio netto          risultante   dal   relativo  bilancio,  senza  tener  conto          dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni          in  aumento  i  conferimenti  in  denaro  nonche' gli utili          accantonati  a  riserva ad esclusione di quelli destinati a          riserve  non disponibili costituite a fronte di plusvalenze          derivanti  dalla  valutazione  effettuata a norma dell'art.          2426,  comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in          diminuzione   le   riduzioni   del   patrimonio  netto  con          attribuzione,  a  qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.          In  ciascun  esercizio la variazione in aumento, cosi' come          incrementata  ai  sensi  del  comma 1,  non  puo'  comunque          eccedere   il  patrimonio  netto  risultante  dal  relativo          bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.              5. Gli  incrementi  derivanti da conferimenti in denaro          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli          derivanti    dall'accantonamento   di   utili   a   partire          dall'inizio  dell'esercizio in cui le relative riserve sono          formate.   I  decrementi  rilevano  a  partire  dall'inizio          dell'esercizio in cui si sono verificati.".              "Art.  6.  -  1.  Per  le  societa'  i  cui  titoli  di          partecipazione  sono  ammessi, successivamente alla data di          entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei          mercati   regolamentati   dei   paesi  aderenti  all'Unione          Europea,  per  i  primi tre periodi di imposta successivi a          quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1          dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento.              1-bis.  Le  disposizioni  del  comma 1 non si applicano          alle  societa'  i cui titoli di partecipazione sono ammessi          alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio          netto   superiore  a  500  miliardi  di  lire,  cosi'  come          risultante  dal bilancio dell'esercizio precedente a quello          di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio.              2. Alle  disposizioni del presente decreto si applicano          le  previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  600.  Ai  fini  del  citato  art. 37-bis si considerano          indebiti  i  comportamenti  tesi  a moltiplicare la base di          calcolo  del  beneficio  di  cui  all'art. 1 a fronte della          medesima immissione di nuovo capitale investito.".              - Per  il  testo dell'art. 67, comma 3, del decreto del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia'          citato  nelle  note  all'art.  2 -,  si  rinvia  alle  note          all'art. 8.              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge          15 dicembre  1998, n. 441 - gia' citata nelle note all'art.          2 -, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  14  (Disposizioni  fiscali).  -  1.  Al  fine di          favorire  la  continuita'  dell'impresa  agricola, anche se          condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi          ai  beni  costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati,          le   pertinenze,  le  scorte  vive  e  mode  e  quant'altro          strumentale  all'attivita' aziendale oggetto di successione          o  di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo          grado   sono   esenti   dall'imposta  sulle  successioni  e          donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e          soggetti  alle  sole  imposte  ipotecarie  in  misura fissa          qualora i soggetti interessati siano:                a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a          titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta          anni,  iscritti  alle  relative gestioni previdenziali, o a          condizione   che   si   iscrivano   entro   tre   anni  dal          trasferimento;                b) giovani  che  non hanno ancora compiuto i quaranta          anni   a   condizione  che  acquisiscano  la  qualifica  di          coltivatore  diretto  o  di  imprenditore agricolo a titolo          principale   entro  ventiquattro  mesi  dal  trasferimento,          iscrivendosi  alle  relative gestioni previdenziali entro i          successivi due anni.              2. Le  agevolazioni  di  cui al comma 1 sono concesse a          decorrere  dal  1999  a condizione che i soggetti di cui al          medesimo   comma  si  obblighino  a  coltivare  o  condurre          direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.              3. Ai   soli   fini   delle  imposte  sui  redditi,  le          rivalutazioni  dei  redditi  dominicali  ed agrari previste          dall'art.  31,  comma 1,  della  legge 23 dicembre 1994, n.          724, e dall'art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996,          n.  662,  a decorrere dalla data di entrata in vigore della          presente  legge  non  si applicano per i periodi di imposta          durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle  medesime          rivalutazioni  sono  concessi in affitto per usi agricoli a          giovani  che  non  hanno  ancora  compiuto i quaranta anni,          aventi   la   qualifica   di   coltivatore   diretto  o  di          imprenditore   agricolo   a   titolo   principale   o   che          acquisiscano   tali  qualifiche  entro  dodici  mesi  dalla          stipula  del  contratto  di  affitto, purche' la durata del          contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche          per  i  terreni  il cui contratto di affitto, in corso alla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sia          rinnovato  alla  scadenza,  per  un periodo non inferiore a          cinque  anni,  agli  stessi  soggetti  di  cui  al medesimo          comma 3.              5. Dal   1 gennaio   1999,  i  giovani  agricoltori  in          possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti          dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o          permutino   terreni,   sono   assoggettati  all'imposta  di          registro  nella  misura del 75 per cento di quella prevista          dalla  tariffa,  parte  prima,  art. 1, nota I, allegata al          testo  unico  delle  disposizioni  concernenti l'imposta di          registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  26 aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di cui          al  presente  comma  e'  autorizzata la spesa nel limite di          16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.              6.  Per  favorire  l'introduzione  e  la  tenuta  della          contabilita'  da  parte  delle  imprese condotte da giovani          agricoltori  o  da  societa' di cui all'art. 2, il Ministro          delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con le          regioni  interessate,  e' autorizzato a stipulare accordi o          convenzioni    per   fornire   assistenza,   formazione   e          informatizzazione.  Per  le  finalita'  di  cui al presente          comma  e'  autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di          lire  per  il  1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal          2000.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601,          recante:   "Disciplina   delle   agevolazioni  tributarie",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre 1973, n.          268, supplemento ordianrio n. 2:              "Art.  13  (Finanziamenti  dei  soci).  -  Sono  esenti          dall'imposta  locale  sui redditi gli interessi sulle somme          che,  oltre  alle quote di capitale sociale, i soci persone          fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o          che questi trattengono ai soci stessi, a condizione:                a) che  i versamenti e le trattenute siano effettuati          esclusivamente  per il conseguimento dell'oggetto sociale e          non  superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta          milioni.  Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per          le     cooperative     di    conservazione,    lavorazione,          trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le          cooperative di produzione e lavoro;                b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme          non superino la misura massima degli interessi spettanti ai          detentori dei buoni postali fruttiferi.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  del  decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina          dei  tributi  locali",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, cosi' come          modificato dal presente articolo:              "Art.   45  (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Per  i          soggetti   che  operano  nel  settore  agricolo  e  per  le          cooperative  della  piccola  pesca  e loro consorzi, di cui          all'art.  10  del  decreto  del Presidente della Repubblica          29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso          al  1 gennaio  1998,  al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000          l'aliquota  e'  stabilita  nella misura dell'1,9 per cento;          per  i  tre  periodi  d'imposta  successivi,  l'aliquota e'          stabilita,  rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10          e del 3,75 per cento.              2. Per  i  soggetti  di  cui agli articoli 6 e 7, per i          periodi  d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio          1999  e  al  1 gennaio  2000  l'aliquota e' stabilita nella          misura  del  5,4  per  cento;  per  i due periodi d'imposta          successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle          misure del 5 e del 4,75 per cento.              3. Con   decreto   del   Ministro  delle  finanze  sono          stabiliti,  tenuto conto della base imponibile dell'imposta          sulle   attivita'   produttive  e  di  quella  dell'imposta          personale  sui  redditi, gli ammontari in valore assoluto e          percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello          derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli          articoli 36  e  51,  comma 1,  in  base  ai  quali  fissare          l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della          stessa  imposta  determinato ai sensi dell'art. 31, nonche'          le  modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a          6.  La  predetta  riduzione  non  puo  superare per ciascun          soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel          predetto  decreto  e non puo' comportare una diminuzione di          gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a          250  miliardi  di  lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di          lire per l'anno 2000.              4. I   soggetti   per   i  quali  l'applicazione  delle          disposizioni  di  cui  al  comma 3  determina  un ammontare          dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via          ordinaria,  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 3          anche    per    la   determinazione   dell'imposta   dovuta          all'esercizio  in  corso  al  1 gennaio  1998,  prendendo a          riferimento  i  tributi  o  contributi  che sarebbero stati          dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.              5. Per  i  soggetti che esercitano la propria attivita'          nel   territorio   di  piu'  regioni  e  che  applicano  le          disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole          regioni  e'  determinata  in misura proporzionale alla base          imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di          imposta  di  cui al comma 6 deve essere ripartito in misura          proporzionale alla base imponibile regionale.              6. La  differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria          per  l'anno  1998 e l'imposta effettivamente pagata in base          alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in          detrazione    dall'imposta    regionale   sulle   attivita'          produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e          del 25 per cento per l'anno 2000.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2424, primo comma,          lettera B), n. II, del codice civile:              "1.  Lo  stato  patrimoniale  deve  essere  redatto  in          conformita' al seguente schema.              Attivo:                A)  Crediti  verso soci per versamenti ancora dovuti,          con separata indicazione della parte gia' richiamata;                B) Immobilizzazioni:                  I - Immobilizzazioni immateriali: (Omissis).                  Il - Immobilizzazioni materiali:                    1) terreni e fabbricati;                    2) impianti e macchinario;                    3) attrezzature industriali e commerciali;                    4) altri beni;                    5) immobilizzazioni in corso e acconti.                    Totale.                  III  -  Immobilizzazioni  finanziarie, con separata          indicazione,  per  ciascuna voce dei crediti, degli importi          esigibili entro l'esercizio successivo: (Omissis).                    Totale immobilizzazioni (B);                C) Attivo circolante: I - IV (Omissis).                    Totale attivo circolante (C);                D)  Ratei  e  risconti,  con separata indicazione del          disaggio su prestiti.              Passivo:                A) Patrimonio netto: I - IX (Omissis).                B) Fondi per rischi e oneri: (omissis).                C)   Trattamento   di   fine   rapporto   di   lavoro          subordinato.                D)  Debiti,  con  separata  indicazione, per ciascuna          voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:          (omissis).                E)   Ratei   e  risconti,  con  separata  indicazione          dell'aggio su prestiti.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  65 del decreto del          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'          citato  nelle  note  all'art.  2, cosi' come modificato dal          presente articolo:              "Art.  65  (Oneri  di  utilita' sociale). - 1. Le spese          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla          dichiarazione dei redditi.              2. Sono inoltre deducibili:                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato;                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato;                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento          del reddito d'impresa dichiarato;                c-bis)   le   erogazioni   liberali   a   favore  dei          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del          soggetto che effettua l'erogazione stessa;                c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai          sensi  della  legge  10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio          del  territorio  del  Ministero delle finanze. La deduzione          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni          senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata          di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente          ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle          violazioni  che  comportano la indeducibilita' e dalla data          di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;                c-quater)  le  erogazioni liberali in denaro a favore          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,          legge  1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese          le  erogazioni  effettuate per l'organizzazione di mostre e          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',          all'entrata dello Stato;                c-quinquies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro          totalita', all'entrata dello Stato;                c-sexies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus;                c-septies)   le   spese   relative   all'impiego   di          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di          Onlus,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei          redditi;                c-octies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per un          importo  non  superiore  a  due  milioni di lire o al 2 per          cento  del  reddito  d'impresa  dichiarato,  a favore delle          societa' sportive dilettantistiche.                c-novies)  le  erogazioni liberali in denaro a favore          dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,          di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di  fondazioni  e  di          associazioni  legalmente  riconosciute,  per lo svolgimento          dei  loro  compiti  istituzionali e per la realizzazione di          programmi  culturali nei settori dei beni culturali e dello          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di          criteri   che   saranno   definiti  sentita  la  Conferenza          unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo          28 agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti  e  le categorie di          soggetti  che possono beneficiare delle predette erogazioni          liberali;  determina,  a  valere  sulla  somma  allo  scopo          indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun ente o soggetto          beneficiano;  definisce  gli  obblighi  di  informazione da          parte  dei  soggetti  erogatori e dei soggetti beneficiari;          vigila  sull'impiego  delle erogazioni e comunica, entro il          31 marzo  dell'anno  successivo  a quello di riferimento al          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del          Ministero  delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e          l'ammontare  delle  erogazioni liberali da essi effettuate.          Nel  caso  che,  in un dato anno, le somme complessivamente          erogate  abbiano  superato  la  somma allo scopo indicata o          determinata,  i  singoli  soggetti  beneficiari che abbiano          ricevuto  somme  di  importo maggiore della quota assegnata          dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali versano          all'entrata  dello  Stato  un  importo pari al 37 per cento          della differenza.                c-decies) le  erogazioni  liberali in denaro a favore          di  organismi  di  gestione  di  parchi e riserve naturali,          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra          zona   di   tutela   speciale   paesistico-ambientale  come          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,          nonche'  gestita  dalle  associazioni  e fondazioni private          indicate  alla  lettera a)  del  comma 2-bis dell'art. 114,          effettuate   per   sostenere  attivita'  di  conservazione,          valorizzazione,  studio,  ricerca  e  sviluppo  dirette  al          conseguimento  delle  finalita'  di  interesse generale cui          corrispondono    tali    ambiti   protetti.   Il   Ministro          dell'ambiente     individua     con     proprio    decreto,          periodicamente,  i  soggetti e le categorie di soggetti che          possono  beneficiare  delle  predette  erogazioni liberali;          determina,  a  valere  sulla  somma allo scopo indicata, le          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel          caso  che in un dato anno le somme complessivamente erogate          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata          i  singoli  soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme          di  importo  maggiore  della  quota assegnata dal Ministero          dell'ambiente,  versano  all'entrata dello Stato un importo          pari al 37 per cento della differenza.                c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore          dello  Stato,  delle  regioni,  degli enti territoriali, di          enti   o   istituzioni   pubbliche,   di  fondazioni  e  di          associazioni  legalmente riconosciute, per la realizzazione          di  programmi  di  ricerca  scientifica  nel  settore della          sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito          decreto  che  individua  annualmente, sulla base di criteri          che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,          i   soggetti   che   possono   beneficiare  delle  predette          erogazioni   liberali.   Il   predetto   decreto  determina          altresi',   fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo          indicate,   l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili  per          ciascun  soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi          di  informazione  da  parte  dei  soggetti  erogatori e dei          soggetti  beneficiari.  Il  Ministero  della sanita' vigila          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo          dell'anno  successivo  a  quello  di riferimento, al centro          informativo  del  dipartimento  delle entrate del Ministero          delle   finanze,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori  e          l'ammontare  delle  erogazioni  liberali deducibili da essi          effettuate.              3. (Abrogato).              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate          nei  precedenti  commi  e nel comma 1 dell'art. 62 non sono          ammesse in deduzione.
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              (Incentivi per l'incremento dell'occupazione)
     1.  Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000  e  il  31  dicembre  2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   2.  Il  credito  di  imposta  e' commisurato, nella misura di lire 800.000  per  ciascun  lavoratore  assunto  e  per ciascun mese, alla differenza  tra  il  numero  dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000.  Il  credito  di  imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo  dei  lavoratori  dipendenti,  a  tempo indeterminato e a tempo  determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto  formativo,  risulta inferiore o pari al numero complessivo dei  lavoratori  dipendenti  mediamente occupati nel periodo compreso tra  il  1  ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti  con  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle  del  contratto  nazionale.  Il  credito d'imposta e' concesso anche   ai  datori  di  lavoro  operanti  nel  settore  agricolo  che incrementano  il  numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.   3.  L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo  stesso soggetto. Per i soggetti  che  assumono  la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal  1  ottobre  2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento  della  base  occupazionale.  I  lavoratori dipendenti con contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella  base occupazionale  in  misura  proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.   4.  Il  credito  d'imposta,  che  non concorre alla formazione del reddito  e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'  utilizzabile,  a  decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:   a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni;   b)  i  nuovi  assunti  non  abbiano  svolto  attivita'  di  lavoro dipendente  a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;   c)  siano  osservati  i  contratti  collettivi nazionali anche con riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno  dato  diritto  al credito d'imposta;   d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626,  e  14  agosto  1996,  n.  494, e loro successive modificazioni, nonche'  dai  successivi  decreti  legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.   6.  Nel  caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio  pubblico,  anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.   7.   Qualora  vengano  definitivamente  accertate  violazioni  non formali,  e  per  le  quali  sono  state irrogate sanzioni di importo superiore  a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia  di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori,  prevista  dai  decreti legislativi  19  settembre  1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro   successive   modificazioni,  nonche'  dai  successivi  decreti legislativi   attuativi   di  direttive  comunitarie  in  materia  di sicurezza  ed  igiene  del  lavoro,  commesse  nel  periodo in cui si applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo  e qualora siano emanati  provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di  lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge  20  maggio  1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data  del  definitivo  accertamento  delle  violazioni,  decorrono  i termini  per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle  relative sanzioni.   8.  Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.   9.  Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica  ed  il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, eta' e professionalita'.   10.  Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni  intervenute  nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il  31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra  il  1  gennaio  2001,  e  il  31  dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni   di   lavoratori   dipendenti   con   contratto  a  tempo indeterminato  da destinare a unita' produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito  d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a lire 400.000  per  ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di  cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al  presente  comma  si  applica  la  regola  de  minimis di cui alla comunicazione  della  Commissione  delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo  1996,  e  ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi  ai  sensi  della  predetta  comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.   11.  Ai  fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. 
                                         Note all'art. 7:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 88 del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'          citato nelle note all'art. 2:              "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento          autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita' giuridica, i          comuni,  i  consorzi tra enti locali, le associazioni e gli          enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le          province e le regioni non sono soggetti all'imposta.              2. Non    costituiscono    esercizio    di    attivita'          commerciali:                a) l'esercizio  di  funzioni statali da parte di enti          pubblici;                b) l'esercizio     di     attivita'    previdenziali,          assistenziali   e  sanitarie  da  parte  di  enti  pubblici          istituiti  esclusivamente  a  tal  fine, comprese le Unita'          sanitarie locali".              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile:              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).          - 1. Sono considerate societa' controllate:                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;                2) le  societa'  in  cui un'altra societa' dispone di          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante          nell'assemblea ordinaria;                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli          contrattuali con essa.              2.  Ai  fini  dell'applicazione  dei numeri 1) e 2) del          primo  comma si computano anche i voti spettanti a societa'          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.              3.  Sono  considerate collegate le societa' sulle quali          un'altra societa' esercita un'influenza notevole.              L'influenza  si presume quando nell'assemblea ordinaria          puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  63 del testo unico          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre          1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 2:              "Art.  63  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi          passivi  sono  deducibili  per  la  parte corrispondente al          rapporto  tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi          che   concorrono   a   formare  il  reddito  e  l'ammontare          complessivo di tutti i ricavi e proventi.              2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:                a) non  si  tiene conto delle sopravvenienze attive e          degli  interessi di mora accantonati a norma degli articoli          55  e  71,  dei  proventi  soggetti a ritenuta alla fonte a          titolo  di  imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge          speciale non concorrono a formare il reddito;                b) i  ricavi  derivanti  da  cessioni  di titoli e di          valute  estere  si computano per la sola parte che eccede i          relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;                c) le   plusvalenze   realizzate   si  computano  per          l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare          il reddito dell'esercizio;                d) i  dividendi e gli interessi di provenienza estera          si   computano   per   l'intero   ammontare  anche  se  per          convenzione  internazionale o per disposizione di legge non          concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;                e) i  proventi  immobiliari di cui all'articolo 57 si          computano nella misura ivi stabilita;                f) le  rimanenze  di  cui  agli  articoli  59 e 60 si          computano    nei    limiti    degli    incrementi   formati          nell'esercizio;                g) i  proventi  dell'allevamento  di  animali, di cui          all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.              3.  Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o          altri  proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in          usufrutto  o  pegno  a  decorrere dal 28 novembre 1984 o da          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere          dalla  stessa  data, gli interessi passivi non sono ammessi          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo          degli  interessi  o  proventi esenti. Gli interessi passivi          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi          in deduzione.              4.   Gli   interessi   passivi   non   computati  nella          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo          non  danno  diritto  alla deduzione dal reddito complessivo          prevista  alle  lettere  c)  e d) del comma 1 dell'articolo          10.".              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'          citato nelle note all'art. 2.              - La   legge   5 febbraio   1992,   n.   104,  recante:          "Legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i          diritti  delle  persone  handicappate", e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o.              - Il   D.Lgs.   19 settembre  1994,  n.  626,  recante:          "Attuazione  delle  direttive  nn.  89/391/CEE, 89/654/CEE,          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,          90/679/CEE,  93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti          il   miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei          lavoratori  durante il lavoro", e' pubblicato nella Gazetta          Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, s.o.              - Il   D.Lgs.   14 agosto   1996,   n.   494,  recante:          "Attuazione  della  direttiva  n.  92/57/CEE concernente le          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei          cantieri temporanei o mobili", e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, s.o.              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge          20 maggio  1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della          liberta'   e   dignita'   dei  lavoratori,  della  liberta'          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e          norme   sul   collocamento",   pubblicata   nella  Gazzetta          Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131:              "Art.  28 (Repressione della condotta antisindacale). -          Qualora  il  datore di lavoro ponga in essere comportamenti          diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e          della  attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero,          su   ricorso  degli  organismi  locali  delle  associazioni          sindacali  nazionali  che  vi abbiano interesse, il pretore          del   luogo   ove  e'  posto  in  essere  il  comportamento          denunziato,  nei  due giorni successivi, convocate le parti          ed   assunte   sommarie   informazioni,   qualora   ritenga          sussistente  la violazione di cui al presente comma, ordina          al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente          esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la          rimozione degli effetti.              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere          revocata  fino alla sentenza con cui il pretore in funzione          di  giudice  del  lavoro definisce il giudizio instaurato a          norma del comma successivo.              Contro  il  decreto  che decide sul ricorso e' ammessa,          entro  15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti          opposizione  davanti  al pretore in funzione di giudice del          lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si          osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del          codice di procedura civile.              Il  datore  di  lavoro che non ottempera al decreto, di          cui  al  primo  comma,  o  alla  sentenza  pronunciata  nel          giudizio  di  opposizione  e' punito ai sensi dell'articolo          650 del codice penale.              L'autorita'  giudiziaria  ordina la pubblicazione della          sentenza    penale   di   condanna   nei   modi   stabiliti          dall'articolo 36 del codice penale.              (Comma abrogato).              (Comma abrogato).".              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della L. 23 dicembre          1998, n. 448, gia' citata nelle note all'art. 6:              "Art.  4  (Incentivi per le piccole e medie imprese). -          1.  Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto          18 settembre   1997   del   Ministro   dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999          al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso,          in  conformita'  alla disciplina comunitaria, un credito di          imposta  per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di          lire  annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio          1999  e  a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta          successivi.   Il  credito  di  imposta  non  puo'  comunque          superare  l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in          ciascuno  dei  tre periodi di imposta successivi alla prima          assunzione.  Si  applicano  le condizioni di cui al comma 6          dell'articolo 3.              2.  Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire          annue   per   ogni  lavoratore  disabile  assunto  a  tempo          indeterminato  che abbia un'invalidita' superiore al 65 per          cento.              3.  Le  unita'  produttive  delle imprese devono essere          ubicate  nei  territori  delle sezioni circoscrizionali del          collocamento  nelle quali il tasso medio di disoccupazione,          calcolato  riparametrando  il  dato  provinciale secondo la          definizione  allargata  ISTAT,  rilevata  per  il 1998, sia          superiore  alla  media  nazionale risultante dalla medesima          rilevazione  e  che  siano  confinanti  con  le aree di cui          all'obiettivo  1  del  regolamento.(CEE)  n.  2052/1988 del          Consiglio,  del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,          o  con  quelle  per le quali la Commissione delle Comunita'          europee  ha  riconosciuto  la  necessita' di intervento con          decisione   n.  836  dell'11 aprile  1997,  confermata  con          decisione  n.  SG  [97]  D/4949 del 30 giugno 1997, nonche'          nelle  aree  di  crisi  di cui all'articolo 1, comma 1, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate          in   province   nelle  quali  il  tasso  di  disoccupazione          accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT,          sia  superiore  del  20  per cento alla media nazionale. La          disposizione  di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre          1997,  n.  449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3          della  presente  legge  e,  limitatamente  ai nuovi assunti          nell'anno  1999,  le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del          medesimo  articolo 3, trovano applicazione nei limiti della          regola   de  minimis  prevista  dalla  comunicazione  della          Commissione  delle  Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee C68 del          6 marzo  1996,  e  alle  altre  condizioni di cui al citato          articolo  4  della  legge  n.  449  del  1997, anche per le          aziende  industriali ed artigiane ubicate nel territorio di          Venezia  insulare,  nelle  isole  della laguna e nel centro          storico di Chioggia.              4.  Il  credito  di  imposta,  che  non  concorre  alla          formazione   del   reddito   imponibile   ed   e'  comunque          riportabile  nei periodi di imposta successivi, puo' essere          fatto  valere  ai  fini  del  versamento  dell'imposta  sul          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito          delle   persone   giuridiche   e  dell'imposta  sul  valore          aggiunto,  anche  in  compensazione  ai  sensi  del decreto          legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per  i soggetti nei          confronti  dei quali trova applicazione la nuova normativa.          Il  credito  di  imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso          non  limita  il  diritto  al  rimborso  di imposte ad altro          titolo spettante.              5.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano          per  i  settori  esclusi  di  cui  alla comunicazione della          Commissione  delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del          6 marzo  1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con          altri   benefici  eventualmente  concessi  ai  sensi  della          predetta comunicazione purche' non venga superato il limite          massimo di lire 180 milioni nel triennio.              6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'ultimo          periodo  del  comma  3,  valutati  in  lire 25 miliardi per          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo          3  del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  20 marzo  1998,  n.  52.  Gli          ulteriori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  fanno          carico   sulle   quote   messe   a   riserva  dal  Comitato          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in          sede  di  riparto  delle risorse finanziarie destinate allo          sviluppo  delle  aree depresse. Il Ministro del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio.              7.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  sono stabilite le modalita' per          la  regolazione  contabile dei crediti di imposta di cui al          comma 1.".              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1260/99  del Consiglio del          21 giugno  1999  recante  disposizioni  generali  sui fondi          strutturali  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle          Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999.              - La Comunicazione relativa agli aiuti de minimis della          Commissione  europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996.
                           |  
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       (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
     1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali,  che,  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2000  e  fino  alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree  territoriali  individuate  dalla  Commissione  delle  Comunita' europee  come  destinatarie  degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato  di  Amsterdam  di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' attribuito  un  credito  d'imposta entro la misura massima consentita nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di  intensita'  di aiuto stabiliti  dalla  predetta  Commissione.  Per il periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2000  sono  agevolabili i nuovi investimenti acquisiti  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge  o,  se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non  e'  cumulabile  con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con  altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.   2.  Per  nuovi  investimenti  si intendono le acquisizioni di beni strumentali  nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi  i  costi relativi all'acquisto  di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella  approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati  a  strutture  produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono impiantate  nelle  aree  territoriali di cui al comma 1, per la parte del  loro  costo  complessivo  eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate  nonche'  gli  ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi  a  beni  d'investimento  della stessa struttura produttiva. Sono   esclusi   gli   ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto dell'investimento  agevolato  effettuati  nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.   Per  gli  investimenti  effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei  beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi  imprese,  come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.   3.   Agli   investimenti   localizzati   nei   territori   di  cui all'obiettivo  1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21  giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica  la  deduzione  degli  ammortamenti  nella  misura del 90 per cento.   Le   disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  agli investimenti  acquisiti  a  decorrere  dalla  approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee.   4.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,   n.   466,   sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "differenziabile  in  funzione  del  settore  di  attivita'  e  delle dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione".   5.  Il  credito  d'imposta  e'  determinato  con riguardo ai nuovi investimenti  eseguiti  in  ciascun  periodo  d'imposta e va indicato nella  relativa  dichiarazione  dei  redditi.  Esso non concorre alla formazione   del  reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di  cui  all'articolo  63  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.   6.  Il  credito  d'imposta  a  favore  di  imprese o attivita' che riguardano  prodotti  o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi  progetti,  e'  riconosciuto  nel  rispetto  delle  condizioni sostanziali   e   procedurali   definite  dalle  predette  discipline dell'Unione  europea  e previa autorizzazione della Commissione delle Comunita'  europee.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di  preventiva  autorizzazione,  ove prescritta, nonche' al controllo del  rispetto  delle  norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.   7.  Se  i  beni  oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a quello della loro acquisizione  o  ultimazione,  il  credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel  quale  sono  entrati  in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio dell'impresa ovvero  destinati  a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato  diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo  dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se  nel  periodo  di  imposta  in  cui si verifica una delle predette ipotesi  vengono  acquisiti  beni  della  stessa  categoria di quelli agevolati,  il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i  costi  delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria  le  disposizioni  precedenti  si  applicano anche se non viene  esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione  del presente comma e' versato entro il termine per il  versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.   8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica   e  con  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per   l'effettuazione  delle  verifiche  necessarie  a  garantire  la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare  dopo  almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta,  sono  altresi'  finalizzate alla valutazione della qualita' degli   investimenti   effettuati,   anche   al   fine   di  valutare l'opportunita'  di  effettuare  un  riequilibrio  con altri strumenti aventi analoga finalita'. 
                                         Note all'art. 8:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 87, paragrafo 3, del          Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea  ed  atti          allegati,  ratificato  con  legge 14 ottobre 1957, n. 1203,          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 dicembre 1957, n.          317, s.o.:              "3.  Possono  considerarsi  compatibili  con il mercato          comune:                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di          sottoccupazione;                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia          di uno Stato membro;                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche'          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria          al comune interesse;                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'          in misura contraria all'interesse comune;                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con          decisione   del   Consiglio,   che  delibera  a maggioranza          qualificata su proposta della Commissione.".              - Il  Trattato  di  Amsterdam  che modifica il Trattato          sull'Unione   europea,   i  trattati  che  istituiscono  le          Comunita'  europee  ed alcuni atti connessi, con allegato e          protocolli,  fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e' stato          ratificato  dalla  legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, s.o.              -  Si  riporta  il  testo degli artt. 67 e 68 del testo          unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'          citato nelle note all'articolo 2:              "Art.  67  (Ammortamento  dei  beni materiali). - 1. Le          quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali          strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a          partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.              2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a          quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei          coefficienti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle          finanze  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla          meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti          per  categorie  di beni omogenei in base al normale periodo          di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.              3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere          superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei          beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura          stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per          ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono          entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due          successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi          bilanci  non  sia stata imputata all'ammortamento dei beni,          sia  stata accantonata in apposita riserva che agli effetti          fiscali  costituisce  parte  integrante  dell'ammortamento;          nell'ipotesi  di  beni  gia'  utilizzati  da parte di altri          soggetti,  l'ammortamento  anticipato  puo' essere eseguito          dal  nuovo  utilizzatore  soltanto  nell'esercizio in cui i          beni  sono  entrati  in  funzione. Con decreto del Ministro          delle  finanze,  la  indicata  misura  massima  puo' essere          variata,  in  aumento  o  in  diminuzione, nei limiti di un          quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni          in   particolari   processi   produttivi.   Le   quote   di          ammortamento  stanziate  in  bilancio dopo il completamento          dell'ammortamento  agli effetti fiscali non sono deducibili          e  l'apposita  riserva  concorre  a  formare il reddito per          l'ammontare  prelevato  dall'imprenditore  o distribuito ai          soci  o  imputato  a  capitale  in eccedenza alle quote non          dedotte.              4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura          inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di          ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli          esercizi  successivi,  fermi  restando  i  limiti di cui ai          precedenti  commi.  Tuttavia  se l'ammortamento fatto in un          esercizio  e'  inferiore alla meta' della misura massima il          minore  ammontare  non  concorre  a  formare  la differenza          ammortizzabile,  a  meno  che  non  dipenda dalla effettiva          minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del          settore.              5.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora          completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il          costo residuo e' ammesso in deduzione.              6.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a          1  milione  di  lire  e'  consentita la deduzione integrale          delle  spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in cui sono          state sostenute.              7.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,          ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non          risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai          quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per          cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali          ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal          registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova          costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo          esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine          dell'esercizio;  per i beni ceduti nel corso dell'esercizio          la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso          ed   e'  commisurata,  per  il  cessionario,  al  costo  di          acquisizione.  L'eccedenza e' deducibile per quote costanti          nei  cinque  esercizi  successivi.  Per  specifici  settori          produttivi   possono  essere  stabiliti,  con  decreto  del          Ministro  delle  finanze,  diversi  criteri  e modalita' di          deduzione.  Resta  ferma la deducibilita' nell'esercizio di          competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a          terzi  per  la  manutenzione  di  determinati beni, del cui          costo  non  si  tiene conto nella determinazione del limite          percentuale sopra indicato.              8.  Per  i  beni  concessi  in locazione finanziaria le          quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio          nella  misura risultante dal relativo piano di ammortamento          finanziario  e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la          deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e'          ammessa  a  condizione  che la durata del contratto non sia          inferiore  a  otto  anni,  se  questo  ha  per oggetto beni          immobili,   e   alla  meta'  del  periodo  di  ammortamento          corrispondente  al coefficiente stabilito a norma del comma          2,   in  relazione  all'attivita'  esercitata  dall'impresa          stessa,  se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo          stesso  decreto  previsto  dal  comma  3, il Ministro delle          finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della          meta',  la  predetta  durata  minima  dei contratti ai fini          della    deducibilita'    dei    canoni,    qualora   venga          rispettivamente  diminuita  o  aumentata  la misura massima          dell'ammortamento  di  cui  al secondo periodo del medesimo          comma 3.              8-bis. (Comma abrogato).              8-ter. (Comma abrogato).              9.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le          quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione          del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.              10.  Le  spese  relative  all'acquisto  di  beni mobili          adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso          personale     o     familiare     dell'imprenditore    sono          ammortizzabili,  o  deducibili nell'ipotesi di cui al comma          6,  nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono          deducibili  i  canoni  di locazione, anche finanziaria e di          noleggio  e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per          gli  immobili  utilizzati  promiscuamente e' deducibile una          somma  pari  al  50 per cento della rendita catastale o del          canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il          contribuente   non   disponga  di  altro  immobile  adibito          esclusivamente all'esercizio dell'impresa.              10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione          anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,          n.  641,  sono deducibili nella misura del 50 per cento. La          percentuale  di cui al precedente periodo e' elevata al 100          per  cento  per gli oneri relativi ad impianti di telefonia          fissa  installati all'interno dei veicoli utilizzati per il          trasporto    di   merci   da   parte   delle   imprese   di          autotrasporto.".              "Art.  68  (Ammortamento  di beni immateriali). - 1. Le          quote   di   ammortamento   del   costo   dei   diritti  di          utilizzazione   di   opere   dell'ingegno,   dei   brevetti          industriali,  dei processi, formule e informazioni relativi          ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o          scientifico  sono  deducibili  in misura non superiore a un          terzo  del  costo;  quelle  relative  al  costo  dei marchi          d'impresa  sono  deducibili  in  misura non superiore ad un          decimo del costo.              2.  Le  quote  di ammortamento del costo dei diritti di          concessione  e degli altri diritti iscritti nell'attivo del          bilancio  sono  deducibili  in  misura  corrispondente alla          durata  di  utilizzazione  prevista  dal  contratto o dalla          legge.              3.  Le  quote  di ammortamento del valore di avviamento          iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura          non superiore a un decimo del valore stesso.              4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo          67.".              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 31 dicembre          1988,  recante: "Coefficienti di ammortamento del costo dei          beni  materiali  strumentali  impiegati  nell'esercizio  di          attivita'  commerciali,  arti  e  professioni",  pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  2 febbraio  1989,  n. 27, s.o.,          all'art.  1  reca:  "1.  E approvata l'allegata tabella dei          coefficienti  di  ammortamento del costo dei beni materiali          per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di          cui  all'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  il  decreto del Presidente della Repubblica          22 dicembre 1986, n. 917".              - Il  Regolamento  (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio del          21 giugno  1999  recante  disposizioni  generali  sui Fondi          strutturali  e'  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale delle          Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999.              - Per  il  testo  dell'art.  1  del decreto legislativo          18 dicembre   1997,  n.  466,  cosi'  come  modificato  dal          presente articolo, si rimanda alle note all'art. 6.              - Per  il  testo  dell'art.  63  del  testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle          note all'art. 7.              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'          citato nelle note all'art. 2.
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      (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)
     1.   Il   reddito   d'impresa   degli   imprenditori  individuali, determinato  ai  sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  puo'  essere  escluso dalla formazione del reddito  complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato  separatamente  all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.   2.  L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  di cui al comma 1 con l'aliquota  prevista  dall'articolo  91  del citato testo unico delle imposte  sui  redditi,  come  modificato  dalla  presente  legge;  si applicano  le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  466,  come  modificato  dalla  presente legge, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.   3.  L'imposta  e'  versata,  anche  a  titolo  d'acconto,  con  le modalita'  e  nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito  delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il  reddito  di  cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli  articoli  92, 93 e 94 del citato testo,unico delle imposte sui redditi.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.   4.  La  perdita  di  un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione  del  reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.   5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.   6.  Ai  fini  dell'accertamento  si  applica  l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   7.  Gli  utili  dei  periodi  d'imposta  nei quali e' applicato il regime  di  cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono  per  l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e   per   essi   spetta   il  credito  d'imposta  secondo  i  criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge;  si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo  unico.  A  tale  fine  nella  dichiarazione  dei redditi vanno indicati  separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.   8.  Le  somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a quello personale  dell'imprenditore,  al  netto  delle  somme  versate nello stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a tassazione in tali periodi.   9.  In  caso  di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti  al  termine  dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.   10.  Per  le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si   applicano   al  titolare  dell'impresa  e  ai  collaboratori  in proporzione  alle  quote  di  partecipazione  agli  utili determinate secondo  le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi.   11.  Le  disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche  alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.   12.  Le  disposizioni  del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001. 
                                         Note all'art. 9:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 52 e dell'art. 8 del          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto          del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,          gia' citato nelle note all'art. 2:              "Art.  52 (Determinazione del reddito di impresa). - 1.          Il  reddito  d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo          79,  e'  determinato  apportando  all'utile  o alla perdita          risultante  dal  conto  economico,  relativo  all'esercizio          chiuso  nel  periodo di imposta, le variazioni in aumento o          in  diminuzione  conseguenti  all'applicazione  dei criteri          stabiliti  nelle successive disposizioni del presente testo          unico.              2.   Se  dall'applicazione  del  comma  1  risulta  una          perdita,  questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta          per  la  parte  del  loro ammontare che eccede i componenti          negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi          5   e  5-bis,  e'  computata  in  diminuzione  del  reddito          complessivo a norma dell'articolo 8.".              "Art.  8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1.          Il  reddito  complessivo si determina sommando i redditi di          ogni  categoria  che  concorrono a formarlo e sottraendo le          perdite  derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di          cui  all'articolo  79  e quelle derivanti dall'esercizio di          arti e professioni.              2.  Le  perdite  delle societa' in nome collettivo e in          accomandita  semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle          delle  societa'  semplici  e delle associazioni di cui allo          stesso   articolo   derivanti   dall'esercizio  di  arti  e          professioni,  si  sottraggono per ciascun socio o associato          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite          della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono          l'ammontare  del  capitale sociale la presente disposizione          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese          commerciali  e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione in          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono          computate  in  diminuzione  dai relativi redditi conseguiti          nei  periodi di imposta e per la differenza nei successivi,          ma  non  oltre  il  quinto,  per l'intero importo che trova          capienza  in  essi. La presente disposizione non si applica          per  le  perdite  determinate  a norma dell'articolo 79. Si          applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102          e,  limitatamente  alle  societa'  in nome collettivo ed in          accomandita  semplice,  quelle  di  cui  al comma 1-ter del          citato articolo 102.".              -  Per  il  testo  dell'art.  91 del citato testo unico          delle   imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'          come  modificato dalla presente legge, si rimanda alle note          all'art. 4.              -  Per  il  testo  dell'art.  1 del decreto legislativo          18 dicembre  1997,  n.  466,  cosi'  come  modificato dalla          presente legge, si rimanda alle note all'art. 6.              -  Si  riporta il testo degli articoli 91-bis, 92, 93 e          94  del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre 1986, n. 917:              "Art.  91-bis.  (Detrazione di imposta per oneri). - 1.          Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino a concorrenza del suo          ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui          all'articolo   13-bis,   comma  1-bis,  limitatamente  alle          societa'  e  agli  enti  di  cui  all'articolo 87, comma 1,          lettere  a)  e  b), diversi dagli enti nei quali vi sia una          partecipazione  pubblica  o i cui titoli siano negoziati in          mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  nonche' dalle          societa'   ed   enti   che   controllano,   direttamente  o          indirettamente,  tali soggetti, ovvero ne siano controllati          o  siano  controllati  dalla  stessa  societa'  o  ente che          controlla  i  soggetti  medesimi, nonche' dell'onere di cui          all'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla          meta', nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma          1, lettera i-ter).              2. (Abrogato).".              "Art.  92 (Crediti di imposta). - 1. Se alla formazione          del  reddito  complessivo  concorrono  utili distribuiti in          qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa'          e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma          1  dell'articolo  87,  o  redditi  prodotti  all'estero, si          applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.".              "Art.  93  (Scomputo  degli acconti). - 1. I versamenti          eseguiti  dal  contribuente  in  acconto  dell'imposta e le          ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto si scomputano          dall'imposta  a  norma  dell'articolo 19, salvo il disposto          del comma 2 del presente articolo.              2.  Le  ritenute  di  cui  al  primo e al secondo comma          dell'art.  26  del  decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre  1973,  n.  600,  e  all'art. 1, decreto legge          2 ottobre  1981,  n.  546,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo          di  acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale          i  redditi  cui afferiscono concorrono a formare il reddito          complessivo   ancorche'   non   siano   stati  percepiti  e          assoggettati  alla  ritenuta.  L'importo  da  scomputare e'          calcolato  in  proporzione  all'ammontare degli interessi e          altri proventi che concorrono a formare il reddito.".              "Art.  94  (Riporto  o  rimborso delle eccedenze). - 1.          Salvo  quanto  disposto  nel  comma  1-bis,  se l'ammontare          complessivo   dei   crediti   di  imposta,  delle  ritenute          d'acconto  e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti          articoli  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  dovuta il          contribuente   ha  diritto,  a  sua  scelta,  di  computare          l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo          di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di          dichiarazione dei redditi.              1-bis.   Il   credito   d'imposta   spettante  a  norma          dell'articolo   14,   per  la  parte  che  trova  copertura          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del          comma  1  dell'articolo  105,  e' riconosciuto come credito          limitato  ed  e'  escluso dall'applicazione del comma 1. Il          credito  limitato si considera utilizzato prima degli altri          crediti  d'imposta  ed  e'  portato  in  detrazione  fino a          concorrenza  della  quota dell'imposta dovuta relativa agli          utili  per  i  quali  e' attribuito, determinata in base al          rapporto  tra  l'ammontare  di  detti utili comprensivo del          credito  limitato  e  l'ammontare  del  reddito complessivo          comprensivo  del credito stesso e al netto delle perdite di          precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.              1-ter.  Relativamente  al credito d'imposta limitato di          cui  al  comma  1-bis,  il  contribuente ha facolta' di non          avvalersi  delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo          14.".              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'          citato nelle note all'art. 2.              -  Si  riporta  il testo dell'art. 102 del citato testo          unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:              "Art.  102  (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di          un  periodo  di  imposta,  determinata  con le stesse norme          valevoli  per  la  determinazione  del reddito, puo' essere          computata   in  diminuzione  del  reddito  complessivo  dei          periodi  di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per          l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo          di  ciascuno  di essi. La perdita e' diminuita dei proventi          esenti  dall'imposta  per  la  parte del loro ammontare che          eccede  i  componenti  negativi  non dedotti ai sensi degli          articoli  63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra'          tuttavia   essere  computata  in  diminuzione  del  reddito          complessivo  in misura tale che l'imposta corrispondente al          reddito  imponibile risulti compensata da eventuali crediti          di  imposta,  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di acconto,          versamenti   in  acconto,  e  dalle  eccedenze  di  cui  al          precedente articolo 94.              1-bis.  Le  perdite  realizzate  nei  primi tre periodi          d'imposta  possono,  con  le modalita' previste al comma 1,          essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei          periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.              1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel          caso  in  cui  la maggioranza  delle  partecipazioni aventi          diritto  di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che          riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da          terzi,   anche   a  titolo  temporaneo  e,  inoltre,  venga          modificata  l'attivita'  principale in fatto esercitata nei          periodi  d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.          La  modifica  dell'attivita' assume rilevanza se interviene          nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento          od  acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La          limitazione non si applica qualora:                a) le  partecipazioni  siano  acquisite  da  societa'          controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto          che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il          controllante di questi;                b) le  partecipazioni  siano  relative a societa' che          nel  biennio  precedente  a  quello  di trasferimento hanno          avuto  un  numero  di  dipendenti  mai inferiore alle dieci          unita'   e  per  le  quali  dal  conto  economico  relativo          all'esercizio   precedente   a   quello   di  trasferimento          risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425,          lettera  A),  n. 1, del codice civile, e un ammontare delle          spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato e relativi          contributi,  di  cui  all'articolo 2425, lettera B), n. 9),          lettere  a)  e  b),  del codice civile, superiore al 40 per          cento  di  quello  risultante  dalla media degli ultimi due          esercizi anteriori.".              -  Si  riporta  il testo dell'art. 40, primo comma, del          D.P.R.  29 settembre  1973,  n. 600, recante: "Disposizioni          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui          redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 16 ottobre          1973, n. 268, s.o. n. 1:              "Alla  rettifica  delle  dichiarazioni  presentate  dai          soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche          si  procede  con  unico atto agli effetti di tale imposta e          dell'imposta  locale  sui redditi, con riferimento unitario          al  reddito  complessivo  imponibile  ma tenendo distinti i          redditi   fondiari.   Per   quanto   concerne   il  reddito          complessivo   imponibile   si   applicano  le  disposizioni          dell'articolo   39   relative   al  reddito  d'impresa  con          riferimento  al  bilancio  o  rendiconto  e  se del caso ai          prospetti  di  cui  all'art.  5 e tenendo presenti, ai fini          della  lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche          le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre  1973,  n.  598, concernenti la determinazione          del reddito complessivo imponibile".              - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, del citato          testo  unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R.          22 dicembre 1986, n. 917:              "1. Sono redditi di capitale:                a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,          depositi e conti correnti;                b) gli   interessi   e   gli   altri  proventi  delle          obbligazioni  e titoli similari, degli altri titoli diversi          dalle  azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di          massa;                c) le   rendite   perpetue  e  le  prestazioni  annue          perpetue  di  cui  agli  articoli  1861  e  1869 del codice          civile;                d) i  compensi  per  prestazioni di fidejussione o di          altra garanzia;                e) gli   utili   derivanti  dalla  partecipazione  in          societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle          persone  giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del          comma 2 dell'articolo 49;                f) gli    utili    derivanti   da   associazioni   in          partecipazione  e  dai  contratti  indicati nel primo comma          dell'articolo  2554  del  codice  civile, salvo il disposto          della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49;                g) i     proventi     derivanti    dalla    gestione,          nell'interesse  collettivo  di  pluralita'  di soggetti, di          masse  patrimoniali  costituite  con somme di denaro e beni          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;                g-bis)   i  proventi  derivanti  da  riporti e pronti          contro termine su titoli e valute;                g-ter)  i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di titoli          garantito;                g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di          capitalizzazione;                g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle          prestazioni  pensionistiche  di cui alla lettera h-bis) del          comma  1,  dell'articolo  47  erogate  in forma periodica e          delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;                h) gli  interessi  e  gli altri proventi derivanti da          altri  rapporti  aventi per oggetto l'impiego del capitale,          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati          differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un          evento incerto".              - Per  il testo degli articoli 14 e 105 del testo unico          delle  imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre          1986,  n.  917, cosi' come modificati dalla presente legge,          si rimanda alle note all'art. 4.              - Si  riporta il testo degli articoli 105-bis e 106-bis          del  citato testo unico delle imposte sui redditi approvato          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986, n. 917:              "Articolo  105-bis (Versamenti integrativi). - 1. Ferma          rimanendo  la  disposizione  dell'articolo  105,  comma  3,          ultimo  periodo,  ai  fini  della  attribuzione del credito          d'imposta  di  cui  all'articolo  14 le societa' e gli enti          indicati  alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87          possono  incrementare  l'ammontare indicato alla lettera a)          del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente          al  credito  stesso.  Se  sono distribuiti riserve o fondi,          l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del          saldo   dell'imposta  relativa  al  periodo  nel  quale  la          deliberazione  di  distribuzione e' stata adottata. Se sono          distribuiti  gli  utili  di esercizio, l'imposta va assolta          entro  il  termine per il versamento del saldo dell'imposta          liquidata   nella   dichiarazione   dei   redditi   di  cui          all'articolo  105,  comma 3, primo periodo. Si applicano le          disposizioni  dell'articolo  105,  comma  6, nonche' quelle          degli  articoli  9  e  92  del decreto del Presidente della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".              "Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero          e   credito   d'imposta   figurativo).   -   1.   L'imposta          corrispondente  al credito per le imposte pagate all'estero          di  cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi          prodotti  all'estero,  per i quali in base alle convenzioni          contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il          credito   d'imposta  figurativo,  sono  computate,  fino  a          concorrenza  dei  predetti  crediti,  nell'ammontare  delle          imposte  di  cui  al  comma  4  dell'articolo  105, recante          adempimenti  per  l'attribuzione  del credito di imposta ai          soci  o  partecipanti  sugli  utili  distribuiti, secondo i          criteri  previsti  per  gli  utili  di cui al numero 2) del          predetto comma.".              -  Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4, e 87,          comma  1,  del citato testo unico delle imposte sui redditi          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre 1986, n. 917:              "4.   I   redditi   delle   imprese  familiari  di  cui          all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49          per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei          redditi   dell'imprenditore,   sono   imputati   a  ciascun          familiare,  che  abbia  prestato  in  modo  continuativo  e          prevalente   la   sua  attivita'  di  lavoro  nell'impresa,          proporzionalmente  alla  sua  quota  di partecipazione agli          utili. La presente disposizione si applica a condizione:                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari          partecipanti;                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;                c) che   ciascun  familiare  attesti,  nella  propria          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e          prevalente".              "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone          giuridiche:                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti          nel territorio dello Stato;                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'          commerciali;                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di          attivita' commerciali;                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello          Stato".
                           |  
|   |                                Art. 10.
        (Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi)
     1.  All'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse automobilistiche,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della Repubblica  5  febbraio  1953, n. 39, le parole: ", la navigazione in acque  pubbliche  degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta".   2.  All'articolo  13  del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole:   "Gli  autoveicoli,  i  rimorchi  e  gli autoscafi" sono sostituite dalle  seguenti:  "Gli  autoveicoli  e  i  rimorchi" e le parole: "su strade,  aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche".   3.  La  tariffa  E  allegata  al  citato testo unico approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' soppressa. 
                                         Note all'art. 10:              - Si  riporta il testo degli articoli 1 e 13 del D.P.R.          5  febbraio  1953, n. 39, recante: "Testo unico delle leggi          sulle  tasse  automobilistiche",  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  10  febbraio  1953,  n.  33,  s.o.,  cosi'  come          modificato dal presente articolo:              "Art.  1 (Oggetto della tassa). - La circolazione sulle          strade  ed  aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi          rimorchi  e'  soggetta  alle tasse stabilite dagli articoli          seguenti e dalle annesse tariffe.".              "Art.  13  (Obbligatorieta'  del disco-contrassegno). -          Gli  autoveicoli  e  i rimorchi circolanti o stazionanti su          strade  od  aree  pubbliche devono essere sempre muniti del          discocontrassegno  applicato  nel modo prescritto. E' fatta          eccezione  per  i  veicoli  che  non  siano  in  istato  di          efficienza.".              - La tariffa E allegata al citato testo unico approvato          con  D.P.R.  5 febbraio  1953,  n.  39,  ora  abrogata  dal          presente articolo, recava la tassa annua in lire, dovuta in          base  alla  potenza  in  CV,  per  autoscafi ad uso privato          (trasporto persone).
                           |  
|   |                                 Art. 11
  (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o                   nelle acque interne e lagunari)
     1.  Per  la  salvaguardia  dell'occupazione della gente di mare, i benefici  di  cui  agli  articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del  70  per  cento,  alle  imprese che esercitano la pesca costiera, nonche'  alle  imprese  che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari 
                                         Note all'art. 11:              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto          legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  recante: "Disposizioni          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e          l'incremento  dell'occupazione",  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  31 dicembre  1997, n. 303 e convertito in legge,          con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30,          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 febbraio 1998, n.          49:              "Art.  4  (Trattamento  fiscale).  - 1. Ai soggetti che          esercitano  l'attivita'  produttiva  di  reddito  di cui al          comma  2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in misura          corrispondente   all'imposta   sul  reddito  delle  persone          fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro          autonomo  corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale, da valere ai          fini  del  versamento  delle ritenute alla fonte relative a          tali  redditi.  Detto  credito non concorre alla formazione          del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico          della  gestione commissariale del fondo di cui all'articolo          6, comma 1.              2.   A  partire  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al          10 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. Il relativo onere e'          posto  a  carico  della gestione commissariale del Fondo di          cui all'articolo 6 del presente decreto.              2-bis.  Alla maggiore  spesa  di cui al comma 2, pari a          lire  15,5  miliardi  per  il  1998  e lire 10,5 miliardi a          decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio          triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica per l'anno finanziario 1998, allo          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al          Ministero dei trasporti e della navigazione.                "2-ter.  Gli  utili  di  esercizio,  le riserve e gli          altri  fondi formati con utili che non concorrono a formare          il  reddito  ai  sensi  del  comma 2, rilevano agli effetti          della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al          comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  secondo i criteri          previsti  per  i  proventi di cui al numero 1) dello stesso          comma".              "Art.  6 (Sgravi contributivi) - 1. Per la salvaguardia          dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal          10 gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale          avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della          navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro          internazionale  di  cui  all'articolo  1, nonche' lo stesso          personale  suindicato  sono  esonerati  dal  versamento dei          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.          Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale          del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori          portuali  in  liquidazione  di cui all'articolo 1, comma 1,          del  decreto-legge  22 gennaio  1990, n. 6, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1990,  n. 58, ed e'          rimborsato su conforme rendicontazione.              2.  II  contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del          decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, e'          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese          armatrici    ai   sensi   ed   alle   condizioni   previste          dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995,          n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto          1995, n. 343.              3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base          annua dall'articolo l del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
                           |  
|   |                                Art. 12.
       (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
     1.  Il  trattamento  fiscale  degli  avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.   22,   e  successive  modificazioni,  e'  esteso,  alle  medesime condizioni,  anche  agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio  obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT),  nonche'  dal  Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti. 
                                         Note all'art. 12:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 41, comma 2-bis, del          D.Lgs.  5 febbraio  1997, n. 22, recante: "Attuazione delle          direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti          pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di          imballaggio",    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale          15 febbraio 1997, n. 38, S.O.:                "2-bis.   Per   il   raggiungimento  degli  obiettivi          pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi          di  gestione  accantonati  dal  CONAI e dai consorzi di cui          all'articolo   40   nelle   riserve   costituenti  il  loro          patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito          a   condizione   che   sia   rispettato   il   divieto   di          distribuzione,  sotto  qualsiasi  forma,  ai consorziati di          tali  avanzi  e  riserve, anche in caso di scioglimento dei          consorzi  e  del  CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38,          comma   3,   lettera   a),   partecipano  al  finanziamento          dell'attivita' del CONAI."
                           |  
|   |                                Art. 13.
  (Regime  fiscale  agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e                         di lavoro autonomo)
     1.  Le  persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale  ovvero  d'impresa,  ai  sensi,  rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono  avvalersi,  per  il  periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata  e  per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro  autonomo  o  d'impresa,  determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo  50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di  imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.   2.  Il  beneficio  di  cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:   a)  il  contribuente  non  abbia  esercitato negli ultimi tre anni attivita'  artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;   b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il caso in cui l'attivita' precedentemente  svolta  consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;   c)  sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore  a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire  60  milioni  per  le  imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi  ovvero  a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';   d)  qualora  venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta in precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi, realizzati  nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del  predetto  beneficio,  non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese  aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';   e)   siano  regolarmente  adempiuti  gli  obblighi  previdenziali, assicurativi e amministrativi.   3.  Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i  compensi  o  i  ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);   b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera  c);  in  tale  caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari  l'intero  reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.   4.  I  contribuenti  che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma   1   possono   farsi  assistere  negli  adempimenti  tributari dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio fiscale.   In   tal   caso,   devono  munirsi  di  un'apparecchiatura informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.   5.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo,   e'  attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella  misura  del  40  per  cento  della  parte  del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al  comma  4.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tale  caso  il credito e' commisurato  al  40  per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con  riferimento  ai  canoni  di  locazione pagati in ciascun periodo d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila.  Il credito d'imposta  non  concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA),nonche' dalle liquidazioni  e  dai  versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.   7.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  la  posizione  dei contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto al comma 1 e' valutata  tenendo  conto  dell'ammontare  che,  ai sensi dello stesso comma  1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.   8.   Per   l'accertamento,   la  riscossione,  le  sanzioni  e  il contenzioso,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.   9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                                         Note all'art. 13:              - Si  riporta  il  testo degli articoli 49, 50 e 51 del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2:              "Art.  49  (Redditi  di  lavoro  autonomo).  -  1. Sono          redditi    di   lavoro   autonomo   quelli   che   derivano          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti          e   professioni  si  intende  l'esercizio  per  professione          abituale,  ancorche'  non esclusiva, di attivita' di lavoro          autonomo   diverse  da  quelle  considerate  nel  capo  VI,          compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera          c) del comma 3 dell'articolo 5.              2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:                a) (lettera abrogata);                b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,          da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di          brevetti  industriali e di processi, formule o informazioni          relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo industriale,          commerciale   o   scientifico,   se   non  sono  conseguiti          nell'esercizio di imprese commerciali;                c) le  partecipazioni  agli utili di cui alla lettera          f)  del  comma  l  dell'articolo  41  quando  l'apporto  e'          costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;                d) le   partecipazioni   agli   utili   spettanti  ai          promotori  e  ai  soci fondatori di societa' per azioni, in          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;                e) le  indennita'  per  la  cessazione di rapporti di          agenzia;                f) i  redditi  derivanti dall'attivita' di levata dei          protesti  esercitata  dai segretari comunali ai sensi della          legge 12 giugno 1973, n. 349.              3.  Per  i redditi derivanti dalle prestazioni sportive          oggetto  di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge          23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative          ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2.              Art.   50   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti          e   professioni   e'   costituito   dalla   differenza  tra          l'ammontare  dei  compensi  in denaro o in natura percepiti          nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione          agli  utili,  e  quello  delle  spese sostenute nel periodo          stesso  nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo          quanto  stabilito  nei  successivi  commi.  I compensi sono          computati   al   netto   dei   contributi  previdenziali  e          assistenziali  stabiliti  dalla legge a carico del soggetto          che li corrisponde.              2.  Per  i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o          professione,  esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di          antiquariato  o  da  collezione  di  cui  al  comma 5, sono          ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di ammortamento non          superiori  a  quelle  risultanti dall'applicazione al costo          dei  beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni          omogenei,  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  E'          tuttavia  consentita la deduzione integrale, nel periodo di          imposta  in  cui  sono  state  sostenute,  delle  spese  di          acquisizione  di beni strumentali il cui costo unitario non          sia  superiore a l milione di lire. La deduzione dei canoni          di  locazione  finanziaria  di  beni  mobili  e'  ammessa a          condizione  che  la  durata del contratto non sia inferiore          alla  meta'  del  periodo di ammortamento corrispondente al          coefficiente   stabilito  nel  predetto  decreto.  Per  gli          immobili    strumentali   per   l'esercizio   dell'arte   o          professione  utilizzati  in  base  a contratto di locazione          finanziaria  e'  ammesso  in deduzione un importo pari alla          rendita  catastale.  I  canoni  di locazione finanziaria di          beni  mobili  sono deducibili nel periodo di imposta in cui          maturano.   Le   spese  relative  all'ammodernamento,  alla          ristrutturazione   e  alla  manutenzione  straordinaria  di          immobili  utilizzati  nell'esercizio  di arti e professioni          sono  deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in          cui sono sostenute e nei quattro successivi.              3.  Le  spese  realtive  all'acquisto  di  beni  mobili          diversi   da   quelli   indicati   nel   comma  4,  adibiti          promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e          all'uso   personale   o  familiare  del  contribuente  sono          ammortizzabili,  o  deducibili  se il costo unitario non e'          superiore  a  un  milione  di lire, nella misura del 50 per          cento;  nella  stessa  misura  sono  deducibili i canoni di          locazione  anche  finanziaria  e  di  noleggio  e  le spese          relativi   all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili          utilizzati  promiscuamente  e' deducibile una somma pari al          50  per  cento della rendita catastale, anche se utilizzati          in  base  a  contratto di locazione finanziaria, ovvero una          somma  pari  al  50  per  cento  del canone di locazione, a          condizione  che  il  contribuente non disponga nel medesimo          comune    di    altro   immobile   adibito   esclusivamente          all'esercizio  dell'arte o professione. Nella stessa misura          sono  deducibili  le  spese  per  i servizi relativi a tali          immobili   nonche'   quelle   relative  all'ammodernamento,          ristrutturazione   e   manutenzione   straordinaria   degli          immobili utilizzati.              3-bis.  Le quote di ammortamento, i canoni di locazione          finanziaria   o  di  noleggio  e  le  spese  di  impiego  e          manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il          servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione          soggette  alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,          n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.              4. (Abrogato).              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a          somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi          sono   deducibili   per  un  importo  complessivamente  non          superiore  al  2  per  cento  dell'ammontare  dei  compensi          percepiti   nel   periodo   di   imposta.   Le   spese   di          rappresentanza  sono deducibili nei limiti dell'1 per cento          dei   compensi  percepiti  nel  periodo  di  imposta.  Sono          comprese   nelle   spese  di  rappresentanza  anche  quelle          sostenute  per  l'acquisto  o  l'importazione di oggetti di          arte,  di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati          come   beni   strumentali   per   l'esercizio  dell'arte  o          professione,  nonche'  quelle  sostenute  per  l'acquisto o          l'importazione  di beni destinati ad essere ceduti a titolo          gratuito;  le spese di partecipazione a convegni, congressi          e  simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse          quelle  di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura          del 50 per cento del loro ammontare.              6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si          comprendono,  salvo  il  disposto  di  cui al comma 6-bis),          anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c)          del  comma  l  dell'articolo  16  maturate  nel  periodo di          imposta.  Le  spese  di  vitto  e alloggio sostenute per le          trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai          lavoratori  dipendenti  degli  esercenti arti e professioni          sono  deducibili  nelle  misure  previste  dal  comma 1-ter          dell'articolo 62.              6-bis.  Non  sono  ammesse  deduzioni per i compensi al          coniuge,  ai  figli, affidati o affiliati, minori di eta' o          permanentemente  inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti          dell'artista  o  professionista ovvero dei soci o associati          per  il  lavoro  prestato  o  l'opera  svolta nei confronti          dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o          associazione.  I  compensi  non  ammessi  in  deduzione non          concorrono   a   formare   il   reddito   complessivo   dei          percipienti.              7. (Abrogato).              8.  I  redditi  indicati  alla  lettera  b) del comma 2          dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in          denaro  o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche          sotto  forma  di  partecipazione agli utili, ridotto del 25          per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le          partecipazioni  agli  utili  e  le  indennita'  di cui alle          lettere  c),  d),  ed e) costituiscono reddito per l'intero          ammontare  percepito  nel  periodo  di  imposta.  I redditi          indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti          dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti          nel  periodo  di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo          di deduzione forfettaria delle spese.              Art.  51  (Redditi  di  impresa). - 1.  Sono redditi di          impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di  imprese          commerciali.   Per  esercizio  di  imprese  commerciali  si          intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non          esclusiva,  delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del          codice  civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e          c)  del  comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi          stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.              2. Sono inoltre considerati redditi di impresa:                a) i  redditi  derivanti  dall'esercizio di attivita'          organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di          servizi  che  non  rientrano  nell'articolo 2195 del codice          civile;                b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere,          cave,   torbiere,  saline,  laghi,  stagni  e  altre  acque          interne;                c) i  redditi  dei  terreni,  per  la parte derivante          dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo          29,  pur  se  nei  limiti  ivi  stabiliti,  ove spettino ai          soggetti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma l          dell'articolo  87, nonche' alle societa' in nome collettivo          e in accomandita semplice.              3.  Le  disposizioni  in materia di imposte sui redditi          che   fanno   riferimento  alle  attivita'  commerciali  si          applicano,   se   non  risulta  diversamente,  a  tutte  le          attivita' indicate nel presente articolo".              - Per  il  testo  dell'art.  79,  cosi' come modificato          dalla  presente  legge,  del  testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, si rimanda alle note          all'art. 6.              - Per  il  testo  dell'art. 5, comma 4, del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si          rimanda alle note all'art. 9 della presente legge.              - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia'          citato nelle note all'art. 2.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,          recante:  "Disposizioni  comuni  in materia di accertamento          delle  imposte  sui  redditi",  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, s.o. n. 1:              "Art.   22  (Tenuta  e  conservazione  delle  scritture          contabili).  -  Fermo  restando quanto stabilito dal codice          civile per il libro giornale e per il libro degli inventari          e  dalle  leggi  speciali  per  i  libri e registri da esse          prescritti,  le  scritture  contabili  di cui ai precedenti          articoli  ad  eccezione  delle  scritture ausiliarie di cui          alla  lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti          individuali  di  cui  al secondo comma dell'art. 21, devono          essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a          norma  dell'art.  2215  del codice stesso, in esenzione dai          tributi   di   bollo   e  di  concessioni  governative.  La          numerazione  e  la  bollatura possono essere eseguite anche          dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture          cronologiche  e  nelle  scritture  ausiliarie  di magazzino          devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.              Le   scritture  contabili  obbligatorie  ai  sensi  del          presente  decreto,  di  altre  leggi tributarie, del codice          civile  o di leggi speciali devono essere conservate fino a          quando  non  siano  definiti  gli  accertamenti relativi al          corrispondente  periodo  d'imposta,  anche oltre il termine          stabilito  dall'articolo  2220 del codice civile o da altre          leggi  tributarie,  salvo  il  disposto  dell'art. 2457 del          detto   codice.   Gli  eventuali  supporti  meccanografici,          elettronici  e  similari  devono  essere  conservati fino a          quando  i  dati contabili in essi contenuti non siano stati          stampati  sui  libri  e  registri  previsti  dalle  vigenti          disposizioni   di   legge.   L'autorita'   adita   in  sede          contenziosa  puo'  limitare l'obbligo di conservazione alle          scritture  rilevanti  per la risoluzione della controversia          in corso.              Fino  allo  stesso  termine  di cui al precedente comma          devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare,          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture          ricevuti  e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti          e delle fatture emesse.              Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere          determinate  modalita'  semplificative  per  la  tenuta del          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro          riepilogativo   di   magazzino,   in  considerazione  delle          caratteristiche dei vari settori di attivita'".              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo          1998,  n.  100,  recante: "Regolamento recante norme per la          semplificazione    e   la   razionalizzazione   di   alcuni          adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta sul valore          aggiunto,  ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge          23 dicembre  1996,  n.  662",  e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88.              - Per  il  testo  dell'art.  12,  cosi' come modificato          dalla  presente  legge,  del  testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note          all'art. 2.              - Si  riporta  il  testo  dell'art, 1, commi 2 e 3, del          D.Lgs.  18 dicembre  1997,  n. 471, recante: "Riforma delle          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte          dirette,  di  imposta  sul valore aggiunto e di riscossione          dei  tributi,  a  norma dell'articolo 3, comma 133, lettera          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, s.o.              "2.  Se  nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle          singole  imposte,  un reddito imponibile inferiore a quello          accertato,  o,  comunque,  un'imposta  inferiore  a  quella          dovuta  o  un  credito  superiore  a  quello  spettante, si          applica  la  sanzione  amministrativa dal cento al duecento          per  cento  della maggior  imposta  o  della differenza del          credito.   La   stessa   sanzione   si   applica  se  nella          dichiarazione  sono  esposte  indebite detrazioni d'imposta          ovvero  indebite  deduzioni  dall'imponibile, anche se esse          sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.              3. Se le violazioni previste nei commi l e 2 riguardano          redditi  prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di          un  terzo  con  riferimento  alle  imposte  o alle maggiori          imposte relative a tali redditi".          Note allart. 14:              - Per  il  testo  dell'art.  50  del  testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle          note all'art. 13 della presente legge.              - Per  il  testo  dell'art.  79  del  testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle          note all'art. 6 della presente legge.              - Per  il  testo  dell'art. 5, comma 4, del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si          rimanda alle note all'art. 9 della presente legge.              - Per  il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rimanda alle          note all'art. 13 della presente legge.              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo          1998,  n.  100, e' gia' citato nelle note all'art. 13 della          presente legge.              - Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' gia'          citato nelle note all'art. 2 della presente legge.              - Per  il  testo dell'art. 12, comma 3, del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, si          rimanda alle note all'art. 2 della presente legge.              - Per  il  testo  dell'art,  1, commi 2 e 3, del D.Lgs.          18 dicembre  1997, n. 471, si rimanda alle note all'art. 13          della presente legge.
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               (Regime fiscale delle attivita' marginali)
     1.  Le  persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili  gli  studi  di  settore  possono  avvalersi  del  regime disciplinato  nel  presente  articolo  a  condizione che i ricavi e i compensi  del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore  al  limite  individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita', non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.   2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni contenute nel presente  articolo  per  ricavi  e compensi si intendono i ricavi e i compensi  minimi di riferimento determinati in base all'applicazione, degli  studi  di  settore  dopo  aver  normalizzato  la posizione del contribuente  tenendo  conto  delle  peculiarita' delle situazioni di marginalita',  anche in riferimento agli indici di coerenza economica che  caratterizzano  il  contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione  ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.   3.   I   contribuenti  indicati  al  comma  1  presentano  domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro  il  mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire  del  Predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda e' presentata entro il 31 marzo.   4.  I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali   sono  tenuti  al  versamento  di  un'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e'  pari  al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e successive  modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma  4,  del  citato  testo  unico  l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.   5.  Il  regime  fiscale  delle  attivita' marginali cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i  ricavi  o  i  compensi  valutati  in  base  agli  studi di settore applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite  individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo specifico settore di attivita';   b)  a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi  conseguiti  ovvero  valutati  in base agli studi di settore applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite,  individuato  nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico  settore  di  attivita', del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito nel periodo d'imposta;   c)  in  caso  di  rinuncia  da  parte  del  contribuente  mediante comunicazione  all'ufficio  delle  entrate  competente in ragione del domicilio  fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP  e  dell'IVA,  nonche'  dalle liquidazioni e dai versamenti periodici  rilevanti  ai  fini  dell'IVA  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.   7.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime fiscale delle attivita'   marginali   possono  farsi  assistere  negli  adempimenti tributari  dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del domicilio  fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.   8.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo   e'   attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella  misura  del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto  dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al  comma  7.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tal  caso  il  credito e' commisurato  al  quaranta  per  cento  del  prezzo  di acquisto ed e' liquidato  con  riferimento  ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo  d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile.   9.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la  posizione  dei contribuenti che si avvalgono del regime  previsto dal comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che,   ai   sensi  del  comma  4,  costituisce  base  imponibile  per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.   10.   Per   l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il contenzioso  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.   11.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero delle finanze sono dettate  le  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione del presente articolo.  |  
|   |                                Art. 15.
  (Agevolazioni  fiscali  in  materia  di scambi di servizi fra aziende                    agricole dei comuni montani)
     1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' sostituito dal seguente:   "1.  I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende  agricole  ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni  di  legge  possono  assumere  in  appalto  sia  da enti pubblici  che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e  dei  familiari  di  cui  all'articolo  230-bis  del codice civile, nonche'  utilizzando  esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta',  lavori  relativi  alla  sistemazione  e manutenzione del territorio  montano,  quali lavori di forestazione, di costruzione di piste  forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori agricoli  e  forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta  di  prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori  a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato  annualmente  con  decreto del Ministro competente in base all'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica".   2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994,  come  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo, sono inseriti i seguenti:   "1-bis.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  non  sono  considerati prestazioni  di  servizi  ai  fini  fiscali  e  non  sono soggetti ad imposta,  se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini  di  lucro  ed  avente  lo  scopo  di  migliorare  la situazione economica   delle   aziende   agricole   associate   e   lo   scambio interaziendale di servizi.   1-ter.  I  soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco  fino  alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa  cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale  attivita'  ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta.   1-quater.  I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti   all'INPS,  gestione  agricola,  garantiscono  la  copertura assicurativa  infortunistica  per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.   1-quinquies.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono assumere in appalto  da  enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'". 
                                         Note all'art. 15:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  della  legge          31 gennaio 1994, n. 97, recante: "Nuove disposizioni per le          zone   montane",   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale          9 febbraio  1994,  n.  32,  S.O., cosi' come modificato dal          presente articolo:              "Art.   17  (Incentivi  alle  pluriattivita').  - 1.  I          coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono          aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle          vigenti  disposizioni  di legge possono assumere in appalto          sia   da   enti   pubblici   che   da  privati,  impiegando          esclusivamente  il  lavoro  proprio  e dei familiari di cui          all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando          esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta',          lavori   relativi  alla  sistemazione  e  manutenzione  del          territorio   montano,  quali  lavori  di  forestazione,  di          costruzione   di   piste   forestali,   di  arginatura,  di          sistemazione   idraulica,   di   difesa   dalle  avversita'          atmosferiche  e  dagli  incendi  boschivi,  nonche'  lavori          agricoli  e  forestali tra i quali l'aratura, la semina, la          potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti          antiparassitari,  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  il          taglio  del  bosco,  per  importi non superiori a cinquanta          milioni  di  lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato          annualmente  con  decreto  del  Ministro competente in base          all'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai          e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.              1-bis.  I lavori di cui al comma 1 non sono considerati          prestazioni  di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti          ad   imposta,   se   sono  resi  tra  soci  di  una  stessa          associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di          migliorare  la  situazione economica delle aziende agricole          associate e lo scambio interaziendale di servizi              1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare          il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per          altri  soci  della  stessa  cooperativa impiegando mezzi di          trasporto  di  loro  proprieta'.,  anche agricoli, iscritti          nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita'          ai  fini  fiscali  non  e' considerata quale prestazione di          servizio e non e' soggetta ad imposta.              1-quater.  I  contributi agricoli unificati versati dai          coltivatori    diretti    all'INPS,    gestione   agricola,          garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i          soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter.              1-quinquies.  I  soggetti  di  cui  al  comma 1 possono          assumere   in   appalto  da  enti  pubblici  l'incarico  di          trasporto  locale  di  persone,  utilizzando esclusivamente          automezzi di proprieta'.              2.  Le  cooperative  di produzione agricola e di lavoro          agricolo-forestale   che   abbiano   sede   ed   esercitino          prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che,          conformemente   alle   disposizioni  del  proprio  statuto,          esercitino   attivita'   di   sistemazione  e  manutenzione          agraria,  forestale  e,  in  genere, del territorio e degli          ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti          locali  e  dagli  altri enti di diritto pubblico, in deroga          alle   vigenti  disposizioni  di  legge  ed  anche  tramite          apposite  convenzioni,  l'esecuzione di lavori e di servizi          attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e          del   paesaggio,   quali   la  forestazione,  il  riassetto          idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che          l'importo  dei  lavori  o  servizi non sia superiore a lire          300.000.000 per anno.              3.  Le  costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali e          relative  pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita'          agrituristica  di  cui  alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,          svolta   in   territori   montani,   sono  assimilate  alle          costruzioni  rurali  di cui all'articolo 39 del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e          successive modificazioni.
                           |  
|   |                                Art. 16.
            (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
     1.  Al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  10-bis,  comma  1,  dopo  il  secondo periodo e' inserito   il  seguente:  "Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla  base imponibile  le  borse  di  studio  e gli altri interventi di sostegno erogati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  e  dai  relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";   b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";   c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)  ad  e),  sono  ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:   a)   lire  10.000.000  se  la  base  imponibile  non  supera  lire 350.000.000;   b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;   c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;   d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.   4-ter.  I  soggetti  di  cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione  di  cui  al  comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";   d)  all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse;   e)  all'articolo  42,  comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni  1998  e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998  al  2002"  e al medesimo comma, la parola: "2000" e' sostituita dalla seguente: "2003".   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 
                                         Note all'art. 16:              - Si  riporta il testo degli articoli 10-bis, 11, 41, e          42   del   D.Lgs.   15 dicembre   1997,  n.  446,  recante:          "Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino          della  disciplina  dei  tributi  locali",  pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  23 dicembre  1997, n. 298, S.O., cosi'          come modificato dal presente articolo:              "Art.   10-bis   (Determinazione   del   valore   della          produzione  netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma          1,  lettera e-bis). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo          3,   comma   1,  lettera  e-bis),  la  base  imponibile  e'          determinata   in   un   importo  pari  all'ammontare  delle          retribuzioni  erogate  al personale dipendente, dei redditi          assimilati   a   quelli   di   lavoro   dipendente  di  cui          all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  dei  compensi  erogati per          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui          all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita'          di  lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  di cui          all'articolo  81,  comma  1,  lettera  l), del citato testo          unico.  Sono  escluse dalla base imponibile le somme di cui          all'articolo  47,  comma  1, lettera c), del medesimo testo          unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche          attribuite  fino  al  31 dicembre  1999.  Sono in ogni caso          escluse  dalla  base  imponibile  le  borse di studio e gli          altri  interventi  di sostegno erogati dalle regioni, dalle          province autonome e dai relativi organismi regionali per il          diritto    allo   studio   universitario,   nonche'   dalle          universita',  ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai          soggetti  indicati  nel  primo  periodo qualificati ai fini          delle  imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto          aventi  per  oggetto  esclusivo o principale l'esercizio di          attivita'  commerciale  per  i  quali la base imponibile e'          determinata   secondo   le   disposizioni  contenute  negli          articoli precedenti.              2.  Se  i  soggetti  di cui al comma 1 esercitano anche          attivita'  commerciali,  gli  stessi  possono optare per la          determinazione   della  base  imponibile  relativa  a  tali          attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo          5,   computando   i   costi  deducibili  ivi  indicati  non          specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un          importo  corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare dei          ricavi  e  degli  altri proventi considerati dalla predetta          disposizione  e l'ammontare complessivo di tutte le entrate          correnti.  La base imponibile relativa alle altre attivita'          e'   determinata   a  norma  del  precedente  comma  1,  ma          l'ammontare   degli  emolumenti  ivi  indicati  e'  ridotto          dell'importo   di   essi   specificamente  riferibile  alle          attivita'  commerciali.  Qualora  gli  emolumenti non siano          specificamente   riferibili   alle  attivita'  commerciali,          l'ammontare   degli   stessi   e'  ridotto  di  un  importo          imputabile  alle  attivita' commerciali in base al rapporto          indicato   nel   primo   periodo  del  presente  comma.  Si          considerano  attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini          delle  imposte  sui  redditi, ovvero, per i soggetti di cui          all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, esclusi dall'imposta          sul  reddito  delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai          fini dell'imposta sul valore aggiunto.              Art.  11 (Disposizioni comuni per la determinazione del          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione          della base imponibile:                a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le          assicurazioni  obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro          e  le  spese  relative agli apprendisti, ai disabili e, nei          limiti  del 70 per cento, le spese per il personale assunto          con contratti di formazione lavoro;                b) non sono ammessi in deduzione:                  1)  i  costi  relativi  al personale classificabili          nell'articolo  2425,  primo  comma, lettera B), numeri 9) e          14), del codice civile;                  2)  i  compensi  per prestazioni di lavoro autonomo          non  esercitate  abitualmente di cui all'articolo 81, comma          1,  lettera  l), del testo unico delle imposte sui redditi,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          22 dicembre  1986,  n. 917, e le indennita' e i rimborsi di          cui alla lettera m) del predetto comma 1;                3)   i   costi   per  prestazioni  di  collaborazione          coordinata  e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,          lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui          redditi;                4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a          quello  dipendente  ai  sensi dell'articolo 47 dello stesso          testo unico delle imposte sui redditi;                5)    gli   utili   spettanti   agli   associati   in          partecipazione di cui alla lettera e) del predetto articolo          49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;                6)  il  canone  relativo  a  contratti  di  locazione          finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli          interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di          calcolo,  anche  forfettarie,  stabilite  con  decreto  del          Ministro delle finanze.              2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in          ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per          l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla          generalita'  dei  dipendenti  e  dei collaboratori e quelle          erogate  ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di          rimborso  analitico di spese sostenute nel compimento delle          loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di          recupero  di oneri di personale distaccato presso terzi non          concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile.  Nei          confronti del soggetto che impiega il personale distaccato,          tali importi si considerano costi relativi al personale non          ammessi  in  deduzione  ovvero  concorrenti alla formazione          della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e          dell'articolo 10-bis, comma 1.                3. Ai fini della determinazione della base imponibile          di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e          gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle          indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti          positivi  e negativi del valore della produzione di periodi          d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le          plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali          non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,          nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con          esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non          ammessi in deduzione.                4.  Indipendentemente  dalla  collocazione  nel conto          economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati          in ragione della loro corretta classificazione.                4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,          lettere  da  a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base          imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:                  a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera          lire 350.000.000;                  b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire          350.000.000 ma non lire 350.100.000;                  c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire          350.100.000 ma non lire 350.200.000;                  d)  lire  2.  500.000  se la base imponibile supera          lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.                4-ter.  I  soggetti  di  cui all'articolo 4, comma 2,          applicano  la  deduzione  di  cui al comma 4-bis sul valore          della  produzione  netta  prima  della  ripartizione  dello          stesso su base regionale.              Art.  41  (Determinazione delle eccedenze). - 1. (Comma          soppresso  dall'art.  13,  D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a          decorrere dall'anno 2001).              2.  Per  le  regioni a statuto speciale che accedono al          Fondo  sanitario  nazionale le eccedenze annuali di risorse          finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto          della  quota destinata alla sanita' e di quelle di cui agli          articoli  26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai          tributi  erariali soppressi, convenzionalmente incrementati          del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo          anche    conto    degli    effetti    indiretti   derivanti          dall'ampliamento  delle basi imponibili degli altri tributi          compartecipati.              3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province          autonome  di  Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo          sanitario   nazionale   le  eccedenze  annuali  di  risorse          finanziarie  sono determinate sottraendo dall'ammontare del          gettito  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,          al  netto  delle  quote  di  cui  agli  articoli  26  e 27,          dell'addizionale  regionale,  all'imposta sul reddito delle          persone  fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al          1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma          2,  l'ammontare  dei  contributi sanitari riscossi nellanno          1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del          prodotto   interno   lordo,   nonche'   l'ammontare   delle          compartecipazioni  ai tributi erariali soppressi, anch'essi          convenzionalmente  incrementati  del  tasso di crescita del          prodotto  interno  lordo,  e  tenendo  conto  degli effetti          indiretti  derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili          degli altri tributi compartecipati.              3-bis.   Per   gettito   dell'imposta  regionale  sulle          attivita'  produttive  di cui ai commi precedenti s'intende          quello   ricalcolato  sulla  base  delle  aliquote  di  cui          all'articolo 16, commi l e 2.              Art.  42 (Versamento delle eccedenze). - 1. A decorrere          dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3,          comma   2,   della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e'          soppresso.              2.  (Comma  soppresso  dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio          2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001).              3.  (Comma  soppresso  dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio          2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001).              4.  (Comma  soppresso  dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio          2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001).              5.  A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni          straordinarie  di  cassa  di cui all'art. 3, comma 4, legge          28 dicembre 1995, n. 549.              6.  A  decorrere  dall'anno  1998  la trattenuta di cui          all'articolo  20,  comma  2,  del  decreto-legge 18 gennaio          1993,  n.  8,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge          19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui          all'articolo  3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n.          549.              7.  Relativamente  alle  regioni  a statuto speciale ed          alle  province autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze          positive  o  negative  di  risorse  di cui all'articolo 41,          commi  2  e  3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al          2002,  nel  rispetto  degli  statuti  di autonomia mediante          variazioni  delle  quote  del  fondo  sanitario  nazionale,          trasferimenti  di  funzioni, modifica delle quote variabili          previste  ai  sensi  degli  statuti  o  acquisizione  delle          eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003          non  si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede          attraverso    il    trasferimento    di    nuove   funzioni          amministrative,  definite  con  le  procedure  fissate  dai          rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle          eccedenze medesime".
                           |  
|   |                                Art. 17.
  (Interpretazione   autentica   sull'inderogabilita'   delle  clausole mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi)
     1.  Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del   Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577, ratificato,  con  modificazioni  dalla  legge  2 aprile 1951, n. 302, all'articolo  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre  1973,  n.  601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte  di  societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al  predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere   il   patrimonio  effettivo  in  essere  alla  data  della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente  maturati,  ai  fondi  mutualistici  di  cui  al citato articolo  11,  comma  5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse  societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione,  ove  non  vietati  dalla  normativa vigente, in enti diversi  dalle  cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato  articolo  26,  nonche'  in  caso  di  decadenza  dai benefici fiscali. 
                                         Note all'art. 17:              - Si  riporta  il  testo dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S.          14 dicembre  1947,  n. 1577, recante: "Provvedimenti per la          cooperazione",    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale          22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con          legge 2 aprile 1951, n. 302:                "Art.  26.  - Agli  effetti  tributari  si presume la          sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti          delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:                  a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori          alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale          effettivamente versato;                  b) divieto  di  distribuzione  delle  riserve tra i          soci durante la vita sociale;                  c) devoluzione,   in  caso  di  scioglimento  della          societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto          il  capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -          a   scopi   di  pubblica  utilita'  conformi  allo  spirito          mutualistico.              In  caso  di  controversia  decide  il  Ministro per il          lavoro  e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le          finanze  e per il tesoro, udita la Commissione centrale per          le cooperative.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 del decreto del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gia'          citato nelle note all'art. 6:              "Art.    14   (Condizioni   di   applicabilita'   delle          agevolazioni).  - Le agevolazioni previste in questo titolo          si  applicano  alle  societa' cooperative, e loro consorzi,          che   siano  disciplinate  dai  principi  della  mutualita'          previsti  dalle  leggi  dello  Stato  e  siano iscritti nei          registri   prefettizi  o  nello  schedario  generale  della          cooperazione.              I  requisiti  della mutualita' si ritengono sussistenti          quando  negli statuti sono espressamente e inderogabilmente          previste  le  condizioni  indicate  nell'art. 26 del D.Lgs.          14 dicembre  1947,  n.  1577, e successive modificazioni, e          tali  condizioni  sono state in fatto osservate nel periodo          di  imposta  e  nei  cinque  precedenti,  ovvero  nel minor          periodo  di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti          stessi.              I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono          accertati   dall'amministrazione   finanziaria  sentiti  il          Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11, comma 5, della          legge  31 gennaio  1992,  n.  59,  recante: "nuove norme in          materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, s.o.:              "5.  Deve  inoltre  essere  devoluto ai fondi di cui al          comma   l   il  patrimonio  residuo  delle  cooperative  in          liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i          dividendi  eventualmente  maturati,  di cui al primo comma,          lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,          e successive modificazioni.".
                           |  
|   |                                Art. 18.
              (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
     1.  All'articolo  10  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  recante  la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 e' sostituito dal seguente:   "2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono effettuare il versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in  corso  in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al   50   per   cento   dell'imposta   dovuta  calcolata  sulla  base dell'aliquota   e   delle   detrazioni   dei  dodici  mesi  dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a   saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale conguaglio  sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere  effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con  bollettini  conformi  al  modello  indicato  con  circolare  del Ministero  delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella facolta' del contribuente  provvedere  al versamento dell'imposta complessivamente dovuta  in  unica  soluzione  annuale,  da  corrispondere entro il 30 giugno".   2.  Al  comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  le  parole:  "Fino  all'anno  di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".   3.  All'articolo  3,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario".   4.  In  deroga  alle  disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme  tributarie,  i  termini  per  la liquidazione e l'accertamento dell'imposta  comunale  sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono  prorogati  al  31  dicembre 2001, limitatamente alle annualita' d'imposta   1995   e   successive.  Il  termine  per  l'attivita'  di liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato  al  31  dicembre  2001  per le annualita' d'imposta 1994 e successive. 
                                         Note all'art. 18:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 - gia' citato nelle          note  all'art.  2  -  cosi'  come  modificato  dal presente          articolo:              "Art.  10  (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta          e'  dovuta  dai  soggetti indicati nell'articolo 3 per anni          solari  proporzionalmente  alla  quota ed ai mesi dell'anno          nei  quali  si e' protratto il possesso; a tal fine il mese          durante  il  quale  il  possesso si e' protratto per almeno          quindici  giorni  e' computato per intero. A ciascuno degli          anni   solari   corrisponde   una   autonoma   obbligazione          tributaria.              2.   I   soggetti   indicati   nell'articolo  3  devono          effettuare   il  versamento  dell'imposta  complessivamente          dovuta  al  comune  per  l'anno  in corso in due rate delle          quali  la  prima,  entro il 30 giugno, pari al 50 per cento          dell'imposta  dovuta  calcolata  sulla base dell'aliquota e          delle  detrazioni  dei dodici mesi dell'anno precedente. La          seconda  rata deve essere versata dal 1 - al 20 dicembre, a          saldo  dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale          conguaglio   sulla   prima   rata  versata.  Il  versamento          dell'imposta   puo'   essere   effettuato   anche   tramite          versamenti   su   conto  corrente  postale  con  bollettini          conformi  al  modello  indicato con circolare del Ministero          delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella  facolta' del          contribuente    provvedere   al   versamento   dell'imposta          complessivamente  dovuta  in  unica  soluzione  annuale, da          corrispondere entro il 30 giugno.              3.  L'imposta  dovuta  ai sensi del comma 2 deve essere          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario          della  riscossione  nella cui circoscrizione e' compreso il          comune  di  cui  all'articolo  4  ovvero  su apposito conto          corrente  postale intestato al predetto concessionario, con          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non          e'  superiore  a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,          per  gli  anni  successivi  al 1993, ai contribuenti moduli          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al          concessionario  e'  a  carico  del  comune impositore ed e'          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.              4.  I  soggetti  passivi devono dichiarare gli immobili          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di          quelli  esenti  dall'imposta  ai  sensi dell'articolo 7, su          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della          dichiarazione  dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui il          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui          possesso  e'  iniziato  antecedentemente  al 1 gennaio 1993          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione          della  dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi          sempreche'  non  si  verifichino  modificazioni dei dati ed          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'          tenuto   a   denunciare   nelle  forme  sopra  indicate  le          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel          caso   di   piu'   soggetti  passivi  tenuti  al  pagamento          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati          nell'articolo  1117,  n.  2)  del  codice civile oggetto di          proprieta'  comune,  cui  e'  attribuita o attribuibile una          autonoma  rendita  catastale,  la dichiarazione deve essere          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei          condomini.              5.  Con  decreti  del  Ministro  delle finanze, sentita          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono          approvati  i modelli della dichiarazione, anche congiunta o          relativa  ai  beni  indicati  nell'articolo 1117, n. 2) del          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che          essa   deve   contenere,  i  documenti  che  devono  essere          eventualmente  allegati  e  le  modalita' di presentazione,          anche  su  supporti  magnetici, nonche' le procedure per la          trasmissione  ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione          deve   essere   inviata   ai   comuni  tramite  gli  uffici          dell'Amministrazione  finanziaria. Con decreti del Ministro          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del          tesoro  e  delle  poste  e delle telecomunicazioni, sentita          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono          approvati  i  modelli per il versamento al concessionario e          sono  stabilite  le  modalita' di registrazione, nonche' di          trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per          ogni  contribuente,  ai comuni e al sistema informativo del          Ministero   delle   finanze.   Al  fine  di  consentire  la          formazione  di  anagrafi  dei  contribuenti, anche mediante          l'incrocio  con  i dati relativi agli immobili assoggettati          alla  tassa  smaltimento  rifiuti, con decreto del Ministro          delle  finanze  viene  previsto  l'obbligo per il Consorzio          nazionale  obbligatorio tra i concessionari di organizzare,          d'intesa  con  la predetta associazione, i relativi servizi          operativi  per  la  realizzazione  delle suddette anagrafi,          prevedendosi  un  contributo  pari  allo  0,6 per mille del          gettito  dell'imposta  a carico dei soggetti che provvedono          alla  riscossione;  con  decreto del Ministro delle finanze          sono  stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da          parte   dei   predetti  soggetti  dei  dati  relativi  alla          riscossione.  I  predetti  decreti  sono  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.              6.  Per  gli  immobili  compresi nel fallimento o nella          liquidazione  coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per          ciascun  anno  di possesso rientrante nel periodo di durata          del   procedimento   ed   e'   prelevata,  nel  complessivo          ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento          dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre          mesi  dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro          lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione."              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  della  legge          23 dicembre  1999,  n. 488, gia' citata nelle note all'art.          2, cosi' come modificato dalla presente legge:              "Art. 30 (Patto di stabilita interno). - 1. A titolo di          concorso  agli  obiettivi  di stabilizzazione della finanza          pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i          comuni  riducono  per  l'anno  2000  il  disavanzo definito          dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.          448,  in  misura  pari  ad  almeno  un  ulteriore 0,1 punti          percentuali  del  prodotto interno lordo (PIL) previsto dal          Documento  di  programmazione  economico-finanziaria e suoi          aggiornamenti;  l'importo  cosi' risultante rimane costante          nei  tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto,          in  tutto  o  in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999          sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000.              2.  Il  secondo  periodo  del  comma l dell'articolo 28          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, e' sostituito dai          seguenti: "(Omissis)".              3.  Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre          1998,  n.  448,  sono  tenuti  a  trasmettere  altresi' una          relazione  illustrativa  delle  misure  adottate  o  che si          intendono  adottare  per  conseguire  l'obiettivo di cui al          comma l e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni          di  competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle          regioni  e  dalle  province  autonome deve fare particolare          riferimento  alle  azioni  poste in essere per garantire il          contributo  degli  enti del Servizio sanitario nazionale al          perseguimento dell'obiettivo.              4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei          comuni   con   popolazione   superiore  a  15.000  abitanti          riferiscono  entro  il 30 giugno ai rispettivi consigli sul          perseguimento  dell'obiettivo  del comma 1, proponendo, ove          necessario,  le  opportune  variazioni  di  bilancio.  Agli          stessi  fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una          relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento          e  rendono  conto dei risultati acquisiti con una relazione          allegata al bilancio consuntivo.              5.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica  riferisce  trimestralmente  alla          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla          Conferenza    Stato-citta'    ed    autonomie   locali   e,          successivamente,  alle  competenti Commissioni parlamentari          in   ordine  al  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di          stabilita' interno.              6.   Qualora  l'obiettivo  di  cui  al  comma  l  venga          complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a          partire  dall'anno  successivo,  una riduzione minima di 50          punti  base  sul  tasso  d'interesse nominale applicato sui          mutui  della  Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al          31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997,          con  oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il          cui  tasso  di  interesse  risulti  superiore  al  tasso di          interesse   nominale   praticato  dalla  Cassa  depositi  e          prestiti  sui  mutui  decennali  a tasso fisso alla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge.  La  riduzione          comunque  non  puo'  eccedere  per  ciascun mutuo la misura          necessaria  a  ricondurre il tasso di interesse a quello di          cui  al  periodo  precedente, con esclusione dei contributi          regionali  di  cui  all'articolo 7 del decreto del Ministro          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          7 gennaio  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18          del  23 gennaio  1998,  e  precedenti  norme  di accesso al          credito  ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora          l'obiettivo   non   venga  complessivamente  conseguito  la          riduzione  e'  concessa  esclusivamente agli enti che hanno          conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000          conseguano  una  riduzione  del  disavanzo, computato con i          criteri  1999  o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per          cento  del  PIL,  la riduzione del tasso di interesse sugli          stessi  mutui  e'  aumentata a 100 punti base. Le modalita'          tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della          programmazione   economica   d'intesa   con   il   Ministro          dell'interno,   sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui          all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281, entro il 30 aprile 2000.              7.  Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono          tenuti   a   presentare   apposita  certificazione  firmata          rispettivamente   dai  presidenti  della  regione  e  della          provincia  o  dal  sindaco  e dal responsabile del servizio          finanziario    dell'ente.    Tempi    e   modalita'   della          certificazione  sono stabiliti con decreto del Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          sentito,    per   quanto   di   competenza,   il   Ministro          dell'interno.              8.  All'articolo  28  della  legge 23 dicembre 1998, n.          448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "(Omissis)".              9.  I  trasferimenti  erariali  per l'anno 2000 di ogni          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle          disposizioni  recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della          legge   23 dicembre   1998,  n.  448,  ed  alle  successive          disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione          delle  misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo          30 giugno  1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al          1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato          in  attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della          legge    13 maggio   1999,   n.   133.   La   distribuzione          dell'incremento  di  risorse  pari  al  tasso di inflazione          programmato  per  l'anno  2000  avviene  con i criteri e le          finalita'  di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta          legge n. 448 del 1998.              10.  Relativamente  all'imposta comunale sugli immobili          dovuta  per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i          termini  per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla          base  delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in          rettifica  o  d'ufficio.  Alla  stessa  data sono fissati i          termini per la notifica:                a) degli  avvisi  di  liquidazione  sulla  base delle          dichiarazioni,  relativamente  all'imposta  comunale  sugli          immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;                b) degli   avvisi   di   accertamento  in  rettifica,          relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta          per gli anni 1994, 1995 e 1996;                c) degli  avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno          1994;                d) degli  atti  di contestazione delle violazioni non          collegate  all'ammontare  dell'imposta, commesse negli anni          dal 1993 al 1998.              11.  All'articolo  5,  comma 4, del decreto legislativo          30 dicembre  1992,  n.  504,  sono  aggiunti,  in  fine,  i          seguenti periodi: "(Omissis)".              12.  Fino  allanno  di  imposta  2000 compreso, ai fini          dell'imposta  comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di          cui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 8 agosto          1996,  n.  437,  convertito, con modificazioni, dalla legge          24 ottobre  1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili          adibiti  ad abitazione principale, con esclusione di quelli          qualificabili  come  pertinenze, ai sensi dell'articolo 817          del codice civile.              13.  La  disposizione di cui al comma 12 non ha effetto          nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo          comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli          immobili adibiti a pertinenze.              14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare          le  tariffe,  le  aliquote d'imposta per i tributi locali e          per  i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale          prevista  dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo          28 settembre   1998,  n.  360,  e  per  l'approvazione  dei          regolamenti  e'  stabilito  contestualmente  alla  data  di          approvazione  del  bilancio,  Per  gli  anni  successivi  i          termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti          approvati  entro  il  termine  fissato  per  il bilancio di          previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000.              15.   Al   monitoraggio   del  rispetto  del  patto  di          stabilita'  interno  provvede  il Ministero del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  avvalendosi          anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della          legge  27 dicembre  1997, n. 449; i contratti relativi agli          esperti  estranei  alle  amministrazioni  pubbliche possono          essere rinnovati sino all'anno 2003.              16.  Per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza          pubblica  previsti  dal  presente  articolo nelle regioni a          statuto  speciale e nelle province autonome si provvede con          le  modalita'  stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.              17.  All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre          1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal          1 gennaio  1998  sono  aggiunte  le seguenti: "e fino ad un          massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per          le  superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di          esso si arrotondano al mezzo metro quadrato .              18.  L'importo  massimo  della  spesa  per  il Servizio          sanitario  nazionale  ammonta,  per  l'anno  2000,  a  lire          117.129 miliardi.              19.   Alla   riscossione   dei   ruoli   non   erariali          sottoscritti  entro  il  30 giugno 2000 non si applicano le          disposizioni  di  cui all'articolo 12, comma 3, del decreto          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.          I  termini  scadenti  il  31 dicembre 1999, previsti per la          sottoscrizione  e  la consegna dei ruoli non erariali, sono          prorogati  al  29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa          per   lo   smaltimento   dei   rifiuti  solidi  urbani,  al          31 dicembre 2000.              20.  E'  soppressa  l'indennita'  di  lire  2  per ogni          chilometro  di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente          con  mezzi  di  trasporto  forniti dall'amministrazione, ai          sensi   del   terzo  comma  dell'articolo  14  della  legge          18 dicembre 1973, n. 836.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto          legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504 - gia' citato nelle          note  all'art.  2  -  cosi'  come  modificato  dal presente          articolo:              "Art.   3  (Soggetti  passivi). - 1.  Soggetti  passivi          dell'imposta  sono  il  proprietario  di immobili di cui al          comma  2  dell'articolo  1,  ovvero  il titolare di diritto          reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie,          sugli  stessi,  anche se non residenti nel territorio dello          Stato  o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o          non vi esercitano l'attivita'.              2.  Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,          soggetto  passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di          cui  all'articolo  5,  comma  3,  il  locatario  assume  la          qualita'  di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio          dell'anno  successivo a quello nel corso del quale e' stato          stipulato  il  contratto di locazione finanziaria. Nel caso          di  concessione  su  aree  demaniali soggetto passivo e' il          concessionario."              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge          27 luglio  2000,  n. 212, recante: "Disposizioni in materia          di  statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177:              "3.  I  termini  di prescrizione e di decadenza per gli          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  1, del          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, gia' citato          nelle note all'art. 2:              "1.  Il  comune controlla le dichiarazioni e le denunce          presentate  ai  sensi  dell'art.  10, verifica i versamenti          eseguiti  ai  sensi del medesimo articolo e, sulla base dei          dati    ed    elementi    direttamente   desumibili   dalle          dichiarazioni  e  dalle  denunce stesse, nonche' sulla base          delle  informazioni  fornite  dal  sistema  informativo del          Ministero  delle  finanze  in  ordine  all'ammontare  delle          rendite  risultanti  in  catasto  e dei redditi dominicali,          provvede  anche  a  correggere  gli  errori  materiali e di          calcolo  e  liquida  l'imposta.  Il comune emette avviso di          liquidazione,   con  l'indicazione  dei  criteri  adottati,          dell'imposta  o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed          interessi  dovuti;  l'avviso  deve essere notificato con le          modalita'  indicate  nel  comma  2 al contribuente entro il          termine  di  decadenza  del  31 dicembre  del  secondo anno          successivo   a   quello  in  cui  e'  stata  presentata  la          dichiarazione  o  la  denuncia  ovvero, per gli anni in cui          queste  non  dovevano essere presentate, a quello nel corso          del  quale  e' stato o doveva essere eseguito il versamento          dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati          indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia          della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente          il  quale,  entro un anno, provvede alla attribuzione della          rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune;          entro  il  31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui          e'  avvenuta  la  comunicazione,  il comune provvede, sulla          base    della   rendita   attribuita,   alla   liquidazione          della maggiore   imposta   dovuta   senza  applicazione  di          sanzioni, maggiorata  degli interessi nella misura indicata          nel  comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle          somme  versate  in  eccedenza,  maggiorate  degli interessi          computati  nella  predetta misura; se la rendita attribuita          supera   di  oltre  il  30  per  cento  quella  dichiarata,          la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento".
                           |  
|   |                                Art. 19.
  (Versamento  dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a                           tempo parziale)
     1.  Per  i  beni  immobili  sui  quali  sono costituiti diritti di godimento  a  tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI  e'  effettuato  dall'amministratore  del condominio o della comunione.   2.   L'amministratore   e'   autorizzato   a  prelevare  l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del condominio  attribuendo  le  quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale. 
                                         Nota all'art. 19:              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto          legislativo  9 novembre  1998, n. 427, recante: "Attuazione          della    direttiva    94/47/CE    concernente   la   tutela          dell'acquirente  per  taluni aspetti dei contratti relativi          all'acquisizione   di  un  diritto  di  godimento  a  tempo          parziale  di  beni  immobili",  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291:              "1. Ai fini del presente decreto si intende per:                a) "contratto":  uno o piu' contratti della durata di          almeno  tre  anni con i quali, verso pagamento di un prezzo          globale,  si  costituisce,  si trasferisce o si promette di          costituire  o trasferire, direttamente o indirettamente, un          diritto  reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il          godimento  su  uno  o  piu'  beni  immobili, per un periodo          determinato  o determinabile dell'anno non inferiore ad una          settimana;                b)  "venditore":  la  persona fisica o giuridica che,          nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce,          trasferisce  o  promette  di  costituire o di trasferire il          diritto  oggetto  del contratto; al venditore e' equiparato          ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a          qualsiasi    titolo,    promuove    la   costituzione,   il          trasferimento  o  la  promessa di trasferimento del diritto          oggetto del contratto;                c) "acquirente":  la  persona  fisica, che non agisce          nell'ambito  della  sua  attivita' professionale, in favore          della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di          costituire   o   di   trasferire  il  diritto  oggetto  del          contratto;                d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per          uso  di  abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte          il diritto oggetto del contratto.".
                           |  
|   |                                Art. 20.
                 (Semplificazione per l'INVIM decennale)
     1.  Per  gli  immobili  di  cui  all'articolo  3  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 643, concernente l'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  e successive  modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1 gennaio  e  il  31 dicembre 2002, puo' essere corrisposta entro il 30 marzo   2001,  in  luogo  dell'imposta  INVIM  decennale,  un'imposta sostitutiva  pari  allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992,  determinato  con  l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta,  dei  moltiplicatori  di  cui al decreto del Ministro delle finanze  del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991.   2.  Per  gli  immobili  suscettibili  di destinazione edificatoria l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 1 e' commisurata al valore finale  dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui  agli  articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazion1.   3.  Per  gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di  cui  al  decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  18  novembre  1991,  n.  363,  imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  commisurata  al valore finale dichiarato  o  definitivamente  accertato  per  la  medesima  imposta straordinaria.  In  tal caso e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.   4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonche'   ogni   altra  disposizione  necessaria  all'attuazione  del presente articolo. 
                                         Note all'art. 20:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 2, 3 e 18 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          643,    recante:    "Istituzione    dell'imposta   comunale          sull'incremento di valore degli immobili", pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  11 novembre  1972, n. 292, supplemento          ordinario:              "Art.  2  (Applicazione  dell'imposta).  - L'imposta si          applica   all'atto  dell'alienazione  a  titolo  oneroso  o          dell'acquisto  a titolo gratuito, anche per causa di morte,          o  per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto          reale di godimento sull'immobile.              Si  considerano  atti  di  alienazione a titolo oneroso          anche  le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo          comma  dell'art.  2932 del codice civile, i conferimenti in          societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate          le  assegnazioni  di  alloggi  costruiti  dalle cooperative          edilizie  previste  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia          economica  e  popolare.  Per diritti reali di godimento, si          intendono  l'usufrutto,  l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e          la superficie.              In  caso  di  vendita  con  riserva  di proprieta' e di          locazione  con  clausola  di trasferimento della proprieta'          vincolante  per ambedue le parti l'alienazione si considera          avvenuta  all'atto  della  stipulazione  della vita o della          locazione.              Gli  immobili e i diritti reali di godimento alienati a          titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente          al  1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa          si considerano alienati o acquistati a tale data.              L'imposta  non  si applica all'atto del trasferimento a          seguito  di  espropriazione  per  pubblica utilita' o della          cessione    all'espropriante    in    caso   di   procedura          espropriativa per pubblica utilita'.              Art.  3  (Applicazione  dell'imposta  per  decorso  del          decennio).  - Per  gli  immobili  appartenenti  a titolo di          proprieta'  o  di  enfiteusi  alle  societa' di ogni tipo e          oggetto  e  agli  enti  pubblici  e  privati  diversi dalle          societa',   compresi   i   consorzi,  le  associazioni  non          riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2, decreto          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,          l'imposta   si   applica,   oltre  che  nei  casi  previsti          dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio          dalla data dell'acquisto.              Qualora  successivamente  all'acquisto venga costituito          sull'immobile  un  diritto  di usufrutto, uso, abitazione o          superficie  l'imposta  si liquida sull'incremento di valore          della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito          della   parte   sottoposta   a  tassazione  all'atto  della          costituzione  del  diritto.  Nei  casi  di fusione tra piu'          societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche          del  periodo  di tempo in cui gli immobili sono appartenuti          alle societa' fuse o incorporate. La stessa disposizione si          applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di          appartenenza alla societa' scissa.              Le  disposizioni  di  questo  articolo si applicano dal          1 gennaio 1975.              Art.  18. (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli          eredi  e  tutte le altre persone obbligate a presentare gli          atti  o le denunce agli effetti delle imposte di registro o          di   successione   debbono   contestualmente  produrre  una          dichiarazione     su    modello    fornito    gratuitamente          dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:                a) il   valore   iniziale   del  bene  ai  sensi  del          precedente art. 6;                b) gli  estremi  di  registrazione  dell'atto o della          denuncia  di  riferimento ai quali il valore iniziale venne          determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato          per   l'imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle  aree          fabbricabili;                c) il  valore  finale dell'area e quello iniziale del          fabbricato  quando  ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma          dell'art. 6.              I   notai   e  gli  altri  pubblici  ufficiali  debbono          richiedere  la dichiarazione di cui al comma precedente per          tutti  gli  atti  stipulati con il loro Ministero e debbono          produrla  all'ufficio  con  l'atto  stesso, allegando altro          esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.              Le  spese  di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella          dichiarazione  prevista  dal primo comma debbono, a pena di          decadenza,  essere  denunciate all'ufficio al momento della          registrazione  dell'atto  ovvero  nel  termine stabilito ai          fini   della   deduzione   delle  passivita'  agli  effetti          dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni          caduti in successione.              Per  le  spese  effettuate dopo l'entrata in vigore del          presente  decreto  la  dichiarazione  deve essere corredata          della documentazione relativa.              Le  dichiarazioni  previste dal primo e dal terzo comma          vanno  corredate  di  tante  copie quanti sono i comuni nel          territorio dei quali sono siti i beni.              Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono          presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro          nella  cui  circoscrizione si trova ciascun immobile, entro          il  31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui          si  e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente          ai  quali  il  primo decennio e' gia' scaduto alla data del          1 gennaio  1975  la  dichiarazione  deve  essere presentata          entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio          dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.              Nella   dichiarazione  prevista  dal  precedente  comma          devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e          il   valore   della  proprieta'  o  della  nuda  proprieta'          dell'immobile  al  compimento del decennio, nonche', a pena          di  decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono          essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile,          in   carta   semplice,  e  la  documentazione  delle  spese          effettuate dopo il 1 gennaio 1973.              Se   l'atto   di   alienazione   non   e'   soggetto  a          registrazione  in  termine fisso la dichiarazione di cui al          primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla          data dell'atto stesso.              In  caso  di  acquisto  per usucapione la dichiarazione          deve  essere presentata entro sessanta giorni dalla data in          cui  si  e'  verificato  l'evento  che  ha  determinato  il          passaggio   in   giudicato   della   sentenza  dichiarativa          dell'usucapione.".              - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 14 dicembre          1991,   recante:   "Determinazione  dei  moltiplicatori  da          applicare,  a  partire dal 1992, alle rendite catastali dei          fabbricati  e dei terreni per stabilire il valore minimo da          dichiarare  ai  fini dell'imposta di registro, dell'imposta          sulle  successioni  e  donazioni,  e delle connesse imposte          ipotecarie    e    catastali,   e   dell'imposta   comunale          sull'incremento  di  valore  degli immobili", e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295.              - Il  decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante:          "Disposizioni  concernenti  l'applicazione  nell'anno  1991          dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli          immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre  1972, n. 643, i versamenti dovuti a          seguito  delle  dichiarazioni  sostitutive  in  aumento del          reddito  dei  fabbricati  e l'accertamento di tali redditi,          nonche'   altre   disposizioni   tributarie   urgenti",  e'          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n.          220  e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,          primo   comma,   della  legge  18 novembre  1991,  n.  363,          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 novembre 1991, n.          270.
                           |  
|   |                                Art. 21.
    (Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)
     1.  A decorrere dal 1 luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative concernenti le imposte sulla  produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:   "6.  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano anche al prodotto denominato   "biodiesel",   ottenuto  dalla  esterificazione  di  oli vegetali  e  loro  derivati usato come carburante, come combustibile, come  additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e  dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri  oli  minerali  del  "biodiesel"  e'  effettuata  in  regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli  combustibili  in  qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei  limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di   un   programma   triennale,  tendente  a  favorire  lo  sviluppo tecnologico.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro  dell'ambiente  e con il Ministro delle politiche agricole e forestali,   sono   determinati   i  requisiti  degli  operatori,  le caratteristiche  tecniche  degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di  prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei  quantitativi  esenti  agli operatori. Per il trattamento fiscale del   "Biodiesel"  destinato  al  riscaldamento  valgono,  in  quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".   2.  Al  fine  di  promuovere  l'impiego  del  prodotto  denominato "biodiesel",  di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  e' autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 4, del decreto del Ministro delle  finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.   3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate   di   "biodiesel"   esente   da  accisa  nell'ambito  del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo  unico  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  nel  testo  previgente  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001 sono ripartiti,  proporzionalmente  alle  relative quote e purche' vengano immessi   in   consumo   nel  suddetto  periodo,  i  quantitativi  di "biodiesel"  esente  complessivamente  non immessi in consumo nei due precedenti  periodi  1  luglio 1998-30 giugno 1999 e 1 luglio 1999-30 giugno  2000.  In  caso  di  rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti  dalla  suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le   stesse   sono  redistribuite,  proporzionalmente  alle  relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. 
                                         Note all'art. 21:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto          legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, recante: "Testo unico          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e          amministrative",   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale          29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario, cosi' come          modificato dal presente articolo nonche' dall'art. 22 della          presente legge:              "Art. 21 (Artt. 1 e 17 decreto-legge n. 331/1993 - Art.          11  decreto-legge  n.  688/1982)  (Prodotti  sottoposti  ad          accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti          [1]:                a) benzina  (codice  NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710          00 36);                b) benzina  senza  piombo (codice NC 2710 00 27, 2710          00 29 e 2710 00 32);                c)  petrolio  lampante o cherosene (codice NC 2710 00          51 e 2710 00 55);                d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);                e) oli  combustibili  (codici NC da 2710 00 74 a 2710          00 78);                f) gas  di  petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12          11 a 2711 19 00);                g) gas metano (codice NC 2711 29 00).              2.  I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel          comma  1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati          ad  essere  usati,  se  messi  in  vendita  o se usati come          combustibile   o  carburante,  sono  sottoposti  ad  accisa          secondo  l'aliquota  prevista  per  il  combustibile  o  il          carburante per motori, equivalente:                a) i prodotti di cui al codice NC 2706;                b) i  prodotti  di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,          2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;                c) i prodotti di cui al codice NC 2709;                d) i prodotti di cui al codice NC 2710;                e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione          del gas naturale;                f) prodotti  di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00,          2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;                g) i prodotti di cui al codice NC 2715;                h) i prodotti di cui al codice NC 2901;                i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19          90,  2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e          2902 44;                l)  i  prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403          19;                m) i prodotti di cui al codice NC 3811;                n) i prodotti di cui al codice NC 3817.              3.   Le  disposizioni  relative  ai  controlli  e  alla          circolazione  intracomunitaria previste dal presente titolo          si   applicano  ai  seguenti  oli  minerali  del  comma  2,          ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:                a) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2707 10, 2707 20,          2707 30 e 2707 50;                b) prodotti  di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710          00  72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00          21,  2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano          solo se essi circolano come merci alla rinfusa;                c) prodotti  di  cui  al codice NC 2711 (ad eccezione          dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);                d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;                e) prodotti  di  cui  ai  codici NC 2902 20, 2902 30,          2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.              I   prodotti  indicati  nel  presente  comma,  mediante          accordi  bilaterali  tra  gli Stati membri interessati alla          loro  movimentazione,  possono essere esonerati, in tutto o          in  parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma          1, dal regime di cui sopra.              4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti          di  cui  al  comma  1,  tra  di  loro o con altre sostanze,          l'imposta   e'  dovuta  secondo  le  caratteristiche  della          miscela risultante.              5.  Oltre  ai  prodotti elencati nel comma 2 e' tassato          come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad          essere  utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato come          carburante  o come additivo ovvero per accrescere il volume          finale  dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma          possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando          non  destinati  ad  usi  soggetti  ad  accisa.  E' tassato,          inoltre,  con  l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'olio          minerale  equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo          o  in  miscela  con  altre  sostanze,  destinato  ad essere          utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile          per  il  riscaldamento,  ad  eccezione  del  carbone, della          lignite,  della  torba  o  di  qualsiasi  altro idrocarburo          solido  simile  o  del  gas  naturale.  Per gli idrocarburi          ottenuti  dalla depurazione e dal trattamento delle miscele          e  dei  residui  oleosi  di  ricupero  destinati  ad essere          utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista          per gli oli combustibili densi.              6.  Le  disposizioni  del comma 2 si applicano anche al          prodotto     denominato    "biodiesel"    ottenuto    dalla          esterificazione  di oli vegetali e loro derivati usato come          carburante,  come  combustibile,  come additivo, ovvero per          accrescere   il   volume   finale   dei  carburanti  e  dei          combustibili.   La  fabbricazione  o  la  miscelazione  con          gasolio  o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata          in  regime  di  deposito  fiscale. Il "biodiesel" puro o in          miscela  con  gasolio  o  con oli combustibili in qualsiasi          percentuale,  e'  esentato  dall'accisa  nei  limiti  di un          contingente  annuo  di 300.000 tonnellate nell'ambito di un          programma  triennale,  tendente  a  favorirne  lo  sviluppo          tecnologico.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, di          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,  con  il  Ministro dell'ambiente e con il          Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,  sono          determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche          tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri,          le  caratteristiche  fiscali  del  prodotto  con i relativi          metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri          di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per          il   trattamento   fiscale  del  "biodiesel"  destinato  al          riscaldamento    valgono,   in   quanto   applicabili,   le          disposizioni  dell'art.  61.  Il presente comma entrera' in          vigore il 1 luglio 2001).              6-bis.  Allo  scopo di incrementare l'utilizzo di fonti          energetiche  che  determinino un ridotto impatto ambientale          e'  stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una          accisa  ridotta,  secondo  le aliquote di seguito indicate,          applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti          da soli od in miscela con oli minerali:                a) bioetanolo   derivato   da   prodotti  di  origine          agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;                b) etere  etilterbutilico  (ETBE), derivato da alcole          di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;                c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:                  1)  per  benzina  senza  piombo... lire 560.000 per          1.000 litri;                  2)   per  gasolio,  escluso  il  biodiesel...  lire          475.000 per 1.000 litri.              6ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono          fissati,  entro  il  limite complessivo di spesa di lire 30          miliardi   annue,   comprensivo   dell'imposta  sul  valore          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.              7.  Le  aliquote  a volume si applicano con riferimento          alla temperatura di 15o Celsius ed alla pressione normale".              [1] Per le aliquote vedi allegato I.".              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto          del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, recante:          "Regolamento   recante  norme  sostitutive  di  quelle  del          decreto   31 dicembre  1993,  emanato  dal  Ministro  delle          finanze,  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato  e  con  il  Ministro per le          politiche  agricole,  concernente modalita' di applicazione          del  trattamento  agevolato per il "biodiesel" e criteri di          ripartizione  del  contingente agevolato", pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158:              "4.    Il    biodiesel   tal   quale   e   le   miscele          gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel superiore al 5          per  cento sono avviati al consumo solo presso utenti extra          rete.  Sulla  documentazione fiscale e commerciale relativa          alle  predette  miscele  e'  apposta l'indicazione "miscela          gasolio-biodiesel   nel   rapporto  del  ...".  Le  miscele          gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura pari          o   inferiore   al   5   per   cento   che   rispettano  le          caratteristiche   del   gasolio  previste  dalla  normativa          vigente possono essere avviate al consumo sia presso utenti          extrarete  che  in  rete.  Sulla  documentazione  fiscale e          commerciale  relativa  e'  apposta  l'indicazione  "gasolio          contenente  biodiesel  fino ad un massimo del 5 per cento";          queste  miscele  possono essere stoccate promiscuamente con          gasolio.".
                           |  
|   |                                Art. 22.
  (Riduzione   dell'accisa   su   alcuni  prodotti  a  fini  di  tutela                             ambientale)
     1.  All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:   "6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che   determinino   un   ridotto  impatto  ambientale  e'  stabilita, nell'ambito  di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le  aliquote  di  seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:   a)  bioetanolo  derivato  da  prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;   b)  etere  etilterbutilico  (ETBE),  derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;   c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:   1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;   2)  per  gasolio,  escluso  il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.   6-ter.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, il Ministro  dell'ambiente  ed  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali  sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30  miliardi  annue,  comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. i criteri  di  ripartizione  dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle  relative  miscele  ai  fini  dell'impiego  nella carburazione, nonche'  le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".   2.  Il  progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                                         Nota all'art. 22:              - Per  il  testo  dell'art.  21 del decreto legislativo          26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato dal presente          articolo,  si  rimanda alle note all'art. 21 della presente          legge.
                           |  
|   |                                 Art. 23
          (Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)
     1.  I  punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai seguenti:   "12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i  motoscafi  che  in  talune  localita'  sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone:   benzina  e  benzina  senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;   gasolio... 40 per cento aliquota normale;   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale,   gas metano... 40 per cento aliquota normale.   L'agevolazione   e'   concessa   entro   i  seguenti  quantitativi giornalieri  presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e  GPL  o  gas  metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale:   a)  litri  18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;   b)  litri  14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;   c)  litri  11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.   13.  Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati  e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria  (nei  limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67):   benzina... 40 per cento aliquota normale;   benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale;   gasolio... 40 per cento aliquota normale;   gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali;   gas - metano... 40 per cento aliquota normale.   Le  agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e  per  le  autoambulanze,  di  cui  ai  punti 12 e 13, sono concesse mediante  crediti  d'imposta  da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive  modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed  i  buoni  d'imposta  non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile  e  non  vanno  considerati  ai  fini  del rapporto di cui all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". 
                                         Note all'art. 23:              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  A allegata al          decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, cosi' come          modificato dal presente articolo:
  "Tabella A IMPIEGHI  DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE  DI  UNA  ALIQUOTA  RIDOTTA,  SOTTO L'OSSERVANZA DELLE                          NORME PRESCRITTE
  =====================================================================             Impieghi             |           Agevolazione ===================================================================== 1. Impieghi diversi da carburante| per motori o da combustibile per  | riscaldamento                     |esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per  | la navigazione aerea diversa      | dall'aviazione privata da diporto | e per i voli didattici [1]        | esenzione                         | --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per  | la navigazione nelle acque marine | comunitarie, compresa la pesca,   | con esclusione delle imbarcazioni | private da diporto, e impieghi    | come carburanti per la navigazione| nelle acque interne, limitatamente| al trasporto delle merci, e per il| dragaggio di vie navigabili e     | porti [1]                         | ---------------------------------------------------------------------                                  |esenzione ---------------------------------------------------------------------  [1] Per "aviazione privata da   | diporto" e per "imbarcazioni      | private da diporto" si intende    | l'uso di un aeromobile o di una   | imbarcazione da parte del         | proprietario o della persona      | fisica o giuridica che può        | utilizzarli in virtù di un        | contratto di locazione o per      | qualsiasi altro titolo, per scopo | non commerciale ed in particolare | per scopi diversi dal trasporto di| passeggeri o merci dalla          | prestazione di servizi a titolo   | oneroso o per conto di autorità   | pubbliche.                        | --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti         | ferroviari di passeggeri e merci  |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli,  | orticoli, in allevamento, nella   | silvicoltura e piscicoltura e     | nella florovivaistica:   gasolio  |22% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5.  benzina                       |49% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------    L'agevolazione per la benzina | è limitata alle macchine agricole | con potenza del motore non        | superiore a 40 CV e non adibite a | lavori per conto terzi; tali      | limitazioni non si applicano alle | mietitrebbie. L'agevolazione viene| concessa, anche mediante crediti o| buoni d'imposta, sulla base di    | criteri stabiliti, in relazione   | alla estensione dei terreni, alla | qualità delle colture ed alla     | dotazione delle macchine agricole | effettivamente utilizzate, con    | decreto del Ministro delle        | finanze, di concerto con il       | Ministro delle risorse agricole,  | alimentari e forestali, da emanare| ai sensi dell'art. 17, comma 3,   | della legge 23 agosto 1988, n.    | 400.                              | --------------------------------------------------------------------- 6. Prosciugamento e sistemazione | dei terreni allagati nelle zone   | colpite da alluvione              |esenzione --------------------------------------------------------------------- 7. Sollevamento delle acque allo | scopo di agevolare la coltivazione| dei fondi rustici sui terreni     | bonificati                        |esenzione --------------------------------------------------------------------- 8. Prove sperimentali, collaudo  | di motori di aviazione e marina e | revisione dei motori di aviazione,| nei quantitativi stabiliti        | dall'Amministrazione finanziaria  |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 9. Produzione di forza motrice   | con motori fissi in stabilimenti  | industriali, agricolo-industriali,| laboratori, cantieri di ricerche  | di idrocarburi e di forze endogene| e cantieri di costruzione (escluso| il gas metano)                    |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 10. Metano impiegato negli usi di | cantiere e nelle operazioni di    | campo per la coltivazione di      | idrocarburi                       |esenzione --------------------------------------------------------------------- 11. Produzione, diretta o         | indiretta, di energia elettrica   | con impianti obbligati alla       | denuncia prevista dalle           | disposizioni che disciplinano     | l'imposta di consumo sull'energia | elettrica:   metano e gas di      | petrolio liquefatti               |esenzione --------------------------------------------------------------------- 11.  gasolio                      |L. 23.800 per 1.000 l --------------------------------------------------------------------- 11.  olio combustibile e oli      | minerali greggi, naturali         |L. 28.400 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- In caso di autoproduzione di      | energia elettrica, le aliquote per| il gasolio, per l'olio            | combustibile e per gli oli        | minerali greggi sono le seguenti: | --------------------------------------------------------------------- 11.  gasolio                      |L. 840 per 1.000 l --------------------------------------------------------------------- 11.  olio combustibile            |L. 1.000 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- 11.  oli minerali greggi, naturali|L. 2.500 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------    L'agevolazione è accordata:   | ---------------------------------------------------------------------      a) ai prodotti petroliferi  | nei limiti dei quantitativi       | impiegati nella produzione di     | energia elettrica;                | ---------------------------------------------------------------------      b) agli oli minerali greggi,| naturali, impiegati nella stessa  | area di estrazione per la         | produzione e per l'autoproduzione | di energia elettrica e vapore;    | ---------------------------------------------------------------------      c) agli oli minerali        | impiegati in impianti             | petrolchimici per l'alimentazione | di centrali combinate             | termoelettriche per               | l'autoproduzione di energia       | elettrica e vapore tecnologico per| usi interni.                      | --------------------------------------------------------------------- 12. Azionamento delle autovetture | da noleggio da piazza, compresi i | motoscafi che in talune località  | sostituiscono le vetture da piazza| e quelli lacuali, adibiti al      | servizio pubblico da banchina per | il trasporto di persone:   benzina|40% aliquota normale della benzina e benzina senza piombo            |senza piombo --------------------------------------------------------------------- 11.  gasolio                      |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11.  gas di petrolio liquefatti   | (GPL)                             |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11.  gas metano                   |40% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------    L'agevolazione è concessa     | entro i seguenti quantitativi     | giornalieri presumendo, in caso di| alimentazione promiscua a benzina | e GPL o gas metano, un consumo di | GPL o gas metano pari al 70 per   | cento del consumo totale:         | ---------------------------------------------------------------------      a) litri 18 o metri cubi 18 | relativamente al gas metano per   | ogni autovettura circolante nei   | comuni con popolazione superiore a| 500.000 abitanti;                 | ---------------------------------------------------------------------      b) litri 14 o metri cubi 14 | relativamente al gas metano per   | ogni auto vettura circolante nei  | comuni con popolazione superiore a| 100.000 abitanti, ma non a 500.000| abitanti;                         | ---------------------------------------------------------------------      c) litri 11 o metri cubi 11 | relativamente al gas metano per   | ogni autovettura circolante nei   | comuni con popolazione di 100.000 | abitanti o meno.                  | --------------------------------------------------------------------- 13. Azionamento delle             | autoambulanze, destinate al       | trasporto degli ammalati e dei    | feriti di pertinenza dei vari enti| di assistenza e di pronto soccorso| da determinare con provvedimento  | dell'amministrazione finanziaria  | (nei limiti e con le modalità     | stabiliti con il decreto del      | Ministro delle finanze di cui     | all'art. 67):   benzina           |40% aliquota normale; --------------------------------------------------------------------- 11.  benzina senza piombo         |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11.  gasolio                      |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11.  gas di petrolio liquefatti   | (GPL)                             |40% aliquote normali --------------------------------------------------------------------- 11.  gas metano                   |40% aliquota normale. ---------------------------------------------------------------------    Le agevolazioni previste per  | le autovetture da noleggio da     | piazza e per le autoambulanze, di | cui ai punti 12 e 13, sono        | concesse mediante crediti         | d'imposta da utilizzare in        | compensazione ai sensi dell'art.  | 17 del decreto legislativo        | 9 luglio 1997, n. 241, e          | successive modificazioni, ovvero  | mediante buoni d'imposta. I       | crediti ed i buoni d'imposta non  | concorrono alla formazione del    | reddito imponibile e non vanno    | considerati ai fini del rapporto  | di cui all'art. 63 del testo unico| delle imposte sui redditi,        | approvato con decreto del         | Presidente della Repubblica       | 22 dicembre 1986, n. 917, e       | successive modificazioni.         | --------------------------------------------------------------------- 14. Produzione di ossido di       | alluminio e di magnesio da acqua  | di mare                           |esenzione --------------------------------------------------------------------- 15. Gas di petrolio liquefatti    | utilizzati negli impianti         | centralizzati per usi industriali | e dagli autobus urbani ed         | extraurbani adibiti a servizio    | pubblico                          |10% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 16. Oli minerali iniettati negli  | altiforni per la realizzazione dei| processi produttivi               |esenzione"
                           |  
|   |                                Art. 24.
    (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
     1.  Al  fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al  consumo  derivanti  dall'andamento, dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata nusura:   a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;   b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;   c) olio da gas o gasolio:   1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;   2)  usato  come  combustibile  per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;   di   emulsioni   stabilizzate   di  oli  da  gas  ovvero  di  olio combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15  per  cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:   1)  emulsione  con  oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;   2)   emulsione   con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;   3)  emulsione  con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:   3.1)   con   olio   combustibile   ATZ:  lire  192.308  per  mille chilogrammi;   3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;   4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:   4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;   4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;   e) gas di petrolio liquefatti (GPL):   1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;   2)  usati  come  combustibile  per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;   gas metano:   1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;   2) per combustione per usi civili:   2.1)  per  usi  domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;   2.2)  per  uso  riscaldamento  individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;   2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;   3)  per  i  consumi  nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:   3.  1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;   3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.   2.  Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei comuni  della  provincia  di  Udine  gia' individuati dal decreto del Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo e' stabilito   per  la  provincia  di  Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni  della  provincia  di  Udine  in  litri  3,6 milioni. Il costo complessivo e' fissato in lire 8 miliardi.   3.  Per  il  periodo  1  gennaio  2001-30  giugno  2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  127,  secondo  periodo,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662.   4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi  di  cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla produzione  e  consumi,  approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  ivi  compreso  il riscaldamento delle serre, e quella prevista per il gasolio usato come carburante.   5.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  e fino al 30 giugno 2001, l'accisa  sul  gas  metano,  stabilita  con  il  citato  testo  unico approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e successive  modificazioni,  e'  ridotta  del  40  per  cento  per gli utilizzatori   industriali,   termoelettrici   esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. 
                                         Note all'art. 24:              - La  tariffa  T1  del  provvedimento  CIP  n.  37  del          26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la          revisione  delle  tariffe  del gas distribuito a mezzo rete          urbana", riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e          la produzione di acqua calda.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del          Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante:          "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno",          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146,          supplemento ordinario:              "Art.  1  (Sfera  territoriale  di  applicazione). - Il          presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto          diversamente   dalle  singole  disposizioni,  alle  regioni          Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia, Basilicata, Calabria,          Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,          ai  comuni  della  provincia di Rieti gia' compresi nell'ex          circondario  di  Cittaducale, ai comuni compresi nella zona          del  comprensorio  di  bonifica del fiume Tronto, ai comuni          della  provincia di Roma compresi nella zona della bonifica          di  Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori          dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.              Qualora  il  territorio  dei comprensori di bonifica di          cui  al  precedente  comma  comprenda parte di quello di un          comune  con  popolazione  superiore ai 10.000 abitanti alla          data  del  18 agosto  1957,  l'applicazione del testo unico          sara'  limitata  al  solo territorio di quel comune facente          parte dei comprensori medesimi.              Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del          Mezzogiorno  d'Italia,  escluse  quelle che hanno specifico          riferimento  ad una zona particolare, si intendono, in ogni          caso,  estesi  a  tutti  i  territori indicati nel presente          articolo.".              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7, comma 1-ter, del          decreto-legge    30 dicembre   1991,   n.   417,   recante:          "Disposizioni    concernenti    criteri   di   applicazione          dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  delle  tasse  per  i          contratti  di  trasferimento  di  titoli  o  valori e altre          disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  2 gennaio  1992, n. 1 e convertito in legge, con          modificazioni,  dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n.          66,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992,          n. 33:              "1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma          4,  del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito,          con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e'          esteso,  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di          conversione  del  presente  decreto,  al  prodotto gasolio,          limitatamente  al  suo uso per autotrazione, indicato al n.          14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n.          700,  destinato  al  fabbisogno  locale  della provincia di          Trieste  e  di  comuni della provincia di Udine determinati          con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con i          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e          del  tesoro.  Per  questi  ultimi comuni il quantitativo di          detto  prodotto  e' pari al 40 per cento di quello indicato          al  n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700          del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello          stesso  prodotto  e'  pari all'80 per cento del contingente          indicato  al  n.  14 della medesima tabella A allegata alla          citata legge n. 700 del 1975.".              - Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993,          recante:  "Designazione dei comuni della provincia di Udine          beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato          ad   uso   autotrazione",   e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 27 settembre 1993, n. 227.              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2, comma 127, della          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  recante:  "Misure  di          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, s.o.:              "127.  Per  il  gasolio utilizzato per il riscaldamento          delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si          applica   nella  misura  del  10  per  cento  dell'aliquota          normale.   L'agevolazione  e'  concessa  mediante  rimborso          dell'accisa,   effettuato  nei  confronti  degli  esercenti          depositi  per  la  distribuzione  dei  prodotti petroliferi          agevolati  per uso agricolo limitatamente alle quantita' di          gasolio  agevolato  per  uso agricolo assegnate e prelevate          per   il   riscaldamento  delle  serre  adibite  a  colture          florovivaistiche,  mediante accredito dell'imposta ai sensi          dell'articolo  14  del  testo  unico  approvato con decreto          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".              - Per  opportuna  conoscenza  si  fa  presente  che con          decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali          24 febbraio   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          4 marzo  2000, n. 53, sono stati determinati i consumi medi          dei  prodotti  petroliferi  impiegati  in  lavori agricoli,          orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura          e  nella  florovivaistica  ai  fini dell'applicazione delle          aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.              - Per  il  testo  della  tabella  A allegata al decreto          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504 - gia' citato nelle          note all'art. 21 -, si rimanda alle note all'art. 23.
                           |  
|   |                                Art. 25.
  (Agevolazioni   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato  dagli                         autotrasportatori)
     1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota  prevista  nell'allegato  I  annesso  al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive  modificazioni,  per  il gasolio per autotrazione utilizzato  dagli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci con veicoli  di  massa  massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.   2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica altresi' ai seguenti soggetti:   a)  agli  enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;   b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale, regionale  e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e successive  modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;   c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.   3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, e' eventualmente   rideterminata,   a  decorrere  dal  30  giugno  2001, l'aliquota  di  cui  al  comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo  di  vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente   dal   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  purche'  lo  scostamento  del  medesimo prezzo che risulti  alla  fine  del  semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo decreto  vengono  altresi'  stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.   4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di  cui  ai  commi  1  e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001,  apposita  dichiarazione  ai competenti uffici del Dipartimento delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  con  l'osservanza delle modalita'  stabilite  con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E'  consentito  ai  medesimi  destinatari di presentare dichiarazione relativa  ai  commi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal   caso,  nella  successiva  dichiarazione,  oltre  agli  elementi richiesti,  sara'  indicato  l'importo residuo spettante, determinato anche  in  attuazione  delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. 
                                         Note all'art. 25:              - Per  il  testo dell'allegato I al decreto legislativo          26 ottobre  1995,  n. 504 - gia' citato nelle note all'art.          21 -, si rinvia alle note all'art. 28 della presente legge.              - Il  regolamento  CEE  n.  684/92  del  Consiglio  del          16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per          i  trasporti  internazionali  di viaggiatori effettuati con          autobus,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle          Comunita' europee n. L/74 del 20 marzo 1992.              - Il  decreto  legislativo  19 novembre  1997,  n. 422,          recante:  "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.          59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 dicembre          1997, n. 287.              - La   legge   28 settembre  1939,  n.  1822,  recante:          "Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee  per          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di          concessione  all'industria  privata",  e'  pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   18 dicembre   1939,   n.   292.   Le          disposizioni  della  presente  legge  sono  state  abrogate          dall'art.  2,  comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei          limiti  in  cui  esse  risultino  incompatibili  con quelle          contenute nella citata legge.              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2          della presente legge.              - Per  il  testo  dell'art.  8  della legge 23 dicembre          1998,  n. 448, gia' citata nelle note all'art. 7, si rinvia          alle note all'art. 28 della presente legge.
                           |  
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       (Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)
     1.  I  commi  4  e  5  dell'articolo  26  del  testo  unico  delle disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti:   "4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai  soggetti  che  vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai  soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il  vettoriamento  di  prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche  gli  esercenti  i  distributori  stradali  di  gas  metano per autotrazione  che  non  abbiano,  presso l'impianto di distribuzione, impianti  di  compressione  per  il  riempimento  di  carri bombolai. Possono   essere   riconosciuti   soggetti   obbligati  al  pagamento dell'accisa  i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore.   5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:   a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;   b)  l'impianto  utilizzato  per  lo  stoccaggio di gas naturale di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale  e  facenti  capo  ad  un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico doposito fiscale;   c)  il  terminale  di  trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;   d)  le  reti  nazionali  di  gasdotti  e  le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;   e) gli impianti di compressione".   2.  Dopo  il  comma  8  dell'articolo  26  del  citato testo unico approvato  con  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504, e' aggiunto il seguente:   "8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano  sono  obbligati  alla  dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta". 
                                         Note all'art. 26:              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  del  decreto          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504, gia' citato, cosi'          come modificato dal presente articolo:              "Art.  26  (Art.  1  decreto-legge n. 46/1976 - Art. 10          decreto-legge   n.   15/1977   [*]   -   Articoli  3  e  17          decreto-legge n. 331/1993) (Disposizioni particolari per il          gas  metano).  -  1.  E' sottoposto ad accisa il gas metano          (codice  NC  2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla          combustione per usi civili e per usi industriali [1].              2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche          le  miscele  con aria o con altri gas nelle quali il metano          puro  e'  presente in misura non inferiore al 70 per cento,          in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in          misura  inferiore  al 70 per cento, in volume, l'imposta si          applica   sul   contenuto   di   metano,   fermo   restando          l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i          presupposti.  Per  le  miscele di gas metano con aria o con          altri  gas,  ottenute  nelle  officine  del  gas di citta',          l'imposta  si  applica  con riguardo ai quantitativi di gas          metano  originari,  secondo  le  percentuali sopraindicate,          impiegati  nelle  miscelazioni.  Per il gas metano ottenuto          nelle  officine del gas di citta' od in altri stabilimenti,          con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o          altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale          di metano puro che risulta in esso contenuta.              3.  Non  e'  sottoposto  ad  accisa il metano biologico          destinato agli usi propri dello stesso produttore.              4.  L'accisa  e'  dovuta, secondo le modalita' previste          dal  comma  8,  dai  soggetti  che  vendono direttamente il          prodotto  ai  consumatori o dai soggetti consumatori che si          avvalgono  delle  reti  di gasdotti per il vettoriamento di          prodotto  proprio.  Sono  considerati consumatori anche gli          esercenti   i  distributori  stradali  di  gas  metano  per          autotrazione   che   non   abbiano,  presso  l'impianto  di          distribuzione,  impianti di compressione per il riempimento          di carri bombolai.              Possono   essere  riconosciuti  soggetti  obbligati  al          pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti          petrolchimici  e  di  impianti  di  produzione combinata di          energia elettrica e di calore.              5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:                a) l'impianto   utilizzato   per   le  operazioni  di          liquefazione  del  gas naturale, o di scarico, stoccaggio e          rigassicazione di GNL;                b) l'impianto  utilizzato  per  lo  stoccaggio di gas          naturale  di  proprieta'  o  gestito  da  un'impresa di gas          naturale;  l'insieme  di  piu'  concessioni  di  stoccaggio          relative  ad  impianti  ubicati  nel territorio nazionale e          facenti  capo ad un solo titolare possono costituire, anche          ai fini fiscali un unico deposito fiscale;                c) il   terminale  di  trattamento  ed  il  terminale          costiero con le rispettive pertinenze;                d) le  reti  nazionali  di  gasdotti  e  le  reti  di          distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;                e) gli impianti di compressione.              6.  Per  il  gas  metano  confezionato  in bombole o in          qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi          terzi   o   da   Paesi   comunitari   l'accisa   e'  dovuta          dall'importatore o dall'acquirente.              7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono          prestare  una  cauzione  pari  al  5  per cento dell'accisa          dovuta    per    il    quantitativo   massimo   di   metano          presumibilmente  immesso  in  consumo  per  usi  soggetti a          tassazione in un mese.              8.  L'accertamento  dell'accisa  viene effettuato sulla          base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi          necessari  per  la determinazione del debito d'imposta, che          devono  essere  presentate  dai soggetti obbligati entro il          mese   di febbraio   dell'anno  successivo  quello  cui  si          riferisce.  Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato          in  rate  di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,          calcolate  sulla  base dei consumi dell'anno precedente. Il          versamento   a  conguaglio  e'  effettuato  entro  il  mese          di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.          Le  somme  eventualmente  versate  in  piu' del dovuto sono          detratte    dal    successivo    versamento   di   acconto.          L'amministrazione  finanziaria  ha  facolta' di prescrivere          diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici          e contabili disponibili.              8-bis.  I depositari autorizzati e tutti i soggetti che          cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale          anche quando non sorge il debito di imposta.".              [*] Il riferimento al decreto-legge n. 15/1977 riguarda          il  decreto-legge  7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla          legge 7 aprile 1977, n. 102.              [1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche          gli  impieghi  del  gas  metano  nei  locali  delle imprese          industriali,   artigiane  e  agricole,  posti  fuori  dagli          stabilimenti,  dai  laboratori  e  dalle aziende dove viene          svolta  l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua          calda,   di   altri  vettori  termici  e/o  di  calore  non          utilizzati  in  impieghi  produttivi dell'impresa ma per la          cessione  a  terzi  per usi civili. Si considerano compresi          negli  usi  industriali  gli  impieghi  del  gas metano nel          settore  alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli          impianti   sportivi  adibiti  esclusivamente  ad  attivita'          dilettantistiche   e  gestite  senza  fini  di  lucro,  nel          teleriscaldamento  alimentato  da impianti di cogenerazione          che  hanno  le  caratteristiche tecniche indicate nell'art.          11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10,          anche  se  riforniscono  utenze  civili,  e gli impieghi in          tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi          e  nelle  attivita' artigianali ed agricole. Si considerano          altresi'  compresi  negli usi industriali, anche quando non          e'  previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano          utilizzato   negli  impianti  sportivi  e  nelle  attivita'          ricettive  svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza          dei   disabili,   degli   orfani,  degli  anziani  e  degli          indigenti.  Le  disposizioni di cui sopra valgono anche per          la  tassazione  dei  gas  di petrolio liquefatti utilizzati          negli impianti centralizzati per usi industriali.".
                           |  
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  (Agevolazioni  sul  gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed               in altri specifici territori nazionali)
     1.  Per  il  periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo  12  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,  e'  aumentato  di  lire 50 per litro di gasolio usato come  combustibile  per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.   2.  Le  agevolazioni  per  il  gasolio  e  per  il gas di petrolio liquefatto  usati  come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12,  comma  4,  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino  alla  data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del  998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  settembre  1999,  n.  361,  in  quanto applicabili, e secondo  le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.   3.  All'articolo  4,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2000,  n.  354,  dopo le parole: "n. 412," sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale".   4.  Per  gli  anni  2001  e  2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del  comma  10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote:   a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;   b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo.   5.  Per  il  periodo  dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della   agevolazione   fiscale   con   credito   d'imposta   prevista dall'articolo  8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.  448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi. 
                                         Note all'art. 27:              - Per  il  testo  dell'art.  8  della legge 23 dicembre          1998,  n. 448, gia' citata nelle note all'art. 7, si rinvia          alle note all'art. 28 della presente legge.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12, comma 4, della          legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  gia' citata nelle note          all'art. 2 della presente legge:              "4.  -  Con effetto dalla data di entrata in vigore del          primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri          di  cui  all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998,          n.  448,  emanato  successivamente  alla data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  la lettera c) del comma 10          dell'art.   8  della  citata  legge  n.  448  del  1998  e'          sostituita  dalla  seguente:  "c)  a  compensare i maggiori          oneri   derivanti   dall'aumento   progressivo  dell'accisa          applicata   al   gasolio   usato   come   combustibile  per          riscaldamento  e  ai  gas di petrolio liquefatti usati come          combustibile  per  riscaldamento,  anche miscelati ad aria,          attraverso  reti canalizzate o destinati al rifornimento di          serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999,          ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del          costo  del  predetto  gasolio  non inferiore a lire 200 per          ogni  litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas          di  petrolio  liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di          energia  del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e'          cumulabile  con  altre agevolazioni in materia di accise ed          e'  applicabile  ai  quantitativi dei predetti combustibili          impiegati  nei  comuni,  o  nelle  frazioni  dei comuni: 1)          ricadenti  nella  zona  climatica  F  di cui al decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 agosto  1993,  n. 412; 2)          facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento          dei  comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione          Sardegna  e  delle  isole  minori, per i quali viene esteso          anche   ai  gas  di  petrolio  liquefatti  confezionati  in          bombole;  4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica          E   di   cui  al  predetto  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  n.  412  del 1993 e individuati con decreto del          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il          beneficio  viene  meno  dal momento in cui, con decreto del          Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da          emanare  con  cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta          metanizzazione.   Il   suddetto  beneficio  e'  applicabile          altresi'   ai   quantitativi   dei   predetti  combustibili          impiegati   nelle   frazioni  non  metanizzate  dei  comuni          ricadenti  nella  zona  climatica  E,  di  cui  al predetto          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 412 del 1993,          esclusi  dall'elenco  redatto  con  il medesimo decreto del          Ministro  delle  finanze,  e  individuate  annualmente  con          delibera  di  consiglio dagli enti locali interessati. Tali          delibere   devono  essere  comunicate  al  Ministero  delle          finanze  e  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e          dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica          30 settembre  1999,  n.  361, recante: "Regolamento recante          norme   per   la   riduzione   del  costo  del  gasolio  da          riscaldamento  e del gas di petrolio liquefatto, da emanare          ai  sensi  dell'art.  8,  comma 10, lettera c), della legge          23 dicembre  1998,  n.  448",  e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 19 ottobre 1999, n. 246, s.o.              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del decreto-legge          30 settembre  2000,  n. 268, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  23 novembre 2000, n. 354, ambedue gia' citati          nelle  note  all'art.  2  della  presente legge, cosi' come          modicato dal presente articolo:              "Art.   4  (Disposizioni  concernenti  il  gasolio  per          riscaldamento  e  il  GPL per le zone montane). - 1. Per il          periodo   3 ottobre-31 dicembre   2000,  l'ammontare  della          riduzione  minima  di costo prevista dall'art. 8, comma 10,          lettera  c),  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  e          successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro          di  gasolio  usato come combustibile per riscaldamento e di          lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.              2.  Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla          lettera  c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art.          12,  comma  4,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, per          "frazioni  di  comuni si intendono le porzioni edificate di          cui  all'art.  2, comma 4, del decreto del Presidente della          Repubblica  26 agosto  1993,  n.  412, ubicate, a qualsiasi          quota,  al  di fuori del centro abitato ove ha sede la casa          comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.          Per  le  frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui          al  suddetto  decreto  n. 412 del 1993 il beneficio decorre          dal   1999   o   dalla  data,  se  successiva,  in  cui  il          provvedimento  del sindaco, con il quale viene riconosciuta          l'appartenenza   alla   suddetta  zona  climatica,  diventa          operativo.              3.  Nel  n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come          sostituita  dall'art.  12,  comma 4, della legge n. 488 del          1999,  il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della          suddetta  lettera  si  intende limitato alle sole frazioni,          non  metanizzate,  della  zona climatica E, appartenenti ai          comuni   metanizzati   che  ricadono  anchessi  nella  zona          climatica E.              4.  La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1,          disposta  dall'art.  12,  comma  4, della legge 23 dicembre          1999,  n.  488,  ha  effetto,  per quanto concerne le nuove          ipotesi  di applicazione del beneficio previste dalla norma          cosi'  come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999,          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.              4-bis.   Per  il  periodo  3 ottobre-31 dicembre  2000,          l'ammontare   della   agevolazione   fiscale   con  credito          d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,          e' aumentata di L. 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore          fornita.              4-ter.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di          cui   all'art.   8,  comma  10,  lettera  f),  della  legge          23 dicembre  1998,  n.  448,  e successive modificazioni, i          beneficiari  dell'agevolazione  sono ammessi ad usufruirne,          previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti,          dell'autodichiarazione  sul credito maturato con la tabella          dei   Kwh   forniti,   avvalendosi   delle   procedure   di          compensazione  di  cui  all'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.              4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi          4-bis  e  4-ter,  valutato  in  lire 15 miliardi per l'anno          2000,  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 1, comma 4, della          legge  23 dicembre  1999,  n.  488, con le maggiori entrate          derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.".
                           |  
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  (Razionalizzazione  delle  imposte  e  norme  in  materia  di energia                             elettrica)
     1.  L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma  5,  della  legge  13  maggio  1999,  n. 133, e' soppressa e il predetto articolo 4 e' abrogato.   2.  Al  testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi,  approvato  con  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  all'articolo  3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";   b)  all'articolo  52,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "o-bis)  utilizzata  in  opifici  industriali  aventi  un  consumo mensile  superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si  e'  verificato.  Ai  fini  della  fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori  dovranno  trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente  per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";   c)  all'articolo  52,  comma  3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "e-ter)  impiegata  come  materia  prima  nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";   d)  all'articolo  53,  comma  2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori";   e)  all'articolo  56,  comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" e' sostituito dal numero "16";   f)  la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla seguente:   "b)  officine  di  produzione,  cabine  e  punti  di presa a scopo commerciale: lire 150.000";   g)  all'articolo  63,  comma  4,  le  parole:  "dal  1 al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 al 16";   h)  all'allegato  I  le  parole:  "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo  al  mese  e  lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".   3.  All'imposta  erariale  di  consumo  di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste,  fino  alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.   4.  L'articolo  4  del  decreto-legge  28  giugno  1995,  n.  250, convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e' abrogato.   5.  I  clienti  grossisti  di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999,  n.  79,  non  sono  tenuti  alla corresponsione del diritto di licenza.   6.  Per  i  tributi  previsti dal citato testo unico approvato con decreto   legislativo   26   ottobre   1995,  n.  504,  e  successive modificazioni,  per  la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di  ossidi  di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre  1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone, coke  di  petrolio  e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza  e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.   7.  A  decorrere  dal  1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle  lettere  a),  e)  e  g)  del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono  essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli  di  bilancio  dello  Stato  e alla contabilita' speciale ai sensi  dell'articolo  3,  comma  12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi.   8.  La  potenza  nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della  legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della  portata  massima  utilizzata  in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravita'.   9.  I  sovracanoni  provenienti  dagli  impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:   a)  quelli  riguardanti  i  bacini  imbriferi  montani,  ai  sensi dell'articolo  1  della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento  ai  consorzi  costituiti  tra  i  comuni  compresi  nel bacino imbrifero  montano,  come  delimitato  con  decreti  del Ministro dei lavori  pubblici,  e  per  il  restante  50  per  cento ai comuni non consorziati  in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;   b)  quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2  della  legge 22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali  di  cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.   10.  I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli  aventi  diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.   11.  All'articolo  11,  comma  2, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti:  ",  nonche'  al  netto  dell'energia elettrica prodotta da impianti  di  gassificazione  che utilizzino anche carbone di origine nazionale,  l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di  consumo  e  dall'accisa  di  cui  all'articolo  8  della legge 23 dicembre 1998, n. 448". 
                                         Note all'art. 28:              - Il  decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante:          "Misure   fiscali   urgenti",   convertito  in  legge,  con          modificazioni,  della  legge  27  novembre 1989, n. 384, e'          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 novembre 1989, n.          279:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10, comma 5, della          legge  13 maggio  1999,  n.  133  -  gia' citata nelle note          all'art. 4 -:              "5.  -  All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989,          n.   332,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          27 novembre  1989, n. 384, e successive modificazioni, sono          apportate le seguenti modifiche:                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (Omissis);                b) il comma 2 e' abrogato".              - Si riporta il testo degli articoli 3, 52, 53, 56 e 63          nonche'  dell'allegato  I al decreto legislativo 26 ottobre          1995,  n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 21 -, cosi'          come modificati dal presente articolo:              "Art. 3 (articoli 3 e 17, commi 5 e 6, decreto-legge n.          331/1993  -  Art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 -          Art.  2, decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito,          con  modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 -          Art. 79, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio          1973,   n.   43,  come  modificato  dall'art.  3-quinquies,          decreto-legge   6 luglio  1974,  n.  251,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge  14 agosto  1974,  n.  346.)          (Accertamento, liquidazione e pagamento). 1. Il prodotto da          sottoporre  ad accisa deve essere accertato per quantita' e          qualita'.  La  classificazione  dei  prodotti  soggetti  ad          accisa   e'   quella   stabilita   dalla  tariffa  doganale          dell'Unione  europea  con  riferimento  ai  capitoli  ed ai          codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).              2.  Alle controversie relative alla classificazione dei          prodotti  ai  fini dell'accisa si applicano le disposizioni          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in          materia  doganale,  approvato  con  decreto  del Presidente          della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e successive          modificazioni,   per   le   controversie  doganali  con  la          sostituzione  dell'ufficio  tecnico di finanza alla dogana,          per gli adempimenti affidati a tale ufficio.              3.  La liquidazione dell'imposta si effettua applicando          alla  quantita'  di  prodotto  l'aliquota d'imposta vigente          alla  data  di  immissione in consumo. Per gli ammanchi, si          applicano  le  aliquote  vigenti  al momento in cui essi si          sono  verificati  ovvero,  se  tale momento non puo' essere          determinato,   le  aliquote  vigenti  all'atto  della  loro          constatazione.              4.   Il   pagamento   dell'accisa,   fatte   salve   le          disposizioni  previste  per i singoli prodotti, deve essere          effettuato,  per  i  prodotti  immessi in consumo nei primi          quindici  giorni  del mese, entro la fine dello stesso mese          e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno          16  alla  fine  del  mese,  entro  il  giorno  16  del mese          successivo.  In  caso di ritardo si applica l'indennita' di          mora  del  6  per  cento,  riducibile  al 2 per cento se il          pagamento  avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e          sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso          stabilito  per  il pagamento differito di diritti doganali.          Dopo  la  scadenza  del suddetto termine, non e' consentita          l'estrazione  dal  deposito  fiscale di altri prodotti fino          all'estinzione   del   debito  d'imposta.  Per  i  prodotti          d'importazione  l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei          termini  previsti  per i diritti di confine, fermo restando          che  il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di          tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti          nazionali.   L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i  prodotti          sottoposti  ad  accisa contenuti nelle merci importate, con          lo  stesso  trattamento  fiscale  previsto  per  i prodotti          nazionali e comunitari.".              "Art.  52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica          1924  - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge          19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 -          Art. 6 decreto-legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio          1994,  n.  97.)  (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia          elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo [1].          Obbligato   al   pagamento   dell'imposta   e'  l'esercente          l'officina   di  produzione  di  energia  elettrica  od  il          soggetto  ad  esso  assimilato,  d'ora in avanti denominato          "fabbricante .              2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica:                a) destinata   ad   uso   di  illuminazione  di  aree          pubbliche,  di  autostrade, di aree scoperte nell'ambito di          fiere,  di  aeroporti  ovvero utilizzata nelle segnalazioni          luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo,          marittimo  ed  idroviario,  da  parte  dello  Stato,  delle          province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono          in  virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni.          L'esenzione  non  si  estende  ai  locali  ed agli ambienti          pertinenti   alle   autostrade  e  alle  altre  aree  sopra          indicate;                b) consumata    nelle   sedi   delle   rappresentanze          diplomatiche,    qualora    sussista   la   condizione   di          reciprocita';                e) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee          ferroviarie  della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e          di  quelle  date  in concessione e consumata nelle officine          gestite dalla predetta societa';                d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee          di  trasporto  urbano  ed  interurbano gestite direttamente          dagli  enti  locali  o  dalle loro aziende autonome o dagli          stessi date in concessione;                e) impiegata,  in usi diversi dalla illuminazione, in          esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle          aule e nei laboratori di pubblici istituti;                f) impiegata,  in  usi  diversi  dalla illuminazione,          esclusivamente  per  la generazione o per la trasformazione          in  altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per          forza   motrice   nelle  centrali  elettriche  per  servizi          ausiliari  strettamente connessi al compimento del ciclo di          generazione  o  di  trasformazione  dell'energia elettrica,          nonche'  quella impiegata nelle centrali idroelettriche per          il  sollevamento  delle acque nelle vasche di carico per la          successiva immissione nelle condotte forzate;                g)  impiegata,  in  usi  diversi  dalla illuminazione          nell'esercizio   delle   intercomunicazioni   telegrafiche,          telefoniche,   radiotelegrafiche   e  radiofoniche  nonche'          quella  utilizzata,  in usi diversi dalla illuminazione, da          parte  dell'ente  RAI-Radio  televisione  italiana,  per il          funzionamento   degli  impianti  televisivi  e  radiofonici          riceventi e trasmittenti;                h) impiegata  dallo  Stato,  province, comuni e dagli          altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi,          di    regolamenti    speciali   e   di   convenzioni,   per          l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti          cittadini   di   carattere  civile  e  religioso,  di  zone          archeologiche,  ville  monumentali  appartenenti al demanio          pubblico,   di  zone  dove  sorgono  fenomeni  naturali  di          notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai          locali  ed  agli  ambienti pertinenti ai monumenti, ville e          zone sopraindicate;                i) impiegata    per    l'areazione   delle   gallerie          autostradali;                l) (lettera abrogata);                m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai          quartieri   generali   militari   internazionali   ed  agli          organismi  sussidiari,  installati  in Italia in esecuzione          del  trattato  Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia          elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti          e   quella  di  cui  gli  enti  medesimi  sono  considerati          fabbricanti;                n) impiegata    negli    opifici   industriali   come          riscaldamento  negli  usi  indispensabili  al compimento di          processi   industriali   veri  e  propri,  compreso  quello          connesso a processi elettrochimici;                o) consumata   per   qualsiasi   applicazione   nelle          abitazioni   di  residenza  anagrafica  degli  utenti,  con          potenza  impegnata  fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile          di  150  kWh.  Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh          per  le  utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre          1,5  e  fino  a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e          delle  relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel          capitolo   I,  punto  2,  della  deliberazione  n.  15  del          14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi.                o-bis)  utilizzata  in  opfici  industriali aventi un          consumo  mensile  superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei          quali   tale  consumo  si  e'  verificato.  Ai  fini  della          fruizione  dell'agevolazione  gli  autoproduttori  dovranno          trasmettere  all'ufficio tecnico di finanza, competente per          territorio,  entro  il  20 di ogni mese, i dati relativi al          consumo del mese precedente.              3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:                a) prodotta    con   impianti   azionati   da   fonti          rinnovabili  ed assimilate ai sensi della normativa vigente          in materia, con potenza non superiore a 20 kW;                b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi,  negli          autoveicoli,  purche'  prodotta  a  bordo  con mezzi propri          (esclusi  gli  accumulatori)  nonche'  quella  prodotta  da          gruppi  elettrogeni  mobili  in dotazione alle Forze armate          dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;                c) prodotta  con  gruppi  elettrogeni azionati da gas          metano biologico;                d) prodotta  da  piccoli impianti generatori comunque          azionati,   purche'  la  loro  potenza  elettrica  non  sia          superiore ad 1 kW;                e) prodotta  in  officine  elettriche  costituite  da          gruppi  elettrogeni  di soccorso aventi potenza complessiva          non superiore a 200 kW.                e-bis)  prodotta  nei  territori  montani  da piccoli          generatori  comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli          gruppi   elettrogeni,   piccole   centrali  idroelettriche,          impianti  fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore          a 30 Kw.                e-ter)  impiegata  come  materia  prima  nei processi          industriali    elettrochimici,    elettrometallurgici    ed          elettrosiderurgici.              4.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di          autorizzare,  nel  periodo  che  intercede fra l'impianto e          l'attivazione   regolare   dell'officina,   esperimenti  in          esenzione  da  imposta  per  la  prova ed il collaudo degli          apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non          superiore a tre giorni.              [1] Per le aliquote vedasi allegato I.".              "Art.  53 (Articoli 2 e 4 testo unico energia elettrica          1924  - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940). (Denuncia di          officina  e  licenza  di  esercizio).  1.  Chiunque intenda          esercitare  una officina di produzione di energia elettrica          deve   farne   denuncia  all'ufficio  tecnico  di  finanza,          competente  per territorio, che, eseguita la verifica degli          impianti,  rilascia  la  licenza  d'esercizio,  soggetta al          pagamento di un diritto annuale.              2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono          considerati  fabbricanti,  ai  fini  della imposizione, gli          acquirenti di energia elettrica:                a) che l'acquistano per farne rivendita;                b) che  la  utilizzano  per  uso  proprio con impiego          promiscuo,  con  potenza  impegnata superiore a 200 kW. Gli          acquirenti  di  energia  elettrica  per  uso  proprio e con          impiego  unico,  con  potenza  impegnata superiore a 200 kW          possono  essere,  a loro richiesta, considerati fabbricanti          quando   l'energia   elettrica   venga   impiegata   previa          trasformazione  o  conversione comunque effettuata. Per uso          promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in          impieghi soggetti a diversa tassazione.                b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori.              3.  Non  sono  soggetti agli obblighi di cui al comma 1          gli  esercenti  officine di produzione di energia elettrica          non  sottoposta  ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e          gli   esercenti  punti  di  presa  attuati  sulle  reti  di          interconnessione  nazionale  al  solo scopo di trasporto di          energia  elettrica  con  tensione superiore a 110 kV quando          alla presa non segua la diretta utilizzazione.              4.  La  cessazione di attivita' di una officina fornita          di  licenza  e  le  eventuali  modificazioni  o  variazioni          apportate  alla stessa devono essere denunciate all'ufficio          tecnico  di  finanza che ha rilasciato la licenza, entro un          mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati.              5.  Nel  caso  di  cessione  totale  o  parziale di una          officina   o   comunque   di   trasformazione  della  ditta          esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese          dalla data in cui e' avvenuta la cessione o trasformazione.          L'ufficio  tecnico  di  finanza rilascia una nuova licenza,          annullando   quella   intestata   alla   ditta   cessata  o          trasformata.".              "Art.   56  (Articoli  14  e  15  testo  unico  energia          elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art.          6   D.L.C.P.S.  25 novembre  1947,  n.  1286).  (Versamento          dell'imposta).  -  1.  L'imposta e' versata dal fabbricante          direttamente  in  tesoreria,  con  diritto  di  rivalsa sui          consumatori.              2.  I  fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto          entro  il  giorno  16 di ciascun mese, calcolate sulla base          dei   consumi   dell'anno   precedente.   Il  versamento  a          conguaglio  e'  effettuato  entro  il  giorno  16  del mese          di febbraio  dell'anno successivo a quello cui si riferisce          e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate          di  acconto.  Le  somme  eventualmente  versate in piu' del          dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.              3.   L'amministrazione   finanziaria   ha  facolta'  di          prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei          dati tecnici e contabili disponibili.              4.   Ogni   bolletta   di   pagamento   rilasciata  dal          fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di          energia  elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e          relative addizionali, con le singole aliquote applicate.              5.   Per  i  supplementi  di  imposta  derivanti  dalla          revisione   delle   liquidazioni   delle  dichiarazioni  di          consumo,  l'ufficio  tecnico  di  finanza  emette avviso di          pagamento.              6.  I  fabbricanti di energia elettrica di cui all'art.          55,  comma  7,  versano  il canone annuo d'imposta all'atto          della  stipula  della  convenzione di abbonamento e per gli          anni successivi entro il mese di gennaio.              7.   In   caso  di  ritardato  pagamento  si  applicano          l'indennita'  di mora e gli interessi nella misura prevista          per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per          i   rimborsi  dell'imposta  si  applicano  le  disposizioni          dell'art. 14.".              "Art.  63  (Art.  4  testo  unico spiriti, art. 2 testo          unico   birra,   art.  6  testo  unico  energia  elettrica,          approvati  con  decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2          R.decreto-legge  n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n.          334/1939  -  Articoli  4,  5  e  7, allegato H, del decreto          legislativo  luotenenziale  26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7          decreto-legge  n.  707/1949  [*] - Art. 10 decreto-legge n.          50/1950  [**]  - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  21 dicembre          1990).  (Licenze  di  esercizio e diritti annuali). - 1. Le          licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono          rilasciate  dall'ufficio tecnico di finanza, competente per          territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti          cui  si  riferiscono  ed  hanno validita' illimitata. Fatte          salve  le  disposizioni  previste per i singoli tributi, la          licenza   viene   revocata   quando  vengono  a  mancare  i          presupposti per l'esercizio dell'impianto.              2.  Le  licenze di esercizio sono soggette al pagamento          di un diritto annuale nella seguente misura:                a) depositi   fiscali   (fabbriche   ed  impianti  di          lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500          mila;                b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e          di  bevande  fermentate  diverse  dal  vino  e dalla birra,          depositi): lire 200 mila;                c) depositi   per   uso   commerciale   di   prodotti          petroliferi,  gia'  assoggettati  ad  accisa, e di prodotti          petroliferi denaturati: lire 100 mila;                d) impianti  di  produzione  su  base forfettaria, di          trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti          alcolici,  depositi  di  alcole  denaturato  e  depositi di          alcole  non  denaturato,  assoggettato od esente da accisa:          lire 100 mila;                e) esercizi  di vendita di prodotti alcolici: lire 65          mila.  Il  diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto          anche  dai  soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di          consumo  disciplinata  dall'art.  61. Il diritto annuale di          cui  alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi          commerciali  dei  prodotti  assoggettati all'imposizione di          cui  all'art.  61.  La  licenza relativa ai depositi di cui          alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che          custodiscono  i  prodotti soggetti alla disciplina prevista          dal  decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con          modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.              3.  Nel  settore  dell'imposta  di consumo sull'energia          elettrica,   le  licenze  di  esercizio  sono  soggette  al          pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:                a) officine  di  produzione, cabine e punti di presa,          per  uso  proprio,  di  un  solo  stabilimento  della ditta          esercente  e  officine  di  produzione  ed  acquirenti  che          rivendono  in  blocco  l'energia  prodotta od acquistata ad          altri fabbricanti: lire 45 mila;                b) officine  di produzione, cabine e punti di presa a          scopo commerciale: lire150.000.              4.  Il  diritto  annuale di licenza deve essere versato          nel  periodo  dal  1  al  16 dicembre dell'anno che precede          quello  cui  si  riferisce  e  per  gli  impianti  di nuova          costituzione  o  che  cambiano titolare, prima del rilascio          della  licenza.  L'esercente  che  non  versa il diritto di          licenza  entro  il  termine  stabilito  e'  punito  con  la          sanzione  amministrativa  da  una a tre volte l'importo del          diritto stesso.              5.  La  licenza  annuale  per  la  vendita di liquori o          bevande  alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto          18 giugno  1931,  n.  773,  e successive modificazioni, non          puo'   essere   rilasciata  o  rinnovata  a  chi  e'  stato          condannato  per  fabbricazione  clandestina o per gli altri          reati  previsti  dal  presente  testo  unico  in materia di          accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.              (*)   Il   riferimento  al  decreto-legge  n.  707/1949          riguarda   il   decreto-legge   11 ottobre  1949,  n.  707,          convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870.              (**)   Il   riferimento  al  decreto-legge  n.  50/1950          riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito,          con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.".          "Allegato I          ELENCO  PRODOTTI  ASSOGGETTATI  AD  IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE            VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.                                 Oli minerali:              benzina: lire 1.111.490 per mille litri;              benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;              petrolio lampante o cherosene:                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire          415.990 per mille litri.                             Oli da gas o gasolio:                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire          747.470 per mille litri;              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg (1);              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000          per mille kg.              Gas di petrolio liquefatti:                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire          359.220 per mille kg;              Gas metano:                per autotrazione: lire zero;                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;              Per combustione per usi civili:                a) per  usi domestici di cottura cibi e produzione di          acqua   calda   di   cui   alla  tariffa  T1  prevista  dal          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;                b) per  usi di riscaldamento individuale a tariffa T2          fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;                c) per altri usi civili lire 332 al mc;              per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo          unico   delle   leggi   sugli  interventi  nel  Mezzogiorno          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:                a) per  gli  usi  di cui alle precedenti lettere a) e          b): lire 74 al mc;                b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.                          Alcole e bevande alcoliche:              birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;              vino: lire zero;              bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire          zero;              prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;              alcole  etilico:  lire  1.146.600  per ettolitro anidro          (2).                              Energia elettrica:              per ogni kWh di energia impiegata (3):              per  qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10          per ogni kWh;              per  qualsiasi  uso  in  locali  e luoghi diversi dalle          abitazioni: lire 6 al kWh.                             Imposizioni diverse:              oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.              bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.              (1) L'aliquota  di  L. 90.000 per mille kg si riferisce          agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili          densi  con oli da gas per la produzione di oli combustibili          semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto          delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele          e  secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:          densi  75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi          70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5          per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si          considerano  densi  se  hanno  una viscosita' (V), a 50 oC,          superiore  a  91  centistokes, si considerano semifluidi se          hanno  una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non          a  91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50          oC,  da  21,2  a  37,4 centistokes e fluidissimi quelli che          hanno  una  viscosita'  (V),  a  50  oC,  inferiore  a 21,2          centistokes.              (2)  Fino  al  30 giugno  1996, per gli alcoli ottenuti          dalla  distillazione  del  vino,  dei  sottoprodotti  della          vinificazione,  delle  patate, della frutta, del sorgo, dei          fichi,  delle  carrube  e  dei  cereali,  del  siero  e del          permeato  di  siero  di latte, e per l'alcole contenuto nel          rhum,  l'aliquota  di  accisa e' ridotta di lire 83.600 per          ettolitro anidro.              Fino  al  31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la          produzione  di  aceto, di cui al codice NC 2209, si applica          l'accisa   di  lire  500.000  per  ettolitro  anidro,  alla          temperatura di 20o Celsius.              (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla          meta'  per  le  imprese  di cui all'art. 11, comma 1, della          legge  2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui          all'art. 1 della legge medesima.".              Il  decreto-legge  28 giugno  1995,  n.  250,  recante:          "Differimento  di  taluni  termini ed altre disposizioni in          materia    tributaria",    convertito    in    legge,   con          modificazioni,  la  legge 8 agosto 1995, n. 349, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995, n. 196.              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 29, della          legge  27 dicembre  1998,  n.  449 - gia' citata nelle note          all'art. 2:              "29.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1998, viene istituita          una  tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di          ossidi  di  azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di          lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di          lire  203.000  per  tonnellata/anno di ossidi di azoto e si          applica  ai  grandi  impianti  di  combustione.  Per grande          impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti          di combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE          del  Consiglio,  del  24 novembre  1988,  localizzati in un          medesimo  sito  industriale  e  appartenenti  ad un singolo          esercente  purche'  almeno  uno di detti impianti abbia una          potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW".              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  della  legge          23 dicembre  1998,  n.  448,  gia'  citato  nelle note agli          artt. 25 e 27 della presente legge:              "Art.   8   (Tassazione  sulle  emissioni  di  anidride          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del          1-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle  accise sugli oli          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle          disposizioni dei successivi commi.              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le          finalita'  di  cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.              3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise come          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione          europea.              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a          decorrere   dal   1 gennaio  2005  nelle  misure  stabilite          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.              5.  Fino  al  31 dicembre 2004 le misure delle aliquote          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal          1 gennaio  2005,  sono stabilite con decreti del Presidente          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dell'apposita          commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio          dei Ministri.              6.  Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per          il  conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei          prodotti  di  cui  al  comma  7 nell'anno precedente, con i          decreti  di  cui  al  comma  5  sono  stabilite  le  misure          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta          differenza.              7.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999 e' istituita una          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di          combustione,  come  definiti  dalla direttiva n. 88/609/CEE          del  Consiglio,  del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli          oli   minerali   destinati   alla   produzione  di  energia          elettrica,   di   cui   al   numero   11  della  tabella  A          dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali          di  cui  al  comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e          nel 20 per cento.              8.  L'imposta  e' versata, a titolo di acconto, in rate          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla          presentazione  di apposita dichiarazione annuale con i dati          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal          versamento  della  prima rata di acconto e, ove necessario,          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.              9.  In  caso  di inosservanza dei termini di versamento          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle          disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione          amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.              10.  Le  maggiori  entrate  derivanti per effetto delle          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:                a) a  compensare  la  riduzione  degli  oneri sociali          gravanti sul costo del lavoro;                b) a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla          riduzione,  operata  annualmente  nella  misura percentuale          corrispondente  a  quella  dell'incremento, per il medesimo          anno,  dell'accisa  applicata  al gasolio per autotrazione,          della  sovrattassa  di  cui  all'art.  8  del decreto-legge          8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e'          abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;                c) a    compensare    i maggiori    oneri   derivanti          dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio          usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di          petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per          riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti          canalizzate  o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,          nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra          anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del          predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed          una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio          liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del          gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile          con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'          applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili          impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:                1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;                2)  facenti parte di province nelle quali oltre il 70          per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;                3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i          quali  viene  esteso  anche  ai  gas di petrolio liquefatti          confezionati in bombole;                4)  non  metanizzati ricadenti nella zona climatica E          di  cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica          n.  412  del  1993  e  individuati con decreto del Ministro          delle  finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,          del  commercio  e dell'artigianato. Il beneficio viene meno          dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,          di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,  da  emanare  con  cadenza annuale, ne e'          riscontrata    l'avvenuta   metanizzazione.   Il   suddetto          beneficio  e'  applicabile  altresi'  ai  quantitativi  dei          predetti   combustibili   impiegati   nelle   frazioni  non          metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di          cui  al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.          412  del  1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo          decreto   del   Ministro   delle   finanze,  e  individuate          annualmente  con  delibera  di  consiglio dagli enti locali          interessati.  Tali  delibere  devono  essere  comunicate al          Ministero  delle finanze e al Ministero dell'industria, del          commercio  e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni          anno;                d) a   concorrere,   a  partire  dall'anno  2000,  al          finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute          nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e          l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di          combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella          misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed          effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non          superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del          presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo          nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro          delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese          ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;                e) a  compensare  la  riduzione  degli oneri gravanti          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;                f) a misure compensative di settore con incentivi per          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone          climatiche  E  ed  F  ovvero  per gli impianti e le reti di          teleriscaldamento  alimentati da energia geotermica, con la          concessione   di   un'agevolazione   fiscale   con  credito          d'imposta  pari  a  lire  20 per ogni chilovattora (Kwh) di          calore   fornito,   da  traslare  sul  prezzo  di  cessione          all'utente finale.              11.  La  Commissione  del  CIPE  di cui al comma 5, nel          rispetto  della  normativa  comunitaria  in  materia,  puo'          deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,          fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel          quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo          sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione          ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.              12.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999  l'accisa sulla          benzina  senza  piombo  e'  stabilita  nella misura di lire          1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a          compensare  gli  oneri  connessi  alle  riduzioni di cui al          comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la  destinazione          disposta   dall'articolo  5,  comma  2,  del  decreto-legge          1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla          legge  8 agosto  1996,  n.  428,  per la prosecuzione della          missione di pace in Bosnia.              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme  di          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera          a).".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 12, della          legge   28 dicembre  1995,  n.  549,  recante:  "Misure  di          razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   29 dicembre   1995,   n.   302,  nel          supplemento ordinario:.              "12.   A   decorrere   dal  1 gennaio  1996  una  quota          dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34          e  2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710          00  27,  2710  00  29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella          misura  di  lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a          statuto  ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a          titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota          viene   versato   dai   soggetti   obbligati  al  pagamento          dell'accisa  in apposita contabilita' speciale di girofondi          aperta  presso  la  sezione  di tesoreria provinciale dello          Stato  denominata  "Accisa  sulla benzina da devolvere alle          regioni  a  statuto  ordinario".  Le  predette  somme  sono          trasferite  mensilmente  in  apposito conto corrente aperto          presso  la  tesoreria centrale dello Stato intestato con la          medesima  denominazione.  La ripartizione delle somme viene          effettuata  sulla  base  dei quantitativi erogati nell'anno          precedente  dagli  impianti  di distribuzione di carburante          che  risultano  dal  registro  di  carico  e scarico di cui          all'articolo  3  del  decreto-legge  5 maggio 1957, n. 271,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957,          n.   474,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro delle          finanze,  sono stabilite le modalita' di applicazione delle          disposizioni del presente comma".              -  Per  il  testo  dell'art. 17 del decreto legislativo          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2          della presente legge.              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 28, comma 4, della          legge  30 aprile  1999,  n.  136,  recante:  "Norme  per il          sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica          e   per   interventi   in  materia  di  opere  a  carattere          ambientale",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio          1999, n. 114, supplemento ordinario:              "4.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1999,  gli  impianti          idroelettrici   di   accumulo   per  pompaggio,  aventi  il          serbatoio  di  carico  nell'ambito  di  un bacino imbrifero          montano  delimitato  ai sensi della legge 27 dicembre 1953,          n.  959,  ai fini anche della riqualificazione dell'energia          prodotta,  sono  soggetti  ai  sovracanoni  previsti  dagli          articoli  1  e  2  della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in          ragione  dello 0,15 della potenza nominale media risultante          dal  decreto  di  concessione  e riferita al pompaggio. Nei          casi  in  cui non sia costituito il consorzio obbligatorio,          ai  sensi  del  secondo  comma  dell'articolo 1 della legge          27 dicembre  1953,  n.  959,  i  predetti  sovracanoni sono          versati direttamente ai comuni".              -  Si  riporta  il  testo degli artt. 1 e 2 della legge          22 dicembre 1980, n. 925, recante: "Nuove norme relative ai          sovracanoni  in  tema di concessioni di derivazioni d'acqua          per produzione di forza motrice", pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4:              "Art.  1.  La  misura  del sovracanone annuo dovuto, ai          sensi   dell'ottavo   comma  dell'articolo  1  della  legge          27 dicembre  1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni          d'acqua  per  produzioni  di  forza  motrice,  con  potenza          nominale  media  superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a          lire  4.500  per  chilowatt di potenza nominale a decorrere          dal 1 gennaio 1980.".              "Art.   2.  Con  la  stessa  decorrenza  i  sovracanoni          previsti  dall'articolo  53  del  testo unico approvato con          regio  decreto  11 dicembre  1933,  n.  1775,  e successive          modificazioni,  sono  conferiti  nella misura fissa di lire          1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa          o  riconosciuta  per  le  derivazioni  di acqua con potenza          superiore a chilowatt 220.              Il  riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo          diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze,          fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.              In  caso  di  mancato  accordo lo stesso Ministro delle          finanze,   sentito   il   Consiglio  superiore  dei  lavori          pubblici,   procedera'   d'ufficio   alla   liquidazione  e          ripartizione delle somme.              Per  le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo          la  liquidazione  del  sovracanone  alla data di entrata in          vigore  della  presente legge, lo stesso sovracanone verra'          automaticamente  conferito  nella  misura  fissa  di cui al          primo  comma del presente articolo e con eguale decorrenza.          Il  riparto  del  gettito  stabilito  tra i beneficiari non          subisce  modificazioni,  salvo  l'accoglimento  di motivate          richieste dei beneficiari medesimi.".              Per   opportuna   conoscenza,   si   riporta  il  testo          dell'articolo  unico  del  decreto ministeriale 21 dicembre          1999,  recante:  "Determinazione del sovracanone in tema di          concessioni  di derivazioni d'acqua per produzione di forza          motrice  per  il  biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001",          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2:                               "Articolo unico.              La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della          legge  22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge          27 dicembre  1953,  n. 959, e successive modificazioni, dai          concessionari  di  derivazioni  d'acqua  per  produzione di          forza  motrice,  con  potenza nominale media superiore a KW          220,  e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre          2001,  da  L. 16.677  a  L. 17.261  per  ogni KW di potenza          nominate  media  concessa o riconosciuta ai sensi del testo          unico  di  leggi  sulle  acque  e  sugli impianti elettrici          approvato  con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e          successive modificazioni.".              Per   opportuna   conoscenza,   si   riporta  il  testo          dell'articolo  unico  del  decreto ministeriale 30 novembre          1999,  recante: "Revisione della misura del sovracanone per          impianti    idroelettrici",   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294:                               "Articolo unico.              La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2,          primo  comma,  della  legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene          elevata  per  il  periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre          2001  a  L. 4.601  per  ogni  chilowatt di potenza nominale          media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a          scopo  di  produzione  di  energia  elettrica,  con potenza          superiore a chilowatt 220.".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto          legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante: "Attuazione          della  direttiva  n.  96/92/CE  recante norme comuni per il          mercato  interno  dell'energia elettrica", pubblicato nella          Gazzetta   Ufficiale  31 marzo  1999,  n.  75,  cosi'  come          modificato dal presente articolo:              "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in          vigore del presente decreto.              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della          suddetta  energia  eccedente  i  100  GWh, nonche' al netto          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di          gasificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di  origine          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato          dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8          della legge 23 dicembre 1998, n. 448.              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi          agli  impianti  di cui all'articolo 3, comma 7, della legge          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia          elettrica consumata.              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di          Kyoto.              6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,    sentita   la   Conferenza   unificata,          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle          fonti rinnovabili.".
                           |  
|   |                                Art. 29.
                (Norme in materia di energia geotermica)
     1.  Al  fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale  fonte  di  energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1 gennaio 2001, agli utenti che si  collegano  ad  una  rete  di teleriscaldamento alimentata da tale energia,  e' concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza  impegnata.  Il  contributo  e'  trasferito all'utente finale sotto  forma  di  credito  d'imposta  a  favore  del soggetto nei cui confronti e' dovuto il costo di allaccio alla rete.   2.  Agli  utenti  che  si  collegano  a  reti di teleriscaldamento alimentate  da  biomassa  devono  intendersi  applicabili  le  stesse agevolazioni  previste  per  l'utilizzazione  di  energia geotermica, secondo analoghe modalita'.  |  
|   |                                Art. 30.
        (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
     1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente:   "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo  Stato  e  agli  enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.  496,  ratificato  con  legge  22  aprile  1953,  n. 342, e successive  modificazioni,  nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori  e  delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto  del  Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate";   b)  all'articolo  10,  relativo  alle  operazioni  esenti, dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente:   "27-sexies)  le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca  marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni  di  conservazione  ai  fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna";   c)  all'articolo  74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime  speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici.   2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi  pronostici  e  sulle scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:   "Art.  7  -  (Rapporto  tra  imposta  unica  e altri tributi) - 1. L'imposta  unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di  ogni  imposta  e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei  concorsi  pronostici  ad  esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico".   3.  All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10  per  cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 ".   4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata  da  ultimo  al  31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31    dicembre    2001;    tuttavia    limitatamente    all'acquisto, all'importazione  e  all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.   5.  Per  le  cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto  e'  stata  detratta  dal  cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il 10 per cento ovvero per il  50  per  cento  del  relative  ammontare  nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna.   6.  Il  regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli  articoli  36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si  applica  anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha  trovato  applicazione  la  disposizione  di  cui  al  comma 5 del presente articolo.   7.  Le  agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di    gravita'   tale   da   aver   determinato   il   riconoscimento dell'indennita'   di   accompagnamento  e  agli  invalidi  con  grave limitazione   della   capacita'   di   deambulazione   o  affetti  da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.   8.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2. 
                                         Note all'art. 30:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 10 del decreto del          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,          recante:  "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore          aggiunto",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre          1972,  n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato          dal presente articolo:              "Art.   10   (Operazioni  esenti  dall'imposta). - Sono          esenti dall'imposta:                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni          similari e il servizio bancoposta;                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione          e di vitalizio;                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le          operazioni di copertura dei rischi di cambio;                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,          comunque regolate;                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di          credito;                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,          delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,          raficato  con  legge  22 aprile  1953, n. 342, e successive          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per          le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge          24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi          comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle          giocate;                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle          operazioni di sorte locali autorizzate;                8)  le  locazioni  non  finanziarie  e  gli  affitti,          relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e          aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a          parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti          urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed          i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere          i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli          immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che          per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di          diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e          quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle          imprese che li hanno costruiti per la vendita;                8-bis)  le  cessioni  di fabbricati, o di porzioni di          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese          appaltatrici,  gli interventi di cui all'articolo 31, primo          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei          predetti fabbricati o delle predette porzioni;                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;                10) (numero soppresso);                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,          comma  1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;          le  intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,          analoga  opzione  puo'  essere  esercitata  per le relative          prestazioni  di intermediazione. Per oro da investimento si          intende:                a) l'oro  in  forma  di lingotti o placchette di peso          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,          rappresentato o meno da titoli;                b) le  monete d'oro di purezza pari o superiore a 900          millesimi,  coniate  dopo  il 1800, che hanno o hanno avuto          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un          prezzo  che  non  supera  dell'80  per  cento il valore sul          mercato   libero   dell'oro   in  esse  contenuto,  incluse          nell'elenco  predisposto  dalla commissione delle Comunita'          europee  ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          delle   Comunita'   europee,  serie  C,  sulla  base  delle          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le          medesime   caratteristiche,   anche  se  non  comprese  nel          suddetto elenco;                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle          ONLUS;                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;                14) prestazioni   di   trasporto  urbano  di  persone          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta          chilometri;                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese          autorizzate e da ONLUS;                16) le prestazioni relative ai servizi postali;                17) (numero abrogato);                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi          dell'articolo  99  del  testo  unico delle leggi sanitarie,          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro          delle finanze;                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da          insegnanti a titolo personale;                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni          accessorie;                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,          giardini botanici e zoologici e simili;                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a          favore del personale dipendente;                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di          plasma sanguigno;                25) (numero soppresso);                26) (numero abrogato);                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe          funebri;                27-bis) (numero abrogato);                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano          assistenza  pubblica,  previste all'articolo 41 della legge          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di          assistenza sociale e da ONLUS;              27-quater)  le prestazioni delle compagnie barracellari          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;              27-quinquies)  le  cessioni  che hanno per oggetto beni          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,          19-bis1 e 19-bis2.              27-sexies)  le importazioni nei porti, effettuate dalle          imprese  di  pesca marittima, dei prodotti della pesca allo          stato  naturale  o dopo operazioni di conservazione ai fini          della    commercializzazione,   ma   prima   di   qualsiasi          consegna.".              Per  il  testo  dell'art.  74  del  citato  decreto del          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'          come modificato dal presente articolo, si rimanda alle note          all'art. 31 della presente legge.              Il   decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n.  504,          recante:   "Riordino   dell'imposta   unica   sui  concorsi          pronostici  e  sulle  scommesse,  a  norma dell'articolo 1,          comma  2, della legge 3 agosto 1998, n. 288", e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge          23 dicembre  1999, n. 488 - gia' citata nelle note all'art.          2 cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'          favorevoli   di   cui   all'articolo 10   del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e          delle   tabelle  ad  esso  allegate,  fino  alla  data  del          31 dicembre  2001  sono  soggette  all'imposta  sul  valore          aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da          disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati          di  AIDS,  degli handicappati psicofisici, dei minori anche          coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di          recupero  del  patrimonio  edilizio di cui all'articolo 31,          primo  comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto          1978,   n.  457,  realizzati  su  fabbricati  a  prevalente          destinazione  abitativa  privata.  Con decreto del Ministro          delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una          parte  significativa  del valore delle forniture effettuate          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei          predetti beni.              2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica alle          operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.              3.   Il   termine   del   31 dicembre   1996,  previsto          dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.          537,  con  riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul          valore   aggiunto   relativa   agli   acquisti   di  taluni          ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi          dell'articolo  19-bis  1,  comma 1, lettera c), del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,          gia' prorogato al 31 dicembre1999 dall'articolo 2, comma 4,          del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1997,  n. 30, e'          ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.              4.  L'imposta  comunale sull'incremento di valore degli          immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i          trasferimenti  a  titolo  oneroso  aventi  ad  oggetto  gli          immobili  individuati  catastalmente  ad  uso  abitativo  e          relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.              5.  Il  termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art.          14,  comma  13,  secondo  periodo,  della legge 27 dicembre          1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto          dei  fabbricati  gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre          1999  dall'articolo  6,  comma  4,  della legge 23 dicembre          1998,  n.  448,  e'  ulteriormente prorogato al 31 dicembre          2000.              6.  L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1          e  relative  note della tariffa, parte I, allegata al testo          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento.              7.  Nella  tariffa,  parte  I,  allegata al testo unico          delle   disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i          trasferimenti  coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle          seguenti:  "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto          dal  successivo  periodo:  8  per  cento.  Se  l'atto ha ad          oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".              8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli          atti  pubblici  formati, agli atti giudiziari, pubblicati o          emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non          autenticate  presentate  per  la registrazione, a decorrere          dalla data di entrata in vigore della presente legge.              9.  Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei          quali  trovano  applicazione gli studi di settore approvati          con  decreti  del  Ministro  delle  finanze  entro  il mese          di marzo  2000  o, in mancanza degli stessi, i parametri di          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri          29 gennaio  1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla          Gazzetta  Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive          modificazioni,  possono procedere, relativamente al periodo          d'imposta  in  corso  al 30 settembre 1999, all'adeguamento          delle  esistenze  iniziali  dei beni di cui all'articolo 59          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n. 917.              10.  L'adeguamento  di  cui  al  comma  9  puo'  essere          effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali          di  quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche'          mediante   l'iscrizione   delle   esistenze   iniziali   in          precedenza omesse.              11.  In  caso  di eliminazione di valori, l'adeguamento          comporta il pagamento:                a) dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  determinata          applicando   l'aliquota   media  riferibile  all'anno  1999          all'ammontare   che  si  ottiene  moltiplicando  il  valore          eliminato  per  il coefficiente di maggiorazione stabilito,          per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale          tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei          parametri.  L'aliquota media, tenendo conto della esistenza          di  operazioni  non  soggette  ad imposta ovvero soggette a          regimi  speciali,  e'  quella  risultante  dal rapporto tra          l'imposta  relativa  alle  operazioni,  diminuita di quella          relativa  alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume          di affari dichiarato;                b) di   una   imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul          reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta sul reddito          delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta regionale sulle          attivita'  produttive,  in  misura  pari al 30 per cento da          applicare  alla differenza tra l'ammontare calcolato con le          modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.              12.  In  caso  di  iscrizione  di  valori l'adeguamento          comporta   il   pagamento   di   una   imposta  sostitutiva          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,          dell'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  e          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  in          misura  pari  al  30  per  cento  da  applicare  al  valore          iscritto.              13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle          imposte  dovute con le modalita' e nei termini previsti per          il  versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione          da   presentare  per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al          30 settembre   1999   e,  in  caso  di  rateazione,  per  i          successivi.  Qualora le imposte dovute non superino i dieci          milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due          rate  la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40          per  cento delle somme complessivamente dovute. Per importi          superiori  a  dieci milioni di lire e' possibile effettuare          per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e          versare  la  rimanente  parte  in un massimo di cinque rate          annuali  di  pari  importo  non  inferiori,  ad  esclusione          dell'ultima,  a  cinque  milioni di lire. Gli importi delle          singole  rate  sono maggiorati  degli  interessi  legali  a          decorrere  dal  primo  giorno  successivo alla scadenza del          termine  previsto  per  il  primo  versamento.  Al  mancato          pagamento  nei  termini  consegue  l'iscrizione  a  ruolo a          titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora          da  pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni          conseguenti all'adeguamento effettuato.              14.  L'adeguamento  di cui al comma 9 non rileva a fini          sanzionatori  di  alcun  genere.  I valori risultanti dalle          variazioni  indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai          fini   civilistici   e  fiscali  a  decorrere  dal  periodo          d'imposta  indicato  al  comma  9  e, nel limite del valore          iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini          dell'accertamento   in   riferimento  a  periodi  d'imposta          precedenti  a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non          ha  effetto sui processi verbali di constatazione redatti e          sugli  accertamenti notificati fino alla data di entrata in          vigore  della  presente  legge.  L'imposta  sostitutiva  e'          indeducibile.   Per  la  sua  liquidazione,  riscossione  e          contenzioso  si  applicano  le disposizioni previste per le          imposte sui redditi.              15. La  lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge          23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:                (Omissis).              16.  Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a          decorrere dal 16 gennaio 1999.              17. All'art.  11  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,          sono apportate le seguenti modificazioni:                a) nel  comma  1,  dopo  le  parole:  "di  vendita al          dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ", ivi          comprese  le  rivendite  di generi di monopolio operanti in          base a concessione amministrativa";                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:                  (Omissis);                c) il comma 9 e' sostituito dal seguente:                  (Omissis).              18.  L'applicazione  delle disposizioni di cui all'art.          14,  comma  2,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e'          estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in          corso  al  1 gennaio  2000. In questo caso la deducibilita'          delle  spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e          ristrutturazione   ivi  indicate  e'  consentita  in  quote          costanti  nel  periodo di imposta di sostenimento e nei tre          successivi.".              - Per  il  testo  dell'art.  19-bis  i  del decreto del          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - sopra          citato  -,  cosi'  come modificato dalla presente legge, si          rinvia alle note all'art. 31.              - Si  riporta  il  testo dell'art. 36 del decreto-legge          23 febbraio  1995,  n.  41, recante: "Misure urgenti per il          risanamento  della  finanza  pubblica  e  per l'occupazione          nelle  aree  depresse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          23 febbraio   1995,  n.  45  e  convertito  in  legge,  con          modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69,:              "Art.  36.  (Base imponibile). - 1. Per il commercio di          beni  mobili  usati,  suscettibili di reimpiego nello stato          originario  o  previa  riparazione,  nonche'  degli oggetti          d'arte,  degli  oggetti  d'antiquariato  e  da  collezione,          indicati   nella  tabella  allegata  al  presente  decreto,          acquistati  presso  privati nel territorio dello Stato o in          quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta          relativa  alla rivendita e' commisurata alla differenza tra          il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo          all'acquisto,  aumentato  delle  spese  di riparazione e di          quelle  accessorie.  Si  considerano  acquistati da privati          anche  i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre          l'imposta  afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i          beni  ceduti  da  soggetto passivo d'imposta comunitario in          regime  di  franchigia  nel  proprio  Stato membro e i beni          ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato          l'operazione al regime del presente comma.              2. I  soggetti  che esercitano il commercio a norma del          comma  1,  possono optare per l'applicazione del regime ivi          previsto   anche   per   le  cessioni  di  oggetti  d'arte,          d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita          di  oggetti  d'arte  ad  essi ceduti dall'autore o dai suoi          eredi o legatari.              3. I  soggetti  che applicano il regime speciale di cui          ai   precedenti   commi  possono,  per  ciascuna  cessione,          applicare  l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I          e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n.  633, dandone comunicazione al competente ufficio          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   nella   relativa          dichiarazione annuale.              4.  I  soggetti  che  applicano  l'imposta  secondo  le          disposizioni  del  comma  1  non possono detrarre l'imposta          afferente    l'acquisto,    anche    intracomunitario,    o          l'importazione  dei  beni  usati, degli oggetti d'arte e di          quelli  d'antiquariato  o  da  collezione,  compresa quella          afferente  le  prestazioni  di riparazione o accessorie; se          hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3, la detrazione          spetta,  ma  con  riferimento  al  momento di effettuazione          dell'operazione  assoggettata  a  regime  ordinario, previa          annotazione,  nel  registro  di  cui  all'articolo  25  del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633,  della  fattura  o  bolletta doganale relativa al bene          acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione          in cui tale operazione e' computata.              5. La  differenza  di  cui  al  comma 1 e' stabilita in          misura pari:                a) al  60  per  cento  del  prezzo di vendita, per le          cessioni  di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto          manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;                b) al  50  per  cento  del  prezzo  di vendita, per i          soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio          esclusivamente   in  forma  ambulante;  la  percentuale  e'          ridotta  in  ogni  caso  al  25  per  cento  se trattasi di          prodotti editoriali di antiquariato;                b-bis)  al  25 per cento del prezzo di vendita per le          cessioni  di  prodotti  editoriali  diversi  da  quelli  di          antiquariato;                b-ter)  al  50 per cento del prezzo di vendita per le          cessioni    di   prodotti   editoriali   di   antiquariato,          francobolli  da  collezione  e di collezioni di francobolli          nonche'  di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti          dalla    demolizione   di   mezzi   di   trasporto   o   di          apparecchiature elettromeccaniche.              6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai          sensi  del comma 1, da comunicare con le modalita' indicate          al  comma  8,  il  margine  e'  determinato globalmente, in          relazione  all'ammontare complessivo degli acquisti e delle          cessioni  effettuate  nel  periodo mensile o trimestrale di          riferimento,  per  le  attivita'  di  commercio  diverse da          quelle  indicate  nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter),          di  veicoli  usati,  monete  e altri oggetti da collezione,          nonche'  per le cessioni di confezioni di materie tessili e          comunque  di  prodotti  di  abbigliamento,  compresi quelli          accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per          masse  come  compendio  unitario  e  con prezzo indistinto,          nonche'  di  qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad          un  milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o          di   cessione  a  questa  assimilata,  il  costo  del  bene          esportato  non  concorre  alla  determinazione  del margine          globale  e  la rettifica in diminuzione degli acquisti deve          essere  eseguita  con  riferimento al periodo nel corso del          quale  l'esportazione  e'  effettuata. Se l'ammontare degli          acquisti  supera  quello  delle  vendite,  l'eccedenza puo'          essere  computata  nella  liquidazione  relativa al periodo          successivo.  Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3,          nell'ipotesi di applicazione del margine globale.              7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la          disposizione  di  cui  al  comma 5, lettera b), puo' essere          estesa,  per  esigenze di accertamento, ad altri settori di          attivita'  e la disposizione di cui al comma 6, puo' essere          estesa  ad  altre  attivita'  o  operazioni  per  le  quali          l'applicazione  del  regime  ordinario  del  margine  rende          difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.              8. L'opzione  di cui al comma 2, deve essere comunicata          all'ufficio    nella    dichiarazione   relativa   all'anno          precedente,    ovvero   nella   dichiarazione   di   inizio          dell'attivita'.  Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in          corso,  se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno          precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a          quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del          biennio   successivo   all'anno  nel  corso  del  quale  e'          esercitata.  La  revoca  deve essere comunicata all'ufficio          nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto dall'anno in          corso.              9. Le  cessioni  dei  beni  indicati  nel comma 1, sono          soggette  alla  disciplina stabilita nel presente articolo,          con  esclusione  di  quella  di  cui  al  comma 6, anche se          effettuate  da  soggetti  che  non  esercitano attivita' di          commercio degli stessi.              10.  Negli  scambi intracomunitari tra soggetti passivi          di  imposta  che applicano il regime del margine i mezzi di          trasporto  costituiscono  beni  usati se considerati tali a          norma   dell'articolo   38,   comma  4,  del  decreto-legge          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi          di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei          contribuenti  che  ne fanno commercio, non sono soggette al          pagamento  dell'imposta  erariale  di  tirascrizione di cui          alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di          registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto          legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui          al  decreto  del  Ministro  delle finanze 1 settembre 1994,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre          1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni          non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge          27 dicembre  1997,  n. 449, gia' citata nelle note all'art.          2:              "Art.  8  (Disposizioni a favore dei soggetti portatori          di  handicap). - 1.  All'articolo  13-bis, comma 1, lettera          c),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, il terzo e il          quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:              (Omissis).              2.  Per  i  soggetti  di cui all'articolo 3 della legge          5 febbraio  1992,  n.  104,  non  possessori di reddito, la          detrazione  di  cui  al  comma  1,  spetta al possessore di          reddito di cui risultano a carico.              3.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, commi 1 e 2,          della  legge  9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle          cessioni  di  motoveicoli  di  cui  all'art.  53,  comma 1,          lettere  b),  c)  ed  f), del decreto legislativo 30 aprile          1992,  n.  285,  nonche' di autoveicoli di cui all'articolo          54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di          cilindrata  fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a          benzina,  e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel,          anche  prodotti  in  serie, adattati per la locomozione dei          soggetti  di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.          104,  con  ridotte o impedite capacita' motorie permanenti,          alle  prestazioni  rese da officine per adattare i veicoli,          anche  non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi          accessori   e   strumenti   montati  sui  veicoli  medesimi          effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari          di  cui  essi  sono  fiscalmente  a carico. Gli adattamenti          eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione.              4. Gli  atti di natura traslativa o dichiarativa aventi          per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi          1  e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di          trascrizione,   dell'addizionale   provinciale  all'imposta          erariale di trascrizione e dell'imposta di registro.              5. Nel  realizzare  gli obiettivi di risparmio di spesa          di  cui  all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le          forniture  a favore di disabili. Il Ministero della sanita'          provvede  nel  termine di tre mesi dalla data di entrata in          vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore          tariffario delle protesi.              6. Le  regioni  e  le  aziende  unita' sanitarie locali          nella   liquidazione   e  nel  pagamento  dei  loro  debiti          assegnano  la priorita' a quelli che riguardano prestazioni          o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.              7.  Il pagamento della tassa automobilistica erariale e          regionale  non  e'  dovuto con riferimento ai motoveicoli e          agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".
                           |  
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   (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
     1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  19-bis  1,  comma  1,  concernente  limiti  alla detrazione per alcuni beni e servizi:   1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia  fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";   2)  alla  lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle  sostenute  per  l'acquisto  di  beni  di  costo  unitario non superiore a lire cinquantamila";   b)  all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a  particolari  settori,  dopo  la  lettera  e-bis)  sono aggiunte le seguenti:   "e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a  6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);   e-quater)  filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);   e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)";   c) all'articolo 74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i  rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della   dichiarazione   di   fallimento   o  di  liquidazione  coatta amministrativa  e  i  rimborsi  successivi,  sono  eseguiti  senza la prestazione  delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni";   d)  alla  tabella  A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:   1)  al  numero  18),  dopo  le  parole: "dispacci delle agenzie di stampa,  libri,  periodici,"  sono  inserite  le  seguenti: "anche in scrittura  braille  e  su  supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,";   2)  al  numero  35),  dopo  le parole: "prestazioni relative. alla composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,"; e  dopo  le parole: "legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ", anche  in  scrittura  braille  e  su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,".   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato  dal  decreto-legge  15  febbraio  2000, n. 21, convertito dalla  legge  14  aprile  2000,  n.  92,  sono  apportate le seguenti modificazioni:   a)  al  comma  5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite  dalle  seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le  parole:  "negli  anni  1998,  1999  e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";   b)  al  comma  5-bis,  le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2002".   3.  Per  i  soggetti  che  esercitano  l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre  1999,  n.  542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto  sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per  cento,  previa  apposita  annotazione  nei  registri di cui agli articoli  23  e  24  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633. La predetta misura puo' essere rideterminata con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.   4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il  regime  speciale  per  gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto  ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
                                         Note all'art. 31:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 19-bis1, 74 -          modificato anche dall'art. 30 della presente legge, 74-bis,          nonche'  della  tabella A, parte II, del citato decreto del          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'          come modificati dal presente articolo:              "Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione          per   alcuni   beni   e   servizi). - 1.   In  deroga  alle          disposizioni di cui all'articolo 19:                a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'          alle   prestazioni   di  servizi  di  cui  al  terzo  comma          dell'articolo   16,  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,          manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni stessi, e'          ammessa   in   detrazione   se   i   beni  formano  oggetto          dell'attivita'  propria  dell'impresa  o  sono destinati ad          essere    esclusivamente    utilizzati   come   strumentali          nell'attivita'  propria  dell'impresa  ed  e'  in ogni caso          esclusa per gli esercenti arti e professioni;                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata          tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di          servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle di          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla          importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture          ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi          nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che          non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e          dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni          di  servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle          di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative          ai  beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per          gli agenti o rappresentanti di commercio;                d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione          di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e          veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'          ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta          relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione          mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e          simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;                e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta          relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di          alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,          aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni          commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di          mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed          al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui          all'art.  54,  lettere  a)  e  c),  del decreto legislativo          30 aprile 1992, n. 285;                f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa          all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad          eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'          propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense          scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante          distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;                g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.          16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature          terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di          comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni          governative  di  cui all'art. 21, della tariffa allegata al          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          641,  come  sostituita  dal  decreto  28 dicembre  1995 del          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella          misura  del  50  per  cento  la predetta limitazione non si          applica   agli   impianti  di  telefonia  fissa  installati          all'interno  dei  veicoli  utilizzati  per  il trasporto di          merci da parte delle imprese di autotrasporto;                h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa          alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle          imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto          di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire          cinquantamila;                i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa          all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a          destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o          alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo          che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o          principale  dell'attivita'  esercitata  la costruzione o la          rivendita   dei   predetti   fabbricati  o  delle  predette          porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che          esercitano  attivita'  che danno luogo ad operazioni esenti          di  cui  al  numero  8) dell'articolo 10, che comportano la          riduzione   della   percentuale   di   detrazione  a  norma          dell'articolo 19, comma 5, e dell'art. 19-bis.              Art.   74.   (Disposizioni   relative   a   particolari          settori). - In  deroga alle disposizioni dei titoli primo e          secondo, l'imposta e' dovuta:                a) per  il  commercio  di sali e tabacchi importati o          fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello          Stato,   ceduti  attraverso  le  rivendite  dei  generi  di          monopoli,   dall'amministrazione  stessa,  sulla  base  del          prezzo di vendita al pubblico;                b) per  il  commercio  dei  fiammiferi, limitatamente          alle   cessioni  successive  alle  consegne  effettuate  al          Consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla          base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si          applica  nei  confronti  del soggetto che effettua la prima          immissione   al   consumo   di  fiammiferi  di  provenienza          comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di          cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto          legislativo 17 aprile 1948, n. 525;                c) per   il  commercio  di  giornali  quotidiani,  di          periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di          cataloghi,  dagli  editori sulla base del prezzo di vendita          al  pubblico,  in  relazione al numero delle copie vendute.          L'imposta  puo'  applicarsi  in  relazione  al numero delle          copie   consegnate   o   spedite,  diminuito  a  titolo  di          forfettizzazione  della resa del 60 per cento per i libri e          del  60  per  cento  per i giornali quotidiani e periodici,          esclusi  quelli  pornografici  e quelli ceduti unitamente a          supporti  integrativi  o  ad  altri  beni. Per periodici si          intendono    i    prodotti   editoriali   registrati   come          pubblicazioni  ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,          e  successive  modificazioni.  Per  supporti integrativi si          intendono  i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri          supporti    sonori    o    videomagnetici   ceduti,   anche          gratuitamente,  in  unica confezione, unitamente a giornali          quotidiani,  periodici  e  libri  a  condizione  che i beni          unitamente  ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo          dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per          cento  del  prezzo  della  confezione  stessa.  Qualora non          ricorrano   tali   condizioni,  l'imposta  si  applica  con          l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui          al primo periodo della presente lettera c) si applica anche          se  i  giornali  quotidiani,  i  periodici  ed i libri sono          ceduti  unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,          con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il          costo  del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente          alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento          del  prezzo  dell'intera  confezione;  se il costo del bene          ceduto,    anche    gratuitamente,    congiuntamente   alla          pubblicazione  e' superiore al dieci per cento del prezzo o          dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota          di  ciascuno  dei  beni  ceduti.  I soggetti che esercitano          l'opzione  per  avvalersi  delle  disposizioni  della legge          16 dicembre  1991,  n.  398,  applicano, per le cessioni di          prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle          copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta          legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni          quelli  che,  integrando  il  contenuto dei libri, giornali          quotidiani  e  periodici, esclusi quelli pornografici, sono          ad  esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti          da  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio di cui alla          legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  presentata  prima  della          commercializzazione,  ai  sensi dell'articolo 35, presso il          competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;                d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a          disposizione  del  pubblico,  nonche'  per  la  vendita  di          qualsiasi   mezzo   tecnico   per  fruire  dei  servizi  di          telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e di telematica, dal          titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i          servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;                e) per   la   vendita   al   pubblico,  da  parte  di          rivenditori  autorizzati,  di documenti di viaggio relativi          ai  trasporti  pubblici  urbani  di  persone dall'esercente          l'attivita'  di  trasporto  e per la vendita al pubblico di          documenti   di   sosta   relativi  ai  parcheggi  veicolari          dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;                e-bis) (lettera abrogata).              Le  operazioni  non  soggette all'imposta in virtu' del          precedente  comma sono equiparate per tutti gli effetti del          presente  decreto  alle operazioni non imponibili di cui al          terzo comma dell'art. 2.              Le  modalita'  ed  i  termini  per l'applicazione delle          disposizioni  dei  commi  precedenti  saranno stabiliti con          decreti del Ministro delle finanze.              Gli  enti e le imprese che prestano servizi al pubblico          con  caratteri  di uniformita', frequenza e diffusione tali          da  comportare  l'addebito  dei  corrispettivi  per periodi          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto          del  Ministro  delle  finanze,  ad eseguire le liquidazioni          periodiche  di  cui  all'art.  27,  e i relativi versamenti          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e          agli  autotrasportatori  di  cose  per conto terzi iscritti          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si          applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 33, per le          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli          esercenti  impianti  di distribuzione di carburante per uso          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti          nell'albo  sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro          delle  finanze,  emanati  a  norma  dell'articolo 73, primo          comma,  lettera e), e del primo periodo del presente comma.          Per  le  prestazioni  di  servizi  degli  autotrasportatori          indicati  nel  periodo precedente, effettuate nei confronti          del  medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto          del  termine  di  cui  all'articolo 21, quarto comma, primo          periodo,  una  sola  fattura per piu' operazioni di ciascun          trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo          23,  primo  comma,  le fatture emesse per le prestazioni di          servizi   dei  suddetti  autotrasportatori  possono  essere          comunque  annotate  entro  il trimestre solare successivo a          quello di emissione.              Nel  caso  di  operazioni  derivanti  da  contratti  di          subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato          pattuito  un  termine  successivo  alla consegna del bene o          alla    comunicazione    dell'avvenuta   esecuzione   della          prestazione,  il subfornitore puo' effettuare il versamento          con   cadenza   trimestrale,   senza   che   si  dia  luogo          all'applicazione di interessi.              Per  gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita'          di  cui  alla  tariffa  allegata  al decreto del Presidente          della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640, l'imposta si          applica  sulla  stessa  base  imponibile dell'imposta sugli          intrattenimenti  ed  e'  riscossa  con  le stesse modalita'          stabilite   per   quest'ultima.   La   detrazione   di  cui          all'articolo   19,  e'  forfettizzata  in  misura  pari  al          cinquanta  per  cento dell'imposta relativa alle operazioni          imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella          tariffa    vengono    effettuate   anche   prestazioni   di          sponsorizzazione  e  cessioni  o  concessioni di diritti di          ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque          connesse   alle  attivita'  di  cui  alla  tariffa  stessa,          l'imposta  si  applica  con  le  predette  modalita'  ma la          detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per          le  operazioni  di sponsorizzazione ed in misura pari ad un          terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e          di  trasmissione  radiofonica.  I  soggetti che svolgono le          attivita'  incluse  nella tariffa sono esonerati dalibbligo          di   fatturazione,   tranne   che  per  le  prestazioni  di          sponsorizzazione,  per le cessioni o concessioni di diritti          di  ripresa  televisiva e di trasmissione radiofonica e per          le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli          obblighi  di  registrazione  e  dichiarazione, salvo quanto          stabilito  dall'articolo  25; per il contenzioso si applica          la     disciplina    stabilita    per    l'imposta    sugli          intrattenimenti.  Le  singole  imprese hanno la facolta' di          optare  per  l'applicazione  dell'imposta nei modi ordinari          dandone  comunicazione al concessionario di cui all'art. 17          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,  n. 640, competente in relazione al proprio domicilio          fiscale,  prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio          delle  entrate  secondo  le  disposizioni  del  decreto del          Presidente  della  Repubblica  10 novembre  1997,  n.  442;          l'opzione  ha  effetto  fino a quando non e' revocata ed e'          comunque vincolante per un quinquennio.              (Comma abrogato).              Le  cessioni  di  rottami, cascami e avanzi di metalli,          ferrosi  e  dei  relativi  lavori,  di  carta da macero, di          stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e          plastica,  intendendosi comprese anche quelle relative agli          anzidetti  beni  che  siano  stati  ripuliti,  selezionati,          tagliati,  compattati,  lingottati  o  sottoposti  ad altri          trattamenti   atti   a   facilitarne   l'utilizzazione,  il          trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono          effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli          obblighi  di  cui  al  titolo  secondo.  Agli effetti della          limitazione  contenuta nel terzo comma dell'articolo 30, le          cessioni sono considerate operazioni imponibili.              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche          per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non          ferrosi  e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli          non  ferrosi  di  cui  alle  seguenti  voci  della  tariffa          doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:                a) rame  raffinato  e  leghe  di  rame, greggio (v.d.          74.03);                b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);                c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);                d) piombo  greggio,  raffinato, antimoniale e in lega          (v.d. 78.01);                e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);                e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).                e-ter)  filo  di  rame  con  diametro  superiore  a 6          millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);                e-quater)  filo  di alluminio non legato con diametro          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11);                e-quinquies)  filo di leghe di alluminio con diametro          superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21);              Le  disposizioni  dell'ottavo comma si applicano, per i          prodotti  ivi  considerati,  sotto  la  responsabilita' del          cedente    e   sempreche'   nell'anno   solare   precedente          l'ammontare   delle   relative   cessioni   effettuate   da          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di sede fissa non sia          stato superiore a due miliardi di lire.              I  raccoglitori  ed  i  rivenditori  dei  beni  di  cui          all'ottavo  comma  sono  esonerati dagli obblighi di cui ai          titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi          dell'articolo   39,  le  fatture  e  le  bollette  doganali          relative  agli  acquisti  e  alle  importazioni, nonche' le          fatture  relative  alle  cessioni effettuate, all'emissione          delle  quali  deve provvedere il cessionario che acquista i          beni  nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni          altro   adempimento   senza   diritto   a   detrazione.   I          raccoglitori  e  rivenditori  dotati  di  sede fissa per la          successiva  rivendita  se  hanno realizzato cessioni per un          importo   superiore   a   150  milioni  di  lire  nell'anno          precedente  possono  optare per l'applicazione dell'IVA nei          modi  ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio          nella  dichiarazione  relativa al suddetto anno. Unitamente          all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta          sul  valore  aggiunto  una  garanzia,  nelle  forme  di cui          all'articolo   38-bis,   primo   comma,   pari  all'importo          derivante    dall'applicazione    dell'aliquota   ordinaria          sull'ammontare  di  lire  due  miliardi. I raccoglitori e i          rivenditori  dotati  di  sede  fissa,  che  effettuano  sia          cessioni  di  beni  di cui all'ottavo comma che cessioni di          beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui          al  nono  comma.  Nei  confronti  dei  raccoglitori  e  dei          rivenditori  di  beni  di  cui al nono comma, non dotati di          sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.              (Comma  abrogato  dall'art.  45 della legge 21 novembre          2000, n. 342).              Nelle  operazioni indicate nel primo comma, lettere a),          b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione          con rappresentanza ad esse relative.              Art.  74-bis  (Disposizioni  per  il  fallimento  e  la          liquidazione  coatta  amministrativa). - Per  le operazioni          effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o          di  liquidazione  coatta  amministrativa,  gli  obblighi di          fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini          non  siano  ancora  scaduti,  devono  essere  adempiuti dal          curatore  o  dal commissario liquidatore entro quattro mesi          dalla nomina.              Per    le    operazioni    effettuate   successivamente          all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione          coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente          decreto,   anche   se   e'   stato   disposto   l'esercizio          provvisorio,  devono  essere  eseguiti  dal  curatore o dal          commissario  liquidatore.  Le  fatture devono essere emesse          entro  trenta  giorni  dal  momento  di effettuazione delle          operazioni   e  le  liquidazioni  periodiche  di  cui  agli          articoli 27 e 33, devono essere eseguite solo se nel mese o          trimestre siano state registrate operazioni imponibili.              In  deroga  a quanto disposto dal primo comma dell'art.          38-bis,  i  rimborsi  previsti  nell'art.  30,  non  ancora          liquidati  alla data della dichiarazione di fallimento o di          liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi,          sono   eseguiti   senza  la  prestazione  delle  prescritte          garanzie  per un ammontare non superiore a lire cinquecento          milioni.".              "Parte  II  -  Beni e servizi soggetti all'aliquota del          4%:                1) (numero soppresso);                2) (numero soppresso);                3) latte  fresco,  non  concentrato  ne'  zuccherato,          destinato   al  consumo  alimentare,  confezionato  per  la          vendita  al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri          trattamenti previsti da leggi sanitarie;                4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);                5)  ortaggi  e  piante mangerecce, esclusi i tartufi,          freschi,  refrigerati,  presentati immersi in acqua salata,          solforata   o   addizionata   di  altre  sostanze  atte  ad          assicurarne   temporaneamente   la  conservazione,  ma  non          specialmente    preparati   per   il   consumo   immediato;          disseccati,  disidratati  o  evaporati,  anche  tagliati in          pezzi  o  in  fette,  ma non altrimenti preparati (v. d. ex          07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);                6)   ortaggi   e   piante  mangerecce,  anche  cotti,          congelati o surgelati (v.d. 07.02);                7)   legumi  da  granella,  secchi,  sgranati,  anche          decortificati o spezzati (v.d. 07.05);                8)   frutta   commestibili,   fresche   o   secche  o          temporaneamente  conservate; frutta, anche cotte, congelate          o  surgelate  senza  aggiunta  di zuccheri (v.d. da 08.01 a          08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);                9)   frumento,   compreso  quello  segalato,  segala;          granturco;  riso;  risone;  orzo,  escluso quello destinato          alla  semina;  avena,  grano  saraceno,  miglio, scagliola,          sorgo  ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico          (v.d.  10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06          - ex 10.07, ex 21.07.02);                10)  farine e semole di frumento, granturco e segala;          farine  di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri          cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 -          ex 11.02);                11)  frumento,  granturco,  segala e orzo, spezzati o          schiacciati;  riso, avena ed altri cereali minori, spezzati          o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e          ex 11.02);                12)  germi  di  mais  destinati alla disoleazione (ex          11.02   G   II);   semi  e  frutti  oleosi  destinati  alla          disoleazione,  esclusi  quelli di lino e di ricino e quelli          frantumati (v.d. ex 12.01);                12-bis)   basilico,   rosmarino  e  salvia,  freschi,          destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07);                13)    olio    d'oliva;    oli   vegetali   destinati          all'alimentazione  umana od animale, compresi quelli greggi          destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare          (v.d. ex 15.07);                14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);                15)  paste  alimentari;  crackers e fette biscottate;          pane,  biscotto  di  mare e altri prodotti della panetteria          ordinaria  anche  contenenti ingredienti e sostanze ammessi          dal  titolo  III  della  legge 4 luglio 1967, n. 580, senza          aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;                16) pomidoro  pelati e conserve di pomidoro; olive in          salamoia (v.d. ex 20.02);                17) crusche,   stacciature  ed  altri  residui  della          vagliatura,  della  molitura  o  di  altre  lavorazioni dei          cereali e dei legumi (v.d. 23.02);                18)  giornali  e notiziari quotidiani, dispacci delle          agenzie  di  stampa,  libri,  periodici, anche in scrittura          braille  e  su  supporti  audio-magnetici per non vedenti e          ipovedenti,   ad   esclusione   dei  giornali  e  periodici          pornografici   e   dei   cataloghi  diversi  da  quelli  di          informazione  libraria,  edizioni musicali a stampa e carte          geografiche,  compresi  i  globi stampati; carta occorrente          per  la  stampa  degli  stessi e degli atti e pubblicazioni          della  Camera  dei  deputati e del Senato della Repubblica;          materiale  tipografico  e  simile  attinente  alle campagne          elettorali  se  commissionato  dai  candidati o dalle liste          degli  stessi  o  dai  partiti  o dai movimenti di opinione          politica;                19) fertilizzanti  di cui alla legge 19 ottobre 1984,          n.  748; organismi considerati utili per la lotta biologica          in agricoltura;                20) mangimi  semplici  di  origine  vegetale; mangimi          integrati   contenenti  cereali  e/o  relative  farine  e/o          zucchero;  mangimi  composti semplici contenenti, in misura          superiore  al  50%,  cereali  compresi nella presente parte          della tabella;                21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri          di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto          1969,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del          27 agosto  1969,  ancorche'  non ultimate, purche' permanga          l'originaria  destinazione, in presenza delle condizioni di          cui  alla  nota  II-bis)  all'art.  1  della tariffa, parte          prima,   allegata   al   testo   unico  delle  disposizioni          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto          del  Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In          caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero          di  rivendita  nel  quinquennio  dalla  data  dell'atto, si          applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;                21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo          del  proprietario  del  terreno  o  di  altri  addetti alle          coltivazioni  dello stesso o all'allevamento del bestiame e          alle  attivita'  connesse,  cedute da imprese costruttrici,          ancorche'   non  ultimate,  purche'  permanga  l'originaria          destinazione,  sempre  che  ricorrano  le condizioni di cui          all'art.  9,  comma  3, lettere c) ed e), del decreto-legge          30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con modificazioni,          dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;                22) (numero soppresso);                23) (numero soppresso);                24) beni,  escluse  le  materie prime e semilavorate,          forniti   per   la  costruzione,  anche  in  economia,  dei          fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.          408,  e  successive modificazioni, delle costruzioni rurali          di  cui  al  numero  21-bis)  e,  fino al 31 dicembre 1996,          quelli  forniti  per  la  realizzazione degli interventi di          recupero  del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai          movimenti  sismici  del  29 aprile,  del 7 e dell'11 maggio          1984;                25) (numero soppresso);                26)  assegnazioni,  anche  in  godimento,  di case di          abitazione   di   cui  al  numero  21),  fatte  a  soci  da          cooperative edilizie e loro consorzi;                27) (numero soppresso);                28) (numero soppresso);                29) (numero soppresso);                30)  apparecchi  di  ortopedia  (comprese  le cinture          medico-chirurgiche);  oggetti  ed  apparecchi  per fratture          (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi          dentaria,  oculistica  ed  altre; apparecchi per facilitare          l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano,          da  portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per          compensare una deficienza o una infermita' (v. d. 90.19);                31)  poltrone e veicoli simili per invalidi anche con          motore  o  altro  meccanismo  di  propulsione (v.d. 87.11),          intendendosi  compresi  i  servoscala  e altri mezzi simili          atti   al   superamento  di  barriere  architettoniche  per          soggetti   con   ridotte   o  impedite  capacita'  motorie;          motoveicoli  di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed          f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche'          autoveicoli  di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed          f),  dello  stesso  decreto,  di  cilindrata  fino  a  2000          centimetri  cubici  se  con  motore  a  benzina,  e  a 2800          centimetri  cubici  se con motore diesel, anche prodotti in          serie,  adattati  per  la  locomozione  dei soggetti di cui          all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte          o  impedite  capacita'  motorie permanenti, ceduti ai detti          soggetti  o  ai  familiari  di  cui essi sono fiscalmente a          carico,  nonche'  le  prestazioni  rese  dalle officine per          adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i          relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento,          effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli          di  cui  all'art.  54,  comma  1, lettere a), c) ed f), del          decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata          fino  a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a          2800  centimetri  cubici  se  con  motore  diesel, ceduti a          soggetti  non  vedenti  e  a  soggetti sordomuti, ovvero ai          familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;                32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;                33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente          destinati  ai  beni  indicati ai precedenti numeri 30, 31 e          32;                34) (numero soppresso);                35)    prestazioni    relative   alla   composizione,          montaggio,  duplicazione,  legatoria  e  stampa,  anche  in          scrittura  braille  e  su  supporti audio-magnetici per non          vedenti  e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani,          libri,  periodici,  ad  esclusione dei giornali e periodici          pornografici   e   dei   cataloghi  diversi  da  quelli  di          informazione  libraria,  edizioni  musicali a stampa, carte          geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati          e del Senato della Repubblica;                36)   canoni   di  abbonamento  alle  radiodiffusioni          circolari  (*)  con esclusione di quelle trasmesse in forma          codificata;  prestazioni  di  servizi delle radiodiffusioni          con  esclusione  di  quelle  trasmesse  in forma codificata          aventi   carattere   prevalentemente  politico,  sindacale,          culturale,  religioso,  sportivo,  didattico  o  ricreativo          effettuate  ai  sensi  dellart.  19, lettere b) e c), legge          14 aprile 1975, n. 103;                37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate          nelle  mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle          scuole  di  ogni  ordine  e  grado, nonche' nelle mense per          indigenti  anche se le somministrazioni sono eseguite sulla          base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;                38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate          mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,          ospedali,  case  di  cura,  uffici, scuole, caserme e altri          edifici destinati a collettivita';                39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di          appalto  relativi  alla  costruzione  dei fabbricati di cui          all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive          modificazioni,  effettuate  nei  confronti  di soggetti che          svolgono  l'attivita'  di  costruzione  di  immobili per la          successiva  vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e          loro  consorzi,  anche  se  a  proprieta'  indivisa,  o  di          soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel          numero  21),  nonche'  alla realizzazione delle costruzioni          rurali di cui al numero 21-bis);                40) (numero soppresso);                41) (numero soppresso);                41-bis)   prestazioni   socio-sanitarie,   educative,          comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o          in  comunita'  e  simili  o  ovunque  rese, in favore degli          anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di          AIDS,  degli  handicappati  psicofisici,  dei minori, anche          coinvolti  in  situazioni  di disadattamento e di devianza,          rese  da  cooperative e loro consorzi, sia direttamente che          in  esecuzione  di contratti di appalto e di convenzioni in          generale;                41-ter)   prestazioni   di   servizi   dipendenti  da          contratti  di  appalto  aventi  ad oggetto la realizzazione          delle  opere direttamente finalizzate al superamento o alla          eliminazione delle barriere architettoniche.                41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di          tipo funzionale permanenti.                (*)  L'imposta  con  l'aliquota  ridotta  si  applica          esclusivamente   per   i   canoni   di   abbonamento   alle          radiodiffusioni   circolari   e   sulla   base   imponibile          costituita  dalla  quota  spettante, ai sensi delle vigenti          disposizioni,  all'ente  concessionario  del  servizio;  si          applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I          canoni    di    abbonamento    sono    riscossi   dall'ente          concessionario  o per suo conto, ferme restando, per quanto          concerne   le   sanzioni  e  la  riscossione  coattiva,  le          disposizioni   degli  articoli  19  e  seguenti  del  regio          decreto-legge  21 febbraio  1938, n. 246, convertito, nella          legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto          legislativo  2 settembre  1997,  n. 313, recante: "Norme in          materia  di  imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  19 settembre 1997, n. 219, supplemento          ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.   11   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  La          disposizione  di  cui  al  secondo  periodo del primo comma          dell'art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  633, come sostituito dall'art. 2 del          presente   decreto,   si  applica  agli  acquisti  ed  alle          importazioni  la  cui imposta diviene esigibile a decorrere          dal 1 gennaio 1998.              2. La rettifica della detrazione prevista nei commi l e          2  dell'art.  19-bis2  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3          del  presente  decreto,  va  operata  per  i beni e servizi          acquistati  o  utilizzati  a decorrere dal 10 gennaio 1998;          quella  prevista  per  i  beni  immobili  nel  comma  8 del          predetto  art.  19-bis2,  va  operata relativamente ai beni          acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998.              3.  In  deroga  al comma 2 dell'art. 19 del decreto del          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come          sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile          l'imposta  relativa  ai beni e servizi afferenti operazioni          che,  in  virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate          temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla          entrata in vigore del presente decreto.              4.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto          con  il  Ministro  delle politiche agricole, da emanarsi ai          sensi  dell'art.  34,  comma  1, del decreto del Presidente          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito          dall'art.  5  del  presente  decreto, sono rideterminate le          percentuali  di  compensazione  applicabili,  a determinati          prodotti  agricoli,  al fine di tenere conto dell'andamento          delle   grandezze   macroeconomiche,   assicurando maggiori          entrate  nette  per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per          lire 150 miliardi per l'anno 1999.              5. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le disposizioni          di  cui  all'art.  34,  del  decreto  del  Presidente della          Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633,  come  sostituito          dall'art.  5  del  presente  decreto, si applicano anche ai          soggetti  che  nel  corso dell'anno solare precedente hanno          realizzato  un volume d'affari superiore a quaranta milioni          di  lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di          cui  al  comma l del medesimo decreto effettuate negli anni          1998,  1999,  2000  e  2001 dai detti soggetti l'imposta si          applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma          restando  la  detrazione  sulla  base  delle percentuali di          compensazione.  Per  i  passaggi dei suddetti prodotti agli          enti,  alle  cooperative e agli altri organismi associativi          che  applicano  il  regime speciale, effettuati da parte di          produttori  agricoli,  soci  o  associati  che applicano lo          stesso   regime,  l'imposta  si  applica  con  le  aliquote          corrispondenti alle percentuali di compensazione.              5-bis.  Le  disposizioni  dell'art.  34,  comma 10, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633,  come  sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si          applicano  ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio          2002.              6.  La  misura  della detrazione forfettizzata relativa          alle  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sugli          spettacoli,  stabilita dal secondo periodo del quinto comma          dell'art.  74  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  633,  come  sostituito  dal presente          decreto,  si  applica, per l'anno 1998, nella misura di due          terzi.              7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata          prevista  dal  comma  11  dell'art.  34  e dal quinto comma          dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5          e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma          dell'art.  36,  puo'  essere revocata dandone comunicazione          all'ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto competente          nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso          di esonero, nel termine previsto per la presentazione della          dichiarazione,    ferma   restando   l'applicazione   delle          disposizioni   di   cui   al  comma  3  dell'art.  19-bis2,          introdotto dall'art. 3 del presente decreto.              8.  Le disposizioni del presente decreto legislativo si          applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.".              - Il  decreto-legge  15 febbraio  2000, n. 21, recante:          "Proroga  del  regime  speciale  in  materia  di  IVA per i          produttori   agricoli",   e'   pubblicato   nella  Gazzetta          Ufficiale  15 febbraio  2000,  n. 37, e convertito in legge          dall'art.  l  della legge 14 aprile 2000, n. 92, pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89.              - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto          del  Presidente  della  Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,          recante:    "Regolamento    recante    modificazioni   alle          disposizioni     relative    alla    presentazione    delle          dichiarazioni   dei   redditi,   dell'IRAP   e   dell'IVA",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2000, n.          39:              "1.  I  contribuenti  che  nell'anno  solare precedente          hanno   realizzato  un  volume  d'affari  non  superiore  a          trecentosessantamilioni  di  lire per le imprese aventi per          oggetto  prestazioni  di servizi e per gli esercenti arti e          professioni,  ovvero  di  lire  un  miliardo per le imprese          aventi   per  oggetto,  altre  attivita',  possono  optare,          comunicando  la  scelta con le modalita' e i termini di cui          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 novembre          1997, n. 442, per:                a) l'annotazione  delle liquidazioni periodiche e dei          relativi  versamenti  entro  il  giorno 16 del secondo mese          successivo  a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri solari;          qualora   l'imposta   non   superi   il   limite   di  lire          cinquantamila   il   versamento  dovra'  essere  effettuato          insieme  a  quella  dovuta  per il trimestre successivo. La          liquidazione  dell'imposta  relativa al quarto trimestre e'          effettuata  entro  il 16 febbraio dell'anno di riferimento,          fermo  restando  il  termine  per il versamento di cui alla          lettera b);                b) il   versamento   dell'imposta   dovuta  entro  il          16 marzo  di  ciascun anno ovvero entro il termine previsto          per   il   pagamento   delle  somme  dovute  in  base  alla          dichiarazione  unificata  annuale,  maggiorando le somme da          versare  degli  interessi nella misura dello 0,40 per cento          per  ogni  mese o frazione di mese successivo alla predetta          data".              - Si riporta, altresi', il testo degli articoli 23 e 24          del   citato   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          26 ottobre 1972, n. 633:              "Art.   23   (Registrazione   delle   fatture).   -  Il          contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture          emesse,   nell'ordine   della   loro   numerazione   e  con          riferimento  alla  data  della  loro emissione, in apposito          registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,          dell'art.  21, devono essere registrate entro il termine di          emissione   e   con  riferimento  al  mese  di  consegna  o          spedizione dei beni.              Per  ciascuna  fattura devono essere indicati il numero          progressivo  e  la  data  di emissione di essa, l'ammontare          imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare          dell'imposta,  distinti  secondo  aliquota  applicata, e la          ditta,  denominazione o ragione sociale del cessionario del          bene  o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi          di  cui  al  terzo  comma  dell'art.  17, del cedente o del          prestatore.              Se  l'altro  contraente  non  e' un'impresa, societa' o          ente   devono   essere  indicati,  in  luogo  della  ditta,          denominazione  o ragione sociale, il nome e il cognome. Per          le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti          di  cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,          in   luogo   dell'ammontare   dell'imposta,  il  titolo  di          inapplicabilita' di essa e la relativa norma.              (Comma abrogato).              Nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma dell'art. 6 le          fatture  emesse devono essere registrate anche dal soggetto          destinatario  in  apposito  registro, bollato e numerato ai          sensi  dell'art.  39, secondo modalita' e termini stabiliti          con apposito decreto ministeriale.              Art.   24   (Registrazione   dei  corrispettivi).  -  I          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui          all'art.   21,  sesto  comma,  e,  distintamente,  all'art.          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il          giorno non festivo successivo.              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo          nel corrispettivo anche l'imposta.              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in          proporzione degli acquisti.              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto          dei Ministro delle finanze.".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  "Disciplina          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  della  legge          21 novembre  2000,  n.  342,  recante:  "Misure  in materia          fiscale",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre          2000, n. 276, supplemento ordinario n. 194/L:              "Art.  45 (Regime speciale per gli esercenti agenzie di          vendita  all'asta).  - 1. Il dodicesimo comma dell'art. 74,          recante  disposizioni  relative  a particolari settori, del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di          beni  effettuate  da  parte di esercenti agenzie di vendita          all'asta, e' abrogato.              2.   Nel   decreto-legge   23 febbraio   1995,  n.  41,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,          n.  85,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'art. 40, e'          inserito il seguente:              Art.  40-bis (Regime speciale per gli esercenti agenzie          di  vendita  all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili          usati,  nonche'  di  oggetti  d'arte,  d'antiquariato  e da          collezione,  indicati  nella  tabella  allegata al presente          decreto,   effettuate   da  esercenti  agenzie  di  vendita          all'asta  che  agiscono  in  nome  proprio  e  per conto di          privati,  in  base  ad  un  contratto di commissione per la          vendita  all'asta  di  tali  beni,  l'imposta relativa alla          rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra          il  prezzo  dovuto dal cessionario del bene e l'importo che          l'organizzatore   corrisponde  al  committente.  Il  prezzo          dovuto  dal  cessionario  del  bene  e'  comprensivo  della          commissione  e  delle  altre  spese  accessorie  addebitate          dall'organizzatore  della  vendita  all'asta all'acquirente          del  bene.  L'importo  che  l'organizzatore  corrisponde al          committente  e'  costituito dal prezzo di aggiudicazione in          asta    del   bene   al   netto   della   commissione   che          l'organizzatore  della  vendita  riceve  dal committente in          virtu'  del contratto di mandato. Si considerano effettuate          per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base          di contratti di commissione stipulati con:                a) soggetti  passivi  d'imposta  che non hanno potuto          detrarre,  ai  sensi degli articoli 19, 19-bis/1 e 19-bis/2          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,   n.   633,   e   successive  modificazioni,  neppure          parzialmente,    l'imposta    afferente    all'acquisto   o          all'importazione del bene;                b) soggetti  passivi  d'imposta che beneficiano nello          Stato  di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea,          del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;                c) soggetti    passivi    d'imposta    che    abbiano          assoggettato  l'operazione  al particolare regime d'imposta          previsto dall'art. 36.              2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e'          ammessa   in  detrazione  l'imposta  afferente  alle  spese          accessorie alla vendita.              3.  Le  agenzie di vendita all'asta applicano il regime          previsto al comma l relativamente ai beni acquistati, sulla          base  di  contratti  di  commissione,  nel territorio dello          Stato  o  in  quello  di  altro  Stato  membro  dell'Unione          europea.              4.  Le  cessioni  di  beni  agli  esercenti  agenzie di          vendita  all'asta  si considerano effettuate all'atto della          vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.".
                           |  
|   |                                Art. 32.
  (Semplificazione  degli  adempimenti fiscali per le societa' sportive                          dilettantistiche)
     1.  All'articolo  18  del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "2-bis.  Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, ai sensi dell'articolo  3,  comma  136,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono   dettate   modalita'   semplificate   di   certificazione   dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche". 
                                         Nota all'art. 32:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto          legislativo  26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione          dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in  attuazione della          legge   3 agosto  1998,  n.  288,  nonche'  modifiche  alla          disciplina  dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,          n.  633,  relativamente  al settore dello spettacolo, degli          intrattenimenti  e  dei  giochi", pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  12 marzo  1999, n. 59, cosi' come modificato dal          presente articolo:              "Art.    18    (Regime    I.V.A.   per   le   attivita'          spettacolistiche).  - 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e'          inserito il seguente:              (Omissis).              2.   Al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica          26 ottobre  1972,  n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella          C, allegata al presente decreto.              2-bis.  Con  regolamento  da  emanare entro centottanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          disposizione,  ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge          23 dicembre   1996,   n.   662,   sono   dettate  modalita'          sempljficate  di  certificazione  dei  corrispettivi per le          societa' sportive dilettantistiche.".
                           |  
|   |                                Art. 33.
  (Disposizioni  in  materia  di  imposta  di  registro e altre imposte                indirette e disposizioni agevolative)
     1.  All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle  disposizioni  concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile 1986, n. 131, relativo    agli   atti   dell'autorita'   giudiziaria   soggetti   a registrazione   in   termine   fisso,   sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali  che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i  decreti  ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento";   b)  nella  nota  II)  le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono  sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis".   2.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2001.   3.  I  trasferimenti  di  beni  immobili  in aree soggette a piani urbanistici   particolareggiati,   comunque  denominati  regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta  di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali   in   misura   fissa,  a  condizione  che  l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.   4.  Alla  Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante  gli  atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  7,  primo  comma,  le parole: "ricevute ed altri documenti  relativi  a  conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti:   "ricevute,   quietanze   ed   altri   documenti   recanti addebitamenti  o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA";   b)  dopo  l'articolo  8  e'  inserito  il  seguente:  "Art. 8-bis. Certificati   anagrafici   richiesti   dalle  societa'  sportive,  su disposizione  delle  rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";   c)  dopo  l'articolo  13  e'  inserito  il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno  invalidi,  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 381 del regolamento  di  esecuzione  del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a  soggetti  la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti".   5.  All'articolo  25  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, come modificato  dall'articolo  37  della  legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   "1-bis.  Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco".   6.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001 la Croce Rossa Italiana e' esonerata  dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte  le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.  Per  la  Croce Rossa Italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti  esercitati  alla  data  del  31  dicembre 2000, che non risultino  incompatibili  con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.   7.  All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "nonche'  i  procedimenti di rettificazione  di  stato  civile, di cui all'articolo 454 del codice civile".   8.  Il  comma  10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.   9.  All'articolo  9,  comma  11,  secondo  periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici".   10.  L'articolo  45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di  imposta  comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, si interpreta   nel   senso   che   le   relative  disposizioni  trovano applicazione  anche  con  riferimento agli immobili appartenenti agli enti  rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica,  nonche'  agli  enti  religiosi  riconosciuti in base alle leggi   attuative   delle  intese  stipulate  dallo  Stato  ai  sensi dell'articolo  8  della  Costituzione.  Non  si  fa  comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati.   11.  All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente   periodo:  "In  caso  di  fusione  tra  societa'  esercenti attivita'  di  locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le  trascrizioni  gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative  ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione".   12.  Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della  tariffa,  parte  I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986, n. 131, e successive modificazioni,   le   parole:  "entro  un  anno  dall'acquisto"  sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto".   13.  All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  come  sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:   "3-bis.  I  soggetti  che  hanno  optato  ai  sensi della legge 16 dicembre  1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di  cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  per  le  attivita'  di  intrattenimento  a favore dei soci sono esonerati  dall'obbligo  di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo". 
                                         Note all'art. 33:              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli l  ed 8 della          tariffa,  parte I, allegata al decreto del Presidente della          Repubblica  26 aprile  1986, n. 131, recante: "Approvazione          del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di          registro",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla          Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del 30 aprile 1986, cosi' come          modificato dal presente articolo:              "Tariffa              Parte  I  -  Atti  soggetti  a registrazione in termine          fisso              1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di          beni  immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di          diritti   reali   immobiliari  di  godimento,  compresi  la          rinuncia  pura  e  semplice agli stessi, i provvedimenti di          espropriazione  per  pubblica  utilita'  e  i trasferimenti          coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%.              Se   l'atto   ha   ad  oggetto  fabbricati  e  relative          pertinenze: 7%.              Se  il  trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti diversi dagli          imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni          o  societa'  cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della          legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.              Se   il   trasferimento  ha  per  oggetto  immobili  di          interesse  storico,  artistico e archeologico soggetti alla          legge  1 giugno  1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non          venga   meno  agli  obblighi  della  loro  conservazione  e          protezione: 3%.              Se  il  trasferimento ha per oggetto case di abitazione          non  di  lusso  secondo  i  criteri  di  cui al decreto del          Ministro  dei  lavori  pubblici  2 agosto  1969, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218 del 27 agosto 1969, ove          ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%.              Se  il  trasferimento  avente  per oggetto fabbricati o          porzioni  di  fabbricato  e' esente dall'imposta sul valore          aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  10, primo comma, numero          8-bis),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica          26 ottobre  1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di          imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale          dell'attivita'  esercitata la rivendita di beni immobili, a          condizione  che nell'atto l'acquirente dichiari che intende          trasferirli entro tre anni: 1%.              Se  il  trasferimento  avviene  a  favore  dello Stato,          ovvero  a  favore  di enti pubblici territoriali o consorzi          costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di          comminuta' montane: L. 250.000.              Se  il  trasferimento  ha  per oggetto immobili situati          all'estero  o  diritti  reali  di  godimento  sugli stessi:          L. 250.000.              Se  il trasferimento avviene a favore di organizzazione          non  lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le          condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000.          NOTE:              I)  Per  gli  atti traslativi stipulati da imprenditori          agricoli  a  titolo principale o da associazioni o societa'          cooperative  di  cui  agli  articoli  12  e  13 della legge          9 maggio   1975,   n.   153,   ai   fini  dell'applicazione          dell'aliquota  dell'8  per cento l'acquirente deve produrre          al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della          sussistenza  dei  requisiti in conformati a quanto disposto          dall'art.   12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153.  Il          beneficio  predetto  e' esteso altresi' agli acquirenti che          dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i          sopra  indicati requisiti e che entro il triennio producano          la  stessa  certificazione; qualora al termine del triennio          non   sia   stata  prodotta  la  documentazione  prescritta          l'ufficio  del  registro  competente  provvede  al recupero          della differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso          di  destinazione  dei terreni, e delle relative pertinenze,          diversa  dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal          trasferimento.  Il  mutamento  di  destinazione deve essere          comunicato   entro   un   anno   all'ufficio  del  registro          competente.  In  caso  di  omessa  denuncia  si applica una          soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in          dipendenza  del  mutamento  della destinazione. Nei casi in          cui si procede al recupero della differenza di imposta sono          dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55          del  testo  unico, con decorrenza dal momento del pagamento          della  imposta  principale  ovvero, in caso di mutamento di          destinazione, da tale ultimo momento.              II)  Ai  fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per          cento la parte acquirente:                a) ove  gai  sussista il vincolo previsto dalla legge          1 giugno  1939,  n.  1089, per i beni culturali dichiarati,          deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto  gli  estremi del          vincolo   stesso  in  base  alle  risultanze  dei  registri          immobiliari;                b) qualora  il  vincolo  non sia stato ancora imposto          deve  presentare,  contestualmente  all'atto da registrare,          una  attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i          beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso          la   procedura  di  sottoposizione  dei  beni  al  vincolo.          L'agevolazione e revocata nel caso in cui, entro il termine          di   due   anni  decorrente  dalla  data  di  registrazione          dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta sottoposizione          del bene al vincolo.              Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio          della regione siciliana e delle province autonome di Trento          e  di  Bolzano  sono rilasciate dal competente organo della          regione  siciliana  e  delle  province autonome di Trento e          Bolzano.              L'acquirente   decade   altresi'  dal  beneficio  della          riduzione  d'imposta  qualora  i beni vengano in tutto o in          parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi          della  loro  conservazione e protezione, ovvero nel caso di          mutamento    di    destinazione    senza    la   preventiva          autorizzazione  dell'amministrazione per i beni culturali e          ambientali,  o  di  mancato  assolvimento degli obblighi di          legge  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione          dello  Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i          beni  culturali  e  ambientali  da' immediata comunicazione          all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la          decadenza.  In  tal  caso,  oltre  alla normale imposta, e'          dovuta   una   soprattassa   pari   al   trenta  per  cento          dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al          comma  4  dell'art.  55  del  testo  unico.  Dalla  data di          ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il          termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.              II-bis)  -  1.  Ai fini dell'applicazione dell'aliquota          del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della          proprieta'  di  case di abitazione non di lusso e agli atti          traslativi    o    costitutivi   della   nuda   proprieta',          dell'usufrutto,  dell'uso  e  dell'abitazione relativi alle          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:                a) che  l'immobile  sia  ubicato  nel  territorio del          comune  in  cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto          mesi  dall'acquisto  la propria residenza o, se diverso, in          quello  in  cui  l'acquirente  svolge  la  propria attivati          ovvero,  se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in          quello  in cui ha sede o esercita l'attivati il soggetto da          cui  dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente sia          cittadino  italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia          acquisito  come  prima  casa  sul  territorio  italiano. La          dichiarazione  di  voler  stabilire la residenza nel comune          ove  e'  ubicato  l'immobile acquistato deve essere resa, a          pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;                b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge          dei  diritti  di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di          altra  casa  di abitazione nel territorio del comune in cui          e' situato l'immobile da acquistare;                c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di          non  essere titolare, neppure per quote, anche in regime di          comunione  legale  su  tutto  il  territorio  nazionale dei          diritti  di  proprieta',  usufrutto, uso, abitazione e nuda          proprieta'  su  altra  casa  di abitazione acquistata dallo          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al          presente  articolo  ovvero  di  cui  all'art. 1 della legge          22 aprile  1982,  n.  168,  all'art.  2  del  decreto-legge          7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  5 aprile  1985,  n. 118, all'art. 3, comma 2,          della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e          3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,          n.  237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3,          del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi          2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 88, all'art.          1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,          all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.          16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 marzo          1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,          n.   155,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 luglio 1993, n. 243.              2.  In  caso di cessioni soggette ad imposta sul valore          aggiunto  le  dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c)          del  comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui si          realizza  l'effetto  traslativo  possono essere effettuate,          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto          preliminare.              3.  Le  agevolazioni  di cui al comma 1, sussistendo le          condizioni  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del medesimo          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto          separato,   delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui  alla          lettera    a).   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,          limitatamente  ad  una  per  ciascuna  categoria, le unita'          immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie          catastali  C/2,  C/6  e C/7, che siano destinate a servizio          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.              4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima          del  decorso del termine di cinque anni dalla data del loro          acquisto,  sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e          catastale  nella  misura ordinaria, nonche' una sovrattassa          pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di          cessioni   soggette   all'imposta   sul   valore  aggiunto,          l'ufficio  del  registro presso cui sono stati registrati i          relativi   atti   deve   recuperare   nei  confronti  degli          acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta          calcolata  in  base  all'aliquota applicabile in assenza di          agevolazioni    e   quella   risultante   dall'applicazione          dell'aliquota  agevolata  aumentata  del 30 per cento. Sono          dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55          del  presente  testo unico. Le predette disposizioni non si          applicano  nel  caso  in cui il contribuente, entro un anno          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di          cui  al  presente  articolo,  proceda all'acquisto di altro          immobile da adibire a propria abitazione principale.              II-ter).  Ove non si realizzi la condizione, alla quale          e'  subordinata  l'applicazione  dell'aliquota  dell'1  per          cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di          registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute nella misura          ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per          cento  oltre  agli  interessi  di  mora  di  cui al comma 4          dell'art.  55  del presente testo unico. Dalla scadenza del          triennio  decorre  il termine per il recupero delle imposte          ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.              II-quater).   A   condizione   che  la  ONLUS  dichiari          nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo          svolgimento   della   propria   attivati   e  che  realizzi          l'effettivo  utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.          In  caso  di  dichiarazione  mendace o di mancata effettiva          utilizzazione  per lo svolgimento della propria attivati e'          dovuta   l'imposta   nella  misura  ordinaria  nonche'  una          sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento della stessa          imposta.".              Artt. 2. -7. (Omissis).              Art.  8. - 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria          e   speciale   in   materia   di  controversie  civili  che          definiscono,  anche  parzialmente,  il giudizio, compresi i          decreti    ingiuntivi   esecutivi,   i   provvedimenti   di          aggiudicazione  e  quelli di assegnazione, anche in sede di          scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci          nello  Stato  sentenze  straniere  e  i  provvedimenti  che          dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:                a) recanti  trasferimento  o  costituzione di diritti          reali  su  beni  immobili  o su unita' da diporto ovvero su          altri   beni  e  diritti:.............  le  stesse  imposte          stabilite per i corrispondenti atti;                b) recanti  condanna  al pagamento di somme o valori,          ad  altre  prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi          natura: .............3%;                c) di    accertamento    di   diritti   a   contenuto          patrimoniale: .............. 1%;                d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento          di diritti a contenuto patrimoniale: ......................          L. 250.000;                e) che   dichiarano   la   nullita'   o   pronunciano          l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla          restituzione  di  denaro  o  beni,  o  la risoluzione di un          contratto: ...........lire 250.000;                f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione          degli  effetti  civili  del  matrimonio  o  la  separazione          personale,  ancorche'  recanti  condanne  al  pagamento  di          assegni  o  attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti          parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne          o                                             attribuzioni:          ...........................................................          .............................L. 250.000;                g) di                                   omologazione:          ............................................L. 250.000.              1-bis.  Atti  del  Consiglio  di  Stato e dei tribunali          amministrativi    regionali    che    definiscono,    anche          parzialmente,  il  giudizio,  compresi i decreti ingiuntivi          esecutivi,  che  recano  condanna  al pagamento di somme di          danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento.          Note                I)  I  decreti  ingiuntivi  emessi in sostituzione di          quelli  divenuti  inefficaci  ai  sensi  dell'art.  644 del          codice  di  procedura  civile  sono soggetti all'imposta in          misura fissa.                II)  Gli  atti  di  cui  al comma 1, lettera b), e al          comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per          la  parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o          prestazioni  soggette  all'imposta  sul  valore aggiunto ai          sensi dell'art. 40 del testo unico.              II-bis)  I  provvedimenti  che accertano l'acquisto per          usucapione  della  proprieta' di beni immobili o di diritti          reali   di   godimento  sui  beni  medesimi  sono  soggetti          all'imposta  secondo  le  disposizioni  dell'art.  l  della          tariffa.              Artt. 9.- 11-bis. (Omissis).".              Si riporta il testo della tabella di cui all'allegato B          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre          1972,  n. 642, recante: "Disciplina dell'imposta di bollo",          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1972, n.          292, supplemento ordinario, n. 3, cosi' come modificato dal          presente articolo.                                  Allegato B                                    Tabella          Atti,  documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in                                 modo assoluto              1.  Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti          riguardanti  la  formazione  delle liste elettorali, atti e          documenti  relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed          alla   loro   tutela   sia   in   sede  amministrativa  che          giurisdizionale.              2.  Elenchi  e  ruoli concernenti l'ufficio del giudice          popolare,  la  leva militare ed altre prestazioni personali          verso  lo  Stato,  le  regioni,  le  province  ed i comuni,          nonche'  tutte  le documentazioni e domande che attengono a          tali prestazioni e le relative opposizioni.              3.  Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in          materia  penale,  di  pubblica  sicurezza  e  disciplinare,          esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa          e  comprese  le  istanze  e  denunce  di  parte  dirette  a          promuovere   l'esercizio   dell'azione  penale  e  relative          certificazioni.    Documenti    prodotti    nei    medesimi          procedimenti  dal  pubblico  ministero  e  dall'imputato  o          incolpato.              4.  Estratti  e  copie  di  qualsiasi  atto e documento          richiesti  nell'interesse  dello Stato dai pubblici uffici,          quando  non  ricorre  l'ipotesi  prevista  dall'art. 17 del          presente decreto.              5.  Atti  e  copie  del  procedimento di accertamento e          riscossione  di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie,          atti,  documenti e copie presentati ai competenti uffici ai          fini   dell'applicazione   delle   leggi   tributarie,  con          esclusione  di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi          del contribuente.              Verbali,  decisioni  e relative copie delle commissioni          tributarie  nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle          istanze  e  degli  altri  atti  del procedimento depositati          presso di esse.              Repertori,  libri, registri ed elenchi prescritti dalle          leggi  tributarie  ad  esclusione  dei repertori tenuti dai          notai.              Atti  e copie relativi al procedimento esecutivo per la          riscossione  dei  tributi,  dei  contributi e delle entrate          extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province,          dei  comuni  e  delle istituzioni pubbliche di beneficenza,          dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi          ente  autorizzato  per  legge ad avvalersi dell'opera degli          esattori  e  dei  ricevitori  con  le  forme ed i privilegi          stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.              Istanze  di  rimborso e di sospensione del pagamento di          qualsiasi  tributo, nonche' documenti allegati alle istanze          medesime.              Delegazioni  di  pagamento  e  atti  di  delega  di cui          all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.              6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e          20  della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi          di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.              Per   i   suddetti  documenti  sui  quali  non  risulta          evidenziata  l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e'          applicabile   a   condizione   che  gli  stessi  contengano          l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione          al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad          imposta sul valore aggiunto.              7.   Titoli  di  debito  pubblico,  buoni  del  tesoro,          certificati   speciali   di   credito   ed   altri   titoli          obbligazionari  emessi  dallo  Stato,  nonche'  le relative          quietanze;  libretti postali di risparmio, vaglia postali e          relative  quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti          recanti  addebitamenti  o  accreditamenti  formati,  emessi          ovvero  ricevuti  dalle  banche  nonche' dagli uffici della          societa'  Poste  Italiane  SpA  non soggetti all'imposta di          bollo  sostitutiva  di  cui  all'articolo  13, comma 2-bis,          della  tariffa  annessa  al  presente  decreto; estratti di          conti  correnti  postali intestati ad amministrazioni dello          Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi;          domande per operazioni comunque relative al debito pubblico          e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure          speciali  per ritiro di somme iscritte nei libretti postali          nominativi  di  risparmio;  polizze  e  ricevute  di  pegno          rilasciate  dai  monti  di  credito  su  pegno, dai monti o          societa'  di  soccorso e dalle casse di risparmio; libretti          di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche          se rilasciate separatamente.              Azioni,  titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri          titoli  negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di          tali  titoli,  qualunque sia il loro emittente compresi gli          atti  necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione          in  borsa,  la  messa  in circolazione o la negoziazione di          detti titoli.              Quietanze  per  il rimborso dei titoli, buoni, azioni e          quote  di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento          di   contributi   o   quote   associative  ad  associazioni          politiche,    sindacali    e   di   categoria,   religiose,          assistenziali, culturali e sportive.              8.   Copie,  estratti,  certificati,  dichiarazioni  ed          attestazioni  di  qualsiasi genere rilasciati da autorita',          pubblici  uffici  e  ministri  di  culto  nell'interesse di          persone  non  abbienti  e  domande  dirette  ad ottenere il          rilascio dei medesimi.              Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e'          necessario  esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto,          il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita'          di   pubblica   sicurezza  comprovante  la  iscrizione  del          richiedente  nell'elenco  previsto dall'art. 15 del decreto          legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.              Domande   per   il   conseguimento  di  sussidi  o  per          l'ammissione   in   istituti   di  beneficenza  e  relativi          documenti.              Quietanze  relative ad oblazioni a scopo di beneficenza          a condizione che sull'atto risulti tale scopo.              Art   8-bis.  Certificati  anagrafici  richiesti  dalle          societa'   sportive,   su   disposizione  delle  rispettive          federazioni   e  di  enti  ed  associazioni  di  promozione          sportiva di appartenenza.              9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali          obbligatorie   e   di   assegni   familiari,  ricevute  dei          contributi   nonche'   atti   e   documenti  relativi  alla          liquidazione   e  al  pagamento  di  indennita'  e  rendite          concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base          a leggi straniere.              Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per          la  liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di          reversibilita',   degli   assegni  e  delle  indennita'  di          liquidazione  e  di buonuscita o comunque di cessazione del          rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.              Domande  e  relativa  documentazione  per  l'iscrizione          nelle  liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e          della massima occupazione.              10.  Certificati  concernenti  gli  accertamenti che le          leggi  sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici,          ai  veterinari  ed  alle levatrici, quando tali certificati          sono  richiesti  nell'esclusivo  interesse  della  pubblica          igiene e profilassi.              11.   Atti  e  documenti  necessari  per  l'ammissione,          frequenza  ed  esami nella scuola dell'obbligo ed in quella          materna  nonche'  negli  asili  nido;  pagelle, attestati e          diplomi rilasciati dalle scuole medesime.              Domande  e  documenti  per il conseguimento di borse di          studio  e  di  presalari  e  relative quietanze nonche' per          ottenere  l'esonero  totale  o parziale dal pagamento delle          tasse scolastiche.              Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla          dispensa,  all'esonero  o  alla frequenza dell'insegnamento          religioso.              12.  Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla          Corte costituzionale.              Atti,   documenti   e  provvedimenti  dei  procedimenti          giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:                1)  in  materia di assicurazioni sociali obbligatorie          ed assegni familiari;                2)  individuali  di  lavoro o concernenti rapporti di          pubblico impiego;                3)    in   materia   di   pensioni   dirette   o   di          riversibilita';                4)  in  materia  di equo canone delle locazioni degli          immobili urbani.              Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti          agli  uffici  del  lavoro  e  della  massima  occupazione o          previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.              Atti  e  documenti  relativi all'esecuzione immobiliare          nei  proce-dimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo          comma  e  dei  provve-dimenti  di  cui  al  terzo comma del          presente articolo.              Atti   e  provvedimenti  dei  procedimenti  innanzi  al          conciliatore,   compreso   il   mandato  speciale  a  farsi          rappresentare ed escluse le sentenze.              13.  Atti  della  procedura  della  tutela dei minori e          degli  interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e          quello  finale,  le istanze di autorizzazione ed i relativi          provvedimenti,  con  esclusione  degli atti e dei contratti          compiuti   dal   tutore  in  rappresentanza  del  minore  o          dell'interdetto;  atti,  scritti  e  documenti  relativi al          procedimento   di   adozione  speciale  e  di  affidamento,          all'assistenza  ed alla affiliazione dei minori di cui agli          articoli   400  e  seguenti  del  codice  civile;  atti  di          riconoscimento  di  figli  naturali  da  parte  di  persone          iscritte   nell'elenco   di   cui   all'art.   15,  decreto          legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.              Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi          dell'art.  381  del  regolamento  di  esecuzione  del nuovo          codice  della  strada, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, a soggetti la          cui  invalidita'  comporta  ridotte  o  impedite  capacita'          motorie permanenti.              14.  Domande  per  ottenere certificati ed altri atti e          documenti  esenti  da  imposta  di  bollo;  domande  per il          rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di          stato  civile;  domande  e  certificati  di  nascita per il          rilascio del certificato del casellario giudiziario.              Dichiarazioni   sostitutive   delle   certificazioni  e          dell'atto  di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4          della   legge   4 gennaio   1968,   n.   15,  e  successive          modificazioni ed integrazioni.              15.  Bollette  ed  altri  documenti  doganali  di  ogni          specie, certificati di origine.              Atti,  documenti  e  registri  relativi al movimento di          valute a qualsiasi titolo.              Fatture  emesse  in relazione ad esportazioni di merci,          fatture  pro-forma  e copie di fatture che devono allegarsi          per    ottenere    il    benestare    all'esportazione    e          all'importazione    di    merci,   domande   dirette   alla          restituzione di tributi restituibili all'esportazione.              Ricevute  delle  somme  affidate  da  enti e imprese ai          propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio,          nonche'   agli   spedizionieri,   per  spese  da  sostenere          nell'interesse dell'ente o dell'impresa.              Domande   di  autorizzazione  d'importazione  ai  sensi          dell'art. 115 del trattato CEE.              16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni          dello  Stato,  regioni,  province,  comuni, loro consorzi e          associazioni,  nonche' comunita' montane sempreche' vengano          tra loro scambiati.              17.  Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri          di  culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato          civile;   dichiarazioni   e   processi   verbali  trasmessi          all'ufficio  dello stato civile per comunicare la nascita o          la   morte   di   persone  o  il  rinvenimento  di  bambini          abbandonati.              18.  Passaporti  e  documenti  equipollenti;  carte  di          identita' e documenti equipollenti.              Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo          dei passaporti:                a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle          norme  sulle  emigrazioni, che si recano all'estero a scopo          di lavoro e per le loro famiglie;                b) per  gli  italiani  all'estero  che  fruiscono  di          rimpatrio  consolare  o  rientrino  per  prestare  servizio          militare;                c) per  i  ministri  del  culto e religiosi che siano          missionari;                d) per gli indigenti.              19.  Atti  costitutivi e modificativi delle societa' di          mutuo   soccorso,   cooperative   e  loro  consorzi,  delle          associazioni   agrarie   di   mutua  assicurazione  e  loro          federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di          tali enti.              20. (Articolo abrogato).              21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati          alla  formazione  o  all'arrotondamento delle proprieta' di          imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione          dei  canoni  enfiteutici  e  delle  rendite  e  prestazioni          perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.              Domande,  certificazioni, attestazioni, documenti, note          di trascrizione ipotecaria, e relative copie.              21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la          concessione  di  aiuti  comunitari  e  nazionali al settore          agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al          regio  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in          legge,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1928, n.          1760,  ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in          materia.              22.   Atti  e  documenti  relativi  alla  procedura  di          espropriazione  per  causa  di  pubblica  utilita' promossa          dalle  amministrazioni  dello  Stato  e  da  enti pubblici,          compresi  quelli  occorrenti  per  la  valutazione o per il          pagamento dell'indennita' di espropriazione.              23.  Testamenti  di qualunque forma redatti e schede di          testamenti segreti.              24.  Biglietti  ed abbonamenti per trasporto di persone          nonche'  domande  e  documenti  comunque  occorrenti per il          rilascio di detti abbonamenti.              25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che          collettivi,  contratti  di  locazione  di fondi rustici, di          colonia  parziaria  e  di  soccida di qualsiasi specie e in          qualunque  forma redatti; libretti colonici di cui all'art.          2161  del  codice  civile e documenti consimili concernenti          rapporti   di   lavoro   agricolo   anche   se   contenenti          l'accettazione dei relativi conti fra le parti.              26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni,          premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative          a rapporti di lavoro subordinato.              27.  Conti  delle  gestioni  degli  agenti dello Stato,          delle   regioni,   province,   comuni  e  relative  aziende          autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse          delle  dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti          della riscossione di tributi in genere.              27-bis.  Atti,  documenti,  istanze, contratti, nonche'          copie    anche    se    dichiarate    conformi,    estratti          certificazioni,   dichiarazioni  e  attestazioni  poste  in          essere  o  richiesti  da  organizzazioni  non  lucrative di          utilita' sociale (ONLUS).              27-ter.  Atti  costitutivi,  statuti ed ogni altro atto          necessario  per  l'adempimento  di obblighi dei movimenti o          partiti  politici,  derivanti da disposizioni legislative o          regolamentari.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  25  della  legge          13 maggio  1999, n. 133, gia' citata nelle note all'art. 4,          cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.   25   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di          associazioni  sportive  dilettantistiche). - 1. Sulla parte          imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera          m),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di          redditi  diversi,  le societa' e gli enti eroganti operano,          con  obbligo  di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata          per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso          testo   unico,   e  successive  modificazioni,  concernente          determinazione  dell'imposta, maggiorata  delle addizionali          di  compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone          fisiche.  La  ritenuta  e'  a titolo d'imposta per la parte          imponibile  dei  suddetti  redditi  compresa fino a lire 40          milioni  ed  e' a titolo di acconto per la parte imponibile          che   eccede  il  predetto  importo.  Ai  soli  fini  della          determinazione  delle  aliquote per scaglioni di reddito di          cui  al  predetto  art. 11 del citato testo unico, la parte          dell'imponibile  assoggettata  a rienuta a titolo d'imposta          concorre alla formazione del reddito complessivo.              1-bis.  Le  disposizioni di cui al comma 2 si applicano          anche alle associazioni pro-loco.              2.   Per  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,          comprese   quelle   non   riconosciute  dal  CONI  o  dalle          Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti          di  promozione  sportiva,  che si avvalgono dell'opzione di          cui  all'art.  1  della  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e          successive  modificazioni,  non  concorrono  a  formare  il          reddito    imponibile,    per    un    numero   di   eventi          complessivamente  non  superiore  a  due  per anno e per un          importo  non  superiore al limite annuo complessivo fissato          con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  e  con  il  Ministro  per  i beni e le attivita'          culturali:                a) i  proventi  realizzati  dalle  associazioni nello          svolgimento  di  attivita'  commerciali connesse agli scopi          istituzionali;                b) i   proventi   realizzati  per  il  tramite  della          raccolta   pubblica  di  fondi  effettuata  in  conformita'          all'art.  108,  comma  2-bis,  lettera  a), del testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e          successive  modificazioni,  in  materia  di  formazione del          reddito complessivo.              3.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a          quello  in  corso  alla  data del 18 maggio 1999, l'importo          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,          n.  398,  recante  disposizioni  tributarie  relative  alle          associazioni  sportive dilettantistiche, come modificato da          ultimo   con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri   10 novembre   1998,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e'          elevato a lire 360 milioni.              4.  Alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398, e successive          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative          alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate          le seguenti modificazioni:                a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato;                b) nell'art. 2:                  1)  al  comma  3,  le  parole:  "quinto comma" sono          sostituite dalle seguenti: "sesto comma";                  2)  al  comma  5,  le  parole:  "6  per cento" sono          sostituite dalle seguenti: "3 per cento".              5.   I   pagamenti   a   favore  di  societa',  enti  o          associazioni  sportive  dilettantistiche di cui al presente          articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,          se  di  importo  superiore  a  L. 1.000.000,  tramite conti          correnti  bancari o postali a loro intestati ovvero secondo          altre  modalita'  idonee  a  consentire all'amministrazione          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che          possono  essere  stabilite  con  decreto del Ministro delle          finanze  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente          disposizione  comporta  la  decadenza dalle agevolazioni di          cui  alla  legge  16 dicembre  1991,  n.  398, e successive          modificazioni,  recante  disposizioni  tributarie  relative          alle     associazioni    sportive    dilettantistiche,    e          l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art. 11 del          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  471,  recante          riforma  delle sanzioni tributarie non penali in materia di          imposte  dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e di          riscossione dei tributi.              6. (Abrogato).".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  37  della  legge          21 novembre  2000,  n. 342, gia' citata nelle note all'art.          31 della presente legge:              "Art.   37   (Disposizioni  tributarie  in  materia  di          associazioni  sportive  dilettantistiche).  -  1. Nel testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono          apportate le seguenti modificazioni:                a) all'art.  13-bis,  comma 1, concernente detrazioni          per  oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente:          (omissis);                b) all'art.   65,   comma  2,  concernente  oneri  di          utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la          seguente: (omissis);                c) all'art. 81, comma 1, concernente redditi diversi,          la lettera m) e' sostituita dalla seguente: (omissis);                d) all'art.   83,   concernente   premi,   vincite  e          indennita',   il   comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:          (omissis);                e) all'art.  91-bis,  comma 1, concernente detrazioni          di  imposta  per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti          parole: (omissis).              2.  All'art.  25  della  legge  13 maggio 1999, n. 133,          recante  disposizioni tributarie in materia di associazioni          sportive   dilettantistiche,  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                a) i  commi  1,  2,  3,  4, 7 e 8 sono sostituiti dai          seguenti: (omissis);                b) i commi 5 e 6 sono abrogati.              3.  La  legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento          tributario   dei   proventi   derivanti  dall'esercizio  di          attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata.              4.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal          1 gennaio  2000.  Restano  salvi  tutti  gli  atti adottati          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente          legge  e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o          applicazione  di  sanzioni  nei  confronti dei soggetti che          anteriormente  a  tale  data  hanno  assunto comportamenti,          ovvero  hanno  corrisposto  o  percepito  le  indennita', i          rimborsi  o  i compensi, conformemente alle disposizioni di          cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante          disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive          dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle          finanze 26 novembre 1999, n. 473.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge          23 dicembre  1999,  n. 488, gia' citata nelle note all'art.          2, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  9  (Contributo unificato per le spese degli atti          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale          giudiziario.              2.    Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili   e          amministrativi,  comprese  le  procedure  concorsuali  e di          volontaria  giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun          grado  di giudizio, e' istituito il contributo unificato di          iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati          nella tabella 1 allegata alla presente legge.              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o          la  vendita  dei  beni  pignorati,  o  che interviene nella          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi          dell'art. 91 del codice di procedura civile.              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento          penale  non  e' soggetto al pagamento dei contributo di cui          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo          liquidato nella sentenza.              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'          della domanda.              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di          versamento  del  contributo  unificato  e  le modalita' per          l'estensione  dei collegamenti telematici alle rivendite di          generi  di  monopolio  collocate all'interno dei palazzi di          giustizia.              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal          pagamento del contributo di cui al presente articolo.              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e          natura,  nonche'  i procedimenti di rettificazione di stato          civile, di cui all'art. 454 del codice civile.              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100          milioni.              10. (Comma abrogato).              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano          dal  1 luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti  a ruolo a          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere          prorogato,  per  un  periodo  massimo  di  dodici mesi, con          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su          proposta  del Ministro della giustizia e del Ministro delle          finanze,  tenendo conto di oggettive esigenze organizzative          degli  uffici,  o  di  accertate  difficolta'  dei soggetti          interessati  per gli adempimenti posti a loro carico. Per i          procedimenti  gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero          all'eventuale  nuovo  termine  fissato ai sensi del secondo          periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle  disposizioni del          presente  articolo versando l'importo del contributo di cui          alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo          al  rimborso  o  alla  ripetizione  di quanto gia' pagato a          titolo  di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo          e di diritti di cancelleria.".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  45  della  legge          20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e          beni  ecclesiastici  in  Italia  e per il sostentamento del          clero  cattolico in servizio nelle diocesi", pubblicata nel          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  3 giugno          1985, n. 129:              "Art.  45.  -  Le  disposizioni  vigenti  in materia di          imposta  comunale  sull'incremento di valore degli immobili          appartenenti  ai  benefici  ecclesiastici si applicano agli          immobili  appartenenti  agli  istituti per il sostentamento          del clero.".              - Si riporta il testo dell'art. 8 della Costituzione:              "Art.   8.   -  Tutte  le  confessioni  religiose  sono          egualmente libere davanti alla legge.              Le  confessioni  religiose  diverse da quella cattolica          hanno  diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in          quanto   non   contrastino   con   l'ordinamento  giuridico          italiano.              I  loro  rapporti  con lo Stato sono regolati per legge          sulla base di intese con le relative rappresentanze.".              - Per  il  testo  dell'art.  56 del decreto legislativo          15 dicembre  1997,  n. 446, gia' citato nelle note all'art.          6,  cosi'  come modificato dal presente articolo, si rinvia          alle note all'art. 54 della presente legge.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,          recante:   "Imposta  sugli  spettacoli",  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  11 novembre  1972, n. 292, supplemento          ordinario   n.   2,  cosi'  come  modificato  dal  presente          articolo:              "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le          altre  attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e          gli  altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare          a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento          del  prezzo,  un  titolo  di  accesso  rilasciato  mediante          misuratori  fiscali,  conformi  al  modello  approvato  dal          Ministero   delle  finanze,  ovvero  mediante  biglietterie          automatizzate  gia'  in  servizio,  purche'  conformi  alle          caratteristiche   degli   apparecchi   misuratori   fiscali          previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.              2.  Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in          considerazione        di       particolari       condizioni          dell'intrattenimento  puo'  autorizzare  l'uso  di speciali          apparecchiature  di  distribuzione  dei  titoli  di accesso          aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal          comma  1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori          delle  apparecchiature  o  dai  titolari  dei  locali  dove          debbono essere installate.              3.  I  titoli di accesso possono essere emessi mediante          sistemi  elettronici  centralizzati gestiti anche da terzi;          il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i          criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione dell'imposta          relativamente  ai titoli di accesso emessi mediante sistemi          elettronici   centralizzati,   nonche'   per   i   relativi          controlli.              3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge          16 dicembre  1991,  n.  398,  nonche'  le  associazioni  di          promozione   sociale   di   cui   all'art.  5  del  decreto          legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, per le attivita' di          intrattenimento   a   favore   dei   soci   sono  esonerati          dall'obbligo  di  utilizzare i misuratori fiscali di cui al          presente articolo.".              - Il  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 60, e'          gia' citato nelle note all'art. 32 della presente legge.
                           |  
|   |                                Art. 34.
     (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
     1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta  e  dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti  intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.   2.  Le  domande  di  rimborso  presentate  al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.   3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e'  aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "h-bis)  le  ritenute  operate  dagli  enti  pubblici  di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".   4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e  sui  redditi  diversi  di  natura  finanziaria  di  cui al decreto legislativo  21  novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non   sono   stati   effettuati   dai  sostituti  d'imposta  o  dagli intermediari  i  relativi  versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo  in  ogni  caso  esclusivamente all'applicazione della sanzione nella  misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla  presentazione della dichiarazione  nella  quale  sono esposti i versamenti delle predette ritenute  e  imposte,  abbiano  eseguito  il  versamento dell'importo dovuto,  maggiorato  degli interessi legali. La presente disposizione si  applica  se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non  sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento  delle  quali  il  sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale  conoscenza  e  sempre  che  il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.   5.  All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto  dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".   6.  All'articolo  38,  secondo  comma,  del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi". 
                                         Note all'art. 34:              - Per  il  testo  dell'art.  17 del decreto legislativo          9 luglio  1997,  n.  241,  si  rimanda alle note all'art. 2          della presente legge.              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 3, 37 e 38 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  602,  recante:  "Disposizioni  sulla  riscossione delle          imposte  sul  reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          16 ottobre  1973,  n.  268, supplento ordinario n. 2, cosi'          come modificati dal presente articolo:              "Art.  3  (Riscossione  mediante versamenti diretti). -          Sono    riscosse    mediante    versamento    diretto    al          concessionario:                1)  le  ritenute  alla fonte effettuate a norma degli          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, da parte di          soggetti   diversi  da  quelli  indicati  nel  primo  comma          dell'art.  29  del  predetto  decreto e da quelli di cui al          successivo comma del presente articolo;                2) (numero soppresso);                3)  l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche,          nonche'  l'imposta  sostitutiva  di cui all'art. 16-bis del          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;                4) (numero soppresso);                5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli          articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);                6)  l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla          dichiarazione  annuale dei soggetti all'imposta sul reddito          delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di          approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei          mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.              Sono  riscosse mediante versamento diretto alle sezioni          di tesoreria provinciale dello Stato:                a) le  ritenute  operate  dalle amministrazioni della          Camera   dei   deputati,   del   Senato   e   della   Corte          costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto,          del decreto indicato al primo comma, n. 1);                b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'art.          27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);                c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta          in  base  alla  dichiarazione  annuale,  nonche'  l'imposta          sostitutiva  di  cui  all'art. 16-bis del testo unico delle          imposte  sui  redditi  approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, ad esclusione          dell'imposta  applicabile sui redditi soggetti a tassazione          separata ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto;                d) le  ritenute alla fonte applicabili sui redditi di          cui  all'art.  26,  primo  comma,  del  decreto indicato al          numero  1),  maturati  nel  periodo d'imposta ancorche' non          corrisposti;                e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art.          26,  secondo  comma,  del  decreto  indicato  al numero 1),          maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti;                f) le  ritenute sui redditi di cui all'art. 26, commi          3,  3-bis  e  5,  del  decreto  indicato  nel numero 1, ivi          compresa  la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di          obbligazioni e titoli similari;                g) le  ritenute  alla fonte sui premi di cui all'art.          30  del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo          d'imposta ancorche' non corrisposti;                h) le  ritenute  alla  fonte operate dalle aziende di          credito  e  dagli  istituti di credito a norma dell'art. 1,          decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546;                h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui          alle  tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.          720.".              "Art.   37   (Rimborso   di  ritenute  dirette).  -  Il          contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere          all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il          domicilio  fiscale,  per  errore  materiale, duplicazione o          inesistenza  totale o parziale dell'obbligazione tributaria          entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo          il rimborso.              Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero          trascorsi  novanta  giorni  dalla data di presentazione del          ricorso    senza   che   sia   intervenuta   la   decisione          dell'intendente  di finanza, il contribuente puo' ricorrere          alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          636.              Al  rimborso  l'intendente di finanza provvede mediante          ordinativo  di  pagamento entro il termine di trenta giorni          dalla  data  in  cui  il  provvedimento di accoglimento del          ricorso si e' reso definitivo.".              "Art.  38  (Rimborso  dei  versamenti  diretti).  -  Il          soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento  diretto puo'          presentare    all'intendente    di    finanza   nella   cui          circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e'          stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il          termine  di  decadenza  di  quarantotto mesi dalla data del          versamento   stesso,   nel   caso   di   errore  materiale,          duplicazione  ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo          di versamento.              L'istanza  di cui al primo comma puo' essere presentata          anche  dal  percipiente delle somme assoggettate a ritenuta          entro  il  termine  di  decadenza di quarantotto mesi dalla          data in cui la ritenuta e' stata operata.              L'intendente   di   finanza,  sentito  l'ufficio  delle          imposte,   provvede  al  rimborso  mediante  ordinativo  di          pagamento.              Si  applicano  il  secondo  e terzo comma dell'articolo          precedente.              Quando  l'importo  del versamento diretto effettuato ai          sensi  del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera          c),   dell'art.   3  e'  superiore  a  quello  dell'imposta          liquidata  in  base  alla  dichiarazione ai sensi dell'art.          36-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede          al  rimborso  della differenza con ordinativo di pagamento,          su proposta dell'ufficio.".              - Il  decreto  legislativo  21 novembre  1997,  n. 461,          recante:  "Riordino della disciplina tributaria dei redditi          di  capitale  e  dei  redditi diversi, a norma dell'art. 3,          comma  160,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662", e'          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2,          supplemento ordinario.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  1, del          decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472, recante:          "Disposizioni    generali    in    materia    di   sanzioni          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,          n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 gennaio          1998, n. 5, supplemento ordinario:              "1.  La  sanzione  e' ridotta, sempreche' la violazione          non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati          accessi,    ispezioni,    verifiche   o   altre   attivita'          amministrative  di  accertamento  delle  quali l'autore o i          soggetti  solidalmente  obbligati,  abbiano  avuto  formale          conoscenza:                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua          commissione;                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta          giorni.".
                           |  
|   |                                Art. 35.
  (Regime  fiscale  di  proventi  spettanti  a istituzioni o a soggetti                     stranieri e internazionali)
     1.   All'articolo   6,   comma  1,  ultimo  periodo,  del  decreto legislativo  1  aprile  1996,  n.  239, riguardante il regime fiscale degli  interessi,  premi  ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,  pubblici  e  privati,  e  successive  modificazioni,  sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "nonche' quelli percepiti, anche  in  relazione  all'investimento  delle riserve ufficiali dello Stato,  dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato in attuazione dell'articolo  76,  comma  7-bis,  del  testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".   2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239,  e  successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "3-ter.   Le   disposizioni   del   presente   articolo  e  quelle dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione  in  forza  dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti  e  organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad  accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche  in  relazione  all'investimento  delle riserve ufficiali dello Stato". 
                                         Note all'art. 35:              - Si riporta il testo degli articoli 6 ed 8 del decreto          legislativo  1 aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti          delle  obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati",          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102,          cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).          -  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi          ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui          all'art.  2,  comma  1,  percepiti da soggetti residenti in          Stati  con  i quali siano in vigore convenzioni per evitare          la   doppia   imposizione   sul   reddito  stipulate  dalla          Repubblica italiana, sempreche' tali convenzioni consentano          all'amministrazione    finanziaria    di    acquisire    le          informazioni  necessarie  ad  accertare  la sussistenza dei          requisiti  da  parte  degli  aventi  diritto. Ai fini della          sussistenza  del  requisito della residenza si applicano le          norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresi'          soggetti  ad  imposizione  gli  interessi ed altri proventi          delle  obbligazioni  e titoli similari percepiti da enti od          organismi  internazionali  costituiti  in  base  ad accordi          internazionali  resi  esecutivi  in  Italia  nonche' quelli          percepiti,   anche   in  relazione  all'investimento  delle          riserve  ufficiali  dello  Stato,  dalle banche centrali di          Paesi  che  non  hanno stipulato con la Repubblica italiana          convenzioni  per evitare la doppia imposizione sul reddito,          purche'  tali  Paesi non siano comunque inclusi nella lista          di  cui  al  decreto  del Ministro delle finanze emanato in          attuazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive          modificazioni.              2.  L'imposta  sostitutiva di cui all'art. 2 si applica          comunque,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art. 3, nei          confronti di:                a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al          comma 1;                b) soggetti  residenti negli Stati o territori di cui          all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, come individuati dai          decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma          7-bis.".              "Art.  8  (Conservazione delle evidenze e comunicazione          all'amministrazione  finanziaria).  -  1.  La  banca  o  la          societa'  di  intermediazione  mobiliare di cui all'art. 7,          comma  1, deve tenere separata evidenza del complesso delle          posizioni  relative  ai  percipienti  soggetti  all'imposta          sostitutiva  e  delle  posizioni relative ai soggetti per i          quali  detta  imposta non e' applicata ai sensi delle norme          del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste          dall'art. 3.              2.  La banca o la societa' di intermediazione mobiliare          di  cui  all'art.  7,  comma  1,  e'  tenuta  a  comunicare          all'amministrazione  finanziaria,  entro  il 31 marzo ed il          30 settembre  di  ogni  anno, secondo le modalita' previste          dal  decreto  di  cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di          cui  all'art.  7,  comma  2, lettera b), con riferimento ai          proventi  non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti          nel    semestre   solare   precedente,   implicitamente   o          esplicitamente:                a) da soggetti non residenti;                b) da  soggetti  residenti,  limitatamente  a  quelli          relativi a titoli detenuti all'estero.              3.   Nei   casi   di   omessa,  incompleta  o  inesatta          comunicazione  di  cui  al  comma 2, da parte della banca e          della  societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma          1,  si  applica  la sanzione amministrativa da lire quattro          milioni a lire quaranta milioni.              3-bis.  Le  disposizioni del presente articolo e quelle          dell'art.  7  non  si  applicano  ai  proventi  dei  titoli          depositati   dalle  banche  centrali  aderenti  al  Sistema          europeo  di  banche  centrali (SEBC) e dalla Banca centrale          europea  (BCE),  direttamente  o  indirettamente,  presso i          soggetti  indicati  dalla  BCE  nella  lista dei sistemi di          regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito          del SEBC.              3-ter.  Le  disposizioni del presente articolo e quelle          dell'art.  7  non  si  applicano  altresi'  ai proventi non          soggetti  ad  imposizione  in forza dell'art. 6 quando essi          sono   percepiti   da   enti   e  organismi  internazionali          costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi          in  Italia, o da banche centrali estere, anche in relazione          all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato.".
                           |  
|   |                                Art. 36.
  (Modalita'  di  riscossione  dei  tributi da parte di regioni ed enti                               locali)
     1.   Ferma  restando  l'eventuale  utilizzazione  di  intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i  comuni  e  gli  altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea  dei  propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi  di  acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione  dei  canali  di  pagamento  e  la  sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.  |  
|   |                                Art. 37.
      (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
     1.  All'articolo  17-bis,  comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  successive  modificazioni,  le parole: "escluse le attivita' previste all'articolo 126," sono soppresse.   2.  All'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto il seguente:   "La   licenza   e'   altresi'   necessaria   per   l'attivita'  di distribuzione  di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici  di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche  indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza  per  l'esercizio  di  sale  pubbliche  da  gioco in cui sono installati   apparecchi  o  congegni  automatici,  semiautomatici  ed elettronici  da  gioco  di  cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento  delle  attivita'  di  distribuzione o di gestione, anche indiretta,  di  tali  apparecchi,  sono  rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione   finanziaria,  necessario  comunque  anche  per l'installazione degli stessi nei circoli privati".   3.  All'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:   "In  tutte  le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi  i  circoli  privati,  autorizzati a praticare il gioco o ad installare  apparecchi  da  gioco  deve  essere  esposta una tabella, vidimata  dal  questore,  nella  quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo  anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico  interesse,  e  le  prescrizioni  e  i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse";   b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:   "Si  considerano  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed  elettronici  il  gioco  d'azzardo  quelli  che  hanno  insita  la scommessa   o  che  consentono  vincite  puramente  aleatorie  di  un qualsiasi  premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai  limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato";   c) al quinto comma:   1)  dopo  le  parole:  "all'elemento  aleatorio", sono inserite le seguenti:  "ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro";   2)  le  parole  da: "Tali apparecchi" fino a: "finalita' di lucro" sono  sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi  che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua  conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa  fino  ad  un  massimo  di  dieci volte. La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi"   d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:   "Appartengono  altresi'  alla  categoria  dei  giochi  leciti  gli apparecchi  in  cui  il  giocatore  possa  esprimere  la sua abilita' fisica,    mentale    o   strategica,   attivabili   unicamente   con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo  non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a quello della moneta  metallica  corrente  di  valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di  valore  complessivo  non  superiore  a dieci volte il costo della partita";   e) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:   "Oltre  a  quanto  previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono   riscontrate   violazioni  alle  disposizioni  concernenti  gli apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza del  trasgressore,  informandone  l'autorita' competente al rilascio, per  un  periodo  non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione   della  sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita'     procedente    provvede    a    darne    comunicazione all'Amministrazione finanziaria".   4.   L'articolo  98  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito  dal  seguente:  "Art.  88.  1. La licenza per l'esercizio delle  scommesse  puo'  essere  concessa  esclusivamente  a  soggetti concessionari  o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse,  nonche'  a  soggetti  incaricati dal concessionario o dal titolare  di  autorizzazione  in  forza  della  stessa  concessione o autorizzazione".   5.  All'articolo  4  della  legge  13  dicembre  1989,  n.  401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:   "4-bis.  Le  sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque,  privo  di  concessione,  autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo  88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  svolga  in  Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine  di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di  scommesse  di  qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.   4-ter.  Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al Ministero delle finanze  dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed  in  applicazione  dell'articolo  3,  comma  228,  della  legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  le sanzioni di cui al presente articolo si applicano  a  chiunque  effettui  la  raccolta  o  la prenotazione di giocate  del  lotto,  di  concorsi  pronostici o di scommesse per via telefonica  o  telematica,  ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione". 
                                         Nota all'art. 37:              - Si  riporta  il testo degli articoli 17-bis, 86 e 110          del   regio   decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  recante:          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica          sicurezza",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno          1931, n. 146, cosi' come modificati dal presente articolo:              "Art.  17-bis.  - 1. Le violazioni alle disposizioni di          cui  agli  articoli  59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e'          commesso  contro  il  divieto  dell'autorita', 86, 87, 101,          104,  111,  115,  120,  comma  secondo,  limitatamente alle          operazioni  diverse  da quelle indicate nella tabella, 121,          124  e  135,  comma  quinto,  limitatamente alle operazioni          diverse  da  quelle  indicate  nella tabella, sono soggette          alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da          lire un milione a lire sei milioni.              2.  La  stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta          una  delle  autorizzazioni previste negli articoli indicati          nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e          9.              3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli          76,  salvo  quanto  previsto  nel comma 1, 81, 83, 84, 108,          113,  quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1,          126,  128,  135,  escluso  il  comma  terzo  e salvo quanto          previsto  nel  comma  1,  e 147 sono soggette alla sanzione          amministrativa   del   pagamento   di  una  somma  da  lire          trecentomila a lire due milioni.".              "Art.  86  (art.  84  testo  unico 1926). - Non possono          esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi          quelli   diurni,  locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,          caffe'  o  altri  esercizi in cui si vendono al minuto o si          consumano  vino,  birra, liquori od altre bevande anche non          alcooliche,  ne'  sale  pubbliche per bigliardi o per altri          giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa          di  autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e          simili.              La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto          o  il  consumo  di  vino,  di  birra o di qualsiasi bevanda          alcoolica  presso  enti  collettivi  o  circoli  privati di          qualunque  specie,  anche  se la vendita o il consumo siano          limitati ai soli soci.              La  licenza  e'  altresi' necessaria per l'attivita' di          distribuzione   di   apparecchi   e   congegni  automatici,          semiautomatici  ed  elettronici  di  cui  al  quinto  comma          dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi          apparecchi   per   i  giochi  consentiti.  La  licenza  per          l'esercizio   di  sale  pubbliche  da  gioco  in  cui  sono          installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici          ed  elettronici  da  gioco  di  cui  al presente comma e la          licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione          o  di  gestione,  anche indiretta, di tali apparecchi, sono          rilasciate    previo    nulla   osta   dell'Amministrazione          finanziaria,  necessario comunque anche per l'installazione          degli stessi nei circoli privati.".              "Art.  110  (art.  108 testo unico 1926). - In tutte le          sale  da  biliardo  o  da  gioco  e  negli  altri esercizi,          compresi  i  circoli  privati,  autorizzati  a praticare il          gioco  o  ad  installare  apparecchi  da  gioco deve essere          esposta  una  tabella,  vidimata  dal questore, nella quale          sono  indicati,  oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che          l'autorita'   stessa   ritenga   di  vietare  nel  pubblico          interesse,  e  le  prescrizioni  e  i divieti specifici che          ritenga di disporre nel pubblico interesse.              Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta  espressa          menzione del divieto delle scommesse.              L'installazione   e  l'uso  di  apparecchi  e  congegni          automatici,   semiautomatici   ed   elettronici   da  gioco          d'azzardo  sono  vietati  nei  luoghi  pubblici o aperti al          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.              Si   considerano   apparecchi  e  congegni  automatici,          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli          che  hanno  insita  la  scommessa  o che consentono vincite          puramente  aleatorie  di un qualsiasi premio in denaro o in          natura  o  vincite di valore superiore ai limiti fissati al          comma  seguente,  escluse  le  macchine  vidimatrici  per i          giochi gestiti dallo Stato.              Si   considerano   apparecchi  e  congegni  automatici,          semiautomatici  ed  elettronici da trattenimento e da gioco          di   abilita'   quelli   in   cui   l'elemento  abilita'  e          trattenimento   e'   preponderante   rispetto  all'elemento          aleatorio  ed  il valore del costo della partita non supera          il  valore  della  moneta  metallica corrente di valore non          superiore  ad  un euro. Tali apparecchi possono distribuire          premi    che    consistono,   per   ciascuna   partita   ed          immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o          nella  ripetizione  della partita stessa fino ad un massimo          di  dieci  volte.  La  durata  di ciascuna partita non puo'          essere inferiore a dodici secondi.              Appartengono  altresi' alla categoria dei giochi leciti          gli  apparecchi  in cui il giocatore possa esprimere la sua          abilita'   fisica,   mentale   o   strategica,   attivabili          unicamente  con l'introduzione di una moneta metallica o di          un  gettone  per  un importo complessivo non superiore, per          ciascuna  partita, a quello della moneta metallica corrente          di  valore  non  superiore  ad un euro, che distribuiscono,          direttamente  e  immediatamente  dopo  la conclusione della          partita,   premi   consistenti   in   prodotti  di  piccola          oggettistica,  non convertibili in denaro o scambiabili con          premi   di   diversa  specie,  di  valore  complessivo  non          superiore a dieci volte il costo della partita.              I  beni  di  cui  ai  commi  quinto e sesto non possono          essere  commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in          premi  di  diversa  specie.  Essi  non  debbono ne' possono          realizzare alcun fine di lucro.              Oltre  le  sanzioni  previste  dal codice penale per il          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda          da  L.  1.000.000  a  L. 10.000.000. E' inoltre disposta la          confisca  degli  apparecchi  e  congegni, che devono essere          distrutti.              In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.              Se   il  contravventore  e'  titolare  di  licenza  per          pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da          uno  a  sei  mesi  e,  in caso di recidiva, e' revocata dal          sindaco   competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le          modalita'  previste dall'art. 19 del decreto del Presidente          della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.              Oltre  a  quanto  previsto  dall'art. 100, il questore,          quando   sono   riscontrate  violazioni  alle  disposizioni          concernenti  gli  apparecchi  di  cui al presente articolo,          puo'  sospendere  la licenza del trasgressore, informandone          l'autorita'  competente  al  rilascio,  per  un periodo non          superiore  a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a          norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della          sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi,          l'autorita'   procedente  provvede  a  darne  comunicazione          all'Amministrazione finanziaria.".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge          13 dicembre  1989, n. 401, recante: "Interventi nel settore          del  giuoco  e  delle  scommesse clandestini e tutela della          correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche",          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 dicembre 1989, n.          294, cosi' come modificato dal presente articolo:              "Art.  4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di          scommessa).    -    1.   Chiunque   esercita   abusivamente          l'organizzazione  del  giuoco del lotto o di scommesse o di          concorsi  pronostici  che  la legge riserva allo Stato o ad          altro  ente  concessionario, e' punito con la reclusione da          sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque          organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su attivita'          sportive  gestite  dal Comitato olimpico nazionale italiano          (CONI),   dalle   organizzazioni   da   esso  dipendenti  o          dall'Unione  italiana  per  l'incremento delle razze equine          (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di          pubbliche  scommesse  su  altre  competizioni  di persone o          animali  e  giuochi  di abilita' e' punito con l'arresto da          tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un          milione.  Le  stesse sanzioni si applicano a chiunque venda          sul     territorio    nazionale,    senza    autorizzazione          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte          di  Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a tali          operazioni  mediante la raccolta di prenotazione di giocate          e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e          la   pubblicita'   effettuate   con   qualunque   mezzo  di          diffusione.              2.  Quando  si  tratta di concorsi, giuochi o scommesse          gestiti  con  le  modalita'  di cui al comma 1, e fuori dei          casi  di  concorso  in uno dei reati previsti dal medesimo,          chiunque   in   qualsiasi  modo  da'  pubblicita'  al  loro          esercizio  e'  punito  con  l'arresto fino a tre mesi e con          l'ammenda da lire centomila a lire un milione.              3.  Chiunque  partecipa  a concorsi, giuochi, scommesse          gestiti  con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi          di  concorso  in  uno  dei  reati previsti dal medesimo, e'          punito  con  l'arresto  fino  a tre mesi o con l'ammenda da          lire centomila a lire un milione.              4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano          anche   ai giuochi   d'azzardo  esercitati  a  mezzo  degli          apparecchi   vietati   dall'art.   110  del  regio  decreto          18 giugno   1931,  n.  773,  come  modificato  dalla  legge          20 maggio  1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo  modificato          dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.              4-bis.  Le  sanzioni  di  cui al presente articolo sono          applicate  a chiunque, privo di concessione, autorizzazione          o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi          di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno          1931,  n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia          qualsiasi  attivita'  organizzata  al  fine  di accettare o          raccogliere   o   comunque  favorire  l'accettazione  o  in          qualsiasi  modo  la  raccolta,  anche  per via telefonica o          telematica,  di  scommesse  di qualsiasi genere da chiunque          accettati in Italia o all'estero.              4-ter.  Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero          delle  finanze  dall'art. 11, del decreto-legge 26 febbraio          1994,  n.  133,  ed in applicazione dell'art. 3, comma 228,          della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al          presente  articolo  si  applicano  a  chiunque  effettui la          raccolta  o  la  prenotazione  di  giocate  del  lotto,  di          concorsi  pronostici  o  di  scommesse per via telefonica o          telematica,   ove  sprovvisto  di  apposita  autorizzazione          all'uso   di   tali   mezzi  per  la  predetta  raccolta  o          prenotazione".
                           |  
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  (Nulla  osta  rilasciato  dall'Amministrazione  finanziaria  per  gli            apparecchi da divertimento e intrattenimento)
     1.  L'Amministrazione  finanziaria  rilascia  il nulla osta di cui all'articolo  86  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo   37   della  presente  legge,  previa  verifica  della documentazione,  prodotta  dal richiedente, attestante la conformita' degli  apparecchi  alle  prescrizioni  di  legge  o  di  regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la   lettura  di  schede  a  deconto  o  strumenti  similari  di  cui all'articolo  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  nonche' di un dispositivo che garantisca la immodificabilita'   delle   caratteristiche   e  delle  modalita'  di funzionamento  e  la  distribuzione  dei premi. Tale dispositivo deve essere  conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche   le   modalita'  di  utilizzo.  L'Amministrazione  finanziaria provvede  altresi'  alla  predisposizione  e alla distribuzione delle schede  a  deconto  e  puo'  effettuare  il  controllo  tecnico degli apparecchi,  anche  ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso  di  irregolarita', al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato  dall'Amministrazione  finanziaria ed e' altresi' ritirato il relativo titolo.   2.  Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto  comma  dell'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica  sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  come  modificato  dall'articolo  37  della  presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari,  previsti  dall'articolo  14-bis del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' del dispositivo di cui  al  comma  1  del  presente  articolo, e' stabilito, per i primi cinque   mesi   dell'anno   2001,   un  imponibile  forfetario  medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.   3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attivita'  finalizzata  all'applicazione  delle  imposte dovute sui giochi,  ai  fini  dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili  per  la  repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,  lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati  dallo  Stato,  procedono,  di  propria  iniziativa o su richiesta  degli  uffici,  secondo  le norme e con le facolta' di cui agli  articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51  e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.   4.  Decorsi  quattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del decreto  di  cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo  110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a  deconto  o strumenti similari, nonche' del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.   5.  Per  favorire  il  ricambio  del  parco macchine da gioco, per l'anno   2001   e'   riconosciuto,  in  conformita'  alla  disciplina comunitaria,   un   credito   d'imposta  per  la  rottamazione  degli apparecchi  e  congegni  da  trattenimento  e  da gioco di abilita' a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, purche'  installati entro la data di entrata in vigore della presente legge  e  non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti  similari  e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre  alla  formazione  del  reddito  imponibile  ed  e' comunque riportabile  nei  periodi  d'imposta  successivi,  per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere  fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai  fini  del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione,  dimostrando  che  per  lo stesso apparecchio e' stata assolta,  per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere   derivante  dalle  disposizioni  del  presente  comma,  si provvede  mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti variazioni di bilancio.   6.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5. 
                                         Note all'art. 38:                -  Per  il  testo  degli  articoli 86 e 110 del regio          decreto  18 giugno  1931,  n.  773,  si  rimanda  alla nota          all'art. 37 della presente legge.                -  Si  riporta  il testo dell'art. 14-bis del decreto          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 -          gia' citato nelle note all'art. 33:              "Art.    14-bis    (Apparecchi    da   divertimento   e          intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e          intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici,          l'imposta   e'  assolta  attraverso  l'acquisto  di  schede          magnetiche  a  deconto,  o  strumenti similari, da inserire          negli apparecchi stessi.              2.  Le  schede  di cui al comma 1, contenenti il codice          identificativo   dell'esercente  o  gestore  e  distribuite          dall'ufficio   accertatore,   debbono  essere  conformi  al          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,          che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.              3.  Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e'          stabilita  forfettariamente con decreto del Ministero delle          finanze,  in  relazione alle caratteristiche tecniche degli          apparecchi medesimi.".              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  32 e 33 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n. 600, gia' citato nelle note all'art. 9:              "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei          loro compiti gli uffici delle imposte possono:                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e          verifiche a norma del successivo art. 33;                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento          nei  loro  confronti,  anche  relativamente alle operazioni          annotate  nei  conti,  la  cui  copia sia stata acquisita a          norma  del  numero  7),  o  rilevate  a norma dell'art. 33,          secondo   e   terzo  comma.  I  singoli  dati  ed  elementi          risultanti  dai  conti sono posti a base delle rettifiche e          degli  accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41          se  il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per          la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni          sono  altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse          rettifiche  ed  accertamenti,  se  il  contribuente  non ne          indica  il  soggetto  beneficiano,  i prelevamenti annotati          negli   stessi  conti  e  non  risultanti  dalle  scritture          contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono          risultare  da verbale sottoscritto anche dal contribuente o          dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha          diritto ad avere copia del verbale;                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini          dell'accertamento   nei   loro   confronti,  con  invito  a          restituirli compilati e firmati;                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di          statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda          le  rilevazioni  loro  commesse  dalla  legge,  e, salvo il          disposto  del  numero 7), all'Amministrazione postale, alle          aziende  e  istituti  di  credito,  per  quanto  riguarda i          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di          raccolta   del   risparmio   o  all'esercizio  del  credito          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere          rilasciate gratuitamente;                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad          accertamento,  ispezione  o  verifica  il  rilascio  di una          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con          l'Amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore          compartimentale   delle  imposte  dirette  ovvero,  per  la          Guardia  di finanza, del comandante di zona, alle aziende e          istituti  di  credito  per quanto riguarda i rapporti con i          clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai          dati  relativi  ai  servizi  dei conti correnti postali, ai          libretti  di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia          dei   conti   intrattenuti   con  il  contribuente  con  la          specificazione  di  tutti  i rapporti inerenti o connessi a          tali   conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;          ulteriori  dati, notizie e documenti di carattere specifico          relativi  agli  stessi  conti  possono essere richiesti con          l'invio    alle   aziende   e   istituti   di   credito   e          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio          procedente;                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un          determinato  periodo  d'imposta  nei  confronti di clienti,          fornitori  e  prestatori di lavoro autonomo nominativamente          indicati;                8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti          relativi;                8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla          gestione condominiale.              Gli  inviti  e le richieste di cui al presente articolo          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici          giorni,  ovvero  per il caso di cui al numero 7) a sessanta          giorni.  Il termine puo' essere prorogato per un periodo di          trenta   giorni  su  istanza  dell'azienda  o  istituto  di          credito,  per giustificati motivi, dal competente ispettore          compartimentale.              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il          contribuente contestualmente alla richiesta.              Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per          causa a lui non imputabile.              Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e  verifiche). - Per la          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli          enti  indicati  al  numero 5)  dell'art.  32  allo scopo di          rilevare  direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e          presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione          postale  allo  scopo  di  rilevare direttamente i dati e le          notizie  relative ai conti la cui copia sia stata richiesta          a  norma del numero 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa          entro   il  termine  previsto  nell'ultimo  comma  di  tale          articolo   e   allo   scopo  di  rilevare  direttamente  la          completezza  o  la  esattezza,  allorche'  l'ufficio  abbia          fondati  sospetti  che  le  pongano  in  dubbio, dei dati e          notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto          a  tutti  i  rapporti  intrattenuti dal contribuente con la          azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,          nell'esercizio dei poteri di Polizia giudiziaria.              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la direzione          generale  delle imposte dirette e il comando generale della          Guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici          e comandi territoriali.              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi          richiedenti.              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte          dirette  ovvero,  per la guardia di finanza, dal comandante          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario          e  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  di grado non          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla          redazione dei processi verbali.              Nell'art.   52,   del   decreto  del  Presidente  della          Repubblica   26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  aggiunti  i          seguenti commi:                (omissis).".              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 51  e 52 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          633,  gia'  citato  nelle  note  all'art. 30 della presente          legge:              "Art.   51   (Attribuzioni   e   poteri   degli  uffici          dell'imposta   sul   valore   aggiunto).   -   Gli   uffici          dell'imposta    sul    valore   aggiunto   controllano   le          dichiarazioni   presentate  e  i  versamenti  eseguiti  dai          contribuenti,   ne   rilevano   l'eventuale   omissione   e          provvedono   all'accertamento   e  alla  riscossione  delle          imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza          degli  obblighi  relativi alla fatturazione e registrazione          delle  operazioni  e alla tenuta della contabilita' e degli          altri  obblighi  stabiliti dal presente decreto; provvedono          alla  irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse          e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria          per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle          dichiarazioni  presentate  e  l'individuazione dei soggetti          che  ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla          base  di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro          delle  finanze  che  tengano  anche  conto  della capacita'          operativa degli uffici stessi.              Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e          verifiche ai sensi dell'art. 52;                2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o          professioni,  indicandone il motivo, a comparire di persona          o  a  mezzo  di  rappresentanti  per  esibire  documenti  e          scritture,  ad esclusione dei libri e dei registri in corso          di   scritturazione,   o   per   fornire  dati,  notizie  e          chiarimenti  rilevanti  ai fini degli accertamenti nei loro          confronti  anche relativamente alle operazioni annotate nei          conti,  la cui copia sia stata acquisita a norma del numero          7)  del  presente  comma, ovvero rilevate a norma dell'art.          52,  ultimo  comma,  o dell'art. 63, primo comma. I singoli          dati  ed  elementi  risultanti  dai conti sono posti a base          delle   rettifiche  e  degli  accertamenti  previsti  dagli          articoli  54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha          tenuto  conto  nelle dichiarazioni o che non si riferiscono          ad  operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia          gli  acquisti  si  considerano  effettuati  all'aliquota in          prevalenza  rispettivamente  applicata o che avrebbe dovuto          essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute          devono   essere   verbalizzate  a  norma  del  sesto  comma          dell'art. 52;                3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e          professioni,  con invito a restituirli compilati e firmati,          questionari   relativi   a  dati  e  notizie  di  carattere          specifico  rilevanti  ai  fini dell'accertamento, anche nei          confronti di loro clienti e fornitori;                4)   invitare   qualsiasi   soggetto   ad  esibire  o          trasmettere,   anche  in  copia  fotostatica,  documenti  e          fatture   relativi   a   determinate  cessioni  di  beni  o          prestazioni   di   servizi   ricevute  ed  a  fornire  ogni          informazione relativa alle operazioni stesse;                5)  richiedere  agli  organi  e  alle amministrazioni          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti          per   conto  di  terzi,  ovvero  attivita'  di  gestione  e          intermediazione  finanziaria, anche in forma fiduciaria, la          comunicazione,  anche  in  deroga  a contrarie disposizioni          legislative,  statutarie o regolamentari, di dati e notizie          relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.          Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda          i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere          richiesti  dati  e  notizie  attinenti  esclusivamente alla          durata  del  contratto  di assicurazione, all'ammontare del          premio   e   alla  individuazione  del  soggetto  tenuto  a          corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria  devono          essere  fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente          o  specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa          disposizione   non  si  applica  all'Istituto  centrale  di          statistica   e  agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto          riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo          il  disposto  del  numero 7),  all'Amministrazione postale,          alle  aziende  e istituti di credito, per quanto riguarda i          rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di          raccolta   del   risparmio   e  all'esercizio  del  credito          effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli          altri pubblici ufficiali;                6-bis)    richiedere,   previa   autorizzazione   del          direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di          finanza,  del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad          accertamento,  ispezione  o  verifica,  il  rilascio di una          dichiarazione  contenente  l'indicazione  della natura, del          numero   e   degli   estremi  identificativi  dei  rapporti          intrattenuti   con  aziende  o  istituti  di  credito,  con          l'Amministrazione  postale, con societa' fiduciarie ed ogni          altro  intermediario  finanziario nazionale o straniero, in          corso  ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data          della  richiesta.  Il  richiedente  e coloro che vengono in          possesso  dei dati raccolti devono assumere direttamente le          cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;                7)  richiedere,  previa autorizzazione dell'ispettore          compartimentale  delle  tasse  ed  imposte  indirette sugli          affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di          zona,  alle  aziende  e  istituti  di  credito  per  quanto          riguarda  i  rapporti  con  i clienti e all'Amministrazione          postale  per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei          conti  correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni          postali  fruttiferi,  copia  dei  conti intrattenuti con il          contribuente  con  la  specificazione  di  tutti i rapporti          inerenti  o  connessi  a  tali  conti  comprese le garanzie          prestate  da  terzi;  ulteriori dati e notizie di carattere          specifico   relativi   agli  stessi  conti  possono  essere          richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -          con   l'invio   alle   aziende  e  istituti  di  credito  e          all'Amministrazione   postale  di  questionari  redatti  su          modello   conforme  a  quello  approvato  con  decreto  del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del          tesoro.   La   richiesta   deve   essere   indirizzata   al          responsabile  della sede o dell'ufficio destinatario che ne          da'  notizia immediata al soggetto interessato; la relativa          risposta  deve  essere  inviata  al  titolare  dell'ufficio          procedente.              Gli  inviti  e  le richieste di cui al precedente comma          devono  essere  fatti a mezzo di raccomandata con avviso di          ricevimento  fissando  per  l'adempimento  un  termine  non          inferiore  a  quindici giorni ovvero, per il caso di cui al          numero 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'          essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza          dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi          dal  competente  ispettore compartimentale. Si applicano le          disposizioni  dell'art. 52 del decreto del Presidente della          Repubblica   29 settembre   1973,   n.  600,  e  successive          modificazioni.              Per  l'inottemperanza  agli  inviti  di  cui al secondo          comma,  numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui          ai  commi  terzo  e  quarto,  dell'art.  32 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e          successive modificazioni.              Art.  52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici          dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso          di  impiegati  dell'Amministrazione  finanziaria nei locali          destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,          artistiche  o  professionali  per  procedere  ad  ispezioni          documentali,  verificazioni  e  ricerche  e  ad  ogni altra          rilevazione  ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta          e   per   la   repressione   dell'evasione  e  delle  altre          violazioni.  Gli  impiegati  che  eseguono l'accesso devono          essere  muniti  di apposita autorizzazione che ne indica lo          scopo,  rilasciata  dal capo dell'ufficio da cui dipendono.          Tuttavia  per accedere in locali che siano adibiti anche ad          abitazione,   e'   necessaria  anche  l'autorizzazione  del          procuratore  della  Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei          locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra'          essere  eseguito in presenza del titolare dello studio o di          un suo delegato.              L'accesso  in  locali  diversi  da  quelli indicati nel          precedente    comma    puo'    essere    eseguito,   previa          autorizzazione  del  procuratore della Repubblica, soltanto          in  caso  di  gravi  indizi  di  violazioni delle norme del          presente  decreto,  allo scopo di reperire libri, registri,          documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.              E'   in   ogni  caso  necessaria  l'autorizzazione  del          procuratore  della  Repubblica o dell'autorita' giudiziaria          piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni          personali  e  all'apertura  coattiva  di  pieghi sigillati,          borse,  casseforti,  mobili,  ripostigli  e  simili  e  per          l'esame   di   documenti   e   la   richiesta   di  notizie          relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale          ferma  restando  la norma di cui all'art. 103 del codice di          procedura penale.              L'ispezione  documentale  si  estende  a tutti i libri,          registri,  documenti e scritture che si trovano nei locali,          compresi  quelli  la  cui  tenuta  e conservazione non sono          obbligatorie.              I  libri,  registri,  scritture  e  documenti di cui e'          rifiutata   l'esibizione   non   possono  essere  presi  in          considerazione   a   favore   del   contribuente   ai  fini          dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per          rifiuto  di  esibizione si intendono anche la dichiarazione          di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e          la sottrazione di essi alla ispezione.              Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da          cui  risultino  le  ispezioni e le rilevazioni eseguite, le          richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le          risposte  ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal          contribuente  o  da  chi  lo rappresenta ovvero indicare il          motivo  della  mancata  sottoscrizione.  Il contribuente ha          diritto di averne copia.              I  documenti  e le scritture possono essere sequestrati          soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il          contenuto   nel   verbale,   nonche'  in  caso  di  mancata          sottoscrizione   o   di  contestazione  del  contenuto  del          verbale.   I   libri   e  i  registri  non  possono  essere          sequestrati;  gli  organi  procedenti  possono  eseguirne o          farne  eseguire  copie  o  estratti,  possono apporre nelle          parti  che interessano la propria firma o sigla insieme con          la  data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele          atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e          dei registri.              Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche          per  l'esecuzione  di  verifiche  e  di ricerche relative a          merci  o  altri  beni  viaggianti  su autoveicoli e natanti          adibiti al trasporto per conto di terzi.              In  deroga  alle  disposizioni  del  settimo  comma gli          impiegati  che procedono all'accesso nei locali di soggetti          che  si  avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e          simili,  hanno  facolta'  di  provvedere  con  mezzi propri          all'elaborazione  dei  supporti  fuori  dei  locali  stessi          qualora  il  contribuente  non consenta l'utilizzazione dei          propri impianti e del proprio personale.              Se  il contribuente dichiara che le scritture contabili          o  alcune  di  esse  si  trovano presso altri soggetti deve          esibire  una  attestazione  dei  soggetti stessi recante la          specificazione   delle   scritture  in  loro  possesso.  Se          l'attestazione  non  e'  esibita  e se il soggetto che l'ha          rilasciata  si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o          in  parte  le  scritture  si  applicano le disposizioni del          quinto comma.              Gli  uffici  della  imposta  sul  valore aggiunto hanno          facolta'  di  disporre l'accesso di propri impiegati muniti          di    apposita    autorizzazione    presso   le   pubbliche          amministrazioni  e gli enti indicati al numero 5) dell'art.          51  allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie          ivi  previste  e  presso le aziende e istituti di credito e          l'Amministrazione    postale   allo   scopo   di   rilevare          direttamente  i  dati e le notizie relativi ai conti la cui          copia  sia  stata  richiesta  a  norma  del numero 7) dello          stesso  art.  51  e non trasmessa entro il termine previsto          nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare          direttamente  la  completezza  o  la  esattezza  dei dati e          notizie,  allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le          pongano   in   dubbio,  contenuti  nella  copia  dei  conti          trasmessa,  rispetto  a  tutti  i rapporti intrattenuti dal          contribuente  con  le  aziende  e  istituti  di  credito  e          l'Amministrazione  postale.  Si  applicano  le disposizioni          dell'ultimo  comma  dell'art. 33 del decreto del Presidente          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e successive          modificazioni.".
                           |  
|   |                                Art. 39.
                       (Disposizioni transitorie)
     1.   In   sede  di  prima  applicazione,  per  l'installazione  di apparecchi  non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, e' rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformita'   degli  apparecchi  alle  prescrizioni  di  legge  o  di regolamento,  un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  1  dell'articolo  38  e  comunque  non prima della data del 31 maggio 2001.   2.  Per  gli  apparecchi  gia'  installati,  o  comunque  gia'  in esercizio  alla  data  di  entrata in vigore della presente legge, il nulla  osta  provvisorio  di  cui  al  comma  1  e'  richiesto  entro quarantacinque  giorni  dalla  medesima  data. In caso di diniego del nulla  osta  provvisorio  l'apparecchio  deve  essere  immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37  della  presente  legge, e' acquisita entro la data del 30 giugno. 2001.   3.  Al  fine  di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle  gare  previste  dal citato articolo, nonche' per gli ulteriori adempimenti  necessari  per  l'avvio  del  gioco  del  Bingo  e per i connessi  controlli,  si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti   delle   disponibilita'   del  bilancio  dell'incaricato  del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile. 
                                         Note all'art. 39:              - Per il testo dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno          1931,  n.  773,  si  rimanda  alla  nota  all'art. 37 della          presente legge.              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del decreto-legge          30 settembre  2000,  n. 268, convertito, con modificazioni,          dalla  legge 23 novembre 2000, n. 354 - ambedue gia' citati          nelle note all'art. 2 della presente legge:                "Art.   7  (Disposizioni  finalizzate  all'incremento          delle  entrate  dei giochi). - 1. Il Ministro delle finanze          pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata          in  vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni          dell'esercizio   delle   lotterie   istantanee,  di  quelle          tradizionali  e  dei  nuovi  giochi  introdotti  sino  alla          medesima  data.  Non  sono assimilabili alle carte valori i          biglietti  o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati          a   coloro  che  partecipano  alle  lotterie  o  ai  giochi          suindicati.".              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 gennaio          1956,   n.   5,  recante:  "Compensi  ai  componenti  delle          commissioni,  consigli,  comitati  o collegi operanti nelle          Amministrazioni  statali,  anche con ordinamento autonomo e          delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e          di  promozione nelle carriere statali , e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1956.".
                           |  
|   |                                Art. 40.
  (Disposizioni in materia di capitale della societa' di gestione della                 casa da gioco di Campione d'Italia)
     1.  Al  comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  il  secondo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: "Al capitale della   societa'   partecipano   esclusivamente,  con  quote  massime stabilite   nel   decreto   ministeriale  autorizzativo,  i  seguenti soggetti:  il  comune  di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia  di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di Como la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo  statuto  ed  i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi  legali  rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il  Ministero  dell'interno  provvede  in  via sostitutiva a mezzo di apposito commissario". 
                                         Nota all'art. 40:              -  Per  il  testo  dell'art. 31 della legge 23 dicembre          1998,  n.  448  -  gia' citata nelle note all'art. 6, cosi'          come  modificato dal presente articolo, si rinvia alle note          all'art. 55 della presente legge.
                           |  
|   |                                Art. 41.
  (Disposizioni  in  materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco                             del lotto)
     1.  La  posta  unitaria  di  partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1 gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1 gennaio 2002.   2.  Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' sostituito dal seguente:   "5.  Per  l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco    del    lotto    automatizzato    ogni   raccoglitore   versa all'Amministrazione  autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum,  stabilito  in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il  contributo  deve  essere  versato  da parte dei raccoglitori, per ciascun  terminale  gia'  funzionante  alla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  entro  il  30 giugno 2001. Per quelli installati  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della presente  disposizione  il  contributo  viene versato entro 60 giorni dalla    data    di    ricevimento    della    richiesta   da   parte dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di Stato e comunque non prima   della   predetta  data  del  30  giugno  2001.  All'atto  del ricevimento  della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai  terminali  eccedenti  il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto  il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del  contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro". 
                                         Nota all'art. 41:              - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto          1982,  n.  528, recante: "Ordinamento del gioco del lotto e          misure  per  il  personale  del  lotto",  pubblicata  nella          Gazzetta  Ufficiale  13 agosto  1982,  n.  222,  cosi' come          modificato dal presente articolo:              "Art.  12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto          automatizzato  sono collocati presso le rivendite di generi          di  monopolio  e  presso  le ricevitorie del lotto che alla          data  di  entrata  in  funzione  dell'automazione  svolgono          attivita'  di  raccolta  con  il  sistema  manuale ai sensi          dell'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.              2.   Allo  scopo  di  estendere  progressivamente  alle          rivendite  di generi di monopolio la raccolta del gioco del          lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema          automatizzato   ed   all'incremento  del  relativo  gettito          erariale,  l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato          provvedera'   entro   due,   cinque   e  sette  anni  dalla          realizzazione    del    sistema    di    automazione   alla          determinazione   del   numero   dei   punti   di  raccolta,          rispettivamente      nel      numero      di     diecimila,          dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla          stessa   data  la  concessione  sara'  rilasciata  ad  ogni          rivendita  richiedente, purche' venga assicurato un incasso          medio  annuo  da  stabilire  con decreto del Ministro delle          finanze  previa  intesa con le organizzazioni sindacali dei          rispettivi  settori  maggiormente  rappresentative  su base          nazionale.              3.  Trascorso  il  primo  triennio, i termini di cui al          comma   2   possono  essere  abbreviati  in  considerazione          dell'andamento del gioco.              4.  In  relazione alla progressiva estensione dei punti          di  raccolta  di  cui  al comma 2, con decreto del Ministro          delle   finanze,   previa   intesa  con  le  organizzazioni          sindacali     dei     rispettivi    settori    maggiormente          rappresentative    su   base   nazionale,   potra'   essere          rideterminata  in  piu'  o  in  meno  la  distanza  tra  le          ricevitorie  gestite dai rivenditori di generi di monopolio          e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.              5.  Per  l'installazione  di  ciascun  terminale per la          raccolta   del   gioco   del   lotto   automatizzato   ogni          raccoglitore   versa   all'Amministrazione   autonoma   dei          monopoli  di  Stato  un contributo una tantum, stabilito in          ragione   di   due   milioni  e  cinquecentomila  lire.  Il          contributo  deve  essere versato da parte dei raccoglitori,          per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata          in  vigore  della presente disposizione, entro il 30 giugno          2001.  Per  quelli  installati successivamente alla data di          entrata in vigore della presente disposizione il contributo          viene   versato   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di          ricevimento  della  richiesta da parte dell'Amministrazione          autonoma  dei  monopoli di Stato e comunque non prima della          predetta  data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento          della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai          terminali  eccedenti  il proprio fabbisogno e sui quali non          sara'  dovuto  il  pagamento  del contributo una tantum. Il          mancato  versamento  del  contributo una tantum nei termini          predetti  comportero'  il ritiro del terminale e l'addebito          delle spese sostenute per il ritiro.              6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate          ciascun  raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di          concessione governativa di lire cinquecento mila annue.".              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 19 aprile          1990,  n.  85,  recante: "Modificazioni alla legge 2 agosto          1982,  n.  528,  sull'ordinamento  del  gioco  del  lotto",          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 97 del 27 aprile          1990:              "Art.  5.  - 1. L'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n.          528, e' sostituito dal seguente: (omissis).              2.  Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art.          12,  comma  3,  della  legge  2 agosto  1982,  n. 528, come          modificato  dal  comma  1  del presente articolo, si dovra'          tenere  comunque  conto  dei punti di raccolta esistenti in          rapporto  alla  popolazione  alla data di entrata in vigore          della presente legge.              3.  Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art.          12,  comma  4,  della  legge  2 agosto  1982,  n. 528, come          modificato  dal  comma  1  del presente articolo, si dovra'          garantire  la  redditivita'  alla data di entrata in vigore          della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in          concessione.".
                           |  
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  (Disposizioni    in   materia   di   controlli   dell'amministrazione    finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)
     1.   A   decorrere  dall'anno  2002  e'  esercitato  il  controllo sostanziale  e  sistematico  dei  contribuenti  con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno  esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con  volume  di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di  lire,  ed  almeno  una  volta  ogni  quattro  anni  per gli altri contribuenti.   A   tale   fine   e'   autorizzato  il  potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili   2.  Al  terzo  comma  dell'articolo  63 del decreto del Presidente della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  la  parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali". 
                                         Nota all'art. 42:              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 63 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600 -          gia'  citato  nelle  note all'art. 9, cosi' come modificato          dal presente articolo:              "Art.    63    (Rappresentanza    e    assistenza   dei          contribuenti).   -   Presso   gli   uffici   finanziari  il          contribuente  puo'  farsi  rappresentare  da un procuratore          generale  o  speciale,  salvo  quanto  stabilito nel quarto          comma.              La  procura speciale deve essere conferita per iscritto          con  firma  autenticata. L'autenticazione non e' necessaria          quando  la  procura  e'  conferita al coniuge o a parenti e          affini  entro  il  quarto  grado  o  a propri dipendenti da          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a          persone   iscritte  in  albi  professionali  o  nell'elenco          previsto  dal  terzo  comma  e'  data  facolta' agli stessi          rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.              Il    Ministero    delle   finanze   puo'   autorizzare          all'esercizio   dell'assistenza   e   della  rappresentanza          davanti  alle  commissioni  tributarie  gli impiegati delle          carriere    dirigenziale    direttiva    e    di   concetto          dell'amministrazione  finanziaria nonche' gli ufficiali e i          sottufficiali  della  Guardia di finanza collocati a riposo          dopo    almeno    venti   anni   di   effettivo   servizio.          L'autorizzazione  puo'  essere  revocata  in ogni tempo con          provvedimento  motivato.  Il Ministero tiene l'elenco delle          persone   autorizzate  e  comunica  alle  segreterie  delle          commissioni tributarie le relative variazioni.              A  coloro  che  hanno  appartenuto  all'Amministrazione          finanziaria  e  alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti          in   un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto  nel          precedente  comma,  e'  vietato, per due anni dalla data di          cessazione  del  rapporto d'impiego, di esercitare funzioni          di   assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli  uffici          finanziari e davanti le commissioni tributarie.              Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in          materia  tributaria  in violazione del presente articolo e'          punito con la multa da lire centomila a lire un milione.".
                           |  
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               (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
     1.  Al  comma  6  dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  le  parole:  "Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione   economica",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".   2.  Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n.  662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,   n.   488,  al  primo  periodo,  le  parole:  suscettibili  di utilizzazione  agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione  agricola",  e  sono  soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione";   al  secondo  periodo,  le  parole:  "destinati  alla coltivazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "utilizzati per la coltivazione   alla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione";  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "Ai conduttori  degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto  di  prelazione,  le cui modalita' di esercizio sono definite con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali".   3.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica   definisce   e   cura  l'attuazione  di  un  programma  di alienazione  degli  immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui  alla  legge  4  dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o piu'  lotti  anche  avvalendosi  delle  modalita'  di  vendita di cui all'articolo  3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   4.  Gli  enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi  alla  proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  La disposizione non ha effetto  per  tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore  della  presente legge, siano in atto controversie con privati od  altro  ente  pubblico,  in  sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi.   5.  Al  comma  11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da  parte  dell'acquirente,  la  rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile   richiesto   in   cessione   ed  altro  di  superficie  e caratteristiche  analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso   adiacente,   l'Ufficio   del   territorio   dovra'  provvedere all'eventuale  rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta".   6.  Gli  enti  pubblici  trasformati  in societa' per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di  controllo,  negli  atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto  avente  ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprieta',  sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia  prevista  dagli  articoli 17, 18, 40 e 41 della legge  28  febbraio  1985,  n.  47. Tali atti possono essere compiuti validamente  senza  l'osservanza  delle  norme  previste nella citata legge  n.  47  del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento  alla  data  delle  costruzioni  e,  per  i  terreni,  la destinazione   urbanistica,   senza  obbligo  di  allegare  qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione,  conferimento  o  costituzione  del  diritto  reale  dal soggetto  che,  nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente.   7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili   del   Ministero   della  difesa  trovano  applicazione  le disposizioni  contenute  nell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998,  n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserito il seguente:   "1-bis.  Le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni e gestioni dei beni  immobili  valutati  non  piu'  utili dal Ministero della difesa anche  se  non  individuati  dal  decreto  di cui al comma 1, possono essere  disposte,  ferme  restando le disposizioni del regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della   difesa,   nonche'   delle   altre  amministrazioni  pubbliche interessate,  ed  i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate.  In  sede  di  conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  3,  comma  112,  lettera  c), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere  tenendo  conto  delle  finalita'  pubbliche,  culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi".   9.  Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni e  permute  di  beni  valutati  non  piu'  necessari  per  le proprie esigenze,  anche  se  non  ricompresi  nei  programmi  di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  a  trattativa  privata  qualora il valore del bene, determinato sulla  base  del  parere  della commissione di congruita' di cui alla stessa  legge,  sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente  riassegnate  al  Ministero  della  difesa  secondo le modalita'  di  cui  all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.   10.  A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della  difesa  secondo  le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata  all'ammodernamento  e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.   11.  Alla  lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  dopo  le  parole: "alla determinazione del valore  dei  beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta".   12.  Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali  di  cui  al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli  enti  previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato  decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in  materia  immobiliare  privilegiando  soluzioni  transattive  o di bonario  componimento  che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile  risultato  economico  in relazione al rischio implicito del  giudizio,  allo  stato  ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito.   13.  Gli  enti  di  cui  al  comma  12,  al  fine di accelerare la realizzazione  dei  piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo  maturata  alla  data del 30 settembre 2000 purche' questi, previa  formale  rinuncia  a  qualsiasi  azione, eccezione o pretesa, versino  in  unica  soluzione  e senza interessi l'80 per cento delle somme  risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita'   locativa  per  canone  ed  oneri  accessori,  oltre  alle eventuali spese legali.   14.   Per   le   attivita'   tecnico-operative  di  supporto  alle dismissioni  di  cui  ai  commi precedenti, il Ministero della difesa puo' avvalersi di una idonea societa' a totale partecipazione diretta o  indiretta  dello  Stato,  in  deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato.   15.  Al  comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  come  sostituito  dal  comma  3  dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione"  sono  aggiunte  le  seguenti: "fatto comunque salvo il diritto  di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati  ad  uso  abitativo,  in  favore  dei  concessionari  e dei conduttori,   nonche'  in  favore  di  tutti  i  soggetti  che,  gia' concessionari,  siano  comunque  ancora  nel  godimento dell'immobile oggetto  di  alienazione  e  che  abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti  dall'amministrazione  competente, limitatamente alle nuove iniziative  di  vendita  avviate  a  decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata".   16.  In  relazione  al  processo  di  ristrutturazione delle Forze armate,  anche  allo  scopo  di assicurare la mobilita' del personale militare,  il  Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  a  procedere all'alienazione  degli  alloggi  di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497,  secondo  criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel  quale  e',  altresi',  previsto il riconoscimento del diritto di prelazione  a  favore  degli  utenti.  Con  lo  stesso regolamento il Ministro  puo'  procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla  citata  legge  n.  497  del  1978.  Le  risorse derivanti dalle alienazioni  sono  utilizzate  per  la  realizzazione di programmi di acquisizione  e  di  ristrutturazione  del patrimonio abitativo della Difesa.  Il  Ministro  della  difesa,  con proprio decreto, individua annualmente  gli  alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali  occorre  procedere  alla  alienazione.  La  quota  parte delle risorse  complessivamente  derivanti all'amministrazione della difesa ai  sensi  dell'articolo  14  della  medesima  legge n. 497 del 1978, dell'articolo  9,  comma  4,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo  43,  comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata,  nella  misura  dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi  di  servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto  dall'articolo  43,  comma  4, della citata legge n. 724 del 1994.   17.  Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto il seguente:   "10-bis.  Con  le  stesse  modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi  in  qualita'  di  alloggi  individuali  ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".   18.  Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione pubblica"  sono  sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da processi    di    privatizzazione   nelle   quali,   direttamente   o indirettamente,  la  partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";   b) la lettera c) e' abrogata.   19.  I  lavoratori,  gia'  dipendenti  degli  enti  previdenziali, addetti  al  servizio  di  portierato o di custodia e vigilanza degli immobili   che   vengono   dismessi,   di   proprieta'   degli   enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.   20.  Agli  immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica  del  27  marzo  2000, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento  delle  relative  procedure  di  dimissione,  non  si applica  il  comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di  cui  all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e successive modificazioni, gia' individuati, non si applica  l'articolo  4,  secondo  comma,  del  decreto  del  Ministro dell'interno   del  10  settembre  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986.   22.  All'articolo  1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo  la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali,  alle  associazioni  di volontariato ed alle associazioni di promozione  sociale  che  perseguono  rilevanti finalita' culturali o umanitarie". 
                                         Note all'art. 43:              Al comma 1:              -  Il comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999,          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale          e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2000), come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "6.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale          presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra          analiticamente   gli   elementi   di  tutte  le  operazioni          immobiliari di cui al presente articolo".              Al comma 2:              -  Il  comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza          pubblica),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il          seguente:              "99-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  99  si          applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio          dello  Stato  non  conferiti  nei fondi di cui al comma 86,          soggetti  ad  utilizzazione agricola; il relativo programma          di  alienazione  e'  definito  di  concerto con il Ministro          delle  politiche  agricole  e forestali. Le disposizioni di          cui  al  presente  comma  si  applicano  solo agli immobili          utilizzati  per  la  coltivazione  alla  data di entrata in          vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli          usi  civici  non  agricoli,  i  boschi,  i demani, compresi          quelli  marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da          parte  di  aziende demaniali, di programmi di biodiversita'          animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in          possesso   o  in  gestione  alle  universita'  agrarie.  Ai          conduttori  degli  immobili  destinati alla coltivazione e'          concesso  il  diritto  di  prelazione,  le cui modalita' di          esercizio  sono  definite  con  decreto  del  Ministro  del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di          concerto   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e          forestali.              Il   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali          presenta    al    Parlamento    una    relazione    annuale          sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.".              Al comma 3:              -  La  legge  4 dicembre  1956, n. 1404 (Soppressione e          messa  in  liquidazione  di  enti  di diritto pubblico e di          altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a          vigilanza  dello  Stato  e comunque interessanti la finanza          statale),    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale          28 dicembre 1956, n. 325.              -  Il comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996,          come modificato dalla presente legge, cosi' recita:              "99.   I   beni   immobili   e  i  diritti  immobiliari          appartenenti  al  patrimonio  dello Stato non conferiti nei          fondi  di  cui  al comma 86, individuati dal Ministro delle          finanze,   possono   essere   alienati  secondo  programmi,          modalita'  e  tempi  definiti,  di concerto con il Ministro          delle  finanze,  dal  Ministro  del  tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica, che ne cura l'attuazione,          fatto  comunque  salvo il diritto di prelazione attribuito,          relativamente   ai  beni  immobili  non  destinati  ad  uso          abitativo,  in  favore  dei concessionari e dei conduttori,          nonche'   in   favore   di   tutti  i  soggetti  che,  gia'          concessionari,   siano   comunque   ancora   nel  godimento          dell'immobile   oggetto   di   alienazione  e  che  abbiano          soddisfatto  tutti i crediti richiesti dall'amministrazione          competente,  limitatamente alle nuove iniziative di vendita          avviate  a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la          vendita  frazionata.  In  detti  programmi vengono altresi'          stabiliti   le   modalita'  di  esercizio  del  diritto  di          prelazione  previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai          conduttori  e  gli obblighi a carico degli stessi secondo i          medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera          d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu'          consulenti immobiliari', incaricati anche della valutazione          dei   beni,   scelti,   anche   in  deroga  alle  norme  di          contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra          primarie   societa'   nazionali  ed  estere.  I  consulenti          eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna          attivita'  professionale  o  di  consulenza in conflitto di          interessi  con  i  compiti propri dell'incarico ricevuto. I          beni  e  i  diritti  immobiliari  dello  Stato,  anche  non          compresi  nei programmi, sono alienati in deroga alle norme          di  contabilita'  di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato          dalla  consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al          diritto  sul  bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a          quella   fiscale   producendo   apposita  dichiarazione  di          titolarita'  del  diritto  e  di  regolarita' urbanistica e          fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.          I  beni  e  i  diritti  immobiliari  compresi nei programmi          possono  essere  alienati  a uno o piu' intermediari scelti          con  procedure competitive e secondo i termini che seguono.          Gli  intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          l'importo  pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili          entro  il  termine  concordato, corrispondendo al Ministero          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          la  differenza  tra  il  prezzo di rivendita e il prezzo di          acquisto,   al   netto   di   una  commissione  percentuale          progressiva  calcolata  su tale differenza. Nel caso in cui          l'intermediario  non  proceda alla rivendita degli immobili          nel  termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          la  differenza  tra  il  valore  di mercato degli immobili,          indicato  dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di          acquisto,  al netto della commissione percentuale di cui al          periodo  precedente  calcolata  su  tale  differenza.  Tale          previsione  si applica solo nel caso in cui l'intermediario          abbia  esperito  inutilmente tutte le procedure finalizzate          alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso          contrario   la   differenza  dovuta  dall'intermediario  e'          calcolata   includendo  la  commissione.  Con  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  puo'  essere  previsto  che l'alienazione degli          immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita          successiva.  All'alienazione  singola  dei  beni  e diritti          immobiliari,  anche  non compresi nei programmi, a soggetti          diversi  dagli  intermediari,  provvede  il Ministero delle          finanze.".              Al comma 5:              - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,          n.  560  (Norme  in materia di alienazione degli alloggi di          edilizia  residenziale  pubblica),  come  modificato  nella          presente legge, e' il seguente:              "11.  La  determinazione  del  prezzo  puo'  essere, in          alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  10, stabilita          dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.          In  tal  caso  la  determinazione  del  prezzo  si  intende          definitiva  anche  se  la  valutazione dell'ufficio tecnico          erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri          previsti  dal  comma  10, salva la facolta' di revoca della          domanda  di  acquisto,  da  esercitarsi entro trenta giorni          dalla  comunicazione  della  determinazione  del prezzo. Se          viene  richiesta,  da  parte  dell'acquirente, la rettifica          della  rendita  catastale  in  diminuzione,  a  causa della          comprovata  difformita'  di  tale  rendita  tra  l'immobile          richiesto   in   cessione   ed   altro   di   superficie  e          caratteristiche analoghe, ubicata nello stesso stabile o in          altro  ad  esso  adiacente, l'ufficio del territorio dovra'          provvedere  all'eventuale  rettifica  entro  novanta giorni          dalla data di ricezione della richiesta.".              Al comma 6:              -  Il  testo  degli  articoli  17,  18 e 41 della legge          28 febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in materia di controllo          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e          sanatoria delle opere abusive) e' il seguente:              "Art.  17  (Nullita'  degli  atti giuridici relativi ad          edifici).  -  Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia          in  forma  privata,  aventi  per  oggetto  trasferimento  o          costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti          reali,   relativi   ad   edifici,  o  loro  parti,  la  cui          costruzione  e'  iniziata  dopo  l'entrata  in vigore della          presente  legge,  sono nulli e non possono essere stipulati          ove    da    essi    non   risultino,   per   dichiarazione          dell'alienante,  gli estremi della concessione ad edificare          o  della  concessione  in  sanatoria  rilasciata  ai  sensi          dell'art.  13. Tali disposizioni non si applicano agli atti          costitutivi,  modificativi  o estintivi di diritti reali di          garanzia o di servitu'.              Nel  caso  in  cui sia prevista ai sensi del precedente          art.  11 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,          ma  non  il  rilascio  della concessione in sanatoria, agli          atti  di  cui  al primo comma deve essere allegata la prova          dell'integrale pagamento della sanzione medesima.              La  sentenza  che accerta la nullita' degli atti di cui          al  primo  comma  non pregiudica i diritti di garanzia o di          servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto          anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far          accertare la nullita' degli atti.              Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia          dipesa  dalla  insussistenza  della concessione al tempo in          cui  gli  atti  medesimi sono stati stipulati, essi possono          essere  confermati  anche  da una sola delle parti mediante          atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,          che contenga la menzione omessa.              Le   nullita'  di  cui  al  presente  articolo  non  si          applicano   agli  atti  derivanti  da  procedure  esecutive          immobiliari,  individuali  o concorsuali. L'aggiudicatario,          qualora   l'immobile  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui          all'art. 13 della presente legge, dovra' presentare domanda          di  concessione  in sanatoria entro centoventi giorni dalla          notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria.              Art.  18 (Lottizzazione). - Si ha lottizzazione abusiva          di  terreni  a  scopo  edificatorio quando vengono iniziate          opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia          dei  terreni  stessi in violazione delle prescrizioni degli          strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o  comunque          stabilite  dalle  leggi  statali  o  regionali  o  senza la          prescritta     autorizzazione;    nonche'    quando    tale          trasformazione     venga    predisposta    attraverso    il          frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno          in   lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali  la          dimensione  in relazione alla natura del terreno e alla sua          destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,          l'ubicazione   o   la  eventuale  previsione  di  opere  di          urbanizzazione  ed  in  rapporto  ad elementi riferiti agli          acquirenti,  denuncino in modo non equivoco la destinazione          a scopo edificatorio.              Gli  atti  tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma          privata,  aventi  ad oggetto trasferimento o costituzione o          scioglimento  della  comunione  di diritti reali relativi a          terreni  sono  nulli  e  non  possono  essere stipulati ne'          trascritti  nei pubblici registri immobiliari ove agli atti          stessi  non  sia  allegato  il  certificato di destinazione          urbanistica   contenente   le   prescrizioni   urbanistiche          riguardanti  l'area  interessata. Le disposizioni di cui al          presente   comma   non   si   applicano  quando  i  terreni          costituiscano  pertinenze  di  edifici  censiti  nel  nuovo          catasto  edilizio urbano, purche' la superficie complessiva          dell'area  di  pertinenza  medesima  sia  inferiore a 5.000          metri quadrati.              Il  certificato di destinazione urbanistica deve essere          rilasciato  dal  sindaco  entro  il  termine  perentorio di          trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.          Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio          se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei          condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli          strumenti urbanistici.              In  caso  di  mancato rilascio del suddetto certificato          nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una          dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti          attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'          la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli          strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero          l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte          dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di          strumenti attuativi.              I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono          essere  approvati  dall'ufficio  tecnico erariale se non e'          allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione          degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato          depositato presso il comune.              I  pubblici  ufficiali  che ricevono o autenticano atti          aventi   per   oggetto   il   trasferimento,   anche  senza          frazionamento  catastale,  di  appezzamenti  di  terreno di          superficie  inferiore  a  diecimila  metri  quadrati devono          trasmettere,    entro   trenta   giorni   dalla   data   di          registrazione,   copia   dell'atto   da   loro  ricevuto  o          autenticato dal sindaco del comune ove e' sito l'immobile.              Nel  caso  in cui il sindaco accerti l'effettuazione di          lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la          prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai          proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel          primo  comma  dell'art.  6,  ne  dispone la sospensione. Il          provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere          in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere          stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal          fine nei registri immobiliari.              Trascorsi  novanta giorni, ove non intervenga la revoca          del  provvedimento  di  cui  al  comma  precedente, le aree          lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio          disponibile  del comune il cui sindaco deve provvedere alla          demolizione  delle opere. In caso di inerzia del sindaco si          applicano  le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi          di cui all'art. 7.              Gli  atti  aventi  per  oggetto lotti di terreno, per i          quali  sia  stato  emesso  il  provvedimento  previsto  dal          settimo  comma,  sono nulli e non possono essere stipulati,          ne'  in  forma  pubblica  ne'  in  forma  privata,  dopo la          trascrizione  di  cui  allo  stesso comma e prima della sua          eventuale  cancellazione  o  della sopravvenuta inefficacia          del provvedimento del sindaco.              Il  quarto  comma  dell'art.  31  della legge 17 agosto          1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto          1967, n. 765, e' abrogato.              Le  disposizioni  di  cui  sopra si applicano agli atti          stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti          uffici  del catasto dopo l'entrata in vigore della presente          legge,   e   non   si  applicano  comunque  alle  divisioni          ereditarie,  alle  donazioni  fra  coniugi e fra parenti in          linea   retta   ed   ai   testamenti,   nonche'  agli  atti          costitutivi,  modificativi od estintivi di diritti reali di          garanzia e di servitu'.              Art.  41  (Esecuzione  delle  sanzioni  ai  fini  della          commerciabilita'    dei    beni).    -    Ai   fini   della          commerciabilita' dei beni possono essere stipulati gli atti          aventi  per  oggetto  diritti reali relativi ad immobili la          cui  costruzione  sia  stata  iniziata  successivamente  al          1 settembre   1967,   per   i   quali  sia  esibita  idonea          certificazione  rilasciata  dall'autorita'  competente  che          attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni          dei  provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art.          41   della   legge  17 agosto  1942,  n.  1150,  modificato          dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso          di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base          a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15          della  legge  28 gennaio  1977,  n.  10.  Degli estremi dei          documenti esibiti dovra' farsi menzione in atto; si applica          in  ogni  caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e          del primo comma dell'art. 21 della presente legge.              Il  pagamento  delle  sanzioni  pecuniarie  produce gli          effetti di cui al penultimo comma dell'art. 35.              La  certificazione  di cui al primo comma e' rilasciata          dalla   competente  autorita'  entro  trenta  giorni  dalla          presentazione  della  domanda,  trascorso  inutilmente tale          termine,  essa  puo' essere sostituita da una dichiarazione          dell'alienante  attestante l'avvenuto integrale adempimento          delle  prescrizioni  dei  provvedimenti  di  cui,  al primo          comma,  accompagnata  dalla copia conforme della domanda di          rilascio della certificazione.              Le  disposizioni di cui sopra non si applicano comunque          agli  atti  costitutivi,  modificativi od estintivi diritti          reali di garanzia o di servitu'".              -  Il  testo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985,          n. 47, e' riportato nelle note all'art. 46.              -   La  legge  4 gennaio  1968,  n.  15  (Norme  sullla          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e          autenticazione  di  firma)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.              Al comma 7:              -  Il  comma  112  dell'art. 3 della legge n. 662/1996,          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "112.  Per  le  esigenze  organizzative  e  finanziarie          connesse  alla  ristrutturazione  delle  Forze  armate, con          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su          proposta  del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del          tesoro  e  delle  finanze, sono individuati gli immobili da          inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare          secondo le seguenti procedure:                a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni          dei  beni  potranno essere effettuate, anche in deroga alla          legge   24 dicembre   1908,  n.  783  (390),  e  successive          modificazioni,  ed al regolamento emanato con regio decreto          17 giugno  1909,  n.  454  (391),  nonche' alle norme sulla          contabilita'   generale   dello  Stato,  fermi  restando  i          principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  contabile,          mediante  conferimento  di  apposito  incarico a societa' a          prevalente    capitale    pubblico,    avente   particolare          qualificazione  professionale ed esperienza commerciale nel          settore immobiliare;                b) relativamente  alle  attivita'  di utilizzazione e          valorizzazione,  nonche'  permuta  dei beni che interessino          enti   locali,  anche  in  relazione  alla  definizione  ed          attuazione  di  opere  ed  interventi,  si potra' procedere          mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di          quanto  disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.          142 (392);                c) alla   determinazione   del  valore  dei  beni  da          alienare   nonche'  da  ricevere  in  permuta  provvede  la          societa'  affidataria  tenendo  conto della incidenza delle          valorizzazioni  conseguenti  alle  eventuali  modificazioni          degli  strumenti  urbanistici  rese  necessarie dalla nuova          utilizzazione.  La  valutazione  e'  approvata dal Ministro          della   difesa   a   seguito  di  parere  espresso  da  una          commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro          della  difesa,  composta  da  esponenti dei Ministeri della          difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da          un  esperto  in possesso di comprovata professionalita' nel          settore,   su   indicazione   del  Ministro  della  difesa,          presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato          dello Stato;                d)  i contratti di trasferimento di ciascun bene sono          approvati  dal  Ministro  della difesa; l'approvazione puo'          essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con          riferimento  ai  termini ed alle modalita' di pagamento del          prezzo  e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto          alle   esigenze   della   Difesa   anche   se  sopraggiunte          successivamente all'adozione del programma;                e) ai  fini  delle  permute e delle alienazioni degli          immobili  da  dismettere,  secondo  appositi  programmi, il          Ministero  della  difesa comunica l'elenco di tali immobili          al  Ministero  per  i  beni  culturali ed ambientali che si          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione          della  comunicazione  in  ordine alla eventuale sussistenza          dell'interesse   storico-artistico  individuando,  in  caso          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e          seguenti  della  legge  1 giugno  1939,  n.  1089 (393). Le          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge          sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta          giorni dalla ricezione della richiesta".              - L'art.  44  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448          (Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo          sviluppo), nel testo modificato dalla presente legge, e' il          seguente:              "Art.  44  (Dismissione di immobili del Ministero della          difesa).  1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle          esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo          modello  organizzativo  delle Forze armate, con decreto del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del          Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i Ministri del          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e          delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro per i beni e le          attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a          tutela,  e  con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai          beni  compresi  in  aree  protette  o di particolare pregio          naturalistico,  sono  individuati, per la loro dismissione,          attraverso   alienazioni   o  permute,  ovvero  per  essere          attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione,          i  beni  immobili  in  relazione  ai quali sia accertato il          venir   meno   dell'interesse  all'utilizzo  per  finalita'          militari,    ovvero   non   risulti   piu'   economicamente          conveniente  la  gestione  diretta. Resta confermato quanto          disposto   dall'articolo   3,   comma   114,   della  legge          23 dicembre 1996, n. 662.              1-bis.   Le   alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e          gestioni  dei  beni  immobili  valutati  non piu' utili dal          Ministero  della  difesa,  anche  se  non  individuati  dal          decreto  di  cui al comma 1, possono essere disposte, ferme          restando  le disposizioni del regolamento di cui al decreto          del  Presidente  della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,          tramite  conferenze  di  servizi,  tra i rappresentanti del          Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni          pubbliche    interessate    ed   i   rappresentanti   della          amministrazioni   territoriali   interessate.  In  sede  di          conferenze   di   servizi,  in  deroga  a  quanto  previsto          dall'articolo   3,  comma  112,  lettera  c),  della  legge          23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore          dei  beni  da  dismettere  tenendo  conto  delle  finalita'          pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei          beni stessi.              2.   Per  le  alienazioni,  permute,  valorizzazioni  e          gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le          disposizioni  contenute  nelle lettere da a) a e) del comma          112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.              3.   I  comuni,  le  province  e  le  regioni  nel  cui          territorio  e'  situato l'immobile oggetto di dismissione o          concessione  hanno  diritto  di  prelazione. A tale fine il          Ministero  della  difesa  e' tenuto a notificare ai comuni,          alle province e alle regioni il valore dei beni determinato          e  approvato  ai  sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera          c),  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662. Il diritto di          prelazione  deve  essere  esercitato  entro  il  termine di          quarantacinque  giorni  dalla  notificazione.  In  mancanza          della   notificazione  comuni,  province  e  regioni  hanno          diritto  di  riscattare  la quota dall'acquirente e da ogni          successivo  avente  causa. La priorita' per l'esercizio del          diritto  di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle          province  e quindi alle regioni. I comuni, le province e le          regioni  mantengono  per almeno trenta anni la destinazione          pubblica   degli   immobili   oggetto   di   dismissione  o          concessione.              4.  Le  risorse  derivanti dalle alienazioni e gestioni          degli  immobili effettuate ai sensi del presente articolo e          dell'articolo  3,  comma 112, della legge 23 dicembre 1996,          n.  662,  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato          per  essere  riassegnate,  nel  complessivo  limite di lire          1.400  miliardi,  allo  stato  di  previsione del Ministero          della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo          comma,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (su proposta del          Ministero   della   difesa,   per  il  conseguimento  degli          obiettivi  di  ammodernamento  e  potenziamento  operativo,          strutturale  e  infrastrutturale  delle  Forze  armate.  Le          disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f),          della  citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma          14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.              5.  Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge          18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente:              "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra          l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al          presente  articolo,  non siano state ancora definitivamente          concluse  alla  data  del  31 dicembre 1998: a) le aree del          demanio  dello  Stato  oggetto  di  permuta di cui gli enti          abbiano  avuto la disponibilita' continuata, per effetto di          accordi  stipulati  ai  sensi  del  presente articolo e che          siano    state   destinate   in   modo   irreversibile   al          soddisfacimento  degli  interessi delle comunita' residenti          nel   relativo  ambito  territoriale,  sono  trasferite  al          patrimonio  indisponibile  dell'ente locale; b) gli alloggi          di  servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro          componenti  essenziali,  destinati al soddisfacimento delle          esigenze  abitative  del  personale  militare, realizzati a          carico  delle  risorse  finanziarie  dell'ente  locale sono          considerati   infrastrutture  militari  e  sottoposti  alle          disposizioni  di  cui  agli  articoli  5  e  seguenti della          presente   legge.  Sono  fatti  salvi  eventuali  conguagli          economici  derivanti  da  stime  effettuate  dai competenti          uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadeimpienze          contrattuali .              6.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 112,          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662 (209), continuano a          trovare   applicazione   in  riferimento  alle  dismissioni          relative  ai beni individuati con il decreto del Presidente          del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.              7.  Il  Ministro  della  difesa comunica semestralmente          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  le dismissioni          effettuate,   i   proventi   realizzati   e   le   relative          destinazioni.   Le  medesime  comunicazioni  sono  rese  al          Comitato  misto  pariterico  per le servitu' militari delle          regioni  interessate, limitatamente ai provvedimenti che le          riguardano".              Al comma 8:              - Per  il  testo  dell'art. 44 della legge n. 448/1998,          cosi' come modificato, si veda in nota al comma 7.              Al comma 9:              - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n.          662/1996, si veda in nota al comma 7.              - Per  il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n.          448/1998, si veda in nota al comma 7.              Al comma 10:              - Per  il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n.          448/1998, si veda in nota al comma 7.              Al comma 11:              - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n.          662/1996,  cosi'  come  modificato dalla presente legge, si          veda in nota al comma 7.              Al comma 12:              - Il  comma  1  dell'art.  1 del decreto legislativo 16          febbraio  1996,  n.  104 (Attuazione della delega conferita          dall'art.  3,  comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335,          in  materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli          enti  previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi          in campo immobiliare) e' il seguente:              "Art.  1  (Ambito di applicazione e finalita'). - 1. Il          presente  decreto legislativo, in attuazione delle norme di          cui  all'art.  3,  comma  27, della legge 8 agosto 1995, n.          335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti          previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della          tabella  allegata  alla  legge  20 marzo  1975,  n.  70, ed          altresi  di  quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno          1994,   n.   479,   e   di   enti   previdenziali  pubblici          successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione          dei  beni,  alle  forme  del trasferimento della proprieta'          degli  stessi  e  alle  forme  di  realizzazione  di  nuovi          investimenti  immobiliari  secondo principi di trasparenza,          economicita' e congruita' di valutazione economica".              Al comma 15:              - Per  il testo del comma 99 dell'art. 3 della legge n.          662/1996,  come modificato dalla presente legge, si veda in          nota al comma 3.              Al comma 16:              - La  legge  18  agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di          spesa  per  la  costruzione  di  alloggi di servizio per il          personale militare e disciplina delle relative concessioni)          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e' 1 settembre 1978,          n. 245.              - L'art. 14 della legge n. 497/1978 e' il seguente:              "Art.  14.  -  Il  canone  trattenuto  sulle competenze          mensili  del  concessionario  e'  versato  in tesoreria con          imputazione al bilancio in entrata dello Stato.              Il  20  per  cento dell'importo relativo e' riassegnato          allo  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per          essere  impiegato  nella  manutenzione  straordinaria degli          alloggi.              L'80  per  cento dello stesso importo e' riassegnato al          predetto  stato  di previsione per la realizzazione, a cura          del Ministero della difesa, di altri alloggi".              - Il  comma 4 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993,          n.  537  (Interventi  correttivi di finanza pubblica) e' il          seguente:              "4.  Ai  fini  della  legge  18 agosto  1978, n. 497, e          successive  modificazioni,  della legge 1 dicembre 1986, n.          831,   e  del  decreto-legge  21 settembre  1987,  n.  387,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre          1987,  n.  472, e successive modificazioni, il 10 per cento          ed  il  40  per  cento delle entrate recate dal comma 3 del          presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione          della  spesa  del  Ministero  che utilizza gli alloggi, per          essere   impiegati,   rispettivamente,  nella  manutenzione          straordinaria  degli  stessi  e nella realizzazione, a cura          dei Dicasteri stessi, di altri alloggi".              - Il comma 4 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994,          n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)          e' il seguente:              "4.  Le  misure  del 20 per cento e dell'80 per cento e          relative  destinazioni,  indicate  dall'art. 14 della legge          18 agosto   1978,   n.  497,  e  successive  modificazioni,          dall'art.   8  della  legge  1 dicembre  1986,  n.  831,  e          successive  modificazioni,  e  dall'articolo  9 del decreto          legge   21 settembre   1987,   n.   387,   convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  20 novembre  1987,  n. 472, e          successive  modificazioni,  sono  rideterminate:  nel 5 per          cento  per  il  ripristino di immobili non riassegnabili in          quanto  in  attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la          manutenzione   straordinaria;  nel  15  per  cento  per  la          costituzione  di  un  fondo-casa  e nel 20 per cento per la          realizzazione  ed  il  reperimento  da  parte del Ministero          della  difesa,  e  delle  altre amministrazioni di cui alla          citata  legge  n. 831 del 1986 e al citato decreto legge n.          387  del  1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data          di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della          difesa  e  delle finanze, sentite le competenti Commissioni          parlamentari,  emanano con propri decreti, i regolamenti di          gestione  ed  utilizzo  del  fondo-casa,  sentito il parere          delle  sezioni  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza          (COCER) interessate".              Al comma 17:              - L'art.  16 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega          al  Governo  per  il  riordino della carriera diplomatica e          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale          militare  del  Ministero della difesa, per il personale del          Consiglio   superiore   della   magistratura),  cosi'  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita'          del  personale  militare e delle Forze di polizia). - 1. Al          fine  di  assicurare la mobilita' del personale militare in          coerenza   con  le  esigeze  derivanti  dal  nuovo  modello          organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad          emanare,  entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi          recanti  le  norme necessarie a consentire la realizzazione          di    un   programma   pluriennale   di   ristrutturazione,          costruzione,  ammodernamento  o  acquisto  di  alloggi, nel          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:                a) individuazione   degli   strumenti   finanziari  e          gestionali,   quali   i   fondi   comuni   di  investimento          immobiliare,  il  leasing  immobiliare  o  altre  tipologie          contrattuali,  in  grado  di  mettere  a  disposizione  del          personale  militare  abitazioni  alle  migliori  condizioni          economiche;                b)  selezione,  tramite  procedure di gara secondo il          diritto   comunitario   e   le  disposizioni  nazionali  di          attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per          la  gestione  degli  strumenti,  di  cui  alla  lettera a),          finalizzata   alla   costruzione  ed  alla  gestione  degli          alloggi;                c)   autofinanziamento   del   programma   attraverso          l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli          alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;                d) individuazione  dei  criteri  in  base  ai quali i          soggetti   gestori   definiranno   i   contratti   con  gli          utilizzatori  degli  alloggi  ed  i  relativi corrispettivi          anche  tenendo  conto  di  quanto previsto alla lettera g),          garantendo  agli  stessi  anche la possibilita' di ottenere          titoli  rappresentativi  della  proprieta'  degli alloggi e          prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello          Stato,  con  privilegio  su ogni altro credito, nel caso in          cui  il  soggetto  gestore  attribuisca  agli  alloggi  una          destinazione   diversa  da  quella  convenuta  o  la  renda          impossibile;                e) definizione  di standard costruttivi e urbanistici          uniformi,  sulla  base  di  un'intesa da raggiungere in via          generale  con  gli  enti  locali  attraverso  la Conferenza          Stato-citta' e autonomie locali;                f)  semplificazione  e  snellimento delle normative e          delle  procedure  relative  alla  realizzazione  di alloggi          destinati al personale militare;                g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di          procedere  al  trasferimento  a titolo gratuito di terreni,          gia'   appartenenti  al  demanio  militare,  in  favore  di          soggetti  di  cui alla lettera b), fermi restando i vincoli          urbanistici   previsti   in   sede  locale  a  salvaguardia          dell'ambiente  e  i vincoli posti da altre leggi speciali a          salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico,          nonche'   dalle   leggi   regionali   e   statali,   previa          individuazione  dei  criteri  di  valutazione, da parte dei          competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle          aree  con  riferimento  ai  valori  di  mercato, al fine di          consentire  il  contenimento  dei corrispettivi dovuti. per          l'utilizzazione  degli  alloggi.  Analoga  facolta'  potra'          essere  esercitata,  con  le  medesime modalita' o criteri,          dagli  enti  locali  interessati  in  relazione  a  terreni          rientranti nella propria disponibilita';                h)   utilizzo  da  parte  dell'Amministrazione  della          difesa   della   quota   parte   delle   risorse   ad  essa          complessivamente  derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4,          della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del          pagamento    dei    corrispettivi   relativi   ad   alloggi          transitoriamente  non  occupati  e  delle relative spese di          gestione;                i) definizione  della  responsabilita'  del  soggetto          gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;                l)  coordinamento della disciplina recata dalla legge          18 agosto  1978,  n.  497,  con  le disposizioni recate dai          decreti legislativi di cui al presente comma;                m) estensione    delle   disposizioni   dei   decreti          legislativi  di cui al presente comma anche al programma di          ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di          immobili  destinati  ad  alloggi  di servizio del personale          militare della Guardia di finanza;                n) esplicita   indicazione  delle  norme  legislative          abrogate.              2.  I  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 possono          disciplinare  le modalita' ed i criteri di estensione delle          medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia.              3.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1          sono  trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da          parte  delle  competenti  Commissioni  parlamentari, che si          pronunciano   entro   quaranta   giorni  dall'assegnazione,          trascorsi  i quali i decreti legislativi sono emanati anche          in assenza di parere.              4.  Disposizioni  correttive  e integrative dei decreti          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, con          il  rispetto  dei  medesimi principi e criteri direttivi di          cui  al  comma  1  e con le stesse procedure, entro un anno          dalla data della loro entrata in vigore.              5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla          dismissione  dei  beni  immobili dell'AmministrazIone della          difesa  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  112,  della  legge          23 dicembre  1996, n. 662, e successive modificazioni, puo'          essere  previsto  il  riconoscimento  in  favore degli enti          locali  di  una  quota  non  superiore  al 20 per cento del          maggior valore degli immobili determinato per effetto delle          valorizzazioni   assentite,  utilizzabile  a  scomputo  del          prezzo  di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi          stessi,    ovvero   per   finalita'   di   manutenzione   e          riqualificazione urbana.              6.     Alla     dismissione     dei    beni    immobili          dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3,          comma   112,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e          successive  modificazioni,  si applicano le disposizioni di          cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.              7.  All'art.  6  della legge 18 agosto 1978, n. 497, il          numero 5) e' sostituito dal seguente:                "5)  alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle          infrastrutture  militari  per  ufficiali,  sottufficiali, e          volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC)          .              8.   Il   primo  comma  dell'articolo  12  della  legge          18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente:              "Gli  ufficiali,  i  sottufficiali  e  i  volontari  in          servizio  permanente  possono  usufruire  dei  locali  che,          nell'ambito  delle  infrastrutture militari, sono destinati          ad alloggiamenti collettivi di servizio .              9.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, il          MInistro   della   difesa  emana  con  proprio  decreto  un          regolamento  contenente  norme  per la classificazione e la          ripartizione  degli  alloggi tra ufficiali. sottufficiali e          volontari   in   servizio   permanente;   le  modalita'  di          assegnazione  degli  alloggi  stessi;  le  modalita' per il          calcolo  del  canone  e  degli  altri  oneri;  i  tempi  di          adeguamento  dei  canoni  per  gli alloggi preesistenti; le          modalita'   per   la   formazione   delle  graduatorie  con          particolare riferimento al punteggio che e' determinato, in          base  alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare,          nonche'  ai  benefici  gia'  goduti  o  alle  condizioni di          disagio  di  arrivo  in  una  nuova  sede; la composizione,          d'intesa  con  gli organi della rappresentanza militare, di          commissioni   per   l'assegnazione  degli  alloggi  stessi.          L'organo  nazionale  della rappresentanza militare chiamato          preventivamente ad espriemere il parere sul regolamento.              10.  Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52,          sono  comunque  alienati,  agli assegnatari che ne facciano          richiesta,  indipendentemente dai limiti stabiliti al comma          4  dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In          tale  caso  si applicano le modalita' di cessione stabilite          dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560.              10-bis.  Con  le stesse modalita' stabilite al comma 10          possono  essere  alienati gli immobili del patrimonio e del          demanio   dello  Stato  concessi  in  qualita'  di  alloggi          individuali  ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati          al di fuori o prospicienti le strutture di servizio".              Al comma 18:              - Il  comma  109  dell'art.  3 della legge n. 662/1996,          come modificato dalla presente legge e' il seguente:              "109.  Le  amministrazioni pubbliche che non rispondono          alla  legge  24  dicembre  1993,  n. 560, la Concessionaria          servizi  assicurativi  pubblici Spa (CONSAP), e le societa'          derivanti  da  processi  di  privatizzazione  nelle  quali,          direttamente  o  indirettamente, la partecipazione pubblica          e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso          in  azioni  ordinarie,  procedono alla dismissione del loro          patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':                a)  e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in          blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci          gli  inquilini,  il  diritto  di prelazione ai titolari dei          contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti          e  non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione          dell'immobile,  e  ai  loro familiari conviventi sempre che          siano   in   regola   con  i  pagamenti  al  momento  della          presentazione della domanda di acquisto;                b)   e'   garantito   il  rinnovo  del  contratto  di          locazione,   secondo   le  norme  vigenti,  agli  inquilini          titolari  di  reddito  familiare  complessivo  inferiore ai          limiti  di  decadenza  previsti  per  la  permanenza  negli          alloggi  di  edilizia  popolare. Per famiglie di conduttori          composte   da   ultrasessantacinquenni   o  con  componenti          portatori  di  handicap,  tale limite e aumentato del venti          per cento;                c) lettera (abrogata);                d)  per la determinazione del prezzo di vendita degli          alloggi  e'  preso a riferimento il prezzo di mercato degli          alloggi  liberi  diminuito del trenta per cento fatta salva          la  possibilita',  in  caso  di  difforme  valutazione,  di          ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale;                e)  i  soggetti  alienanti  di cui al presente comma,          sentite  le  organizzazioni sindacali rappresentative degli          inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle          domande  di acquisto per gli immobili posti in vendita e di          accesso ad eventuali mutui agevolati;                f)  il  10  per  cento del ricavato della dismissione          degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'          versato  su  un apposito capitolo dello stato di previsione          dell'entrata;  il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio;                f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti          con  circolare  del  Ministro del lavoro e della previdenza          sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che          sorgono  in  zone  nelle  quali il valore unitario medio di          mercato  degli  immobili  e  superiore  del  70  per  cento          rispetto  al  valore  di mercato medio rilevato nell'intero          territorio  comunale.  Tali alloggi sono offerti in vendita          ai  titolari  di  contratti di locazione in corso ovvero di          contratti  scaduti  non ancora rinnovati purche' si trovino          nella   detenzione   dell'immobile,  e  ai  loro  familiari          conviventi,  in  regola  con  i  pagamenti al momento della          presentazione  della  domanda  di acquisto, ad un prezzo di          vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con          le  modalita'  di cui alle lettere a), b) e c) del presente          comma.  All'offerta  degli  immobili  si  provvede mediante          lettera  raccomandata,  con  avviso di ricevimento, recante          indicazione  del  prezzo  di vendita dell'alloggio, inviata          dall'ente  proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).          Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento della          lettera  raccomandata  i  soggetti  presentano  domanda  di          acquisto  per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale          termine  gli  immobili  sono  posti  in  vendita  con  asta          pubblica al migliore offerente".              - Il  comma 9 dell'art. 4 della legge n. 488/1999 e' il          seguente:              "9.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8          si  applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del          demanio  di  cui  all'art.  65  del  decreto legislativo 30          luglio 1999, n. 300".              Al comma 21:              - Il  testo  dei  commi 99 e seguenti dell'art. 3 della          legge  n.  662/1996,  riguardanti  programmi di dismissione          degli immobili dello Stato, e' il seguente:                Per il comma 99 si veda in nota al comma 3;                Per il comma 99-bis si veda in nota al comma 2.              - Si riporta il testo dei commi da 100 a 108:              "100.  Lo  Stato  venditore e' esonerato dalla consegna          dei  documenti  relativi  alla  proprieta' o al diritto sul          bene  nonche'  alla  regolarita'  urbanistica  e  a  quella          fiscale  producendo  apposita  dichiarazione di titolarita'          del  diritto  e  di  regolarita' urbanistica e fiscale. Gli          onorari   notarili   sono  ridotti  al  20  per  cento.  Le          valutazioni  di  interesse  storico e artistico sui beni da          alienare  sono  effettuate secondo le modalita' e i termini          stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32          della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di          entrata   in   vigore   della   presente  disposizione,  il          regolamento  di cui all'art. 32 della predetta legge n. 448          del  1998,  ancora  non sia stato emanato, il Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          comunica  l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali che si          pronuncia  entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione          della  comunicazione  in  ordine  all'eventuale sussistenza          dell'interesse  storico  artistico  individuando,  in  caso          positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili          stessi.  Per  i  beni  riconosciuti  di  tale  interesse si          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e          seguenti   della   legge   1   giugno  1939,  n.  1089.  Le          approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge          n.  1089  del  1939,  sono  rilasciate entro novanta giorni          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza          che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via          sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri.              101.  I  limiti  di  valore  previsti  per l'obbligo di          richiesta   del   parere   del   Consiglio  di  Stato  sono          decuplicati  relativamente alle alienazioni di cui al comma          99.              102.  I  contratti sono stipulati, rispettivamente, dal          direttore  generale  del  dipartimento  del  territorio del          Ministero  delle  finanze  per  importi  superiori  a 2.000          milioni  di  lire,  dal  direttore centrale del demanio per          importi  nel  limite  compreso  tra  600 e 2.000 milioni di          lire,  dai  direttori  delle  direzioni compartimentali del          territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.              103. (abrogato).              104. (abrogato).              105.  In  deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i          funzionari  che  agiscono  quali  ufficiali roganti possono          chiedere  la  registrazione  degli  atti  da essi compiuti,          ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto          pagamento  della  relativa  imposta  da  parte del soggetto          contraente.              106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28          dicembre  1995,  n.  549,  concernente le cessioni dei beni          immobili patrimoniali della amministrazione dei monopoli di          Stato.    Ai    beni   immobili   patrimoniali   di   detta          amministrazione,  non  occorrenti  per lo svolgimento della          attivita'   produttiva   e  commerciale,  si  applicano  le          disposizioni  generali  per  la  gestione e la cessione del          patrimonio immobiliare dello Stato.              107.  Al  comma  2  dell'art.  6 della legge 25 gennaio          1994,  n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge          26  settembre  1995, n. 406, convertito, con modificazioni,          dalla  legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei          geometri"   sono   inserite   le   seguenti:   "dei  periti          industriali edili .              108.  Il  Ministro delle finanze procede alla cessione,          su  istanza  del  comune di San Remo, delle aree dell'alveo          del  torrente  Armea occupate per la costruzione dell'opera          pubblica   denominata  "centro  di  commercializzazione  di          prodotti  fioricoli,  mercato  dei  fiori",  a  seguito dei          lavori  di  arginatura,  rettifica e copertura del suddetto          alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9          luglio  1981,  n. 3812, della giunta regionale. La cessione          e'  subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a          sedime  dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture          e   pertinenze.   L'ufficio  tecnico  erariale  di  Imperia          procedera'   d'intesa  con  il  comune  di  San  Remo  alla          identificazione  e  ricognizione  delle  aree  suddette. Il          prezzo  della  cessione di cui al presente comma non potra'          essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree          determinato  dall'ufficio  tecnico  erariale  di  Imperia e          l'indennita'   per  la  pregressa  occupazione  delle  aree          demaniali  non  potra' essere superiore al 20 per cento del          canone  determinato  dallo  stesso  ufficio  sulla base dei          valori in comune commercio.              Per il comma 109 si veda in nota al comma 18.              110.  Per  le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle          cessioni  legali,  ai  sensi  dell'art. 2 del decreto-legge          23 maggio  1994,  n.  301,  convertito,  con modificazioni,          dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          concerto  con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a          partire  dal  10 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento          da  riconoscere  alle imprese cedenti, a fronte di tutte le          obbligazioni   derivanti  dalle  cessate  cessioni  legali,          tenuto   conto  del  rendimento  medio  degli  investimenti          finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni          disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale          incompatibile  con  quanto statuito nel presente comma deve          intendersi espressamente abrogata.              111.  L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.          86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre          1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:              "Art.  14-bis  (Fondi  istituiti  con  apporta  di beni          immobili).  -  1.  In  alternativa alle modalita' operative          indicate  negli  articoli  12,  13 e 14, le quote del fondo          possono  essere  sottoscritte,  entro  un  anno  dalla  sua          costituzione,  con  apporto  di  beni immobili o di diritti          reali  su  immobili,  qualora  l'apporta sia costituito per          oltre   il  51  per  cento  da  beni  e  diritti  apportati          esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,          da  regioni,  da  enti  locali  e loro consorzi, nonche' da          societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli          stessi  soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in          natura  si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),          d),  e),  l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,          commi  7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,          le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.              2.  Ai  fini  del  presente  articolo  la  societa'  di          gestione    non   deve   essere   controllata,   ai   sensi          dell'articolo    2359    del    codice    civile,   neanche          indirettamente,   da  alcuno  dei  soggetti  che  procedono          all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,          nell'individuazione  del soggetto contrallante non si tiene          conto  delle  partecipazioni  detenute  dal  Ministero  del          tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel          fondo  di  cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal          Ministro  del  tesoro  nel  limite massimo dell'1 per cento          dell'ammontare del fondo.              3.  Il  regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,          per  i  soggetti  che effettuano conferimenti in natura, di          integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore          al  5  per  cento  del  valore del fondo. Detto obbligo non          sussiste  qualora  partecipino al fondo, esclusivamente con          apporti  in  denaro,  anche  soggetti diversi da quelli che          hanno  effettuato  apporti in natura ai sensi del comma 1 e          sempreche'  il relativo apporto in denaro non sia inferiore          al  10  per  cento  del  valore  del  fondo.  La liquidita'          derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata          per   l'acquisto   di   beni   immobili   o  diritti  reali          immobiliari;  fanno eccezione gli acquisti di beni immobili          e  diritti  reali  immobiliari  strettamente  necessari  ad          integrare   i  progetti  di  utilizzo  di  beni  e  diritti          apportati  ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti          comportino  un  investimento  non superiore al 30 per cento          dell'apporto complessivo in denaro.              4. Gli immobili appartati al fondo ai sensi del comma l          sono   sottoposti   alle   procedure   di   stima  previste          dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione          deve  essere  redatta  e depositata al momento dell'apporto          con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del          codice  civile  e  deve  contenere  i  dati  e  le  notizie          richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.              5. Agli immobili appartati al fondo da soggetti diversi          da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni          di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.              6.   Con   modalita'   analoghe   a   quelle   previste          dall'articolo  12, comma 3, la societa' di gestione procede          all'offerta    al    pubblico    delle    quote    derivate          dall'istituzione  del  fondo  ai  sensi  del comma 1. A tal          fine,  le  quote  sono  tenute  in deposito pressa la banca          depositaria.  L'offerta  al  pubblico deve essere corredata          dalla  relazione  dei  periti  di  cui  al  comma  4 e, ove          esistente,    dal    certificato    attestante   l'avvenuta          approvazione  dei  progetti  di  utilizzo  dei  beni  e dei          diritti  da  parte  della  conferenza  di servizi di cui al          comma  12.  L'offerta  al  pubblico  deve concludersi entro          diciotto  mesi  dalla  data dell'ultimo apporto in natura e          comportare   collocamento   di  quote  per  un  numero  non          inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso          investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento          del   fondo   prevede   le   modalita'  di  esecuzione  del          collacamento,    il   termine   per   il   versamento   dei          corrispettivi  da  parte  degli  acquirenti delle quote, le          modalita'  con  cui  la  societa'  di gestione procede alla          consegna   delle   quote   agli   acquirenti,  riconosce  i          corrispettivi  ai  soggetti  conferenti  e  restituisce  ai          medesimi le quote non collocate.              7.  Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai          sensi  del  comma  6 sono tenuti a fornire alle societa' di          gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon          esito  dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili          forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.              8.  Entro  sei  mesi  dalla  consegna  delle quote agli          acquirenti,  la  societa'  di gestione richiede alla CONSOB          l'ammissione  dei relativi certificati alla negoziazione in          un  mercato  regolamentato,  salvo  il caso in cui le quote          siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).              9.  Qualora,  decorso il termine di diciotto mesi dalla          data  dell'ultimo  apporto  in natura, risulti collocato un          numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la          societa'  di  gestione  dichiara  il mancato raggiungimento          dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le          prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera          la  liquidazione  del  fondo,  che  viene  effettuata da un          commissariato  nominato  dal Ministro del tesoro e operante          secondo  le  direttive  impartite  da Ministro medesimo, il          quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti          reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.              10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma l,          non  danno  luogo  a  redditi  imponibili  ovvero a perdite          deducibili  per  l'apportante  al  momento dell'apporto. Le          quote  ricevute  in  cambio  dell'immobile  o  del  diritto          oggetto  di  apporto  mantengono, ai fini delle imposte sui          redditi   il   medesimo   valore  fiscalmente  riconosciuto          anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di          organi  dello  Stato  per  importi  superiori  ovvero anche          inferiori  a  quelli  attribuiti agli immobili o ai diritti          reali  immobiliari al momento del conferimento ai sensi del          comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica          del  valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti          medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.              11.  Per  l'insieme  degli  apporti di cui al comma l e          delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,          e'  dovuto  in  luogo  delle ordinarie imposte di registro,          ipotecaria    e    catastale    e   dell'imposta   comunale          sull'incremento   di   valore  degli  immobili,  un'imposta          sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio          del  registro  a  seguito  di denuncia del primo apporto in          natura  e  che  deve  essere  presentata  dalla societa' di          gestione  entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso          e' stato effettuato.              12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti          apportati  a  norma  del  comma  1  di  importo complessivo          superiore  a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione          di  cui  al  comma 4 sono sottoposti all'approvazione della          conferenza  di  servizi  di  cui  all'art. 14 della legge 7          agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi          dell'art.  2,  comma  12,  della legge 24 dicembre 1993, n.          537,  le  determinazioni  concordate  nelle  conferenze  di          servizi  sostituiscono  a  tutti gli effetti i concerti, le          intese,  i  nulla  osta  e gli assensi comunque denominati.          Qualora    nelle    conferenze   non   si   pervenga   alle          determinazioni   conclusive   entro  novanta  giorni  dalla          convocazione  ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in          conseguenza   della  mancata  partecipazione  ovvero  della          mancata  comunicazione entro venti giorni delle valutazioni          delle   amministrazioni   e   dei   soggetti   regolarmente          convocati,  le relative determinazioni sono assunte ad ogni          effetto  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri;  il  suddetto          termine  puo'  essere prorogato una sola volta per non piu'          di   sessanta   giorni.   I   termini  stabiliti  da  altre          disposizioni  di  legge  e  regolamentari per la formazione          degli  atti  facenti  capo  alle amministrazioni e soggetti          chiamati  a  determinarsi  nelle conferenze di servizi, ove          non   risultino  compatibili  con  il  termine  di  cui  al          precedente  periodo, possono essere ridotti con decreto del          Presidente  del Consiglio dei ministri per poter consentire          di  assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi          nel  rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.          Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della          conferenza  nel  procedimento  di approvazione del progetto          non  sono  opponibili  alla societa' di gestione, al fondo,          ne'  ai  soggetti cui sono stati trasmessi, in tutta ovvero          anche solo in parte, i relativi diritti.              13.   Il  Ministro  del  tesoro  puo'  emettere  titoli          speciali  che prevedono diritti di conversione in quote dei          fondi  istituiti  ai  sensi  del comma 1. Le modalita' e le          condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello          stesso  Ministro. In alternativa alla procedura prevista al          comma  6,  per  le quote di propria pertinenza, il Ministro          del  tesoro  puo'  emettere  titoli  speciali che prevedano          diritti  di  conversione  in  quote  dei fondi istituiti ai          sensi  del  comma  1.  Le modalita' e le condizioni di tali          emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.              14.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli          emessi  ai  sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote          nonche'  dai  proventi  distribuiti  dai fondi istituiti ai          sensi  del  comma l affluiscono al fondo per l'ammortamento          dei  titoli  di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.          432.              15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino          a  concorrenza  del  valore dei beni conferiti, ad emettere          prestiti  abbligazionari  canvertibili  in  quote dei fondi          istituiti  ai sensi del comma 1, secondo le modalita di cui          all'art.  35  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724. In          alternativa  alla  procedura  prevista  al  comma 6, per le          quote  di  propria pertinenza, gli enti locali territoriali          possono  emettere  titoli speciali che prevedano diritti di          conversione  in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai          sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo          35 della predetta legge n. 724 del 1994.              16.  Le  somme  derivanti  dal  collocamento dei titoli          emessi  ai  sensi  del comma 150 dalla cessione delle quote          nonche'  dai  proventi distribuiti dai fondi sono destinate          al   finanziamento  degli  investimenti  secondo  le  norme          previste  dal  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,          nonche' alla riduzione del debito complessivo.              17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei          beni  e  dei  diritti  da conferire ai sensi del comma 1 da          parte  degli  enti  locali  territoriali  sia  prevista dal          regolamento  del  fondo  l'esecuzione  dei  lavori  su beni          immobili  di  pertinenza  del fondo stesso, gli enti locali          territoriali   conferenti   dovranno   effettuare  anche  i          conferimenti  in  denaro  necessari nel rispetto dei limiti          previsti  al  comma  1. A tal fine gli enti conferenti sono          autorizzati    ad    emettere    prestiti    obbligazionari          convertibili   in   quote  del  fondo  fino  a  concorrenza          dell'ammontare  sottoscritto  in denaro. Le quote del fondo          spettanti  agli  enti  locali  territoriali  a  seguito dei          conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la          banca depositaria fino alla conversione .              -  per  il testo del comma 112 si veda in nota al comma          7;              113.  In  caso  di  alienazione  dei beni conferiti, ai          sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi          dell'articolo  14-bis  della  legge 25 gennaio 1994, n. 86,          come  sostituito  dal  comma  111,  di alienazione dei beni          immobili  e dei diritti reali su immobili appartenenti allo          Stato  non  conferiti  nei  medesimi  fondi, secondo quanto          previsto   dal  comma  99,  e  di  alienazione  per  quelli          individuati  dal  comma  112,  gli enti locali territoriali          possono esercitare il diritto di prelazione.              114.  I  beni immobili e i diritti reali sugli immobili          appartenenti   allo  Stato,  situati  nei  territori  delle          regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome          di  Trento  e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei          predetti  enti  territoriali  nei  limiti  e secondo quanto          previsto  dai  rispettivi  statuti.  Detti beni non possono          essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati          a permutati".              Al comma 22:              - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n.          390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni          immobili  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di          enti    o   istituti   culturali,   degli   enti   pubblici          territoriali,  delle  unita'  sanitarie  locali,  di ordini          religiosi   e   degli   enti   ecclesiastici),  cosi'  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "1.   L'amministrazione   finanziaria   puo'   dare  in          concessione  o  locazione,  per  la  durata  di  non  oltre          diciannove  anni,  beni  immobili  demaniali o patrimoniali          dello  Stato,  non  suscettibili  anche  temporaneamente di          utilizzazione   per   usi  governativi:  a)  a  istituzioni          culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del          Presidente  della  Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a          enti  pubblici,  indicati  con  decreto  del Ministro delle          finanze,  da  emanarsi  sentito  il  Ministro  per  i  beni          culturali   e   ambientali,  che  fruiscono  di  contributi          ordinari   previsti   dalle   vigenti  disposizioni  e  che          perseguono   esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse          culturale;  c)  ad  altri  enti o istituti o a fondazioni o          associazioni    riconosciute,    istituiti   o   costituiti          successivamente  alla  data di pubblicazione nella Gazzetta          Ufficiale    del    predetto    decreto,   che   perseguono          esclusivamente  fini  di  rilevante  interesse  culturale e          svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di          un programma almeno triennale;                c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di          volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che          perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie.              Le  concessioni  e  le  locazioni  sono rispettivamente          assentite  e stipulate per un canone ricognitorio annuo non          inferiore  a lire centomila e non superiore al 10 per cento          di   quello  determinato,  sentito  il  competente  ufficio          tecnico   erariale,   sulla   base  dei  valori  in  comune          commercio.  Gli immobili devono essere destinati a sede dei          predetti  soggetti  o  essere utilizzati per lo svolgimento          delle loro attivita' istituzionali o statutarie.
                           |  
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  (Norme  in  materia  di  beni  immobili  oggetto  di  sequestro  o di                              confisca)
     1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:   "1-bis.  Qualora  l'amministratore  di  beni  immobili  oggetto di sequestro  o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia  autorizzato  dal  giudice competente ad alienare taluno di detti beni,  il  medesimo  giudice,  sentito  il  pubblico  ministero, puo' altresi'  autorizzarlo  a  riattivare  il  procedimento  di sanatoria sospeso  ai  sensi  del  quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera  nei  confronti  dell'amministratore  o del terzo acquirente il divieto  di  concessione  in  sanatoria  di  cui al sesto periodo del medesimo comma". 
                                         Note all'art. 44:              -  Il  testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,          n.  724,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:              "Art.   39   (Definizione  agevolata  delle  violazioni          edilizie). - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della          legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e          integrazioni,  come  ulteriormente  modificate dal presente          articolo,  si  applicano  alle  opere abusive che risultino          ultimate  entro  il  31 dicembre  1993,  e  che non abbiano          comportato  ampliamento  del  manufatto superiore al 30 per          cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,          indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un          ampliamento   superiore  a  750  metri  cubi.  Le  suddette          disposizioni   trovano  altresi'  applicazione  alle  opere          abusive  realizzate  nel  termine  di  cui sopra relative a          nuove  costruzioni  non  superiori  ai  750  metri cubi per          singola  richiesta  di concessione edilizia in sanatoria. I          termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente          comma  e  decorrenti  dalla data di entrata in vigore della          legge  28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva          modificazione  o  integrazione,  sono  da  intendersi  come          riferiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente          articolo.   I  predetti  limiti  di  cubatura  non  trovano          applicazione  nel  caso  di  annullamento della concessione          edilizia.  Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi          posti  in  essere dalla persona imputata di uno dei delitti          di  cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice          penale,  o  da  terzi  per  suo conto, e' sospeso fino alla          sentenza   definitiva   di  non  luogo  a  procedere  o  di          proscioglimento   o   di   assoluzione.   Non  puo'  essere          conseguita  la concessione in sanatoria degli abusi edilizi          se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti          sopra  indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in          ordine alle condanne riportate nel certificato generale del          casellario  giudiziale  ad opera del comune, il richiedente          deve  attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme          di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non          avere  carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli          articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.              1-bis.   Qualora   l'amministratore  di  beni  immobili          oggetto  di  sequestro  o  di confisca ai sensi della legge          31 maggio   1965,  n.  575,  sia  autorizzato  dal  giudice          competente  ad  alienare  taluno di detti beni, il medesimo          giudice,  sentito  il  pubblico  ministero,  puo'  altresi'          autorizzarlo  a  riattivare  il  procedimento  di sanatoria          sospeso  ai  sensi  del  quinto periodo del comma 1. In tal          caso  non  opera  nei  confronti  dell'amministratore a del          terzo  acquirente il divieto di concessione in sanatoria di          cui al sesto periodo del medesimo comma.              2.  Il  rilascio  della concessione o autorizzazione in          sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.              3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985          e   dal  16 marzo  1985  al  31 dicembre  1993,  la  misura          dell'oblazione,  prevista nella tabella allegata alla legge          di  cui  al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio          1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per          2  e  per  3. La misura dell'oblazione, come determinata ai          sensi  del  presente  comma,  e' elevata di un importo pari          alla   meta',  nei  comuni  con  popolazione  superiore  ai          centomila abitanti.              4.  La  domanda  di  concessione o di autorizzazione in          sanatoria,  con la prova del pagamento dell'oblazione, deve          essere   presentata   al   comune  competente,  a  pena  di          decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui          all'art.  35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.          47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente          resa  ai  sensi  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.          15.    Resta   fermo   l'obbligo   di   allegazione   della          documentazione  fotografica  e,  ove  prescritto, quello di          presentazione  della  perizia giurata, della certificazione          di  cui  alla  lettera b) del predetto terzo comma, nonche'          del  progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma          dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai          sensi  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale          integrazione  di cui al comma 6, degli oneri di concessione          di  cui  al  comma  9,  nonche' la documentazione di cui al          presente  comma e la denuncia in catasto nel termine di cui          all'art.  52,  secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,          n.  47,  come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del          decreto-legge  30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con          modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il          decorso  del  termine di un anno e di due anni per i comuni          con  piu'  di  500.000  abitanti  dalla  data di entrata in          vigore   della   presente  legge  senza  l'adozione  di  un          provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o          ad  autorizzazione  edilizia in sanatoria salvo il disposto          del  periodo  successivo; ai fini del rispetto del suddetto          termine  la  ricevuta  attestante  il pagamento degli oneri          concessori  e la documentazione di denuncia al catasto puo'          essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se          nei  termini  previsti  l'oblazione  dovuta  non  e'  stata          interamente  corrisposta o e' stata determinata in modo non          veritiero  e  palesemente doloso, le costruzioni realizzate          senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle          sanzioni  richiamate  agli  articoli  40  e  45 della legge          28 febbraio   1985,  n.  47.  Le  citate  sanzioni  non  si          applicano   nel   caso  in  cui  il  versamento  sia  stato          effettuato  nei  termini per errore ad ufficio incompetente          alla  riscossione  dello  stesso. "La mancata presentazione          dei  documenti  previsti  per legge entro il termine di tre          mesi  dalla  espressa  richiesta di integrazione notificata          dal  comune  comporta l'improcedibilita' della domanda e il          conseguente  diniego  della concessione o autorizzazione in          sanatoria  per carenza di documentazione". Si fanno salvi i          provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita'          di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione.              5.  L'oblazione  prevista  dal  presentc  articolo deve          essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo          1995,  dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata          alla  presente legge e della restante parte in quattro rate          di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile          1995,  il  15 luglio  1995,  il  15 settembre  1995  ed  il          15 dicembre   1995.   E'  consentito  il  versamento  della          restante  parte  dell'oblazione,  in  una  unica soluzione,          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, ovvero entro il termine di scadenza di una          delle   suindicate   rate.   Ove   l'intera   oblazione  da          corrispondere  sia  di  importo  minore  o  pari rispetto a          quello   indicato   nella   tabella  di  cui  sopra  ovvero          l'oblazione  stessa,  pari  a  lire 2.000.000, sia riferita          alle  opere  di cui al numero 7 della tabella allegata alla          legge  28 febbraio  1985,  n. 47, il versamento dell'intera          somma,  dovuta  a  titolo  di oblazione per ciascuna unita'          immobiliare,  deve essere effettuato inunica soluzione,          entro  il  15  dicernbre 1995, purche' la domanda sia stata          presentata  nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5          e  6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione,          pari  a  L. 5.000.000,  deve  essere pagata con la medesima          modalita'   di   cui  sopra.  Le  somme  gia'  versate,  in          adempimento di norme contenute nei decreti- legge 26 luglio          1994,  n.  468,  27 settembre  1994,  n. 551, e 25 novembre          1994,  n.  649,  che  siano  di  importo superiore a quello          indicato  nel  presente  comma  sono  portate  in riduzione          dell'importo  complessivo  della oblazione da versare entro          il 15 dicembre 1995.              6.   I   soggetti   che  hanno  presentato  domanda  di          concessione  o  di  autorizzazione edilizia in sanatoria ai          sensi  del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i          loro  aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta          l'oblazione  dovuta  ai  sensi della stessa legge devono, a          pena  di  improcedibilita' della domanda, versare, in luogo          della  somma  residua,  il  triplo  della differenza tra la          somma  dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il          31 marzo  1996.  La  disposizione  di  cui  sopra non trova          applicazione   nel   caso  in  cui  a  seguito  dell'intero          pagamento   dell'oblazione   sia   dovuto   unicamente   il          conguaglio  purche'  sia stato richiesto nei termini di cui          all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.              7.  All'art.  32  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47,          dopo il primo comma e' inserito il seguente:              "Per  le opere eseguite su immobili soggetti alla legge          29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985,          n.  312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto          1985,  n.  431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso          che  non  comportano  aumento di superficie o di volume, il          parere  deve  essere  rilasciato  entro  centoventi giorni;          trascorso  tale termine il parere stesso si intende reso in          senso favorevole".              8.   Nel  caso  di  interventi  edilizi  nelle  zone  e          fabbricati  sottoposti  a  vincolo  ai  sensi  delle  leggi          1 giugno  1939,  n.  1089,  29 giugno  1939, n. 1497, e del          decreto  legge  27 giugno  1985,  n.  312,  convertito  con          modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  1985,  n.  431,  il          rilascio  della concessione edilizia o della autorizzazione          in    sanatoria,   subordinato   al   conseguimento   delle          autorizzazioni  delle  amministrazioni preposte alla tutela          del  vincolo,  estingue  il  reato  per  la  violazione del          vincolo stesso.              9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere          altresi'  allegata una ricevuta comprovante il pagamento al          comune,  nel  cui  territorio e' ubicata la costruzione, di          una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori,          se  dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C          allegata  alla presente legge, rispettivamente per le nuove          costruzioni  e  gli  ampliamenti  e  per  gli interventi di          ristrutturazione  edilizia di cui all'art. 31, primo comma,          lettera  d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per          le   modifiche   di  destinazione  d'uso,  ove  soggette  a          sanatoria.  Per  il  pagamento  dell'anticipo  degli  oneri          concessori  si applica la stessa rateizzazione prevista per          l'oblazione.  Coloro  che  in proprio o in forme consortili          abbiano  eseguito o intendano eseguire parte delle opere di          urbanizzazione  primaria,  secondo le disposizioni tecniche          dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo          delle  aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti          di  interesse  pubblico.  Le  modalita'  di  pagamento  del          conguaglio  sono  definite entro sessanta giorni dalla data          di  entrata  in  vigore della presente legge, dal comune in          cui  l'abuso  e' stato realizzato. Qualora l'importo finale          degli  oneri  concessori applicati nel comune di ubicazione          dell'immobile  risulti  inferiore alla somma indicata nella          predetta   tabella   C,  la  somma  da  versare,  in  unica          soluzione, deve essere pari a detto minore importo.              10.  Le  domande di concessione in sanatoria presentate          entro  il  30 giugno  1987  e  non  definite per il mancato          pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art.          40,  primo  comma,  ultimo periodo, della legge 28 febbraio          1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di          una  ricevuta  attestante  il  pagamento  al  comune, entro          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  di  una  quota pari al 70 per cento delle          somme  di  cui  al  comma  9,  se dovute. Qualora gli oneri          concessori  siano  stati  determinati  ai sensi della legge          28 gennaio  1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai          conseguenti  provvedimenti attuativi di questa, gli importi          dovuti  devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal          presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione          dei  parametri  in  vigore alla data del 30 giugno 1989. Il          mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9          ed  al  presente  comma,  entro  il termine di cui al primo          periodo   del   presente   comma   comporta  l'applicazione          dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.              l0-bis.  Per le domande di concessione o autorizzazione          in  sanatoria  presentate  entro  il  30 giugno 1987, sulle          quali  il  sindaco  abbia espresso provvedimento di diniego          successivamente  al  31 marzo  1995,  sanabili  a norma del          presente  articolo,  gli  interessati  possono chiederne la          rideterminazione   sulla   base  delle  disposizioni  della          presente legge.              11.   I   soggetti   che   hanno  presentato  entro  il          31 dicembre 1993, istanza di concessione ai sensi dell'art.          13  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere,          nel  rispetto  dei  termini  e  degli obblighi previsti dal          presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di          concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni          determinano in via definitiva i contributi di concessione e          l'importo,   da  richiedere  a  titolo  di  conguaglio  dei          versamenti  di  cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede          agli  adempimenti  conseguenti  entro sessanta giorni dalla          notitica  della  richiesta.  Per  il  pagamento degli oneri          dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario,          compresa  l'anticipazione  bancaria,  o  ad  altre forme di          finanziamento  offrendo  in  garanzia  gli immobili oggetto          della domanda di sanatoria.              12.  Per  le opere oggetto degli abusi edilizi posti in          essere  dai  soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la          sentenza  del  giudice penale che irroga le sanzioni di cui          all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la          confisca.  Per  effetto  di  tale  confisca,  le opere sono          acquisite   di   diritto   e  gratuitamente  al  patrimonio          indisponibile  del  comune sul cui territorio insistono. La          sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata          trascrizione nei registri immobiliari.              13.  Per  le  opere  realizzate  al  fine  di ovviare a          situazioni   di   estremo   disagio  abitativo,  la  misura          dell'oblazione  e'  ridotta percentualmente in relazione ai          limiti,  alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle          stesse  opere  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  D          allegata    alla   presente   legge.   Per   il   pagamento          dell'oblazione  si applicano le modalita' di cui al comma 5          del  presente  articolo.  Le regioni possono modificare, ai          sensi   di   quanto   disposto  dall'art.  37  della  legge          28 febbraio  1985,  n.  47,  e successive modificazioni, le          norme  di  attuazione  degli articoli 5, 6 e 10 della legge          28 gennaio  1977,  n.  10.  La  misura  del  contributo  di          concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni,          alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in          riferimento  all'ampiezza  ed all'andamento demografico dei          comuni  nonche'  alle loro caratteristiche geografiche, non          puo'   risultare  inferiore  al  70  per  cento  di  quello          determinato  secondo  le norme vigenti alla data di entrata          in   vigore  della  presente  disposizione.  Il  potere  di          legiferare  in  tal  senso  e'  esercitabile  entro novanta          giorni   dalla  predetta  data;  decorso  inutilmente  tale          termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima          data.              14.  Per  l'applicazione della riduzione dell'oblazione          e'  in  ogni  caso  richiesto  che  l'opera abusiva risulti          adibita  ad  abitazione  principale,  ovvero  destinata  ad          abitazione principale del proprietario residente all'estero          del  possessore  dell'immobile  o  di  altro componente del          nucleo  familiare  in relazione di parentela entro il terzo          grado  o  di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia          convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le          opere  abusive  risultino  di  consistenza  non superiore a          quella  indicata  al  comma  1  del  presente  articolo. La          riduzione  dell'oblazione  si  applica  anche  nei  casi di          ampliamento   dell'abitazione   e  di  effettuazione  degli          interventi  di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo          comma,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 457. La riduzione          dell'oblazione  non si applica nel caso di presentazione di          piu'  di  una  richiesta di sanatoria da parte dello stesso          soggetto.              15.  Il  reddito  di  riferimento di cui al comma 13 e'          quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993, dal nucleo          familiare  del  possessore  ovvero, nel caso di piu' aventi          titolo,   e'  quello  derivante  dalla  somma  della  quota          proporzionale  dei redditi dichiarati per l'anno precedente          dai  nuclei  familiari dei possessori dell'immobile. A tali          fini  si considera la natura del reddito prevalente qualora          ricorrano  diversi  tipi di reddito. Ove l'immobile sanato,          ai  sensi  del  comma  14, venga trasferito, con atto inter          vivos  a  titolo  oneroso  a  terzi,  entro  dieci  anni  a          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente          legge,  e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta          in  misura  ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi          del   comma  3, maggiorata  degli  interessi  nella  misura          legale.  La  ricevuta  del versamento della somma eccedente          deve  essere  allegata  a  pena  di  nullita'  all'atto  di          trasferimento dell'immobile.              16.  All'oblazione  calcolata  ai  sensi  del  presente          articolo  continuano  ad  applicarsi  le  riduzioni  di cui          all'art.  34,  terzo,  quarto  e  settimo comma della legge          28 febbraio  1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti          di  cubatura  di  cui  al comma 1 del presente articolo, le          riduzioni  di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai          fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui          al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35,          terzo  comma,  lettera  d), della suddetta legge, in quanto          richiesto.  La  riduzione di un terzo dell'oblazione di cui          alla  lettera  c)  del  settimo  comma  dell'art.  34 della          predetta  legge  n.  47  del  1985,  e' aumentata al 50 per          cento.  Se  l'opera e' da completare, il certificato di cui          all'art.   35,   terzo   comma,   lettera d),  della  legge          28 febbraio   1985,   n.  47,  puo'  essere  sostituito  da          dichiarazione  del  richiedente  resa  ai sensi della legge          4 gennaio 1968, n. l5.              17.  Ai  fini della determinazione delle norme tecniche          per  l'adeguamento  antisismico  dei  fabbricati oggetto di          sanatoria  edilizia si applicano le norme di cui alla legge          2 febbraio   1974,   n.   64,  dei  successivi  decreti  di          attuazione,   delle  ordinanze,  nonche'  dei  decreti  del          Ministro  dei  lavori  pubblici.  In  deroga  ad ogni altra          disposizione  il progetto di adeguamento per le costruzioni          nelle  zone  sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo          comma  dell'art.  35  della  legge 28 febbraio 1985, n. 47,          puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al          miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui          al  punto  C.9  delle  norme tecniche per le costruzioni in          zone  sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori          pubblici   24 gennaio   1986,   pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  n.  108  del  12 maggio  1986.  A  tal  fine  la          certificazione  di  cui  alla  lettera  b)  del terzo comma          dell'art.  35  della  legge  28 febbraio  1985, n. 47, deve          essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.              18.  Il  presente  articolo  sostituisce  le  norme  in          materia  incompatibili,  salvo  le disposizioni riferite ai          termini   di  versamento  dell'oblazione,  degli  oneri  di          concessione  e  di  presentazione  delle  domande,  che  si          intendono come modificative di quelle sopra indicate.              19.  Per  le  opere  abusive divenute sanabili in forza          della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli          oneri  previsti  per la sanatoria ha il diritto di ottenere          l'annullamento  delle  acquisizioni  al patrimonio comunale          dell'area  di  sedime e delle opere sopra questa realizzate          disposte  in  attuazione  dell'art.  7,  terzo comma, della          legge  28 febbraio  1985,  n.  47, e la cancellazione delle          relative  trascrizioni  nel  pubblico  registro immobiliare          dietro  esibizione  di  certificazione  comunale attestante          l'avvenuta  presentazione  della domanda di sanatoria. Sono          in  ogni  caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune          nel  caso  in  cui le opere stesse siano state destinate ad          attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre          l994.              20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui          al  comma  1,  i  vincoli  di  inedificabilita'  richiamati          dall'art.  33  della  legge  28 febbraio  1985,  n. 47, non          comprendono  il  divieto  transitorio di edificare previsto          dall'art.  l-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n.          312,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto          1985,  n.  431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del          decreto-legge   12 gennaio  1988,  n.  2,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.              21.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si          applicano  alle regioni a statuto speciale ed alle province          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le          attribuzioni  previste  dagli  statuti delle stesse e dalle          relative  norme  di  attuazione  ad  esclusione  di  quelle          relative  alla  misura  dell'oblazione ed ai termini per il          versamento di questa.".                          Note all' art. 45; comma 3:              - Si  riportano di seguito i testi degli articoli 1, 17          e 18 della legge n. 137/1952:              "Art.  1.  - L'assistenza prevista dalla presente legge          e'  concessa,  secondo  le modalita' fissate dai successivi          articoli,  ai cittadini italiani che si trovino in stato di          bisogno e appartengano alle seguenti categorie:                1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e          dalla    Somalia,   per   quest'ultima   limitatamente   ai          rimpatriati fino al 31 marzo 1950;                2)  profughi  dai  territori sui quali, in seguito al          Trattato  di  pace,  e'  cessata  la sovranita' dello Stato          italiano;                3) profughi da territori esteri;                4)  profughi da zone del territorio nazionale colpite          dalla guerra.              L'assistenza  si  estende  ai  congiunti  a  carico del          profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente          legge,  la  moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a          carico.  Le  altre  persone di famiglia sono riconosciute a          carico  del  profugo  se  gia' lo erano prima del fatto che          determino'  la  condizione  di profugo o lo sono divenute a          seguito di tale fatto.              Art. 17. - Per la durata di un quadriennio dall'entrata          in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle          case   popolari  e  l'U.N.R.R.A.  -  Casas  sono  tenuti  a          riservare  ai  profughi  la aliquota del 15 per cento degli          alloggi  che  saranno  costruiti ed abitabili a partire dal          1 gennaio 1952. Nella assegnazione sara' data la precedenza          ai  profughi  ricoverati  nei centri di raccolta dipendenti          dal   Ministero   dell'interno   e,  successivamente,  agli          assistiti fuori campo.              La  stessa  aliquota  del  15  per  cento  deve  essere          riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte          dell'Istituto   nazionale   case   impiegati   dello  Stato          (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso          dei  titoli  per  concorrere  all'assegnazione  di case del          predetto Istituto.              In ogni provincia una speciale commissione nominata dal          prefetto  e  presieduta  da un funzionario di prefettura di          grado  non  inferiore  al  VI  provvedera' all'assegnazione          degli alloggi di cui sopra.              Della  commissione  devono  far parte un rappresentante          dell'Istituto  costruttore,  un  rappresentante  del  genio          civile,  un  funzionario  della  intendenza di finanza e un          funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore          e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto.              Art.  18. - Per la sistemazione dei profughi ricoverati          nei   centri   di   raccolta,  amministrati  dal  Ministero          dell'interno,  direzione generale dell'assistenza pubblica,          e'    autorizzata    nel    triennio   1951-52-1953-54   la          costituzione,   a   spese  dello  Stato,  di  fabbricati  a          carattere popolare e popolarissimo.              La  costruzione dei fabbricati, per la quale non potra'          superarsi  la  spesa  di  nove  miliardi,  e'  demandata al          Ministero  dei  lavori pubblici, che si avvarra' allo scopo          degli  istituti  provinciali  autonomi delle case popolari,          nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge          24 dicembre 1993, n. 560:              "Art.  1.  -  Sono  alloggi  di  edilizia  residenziale          pubblica,  soggetti alle norme della presente legge, quelli          acquisiti,  realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di          cui  alla  legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con          concorso  o  con contributo dello Stato, della regione o di          enti  pubblici  territoriali, nonche' con i fondi derivanti          da   contributi   dei   lavoratori  ai  sensi  della  legge          14 febbraio  1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo          Stato,   da   enti  pubblici  territoriali,  nonche'  dagli          istituti  autonomi  per  le case popolari (IACP) e dai loro          consorzi  comunque  denominati  e  disciplinati  con  legge          regionale.              2.  Le  disposizioni della presente legge, ad eccezione          dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresi':                a) agli  alloggi  di  proprieta' dell'amministrazione          delle   poste   e   delle  telecomunicazioni  costruiti  od          acquistati  ai  sensi  dell'art.  1,  n.  3),  delle  norme          approvate  con  decreto  del  Presidente  della Repub-blica          17 gennaio  1959,  n.  2, come sostituito dall'art. 1 della          legge  15 febbraio  1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975,          n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive          modificazioni,  nonche'  agli  alloggi  che, ai sensi della          legge   29 gennaio  1992,  n.  58,  sono  stati  trasferiti          dall'Azienda    di   Stato   per   i   servizi   telefonici          all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;                b) agli  alloggi  non di servizio di proprieta' della          societa'   Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.  costruiti  od          acquistati  fino  alla  data della trasformazione dell'Ente          Ferrovie  dello  Stato in societa' per azioni. Le modalita'          di  alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel          rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto          di   concessione   di   cui   alla  delibera  del  Comitato          interministeriale  per  la  programmazione economica (CIPE)          del  12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.          202 del 28 agosto 1992;                c) agli  alloggi  acquisiti dagli enti di sviluppo ai          sensi  della  legge  21 ottobre  1950, n. 841, e successive          modificazioni  ed  integrazioni,  che  siano  tuttora nella          disponibilita' degli enti medesimi.              2-bis.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si          applicano  alle  unita'  immobiliari  degli  enti  pubblici          territoriali   che   non   abbiano  finalita'  di  edilizia          residenziale  pubblica.  Agli  immobili urbani pubblici e a          quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge          1 giugno  1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di          edilizia  residenziale,  si applicano le disposizioni degli          articoli  38  e  40  della  legge 27 luglio 1978, n. 392, e          successive modificazioni.              3.  Sono  esclusi  dalle norme della presente legge gli          alloggi  di  servizio oggetto di concessione amministrativa          in   connessione  con  particolari  funzioni  attribuite  a          pubblici  dipendenti,  gli  alloggi  realizzati  con  mutuo          agevolato  di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.          457, e successive modificazioni, nonche' quelli soggetti ai          vincoli  di  cui  alla  legge  1 giugno  1939,  n.  1089, e          successive modificazioni.              4.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  formulano, su          proposta  degli  enti proprietari, sentiti i comuni ove non          proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili          determinati  immobili nella misura massima del 75 per cento          e  comunque  non  inferiore  al 50 per cento del patrimonio          abitativo  vendibile  nel territorio di ciascuna provincia.          Trascorso  tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto          dei  predetti  limiti, procedono alle alienazioni in favore          dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.              5.  L'alienazione  di  alloggi di edilizia residenziale          pubblica  e' consentita esclusivamente per la realizzazione          di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.              6.  Hanno  titolo  all'acquisto degli alloggi di cui al          comma  4  gli  assegnatari o i loro familiari conviventi, i          quali  conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre          un  quinquennio  e  non  siano in mora con il pagamento dei          canoni  e  delle  spese  all'atto della presentazione della          domanda  di  acquisto.  In  caso  di  acquisto da parte dei          familiari   conviventi   e'   fatto  salvo  il  diritto  di          abitazione in favore dell'assegnatario.              7.  Gli  assegnatari  di cui al comma 6, se titolari di          reddito  familiare  complessivo inferiore al limite fissato          dal    CIPE   ai   fini   della   decadenza   dal   diritto          all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di          handicap,   qualora  non  intendano  acquistare  l'alloggio          condotto  a  titolo di locazione, rimangono assegnatari del          medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi.              8.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  6, gli enti          proprietari  adottano  le opportune misure di pubblicita' e          disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di          acquisto.              9.  I  soggetti  assegnatari  di  alloggio  che  non si          trovino   nelle  condizioni  di  cui  al  comma  7  possono          presentare  domanda  di  acquisto dell'alloggio, in sede di          prima  applicazione  della  presente  legge, entro due anni          dalla  data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro          un  anno  dall'accertamento,  da  parte  dell'ente gestore,          dell'avvenuta  perdita  della  qualifica  di  assegnatario.          Trascorsi  tali termini, gli alloggi possono essere venduti          a  terzi  purche'  in possesso dei requisiti previsti dalle          norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto          all'assegnazione   di   alloggi  di  edilizia  residenziale          pubblica.   Hanno  titolo  di  priorita'  nell'acquisto  le          societa'  cooperative  edilizie iscritte all'albo nazionale          di  cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che          si  impegnano,  con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi          in  locazione  a  canone  convenzionato  per un periodo non          inferiore a otto anni.              10.  Il  prezzo  degli alloggi e' costituito dal valore          che  risulta  applicando  un moltiplicatore pari a 100 alle          rendite  catastali determinate dalla Direzione generale del          catasto  e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle          finanze  a  seguito  della  revisione generale disposta con          decreto  del  Ministro  delle  finanze del 20 gennaio 1990,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 31 del 7 febbraio          1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,          n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto          1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi'          determinato  si applica la riduzione dell'uno per cento per          ogni  anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino          al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo          viene  effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento          del contratto di alienazione.              11.  La  determinazione  del  prezzo  puo'  essere,  in          alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  10, stabilita          dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.          In  tal  caso  la  determinazione  del  prezzo  si  intende          definitiva  anche  se  la  valutazione dell'ufficio tecnico          erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri          previsti  dal  comma 10,  salva la facolta' di revoca della          domanda  di  acquisto,  da  esercitarsi entro trenta giorni          dalla comunicazione della determinazione del prezzo.              12.  Le  alienazioni  possono  essere effettuate con le          seguenti modalita':                a) pagamento  in  unica  soluzione, con una riduzione          pari al 10 per cento del prezzo di cessione;                b) pagamento  immediato di una quota non inferiore al          30  per  cento  del  prezzo  di cessione, con dilazione del          pagamento  della  parte  rimanente  in non piu' di quindici          anni,   ad  un  interesse  pari  al  tasso  legale,  previa          iscrizione  ipotecaria  a  garanzia  della parte del prezzo          dilazionata.              13.  I  proventi  delle  alienazioni  degli  alloggi di          edilizia  residenziale  pubblica, nonche' delle alienazioni          di cui ai commi da 1 5 a 19, rimangono nella disponibilita'          degli  enti  proprietari sul conto corrente di contabilita'          speciale  presso  la sezione provinciale di tesoreria dello          Stato, per le finalita' di cui al comma 5.              14.  Le  regioni, su proposta dei competenti IACP e dei          loro  consorzi comunque denominati e disciplinati con legge          regionale,  determinano  annualmente la quota dei proventi,          di  cui  al  comma  13,  da  destinare al reinvestimento in          edifici  ed  aree  edificabili,  per  la riqualificazione e          l'incremento  del  patrimonio  abitativo  pubblico mediante          nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di          quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di          urbanizzazione  socialmente rilevanti. Detta quota non puo'          comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La          parte   residua   e'   destinata  al  ripiano  dei  deficit          finanziari degli istituti.              15.  Sono  soggette  ad  alienazione  anche  le  unita'          immobiliari  ad  uso  non  abitativo  ricomprese in edifici          destinati ad edilizia residenziale pubblica.              16.  L'affittuario  delle  unita' immobiliari di cui al          comma  15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai sensi          dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi          non  lo  abbia  esercitato  nei termini previsti dal citato          art.  38, nei successivi sessanta giorni possono presentare          domanda  di  acquisto  enti  pubblici  non  economici, enti          morali,  associazioni  senza  scopo  di lucro o cooperative          sociali  di  cui  alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal          fine,  gli enti proprietari adottano le opportune misure di          pubblicita'.              17.  Decorso  inutilmente  anche il termine di sessanta          giorni  di  cui  al  comma  16, la cessione e' effettuata a          chiunque ne faccia domanda.              18.  L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti          di cui al comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla          base del parere dell'ufficio tecnico erariale. Il pagamento          puo'  avvenire  in  forma  rateale  entro  un  termine  non          superiore  a dieci anni e con un tasso di interesse pari al          tasso legale.              19.  Nel  caso  di cui al comma 17, si ricorre all'asta          con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al          primo periodo del comma 18.              20.  Gli  alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai          sensi  della  presente  legge  non possono essere alienati,          anche   parzialmente,   ne'   puo'   essere  modificata  la          destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data          di  registrazione del contratto di acquisto e comunque fino          a  quando  non sia pagato interamente il prezzo. In caso di          vendita  gli  IACP e i loro consorzi, comunque denominati e          disciplinati   con   legge   regionale,  hanno  diritto  di          prelazione.              21.  La  documentazione  necessaria  alla stipula degli          atti   di   compravendita  degli  alloggi  e  delle  unita'          immobiliari di cui alla presente legge e' predisposta dagli          uffici tecnici degli enti alienanti.              22.  Le  operazioni di vendita relative agli alloggi di          cui   ai   commi  da  1  a  5  sono  esenti  dal  pagamento          dell'imposta   sull'incremento  di  valore  degli  immobili          (INVIM).              23.   Gli   assegnatari  di  alloggi  realizzati  dalla          gestione  case  per  lavoratori (GESCAL) nel territorio del          comune   di   Longarone,  in  sostituzione  degli  immobili          distrutti  a  causa  della  catastrofe  del Vajont, possono          beneficiare,   indipendentemente   dalla  presentazione  di          precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il          pagamento  rateale  del  prezzo  e con garanzia ipotecaria,          secondo  quanto  previsto  dall'art. 29, primo comma, della          legge 14 febbraio 1963, n. 60, purche' detengano l'alloggio          da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.              24.  Gli  assegnatari  di  alloggi  realizzati ai sensi          della   legge   4 marzo   1952,   n.   137,   e  successive          modificazioni,  indipendentemente  da precedenti domande di          acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere          la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla          data di entrata in vigore della presente legge beneficiando          delle  condizioni  di miglior favore contenute nell'art. 26          delle  norme  approvate  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.          14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.              25.  Il  diritto  di  prelazione  di  cui al nono comma          dell'art.   28   della  legge  8 agosto  1977,  n.  513,  e          successive  modificazioni, si estingue qualora l'acquirente          dell'alloggio  ceduto  in applicazione del medesimo art. 28          versi  all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del          valore calcolato sulla base degli estimi catastali.              26.  Sono  abrogati  l'art.  28 della legge 30 dicembre          1991,  n.  412,  i  commi  da 2 a 5 dell'art. 7 della legge          23 dicembre  1992,  n. 498, nonche' ogni altra disposizione          incompatibile con la presente legge.              27.    E'    fatto    salvo    il   diritto,   maturato          dall'assegnatario  alla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  all'acquisto  di  alloggi  pubblici  alle          condizioni  di  cui  alle  leggi  vigenti  in  materia alla          medesima data.              -  Si  riporta  di  seguito  il  testo  dell'art. 5 del          decreto-legge n. 542/1996:              "Art.  5  (Proroga  di  termini  a  favore dei profughi          giuliano-dalmati).  -  1.  Il termine per la cessione degli          immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge          24 dicembre  1993,  n. 560, e' prorogato sino al trentesimo          giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della          legge di conversione del presente decreto.              2.  Il  comma  24  dell'art.  1 della legge 24 dicembre          1993,  n.  560,  va interpretato nel senso che il beneficio          delle  condizioni  di miglior favore contenute nell'art. 26          delle  norme  approvate  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.          14  della  legge  27 aprile  1962,  n. 231, comporta che il          prezzo  di  cessione  e'  pari al 50 per cento del costo di          costruzione   di   ogni   singolo  alloggio  alla  data  di          ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione          dell'alloggio, se anteriore.".
                           |  
|   |                                Art. 45.
  (Cessione  in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica     di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
     1.  I  contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica  di  proprieta'  statale, gestiti dalle aziende territoriali per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della regione Friuli-Venezia Giulia,  sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli   uffici  tavolari  a  provvedere  agli  adempimenti  di  propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione   2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non comportano alcun aggravio  di  spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende  territoriali  per  l'edilizia  residenziale  pubblica  della regione Friuli-Venezia Giulia.   3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui  agli  articoli  1,  17  e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive  modificazioni,  nonche'  di cui all'articolo 1, comma 24, della  legge  24  dicembre  1993,  n.  560,  e'  prorogato sino al 30 dicembre   2005.   Le   disposizioni   di   cui  all'articolo  5  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  dicembre  1996,  n.  649.  si applicano a tutti gli immobili  destinati  ai  profughi  di cui alla predetta legge 4 marzo 1952,  n.  137,  e  successive modificazioni; tra i predetti immobili sono  ricompresi  anche  quelli  realizzati  nelle  regioni a statuto speciale,  o  di  proprieta'  dell'ex  Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex  Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma  sono  esclusi  dall'applicazione  delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.  |  
|   |                                Art. 46.
                (Trasferimento in proprieta' di alloggi)
     1.  I  comuni  nei  cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo  2  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta  di  trasferimento  in proprieta' di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.   2.  Gli  alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato  di  fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del   passaggio.   Lo  Stato  e'  esonerato,  relativamente  ai  beni consegnati  ai  comuni  ai  sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle  dichiarazioni  di  cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge  28  febbraio  1985,  n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie.   3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non   abbiano  esercitato  il  diritto  di  cui  al  medesimo  comma, l'Istituto  autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio  puo'  presentare,  nei  successivi sei mesi, richiesta di trasferimento  della proprieta' alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.   4.  Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile,  di  cui  all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo  1981,  n.  75,  convertito,  con  modificazioni dalla legge 14 maggio   1981,   n.  219,  possono  essere  acquisiti  al  patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati. 
                                         Note all' art. 46:              Comma 1:              -  Si  riporta  di  seguito  il testo dell'art. 2 della          legge 27 dicembre 1997, n. 449:              "Art.  2 (Trasferimento di alloggi ai comuni). - 1. Gli          alloggi e le relative pertinenze di proprieta' dello Stato,          costruiti  in  base  a  leggi speciali di finanziamento per          sopperire  ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli          affidati  agli  appositi  enti  gestori,  ed effettivamente          destinati  a  tali  scopi,  possono  essere  trasferiti,  a          richiesta,  a titolo gratuito, in proprieta' dei comuni nei          cui  territori  sono  ubicati  a decorrere dal secondo mese          successivo  a  quello  di  entrata in vigore della presente          legge.  Le  relative  operazioni  di trascrizione e voltura          catastale sono esenti da imposte.              2. E fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario,          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,          all'acquisto   degli   alloggi  di  cui  al  comma  1  alle          condizioni  previste  dalle  norme  vigenti in materia alla          medesima data.              3.  Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano agli          alloggi  di  servizio oggetto di concessione amministrativa          in  connessione  con  particolari  funzioni  attribuite  ai          pubblici dipendenti.              Comma 2.              - Si  riporta  di  seguito  il testo dell'art. 40 della          legge  28 febbraio  1985,  n. 47, cosi' come modificato dai          decreti-legge n. 146/1985 e n. 656/1985:              "Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza). - Se nel          termine  prescritto  non viene presentata la domanda di cui          all'art.   31   per  opere  abusive  realizzate  in  totale          difformita'  o  in  assenza  della  licenza  o concessione,          ovvero  se  la  domanda  presentata, per la rilevanza delle          omissioni  o  delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi          dolosamente  infedele,  si  applicano le sanzioni di cui al          capo  I.  Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la          domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta.              Gli  atti  tra  vivi  aventi per oggetto diritti reali,          esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione          di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o          loro  parti,  sono  nulli e non possono essere rogati se da          essi  non  risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli          estremi  della  licenza  o della concessione ad edificare o          della   concessione   rilasciata   in  sanatoria  ai  sensi          dell'art. 31, ovvero se agli atti stessi non viene allegata          la  copia per il richiedente della relativa domanda, munita          degli  estremi  dell'avvenuta  presentazione,  ovvero copia          autentica  di  uno  degli esemplari della domanda medesima,          munita  degli  estremi  dell'avvenuta  presentazione  e non          siano  indicati  gli estremi dell'avvenuto versamento delle          prime  due  rate  dell'oblazione  di  cui  al  sesto  comma          dell'art.  35.  Per  le  opere  iniziate  anteriormente  al          1 settembre  1967,  in  luogo  degli  estremi della licenza          edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva          di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente          titolo,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge          4 gennaio  1968,  n.  15,  attestante  che  l'opera risulti          iniziata  in  data  anteriore  al  1 settembre  1967.  Tale          dichiarazione  puo' essere ricevuta e inserita nello stesso          atto,  ovvero  in  documento separato da allegarsi all'atto          medesimo.  Per gli edifici di proprieta' comunale, in luogo          degli estremi della licenza edilizia o della concessione di          edificare,    possono    essere   prodotti   quelli   della          deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o          l'opera autorizzata.              Se  la  mancanza  delle  dichiarazioni o dei documenti,          rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa          dall'insussistenza  della  licenza  o  della  concessione o          dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria          al  tempo  in  cui  gli atti medesimi sono stati stipulati,          ovvero  dal  fatto  che  la  costruzione sia stata iniziata          successivamente  al  1 settembre  1967, essi possono essere          confermati  anche  da  una  sola  delle parti mediante atto          successivo,  redatto nella stessa forma del precedente, che          contenga  la  menzione  omessa o al quale siano allegate la          dichiarazione  sostitutiva di atto notorio o la copia della          domanda indicate al comma precedente.              Si  applica  in  ogni  caso il disposto del terzo comma          dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21.              Le  nullita'  di cui al secondo comma del presente art.          non  si  applicano  ai trasferimenti derivanti da procedure          esecutive  immobiliari  individuali o concorsuali nonche' a          quelli    derivanti   da   procedure   di   amministrazione          straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.              Nella   ipotesi   in   cui   l'immobile  rientri  nelle          previsioni  di sanabilita' di cui al capo IV della presente          legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure          esecutive,  la  domanda di sanatoria puo' essere presentata          entro   centoventi   giorni   dall'atto   di  trasferimento          dell'immobile  purche'  le  ragioni  di  credito per cui si          interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in          vigore della presente legge.              Comma 4.              -  Si  riporta  di  seguito  il  testo  dell'art. 2 del          decreto-legge   19 marzo   1981,  n.  75,  convertito,  con          modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219:              "Art.  2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo          della  speciale  delegazione  di  cui  all'art.  15-ter del          decreto-legge  26 novembre  1980,  n.  776, convertito, con          modificazioni,   nella  legge  22 dicembre  1980,  n.  874,          provvede   altresi'  al  finanziamento  degli  enti  locali          colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981          ed alla relativa assistenza tecnica:                a) per  l'acquisto,  nei comuni nei quali maggiore e'          il  numero  degli  abitanti rimasti privi di alloggio - per          effetto  del terremoto - di unita' immobiliari da locare ai          sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza          tetto,   per   la  perdita  della  abitazione  condotta  in          locazione  o  di  proprieta'  degli  stessi, nonche' per le          relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai          sensi  dell'art.  7  del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.          629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio          1980,  n.  25. Sugli incrementi di valore di tali immobili,          l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  643,  e successive modificazioni, e'          ridotta al 50 per cento;                b)  per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione          di  procedimenti  di prefabbricazione, di alloggi da locare          ai  sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti          rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese          le  occorrenti  aree  e  opere di urbanizzazione primaria e          secondaria;                c) per   l'acquisto  e  l'urbanizzazione  delle  aree          destinate  ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani          di  ricostruzione  dei  comuni  indicati  nel  decreto  del          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   di  cui  al          decreto-legge  13 febbraio  1981,  n.  19,  convertito, con          modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 28.              L'assegnatario  di  uno  degli  immobili  di  cui  alle          lettere  a)  e  b)  del  precedente  comma puo' chiedere al          comune  il  riscatto,  in  permuta  dell'unita' immobiliare          distrutta  o  gravemente  danneggiata  dal  terremoto,  con          divieto di alienazione o di locazione per un decennio.              Per  il  finanziamento  dei  programmi  di cui al primo          comma,  la  Cassa depositi e prestiti si avvale della somma          di  lire  1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9          del  decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con          modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153".
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  (Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli enti previdenziali                              pubblici)
     1.   Al   fine  di  favorire  il  completamento  dei  processi  di dismissione   dei  patrimoni  immobiliari  degli  enti  previdenziali pubblici,  il  termine  di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul   patrimonio   immobiliare  degli  enti  previdenziali  pubblici, istituito  ai  sensi  dell'articolo  10  del  decreto  legislativo 16 febbraio   1996,   n.   104,   e'  differito  di  ventiquattro  mesi. L'osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare degli enti previdenziali pubblici  svolge  attivita'  di  consulenza  e di supporto tecnico da rendere  al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale ed i compiti  sono  di  volta  in  volta  ad  esso  conferiti dallo stesso Ministro. 
                                         Note all'art. 47:              -  L'art.  10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,          n.  104  (attuazione  della  delega  conferita dall'art. 3,          comma  27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di          dismissioni   del   patrimonio   immobiliare   degli   enti          previdenziali  pubblici  e  di investimenti degli stessi in          campo immobiliare), e' il seguente:              "Art. 10 (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli          enti  previdenziali).  - 1. Ai fini del miglior controllo e          indirizzo  dell'attivita'  immobiliare  e  per  attuare  le          procedure  previste  dal  presente decreto per l'attuazione          dei  programmi  di  cessione  nel termine massimo di cinque          anni  dalla data di entrata in vigore del presento decreto,          e'  costituito,  per  la  medesima  durata  di cinque anni,          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,          un  Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare  degli enti.          L'Osservatorio,  che  opera  anche  a  diretto supporto del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione          di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti          nelle  altre  disposizioni del presente decreto, i seguenti          compiti:                a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti          sulle  attivita'  immobiliari  degli  enti con lo specifico          obiettivo   di   definire   principi  e  criteri  idonei  a          migliorarne  la  qualita'  e  l'efficacia  e  a  consentire          l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto          il profilo amministrativo che tecnico ed informatico;                b) fornire  orientamenti  tecnici e pareri agli enti,          anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi enti          espletano  nella  loro  attivita'  immobiliare  e  ai nuovi          investimenti immobiliari;                c) verificare  la corretta attuazione della normativa          ed  in  particolare  delle  procedure,  modalita'  e tempi,          proponendo eventuali correttivi;                d) verificare  i risultati economici dei programmi di          cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi          investimenti;                e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro          del   lavoro   e  della  previdenza  sociale  e'  tenuto  a          presentare   annualmente   al   Parlamento   in  attuazione          dell'art. 12.              2. L'Osservatorio e' composto da cinque membri nominati          dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di          concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I          componenti  dell'Osservatorio  sono  prescelti fra esperti,          anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni          e    delle   universita',   di   indiscussa   moralita'   e          indipendenza,    aventi   specifiche   professionalita'   e          consolidate  esperienze nel campo immobiliare per i settori          tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio          si  avvale  di  personale  di  specifica competenza nel suo          campo  di attivita' appartenente ai ruoli dei Ministeri del          lavoro  e  della previdenza sociale e dei lavori pubblici e          messo  a  disposizione nelle misure indicate nel decreto di          cui  al  comma  3.  L'Osservatorio  puo' altresi' avvalersi          della  collaborazione degli ordini professionali competenti          nelle  materie  di  interesse  dell'Osservatorio medesimo e          tiene  conto dei dati informativi relativi al settore degli          sfratti    e    del   mercato   delle   locazioni   forniti          dall'Osservatorio     operante    presso    il    Ministero          dell'interno.              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e          dei  lavori  pubblici,  da  emanarsi  entro sessanta giorni          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto          legislativo, sono determinate: le modalita' organizzative e          di  funzionamento  dell'Osservatorio;  la remunerazione dei          componenti  in  armonia  con  i  criteri  correnti  per  la          determinazione   dei   compensi   per   attivita'  di  pari          qualificazione  professionale;  le possibilita' di impiego,          attraverso  contratti  a  tempo  determinato, del personale          delle  societa' di cui all'art. 14, in numero non superiore          a  dieci  unita'.  Con  il medesimo decreto sono fissate le          quote  di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al          finanziamento  dell'Osservatorio,  determinati nell'importo          massimo  complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione          all'entita'  dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti          medesimi  provvedono  con  i  proventi  della  gestione del          patrimonio  e delle dismissioni. Tali quote vengono versate          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Il          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.              4.  Al  fine  di favorire l'efficace espletamento delle          funzioni  dell'Osservatorio,  gli enti prestano allo stesso          la  massima  collaborazione  e consentono l'accesso diretto          alle informazioni e agli immobili.              5.  L'Osservatorio  informa periodicamente il nucleo di          valutazione  della  spesa  previdenziale di cui all'art. 1,          comma  44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e fornisce le          informazioni  richieste dal medesimo nucleo in relazione ai          suoi  compiti  di  osservazione  e di controllo dei singoli          regimi  assicurativi e degli andamenti economico-finanziari          del   sistema  previdenziale  obbligatorio.  L'Osservatorio          trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1, lettera          e),  al  nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro          del   lavoro   e   della   previdenza  sociale  le  proprie          osservazioni".
                           |  
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          (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
     1.  L'importo  del  netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici  per  il  prosieguo  delle attivita' di rimborso della tassa sulle  concessioni  governative  per  l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.   2. L'importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze, che provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
                                         Nota all'art. 48:              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge          23 dicembre  1998, n. 448 - gia' citata nelle note all'art.          6 della presente legge:              "Art.   11  (Rimborso  della  tassa  sulle  concessioni          governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -          1. L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.          331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre          1993,  n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle          concessioni  governative  per  le  iscrizioni  nel registro          delle  imprese,  di cui all'art. 4 della tariffa annessa al          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          641,  nel  testo modificato dallo stesso art. 61, e' dovuta          per  gli  anni  1985,  1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e          1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione          dell'atto  costitutivo  e nelle seguenti misure forfettarie          annuali  per  l'iscrizione  degli  altri  atti sociali, per          ciascuno degli anni dal 1985 al 1992:                a)  per  le  societa' per azioni e in accomandita per          azioni, lire settecentocinquantamila;                b)  per  le societa' a responsabilita' limitata, lire          quattrocentomila;                c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila.              2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno          corrisposto  la  tassa  sulle  concessioni  governative per          l'iscrizione  nel  registro delle imprese e quella annuale,          ai  sensi  dell'art.  3,  commi  l8 e 19, del decreto-legge          19 dicembre  1984,  n.  853, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  17 febbraio  1985, n. 17, possono ottenere il          rimborso  della  differenza  fra  le somme versate e quelle          dovute  a  norma  del  citato  comma  1, sempre che abbiano          presentato   istanza   di  rimborso  nei  termini  previsti          dall'art.  13  del  decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre 1972, n. 641.              3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi          nella  misura del tasso legale vigente alla data di entrata          in  vigore  della presente legge, a decorrere dalla data di          presentazione dell'istanza.              4.  Nel  corso  del  1999  il  Ministero  delle finanze          esamina  le  istanze  di  rimborso a suo tempo presentate e          controlla  la  validita' e la tempestivita' delle stesse; a          partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate          le   procedure  di  rimborso,  che  sono  eseguite  secondo          l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle istanze e a          partire da quelle di minore importo.              5.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  e'  autorizzato  ad effettuare, con l'osservanza          delle  disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo          1981,  n.  119,  e  successive  modificazioni, emissioni di          titoli  del  debito  pubblico per ciascuna delle annualita'          comprese  tra  il  1999  ed  il  2001;  tali  emissioni non          concorrono   al   raggiungimento  del  limite  dell'importo          massimo   di   emissione  di  titoli  pubblici  annualmente          stabilito  dalla  legge  di  approvazione  del bilancio. Il          ricavo  netto  delle  suddette  emissioni,  limitato a lire          2.500  miliardi  per  la prima annualita', sara' versato al          Ministero  delle  finanze  che provvedera' a soddisfare gli          aventi  diritto  con le modalita' di cui al comma 6. Per le          annualita'  successive,  l'importo  di emissione dei titoli          pubblici  per  il completamento delle attivita' di rimborso          sara'  determinato  con  legge  finanziaria,  in  relazione          all'esatta  quantificazione  dell'ammontare complessivo dei          crediti da rimborsare.              6.  Sulla  scorta degli elenchi di rimborso predisposti          dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al          competente  capitolo  dello stato di previsione della spesa          del  Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti          collettivi  di pagamento estinguibili mediante commutazione          di  ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca          d'Italia;  tali  vaglia sono spediti per raccomandata dalla          competente  sezione  di  tesoreria  provinciale dello Stato          all'indirizzo  del  domicilio  fiscale vigente degli aventi          diritto,    ove   gli   stessi   non   abbiano   provveduto          all'indicazione di uno specifico domicilio eletto".
                           |  
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  (Alienazione  dei  materiali  fuori  uso della Difesa, delle Forze di         polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
     1.  Alla  lettera  g)  del  comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio  1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono  inserite  le  seguenti:  ",  ad eccezione di quelli per i quali ricorra  l'ipotesi  prevista  dall'ultimo  commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".   2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per  l'amministrazione  di  appartenenza, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono individuati,   nell'ambito  delle  pianificazioni  di  ammodernamento connesse  al  nuovo  modello  organizzativo delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, i materiali  ed  i  mezzi  suscettibili  di alienazione e le procedure, anche  in  deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.   3.  Il  decreto  di  cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione  a  titolo  gratuito  ai  musei,  pubblici  o  privati,  dei materiali  o  dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico.   4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente  a  fronte  di  programmi di ammodernamento predisposti dalle  imprese  stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti. 
                                         Note all'art. 49:              Comma 1.              -  Si  riporta  il  testo  della lettera g) del comma 1          dell'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20, recante          disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della          Corte  dei  Conti, come da ultimo modificato dalla presente          legge:              1.  Il controllo preventivo di legittimita' della Corte          dei  conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non          aventi forza di legge:                 a) - f) (omissis);                "g)    decreti    che   approvano   contratti   delle          amministrazioni  dello  Stato, escluse le aziende autonome:          attivi,  di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i          quali   ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo  comma          dell'art.19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di          appalto  d'opera,  se di importo superiore al valore in ECU          stabilito  dalla  normativa  comunitaria per l'applicazione          delle  procedure  di  aggiudicazione  dei contratti stessi;          altri  contratti  passivi,  se  di  importo superiore ad un          decimo del valore suindicato";              Per   opportuna   conoscenza   si   riporta   il  testo          nell'ultimo   comma  dell'art.  19  del  regio  decreto  18          novembre 1923, n. 2440:              "Quando  si tratti di oggetti che, per la loro natura o          per  il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere          immediatamente consegnati all'acquirente, il ministero puo'          conferire  all'autorita' che presiede l'asta la facolta' di          approvare e rendere eseguibile il contratto"              Comma 2.              - La  legge  9 luglio  1990,  n.  185,  reca  norme sul          controllo  dell'esportazione,  importazione  e transito dei          materiali di armamento.
                           |  
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                         (Rinnovi contrattuali)
     1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del decreto legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa  relativa  ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto  Ministeri,  delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento  autonomo  e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da  destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto  dall'articolo  19,  comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al  personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3   febbraio   1993,   n.   29,   e  successive  modificazioni,  sono rideterminate,  per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.   3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto  scuola,  anche  allo  scopo  di  favorire  il  processo  di attuazione  dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno  degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui  lire  850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione  integrativa  del personale docente, lire 200 miliardi destinate  alla  dirigenza  scolastica  e  lire  50  miliardi  per il finanziamento    della    retribuzione   accessoria   del   personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario trasferito dagli enti locali allo  Stato  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.  Per  il  perseguimento,  con  carattere  di  continuita', degli obiettivi  di  valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata  la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato   di   previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, dell'importo  di  lire  400  miliardi  per  l'anno 2002 e di lire 600 miliardi  a  decorrere  dall'anno  2003,  da  utilizzare  in  sede di contrattazione  integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su  proposta  del  Ministro  della  pubblica  istruzione.  In sede di contrattazione  integrativa  sono  utilizzate anche le somme relative all'anno  2000  destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto  collettivo  nazionale  integrativo del comparto scuola per gli  anni  1998-2001  sottoscritto  il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.   4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1, in relazione al nuovo  assetto  retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata,  per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi  finalizzata  anche  all'incremento  e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento   all'anno   2000   per   i  dirigenti  incaricati  della titolarita'  di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono  ripartite,  sulla  base  dei  criteri  perequativi definiti con decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e  anche  al  fine  di  consentire  il  definitivo  completamento del processo  di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge  28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al personale della carriera  diplomatica,  lire 32 miliardi destinati al personale della carriera  prefettizia  e  lire  36  miliardi ai dirigenti delle Forze armate  e  delle  Forze  di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere  dal  1  gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati  e  con  assorbimento  di  ogni  anzianita'  pregressa,  ai magistrati  di  Cassazione,  del  Consiglio  di  Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato,   che   non   hanno   fruito  dei  riallineamenti  stipendiali conseguenti  all'applicazione delle nonne soppresse dal decreto-legge 11  luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1992,  n.  359,  e'  attribuito,  all'atto del conseguimento, rispettivamente,  della  qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato  alla  terza  classe  di  stipendio,  il  trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di  cui  all'articolo  5  della  legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma  dell'articolo  4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato  dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333  del  1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992,  e  perdono  ogni  efficacia  i provvedimenti e le decisioni di autorita'   giurisdizionali  comunque  adottati  difformemente  dalla predetta  interpretazione  dopo  la data suindicata. In ogni caso non sono  dovuti  e  non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.   5.  Per  il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita'  dei  compiti  del  personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta  a  quanto  previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli  ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.   6.  Per  le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.   7.  Le  somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre. 1997,  n.  446,  costituiscono  l'importo  complessivo massimo di cui all'articolo  11,  comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  come  sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.   8.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   9.  E'  stanziata  la  somma  di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000  milioni  per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per  le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c),  nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d):   a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari  della  Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente  equiparazione  del personale direttivo delle altre Forze di  polizia  e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi  emanati  ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;   b)  copertura  degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9,  comma  1,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino   delle   carriere   non  direttive  del  Corpo  di  polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;   c)  allineamento  dei  trattamenti  economici  del personale delle Forze  di  polizia  relativamente  al  personale  tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;   d)  copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo  1,  al  comma  1  dell'articolo  2  e al comma 3 dell'articolo  3  del  decreto  legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente   adeguamento  degli  uffici  centrali  e  periferici  di corrispondente   livello   dell'amministrazione  penitenziaria.  Alle conseguenti   variazioni  delle  tabelle  di  cui  ai  commi  1  e  2 dell'articolo  1  del  decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede  ai  sensi  del  comma  6  dello stesso articolo. Si applica l'articolo  4,  comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.   10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e militare e delle Forze armate,   le   spese   per   consumi   intermedi  non  aventi  natura obbligatoria,   con   esclusione  delle  spese  relative  ad  armi  e armamenti,  dei  Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della   giustizia   e  delle  politiche  agricole  e  forestali  sono complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001,  rispettivamente  nelle  seguenti  misure: 43 per cento, 27 per cento,  14  per  cento,  14  per  cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte  non  possono  essere  incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato per l'anno 2001.   11.  Per  l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4,  della  legge  31  marzo  2000,  n.  78;  per  l'attuazione  delle disposizioni  del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9,  comma  1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il  riordino  delle  carriere  non  direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria  e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio  2001;  in  entrambi i casi il termine per l'espressione del parere  sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni.   12.  Il  contingente  degli  ausiliari  di  leva  da  assumere  in sovrannumero  a  tempo  determinato  e  per  il solo periodo di ferma obbligatoria,  rispetto  alle  dotazioni  organiche  dei  ruoli della Polizia  penitenziaria  di  cui  alla  tabella  A allegata al decreto legislativo  30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella  F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002. 
                                         Note all'art. 50:               - Il testo dell'art. 52 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.          29     (Razionalizzazione     dell'organizzazione     delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:              "Art. 52. (Disponibilita' destinate alla contrattazione          collettiva  nelle  amministrazioni  pubbliche  e verifica).          - 1.   Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma          4.              1-bis, Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con          i medesimi parametri di cui al comma 1.              2.  I  contratti collettivi sono corredati da prospetti          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero          periodo  di validita' contrattuale, prevedendo con apposite          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o          totale  in  caso  di  accertata  esorbitanza  dai limiti di          spesa.              3.  La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'          iscritta  in  apposito  fondo dello stato di previsione del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  in  ragione dell'ammontare complessivo. In esito          alla  sottoscrizione  dei singoli contratti di comparto, il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  e'  autorizzato a ripartire, con propri decreti,          le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione          diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche          di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione          statale,  ovvero  mediante  trasferimento  ai bilanci delle          amministrazioni  autonome  e degli enti in favore dei quali          sia  previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura          dei  relativi  oneri,  Per le amministrazioni diverse dalle          amministrazioni  dello  Stato  e  per gli altri enti cui si          applica  il  presente decreto legislativo, l'autorizzazione          di  spesa  relativa  al rinnovo dei contratti collettivi e'          disposta  nelle  stesse  forme  con cui vengono approvati i          bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.              4.  Le  somme  provenienti  dai trasferimenti di cui al          comma  3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate          dei  bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei          medesimi  bilanci.  I  relativi stanziamenti sia in entrata          che  in  uscita  non possono essere incrementati se non con          apposita autorizzazione legislativa.              5.  Il  controllo  sulla compatibilita' dei costi della          contrattazione  collettiva  integrativa  con  i  vincoli di          bilancio  ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato dal          collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo          non  sia  previsto, dei nuclei di valutazione o dai servizi          di controllo interno ai sensi dell'art. 20.              6.  Ferme  restando  le disposizioni di cui al titolo V          del  presente  decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue          articolazioni     regionali    di    controllo,    verifica          periodicamente  gli  andamenti della spesa per il personale          delle  pubbliche  amministrazioni, utilizzando, per ciascun          comparto,  insiemi  significativi di amministrazioni. A tal          fine,  la  Corte  dei  conti  puo' avvalersi, oltre che dei          servizi  di  controllo  interno o nuclei di valutazione, di          esperti  designati  a  sua  richiesta da amministrazioni ed          enti pubblici".              -   Il   testo  dell'art.  19,  comma  1,  della  legge          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione          del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato). (legge          finanziaria 2000), e' il seguente:              "1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni,  la  spesa  per  gli  anni 2000, 2001 e 2002          relativa  ai  rinnovi contrattuali del personale dipendente          dei    comparti    dei    Ministeri,   delle   aziende   ed          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della          scuola,   e'  determinata,  rispettivamente,  in  lire  629          miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi,          ivi  comprese  le  somme  da  destinare alla contrattazione          integrativa.  Tutti  i  provvedimenti  e  le  iniziative di          attuazione   del   nuovo   ordinamento  del  personale,  ad          eccezione  dei  passaggi  da  un'area funzionale all'altra,          continuano  ad  essere  finanziati  esclusivamente  con  le          risorse  dei  fondi unici di amministrazione e in ogni caso          con quelle destinate alla contrattazione integrativa".              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  4,  del gia' citato          decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente:              "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai          rispettivi     ordinamenti:    i    magistrati    ordinari,          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori          dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia          di  Stato,  il personale della carriera diplomatica e della          carriera   prefettizia,   quest'ultima   a   partire  dalla          qualifica  di  vice  consigliere  di  prefettura, nonche' i          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del          Capo  provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla          legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990,          n. 287".              -  Il  testo  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.          124   (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  personale          scolastico), e' il seguente:              "Art.  8.  (Trasferimento  di  personale ATA degli enti          locali  alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA          degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a          carico  dello  Stato.  Sono  abrogate  le  disposizioni che          prevedono  la  fornitura  di  tale  personale  da parte dei          comuni e delle province.              2.  Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente          dagli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni          scolastiche  statali  alla  data di entrata in vigore della          presente  legge,  e' trasferito nei ruoli del personale ATA          statale  ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei          profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei          compiti   propri  dei  predetti  profili.  Relativamente  a          qualifiche  e  profili  che  non trovino corrispondenza nei          ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per          l'ente  di  appartenenza,  da esercitare comunque entro tre          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge.          A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed          economici  l'anzianita'  maturata  presso  l'ente locale di          provenienza  nonche'  il mantenimento della sede in fase di          prima    applicazione    in    presenza    della   relativa          disponibilita' del posto.              3.  Il  personale  di  ruolo  che  riveste  il  profilo          professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente          di  cattedra appartenente al sesto livello nell'ordinamento          degli   enti   locali,   in   servizio   nelle  istituzioni          scolastiche   statali,   e'  analogamente  trasferito  alle          dipendenze  dello  Stato  ed  e' inquadrato nel ruolo degli          insegnanti tecnico-pratici.              4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3          avviene   gradualmente,   secondo   tempi  e  modalita'  da          stabilire   con   decreto   del   Ministro  della  pubblica          istruzione,    emanato   di   concerto   con   i   Ministri          dell'interno,    del   tesoro,   del   bilancio   e   della          programmazione   economica  e  per  la  funzione  pubblica,          sentite  l'Associazione  nazionale  comuni italiani (ANCI),          l'Unione   nazionale  comuni,  comunita'  ed  enti  montani          (UNCEM)  e  l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo          conto  delle  eventuali disponibilita' di personale statale          conseguenti  alla  razionalizzazione della rete scolastica,          nonche'   della   revisione  delle  tabelle  organiche  del          medesimo  personale da effettuare ai sensidell'art. 31,          comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29,  e successive modificazioni; in relazione al          graduale  trasferimento  nei  ruoli statali sono stabiliti,          ove  non  gia'  previsti,  i  criteri per la determinazione          degli organici delle categorie del personale trasferito.              5.  A  decorrere  dall'anno  in  cui  hanno  effetto le          disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3 e 4 si procede alla          progressiva  riduzione  dei  trasferimenti statali a favore          degli  enti  locali  in  misura  pari  alle  spese comunque          sostenute   dagli   stessi   enti   nell'anno   finanziario          precedente   a   quello  dell'effettivo  trasferimento  del          personale;  i  criteri e le modalita' per la determinazione          degli  oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con          decreto  del  Ministro  dell'interno, emanato entro quattro          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  della pubblica istruzione e per          la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".              -  Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n.          266  (Delega  al  Governo  per  il  riordino delle carriere          diplomatica  e  prefettizia,  nonche'  disposizioni  per il          restante  personale  del Ministero degli affari esteri, per          il  personale  militare  del Ministero della difesa, per il          personale   dell'amministrazione  penitenziaria  e  per  il          personale  del  Consiglio superiore della magistratura), e'          il seguente:              "Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile          1999   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione   economica   definisce,   d'intesa  con  il          Dipartimento  della  funzione  pubblica,  il  quadro  delle          esigenze  ai  fini  della  perequazione dei trattamenti del          personale  di  cui  all'art.  24,  commi 5 e 6, del decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni e integrazioni.              2.       Nel      Documento      di      programmazione          economico-finanziaria   per  gli  esercizi  2000-2002,  nel          quadro  delle  piu'  generali  compatibilita' della finanza          pubblica  e  della  complessiva  politica  per il personale          pubblico,  sono  definiti  gli indirizzi e le modalita' per          l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.              3.  La  legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in          attuazione  degli indirizzi del documento di programmazione          economico-finanziaria  ed  a  norma  dell'art. 11, comma 3,          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive          modificazioni  e  integrazioni,  indica  l'ammontare  delle          risorse   disponibili   per  ciascuno  degli  esercizi  del          triennio considerato.              4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero  del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di          concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,          sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,          dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti          determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente          articolo,  con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,          della   legge   6 marzo   1992,   n.   216,   si   provvede          all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed          ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi          ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad          ordinamento militare e civile.              5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10          della  presente  legge,  in  relazione  agli  obiettivi  di          conferma  e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'          di  ruolo  delle  carriere  diplomatica  e  prefettizia ivi          indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie          disponibili,  sviluppi  omogenei  e  proporzionati, secondo          appositi  parametri, in tale sede definiti, rapportati alla          figura  apicale,  del  trattamento  economico del personale          delle predette carriere".              - Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 reca: "Misure          urgenti per il risanamento della finanza pubblica".              -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n.          303  (Nomina  di  professori  universitari  e  di  avvocati          all'ufficio  di  consigliere  di  cassazione, in attuazione          dell'art.  106,  terzo  comma,  della  Costituzione), e' il          seguente:              "Art.  5  (Trattamento  economico).  - 1. Al magistrato          nominato  ai  sensi  della  presente legge e' attribuito il          trattamento   economico  complessivo  annuo  spettante,  in          applicazione   della  legge  19 febbraio  1981,  n.  27,  e          successive  modificazioni,  al magistrato dichiarato idoneo          ai  fini  del conferimento delle funzioni di cassazione con          venti  anni  di  anzianita'  complessiva  nelle  qualifiche          inferiori  e  quattro anni di anzianita' nella qualifica di          magistrato di cassazione.              2.   La   dichiarazione   di   idoneita'  ai  fini  del          conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito          della  Corte  di cassazione, prevista nell'art. 3, comma 3,          retroagisce,  ai  soli  effetti  economici, a decorrere dal          compimento del quarto anno dalla nomina".              -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n.          425  (Disposizioni  relative  al  trattamento economico dei          magistrati), e' il seguente:              "Art.  4.  La  determinazione dei nuovi stipendi di cui          all'art. 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo          servizio  prestato  in  magistratura fino al 30 giugno 1983          con le modalita' indicate nei commi seguenti.              I  periodi  di  servizio  e di attivita' professionale,          richiesti  dei  rispettivi  ordinamenti  per l'accesso alle          carriere  di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono          riconosciuti,  in  favore  dei  magistrati e degli avvocati          dello  Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella          misura  fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un          beneficio  del  3  per cento per ciascun anno, da calcolare          sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale          carriera di appartenenza.              Ai  fini esclusivamente economici si considera prestato          nella  qualifica  di consigliere di Stato o della Corte dei          conti  il  periodo  di  servizio eventualmente svolto nella          posizione  di dirigente generale dello Stato o di pubbliche          amministrazioni.              Per  i  consiglieri di Stato o della Corte dei conti di          nomina  governativa  che non abbiano ricoperto la posizione          di   dirigente   generale   dello   Stato  o  di  pubbliche          amministrazioni,  la  determinazione  dei nuovi stipendi e'          effettuata  valutando  ai  soli  fini  economici,  all'atto          dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella          qualifica  di  cinque anni, salva la possibilita' di optare          per il trattamento piu' favorevole.              I  servizi  prestati  dai  magistrati  nelle qualifiche          inferiori   a   quelle   di   appartenenza   sono  valutati          attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore          a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per          cento  dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a          quella  di  magistrato  di corte di appello, al 2 per cento          dello  stipendio  iniziale della qualifica di magistrato di          corte  di  appello  o  equiparato, all'1,50 per cento dello          stipendio   iniziale   della  qualifica  di  magistrato  di          cassazione  e  di  magistrato  di  cassazione nominato alle          funzioni direttive ed equiparate.              L'importo    complessivo    del   beneficio   derivante          dall'applicazione  dei  precedenti  commi  si aggiunge allo          stipendio    iniziale    della    qualifica   rivestita   e          all'ammontare  cosi'  ottenuto  si  somma  l'incremento  di          stipendio  conseguente alla progressione economica relativa          al servizio prestato nella qualifica stessa.              L'eventuale  collocazione  del  nuovo stipendio tra due          classi  o  tra  una  classe e l'aumento periodico o tra due          aumenti   periodici  comporta  la  corresponsione  di  tale          stipendio  e  il  collocamento  del personale alla classe o          aumento  periodico  immediatamente inferiore allo stipendio          medesimo.   La   differenza  tra  i  due  stipendi,  previa          temporizzazione  al  fini  economici,  va  considerata  per          l'ulteriore   progressione  economica.  La  temporizzazione          della  differenza  tra  i  suddetti stipendi e' espressa in          mesi  ed  e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa          divisa  per  l'importo della classe o dello scatto in corso          di maturazione.              Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge          19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza,          sono  valutate  tenendo  conto dell'equiparazione esistente          tra  le  diverse  qualifiche  delle  varie  magistrature  e          dell'avvocatura dello Stato.              In  ogni  caso,  agli  effetti  di  quanto previsto dal          quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la          nomina  a  magistrato  di corte d'appello o a magistrato di          cassazione  a seguito del concorso per esami previsto dalla          legge  4 gennaio  1963, n. 1, e successive modificazioni ed          integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari          a  quella  riconosciuta  al  magistrato  di  pari qualifica          con maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo.              I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte          dei  conti  nonche'  gli  avvocati  dello  Stato alla terza          classe   di   stipendio   conseguono,  rispettivamente,  il          trattamento economico della qualifica superiore e la classe          di  stipendio  superiore  al  compimento dell'anzianita' di          complessivi   sedici  anni  di  carriera  o  otto  anni  di          qualifica o classe di stipendio.              Agli  effetti  della  presente legge le categorie degli          avvocati  dello  Stato  e  dei  procuratori  dello Stato si          considerano appartenenti a carriere distinte.              Le   disposizioni   di   cui   ai   commi  dal  secondo          all'undicesimo   si   applicano  anche  nei  confronti  del          personale  che  consegue  la  nomina  in  magistratura o in          avvocatura  dello  Stato successivamente alla data prevista          dal primo comma.              Fermo  il  disposto del secondo, terzo, quarto e quinto          comma,   sono   escluse   le  anzianita'  convenzionali  di          qualsiasi genere in precedenza riconosciute.              Per  l'interpretazione  autentica  del  presente comma,          vedi  l'art.  3,  legge 24 dicembre 1993, n. 537, riportata          alla  voce  amministrazione  del  patrimonio e contabilita'          generale dello Stato".              -  Il titolo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.          195,  e  il  seguente:  "Attuazione dell'art. 2 della legge          6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".              -  Il  titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997,          n. 446, e' il seguente: "Istituzione dell'imposta regionale          sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,          delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione          di  una  addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'          riordino della disciplina dei tributi locali".              - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera h), della          gia' citata legge n. 468/1978, vedi in nota all'art. 1.              -  Il  testo  dell'art.  19, comma 4, della gia' citata          legge n. 488/1999, e' il seguente:              "4.  Per  i  rinnovi  contrattuali  del  personale  dei          comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e          delle  autonomie  locali, del Servizio sanitario nazionale,          delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione          e  delle  universita',  ivi  compreso  il  personale  degli          osservatori  astronomici,  astrofisici e vesuviano, ed alla          corresponsione  dei miglioramenti economici al personale di          cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, provvedono le          amministrazioni    di    competenza    nell'ambito    delle          disponibilita' dei rispettivi bilanci".              -  Il  testo  degli  articoli  1,  3, 4 e 5 della legge          31 marzo  2000,  n.  78  (Delega  al  Governo in materia di          riordino  dell'Arma  dei  carabinieri,  del Corpo forestale          dello  Stato,  del  Corpo  della Guardia di finanza e della          Polizia  di  Stato. Norme in materia di coordinamento delle          Forze di polizia), sono, rispettivamente, i seguenti:              "Art.  1  (Delega  al Governo per il riordino dell'Arma          dei  carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita',          speditezza   e  rispondenza  al  pubblico  interesse  delle          attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente   legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  per          adeguare,  ferme  restando  le  previsioni  del regolamento          approvato  con  regio  decreto  14 giugno  1934, n. 1169, e          successive  modificazioni,  non  in  contrasto  con  quanto          previsto  dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti          militari   dell'Arma   dei  carabinieri,  ivi  comprese  le          attribuzioni   funzionali   del   Comandante  generale,  in          conformita'  con  i contenuti della legge 18 febbraio 1997,          n. 25.              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi          restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno          per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della          sicurezza  pubblica,  nonche' l'esercizio delle funzioni di          polizia  giudiziaria  alle  dipendenze e sotto la direzione          dell'autorita'   giudiziaria,   ai   sensi  del  codice  di          procedura  penale,  sono  osservati  i  seguenti principi e          criteri direttivi:                a) collocazione  autonoma  dell'Arma dei carabinieri,          con  rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della          difesa,  con dipendenza del comandante generale dal Capo di          stato  maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le          disposizioni  della  legge  18 febbraio  1997,  n.  25, per          l'assolvimento dei seguenti compiti militari:                  1)   concorso  alla  difesa  della  Patria  e  alla          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  e  del bene della          collettivita'  nazionale nei casi di pubblica calamita', in          conformita'  con  l'art.  1  della legge 11 luglio 1978, n.          382;                  2)   partecipazione  alle  operazioni  militari  in          Italia   e   all'estero  sulla  base  della  pianificazione          d'impiego  delle  Forze  armate stabilita dal Capo di stato          maggiore della difesa;                  3) partecipazione ad operazioni di polizia militare          all'estero   e,   sulla   base   di   accordi   e   mandati          internazionali,  concorso  alla ricostituzione dei corpi di          polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in          missioni di supporto alla pace;                  4)  esercizio  esclusivo  delle funzioni di polizia          militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare          e  per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici          penali   militari,  esercizio  delle  funzioni  di  polizia          giudiziaria  militare  alle  dipendenze  degli organi della          giustizia militare;                  5)  sicurezza  delle  rappresentanze diplomatiche e          consolari  italiane  ivi compresa quella degli uffici degli          addetti militari all'estero;                  6)  assistenza  ai  comandi  e alle unita' militari          impegnati   in   attivita'   istituzionali  nel  territorio          nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;                b) realizzazione  di  una efficace ripartizione della          funzione  di  comando e controllo, mediante definizione dei          livelli   generali   di   dipendenza   delle  articolazioni          ordinamentali   e   con   la   previsione   del  ricorso  a          provvedimenti  amministrativi per i conseguenti adeguamenti          che si rendessero necessari;                c)  revisione  delle norme sul reclutamento, lo stato          giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:                  1)   armonizzare   la  normativa  vigente  per  gli          ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  ai  contenuti  del          decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, prevedendo          anche  commissioni  di  valutazione per l'avanzamento degli          ufficiali  composte  da personale dell'Arma dei carabinieri          e,  comunque,  analoghe  per  tipologia e partecipazione di          specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;                  2) riordinare, in relazione alle esigenze operative          e  funzionali  da  soddisfare,  i ruoli normale, speciale e          tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle          relative  consistenze  organiche,  l'eventuale soppressione          ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per          consentire   l'autonomo   soddisfacimento   delle  esigenze          tecnico-logistiche   dell'Arma.   Tale   revisione   potra'          riguardare  anche,  per  ciascuno  dei  ruoli, le dotazioni          organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e          le  modalita'  di reclutamento e di avanzamento, nonche' le          aliquote  di valutazione e il numero delle promozioni annue          per  ciascun  grado,  l'istituzione  del  grado  apicale di          generale   di   corpo  d'armata  con  consistenza  organica          adeguata   alle   funzioni  da  assolvere  ed  all'armonico          sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni          del  limite  di eta', per i generali di corpo d'armata e di          divisione,  equiparando  correlativamente  anche quello del          comandante  generale in carica, nonche', solo se necessario          per  la  funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di          eta'  per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la          sovraordinazione  gerarchica  del comandante generale ed il          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;                  3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli          degli   ufficiali   da  attuare  mediante  riduzione  delle          consistenze  organiche del restante personale, le dotazioni          dirigenziali  in  modo tale che esse risultino coerenti con          quanto previsto per le Forze armate;                  4)  rivedere  la  normativa  concernente  il  corso          d'istituto   ed  eventualmente  adeguare  le  modalita'  di          ammissione   all'Istituto   superiore   di  Stato  maggiore          interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre          1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;                  5)   prevedere   disposizioni  transitorie  per  il          graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa  a quella da          definire  con  i  decreti legislativi nonche' l'abrogazione          delle  norme regolamentari e di ogni altra disposizione che          risulti in contrasto con la nuova disciplina.                3.  L'elevazione  a sessantacinque anni del limite di          eta',  di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto          a  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente          legge.                  4.   Il  Governo,  sentite  le  rappresentanze  del          personale,  trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato          della  Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui          ai  commi 1 e 2, corredati dal pareri previsti dalla legge,          per il parere delle commissioni parlamentari competenti per          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla          data di assegnazione.              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'art. 8".              "Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo          forestale  dello  Stato).  - 1.  Il  Governo e' delegato ad          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni          transitorie:                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del          corso di formazione;                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla          lettera  a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione dei          dirigenti anche nelle sedi periferiche;                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,          di formazione e di progressione.              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge,  il  personale  del  ruolo  dei funzionari del Corpo          forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di          polizia  giudiziaria  e  di sostituto ufficiale di pubblica          sicurezza.              3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1,          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle commissioni          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'art. 8.              Art.  4  (Delega  al  Governo per il riordino del Corpo          della  guardia  di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la          revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato          giuridico  e  l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della          guardia  di  finanza  e  per  l'adeguamento, fermo restando          l'art.  1  della  legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti          del   Corpo   in   relazione  al  riordino  della  pubblica          amministrazione.              2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono          osservati i seguenti principi e criteri direttivi:                a) previsione   dell'esercizio   delle   funzioni  di          polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello          Stato e dell'Unione europea;                b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;                c) adeguamento  dei  ruoli e delle relative dotazioni          organiche  alle  esigenze  funzionali e tecnico-logistiche,          nonche'   alle   necessita'  operative  connesse  al  nuovo          ordinamento    tributario   ed   ai   compiti   di   natura          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza          all'Unione   europea.   All'adeguamento  potra'  procedersi          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e          tecnico-operativo  esistenti,  l'eventuale soppressione, la          non  alimentazione  di  essi  ovvero l'istituzione di nuovi          ruoli,  con  eventuale  rideterminazione  delle consistenze          organiche  del  restante  personale.  Tale revisione potra'          riguardare  anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i          requisiti,  i  titoli  e  le  modalita'  di reclutamento ed          avanzamento,  nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed il          numero   delle   promozioni   annue   per   ciascun  grado,          l'istituzione  del  grado  apicale  di  generale  di  corpo          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da          assolvere   ed   all'armonico   sviluppo   delle  carriere,          l'elevazione  a sessantacinque anni del limite di eta', per          i  generali  di  corpo d'armata e di divisione, equiparando          correlativamente  anche  quello  del comandante generale in          carica,  nonche',  solo  se necessario per la funzionalita'          del  servizio,  innalzando  i limiti di eta' per i restanti          gradi;     conseguentemente    verranno    assicurati    la          sovraordinazione  gerarchica  del comandante generale ed il          mantenimento dell'attuale posizione funzionale;                d) aggiornamento   delle   disposizioni  inerenti  ad          attivita'  incompatibili  con il servizio, nonche' riordino          della   normativa   relativa  ai  provvedimenti  di  stato,          realizzando  l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto il          personale;                e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di          adeguarne   la   disponibilita'   alle  effettive  esigenze          operative   ed  al  nuovo  modello  organizzativo  previsto          dall'art.  27,  comma  3,  della legge 27 dicembre 1997, n.          449;                f)  riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta          qualificazione,  della  disciplina  del  corso superiore di          polizia tributaria;                g) previsione  di  disposizioni  transitorie  per  il          graduale   passaggio   dalla  vigente  normativa  a  quella          adottata con i decreti legislativi.              3.  L'elevazione  a  sessantacinque  anni del limite di          eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere          dalla data di entrata in vigore della presente legge.              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,          trasmette  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della          Repubblica  gli  schemi  dei  decreti legislativi di cui ai          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per          il  parere  delle  commissioni  parlamentari competenti per          materia,   esteso   anche  alle  conseguenze  di  carattere          finanziario,  che  si esprimono entro sessanta giorni dalla          data di assegnazione.              5.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'art. 8.              Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia          di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il          termine  di  cui  all'art.  1,  comma 1, uno o piu' decreti          legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale          dei  ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo          i seguenti principi e criteri direttivi:                a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo          la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto          avente  funzioni di Capo della polizia - Direttore generale          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la          sovraordinazione  gerarchica di cui all'art. 65 della legge          1 aprile  1981,  n. 121, ed il mantenimento della posizione          funzionale  connessa  all'esercizio delle sue attribuzioni,          provvedendo   anche   alla  revisione  delle  modalita'  di          accesso,  dei relativi corsi di formazione in modo coerente          con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,          prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una          specifica qualificazione;                b) integrazione     delle    disposizioni    relative          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,          mediante   concorso   per  titoli  ed  esami  riservato  al          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la          possibilita',   per  l'amministrazione,  di  provvedere  al          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di          funzione non coperti;                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;                e) previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51  della          legge 10 ottobre 1986, n. 668;                f)    previsione    delle   occorrenti   disposizioni          transitorie.              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente          rappresentative  a  livello  nazionale  del personale della          Polizia  di  Stato,  che esprimono il parere nei successivi          venti  giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti          pareri  pervenuti  entro  il  termine  ed agli altri pareri          previsti  dalla  legge,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei          deputati  e  al Senato della Repubblica per il parere delle          commissioni  parlamentari  competenti  per  materia, esteso          anche  alle  conseguenze  di  carattere finanziario, che si          esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.              3.  Entro  centottanta  giorni dalla data di entrata in          vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, e'          consentito,    a   domanda   e   previa   intesa   tra   le          amministrazioni    interessate,    il   trasferimento   dei          dipendenti  appartenenti  alle  qualifiche  dirigenziali  e          direttive    della    Polizia    di   Stato   nelle   altre          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei          posti  disponibili  per  le  medesime  qualifiche possedute          nelle  rispettive  piante  organiche,  nel  rispetto  delle          disposizioni  di  cui  all'art.  20 della legge 23 dicembre          1999,    n.   488.   Qualora   il   trattamento   economico          dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello          percepito    nell'amministrazione    di   provenienza,   il          dipendente    trasferito    percepisce,    fino    al   suo          riassorbimento,   un   assegno   ad   personam  di  importo          corrispondente  alla  differenza  di  trattamento.  Per  un          periodo  non  superiore  a  novanta  giorni  dalla  data di          entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1          il  trasferimento  puo'  essere effettuato, con le medesime          modalita',  ad  istanza  dei  dipendenti interessati, salvo          rifiuto  dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da          esprimere  entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza          medesima.              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente          articolo,  pari  a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai          sensi dell'art. 8".              -  Il  testo  dell'art.  9,  comma 1, della gia' citata          legge n. 78/2000, e' il seguente:              "Art.  9.  - Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto          legislativo  12 maggio  1995,  n.  196, decreto legislativo          12 maggio 1995, n. 197, decreto legislativo 12 maggio 1995,          n.  198  e  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 199,          28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490.              1.   Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il          31 dicembre  2000 e senza oneri a carico del bilancio dello          Stato,  uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni          integrative  e correttive del decreto legislativo 12 maggio          1995,  n.  196, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,          decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  198  e  decreto          legislativo   12 maggio   1995,   n.  199,  attenendosi  ai          principi,  ai  criteri  direttivi  e  alle procedure di cui          all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 1, 2 e 3,          dell'art.  2,  comma  1 e dell'art. 3, comma 3, del decreto          legislativo  21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento  delle          strutture    e    degli    organici    dell'amministrazione          penitenziaria  e  dell'ufficio  centrale  per  la giustizia          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario          e  speciale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, a norma          dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266):              "Art.    1.    -    1.   I   provveditorati   regionali          dell'amministrazione  penitenziaria  sono  rideterminati in          ordine  alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come          da  tabella  A,  allegata al presente decreto. Tale tabella          sostituisce  la  tabella  E allegata alla legge 15 dicembre          1990,   n.  395,  come  sostituita  dalla  tabella  di  cui          all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321.              2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di          istituti  e  servizi  ivi  ricompresi  ed  alla complessiva          entita'  delle  risorse gestite, i provveditorati regionali          di  cui  alla  tabella  B allegata al presente decreto sono          costituiti quali uffici di dirigenza generale.              3. Ai provveditorati regionali possono essere assegnati          dirigenti  con  incarichi  di struttura, cui affidare anche          funzioni  vicarie,  in  relazione  alla  rilevanza  ed alla          estensione della circoscrizione di competenza.              Art.  2.  - 1. Con decreto del Ministro di cui all'art.          17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.          400,   nel   rispetto  delle  disposizioni  concernenti  la          variazione  delle dotazioni organiche, sono individuati gli          istituti  penitenziari,  i centri per i servizi sociali, le          scuole  ed  i  servizi dell'amministrazione penitenziaria e          della giustizia minorile considerati come uffici di livello          dirigenziale non generale.              Art. 3. - 1. (omissis).              2. (omissis).              3.  Per  la  copertura  e per la riorganizzazione degli          uffici  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  oltre  che per il          conseguente  adeguamento degli uffici centrali e periferici          di  corrispondente  di  livello,  il  numero  degli  uffici          dirigenziali  di  livello  non  generale  del  Dipartimento          dell'amministrazione    penitenziaria   e'   aumentato   di          centosettantanove   unita'.   Per   la  riorganizzazione  e          l'adeguamento   delle   strutture  centrali  e  periferiche          dell'ufficio  centrale  della  giustizia minorile il numero          degli  uffici  dirigenziali  non  generali  e' aumentato di          quattro unita'".              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  6, del sopra citato          decreto legislativo n. 146/2000, e' il seguente:              "6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e          5  si  provvede  con  decreto del Ministro della giustizia,          nell'ambito   delle  dotazioni  organiche  complessivamente          disponibili,  per sopravvenute esigenze organizzative e con          riguardo  alle  finalita'  di  cui  al  decreto legislativo          3 febbraio 1993, n. 29".              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, e dell'art.          3,   comma  7,  del  gia'  citato  decreto  legislativo  n.          146/2000:              "3.  Relativamente  agli  aumenti degli organici di cui          all'art.  3,  tenuto  conto  della specificita' tecnica del          ruolo  di  direttore  di istituto penitenziario, dei centri          per   i   servizi  sociali  e  delle  altre  strutture  del          Dipartimento     dell'amministrazione    penitenziaria    e          dell'ufficio  centrale  per la giustizia minorile anche con          riguardo  ai  principi  generali dettati dagli articoli 11,          comma  4,  lettera  d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e          45,  comma  3,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  in  sede di prima applicazione del presente decreto la          nomina  a  dirigente  e'  attribuita, per l'amministrazione          penitenziaria:                a) per  un  posto,  mediante  concorso,  per  titoli,          integrato  da  un  colloquio,  riservato  al  personale del          profilo  di direttore medico coordinatore, munito di laurea          che,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto,          abbia  maturato  almeno  nove  anni  di  effettivo servizio          nell'area funzionale C);                b) per  settantacinque  posti, mediante concorso, per          titoli,  integrato da un colloquio, riservato al personale,          rispettivamente,  per  cinquantasette  posti del profilo di          direttore  coordinatore  di  istituto  penitenziario  e per          diciotto   posti  di  direttore  coordinatore  di  servizio          sociale,  munito  di  laurea  che,  alla data di entrata in          vigore  del  presente  decreto,  abbia maturato almeno nove          anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);                c) per  quattro  posti  previsti in aumento, mediante          concorso,  per titoli, integrato da un colloquio, riservato          al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di          direttore  coordinatore  di area pedagogica e per due posti          del  profilo  di direttore amministrativo contabile, munito          di  laurea che, alla data di entrata in vigore del presente          decreto,  abbia  maturato  almeno  nove  anni  di effettivo          servizio nell'area funzionale C).              Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle          lettere  a),  b)  e  c),  la composizione delle commissioni          esaminatrici,   le  materie  oggetto  del  colloquio  e  le          categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed i          punteggi  da  attribuire  in  relazione  a  ciascuna  delle          suddette  categorie sono stabiliti con decreto del Ministro          della  giustizia.  Nell'ambito dei criteri valutativi sara'          tra  l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla          data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di          direzione  o  reggenza  degli uffici o servizi riconosciuti          di maggior  livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque          l'aver  ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza          demerito  e  con positivi risultati nel perseguimento degli          obiettivi   dell'amministrazione,   incarichi   di  livello          dirigenziale;                d) per un posto, mediante concorso consistente in due          prove  scritte  ed  una prova orale, riservato al personale          dell'amministrazione  penitenziaria appartenente ai profili          di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito          di  laurea  e  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del          presente  decreto,  abbia  maturato  almeno quattro anni di          effettivo servizio nell'area funzionale C);                e) per   cinquantacinque   posti,  mediante  concorso          consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al          personale  dell'amministrazione penitenziaria appartenente,          rispettivamente,  per  quarantaquattro  posti ai profili di          collaboratore     d'istituto    penitenziario,    direttore          d'istituto    penitenziario    e   direttore   coordinatore          d'istituto   penitenziario;   nonche',   per  undici  posti          riservati   al   personale   appartenente   ai  profili  di          assistente  sociale  coordinatore,  direttore  di  servizio          sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito          di  laurea  e  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del          presente  decreto,  abbia  maturato  almeno  cinque anni di          effettivo servizio nell'area funzionale C).              Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle          lettere   d)  ed  e),  la  composizione  delle  commissioni          esaminatrici  e le materie oggetto dell'esame, le categorie          da  ammettere  a valutazione ed i punteggi da attribuire in          relazione   a   ciascuna  delle  suddette  categorie,  sono          stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;                f) per  cinque  posti, mediante concorso, per titoli,          integrato   da   un   colloquio,   riservato  al  personale          dell'amministrazione   penitenziaria  inquadrato  nell'area          funzionale  C)  che  alla  data  di  entrata  in vigore del          presente      decreto      abbia      comunque     maturato          nell'amministrazione  della  giustizia,  per  almeno cinque          anni,  una specifica esperienza nel settore delle relazioni          esterne  e almeno quindici anni di anzianita' nell'area. Le          modalita'  di  espletamento  del  concorso, la composizione          delle   commissioni   esaminatrici  e  le  materie  oggetto          dell'esame,  le  categorie  da ammettere a valutazione ed i          punteggi  da  attribuire,  sono  stabiliti  con decreto del          Ministro  della  giustizia. Al concorso e' ammesso anche il          personale  dell'ufficio  centrale per la giustizia minorile          gia'  in  servizio  presso  l'amministrazione penitenziaria          alla  data  di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno          1992,  n.  306,  convertito, con modificazioni, nella legge          7 agosto 1992, n. 356;                g) per  un  posto,  mediante concorso, consistente in          due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al          personale    tecnico   dell'amministrazione   penitenziaria          inquadrato   nei   profili   professionali   di  ingegnere,          ingegnere  direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed          architetto,  muniti di laurea, che, alla data di entrata in          vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque          anni di effettivo servizio nell'area funzionale C);                h) per  otto posti, mediante concorso, consistente in          due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al          personale  dell'amministrazione  penitenziaria appartenente          ai  profili  di  educatore  coordinatore, direttore di area          pedagogica  e  direttore  coordinatore  di area pedagogica,          munito  di  laurea, che, alla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  abbia  maturato  almeno  cinque anni di          effettivo servizio nell'area funzionale C);                i) per  otto posti, mediante concorso, consistente in          due   prove  scritte  ed  una  prova  orale,  riservato  al          personale  dell'amministrazione  penitenziaria  del settore          amministrativo-contabile,       profili       collaboratore          amministrativo-contabile,                       funzionario          amministrativo-contabile             e            direttore          amministrativo-contabile,  muniti  di laurea che, alla data          di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato          almeno   cinque   anni   di  effettivo  servizio  nell'area          funzionale  C).  Le  modalita' di espletamento dei concorsi          indicati  alle  lettere g), h), ed i) la composizione delle          commissioni  esaminatrici  e  le materie oggetto dell'esame          sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia;                l) per i restanti posti, mediante concorso per esami,          ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo 3 febbraio          1993, n. 29, e successive modificazioni".              "7.   Le   assunzioni   derivanti   dall'aumento  delle          dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla          programmazione  delle  assunzioni e, in ogni caso, non sono          conteggiate  ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo di          riduzione  del  personale  in  servizio,  previsto  in base          all'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e          successive modifiche".              -  Il  testo  dell'art.  7,  comma 4, della gia' citata          legge n. 78 del 2000, e' il seguente:              "4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti          legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e          dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4          e  5  e  con  le  modalita'  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 del          presente  articolo,  potranno essere emanate con uno o piu'          decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001".              -   La   tabella  A  allegata  al  decreto  legislativo          30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del personale del          Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma          1,  della  legge  15 dicembre 1990, n. 395), come da ultimo          sostituita  dalla tabella F allegata al decreto legislativo          21 maggio  2000,  n.  146, e' la seguente: Corpo di polizia          penitenziaria.
   =====================================================================  Ruolo           Qualifiche                Dotazione organica                                          Uomini     Donne    Totale --------------------------------------------------------------------- Ispettori       Ispettori superiori         590        50      640                Ispettori capo                Ispettori                 3.428       290    3.718                Vice ispettori Sovrintendenti  Sovrintendenti capo                Sovrintendenti            4.140       360    4.500                Vice sovrintendenti Agenti e assistenti      Assistenti capo                Assistenti                Agenti scelti            32.068     3.480   35.548                Agenti ed agenti                  Ausiliari                                        -----------------------------                          Totale . . .   40.226     4.180   44.406
                           |  
|   |                                Art. 51.
        (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).
     1.  All'articolo  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  al  comma  2  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno  degli  anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione  di  personale  non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997";   b)  al  comma  18,  il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale  percentuale  non  puo'  essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad ulteriori tipologie  di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".   2.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive modificazioni,   sono   abrogate   le   norme   che  disciplinano  il procedimento  di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle  norme  di  cui  al  primo  periodo,  i  risparmi conseguiti in relazione  all'espletamento  del  servizio  di  assistenza fiscale ai dipendenti  delle  Amministrazioni  statali,  accertati  in  sede  di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione  del  personale,  per le finalita' e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.   3.  L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina  emanata  sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge  29  marzo  1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre  1990,  non  modifica  la  data  del  31 dicembre 1990, gia' stabilita  per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte ai   fini  delle  maggiorazioni  della  retribuzione  individuale  di anzianita'.  E'  fatta  salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge   4.  L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.  146,  si  interpreta  nel senso che esso trova applicazione dalla data  di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale  delle  qualifiche  dirigenziali  appartenente  al comparto Ministeri,  fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.   5.  In  caso  di  ricorso  a forme arbitrali di composizione delle controversie  di  lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti.   6.  I  comandi  in  atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso  le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001.   7.  Gli  inquadramenti  del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il  28  febbraio  1998,  sono  detratti dalla quota di assunzioni che sara'  autorizzata  per  l'amministrazione  stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.   8.  Ferma  restando  la  validita'  ordinaria delle graduatorie, i termini  di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre 2000,   per  l'assunzione  di  personale  presso  le  amministrazioni pubbliche  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche' i  relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per le  Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla normativa di settore.   9.  Al  comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  dopo  le  parole: "organica dell'ente"  sono  inserite  le  seguenti:  "arrotondando  il prodotto all'unita' superiore".   10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:   "4-bis.  Ai  fini  di  cui  al  comma 4 il requisito del titolo di abilitazione  deve  essere conseguito, dal personale in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge presso le scuole secondarie  che  chiedono  il  riconoscimento,  al  termine dell'anno accademico  in  corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale  della  prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra'  indetta  successivamente  alla  data  sopraindicata.  Per  il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che  chiedono  il  riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".   11.   Gli  enti  locali,  non  dissestati  e  non  strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto  a  tempo  determinato  mediante  prove  selettive,  ai sensi dell'articolo  7  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il  31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge nel rispetto  degli  atti  di programmazione dei fabbisogni di personale, possono  riservare  il  50  per  cento  dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.   12.   Fermi  i  limiti  della  dotazione  organica  del  Consiglio superiore  della  magistratura,  al  personale  del  Ministero  della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina  di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1  a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.   13.  All'ultimo  periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge  21  novembre  2000,  n.  342,  la  parola:  "fondamentale"  e' sostituita dalla seguente: "complessivo". 
                                         Note all'art. 51:              -  Il  testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,          n.   449  (Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza          pubblica)  a seguito delle modifiche apportate dal seguente          articolo, e' il seguente:              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per          ciascuno  degli  anni  2002  e  2003 deve essere realizzata          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio al 31 dicembre          1997.              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle  amministrazioni  di  cui al comma 2, compatibile con          gli  obiettivi  di  riduzione  numerica  e con i dati sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria,   di  cui  al  comma  3,  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento dei compiti istituzionali.              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificata dai competenti          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti          riprendono le trattative.              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a          15.              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio          ispettivo.              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, previo parere delle competenti commissioni          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del          Ministero delle finanze;                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                c)  i  concorsi  consistono in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola          procedura concorsuale.              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni ed integrazioni.              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.              12.              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le          disposizioni previste dai commi 8 e 11.              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere   dal  1 gennaio  1994  secondo  quanto  previsto          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il          31 dicembre 1998.              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali          di lavoro.              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di  ricerca  adeguano  i propri ordinamenti ai princi'pi di          cui  al  comma  1 finalizzandoli alla riduzione programmata          delle spese di personale.              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le          proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princi'pi di          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque          utilizzare le maggiori economie conseguite.              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi,  per  non piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente          alle  amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  nonche'  ad  enti  pubblici economici. Si applicano le          disposizioni  previste  dall'art. 17, comma 14, della legge          15 maggio  1997,  n.  127.  Il personale di cui al presente          comma  mantiene il trattamento economico fondamentale delle          amministrazioni  o  degli enti di appartenenza e i relativi          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al          personale   di   cui  al  presente  comma  sono  attribuiti          l'indennita'   e   il   trattamento   economico  accessorio          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri,  se  piu' favorevoli. Il servizio          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'          valutabile  ai fini della progressione della carriera e dei          concorsi.              23.  All'art.  9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente          articolo.              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della Guardia di          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto          normativo.              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  Guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il          segreto d'ufficio.".              -  Per il titolo del gia' citato decreto legislativo n.          29/1993, si veda in nota all'art. 1.              -  Il  testo  dell'art.  43, comma 5, della gia' citata          legge n. 449/1997, e' il seguente:              "5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998, i          titolari   dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa          definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire          in  ciascun  esercizio  ed  accantonano,  nel  corso  della          gestione,  una  quota delle previsioni iniziali delle spese          di  parte  corrente,  sia  in  termini di competenza che di          cassa,  aventi  natura non obbligatoria, non inferiore al 2          per  cento.  La meta' degli importi costituisce economia di          bilancio;  le  rimanenti  somme sono destinate, nell'ambito          della  medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di          risultato    dei   dirigenti,   come   disciplinate   dalla          contrattazione  di comparto. Per l'amministrazione dei beni          culturali  e  ambientali l'importo che costituisce economia          di  bilancio  e'  pari  allo  0,50  per  cento  della quota          accantonata  ai sensi del presente comma; l'importo residuo          e'   destinato   ad   incrementare   le   risorse  relative          all'incentivazione  della  produttivita' del personale e le          retribuzioni  di  risultato  del  personale dirigente della          medesima amministrazione.".              -  Il  testo  dell'art.  7,  comma 1, del decreto-legge          19 settembre  1992,  n.  384  (Misure urgenti in materia di          previdenza,  di  sanita'  e  di  pubblico  impiego, nonche'          disposizioni fiscali), e' il seguente:              "1.  Resta  ferma  sino  al 31 dicembre 1993 la vigente          disciplina  emanata sulla base degli accordi di comparto di          cui   alla   legge  29 marzo  1983,  n.  93,  e  successive          modificazioni  e  integrazioni.  I  nuovi  accordi  avranno          effetto  dal  1 gennaio  1994. Per l'anno 1993 al personale          destinatario  dei predetti accordi e' corrisposta una somma          forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al          personale  disciplinato  dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121,          8 agosto  1990,  n.  231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio          1988,  n.  186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n.          395,  10 ottobre  1990,  n.  287,  ed al personale comunque          dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello          degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi          di  pubblica  utilita', si applicano le disposizioni di cui          al  presente  comma,  fatta salva la diversa decorrenza del          periodo contrattuale".              -  Il  titolo  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il          seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego".              -  Il testo dell'art. 4, comma 2, del piu' volte citato          decreto legislativo n. 146/2000, e' il seguente:              "2.  Gli incarichi di direzione degli uffici di livello          dirigenziale  generale,  di  cui  all'art. 3, comma 2, sono          conferiti  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto legislativo          3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni. Con          riguardo   alle  prioritarie  finalita'  ed  alle  esigenze          funzionali  di  cui  al  comma  1,  si  tiene  conto  della          professionalita'  maturata  nello  specifico settore, fermo          restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del          decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".              -   Il   testo  dell'art.  18,  comma  1,  del  decreto          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:              "1.  Agli  uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          Ministro  ed  ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di          cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29,  come  sostituito  dall'art. 15 del decreto legislativo          31 marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati delle giurisdizioni          ordinarie  e  amministrative,  i  professori  e ricercatori          universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;          quando   ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,  ai          medesimi  uffici  possono  essere  preposti  anche soggetti          estranei  all'amministrazione  ai sensi dell'art. 19, comma          6,  del  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come          sostituito  dall'art.  23  del decreto legislativo 31 marzo          1998, n. 80.".              -   Il  testo  dell'art.  45,  comma  10,  della  legge          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:              "10.  Al personale della societa' Poste italiane S.p.a.          che,  alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio          in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si          applicano  le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10,          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la          richiesta  di  comando  sia  stata effettivamente inoltrata          entro  il  28 febbraio  1998.  Il  personale  suddetto puo'          permanere  in  posizione  di  comando  per  un  periodo non          superiore  a  due anni a decorrere dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge. Per il suddetto periodo, le          unita'  che  abbiano  assunto  servizio  in  comando presso          l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono          detratte   dalla   quota   di  assunzioni  autorizzate  per          l'amministrazione  stessa,  in  applicazione delle norme di          programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della          legge 27 dicembre 1997, n. 449.".              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del gia' citato          decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente:              "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".              -   Il  testo  dell'art.  110,  comma  2,  del  decreto          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi          sull'ordinamento   degli   enti  locali)  a  seguito  delle          modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:              "2.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una          unita'.  Negli  altri enti, il regolamento sull'ordinamento          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e          le  modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori          della    dotazione    organica,    solo   in   assenza   di          professionalita'  analoghe  presenti all'interno dell'ente,          contratti   a   tempo   determinato   di   dirigenti,  alte          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da          ricoprire.   Tali   contratti   sono  stipulati  in  misura          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della          dotazione  organica  dell'ente,  arrotondando  il  prodotto          all'unita'  superiore  o  ad  una unita' negli enti con una          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.              - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62          (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto          allo  studio  e  all'istruzione), a seguito delle modifiche          apportate dal presente articolo, e' il seguente:              "Art.  1.  Il  sistema  nazionale  di istruzione, fermo          restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della          Costituzione,  e'  costituito  dalle scuole statali e dalle          scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica          individua    come    obiettivo   prioritario   l'espansione          dell'offerta  formativa  e  la conseguente generalizzazione          della  domanda  di  istruzione  dall'infanzia  lungo  tutto          l'arco della vita.              2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti          degli   ordinamenti  vigenti,  in  particolare  per  quanto          riguarda  l'abilitazione  a  rilasciare  titoli  di  studio          aventi   valore  legale,  le  istituzioni  scolastiche  non          statali,  comprese quelle degli enti locali, che, a partire          dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti          generali  dell'istruzione,  sono  coerenti  con  la domanda          formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti          di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.              3.  Alle  scuole  paritarie private e' assicurata piena          liberta'  per  quanto  concerne  l'orientamento culturale e          l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto          educativo  della  scuola,  l'insegnamento  e' improntato ai          principi  di  liberta'  stabiliti  dalla  Costituzione.  Le          scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono          chiunque,  accettandone  il progetto educativo, richieda di          iscriversi,   compresi   gli  alunni  e  gli  studenti  con          handicap.   Il   progetto   educativo   indica  l'eventuale          ispirazione  di  carattere  culturale o religioso. Non sono          comunque   obbligatorie   per   gli   alunni  le  attivita'          extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad          una determinata ideologia o confessione religiosa.              4.  La  parita' e' riconosciuta alle scuole non statali          che  ne  fanno  richiesta  e  che, in possesso dei seguenti          requisiti,  si  impegnano espressamente a dare attuazione a          quanto previsto dai commi 2 e 3:                a) un  progetto  educativo  in armonia con i principi          della   Costituzione;   un   piano  dell'offerta  formativa          conforme  agli  ordinamenti  e  alle  disposizioni vigenti;          attestazione   della   titolarita'   della  gestione  e  la          pubblicita' dei bilanci;                b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature          didattiche  propri del tipo di scuola e conformi alle norme          vigenti;                c) l'istituzione  e  il  funzionamento  degli  organi          collegiali improntati alla partecipazione democratica;                d) l'iscrizione  alla scuola per tutti gli studenti i          cui  genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di          un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che          essi intendono frequentare;                e) l'applicazione  delle  norme vigenti in materia di          inserimento  di  studenti  con  handicap o in condizioni di          svantaggio;                f)  l'organica  costituzione  di  corsi completi: non          puo'  essere  riconosciuta  la  parita'  a  singole classi,          tranne  che in fase di istituzione di nuovi corsi completi,          ad iniziare dalla prima classe;                g) personale    docente   fornito   del   titolo   di          abilitazione;                h) contratti  individuali  di  lavoro  per  personale          dirigente   e   insegnante   che   rispettino  i  contratti          collettivi nazionali di settore.              4-bis.  Ai  fini  di  cui  al comma 4, il requisito del          titolo   di   abilitazione   deve  essere  conseguito,  dal          personale  in servizio alla data di entrata in vigore della          presente  legge presso le scuole secondarie che chiedono il          riconoscimento,  al  termine  dell'anno accademico in corso          alla  data  di conclusione su tutto il territorio nazionale          della  prima  procedura concorsuale per titoli ed esami che          verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per          il  personale  docente in servizio alla medesima data nelle          scuole  materne  che  chiedono il riconoscimento si applica          l'art.  334  del testo unico delle disposizioni legislative          vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di          ogni  ordine  e  grado,  appronto  con  decreto legislativo          16 aprile 1994, n. 297.              5.  Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3, sono soggette          alla  valutazione  dei  processi e degli esiti da parte del          sistema  nazionale  di  valutazione  secondo  gli  standard          stabiliti  dagli  ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in          misura   non   superiore  a  un  quarto  delle  prestazioni          complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di          personale   docente  purche'  fornito  di  relativi  titoli          scientifici   e  professionali  ovvero  ricorrere  anche  a          contratti  di  prestazione d'opera di personale fornito dei          necessari requisiti.              8.  Il  Ministero  della  pubblica  istruzione  accerta          l'originario  possesso e la permanenza dei requisiti per il          riconoscimento della parita'.              7.  Alle  scuole non statali che non intendano chiedere          il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le          disposizioni  di  cui  alla parte II, titolo VIII del testo          unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di          istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado,          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.          Allo  scadere del terzo anno scolastico successivo a quello          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente          legge,  il  Ministro  della pubblica istruzione presenta al          Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con          un   proprio   decreto,   previo  parere  delle  competenti          commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento          delle   citate   disposizioni   del  predetto  testo  unico          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,          anche  al  fine  di  ricondurre tutte le scuole non statali          nelle  due  tipologie delle scuole paritarie e delle scuole          non paritarie.              8.  Alle  scuole  paritarie,  senza  fini di lucro, che          abbiano   i  requisiti  di  cui  all'art.  10  del  decreto          legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460, e' riconosciuto il          trattamento   fiscale   previsto   dallo   stesso   decreto          legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.              9.  Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio          e  all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e          paritarie  nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella          successiva  frequenza della scuola secondaria e nell'ambito          dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 12, lo Stato          adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni          e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  da          utilizzare  a  sostegno della spesa sostenuta e documentata          dalle  famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di          borse di studio di pari importo eventualmente differenziate          per   ordine   e  grado  di  istruzione.  Con  decreto  del          Presidente  del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  entro  sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali          somme  tra le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano   e   per   l'individuazione  dei  beneficiari,  in          relazione  alle  condizioni  reddituali  delle  famiglie da          determinare  ai  sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre          1998,  n.  448,  nonche'  le modalita' per la fruizione dei          benefici e per la indicazione del loro utilizzo.              10.  I  soggetti  aventi  i  requisiti  individuati dal          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al          comma  9,  possono  fruire  della  borsa di studio mediante          detrazione  di  una  somma  equivalente  dall'imposta lorda          riferita  all'anno  in  cui la spesa e' stata sostenuta. Le          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano          disciplinano  le  modalita'  con  le quali sono annualmente          comunicati  al  Ministero  delle finanze e al Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica i          dati  relativi  ai  soggetti  che intendono avvalersi della          detrazione  fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica provvede al corrispondente          versamento  delle somme occorrenti all'entrata del bilancio          dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme          stanziate ai sensi del comma 12.              11.  Tali interventi sono realizzati prioritariamente a          favore  delle  famiglie in condizioni svantaggiate. Restano          fermi  gli  interventi  di competenza di ciascuna regione e          delle  province  autonome di Trento e di Bolzano in materia          di diritto allo studio.              12.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 9, 10 e 11 e'          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e          di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.              13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a          quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge,  gli  stanziamenti  iscritti  alle  unita'          previsionali  di  base  3.1.2.1  e  10.1.2.1 dello stato di          previsione  del  Ministero  della  pubblica istruzione sono          incrementati,  rispettivamente,  della  somma  di  lire  60          miliardi  per  contributi  per  il  mantenimento  di scuole          elementari  parificate  e  della somma di lire 280 miliardi          per  spese di partecipazione alla realizzazione del sistema          prescolastico integrato.              14.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dall'anno 2000, la          spesa  di  lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di          sostegno  previsti  dalla  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e          successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che          accolgono alunni con handicap.              15.   All'onere   complessivo   di  lire  347  miliardi          derivante   dai   commi  13  e  14,  si  provvede  mediante          corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000          e  2001  dello  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   quanto  a  lire  327  miliardi          l'accantonamento   relativo  al  Ministero  della  pubblica          istruzione  e  quanto  a  lire 20 miliardi l'accantonamento          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.              16.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 9,          10,  11  e  12,  pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e          lire  300  miliardi  per  l'anno 2001, si provvede mediante          corrispondente  riduzione  delle  proiezioni per gli stessi          anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di  base  di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo          parzialmente  utilizzando  quanto  a  lire 100 miliardi per          l'anno   2000   e   lire   70   miliardi  per  l'anno  2001          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,          quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento          relativo  al  Ministero  dei trasporti e della navigazione,          quanto  a  lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per          il   2001  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della          pubblica   istruzione.   A  decorrere  dall'anno  2002,  si          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della          legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.              17.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".              - Il testo dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n.          554  (Disposizioni  in  materia di pubblico impiego), e' il          seguente:              "Art.  7.  -  1. Le amministrazioni civili dello Stato,          anche  ad  ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni          ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono          rapporti di lavoro a tempo parziale.              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri  da  adottarsi,  sulla  base  della legge 29 marzo          1983,  n.  93,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro,          sentite   le   commissioni  parlamentari  competenti  e  le          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul          piano  nazionale,  nel  termine  di  tre mesi dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge dovranno essere          emanate   norme  volte  a  disciplinare  con  carattere  di          generalita'  l'istituto  del  rapporto  di  lavoro  a tempo          parziale.              3.  Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale          si  applica la normativa vigente in materia di reclutamento          di personale a tempo pieno.              4.  Con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri  di  cui al comma 2, saranno definite le tipologie          del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione          di  servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per          cento  delle  ore  di  lavoro  stabilite mensilmente per il          personale   a   tempo   pieno   di   qualifica   e  profilo          professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno          altresi'   definiti  i  criteri  per  l'individuazione  dei          profili professionali per i quali dovranno essere istituiti          rapporti   di   lavoro   a   tempo   parziale;   i  profili          professionali  per  i  quali  e'  fatto  invece  divieto di          istituire  detti  rapporti  di  lavoro;  il limite numerico          massimo  delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle          dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute;          il   trattamento  economico,  che  dovra'  comunque  essere          stabilito  in  misura  percentuale, in relazione all'orario          svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione          complessiva  del  lavoratore  a tempo pieno; e le modalita'          per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno          a tempo parziale e viceversa.              5.  Sulla  base  di  quanto  previsto  dal  decreto del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e          4,    le    amministrazioni    interessate,    sentite   le          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul          piano nazionale, individueranno i profili professionali per          i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e          l'articolazione dell'orario di lavoro.              6.  Le  amministrazioni  indicate  nel comma 1, possono          costituire,   con  provvedimenti  previsti  dai  rispettivi          ordinamenti,  rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno          o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche          funzionali  non  superiori  alla  settima  e  di durata non          superiore  ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze          a  due,  per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni          di  cui  agli  accordi  sindacali  contemplati  dalla legge          29 marzo  1983,  n.  93,  di  specifici  progetti-obiettivo          interessanti,  in  special  modo,  i  settori  della  lotta          all'evasione  fiscale e contributiva, dell'erogazione delle          pensioni,  del  catasto,  della tutela dei beni culturali e          ambientali,  dell'ambiente,  della protezione civile, della          difesa  del  suolo  e  del  patrimonio  idrico,  boschivo e          florofaunistico,  della  difesa  del  litorale,  della  sua          utilizzazione  sociale,  dei  servizi  di  assistenza  agli          anziani  ed  ai  portatori  di  handicaps,  dei  servizi di          prevenzione  e  recupero in favore dei tossicodipendenti ed          altresi'  i  progetti  di  formazione-lavoro,  nonche'  per          ulteriori  esigenze  concernenti settori da individuare con          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la          costituzione   dei   predetti  rapporti,  limitatamente  al          personale  dei profili professionali che richiedano il solo          requisito  della  scuola dell'obbligo, trovano applicazione          le   disposizioni   previste   dall'art.   16  della  legge          28 febbraio  1987,  n. 56, e dal decreto del Presidente del          Consiglio   dei  Ministri  18 settembre  1987,  n.  392,  e          successive  modificazioni  e  integrazioni. Per il restante          personale   si   provvede  garantendo  la  pubblicita'  del          reclutamento  tramite  apposito avviso, da pubblicare nella          Gazzetta  Ufficiale,  contenente  l'indicazione  del numero          delle   unita'   richieste  e  dei  requisiti  culturali  e          professionali   necessari   per   il  raggiungimento  degli          obiettivi  prefissati.  Le  modalita'  di  accertamento del          possesso   dei   predetti   requisiti,  nonche'  i  criteri          oggettivi  di  valutazione sono determinati con decreto del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  sentito  il  parere  delle  competenti commissioni          parlamentari      e     quello     delle     organizzazioni          sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.              7.  Per  la  predisposizione,  la  realizzazione  e  la          verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste          specifiche   professionalita'   ascrivibili   a  qualifiche          funzionali  non  inferiori all'ottava e non disponibili nei          rispettivi  ruoli organici, le amministrazioni indicate nel          comma   1,   possono   conferire  incarichi  di  consulenza          professionale  ad  esperti  qualificati iscritti negli albi          professionali,  ove  istituiti.  Il relativo compenso viene          stabilito  con decreto del Ministro competente, di concerto          con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il  Ministro per la          funzione   pubblica,   ed   e'   posto   a   carico   delle          disponibilita'  finanziarie  delle  amministrazioni stesse.          Alle   eventuali   occorrenti  variazioni  di  bilancio  si          provvede,  in  corso  d'anno,  con decreti del Ministro del          tesoro mediante variazioni compensative.              8.  Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e          7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti          a  tempo  determinato  con  gli  stessi soggetti se non sia          trascorso  un  tempo di durata doppia rispetto a quello del          precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla          scadenza  dei  contratti  e  delle  eventuali  proroghe, il          personale  assunto  cessa  da  qualsiasi  rapporto  con  le          amministrazioni interessate".              -  Il  testo  dell'art.  5,  commi da 1 a 3 del decreto          legislativo  14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo          del    personale    amministrativo   della   segreteria   e          dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore          della  magistratura,  a  norma  dell'art.  13  della  legge          28 luglio 1999, n. 266), e' il seguente:              "1.  In sede di prima applicazione del presente decreto          ed  immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto          dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia          che   occupa  i  posti  previsti  dalla  precedente  pianta          organica istituita dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977,          n.  908,  e attualmente definita con decreto del Presidente          del  Consiglio  dei Ministri 6 luglio 1999, puo' presentare          richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.              2.  Il  comitato  di  Presidenza  procede  ad  apposita          valutazione   ai   fini  dell'inquadramento  in  ruolo  del          personale   di   cui   al   comma   1,   per  la  qualifica          corrispondente  a  quella di provenienza e con salvaguardia          dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento.              3.  Il  C.S.M.  stabilisce  il termine di presentazione          della  domanda  d'inquadramento ed i criteri e le procedure          di valutazione".              -   Il  testo  dell'art.  45,  comma  23,  del  decreto          legislativo  31 marzo  1998,  n.  80 (Nuove disposizioni in          materia  di  organizzazione  e  di rapporti di lavoro nelle          amministrazioni    pubbliche,    di   giurisdizione   nelle          controversie  di  lavoro e di giurisdizione amministrativa,          emanate  in  attuazione  dell'art. 11, comma 4, della legge          15 marzo  1997, n. 59), a seguito delle modifiche apportate          dal presente articolo, e' il seguente:              "23.  In  tutti  i casi, anche se previsti da normative          speciali,   nei  quali  enti  pubblici  territoriali,  enti          pubblici  non  economici o altre amministrazioni pubbliche,          dotate  di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare          la    utilizzazione    da    parte   di   altre   pubbliche          amministrazioni  di  proprio  personale,  in  posizione  di          comando,  di  fuori  ruolo,  o  in altra analoga posizione,          l'amministrazione   che   utilizza  il  personale  rimborsa          all'amministrazione  di  appartenenza  l'onere  relativo al          trattamento complessivo. La disposizione di cui al presente          comma  si  applica al personale comandato, fuori ruolo o in          analoga  posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa          attuazione    del   sistema   di   finanziamento   previsto          dall'articolo  50,  commi  8  e  9, del decreto legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  accertata  dall'organismo  di          coordinamento  di  cui  all'art.  46, comma 5, del medesimo          decreto".
                           |  
|   |                                Art. 52.
  (Norme  per  il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli                    enti locali e relativi costi)
     1.  Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura   di   mobilita'   relativa  ai  contingenti  di  personale trasferito  ai  sensi  di  uno  o piu' dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri  emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59, e nelle more del completamento della predetta  procedura,  le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza  oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad  essi  conferiti  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge  n.  59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti   titolari   delle   funzioni  e  dei  compiti  prima  del  loro conferimento  e  comunque  solo  eccezionalmente e per non piu' di un anno.   2.  Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo  di  aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come  previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo  Stato  e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro  aggregazione  nelle  forme  associative,  sono conferiti in via transitoria  alle  province.  Nel periodo transitorio, che non potra' essere  protratto  per  oltre  un  anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.   3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni  ed  agli enti locali, relativamente alla materia concernente la  polizia  amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  in  deroga a quanto previsto  dal  comma  1,  il  Governo e' autorizzato ad effettuare il trasferimento,  alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  delle risorse finanziarie  occorrenti,  valutate  in  6.600  milioni  di  lire, con corrispondente  riduzione  dei  competenti  capitoli  dello  stato di previsione del Ministero dell'interno.   4.  All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:   "2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione";   b) il comma 3 e' abrogato.   5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e  agli  enti  locali  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,  n. 59, e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001,  lire  2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per  l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unita' previsionale di base  di  conto  capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali  di  interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il  completamento  del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire  2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003.  Le  assegnazioni  di  cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate  con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire  1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003.  Pertanto,  a  titolo  di  reintegro  all'Ente nazionale per le strade  (ANAS)  di  somme  gia' impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento  di,  funzioni,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.   7.  Le  agevolazioni  edilizie  e  creditizie di cui alla legge 27 maggio,  1975,  n.  166,  connesse  a  mutui venticinquennali, il cui ammortamento  non  abbia  superato  la  durata  di  venti  anni, sono prorogate  di  cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente.   8.  Al  fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed  enti  locali  delle  funzioni  loro conferite ai sensi del capo I della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo annuo  dell'ammontare  massimo  di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.   9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni  a  statuto  ordinario  derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22,  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998.   10.  Nelle  more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  all'articolo  4, comma 1, del decreto  legislativo  4  giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23  dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, e' assegnato, con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  su  proposta del Ministro delle politiche agricole  e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  alle  regioni  per  far  fronte  agli oneri, debitamente   certificati   e  non  finanziati  dal  Ministero  delle politiche  agricole  e forestali, per attivita' e per servizi di loro competenza  svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato possibile  procedere  ad  erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo.   11.  Nell'ambito  del fondo per il federalismo amministrativo, una quota  di  lire  80  miliardi  e'  destinata  al  finanziamento,  dei contratti  di  servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati  dalle  singole regioni a statuto ordinario con la societa' Ferrovie  dello  Stato  Spa,  a.  decorrere  dal  1  gennaio 2001, in sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare fronte  ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli  accordi  tra  lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi  per  l'alta  capacita'.  La  ripartizione di tale importo e' effettuata  tra  le  regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, su proposta del  Ministro  dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della   Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   12.  Nell'articolo  96,  comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,  dopo  il  primo  periodo e' inserito il seguente: "La quota del fondo  di  pertinenza  delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei  contributi  direttamente  in  favore  dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale". 
                                         Note all'art. 52:              - Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione          amministrativa) e' il seguente:              "Art.  7. -   1.  Ai  fini  dell'attuazione dei decreti          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad          eventuali compiti residui.              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'          acquisito  il  parere  della commissione di cui all'art. 5,          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale          termine i decreti possono comunque essere emanati.              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su          di  essi  sia  espresso  il parere della commissione di cui          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono          essere comunque emanati.              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princi'pi          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".              -  Il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge n.          59 del 1997 e' il seguente:              "1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il          31 marzo  1998,  uno  o  piu  decreti  legislativi  volti a          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli          articoli  5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni e          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei princi'pi e dei          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le          comunita' montane e gli altri enti locali".              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo          1998,   n,   112   (Conferimento   di  funzioni  e  compiti          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,          n. 59), e' il seguente:              "Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e          strumenti  di  raccordo). - 1.  Ciascuna  regione, ai sensi          dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,          entro   sei   mesi  dall'emanazione  del  presente  decreto          legislativo,   determina,   in   conformita'   al   proprio          ordinamento,  le  funzioni  amministrative  che  richiedono          l'unitario   esercizio  a  livello  regionale,  provvedendo          contestualmente  a  conferire  tutte  le  altre  agli  enti          locali,  in conformita' ai princi'pi stabiliti dall'art. 4,          comma  3,  della  stessa  legge  n.  59 del 1997, nonche' a          quanto  previsto  dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.          142.              2.   La   generalita'  dei  compiti  e  delle  funzioni          amministrative  e'  attribuita  ai  comuni, alle province e          alle  comunita'  montane,  in  base  ai  princi'pi  di  cui          all'art.  4,  comma  3,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,          secondo  le  loro  dimensioni  territoriali, associative ed          organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni  che          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Le          regioni,  nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del          presente  articolo, attuano il trasferimento delle funzioni          nei  confronti  della  generalita'  dei  comuni. Al fine di          favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di          minore   dimensione  demografica,  le  regioni  individuano          livelli  ottimali  di esercizio delle stesse, concordandoli          nelle  sedi  concertative  di  cui  al comma 5 del presente          articolo.  Nell'ambito della previsione regionale, i comuni          esercitano  le  funzioni  in  forma associata, individuando          autonomamente  i soggetti, le forme e le metodologie, entro          il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.          Decorso  inutilmente  il  termine  di cui sopra, la regione          esercita  il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla          legge  stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi          strumenti   di   incentivazione  per  favorire  l'esercizio          associato delle funzioni.              3.  La  legge  regionale  di cui al comma 1 attribuisce          agli   enti   locali   le   risorse   umane,   finanziarie,          organizzative  e strumentali in misura tale da garantire la          congrua  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'esercizio          delle  funzioni  e  dei  compiti  trasferiti,  nel rispetto          dell'autonomia  organizzativa  e  regolamentare  degli enti          locali.              4.  Qualora  la  regione  non provveda entro il termine          indicato,   il   Governo   adotta   con   apposito  decreto          legislativo  le  misure  di  cui all'art. 4, comma 5, della          legge 15 marzo 1997, n. 59.              5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria autonomia          legislativa,  prevedono strumenti e procedure di raccordo e          concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di          cooperazione   strutturali   e   funzionali,   al  fine  di          consentire  la  collaborazione  e  l'azione  coordinata fra          regioni   ed   enti  locali  nell'ambito  delle  rispettive          competenze.              6.  I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri          di  cui  all'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono          comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.              7.  Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto          legislativo  e  ai  sensi  dell'art.  1 e dell'art. 3 della          legge  15 marzo  1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti          non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni          del   presente  decreto  legislativo  sono  conferiti  alle          regioni e agli enti locali".              -  Il  titolo V del citato decreto legislativo 31 marzo          1998, n. 112, e' il seguente:          "Titolo  V      Polizia amministrativa regionale e locale e          regime autorizzatorio              Capo   I   -   Disposizioni   in   materia  di  polizia          amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio.              158. (Oggetto). - 1. Il presente titolo ha come oggetto          le  funzioni  e  i  compiti  amministrativi  relativi  alla          materia "polizia amministrativa regionale e locale".              2.  Le  regioni  e  gli enti locali sono titolari delle          funzioni  e  dei  compiti  di  polizia amministrativa nelle          materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La          delega  di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni          e  da  queste  ultime  agli  enti  locali, anche per quanto          attiene  alla  sub-delega,  ricomprende  anche  l'esercizio          delle    connesse    funzioni    e   compiti   di   polizia          amministrativa.              159.  (Definizioni).  -  1.  Le  funzioni  ed i compiti          amministrativi   relativi   alla   polizia   amministrativa          regionale  e locale concernono le misure dirette ad evitare          danni  o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti          giuridici  ed  alle  cose  nello  svolgimento  di attivita'          relative  alle  materie  nelle  quali vengono esercitate le          competenze,  anche  delegate,  delle  regioni  e degli enti          locali,  senza  che ne risultino lesi o messi in pericolo i          beni  e  gli  interessi  tutelati  in  funzione dell'ordine          pubblico e della sicurezza pubblica.              2.  Le  funzioni  ed  i compiti amministrativi relativi          all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1,          comma  3,  lettera  1),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,          concernono  le  misure  preventive  e repressive dirette al          mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso          dei  beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici          primari  sui  quali si regge l'ordinata e civile convivenza          nella  comunita'  nazionale,  nonche'  alla sicurezza delle          istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.              160.  (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art.          1,  commi  3 e 4, e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della          legge  15 marzo  1997, n. 59, sono conservati allo Stato le          funzioni  e  i  compiti  di  polizia  amministrativa  nelle          materie  elencate nel predetto comma 3 dell'art. 1 e quelli          relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto          comma 4 del medesimo art. 1.              2.  L'ordinamento  dell'amministrazione  della pubblica          sicurezza  resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n.          121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua,          ai   fini   della  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza          pubblica, le Forze di polizia.              161.  (Conferimenti alle regioni e agli enti locali). -          1.  Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo          le modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte          le  funzioni  ed  i compiti di polizia amministrativa nelle          materie  ad  essi  rispettivamente trasferite o attribuite,          salvo le riserve allo Stato di cui all'art. 160.              162.  (Trasferimenti  alle regioni). - 1. E' trasferito          alle     regioni,     in     particolare,    il    rilascio          dell'autorizzazione   per   l'espletamento   di   gare  con          autoveicoli,  motoveicoli,  ciclomotori su strade ordinarie          di  interesse  di piu' province, nell'ambito della medesima          circoscrizione  regionale,  di  cui  all'art. 9 del decreto          legislativo  30 aprile  1992,  n. 285. Del provvedimento e'          tempestivamente    informata    l'autorita'   di   pubblica          sicurezza.              2.  Il  servizio  di  polizia  regionale  e  locale  e'          disciplinato  dalle leggi regionali e dai regolamenti degli          enti  locali,  nel rispetto dei principi di cui al titolo V          della  parte  II  della  Costituzione  e della legislazione          statale nelle materie alla stessa riservate.              163. (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le funzioni          e  i  compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti          locali  sono  indicati  nell'art.  161 del presente decreto          legislativo.              2.  Ai  sensi  dell'art.  128  della Costituzione, sono          trasferiti   al  comuni  le  seguenti  funzioni  e  compiti          amministrativi:                a) il  rilascio della licenza di vendita ambulante di          strumenti  da  punta  e  da  taglio, di cui all'art. 37 del          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del          regolamento  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con regio          decreto 6 maggio 1940, n. 635;                b) il  rilascio  delle licenze concernenti le agenzie          d'affari  nel  settore  delle  esposizioni,  mostre e fiere          campionarie,  di  cui all'art. 115 del predetto testo unico          delle leggi di pubblica sicurezza;                c) il   ricevimento   della   dichiarazione  relativa          all'esercizio    dell'industria    di    affittacamere    o          appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di          dare  alloggio  per mercede, di cui all'art. 108 del citato          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;                d) il  rilascio  delle licenze concernenti le agenzie          di  affari,  di cui all'art. 115 del richiamato testo unico          delle  leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle          relative   all'attivita'   di  recupero  crediti,  pubblici          incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;                e) il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio del          mestiere  di  fochino,  previo accertamento della capacita'          tecnica dell'interessato da parte della commissione tecnica          provinciale  per  gli  esplosivi,  di  cui  all'art. 27 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.          302;                f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento          di  gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  o  ciclomotori su          strade  ordinarie  di interesse esclusivamente comunale, di          cui  all'art.  68  del  predetto testo unico delle leggi di          pubblica  sicurezza  e  all'art.  9 del decreto legislativo          30 aprile 1992, n. 285;                g) il  rilascio  dell'autorizzazione allo svolgimento          dell'attivita'  di  direttore  o istruttore di tiro, di cui          all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110;                h) le  autorizzazioni  agli stranieri per l'esercizio          dei  mestieri  girovaghi,  di  cui  all'art. 124 del citato          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.              3.  Ai  sensi  dell'art.  128  della Costituzione, sono          trasferite  alle  province  le  seguenti funzioni e compiti          amministrativi:                a) il  riconoscimento  della nomina a guardia giurata          degli  agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle          regioni  e  delle  guardie  volontarie  delle  associazioni          venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui          all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;                b) il  riconoscimento  della nomina di agenti giurati          addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e          marittime,  di  cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre          1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n.          963;                c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento          di  gare  con  autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori su          strade    ordinarie    di    interesse   sovracomunale   ed          esclusivamente  provinciale,  di cui all'art. 9 del decreto          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.              4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e),          f)   e  g),  e  di  cui  al  comma  3  e'  data  tempestiva          informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.              164.  (Abrogazione  di  norme).  -  1. Sono abrogate le          seguenti disposizioni:                a) la  legge  13 dicembre  1928,  n. 3086, nonche' il          riferimento  alla  legge medesima contenuto nella tabella A          allegata  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26          aprile 1992, n. 300;                b) l'art.  76 del testo unico delle leggi di pubblica          sicurezza  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n.          773,  fermo  restando  l'obbligo di informazione preventiva          all'autorita' di pubblica sicurezza;                c) l'art.  19,  comma  1,  numero 3), del decreto del          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;                d) l'art.  19,  comma  4,  del  medesimo  decreto del          Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella          parte  in  cui  prevede  la  comunicazione  al prefetto e i          poteri  di  sospensione,  revoca  e  annullamento in capo a          quest'ultimo  in  ordine: all'art. 19, comma 1, numero 13),          in   materia   di   licenza  agli  stranieri  per  mestieri          ambulanti;  all'art. 19, comma 1, numero 14), in materia di          registrazione per mestieri ambulanti; all'art. 19, comma 1,          numero  17),  in  materia  di  licenza  di  iscrizione  per          portieri  e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva          comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;                e) gli  articoli  72,  74,  75,  81 e 83 del predetto          testo  unico  delle leggi di pubblica sicurezza, in materia          di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio          di pellicole cinematografiche;                f) l'art.  111  del citato testo unico delle leggi di          pubblica  sicurezza,  in  materia di rilascio delle licenze          per   l'esercizio  dell'arte  fotografica,  fermo  restando          l'obbligo   di  informazione  tempestiva  all'autorita'  di          pubblica sicurezza.              2.  E'  altresi'  abrogato  il comma 5 dell'art. 19 del          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.          616,  nella  parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e          17) del comma 1 dello stesso art. 19.              3. Nell'art. 68, primo comma, del piu' volte richiamato          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, le parole          "rappresentazioni    cinematografiche   e   teatrali   sono          abrogate".                -  Il  testo  dell'art.  86  del  gia' citato decreto          legislativo,   n.  112/1998  cosi'  come  modificato  dalla          presente legge e' il seguente:              "Art.  86  (Gestione  del  demanio  idrico). - 1.  Alla          gestione  dei beni del demanio idrico provvedono le regioni          e gli enti locali competenti per territorio.              2.  I  proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione          del demanio idrico sono introitati dalla regione.              3. Comma abrogato".                - Il titolo della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' il          seguente:              "Norme  per  interventi  straordinari  di emergenza per          l'attivita' edilizia".              -  Il testo del Capo I della gia' citata legge 15 marzo          1997, n. 59, e' il seguente:                                    "Capo I              1.  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il          31 marzo  1998,  uno  o  piu'  decreti  legislativi volti a          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli          articoli  5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni e          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei princi'pi e dei          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le          comunita' montane e gli altri enti locali.              2.  Sono  conferite  alle  regioni  e agli enti locali,          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero          tramite enti o altri soggetti pubblici.              3.  Sono  esclusi  dall'applicazione dei commi 1 e 2 le          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:                a) affari   esteri   e   commercio   estero,  nonche'          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale          all'estero di rilievo nazionale;                b) difesa,  forze armate, armi e munizioni, esplosivi          e materiale strategico;                c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;                d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico          artistico;                e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;                f)  cittadinanza,  immigrazione,  rifugiati  e  asilo          politico, estradizione;                g) consultazioni   elettorali,  elettorato  attivo  e          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie          escluse quelle regionali;                h) moneta,  perequazione  delle  risorse finanziarie,          sistema valutario e banche;                i)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e          profilassi internazionale;                l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;                m) amministrazione della giustizia;                n) poste e telecomunicazioni;                o) previdenza   sociale,   eccedenze   di   personale          temporanee e strutturali;                p) ricerca scientifica;                q) istruzione  universitaria, ordinamenti scolastici,          programmi      scolastici,      organizzazione     generale          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;                r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;                r-bis) trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari di          interesse nazionale.              4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e          2:                a) i   compiti   di   regolazione  e  controllo  gia'          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'          indipendenti;                b) i    compiti    strettamente    preordinati   alla          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  ministri  delibera in via          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri;                c) i  compiti  di  rilievo  nazionale  del sistema di          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio          dei  ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;                d) i  compiti  esercitati  localmente  in  regime  di          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;                e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea          e  i  compiti  preordinati  ad  assicurare  l'esecuzione  a          livello  nazionale  degli  obblighi  derivanti dal Trattato          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.              5.  Resta  ferma  la  disciplina concernente il sistema          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli          accordi internazionali.              6.   La   promozione   dello   sviluppo  economico,  la          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e          della tutela dell'ambiente.              2.  1.  La  disciplina legislativa delle funzioni e dei          compiti  conferiti  alle  regioni  ai  sensi della presente          legge  spetta  alle  regioni  quando  e' riconducibile alle          materie   di   cui   all'art.   117,   primo  comma,  della          Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il          potere  di  emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117,          secondo comma, della Costituzione.              2.  In  ogni caso, la disciplina della organizzazione e          dello    svolgimento   delle   funzioni   e   dei   compiti          amministrativi  conferiti ai sensi dell'art. 1 e' disposta,          secondo   le  rispettive  competenze  e  nell'ambito  della          rispettiva  potesta'  normativa, dalle regioni e dagli enti          locali.              2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e          agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza          assoluta  dei  componenti,  i regolamenti per la disciplina          delle  materie  di propria competenza di cui al comma 2 del          presente  articolo  nonche'  quelli  per  l'esercizio delle          funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n.          580,  e  quelli  relativi  alle  materie disciplinate dallo          statuto.   Restano  salve  le  competenze  che  in  materia          regolamentare   competono   nel   settore  delle  attivita'          produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali.              3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:                a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti          da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi          e nei limiti di cui all'art. 1;                b) indicati,  nell'ambito  di  ciascuna  materia,  le          funzioni  e  i  compiti  da conferire alle regioni anche ai          fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e          osservando  il  principio di sussidiarieta' di cui all'art.          4,  comma  3,  lettera  a),  della  presente  legge,  o  da          conferire  agli  enti  locali  territoriali o funzionali ai          sensi   degli  articoli  128  e  118,  primo  comma,  della          Costituzione,   nonche'   i   criteri   di   conseguente  e          contestuale  attribuzione  e ripartizione tra le regioni, e          tra  queste  e  gli  enti  locali, dei beni e delle risorse          finanziarie,   umane,   strumentali   e  organizzative;  il          conferimento  avviene  gradualmente  ed  entro  il  periodo          massimo  di  tre  anni,  assicurando  l'effettivo esercizio          delle funzioni conferite;                c) individuati   le  procedure  e  gli  strumenti  di          raccordo,  anche  permanente, con eventuale modificazione o          nuova  costituzione  di forme di cooperazione strutturali e          funzionali,  che  consentano  la  collaborazione e l'azione          coordinata  tra  enti  locali,  tra regioni e tra i diversi          livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali          interventi  sostitutivi  nel  caso  di  inadempienza  delle          regioni  e  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni          amministrative  ad  essi  conferite,  nonche' la presenza e          l'intervento,  anche  unitario,  di rappresentanti statali,          regionali  e locali nelle diverse strutture, necessarie per          l'esercizio   delle   funzioni   di   raccordo,  indirizzo,          coordinamento e controllo;                d) soppresse,  trasformate  o  accorpate le strutture          centrali  e  periferiche  interessate  dal  conferimento di          funzioni  e  compiti  con le modalita' e nei termini di cui          all'art.   7,   comma  3,  salvaguardando  l'integrita'  di          ciascuna  regione  e  l'accesso delle comunita' locali alle          strutture sovraregionali;                e) individuate  le  modalita'  e  le procedure per il          trasferimento  del personale statale senza oneri aggiuntivi          per la finanza pubblica;                f) previste le modalita' e le condizioni con le quali          l'amministrazione  dello  Stato puo' avvalersi, per la cura          di  interessi  nazionali,  di  uffici  regionali  e locali,          d'intesa  con  gli  enti  interessati  o  con gli organismi          rappresentativi degli stessi;                g) individuate  le  modalita'  e le condizioni per il          conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e          compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio          esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;                h) previste   le   modalita'   e  le  condizioni  per          l'accessibilita'    da    parte   del   singolo   cittadino          temporaneamente   dimorante   al  di  fuori  della  propria          residenza al servizi di cui voglia o debba usufruire.              2.   Speciale   normativa  e'  emanata  con  i  decreti          legislativi  di  cui  all'art.  1 per il comune di Campione          d'Italia,   in   considerazione   della   sua  collocazione          territoriale separata e della conseguente peculiare realta'          istituzionale,    socio-economica,   valutaria,   doganale,          fiscale e finanziaria.              4.   1.   Nelle  materie  di  cui  all'art.  117  della          Costituzione,   le   regioni,  in  conformita'  ai  singoli          ordinamenti   regionali,  conferiscono  alle  province,  ai          comuni  e  agli altri enti locali tutte le funzioni che non          richiedono  l'unitario  esercizio  a  livello regionale. Al          conferimento  delle  funzioni le regioni provvedono sentite          le  rappresentanze  degli  enti  locali.  Possono  altresi'          essere  ascoltati  anche  gli  organi rappresentativi delle          autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.              2.  Gli  altri  compiti  e  funzioni di cui all'art. 1,          comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,          province,  comuni  ed  altri  enti  locali  con  i  decreti          legislativi di cui all'art. 1.              3.  I  conferimenti  di  funzioni di cui ai commi 1 e 2          avvengono    nell'osservanza    dei    seguenti    principi          fondamentali:                a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione          della    generalita'   dei   compiti   e   delle   funzioni          amministrative  ai  comuni,  alle province e alle comunita'          montane,  secondo  le  rispettive  dimensioni territoriali,          associative  e  organizzative,  con l'esclusione delle sole          funzioni   incompatibili   con   le   dimensioni  medesime,          attribuendo  le  responsabilita' pubbliche anche al fine di          favorire   l'assolvimento  di  funzioni  e  di  compiti  di          rilevanza  sociale  da parte delle famiglie, associazioni e          comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente          piu' vicina ai cittadini interessati;                b) il  principio  di completezza, con la attribuzione          alla  regione  dei  compiti e delle funzioni amministrative          non  assegnati  ai sensi della lettera a), e delle funzioni          di programmazione;                .  c)  il  principio di efficienza e di economicita',          anche  con  la  soppressione  delle  funzioni e dei compiti          divenuti superflui;                d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed          enti   locali   anche  al  fine  di  garantire  un'adeguata          partecipazione   alle   iniziative   adottate   nell'ambito          dell'Unione europea;                e) i   principi   di   responsabilita'   ed  unicita'          dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un          unico  soggetto  delle  funzioni  e  dei  compiti connessi,          strumentali  e complementari, e quello di identificabilita'          in  capo  ad  un  unico  soggetto  anche  associativo della          responsabilita'    di    ciascun   servizio   o   attivita'          amministrativa;                f) il  principio  di  omogeneita',  tenendo  conto in          particolare    delle    funzioni    gia'   esercitate   con          l'attribuzione  di  funzioni e compiti omogenei allo stesso          livello di governo;                g) il   principio   di   adeguatezza,   in  relazione          all'idoneita'  organizzativa dell'amministrazione ricevente          a  garantire,  anche  in  forma  associata  con altri enti,          l'esercizio delle funzioni;                h) il  principio di differenziazione nell'allocazione          delle    funzioni    in    considerazione   delle   diverse          caratteristiche,     anche    associative,    demografiche,          territoriali e strutturali degli enti riceventi;                i) il   principio   della   copertura  finanziaria  e          patrimoniale  dei  costi  per  l'esercizio  delle  funzioni          amministrative;                1)   il   principio   di  autonomia  organizzativa  e          regolamentare   e  di  responsabilita'  degli  enti  locali          nell'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi          ad essi conferiti.              4.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui all'art. 1 il          Governo provvede anche a:                a) delegare  alle regioni i compiti di programmazione          in  materia  di  servizi pubblici di trasporto di interesse          regionale  e  locale; attribuire alle regioni il compito di          definire,  d'intesa  con  gli  enti  locali, il livello dei          servizi   minimi   qualitativamente   e   quantitativamente          sufficienti  a  soddisfare  la  domanda  di  mobilita'  dei          cittadini,  servizi  i  cui costi sono a carico dei bilanci          regionali,  prevedendo  che  i  costi dei servizi ulteriori          rispetto  a  quelli minimi siano a carico degli enti locali          che  ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione          delle  deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle          regioni  siano  precedute  da appositi accordi di programma          tra  il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione e le          regioni  medesime,  sempreche'  gli  stessi  accordi  siano          perfezionati entro il 30 giugno 1999;                b) prevedere  che  le  regioni  e  gli  enti  locali,          nell'ambito    delle    rispettive   competenze,   regolino          l'esercizio  dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati          e  in  qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei          modi  di  cui  agli  articoli  22 e 25 della legge 8 giugno          1990,  n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che          rispettino  gli  articoli  2  e  3 del regolamento (CEE) n.          1191/69  ed  il regolamento (CEE) n. 1893/1991, che abbiano          caratteristiche  di  certezza  finanziaria  e  copertura di          bilancio  e  che  garantiscano  entro  il 1 gennaio 2000 il          conseguimento  di  un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di          infrastruttura    previa   applicazione   della   direttiva          91/440/CEE  del  Consiglio  del 29 luglio 1991 ai trasporti          ferroviari  di  interesse  regionale  e locale; definire le          modalita'  per  incentivare  il  superamento  degli assetti          monopolistici  nella  gestione  dei  servizi  di  trasporto          urbano   e   extraurbano   e   per   introdurre  regole  di          concorrenzialita'  nel  periodico  affidamento dei servizi;          definire  le  modalita'  di subentro delle regioni entro il          1 gennaio  2000  con  propri autonomi contratti di servizio          regionale  al  contratto  di  servizio pubblico tra Stato e          Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale          e regionale;                c) ridefinire,  riordinare  e  razionalizzare,  sulla          base  dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente          articolo,  al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e          20,  comma  5,  per  quanto  possibile individuando momenti          decisionali  unitari, la disciplina relativa alle attivita'          economiche   ed  industriali,  in  particolare  per  quanto          riguarda  il  sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti          nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di          coesione  della Unione europea, ivi compresi gli interventi          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca          applicata,  l'innovazione  tecnologica, la promozione della          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei          settori  produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione; per          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,          all'ampliamento,   alla  ristrutturazione  e  riconversione          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti          medesimi    e    alla    creazione,    ristrutturazione   e          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente          attrezzate,  con  particolare  riguardo  alle  dotazioni ed          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della          salute pubblica.              4-bis.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo di cui al          comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato          della   Repubblica  per  l'acquisizione  del  parere  delle          Commissioni  competenti per materia, che si esprimono entro          trenta  giorni  dalla  data  di  assegnazione degli stessi.          Decorso  il  termine  senza  che il parere sia espresso, il          Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi.              5.  Ai  fini  dell'applicazione dell'art. 3 della legge          8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di          cui  al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e          di  economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma,          del  presente  articolo, ciascuna regione adotta, entro sei          mesi  dall'emanazione  di  ciascun  decreto legislativo, la          legge  di puntuale individuazione delle funzioni trasferite          o  delegate  agli enti locali e di quelle mantenute in capo          alla  regione stessa. Qualora la regione non provveda entro          il  termine  indicato,  il  Governo e' delegato ad emanare,          entro  il  31 marzo  1999, sentite le regioni inadempienti,          uno  o piu' decreti legislativi di ripartizione di funzioni          tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano          fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.                5.1.   E'  istituita  una  Commissione  parlamentare,          composta  da  venti  senatori  e  venti  deputati, nominati          rispettivamente  dai Presidenti del Senato della Repubblica          e  della  Camera  dei  deputati, su designazione dei gruppi          parlamentari.              2.  La  commissione  elegge  tra i propri componenti un          presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme          con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti          giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione          dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della          commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle          competenti commissioni parlamentari.              3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della          commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei          bilanci interni di ciascuna delle due Camere.              4. La commissione:                a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;                b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione          delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce          ogni sei mesi alle Camere.              6.1.   Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui          all'art.   1   il   Governo   acquisisce  il  parere  della          commissione   di   cui   all'art.  5  e  della  commissione          parlamentare  per le questioni regionali, che devono essere          espressi  entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli          schemi  stessi.  Il  Governo  acquisisce  altresi' i pareri          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata          ai  rappresentanti  delle  comunita'  montane;  tali pareri          devono  essere  espressi entro venti giorni dalla ricezione          degli   schemi  stessi.  I  pareri  delle  Conferenze  sono          immediatamente  comunicati  alle  commissioni  parlamentari          predette.   Decorsi  inutilmente  i  termini  previsti  dal          presente  articolo,  i  decreti  legislativi possono essere          comunque emanati.              7.1.  Ai  fini della attuazione dei decreti legislativi          di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e          modalita'    dagli    stessi    previste,   alla   puntuale          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad          eventuali compiti residui.              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'          acquisito  il  parere  della commissione di cui all'art. 5,          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale          termine i decreti possono comunque essere emanati.              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su          di  essi  sia  espresso  il parere della commissione di cui          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono          essere comunque emanati.              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.              8.1.  Gli  atti  di  indirizzo  e  coordinamento  delle          funzioni    amministrative    regionali,    gli   atti   di          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano, o con la singola regione interessata.              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della commissione          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro          trenta giorni dalla richiesta.              3.  In  caso  di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine          ai quali siano stati espressi pareri negativi.              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi          alle competenti commissioni parlamentari.              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti          funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:                a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;                b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole          da:  "nonche'  la  funzione di indirizzo" fino a: "n. 382 e          alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche'          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni, che sono          tenute ad osservarle, ed ;                c) l'art.   2,  comma  3,  lettera  d),  della  legge          23 agosto  1988,  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli          atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita'          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e          delle province autonome di Trento e Bolzano ;                d) l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della  legge          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e          coordinamento ;                e) l'art.   1,  comma  1,  lettera  h),  della  legge          12 gennaio 1991, n. 13.              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.          281.              9.1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro cinque          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          un  decreto  legislativo  volto  a  definire ed ampliare le          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,  unificandola,  per  le  materie  e  i  compiti di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni,  con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.          Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il  Governo  si          atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:                a) potenziamento  dei  poteri  e delle funzioni della          Conferenza  prevedendo  la  partecipazione della medesima a          tutti   i  processi  decisionali  di  interesse  regionale,          interregionale   ed  infraregionale  almeno  a  livello  di          attivita' consultiva obbligatoria;                b) semplificazione  delle  procedure  di raccordo tra          Stato  e  regioni attraverso la concentrazione in capo alla          Conferenza  di  tutte  le attribuzioni relative ai rapporti          tra  Stato  e  regioni  anche attraverso la soppressione di          comitati,  commissioni  e organi omologhi all'interno delle          amministrazioni pubbliche;                c) specificazione  delle  materie  per  le  quali  e'          obbligatoria  l'intesa  e  della  disciplina  per i casi di          dissenso;                d) definizione   delle   forme   e   modalita'  della          partecipazione   dei   rappresentanti   dei  comuni,  delle          province e delle comunita' montane.              2.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto          legislativo  di  cui  al  comma 1, i pareri richiesti dalla          presente  legge  alla  Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano  e  alla  Conferenza  Stato-citta'  e autonomie          locali sono espressi dalla Conferenza unificata.              10.1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti          legislativi  di cui all'art. 1 possono essere adottate, con          il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con          le  stesse  procedure,  entro un anno dalla data della loro          entrata  in  vigore,  anche  nel  caso  in cui si intendano          recepire   condizioni   e   osservazioni   formulate  dalla          commissione  di  cui  all'art. 5 oltre il termine stabilito          dall'art. 6, comma 1".              -  Il  testo dell'art. 17, comma 22, della citata legge          n. 449/1997 e' il seguente:              "22.  Le  tariffe  delle  tasse automobilistiche devono          fornire  un gettito equivalente a quello delle stesse tasse          automobilistiche  vigenti  al  31 dicembre  1997,  comprese          le maggiorazioni  previste  dall'art.  3,  comma 154, legge          28 dicembre  1995,  n. 549, maggiorato di un importo pari a          quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7,          8  e  21,  nonche'  delle  riduzioni  di  cui  al  comma 5.          Corrispondentemente,  la  quota  dell'accisa spettante alle          regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12,          legge  28 dicembre  1995, n. 549, e' ridotta da L. 350 a L.          242  per  ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui          al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori          entrate  nette  al  bilancio  dello  Stato  per  almeno 100          miliardi di lire".              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto          legislativo   4 giugno  1997,  n.  143  (Conferimento  alle          regioni   delle   funzioni  amministrative  in  materia  di          agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione          centrale) e' il seguente:              "1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,  da  adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1,          della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997          si  provvede  alla  individuazione dei beni e delle risorse          finanziarie   umane,   strumentali   e   organizzative   da          trasferire  alle  regioni, ivi compresi i beni e le risorse          finanziarie,  umane,  strumentali e organizzative del Corpo          forestale  dello  Stato,  non necessari all'esercizio delle          funzioni di competenza statale".              -  Il  testo  dell'articolo  3,  comma  1,  della legge          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,          agroindustriale e forestale) e' il seguente:              "1.  Al  fine  di  assicurare alle regioni, a decorrere          dall'anno  2000,  le risorse finanziarie ad esse necessarie          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  loro  conferite  dal          decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  nonche' in          attuazione  di  quanto previsto dall'articolo 7 del decreto          legislativo  31 marzo  1998, n. 112, e' autorizzata per gli          anni  2000 e 2001 l'ulteriore spesa di L. 540,7 miliardi da          devolvere  all'apposito  fondo  da istituire nello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  essere  ripartito  tra  le          regioni  stesse  con  decreto  del Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica sulla base di          criteri  fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano  ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f),          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".              -  Il  testo  dell'articolo  8  del decreto legislativo          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)          e' il seguente:              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno".              -  Il  testo  dell'articolo  96,  comma  1, della legge          21 novembre  2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) cosi'          come modificato dalla presente legge e' il seguente:              "1.  Al  fine  di  sostenere  l'attivita' istituzionale          delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di          cui  all'articolo  6  della legge 11 agosto 1991, n. 266, e          delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita' sociale          (ONLUS),  a  decorrere  dall'anno  2001 una quota del Fondo          nazionale  per  le  politiche  sociali,  di cui al comma 44          dell'articolo  59  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e          successive   modificazioni,   determinata  annualmente  con          decreto  del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  in misura non inferiore a L. 15          miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei          limiti   delle   risorse   finanziarie   disponibili,   per          l'acquisto,   da   parte   delle  medesime  associazioni  e          organizzazioni,  di  autoambulanze  e  di  beni strumentali          utilizzati  direttamente ed esclusivamente per attivita' di          utilita'  sociale  che per le loro caratteristiche non sono          suscettibili   di   diverse  utilizzazioni  senza  radicali          trasformazioni.  La  quota  del  Fondo  di pertinenza delle          province  autonome  di Trento e di Bolzano viene attribuita          alle  predette  province  che provvedono all'erogazione dei          contributi  direttamente in favore dei beneficiari, secondo          i  criteri  stabiliti  dal  Ministro  per  la  solidarieta'          sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente          comma,   sempre   nei   limiti  delle  risorse  finanziarie          disponibili,  e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente          alla  donazione  dei  beni ivi indicati nei confronti delle          strutture  sanitarie  pubbliche.  Ai  fini  di cui al primo          periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di L. 10          miliardi  per  l'anno  2000 e di L. 15 miliardi a decorrere          dall'anno   2001.   Con   decreto   del   Ministro  per  la          solidarieta'   sociale  sono  stabilite  le  modalita'  per          l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".
                           |  
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       (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
     1.  Ai  fini  del  concorso  delle autonomie regionali e locali al rispetto   degli   obblighi   comunitari   della  Repubblica  e  alla conseguente  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica, e salvo  quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:   a)  per  l'anno  2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo  28  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,  non  potra'  essere  superiore  a quello del 1999, al netto  delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria,  aumentato  del  3  per  cento.  In sede di formazione del bilancio  per  il  2001,  le regioni, le province e i comuni dovranno approvare,  con  le  stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione,  i  prospetti  dimostrativi del computo del disavanzo per gli  anni  1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di  competenza  che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono  ricavati  dal  bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno  essere  ricostruiti,  per  il  1999,  sulla  base dei conti consuntivi  o  dei  verbali  di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;   b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23  dicembre  1998,  n. 448, e successive modificazioni, e' calcolato anche  al  netto  delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria;   c) il confronto tra il 1999 e il 2001 e' effettuato escludendo dal computo  spese  ed  entrate  per le quali siano intervenute modifiche legislative  di  trasferimento  o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.   2.  I  presidenti  delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei  vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno per il sistema regionale  e  riferiscono  collegialmente  ogni  tre mesi, in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate  e  saldi  di  bilancio.  In  caso di peggioramento dei saldi rispetto  ai  valori  programmati,  le  regioni interessate informano tempestivamente  il  Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.   3.  Attraverso  le  loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni  tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento  di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.   4.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.   5.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e  di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica  per  il  triennio  2001-2003  con  le  modalita'  stabilite dall'articolo  48,  comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.   6.  Il  comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla  lettera  g)  del  citato  comma  2-bis  la  parola:  "2001"  e' sostituita  dalla  seguente: "2002". All'articolo 8, comma 1, lettera d),  del  decreto-legge  27  ottobre  1995,  n.  444, convertito, con modificazioni  dalla  legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e' sostituito dai seguenti:   "4).  anno  2000  per  i  comuni  con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;   4-bis)  anno  2001  per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".   7.  Al  comma  1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n. 488,  sono  soppresse le parole: "; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi".   8.  Al  comma  6,  primo  periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  le  parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma  1  venga  complessivamente  conseguito,  per  l'anno  2000  e' concessa,   a  partire  dall'anno  successivo,  una  riduzione"  sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al  comma  1  venga  distintamente  raggiunto  per il complesso delle regioni,  il  complesso  delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione".   9.  I  trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate dall'articolo  30,  comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle  successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante  daTapplicazione  del  tasso  programmato di inflazione per l'anno  2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, e' distribuito secondo. i criteri  e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23  dicembre  1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1 gennaio 2002.   10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali  di  cui  al  comma  9  sono aumentati di lire 500.000 milioni annue,  di  cui  lire  30.000  milioni  destinate alle province, lire 420.000  milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e  alle  comunita' montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire  30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti spettanti  alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in  proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per  l'anno  2000  a  titolo  di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti sono  prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri  con  territorio  montano,  in  misura  pari a lire 20.000 per ciascun  nuovo  residente  nel  territorio montano della comunita'. I restanti  contributi  erariali  spettanti alle comunita' montane sono attribuiti  in  proporzione  alla popolazione residente nei territori montani.   11.  Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di  cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, e' mantenuto  allo stesso livello per l'anno 2002 ed e' incrementato del tasso  programmato  di  inflazione  a  decorrere  dall'anno  2003.  A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.   12.  A  titolo  di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,  il  contributo  di  cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo,  del  decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito dallo  Stato  alle  province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per  l'anno  2000,  da  ripartire  in  proporzione  ai  contributi in precedenza  attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.   13.  A  titolo  di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,  e'  riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di  dissesto  finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro  il  31  dicembre  1996  l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno,  dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo   a  fronte  degli  oneri  sostenuti  per  il  trattamento economico  di  base  annuo  lordo  spettante  al  personale  posto in mobilita'.   Il   contributo   spetta  a  far  data  dalla  messa  in disponibilita'  del  predetto  personale sino al trasferimento presso altro   ente  o  all'avvenuto  riassorbimento  nella  propria  pianta organica  ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non  spetta  per  la  parte  di  oneri  gia'  rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995,  n.  323,  2  ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio  1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto  1996,  n.  409,  e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare  gli  oneri  sostenuti  per il personale posto in mobilita' mediante  apposita  certificazione  la  cui  definizione, modalita' e termini  per  l'invio  sono  determinati  con  decreto  del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore   della   presente  legge.  Ai  fini  del  presente  comma  e' autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.   14.  A  titolo  di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti,  lo  Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli  anni  1998,  1999  e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a  seguito dell'attribuzione della  rendita  catastale  ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra il  gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso  in  ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e  2000,  anch'esso calcolato  con  l'aliquota  del  4  per  mille.  Il  contributo e' da intendere   al   netto  del  contributo  minimo  garantito,  previsto dall'articolo  36,  comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre   1992,   n.   504,   per   il   finanziamento  dei  servizi indispensabili  per  le  materie  di  competenza  statale  delegate o attribuite  ai  comuni,  da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999  e  2000.  E'  inoltre  detratto  il contributo erogato ai sensi dell'articolo  31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti  degli  enti  che  ne  hanno  usufruito.  A  tale  fine  e' autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale  alla  perdita  del gettito dell'imposta comunale sugli immobili  subita  da  ciascun  comune  al netto del contributo minimo garantito.  Per  l'attribuzione  del  contributo i comuni interessati inviano  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo 2001 apposita certificazione  il  cui  modello  e  le  cui  modalita' di invio sono definiti  con  decreto  del  Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   15.  A  titolo  di  riconoscimento  del  contributo spettante alle unioni  di  comuni,  ai  comuni risultanti da procedure di fusione ed alle  comunita'  montane  svolgenti  esercizio  associato di funzioni comunali,  e'  attribuito  agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000,  un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.   16.  Il  termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per  i  tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione  dell'addizionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone  fisiche,  prevista  dall'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione  del  bilancio  di  previsione.  I regolamenti, anche se adottati  successivamente,  hanno  comunque  effetto  dal  1  gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.   17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto   legislativo   15   novembre   1993,   n.   507,  introdotto dall'articolo  3  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001  e  2002,  ai  fini  della determinazione del costo di esercizio della  nettezza  urbana  gestito  in  regime di privativa comunale, i comuni  possono,  con  apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero  costo  dello  spazzamento  dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.   18.  I  comuni  possono  prorogare  fino  al  31  dicembre 2001, a condizioni  piu'  vantagiose  per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti  di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del   decreto   legislativo   15  novembre  1993,  n.  507,  relativi all'affidamento   in  concessione  del  servizio  di  accertamento  e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e  della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.   19.  Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti  e'  concesso  un  contributo a carico dello Stato, entro il limite  di  lire  40  milioni  per  ciascun  ente  e  per  un importo complessivo  di  lire  167  miliardi,  per  le medesime finalita' dei contributi  attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.   20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:   "4.  Una  quota  pari  al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2,  nonche'  al  miglioramento  della  circolazione  sulle strade, al potenziamento  ed  al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione  dei  piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici   necessari  per  i  servizi  di  polizia  stradale  di  loro competenza   e  alla  realizzazione  di  interventi  a  favore  della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della  predetta  quota,  ad  interventi  per la sicurezza stradale in particolare  a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni  e  ciclisti.  Gli  stessi  enti  determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le  determinazioni  sono  comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per  i  comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti".   21.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto   legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  e  successive modificazioni,   l'ammontare   delle   riscossioni  per  l'anno  1999 dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la responsabilita' civile derivante   dalla   circolazione  dei  veicoli  a  motore  esclusi  i ciclomotori  nelle  province  delle  regioni  a  statuto ordinario e' determinato  aumentando  l'importo  risultante dai dati del Ministero delle   finanze   di   una   somma  pari  a  462  miliardi  di  lire, forfettariamente  calcolata  per tenere conto degli importi risultati non  incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo   viene   ripartito   tra   ciascuna   provincia,   ai   fini dell'attuazione  del  predetto  articolo  61,  comma  1,  del decreto legislativo  n.  446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al  Ministero  delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine  di  consentire  un  puntuale  monitoraggio delle riscossioni le province  trasmettono,  entro  il  28  febbraio  2001,  al  Ministero dell'interno  una  certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000   22.  Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta  sull'assicurazione  obbligatoria  contro  la responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi.   23.  Gli  enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta  salva  l'ipotesi  di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, approvato  con  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, che riscontrino  e  dimostrino  la  mancanza  non  rimediabile  di figure professionali  idonee  nell'ambito  dei  dipendenti, anche al fine di operare  un  contenimento  della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari  organizzative,  se necessario anche in deroga a quanto disposto  all'articolo  3,  commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107  del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,   attribuendo   ai   componenti   dell'organo   esecutivo  la responsabilita'  degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve  essere  documentato  ogni  anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
                                         Note all'art. 53:              -  Il  testo  dell'articolo  30  della  citata legge n.          488/1999, e' riportato in note all'art. 18.              - Il testo dell'articolo 28 della gia' citata legge, n.          448/1998 e' il seguente:              "Art.  28  (Patto  di  stabilita'  interno).  - 1 . Nel          quadro  del  federalismo fiscale, che sara' disciplinato da          apposita  legge  sulla  base  dei  principi  contenuti  nel          documento  di programmazione economico- finanziaria per gli          anni  1999-2001,  le  regioni,  le  province  autonome,  le          province,  i  comuni e le comunita' montane concorrono alla          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica che il          paese  ha  adottato con l'adesione al patto di stabilita' e          crescita,   impegnandosi   a  ridurre  progressivamente  il          finanziamento  in disavanzo delle proprie spese e a ridurre          il  rapporto  tra  il  proprio  ammontare  di  debito  e il          prodotto  interno  lordo.  Il  disavanzo e' calcolato quale          differenza  tra le entrate finali effettivamente riscosse e          le  uscite  di  parte  corrente,  al netto degli interessi,          effettivamente  pagate. Tra le entrate non sono considerati          i  trasferimenti,  sia  di  parte  corrente  che  in  conto          capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che          partecipano  al patto di stabilita' interno, nonche' quelle          derivanti   dai   proventi   della   dismissione   di  beni          immobiliari  e  finanziari.  Tra le spese non devono essere          considerate  quelle  sostenute  sulla base di trasferimenti          con   vincolo  di  destinazione  dallo  Stato,  dall'Unione          europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita'          interno.  Tra  le  entrate  e le spese, inoltre, non devono          essere  considerate quelle che per loro natura rivestono il          carattere  dell'eccezionalita'.  Agli  enti partecipanti al          patto  di  stabilita'  interno  e'  consentito calcolare il          disavanzo  anche  per  l'anno  1999  sulla base dei criteri          indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta'          di  valutare  la propria conformita' al patto di stabilita'          interno  sulla  base  del  disavanzo calcolato con le nuove          regole  cumulativamente  per  il biennio 1999-2000; in tale          caso  la  riduzione  programmata del disavanzo, o l'aumento          dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad          un  valore  di  riduzione del disavanzo aggregato pari allo          0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra' conto altresi'          delle  variazioni  del gettito dell'imposta regionale sulle          attivita'  produttive  (IRAP) e delle addizionai al gettito          dei tributi erariali.              2.  La  riduzione  del disavanzo annuo risultante dalla          legislazione  vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno          0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come          previsto      dal      documento      di     programmazione          economico-finanziaria  e  suoi  aggiornamenti; nei due anni          successivi  la  percentuale  sul  PIL  del  disavanzo annuo          dovra' restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle          province   autonome   sara'   computato   considerando   le          devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come          entrate  proprie. La riduzione sara' ottenuta attraverso le          seguenti azioni:                a) perseguimento  di obiettivi di efficienza, aumento          della  produttivita'  e  riduzione dei costi nella gestione          dei   servizi   pubblici   e  delle  attivita'  di  propria          competenza;                b) contenimento  del  tasso  di  crescita della spesa          corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;                c) potenziamento  delle attivita' di accertamento dei          tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;                d) aumento  del  ricorso  al  finanziamento  a  mezzo          prezzi   e   tariffe   dei   servizi   pubblici  a  domanda          individuale;                e) dismissione   di   immobili   di   proprieta'  non          funzionali allo svolgimento della attivita' istituzionale.              2-bis.   Tra   le  specifiche  misure  da  adottare  in          relazione  a  quanto  previsto  dal comma 2 gli enti, nella          loro autonomia, possono provvedere in particolare a:                a) ridurre  la  spesa  per  il personale, ai sensi di          quanto  previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;                b) limitare  il  ricorso ai contratti stipulati al di          fuori  della dotazione organica ed alle consulenze esterne,          laddove  tali  iniziative  siano  previste  dai  rispettivi          ordinamenti,  e procedere alla soppressione degli organismi          collegiali    non   ritenuti   indispensabili,   al   sensi          dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.          449;                c) sviluppare   le   iniziative  per  la  stipula  di          contratti   di   sponsorizzazione,  accordi  e  convenzioni          previsti  dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  allo  scopo  di  realizzare maggiori  economie  nella          gestione;                d) ridurre  il  ricorso  all'affidamento  diretto  di          servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende          speciali  ed  al  rinnovo delle concessioni di tali servizi          senza   il  previo  espletamento  di  un'apposita  gara  di          evidenza pubblica;                e) sviluppare   iniziative   per  il  ricorso,  negli          acquisti  di  beni  e servizi, alla formula del contratto a          risultato,  di  cui  alla  norma  UNI 10685, rispondente al          principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo          4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;                f) procedere  alla  liberalizzazione  del mercato dei          servizi  pubblici,  rimuovendo  gli ostacoli all'accesso di          nuovi  soggetti  privati  e  promuovendo  lo  sviluppo  dei          servizi  pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di          finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;                g) utilizzare  a  fini  di  reinvestimento  le  somme          accantonate  per  ammortamento  di  beni,  ai  sensi  delle          disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117,          comma  1,  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,          la  cui  obbligatoria  applicazione  decorre dall'esercizio          finanziario  2002,  salva  la facolta' degli enti locali di          anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori          percentuali  relativi  alla  determinazione  degli  importi          degli  ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1          .              3.  La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito          e  il  PIL  sara'  sostenuta,  oltre  che dalla progressiva          riduzione  del  disavanzo annuo, anche dalla destinazione a          riduzione   del   debito   dei   proventi  derivanti  dalla          dismissione  di  partecipazioni  mobiliari.  Agli  enti che          presentano  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  Dipartimento del tesoro, che si          avvale  della  Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento          di  tale  attivita',  piani  finanziari  di  progressiva  e          continuativa   riduzione   del   rapporto  tra  il  proprio          ammontare  di  debito  e il PIL, proiettati su un orizzonte          temporale  di  almeno  cinque  anni,  sara'  consentito  il          rimborso  anticipato  dei  prestiti  contratti con la Cassa          depositi  e  prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli          del  rimborso  del residuo debito; la mancata realizzazione          degli  obiettivi  del  piano comportera' il pagamento della          penale  calcolata  in  base  alle  vigenti disposizioni, da          effettuare  in  tre  anni,  anche  mediante  riduzione  dei          trasferimenti erariali.              4.  Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e          dell'ammontare  di  debito  si  applicano  distintamente  a          regioni  a  statuto  ordinario, regioni a statuto speciale,          province  autonome  e province e comuni. Per le regioni gli          obiettivi   si   applicano   al   complesso  dell'attivita'          regionale  inclusiva  di  entrate  e spese per l'assistenza          sanitaria.              5.  Ai  fini  della  verifica della realizzazione degli          obiettivi in corso d'anno si fara' riferimento ai valori di          spesa  e  disavanzo  rilevati  nei  dodici mesi precedenti,          confrontati  con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  effettua il monitoraggio mensile con riferimento          alle  regioni,  alle  province  autonome, alle province con          popolazione  superiore  a  400.000 abitanti e ai comuni con          popolazione  superiore  a 60.000 abitanti. Il Ministero del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          individua,  d'intesa con il Ministero dell'interno e con il          Ministro   per   gli  affari  regionali,  le  modalita'  di          rilevazione,  acquisizione e valutazione dei relativi dati.          Per   gli   enti   del   Servizio  sanitario  nazionale  il          monitoraggio  mensile  delle spese deve anche verificare la          coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario          nazionale;  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  d'intesa con il Ministero della          sanita',    individua    le   modalita'   di   rilevazione,          acquisizione e valutazione dei relativi dati.              6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi          di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  fra  lo Stato, le          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e la          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, su proposta          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della          programmazione  economica,  del Ministro dell'interno e del          Ministro  per  gli affari regionali, indicano le misure che          gli   enti   stessi   sono   tenuti   ad  attivare  per  il          raggiungimento degli obiettivi.              7.  Nella  riduzione  del  disavanzo  annuo deve essere          mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine          di  assicurare  l'efficienza  e  l'efficacia dell'attivita'          amministrativa.   Le  regioni,  le  province  autonome,  le          province   e   i   comuni  verificano  tale  corrispondenza          attraverso   le   procedure   del  controllo  economico  di          gestione.              8.  Qualora  venga comminata la sanzione prevista dalla          normativa  europea per l'accertamento di deficit eccessivo,          la sanzione stessa verra' posta a carico degli enti che non          hanno  realizzato  gli obiettivi di cui ai commi precedenti          per  la  quota  ad  essi  imputabile,  secondo modalita' da          definire  in  sede  di Conferenza permanente per i rapporti          fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano  e  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali.              9.  Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei          disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle          regioni   per   gli   esercizi   finanziari   anteriori  al          31 dicembre   1997,   ogni  regione  e  provincia  autonoma          trasmette  al Ministero della sanita', entro il 20 febbraio          1999,  sulla  scorta di una metodologia concertata entro il          20 gennaio  1999  in  sede  di  Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione          dei  provvedimenti  per  il  ripiano  della maggiore  spesa          sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994,          nonche'  i  riepilogativi  regionali  dei  consuntivi delle          aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere          per   ciascuno   degli  esercizi  finanziari  del  triennio          1995-1997,  accompagnata  dall'illustrazione dell'andamento          della  spesa,  con  particolare  riferimento  a  quella per          personale,   beni  e  servizi,  assistenza  farmaceutica  e          assistenza  convenzionata.  Su  proposta del Ministro della          sanita',  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano  individua,  entro  il  31 marzo 1999, per ciascuna          regione,   anche   tenendo   conto   di   quanto   previsto          dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.          662,  la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a          provvedimenti  di carattere nazionale e quella attribuibile          a provvedimenti regionali.              10.  Al  fine  di  verificare  i  livelli di assistenza          assicurati   in  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,          valutare  i risultati economico-gestionali e individuare le          cause  degli  eventuali disavanzi, distinguendo la quota di          questi  ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello          statale   da   quella  riconducibile  alle  responsabilita'          regionali,  il  Ministro  della sanita', di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano,  definisce,  entro  il  28 febbraio  1999, gli          indicatori   e   i   parametri   concernenti   gli  aspetti          strutturali  e organizzativi dei sistemi sanitari regionali          e  i  livelli  di  spesa,  con particolare riferimento allo          stato  di  attuazione  del  decreto legislativo 30 dicembre          1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, nonche' delle          norme  e  dei  provvedimenti  statali  volti a garantire il          corretto  impiego  delle  risorse  e appropriati livelli di          utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura          sono  determinati  i  tempi  e  le  modalita' di raccolta e          trasmissione  di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi          previsti dal vigente ordinamento.              11.  Entro  il  30 giugno 1999 la Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome  di  Trento  e di Bolzano effettua su proposta del          Ministro della sanita', il quale si avvale dell'Agenzia per          i   servizi   sanitari   regionali,  la  valutazione  della          situazione  delle  singole  regioni,  individua  le regioni          deficitarie  e definisce le linee generali degli interventi          di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanita', sentita          la   predetta   Conferenza,   presenta   una  relazione  al          Parlamento   in   ordine   ai  dati  ed  alle  informazioni          desumibili  dagli  atti  e  dalle attivita' di cui ai commi          precedenti,  agli  esiti  della  concertazione  al riguardo          intervenuta  con le regioni, alle indicazioni per le azioni          di  rientro per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano          di   monitoraggio  per  il  perseguimento  dei  livelli  di          assistenza e per il governo della spesa.              12.  Entro  il  30 settembre  1999  il  Ministro  della          sanita',  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della          programmazione  economica  e  le  singole regioni stipulano          appositi  accordi  che individuano gli interventi necessari          per  il  perseguimento  dell'equilibrio economicogestionale          nel  rispetto  dei livelli essenziali di assistenza, tenuto          conto  di  quanto  previsto  dal  Piano sanitario nazionale          1998-2000  e  dalla  normativa  vigente. Per le regioni che          presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono          inoltre  un  programma  di  interventi  per  il rientro dai          disavanzi   e   le   relative   modalita'   di  attuazione,          distinguendo  la  quota  attribuibile  a  provvedimenti  di          carattere  nazionale da quella attribuibile a provvedimenti          regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico          dei  propri  bilanci  possono alienare parte del patrimonio          delle   aziende   sanitarie   non  destinato  ad  attivita'          assistenziali.  Il  Ministro  della  sanita',  al  fine  di          assicurare  il  rientro  dal deficit del settore sanitario,          adotta,   d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano,  apposite linee di indirizzo per le          regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale,          adeguati interventi di supporto tecnico.              13.  Il  Ministro  della sanita', sentita la Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche          della  collaborazione  dell'Agenzia  per i servizi sanitari          regionali,  adegua  il  sistema  informativo  sanitario, in          coerenza  con  le  previsioni del Piano sanitario nazionale          1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado          di  perseguimento  dei  livelli  di  assistenza da parte di          tutti  i  soggetti  del  servizio sanitario, dell'andamento          della  spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma          12.              14.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione economica, di concerto con il Ministro della          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento  e  di  Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio          1999,  le disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. L'1,5          per  cento  di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito          in  occasione  del  riparto  delle  risorse per il servizio          sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000          tra  le  regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al          comma  12,  e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del          grado  di  attuazione  del  programma  stesso.  In  caso di          inerzia    delle    amministrazioni    regionali   rispetto          all'attuazione  degli  accordi  e/o  del  permanere  di una          situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni          e   le  forme  di  intervento  sostitutivo  previste  dalla          normativa vigente.              15.  Per  la  realizzazione  degli obiettivi di finanza          pubblica  previsti  dal  presente  articolo nelle regioni a          statuto  speciale e nelle province autonome si provvede con          le  modalita'  stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.              16.  Nella determinazione delle spettanze delle regioni          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di          Bolzano  per  l'anno  1999 si tiene conto del minor gettito          derivante  dall'applicazione  dell'articolo 1, in relazione          agli  statuti  di  autonomia  e  alle  rispettive  norme di          attuazione.              17.  Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi          tra  Stato  e  regione  siciliana  e  alla  verifica  delle          proposte  conclusive  di  quantificazione  delle partite di          credito  e  debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal          gruppo  di  lavoro  istituito  dal  Ministro per gli affari          regionali  si  provvede entro il 30 settembre 1999, sentita          la commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo          43  dello  Statuto  della  regione  siciliana, con apposito          provvedimento  legislativo  su  proposta  dei  Ministri del          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e          delle finanze.              18.  Al  fine  di consentire un tempestivo monitoraggio          dei  conti pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle          pubbliche  amministrazioni  in  tempi  compatibili  con  il          calendario   degli  adempimenti  previsti  dalla  normativa          comunitaria,  gli  enti  del settore pubblico comunicano al          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  i  dati  consuntivi  della gestione di cassa per          l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999".              -  Il  testo  dell'articolo  48,  comma 2, della citata          legge, n. 449/1997, e' il seguente:              "2.  La  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano  definisce  i  criteri operativi per il computo del          fabbisogno  di  cui  al  comma  1  e  le  procedure  per il          monitoraggio  dei  suoi andamenti mensili. Per le regioni a          statuto  speciale  e  le  province  autonome di Trento e di          Bolzano  gli  obiettivi  di  cui al comma 1 sono realizzati          secondo  criteri  e  procedure  stabiliti  d'intesa  tra il          Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali          nell'ambito  delle procedure previste negli statuti e nelle          relative norme di attuazione".              -  Il  testo  dell'articolo  8, comma 1, lettera d) del          decreto  legge  n.  444  del  1995 (Disposizioni urgenti in          materia  di finanza locale), convertito, con modificazioni,          dalla  legge  20 dicembre  1995,  n.  539,  a seguito delle          modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente:              "1.   Il   termine  per  l'emanazione  del  regolamento          previsto  dall'articolo  114  del decreto legislativo n. 77          del   1995,   per   l'approvazione   dei  modelli  relativi          all'ordinamento  finanziario  e  contabile, e' prorogato al          30 novembre 1995. Conseguentemente:                a) - c) (omissis);                d) le   disposizioni   relative  alla  struttura  del          bilancio  di previsione degli enti locali e quelle relative          al  conto  economico,  al  conto del bilancio, al conto del          patrimonio  e al conto del tesoriere si applicano a partire          dall'esercizio  1997. Conseguentemente le scadenze previste          per  l'applicazione della disciplina del conto economico di          cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n.          77 del 1995 sono cosi prorogate:                1)  anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000          abitanti  in  poi,  con  esclusione dei comuni capoluogo di          provincia   compresi   nelle  aree  metropolitane  previste          dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;                2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a          99.999  abitanti  e comuni capoluogo di provincia esclusi a          norma del n. 1);                3)  anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a          39.999 abitanti;                4)  anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a          4.999 abitanti;                4-bis)   anno  2001  per  i  comuni  con  popolazione          inferiore a 3.000 abitanti".              -  Il  testo  dell'articolo  30  della  citata legge n.          488/1999, e' riportato in note all'art.18.              -  Il  testo  dell'articolo  49,  comma 6, della citata          legge n. 449/1997 e' il seguente:              "6.  Per  gli  anni  1999  e 2000, a modifica di quanto          stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto          legislativo  30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento          per  l'aggiornamento  dei trasferimenti statali correnti da          attribuire  alle  province,  ai  comuni  e  alle  comunita'          montane  e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente          relative  al  fondo  ordinario,  al  fondo consolidato e al          fondo  perequativo.  L'aggiornamento  dei  trasferimenti e'          determinato   in   misura   pari  ai  tassi  di  inflazione          programmati  per  gli  anni  1999  e  2000. Con decreto del          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali,          sono  individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle          predette risorse aggiuntive".              -  Il  testo  dell'articolo  31,  comma  11, della gia'          citata  legge  n. 448/1998 e' riportato nelle note all'art.          55.              -  Il titolo del decreto legislativo n. 244 del 1997 e'          il seguente:                "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli          enti locali".              -  Il testo dell'articolo 28, comma 1, lettera c) della          legge  n.  504  del 1999 (Riordino della finanza degli enti          territoriali,   a   norma   dell'articolo   4  della  legge          23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:              "1.  Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento          dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e          delle comunita' montane con i seguenti fondi:                a) (Omissis);                b) (Omissis);                c) fondo  per  lo  sviluppo  degli investimenti delle          amministrazioni  provinciali,  dei comuni e delle comunita'          montane  pari,  per  l'anno 1993, ai contributi dello Stato          concessi  per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il          31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992          e  negli  anni  precedenti  ma  non utilizzati, valutati in          complessive lire 11.725.914 milioni."              -  Il  testo  dell'articolo 3, comma 9, del gia' citato          decreto-legge, n. 444/1995, e' il seguente:              "9.  In  ogni caso, al comuni che hanno avuto riduzioni          nel  gettito  dell'ICI  per  effetto  della revisione degli          estimi  catastali  il  Ministero  dell'interno  provvede ad          erogare  il  corrispondente contributo dello Stato, nonche'          un  ulteriore  contributo ad esaurimento degli stanziamenti          gia'  autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995          fino  all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero          dell'interno  per via telematica. Inoltre, alle province ed          ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge          n.  41  del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3          per  cento  della  spesa corrente del 1995, determinata dal          Ministero  dell'interno  sulla  base  dei  dati  consuntivi          disponibili  mediante  rivalutazione  ai  tassi  inflattivi          programmati,   e'   concesso   dallo  stesso  Ministero  un          contributo  di  pari importo nell'anno 1995 entro il limite          massimo  complessivo  di  lire  105.000  milioni.  Gli enti          locali  che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali          nel  1995  sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno          l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino          al  sette  per  mille  entro  il 31 luglio 1995, nonche' ad          utilizzare  l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994          per il finanziamento delle spese correnti del 1995".              - Il  testo  dell'art. 1, comma 46, della legge, n. 662          del   1996   (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza          pubblica e' il seguente:              "46.  Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle          aziende  ed  agli  enti  del  Servizio sanitario nazionale,          compreso    l'ente    pubblico    Croce   rossa   italiana,          limitatamente  per quest'ultimo al personale che, alla data          del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari          con  contratto  a  tempo  determinato,  ferme  restando  le          previsioni  di  cui  al  comma  1,  agli  ordini  e collegi          professionali,  alle  universita',  agli  enti  pubblici di          ricerca,  alle regioni, alle province autonome ed agli enti          locali  non  strutturalmente  deficitari  ed a quelli per i          quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,          sia  intervenuta  l'approvazione  dell'ipotesi  di bilancio          stabilmente  riequilibrato,  agli enti non in condizioni di          squilibrio  finanziario  di  cui all'articolo 22, comma 12,          della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, al personale della          carriera  diplomatica  e  dei contrattisti all'estero, alle          Forze  armate  ed  al  personale  tecnico, nelle qualifiche          funzionali   sesta,   settima   e   ottava,   dell'Istituto          Idrografico   e  degli  Arsenali  della  Marina  in  misura          complessiva  pari  a 23 posti per il primo e 75 posti per i          secondi,  a  parziale  compensazione  delle  cessazioni dal          servizio  verificatesi  nel  1996  nelle  stesse qualifiche          anche  attraverso  concorsi  riservati al personale gia' in          servizio,  ai  Corpi di polizia previsti dall'art. 16 della          legge  1 aprile  1981,  n.  121, limitatamente al personale          addetto   all'espletamento  dei  servizi  di  ordine  e  di          sicurezza  pubblica  e dell'amministrazione della giustizia          per  i  servizi  istituzionali di traduzione dei detenuti e          degli  internati,  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco          per  il  solo  personale  operativo,  ed  a  quello  di cui          all'articolo  10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995,          n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio          1995,  n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte          procedure  entro  il  31 dicembre  1996. Resta fermo quanto          previsto  dall'art.  9,  comma  4, secondo e terzo periodo,          della  legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera          per  le  assunzioni  di  personale del Ministero per i beni          culturali  e  ambientali, nella misura del 40 per cento dei          posti  resisi  disponibili  per  cessazioni, nonche' per le          assunzioni  previste  da  specifiche  norme legislative per          l'attuazione  ed  il  funzionamento degli uffici nelle otto          province  di  nuova  istituzione, in entrambi i casi previo          espletamento  delle  procedure  di  mobilita' da concludere          entro  il  termine  di  trenta  giorni, decorso il quale si          procede  alle assunzioni. Il divieto non opera altresi' per          le  assunzioni,  sia  mediante procedure concorsuali, sia a          tempo  determinato,  degli  enti  di  gestione  dei  parchi          nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o          dell'attuale   dotazione  organica  purche'  approvati  dal          Ministero    dell'ambiente,   previo   espletamento   delle          procedure  di  mobilita'  da concludere entro il termine di          trenta  giorni,  Per  il  comparto  scuola  si applicano le          disposizioni  del comma 73 e per il personale del Ministero          degli  affari esteri si applicano le disposizioni dal comma          132  al  comma  142.  Restano  ferme le disposizioni di cui          all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          e  successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite          le  assunzioni  dei  vincitori  di  concorsi per qualifiche          dirigenziali  banditi  da  amministrazioni  statali, le cui          graduatorie  risultino  approvate dalle commissioni d'esame          entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le          assunzioni  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza          sociale,  per  il  personale del ruolo dell'ispettorato del          lavoro,  limitatamente  a  190 unita' dell'ottava qualifica          funzionale,   dell'INPDAP,   limitatamente   a  250  unita'          complessive  di  personale  da  utilizzare  nelle strutture          periferiche,   dell'INPS,   nei   limiti   di   200  unita'          complessive  di  personale  da  adibire  alla  vigilanza, e          dell'INAIL,  nei limiti di 150 unita' complessive. Gli enti          locali   dissestati  che  abbiano  ottenuto  l'approvazione          dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata          in  vigore  della  presente  legge  possono  chiedere,  per          esigenze  di  funzionamento  dei servizi, l'assegnazione di          personale    posto    in   mobilita'   al   momento   della          rideterminazione  delle  piante  organiche  e  in  servizio          presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.              - Il titolo del decreto legislativo, n. 106 del 1995 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 224 del 1995 e'          il  seguente:  ioni  urgenti in favore degli enti locali in          materia   di   personale   e  per  il  funzionamento  delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 323 del 1995 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 414 del 1995 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 514 del 1995 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il  titolo del decreto legislativo, n. 38 del 1996 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 188 del 1996 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 309 del 1996 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 409 del 1996 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti  in favore degli enti          locali in materia di personale e per il funzionamento delle          segreterie  comunali  e provinciali, nonche' delle giunte e          dei consigli comunali e provinciali".              - Il titolo del decreto legislativo, n. 492 del 1996 e'          il  seguente:  "Disposizioni  urgenti in materia di finanza          locale per l'anno 1996".              - Il  testo  dell'art.  36,  comma  1, lettera b) della          citata legge n. 504/1992, e' il seguente:              "1.  A  ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun          comune  ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi          ordinari  annuali,  destinati  al finanziamento dei servizi          indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del          1990, calcolati come segue:                a) (Omissis).                b) comuni.  Il  contributo  ordinario  e'  dato dalla          somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo          finanziato  con  i  proventi dell'addizionale energetica di          cui  al  comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al          netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4          per  mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM.          Dalla  somma  cosi'  calcolata viene detratta annualmente e          per  sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento          del   complesso  dei  contributi  ordinario  e  perequativo          attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il          contributo   ripartito   con  parametri  obiettivi  di  cui          all'art.  37  utilizzando le quote detratte annualmente. La          detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi          ordinari    destinati    al   finanziamento   dei   servizi          indispensabili   per  le  materie  di  competenza  statale,          delegate  o attribuite al comune, il cui importo massimo e'          fissato  nella  misura  del  5  per cento del complesso dei          contributi  ordinario e perequativo attribuito per il 1993.          L'importo  relativo  e'  comunicato,  attraverso il sistema          informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il          mese di settembre per il triennio successivo";              - Per  il  testo  dell'art.  31,  comma 3, della citata          legge n. 448/1998, v. note all'art. 55.              -  Il  testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto          1999,  n.  265  (Disposizioni  in  materia  di  autonomia e          ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge          8 giugno 1990, n. 142.) e' il seguente:              "8.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore          della  presente  legge il Ministro dell'interno, sentita la          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, adotta, con proprio          decreto,  i  criteri  per  l'utilizzo  delle risorse di cui          all'art.  31,  comma  12,  della legge 23 dicembre 1998, n.          448".              - Il   testo   dell'art.   1,   comma  3,  del  decreto          legislativo,  28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una          addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma          10,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato          dall'art.  1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191)          e' il seguente:              "3.  I  comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre,          la    variazione    dell'aliquota    di   compartecipazione          dell'addizionale   da   applicare   a   partire   dall'anno          successivo,  con  provvedimento  da pubblicare entro trenta          giorni  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La variazione non puo'          eccedere  complessivamente  0,5  punti  percentuali, con un          incremento  annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La          suddetta  deliberazione  puo'  essere  adottata  dai comuni          anche in mancanza del decreto di cui al comma 2".              - Il  testo  dell'art.  61,  comma  3-bis,  del decreto          legislativo  n.  507  del 1993 (Revisione ed armonizzazione          dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle          pubbliche  affissioni,  della  tassa  per  l'occupazione di          spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'          della  tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a          norma  dell'art.  4  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421,          concernente   il   riordino  della  finanza  territoriale),          introdotto  dall'art.  3  della  legge 28 dicembre 1995, n.          549, e' il seguente:              "3-bis.  Ai  fini  della  determinazione  del  costo di          esercizio  e'  dedotto dal costo complessivo dei servizi di          nettezza  urbana gestiti in regime di privativa comunale un          importo,  da  determinarsi con lo stesso regolamento di cui          all'art.  68,  non inferiore al 5 per cento e non superiore          al  15  per  cento, a titolo di costo dello spazzamento dei          rifiuti  solidi  urbani  di cui all'art. 2, terzo comma, n.          3),   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica          10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito          derivante   dalla   predetta   deduzione  e'  computata  in          diminuzione   del  tributo  iscritto  a  ruolo  per  l'anno          successivo".              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo          5 febbraio   1997,   n.   22  (Attuazione  delle  direttive          91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e          94/62/CE  sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e'          il seguente:              "Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione          del  presente  decreto i rifiuti sono classificati, secondo          l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo          le  caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi          e rifiuti non pericolosi.              2. Sono rifiuti urbani:                a) i    rifiuti    domestici,    anche   ingombranti,          provenienti  da  locali  e  luoghi adibiti ad uso di civile          abitazione;                b) i  rifiuti  non pericolosi provenienti da locali e          luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera          a),  assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita',          ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);                c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento  delle          strade;                d) i  rifiuti  di  qualunque  natura  o  provenienza,          giacenti  sulle  strade ed aree pubbliche o sulle strade ed          aree  private  comunque  soggette  ad  uso pubblico o sulle          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;                e) i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree verdi,          quali giardini, parchi e aree cimiteriali;                f)   i   rifiuti   provenienti   da   esumazioni   ed          estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti provenienti da          attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere          b), c) ed e).              3. Sono rifiuti speciali:                a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;                b) i    rifiuti    derivanti   dalle   attivita'   di          demolizione,  costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che          derivano dalle attivita' di scavo;                c) i rifiuti da lavorazioni industriali;                d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;                e) i rifiuti da attivita' commerciali;                f) i rifiuti da attivita' di servizio;                g) i  rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla          depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;                h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;                i) i  macchinari  e le apparecchiature deteriorati ed          obsoleti;                l)  i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e          loro parti.              4.  Sono  pericolosi  i rifiuti non domestici precisati          nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati          G, H ed I".              - Il  testo  degli  articoli 25, abrogato dall'art. 53,          del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 52 del          decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed          armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla pubblicita' e          del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni, della tassa per          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti          solidi  urbani  a  norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre          1992,   n.  421,  concernente  il  riordino  della  finanza          territoriale) e' il seguente:              "Art. 25 (Gestione del servizio). - [1. La gestione del          servizio  di  accertamento  e riscossione dellimposta sulla          pubblicita'  e  delle pubbliche affissioni e' effettuata in          forma diretta dal comune.              2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto          il   profilo  economico  e  funzionale,  puo'  affidare  in          concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui          all'art.  22,  comma  3,  lettera  c), della legge 8 giugno          1990,   n.  142,  ovvero  ai  soggetti  iscritti  nell'albo          previsto dall'art. 32.              3.  Il  concessionario  subentra  al  comune in tutti i          diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e'          tenuto  a  provvedere  a  tutte  le  spese  occorrenti, ivi          comprese  quelle  per il personale impiegato. In ogni caso,          e'  fatto  divieto  al  concessionario  di  emettere atti o          effettuare  riscossioni successivamente alla scadenza della          concessione].              Art.  52.  Affidamento da parte del comune del servizio          di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio.              1.  Il  servizio di accertamento e di riscossione della          tassa,  ove  il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il          profilo  economico  o  funzionale,  puo' essere affidato in          concessione  ad  apposita  azienda speciale di cui all'art.          22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142,          ovvero  ai  soggetti  iscritti  all'albo  nazionale  di cui          all'art.  32.  A  tal  fine,  si  applicano le disposizioni          previste  in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto          sulle pubbliche affissioni".              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  208  del  decreto          legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, (Nuovo codice della          strada), come modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.   208  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative          pecuniarie).  - 1. I proventi delle sanzioni amministrative          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono          devoluti  allo  Stato, quando le violazioni siano accertate          da  funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da          funzionari  ed  agenti  delle  Ferrovie dello Stato o delle          ferrovie  e  tranvie in concessione. I proventi stessi sono          devoluti   alle  regioni,  province  e  comuni,  quando  le          violazioni  siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali ed          agenti,  rispettivamente,  delle  regioni, delle province e          dei comuni.              2.  I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato,          sono destinati:                a) al  Ministero  dei  lavori  pubblici - Ispettorato          generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella          misura  dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a          norma  dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991,          n.  190  per  studi,  ricerche  e  propaganda ai fini della          sicurezza  stradale,  attuata anche attraverso il Centro di          coordinamento   delle   informazioni  sul  traffico,  sulla          viabilita'  e  sulla  sicurezza stradale (CCISS), istituito          con  legge  30 dicembre  1988, n. 556, per la redazione dei          piani  urbani  di  traffico,  per  finalita'  di educazione          stradale  e  per  l'assistenza  e  previdenza del personale          della  Polizia  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della          Guardia di finanza;                b) alla   direzione  generale  della  M.C.T.C.  nella          misura   del   venti  per  cento  del  totale  annuo  sopra          richiamato,  per  studi  e  ricerche  sulla  sicurezza  del          veicolo.              3.  Il  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i          Ministri  del tesoro e dei trasporti, determina annualmente          le   quote  dei  proventi  da  destinarsi  alle  suindicate          finalita'.   Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad          adottare,  con  propri decreti, le necessarie variazioni di          bilancio,   nel   rispetto  delle  quote  come  annualmente          determinate.              4.  Una  quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi          spettanti  agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta          alle  finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento          della  circolazione  sulle  strade,  al potenziamento ed al          miglioramento  della  segnaletica stradale e alla redazione          dei  piani  di  cui  all'art.  36,  alla fornitura di mezzi          tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro          competenza  e  alla  realizzazione  di  interventi a favore          della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore          al  10 per cento della predetta quota, ad interventi per la          sicurezza  stradale  in  particolare  a tutela degli utenti          deboli:  bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli          stessi  enti  determinano  annualmente,  con delibera della          giunta,  le  quote da destinare alle predette finalita'. Le          determinazioni  sono  comunicate  al  Ministro  dei  lavori          pubblici,  Per  i comuni la comunicazione e' dovuta solo da          parte  di  quelli  con  popolazione  superiore  a diecimila          abitanti.              5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre          con  propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di          previsione  dell'entrata  e nello stato di previsione della          spesa del Ministero dei lavori pubblici".              - Il   testo   dell'art.   61,  comma  1,  del  D.Lgs.,          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il          seguente:              "1.  A  decorrere  dall'anno  1999,  il fondo ordinario          spettante  alle  province  e' ridotto di un importo pari al          gettito  complessivo  riscosso nell'anno 1999 per l'imposta          sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto          dell'importo  corrispondente all'incremento medio nazionale          dei  premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto          all'anno   1998,   secondo  dati  di  fonte  ufficiale.  La          dotazione   del   predetto   fondo  e',  per  l'anno  1999,          inizialmente  ridotta,  in  base  ad  una stima del gettito          annuo  effettuata,  sulla  base  dei  dati disponibili, dal          Ministero   delle   finanze,   per   singola  provincia,  e          comunicata  ai  Ministeri  del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  e  dell'interno.  Sulla base dei          dati  finali,  comunicati  dal  Ministero  delle finanze ai          predetti   Ministeri,   sono   determinate   le   riduzioni          definitive  della dotazione del predetto fondo, per singola          provincia,  e  sono  introdotte  le eventuali variazioni di          bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e          la  terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad          operare  i  conguagli  e  a  determinare  in via definitiva          l'importo  annuo  del  contributo ridotto spettante ad ogni          provincia a decorrere dal 1999".              - Il  testo dell'art. 97, comma 4, lettera d) del testo          unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,          approvato  con  decreto  legislativo  n. 267 del 2000 e' il          seguente:              "4.  Il  segretario  sovrintende allo svolgimento delle          funzioni  dei  dirigenti  e  ne coordina l'attivita', salvo          quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108          il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato          il direttore generale. Il segretario inoltre:                a)-c) omissis.                d) esercita  ogni  altra funzione attribuitagli dallo          statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal          presidente della provincia".              - Il  testo dell'art. 107, del citato testo unico delle          leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, approvato con          decreto legislativo n. 267 del 2000 e' il seguente:              Art.  107 (Funzioni e responsabilita' della dirigenza).          -  1.  Spetta  ai dirigenti la direzione degli uffici e dei          servizi  secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti          e  dal  regolamenti.  Questi si uniformano al principio per          cui    i    poteri    di    indirizzo    e   di   controllo          politico-amministrativo  spettano  agli  organi di governo,          mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'          attribuita  ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa,          di  organizzazione  delle  risorse  umane, strumentali e di          controllo.              2.  Spettano  ai  dirigenti  tutti  i compiti, compresa          l'adozione  degli  atti  e provvedimenti amministrativi che          impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi          espressamente  dalla  legge o dallo statuto tra le funzioni          di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli          organi  di  governo  dell'ente  o  non  rientranti  tra  le          funzioni  del  segretario  o del direttore generale, di cui          rispettivamente agli articoli 97 e 108.              3.  Sono  attribuiti  ai  dirigenti  tutti i compiti di          attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli          atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali          in   particolare,  secondo  le  modalita'  stabilite  dallo          statuto o dai regolamenti dell'ente:                a) la  presidenza  delle  commissioni  di  gara  e di          concorso;                b) la  responsabilita' delle procedure d'appalto e di          concorso;                c) la stipulazione dei contratti;                d)  gli  atti  di  gestione finanziaria, ivi compresa          l'assunzione di impegni di spesa;                e)   gli  atti  di  amministrazione  e  gestione  del          personale;                f)  i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o          analoghi,   il  cui  rilascio  presupponga  accertamenti  e          valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di          criteri  predeterminati  dalla  legge,  dai regolamenti, da          atti  generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni          e le concessioni edilizie;                g) tutti  i  provvedimenti di sospensione dei lavori,          abbattimento   e   riduzione   in  pristino  di  competenza          comunale,  nonche'  i  poteri  di  vigilanza  edilizia e di          irrogazione  delle  sanzioni  amministrative previsti dalla          vigente  legislazione  statale  e  regionale  in materia di          prevenzione   e   repressione  dell'abusivismo  edilizio  e          paesaggistico-ambientale;                h)  le  attestazioni,  certificazioni, comunicazioni,          diffide,  verbali,  autenticazioni,  legalizzazioni ed ogni          altro  atto  costituente  manifestazione  di  giudizio e di          conoscenza;                i) gli  atti  ad  essi attribuiti dallo statuto e dai          regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.              4.  Le  attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del          principio  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  possono essere          derogate  soltanto  espressamente  e ad opera di specifiche          disposizioni legislative.              5.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del          presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli          organi  di  cui  al Capo I Titolo III l'adozione di atti di          gestione  e  di  atti  o  provvedimenti  amministrativi, si          intendono  nel  senso  che la relativa competenza spetta ai          dirigenti,  salvo  quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e          dall'art. 54.              6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via          esclusiva,  in  relazione  agli  obiettivi dell'ente, della          correttezza   amministrativa,   della   efficienza   e  dei          risultati della gestione.              7.  Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si          applicano  i  principi  contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2,          del  decreto  legislativo 30 luglio 1999 n. 286, secondo le          modalita' previste dall'art. 147 del presente testo unico".              - Il  testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del piu' volte          citato D.Lgs., n. 29/1993, e' il seguente:              "2.   Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della          gestione e dei relativi risultati.              3.  Le  attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera          di specifiche disposizioni legislative.              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
                           |  
|   |                                Art. 54.
  (Modifica  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia            di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
     1.  Al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,   concernente  il  termine  per  l'approvazione  delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:   a) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:   "1-bis.  Le  tariffe  ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi  stessi,  nel  corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo";   b)  all'articolo  56,  comma  3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:   "L'aumento   tariffario   interessa   le  immatricolazioni effettuate  e  gli  atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia  deliberato  con  riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita  la  notifica  prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa". 
                                         Note all'art. 54:              - Si riporta il testo degli artt. 54 e 56, quest'ultimo          modificato  anche  dall'art.  33  della presente legge, del          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, gia' citato          nelle  note  all'art. 6, cosi' come modificati dal presente          articolo:              "Art.  54  (Approvazione  delle  tariffe  e  dei prezzi          pubblici). - 1. Le province e i comuni approvano le tariffe          e  i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio          di previsione.              1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque          essere  modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei          costi  relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio          finanziario.  L'incremento  delle  tariffe  non  ha effetto          retroattivo.              Art.  56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le          province   possono,   con   regolamento  adottato  a  norma          dell'art.   52,   istituire   l'imposta  provinciale  sulle          formalita'  di  trascrizione, iscrizione ed annotazione dei          veicoli  richieste  al  pubblico  registro automobilistico,          avente  competenza  nel  proprio  territorio,  ai sensi del          regio  decreto  legge  15 marzo  1927,  n.  436, e relativo          regolamento  di  cui  al  regio  decreto 29 luglio 1927, n.          1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.              2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base  di  apposita          tariffa  determinata  secondo  le modalita' di cui al comma          11,  le  cui  misure  potranno  essere aumentate, anche con          successiva  deliberazione  approvata  nel  termine  di  cui          all'art.  54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'          dovuta  per  ciascun  veicolo al momento della richiesta di          formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso          credito  ed  in  virtu'  dello stesso atto devono eseguirsi          piu'  formalita'  di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di          gettito  conseguenti  al  suddetto  eventuale  aumento  non          saranno   computate   ai   fini  della  determinazione  dei          parametri  utilizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo          30 giugno  1997,  n.  244, ai fini della perequazione della          capacita' fiscale tra province.              3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data          di   esecutivita'   copia   autentica  della  deliberazione          istitutiva  o  modificativa  delle  misure  dell'imposta al          competente   ufficio   provinciale  del  pubblico  registro          automobilistico  e  all'ente  che provvede alla riscossione          per  gli  adempimenti  di  competenza. L'aumento tariffario          interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati          dalla  sua  decorrenza  e,  qualora esso sia deliberato con          riferimento  alla  stessa  annualita' in cui e' eseguita la          notifica  prevista  dal  presente  comma,  opera dalla data          della notifica stessa.              4.  Con  lo  stesso  regolamento  di cui al comma 1, le          province  disciplinano la liquidazione, la riscossione e la          contabilizzazione  dell'imposta provinciale di trascrizione          e   i  relativi  controlli,  nonche'  l'applicazione  delle          sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta          stessa  ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto  legislativo          18 dicembre  1997,  n.  471. Tali attivita', se non gestite          direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.          52,  sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,          allo    stesso   concessionario   del   pubblico   registro          automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna          provincia   nel  cui  territorio  sono  state  eseguite  le          relative   formalita'   le  somme  riscosse  inviando  alla          provincia  stessa  la relativa documentazione. In ogni caso          deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale          dei  dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico          registro   automobilistico.   L'imposta   suppletiva  ed  i          rimborsi  devono  essere  richiesti nel termine di tre anni          dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.              5.  Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono          all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 4, in          conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  relative  norme di          attuazione.              6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque          effettuate  nei  confronti  dei  contribuenti  che ne fanno          commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per          gli  autoveicoli  muniti  di  carta di circolazione per uso          speciale  ed  i rimorchi destinati a servire detti veicoli,          sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta          e'  ridotta  ad  un  quarto. Analoga riduzione, da operarsi          sull'imposta  indicata  dalla tariffa approvata con decreto          del  Ministro  delle finanze di cui al successivo comma 11,          si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e          simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'          di  locazione  di veicoli senza conducente, le iscrizioni e          le   trascrizioni   gia'  esistenti  al  pubblico  registro          automobilistico  relative  ai veicoli compresi nell'atto di          fusione  conservano  la  loro  validita' ed il loro grado a          favore  del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'          o annotazione.              7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti          dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari          al doppio della relativa tariffa.              8.  Relativamente  agli atti societari e giudiziari, il          termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della          relativa   imposta   decorre   a  partire  dal  sesto  mese          successivo  alla pubblicazione nel registro delle imprese e          comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione          alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.              9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di          trascrizione,  le  sanzioni  e  gli accessori sono soggette          alla  giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le          disposizioni  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.          546.              10.   Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed          annotazione  respinte dagli uffici provinciali del pubblico          registro   automobilistico   anteriormente   al   1 gennaio          dell'anno  dal  quale  ha  effetto il regolamento di cui al          comma  1,  sono  soggette,  nel  caso  di ripresentazione a          partire  da tale data, alla disciplina relativa all'imposta          provinciale.   L'imposta   erariale   di   trascrizione   e          l'addizionale   provinciale   eventualmente   versate  sono          rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria          e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.              11.   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono          stabilite    le    misure   dell'imposta   provinciale   di          trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale          da  garantire  il complessivo gettito dell'imposta erariale          di  trascrizione,  iscrizione  e annotazione dei veicoli al          pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale          provinciale.".
                           |  
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                 (Norme particolari per gli enti locali)
     1.  Al  comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30 per  cento  e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di Varese". 
                                         Note all'art. 55:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  31  della  legge          23 dicembre  1998,  n. 448, gia' citata nelle note all'art.          6,  cosi'  come  modificato  dal  presente articolo nonche'          dall'art. 40 della presente legge:              "Art  31  (Norme particolari per gli enti locali). - 1.          Il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione          per   l'anno   1999  degli  enti  locali  e'  prorogato  al          31 gennaio  1999.  E' altresi' differito al 31 gennaio 1999          il  termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote          di  imposta  per  i  tributi locali e per i servizi locali,          compresa  l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1,          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,          e  per  l'approvazione  dei  regolamenti  il cui termine di          scadenza    e'    stabilito   contestualmente   alla   data          dell'approvazione   del  bilancio,  relativamente  all'anno          1999.  Per  gli  anni  successivi  i  termini predetti sono          fissati  al  31 dicembre.  I regolamenti approvati entro il          31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999.              2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni          Valle   d'Aosta,  Friuli  Venezia-Giulia  e  alle  province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in materia di finanza          locale,  l'addizionale  provinciale  e comunale all'imposta          sul  reddito  delle  persone  fisiche di cui all'art. 1 del          decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive          modificazioni,  e'  versata  direttamente  alle  regioni  e          province   stesse;   le  regioni  e  le  province  predette          provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel          pieno  rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle          loro  norme  di  attuazione; le medesime regioni e province          assicurano  comunque  ai  comuni, nel quadro dei rispettivi          rapporti  finanziari,  l'intero gettito dell'addizionale di          cui   all'art.   1,   comma   3,  del  decreto  legislativo          28 settembre 1998, n. 360.              3.  Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito          minori  entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale          sugli  immobili,  a seguito dell'attribuzione della rendita          catastale  ai  fabbricati classificati nel gruppo catastale          D,   e'  assegnato  un  contributo  da  parte  dello  Stato          commisurato  alla  differenza tra il gettito, derivante dai          predetti  fabbricati,  dell'imposta comunale sugli immobili          dell'anno  1993  con  l'aliquota  al  4  per mille e quello          dell'anno  1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per          mille.   Il   contributo  e'  da  intendere  al  netto  del          contributo  minimo  garantito, previsto dall'art. 36, comma          1,  lettera b),  del decreto legislativo 30 dicembre. 1992,          n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per          le  materie  di competenza statale delegate o attribuite ai          comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998 e 1999          la  spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei          comuni.  In  caso  di  insufficienza  dello stanziamento le          spettanze  dei  singoli  comuni sono ridotte in proporzione          inversa   all'entita'   della   spesa  corrente.  All'onere          derivante  dall'attuazione  del  presente comma si provvede          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo          al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro,          del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.              4.   Il   contributo   di   cui   all'articolo   3  del          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per il          finanziamento   di  lavori  ed  opere  pubbliche  nell'area          napoletana  e palermitana e' integrato di un importo pari a          lire  40  miliardi  per  l'anno  1998.  All'erogazione  del          contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni          a  favore  della provincia e del comune di Napoli e di lire          10.000  milioni  a favore del comune di Palermo provvede il          Ministero      dell'interno     entro     trenta     giorni          dall'assegnazione    dei    fondi.    All'onere   derivante          dall'attuazione  del  presente  comma  si provvede mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno  1998,  allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000          milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,          del  bilancio  e della programmazione economica e, quanto a          lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero          della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.              5.  Il  comma  1  dell'art. 117 del decreto legislativo          25 febbraio  1995,  n.  77,  come  sostituito dall'art. 49,          comma   4,   della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e'          sostituito dal seguente: (Omissis).              6.  Relativamente  all'imposta  comunale sugli immobili          dovuta  per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i          termini  per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla          base  delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in          rettifica  o  d'ufficio.  Alla  stessa  data sono fissati i          termini per la notifica:                a) degli  avvisi  di  liquidazione  sulla  base delle          dichiarazioni,  relativamente  all'imposta  comunale  sugli          immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;                b) degli   avvisi   di   accertamento  in  rettifica,          relativamente  all'imposta  comunale  sugli immobili dovuta          per gli anni 1994 e 1995;                c) degli  atti  di contestazione delle violazioni non          collegate  all'ammontare  dell'imposta, commesse negli anni          dal 1993 al 1996.              7.  Per  l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i          criteri  di  commisurazione  della tassa per lo smaltimento          dei  rifiuti  solidi urbani adottati per le tariffe vigenti          nell'anno  1998. I comuni possono adottare sperimentalmente          il  pagamento  del  servizio  con  la  tariffa.  I relativi          regolamenti  non  sono  soggetti al controllo del Ministero          delle  finanze.     8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n.          376, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti          adottati  e  sono  fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i          rapporti   giuridici   sorti   sulla   base   del  medesimo          decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.              9.  Al  comma  1  dell'art.  61 del decreto legislativo          15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente          periodo: (Omissis).              10. Il Fondo stanziato sull'unita' previsionale di base          3.1.2.3   dello   stato   di   previsione   del   Ministero          dell'interno   -   capitolo  1610  -  relativo  alle  nuove          province,  definito  dalla  legge  finanziaria  per effetto          dell'art.   63  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e'          definitivamente  quantificato  in lire 41.650 milioni annue          ed  accorpato  nel  fondo  ordinario,  mantenendo  comunque          l'originario  vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'art.          63   della  legge  8 giugno  1990,  n.  142,  e  successive          modificazioni e integrazioni, e' abrogato.              11.  I  trasferimenti  per il 1999 di ogni singolo ente          locale  restano determinati nella medesima misura stabilita          per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,          comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.          49,  comma  1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre          1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure          di  riequilibrio  di  cui  al decreto legislativo 30 giugno          1997,  n.  244, la distribuzione dell'incremento di risorse          pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene          con  i  criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,          lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.              12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi          dell'art.  49,  comma  6,  della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  sono  destinati al finanziamento delle unioni e delle          fusioni  tra  comuni  10  miliardi  di lire per il 1999, 20          miliardi  di  lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il          2001.  Per  le  medesime  finalita' sono altresi' destinate          risorse  pari  a  3  miliardi  di lire per ciascun anno del          triennio 1999-2001.              13.  I  contributi attribuiti a comuni e province negli          anni  1996,  1997  e  1998  ai  sensi dell'art. 3, comma 9,          secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 dicembre          1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.              14.  Il  numero  2)  della  lettera  e)  del  comma 143          dell'art.  3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'          la  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  51  del  decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.              15.   Fino   al   31 dicembre   1999  le  attivita'  di          liquidazione,  riscossione e contabilizzazione dell'imposta          provinciale   di   trascrizione,  i  relativi  controlli  e          l'applicazione  delle  sanzioni sono affidati al competente          ufficio del pubblico registro automobilistico.              16.  Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'art. 60,          comma  5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,          relativamente  alle  disposizioni  di  cui  al  comma 2 del          medesimo art. 60, e' differito al 1 gennaio 2000.              17.  Al  primo  periodo  del  comma 4 dell'art. 208 del          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato          dal  comma  3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998,          n.  366,  sono  soppresse  le  parole:  ",  in  misura  non          inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, .              18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'art. 61,          comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,          limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di          cui   all'art.   60,   comma   2,  del  menzionato  decreto          legislativo, sono differiti di un anno.              19.   All'art.   12,  quarto  comma,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 602,          introdotto  dall'art.  24, comma 1, lettera b), della legge          27 dicembre  1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono          sostituite dalle seguenti: "luglio 1999".              20.  Il  comma  1  dell'art. 63 del decreto legislativo          15 dicembre  1997,  n.  446,  e'  sostituito  dal seguente:          (omissis).              21.  In  sede  di revisione catastale, e' data facolta'          agli  enti  locali,  con proprio provvedimento, di disporre          l'accorpamento   al  demanio  stradale  delle  porzioni  di          terreno  utilizzate  ad  uso pubblico, ininterrottamente da          oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte          degli attuali proprietari.              22.    La   registrazione   e   la   trascrizione   del          provvedimento  di  cui  al  comma  21  avvengono  a  titolo          gratuito.              23.  In  deroga  a  quanto previsto dall'art. 61, comma          3-bis,  del  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507,          come  modificato  dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per          l'anno  1999,  ai  fini  della  determinazione del costo di          esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime          di   privativa   comunale,  i  comuni  possono  considerare          l'intero  costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani          di  cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,          n. 22, e successive modificazioni.              24.  All'art.  72,  comma 1, primo periodo, del decreto          legislativo   15 novembre  1993,  n.  507,  le  parole  da:          "all'intendenza  di  finanza"  fino  alla fine del periodo,          sono  sostituite  dalle  seguenti: "al concessionario della          riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a          quello  per  il  quale  e'  dovuto il tributo e, in caso di          liquidazione  in base a denuncia tardiva o ad accertamento,          entro  l'anno  successivo  a  quello nel corso del quale e'          prodotta   la   predetta   denuncia   ovvero   l'avviso  di          accertamento  e'  notificato. La formazione e l'apposizione          del  visto  dei ruoli principali e suppletivi relativi agli          anni  1995,  1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre          1999".              25.  La lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del decreto          legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, e' sostituita dalla          seguente: (omissis).              26.  Al  comma  2  dell'art. 63 del decreto legislativo          15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente          lettera: (omissis).              27.  Per  i  rapporti non conclusi, inerenti alla tassa          per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo          II  del  decreto  legislativo  15 novembre  1993, n. 507, i          comuni  e  le  province, con propria deliberazione, possono          disporre  le  agevolazioni  di  cui  all'art. 17, comma 63,          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  anche con effetto          retroattivo,  nonche'  determinare  criteri  e modalita' di          definizione agevolata.              28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei          servizi  di depurazione e di fognatura costituisce quota di          tariffa  ai  sensi  degli  artt.  13 e seguenti della legge          5 gennaio  1994,  n.  36.  Sono  conseguentemente  abrogati          l'ultimo  comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n.          319, introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge          17 marzo  1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla          legge  17 maggio  1995, n. 172, nonche' l'art. 3, comma 42,          della  legge  28 dicembre  1995, n. 549, limitatamente alle          parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di          canoni di fognatura e di depurazione .              29.  Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato          di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.          36,  e  fermo restando che l'applicazione del metodo stesso          potra'  avvenire  anche  per  ambiti  successivi non appena          definita  da  parte  dei competenti enti locali la relativa          tariffa  ai  sensi  del  comma  5  del  medesimo art. 13, i          criteri,  i  parametri  ed i limiti per la determinazione e          l'adeguamento  delle  tariffe del servizio acquedottistico,          del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe          del  servizio  di  depurazione,  quali  stabilite  ai sensi          dell'art.  3,  commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre          1995,  n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per          l'anno  1999  detta  deliberazione  e'  adottata  entro  il          28 febbraio  1999  e  fino a tale data restano in vigore le          tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i          comuni   interessati   possono  assumere  le  delibere  per          adeguare  le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai          parametri,  ai  criteri  e  limiti  stabiliti  dal  CIPE e'          fissato al 15 maggio 1999.              30.   All'art.   4,   quinto  comma,  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo          le  parole: "erogazione di acqua sono inserite le seguenti:          "e   servizi   di  fognatura  e  depurazione  .  Al  numero          127-sexiesdecies)  della  tabella A, parte III, allegata al          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del          1972,  dopo  le  parole: "comma 3, lettera g), del medesimo          decreto  sono  aggiunte le seguenti: ", nonche' prestazioni          di gestione di impianti di fognatura e depurazione .              31. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo          il comma 1, e' inserito il seguente: (omissis).              32.  La lettera f) del comma 2 dell'art. 46 del decreto          legislativo   25 febbraio   1995,   n.   77,  e  successive          modificazioni e integrazioni, e' abrogata.              33.  All'art.  46  del  decreto legislativo 25 febbraio          1995,  n.  77,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente comma:          (omissis).              34.  La  disposizione  di cui all'art. 51, comma 3, del          decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta          nel  senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi          dalle  banche  agli enti locali per i quali operi il regime          di  eccezione  dal  versamento  in  tesoreria  unica di cui          all'articolo  14-bis  del  decreto-legge 13 maggio 1991, n.          151,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio          1991,  n.  202,  devono,  all'atto  della  loro erogazione,          essere  depositate  presso  l'ente  gestore della tesoreria          dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime          di  eccezione  resta  fermo  l'obbligo del versamento delle          somme nelle contabilita' speciali infruttifere. Per i mutui          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge  e' consentito il mantenimento del deposito          delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.              35.  All'art.  38  del  decreto legislativo 25 febbraio          1995,  n.  77,  e  successive modificazioni e integrazioni,          sono apportate le seguenti modificazioni:                a) al  comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno          ricostituito  i  fondi  vincolati  utilizzati in precedenza          sono soppresse;                b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a          specifica   destinazione   sono   inserite   le   seguenti:          "presuppone  l'adozione  della  deliberazione  della giunta          relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 68,          comma 1, e .              36. All'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'          aggiunto il seguente comma: (omissis).              37.  A  decorrere  dall'anno  1999,  i  proventi per la          gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte          le  spese  di gestione ed il contributo per il bilancio del          comune  di  Campione  d'Italia  in  misura  non superiore a          quella  prevista  per  gli  esercizi finanziari 1997 e 1998          dall'art.  49,  comma  14, della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  sono  destinati  nella  misura  del 34 per cento alla          provincia  di  Como,  del  16  per  cento alla provincia di          Lecco,  del  50 per cento al Ministero dell'interno. Per il          solo  anno  2001  la  percentuale  destinata  al  Ministero          dell'interno  e'  pari al 30 per cento e il restante 20 per          cento  e'  destinato  alla provincia di Varese. A decorrere          dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di          Campione  d'Italia  e'  pari a quello del 1999 incrementato          del  tasso  di  inflazione programmato. Le somme attribuite          allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale          di  base  dello  stato  di  previsione  dell'entrata e sono          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica, alla pertinente          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del          Ministero  dell'interno.  Le somme attribuite alle province          di  Como  e  Lecco possono essere destinate, d'intesa con i          comuni  interessati,  per  opere  pubbliche e interventi di          salvaguardia  ambientale  anche  in  ambito  comunale e per          contributi da assegnare ai comuni.              38.  Per  la  gestione  della casa da gioco di Campione          d'Italia  il  Ministero  dell'interno,  di  concerto con il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita          societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e          sottoposta   alla  vigilanza  degli  stessi  Ministeri.  Al          capitale  della  societa'  partecipano  esclusivamente, con          quote    massime   stabilite   nel   decreto   ministeriale          autorizzativo,  i  seguenti soggetti: il comune di Campione          d'Italia,  la  provincia di Como, la provincia di Lecco, la          camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura          di  Como,  la camera di commercio, industria, artigianato e          agricoltura  di  Lecco.  I  soggetti  medesimi  approvano e          trasmettono  al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio          2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali          della   societa',   sottoscritti   dai   rispettivi  legali          rappresentanti.   Decorso   inutilmente  tale  termine,  il          Ministero  dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo          di  apposito  commissario.  L'utilizzo  dello stabile della          casa  da  gioco  ed  il  rapporto  di lavoro dei dipendenti          comunali  che  vi  operano  con  funzioni  di  vigilanza  e          controllo  alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da          apposita  convenzione che verra' stipulata fra il comune di          Campione  d'Italia  e la societa' di gestione della casa da          gioco.              39.  Alla  nota 1 dell'art. 6 della tariffa allegata al          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          641,  come  sostituita  dal  decreto  28 dicembre  1995 del          Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  303  del  30 dicembre  1995, le parole: "essa e' dovuta          dall'ente  titolare della casa da gioco anche quando non la          gestisce direttamente sono sostituite dalle seguenti: "essa          e'  dovuta  dalle  regioni,  dalle  province  e  dai comuni          titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono          direttamente  .  L'esclusione  dal  computo  dell'ammontare          imponibile  contenuto  nell'ottavo  comma  dell'art.  3 del          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.          640,   deve   intendersi   applicabile   non  solo  qualora          l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto          istituito  dall'ente  pubblico a cui e' riservato per legge          l'esercizio  del  gioco  purche'  l'ente esercente oltre ad          essere  obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia          personalita'  giuridica  di  diritto  privato con autonomia          gestionale   e  sia  soggetto  passivo  delle  imposte  sui          redditi,  ma  anche in caso di gestione commissariale delle          case  da  gioco  con  autonomia  amministrativa e contabile          rispetto all'ente titolare delle case medesime.              40.  Le  disposizioni  di  cui  al  decreto legislativo          30 giugno  1997,  n.  244,  si  applicano  a  decorrere dal          1 gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma          5  dell'art.  49  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'          prorogato al 30 settembre 1999.              41.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma          27,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  per quanto          riguarda  il  lavoro  a  tempo  parziale  la contrattazione          collettiva    puo'    individuare   particolari   modalita'          applicative,   anche   prevedendo   una   riduzione   delle          percentuali   previste   per  la  generalita'  dei  casi  e          l'esclusione  di determinate figure professionali che siano          ritenute  particolarmente  necessarie  per la funzionalita'          dei servizi.              42.   I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  della  legge          8 agosto   1991,   n.  264,  possono  riscuotere  le  tasse          automobilistiche  previa  adesione all'apposita convenzione          tipo  prevista  dal  comma  11  dell'art.  17  della  legge          27 dicembre 1997, n. 449.              43.   Al   comma   1   dell'art.  1  del  decreto-legge          20 settembre  1996,  n. 486, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  18 novembre  1996,  n. 582, sono aggiunti, in          fine, i seguenti periodi: (omissis).              44.  Alla  fine  del  comma  1  dell'art. 3 della legge          5 febbraio  1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole:          "con riferimento alle caratteristiche originarie .              45.  I  comuni  possono  cedere  in  proprieta' le aree          comprese  nei piani approvati a norma della legge 18 aprile          1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della          legge  22 ottobre 1971, n. 865, gia' concesse in diritto di          superficie  ai  sensi  dell'art.  35,  quarto  comma, della          medesima  legge  n.  865  del  1971. Le domande di acquisto          pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non          escluse,  prima della approvazione della delibera comunale,          conservano efficacia.              46.  Le  convenzioni  stipulate  ai  sensi dell'art. 35          della   legge   22 ottobre   1971,  n.  865,  e  successive          modificazioni,  e  precedentemente  alla data di entrata in          vigore  della  legge  17 febbraio  1992,  n.  179,  per  la          cessione   del   diritto   di  proprieta',  possono  essere          sostituite  con  la  convenzione  di  cui all'art. 8, commi          primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10,          alle seguenti condizioni:                a) per  una  durata  pari  a  quella massima prevista          dalle  citate  disposizioni  della  legge  n.  10  del 1977          diminuita  del  tempo trascorso fra la data di stipulazione          della  convenzione  che  ha accompagnato la concessione del          diritto  di  superficie  o  la cessione in proprieta' delle          aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;                b) in  cambio  di un corrispettivo, per ogni alloggio          edificato, calcolato ai sensi del comma 48.              47.  La  trasformazione  del  diritto  di superficie in          diritto  di  piena  proprieta'  sulle  aree puo' avvenire a          seguito  di  proposta da parte del comune e di accettazione          da  parte  dei  singoli  proprietari  degli alloggi, e loro          pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro          pagamento  di  un  corrispettivo  determinato  ai sensi del          comma 48.              48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'          determinato  dal  comune,  su  parere  del  proprio ufficio          tecnico,   in  misura  pari  al  60  per  cento  di  quello          determinato   ai   sensi  dell'art.  5-bis,  comma  1,  del          decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333,  convertito, con          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,          escludendo  la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello          stesso  comma,  al  netto  degli  oneri  di concessione del          diritto   di   superficie,   rivalutati  sulla  base  della          variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al          consumo  per le famiglie di operai e impiegati verificatasi          tra  il  mese  in cui sono stati versati i suddetti oneri e          quello   di  stipula  dell'atto  di  cessione  delle  aree.          Comunque  il  costo  dell'area  cosi'  determinato non puo'          essere  maggiore di quello stabilito dal comune per le aree          cedute  direttamente  in  diritto  di proprieta' al momento          della trasformazione di cui al comma 47.              49.  E'  esclusa  in  ogni  caso  la retrocessione, dai          comuni  ai  proprietari degli edifici, di somme gia versate          da  questi  ultimi  e  portate in detrazione secondo quanto          previsto al comma 48.              50.  Sono  abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79          dell'art.  3  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549,  e          successive modificazioni, nonche' i commi 61 e 62 dell'art.          3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
                           |  
|   |                                Art. 56.
      (Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca)
     1.  Il  sistema  universitario  concorre  alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che  il  fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali ai policlinici  universitari  a  gestione  diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente  generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore al fabbisogno   determinato   a   consuntivo  nell'esercizio  precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.   2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia spaziale italiana,   l'Istituto   nazionale  di  fisica  nucleare,  l'Istituto nazionale  di  fisica  della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia  e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di  finanza  pubblica  per  il  triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno  finanziario  da essi complessivamente generato in ciascun anno  non  sia  superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo nell'esercizio  precedente  incrementato  del 5 per cento per ciascun anno.   3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli  effetti  derivanti  dall'approvazione  di  nuove  disposizioni normative nel triennio 2001-2003.   4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e  per  ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.   5.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica,  tenuto  conto  delle esigenze finanziarie rappresentate nei   programmi   triennali  presentati  dalle  Scuole  superiori  ad ordinamento  speciale,  determina  annualmente,  con proprio decreto, sentito   il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del  sistema universitario,  le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di  finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul  fondo  per  la programmazione. In sede di prima applicazione del presente  comma,  il  finanziamento  ordinano  aggiuntivo  di importo complessivo  non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da  destinare  alle  Scuole  superiori  ad  ordinamento speciale, ivi comprese  quelle  di  Catania,  Lecce e Pavia in via di costituzione, viene  assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento  ordinario  delle  universita'  in  ragione  di  lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003.   6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma  3  dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del   loro   finanziamento   ordinario   di  funzionamento  a  valere sull'apposito  stanziamento  dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
                                         Note all'art. 56:              - Il  testo  dell'art.  51,  commi  1 e 2, della citata          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:              "1.    Il    sistema    universitario   concorre   alla          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il          triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno          finanziario,   riferito   alle   universita'   statali,  ai          policlinici    universitari    a   gestione   diretta,   ai          dipartimenti  ed  a  tutti  gli  altri centri con autonomia          finanziaria  e contabile, da esso complessivamente generato          nel  1998  non sia superiore a quello rilevato a consuntivo          per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a          quello    dell'anno   precedente   maggiorato   del   tasso          programmato  di  inflazione. Il Ministro dell'universita' e          della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente          alla  determinazione del fabbisogno finanziario programmato          per  ciascun  ateneo,  sentita la Conferenza permanente dei          rettori  delle  universita'  italiane,  tenendo conto degli          obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse          e  delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema          universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le          aggiuntive  esigenze  di  fabbisogno  finanziario  per  gli          insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1995, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.              2.  Il  Consiglio  nazionale  delle ricerche, l'Agenzia          spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,          l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le          nuove  tecnologie,  l'energia  e l'ambiente concorrono alla          realizzazione  degli  obiettivi  di finanza pubblica per il          triennio    1998-2000,   garantendo   che   il   fabbisogno          finanziario  da essi complessivamente generato nel 1998 non          sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999          e  2000  non  sia  superiore  a quello dell'anno precedente          maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,          sentiti   i   Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,  procede  annualmente alla determinazione          del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente".              - Il   testo   dell'art.   11,  comma  3,  della  legge          19 novembre   1990,   n.  341  (Riforma  degli  ordinamenti          didattici universitari) e' il seguente:     "3. Nell'ambito          del  piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto          delle  proposte  delle universita', deliberate dagli organi          competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad          iniziative  di  istruzione universitaria a distanza attuate          dalle universita' anche in forma consortile con il concorso          di  altri  enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a          strutture   nazionali   di  ricerca  relativi  al  medesimo          settore.  Tali  strutture  possono  essere  costituite  con          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica  e  tecnologica di concerto con il Ministro del          tesoro".
                           |  
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                          (Finanza di progetto)
     1.  Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal  Documento  di  programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE,  le  amministrazioni  statali,  in  fase  di  pianificazione ed attuazione   dei   programmi   di   spesa  per  la  realizzazione  di infrastrutture,     acquisiscono     le    valutazioni    dell'unita' tecnica-finanza  di  progetto,  di  cui all'articolo 7 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  secondo  modalita'  e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la  medesima  Conferenza  unificata,  saranno  individuate  ulteriori modalita'   di  incentivazione  all'utilizzo  dello  strumento  della finanza  di  progetto.  Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere  alle  valutazioni  dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo le modalita' previste dal presente articolo. 
                                         Note all'art. 57:              -  Il  testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per          il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:              "Art.  7  (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di          progetto).   -  1.  E'  istituita,  nell'ambito  del  CIPE,          l'unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito          denominata "unita' .              2.  L'unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica          prevista  all'art.  14,  comma  11, della legge 11 febbraio          1994,  n.  109  e  successive  modificazioni,  e di fornire          supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito del CIPE          su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.              3.  L'unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.          14,  comma  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109 e          successive modificazioni.              4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di          valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dal          soggetti  promotori  ai  sensi dell'art. 37-bis della legge          11 febbraio  1994,  n.  109  e  successive modificazioni, e          nelle   attivita'   di   indizione   della   gara  e  della          aggiudicazione  delle offerte da essa risultanti secondo le          modalita'  previste  dall'art. 37-quater della citata legge          n. 109 del 1994.              5.  L'unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro          degli interventi individuati dalla programmazione triennale          dei lavori pubblici.              6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata          in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con          propria delibera le modalita' organizzative dell'unita'.              7.  L'organico  dell'unita'  e'  composto di 15 unita',          scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza          nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei          settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e          giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per          la funzione pubblica.              8.  I  componenti dell'unita' sono nominati con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una          sola volta.              9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica, di concerto con il Ministro          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento          economico spettante ai componenti dell'unita' e l'ammontare          delle risorse destinate al suo funzionamento.              10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione          annuale   sul-l'attivita'   dell'unita'   e  sui  risultati          conseguiti".              -  Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n.          281/1997 si veda in nota all'art. 52.
                           |  
|   |                                Art. 58.
                           (Consumi intermedi)
     1.  Ai  sensi  di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge  23  dicembre  1999,  n.  488, per pubbliche amministrazioni si intendono  quelle  definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29.  Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono  stipulate  dalla  Concessionaria  servizi  informatici pubblici (CONSIP)  Spa,  per  conto  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica,   ovvero   di   altre   pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine   di   tutelare   il   principio   della  libera  concorrenza  e dell'apertura  dei  mercati,  i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi  in  termini  di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia.   2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo  le  parole:  "amministrazioni  dello  Stato"  sono  inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria".   3.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri  per  la standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle   pubbliche   amministrazioni,   anche   attraverso   strumenti elettronici  e  telematici,  finalizzati  anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.   4.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi  e  le  modalita'  di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture  di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.   5.  Con  uno  o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure  di  scelta  del contraente e le modalita' di utilizzazione degli  strumenti  elettronici  ed  informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi,  assicurando  la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  di semplificazione della procedura.   6.  Ai  fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni  mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale   scopo  possono  essere  trasformati  in  canoni  di  locazione finanziaria.   Il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  autorizza  la  trasformazione  e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo. 
                                         Note all'art. 58:              - Il testo dell'art. 26, comma 3, della citata legge n.          488/1999  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000)          e' riportato nelle note all'art. 59.              -   Il   testo  dell'art.  1  del  citato  dal  decreto          legislativo n. 29/1993, e' il seguente:              "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le          disposizioni     del    presente    decreto    disciplinano          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei          Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a          quelle del lavoro privato.              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'          montane,  e  loro  consorzi ed associazioni, le istituzioni          universitarie,  gli  istituti  autonomi  case  popolari, le          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono          princi'pi   fondamentali   ai  sensi  dell'art.  117  della          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge          23 ottobre  1992,  n.  421  e  dall'art. 11, comma 4, della          legge  15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresi', per le          regioni  a  statuto  speciale e per le province autonome di          Trento   e   di  Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma          economico-sociale della Repubblica".              - Il testo dell'art. 26, comma 1, della citata legge n.          488/1999 e' riportato in note all'art. 59.              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto          1988, n. 400, e' riportato nelle note all'art. 30.
                           |  
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       (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
     1.  Al  fine  di  realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori  condizioni  del  mercato  da parte degli enti decentrati di spesa,  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  promuove  aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie  comuni  di  acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni  valevoli  su  parte  del  territorio  nazionale,  a  cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.   2.  In  particolare  vengono  promosse, sentiti rispettivamente il Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  sanita'  e  il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica:   a)  piu'  aggregazioni  di  province  e  di comuni, appartenenti a regioni  diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;   b)   piu'   aggregazioni   di   aziende  sanitarie  e  ospedaliere appartenenti  a  regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;   c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate  dalla  Conferenza  permanente dei rettori delle universita' italiane.   3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento  delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e  alla  ricerca,  una  o  piu'  universita'  possono, in luogo delle aggregazioni   di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  costituire fondazioni  di  diritto  privato  con  la  partecipazione  di enti ed amministrazioni   pubbliche   e  soggetti  privati.  Con  regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita' per la costituzione  e  il  funzionamento  delle  predette  fondazioni,  con individuazione  delle  tipologie  di  attivita' e di beni che possono essere  conferiti  alle  medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'  rispetto  alle  funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'.   4.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica  riferisce  periodicamente  sui  risultati delle iniziative alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, alla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane.   5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi  relativi alle singole categorie merceologiche  sono  pubblicati  sul  sito INTERNET del Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle  aziende  sanitarie  e  ospedaliere,  agli  enti  locali  e alle universita'  che  non  aderiscono  alle  convenzioni  si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  26 della legge 23 dicembre  1999,  n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui  procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno  vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.   6.  Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati  di  economia  di  spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte  delle  amministrazioni  pubbliche,  ai sensi e per gli effetti dell'articolo  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488, e della presente  legge,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  con  le  medesime  procedure  di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a  rete  delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed  omogeneita',  diretti  ad  accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti. 
                                         Note all'art. 59:              -  Per  il  testo dell'art. 17, comma 2, della legge n.          400/1988, si veda in nota all'art. 30.              - Il testo dell'art. 26 della citata legge, n. 488/1999          come   modificato   dalla  legge  qui'  pubblicata,  e'  il          seguente:              "Art.  26  (Acquisto  di  beni  e  servizi).  -  1.  Il          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica,  nel rispetto della vigente normativa in materia          di  scelta  del  contraente,  stipula, anche avvalendosi di          societa'  di consulenza specializzate, selezionate anche in          deroga   alla   normativa  di  contabilita'  pubblica,  con          procedure  competitive  tra  primarie societa' nazionali ed          estere,  convenzioni  con  le  quali l'impresa prescelta si          impegna  ad  accettare,  sino a concorrenza della quantita'          massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai          prezzi  e  condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura          deliberati  dalle  amministrazioni dello Stato anche con il          ricorso alla locazione finanziata. I contratti conclusi con          l'accettazione  di  tali  ordinativi non sono sottoposti al          parere di congruita' economica.              2. Il parere del consiglio di Stato, previsto dall'art.          17,  comma  25,  lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.          127,  non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1          del  presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e ai          relativi   contratti  stipulati  da  amministrazioni  dello          Stato,  in  luogo  dell'art.  3, comma 1, lettera g), della          legge  14 gennaio  1994,  n.  20, si applica il comma 4 del          medesimo art. 3 della stessa legge.              3.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche dello          Stato   sono  tenute  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le          convenzioni  stipulate  ai  sensi del comma 1, salvo quanto          previsto  dall'art.  27,  comma  6.  Le  restanti pubbliche          amministrazioni  hanno facolta' di aderire alle convenzioni          stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e          di  prezzo  per  l'acquisto  di beni comparabili con quelli          oggetto di convenzionamento.              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.          4,   del   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,          verificano  l'osservanza  dei  parametri di cui al comma 3,          richiedendo  eventualmente  al  Ministero  del  tesoro, del          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico          circa     le     caratteristiche    tecnico-funzionali    e          l'economicita'   dei   prodotti  acquisiti.  Annualmente  i          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di          direzione  politica  una relazione riguardante i risultati,          in  termini  di  riduzione  di spesa, conseguiti attraverso          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,          ove  gli uffici preposti al controllo di gestione non siano          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai          servizi di controllo interno.              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  presenta annualmente alle Camere          una  relazione  che illustra le modalita' di attuazione del          presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
                           |  
|   |                                Art. 60.
  (Analisi   dei   mercati   dei  prodotti  acquistati  dalla  pubblica                          amministrazione)
     1.  Al  fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione  da  fornire  alle  aggregazioni  di  enti  e  aziende definite   all'articolo   59,   la   CONSIP   Spa   si  avvale  della collaborazione  della  Commissione  tecnica  per  la spesa pubblica e dell'Istituto  di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di  un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di  acquisto  della  pubblica  amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:   a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;   b)   dell'offerta:  monopoli  pubblici  o  privati  regolamentati, monopoli  privati  in  mercati  contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;   c)  delle  forme  e  tecniche  di aggiudicazione delle forniture a seconda  delle  tipologie  industriali  del  mercato  di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato.  |  
|   |                                Art. 61.
       (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)
     1.  Le  regioni,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore   della   presente  legge,  adottano  gli  specifici  atti  di programmazione  di  cui  all'articolo  14,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.   2.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  promuove  la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, ai quali le pubbliche amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  aderiscono con le modalita' stabilite  dalla  direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le  amministrazioni  che  non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79, per la partecipazione a tali  consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.   3.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'introduzione di nuove  modalita'  di  invio  e  consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello stato, ivi  compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.   4.  Al  fine  di  ridurre  la  spesa  per  l'approvvigionamento di combustibili  e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale   per   il  riscaldamento  degli  immobili,  le  pubbliche amministrazioni  provvedono  alla  riconversione  degli  impianti  di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60.   5.  Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  il  Ministro  dell'ambiente  identifica  gli  impianti  ed  i combustibili  a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.   6.  Il  competente  Ministero non procede al recupero di imposta e relativi  accessori  per  quanto  attiene  ad  introiti  tributari, a qualunque    titolo   dovuti   e   comunque   denominati,   derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti  a  terzi  gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui  al  precedente  periodo  devono  presentare  apposita istanza di estinzione  del  debito  al  competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                                         Note all'art. 61:              -  Il  testo  dell'art.  14,  comma  2,  lettera b) del          decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della          direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato          interno dell'energia elettrica), e' il seguente:              "2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, hanno          altresi'   diritto  alla  qualifica  di  clienti  idonei  i          soggetti  di  seguito specificati aventi consumi annuali di          energia   elettrica,   comprensivi  dell'eventuale  energia          autoprodotta, nella misura di seguito indicata:                a) (Omissis);                b) le  imprese  costituite  in  forma  societaria,  i          gruppi  di  imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge          10 ottobre   1990,   n.  287,  i  consorzi  e  le  societa'          consortili   il   cui   consumo   sia  risultato  nell'anno          precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei  singoli          componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30          GWh,  i  cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2          GWh  su  base  annua, siano ubicati, salvo aree individuate          con    specifici    atti   di   programmazione   regionale,          esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui".              -  Il  testo dell'art. 25 della piu' volte citata legge          n. 488/1999 e' il seguente:              "Art.  25  (Applicazione alle pubbliche amministrazioni          delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato          elettrico). - 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio          dei Ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica  e  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia          elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita'          per  la  costituzione di consorzi e la partecipazione delle          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  ai consorzi, anche con la partecipazione di          enti  pubblici  economici  e di imprese, previsti dall'art.          14,  comma  2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo          1999,  n.  79,  ai  fini  dell'applicazione  delle relative          disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma          restando  l'applicazione  alle amministrazioni stesse delle          altre   disposizioni   del   citato  art.  14  del  decreto          legislativo   n.   79   del   1999,  ove  ne  ricorrano  le          condizioni".              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del gia' citato          decreto  legislativo  n.  29/1993,  e' riportato nelle note          all'art. 58.              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.          400/1988, e' il seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica          dell'8 luglio  1986,  n.  429, e' il seguente: "Adeguamento          della   normativa   sui   servizi  espletati  dagli  uffici          periferici  del  Tesoro  in materia di stipendi, pensioni e          altre  spese  fisse  all'evoluzione della tecnologia e alle          esigenze  di  utilizzazione  dei  sistemi  di  elaborazione          automatica   dei   dati;   semplificazione  delle  relative          procedure;  definizione  delle  specifiche  responsabilita'          amministrative   dei   dirigenti   e  del  personale  delle          direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema          informativo".
                           |  
|   |                                Art. 62.
                            (Affitti passivi)
     1.  Al  comma  1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  le  parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  con  il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  che  puo'  avvalersi  eventualmente  di fornitori esterni specializzati  scelti  con  le modalita' di cui all'articolo 26 della presente  legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse.   2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le  parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di  cui  al  medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in  uso,  definiti  di  concerto  con  l'Agenzia  del  demanio  o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1".   3.  Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di  razionalizzazione  e  riduzione  degli  spazi  adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al  comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato  dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di  razionalizzazione  avviene  in  deroga  alla normativa vigente in materia  di  contratti  di  locazione  passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.   4.  Per  la  stipula  dei  contratti  di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non  sono  richiesti il parere di congruita' del canone di locazione, ne'  la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il  nulla  osta  alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui  servizi  del  Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio  decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del  Presidente  della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate  nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale  di  cui  alla  legge  15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e  non  oltre  trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.   5.  Entro  il  31  dicembre  2001  le  amministrazioni  centrali e periferiche  dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni, devono  pervenire  al  conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni. 
                                         Note all'art. 62:              -  Il  testo  dell'art.  24,  commi 1 e 3, della citata          legge  n. 488/1999, a seguito delle modifiche apportate dal          presente articolo, e' il seguente:              "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro          del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione, con il          supporto  dell'Agenzia  del demanio o di apposita struttura          individuata  dal Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  che puo' avvalersi eventualmente          di  fornitori esterni specializzati scelti con le modalita'          di cui all'art. 26 della presente legge, adotta con proprio          decreto,  anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate          ed  attuate  ai  sensi  dell'art.  55, comma 9, della legge          27 dicembre  1997,  n.  449,  misure  finalizzate a ridurre          gradualmente,  almeno  del  3 per cento nel corso dell'anno          2000  e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001          e   2002,  l'ammontare  dei  metri  quadri  degli  immobili          utilizzati  dall'insieme  delle  amministrazioni centrali e          periferiche dello Stato.              2. (Omissis).              3.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  previa          predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e          dei  sistemi  di manutenzione, sulla base di piani di piani          di  razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in          uso,  definiti  di concerto con l'Agenzia del demanio o con          l'apposita   struttura   di   cui   al  medesimo  comma  1,          rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  i  contratti  di affitto di locali          attualmente  in essere allo scopo di contenerne la relativa          spesa".              - Il testo dell'art. 34 del regolamento sui servizi del          Provveditorato  generale  dello  Stato cosi' come approvato          dal regio decreto n. 1058 del 1929 e' il seguente:              "Art.  34.  - Le amministrazioni centrali e provinciali          che  debbono  rinnovare  o  stipulare ex novo contratti per          locazione  di  stabili  privati  per uso di uffici statali,          debbono  chiedere anzitutto all'intendenza di finanza se vi          siano  locali  demaniali  disponibili  che  possano  essere          adibiti   all'ufficio   alla   cui   sistemazione   occorre          provvedere  ed  indicare  il  canone  di affitto in corso o          quello  che  dovrebbe  essere  corrisposto in caso di nuova          locazione o di rinnovazione.              L'intendenza,  sentito  l'ufficio  tecnico  di finanza,          verifica  se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso          negativo,   fa  analoga  dichiarazione  all'amministrazione          interessata,  la  quale  in  seguito  potra'  proseguire le          trattative  per  l'affitto  di locali privati, stipulare ed          approvare il contratto.              Il  decreto di approvazione deve essere trasmesso prima          dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato generale          per il nulla osta.              Dovendosi   rescindere  un  contratto  di  affitto  per          soppressione  di  ufficio  o  per  qualunque  altra  causa,          l'amministrazione interessata ne informera' l'intendenza di          finanza".              - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della          Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 (Decentramento di servizi          del Ministero delle finanze), e' il seguente:              "Art.  4.  -  All'intendente  di finanza e' deferita la          competenza  a  concedere  il nulla osta relativo alle spese          conseguenti   ai  contratti,  inerenti  alla  locazione  di          stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati          ed  approvati  dalle  amministrazioni  interessate, sino al          limite di somma di L. 2.400.000".              - Il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n.          396  (Interventi  per  Roma,  capitale  della  Repubblica),          relativamente  all'ufficio  del programma per Roma capitale          e' il seguente:     "Art. 5 (Ufficio del programma per Roma          capitale).-  1.  E'  istituito  presso  la  Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri, Dipartimento per i problemi delle          aree urbane, l'ufficio del programma per Roma capitale.              2.   L'ufficio  del  programma  per  Roma  capitale  e'          costituito  da non piu' di trentacinque unita', compreso il          coordinatore,  di grado non inferiore a dirigente generale,          tre  dirigenti  tecnici e due dirigenti amministrativi, con          specifiche  e  comprovate  esperienze nelle materie oggetto          della  presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra          persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante          personale  e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti          locali  e  altri  enti  pubblici, collocati in posizione di          comando  o  fuori  ruolo presso la Presidenza del Consiglio          dei Ministri.              3.  Il  personale  di  cui  al  comma 2 e' nominato con          decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge  ed  e' dispensato, per tutto il periodo di          svolgimento  dell'incarico,  da ogni attivita' dell'ufficio          di provenienza.              4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio          del   programma   per   Roma   capitale   si  applicano  le          disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988,          n. 400".
                           |  
|   |                                Art. 63.
  (Vettovagliamento  e  approvvigionamento  delle  Forze  armate, della Polizia  di  Stato,  del  Corpo, della guardia di finanza e del Corpo                   nazionale dei vigili del fuoco)
     1.  Il  servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in  natura,  le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi  di  conforto  in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.   2.  Le  modalita'  di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore  dei  militari  e  del  personale, anche ad ordinamento civile delle  Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al  comma  1  sono  stabilite  sulla  base  delle  procedure  di  cui all'articolo  59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente  per  l'amministrazione  di  appartenenza  da  adottare di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  entro  il  30  settembre  di ogni anno con riferimento   all'anno  successivo.  Con  il  medesimo  decreto  sono determinati   il   valore  in  denaro  delle  razioni  viveri  e  del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto.   3.  Il  servizio  di  vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle  esigenze  operative,  logistiche,  di dislocazione e di impiego degli  enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo  della  guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto  od  in  parte,  a  privati  mediante  apposite convenzioni; b) fornitura  di  buoni  pasto;  c)  fornitura  di  viveri  speciali  da combattimento.  La  gestione  diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate   mediante   utilizzo,   anche  in  modo  decentrato,  del controvalore  in  contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.   4.  In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  Legge,  stabilisce  il termine iniziale di operativita' del nuovo  sistema  di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.   5.  Dopo  il  comma  3  dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente:   "3-bis.  Il  ricorso  alla  NATO  Maintenance  and  Supply  Agency previsto  dal  comma  3  e'  esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze  armate  impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".   6.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  provvede  alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da  costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero. 
                                         Nota all'art. 63:              Comma 4:              -   Si   riportano,   per   opportuna   conoscenza   le          disposizioni  di  cui  all'art.  14,  comma  4, della legge          28 luglio 1999, n. 266:              "4.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2000 la composizione          della  razione  viveri  in  natura  per  i  militari che ne          conservano  il  godimento  e'  annualmente  determinata con          decreto  del  Ministro della difesa da adottare di concerto          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  entro il 30 settembre dell'anno          precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate          le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i          generi  di  conforto  da attribuire ai militari in speciali          condizioni di impiego".              Comma 5:              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto          legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, come modificato dalla          presente legge:              "Art.  5  (Disposizioni  in  materie  di  contratti  di          manutenzione e riparazione di sistemi di arma e di sostegno          logistico dei contigenti delle Forze armate impiegate fuori          dal territorio nazionale). - 1. I contratti di manutenzione          e   riparazione   di   sistemi   d'arma  e  apparecchiature          funzionalmente  correlate  possono provvedere che nel corso          dell'esecuzione  siano  ulteriori particolari prestazioni e          forniture   di   materiali   da   eseguire  per  soddisfare          necessita' urgenti e imprevedibili.              2.  Le  prestazioni  e  le forniture di cui al comma 1,          fermo  restando  l'importo  complessivo  del contratto, non          possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo.              3.  Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di          beni  e  servizi  occorrenti  per il sostegno logistico del          contingenti  delle  Forze  armate  impiegate  in operazioni          fuori  del territorio nazionale sotto l'egida dell'ONU o di          altri  organismi sovranazionali, e' autorizzato il ricorso,          in  caso di necessita' ed urgenza alla Nato Maintenance and          Supply  Agency,  sulIa base di accordi-quadro appositamente          stipulati  e  nell'ambito  dei  fondi  stanziati  per  tali          esigenze.              3-bis.  Il  ricorso  alla  Nato  Maintenance and Supply          Agency    previsto    dal   comma   3,   e'   esteso   agli          approviggionamenti  di  beni e servizi comunque connessi al          sostegno   logiatico  dei  contigenti  delle  Forze  armate          impiegati  in  operazioni  fuori  dal  territorio nazionale          condotte  sotto  l'egida  dell'ONU  o  di  altri  organismi          sovranazionali".
                           |  
|   |                                 Art. 64
  (Determinazione  delle  rendite catastali e trasferimenti erariali ai                               comuni)
     1.  A  decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti  dai  comuni  per  effetto dei minori imponibili derivanti dalla  autodeterminazione  provvisoria  delle  rendite  catastali dei fabbricati  di  categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto  dal  decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,  sono  compensati  con  corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.   2.  Qualora,  ai  singoli  comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori  trasferimenti  erariali  di  cui  al  comma 1 derivino, per effetto  della  determinazione  della rendita catastale definitiva da parte  degli  uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30   per   cento,   rispetto   a   quelli   conseguiti   prima  della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D  ai  sensi  del decreto del Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura  pari  a  tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la  determinazione  della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono  stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.   4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni  in  catasto  dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.   5.  Il  termine  di  cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  c), del decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001. 
                                         Note all'art. 64:              - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,          n.   701,   recante:   "Regolamento   recante   norme   per          l'automazione   delle   procedure  di  aggiornamento  degli          archivi   catastali  e  delle  conservatorie  dei  registri          immobiliari",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          24 dicembre 1994, n. 300.              - Per  il  testo  dell'art.  7,  comma  5,  della legge          23 dicembre  1999, n. 488, si rimanda alle note all'art. 30          della presente legge.              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 6, il cui          termine  e'  stato ora prorogato dal presente articolo, del          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.          139,  recante:  "Regolamento recante norme per la revisione          dei  criteri  di  accatastamento  dei  fabbricati rurali, a          norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996,          n.  662",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 maggio          1998, n. 108.     "6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a          quanto  previsto  al comma 1, per le costruzioni rurali, ai          sensi  dei  criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al          catasto   terreni   alla   data   dell'11 marzo   1998,  ma          preesistenti   alla   suddetta   data,   e'  consentita  la          presentazione  delle  denunce  di accatastamento secondo le          modalita'  previste  dall'art.  114  del regolamento per la          conservazione  del nuovo catasto dei terreni, approvato con          regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184          della  istruzione XIV (modificata) per la conservazione del          nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale          1 marzo 1949.".              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica          30 dicembre  1999,  n.  536,  recante: "Regolamento recante          modifiche   al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri          di  accatastamento  dei  fabbricati  rurali"  e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21.
                           |  
|   |                                Art. 65.
                     (Semplificazione di procedure)
     1.  Ai  fini  dell'accelerazione  e  della  semplificazione  delle procedure  di  liquidazione degli enti disciolti di cui alla, legge 4 dicembre  1956,  n.  1404,  con  decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica, da emanare entro il 31 marzo  2001,  e'  adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, nel rispetto del criterio    della    distinzione    tra    attivita'   di   indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.   2.  Il  fondo  di  rotazione  di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali  dello  Stato titolare di interventi comunitari, la quota di acconto  prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.  1260/1999  del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' le quote di saldo   del   contributo  comunitario  connesse  con  la  stipula  di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. Le risorse anticipate  dal  fondo  di  rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.   3.  L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente:   "3.   Le   amministrazioni   responsabili   dell'attuazione  degli interventi  procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei   contributi   comunitari   loro   trasferiti  e  non  utilizzati nell'ambito  dei  programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi  legali  maturati  nel  periodo  intercorso  tra la data di erogazione  dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle differenze  di  cambio  come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio  1994,  n.  146,  versando  il  relativo importo al fondo di rotazione   indicato   al  comma  2,  a  titolo  di  reintegro  delle anticipazioni  effettuate  ai  sensi  del medesimo comma 2, ovvero ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per le anticipazioni di cui al comma 1".   4.  All'articolo  2,  comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "edifici destinati  a  scopi  amministrativi.  ed  edifici  industriali"  sono sostituite  dalle  seguenti:  "edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative".  La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata  dal  primo  periodo,  si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito  degli  strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.   5.  Al  comma  2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica  25  gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche inferiori  e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra" sono sostituite  dalle seguenti: ", di diploma di perito industriale edile o  di  geometra;  per  le  classifiche  inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile".   6.  Il  comma  3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' abrogato.   7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presene legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale. 
                                         Note all'art. 65:              - Il  titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e' il          seguente:  "Soppressione e messa in liquidazione di enti di          diritto  pubblico  e  di  altri  enti sotto qualsiasi forma          costituiti,  soggetti  a  vigilanza  dello Stato e comunque          interessanti la finanza statale".              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.          400/1988, e' riportato nelle note all'art. 61.              - Il  testo  dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.          183     (Coordinamento    delle    politiche    riguardanti          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi          comunitari),   e'   il  seguente:      "Art.  5  (Fondo  di          rotazione).  -  1.  E' istituito, nell'ambito del Ministero          del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di          rotazione  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori          bilancio,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 25 novembre          1971, n. 1041.              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle          politiche comunitarie , nel quale sono versate:                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo          di cui al comma 1;                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del          Comitato  interministeriale per la programmazione economica          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle          previste dalle norme comunitarie da attuare;                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati          di cui all'art. 7.              3. Restano  salvi  i  rapporti  finanziari direttamente          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla          legge 26 novembre 1975, n. 748".              - Il  testo degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE)          n.  1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (Disposizioni          generali  sui  Fondi strutturali) e' il seguente:     "Art.          31  (Impegni  di  bilancio).  -  1. Gli impegni di bilancio          comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa          alla partecipazione dei Fondi.              2. Gli  impegni  per  gli  interventi  di durata pari o          superiore  a  due  anni  sono assunti annualmente. Il primo          impegno   e'   assunto  quando  la  Commissione  adotta  la          decisione  di  approvazione  dell'intervento.  Gli  impegni          successivi  sono  assunti,  di norma, entro il 30 aprile di          ogni anno.              La  quota  di  un  impegno  che  non e' stata liquidata          mediante  acconto  o  per  la quale non e' stata presentata          alla  Commissione  una  domanda  di  pagamento ammissibile,          quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, alla scadenza del          secondo   anno   successivo   a   quello   dell'impegno  o,          eventualmente  e per gli importi in questione, alla data di          una  successiva  decisione della Commissione necessaria per          autorizzare  una misura o un'operazione o alla scadenza del          termine   di  presentazione  del  rapporto  finale  di  cui          all'art.  37,  paragrafo 1, e' disimpegnata automaticamente          dalla    Commissione;    la    partecipazione   dei   Fondi          all'intervento   in   questione  viene  ridotta  in  misura          corrispondente.              Il  termine  di disimpegno automatico di cui al secondo          comma  e'  sospeso per la parte dell'impegno corrispondente          alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno,          di   una   procedura   giudiziaria,   o   di   un   ricorso          amministrativo  con  effetti  sospensivi,  fatti  salvi  il          ricevimento  da  parte della Commissione di un'informazione          preliminare  e motivata dello Stato membro interessato, con          l'esposizione  dei  motivi,  e  la  sua diffusione da parte          della Commissione.              La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato          membro e l'autorita' di pagamento ogniqualvolta sussista il          rischio  di applicazione del disimpegno automatico previsto          dal secondo comma.              In  caso  di entrata in vigore del presente regolamento          successivamente al 1 gennaio 2000, il termine di disimpegno          automatico  di  cui  al  secondo  comma e' prorogato per il          primo  impegno  del  numero di mesi che separa il 1 gennaio          2000    dalla    data   della   decisione   relativa   alla          partecipazione dei Fondi di cui all'art. 28.              3. Per  gli  interventi di durata inferiore a due anni,          l'importo   totale   della   partecipazione  dei  Fondi  e'          impegnato   quando   la  Commissione  adotta  la  decisione          relativa alla partecipazione dei Fondi".              "Art. 32 (Pagamenti). - 1. Il pagamento, da parte della          Commissione,  della partecipazione dei Fondi e' eseguito in          conformita'  dei  corrispondenti  impegni  di bilancio e ha          come   destinataria   l'autorita'  di  pagamento  ai  sensi          dell'art. 9, lettera o).              I  pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente          piu' indietro nel tempo eseguito in forza dell'art. 31.              Il  pagamento  puo'  assumere  la  forma di acconti, di          pagamenti  intermedi  o di pagamenti del saldo. I pagamenti          intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese          effettivamente   sostenute,   che  devono  corrispondere  a          pagamenti  effettuati dai beneficiari finali e giustificati          da  fatture  quietanzate o da documenti contabili di valore          probatorio equivalente.              In   funzione   delle  disponibilita'  finanziarie,  la          Commissione  esegue  i pagamenti intermedi entro un termine          non  superiore  a  due mesi, a decorrere dal ricevimento di          una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.              L'autorita'   di   pagamento   provvede   affinche'   i          beneficiari  finali  ricevano  quanto prima e integralmente          gli  importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a          cui   hanno  diritto.  Non  vengono  applicate  detrazioni,          trattenute  o  altre  commissioni specifiche che potrebbero          ridurre gli importi predetti.              2. All'atto  del primo impegno, la Commissione versa un          acconto all'autorita' di pagamento. L'acconto e' pari al 7%          della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.          In  linea  di  principio  puo'  essere  frazionato  su  due          esercizi   di   bilancio  al  massimo,  in  funzione  delle          disponibilita' di bilancio.              Per la durata dell'intervento, l'autorita' di pagamento          ricorre   all'acconto   per   regolare   la  partecipazione          comunitaria alle spese relative a detto intervento.              Tutto  o  parte dell'acconto, in funzione dei progressi          nell'attuazione   dell'intervento,   e'   rimborsato   alla          Commissione  dall'autorita'  di  pagamento  qualora nessuna          domanda  di  pagamento sia stata trasmessa alla Commissione          entro   diciotto   mesi   dalla   decisione  relativa  alla          partecipazione   dei  Fondi.  Gli  interessi  eventualmente          maturati  sull'acconto  sono  destinati  dall'autorita'  di          pagamento all'intervento di cui trattasi.              3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della          Commissione   per   rimborsare   le   spese  effettivamente          sostenute  a  titolo dei Fondi e certificate dall'autorita'          di   pagamento.   Essi   sono  eseguiti  per  ogni  singolo          intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di          finanziamento   del  complemento  di  programmazione.  Essi          devono rispettare le seguenti condizioni:                a) presentazione  alla Commissione del complemento di          programma  recante  gli  elementi  contemplati all'art. 18,          paragrafo 3;                b) trasmissione    alla    Commissione    dell'ultima          relazione  annuale di esecuzione da presentare, recante gli          elementi contemplati all'art. 37;                c) trasmissione  alla  Commissione  della valutazione          intermedia   dell'intervento   di   cui  all'art.  42,  ove          prevista;                d) coerenza,   nelle   decisioni   dell'autorita'  di          gestione  e  del  comitato  di  sorveglianza, con l'importo          totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi          prioritari di cui trattasi;                e) attuazione,  nei termini previsti, delle eventuali          raccomandazioni   di   cui  all'art.  34,  paragrafo  2,  o          motivazione  trasmessa dallo Stato membro per illustrare le          ragioni  per  cui  non  e' stato preso alcun provvedimento,          qualora    dette    raccomandazioni    mirino   a   colmare          insufficienze  gravi  del  sistema  di  sorveglianza  o  di          gestione  tali  da  mettere  in  causa  la  buona  gestione          finanziaria  dell'intervento;  evasione  delle richieste di          misure  correttive di cui all'art. 38, paragrafo 4, qualora          le domande riguardino la o le misure in questione;                f) assenza  di  sospensione  di  pagamenti,  a  norma          dell'art.  39,  paragrafo  2,  primo  comma,  e  assenza di          decisione  della  Commissione  di  avviare  un procedimento          d'infrazione  in forza dell'art. 226 del trattato, riguardo          alla  misura  o  alle  misure  oggetto della domanda di cui          trattasi.              Se  una delle condizioni non e' rispettata e la domanda          di pagamento non e' pertanto ammissibile, lo Stato membro e          l'autorita'  di  pagamento  ne sono informati senza indugio          dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per          porre rimedio alla situazione.              Gli  Stati  membri  provvedono  affinche',  per  quanto          possibile,   le   domande  di  pagamento  intermedio  siano          raggruppate   e   inoltrate   alla  Commissione  tre  volte          all'anno,  fermo restando che l'ultima domanda di pagamento          deve essere presentata entro il 31 ottobre.              Le   domande   di   pagamento  intermedio  operano  una          distinzione,  a livello dei singoli assi prioritari, per le          spese  pagate  nelle  regioni  o  zone  che beneficiano del          sostegno transitorio.              Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2          e  al presente paragrafo, versati a favore di un intervento          rappresenta  al  massimo  il  95%  della partecipazione dei          Fondi all'intervento stesso.              4. Il   pagamento   del   saldo  dell'intervento  viene          eseguito in presenza delle seguenti condizioni:                a) se  l'autorita'  di  pagamento  ha presentato alla          Commissione,  entro  sei  mesi  dal  termine fissato per il          pagamento  nella decisione relativa alla partecipazione dei          Fondi,    una   dichiarazione   certificata   delle   spese          effettivamente pagate;                b) se  la  relazione  finale  di  esecuzione e' stata          presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;                c) se  lo  Stato membro ha trasmesso alla Commissione          la  dichiarazione  di cui all'art. 38, paragrafo 1, lettera          f).              5. Il  pagamento  definitivo  del  saldo  non puo' piu'          essere  rettificato,  a  richiesta  dello  Stato membro, se          l'autorita'  di  pagamento  non  ne  ha  fatto domanda alla          Commissione  entro  nove  mesi  a  decorrere  dalla data di          versamento del saldo di cui trattasi.              6. Gli  Stati membri designano le autorita' preposte al          rilascio  delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui          ai paragrafi 3 e 4.              7. Entro  il  30 aprile  di ogni anno, gli Stati membri          trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle          domande  di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per          l'esercizio finanziario successivo.              8. Per  le  azioni  innovatrici di cui all'art. 22 e le          misure   di  cui  all'art.  23,  la  Commissione  fissa  le          procedure  di  pagamento appropriate, coerentemente con gli          obiettivi  delle  presenti  disposizioni,  e le notifica ai          comitati di cui agli articoli da 48 a 51".              - Il testo dell'art. 17, della legge 17 maggio 1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per          il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato          dalla    presente   legge   e'   il   seguente:       "Art.          17 (Interventi  del  Fondo  di  rotazione  per le politiche          comunitarie).   -   1.   Le   anticipazioni  delle  risorse          occorrenti   per   il  versamento  all'Unione  europea  dei          contributi  comunitari  non utilizzati in ambito nazionale,          comprensivi  degli  interessi  di  mora  maturati  e  delle          eventuali  differenze  di  cambio,  fanno carico, a partire          dall'esercizio  1999, ad apposito capitolo da istituire per          memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro,          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  avente          natura  di  "spese  obbligatorie  , nell'ambito dell'unita'          previsionale  di  base  7.1.2.12  "Risorse  proprie  Unione          europea del medesimo stato di previsione.              2. Per  il versamento all'Unione europea dei contributi          comunitari  di  cui  al comma 1, richiesti al Ministero del          tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla          Commissione  delle Comunita' europee a tutto il 31 dicembre          1998,   il   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle          politiche  comunitarie,  di  cui  all'art.  5  della  legge          16 aprile  1987,  n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei          limiti   delle   proprie   disponibilita'  finanziarie,  le          necessarie risorse.              3. Le   amministrazioni   responsabili  dell'attuazione          degli   interventi   procedono   al  recupero,  presso  gli          organismi  responsabili,  dei  contributi  comunitari  loro          trasferiti  e  non  utilizzati nell'ambito dei programmi di          rispettiva  competenza, unitamente agli eventuali interessi          di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto          dall'art. 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando          il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma          2,  a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai          sensi  del  medesimo  comma  2, ovvero ad apposito capitolo          dell'entrata  del bilancio dello Stato per le anticipazioni          di cui al comma 1.              4. Al  fine  di assicurare la chiusura degli interventi          socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti          dalle  amministrazioni  centrali  dello  Stato, il Fondo di          rotazione  per l'attuazione delle politiche comunitarie, di          cui  al  comma  2,  provvede  a  coprire,  nei limiti delle          proprie disponibilita' finanziarie, le eventuali perdite di          cambio.              5. Al  fine di assicurare la compiuta realizzazione del          Progetto   pilota   per   la   predisposizione   dei  piani          regolatori,  inserito  nel  programma di assistenza tecnica          del  Quadro  comunitario  di  sostegno  1994-1999  per  gli          interventi  strutturali  comunitari  nelle regioni italiane          interessate dall'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n.          2052/88  del  Consiglio,  del  24 giugno 1988, e successive          modificazioni,   nonche'   di  garantire,  per  il  periodo          successivo   al   31 dicembre   1999  e  nelle  more  della          definizione  delle linee di programmazione congiunta con la          Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006,          la  copertura  finanziaria  eccedente quella assicurata dal          suddetto  programma  di  assistenza  tecnica alle attivita'          preliminari  all'avvio  del  Progetto  pilota,  il Fondo di          rotazione  di  cui  alla  legge  16 aprile 1987, n. 183, e'          autorizzato  ad  anticipare il contributo comunitario ed il          relativo  cofinanziamento nazionale in misura non superiore          a   lire   18  miliardi.  Al  reintegro  dell'anticipazione          comunitaria  al  Fondo  di  rotazione  si  provvede  con le          risorse   dell'Unione   europea   destinate  all'Italia  in          attuazione  degli  interventi di cui al citato obiettivo 1,          nell'ambito     della    programmazione    2000-2006.    Il          corrispondente  cofinanziamento  nazionale  resta  a carico          delle disponibilita' del Fondo di rotazione.              6. Al  fine  di  assicurare  il  pieno  utilizzo  delle          risorse  dei  fondi  strutturali,  nonche' il conseguimento          degli  obiettivi  di spesa nazionale, il Fondo di rotazione          di  cui  al comma 2 e' autorizzato a rendere disponibili in          favore  delle  Amministrazioni interessate, compatibilmente          con   le   proprie   disponibilita'   finanziarie,  risorse          aggiuntive   rispetto   al  limite  della  quota  nazionale          prevista  nei  piani  finanziari  delle  singole  forme  di          intervento. La misura delle complessive maggiori risorse e'          stabilita  con  deliberazione  del  CIPE,  sulla base delle          proposte   delle   Amministrazioni  interessate.  Le  somme          derivanti  dal  mancato o parziale utilizzo della dotazione          aggiuntiva  costituiscono anticipazione del cofinanziamento          statale  per  le forme di intervento previste nella fase di          programmazione successiva.              7. Il  Fondo  di  rotazione di cui alla citata legge n.          183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei          limiti  delle  disponibilita'  finanziarie esistenti, anche          per  il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in          via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.              8. Fermi  restando  i  limiti e i divieti imposti dagli          articoli  2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662          e  5,  comma  1,  del  decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,          n.   140,   sono  fatte  salve  le  anticipazioni  concesse          dall'ANAS  fino  al  31 dicembre  1997,  per i contratti di          appalto  di  lavori  oggetto di cofinanziamento europeo, in          misura superiore al limite attualmente previsto.              - Il  testo  dell'art. 59 della legge 22 febbraio 1994,          n.   146   (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'          europee - legge comunitaria 1993) e' il seguente:              "Art. 59 (Maggiori risorse determinate dalla variazione          del  cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo). - 1.          Le  maggiori  risorse da versare alla CEE per effetto della          conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite          dagli  assegnatari,  per  mancato  od  irregolare utilizzo,          fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente          la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento          delle  somme del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della          legge  16 aprile  1987, n. 183, e quella di riversamento al          Fondo medesimo.              2. Eventuali   perdite   di  cambio  determinatesi  nel          periodo  di  permanenza delle risorse comunitarie presso il          Fondo  di  rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo          medesimo".              - Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori          pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il          seguente:      "Art.  2  (Ambito  oggettivo e soggettivo di          applicazione della legge). - 1. Omissis.              2. Le  norme  della presente legge e del regolamento di          cui all'art. 3, comma 2, si applicano:                a) Omissis;                b) Omissis;                c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui          all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.          406,   nonche'  ai  lavori  civili  relativi  ad  ospedali,          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,          edifici  scolastici  ed  universitari,  edifici destinati a          funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1          milione  di  ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da          parte  dei  soggetti  di cui alla lettera a), un contributo          diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale          che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.              - Il  testo  del  comma 2, dell'art. 26 del decreto del          Presidente   della   Repubblica   25 gennaio  2000,  n.  34          (Regolamento    recante    istituzione   del   sistema   di          qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori pubblici, ai          sensi  dell'art.  8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e          successive  modificazioni),  cosi'  come  modificato  dalla          presente legge e' il seguente:              "2.  I  soggetti  ai quali viene affidato l'incarico di          direttore  tecnico  sono  dotati,  per la qualificazione in          categorie  con  classifica di importo superiore alla IV, di          laurea    in   ingegneria,   in   architettura,   o   altra          equipollente,  di  diploma universitario in ingegneria o in          architettura   o   equipollente,   di   diploma  di  perito          industriale   edile  o  di  geometra;  per  le  classifiche          inferiori  e'  ammesso  anche  il  possesso  del diploma di          geometra  e  di  perito  industriale edile o di equivalente          titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale          identificato  nella  esperienza acquisita nel settore delle          costruzioni  quale direttore di cantiere per un periodo non          inferiore   a   cinque   anni   da  comprovare  con  idonei          certificati   di  esecuzione  dei  lavori  attestanti  tale          condizione".              - Il  testo  dell'art.  8,  comma  8, della gia' citata          legge  n.  109/1994  e'  il  seguente:      "Art.  8.  -  A          decorrere  dal  1 gennaio  2000,  i lavori pubblici possono          essere  eseguiti  esclusivamente da soggetti qualificati ai          sensi  dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi          ai  sensi  del  comma  7 del presente articolo. Con effetto          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, e'          vietata,    per    l'affidamento    di   lavori   pubblici,          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2".          Note  all'art.  66:      - Il  testo dell'art. 47, comma 1,          della citata legge n. 449/1997, e' il seguente:              1. Al  fine  di ridurre le giacenze degli enti soggetti          all'obbligo  di  tenere  le  disponibilita'  liquide  nelle          contabilita'  speciali o in conto corrente con il Tesoro, i          pagamenti   a  carico  del  bilancio  dello  Stato  vengono          effettuati  al  raggiungimento  dei limiti di giacenza che,          per  categorie  di  enti, vengono stabiliti con decreto del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica  in  misura  compresa tra il 10 e il 20 per cento          dell'entita'  dell'assegnazione di competenza; per gli enti          locali,  la  disposizione  si  applica  alle  province  con          popolazione  superiore  a  quattrocentomila  abitanti  e ai          comuni  con  popolazione superiore a sessantamila abitanti.          Ferma   restando   la  normativa  di  cui  all'art.  9  del          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1997, n. 30, che          disciplina  l'attribuzione  dei trasferimenti erariali agli          enti  locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che          stabiliscono,   nei  confronti  di  tutti  gli  enti  sopra          individuati,  scadenze  predeterminate  per  i  pagamenti a          carico del bilancio dello Stato".              - Il  testo  dell'art.  8,  comma  3, del decreto-legge          31 dicembre  1996,  n. 669 (Disposizioni urgenti in materia          tributaria,  finanziaria  e contabile a completamento della          manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1997),  e'  il          seguente:              "3. Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1, i soggetti          titolari  di  conti  correnti  e  di  contabilita' speciali          aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per          le  regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed          i  consorzi  tra  enti locali territoriali, gli enti parchi          nazionali,  gli  enti  previdenziali  di cui alla tabella B          della  legge  29 ottobre  1984,  n. 720 (113), e successive          modificazioni   ed  integrazioni,  gli  enti  del  Servizio          sanitario  nazionale,  l'Ente  poste limitatamente ai conti          riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed          ai  conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti          interventi   di   politica   comunitaria,  gli  osservatori          astronomici,   astrofisici  e  vesuviano,  nonche'  per  le          universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti          e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,          non  possono  effettuare  prelevamenti dai rispettivi conti          superiori  al  90%  dell'importo  cumulativamente prelevato          alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del          tesoro,  su  richiesta dei soggetti interessati, con propri          decreti,  per  effettive,  motivate e documentate esigenze,          puo disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma".              - Il testo dell'art. 47, comma 4, della citata legge n.          449/1997, e' il seguente:              "4. I   soggetti   interessati  possono  richiedere  al          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica  deroghe  al  vincolo  di  cui  al  comma  3  per          effettive   e   motivate   esigenze.  L'accoglimento  della          richiesta  e'  disposto  con  determinazione  dirigenziale;          l'eventuale  diniego  totale  o  parziale  e'  disposto con          decreto  del  Ministro.  I  prelievi  delle amministrazioni          periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica".              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  3,  della piu' volte          citata  legge  n.  449/1997,  a  seguito delle integrazioni          apportate  dal  presente  articolo, e' riportato nelle note          all'art.   2.       - La   tabella  A  annessa  alla  legge          29 ottobre   1984,  n.  720  (Istituzione  del  sistema  di          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), e':          "Tabella A                        Accademia nazionale dei Lincei              Aereo club d'Italia              Agenzia   nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente          (ANPA)              Agenzia nazionale per la sicurezza del volo              Agenzia  per  i  servizi  sanitari  regionali,  decreto          legislativo n. 266/1993              Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche          amministrazioni (ARAN)              Agenzia spaziale italiana              Automobile Club d'Italia              Autorita' portuali              Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo              Aziende di promozione turistica              Aziende   e   consorzi   fra   province  e  comuni  per          l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale              Aziende  sanitarie  e  aziende  ospedaliere  di  cui al          decreto legislativo n. 502/1992              Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP)              Camere   di   commercio,   industria,   artigianato  ed          agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate              Centro europeo dell'educazione (CEDE)              Club alpino italiano              Comitato  nazionale  per  le ricerche e per lo sviluppo          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)              Comitato per l'intervento nella SIR              Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa          (CONSOB)              Comuni,   con  esclusione  di  quelli  con  popolazione          inferiore   a   5000   abitanti   che  non  beneficiano  di          trasferimenti statali              Comunita'  montane, con popolazione complessiva montana          non inferiore a 10.000 abitanti              Consiglio nazionale delle ricerche              Consiglio  per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in          agricoltura (11/ a)              Consorzi interuniversitari              Consorzi  istituiti  per  l'esercizio  di  funzioni ove          partecipino  province  e comuni con popolazione complessiva          non   inferiore  a  10.000  abitanti,  nonche'  altri  enti          pubblici              Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi          per  l'area  di  sviluppo  industriale a prevalente apporto          finanziario degli enti territoriali              Consorzio canale Milano-Cremona-Po              Consorzio del Ticino              Consorzio dell'Adda              Consorzio dell'Oglio              Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo          sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica          della provincia di Trieste              Consorzio per la zona agricola industriale di Verona              Croce rossa italiana              Ente acquedotti siciliani              Ente  autonomo  "Esposizione  triennale  internazionale          delle    arti   decorative   ed   industriali   moderne   e          dell'architettura moderna" di Milano              Ente autonomo del Flumendosa              Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma              Ente Irriguo Umbro-Toscano              Ente Mostra d'Oltremare di Napoli              Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV)              Ente nazionale corse al trotto              Ente nazionale italiano turismo              Ente nazionale per il cavallo italiano              Ente nazionale per la cellulosa e la carta              Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)              Ente nazionale sementi elette              Ente  per  il  Museo  nazionale  della  scienza e della          tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano              Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)              Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione          fondiaria in Puglia e Lucania              Ente Risorse Idriche Molise (ERIM)              Ente teatrale italiano              Ente zona industriale di Trieste              Enti parchi nazionali              Enti parchi regionali              Enti provinciali per il turismo              Enti regionali di sviluppo agricolo              Fondo   gestione   istituti   contrattuali   lavoratori          portuali              Gestione    governativa   dei   servizi   pubblici   di          navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como              Gestioni governative ferroviarie              Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico di          diritto  pubblico  di  cui al decreto legislativo 30 giugno          1993, n. 269              Istituti   regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e          aggiornamento educativo (IRRSAE)              Istituti sperimentali agrari              Istituti zooprofilattici sperimentali              Istituto agronomico per l'Oltremare              Istituto centrale di statistica (ISTAT)              Istituto   centrale   per   la  ricerca  scientifica  e          tecnologica applicata alla pesca marittima              Istituto di biologia della selvaggina              Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE)              Istituto  elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" -          Torino              Istituto italiano di medicina sociale              Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente              Istituto nazionale della nutrizione              Istituto nazionale di alta matematica              Istituto nazionale di fisica nucleare              Istituto nazionale di geofisica              Istituto nazionale di ottica              Istituto   nazionale   di   studi   ed   esperienze  di          architettura navale (Vasca navale)              Istituto nazionale economia agraria              Istituto nazionale per il commercio estero              Istituto nazionale per la fisica della materia              Istituto nazionale per le conserve alimentari              Istituto papirologico "Girolamo Vitelli"              Istituto  per  gli  studi, ricerche ed informazioni sul          mercato agricolo (ISMEA)              Istituto per lo sviluppo della formazione professionale          dei lavoratori              Istituzioni  di  cui  all'art. 23, secondo comma, della          legge n. 142/1990              Jockey club d'Italia              Lega italiana per la lotta contro i tumori              Lega navale italiana              Organi   straordinari  della  liquidazione  degli  enti          locali dissestati              Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici              Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste              Policlinici   universitari,   decreto   legislativo  n.          502/1992              Province              Riserva fondo lire UNRRA              Societa' degli Steeple-chases d'Italia              Soprintendenza archeologica di Pompei              Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli              Stazioni sperimentali per l'industria              Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE)              Unioni   di  comuni  con  popolazione  complessiva  non          inferiore a 10000 abitanti              Universita'  Statali, Istituti Istruzione Universitaria          e  Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere          regionale".              - Il titolo del decreto ministeriale del 24 marzo 1998,          e'  il  seguente:  "Modalita'  di  riversamento delle somme          riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive          (IRAP)  e  per  l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".              - Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato          decreto legislativo n. 279/1997, e' il seguente:              "1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7 si applicano          gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita':                a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le          quote   dell'accisa   sulle   benzine  spettanti  ai  sensi          dell'art.  3,  comma  12,  della legge 28 dicembre 1995, n.          549,  sono  versate  mensilmente  dalla  tesoreria centrale          dello  Stato  sui conti correnti accesi da ciascuna regione          presso   il   proprio   tesoriere  e  non  concorrono  alla          determinazione  delle  disponibilita'  detenibili presso il          sistema  bancario  stabilite dalla normativa concernente la          tesoreria  unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.          Tali  somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni          per  far  fronte  alle  proprie  necessita' finanziarie con          priorita' rispetto alle disponibilita' detenibili presso il          sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del          1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle          predette  disponibilita' sono escluse quelle concernenti il          gettito dell'accisa sulle benzine;".              -  Il  testo dell'art. 7, del piu' volte citato decreto          legislativo n. 279/1997, e' il seguente:              "Art.  7  (Nuove modalita' di attuazione del sistema di          tesoreria  unica).  -  1.  Il  sistema  di  tesoreria unica          introdotto   dalla   legge  29 ottobre  1984,  n.  720,  e'          modificato,  per  le  regioni e gli enti locali, secondo le          disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.              2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi          e  quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,          dal  bilancio  dello  Stato,  devono essere versate, per le          regioni,  nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati          presso  la  tesoreria  centrale dello Stato e, per gli enti          locali,  nelle  contabilita'  speciali infruttifere ad essi          intestate  presso le sezioni di tesoreria provinciale dello          Stato.   Tra  le  predette  entrate  sono  comprese  quelle          provenienti  da  operazioni  di indebitamento assistite, in          tutto  o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia          in  conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a          statuto  speciale  e  le  province autonome si applicano le          norme statutarie e le relative norme di attuazione.              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da          quelle   indicate   nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal          riversamento   nella   tesoreria   statale,  devono  essere          prioritariamente  utilizzate per i pagamenti disposti dagli          enti  di  cui  al  comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla          vigente normativa.              4.  I  tesorieri  degli  enti  di  cui  al comma 1 sono          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in          difformita'  di  quanto  disposto  dal  comma 3. In caso di          inadempienza  il  tesoriere e' tenuto al riversamento nella          tesoreria  statale dell'ammontare del pagamento eseguito in          difformita'  ed  e'  tenuto  altresi' a versare ad apposito          capitolo  dell'entrata  statale  l'ammontare corrispondente          all'applicazione  dell'interesse  legale,  sull'importo del          pagamento,  calcolato  per  il periodo intercorrente tra la          data  del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di          riversamento.              5.  Ai  fini  del  rispetto del criterio di prioritario          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'          derivanti  da  entrate proprie depositate presso il sistema          bancario,   anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate  in          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione          per  la  quiescenza  del  personale  dipendente, previsti e          disciplinati  da particolari disposizioni, e con esclusione          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di          liberalita' di privati destinati a borse di studio.              6.  Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e          della  programmazione economica sono stabilite le eventuali          ed   ulteriori   modalita'   che   si  rendesse  necessario          disciplinare  per  l'attuazione delle norme sulla tesoreria          unica.              - Il   testo   dell'art.  5  del  decreto  legislativo,          30 luglio  1999,  n.  284  (Riordino della Cassa depositi e          prestiti,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,          n.  59),  a  seguito delle modifiche apportate dal seguente          articolo e' il seguente:              "Art.  5  (Personale)  -  1.  I  dipendenti della Cassa          depositi   e   prestiti   sono  disciplinati  dall'autonomo          ordinamento  approvato  con  i decreti del Presidente della          Repubblica  4 agosto  1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987,          5 dicembre  1988  e  con  i  decreti ministeriali 10 luglio          1992,  20 aprile  1993,  7 aprile  1997, 24 settembre 1997,          20 novembre  1997 e 23 luglio 1998 del Ministro del tesoro,          nonche'  dalle  modifiche  che  a tale ordinamento potranno          essere   apportate   ai  sensi  dell'art.  11  delle  legge          13 maggio  1983, n. 197, anche per il personale del proprio          ruolo  dirigenziale,  ivi compreso il suo reclutamento. Per          le  materie  non  disciplinate dall'autonomo ordinamento si          applica  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e          successive modificazioni.              2.  In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione          puo'  assumere  direttamente  fino  a dieci esperti di alta          qualificazione  in  discipline connesse all'attivita' della          Cassa   depositi   e   prestiti,   con  contratto  a  tempo          determinato,   di  durata  non  superiore  a  cinque  anni,          rinnovabile.  I  compensi  sono  fissati  dal  consiglio di          amministrazione, su proposta del direttore generale.              - Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' il          seguente:  "Norme  per  la protezione della fauna selvatica          omeoterma e per il prelievo venatorio".              - Il testo dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto          del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641          (Approvazione   della   nuova  tariffa  delle  tasse  sulle          concessioni governative) e' il seguente: =====================================================================        |    Indicazione degli atti    | Articolo|       soggetti a tassa       |Ammontare delle tasse in lire =====================================================================        |1. Licenza di porto di fucile |        |anche per uso di caccia (legge|        |11 febbraio 1992, n. 157, art.|        |22): tassa di rilascio, di    |   5    |rinnovo e annuale             |                      250.000
                           |  
|   |                                Art. 66.
  (Controllo  dei  flussi  finanziari degli enti pubblici e norme sulla                          tesoreria unica)
     1.  Per  gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che  disciplinano  la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni  si  applicano  a  tutte  le  province  e  ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.   2.  Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui  all'articolo  8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,  non  possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato   alla   fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno  precedente aumentato  del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.   3.  All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo  le parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti: "o della societa' Poste Italiane Spa".   4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni educative, sono  disposte  con  l'obiettivo  di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti  delle  istituzioni  scolastiche  non risultino globalmente superiori  a  quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del  6  per  cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare  l'obiettivo  previsto per l'anno precedente incrementato di un  punto  in  piu'  del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi   si   terra'   conto   dell'intervenuta   autonomia  delle istituzioni scolastiche.   5.  A  decorrere  dal  1  marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella  A  annessa  alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.   6.  Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio  dello  Stato  a  favore delle regioni devono essere versate nelle  contabilita'  speciali  infruttifere  che devono essere aperte presso  le  competenti  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra   le   predette  entrate  sono  comprese  quelle  provenienti  da operazioni  di  indebitamento  assistite,  in  tutto  o  in parte, da interventi  finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad  affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.   7.  Si  applicano  le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.   8.  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nel  decreto del Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica del  24  marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo  1998, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' riversata alle contabilita' speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale  all'IRPEF  e' versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello  Stato  sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.   9.  Sino  all'apertura delle contabilita' speciali di cui al comma 6,  per  l'IRAP  e  l'addizionale  regionale  all'IRPEF continuano ad applicarsi  le  vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.   10.  Le  quote  dell'accisa,  sulle  benzine  continuano ad essere versate   ai   tesorieri  delle  regioni  con  le  modalita'  di  cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 11. A decorrere dal 1 marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, si estendono  alle  province  e  ai  comuni  con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.   12.  Per  le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalita' di  gestione  dei  flussi  di  cassa,  di  cui ai commi da 5 a 10 del presente  articolo,  si  provvede  con  norme  di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.   13.  Per  garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti  locali  e  delle  altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo  sono  sostituiti  dalle  seguenti  parole:  ",  anche per il personale  del  proprio  ruolo  dirigenziale,  ivi  compreso  il  suo reclutamento.   Per   le   materie   non  disciplinate  dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".   14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione  faunistico-ambientale  sul  territorio  nazionale  da parte delle  regioni,  degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai  sensi  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  o  successive modificazioni,   a   decorrere   dall'anno   2004  il  50  per  cento dell'introito  derivante  dalla  tassa erariale di cui all'articolo 5 della  tariffa  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze  del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303  del  30  dicembre  1995,  e'  trasferito  alle  regioni.  Per la realizzazione   degli  stessi  programmi,  in  via  transitoria,  per ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi   di   lire.   Il   Ministro  delle  finanze  provvede  alla ripartizione  delle  risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  |  
|   |                                Art. 67.
    (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)
     1.  I  decreti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi    all'aliquota    di   compartecipazione   dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per  la  parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto  legislativo,  ovvero  relativamente  alla parte non connessa all'effettivo   trasferimento   di   compiti  e  funzioni,  ai  sensi dell'articolo  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.   2.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)   nel   primo   periodo,   dopo  le  parole:  "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,";   b)  nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917",  sono  aggiunte  le seguenti:   ",  nonche'  eventualmente  la  percentuale  dell'acconto dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  relativamente al periodo  di  imposta  da  cui  decorre  la  suddetta  riduzione delle aliquote".   3.  Per  l'anno  2002  e'  istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione. al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso  in  conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio  finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria  di  gestione  iscritte  al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione,  attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso  Ministero  a  ciascun  comune  in  proporzione all'ammontare, fornito  dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta    netta,    dovuta    dai   contribuenti,   distribuito territorialmente  in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria.   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in misura  pari  al  gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3.   5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare  al  Ministero  dell'interno, i dati previsionali relativi all'ammontare  del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito  per  ciascun  comune in base ai criteri di cui al medesimo comma  3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica ai  comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante   e  il  correlato  ammontare  previsto  di  riduzione  dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di  cui  al  comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno  2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono  erogate  sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la  quarta  rata  sono  calcolate  sulla  base dei dati di consuntivo relativi  all'esercizio  finanziario  2001  comunicati  dal Ministero delle  finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo  ai  comuni  e  su  tali  rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate.   6.  Per  i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del  comma  3  si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei  rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni. 
                                         Note all'art. 67:              Si  riporta il testo dell'art. 1, cosi' come modificato          dal presente articolo nonche' dell'art. 2, comma 3-bis, del          decreto  legislativo  28 settembre  1998,  n. 360, recante:          "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma          dell'art.  48,  comma  10, della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  come  modificato  dall'art.  1, comma 10, della legge          16 giugno   1998,   n.   191",  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998:              "Art.  1.  - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio          1999,  l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul          reddito delle persone fisiche.              2.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,          di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica  e dell'interno, da emanare entro          il     15 dicembre,     e'    stabilita    l'aliquota    di          compartecipazione  dell'addizionale  da applicare a partire          dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata con          i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote          di  cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della          Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente          la  percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle          persone  fisiche relativamente al periodo di imposta da cui          decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di          compartecipazione  dovra'  cumulare la parte specificamente          indicata  per  i  comuni  e  quella relativa alle province,          quest'ultima  finalizzata  esclusivamente  al finanziamento          delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.              3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la          variazione      dell'aliquota      di     compartecipazione          dell'addizionale   da   applicare   a   partire   dall'anno          successivo,  con  provvedimento  da pubblicare entro trenta          giorni  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La variazione non puo'          eccedere  complessivamente  0,5  punti  percentuali, con un          incremento  annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La          suddetta  deliberazione  puo'  essere  adottata  dai comuni          anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.              4.  L'addizionale  e' determinata applicando al reddito          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.              5.  Relativamente  ai redditi di lavoro dipendente e ai          redditi  assimilati  a  quelli  di lavoro dipendente di cui          agli  articoli  46  e  47 del testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, per le modalita' di          determinazione  dell'addizionale  provinciale  e comunale e          per  l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei          sostituti  di imposta si applicano le disposizioni previste          per  l'addizionale  regionale all'imposta sul reddito delle          persone  fisiche  di  cui all'art. 50, comma 4, del decreto          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.              6.  L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune          nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data          del  31 dicembre  dell'anno  cui si riferisce l'addizionale          stessa,  per  le  parti spettanti, ovvero, relativamente ai          redditi  di  lavoro  dipendente  e  a  quelli assimilati ai          medesimi  redditi,  al  comune  in  cui il sostituito ha il          domicilio   fiscale   alla   data  di  effettuazione  delle          operazioni  di  conguaglio  relative a detti redditi, ed e'          versata,  unitamente  all'imposta sul reddito delle persone          fisiche,   con  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e          dell'interno.              7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle          somme  versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo          quanto  previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a          titolo  di  acconto sull'intero importo delle somme versate          entro  lo  stesso  anno in cui e' effettuato il versamento,          sulla  base  dei  dati  forniti dal Ministero delle finanze          concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e          dei  sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a          quello   cui   si  riferisce  l'addizionale.  Entro  l'anno          successivo  a quello in cui e' effettuato il versamento, il          Ministero    dell'interno   provvede   ad   effettuare   il          conguaglio,  mediante compensazione con le somme spettanti,          a  titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei          dati  forniti  dal  Ministero  delle finanze concernenti le          risultanze  delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti          d'imposta   presentate   per   l'anno   cui   si  riferisce          l'addizionale.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, di          concerto  con  i  Ministri  delle finanze e del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione economica possono essere          stabilite    ulteriori    modalita'   per   effettuare   la          ripartizione.  Per  le  province  e i comuni l'accertamento          contabile    dei   proventi   derivanti   dall'applicazione          dell'addizionale  avviene  sulla  base  delle comunicazioni          annuali  del  Ministero dell'interno delle somme spettanti.          Per  il  primo  anno di applicazione delle disposizioni del          presente  articolo l'addizionale comunale di cui al comma 3          e'  ripartita  entro lo stesso anno in cui e' effettuato il          versamento,  a  titolo  di  acconto  per  l'intero  importo          versato,  sulla  base  dei dati forniti dal Ministero delle          finanze,  concernenti  il  numero  dei  contribuenti aventi          domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi          imponibili   medi   quali  risultanti  dalle  piu'  recenti          statistiche   generali   pubblicate   dal  Ministero  delle          finanze.              8.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 44 del          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,          n.  600,  ai  fini  dell'accertamento  dell'addizionale, le          province   ed   i   comuni  forniscono  all'amministrazione          finanziaria  informazioni e notizie utili. Le province ed i          comuni   provvedono,   altresi',  agli  eventuali  rimborsi          richiesti  dagli interessati con le modalita' stabilite con          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il          Ministro  dell'interno,  sentita la Conferenza Stato-Citta'          ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto          legislativo   28 agosto   1997,  n.  281.  Per  quanto  non          disciplinato   dal   presente   decreto,  si  applicano  le          disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle          persone fisiche.              9.  Al  termine  delle  attivita'  di liquidazione e di          accertamento,   le maggiori  somme  riscosse  a  titolo  di          addizionale  e  i  relativi  interessi  sono  versati  alle          province  e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il          decreto di cui al comma 6.              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo          9 luglio  1997,  n.  241,  recante norme di semplificazione          degli   adempimenti   dei   contribuenti   riguardanti   la          dichiarazione   dei   redditi  e  dell'imposta  sul  valore          aggiunto   e   i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di          unificazione  degli adempimenti fiscali e previdenziali, di          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle          dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:                a) nella  lettera  a),  dopo le parole: "alle imposte          sui  redditi"  sono  inserite le seguenti: ", alle relative          addizionali";                b) la  lettera 4-bis), introdotta dall'art. 50, comma          7,  del  decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,          concernente    l'istituzione   dell'addizionale   regionale          all'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche,  e'          soppressa.              11.  I  decreti  di  cui  ai  commi  6 e 7 sono emanati          sentita  la  Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di          cui  all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto          1997, n. 281.".              - Il  testo  dell'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n.          59, e' riportato in nota all'art. 52.
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                        (Gestioni previdenziali)
     1.   L'adeguamento   dei   trasferimenti   dovuti   dallo   Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9  marzo  1989,  n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo  59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stabilito per l'anno 2001:   a)  in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,  delle  gestioni  dei lavoratori autonomi, della gestione speciale   minatori,   nonche'   in  favore  dell'Ente  nazionale  di previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo (ENPALS);   b)  in  lire  258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della  gestione  esercenti  attivita'  commerciali  e  della gestione artigiani.   2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  al  comma 1 gli importi complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in  lire  26.431  miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a),  e  in  lire  6.531  miliardi  per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).   3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla  lettera  a)  del  comma  1,  della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a  completamento  dell'integrale  assunzioni  a  carico  dello  Stato dell'onere    relativo    a   trattamenti   pensionistici   liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989; nonche' al netto delle somme di lire 4  miliardi  e  di  lire  92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.   4.  Con  effetto  dal 1 gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui  all'articolo  37  del  testo  unico  approvato  con  decreto del Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti   iscritti   alla   gestione  speciale  presso  l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge  27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo  e'  rispettivamente  stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento.   5.  L'articolo  3,  comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,  e  successive  modificazioni,  si  interpreta  nel senso che ai contratti  di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.   6.  L'articolo  8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta  nel  senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL.   7.  Il  comma  3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario  va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del  mese  antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano  in  servizio  lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero  dei  lavoratori  stessi, ponderato con le relative anzianita' contributive medie risultanti a detta data.   8.   Al   fine   di   migliorare  la  trasparenza  delle  gestioni previdenziali  l'eventuale differenza tra l'indennita' di buonuscita, spettante  ai  dipendenti  della societa' Poste italiane spa maturata fino  al  27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto  posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, e' posta a carico del bilancio dello Stato. 
                                         Note all'art. 68:              Al comma 1:              - La  lettera  c),  comma 3, dell'art. 37 della legge 9          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale          della   previdenza   sociale  dell'Istituto  nazionale  per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro) e' la          seguente:              3. Sono a carico della gestione:                a) (Omissis);                b) (Omissis);                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo          pari  a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma          3,  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67.  Tale  somma  e'          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un          punto percentuale.              - Il  comma  34  dell'art.  59  della legge 27 dicembre          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza          pubblica) e' il seguente:              "34.  L'importo  dei  trasferimenti  dallo  Stato  alle          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,          lettera  c),  della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti          pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'          incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto          dall'anno  1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere          pensionistico   derivante  dalle  pensioni  di  invalidita'          liquidate  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore          della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata          per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni  lavoratori          dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e          per  lire  560  miliardi  alla gestione esercenti attivita'          commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di          cui  al  predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere          dall'anno  1998,  in attuazione dell'art. 3, comma 2, della          legge  8 agosto  1995,  n.  335  con il procedimento di cui          all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base          degli    elementi    amministrativi   relativi   all'ultimo          consuntivo  approvato,  sono  definite  le  percentuali  di          riparto,  fra le gestioni interessate, del predetto importo          al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da          tale  procedimento  di  ripartizione  le quote dell'importo          assegnato   alla  gestione  speciale  minatori  e  all'Ente          nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  per i lavoratori          dello   spettacolo  (ENPALS).  Sono  altresi'  escluse  dal          predetto  procedimento  le quote assegnate alle gestioni di          cui  agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,          per  un importo pari al 50 per cento di quello definito con          legge   23 dicembre  1996,  n.  663.  Resta  in  ogni  caso          confermato  che  per  il pagamento delle pensioni INPS sono          autorizzate,   ove   occorra,  anticipazioni  di  tesoreria          all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi          pagabili   mensilmente   da  quest'ultimo  Ente  per  conto          dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di          interessi".              Al comma 3:              - L'art.  14  della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi)  e' il          seguente:              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione          procedente indice di regola una conferenza di servizi.              2.  La  conferenza  stessa  puo'  essere  indetta anche          quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,          concerti,  nullaosta o assensi comunque denominati di altre          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi          richiesti.              2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.          In  caso  di  inutile decorso del termine l'amministrazione          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.              2-ter  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 2-bis si          applicano   anche   quando   l'attivita'  del  privato  sia          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di          competenza  di amministrazioni pubbliche diverse. In questo          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela          dell'interesse pubblico prevalente.              3.      Si      considera      acquisito      l'assenso          dell'amministrazione  la quale, regolarmente convocata, non          abbia  partecipato  alla  conferenza o vi abbia partecipato          tramite  rappresentanti privi della competenza ad esprimere          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso          entro  venti  giorni  dalla  conferenza stessa ovvero dalla          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente          previste.              3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia          espresso,  anche  nel  corso  della  conferenza, il proprio          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'          assumere  la  determinazione  di  conclusione  positiva del          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del          Consiglio  dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli          altri  casi  la  comunicazione  e' data al presidente della          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei          Ministri,  previa  delibera  del  Consiglio  medesimo, o il          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del          consiglio  regionale consigli comunali, entro trenta giorni          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la          sospensione  della  determinazione  inviata; trascorso tale          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro          trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che tenga          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei          Ministri.  Decorso  inutilmente tale termine, la conferenza          e' sciolta.              4.  Qualora  il  motivato dissenso alla conclusione del          procedimento  sia  espresso da una amministrazione preposta          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,          purche'  noti  vi  sia  stata una precedente valutazione di          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di          cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri          27 dicembre  1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4          del  5 gennaio  1989, una determinazione di conclusione del          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.              4-bis.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in          piu'   procedimenti  amministrativi  connessi,  riguardanti          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza          e'   indetta  dalla  amministrazione  o,  previa  informale          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente          a   concludere  ilprocedimento  che  cronologicamente  deve          precedere  gli altri connessi. L'indizione della conferenza          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione          coinvolta".              Al comma 4:              - L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica          29  dicembre  1973,  n.  1032 (Approvazione del testo unico          delle  norme  sulle  prestazioni previdenziali a favore dei          dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente:              "Art.  37  (Contributo  previdenziale  obbligatorio). -          L'amministrazione  cui l'iscritto appartiene versa al Fondo          di   previdenza   e  credito  un  contributo  previdenziale          obbligatorio  in  misura  pari al 7,10 per cento della base          contributiva   indicata  nell'art.  38;  il  contributo  e'          elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per          cento  dal  1 gennaio  1978;  ciascuna  amministrazione  si          rivale  a  carico del dipendente iscritto in misura pari al          2,50 per cento della base contributiva predetta.              Il  contributo  obbligatorio  per  il credito, a carico          degli  iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie,          e'  pari  allo  0,50  per  cento  dello  stipendio,  paga o          retribuzione   mensili  considerati  al  lordo  in  ragione          dell'80% per cento.              I  contributi  indicati  nei  commi precedenti non sono          rimborsabili    ancorche'    non    siano   state   erogate          prestazioni".              - Il comma 6 dell'art. 53 della legge n. 449/1997 e' il          seguente:              "6.  A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente          poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'art. 2,          comma   27,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  al          personale dipendente dalla societa' medesima spettano:                a) il  trattamento  di  fine rapporto di cui all'art.          2120  del  codice  civile  e,  per  il  periodo  lavorativo          antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata          secondo  la  normativa  vigente  prima  della  data  di cui          all'alinea   del  presente  comma.  Dalla  stessa  data  e'          soppresso   il  contributo  dovuto  dal  datore  di  lavoro          all'Istituto  postelegrafonici  ai  sensi  dell'art. 37 del          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica  29 dicembre  1973,  n.  1032.  A  decorrere dal          1 gennaio  del  secondo anno successivo alla trasformazione          in   societa'   per  azioni  dell'Ente  poste  italiane  e'          soppressa   la   gestione   separata,   istituita  in  seno          all'Istituto  postelegrafonici  ai  sensi  dell'art. 15 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n.          542,   per   l'erogazione   dell'indennita'  di  buonuscita          spettante,   dal   1 agosto  1994,  a  tutto  il  personale          dipendente  dell'Ente  in  base  all'art.  6,  comma 7, del          decreto-legge  1 dicembre  1993,  n.  487,  convertito, con          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua          liquidazione   provvede  il  commissario  nominato  per  la          gestione  stessa,  che  cura il trasferimento alla societa'          "Poste  italiane"  del  patrimonio  di detta gestione e dei          rapporti  attivi  e  passivi  ad  essa  facenti capo. Dalla          liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti          l'erogazione delle prestazioni creditizie;                b) le  prestazioni  di assistenza e mutualita', sulla          base   di   leggi,   regolamenti   e   patti  stipulati  in          applicazione  di  accordi  di  lavoro, che restano affidate          all'Istituto postelegrafonici;                c) le  prestazioni  creditizie  secondo  la normativa          vigente, da rilevare in apposita gestione;                d) il  trattamento  di  quiescenza  sulla  base della          normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere          l'Istituto postelegrafonici".              Al comma 5:              - Il  comma  6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19          dicembre  1984,  n.  863  (Misure  urgenti  a sostegno e ad          incremento dei livelli occupazionali) cosi' recita:              "6.  Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto di          formazione  e lavoro la quota di contribuzione a carico del          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a          quella  prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste          per la generalita' dei lavoratori.".              Al comma 6:              - Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n.          223  (norme  in  materia  di cassa integrazione, mobilita',          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttiva          della  comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro ed altre          disposizioni  in  materia  del  mercato  del  lavoro) cosi'          recita:              "2.  I  lavoratori  in mobilita' possono essere assunti          con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a          dodici  mesi. La quota di contribuzione a carico del datore          di  lavoro  e'  pari  a quella prevista per gli apprendisti          dalla   legge   19 gennaio   1955,   n.  25,  e  successive          modificazioni.   Nel   caso  in  cui,  nel  corso  del  suo          svolgimento,  il  predetto  contratto  venga  trasformato a          tempo  indeterminato,  il beneficio contributivo spetta per          ulteriori  dodici  mesi  in  aggiunta a quello previsto dal          comma 4".              Al comma 7:              - Il  comma  3 dell'art. 41 della legge n. 488/1999, e'          il seguente:              "3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          del  bilancio  e della programmazione economica, da emanare          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a          carico  delle  aziende  dei  versamenti  di cui al comma 2,          nonche'   le   modalita'  di  corresponsione  degli  stessi          all'INPS.".
                           |  
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            (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
     1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  l'indice di rivalutazione automatica   delle  pensioni  e'  applicato,  secondo  il  meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:   a)  nella  misura  del  100  per cento per le fasce di importo dei trattamenti  pensionistici  fino  a  tre  volte il trattamento minimo INPS;   b)  nella  misura  del  90  per  cento per le fasce di importo dei trattamenti   pensionistici  comprese  tra  tre  e  cinque  volte  il trattamento minimo INPS;   c)  nella  misura  del  75  per  cento per le fasce di importo dei trattamenti  pensionistici  superiori  a  cinque  volte  il  predetto trattamento minimo.   2.  All'articolo  59,  comma  13,  terzo  periodo,  della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".   3. A decorrere dal 1 gennaio 2001:   a)   la   misura   della  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988,  n.  544,  e'  elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione  con  eta' inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili  per  i  titolari  di  pensione  con  eta' pari o superiore a settantacinque anni;   b)   la   misura   della  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti pensionistici  di  cui  all'articolo  1,  comma  12,  della  legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 20.000 mensili.   4.  A  decorrere  dalla  medesima  data  di  cui  al  comma  1  le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo,  sono  concesse,  alle  medesime  condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni    a    carico   delle   forme   esclusive   e   sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.   5.  I  contributi  versati  dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione   facoltativa  di  cui  al  titolo  IV  del  regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6 , aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre  1963  al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni" di  cui  alla  legge  5  marzo  1963,  n. 389, sono rivalutati, per i periodi  antecedenti  la liquidazione della pensione e secondo l'anno di   versamento,   in  base  ai  coefficienti  utili  ai  fini  della rivalutazione  delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della  legge  29  maggio 1982, n. 297, e dal 1 gennaio 2001 decorrono gli  aumenti  dei  relativi  trattamenti pensionistici. Dal 1 gennaio 2001  i  contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli  versati  a  titolo  di  "Mutualita' pensioni" sono rivalutati annualmente  con  le  modalita' previste dal presente comma. Non sono rivalutati  i  contributi  versati  a titolo di "Mutualita' pensioni" afferenti  i  periodi  successivi  al  31  dicembre  1996,  che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565   6.   Ai   fini  dell'esercizio  del  diritto  di  opzione  di  cui all'articolo  1,  comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale  erogatore  rilascia  a richiesta due schemi di calcolo della  liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il  sistema  contributivo  e con il sistema contributivo. La predetta opzione non puo' essere esercitata prima del 1 gennaio 2003.   7.  L'articolo  7  del  decreto-legge  12  settembre 1983, n. 463, convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non  si  applica  ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.   8.  I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilita' alle vedove  ed  agli  orfani  dei  cittadini  italiani,  che  siano stati perseguitati  nelle  circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo  1955,  n.  96,  e  successive  modificazioni,  ed  ai quali la commissione  di  cui  all'articolo  8  della predetta legge n. 96 del 1955,  e  successive  modificazioni,  ha  gia' riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali   del   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli   uffici  locali  e  dei  servizi  del  predetto  Ministero  le competenze   relative   alla   liquidazione  degli  assegni  vitalizi riconosciuti  dalla  competente  commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.   9.  Per  favorire  la  continuita'  della  copertura  assicurativa previdenziale  nel  caso  dei  lavori  discontinui e negli altri casi previsti  dalle  disposizioni  del capo II del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.  564,  e  successive  modificazioni, nonche' dei lavoratori  iscritti  alla  Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e successive modificazioni, attraverso  il  concorso  agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto   ovvero   prosecuzione  volontaria,  e'  istituito,  presso l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS), un apposito Fondo.  Il  Fondo  e' alimentato con il contributo di solidarieta' di cui  all'articolo  37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche'  da  un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50  miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.   10.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e' inserito il seguente:   "2-bis.  L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresi' concessa   in   presenza   dei   requisiti  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".   11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  sono  stabiliti  modalita',  condizioni e termini  del  concorso  di  cui  al  comma  9 agli oneri a carico del lavoratore,  in  materia  di  copertura  assicurativa per periodi non coperti  da  contribuzione,  previsti  dal citato capo il del decreto legislativo  16  settembre  1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche'  dell'applicazione  delle  predette  disposizioni,  in quanto compatibili,  anche  ai  periodi  non  coperti  da  contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.   12.  L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato.   13.  L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente:   "3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  e'  stabilita  la  misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo  3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per  i  periodi  in  cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto    a   quella   convenzionale   ovvero   abbiano   usufruito dell'indennita'  di disponibilita' di cui all'articolo. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura".   14.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001 la gestione finanziaria e patrimoniale  dell'Istituto  nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)  e'  unica,  ed  e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni ad   esso   affidate,   le   quali   conservano   autonoma  rilevanza economico-patrimoniale   nell'ambito   della   gestione   complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la  competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati  di  vigilanza  di  cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.   15.  Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili.   16.  Gli  enti  pubblici,  che  gestiscono  forme  di previdenza e assistenza  obbligatorie,  affidano l'attivita' di consulenza legale, difesa  e  rappresentanza  alle  avvocature  istituite presso ciascun ente.  Nei  casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta  attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti presso  altri  enti  del  comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano   i   relativi   aspetti   organizzativi,  normativi  ed economici.  Il  trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle  avvocature  costituite  presso  gli  enti  e'  disciplinato dai rispettivi  contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.   17.  Per  il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma  31,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata per l'anno  2001  la  spesa  di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione  possono  acquisire  a  titolo gratuito partecipazioni della societa' per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione.   18.  I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che  hanno  effettuato  versamenti  mensili utilizzando bollettini di conto  corrente  postale  prestampati  predisposti dall'INPS, recanti importi  inferiori  a  quelli  successivamente accertati come dovuti, possono,  in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9,  della  legge  8  agosto  1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione  delle somme gia' versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.   19.  Al fine di sopperire alle necessita' della gestione del Fondo credito    per    i    dipendenti   postali   gestito   dall'Istituto Postelegrafonici  (IPOST) a decorrere dal 1 agosto 1994, e' disposto, entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,   il   trasferimento   della   somma   di  lire  100  miliardi dall'Istituto    nazionale    di    previdenza   per   i   dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST. 
                                         Note all'art. 69:              Al comma 1:              - Il comma 1 dell'art. 34 della legge n. 448/1998 e' il          seguente:              "1.  Con  effetto  dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di          rivalutazione  delle  pensioni  si applica per ogni singolo          beneficiario   in  funzione  dell'importo  complessivo  dei          trattamenti   corrisposti   a   carico   dell'assicurazione          generale  obbligatoria  e  delle  relative  gestioni  per i          lavoratori   autonomi,   nonche'   dei  fondi  sostitutivi,          esclusivi   ed  esonerativi  della  medesima  e  dei  fondi          integrativi  ed  aggiuntivi  di  cui  all'art. 59, comma 3,          della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (166). L'aumento della          rivalutazione   automatica   dovuto   in  applicazione  del          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in          misura   proporzionale  all'ammontare  del  trattamento  da          rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".              Al comma 2:              -  Il comma 13 dell'art. 59 della legge n. 449/97, come          modificato dalla presente legge e' il seguente:              "13.  Sui  trattamenti pensionistici superiori a cinque          volte  il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i          superstiti  e  dalle forme di essa sostitutive od esclusive          non  spetta  la perequazione automatica al costo della vita          prevista  per  l'anno  1998.  Per  le  pensioni  di importo          superiore  a cinque volte il predetto trattamento minimo ed          inferiore   a  tale  limite  incrementato  della  quota  di          perequazione,  l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e'          comunque   attribuito   fino  a  concorrenza  del  predetto          limite maggiorato.  A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un          periodo   di   due  anni  l'indice  di  perequazione  delle          pensioni:                a) e' applicato nella misura del trenta per cento per          le  fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese          tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;                b) non  trova  applicazione  per  le fasce di importo          superiori a otto volte il predetto trattameno minimo".              Al comma 3:              - Il  testo dei commi 2 e 12 dell'art. 1 della legge 29          dicembre 1988, n. 544, e' riportato in nota all'art. 78.              Al comma 5:              - Si riporta il testo degli articoli del titolo IV ( da          85  a  96) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,          convertito,  con  modificazioni, della legge 6 aprile 1936,          n.  1155 (perfezionamento e coordinamento legislativo della          previdenza sociale).              "Art.   85.  -  Possono  iscriversi  nell'assicurazione          facoltativa  per pensioni di invalidita' e di vecchiaia: 1)          le    persone    appartenenti   alle   categorie   soggette          all'assicurazione  obbligatoria,  indicate nell'art. 37; 2)          coloro  che  abbiano  perduto  la  qualita'  di  assicurato          obbligatorio;  3)  gli  artigiani,  i  coltivatori agricoli          diretti  (proprietari,  affittuari,  coloni  e mezzadri), i          commercianti,  gli  industriali,  gli esercenti professioni          liberali,  che  paghino  annualmente allo Stato per imposte          dirette  una  somma  non  superiore  a L. 1000; 4) le donne          maritate  che  attendono  alle  cure  domestiche  ed il cui          marito  sia  compreso  in  una  delle precedenti categorie.          Possono  essere  ammesse  anche  le  donne  che,  con altro          vincolo  di  parentela,  accudiscono  alle  cure domestiche          presso  persone comprese nelle precedenti categorie, quando          risulti  che non hanno redditi di alcuna specie per i quali          paghino  annualmente  allo  Stato, per imposte dirette, una          somma superiore a L. 120; 5) gli impiegati per i quali, pur          essendo  stato  superato  il  limite di stipendio stabilito          dall'art.  38,  con  contratto collettivo di lavoro o norma          equiparata   sia  stato  assunto  l'obbligo  di  continuare          l'assicurazione ai sensi del presente titolo.              Art.  86. - Su richiesta di associazioni professionali,          di  casse  mutue  di  malattia  create  in base a contratti          collettivi  di  lavoro o a norme assimilate, di societa' di          mutuo   soccorso,   di  aziende  industriali,  commerciali,          agricole  e  di  amministrazioni pubbliche, l'istituto puo'          effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i          rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti.              Art.  87. - L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa          per  l'invalidita'  e per la vecchiaia puo' essere fatta in          una delle seguenti due forme: 1) nel ruolo della mutualita'          con   la   rinunzia,  cioe',  al  rimborso  dei  versamenti          eseguiti,  in  caso  di morte dell'assicurato; 2) nel ruolo          dei  contributi  riservati, col vincolo cioe', del rimborso          dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in          caso  di  morte  dell'assicurato  prima  della liquidazione          della pensione.              In  mancanza  di  indicazione  del ruolo, la iscrizione          s'intende  chiesta,  e  viene d'ufficio eseguita, nel ruolo          del contributi riservati.".              Art.  88.  -  Le  donne  che  alla  data del matrimonio          cessano  dal  rapporto  di lavoro prima di aver versato 240          contributi  settimanali,  ma dopo averne versati almeno 48,          hanno  diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi          dell'art.  6,  ovvero al compimento del cinquantacinquesimo          anno  di eta', di liquidare con le norme dell'assicurazione          facoltativa   la   pensione  corrispondente  ai  contributi          versati.              Fuori  dell'ipotesi  prevista dall'art. 57 in tutti gli          altri  casi in cui per una persona si interrompa o cessi il          rapporto  di  lavoro  prima  che  siano  stati  versati 480          contributi   settimanali,   essa  puo'  ottenere  che  tali          versamenti  le  siano  computati  utili  agli effetti della          liquidazione di una pensione in caso d'invalidita' o per la          vecchiaia, purche' effettuati versamenti nell'assicurazione          facoltativa  nella  misura e secondo le norme stabilite dal          regolamento.              Sono  computati  utili  agli effetti dei precedenti due          comma  anche  i  versamenti  fatti  alla Cassa nazionale di          previdenza, anteriormente al 1 luglio 1920.              Art. 89. - La liquidazione della pensione per vecchiaia          puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritto le          due condizioni seguenti: 1) che abbia compiuto almeno dieci          anni di iscrizione; 2) che abbia compiuta l'eta' di 60 anni          se  uomo, e di 55 anni se donna, o se appartenga a speciali          categorie  di  lavoratori  addetti a industrie pericolose o          insalubri indicate nel regolamento.              Quando  l'assicurato  abbia  raggiunto  il settantesimo          anno  di  eta',  ha  facolta' di conseguire la liquidazione          della  pensione,  anche  senza  avere  compiuto  dieci anni          d'iscrizione.              Art.   90.   -   La  liquidazione  della  pensione  per          invalidita'   puo'   effettuarsi   quando   concorrano  per          l'iscritto   le  due  condizioni  seguenti:  1)  che  abbia          compiuto  almeno  cinque  anni  di  iscrizione;  2) che sia          riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61.              Nel   caso  in  cui  sia  riconosciuta  la  invalidita'          dell'iscritto,  senza  che  si verifichino le condizioni di          cui  ai  numeri  1  e  2  dell'articolo  precedente,  se la          pensione   risultante   dalla  anticipata  liquidazione  e'          inferiore  a  120  lire  annue,  essa  viene elevata a tale          misura  mediante  un'assegnazione speciale, alle condizioni          stabilite dal regolamento (103).              (103)   Comma   da  ritenersi  implicitamente  abrogato          dall'art.  29,  legge 4 aprile 1952, n. 218, riportata alla          voce  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti (Assicurazione          obbligatoria per).              Art.  91. - Gli assicurati obbligatori e coloro i quali          hanno    i    requisiti    per   l'iscrizione   nei   ruoli          dell'assicurazione  facoltativa,  qualora  si trovino nelle          condizioni  di  eta'  o  di  invalidita'  richieste  per la          liquidazione  della pensione nell'assicurazione facoltativa          medesima,   possono   costituirsi   una  rendita  vitalizia          immediata   mediante   versamento   del   valore   capitale          corrispondente.              Art.  92.  -  La determinazione delle quote di pensione          per  i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa          viene  fatta  in base a tariffe deliberate dal Consiglio di          amministrazione  e  approvate con decreto Reale su proposta          del Ministro per le corporazioni.              L'iscritto puo' fare versamenti in qualunque tempo e in          qualunque misura, con le norme stabilite nel regolamento.              Art.  93.  -  Le pensioni di invalidita' e di vecchiaia          liquidate  in  base ai versamenti facoltativi decorrono dal          primo  giorno  del  mese  successivo  a quello nel quale e'          presentata la domanda.              Art.  94.  -  Il contributo dello Stato di cui all'art.          59, lettera c), e' assegnato dall'istituto al momento della          liquidazione  di  ciascun  conto individuale sotto forma di          pensione complementare a quella costituita con i versamenti          volontari.              La  misura  della pensione complementare a carico dello          Stato  e'  per  gli  assicurati non obbligatori eguale alla          terza  parte  e  per gli assicurati obbligatori eguale alla          sesta  parte  della  pensione  costituita  con i versamenti          volontari,  non  computando  tra  questi i versamenti per i          quali  siano  gia'  state  assegnate  le  quote di concorso          secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.              La pensione complementare a carico dello Stato non puo'          superare L. 100 annue.              Art.  95.  -  Se  prima  che  sia liquidata la pensione          avvenga  la  morte  dell'iscritto  nel ruolo dei contributi          riservati,  la  somma  costituita  dai versamenti eseguiti,          senza gli interessi accumulati, sara' assegnata nell'ordine          e con le norme seguenti:                a) al coniuge;                b) ai figli legittimi o naturali;                c) agli ascendenti;                d) agli  altri  discendenti  non  compresi  sotto  la          lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche', tanto per          i  discendenti  quanto  per  i  fratelli  e per le sorelle,          concorrano  queste  due  condizioni: che siano minori di 18          anni  o  inabili  al  lavoro;  che  vivessero  a carico del          defunto.              Se  il  coniuge  concorra con i figli, due quinti della          somma  saranno  assegnati  al coniuge e tre ai figli; se in          mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti,          tre  quinti  della somma saranno assegnati al coniuge e due          quinti  agli  ascendenti;  in  mancanza  dei  figli e degli          ascendenti,   la   somma  sara'  interamente  assegnata  al          coniuge.              In  mancanza  del coniuge la somma sara' interamente, e          in  parti  eguali,  assegnata  ai  figli,  e in mancanza di          questi,  agli  ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli          altri, sara' interamente, e in parti eguali, assegnata agli          aventi diritto indicati sotto la lettera d).              Per  avere  diritto  alle  assegnazioni  stabilite  dal          presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto,          a  pena  di  decadenza,  entro il termine di due anni dalla          morte dell'iscritto.              Art.  96.  -  L'Istituto  e'  autorizzato ad effettuare          assicurazioni  facoltative  per  la  tubercolosi  e  per la          maternita',  nei  limiti  e  alle  condizioni  che  saranno          stabiliti  dal  Consiglio  di  amministrazione,  sentito il          parere  dei  competenti Comitati speciali, ed approvati dal          Ministro per le corporazioni.".              - La  legge  5  marzo  1963,  n.389  (istituzione della          "mutualita'   pensioni"   a  favore  delle  casalinghe)  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1963, n. 90.              - L'art.   3   della   legge   29  maggio  1982,  n.297          (disciplina  del  trattamento  di  fine rapporto e norme in          materia pensionistica) cosi' recita:              "Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - A decorrere          dall'anno  1983  e  con  effetto  dal  1 aprile, 1 luglio e          1 ottobre  di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle          quali si applica la perequazione automatica di cui all'art.          19  della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'art. 9 della          legge  3 giugno  1975. n. 160 e successive modificazioni ed          integrazioni,  ivi  comprese  quelle  erogate in favore dei          soggetti  il  cui  trattamento  e' regolato dall'articolo 7          della  predetta legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'articolo          14-septies  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  29 febbraio          1980,   n.  33,  sono  aumentati  nella  misura  pari  alla          variazione  percentuale,  come definita nel comma seguente,          dell'indice  del  costo  della vita calcolato dall'ISTAT ai          fini  della  scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori          dell'industria.              Alle  date  di cui al comma precedente la variazione si          determina confrontando il valore medio dell'indice relativo          al  periodo  compreso  tra l'ottavo ed il sesto mese con il          valore  medio  dell'indice relativo al periodo compreso tra          l'undicesimo  ed  il nono mese anteriori a quello da cui ha          effetto l'aumento.              Con  la  stessa  decorrenza  le  pensioni alle quali si          applicano  le norme di cui all'art. 10 della legge 3 giugno          1975,  n.  160,  vengono  aumentate di una quota aggiuntiva          pari  al  prodotto  che  si ottiene moltiplicando il valore          unitario,  fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili,          per  il  numero dei punti di contingenza che sono accertati          nel modo indicato nel comma seguente.              Il  numero dei punti e' uguale a quello accertato per i          lavoratori  con riferimento ai periodi indicati nel secondo          comma.              Gli  aumenti  di  cui ai precedenti commi primo e terzo          sono  esclusi  dalla  misura della pensione da assoggettare          alla  perequazione  annuale avente decorrenza dal 1 gennaio          dell'anno successivo.              L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la          perequazione  automatica  delle  pensioni e' effettuato con          decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre.              A  decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione          o  assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976,          n.  177, le variazioni nella misura mensile dell'indennita'          integrativa  speciale  di cui alla legge 27 maggio 1959, n.          324,    e    successive   modificazioni,   sono   apportate          trimestralmente  sulla  base  dei  punti  di variazione del          costo  della  vita  registrati  tra gli indici indicati nel          secondo  comma  del  presente  articolo.  Con  decreto  del          Ministro  del  tesoro  sono adeguate dalla predetta data le          aliquote     contributive     delle    relative    gestioni          previdenziali.              Per  le pensioni liquidate con decorrenza successiva al          30 giugno  1982  la  retribuzione  annua  pensionabile  per          l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la          vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori dipendenti e'          costituita   dalla   quinta   parte   della   somma   delle          retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o          corrispondenti   a  periodi  riconosciuti  figurativamente,          ovvero  ad  eventuale  contribuzione volontaria, risultante          dalle  ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la          decorrenza della pensione.              A   ciascuna   settimana   si   attribuisce  il  valore          retributivo    corrispondente   alla   retribuzione   media          dell'anno  solare  cui la settimana stessa si riferisce, la          retribuzione  media  di  ciascun  anno  solare si determina          suddividendo  le  retribuzioni  percepite  in  costanza  di          rapporto  di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti          figurativamente    ovvero    ad   eventuale   contribuzione          volontaria   per  il  numero  delle  settimane  coperte  da          contribuzione   obbligatoria,  effettiva  o  figurativa,  o          volontaria.              Per  l'anno  solare  in  cui  cade  la decorrenza della          pensione  sono  prese  in  considerazione  le  retribuzioni          corrispondenti  ai  periodi  di  paga scaduti anteriormente          alla decorrenza stessa.              La   retribuzione  media  settimanale  determinata  per          ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi          del  comma precedente non e' presa in considerazione per la          parte   eccedente   la   retribuzione  massima  settimanale          pensionabile  in  vigore nell'anno solare da cui decorre la          pensione.              Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di          retribuzione annua di cui all'art. 19 della legge 23 aprile          1981,  n. 155 ai fini della determinazione della pensione a          carico  del  Fondo  pensione  dei lavoratori dipendenti, e'          adeguato  annualmente  con  effetto  dal  1 gennaio  con la          disciplina  della  perequazione  automatica prevista per le          pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al          trattamento minimo.              Qualora  il  numero  delle  settimane  di contribuzione          utili   per  la  determinazione  della  retribuzione  annua          pensionabile   sia  inferiore  a  260,  ferma  restando  la          determinazione   della   retribuzione   media   settimanale          nell'ambito  di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo,          nono,   decimo,   undicesimo   e  dodicesimo  del  presente          articolo,  la retribuzione annua pensionabile e' data dalla          media  aritmetica  delle  retribuzioni  corrispondenti alle          settimane di contribuzioni esistenti.              Agli  oneri  derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori          dipendenti   dall'applicazione  del  presente  articolo  si          provvede  elevando  le  aliquote  contributive a carico dei          datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria          per   l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei          lavoratori  dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi          domestici  e  familiari ed i pescatori della piccola pesca,          con  decorrenza  dal periodo di paga in corso alla data del          1 luglio  1982  nella  misura  dello  0,30  per cento della          retribuzione  imponibile  e  con  decorrenza dal periodo di          paga  in  corso  alla  data del 1 gennaio 1983 nella misura          ulteriore   dello   0,20   per   cento  della  retribuzione          imponibile.              I  datori  di  lavoro detraggono per ciascun lavoratore          l'importo  della  contribuzione  aggiuntiva di cui al comma          precedente  dall'ammontare  della  quota del trattamento di          fine  rapporto  relativa  al  periodo  di riferimento della          contribuzione   stessa.  Qualora  il  trattamento  di  fine          rapporto  sia  erogato  mediante  forme  previdenziali,  la          contribuzione  aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto          per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo          spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.".              - L'art.  4  del decreto legislativo 16 settembre 1996,          n.565 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma          33,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, in materia di          riordino   della   discipina   della  gestione  "mutualita'          pensioni"  di  cui  alla  legge 5 marzo 1963, n. 389) cosi'          recita:              "Art.  4  (Calcolo del trattamento pensionistico). - 1.          L'importo del trattamento pensionistico determinato secondo          il   sistema   contributivo   in   vigore   per   i  regimi          pensionistici  obbligatori  di cui all'art. 1, commi da 6 a          10,  della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  salvo  quanto          disposto al comma secondo.              2.  Tenuto  conto  della  peculiarita'  della  forma di          assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di          trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico          sono   specificamente   determinati  in  apposite  tabelle,          approvate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          del  bilancio  e della programmazione economica, sentito il          nucleo  di  valutazione  della  spesa  previdenziale di cui          all'art.  1,  comma  44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.          Con  le medesime modalita' i coefficienti cosi' determinati          possono   essere   variati   su   proposta   del   comitato          amministratore  del  Fondo,  ogni  qualvolta  se  ne  renda          necessaria la modifica.              3.   L'importo   della   pensione   di   inabilita'  e'          determinato   moltiplicando  il  montante  individuale  dei          contributi  per  il coefficiente di trasformazione relativo          all'eta'  di  cinquantasette anni o a quello dell'effettiva          eta' di pensionamento, se superiore.".              Al comma 6:              - Il  comma  23  dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995,          n.335  (riforma  del  sistema  pensionistico obbligatorio e          complementare) e' il seguente:              "23.  Per  i  lavoratori  di  cui  ai  commi 12 e 13 la          pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei          requisiti  di anzianita' contributiva e anagrafica previsti          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata          in  via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai          medesimi  lavoratori  e'  data  facolta'  di  optare per la          liquidazione  del  trattamento pensionistico esclusivamente          con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle          relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al          comma  19,  a condizione che abbiano maturato un'anzianita'          contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno          cinque nel sistema medesimo.              Al comma 7:              - L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre          1983,  n.  638  (misure  urgenti in materia previdenziale e          sanitaria  e  per  il  contenimento  della  spesa pubblica,          disposizioni    per    vari    settori    della    pubblica          amministrazione e proroga di taluni termini) cosi' recita:              "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare          ai  lavoratori  dipendenti  nel  corso dell'anno solare, ai          fini    delle    prestazioni    pensionistiche   a   carico          dell'Istituto  nazionale della previdenza sociale, per ogni          anno  solare  successivo  al  1983  e'  pari a quello delle          settimane     dell'anno     stesso     che     disciplinano          l'accreditamento  figurativo,  sempre  che risulti erogata,          dovuta  o  accreditata  figurativamente  per ognuna di tali          settimane   una   retribuzione   non   inferiore   al   30%          dell'importo  del  trattamento minimo mensile di pensione a          carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore          all'1 gennaio   dell'anno   considerato.  A  decorrere  dal          periodo  di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1984, il          limite  minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la          misura  minima  giornaliera  dei salari medi convenzionali,          per  tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza          e  assistenza  sociale  non  puo' essere inferiore al 7,50%          dell'importo  del  trattamento  minimo mensile di persone a          carico  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore          al 1 gennaio di ciascun anno.              2.  In  caso  contrario  viene accreditato un numero di          contributi  settimanali  pari  al quoziente arrotondato per          eccesso   che   si   ottiene   dividendo   la  retribuzione          complessivamente    corrisposta,   dovuta   o   accreditata          figurativamente  nell'anno  solare,  per la retribuzione di          cui  al  comma  precedente. I contributi cosi' determinati,          ferma  restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad          un  periodo comprendente tante settimane retribuite, e, che          hanno  dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti          sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a          decorrere  dall'ultima  settimana  lavorativa o accreditata          figurativamente compresa nell'anno.              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si          applicano  per  i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai          fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le          quali  e'  previsto  un  requisito  contributivo  a  carico          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.              4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,          il  numero  dei  contributi  settimanali  da accreditare ai          lavoratori  per  il  periodo  compreso  tra il primo giorno          dell'anno  stesso e la data di decorrenza della pensione si          determina  applicando  le  norme di cui ai precedenti commi          limitatamente   alle   settimane   comprese   nel   periodo          considerato  per le quali sia stata prestata attivita o che          abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso          criterio  si applica per le altre prestazioni previdenziali          e assistenziali.              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3 e 4 del          presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai          servizi  domestici  e familiari, agli operai agricoli, agli          apprendisti e ai periodi di servizio militare equiparato.              6. A decorrere dal 1 ottobre 1983 il primo e il secondo          comma   dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  31 dicembre  1971, n. 1403, sono sostituiti dai          seguenti:              "Ai  fini  del  diritto alle prestazioni assicurative a          carico  dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale,          nel  corso  di un trimestre solare il numero dei contributi          settimanali  da  accreditare al lavoratore e' pari a quello          delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali          risulti  versata  o  dovuta  la  contribuzione  in  base al          presente  decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti          una  contribuzione  media corrispondente ad un minimo di 24          ore lavorative.              In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero  di          contributi  settimanali  pari al quoziente, arrotondato per          eccesso,   che   si   ottiene  dividendo  la  contribuzione          complessiva  del  predetto  trimestre  solare per l'importo          contributivo corrispondente a 24 ore lavorative .              7.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1984 l'importo minimo          della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati          i  contributi  volontari non puo' essere inferiore a quello          della  retribuzione  media  della classe di retribuzione di          cui  alla  tabella  F  allegata  al decreto-legge 29 luglio          1981,  n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26          settembre  1981,  n.  537,  pari o immediatamente inferiore          alla  retribuzione settimale determinata ai sensi del comma          1 del presente articolo.              8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da          tutte     le    categorie    di    prosecutori    volontari          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia  e  i superstiti dei lavoratori dipendenti e'          quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di          cui  al  precedente comma le aliquote percentuali in vigore          per   ciascuna   categoria.  Per  le  categorie  tenute  al          versamento  di contributi volontari mensili tale importo e'          ragguagliato al mese.              9.    Ai   fini   dell'accertamento   del   diritto   e          dell'anzianita'  contributiva  per  la determinazione della          misura  delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita', di          invalidita'  ed  ai  superstiti  degli  operai agricoli, da          liquidare  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per          l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori          dipendenti,  il  requisito minimo di contribuzione annua e'          elevato   a   270   giornate  di  contribuzione  effettiva,          volontaria  o  figurativa e, conseguentemente, il requisito          minimo  di  contribuzione, per tutte le categorie di operai          agricoli,  resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione          di  quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia          e  per  indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  per  il          diritto  alla  pensione di anzianita'. Per il conseguimento          dello  stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di          35   anni   di   iscrizione  negli  elenchi  nominativi  di          categoria;  4.050  giornate per il diritto alla pensione di          vecchiaia;  1.350  giornate per il diritto alla pensione di          invalidita',  di  cui almeno 270 nel quinquennio precedente          la domanda di pensione.              10.   Le  giornate  eccedenti  le  270  possono  essere          riferite   ad   un  anno  successivo  nel  quale  risultino          accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.              11.  Per la contribuzione relativa a periodi successivi          al  31 dicembre  1983, qualora nel corso dell'anno sussista          anche  contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra          agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun          anno un numero di settimane superiore a 52.              12. I contributi versati o accreditati relativamente al          lavoro  agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in          numero  inferiore  a  270 giornate per anno sono rivalutati          per  i  coefficienti  2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli          uomini e per le donne e i ragazzi.              12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma          precedente  non possono, comunque, essere computati piu' di          270 contributi giornalieri per anno.              13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno          il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,          possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i          superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi          fino alla concorrenza del predetto numero.              -  La  legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore          dei  pescatori  della piccola pesca marittima e delle acque          interne) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958,          n. 83.     Al comma 8:              -  Il  testo  degli articoli 1 e 8 della legge 10 marzo          1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici          anti  fascisti  o razziali e dei loro familiari superstiti)          e' il seguente:              "Art.  1.  - Ai cittadini italiani, i quali siano stati          perseguitati,  a  seguito  dell'attivita'  politica da loro          svolta  contro  il  fascismo  anteriormente all'8 settembre          1943,   e   abbiano  subito  una  perdita  della  capacita'          lavorativa  in misura non inferiore al 30 per cento, verra'          concesso,  a  carico  del  bilancio dello Stato, un assegno          vitalizio  di  benemerenza in misura pari a quello previsto          dalla  tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,          compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento          gradi: ufficiali inferiori.              Tale  assegno  sara'  attribuito  qualora  causa  della          perdita della capacita' lavorativa siano stati:                a) la  detenzione  in  carcere  per  reato politico a          seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale          speciale  per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari          per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si          tratti   di   condanne  inflitte  per  i  reati  contro  la          personalita'  internazionale  dello  Stato,  previsti dagli          articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non          siano  state  annullate  da  sentenze di revisione ai sensi          dell'art.   13   del  decreto  legislativo  luogotenenziale          5 ottobre 1944, n. 316;                b) l'assegnazione  a  confino  di polizia o a casa di          lavoro,  inflitta  in dipendenza dell'attivita' politica di          cui  al  primo  comma,  ovvero  la  carcerazione preventiva          congiunta   a   fermi  di  polizia,  causati  dalla  stessa          attivita'  politica,  quando per il loro reiterarsi abbiano          assunto carattere persecutorio continuato;                c) atti  di  violenza  o  sevizie  subiti in Italia o          all'estero  ad opera di persone alle dipendenze dello Stato          o   appartenenti   a  formazioni  militari  o  paramilitari          fasciste, o di emissari del partito fascista;                d) condanne  inflitte da tribunali ordinari per fatti          connessi  a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni          dichiaratamente  antifasciste  e  che abbiano comportato un          periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;                e) la    prosecuzione    all'estero    dell'attivita'          antifascista  con  la  partecipazione alla guerra di Spagna          ovvero  l'internamento  in  campo  di  concentramento  o la          condanna  al  carcere  subiti in conseguenza dell'attivita'          antifascista svolta all'estero.              Un  assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle          identiche  ipotesi,  ai  cittadini  italiani  che  dopo  il          7 luglio  1938,  abbiano  subito  persecuzioni  per  motivi          d'ordine razziale.              Art.  8.  - Le domande per conseguire i benefici di cui          alla  presente  legge  verranno sottoposte all'esame di una          commissione,   nominata  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio   dei   Ministri   di  concerto  con  i  Ministri          dell'interno,  della  giustizia,  del tesoro e del lavoro e          della previdenza sociale, la quale sara' composta:                a) di   un   rappresentante   della   Presidenza  del          Consiglio  dei  Ministri,  con funzioni di presidente, e di          uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati;                b) di  tre rappresentanti dell'Associazione nazionale          perseguitati politici italiani antifascisti.              La   composizione   della   commissione  integrata  con          l'inclusione  di  un  segretario,  senza  diritto  di voto,          scelto  tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo          centrale  del  Ministero  del tesoro e nominato con decreto          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con          il Ministro del tesoro.              Al   presidente,   ai  membri  e  al  segretario  della          commissione  predetta  spettano  i compensi previsti per il          comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.              Per  la validita' delle deliberazioni della commissione          e'  richiesta  la  presenza  del  presidente e di almeno la          meta' degli altri componenti.              Le   deliberazioni   della  commissione  sono  adottate          a maggioranza.              A parita' di voti prevale quello del presidente".              Al comma 9:              -  Il testo delle disposizioni del Capo II (articoli da          5  a  8)  del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 39,          della   legge   8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di          contribuzione  figurativa  e  di copertura assicurativa per          periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente:                                   "Capo II          Disposizioni  in  materia  di  copertura  assicurativa  per                     periodi non coperti da contribuzione.              Art.  5  (Periodi  di  interruzione  o  sospensione del          rapporto   di  lavoro).  -  1.  In  favore  degli  iscritti          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa          sostitutive   ed   esclusive,   i   periodi  successivi  al          31 dicembre   1996,   di  interruzione  o  sospensione  del          rapporto  di  lavoro previsti da specifiche disposizioni di          legge  o  contrattuali  e  privi di copertura assicurativa,          possono  essere  riscattati,  nella  misura  massima di tre          anni,  a  domanda,  mediante  il  versamento  della riserva          matematica  secondo  le  modalita' di cui all'art. 13 della          legge  12 agosto  1962, n. 1338, e successive modificazioni          ed integrazioni.              2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma          1   possono   essere   autorizzati,  in  alternativa,  alla          prosecuzione  volontaria  del versamento dei contributi nel          fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18          febbraio 1983, n. 47.              Art.  6  (Periodi di formazione professionale, studio e          ricerca  e  di inserimento nel mercato del lavoro). - 1. In          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti          e  alle  forme  di essa sostitutive ed esclusive, i periodi          successivi    al    31 dicembre    1996,    di   formazione          professionale,  di  studio o di ricerca, privi di copertura          assicurativa,  finalizzati  alla  acquisizione  di titoli o          competenze  professionali  richiesti  per  l'assunzione  al          lavoro  o  per  la progressione in carriera, possono essere          riscattati  a  domanda,  qualora,  ove  previsto, sia stato          conseguito  il  relativo  titolo  o  attestato, mediante il          versamento della riserva matematica secondo le modalita' di          cui  all'art.  13  della  legge  12 agosto 1962, n. 1338, e          successive modificazioni e integrazioni.              2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata          anche  per  i  periodi  corrispondenti  alle  tipologie  di          inserimento  nel  mercato  del  lavoro  ove non comportanti          rapporti    di    lavoro    con   obbligo   di   iscrizione          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa          sostitutive ed esclusive.              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale  sono individuati i corsi di formazione          professionale,  i  periodi  di  studio  o  di  ricerca e le          tipologie  di  ingresso  al mercato del lavoro ammessi alla          copertura assicurativa ai sensi del comma 1.              Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro          e  l'altro  nel  caso  di  lavori  discontinui, stagionali,          temporanei).    -    1.    In    favore    degli   iscritti          all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',          la   vecchiaia   e  i  superstiti  e  alle  forme  di  essa          sostitutive  ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro          dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i          periodi  intercorrenti  successivi al 31 dicembre 1996, non          coperti  da contribuzione obbligatoria o figurativa possono          essere  riscattati, a domanda, mediante il versamento della          riserva  matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13          della   legge   12 agosto   1962,  n.  1338,  e  successive          modificazioni ed integrazioni.              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai          sensi  della  legge  18 febbraio  1983,  n.  47.  Per  tale          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi          assicurativi di cui al comma 1.              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai          commi  1  e  2,  i  soggetti  interessati devono provare la          regolare  iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  e  il          permanere  dello  stato  di  disoccupazione  per  tutto  il          periodo  per cui si chiede la copertura mediante riscatto o          contribuzione volontaria.              Art.  8  (Periodi  intercorrenti  nel  lavoro  a  tempo          parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In          favore    degli    iscritti    all'assicurazione   generale          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti          e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono          attivita'  di  lavoro  dipendente con contratti di lavoro a          tempo  parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i          periodi,   successivi   al   31 dicembre   1996,   di   non          effettuazione  della prestazione lavorativa, non coperti da          contribuzione  obbligatoria,  possono  essere riscattati, a          domanda,  mediante  il  versamento della riserva matematica          secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  13  della  legge          12 agosto  1962,  n.  1338,  e  successive modificazioni ed          integrazioni.              2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati          nel   comma   medesimo   possono   essere  autorizzati,  in          alternativa,  alla  prosecuzione  volontaria del versamento          dei  contributi  nel fondo pensionistico di appartenenza ai          sensi  della  legge  18  febbraio  1983,  n.  47.  Per tale          autorizzazione  e'  richiesto il possesso di almeno un anno          di  contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi          assicurativi di cui al comma 1.              3.  Ai  fini  dell'esercizio  della  facolta' di cui ai          commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato          di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto          il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto          o contribuzione volontaria".              -  Il  comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, e'          il seguente:              "26.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1996,  sono  tenuti          all'iscrizione   presso  una  apposita  Gestione  separata,          presso     I'INPS,     e     finalizzata     all'estensione          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".              -  Il  comma 1 dell'art. 37 della legge n. 488/1999, e'          il seguente:              "1.  A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di          tre  anni,  sugli  importi  dei  trattamenti  pensionistici          corrisposti   da   enti  gestori  di  forme  di  previdenza          obbligatorie  complessivamente superiori al massimale annuo          previsto  dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,          n.  335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di          solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita'          e  termini  stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, da          emanare  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in          vigore della presente legge".              Al comma 10:              -  L'art.  5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.          184  (Attuazione  della  delega  conferita dall'articolo 1,          comma  39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di          ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai          fini  pensionistici),  cosi' come modificato dalla presente          legge, e' il seguente:              "Art.  5  (Estensione  del  regime  della  prosecuzione          volontaria  INPS  alle  altre  forme di previdenza) - 1. Le          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica   31 dicembre   1971,  n.  1432,  e  alla  legge          18 febbraio  1983,  n.  47,  e  successive modificazioni ed          integrazioni,  come  modificate  dal  presente  capo,  sono          estese  agli  iscritti  ai  fondi  sostitutivi ed esclusivi          dell'assicurazione  generale  obbligatoria ed alla gestione          di  cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.          335.              2.  L'autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria e'          concessa  se  l'assicurato  nel  quinquennio  precedente la          domanda   puo'   far  valere,  nell'assicurazione  generale          obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della          medesima  presso il quale chiede di effettuare i versamenti          volontari,   uno   dei   seguenti  requisiti  di  effettiva          contribuzione, anche non continuativa:                a) 36 contributi mensili;                b) 156 contributi settimanali;                c) 279   contributi   giornalieri  agricoli  per  gli          uomini;                d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e          i giovani;                e) 65    settimane    per    i   lavoratori   addetti          esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n.          9,  e  76  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936,          n. 1155.              Resta  fermo  il  requisito  di anzianita' contributiva          ridotta   previsto   dagli  articoli  7  e  8  del  decreto          legislativo   16 settembre   1996,   n.   564,   che  trova          applicazione  anche  per  i  casi  di  assicurazione di cui          all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.              2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e'          altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo          comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47.              3.  Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma          2,  si  applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del          decreto  del  presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,          n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni".              Al comma 11:              - Per il testo delle disposizioni di cui al capo II del          decreto  legislativo  n. 564/1996, si veda in nota al comma          9.              -  Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n.          335/1995, si veda in nota al comma 9.              Al comma 13:              - L'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in          materia   di   promozione   dell'occupazione),  cosi'  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "L'art.  9.  - 1. Gli oneri contributivi, previdenziali          ed   assistenziali,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni          legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai          sensi  e  per  gli  effetti  di cui all'art. 49 della legge          9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario.          Sull'indennita'  di disponibilita' di cui all'art. 4, comma          3,   i  contributi  sono  versati  per  il  loro  effettivo          ammontare,  anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in          materia di minimale contributivo.              2.   Gli   obblighi   per  l'assicurazione  contro  gli          infortuni  e le malattie professionali previsti dal decreto          del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e          successive   modificazioni,   sono  a  carico  dell'impresa          foniitrice. I premi e i contributi sono determinati in base          al  tasso  medio,  o  medio  ponderato,  stabilito  per  la          posizione  assicurativa,  gia'  in  atto  presso  l'impresa          utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni          svolte  dai  lavoratori temporanei, ovvero sono determinati          in  base  al  tasso medio, o medio ponderato, della voce di          tariffa   corrispondente  alla  lavorazione  effettivamente          prestata  dal  lavoratore  temporaneo, ove presso l'impresa          utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata.              Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, del          bilancio e della programmazzione economica, e' stabilita la          misura  di  retribuzione  convenzionale in riferimento alla          quale  i  lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1,          possono versare la differenza contributiva per i periodi in          cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a          quella     convenzionale     ovvero    abbiano    usufruito          dell'indennita'  di disponibilita' di cui all'art. 4, comma          3, e fino a concorrenza della medesima misura.              3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano          la  fornitura  a  persone  fisiche  o a nuclei familiari di          lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali          ed  assicurativi  sono  dovuti  secondo  le misure previste          all'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica 31          dicembre   1971,   n.  1403,  e  successive  modificazioni.          L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  (INPS)          determina le modalita' ed i termini di versamento.              3-ter.  Le  imprese  fornitrici  autorizzate  ai  sensi          dell'art.  2  non  sono  tenute,  a decorrere dal 1 gennaio          2001,  al  versamento  dell'aliquota  contributiva  di  cui          all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n.          845".              Al comma 14:              -  Il  comma  3  dell'art. 4 del decreto legislativo 30          giugno  1994,  n.  479  (Attuzione  della  delega conferita          dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          in  materia  di riordino e soppressione di enti pubblici di          previdenza e assistenza), e' il seguente:              "3.  E'  confermata  la  soppressione,  con effetto dal          18 febbraio  1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e          della  direzione  generale indicati al comma 2. Con effetto          da  tale  data  l'INPDAP  succede  agli  enti soppressi nei          rapporti  attivi  e passivi ad essi inerenti, nonche' nella          titolarita'  dei  rispettivi  patrimoni  ciascuno dei quali          costituisce,  ad  ogni  effetto,  un  patrimonio  separato,          oggetto   di   altrettante  gestioni  economico-finanziarie          autonome,    nell'ambito    della    gestione   complessiva          dell'Istituto,    al   fine   di   garantire   l'equilibrio          tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati          di  vigilanza  delle  gestioni  autonome  con il compito di          predisporre,  sulla  base  degli indirizzi del consiglio di          indirizzo  e  vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto          consuntivo  annuali  delle  gestioni  stesse;  proporre  le          iniziative    necessarie    per    garantire   l'equilibrio          finanziario  della  gestione; decidere sui ricorsi proposti          dagli  interessati,  secondo le rispettive discipline. Alla          composizione  di  tali organi si provvede con il decreto di          cui  all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto          delle  esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui          le funzioni di ciascun comitato corrispondono".              Al comma 17:              -  Il comma 31 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, e'          il seguente:              "31.   Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  dei  fondi          pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,          n.  124,  attraverso  attivita'  di promozione e formazione          nonche'  attraverso  l'individuazione  e  la costruzione di          modelli  di riferimento per la valutazione finanziaria e il          monitoraggio  dei  portafogli dei fondi, e' autorizzata per          l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in          apposita  unita'  previsionale  di  spesa del Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programnazione economica per          il  finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con          il Mediocredito Centrale S.p.a. entro sessanta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Nella          convenzione  saranno definite, anche attraverso il concorso          delle  fonti  istitutive dei fondi, previste all'art. 3 del          citato  decreto  legislativo  n.  124  del  1993,  le forme          organizzative  adeguate al conseguimento dei fini di cui al          presente   comma,   anche  attraverso  la  costituzione  di          apposita societa' di capitali".              Al comma 18:              -  La  legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore          dei  pescatori  della piccola pesca marittima e delle acque          interne)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile          1958,  n.  83.      - Il comma 9 dell'art. 3 della legge n.          335/1995, e' il seguente:              "9.  Le  contribuzioni  di  previdenza  e di assistenza          sociale  obbligatoria  si  prescrivono e non possono essere          versate con il decorso dei termini di seguito indicati:                a) dieci  anni per le contribuzioni di pertinenza del          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni          pensionistiche  obbligatorie,  compreso  il  contributo  di          solidarieta'   previsto   dall'art.  9-bis,  comma  2,  del          decreto-legge   29 marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  1 giugno  1991,  n.  166,  ed          esclusa  ogni  aliquota  di  contribuzione  aggiuntiva  non          devoluta  alle  gestioni  pensionistiche.  A  decorrere dal          1 gennaio  1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi          i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;                b) cinque  anni  per  tutte le altre contribuzioni di          previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
                           |  
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                             (Maggiorazioni)
     1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001,  e'  concessa ai titolari dell'assegno  sociale  di  cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto  1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili  per  i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire  40.000  mensili  per  i  titolari  con  eta' pari o superiore a settantacinque anni.   2.  La maggiorazione di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che la persona:   a)  non  possieda  redditi  propri per un importo pari o superiore all'ammontare   annuo   complessivo   dell'assegno  sociale  e  della maggiorazione di cui al comma 1;   b)  non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi cumulati con quelli  del  coniuge,  per  un  importo  pari  o  superiore al limite costituito  dalla  somma  dell'ammontare  annuo  dell'assegno sociale comprensivo  della  maggiorazione  di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo  del  trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico del Fondo pensioni  lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.   3.  Qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui  alle  lettere  a)  o b) del comma 2, l'aumento e' corrisposto in misura  tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi  natura,  compresi  i  redditi  esenti  da imposta e quelli soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia.   4.  Per  i  titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 e' concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.   5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi  dell'articolo  10  della  legge  26  maggio  1970,  n.  381, e dell'articolo  19  della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili  con  eta' pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi  trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4 del  presente  articolo  sono  corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e  per  il  calcolo dei predetti benefici.   6. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire  20.000  mensili  per  tredici  mensilita' della pensione ovvero dell'assegno  di  invalidita'  a  favore  di  invalidi civili, ciechi civili  e  sordomuti  con  eta'  inferiore  a  sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare:   a)  non  possieda  redditi  propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;   b)  non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o  superiore  a  quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con  quelli  del  coniuge,  per un importo pari o superiore al limite costituito  dalla  somma  dell'ammontare  annuo  dell'assegno sociale comprensivo  della  predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni lavoratori  dipendenti.  Non  si  procede  al  cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.   7.  A  decorrere  dall'anno  2001, a favore dei soggetti che siano titolari   di   uno   o   piu'  trattamenti  pensionistici  a  carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive   ed   esonerative  della  medesima,  nonche'  delle  forme pensionistiche  obbligatorie  gestite  dagli  enti  di cui al decreto legislativo  30  giugno  1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui  complessivo  annuo,  al  netto  dei trattamenti di famiglia, non superi  il  trattamento  minimo  annuo  del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,  e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue.  Tale  importo  aggiuntivo e' corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:   a)  non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo;   b)  non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile  all'IRPEF  relativo  all'anno  stesso superiore a una volta  e  mezza il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati con  quelli  del  coniuge,  per  un  importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.   8.  Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al  comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7  e  inferiore  al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato  di  lire  300.000  annue,  l'importo  aggiuntivo  viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.   9.  Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di  prestazioni  presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituto  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1971,  n.  1388,  e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente  incaricato  dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma  7,  che  provvede  negli  stessi  termini  e  con  le medesime modalita' indicati nello stesso comma.   10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito ne'  ai  fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. 
                                         Note all'art. 70:              Al comma 1:              - Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e' il          seguente:              "6.  Con  effetto  dal  1 gennaio  1996, in luogo della          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  al          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta          pari,  per  il  1996,  a  L. 6.240.000, denominato "assegno          sociale  . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".              Al comma 4:              -  L'art.  26  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153          (Revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in          materia di sicurezza sociale), e' il seguente:              "Art.  26.  -  Ai  cittadini  italiani,  residenti  nel          territorio  nazionale,  che  abbiano  compiuto l'eta' di 65          anni,  che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di          ricchezza  mobile  e  -  se  coniugati - il cui coniuge non          risulti  iscritto  nei ruoli dell'imposta complementare sui          redditi,  e'  corrisposta,  a domanda, una pensione sociale          non reversibile di L. 156.000 annue da ripartire in 13 rate          mensili di L. 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano          titolo  a  rendite  o prestazioni economiche previdenziali,          con  esclusione  degli assegni familiari, od assistenziali,          ivi  comprese  le  pensioni  di  guerra,  con  l'esclusione          dell'assegno  vitalizio  annuo  agli  ex  combattenti della          guerra  1915-18  e  precedenti,  erogate,  con carattere di          continuita'  dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi          esteri  e  che,  comunque,  non siano titolari di redditi a          qualsiasi  titolo  di importo pari o superiore a L. 156.000          annue.  Dal  calcolo  dei  redditi  e'  escluso  il reddito          dominicale  della  casa  di  abitazione.     La 13a rata e'          corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile.              Le  persone  di  cui al primo comma che percepiscono le          rendite  o  le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di          importo  inferiore  a  L. 156.000 annue, hanno diritto alla          pensione   sociale   ridotta   in   misura   corrispondente          all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.              Qualora,  a  seguito della riduzione prevista dal comma          precedente,   la   pensione   sociale  risulti  di  importo          inferiore  a  L. 3.500  mensili, l'Istituto nazionale della          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in          rate semestrali anticipate.              La  pensione  e'  posta a carico del Fondo sociale, nel          cui  seno  e'  costituita apposita gestione autonoma, ed e'          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della          documentazione indicata nel comma successivo.              La  domanda  per  ottenere  la  pensione, corredata dal          certificato   di   nascita   e   dalla   certificazione  da          rilasciarsi,  senza spese, dagli uffici finanziari, nonche'          da  una  dichiarazione  resa  dal  richiedente  su apposito          modulo,  dalle  quali  risulti  l'esistenza  dei prescritti          requisiti,  presentata  alla sede provinciale dell'Istituto          nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione          territoriale   e'   compreso   il   comune   di   residenza          dell'interessato.              La   pensione   decorre   dal  primo  giorno  del  mese          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro          che,  potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,          presentino  la  domanda entro il primo anno di applicazione          della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969          o  dal  mese  successivo  a quello di compimento dell'eta',          qualora   quest'ultima   ipotesi   si   verifichi  in  data          successiva a quella di entrata in vigore della legge.              Chiunque  compia dolosamente atti diretti a procurare a          se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante          e'  tenuto  a  versare  una  somma pari al doppio di quella          indebitamente  percepita,  il  cui  provento e' devoluto al          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e'  comminata          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso          le proprie sedi provinciali.              Per  i  ricorsi  amministrativi  contro i provvedimenti          dell'Istituto    nazionale    della    previdenza   sociale          concernenti  la  concessione della pensione, nonche' per la          comminazione  delle  sanzioni  pecuniarie  di  cui al comma          precedente  e  per  le  conseguenti  controversie  in  sede          giurisdizionale,  si applicano le norme che disciplinano il          contenzioso    in    materia    di    pensioni   a   carico          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di          cui  al  regio  decreto-legge  4 ottobre  1935,  n. 1827, e          successive modificazioni e integrazioni".              -  L'art.  2  della  legge  29  dicembre  1988,  n. 544          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e          miglioramenti delle pensioni), e' il seguente:              "Art.  2  (Aumento  della  pensione  sociale). - 1. Con          effetto  dal  1 luglio  1988,  la  pensione  sociale di cui          all'art.   26   della  legge  30 aprile  1969,  n.  153,  e          successive   modificazioni  ed  integrazioni  e'  aumentata          secondo   quanto   stabilito   nei   commi  successivi  con          riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni          in stato di bisogno.              2. La misura dell'aumento e' pari a L. 1.625.000 annue,          da  ripartire in tredici mensilita' di L. 125.000 ciascuna.          La  misura  dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito          stabilite,  fermi restando gli altri requisiti previsti per          la  concessione  della  pensione  sociale,  spetta anche ai          soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di          cui  all'art.  26  della  legge  30 aprile  1969, n. 153, e          successive modificazioni e integrazioni.              3.  L'aumento  e' corrisposto, su domanda, a condizione          che la persona:                a)  non possieda redditi propri per un importo pari o          superiore  all'ammontare  annuo  complessivo della pensione          sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;                b) non  possieda, se coniugata, redditi propri per un          importo  pari  o superiore a quello di cui alla lettera a),          ne'  redditi,  cumulati  con  quelli  del  coniuge,  per un          importo  pari  o superiore al limite costituito dalla somma          dell'ammontare  annuo  della  pensione  sociale comprensiva          dell'aumento  di  cui al presente articolo e dell'ammontare          annuo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del          Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  Non si procede al          cumulo  dei  redditi  con  quelli del coniuge legalmente ed          effettivamente separato.              4.  Qualora  i redditi posseduti risultino inferiori ai          limiti  di  cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento          e'   corrisposto  in  misura  tale  da  non  comportare  il          superamento dei limiti stessi.              5.   Agli  effetti  dell'aumento  di  cui  al  presente          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,          compresi  i  redditi  esenti da imposta e quelli soggetti a          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il          nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.              6.  L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e'          corrisposto,   con   le   stesse   modalita'  previste  per          l'erogazione  delle  pensioni,  dall'INPS, al quale compete          l'accertamento delle condizioni per la concessione.              7.  La  domanda  per  ottenere l'aumento, corredata dal          certificato   di   stato   di   famiglia,  nonche'  da  una          dichiarazione  resa  dal  richiedente  su  apposito modulo,          attestante   l'esistenza   dei   prescritti  requisiti,  e'          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.          Alla  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni di cui          all'art.  26  della  legge  4 gennaio  1968,  n.  15, ed il          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,          a  favore  del  Fondo  sociale.  Tale sanzione e' comminata          dall'INPS   attraverso  le  proprie  sedi  territorialmente          competenti.              8.  In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato          all'erogazione   di  un  acconto  dell'aumento  di  cui  al          presente  articolo,  sulla  base  di dichiarazione relativa          all'esistenza  dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli          interessati,  in  sede  di  riscossione, su apposito modulo          predisposto dall'Istituto medesimo.              9.   L'aumento   decorre  dal  primo  giorno  del  mese          successivo a quello di presentazione della domanda e non e'          cedibile,  ne'  sequestrabile,  ne' pignorabile. Per coloro          che,  potendo  far  valere  i  requisiti  di  cui  ai commi          precedenti,  presentino  la  domanda entro il primo anno di          applicazione  della  presente  legge, l'aumento decorre dal          1 luglio  1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo          a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.              10.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 2 della          legge 15 aprile 1985, n. 140".              Al comma 5:              L'art.  10  della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento          del  contributo  ordinario  dello  Stato a favore dell'Ente          nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e          delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il          seguente:              "Art.  10  (Sordomuti  ultrasessantacinquenni).  -  Con          effetto  dal 1 maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di          cui  all'art.  1,  i  sordomuti,  dal primo giorno del mese          successivo  a  quello  del  compimento dei 65 anni di eta',          sono  ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture          all'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale,  al          godimento  della pensione sociale a carico del fondo di cui          all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive          modificazioni e integrazioni.              L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  da'          comunicazione  della  data  di  inizio  del pagamento della          prima   mensilita'   della  pensione  sociale  ai  comitati          provinciali  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica,  che          sospendono,    dalla   stessa   data,   la   corresponsione          dell'assegno,   salvo   rimborso,  da  parte  dell'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale, di quanto anticipato          agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo          di  pensione  sociale  a  decorrere  dalla data indicata al          precedente comma".              -   L'art.  19  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118          (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n.          5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)          e' il seguente:              "Art.   19   (Pensione   sociale   e  decorrenza  delle          provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o          dell'assegno  di  cui  agli  articoli  12 e 13 i mutilati e          invalidi  civili,  dal  primo giorno del mese successivo al          compimento  dell'eta'  di  65  anni, su comunicazione delle          competenti  prefetture,  sono  ammessi  al  godimento della          pensione  sociale  a  carico  del  fondo di cui all'art. 26          della legge 30 aprile 1969, n. 153.              Agli   ultrasessantacinquenni   che  si  trovano  nelle          condizioni  di  cui  all'art.  12  della presente legge, la          differenza  di  lire  6  mila, tra l'importo della pensione          sociale  e  quello  della  pensione  di  inabilita',  viene          corrisposta,  con onere a carico del Ministero dell'interno          con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.              L'INPS  da'  comunicazione  della  data  di  inizio del          pagamento  della prima mensilita' della pensione sociale ai          comitati  provinciali  di assistenza e beneficenza pubblica          che,  dalla stessa data, sospendono la corresponsione della          pensione   o   dell'assegno,   salva  l'applicazione  della          disposizione  di  cui  al  precedente  comma.  L'INPS sara'          tenuto   a  rimborsare  agli  ECA  quanto  anticipato  agli          interessati  a  titolo  di pensione sociale a decorrere dal          compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".               Al comma 7:              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 1, comma 32,          della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia di          trasformazione   in  persone  giuridiche  private  di  enti          gestori  di forme obbligatorie di previdenza e assistenza),          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.          196.              Al comma 9:              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31          dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale          dei  pensionati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27          marzo 1971, n. 82.
                           |  
|   |                                Art. 71.
                (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
     1.  Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna   delle   forme  pensionistiche  a  carico  dell'assicurazione generale   obbligatoria  e  delle  forme  sostitutive,  esclusive  ed esonerative  della  medesima,  nonche' delle forme pensionistiche ne' gestite  dagli  enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  successive  modificazioni,  e'  data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della  pensione  di  vecchiaia  e  dei  trattamenti pensionistici per inabilita',  i  periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le   predette   gestioni,   qualora   tali   periodi,   separatamente considerati,  non  soddisfino  i  requisiti  minimi  stabiliti  dagli ordinamenti  delle  singole  gestioni.  La predetta facolta' opera in favore  dei  superstiti  di  assicurato,  ancorche'  quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile.   2.  Nei  casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica  la  sussistenza  del  diritto  alla pensione e determina la misura   del   trattamento   a   proprio   carico,   in   proporzione dell'anzianita'   assicurativa  e  contributiva  maturata  presso  la gestione  medesima,  sulla  base  dei  requisiti  e secondo i criteri stabiliti  dal  proprio  ordinamento.  Per  le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a  carico  di  ciascuna  gestione  e' ottenuto applicando all'importo teorico  risultante  dalla  somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente   pari   il   rapporto   tra  l'anzianita'  contributiva accreditata   nella   gestione  stessa  e  l'anzianita'  contributiva accreditata  a  favore  dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali.   I   trattamenti  liquidati  dalle  singole  gestioni costituiscono  altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a  rivalutazione  e  viene  integrata  al  trattamento minimo secondo l'ordinamento  e con onere a carico della gestione che eroga la quota di  importo  maggiore.  Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei  periodi  assicurativi  di  cui al comma 1 e si sia avvalso della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo puo' optare,  fino  alla  conclusione  del  relativo  procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi  gia'  versati  a  titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.   3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, sentiti gli enti  gestori  della  previdenza  dei liberi professionisti di cui ai decreti  legislativi  30  giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo. 
                                         Note all'art. 71:              Al comma 1:              - Per  il  titolo  e gli estremi di pubblicazione nella          Gazzetta  Ufficiale del decreto legislativo n. 509/1994, si          veda in nota all'art. 70;              Al comma 3:              - Per  gli estremi del decreto legislativo n. 509/1994,          si veda in nota all'art. 70;              - Il  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n. 103          (Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 25,          della  legge  8  agosto  1995, n. 335, in materia di tutela          previdenziale   obbligatoria   dei  soggetti  che  svolgono          attivita'  autonoma  di  libera professione), e' pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale,  suppl.  ordinario n. 43, del 2          marzo 1996.
                           |  
|   |                                Art. 72.
                (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
     1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni  liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  anche  se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.   2.  A decorrere dal 1 gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di  anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle forme sostitutive,  esclusive  ed  esonerative  della  medesima,  eccedenti l'ammontare  del  trattamento  minimo  del  Fondo pensioni lavoratori dipendenti,  sono  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo nella misura  del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso,  superare  il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per  i  trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.  |  
|   |                                Art. 73.
  (Revisione  della  normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e                 trattamento di reversibilita' INPS)
     1.  A  decorrere  dal  1  luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo  1,  comma  43,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera    tra    il    trattamento    di   reversibilita'   a   carico dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e  sostitutive  della  medesima,  e  la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro   (INAIL)   spettante   in  caso  di  decesso  del  lavoratore conseguente  ad  infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano  alle  rate  di  pensione di reversibilita' successive alla data  del  30  giugno  2001,  anche  se  la  pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.   2.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 66, comma 1, della  legge  17  maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi per  l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.   3.  All'articolo  13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,   n.  38,  le  parole  da:  "In  caso  di  danno  biologico"  a "denunciati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "In  caso  di danno biologico,  i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate". 
                                         Note all'art. 73:              Al comma 1:              - Il  comma  43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, e'          il seguente:              "43.  Le  pensioni  di  inabilita', di reversibilita' o          l'assegno     ordinario    di    invalidita'    a    carico          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia  ed i superstiti, liquidati in conseguenza di          infortunio  sul  lavoro  o malattia professionale, non sono          cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso          evento   invalidante,   a   norma  del  testo  unico  delle          disposizioni  per  l'assicurazione contro gli infortuni sul          lavoro  e  le malattie professionali, approvato con decreto          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,          fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i          trattamenti  previdenziali  piu''  favorevoli  in godimento          alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge con          riassorbimento  sui  futuri miglioramenti".     - L'art. 85          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,          n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie          professionali) cosi' recita:              "Art.  85.  -  Se  l'infortunio  ha  per conseguenza la          morte,  spetta  a  favore  dei superstiti sottoindicati una          rendita   nella   misura   di   cui   ai  numeri  seguenti,          ragguagliata   al   cento   per  cento  della  retribuzione          calcolata  secondo  le disposizioni degli articoli da 116 a          120;                1) il  cinquanta per cento al coniuge superstite fino          alla  morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e'          corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;                2)  il  venti  per  cento a ciascun figlio legittimo,          naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al          raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta          per  cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e,          nel  caso  di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi          gli  adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore          infortunato  al  momento  del  decesso  e  che non prestino          lavoro  retribuito,  dette  quote  sono corrisposte fino al          raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di          scuola media o professionale, e per tutta la durata normale          del  corso,  ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se          studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al          lavoro   la   rendita  e'  loro  corrisposta  finche'  dura          l'inabilita'.  Sono  compresi  tra  i  superstiti di cui al          presente   numero,   dal  giorno  della  nascita,  i  figli          concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,          si  presumono  concepiti  alla  data dell'infortunio i nati          entro trecento giorni da tale data;                3)  in  mancanza  di superstiti di cui ai numeri 1) e          2),  il  venti  per cento a ciascuno degli ascendenti e dei          genitori  adottanti  se viventi a carico del defunto e fino          alla loro morte;                4)  in  mancanza  di superstiti di cui ai numeri 1) e          2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se          conviventi  con  l'infortunato  e a suo carico nei limiti e          nelle condizioni stabiliti per i figli.              La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti          nelle  misure  a  ciascuno  come  sopra  assegnate non puo'          superare  l'importo dell'intera retribuzione calcolata come          sopra.  Nel  caso  in  cui  la  somma  predetta  superi  la          retribuzione,  le  singole  rendite  sono proporzionalmente          ridotte  entro  tale  limite.  Qualora  una  o piu' rendite          abbiano   in   seguito   a   cessare,   le  rimanenti  sono          proporzionalmente  reintegrate  sino  alla  concorrenza  di          detto  limite.  Nella  reintegrazione delle singole rendite          non  puo'  peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno          degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.              Oltre  alle  rendite  di  cui  sopra e' corrisposto una          volta  tanto  un  assegno  di  lire  un  milione al coniuge          superstite  o,  in  mancanza,  ai  figli, o, in mancanza di          questi,  agli  ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi,          ai  fratelli  e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti          di  cui  ai  precedenti  numeri  2),  3)  e 4). Qualora non          esistano  i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a          chiunque  dimostri  di  aver  sostenuto  spese in occasione          della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla          spesa  sostenuta,  entro  il  limite  massimo  dell'importo          previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.              Per  gli  addetti  alla  navigazione  marittima ed alla          pesca  marittima  l'assegno  di cui al precedente comma non          puo'   essere   comunque  inferiore  ad  un  mensilita'  di          retribuzione.              Agli  effetti  del presente articolo sono equiparati ai          figli  gli  altri  discendenti viventi a carico del defunto          che  siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori          inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente          affidati,  e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti          e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati".              Al comma 2:              - Il  comma  1 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999,          n.  144  (Misure  in  materia  di  investimenti,  delega al          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'          disposizioni  per  il riordino degli anti previdenziali) e'          il seguente:              "1.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma 7, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, e'          incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire          800 miliardi a decorrere dall'anno 2000".              Al comma 3:              - Il  comma  2  dell'art.  13  del  decreto legislativo          23 febbraio   2000,  n.  38  (Disposizioni  in  materia  di          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge          17 maggio   1999,  n.  144)  cosi'  come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:              "2. In  caso di danno biologico, i danni conseguenti ad          infortuni  sul  lavoro  verificatisi,  nonche'  a  malattie          professionali  denunciate a decorrere dalla data di entrata          in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui al comma 3,          l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo e sostegno          sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66,          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:                a) le    menomazioni    conseguenti    alle   lesioni          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate          in base a specifica tabella delle menomazioni , comprensiva          degli   aspetti  dinamico-relazionali.  L'indennizzo  delle          menomazioni  di  grado  pari  o superiore al 6 per cento ed          inferiore  al  16  per cento e' erogato in capitale, dal 16          per  cento  e'  erogato  in  rendita, nella misura indicata          nell'apposita  "tabella  indennizzo  danno  biologico". Per          l'applicazione  di  tale tabella si fa riferimento all'eta'          dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si          applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;                b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di          rendita  per  l'indennizzo  delle conseguenze delle stesse,          commisurata  al  grado della menomazione, alla retribuzione          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita          "tabella  dei  coefficienti",  che  costituiscono indici di          determinazione   della   percentuale   di  retribuzione  da          prendere  in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze          patrimoniali,  in  relazione  alla  categoria  di attivita'          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla          ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata          con  le  modalita'  e  i  criteri previsti dal testo unico,          viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella          dei  coefficienti".  La  corrispondente  quota  di rendita,          rapportata  al  grado  di  menomazione, e' liquidata con le          modalita'  e  i  criteri  di  cui all'articolo 74 del testo          unico".
                           |  
|   |                                Art. 74.
           (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
     1.  Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi  dell'articolo  8,  comma  1, del decreto legislativo 21 aprile 1993,   n.   124,   di   contribuire,  quale  datore  di  lavoro,  al finanziamento  dei  fondi  gestori  di  previdenza  complementare dei dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento autonomo,  in  corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente   destinate  dai  lavoratori  allo  stesso  fine,  sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno  2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle  predette  risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni.   2.  Le  complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,   con  riferimento  agli  anni  1999  e  2000,  sono  trasferite all'INPDAP,  che  provvede  al  successivo  versamento  ai fondi, con modalita'  da  definire  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  da  emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   3.  In  fase  di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto  che  i  dipendenti  gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995  e  quelli assunti nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento   per  il  calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle parti istitutive con apposito accordo.   4.  Al  comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli enti,  il  cui  ordinamento  del  personale  rientri nella competenza propria  o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome  di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la  corresponsione  del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli   enti   di   appartenenza   e  contemporaneamente  cessa  ogni contribuzione   previdenziale  in  materia  di  trattamento  di  fine servizio   comunque   denominato   in   favore  dei  competenti  enti previdenziali  ai  sensi  della  normativa  statale in vigore. Per il personale  di  cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato  decreto  del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.   89,   e   successive   modificazioni,  e'  considerata  ente  di appartenenza  la  provincia  di  Bolzano.  Con norme emanate ai sensi dell'articolo   107   del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo  48-bis  dello  Statuto  speciale per la Valle d'Aosta, approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948, n. 4, sono disciplinate  le modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo e  quarto  periodo  del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".   5.  Al  decreto  legislativo  21  aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:   a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente:   "7.    La    COVIP    disciplina    le    ipotesi   di   decadenza dall'autorizzazione  quando  il  fondo pensione non abbia iniziato la propria  attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non  sia  stata  conseguita  la  base associativa minima prevista dal fondo stesso";   b)  all'articolo  5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:  "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede  di  atto  costitutivo.  Per  la  successiva  individuazione dei rappresentanti  dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive";   c)  all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i competenti  organismi  di amministrazione dei fondi" sono inserite le seguenti:  "individuati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 1, terzo periodo". 
                                         Note all'art. 74:              Al comma 1:              - Il  comma  1  dell'art. 8 del decreto legislativo 21          aprile, 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche          complementari  a  norma dell art. 3, comma 1, lettera v) e'          il seguente:              "1.   Il   finanziamento   delle  forme  pensionistiche          complementari  di cui al presente decreto legislativo grava          sui  destinatari  e, se trattasi di lavoratori subordinati,          ovvero  di  soggetti  di  cui  all'art.  409, punto 3), del          codice  di  procedura  civile,  anche sul datore di lavoro,          ovvero  sul  committente, secondo le previsioni delle fonti          costitutive che determinano la misura dei contributi".              -  Il comma 18 dell'art. 26 della legge n. 448/1998, e'          il seguente:              "18.  La  somma  da  destinare  effettivamente ai fondi          gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo          59,  comma  56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta          stabilita  in  lire  200 miliardi annue. Nei limiti di tale          importo  sono  trasferite  ai  predetti  fondi  quote degli          accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei          lavoratori  interessati".      - La  lettera  d),  comma 3,          dell'art.  11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma di          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in          materia di bilancio) e' la seguente:              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:                a) (Omissis);                b) (Omissis);                c) (Omissis);                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;              Al comma 2:              - Per il testo del comma 18 dell'art. 26 della legge n.          448/1998, si veda in nota al comma 1.              Al comma 3:              - Il  comma 56 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, e'          il seguente:              "56.   Fermo   restando  quanto  previsto  dalla  legge          8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni, in          materia  di  applicazione  delle  disposizioni  relative al          trattamento  di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche          amministrazioni,   al  fine  di  favorire  il  processo  di          attuazione  per i predetti delle disposizioni in materia di          previdenza  complementare viene prevista la possibilita' di          richiedere   la   trasformazione  dell'indennita'  di  fine          servizio  in  trattamento  di fine rapporto. Per coloro che          optano  in  tal  senso  una  quota  della  vigente aliquota          contributiva   relativa  all'indennita'  di  fine  servizio          prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari          all'1,5   per   cento,   verra'   destinata   a  previdenza          complementare nei modi e con la gradualita' da definirsi in          sede   di   specifica   trattativa  con  le  organizzazioni          sindacali dei lavoratori".              Al comma 4:              - Il  comma 8 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "8.  Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato          dall'articolo 1  della  legge 29 maggio 1982, n. 297, viene          corrisposto  dalle  amministrazioni  ovvero  dagli enti che          gia'  provvedono  al  pagamento  dei  trattamenti  di  fine          servizio  di  cui  al  comma 5. Non trovano applicazione le          disposizioni  sul  "Fondo di garanzia per il trattamento di          fine  rapporto"  istituito  con  l'articolo 2  della citata          legge  n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui          ordinamento  del personale rientri nella competenza propria          o   delegata   della  regione  Trentino-Alto  Adige,  dalle          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano nonche' della          regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di          fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e          contemporaneamente  cessa  ogni contribuzione previdenziale          in   materia  di  trattamento  di  fine  servizio  comunque          denominato  in  favore dei competenti enti previdenziali ai          sensi  della  normativa statale in vigore. Per il personale          di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato          approvato   decreto   del   Presidente   dalla   Repubblica          10 febbraio  1983,  n.  89,  e successive modificazioni, e'          considerata  ente  di appartenenza la provincia di Bolzano.          Con  norme  emanate  ai  sensi  dell'articolo 107 del testo          unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo statuto          speciale  per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto          del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e          dall'articolo  48-bis  dello  statuto speciale per la Valle          d'Aosta,  approvato  con  legge  costituzionale 26 febbraio          1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di          quanto  previsto  dal  terzo  e quarto periodo del presente          comma,  garantendo  l'assenza  di  oneri  aggiuntivi per la          finanza pubblica".              Al comma 5:              - Il  testo  degli  articoli  4  e  5 e del comma 4-bis          dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  124/1993, come          modificati dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed          autorizzazione  all'esercizio).  - 1. I fondi pensione sono          costituiti:                a) come  soggetti giuridici, di natura associativa ai          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti          promotori dell'iniziativa;                b) come  soggetti dotati di personalita' giuridica ai          sensi  dell'art.  12  del  codice  civile;  in tale caso il          procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze          del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale ai          sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.          13.              2.  Fondi  pensione  possono essere costituiti altresi'          nell'ambito  del patrimonio di una singola societa' o di un          singolo   ente   pubblico  anche  economico  attraverso  la          formazione  con  apposita deliberazione di un patrimonio di          destinazione,   separato   ed   autonomo,  nell'ambito  del          patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti          di  cui all'art. 2117 del codice civile.     3. L'esercizio          dell'attivita'  dei  fondi  pensione  e'  subordinato  alla          preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui          all'articolo  16, la quale trasmette al Ministro del lavoro          e  della  previdenza  sociale e al Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica  l'esito  del          procedimento  amministrativo relativo a ciascuna istanza di          autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento          che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta          giorni   dal   ricevimento   da   parte  della  commissione          dell'istanza  e  della prescritta documentazione, ovvero in          sessanta     giorni    dal    ricevimento    dell'ulteriore          documentazione  eventualmente richiesta entro trenta giorni          dal   ricevimento   dell'istanza;   la   commissione  puo''          determinare,  con  proprio  regolamento,  le  modalita'  di          presentazione  dell'istanza,  i  documenti da allegare alla          stessa   ed  eventuali  diversi  termini  per  il  rilascio          dell'autorizzazione. Con uno o piu'' decreti, da pubblicare          nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del          lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto          legislativo:                a) le  modalita'  di  presentazione dell'istanza, gli          elementi documentali e informativi a corredo della stessa e          ogni  altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il          rilascio dell'autorizzazione;                b) i  requisiti  formali di costituzione, nonche' gli          elementi  essenziali  sia  dello  statuto  sia dell'atto di          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai          profili  della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed          ai poteri degli organi collegiali;                c) i  requisiti  per  l'esercizio dell'attivita', con          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'          dei  componenti  degli  organi  collegiali e, comunque, dei          responsabili  del  fondo, facendo riferimento ai criteri di          cui  all'art.  3  della  legge  2 gennaio  1991,  n.  1, da          graduare  sia  in  funzione delle modalita' di gestione del          Fondo  stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni          operative contenute negli statuti;                d) i  contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo di          autonomia  gestionale,  che  deve  essere  sottoscritto dal          datore di lavoro.              4.   I   fondi   pensione   costituiti  nell'ambito  di          categorie,  comparti  o  raggruppamenti, sia per lavoratori          subordinati  sia  per  lavoratori autonomi, devono assumere          forma  di  soggetto  riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del          codice  civile  ed  i  relativi  statuti  devono  prevedere          modalita'  di  raccolta  delle  adesioni compatibili con le          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.              5.   Nel   caso   dei   fondi   di   cui  al  comma  2,          l'autorizzazione non puo' essere concessa:                a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma          di societa' per azioni o in accomandita per azioni;                b) se  il  patrimonio  di  destinazione  non  risulti          dotato  di strutture gestionali, amministrative e contabili          separate da quelle della societa' o dell'ente;                c) se  la  contabilita'  e i bilanci della societa' o          ente  non  siano  sottoposti  a  controllo  contabile  e  a          certificazione  del  bilancio da almeno due esercizi chiusi          in   data   antecedente   a   quella   della  richiesta  di          autorizzazione.              6.  I  Fondi  autorizzati  sono  iscritti  in  un  albo          istituito presso la commissione di cui all'art. 16.              7.   La   COVIP  disciplina  le  ipotesi  di  decadenza          dall'autorizzazione  quando  il  Fondo  pensione  non abbia          iniziato  la  propria attivita', ovvero quando, per i fondi          di  cui  all'articolo  3,  non sia stata conseguita la base          associativa minima prevista dal Fondo stesso.              Art.  5 (Partecipazione negli organi di amministrazione          e  di  controllo).  -  1. La  composizione  degli organi di          amministrazione   e   di   controllo   del  fondo  pensione          caratterizzato  da contribuzione bilaterale o unilaterale a          carico  del  datore  di  lavoro deve rispettare il criterio          della   partecipazione  paritetica  di  rappresentanti  dei          lavoratori  e  dei datori di lavoro. I componenti dei primi          organi   collegiali   sono   nominati   in   sede  di  atto          costitutivo.   Per   la   successiva   individuazione   dei          rappresentanti   dei   lavoratori  e'  previsto  il  metodo          elettivo  secondo  modalita' e criteri definiti dalle fonti          costitutive.              2.    Per   il   Fondo   pensione   caratterizzato   da          contribuzione  unilaterale  a  carico  dei  lavoratori., la          composizione  degli  organi collegiali risponde al criterio          rappresentativo   di   partecipazione   delle  categorie  e          raggruppamenti  interessati.  Si osserva il disposto di cui          al comma 1, secondo periodo.              3.  Nell'ipotesi  di fondo pensione costituito ai sensi          dell'art.   4,  comma  2,  e'  istituito  un  organismo  di          sorveglianza,  a  composizione ripartita, secondo i criteri          di cui al comma l.              Art.  6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali)          comma   4-bis.  -  Per  la  stipula  delle  convenzioni,  i          competenti   organismi   di   amministrazione   dei   Fondi          individuati  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  terzo          periodo,   richiedono   offerte   contrattuali,   per  ogni          tipologia  di  servizio  offerto, attraverso la forma della          pubblicita'  notizia  su  almeno  due quotidiani tra quelli          a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti          abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari          e  comunque non sono legati, direttamente o indirettamente,          da  rapporti  di controllo. Le offerte contrattuali rivolte          ai  Fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da          consentire   il  raffronto  dell'insieme  delle  condizioni          contrattuali  con  riferimento  alle  diverse  tipologie di          servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve          essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e          comunque   in   modo   da   garantire  la  trasparenza  del          procedimento  e  la  coerenza  tra  obiettivi  e  modalita'          gestionali,  decisi preventivamente dagli amministratori, e          i  criteri  di  scelta  dei gestori. Le convenzioni possono          essere  stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche          congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:                a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei          soggetti   convenzionati   nell'ambito   dei   criteri   di          individuazione  e  di  ripartizione  del  rischio di cui al          comma  4-quinquies  e  le  modalita'  con  le quali possono          essere modificate le linee di indirizzo medesime;                b) prevedere  i termini e le modalita' attraverso cui          i   Fondi  pensione  esercitano  la  facolta'  di  recesso,          contemplando anche la possibilita' per il Fondo pensione di          rientrare  in possesso del proprio patrimonio attraverso la          restituzione   delle   attivita'  finanziarie  nelle  quali          risultano  investite  le  risorse  del Fondo all'atto della          comunicazione  al  gestore  della volonta' di recesso dalla          convenzione;                c) prevedere  l'attribuzione  in  ogni  caso al fondo          pensione  della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai          valori   mobiliari   nei   quali   risultano  investite  le          disponibilita' del Fondo medesimo".
                           |  
|   |                                Art. 75.
           (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
     1.   Per   favorire  l'occupabilita'  dei  lavoratori  anziani,  a decorrere  dal  1  aprile  2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata  alla  legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo  59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e   successive  modificazioni,  per  l'accesso  al  pensionamento  di anzianita',  e'  attribuita  la  facolta' di rinunciare all'accredito contributivo  relativo  all'assicurazione  generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e   alle   forme   sostitutive   della   medesima.   In   conseguenza dell'esercizio  della  predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.   2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che:   a)  il  lavoratore  si  impegni,  al  momento dell'esercizio della facolta'  medesima,  a  posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo  di  almeno  due  anni  rispetto  alla  prima  scadenza utile prevista   dalla   normativa   vigente   e   successiva   alla   data dell'esercizio della predetta facolta';   b)  il  lavoratore  e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).   3.  La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il  primo  periodo,  tale  facolta'  puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).   4.  All'atto  del  pensionamento il trattamento liquidato a favore del  lavoratore  che  abbia  perfezionato il diritto al pensionamento esercitando  la  facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe  spettato  alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni   caso  salvi  gli  adeguamenti  del  trattamento  pensionistico spettanti  per  effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.   5.  Per  i  lavoratori  i  quali  abbiano  raggiunto un'anzianita' contributiva  non  inferiore  ai  40  anni,  prima del raggiungimento dell'eta'  di  60  anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito   di  attivita'  lavorativa  e'  destinato  alle  regioni  di residenza   ed  e'  finalizzato  al  finanziamento  di  attivita'  di assistenza  agli  anziani  non  autosufficienti  e  alle famiglie; il restante  60  per  cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione,  calcolato  secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza.   6.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  del lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, del bilancio   e   della  programmazione  economica,  sono  stabilite  le modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo,  con  particolare riferimento  all'esercizio  della  facolta'  di  cui al comma 1, alla verifica  della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3. 
                                         Note all'art. 75:              - Si  riporta  la  tabella  B  allegata  alla  legge n.          335/1995:
  =====================================================================           |                          |    Colonna 2 - Anzianità   Anno    |Colonna 1 - Età anagrafica|         contributiva =====================================================================   1996    |            52            |              36 ---------------------------------------------------------------------   1997    |            52            |              36 ---------------------------------------------------------------------   1998    |            53            |              36 ---------------------------------------------------------------------   1999    |            53            |              37 ---------------------------------------------------------------------   2000    |            54            |              37 ---------------------------------------------------------------------   2001    |            54            |              37 ---------------------------------------------------------------------   2002    |            55            |              37 ---------------------------------------------------------------------   2003    |            55            |              37 ---------------------------------------------------------------------   2004    |            56            |              38 ---------------------------------------------------------------------   2005    |            56            |              38 ---------------------------------------------------------------------   2006    |            57            |              39 ---------------------------------------------------------------------   2007    |            57            |              39 --------------------------------------------------------------------- 2008 in poi|            57            |              40
                                                              Tabella C                                               (articolo 59, comma 6)
  =====================================================================      Anno       |      Età e anzianità       |      Anzianità =====================================================================      1998       |          54 e 35           |          36      1999       |          55 e 35           |          37      2000       |          55 e 35           |          37      2001       |          56 e 35           |          37      2002       |          57 e 35           |          37      2003       |          57 e 35           |          37      2004       |          57 e 35           |          38      2005       |          57 e 35           |          38      2006       |          57 e 35           |          39      2007       |          57 e 35           |          39      2008       |          57 e 35           |          40
                                                              Tabella D                                               (articolo 59, comma 6)
  =====================================================================      Anno       |      Età e anzianità       |      Anzianità =====================================================================      1998       |          53 e 35           |          36      1999       |          53 e 35           |          37      2000       |          54 e 35           |          37      2001       |          55 e 35           |          37      2002       |          55 e 35           |          37      2003       |          56 e 35           |          37      2004       |          57 e 35           |          38      2005       |          57 e 35           |          38      2006       |          57 e 35           |          39      2007       |          57 e 35           |          39      2008       |          57 e 35           |          40
                - i  commi  6 e 7 dell'art. 59 della legge n. 449/1997,          sono i seguenti:              6. Con   effetto   sui   trattamenti  pensionistici  di          anzianita'   decorrenti   dal   1 gennaio  1998,  a  carico          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e          autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il          diritto  per  l'accesso  al  trattamento si consegue, salvo          quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti          di   eta'  anagrafica  e  di  anzianita',  ovvero  di  sola          anzianita'  contributiva  indicati nella tabella C allegata          alla  presente  legge  per i lavoratori dipendenti iscritti          all'assicurazione  generale  obbligatoria  ed alle forme di          essa  sostitutive  e nella tabella D allegata alla presente          legge  per  i  lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle          forme  esclusive  dell'assicurazione generale obbligatoria;          per  i  lavoratori  autonomi  l'accesso  al  trattamento si          consegue  al  raggiungimento  di un'anzianita' contributiva          non  inferiore  a  trentacinque  anni  e  al compimento del          cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio          1998   al   31 dicembre   2000  resta  fermo  il  requisito          anagrafico  di  cinquantasette anni ed i termini di accesso          di  cui  al  comma 8  sono differiti di quattro mesi. E' in          ogni   caso   consentito   l'accesso  al  pensionamento  al          raggiungimento    del    solo   requisito   di   anzianita'          contributiva  di  quaranta  anni.  Al  fine  di favorire la          riorganizzazione  ed  il  risanamento  delle Ferrovie dello          Stato    S.p.a.   in   considerazione   del   processo   di          ristrutturazione   e  sviluppo  del  sistema  di  trasporto          ferroviario,  con accordo collettivo da stipulare entro tre          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge          con  le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito          un  Fondo  a  gestione  bilaterale  con  le finalita di cui          all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.          Decorso  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore della          presente  legge e, successivamente, con cadenza annuale, si          procede   ad   una   verifica   degli   effetti  sul  piano          occupazionale    degli   interventi   attuati   anche   con          riferimento  alle  misure,  a  carico  del  medesimo fondo,          istituito  per perseguimento di politiche attive del lavoro          e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario,          da  individuare  anche  sulla  base  di criteri che tengano          conto  della  anzianita'  contributiva o anagrafica; a tale          personale,  nei  cui  confronti operino le predette misure,          trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di          decorrenza  dei trattamenti pensionistici non oltre quattro          anni  dalla  medesima  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge.  Sull'esito  delle  verifiche  il  Governo          riferisce alle competenti commissioni parlamentari.              7. Le   disposizioni   in   materia  di  requisiti  per          l'accesso  al trattamento pensionistico di cui alla tabella          B  allegata  alla  legge  8 agosto  1995,  n.  335, trovano          applicazione nei confronti:                a) dei   lavoratori  dipendenti  pubblici  e  privati          qualificati  dai  contratti  collettivi come operai e per i          lavoratori  ad  essi equivalenti, come individuati ai sensi          del comma 10;                b) dei  lavoratori  dipendenti  che  risultino essere          stati  iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non          meno  di  un  anno  in eta' compresa tra i quattordici ed i          diciannove  anni  a  seguito  di  effettivo  svolgimento di          attivita lavorativa;                c) dei   lavoratori  che  siano  stati  collocati  in          mobilita'    ovvero    in   cassa   integrazione   guadagni          straordinar:a  per  effetto di accordi collettivi stipulati          entro   il  3 novembre  1997,  ivi  compresi  i  lavoratori          dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi          dell'art.  3  del  decreto-legge  19 maggio  1997,  n. 129,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,          n.  229,  per  il  numero  di  lavoratori  da  collocare in          mobilita'    indicato   nella   domanda   medesima,   anche          considerando   complessivamente  i  numeri  indicati  nelle          domande  presentate  dalle imprese appartenenti al medesimo          gruppo,   e   per   i   quali   l'accordo   collettivo   di          individuazione  del numero delle eccedenze intervenga entro          il  31 marzo  1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il          3 novembre  1997  alla prosecuzione volontaria, che in base          ai   predetti   requisiti   di  accesso  alle  pensioni  di          anzianita'  di  cui  alla  citata  legge  n.  335  del 1995          conseguano  il  trattamento  pensionistico di anzianita' al          termine  della  fruizione  della  mobilita' del trattamento          straordinario  di  integrazione  salariale  ovvero,  per  i          prosecutori  volontari,  durante il periodo di prosecuzione          volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per          i  prepensionamenti  autorizzati  in base a disposizioni di          legge  anteriori  al  3 novembre  1997 continuano a trovare          applicazione le disposizioni medesime".
                           |  
|   |                                Art. 76.
                        (Previdenza giornalisti)
     1.  L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:   "Art.  38.  - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20  dicembre  1951,  n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987,  n.  67,  gestisce  in  regime  di  sostitutivita'  le forme di previdenza  obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e  praticanti  e  provvede,  altresi',  ad  analoga gestione anche in favore  dei  giornalisti  pubblicisti  di  cui  all'articolo 1, commi secondo  e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia   di   fiscalizzazione   degli  oneri  sociali  e  di  sgravi contributivi.   2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:   a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;   b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37.   3.  Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI.   4.   Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI  devono  essere coordinate  con  le  norme che regolano il regime delle prestazioni e dei  contributi  delle  forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".   2.  L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.  |  
|   |                                Art. 77.
  (Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
     1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la  qualita' del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di  assicurazione  sociale  realizzano  modalita' di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonche' dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione.   2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati  con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a  piani  triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico,  stipulano  convenzioni  ai  sensi  e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a:   a)  esperire  in  comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;   b)  utilizzare,  nei  limiti  di  efficacia previsti dalle vigenti disposizioni,  graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti;   c)  concertare  l'acquisto  di  beni  e  servizi, anche al fine di ottimizzare  l'utilizzazione  di  strumenti gia' messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa;   d)  prevedere,  per  procedure  di  gara  di  uno  degli  enti, la possibilita'  di  integrare,  entro  i  limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.   3.  Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi  di  cooperazione  al  servizio  dell'utenza, in termini di utilizzazione  comune  di  strutture  funzionali e tecnologiche nella prospettiva  di  integrazione  con  i  servizi  sociali  regionali  e territoriali.   4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001.   5.   Il   periodo   intercorrente  dal  1  gennaio  alla  data  di approvazione  del  bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio. 
                                         Note all'art. 77:              - La  legge  7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme in          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di          accesso  ai  documenti  amministrativi) e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
                           |  
|   |                                Art. 78.
  (Interventi   urgenti   in  materia  di  ammortizzatori  sociali,  di              previdenza e di lavori socialmente utili)
     1.  La  data  di  presentazione  della  domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo  restando  il  possesso,  alla  data  del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.   2.  Ferma  restando  la  possibilita'  di stipulare convenzioni ai sensi  dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del  2000,  tenendo  conto  dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo  45,  comma  6,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e' autorizzato a stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in  riferimento  a situazioni straordinarie che non consentono, entro il  30  giugno  2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000  e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4,  comma  2,  del citato decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:   a)  la  realizzazione,  da  parte  della  Regione, di programmi di stabilizzazione  dei  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 1, del citato  decreto  legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per  il  primo  anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero  dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono  essere  annualmente  rinnovate,  a  condizione  che  vengano definiti,  anche  in  base  ai  risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;   b)  le  risorse  finanziarie  necessarie  ad  assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli   impegnati   in   attivita'   progettuali  interregionali  di competenza  nazionale  e  dei  soggetti che maturino il cinquantesimo anno   di  eta'  entro  il  31  dicembre  2000,  anche  la  copertura dell'erogazione  della  quota  di  cui  all'articolo  4, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  81  del  2000, pari al 50 per cento dell'assegno   per  prestazioni  in  attivita'  socialmente  utili  e dell'intero  ammontare  dell'assegno  al  nucleo  familiare,  che  le regioni  si  impegnano a versare all'INPS; nonche', nell'ambito delle risorse   disponibili  a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione,  un ulteriore   stanziamento  di  entita'  non  inferiore  al  precedente finalizzato   ad   incentivare   la   stabilizzazione   dei  soggetti interessati  da  situazione  di  straordinarieta';  a  tale scopo per l'anno  2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai  sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del  2000,  tenendo  conto  dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo  45,  comma  6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;   c)  la  possibilita',  nei  limiti  delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo  2,  comma  1,  del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,  che  abbiano  compiuto,  alla  data  del  31 dicembre 2000, il cinquantesimo  anno  di  eta',  di  continuare a percepire in caso di prosecuzione  delle  attivita'  da  parte  degli  enti  utilizzatori, l'assegno  per prestazioni in attivita' socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;   d)  la  possibilita'  di  impiego,  da  parte delle regioni, delle risorse  del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente  utili  e  non impegnate per il pagamento di assegni, per misure  aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'.   3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono  trasferite  alle regioni le responsabilita' di programmazione e di  destinazione  delle  risorse  finanziarie,  ai sensi del medesimo comma  2,  e  rese  applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo  n.  81  del  2000  fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo  delle  convenzioni  di  cui  al comma 2, lettera a), saranno previste,  a  partire  dall'anno  2002, apposite risorse a tale scopo preordinate,   nell'ambito   delle   disponibilita'   del  Fondo  per l'occupazione,  per  i  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  n.  81  del  2000,  di  pertinenza  del  bacino regionale,  inclusi  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.   4.  All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppressa la parola "assicurativi".   5.  I  soggetti  impegnati in prestazioni di attivita' socialmente utili,  ai  sensi  della  lettera  d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto   legislativo   1   dicembre   1997,   n.  468,  che  abbiano effettivamente  maturato  dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel  periodo  tra  il  1  gennaio  1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in   possesso,   dei   requisiti  di  ammissione  alla  contribuzione volontaria  di  cui  alla  lettera  a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto   legislativo   1   dicembre   1997,  n.  468,  e  successive modificazioni,  possono  presentare  la  relativa  domanda  intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti e  condizioni  ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto  comma  5  entro  i  termini  di cui al comma 1 del presente articolo.   6.  In  deroga  a  quanto  disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001,  le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie possono, relativamente alle  qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.  56,  effettuare  assunzioni  di  soggetti  collocati in attivita' socialmente  utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso agli enti locali e  agli  enti  pubblici  dotati  di  autonomia  finanziaria,  per  le assunzioni  ai  sensi  dell'articolo  12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.   7.  Resta ferma la facolta' di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.   8.  In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993,   n.  374,  recante  benefici  per  le  attivita'  usuranti,  e successive  modificazioni,  e'  riconosciuto,  entro  i  limiti delle disponibilita'  di  cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di eta' anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:   a)  per  il  periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto  decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente    mansioni    particolarmente   usuranti,   per   le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano, individuate  dall'articolo  2  del  decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;   b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere:   1)  i  requisiti  per il pensionamento di anzianita' tenendo conto della  riduzione  dei  limiti  di  eta'  anagrafica  e  di anzianita' contributiva  previsti  rispettivamente  dall'articolo  1,  comma 36, della  legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo  2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto  dall'articolo  1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;   2)  i  requisiti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia nel regime retributivo  o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di eta' pensionabile  e  di anzianita' contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;   3)  i  requisiti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia nel regime contributivo  con  la  riduzione  del  limite  di  eta'  pensionabile prevista  dall'articolo  1,  comma  37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.   9.  All'articolo  5,  comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' soppressa la parola: "pubblico";   10.  Per  coloro  che,  potendo  far  valere  i  requisiti  di cui all'articolo  1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai  commi  3  e  4  dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno  2001,  la maggiorazione decorre dal 1 gennaio 2001 o dal mese successivo  a  quello  del  compimento  dell'eta'  prevista,  qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.   11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di  attestazione  dello  svolgimento,  da parte dei lavoratori, delle attivita'  di  cui  al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza   sociale   19  maggio  1999  nonche'  i  criteri  per  il riconoscimento   del  beneficio  di  cui  al  comma  8  nella  misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.   12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8  deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza  entro  90  giorni  dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza.   13.  All'onere  derivante  dal  riconoscimento  di cui al comma 8, corrispondente  all'incremento  delle  aliquote  contributive  di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale   19   maggio  1999,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.   14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993,  n.  124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  47,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a)   dopo   le   parole:   "acquisti   effettuati  tramite  moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento";   b)  le  parole:  "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse;   c)  al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" e' inserita la seguente: "complementare".   15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001:   a)  sono  prorogati,  in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di  mobilita' di cui all'articolo  62,  comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  limitatamente  alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi  compresa  la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e' pari a lire 50 miliardi;   b)  all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come  modificato  dall'articolo  62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  le  parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:  "31  dicembre  2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999,  2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 9 miliardi;   c)  all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le  parole:  "31  dicembre  2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2001".  All'onere  derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi;   d)  il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' sostituito dal seguente:   "5.  A  decorrere  dal  10  gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera  a),  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  dopo le parole: "trasporti  e  comunicazioni"  sono  inserite  le  seguenti:  ""delle lavanderie industriali"";   e)  le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23  luglio  1991,  n.  223,  si  applicano  anche  nei  casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11  della  citata  legge  n.  223  del  1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi.   16.  I  piani  di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del   decreto-legge   16   maggio   1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994,  n. 451, e successive modificazioni,  avviati  alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque  conclusi  entro  il termine previsto dagli stessi piani. La relativa  dotazione  finanziaria  per  l'anno  2001 e' pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.   17.  In  relazione  a  quanto  disposto  al  comma 15, lettera d), restano  comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti  contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione  di  cui  al  comma  15,  lettera d), e' pari a lire 525 milioni.   18.  All'articolo  68,  comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999,  n.  144,  le  parole:  "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno  2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,".   19.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori sociali, la percentuale   di  commisurazione  alla  retribuzione  dell'indennita' ordinaria   di   disoccupazione   con   requisiti   normali,  di  cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.  636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272,  e  successive  modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1 gennaio  2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50  anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai  trattamenti  di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.   20.  Per  il  periodo  dal  1  gennaio  2001 al 30 giugno 2001, il divieto  di  cumulo  di  cui  all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e  sostitutive  della  stessa,  e  la  rendita  ai superstiti erogata dall'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  spettante  in  caso  di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  recante,  testo  unico  delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali,  e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente  comma  si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive  alla  data  del  31  dicembre  2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore.   21.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 66, comma 1, della  legge  17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002.   22.   La   contribuzione  figurativa  accreditata  per  i  periodi successivi  al  31  dicembre  2000  per  i  quali  e'  corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese  edili  ed  affini  e'  utile  ai  fini del conseguimento del diritto   e   della   determinazione  della  misura  del  trattamento pensionistico, compreso quello di anzianita'.   23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere,  cave  e  torbiere,  la  cui attivita' e' venuta a cessare a causa  della  definitiva  chiusura  delle  stesse,  e  che  non hanno maturato  i  benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969,  n.  153,  il  numero  delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria  relativa  ai  periodi di prestazione lavorativa ai fini del  conseguimento  delle  prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per  un  coefficiente  pari  a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per meno  di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di  dieci  anni  e  a 1,25 se superiore a tale limite. 24. Il comma 6 dell'articolo  36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' sostituito dal seguente:   "6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo 25 si applicano ai contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001".   25.  Le  risorse  finanziarie  comunque  derivanti  dagli  effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunita'  europee  dell'11  maggio  1999  in materia di contratti di formazione  e  lavoro,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'  europee  n.  L042  del  15 febbraio 2000, da accertare con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  sono assegnate al Fondo per l'occupazione di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  per  essere  destinate,  nei limiti delle medesime risorse, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali,  con  particolare riferimento all'incremento dell'indennita' di  disoccupazione  previsto  dal  comma 19, in caso di indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti.   26.  Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  all'articolo  45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in  fine,  le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento  ordinario,  nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro  tra  domanda  e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione";   b)  all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".   27.  Agli  agenti  temporanei,  in  servizio  presso gli organismi dell'Unione  europea,  che  hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981,  emanato  in  attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,  n.  1338,  il  trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni  assicurative  al  Fondo  per  le  pensioni CE in base alle disposizioni  del  regolamento  (CEE,  Euratom,  CECA)  n. 259/68 del Consiglio,  del  29  febbraio  1968,  e  successive modificazioni, si applica  il  coefficiente  attuariale  rideterminato sulla base delle tariffe   del  citato  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza  sociale  del  19  febbraio  1981.  Lo Stato concorre alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  presente disposizione e di quella  di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno  2001;  la  quota differenziale dei medesimi oneri e' a carico degli organismi di cui al presente comma.   28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative  di  cui  al  comma  27,  le retribuzioni di riferimento determinate  per  ciascun  anno  solare  sono  rivalutate  in  misura corrispondente  alle  variazioni  dell'articolo  3, undicesimo comma, della  legge  29  maggio  1982,  n.  297,  per  le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983.   29.  All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  le  parole:  "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000";   b)  le  parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7 miliardi   e   240   milioni"   sono   sostituite   dalle   seguenti: "duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi".   30.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai  commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in  lire  7,4  miliardi  per  l'anno  2002  e in lire 12,4 miliardi a decorrere  dall'anno  2003,  si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  l'occupazione  di cui all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.   31.  Ai  fini  della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici,  sono  definite,  in  base  ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo  10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.  81,  mediante  decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto  con  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure  di  terziarizzazione,  ai  sensi  della normativa vigente, secondo  criteri  e  modalita'  che  assicurino  la  trasparenza e la competitivita'  degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di  lire  287  miliardi  per  l'anno  2001 e di lire 575 miliardi per l'anno  2002.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a lire 249 miliardi  per  l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.   32.   Per  l'integrazione  dei  servizi  informativi  catastale  e ipotecario  e  la  costituzione  dell'Anagrafe  dei beni immobiliari, previsti  dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  da  realizzare  attraverso  un  piano  pluriennale di attivita' straordinarie  finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data  di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del  territorio,  possono  provvedere,  in  attesa  di una definitiva stabilizzazione  e  nei  limiti  delle  risorse  assegnate  ai  sensi dell'articolo  3,  comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo  12,  comma  1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro  quattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge,  alla  stipulazione  di  contratti  per  l'assunzione  a tempo determinato,  anche  parziale,  per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino  ad un massimo di 1650 unita', dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano".   33.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base  del  decreto-legge  24  novembre  2000,  n.  346.  La  presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001. 
                                         Note all'art. 78:              Al comma 1:              - Il  comma  1  dell'art.  10  del  decreto legislativo          28 febbraio  2000,  n.  81  (Integrazione e modifiche della          disciplina  dei lavori socialmente utili, a norma dell'art.          45,  comma 2,  della  legge17 maggio  1999,  n.  144) cosi'          recita:              "1. Ai  soggetti  in possesso alla data del 31 dicembre          1999,   dei  requisiti  di  ammissione  alla  contribuzione          volontaria  di  cui  all'art.  12, comma 5, lettera a), del          citato  decreto  legislativo  n. 468 del 1997, e successive          modificazioni,  e  che  abbiano  presentato o presentino la          relativa  domanda  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, e'          riconosciuta  una  indennita'  commisurata  al  trattamento          pensionistico   spettante   in   relazione   all'anzianita'          contributiva   posseduta   al   momento  della  domanda  di          ammissione  alla contribuzione volontaria, nel limite delle          risorse     preordinate     allo    scopo    dal    decreto          interministeriale  del  21 maggio  1998,  pubblicato  nella          Gazzezza   Ufficiale  del  19 luglio  1998,  n.  141.  Tale          indennita'    non    potra'   comunque   essere   inferiore          all'ammontare  dell'assegno  di  cui  all'art.  4, comma 1,          spettante  alla  data della relativa domanda. Dalla data di          decorrenza   del   predetto   trattamento   provvisorio  ai          beneficiari  non  spettano i benefici previsti dall'art. 12          del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive          modificazioni.     Al    raggiungimento    dei    requisiti          pensionistici  richiesti dalla disciplina vigente alla data          del   19 giugno  1998,  il  trattamento  provvisorio  viene          rideterminato  sulla  base  delle disposizioni recate dalla          disciplina medesima".              Al comma 2:              - Il   comma 1  dell'art.  8  del  decreto  legislativo          n.81/2000, e' il seguente:              "1. Le  risorse  del  fondo di cui all'art. 1, comma 1,          destinate  alle  attivita' di lavori socialmente utili, per          l'anno  2000,  sono  ripartite  tra le singole regioni e le          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano sulla base delle          somme  erogate  dall'I.N.P.S.  nel corso dell'anno 1999 per          assegni  e  sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti          impegnati    nelle    attivita'    progettuali   locali   e          interregionali   di   competenza   regionale.  Le  predette          risorse,   per   l'anno   2000,   sulla  base  di  apposite          convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e le          regioni  interessate,  sentiti  gli  enti locali nelle sedi          previste,  di  cui  all'art. 4, comma 1, del citato decreto          legislativo  n.  469 del 1997, possono essere impiegate per          lo  svolgimento  di misure politiche attive per l'impiego e          per  la  stabilizzazione  occupazionale dei soggetti di cui          all'art. 2, comma 1".              - Il comma 6 dell'art. 45 della legge 17 maggio1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni          per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:              "6. Fino  all'attuazione  della riforma degli incentivi          all'occupazione  e  degli  ammortizzatori  sociali  possono          essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente          utili  che  utilizzano  esclusivamente soggetti che abbiano          maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di          attivita'  nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il          31 dicembre   1999.   A   tali  soggetti  si  applicano  le          disposizioni  di  cui  all'art.  12 del decreto legislativo          1 dicembre   1997,   n.  468.  Le  risorse  del  Fondo  per          l'occupazione    di   cui   all'art.   1,   commna 7,   del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  236,          destinate  alle attivita' progettuali di lavori socialmente          utili   e  non  utilizzate  per  tali  finalita'  rimangono          comunque  destinate  all'attuazione di quanto espressamente          previsto  nelle  disposizioni  che  riformano gli incentivi          all'occupazione   e   gli   ammortizzatori   sociali.  Fino          all'attuazione     della     riforma     degli    incentivi          all'occupazione   e   degli   ammortizzatori   sociali   le          commissioni  regionali  per  l'impiego potranno deliberare,          sulla  base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  con  le singole          regioni,   di   destinare   eventualmente  le  risorse  non          impegnabili  per  progetti di lavori socialmente utili alla          realizzazione  di misure di politica attiva dell'impiego in          armonia con le previsioni della normativa comunitaria".              - Il  comma  1  dell'art.  2 del decreto legislativo n.          81/2000, e' il seguente:              "1. Le  disposizioni del presente decreto si applicano,          salvo  quanto  previsto  dall'art. 10, comma 1, ai soggetti          impegnati  in  progetti  di  lavori socialmente utili e che          abbiano  effettivamente  maturato dodici mesi di permanenza          in  tali  attivita'  nel  periodo  dal  1 gennaio  1998  al          31 dicembre 1999".              - Il  comma  3  dell'art.  8 del decreto legislativo n.          81/2000, e' il seguente:              "3. Le  risorse  del  fondo  di cui al comma 1, qualora          impegnate  per  attivita' socialmente utili, sono destinate          al  pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi          per  il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per          l'ammontare  del  50  per cento degli assegni e dei sussidi          per i periodi dal 1 novembre 2000 al 30 aprile 2001".              - Il  comma 2  dell'art.  4  del decreto legislativo n.          81/2000, e' il seguente:              "2. La   durata  della  prestazione,  a  decorrere  dal          1 maggio  2000,  non  puo'  essere  superiore  a  sei mesi,          rinnovabile  per  un ulteriore periodo di sei mesi. In caso          di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento          dell'ammontare  dell'assegno  di cui al comma 1 e' a carico          del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per          cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore".              - Il  comma  2  dell'art.  8 del decreto legislativo n.          81/2000, e' il seguente:              "2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,          le   regioni   e   gli  enti  utilizzatori  interessati  da          situazioni  straordinarie  tali  da  non poter garantire un          programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui          all'art.  2,  comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle          convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che          prevedano  misure particolari con oneri a carico di tutti i          sottoscrittori.  Alla  copertura  degli oneri relativi alla          quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e          della  previdenza  sociale  si  provvede  nell'ambito delle          risorse  impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove          dovessero  rendersi disponibili in sede di attuazione delle          convenzioni   medesime.   Gli  enti  utilizzatori  potranno          accedere  a  questa  procedura  a  condizione  di aver gia'          deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui          all'art. 5, comma 1, lettera l)".              Al comma 3:              - Il testo del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.          81  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  82  del          7 aprile  2000.      - Per il testo del comma 1 dell'art. 2          del  decreto  legislativo  n.  81/2000,  si veda in nota al          comma 2.     Al comma 4:              - Il  comma 11  dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 novembre  1996,  n. 608 (Disposizioni urgenti in materia          di  lavori socialmente utili, di interventi al sostegno del          reddito  e nel settore previdenziale) cosi' come modificato          dalla presente legge, cosi' recita:              "11. Per  gli  adempimenti  connessi  all'attuazione di          progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero          del  lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie          strutture,  gli  oneri  sono  a  carico  del  Fondo  di cui          all'art.  9,  comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio          1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi".              Al comma 5:              - La  lettera  d)  del  comma 2 dell'art. 1 del decreto          legislativo   1 dicembre  1997,  n.  468  (Revisione  della          disciplina  sui lavori socialmente utili, a norma dell'art.          22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e' la seguente:              "2. Le  attivita'  di  cui  al  comma 1  sono  distinte          secondo la seguente tipologia:                a) (omissis);                b) (omissis);                c) (omissis);                d) prestazioni  di  attivita'  socialmente  utili  da          parte  di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate          alle condizioni di cui all'art. 7.".              - L'art.   12,   comma 5,   lettera   a),  del  decreto          legislativo n. 468/1997, cosi' recita:     "5. Per favorire          la  ricollocazione  lavorativa ovvero il raggiungimento dei          trattamenti  pensionistici  per  i  lavoratori  di  cui  al          comma 1,  possono essere adottate, nei limiti delle risorse          a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le          modalita'  stabilite  nel  decreto  di  cui  al comma 8, le          seguenti misure:                a) nel  caso  in  cui  ai lavoratori manchino meno di          cinque   anni   al  raggiungimento  dei  requisiti  per  il          pensionamento  di anzianita' o di vecchiaia, la concessione          di  un  contributo  a  fondo  perduto  a  fronte dell'onere          relativo  al  proseguimento  volontario della contribuzione          ovvero  all'erogazione  anticipata del trattamento relativo          all'anzianita' maturata.".              Al comma 6:              - Il  comma 4  dell'art.  12 del decreto legislativo n.          468 del 1997, e' il seguente:              "4. Ai  lavoratori  di  cui al comma 1, gli stessi enti          pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30          per  cento  dei  posti  da  ricoprire mediante avviamenti a          selezione  di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,          n. 56, e sussave modificazioni ed integrazzoni".              - L'art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme          sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente:              "Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti          pubblici). - 1. Le  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici non economici a          carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una          o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie          locali   effettuano   le   assunzioni   dei  lavoratori  da          inquadrare  nei  livelli retributivo-funzionali per i quali          non  e'  richiesto  il  titolo di studio superiore a quello          della   scuola   dell'obbligo,   sulla  base  di  selezioni          effettuate  tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed          in  quelle  di  mobilita',  che abbiano la professionalita'          eventualmente   richiesta   e   i  requisiti  previsti  per          l'accesso   al   pubblico   impiego.   Essi   sono  avviati          numericamente   alla   sezione   secondo   l'ordine   delle          graduatorie  risultante  dalle  liste  delle circoscrizioni          territorialmente competenti.              2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la          loro   iscrizione  presso  altra  circoscrizione  ai  sensi          dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella          nuova   sezione   circoscrizionale   avviene   con  effetto          immediato.              3. Gli  avviamenti  vengono effettuati sulla base delle          graduatorie  circoscrizionali,  ovvero, nel caso di enti la          cui   attivita'   si   esplichi   nel  territorio  di  piu'          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle          circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con          riferimento  alle  graduatorie  di  tutte le circoscrizioni          della  regione,  secondo  un  sistema integrato definito ai          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          di cui al comma 4.              4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le          modalita'  e  i  criteri  delle  selezioni tra i lavoratori          avviati  sono  determinati  con  decreto del Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  da emanarsi entro sei mesi dalla          data  di entrata in vigore della presente legge, sentite le          confederazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul          piano nazionale.              5. Le  amministrazioni  centrali  dello Stato, gli enti          pubblici  non  economici a carattere nazionale e quello che          svolgono   attivitia'  in  piu  regioni,  per  i  posti  da          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei          lavoratori  di cui al comma 1 mediante selezione sulla base          della    graduatoria   delle   domande   presentate   dagli          interessati.   Con  il  decreto  di  cui  al  comma 4  sono          stabiliti  i  criteri  per  la formazione della graduatoria          unica   nonche'   i   criteri   e   le   modalita'  per  la          informatizzazione delle liste.              6. Le   offerte  di  lavoro  da  parte  dalla  pubblica          amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale          la  cadenza  dei  bandi, secondo le direttive impartite dal          Ministro per la funzione pubblica.              7. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 hanno          valore  di  principio  e  di  indirizzo per la legislazione          delle regioni a statuto ordinario.              8. Sono  escluse dalla disciplina del presente articolo          le  assunzioni  presso  le  Forze  armate  e i corpi civili          militarmente ordinati".              - Il  comma 1  dell'art.  7  del decreto legislativo n.          81/2000, e' il seguente:              "1. Ai  datori  di  lavoro privati e agli enti pubblici          economici,  comprese  le  cooperative  e loro consorzi, che          assumono  a  tempo  pieno e indeterminato i soggetti di cui          all'art.  2,  comma 1, e' riconosciuto un contributo pari a          lire  diciotto  milioni  per  ciascun  soggetto assunto. La          presente   disposizione   trova   applicazione   anche  nei          confronti  delle cooperative o dei consorzi tra cooperative          relativamente  ai  soggetti  impegnati  in qualita' di soci          lavoratori.".              Al comma 7:              - Il comma 5 dell'art. 45 della legge n. 144/1999 e' il          seguente:              "5. Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in          vigore  dei  decreti  legislativi di cui ai commi 1 e 2, il          Governo  puo' emanare eventuali disposizioni modificative e          correttive  con  le  medesime  modalita'  di cui al comma 4          attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai          commi 1 e 2.              Al comma 8:              -   Il  decreto  legislativo  11 agosto  1993,  n.  374          (Attuazione  dell'art.  3, comma 1, lettera F), della legge          23 ottobre  1992, n. 421, recante benefici per le attivita'          usuranti)    e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale          23 settembre 1993, n. 224.              - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 374          del 1993, e' il seguente:              "1.  Per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati,          nonche'   per  i  lavoratori  autonomi  iscritti  all'INPS,          prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata          in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita'          particolarmente  usuranti  di  cui all'art. 1, il limite di          eta'   pensionabile  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti          previdenziali  e'  anticipato  di due mesi per ogni anno di          occupazione  nelle predette attivita' fino ad un massimo di          sessanta   mesi   complessivamente   considerati.   Per   i          lavoratori  impegnati  in  lavori particolarmente usuranti,          per  le  caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che          questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative          di  vita  e  dell'esposizione  al  rischio professionale di          particolare  intensita' viene, inoltre ridotto il limite di          anzianita'   contributiva   di   un   anno  ogni  dieci  di          occupazione  nelle  attivita'  di  cui  sopra,  fino  ad un          massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati".              -  I commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,          sono i seguenti:              "36.  I  limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25,          26,  27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori          nei  cui  confronti trovano applicazione le disposizioni di          cui  al  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 374, come          modificato  ai  sensi  dei  commi  34  e 35.     37. Per le          pensioni    liquidate   esclusivamente   con   il   sistema          contributivo,  il  lavoratore,  nei  cui  confronti trovano          applicazione  le disposizioni di cui al decreto legislativo          11 agosto  1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi          34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di          trasformazione  relativo  all'eta'  anagrafica all'atto del          pensionamento,  aumentato  di  un anno per ogni sei anni di          occupazione    nelle    attivita'   usuranti   ovvero   per          l'utilizzazione  del  predetto  periodo  di aumento ai fini          dell'anticipazione  dell'eta'  pensionabile fino ad un anno          rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia          di cui al comma 19".              -  L'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza sociale 19 maggio 1999 e' il seguente:              "Art.    2.    -   1.   Nell'ambito   delle   attivita'          particolarmente   usuranti  individuate  nella  tabella  A,          allegata  al  decreto  legislativo  11 agosto 1993, n. 374,          sono  considerate  mansioni  particolarmente  usuranti,  in          ragione    delle   caratteristiche   di maggiore   gravita'          dell'usura  che  esse  presentano  anche  sotto  il profilo          dell'incidenza  della  stessa  sulle  aspettative  di vita,          dell'esposizione  al  rischio  professionale di particolare          intensita',  delle peculiari caratteristiche dei rispettivi          ambiti   di  attivita'  con  riferimento  particolare  alle          componenti  socio-economiche che le connotano, le seguenti,          svolte nei vari settori di attivita' economica:                lavori  in galleria, cava o miniera : mansioni svolte          in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';                lavori  nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle          cave di materiale di pietra e ornamentale;               lavori nelle gallerie mansioni svolte dagli addetti al          fronte   di  avanzamento  con  carattere  di  prevalenza  e          continuita';               lavori in cassoni ad aria compressa ;               lavori svolti dai palombari ;               lavori ad alte temperature : mansioni che espongono ad          alte  temperature, quando non sia possibile adottare misure          di  prevenzione,  quali,  a  titolo esemplificativo, quelle          degli  addetti  alle fonderie di 2 fusione, non comandata a          distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di          colata manuale;                lavorazione  del vetro cavo : mansioni dei soffiatori          nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;               lavori espletati in spazi ristretti , con carattere di          prevalenza  e continuita' ed in particolare delle attivita'          di  costruzione,  riparazione  e  manutenzione  navale,  le          mansioni  svolte  continuativamente  all'interno  di  spazi          ristretti,  quali  intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di          bordo o di grandi blocchi strutture;                lavori  di  asportazione dell'amianto mansioni svolte          con carattere di prevalenza e continuita'.              2.  Viene  riconosciuto,  per  le mansioni elencate nel          comma  1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il          20%  del  corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito          delle  risorse  preordinate a tale scopo ai sensi dell'art.          3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,          come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto          1995, n. 335.              3.  Le  organizzazioni  sindacali,  di  cui all'art. 1,          comma   1,  dovranno  congiuntamente  formulare,  entro  il          medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte          per la determinazione delle aliquote contributive, relative          alle  mansioni  individuate nel comma 1, tenuto conto delle          previsioni  di  cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il          predetto  termine,  si  applicano  le  disposizioni  di cui          all'art.  3,  comma  3,  del  decreto legislativo 11 agosto          1993,  n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della          legge 8 agosto 1995, n. 335".              Al comma 9:              - Il  comma 2 dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n.          68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) cosi' come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "2.  I  datori di lavoro pubblici e privati che operano          nel  settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non          sono  tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e          navigante,  all'osservanza  dell'obbligo di cui all'art. 3.          Sono  altresi'  esentati  dal  predetto obbligo i datori di          lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a          fune,  in  relazione al personale direttamente adibito alle          aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di          trasporto".              Al comma 10:              -  L'art.  1  della  legge  29 dicembre  1988,  n.  544          (Elevazione   dei   livelli   dei   trattamenti  sociali  e          miglioramenti delle pensioni) cosi' recita:              "Art.  1.  Con  effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari          ultrasessantacinquenni     di     pensioni     a     carico          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione          speciale  per  i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,          delle   gestioni  speciali  per  i  commercianti,  per  gli          artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'          corrisposta,  a  domanda,  una maggiorazione  sociale della          pensione  nella  misura  di  L. 50.000 mensili, per tredici          mensilita', a condizione che:                a) non  posseggano redditi propri per un importo pari          o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare          annuo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del          Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo          della maggiorazione sociale;                b) non  posseggano,  se coniugati, redditi propri per          un  importo  pari  o superiore a quello di cui alla lettera          a),  ne'  redditi,  cumulati con quelli del coniuge, per un          importo  pari  o superiore al limite costituito dalla somma          dell'ammontare  annuo del trattamento minimo delle pensioni          a   carico   del   Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,          dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede          al  cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed          effettivamente separato.              2.   Con   effetto   dall'1 gennaio   1990   la  misura          della maggiorazione  di  cui  al  comma  1  e' elevata a L.          80.000 mensili, per tredici mensilita'.              3.  Qualora  i redditi posseduti risultino inferiori ai          limiti   di   cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1,          la maggiorazione  sociale  e' corrisposta in misura tale da          non comportare il superamento dei limiti stessi.              4.   Agli   effetti  delle  disposizioni  del  presente          articolo,  si  tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,          compresi  i  redditi  esenti da imposte e quelli soggetti a          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta          sostitutiva,  eccetto  quelli derivanti dall'assegno per il          nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.              5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo          sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste          per  l'erogazione  delle  pensioni, dall'Istituto nazionale          della   previdenza   sociale   (INPS),   al  quale  compete          l'accertamento delle condizioni per la concessione.              6.  La  domanda  per ottenere la maggiorazione sociale,          corredata  dal certificato di stato di famiglia, nonche' da          una  dichiarazione  resa dal richiedente su apposito modulo          attestante   l'esistenza   dei   prescritti  requisiti,  e'          presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.              7.  In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato          all'erogazione   della maggiorazione  di  cui  al  presente          articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza          dei  requisiti  prescritti, sottoscritta dagli interessati,          in  sede  di  riscossione,  su  apposito modulo predisposto          dall'istituto stesso.              8.  Alla  dichiarazione si applicano le disposizioni di          cui  all'art.  26  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il          dichiarante  e'  tenuto,  oltre alla restituzione di quanto          percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a          cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,          a favore del Fondo sociale.              9.   La   suddetta   sanzione  e'  comminata  dall'INPS          attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.              10.  La maggiorazione  sociale decorre dal primo giorno          del mese successivo a quello di presentazione della domanda          e  non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per          coloro  che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi          precedenti,  presentino  domanda  entro  il  primo  anno di          applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre          dall'1 luglio  1988  o  dal  mese  successivo  a  quello di          compimento  dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi si          verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.              11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti          dell'INPS  concernenti  la concessione della maggiorazione,          nonche'  per  la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di          cui  al  comma  8 e per le conseguenti controversie in sede          giurisdizionale  si  applicano le norme che disciplinano il          contenzioso    in    materia    di    pensioni   a   carico          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,          ovvero,  per  le maggiorazioni  delle gestioni speciali dei          lavoratori   autonomi  e  della  gestione  speciale  per  i          lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in          tali  gestioni,  disciplinano  il contenzioso in materia di          pensioni.              12.  Con  effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione          della maggiorazione  sociale,  secondo  la  disciplina  del          presente  articolo,  e' estesa ai titolari ultrasessantenni          delle  pensioni  di  cui  al  comma  1, in misura pari a L.          30.000  mensili, per tredici mensilita', con corrispondente          rideterminazione  dei limiti di reddito di cui alle lettere          a) e b) del comma 1.              13.  Il  presente  articolo  sostituisce l'art. 1 della          legge 15 aprile 1985, n. 140".              Al comma 13:              -  L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza sociale 19 maggio 1999 e' il seguente:              "Art.   1.  -  1.  Ai  fini  dell'individuazione  delle          mansioni  particolarmente  usuranti  e della determinazione          delle  aliquote  contributive  da  definire secondo criteri          attuariali  riferiti  all'anticipo  dell'eta' pensionabile,          finalizzate  alla copertura dei conseguenti oneri, da porre          a   totale   carico   delle   categorie   interessate,   le          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale          individuano,  ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3,          comma  3,  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,          come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto          1995,  n.  335,  dette mansioni e determinano tali aliquote          contributive secondo i seguenti criteri:              l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile;              la prevalenza della mansione usurante;              la mancanza di possibilita' di prevenzione;              la    compatibilita'    fisico-psichica   in   funzione          dell'eta';              l'elevata  frequenza  degli  infortuni, con particolare          riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni;              l'eta' media della pensione di invalidita';              il profilo ergonomico;              l'esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici, biologici,          individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.              2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al          comma  1,  dovranno essere congiuntamente formulate entro e          non  oltre  cinque  mesi  dalla  data  di pubblicazione del          presente   decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale.  Decorso          infruttuosamente  il  predetto  termine,  si  applicano  le          disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  del decreto          legislativo   11 agosto   1993,  n.  374,  come  sostituito          dall'art.  1,  comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335.          La  commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulera'          il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data          della sua costituzione".              -  Il  comma  38  dell'art.  1 della legge n. 335/1995,          cosi' recita:              "38.   Per  l'attuazione  dei  commi  da  34  a  37  e'          autorizzata   la  spesa  di  lire  250  miliardi  annui,  a          decorrere  dal  1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si          provvede  mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni          per    i    medesimi    anni:   per   lire   100   miliardi          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e          della   previdenza   sociale   e   per  lire  150  miliardi          dell'accantonamento  relativo  al  Ministero della pubblica          istruzione,   iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1995-1997,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del          Ministero del tesoro per l'anno 1995".              Al comma 14:              -  L'art.  8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.          124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a          norma  dell'art.  3,  comma  1,  lettera  v),  della  legge          23 ottobre  1992,  n.  421)  cosi'  come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:              "Art.  8  (Finanziamento).  - 1. Il finanziamento delle          forme  pensionistiche  complementari  di  cui  al  presente          decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di          lavoratori  subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art.          409,  punto  3),  del codice di procedura civile, anche sul          datore  di  lavoro,  ovvero  sul  committente,  secondo  le          previsioni  delle  fonti  costitutive  che  determinano  la          misura dei contributi.              1-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 1,          lettera  b-ter),  sono consentite contribuzioni saltuarie e          non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il          centro  servizi o l'azienda emittente la carta di credito o          di  debito,  al versamento con cadenza trimestrale al fondo          pensione    dell'importo    corrispondente   agli   abbuoni          accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta          elettronica  o  altro  mezzo  di  pagamento presso i centri          vendita  convenzionati.  Per  la  regolarizzazione di dette          operazioni  deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che          conferisce   la  delega  al  centro  convenzionato  con  il          titolare  della  posizione  aperta presso il fondo pensione          complementare medesimo.              2.   Le   fonti   istitutive   fissano   il  contributo          complessivo  da  destinare  al fondo pensione, stabilito in          percentuale   della   retribuzione  assunta  a  base  della          determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi          particolari  della retribuzione stessa o essere individuato          mediante  destinazione  integrale  di  alcuni  di questi al          fondo.  Nel  caso  dei  lavoratori  autonomi  e  dei liberi          professionisti,  il  contributo  e' definito in percentuale          del  reddito  d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato ai          fini  IRPEF,  relativo al periodo d'imposta precedente; nel          caso   dei  soci  lavoratori  di  societa'  cooperative  il          contributo  e'  definito  in  percentuale  degli imponibili          considerati    ai   fini   dei   contributi   previdenziali          obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche          complementari   su  base  contrattuale  collettiva  possono          prevedere  la  destinazione  al  finanziamento anche di una          quota  dell'accantonamento  annuale al TFR, determinando le          quote  a  carico  del datore di lavoro e del lavoratore. Le          medesime  fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota          dell'accantonamento  annuale  al TFR da destinare al fondo,          determinano  la  misura  della  riduzione della quota degli          accantonamenti annuali futuri al TFR.              3.  Per  i  lavoratori di prima occupazione, successiva          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto          legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche          complementari  su base contrattuale collettiva prevedono la          integrale    destinazione    ai    fondi   pensione   degli          accantonamenti  annuali  al TFR, posteriori alla iscrizione          dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le quote          di   contributo  a  carico  del  datore  di  lavoro  e  del          lavoratore.              4.  Nel  caso  di  forme  di  previdenza  pensionistica          complementare  di  cui  siano  destinatari dipendenti della          pubblica  amministrazione,  i  contributi  ai fondi debbono          essere  definiti  in sede di determinazione del trattamento          economico,  secondo  procedure  coerenti  alla  natura  del          rapporto e in conformita' ai princi'pi del presente decreto          legislativo.              5.  Gli  enti  di  cui all'art. 6, comma 1, lettera c),          sentita   l'Autorita'   garante  della  concorrenza  e  del          mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni          per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi          da   versare  ai  fondi  pensione  e  di  erogazione  delle          prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo          criteri    di   separatezza   contabile   dalle   attivita'          istituzionali del medesimo ente".              Al comma 15:              -  Il  comma  7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio          1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge          19 luglio  1993,  n.  236  (Interventi  urgenti  a sostegno          dell'occupazione) e' il seguente:              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato          per essere riassegnati al predetto Fondo".              -  L'art.  62,  comma  1, lettera g), della gia' citata          legge n. 488/1999, cosi' recita:              "Art.  62  (Disposizioni  in  materia di ammortizzatori          sociali).  1.  In attesa della riforma degli ammortizzatori          sociali  e  comunque  non  oltre  il  31 dicembre 2000 sono          prorogati:                a) - f) (Omissis);                g) i  trattamenti di cassa integrazione straordinaria          e  di  mobilita'  di  cui all'art. 81, comma 3, della legge          23 dicembre  1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a          carico   del   Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".              -   I  commi  1  e  2  dell'art.  1  del  decreto-legge          20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia          di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e          di  carattere  previdenziale)  cosi'  come modificati dalla          presente legge, sono del seguente tenore:              "1.  Il  termine  previsto  dalle  disposizioni  di cui          all'art.  4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre          1996,  n.  608,  relative  alla  possibilita' di iscrizione          nelle  liste  di  mobilita'  dei  lavoratori  licenziati da          imprese  che  occupano  anche meno di quindici dipendenti o          per  giustificato  motivo  oggettivo  connesso a riduzione,          trasformazione  o  cessazione  di attivita' o di lavoro, e'          prorogato  fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e          comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2001,  ai  fini  dei          benefici  contributivi  in  caso  di assunzione dalle liste          medesime,  nel  limite complessivo massimo di 9 miliardi di          lire  per  l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno          degli  anni  1999,  2000  e  2001,  a  carico del Fondo per          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,          dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero          del  lavoro  e della previdenza sociale rimborsa i relativi          oneri   all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale          (INPS), previa rendicontazione.              2.  Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236, come          modificato   dall'art.   4,   comma  2,  del  decreto-legge          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  19 luglio  1994, n. 451, trovano applicazione          fino al 31 dicembre 2001. Alle finalita' del presente comma          si   provvede   nei   limiti   delle   risorse  finanziarie          preordinate   allo   scopo   nell'ambito   del   Fondo  per          l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite          massimo di 30 miliardi di lire".              -   L'art.   16  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266          (Interventi  urgenti per l'economia), cosi' come modificato          dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  16.  - 1. E' istituito il fondo nazionale per il          cofinanziamento  di  interventi  regionali  nel settore del          commercio  e  del  turismo con una dotazione finanziaria di          lire  50  miliardi  per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il          CIPE,   su   proposta   del  Ministro  dell'industria,  del          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce i          progetti  strategici  da  realizzare nonche' i criteri e le          modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale.              2.  Il  fondo  di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre          1975,  n.  517, e successive modificazioni, e' incrementato          di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per          la  concessione  dei  contributi previsti dall'art. 9, nono          comma,   del   decreto-legge   1 ottobre   1982,   n.  697,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre          1982,  n.  887,  a  favore delle cooperative e dei consorzi          costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e          del  turismo.  Con decreto del Ministro dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato  possono essere modificati i          criteri concernenti la misura e le modalita' di concessione          dei predetti contributi.              3.  Le somme gia' assegnate dal Ministro del bilancio e          della   programmazione   economica   con   proprio  decreto          25 novembre  1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3          del  5 gennaio 1988, in attuazione dell'art. 26 della legge          14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che          hanno  operato  con regolarita' documentata sono trasferite          al  fondo  ordinario  di  garanzia  dei  singoli  consorzi.          Contestualmente  cessano le specifiche finalizzazioni delle          somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri          fissati   dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato   ai   sensi  del  comma  2  del  presente          articolo.              4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,          pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli          anni  1998  e  1999,  si  provvede  mediante corrispondente          utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni  medesimi dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1997/1999,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del          Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1997,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.              5. A decorrere dal 1 gennaio 1999 all'art. 49, comma 1,          lettera  a),  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88, dopo le          parole:   "trasporti  e  comunicazioni"  sono  inserite  le          seguenti: "; delle lavanderie industriali. .              6.   Per   finanziare   le   spese   di  partecipazione          dell'Italia  all'Organismo  europeo per la cooperazione nel          campo  della  metrologia  legale (WELMEC) e' autorizzata la          spesa  di  lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello          stanziamento  iscritto  per  l'anno  medesimo,  ai fini del          bilancio  triennale 1997/1999, al capitolo 6856 dello stato          di   previsione   del   Ministero   del   tesoro,  all'uopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero degli affari esteri".              -  Il comma 5 dell'art. 7 e l'art. 11 della gia' citata          legge n. 223/1991, cosi' recitano:              "5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle          misure  indicate  nei commi 1 e 2, detraendone il numero di          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i          lavoratori  in  mobilita'  delle aree di cui al comma 2 che          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'          aumentata   di   un  importo  pari  a  quindici  mensilita'          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non          superiore  al  numero  dei  mesi mancanti al compimento dei          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma          1,  e'  elevato  in misura pari al periodo trascorso tra la          data di entrata in vigore della presente legge e quella del          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a          titolo  di  anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono          cumulabili  con  il  beneficio  di  cui  all'art. 17, legge          27 febbraio  1985,  n.  49.  Con  decreto  del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate le modalita' e le          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in          cui  il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi a          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,          nonche'  le modalita' per la riscossione delle somme di cui          all'art. 5, commi 4 e 6.              Art.  11  (Norme  in materia di trattamento speciale di          disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili          ed  affini).  - 1. All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n.          427, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:              "Hanno  diritto al trattamento speciale i lavoratori di          cui  al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la          data  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro, siano stati          versati  o  siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per          la  disoccupazione  involontaria  almeno  dieci  contributi          mensili  o quarantatre contributi settimanali per il lavoro          prestato nel settore dell'edilizia .              2.  Nelle  aree  nelle  quali  il CIPI, su proposta del          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, accerta la          sussistenza  di  uno  stato di grave crisi dell'occupazione          conseguente   al   previsto   completamento   di   impianti          industriali  o  di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai          lavoratori  edili che siano stati impegnati, in tali aree e          nelle predette attivita', per un periodo di lavoro, esclusi          i  periodi di fruizione del trattamento di cui all'art. 10,          non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo          che  l'avanzamento  dei  lavori  edili  abbia  superato  il          settanta    per   cento,   il   trattamento   speciale   di          disoccupazione   e'   corrisposto   nella  misura  prevista          dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi,          elevabile  a  ventisette  nelle  aree di cui al testo unico          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          6 marzo  1978,  n.  218.  I  trattamenti di cui al presente          articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37          della legge 9 marzo 1989, n. 88.              3.  I  lavoratori  di  cui  al  comma  2  non residenti          nell'area  in cui sono completati i lavori hanno diritto al          trattamento  di  cui  al  medesimo  comma  se  residenti in          circoscrizioni  che  presentino  un rapporto superiore alla          media   nazionale   tra   iscritti  alla  prima  classe  di          collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro.              4.  Le  imprese  edili  impegnate  in  opere  o  lavori          finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle regioni          o dagli enti pubblici sono tenuti a riservare ai lavoratori          titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui          ai  commi  1  e  2,  una  percentuale  delle  assunzioni da          effettuare  in  aggiunta  all'organico  aziendale esistente          all'atto   dell'affidamento   dei  lavori,  ai  fini  dello          svolgimento  di  tali  opere  e lavori. Tale percentuale e'          determinata  dalla  Commissione  regionale per l'impiego in          misura  non  superiore  al  venticinque  per  cento  ed  e'          comprensiva di quella prevista all'art. 25, comma 1".              Al comma 16:              -  L'art.  15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,          n. 451 (disposizioni urgenti in materia di occupazione e di          fiscalizzazione degli oneri sociali) e' il seguente:              "Art.  15.  -  1.  Nelle  aree  di  cui  all'art. 1 del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236, il          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le          commissioni  regionali  per  l'impiego  e  di intesa con le          regioni  interessate,  realizza,  per gli anni 1994 e 1995,          piani  mirati  a promuovere l'inserimento professionale dei          giovani  di  eta'  compresa  tra i 19 e 32 anni e fino a 35          anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste          di collocamento. I piani sono attuati attraverso:                a) progetti  che  prevedono  lo svolgimento di lavori          socialmente  utili, nonche' la partecipazione ad iniziative          formative  volte  al recupero dell'istruzione di base, alla          qualificazione  professionale dei soggetti gia' in possesso          del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione          di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma          di scuola secondaria superiore;                b) progetti  che prevedono periodi di formazione e lo          svolgimento   di   un'esperienza   lavorativa   per  figure          professionalmente qualificate.              2.  I  progetti  di  cui al comma 1, lettera a), per la          parte  relativa  al programma dei lavori socialmente utili,          sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La          parte relativa al programma formativo deve essere formulata          e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.              3.  I  progetti  di  cui  al  comma 1, lettera b), sono          redatti  dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da          ordini  e/o  collegi  professionali  sulla base di apposite          convenzioni  predisposte  di  concerto  con  le agenzie per          l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni  regionali per          l'impiego.              4.  La partecipazione del giovane ai progetti di cui al          presente  articolo  non  puo' essere superiore alle ottanta          ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni          ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane          e'   corrisposta   un'indennita'  pari  a  lire  7.500.  Al          pagamento  dell'indennita'  provvede  mensilmente l'ufficio          provinciale   del   lavoro  e  della  massima  occupazione,          eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o          postali   all'uopo   convenzionati.   La  meta'  del  costo          dell'indennita',   esclusa  quella  relativa  alle  ore  di          formazione,  e'  a carico del soggetto presso cui e' svolta          l'esperienza  lavorativa  secondo  modalita' previste dalla          convenzione.              5.  Per  i  progetti  di cui al comma 1, lettera b), il          Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i          limiti  del  ricorso all'istituto in rapporto al numero dei          dipendenti  del  soggetto presso cui e' svolta l'esperienza          lavorativa  e  nel  caso  in  cui  quest'ultimo  non  abbia          proceduto  all'assunzione  di  almeno il sessanta per cento          dei giovani utilizzati in analoghi progetti.              6.  L'utilizzazione  dei giovani nei progetti di cui al          comma  1,  lettera  b), non determina l'instaurazione di un          rapporto  di  lavoro,  non  comporta la cancellazione dalle          liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la          possibilita'   di   assumere   il   giovane,   al   termine          dell'esperienza,  con  contratto  di  formazione  e lavoro,          relativamente  alla  stessa  area professionale. I medesimi          progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico          del   soggetto  utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le          malattie    professionali    connessi    allo   svolgimento          dell'attivita' lavorativa.              7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a cura delle          sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego,  sulla  base dei          criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.              8.  Al  finanziamento  dei  piani  di  cui  al presente          articolo  si  provvede nei limiti delle risorse finanziarie          preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  fondo  di  cui          all'art.  1,  comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n.          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio          1993, n. 236.".              Al comma 17:              -  Il  comma 215 dell'art. 2 della gia' citata legge n.          662/1996, cosi' recita:              "215.  Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere          efficacia  la  disciplina  prevista  dall'art. 49, comma 3,          secondo  periodo,  della  legge  9 marzo 1989, n. 88. A far          tempo  da tale data la classificazione dei datori di lavoro          deve   essere  effettuata  esclusivamente  sulla  base  dei          criteri  di  inquadramento  stabiliti dal predetto art. 49.          Restano  comunque  validi  gli  inquadramenti  derivanti da          leggi  speciali  o  conseguenti  a  decreti di aggregazione          emanati  ai  sensi  dell'art. 34 del decreto del Presidente          della  Repubblica  30 maggio  1955,  n. 797. Per le aziende          inquadrate  nel  ramo  industria anteriormente alla data di          entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva          la  possibilita'  di  mantenere, per il personale dirigente          gia'   iscritto   all'INPDAI,  l'iscrizione  presso  l'ente          stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti          percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta          dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge          n. 88 del 1989.".              Al comma 18:              - Il comma 4 dell'art. 68 della piu' volte citata legge          n. 144/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e'          il seguente:              "4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al          comma 1 si provvede:                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla          legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto          1978, n. 468, e successive modificazioni.".              Al comma 19:              -  L'art.  19,  primo  comma,  del  regio decreto-legge          14 aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  6 luglio  1939,  n. 1272 (Modificazioni delle          disposizioni    sulle    assicurazioni   obbligatorie   per          l'invalidita'  e  la vecchiaia, per la tubercolosi e per la          disoccupazione    involontaria,    e   sostituzione   della          assicurazione   per   la   maternita'  con  l'assicurazione          obbligatoria  per  la  nuzialita'  e  la  natalita')  e' il          seguente:              "Art.  19. - In caso di disoccupazione involontaria per          mancanza  di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere          almeno  due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di          contribuzione  nel  biennio precedente l'inizio del periodo          di  disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera          fissata   in   relazione  all'importo  del  contributo  per          l'assicurazione  disoccupazione versati nell'ultimo anno di          contribuzione precedente la domanda di prestazione".              -  Il  comma  3  dell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo          1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          20 maggio  1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di          occupazione  giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per          il  potenziamento del sistema informatico del Ministero del          lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente:              "3.  L'assicurazione  contro  la  disoccupazione di cui          all'art.  37  del  regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n.          1827,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 aprile          1936,  n.  1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai          lavoratori  di  cui  all'art.  40, ottavo e nono comma, del          citato   decreto-legge.   Fermo   restando   il   requisito          dell'anzianita'  assicurativa  di  cui  all'art.  19, primo          comma,  del  regio  decreto-legge  14 aprile  1939, n. 636,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,          n.   1272,  hanno  diritto  alla  indennita'  ordinaria  di          disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno          di   contribuzione  nel  biennio,  nell'anno  1987  abbiano          prestato  almeno  78 giorni di attivita' lavorativa, per la          quale  siano  stati versati o siano dovuti i contributi per          l'assicurazione  obbligatoria.  I predetti lavoratori hanno          diritto  alla  indennita'  per un numero di giornate pari a          quelle  lavorate  nell'anno stesso e comunque non superiore          alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate          di  trattamento  di  disoccupazione eventualmente goduto, e          quello delle giornate di lavoro prestate.              Al comma 20:              -  Il  comma 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, e'          riportato in note all'art. 71.              -  Per il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente          della  Repubblica n. 1124/1965 si veda in nota all'art. 73,          comma 1.     Al comma 21:              -  Il  comma  1 dell'art. 66 della gia' citata legge n.          144/1999, e' riportato in note all'art. 73.          Al comma 23:              - L'art. 18 della legge n. 153/1969, e' il seguente:              "Art. 18. - Per gli iscritti alla Gestione speciale per          i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati          addetti  complessivamente,  anche se con discontinuita' per          almeno  15  anni  a  lavori  di sotterraneo, i requisiti di          assicurazione  e  di  contribuzione di cui ai punti a) e b)          del  primo  comma dell'art. 22 della presente legge possono          essere  perfezionati  con la maggiorazione di anzianita' di          cui  al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente          della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di          5 anni.              Al  fine  di comprovare l'effettivo espletamento dei 15          anni  di  lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire          idonea  documentazione  dalla  quale risultino i periodi di          lavoro  in  sotterraneo,  coperti  da  contribuzione  nella          assicurazione     generale     obbligatoria,     effettuati          anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale          data  debbono essere comprovati mediante le speciali marche          di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.              La pensione di cui al primo comma del presente articolo          e'  posta  a  carico della Gestione speciale dei lavoratori          delle  miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto          dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.              Al  compimento  del  cinquantacinquesimo  anno di eta',          l'interessato   puo'   ottenere,  a  domanda,  la  pensione          anticipata  di  cui  alla  legge  5 gennaio  1960,  n. 5, e          successive     modificazioni     calcolata    sulla    base          dell'anzianita'       contributiva       fatta       valere          nell'assicurazione  generale  obbligatoria maggiorata di un          periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di          detta  pensione  ed  il compimento del sessantesimo anno di          eta'.  Nel  caso che la pensione cosi' calcolata risulti di          importo   inferiore  a  quello  gia'  in  pagamento,  viene          mantenuto   in   favore   del   pensionato  il  trattamento          pensionistico in atto.              A  decorrere  dal  primo  giorno  del mese successivo a          quello  nel quale il lavoratore compie il sessantesimo anno          di  eta'  la  pensione  di  cui al primo comma del presente          articolo  viene  riliquidata con l'applicazione delle norme          di  cui  al  quarto,  quinto e sesto comma dell'art. 33 del          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.          488,  con  le  modifiche  ed  integrazioni  apportate dalla          presente legge. Qualora l'anzianita' contributiva effettiva          e  convenzionale,  sulla  cui  base  e'  stata liquidata la          pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore          all'anzianita'  contributiva fatta valere dal lavoratore al          compimento  del  sessantesimo  anno  di  eta'  la  pensione          liquidata sulla base di quest'ultima anzianita' resta fermo          il  disposto di cui al sesto comma dell'art. 33 del decreto          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.".              Al comma 24:              -  L'art.  36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,          n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante          ruolo,  a  norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,          n.  337), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il          seguente:              "Art.   36   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Fino          all'entrata  in  vigore  del regolamento previsto nell'art.          12-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica          29 settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'art.  4 del          presente  decreto,  per le entrate tributarie dello Stato e          degli  enti  locali  non si fa luogo all'iscrizione a ruolo          per  gli  importi  individuati  con il regolamento previsto          nell'art.  16,  comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.              2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art. 17, comma 1,          lettere   a)   e  b),  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito          dall'art.   6   del  presente  decreto,  si  applicano  con          riferimento  alle  dichiarazioni presentate a decorrere dal          1 gennaio 1999.              3.  Per  le entrate amministrate dal Dipartimento delle          entrate  del  Ministero delle finanze, fino all'attivazione          degli   uffici   delle   entrate  la  sospensione  prevista          dall'art.  39  del  decreto del Presidente della Repubblica          29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del          presente  decreto, e' disposta dalla sezione staccata della          direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha          provveduto all'iscrizione a ruolo.              4.  Il  divieto  stabilito nell'art. 55 del decreto del          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come          sostituito  dall'art.  16  del  presente  decreto,  non  si          applica  se  il  concessionario  e'  una  banca che procede          all'espropriazione  di beni immobili anche per la tutela di          crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il          nulla osta del servizio di vigilanza.              5.  In  via  transitoria,  e fino all'attivazione degli          uffici  del  territorio,  i  compiti  agli  stessi affidati          dall'art.  79,  comma  2,  del decreto del Presidente della          Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito          dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici          tecnici erariali.              6.  Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano          ai  contributi  e  premi  non  versati  e agli accertamenti          notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001.              7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte          sui  redditi  portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data          precedente  a  quella  di  entrata  in  vigore del presente          decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e          2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.              8.  In  via  transitoria, e fino alla data di efficacia          delle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 febbraio          1998,  n.  51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle          procedure  di espropriazione promosse a norma del titolo II          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre          1973,  n.  602,  come modificato dal presente decreto, sono          svolte dal pretore.              9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata          in   vigore  del  presente  decreto  continuano  ad  essere          regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.              10.  Resta  fermo quanto disposto in tema di cessione e          cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della          previdenza  ed assistenza sociale: ai crediti oggetto della          cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,          a partire dalla data della sua entrata in vigore".              Al comma 25:              -  Per  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del citato          decreto-legge n. 148 del 1993, si rinvia alla note all'art.          78, comma 15.              Al comma 26:              - L'art. 45, comma 1, lettera a), della citata legge n.          144  del  1999, come modificata dalla presente legge, cosi'          recita:              "1.  Allo  scopo  di  realizzare un sistema efficace ed          organico  di  strumenti  intesi a favorire l'inserimento al          lavoro  ovvero  la ricollocazione di soggetti rimasti privi          di  occupazione,  il Governo e' delegato ad emanare, previo          confronto   con  le  organizzazioni  sindacali maggiormente          rappresentative  sul piano nazionale dei datori di lavoro e          dei  lavoratori,  entro  il  31 dicembre  1999,  uno o piu'          decreti  legislativi  contenenti norme intese a ridefinire,          nel  rispetto  degli  indirizzi dell'Unione europea e delle          competenze  previste  dal  decreto  legislativo 23 dicembre          1997,  n.  469,  il sistema degli incentivi all'occupazione          ivi  compresi  quelli relativi all'autoimprenditorialita' e          all'autoimpiego,  con  particolare riguardo all'esigenza di          migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli          ammortizzatori  sociali, con valorizzazione del ruolo della          formazione  professionale,  secondo  i seguenti princi'pi e          criteri direttivi: (1)                a) Razionalizzazione  delle tipologie e delle diverse          misure   degli   interventi,   eliminando   duplicazioni  e          sovrapposizioni,  tenendo  conto  delle  esperienze  e  dei          risultati  delle  varie  misure  ai  fini  dell'inserimento          lavorativo  con  rapporto  di lavoro dipendente in funzione          degli  specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con          particolare riguardo:                  1)  alle  diverse  caratteristiche  dei destinatari          delle  misure:  giovani,  disoccupati e inoccupati di lungo          periodo,  lavoratori fruitori del trattamento straordinario          di  integrazione  salariale  da consistente lasso di tempo,          lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;                  2)  alla  revisione  dei criteri per l'accertamento          dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle          diverse  categorie,  allo  scopo  di renderli piu' adeguati          alla  valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione          di  disagio  con revisione e realizzazione del collocamento          ordinario,  nel  rispetto  di  quanto  previsto dal decreto          legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  in  funzione del          miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro          e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;                  3)  al  grado  dello svantaggio occupazionale nelle          diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base          di quanto previsto all'art. 1, comma 9;                  4)   al   grado   dello   svantaggio  occupazionale          femminile nelle diverse aree del Paese;                  5)  alla  finalita'  di favorire la stabilizzazione          dei posti di lavoro;                  6)  alla maggiore  intensita'  della  misura  degli          incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse          abbiano  rispettato  le  prescrizioni  sulla salute e sulla          sicurezza  dei  lavoratori previste dal decreto legislativo          19 settembre  1994,  n.  626,  e  successive modificazioni,          nonche'  per  le imprese che applicano nuove tecnologie per          il  risparmio  energetico  e  l'efficienza energetica e che          prevedono  il  ciclo  integrato delle acque e dei rifiuti a          valle degli impianti".              - Il comma 2 dell'art. 55 della citata legge n. 144 del          1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "2.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma          1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una          apposita   relazione,   sono   trasmessi  alle  Camere  per          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti          Commissioni  parlamentari  permanenti entro il sessantesimo          giorno  antecedente  la  scadenza  del termine previsto per          l'esercizio  della  relativa  delega.  In  caso  di mancato          rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade          dall'esercizio  della  delega.  Le  competenti  Commissioni          parlamentari  esprimono il parere entro trenta giorni dalla          data  di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione          del  parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi          possono  essere comunque emanati. Disposizioni correttive e          integrative  dei  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1          possono  essere  emanate,  con  il  rispetto  dei  medesimi          princi'pi  e  criteri  direttivi e con le stesse procedure,          entro due anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti          legislativi medesimi.              Al comma 27:              -  L'art.  13  della  legge  12 agosto  1962,  n.  1338          (disposizioni  per  il  miglioramento  dei  trattamenti  di          pensione       all'assicurazione      obbligatoria      per          l'individuazione,   la  vecchiaia  e  i  superstiti)  cosi'          recita:              Ferme  restando  le  disposizioni  penali, il datore di          lavoro   che   abbia   omesso  di  versare  contributi  per          l'assicurazione   obbligatoria   invalidita',  vecchiaia  e          superstiti  e  che non possa piu' versarli per sopravvenuta          prescrizione  ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge          4 ottobre   1935,   n.  1827,  puo'  chiedere  all'Istituto          nazionale  della previdenza sociale di costituire, nei casi          previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia          riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata          dell'assicurazione    obbligatoria   che   spetterebbe   al          lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.              La  corrispondente  riserva matematica e' devoluta, per          le   rispettive   quote  di  pertinenza,  all'assicurazione          obbligatoria   e  al  Fondo  di  adeguamento,  dando  luogo          all'attribuzione  a  favore  dell'interessato di contributi          base   corrispondenti,   per  valore  e  numero,  a  quelli          considerati ai fini del calcolo della rendita.              La  rendita  integra  con effetto immediato la pensione          gia'  in  essere;  in caso contrario i contributi di cui al          comma  precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini          dell'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la          vecchiaia e i superstiti.              Il  datore  di  lavoro  e'  ammesso  ad  esercitare  la          facolta'  concessagli  dal  presente articolo su esibizione          all'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  di          documenti  di  data  certa,  dai quali possano evincersi la          effettiva  esistenza  e  la  durata del rapporto di lavoro,          nonche'   la   misura  della  retribuzione  corrisposta  al          lavoratore interessato.              Il  lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di          lavoro  la  costituzione della rendita a norma del presente          articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro,          salvo  il  diritto  al risarcimento del danno, a condizione          che   fornisca   all'Istituto  nazionale  della  previdenza          sociale   le   prove   del   rapporto  di  lavoro  e  della          retribuzione indicate nel comma precedente.              Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro,          ovvero  il  lavoratore  allorche'  si  verifichi  l'ipotesi          prevista   al   quarto  comma,  deve  versare  all'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale la riserva matematica          calcolata   in  base  alle  tariffe  che  saranno  all'uopo          determinate  e  variate,  quando  occorra,  con decreto del          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentito il          Consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della          previdenza sociale".              -  Il  regolamento  (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 del          Consiglio   del   29 febbraio  1968,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n. L056 del          4 marzo 1968.     Al comma 28:              -  L'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio          1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e          norme in materia pensionistica) e' il seguente:              "La  retribuzione  media  settimanale  di  ciascun anno          solare  o  frazione  di esso, rivalutata ai sensi del comma          precedente,  non  e'  presa  in considerazione per la parte          eccedente  la retribuzione massima settimanale pensionabile          in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione".              Al comma 29:              - Il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre          2000,   n.   346   (Interventi   urgenti   in   materia  di          ammortizzatori    sociali,   di   previdenza,   di   lavori          socialmente   utili   e   di   formazione  continua),  come          modificato dalla legge, e' il seguente:              "14. Il trattamento di mobilita', con scadenza entro il          31 dicembre  2000, dei dipendenti da aziende interessate da          accordi  di programma, stipulati ai sensi dell'art. 7 della          legge  1 marzo  1996,  n.  64,  ed  operanti  alla  data di          approvazione  dell'accordo  stesso,  e'  prorogato, sino al          31 dicembre    2001,    per    un    numero    massimo   di          duecentottantanove  unita' e nel limite di lire 14 miliardi          ai  lavoratori  titolari  di indennita' di mobilita' di cui          all'art.  7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. E' altresi'          prorogata,  in  favore  di  quei  lavoratori  licenziati da          aziende  ubicate  nelle  aree  interessate  agli interventi          della  legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati          avviati  contratti  d'area  la cui scadenza era prevista al          28 febbraio   2000,  l'indennita'  di  mobilita',  fino  al          31 dicembre  2001,  nel  limite  di  lire  3 miliardi e 200          milioni".              Al comma 30:              -  Per  il  testo  del  comma  7 dell'art. 1 del citato          decreto-legge n. 148 del 1993, si veda in nota al comma 15.              Al comma 31:              - Il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81          del 28 febbraio 2000, e' il seguente:              "2.  Con  appositi  decreti  interministerali,  possono          essere  individuate  misure, nell'ambito di quelle previste          dall'art.  6,  che  prevedano  l'utilizzo  di  risorse, ove          previste  dalla  normativa  vigente,  delle amministrazioni          statali  di  volta  in  volta interessate, finalizzate alla          stabilizzazione  occupazionale  esterna dei soggetti di cui          all'art.  2,  comma  1,  i  quali hanno svolto attivita' di          lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni          stipulate  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza          sociale  con le amministrazioni pubbliche aventi competenze          interregionali,  ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto          legislativo n. 468 del 1997".              -  Per  il  testo  dell'art.  66, comma 1, della citata          legge  n.  144/1999,  si  veda  in nota al comma 21.     Al          comma 32:              - L'art.  64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma          dell'articolo  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il          seguente:              "Art.  64  (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del          territorio  e'  competente a svolgere i servizi relativi al          catasto,  i  servizi  geotopocartografici e quelli relativi          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione          fra  i  sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale          ed  alle  trascrizioni  ed iscrizioni in materia di diritti          sugli  immobili.  L'agenzia opera in stretta collaborazione          con  gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema          integrato di conoscenze sul territorio.              2.  L'agenzia  costituisce  l'organismo  tecnico di cui          all'articolo  67  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.          112,  e  puo'  gestire,  sulla base di apposite convenzioni          stipulate  con  i  comuni  o  a  livello provinciale con le          associazioni  degli  enti  locali,  i servizi relativi alla          tenuta e all'aggiornamento del catasto.              3.   L'agenzia   gestisce  l'osservatorio  del  mercato          immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che puo'          offrire direttamente sul mercato.              4.  Il  comitato  direttivo  di cui all'articolo 67 del          presente  decreto  legislativo  e' integrato, per l'agenzia          del  territorio,  da  due  membri  nominati su designazione          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".              -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112          (Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del          capo  I  della  legge  15 marzo  1997, n. 59) e' pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  21 aprile 1998, n. 92.     - Il          comma 193 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il          seguente:              "193.  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4,          del  decreto-legge  27 aprile  1990, n. 90, convertito, con          modificazioni,   dalla   legge   26 giugno  1990,  n.  165,          limitatamente    al    potenziamento   dell'Amministrazione          finanziaria  ed alla erogazione di compensi incentivanti la          produttivita'  e  l'incremento  dell'attivita' di contrasto          all'evasione   fiscale   e   di   recupero   delle  entrate          tributarie,   sono   individuati   i  seguenti  tributi  ed          accessori, nonche' le relative procedure di riscossione: a)          per  l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta          sul  reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui          redditi,  nonche'  le  imposte  sostitutive e l'imposta sul          patrimonio  netto  delle  imprese: 1) le imposte riscosse a          seguito  della  adesione  e  della  conciliazione ai sensi,          rispettivamente,   degli  articoli  2-bis  e  2-sexies  del          decreto-legge  30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con          modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le          imposte  riscosse  mediante  ruoli;  3)  gli  interessi per          ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  per mancato o ritardato          versamento riscossi mediante ruoli; 4) le pene pecuniarie e          soprattasse   per   violazione   alle   norme   riguardanti          l'accertamento   e  la  riscossione  dell'imposta;  b)  per          l'imposta  sul  valore  aggiunto, l'imposta di registro, le          imposte  ipotecaria  e  catastale,  le  accise e le imposte          erariali  di  consumo  sugli oli minerali, loro derivati, e          prodotti  analoghi,  nonche'  sui gas incondensabili: 1) le          imposte   riscosse   a   seguito  della  adesione  e  della          conciliazione  ai  sensi,  rispettivamente,  degli articoli          2-bis  e  2-sexies  del decreto-legge 30 settembre 1994, n.          564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre          1994,  n. 656; 2) le imposte, le tasse e le accise riscosse          mediante  ruoli;  3)  le  multe,  le  ammende e le sanzioni          amministrative  dovute  dai  trasgressori di norme relative          alle  tasse  ed  alle imposte indirette sugli affari; 4) le          multe,  le  ammende e le sanzioni amministrative dovute dai          trasgressori  di norme di materia di accise e di imposte di          consumo riscosse mediante ruoli".              -  Il  comma  1 dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo          1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          28 maggio  1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio          della funzione pubblica) e' il seguente:              "Art.    12    (Disposizioni   per   il   potenziamento          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  A  decorrere          dall'anno   finanziario   1997   la   misura  dei  compensi          incentivanti   indicata   nel   comma  2  dell'art.  4  del          decreto-legge  30 settembre  1994,  n. 564, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  30 novembre  1994, n. 656, e'          stabilita  nel  2  per cento e si applica su tutte le somme          riscosse  in  via  definitiva  a  seguito dell'attivita' di          accertamento  tributario,  nonche'  sulle maggiori  entrate          realizzate  con  la  vendita  degli  immobili  dello  Stato          effettuata  ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge          23 dicembre 1996, n. 662.".              Al comma 33:              - Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi          urgenti   in   materia   di   ammortizzatori   sociali,  di          previdenza,  di  lavori  socialmente  utili e di formazione          continua)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie          generale - n. 277 del 27 novembre 2000.
                           |  
|   |                                Art. 79.
                      (Norme in materia di ENPALS)
     1.  Al  fine  di  consentire  all'ENPALS  di  adeguare  la propria struttura   istituzionale,   ordinamentale   ed   operativa  rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla   convenzione   gia'   sottoscritta   tra  l'ENPALS  e  la  SIAE relativamente  agli  obblighi contributivi di competenza del predetto ente,  il  competente  organo  dell'ENPALS puo' proporre le modifiche dello  statuto  e  dei  regolamenti  in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimera' il Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di concerto con il Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.   2.  Entro  il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione,  per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei  dati  presenti  nei  rispettivi  archivi e per l'acquisizione di informazioni   utili   all'accertamento   ed   alla  riscossione  dei contributi.  Per  l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente,  nonche'  per  l'acquisizione  di  quelle  previste nella convenzione  sottoscritta  tra  l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato con la medesima societa'  e'  consentito  raccogliere  e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro. 
                                         Note all'art. 79:              - La   legge  9 marzo  1989,  n.  88  (Ristrutturazione          dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli          infortuni   sul   lavoro)   e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989.              - Il   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge          23 ottobre  1992,  n.  421)  e'  pubblicato  nella Gazzetta          Ufficiale  -  supplemento  ordinario - n. 30 del 6 febbraio          1993.
                           |  
|   |                                Art. 80.
             (Disposizioni in materia di politiche sociali)
     1.  Nei  limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:   a)  i  comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo  18  giugno  1998,  n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della   disciplina  prevista  dal  predetto  decreto  legislativo.  a proseguire   l'attuazione   dell'istituto   del   reddito  minimo  di inserimento;   b)  la  disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai  comuni  compresi  nei territori per i quali sono stati approvati, alla   data   del  30  giugno  2000,  i  patti  territoriali  di  cui all'articolo  2,  comma  203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive  modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.   2.  Dopo  il  comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' aggiunto il seguente:   "4-bis.  La  lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre,  anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle  sorelle  conviventi  di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  accertata  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima  da  almeno  cinque  anni  e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n.  104  del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del  congedo  di  cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha   diritto  a  percepire  un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione  e  il  periodo  medesimo  e'  coperto  da contribuzione figurativa;  l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad  un  importo  complessivo  massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere  dall'anno  2002,  sulla  base della variazione dell'indice ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste   per   la   corresponsione  dei  trattamenti  economici  di maternita'.  I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare dei contributi previdenziali   dovuti   all'ente  previdenziale  competente.  Per  i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per i  quali  non  e'  prevista  l'assicurazione  per  le  prestazioni di maternita',  l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le  modalita'  di  cui  all'articolo  1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,   n.  33.  Il  congedo  fruito  ai  sensi  del  presente  comma alternativamente  da  entrambi  i  genitori, anche adottivi, non puo' superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante il periodo di congedo  entrambi  i  genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo  33  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".   3.  A  decorrere  dall'anno  2002,  ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo  1  della  legge  26  maggio  1970. n. 381, nonche' agli invalidi   per  qualsiasi  causa,  ai  quali  e'  stata  riconosciuta un'invalidita'  superiore  al  74  per  cento  o  ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in   materia  di  pensioni  di  guerra,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla  tabella  A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30   dicembre   1981,   n.   834,   e  successive  modificazioni,  e' riconosciuto,  a  loro  richiesta,  per  ogni anno di servizio presso pubbliche   amministrazioni  o  aziende  private  ovvero  cooperative effettivamente  svolto,  il  beneficio  di  due mesi di contribuzione figurativa   utile   ai   soli  fini  del  diritto  alla  pensione  e dell'anzianita'  contributiva,  il  beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.   4.  Il  comma  3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:   "3.  L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un  ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori  dell'ISE  del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra  il  valore  dell'ISE  di  cui  al  comma 1 e il predetto importo dell'assegno  su  base  annua.  Per  valori dell'ISE del beneficiario compresi  tra  la  predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma  1  l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE  di  cui  al  comma  1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".   5.  L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente  articolo,  e  come  interpretato  ai  sensi del comma 9, e' concesso,  nella  misura  e  alle  condizioni  previste  dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di  cui  al  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive modificazioni,  nei  quali  siano  presenti il richiedente, cittadino italiano  o  comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori  di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente  medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.   6.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.   7.  La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66  della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un  apposito  servizio  comune,  ovvero  dall'INPS,  a  seguito della stipula  di  specifici  accordi  tra  i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito  dei  suddetti  accordi,  sono  definiti,  tra l'altro, i termini   per   la   conclusione   del   procedimento,  le  modalita' dell'istruttoria   delle  domande  e  dello  scambio,  anche  in  via telematica,  dei  dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonche' le eventuali risorse strumentali e professionali  che  possono  essere  destinate  in via temporanea dai comuni  all'INPS  per il piu' efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.   8.  Le  regioni  possono  prevedere che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo' essere  esercitata  dall'INPS  a  seguito  della stipula di specifici accordi  tra  le  regioni  medesime  ed  il  predetto Istituto. Negli accordi  possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale   estensione  della  potesta'  concessiva  ai  benefici aggiuntivi  disposti  dalle  regioni  con risorse proprie, nonche' la destinazione  all'INPS,  per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva   da   parte   dell'Istituto,  di  risorse  derivanti  dai provvedimenti   attuativi   dell'articolo   7  del  predetto  decreto legislativo n. 112 del 1998.   9.  Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  si  interpretano  nel  senso  che  il  diritto  a percepire l'assegno  spetta  al  richiedente convivente con i tre figli minori, che  ne  abbia  fatta  annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.   10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  si  interpretano  nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternita'  corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' erogati  ai  sensi  dell'articolo  13,  secondo  comma della legge 30 dicembre  1971, n. 1204, e successive modificazioni nonche' gli altri trattamenti  economici  di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.   11.  L'importo  dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato  o  per  ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio  2001,  e' elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite  massimo di cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina della rivalutazione  dell'importo  di  cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   12.   La   disposizione  di  cui  al  comma  16,  quarto  periodo, dell'articolo  59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel  senso  che  l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternita'  e  agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.   13.   Il   Fondo  nazionale  per  le  politiche  sociali,  di  cui all'articolo  59,  comma  44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,  e'  incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.   14.  Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire  10  miliardi  annue,  e'  destinata  al sostegno dei servizi di telefonia  rivolti  alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane  per  la  fruizione  degli  interventi e dei servizi pubblici presenti  nel  territorio.  Una  quota del medesimo Fondo, nel limite massimo  di  lire  3  miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo  siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di   accompagnamento,   totalmente  immobili,  costrette  a  letto  e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore  quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi,   e'   destinata   al   cofinanziamento   delle  iniziative sperimentali,  promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per  la  realizzazione  di  specifici  servizi  di informazione sulle attivita'  e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle  famiglie.  Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti  Commissioni  parlamentati, con propri decreti definisce i criteri,  i  requisiti,  le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione  e  la  revoca  dei contributi di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita' svolte.   15.  Nell'anno  2001,  al  fondo  di cui all'articolo 17, comma 2, della  legge  3  agosto  1998,  n. 269, e' attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2,  per  il  finanziamento  di  specifici  programmi  di prevenzione, assistenza  e  recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi  previsti.  Il  Ministro  per  la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri  dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con propri   decreti,   sulla   base   delle  risorse  disponibili,  alla definizione  dei  programmi  di  cui  al citato articolo 17, comma 2, della  legge  3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, e per la verifica degli interventi.   16.  I  comuni  di  cui  all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della  legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle  quote  del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate,   sono   autorizzati   a   disporre  sui  fondi  assegnati anticipazioni  fino  al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.   17.  Con  effetto  dal  1  gennaio  2001 il Fondo nazionale per le politiche  sociali  di  cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni, e' determinato dagli  stanziamenti  previsti  per  gli interventi disciplinari dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:   a)   testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;   b) legge 19 luglio 1991, n. 216;   c) legge 11 agosto 1991, n. 266;   d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;   e)   decreto-legge   27  maggio  1994,  n.  318,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;   f) legge 28 agosto 1997, n. 284;   g) legge 28 agosto 1997, n. 285;   h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;   i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;   l) legge 21 maggio 1998, n. 162;   m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;   n) legge 3 agosto 1998, n. 269;   o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;   p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;   q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;   r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.   18.  Le  risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere  a),  d),  f),  g),  h),  l), m), r), sono ripartite in unica soluzione,  sulla  base  della vigente normativa, fra le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarieta' sociale.   19.  Ai  sensi  dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  l'assegno  sociale  e  le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia  di  servizi  sociali  sono concesse alle condizioni previste dalla  legislazione  medesima,  agli  stranieri che siano titolari di carta  di  soggiorno;  per  le  altre  prestazioni  e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri  che  siano  almeno  titolari  di  permesso di soggiorno di durata  non  inferiore  ad  un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste  dal  decreto  legislativo  18  giugno 1998, n. 237, e dagli articoli  65  e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.   20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  possono  destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione   di   immobili  per  inquilini  assoggettati  a  procedure esecutive    di    sfratto    che    hanno   nel   nucleo   familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra  abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili  del  proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.   21.  Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie  degli  inquilini per cui vengano accertate le condizioni di  cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono  predisposte  entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le  procedure  esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.   23.  Le  disponibilita'  finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile  1985,  n.  114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio   1985,   n.   211,  come  individuate  dall'articolo  23  del decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono  essere  utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre  che  per  l'acquisto  di  alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo  dello  stesso  comune di Napoli, anche per la riduzione del  costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati  o  interessati  dalla  mobilita'  abitativa  per  piani di recupero.  Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre  1986,  n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.   24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile  per  ciascuna  delle  fasce  di  reddito  prevista dalla normativa  della  regione  Campania.  In ogni caso, il contributo per l'acquisto  di  ciascun  alloggio  non  puo' superare l'importo di 50 milioni di lire.   25.  In  caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei  lavoratori  esposti  all'amianto  aventi i requisiti di cui alla legge  27  marzo  1992,  n.  257, e cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si  estingue  e  le  spese  e  gli  onorari  relativi  alle attivita' antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte dell'INPS  al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati. 
                                         Nota all'art. 80:              Al comma 1:              - L'art.  4  del decreto legislativo 18 giugno 1998, n.          237  (Disciplina  dell'introduzione in via sperimentale, in          talune   aree,   dell'istituto   del   reddito   minimo  di          inserimento,  a  norma  dell'art.  59, commi 47 e 48, della          legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' il seguente:              "Art.  4  (Modalita'  per  l'individuazione  delle aree          territoriali  in  cui  effettuare la sperimentazione). - 1.          Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del          presente  decreto legislativo, con decreto del Ministro per          la  solidarieta'  sociale, sentite la Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome   di   Trento   e   di  Bolzano  e  la  Conferenza          Stato-citta' e autonomie locali, sono individuati i comuni,          singoli   o   associati,   nei   quali   e   realizzata  la          sperimentazione.              2. L'individuazione e' effettuata tenuto conto:                a) dei livelli di poverta';                b) della   diversita'  delle  condizioni  economiche,          demografiche e sociali;                c) della  varieta'  delle  forme  di  assistenza gia'          attuate dai comuni;                d) della necessita' di una adeguata distribuzione sul          territorio   nazionale   dei   comuni   che  effettuano  la          sperimentazione,   al   fine   di  garantire  la  effettiva          rappresentativita' dell'intero territorio nazionale;                e) della disponibilita' del comune a partecipare alla          sperimentazione,  anche  con  riferimento a quanto previsto          all'art. 5".              - Il  comma  203  dell'art.  2  della  citata  legge n.          662/1996,  e'  il  seguente:      "203.  Gli interventi che          coinvolgono   una  molteplicita'  di  soggetti  pubblici  e          privati  ed  implicano  decisioni  istituzionali  e risorse          finanziarie   a   carico   delle  amministrazioni  statali,          regionali  e  delle  province  autonome  nonche' degli enti          locali  possono essere regolati sulla base di accordi cosi'          definiti:                a)  Programmazione negoziata , come tale intendendosi          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;                b)   Intesa  istituzionale  di  programma , come tale          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di          interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.                c)    Accordo   di   programma  quadro  ,  come  tale          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27          della   legge  8 giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e          contabilita'     salve     restando    le    esigenze    di          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;                d)   Patto  territoriale  ,  come  tale  intendendosi          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di          promozione dello sviluppo locale;                e)   Contratto  di programma , come tale intendendosi          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione          negoziata;                f)   Contratto  di  area  , come tale intendendosi lo          strumento  operativo,  concordato  tra  le amministrazioni,          anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su          proposta  del  Ministro del bilancio e della programmazione          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,          n. 389".              Al comma 2:              - L'art.   4   della   legge   8 marzo   2000,   n.  53          (Disposizioni  per  il  sostegno  della  maternita' e della          paternita',  per  il  diritto alla cura e alla formazione e          per  il  coordinamento  dei  tempi delle citta') cosi' come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore dl lavoro          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'          lavorativa.              2.  I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati          possono   richiedere,   per   gravi  e  documentati  motivi          familiari,  fra  i  quali le patologie individuate ai sensi          del   comma  4,  un  periodo  di  congedo,  continuativo  o          frazionato,  non superiore a due anni. Durante tale periodo          il  dipendente  conserva il posto di lavoro, non ha diritto          alla  retribuzione  e  non  puo'  svolgere  alcun  tipo  di          attivita'   lavorativa.   Il   congedo   non  e'  computato          nell'anzianita'  di  servizio ne' ai fini previdenziali; il          lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento          dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri della          prosecuzione volontaria.              3.  I contratti collettivi disciplinano le modalita' di          partecipazione  agli  eventuali  corsi  di  formazione  del          personale  che  riprende  l'attivita'  lavorativa  dopo  la          sospensione di cui al comma 2.              4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in          vigore   della   presente   legge,   il   Ministro  per  la          solidarieta'  sociale, con proprio decreto, di concerto con          i  Ministri  della  sanita',  del lavoro e della previdenza          sociale   e   per   le  pari  opportunita',  provvede  alla          definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui          al  presente  articolo,  all'individuazione delle patologie          specifiche   ai   sensi   del   comma   2,   nonche'   alla          individuazione  dei  criteri,  per  la  verifica  periodica          relativa   alla   sussistenza  delle  condizioni  di  grave          infermita' dei soggetti di cui al comma 1.              4-bis.  La  lavoratrice  madre  o,  in  alternativa, il          lavoratore   padre,   anche   adottivi,  o,  dopo  la  loro          scomparsa,  uno  dei fratelli o delle sorelle conviventi di          soggetto  con  handicap  in  situazione  di gravita' di cui          all'art.  3,  comma 3, della legge 5 febbraio 1992. n. 104,          accerta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima          da  almeno  cinque  anni  e che abbiano titolo a fruire dei          benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della predetta          legge  n.  104  del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno          diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente          articolo  entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il          periodo  di  congedo, il richiedente ha diritto a percepire          un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione e il          periodo   medesimo  coperto  da  contribuzione  figurativa;          l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della          variazione  dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per le          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del          presente  comma  alternativamente  da  entrambi i genitori,          anche  adottivi, non puo' superare la durata complessiva di          due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori          non  possono  fruire  dei benefici di cui all'art. 33 della          legge  5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni          cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".              Al comma 3:              - L'art.  1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento          del  contributo  ordinario  dello  Stato a favore dell'Ente          nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e          delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il          seguente:              "Art.  1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere          dal   1 maggio  1969  e'  concesso  ai  sordomuti  di  eta'          superiore  agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di          lire 12.000.              Agli   effetti   della   presente  legge  si  considera          sordomuto  il  minorato  sensoriale  dell'udito  affetto da          sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che          gli  abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio          parlato,   purche'   la   sordita'   non   sia   di  natura          esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di          lavoro o di servizio.              L'assegno  e' corrisposto nella misura del 50 per cento          a  coloro  che  siano ricoverati in istituti che provvedono          alla loro assistenza.              - La tabella A allegata al decreto del Presidente della          Repubblica  23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla          tabella   A   allegata  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica    30 dicembre    1981,   n.   834   (Definitivo          riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della          delega  prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981,          n. 533) e' la seguente:
            "Tabella A                    LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO                 A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
            Prima Categoria:                1)  La  perdita dei quattro arti fino al limite della          perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.                2)  La  perdita  di  tre  arti  fino  al limite della          perdita delle due mani e di un piede insieme.                3)  La  perdita  di  ambo  gli arti superiori fino al          limite della perdita totale delle due mani.                4)  La  perdita  di  due arti, superiore ed inferiore          (disarticolazione   o   amputazione  del  braccio  e  della          coscia).                5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.                6) La perdita totale di una mano e di un piede.                7)   La   disarticolazione  di  un'anca;  l'anchilosi          completa   della  stessa,  se  unita  a  grave  alterazione          funzionale del ginocchio corrispondente.                8)  La disarticolazione di un braccio o l'amputazione          di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.                9)  L'amputazione  di  coscia  o  gamba  a  qualunque          altezza,  con  moncone  residuo  improtesizzabile  in  modo          assoluto e permanente.                10)  La perdita di una coscia a qualunque altezza con          moncone  protesizzabile,  ma  con grave artrosi dell'anca o          del ginocchio dell'arto superstite.                11)  La  perdita  di  ambo gli arti inferiori sino al          limite della perdita totale dei piedi.                12)  La  perdita  totale  di tutte le dita delle mani          ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o          sei dita.                13)  La  perdita totale di un pollice e di altre otto          dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita          di una mano e delle prime due dell'altra.              14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i          pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle          mani compreso o non uno dei pollici.              15)  Le  distruzioni  di  ossa della faccia, specie dei          mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesioni gravi della          faccia  e  della  bocca  tali da determinare grave ostacolo          alla  masticazione e alla deglutizione si' da costringere a          speciale alimentazione.              16)    L'anchilosi   temporo-mandibolare   completa   e          permanente.              17)  L'immobilita'  completa  permanente  del  capo  in          flessione  o  in  estensione,  oppure la rigidita' totale e          permanente del rachide con notevole incurvamento.              18)  Le  alterazioni  polmonari  ed  extra polmonari di          natura  tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e          funzionali  permanenti  e gravi al punto da determinare una          assoluta incapacita' al lavoro proficuo.              19)  Fibrosi  polmonare  diffusa con enfisema bolloso o          stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.              20)   Cardiopatie  organiche  in  stato  di  permanente          scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica          ecg. accertata.              21) Gli aneurismi del grossi vasi arteriosi del collo e          del  tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione          determinano assoluta incapacita' lavorativa.              22) Tumori maligni a rapida evoluzione.              23)   La   fistola   gastrica,   intestinale,  epatica,          pancreatica,  splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura          e l'ano preternaturale.              24)  Incontinenza  delle  feci  grave  e  permanente da          lesione organica.              25)  Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi          di notevole gravita'.              26)  Esiti  di  nefrectomia  con  grave  compromissione          permanente  del rene superstite (iperazotemia, ipertensione          e   complicazioni   cardiache)   o   tali   da  necessitare          trattamento emodialitico protratto nel tempo.              27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.              28)   Tutte   le  alterazioni  delle  facolta'  mentali          (sindrome   schizofrenica,   demenza   paralitica,  demenze          traumatiche,  demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che          rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.              29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e          midollo  spinale)  con  conseguenze  gravi  e permanenti di          grado   tale   da   apportare   profondi   e   irreparabili          perturbamenti  alle  funzioni  piu'  necessarie  alla  vita          organica  e  sociale  o da determinare incapacita' a lavoro          proficuo.              30)  Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente          accertata con esame audiometrico.              31)  Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente          quando  si  accompagni  alla  perdita  o a disturbi gravi e          permanenti della favella o, a disturbi della sfera psichica          e dell'equllibrio statico-dinamico.              32) Esiti di laringectomia totale.              33)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di ambo          gli  occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta          e permanente.              34)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di ambo          gli  occhi  tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da          1/100 a meno di 1/50.              35)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e          permanente  con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra          1/50  e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle          A e B-c).          Seconda categoria:              1)  Le  distruzioni  di  ossa  della faccia, specie dei          mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesione grave della          faccia  stessa  e della bocca tali da menomare notevolmente          la  masticazione,  la  deglutizione  o la favella oppure da          opportare evidenti deformita', nonostante la protesi.              2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave          e   permanente   con   notevole  riduzione  della  funzione          masticatoria.              3)  L'artrite  cronica  che,  per  la  molteplicita'  e          l'importanza  delle  articolazioni  colpite, abbia menomato          gravemente la funzione di due o piu' arti.              4)  La  perdita  di  un  braccio o avambraocio sopra il          terzo inferiore.              5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di          due delle ultime quattro dita dell'altra.              6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.              7)  L'amputazione  medio tarsica o la sotto astragalica          dei due piedi.              8)  Anchilosi  completa dell'anca o quella in flessione          del ginocchio.              9)  Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura          tubercolare  che  per  la  loro  gravita' non siano tali da          ascrivere alla prima categoria.              10)   Le   lesioni  gravi  e  permanenti  dell'apparato          respiratorio  o  di  altri  apparati  organici  determinate          dall'azione di gas nocivi.              11)  Bronchite  cronica  diffusa  con bronchiectasie ed          enfisema di notevole grado.              12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della          laringe,  della  trachea  che  arrechino grave e permanente          dissesto alla funzione respiratoria.              13)  Cardiopatie  con  sintomi  di scompenso di entita'          tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.              14)  Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco          e  del  collo,  quando  per  la  loro  gravita' non debbano          ascriversi alla prima categoria.              15)  Le  affezioni  gastro-ensteriche e delle ghiandole          annesse con grave e permanente deperimento organico.              16)  Stenosi  esofagee  di  alto grado, con deperimento          organico.              17) La perdita della lingua.              18)   Le   lesioni   o  affezioni  gravi  e  permanenti          dell'apparato  urinario salvo, che per la loro entita', non          siano ascrivibili alla categoria superiore.              19)  Le  affezioni  gravi  e  permanenti  degli  organi          emopoietici.              20)  Ipoacusia  bilaterale superiore al 90% con voce di          conversazione  gridata ad concham senza affezioni purulente          dell'orecchio medio.              21)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di ambo          gli  occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra          1/50 e 3/50 della normale.              22) Castrazione o pentita pressoche' totale del pene.              23)  Le paralisi permanenti sia di origine centrale che          periferita  interessanti  i  muscoli o gruppi muscolari che          presiedono  a  funzioni  essenziali della vita o che, per i          caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.          Terza categoria:              1)  La  perdita  totale  di una mano o delle sue cinque          dita,  ovvero  la perdita totale di cinque dita tra le mani          compresi i due pollici.              2)  La  perdita  totale del pollice e dell'indice della          due mani.              3)  La  perdita  totale  di  ambo gli indici e di altre          cinque dita fra le mani che non siano i pollici.              4)  La  perdita totale di un pollice insieme con quella          di  un  indice  e  di  altre  quattro  dita fra le mani con          integrita' dell'altro pollice.              5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.              6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi,              7)  L'anchilosi  totale  di  una  spalla  in  posizione          viziata e non parallela all'asse del corpo.              8)  Labirintiti  e  labirintosi  con  stato vertiginoso          grave e permanente.              9) La perdita o i disturbi gravi della favella.              10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.              11)  Le  alterazioni  organiche  e  irreparabili  di un          occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,          con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10          della normale,          Quarta categoria:              1)  L'anchilosi  totale  di  una  spalla  in  posizione          parallela all'asse del corpo.              2)  La  perdita totale delle ultime quattro dita di una          mano o delle prime tre dita di essa.              3)  La  perdita  totale  di  tre  dita  tra le due mani          compresi ambo i pollici.              4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.              5)  La  perdila  totale  di  uno dei pollici e di altre          quattro  dita  fra le due mani esclusi gli indici e l'altro          pollice.              6)  La  perdita  totale  di  un indice e di altre sei o          cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.              7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.              8)  La  lussazione  irriducibile  di  una  delle grandi          articolazioni,  ovvero  gli esiti permanenti delle fratture          di  ossa  principali  (pseudo artrosi, calli molto deformi,          ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto.              9)  Le  malattie  di  cuore  senza sintomi di scompenso          evidenti,   ma  con  stato  di  latente  insufficienza  del          miocardio.              10)  Calcolosi  renale  bilaterale con accessi dolorosi          frequenti  e  con persistente compromissione della funzione          emuntoria.              11)  L'epilessia  ammenoche'  per  la  frequenza  e  la          gravita'  delle  sue manifestazioni non sia da ascriversi a          categorie superiori.              12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).              13)  Le  paralisi  periferiche  che comportino disturbi          notevoli della zona innervata.              14)   Pansinusiti  purulente  croniche  bilaterali  con          nevralgia del trigemino.              15)  Otite  media purulenta cronica bilaterale con voce          di conversazione percepita ad concham.              16)   Otite  media  purelenta  cronica  bilaterale  con          complicazioni   (carie   degli   ossicini,  esclusa  quella          limitata    al    manico    del   martello,   colesteatomi,          granulazioni).              17)  Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di          media gravita'.              18)  Le  alterazioni organiche irreparabili di ambo gli          occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50          e 1/10 della normale.              19)  Le  alterazioni  organiche  e  irreparabili  di un          occhio   che   ne   abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e          permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra          2/10 e 3/10 della normale.              20)   Le   alterazioni   irreparabili   della   visione          periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.              21)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio   che   ne   abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e          permanente,   con   alterazioni  pure  irreversibili  della          visione    periferica    dell'altro,    sotto    forma   di          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado          da  lasciarne  libera  soltanto  la zona centrale o le zone          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di          tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso          o settori equivalenti,          Quinta categoria:              1)  L'anchilosi  totale  di  un  gomito  in  estensione          completa o quasi.              2)  La  perdita totale del pollice e dell'indice di una          mano.              3) La perdita totale di ambo i pollici.              4)  La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre          dita  tra  le  mani  che  non  siano  gli  indici e l'altro          pollice.              5)  La  perdita  totale  di uno degli indici e di altre          quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro          indice.              6)  La  perdita di due falangi di otto o sette dita fra          le mani che non siano quelle dei pollici.              7)  La  perdita  della falange ungueale di dieci o nove          dita  delle  mani, ovvero la perdita della falange ungueale          di otto dita compresa quella dei pollici.              8)   La   perdita  di  un  piede  ovvero  l'amputazione          unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.              9)  La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od          otto dita compresi gli alluci.              10)  La  tubercolosi  polmonare  allo  stato  di  esiti          estesi,   ma   clinicamente   stabilizzati,  sempre  previo          accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'          non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.              11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare,          quando  per la loro entita' e localizzazione non comportino          assegnazione a categoria superiore o inferiore.              12)  Le  malattie  organiche  di  cuore  senza segno di          scompenso.              13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.              14)  Gli  aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti          che ne ostacolano notevolmente la funzione.              15) Le nefriti o le nefrosi croniche.              16) Diabete mellito o insipido di media gravita'.              17)   L'ernia  viscerale  molto  voluminosa  o  che,  a          prescindere  dal  suo  volume,  sia accompagnata da gravi e          permanenti complicazioni.              18)  Otite  media  purulenta  cronica  bilaterale senza          complicazioni  con  voce di conversazione percepita a 50 cm          accertata  con  esame  audiometrico.  Otite media purulenta          cronica   unilaterale   con   complicazioni   (carie  degli          ossicini,  esclusa  quella limitata al manico del martello,          colesteatoma, granulazioni).              19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non          accompagnata  da  affezioni  purulente dell'orecchio medio,          quando  l'audizione della voce di conversazione sia ridotta          ad concham.              20)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di ambo          gli  occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra          2/10 e 3/10 della normale.              21)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e          permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra          4/10 e 7/10 della normale.              22)  La  perdita  anatomia  di  un  bulbo  oculare, non          protesizzabile, essendo l'altro integro.              23)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili della          visione  periferica  di  entrambi gli occhi, sotto forma di          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado          da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di          tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso          o settori equivalenti.          Sesta categoria:              1)  Le  cicatrici  estese  e  profonde  del  cranio con          perdita  di  sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,          senza disturbi funzionali del cervello.              2)   L'anchilosi  totale  di  un  gomito  in  flessione          completa o quasi.              3)  La  perdita totale di un pollice insieme con quella          del  corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita          totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.              4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre          dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.              5)  La  perdita  totale  di cinque dita fra le mani che          siano  le  ultime  tre  dell'una  e  due  delle  ultime tre          dell'altra.              6)  La  perdita  totale  di uno dei pollici insieme con          quella  di  altre due dita fra le mani esclusi gli indici e          l'altro pollice.              7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.              8)  La  perdita  delle  due ultime falangi delle ultime          quattro  di  una  mano,  ovvero la perdita delle due ultime          falangi  di  sei  o  cinque dita fra le mani, che non siano          quelle dei pollici.              9)  La  perdita  della  falange ungueale di sette o sei          dita  fra  le mani, compresa quella dei due pollici, oppure          la  perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani          compresa quella di uno dei due pollici.              10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.              11)  La  perdita  totale  di sette o sei dita dei piedi          compresi i due alluci.              12)  La  perdita  totale di nove od otto dita dei piedi          compreso un alluce.              13)   La   perdita   totale   dei   due  alluci  e  dei          corrispondenti metatarsi.              14)   Ulcera  gastrica  o  duodenale,  radiologicamente          accertata,  o  gli esiti di gastroenterostomia con neostoma          ben funzionante.              15)  Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da          ascriversi a categoria superiore.              16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.              17) Psico-nevrosi di media entita'.              18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.              19)   Sinusiti   purulente  croniche  o  vegetanti  con          nevralgia.              20)  La  diminuzione  bilaterale permanente dell'udito,          non   accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia          ridotta alla distanza di 50 cm.              21)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio  che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza          visiva   al   di  sotto  di  1/50,  con  l'acutezza  visiva          dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.          Settima categoria:              1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole          deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo          estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad          ulcerarsi  o  comportino  apprezzabili disturbi funzionali,          ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad          infermita' di cui alle categorie precedenti.              2) L'anchiosi completa dell'articolazione radiocarpica.              3)  La  perdita totale di quattro dita fra le mani, che          non siano i pollici ne' gli indici.              4) La perdita totale dei due indici.              5) La perdita totale di un pollice.              6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre          dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice.              7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle          di  altre  tre  dita  fra  le mani che non siano quelle dei          pollici.              8)  La  perdita della falange ungueale di tutte le dita          di  una  mano,  oppure la perdita della falange ungueale di          sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.              9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro          o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.              10)  La  perdita della falange ungueale di otto o sette          dita fra le mani che non sia quella dei pollici.              11)  La  perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,          compresi gli alluci.              12)  La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi,          compreso  un  alluce, oppure di tutte o delle prime quattro          dita di un piede.              13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi,          che non siano gli alluci.              14)  La  perdita delle due falangi o di quella ungueale          dei  due  alluci  insieme  con  la  perdita  della  falange          ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.              15)  L'anchilosi  completa  dei  piedi  (tibio-tarsica)          senza   deviazione   e   senza   notevole   disturbo  della          deambulazione.              16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.              17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.              18)  Esiti  di pleurite basale bilaterale, oppure esiti          estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.              19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.              20)  Le  varici  molto voluminose con molteplici grossi          nodi  ed  i  loro  esiti, nonche' i reliquati delle flebiti          dimostratisi ribelli alle cure.              21)  Le  emorroidi  voluminose  e ulcerate con prolasso          rettale; le fistole anali secernenti.              22) Laparocele voluminoso.              23) Gastroduodenite cronica.              24) Esiti di resezione gastrica.              25)   Colecistite   cronica   con  disfunzione  epatica          persistente.              26)   Calcolosi   renale   senza  compromissione  della          funzione emuntoria.              27) Isteronevrosi di media gravita'.              28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari.              29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non          accompagnata  da  affezioni  purulente dell'orecchio medio,          quando  l'audizione della voce di conversazione sia ridotta          ad un metro, accettata con esame audiometrico.              30)  Esito di intervento di radicale (antroatticotomia)          con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.              31)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza          visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.              32)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparablli della          visione  periferica  di  un  occhio  (avendo l'altro occhio          visione  centrale  o  periferica  normale),  sotto forma di          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado          da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone          piu'  prossime  al centro, oppure sotto forma, di lacune di          tale  ampiezza  da  occupare  una  meta'  del  campo visivo          stesso, o settori equivalenti.          Ottava categoria:              1)  Gli  esiti  delle  lesioni  boccali  che  producano          disturbi  della  masticazione,  della  deglutizione o della          parola,  congiuntamente  o  separatamente  che  per la loro          entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.              2)  La  perdita della maggior parte dei denti oppure la          perdita  di  tutti  i  denti  della  arcata  inferiore.  La          paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale          perdita dentaria.              3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.              4)  La  perdita  totale di tre dita fra le mani che non          siano i pollici ne' gli indici.              5)  La  perdita totale di uno degli indici e di un dito          della stessa mano escluso il pollice.              6)  La  perdita  di  due  falangi dell'indice insieme a          quella  delle ultime falangi di altre due dita della stessa          mano escluso il pollice.              7)  La  perdita  della falange ungueale delle prime tre          dita di una mano.              8)  La  perdita  totale  di cinque o quattro dita fra i          piedi  compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un          solo piede.              9)  La  perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi          che non siano gli alluci.              10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di          esso,  insieme  con  la perdita della falange di altre dita          dei piedi comprese fra otto e sei.              11)  La  perdita  di  un  alluce  e  del corrispondente          metatarso.              12)  L'anchilosi  tibio-tarsica  di un solo piede senza          deviazione   di   esso  e  senza  notevole  disturbo  della          deambulazione.              13)  L'accorciamento non minore di tre centimetri di un          arto  inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella          statica  o  nella  deambulazione  da  essere compreso nelle          categorie precedenti.              14) Bronchite cronica.              15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali          di sospetta natura tubercolare.              16) Gli esiti di empiema non tubercolare.              17)  Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi,          tachicardia, estra sistolia).              18) Gastrite cronica.              19)   Colite   catarrale   cronica  o  colite  spastica          postamebica.              20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.              21) Emorroidi voluminose procidenti.              22)  Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con          persistente disepatismo.              23) Cistite cronica.              24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.              25)   Ritenzione   parenchimale   o   endocavitaria  di          proiettile di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.              26) Ernie viscerali non contenibili.              27) Emicastrazione.              21) Perdita totale di un padiglione auricolare.              29)   Sordita'  unilaterale  assoluta  e  permanente  o          ipoacusia  unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%          (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.              30)  La  diminuzione  bilaterale permanente dell'udito,          non   accompagnata  da  affezione  purulenta  dell'orecchio          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia          ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.              31) Otite media purulenta cronica semplice.              32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.              33)  Le  alterazioni  organiche  ed  irreparabili di un          occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza          visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.              34) Dacriocistite purulenta cronica.              35) Congiuntiviti manifestamente croniche.              36)   Le   cicatrici   delle   palpebre  congiuntivali,          provocanti  da  disturbi  oculari  di  rilievo  (ectropion,          entropion, simblefaron, lagoftalmo".              Al comma 4 :              - L'art.  65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  65. - 1.  Con  effetto  dal  1 gennaio  1999, in          favore  dei nuclei familiari composti da cittadini italiani          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai          l8  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi          previste.              2. L'assegno di cui al comma 1 concesso dai comuni, che          ne  rendono  nota  la  disponibilita'  attraverso pubbliche          affissioni  nel  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei          dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono          trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le somme          indicate  al  comma  5,  con  conguaglio, alla fine di ogni          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.              3.   L'assegno   di  cui  al  comma  1  e'  corrisposto          integralmente,  per  un ammontare di 200.000 lire mensili e          per   tredici   mensilita'   per   i  valori  dell'ISE  del          beneficiario  inferiori  o  uguali  alla  differenza tra il          valore  dell'ISE  di  cui  al comma 1 e il predetto importo          dell'assegno  su  base annua. Per valori dell'ISE di cui al          comma  1  l'assegno  e'  corrisposto  in  misura  pari alla          differenza  tra  ISE  di  cui  al  comma  1  e  quello  del          beneficiario,  e  per  importi annui non inferiori a 20.000          lire.              4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti economici          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al          consumo per le famiglie di operai e impiegati.              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in lire 390 miliardi per          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del          presente articolo, inclusa la determinazione.              -   Il   decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109          (Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono          prestazioni  sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma          51,  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90.              Al comma 7:              -  per il testo dell'art. 65 della legge n. 448/1998 al          comma 4;              -  Si  riporta il testo dell'art. 66 della citata legge          n. 448/1998:              "Art.   66. - 1.   Con   riferimento   ai   figli  nati          successivamente  al  1 luglio  1999,  alle  madri cittadine          italiane  residenti,  in  possesso  dei requisiti di cui al          comma  2, che non beneficiano dei trattamento previdenziale          della  indennita' di maternita', e' concesso un assegna per          maternita'  pari  a lire 200.000 mensili nel limite massimo          di  cinque  mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000          mensili  per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno          e'  erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto.          I   comuni   provvedono   ad   informare   gli  interessati          invitandoli   a   certificare  il  possesso  dei  requisiti          all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe  comunale dei nuovi          nati;              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui          al  comma  1  del  presente  articolo,  quelle  di cui all'          articolo  59,  comma  16,  della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  e  quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare;              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori          dell'indicatore  della situazione economica ISE), di cui al          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto          delle maggiorazioni ivi previste;              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'          diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore          all'importo  di  cui  al  medesimo  comma 1, le lavoratrici          interessate  possono  avanzare  ai  comuni richiesta per la          concessione della quota differenziale;              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al          consumo per le famiglie di operai e impiegati;              5,  Per le finalita' del presente articolo e' istituito          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire          150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.              Lo  Stato  rimborsa  all'ente  locale,  entro  tre mesi          dall'invio  della  documentata  richiesta  di  rimborso, le          somme  anticipatamente  erogate  dai  comuni,  ai sensi del          comma 1;              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la          titolarita'  cancessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'          da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS          le  somme indicate al comma 5, con il conguaglio, alla fine          di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente          articolo".              Al comma 8:              - L'art. 130 del citato decreto legislativo n. 112/1998          e' il seguente:              "Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli          invalidi  civili).  -  1.  A  decorrere  dal centoventesimo          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni          e indennita', spettanti, ai sensi della vigente disciplina,          agli  invalidi  civili  trasferita  ad un apposito fondo di          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della          previdenza sociale (INPS).              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio          nazionale.              3. Fermo restando il principio della separazione tra la          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al          comma  1  del  presente articolo, la legittimazione passiva          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le          provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli          altri  casi, anche relativamente a provvedimenti concessori          antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1.              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.              -  L'art.  7  del decreto legislativo n. 112/1998 e' il          seguente:              "Art.   7   (Attribuzione   delle   risorse).  -  1.  I          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la          medesima  decorrenza  ha  altresi', efficacia l'abrogazione          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto          legislativo.              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e          dei  compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo          7  della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni          e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il          31 dicembre 2000;                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato          alle regioni;                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi          del presente decreto legislativo.              3.  Con  i  provvedimenti  di  cui all'articolo 7 della          legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini          della quantificazione, si tiene conto:                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un          massimo di cinque anni;                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di          riferimento;                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data          del conferimento medesimo.              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto          regioni-autonomie locali.              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre          1995, n. 549.              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione          finanziaria   triennale.  Sono  finanziati  altresi'  nella          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni          stesse.              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la Conferenza          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli          schemi dei singoli decreti debbono contenere:                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge          27 dicembre 1997, n. 449;                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,          alle regioni e agli enti locali;                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per          qualifica e profilo professionale, del personale necessario          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e          del personale da trasferire;                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2,  del presente          articolo.              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della          Conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge          15 marzo 1997, n. 59.              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente          decreto   legislativo,   la   Conferenza   unificata   puo'          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse          disposte  ai  sensi dell'art. 7, della legge 15 marzo 1997,          n.  59,  nei termini previsti, la regione e gli enti locali          interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei          Ministri nomina un commissario ad acta".              Al comma 9:              - Per  il testo dell'art. 65 della legge n. 448/1998 si          veda in nota al comma 4.              Al comma 10:              - Per  il  testo dell'art. 66 della citata legge n. 448          del 1998, si veda in nota al comma 7;              - Il  comma  8  dell'art.  49  della  citata  legge  n.          488/1999, e' il seguente:              "8.   Alle   donne   residenti,  cittadine  italiane  o          comunitarie  ovvero  in  possesso  di carta di soggiorno ai          sensi  dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998,          n.  286,  perle  quali  sono  in  atto o sono stati versati          contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria della          maternita',  e'  corrisposto,  per  ogni figlio nato, o per          ogni  minore  adottato  o  in affidamento preadottivo dalla          stessa  data  di  cui  al  comma  1,  un assegno di importo          complessivo  pari a lire tre milioni, per l'intero nel caso          in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela          previdenziale  obbligatoria della maternita', ovvero per la          quota  differenziale  rispetto alla prestazione complessiva          in   godimento  se  questa  risulta  inferiore,  quando  si          verifica uno dei seguenti casi:                a) quando   la  donna  lavoratrice  ha  in  corso  di          godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della          maternita'   e   possa   far  valere  almeno  tre  mesi  di          contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi          antecedenti  alla  nascita  o  all'effettivo  ingresso  del          minore nel nucleo familiare;                b) qualora il periodo intercorrente tra la data della          perdita   del   diritto   a   prestazioni  previdenziali  o          assistenziali  derivanti  dallo svolgimento, per almeno tre          mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i          decreti  di  cui  al  comma  14,  e la data della nascita o          dell'effettivo  ingresso  del  minore nel nucleo familiare,          non   sia   superiore   a  quello  del  godimento  di  tali          prestazioni,  e comunque non sia superiore a nove mesi. Con          i  medesimi  decreti e' altresi' definita la data di inizio          del  predetto  periodo  nei  casi in cui questa non risulti          esattamente individuabile;                c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto          di  lavoro  durante  il  periodo  di gravidanza, qualora la          donna  possa  far  valere  tre  mesi  di  contribuzione nel          periodo  che  va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla          nascita".              - Il secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre          1971,  n.  1204  (Tutela  delle  lavoratrici  madri)  cosi'          recita:              "2.  Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato,          anche   ad   ordinamento  autonomo,  dalle  regioni,  dalle          province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica          il  trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti          salve  le  disposizioni  di maggior favore risultanti dalla          presente legge".              Al comma 11:              - Per  il testo dell'art. 66 della legge n. 448/1998 si          veda in nota al comma 7;              - Il comma 11 dell'art. 49 della legge n. 488 del 1999,          e' il seguente:              "11.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1, e          dell'assegno   di  cui  al  comma  8,  sono  rivalutati  al          1 gennaio   di  ogni  anno,  sulla  base  della  variazione          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai          e impiegati calcolato dall'ISTAT".              Al comma 12:              - Il comma 16 dell'art. 59 della degge n. 449 del 1997,          e' il seguente:              "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre          forme  obbligatorie,  con  effetto  dal  1 gennaio 1998, il          contributo  alla gestione separata di cui all'art. 2, comma          26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5          punti  percentuali.  Lo stesso e' ulteriormente elevato con          effetto   dalla   stessa   data  in  ragione  di  un  punto          percentuale    ogni    biennio   fino   al   raggiungimento          dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota          contributiva    per    il    computo    delle   prestazioni          pensionistiche   e'   maggiorata   rispetto   a  quella  di          finanziamento  di  due  punti percentuali nei limiti di una          complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'          dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti          percentuali   per  il  finanziamento  dell'onere  derivante          dall'estensione  agli  stessi  della  tutela  relativa alla          maternita',   agli  assegni  al  nucleo  familiare  e  alla          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera. A tal fine, con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica,  e'  disciplinata  tale          estensione  nei  limiti  delle  risorse  rinvenienti  dallo          specifico  gettito  contributivo.  Con decreto del Ministro          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente          disposizione,  si provvede alla disciplina della tutela per          malattia  in  caso  di degenza ospedaliera nei limiti delle          risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in          relazione al reddito individuale".              Al comma 13:              - Il comma 44 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997,          e' il seguente:              "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'          istituito  il  Fondo  per  le  politiche  sociali,  con una          dotazione  di  lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno          2000".              Al comma 15:              - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.          269  (Norme  contro  lo  sfruttamento  della prostituzione,          della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,          quali  nuove  forme  di  riduzione  in  schiavitu')  e'  il          seguente:              "2.  Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e          quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi          della  presente legge sono versate all'entrata del bilancio          dello  Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da          iscrivere  nello  stato  di previsione della Presidenza del          Consiglio  dei  ministri  e  destinate, nella misura di due          terzi,  a  finanziare  specifici  programmi di prevenzione,          assistenza  e  recupero  psicoterapeutico  dei minori degli          anni  diciotto  vittime  dei  delitti  di cui agli articoli          600-bis,  600-ter,  600-quater  e  600-quinquies del codice          penale,  introdotti  dagli  articoli  2,  comma 1, 3, 4 e 5          della  presente  legge.  La  parte  residua  del  fondo  e'          destinata,   nei   limiti   delle   risorse  effettivamente          disponibili,   al  recupero  di  coloro  che,  riconosciuti          responsabili  dei  delitti previsti dagli articoli 600-bis,          secondo  comma,  600-ter,  terzo  comma,  e  600-quater del          codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e'          autorizzato  ad apportare, con propri decreti le occorrenti          variazioni di bilancio.".              Al comma 16:              - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n.          285  (Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  e  di          opportunita'   per   l'infanzia   e  l'adolescenza)  e'  il          seguente:              "2.  Il fondo e' ripartito tra le regioni e le province          autonome  di  Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per          cento delle risorse del fondo e' riservata al finanziamento          di  interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano,          Torino,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Napoli,  Bari,          Brindisi,  Taranto,  Reggio  Calabria,  Catania,  Palermo e          Cagliari. La ripartizione del fondo e della quota riservata          avviene,  per  il  50  per  cento,  sulla  base dell'ultima          rilevazione    della    popolazione   minorile   effettuata          dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT) e per il 50          per cento secondo i seguenti criteri:                a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo          le  indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di          analisi  per  l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei          Ministri;                b) numero  di minori presenti in presidi residenziali          socio-assistenziali    in   base   all'ultima   rilevazione          dell'ISTAT;                c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola          dell'obbligo  come  accertata  dal Ministero della pubblica          istruzione;                d) percentuale  di  famiglie  con  figli  minori  che          vivono  al  disotto  della  soglia  di  poverta' cosi' come          stimata dall'ISTAT;                e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori          in  attivita'  criminose  come  accertata  dalla  Direzione          generale  dei  servizi  civili  del Ministero dell'interno,          nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del          Ministero di grazia e giustizia.".              Al comma 17:              - Per il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge n.          449/1997, si veda in nota al comma 13.              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre          1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia di          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di          tossicodipendenza)  e' pubblicato nel supplemento ordinario          nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990.              -  La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in          favore  dei  minori soggetti a rischio di coinvolgimento in          attivita' criminose) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          23 luglio 1991, n. 171.              -  La  legge  11  agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul          volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196          del 22 agosto 1991.              -  La  legge  5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle          persone   handicappate)   e'   pubblicata  nel  supplemento          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 39 del 17 febbraio          1992.              -  Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  1994, n. 465          (Disposizioni  urgenti per assicurare la prosecuzione degli          interventi  di  carattere sociale per l'anno 1994 in favore          degli  sfollati  dai  territori  della  ex  Jugoslavia, dei          minori  soggetti  a  rischio di coinvolgimento in attivita'          criminose  e del volontariato) e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994.              -  La legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la          prevenzione  della cecita' e per la riabilitazione visiva e          l'integrazione    sociale    e    lavorativa   dei   ciechi          pluriminorati)  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.          206 del 4 settembre 1997.              -  La legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la          promozione  di  diritti  e di opportunita' per l'infanzia e          l'adolescenza)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 5          settembre 1997, n. 207.              -  La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della          Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio          nazioniale  per  l'infanzia)  e'  pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302.              - Il comma 47 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997,          e' il seguente:              "47.  A  decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale,          in  attesa  della  riforma  degli  istituti  che  prevedono          trasferimenti  di  reddito alle persone, e nei limiti delle          risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui          al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di          inserimento  a favore dei soggetti privi di reddito singoli          o  con  uno  o  piu'  figli  a  carico ed impossibilitati a          provvedere  per  cause  psichiche,  fisiche  e  sociali  al          mantenimento proprio e dei figli".              - La legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge          5  febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in          favore  di  persone con handicap grave) e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1998, n. 123.              -  Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo          unico   delle   disposizioni   concernenti   la  disciplina          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  139/L alla          Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998.              -  La  legge  3  agosto  1998,  n. 269 (Norme contro lo          sfruttamento  della  prostituzione,  della pornografia, del          turismo  sessuale  in danno di minori, quali nuove forme di          riduzione  in  schiavitu')  e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 10 agosto 1998, n. 185.              - La legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale          a   favore   delle  associazioni  nazionali  di  promozione          sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre          1998, n. 297.              -  Per  il  testo degli articoli 65 e 66 della legge n.          448/1998 si veda in nota al comma 7.              -  La  legge  31  dicembre  1998,  n.  476 (Ratifica ed          esecuzione  della Convenzione per la tutela dei minori e la          cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a          l'Aja  il  29  maggio  1993.  Modifiche alla legge 4 maggio          1983,  n.  184, in tema di adozione di minori stranieri) e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8.              - La legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il          Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga e in          materia  di personale dei servizi per le tossicodipendenze)          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53.              Al comma 19:              -  L'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.          286   (Testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello          straniero) e' il seguente:              "Art.   41. (Assistenza  sociale).  -  1 Gli  stranieri          titolari   della  carta  di  soggiorno  o  di  permesso  di          soggiorno  di  durata  non  inferiore ad un anno, nonche' i          minori  iscritti  nella  loro carta di soggiorno o nel loro          permesso   di   soggiorno,  sono  equiparati  ai  cittadini          italiani  ai fini della fruizione delle provvidenze e delle          prestazioni,   anche  economiche,  di  assistenza  sociale,          incluse,  quelle  previste  per  coloro che sono affetti da          morbo  di  Hansen  o da tubercolosi, per i sordomuti, per i          ciechi   civili,   per   gli  invalidi  civili  e  per  gli          indigenti".              -  Il  decreto  legislativo  18  giugno  1998,  n.  237          (Disciplina   dell'introduzione  in  via  sperimentale,  in          talune   aree,   dell'istituto   del   reddito   minimo  di          inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della          legge 27 dicembre 1997, n. 449.              -  Per  il  testo degli articoli 65 e 66 della legge n.          448/1998 si veda in nota al comma 7.              Al comma 20:              - L'art.   6  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431          (Disciplina  delle  locazioni e del rilascio degli immobili          adibiti ad uso abitativo) e' il seguente:              "Art.  6  (Rilascio  degli  immobili).  - 1. Nei comuni          indicati  all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.          551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio          1989,  n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei          provvedimenti  di  rilascio  di  immobili  adibiti  ad  uso          abitativo  per finita locazione sono sospese per un periodo          di  centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in          vigore della presente legge.              2.  Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad          uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di          rilascio  per finita locazione, avviano entro il termine di          sospensione   di  cui  al  comma  1,  a  mezzo  di  lettera          raccomandata  con  avviso  di ricevimento, anche tramite le          rispettive  organizzazioni  sindacali,  trattative  per  la          stipula  di  un  nuovo  contratto di locazione in base alle          procedure definite all'art. 2 della presente legge.              3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma  1 ed in          mancanza  di  accordo  fra  le  parti  per il rinnovo della          locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro          e  non  oltre  i  trenta  giorni dalla scadenza del termine          fissato  dal  comma  1,  con  istanza  rivolta  al  pretore          competente  ai  sensi dell'art. 26, primo comma, del codice          di  procedura  civile, che sia nuovamente fissato il giorno          dell'esecuzione.  Si  applicano  i  commi  dal  secondo  al          settimo  dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.          9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25 marzo          1982,  n.  94.  Avverso  il  decreto  del  pretore  ammessa          opposizione  al  tribunale  che giudica con le modalita' di          cui all'art. 618 del codice di procedura civile. Il decreto          con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione          vale  anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a          servirsi dell'assistenza della forza pubblica.              4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita          locazione  emessi  dopo  la data di entrata in vigore della          presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta,          con   istanza   rivolta  al  pretore  competente  ai  sensi          dell'art.  26, primo comma, del codice di procedura civile,          che  sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro          un  termine  di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si          applicano  i  commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del          citato   decreto-legge  n.  9  del  1982,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  n.  94  del  1982. Avverso il          decreto  del  pretore  il locatore ed il conduttore possono          proporre  opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che          giudica  con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di          procedura civile.              5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui          ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei          casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta',          abbia  cinque  o  piu'  figli  a carico, sia iscritto nelle          liste   di   mobilita',   percepisca   un   trattamento  di          disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente          assegnatario  di alloggio di edilizia residenziale pubblica          ovvero   di   ente   previdenziale   o   assicurativo,  sia          prenotatario   di   alloggio   cooperativo   in   corso  di          costruzione,  sia acquirente di un alloggio in costruzione,          sia  proprietario  di  alloggio per il quale abbia iniziato          azione  di  rilascio.  Il medesimo differimento del termine          delle  esecuzioni  puo'  essere  fissato nei casi in cui il          conduttore  o  uno  dei  componenti  il  nucleo  familiare,          convivente  con  il  conduttore  da  almeno  sei  mesi, sia          portatore di handicap o malato terminale.              6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di          cui  al  comma  1  del  presente articolo e al comma quarto          dell'art.  11  del  citato  decreto-legge  n.  9  del 1982,          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,          nonche'  per  i  periodi  di  cui  all'art.  3  del  citato          decreto-legge    n.   551   del   1988,   convertito,   con          modificazioni,   dalla   legge   n.   61   del  1989,  come          successivamente  prorogati,  e  comunque fino all'effettivo          rilascio,  i  conduttori  sono  tenuti  a corrispondere, ai          sensi  dell'art.  1591 del codice civile, una somma mensile          pari  all'ammontare  del  canone dovuto alla cessazione del          contratto,  al quale si applicano automaticamente ogni anno          aggiornamenti  in  misura  pari al settantacinque per cento          della  variazione,  accertata  dall'Istituto  nazionale  di          statistica  (ISTAT),  dell'indice dei prezzi al consumo per          le  famiglie  di  operai e impiegati verificatasi nell'anno          precedente;   l'importo  cosi'  determinato maggiorato  del          venti  per  cento.  La corresponsione di tale maggiorazione          esime  il  conduttore  dall'obbligo di risarcire il maggior          danno  ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i          predetti  periodi  di  sospensione  sono  dovuti  gli oneri          accessori  di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n.          392,  e successive modificazioni. In caso di inadempimento,          il  conduttore  decade  dal  beneficio,  comunque concesso,          della  sospensione  dell'esecuzione  del  provvedimento  di          rilascio,  fatto  salvo  quanto previsto dall'art. 55 della          citata legge n. 392 del 1978.              7.  Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter          dell'art.  1  del  citato  decreto-legge  n.  551 del 1988,          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989,          nonche'  quanto  previsto  dai commi primo, secondo e terzo          dell'art.  17  del  citato  decreto-legge  n.  9  del 1982,          convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982,          data  priorita' ai destinatari di provvedimenti di rilascio          con  data  di  esecuzione  fissata  entro il termine di tre          mesi".              -  L'art.  11  della  citata  legge  n.  431/1998 e' il          seguente:              "Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero          dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui          dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  della legge          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.              2.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 3 i          conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria          responsabilita'   che   il  contratto  di  locazione  stato          registrato.              3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono          utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i          requisiti  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al          comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei          canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,          di  proprieta' sia pubblica sia privata, nonche' qualora le          disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le          iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la          costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o          attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con          cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la          mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il          reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per          periodi determinati.              4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro novanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi          integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la          determinazione   dell'entita   dei   contributi  stessi  in          relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito          medesimo del canone di locazione.              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono          ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano.  La  ripartizione  effettuata  ogni  anno,  su          proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano  anche  in  rapporto  alla quota di risorse messe a          disposizione  dalle  singole regioni e province autonome ai          sensi del comma 6.              6.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli          interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte          nei rispettivi bilanci.                7.  Le  regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle          risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse          attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri          che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere          con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di          cui al comma 3.              8.  i  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei          requisiti minimi di cui al comma 4.              9.  Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001, ai fini della          concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,          assegnata  al  Fondo  una quota, pari a L. 600 miliardi per          ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui          alla   legge   14 febbraio   1963,  n.  60,  relative  alle          annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del          bilancio  e  della  prograrnazione  economica,  ad apposita          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del          Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,          accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998,          non  sono  trasferite  ai  sensi  dell'art.  61 del decreto          legislativo   31 marzo   1998,  n.  112,  e  restano  nella          disponibilita'  della sezione autonoma della Cassa depositi          e prestiti per il predetto versamento.              10.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici provvedera' a          valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad          effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello          Stato   nell'anno   2003  delle  somme  occorrenti  per  la          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale          esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,          pari  a  L.  67,5  miliardi,  intendendosi  ridotta  per un          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno          medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente          articolo.              11.  Le  disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai          sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere          riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del          bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui          al comma 1".              Al comma 23:              - Il  decreto-legge  3 aprile 1985, n. 114, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  1985, n. 211          (Provvedimenti  in  favore  della  popolazione di Zafferana          Etnea   ed  altre  disposizioni  in  materia  di  calamita'          naturali)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile          1985, n. 82.              - L'art.  23  del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,          n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli          interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi          nelle  aree  depresse,  nonche'  disposizioni in materia di          lavoro e di occupazione) e' il seguente:              "Art.  23  (Utilizzo di disponibilita' finanziarie gia'          stanziate  dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto          di  alloggi  a  Napoli). - 1. Le disponibilita' finanziarie          derivanti   dalle   autorizzazioni   di  spesa  di  cui  al          decreto-legge  3  aprile  1985,  n.  114,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  maggio  1985,  n. 211, al          decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,  convertito, con          modificazioni,  dalla  legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla          legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilita'          speciale  delle  aree  interne  prevista  dall'articolo 85,          legge  14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di          Napoli  per  essere  destinate  all'acquisto  di alloggi ad          incremento  del patrimonio alloggiativo dello stesso comune          di  Napoli  da  perfezionare  entro  due anni dalla data di          entrata   in   vigore   del   presente   decreto.  Ai  fini          dell'assegnazione  degli  alloggi acquistati si applicano i          criteri  definiti  con  delibera CIPE del 30 novembre 1993,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994".              - L'art.  5  del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre          1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale          carenza di disponibilita' abitative) e' il seguente:              Art.   5. - 1.   Per  far  fronte  alla  situazione  di          particolare  tensione  abitativa che si registra nei comuni          con  popolazione  superiore  a 300.000 abitanti, secondo le          risultanze  del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato          esecutivo  del  Comitato per l'edilizia residenziale - CER,          ripartisce  fra  tali  comuni la somma di lire 800 miliardi          per provvedere:                a)  quanto  a  lire  600  miliardi,  all'acquisto  di          immobili  abitabili  alla  data  dell'acquisto  stesso; una          quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a          ciascun  comune  puo'  essere utilizzata per il recupero di          immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo.                b)  quanto  a lire 200 miliardi, alla corresponsione,          direttamente  da  parte dei comuni, dei contributi in conto          capitale  di  cui  al  decimo  comma  dell'articolo  2  del          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.              2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono          destinati,  sentito  il  parere  della  commissione  di cui          all'articolo  2,  a  coloro  nei  cui  confronti  sia stato          eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio.              3.  I  comuni  di  cui  al  comma  1  possono procedere          all'acquisto  di  alloggi  nei  comuni vicini, anche se non          confinanti.              4.   Gli   alloggi   devono  avere  le  caratteristiche          tipologiche  di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo          eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER.              5.  I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di          immobili  di  edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo          35  della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28          gennaio  1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita' di          acquisto di altri immobili a migliori condizioni.              6.   E'   consentito,  in  relazione  alla  natura  del          finanziamento  disponibile, anche l'acquisto di immobili di          edilizia  convenzionata-agevolata,  con  subentro dell'ente          pubblico  nell'agevolazione.  In  tal caso l'onere a carico          dell'ente  pubblico  e'  ridotto  al  tasso  minimo  di cui          all'articolo  20,  primo  comma,  lettera b), della legge 5          agosto 1978, n. 457.              7.  Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi          5  e  6  non  puo'  essere  superiore  a quello definito in          convenzione.              8. (Comma abrogato).              9. (Comma abrogato).              10. Le assegnazioni delle unita' immobiliari acquistate          sono   disposte   dal   comune,  sentito  il  parere  della          commissione  di  cui  all'art.  2  e tenendo comunque conto          della  composizione  e  del  reddito complessivo del nucleo          familiare del beneficiario.              11.  I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere          in  possesso  dei  requisiti  di cui al comma 2 e rientrare          nelle  fasce  di  reddito  di cui all'art. 20 della legge 5          agosto 1978, n. 457.              12.  Gli  alloggi  di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati          con  contratto  di locazione alle condizioni previste nella          convenzione;  quelli  di  cui al comma 8 sono assegnati con          contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978,          n. 392.              13.   Il   comitato  esecutivo  del  CER  procede  alla          ripartizione  delle  somme  previste nel comma 1 sulla base          del  numero  degli  abitanti residenti al censimento del 25          ottobre  1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle          richieste  di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali          adempimenti   il   comitato   esecutivo  e'  integrato  dal          rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER.              14.  I  comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione          inviano  al  CER  un  programma  di utilizzazione dei fondi          assegnati, secondo le finalita' indicate nel comma 1.              15.  La  messa  a  disposizione dei fondi, ripartiti ai          sensi  del  comma  13  per l'acquisto degli immobili di cui          alla  lettera a) del comma 1, e' effettuata quando i comuni          abbiano  dato  completa attuazione al programma di acquisti          di  cui  all'art.  4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio          l985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5          aprile  l985,  n.  118. Il CER accerta la regolare esazione          dei  canoni  di  locazione  degli immobili acquisiti con il          programma di cui al presente decreto, nonche' con quello di          cui all'art. 4, comma 9, del citato decreto-legge.              15-bis.  I  fondi  di cui al comma 13 non utilizzati da          parte  dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte          del   CER,   sulla  base  di  richieste  adesso  inoltrate,          all'acquisto  di  alloggi  da  parte  di  altri  comuni con          popolazione   superiore   a  100.000  abitanti  in  cui  si          registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto.              16.  Al  finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla          lettera  a)  del  comma  1  si  provvede, quanto a lire 100          miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno          1986  e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa          depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere al tasso di          interesse  annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei          conti   correnti,   postali   di   cui   al   decreto-legge          luogotenenziale  6  settembre  1917,  n. 1451. I mutui sono          garantiti dallo Stato.              17.  L'ammortamento  dei  mutui  e'  disciplinato dalle          norme  previste  dai  commi quarto, quinto, sesto e settimo          dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15 febbraio          1980, n. 25.              18.  All'onere derivante dall'applicazione del presente          articolo,  pari  a  lire  300  miliardi per l'anno 1986, si          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello          stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001  dello  stato di          previsione  del  Ministero  del tesoro per l'anno medesimo,          all'uopo    utilizzando,    per    lire    250    miliardi,          l'accantonamento   "Interventi   a   favore  della  regione          Calabria"   e,   per  lire  50  miliardi,  l'accantonamento          "Completamento interventi avviati in attuazione della legge          14 marzo 1977, n. 73".              19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".              Al comma 25:                - La legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla          cessazione  dell'impiego  dell'amianto)  e'  pubblicata  in          Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.
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             (Interventi in materia di solidarieta' sociale)
     1.  Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da  associazioni  di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro  con  comprovata  esperienza  nel  settore  dell'assistenza  ai soggetti  con  handicap  grave  di cui all'articolo 3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti   successiva   alla   perdita  dei  familiari  che  ad  essi provvedevano,  il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma  44  dell'articolo  59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  dettate  le  disposizioni per l'attuazione del presente  articolo,  con la definizione dei criteri e delle modalita' per  la  concessione  dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche'  le  modalita'  di  verifica  dell'attuazione delle attivita' svolte  e  la  disciplina  delle  ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.   3.  All'articolo  13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo  8,  comma  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:  "54,  comma  1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)". 
                                         Note all'art. 81:              Al comma 1:              -  Il  comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,          n.   104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione          sociale  e  i  diritti  delle  persone  handicappate) e' il          seguente:              "3.  Qualora  la  minorazione, singola o plurima, abbia          ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale          permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione          di gravita'.              Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano          priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi          pubblici".              - Per il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge n.          449/1997, si veda in nota al comma 13 dell'art. 80.              Al comma 2:              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento          della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri) e' riportato          in note all'art. 61.              Al comma 3:              -  L'art.  13-bis,  comma 1, lettera c), quarto periodo          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte          sui  redditi),  cosi' come modificato dalla presente legge,          e' il seguente:              "1.  Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che          concorrono a formare il reddito complessivo:                a); b); (omissis);                c) le  spese  sanitarie, per la parte che eccede lire          250  mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle          spese  mediche,  diverse  da  quelle indicate nell'art. 10,          comma  1,  lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per          prestazioni   specialistiche   e  per  protesi  dentarie  e          sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti          a   facilitare   l'autosufficienza  e  le  possibilita'  di          integrazione  dei  soggetti  di  cui all'art. 3 della legge          5 febbraio  1992,  n. 104, si assumono integralmente. Tra i          mezzi  necessari  per  la locomozione dei soggetti indicati          nel  precedente  periodo,  con ridotte o impedite capacita'          motorie  permanenti,  si  comprendono  i  motoveicoli e gli          autoveicoli  di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli 53,          comma  1,  lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),          c),  l),  ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.          285,  anche  se  prodotti  in  serie e adattati in funzione          delle   suddette  limitazioni  permanenti  delle  capacita'          motorie.  Tra  i  veicoli adattati alla guida sono compresi          anche  quelli  dotati  di  solo  cambio automatico, purche'          prescritto  dalla commissione medica locale di cui all'art.          119  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285. La          detrazione  spetta  una sola volta in un periodo di quattro          anni,   salvo   i   casi   in  cui  dal  Pubblico  registro          automobilistico  risulti  che il suddetto veicolo sia stato          cancellato  da  detto registro, e con riferimento a un solo          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque          milioni  o,  nei  casi  in  cui  risultasse che il suddetto          veicolo  sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della          spesa  massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui va          detratto   l'eventuale  rimborso  assicurativo  consentito,          alternativamente,  di  ripartire  la predetta detrazione in          quattro  quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo. Si          considerano,  altresi' rimaste a carico del contribuente le          spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo          reddito,   salvo   che   il   datore  di  lavoro  ne  abbia          riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".
                           |  
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  (Disposizioni   in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della                      criminalita' organizzata)
     1.  Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n.  466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a  causa  di  azioni criminose,  ed  ai  superstiti  dello  stesso personale, ucciso nelle medesime  circostanze,  nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990,  n.  302,  e'  assicurata,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1990, l'applicazione  dei  benefici  previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.   2.  Non  sono  ripetibili  le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno  a  titolo  di  risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze,  anche  non  definitive,  in  favore  delle persone fisiche costituitesi  nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato  "Banda  della  Uno  bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato,  fino  al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire  consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in  materia,  ogni  altra  lite  in  corso  con  le  persone  fisiche danneggiate  dai  fatti  criminosi  commessi  dagli  appartenenti  al medesimo gruppo criminale.   3.  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  fino al limite complessivo  di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per  ciascuno  degli  anni  2001  e 2002, a definire consensualmente, anche  in  deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso  con  le  persone  fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio  della  nave  "Kaider  I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.   4.  Gli  importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di  cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai  superstiti  di  atti  di  terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni  abbiano  subito  una  invalidita'  permanente  non inferiore all'80  per  cento  della  capacita'  lavorativa o che comunque abbia comportato  la  cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento previsto dall'articolo 2 della  legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge  n.  302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di  terrorismo,  in  assenza  dei  soggetti  indicati  al primo comma dell'articolo  6  della  legge  13  agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici  superstiti:  orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.   5.  I  benefici  previsti  dalla  legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla  legge  23  novembre  1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1967.   6.  Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata  si  applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli.   7.  All'articolo  11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1,  dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,".   8.  Le  disposizioni  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, si applicano  anche  in presenza di effetti invalidanti o letali causati da  attivita'  di  tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.   9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti delle  vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";   b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai  figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata". 
                                         Note all'art. 82:              -  Si  riporta  il testo degli articoli 3 e 6, comma 1,          della  legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a          favore  di  categorie di dipendenti pubblici e di cittadini          vittime del dovere o di azioni terroristiche):              "Art.   3.   -  Ai  magistrati  ordinari,  ai  militari          dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di          finanza,  del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del          Corpo  degli  agenti  di  custodia,  al personale del Corpo          forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza,          al  personale  del Corpo di polizia femminile, al personale          civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e          di  pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze          armate  dello  Stato  in  servizio  di ordine pubblico o di          soccorso,  i  quali,  in attivita' di servizio, per diretto          effetto  di  ferite  o  lesioni subite nelle circostanze ed          alle  condizioni  di cui agli articoli 1 e 2 della presente          legge  abbiano  riportato  una  invalidita'  permanente non          inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che          comporti,  comunque,  la cessazione del rapporto d'impiego,          e'   concessa  un'elargizione  nella  misura  di  lire  100          milioni.              Art.  6. - La speciale elargizione di cui alla presente          legge  ed  alle  altre  in essa richiamate, nei casi in cui          compete  alle  famiglie, e' corrisposta secondo il seguente          ordine:                1) coniuge superstite e figli se a carico;                2)  figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo          stesso non abbia diritto a pensione;                3) genitori;                4) fratelli e sorelle se conviventi a carico".              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1          e  2,  e  2,  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a          favore  delle  vittime  del terrorismo e della criminalita'          organizzata):              "Art.   1   -  1.  A  chiunque  subisca  un'invalidita'          permanente,  per  effetto  di ferite o lesioni riportate in          conseguenza  dello  svolgersi nel territorio dello Stato di          atti  di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,          a  condizione  che il soggetto leso non abbia concorso alla          commissione  degli  atti  medesimi ovvero di reati a questi          connessi  ai  sensi  dell'art.  12  del codice di procedura          penale,  e'  corrisposta  una  elargizione  fino a lire 150          milioni,  in  proporzione  alla  percentuale di invalidita'          riscontrata,  con riferimento alla capacita' lavorativa, in          ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.              2.   L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'          corrisposta  a  chiunque subisca un'invalidita' permanente,          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'          delle  associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del codice          penale, a condizione che:                a) il   soggetto   leso   non   abbia  concorso  alla          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che          con  il  medesimo  siano connessi ai sensi dell'art. 12 del          codice di procedura penale;                b) il   soggetto   leso   risulti  essere,  al  tempo          dell'evento,  del  tutto  estraneo  ad  ambienti e rapporti          delinquenziali,  salvo che si dimostri l'accidentalita' del          suo  coinvolgimento  passivo  nell'azione criminosa lesiva,          ovvero  risulti  che  il medesimo, al tempo dell'evento, si          era  gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e          dai rapporti delinquenziali cui partecipava.              Art.  2  (Aumento  della speciale elargizione). - 1. La          speciale  elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge          13  agosto  1980,  n.  466,  e  successive  modificazioni e          integrazioni,  e'  elevata,  per gli eventi successivi alla          data  di entrata in vigore della presente legge, a lire 150          milioni".              - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme          in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'          organizzata".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge          20 ottobre  1990,  n. 302 (per l'argomento v. nelle note al          presente articolo), come modificato dalla presente legge:              "Art.  11  (Involontario  concorso  nell'evento  e  uso          legittimo  delle  armi). - 1. Ai fini dell'applicazione dei          benefici  previsti  dalla  presente  legge,  e' irrilevante          l'eventuale  involontario concorso anche di natura colposa,          della   vittima   o   del   soggetto  leso  al  verificarsi          dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi".              -  Si  riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 4,          della  legge  23 novembre  1998, n. 407 (per l'argomento v.          nelle  note  al  presente  articolo), come modificati dalla          presente legge:              "Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o          lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai          commi  1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,          n.  302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma  1,  della          presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non          inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'          ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della          criminalita' organizzata e' concesso oltre alle elargizioni          di  cui  alla  citata  legge  n.  302  del 1990, un assegno          vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila mensili,          soggetto  alla  perequazione  automatica di cui all'art. 11          del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 503 (4), e          successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del presente          comma  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.993 milioni per          l'anno  1998 di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire          2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue          a decorrere dall'anno 2001.              Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998          e  dall'anno  accademico  1997-1998 sono istituite borse di          studio  riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge          20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma          1,  della  presente  legge,  nonche' agli orfani e ai figli          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'          organizzata  per ogni anno di scuola secondaria superiore e          di corso universitario fino al conseguimento del diploma di          scuola  secondaria  superiore,  del diploma universitario o          del  diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da          ogni  imposizione  fiscale.  Per  l'attuazione del presente          articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni          annue a decorrere dall'anno 1998".          Note all'art. 83:              - L'art.  10, comma 1, lettera g) della legge 13 maggio          1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia di perequazione,          razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:              "Art.   10  (Disposizioni  in  materia  di  federalismo          fiscale).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro          nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente          legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in          base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:                a-f) (Omissis);                g) previsione di un periodo transitorio non superiore          al  triennio  nel  quale  ciascuna  regione e' vincolata ad          impegnare,  per l'erogazione delle prestazioni del Servizio          sanitario  nazionale,  una spesa definita in funzione della          quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la          rimozione   del   vincolo   e'   comunque   coordinata  con          l'attivazione  del sistema di controllo di cui alla lettera          i);  gli  eventuali  risparmi  di spesa sanitaria rimangono          attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;".              - Il   testo   dell'art.   8,   comma  1,  del  decreto          legislativo   18 febbraio  2000,  n.  56  (Disposizioni  in          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della          legge 13 maggio 1999, n. 133), e' il seguente:              "Art.   8   (Vincolo   di   destinazione   delle  spese          sanitarie).  -  1.  Al fine di assicurare in ogni regione i          livelli   essenziali  ed  uniformi  di  assistenza  di  cui          all'art.  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre          1992,  n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal          2001  al  2003,  ciascuna regione e' vincolata a destinare,          per  l'erogazione  delle  tipologie  di  assistenza,  delle          prestazioni  e  dei servizi individuati dal Piano sanitario          nazionale,   una   spesa   corrente   pari   al  fabbisogno          finanziario  per  il Servizio sanitario regionale, definito          in  funzione  della quota capitaria di finanziamento di cui          all'art.  1,  comma 10, lettera c), del decreto legislativo          n.  502  del  1992, e successive modificazioni, determinata          tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche          e  socio-sanitarie  di  ciascuna  regione secondo i criteri          generali  e  le  modalita'  indicate nell'art. 1, comma 34,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".              - L'art. 10, comma 1, lettera a), della citata legge n.          133  del  1999, come modificato dalla legge qui pubblicata,          e' il seguente:              "1. Il  Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o          piu'    decreti   legislativi   aventi   per   oggetto   il          finanziamento   delle   regioni   a   statuto  ordinario  e          l'adozione  di  meccanismi  perequativi  interregionali, in          base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:                a) abolizione  dei  vigenti  trasferimenti erariali a          favore  delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di          quelli  destinati a finanziare interventi nel settore delle          calamita'   naturali,   nonche'   di   quelli  a  specifica          destinazione  per  i  quali sussista un rilevante interesse          nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti          soppressi  quelli  destinati al finanziamento del trasporto          pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.          422,  e  della  spesa  sanitaria  corrente; quest'ultima e'          computata   al  netto  delle  somme  vincolate  da  accordi          internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle          attivita'   degli   istituti   di   ricerca  scientifica  e          sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali          o  dal  piano  sanitario  nazionale  riguardanti  programmi          speciali  di interesse e rilievo nazionale e internazionale          per  ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei          servizi  e  alle  tecnologie  e biotecnologie sanitarie, in          misura  non  inferiore  alla  relativa spesa storica. Fermo          restando  quanto  previsto  dal  comma 2, dell'art. 121 del          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   sono          determinati,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento   e   di   Bolzano,   i   criteri  per  il  raccordo          dell'attivita'   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a          carattere  scientifico  con  la  programmazione  regionale,          nonche'  le  modalita' per il finanziamento delle attivita'          assistenziali;".              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto          legislativo n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui          pubblicata, e' il seguente:              "2. La  spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d)          del  comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da          accordi  internazionali  vigenti  all'entrata in vigore del          presente  decreto,  di  quelle  destinate  al finanziamento          degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000,          di  quelle  destinate dal Comitato interministeriale per la          programmazione  economica  (CIPE)  al  finanziamento  della          Croce rossa italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000          al  finanziamento  dei  progetti  di  cui all'art. 1, comma          34-bis,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive          modificazioni  ed  integrazioni, nonche' di quelle previste          dalle seguenti norme:                legge 5 giugno 1990, n. 135;                legge 6 marzo 1998, n. 40;                legge 27 ottobre 1993, n. 433;                legge 23 dicembre 1993, n. 548;                legge 2 giugno 1988, n. 218;                decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;                decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;                art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 153.".              - L'art.  12-bis,  comma  3,  del  decreto  legislativo          30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della disciplina in          materia   sanitaria,   a  norma  dell'art.  1  della  legge          23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:              "3. Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,          comma  7,  del  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca          internazionali  e  comunitari. Il programma e' adottato dal          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla          quota di cui all'art. 12, comma 2.".              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 3, del citato decreto          legislativo,  n.  56  del 2000, come modificato dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:              "3. Con  atto  di  indirizzo e coordinamento emanato ai          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del          presente   decreto,   sulla   base   del   rispetto   della          programmazione  sanitaria  regionale  e  della specificita'          degli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico          nel   rapporto   tra   attivita'  di  ricerca  e  attivita'          assistenziale,  sono  stabiliti  i  criteri per il raccordo          delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione          regionale,   in  termini  di  definizione  e  verifica  dei          programmi  di  attivita' assistenziale e dei corrispondenti          fabbisogni di finanziamento.".              - L'art.  20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale  dello  Stato  "legge  finanziaria 1988", e' il          seguente:              "Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di un          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per          l'importo   complessivo   di   lire   30.000  miliardi.  Al          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della          sanita'.".              - Il   testo   dell'art.  28,  comma  14,  della  legge          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la          stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:              "14. Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione economica, di concerto con il Ministro della          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento  e  di  Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio          1999,  le  disponibilita'  finanziarie  per l'anno 1999. In          caso  di  inerzia  delle amministrazioni regionali rispetto          all'attuazione  degli  accordi  e/o  del  permanere  di una          situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni          e   le  forme  di  intervento  sostitutivo  previste  dalla          normativa vigente.".          Note all'art. 84:              - Il   decreto   legislativo  29 aprile  1998,  n.  124          concerne:  "Ridefinizione  del sistema di partecipazione al          costo  delle  prestazioni  sanitarie  e  del  regime  delle          esenzioni,  a  norma  dell'art.  59,  comma 50, della legge          27 dicembre 1997, n. 449".              - L'art.  1,  comma  2 e comma 3, lettera a) del citato          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:              "2. In  armonia  con  i  princi'pi  e  le finalita' del          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109, il presente          decreto  fissa  i  criteri,  gli  ambiti  e le modalita' di          applicazione  del  sistema di partecipazione al costo delle          prestazioni,  nonche'  i  criteri di esenzione dalla stessa          per  i  singoli  assistiti  in  relazione  alla  situazione          economica   del  nucleo  familiare  e  alle  condizioni  di          malattia.              3. Nel  rispetto  del  principio  della  sostenibilita'          economica  della  spesa associata al consumo di prestazioni          sanitarie  soggette  a partecipazione, e' riconosciuta agli          assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a:                a) la  situazione  economica del nucleo familiare, ai          sensi dell'art. 4;".              - L'art.  2,  comma  1,  lettere  c)  ed  e) del citato          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:              "1. Nell'ambito  dei  livelli  essenziali di assistenza          efficaci,  appropriati  ed uniformi, garantiti dal Servizio          sanitario  nazionale  alla  totalita' dei propri assistiti,          sono  soggette  alla  partecipazione  al  costo le seguenti          prestazioni:                a-b) (Omissis);                c) prestazioni  erogate  in regime di ricovero diurno          finalizzato   ad  accertamenti  diagnostici  e  quindi  con          l'esclusione  dei ricoveri diurni individuati nell'allegato          1;                d) (Omissis);                e) prestazioni     di     assistenza    riabilitativa          extraospedaliera    erogate    in    regime    domiciliare,          ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.".              - Il  testo dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e          9,  del  citato  decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il          seguente:              "Art.  3  (Modalita'  di  partecipazione al costo delle          prestazioni).  - 1. Le modalita' di partecipazione al costo          da  parte  degli assistiti non esenti per le prestazioni di          cui   all'art.   2,  comma  1,  si  applicano  a  decorrere          dall'introduzione   del  sistema  di  partecipazione  e  di          esenzione  correlato  alla  situazione economica del nucleo          familiare,  ai  sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal          1 gennaio 2000.              2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art.          8,  comma  10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.          537,  e'  dovuta  una  partecipazione al costo pari a 3.000          lire  per  ricetta,  per  prescrizione di una confezione, e          pari  a  6.000  lire  per ricetta, per prescrizioni di piu'          confezioni.  Per i farmaci collocati nella classe di cui al          citato  art.  8,  comma  10,  lettera  b),  e'  dovuta  una          partecipazione  al  costo pari al 50% del prezzo di vendita          al  pubblico  dagli  assistiti  parzialmente esentati e non          esentati  dalla partecipazione ai sensi del successivo art.          4.  I  farmaci collocati nella classe di cui al citato art.          8,   comma   10,   lettera   c),   sono   a  totale  carico          dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge          23 dicembre 1996, n. 662.              3. Per    le   singole   prestazioni   di   diagnostica          strumentale  e  di  laboratorio  e per le altre prestazioni          specialistiche  erogate  in  regime ambulatoriale e' dovuta          una    partecipazione   al   costo   pari   all'85%   della          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di          appartenenza  del  soggetto  erogatore,  fino ad un importo          massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo          restando  quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge          25 gennaio  1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi          dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo          pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo          massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le          regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa          per  le  ricette  contenenti  accorpamenti  per  profilo di          trattamento   di   due  o  piu'  prestazioni  eventualmente          definiti   a  livello  regionale  e  provinciale  ai  sensi          dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto  22 luglio  1996 del          Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          n.  216  del  14 settembre  1996.  Al  fine di procedere al          graduale  superamento  dei  limiti  di prescrivibilita' per          ricetta  di  cui  alla  legge  25 gennaio  1990,  n.  8,  e          successive  modificazioni,  di  razionalizzare  la  spesa a          carico  del  Servizio  sanitario nazionale, di semplificare          l'accesso   alle  prestazioni  da  parte  degli  assistiti,          nonche'  di  ridurre la spesa a loro carico e di promuovere          l'utilizzo  dei  percorsi  diagnostici  e  terapeutici,  il          Ministro  della  sanita'  con  proprio  decreto,  ai  sensi          dell'art.  59,  comma  50, della legge 27 dicembre 1997, n.          449,  individua  i  criteri per la sperimentazione di forme          agevolate   di   erogazione  di  pacchetti  di  prestazioni          predefiniti  a  fronte  di determinate condizioni cliniche,          identificati   sulla  base  dei  percorsi,  consentendo  la          prescrivibilita'   in   un'unica   ricetta  di  prestazioni          afferenti  a branche specialistiche diverse e prevedendo la          ridefinizione  in  aumento del valore del limite massimo di          spesa per ricetta.              4. Per  ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato          ad  accertamenti  diagnostici, e quindi con l'esclusione di          quelli   individuati   nell'allegato   1,   e'  dovuta  una          partecipazione  forfetaria  pari  a  150.000  lire; per gli          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi          dell'art.  4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000          lire.              5. Per  le  prestazioni di assistenza termale e' dovuta          una   partecipazione   al   costo   pari   al   75%   della          corrispondente   tariffa   determinata   dalla  regione  di          appartenenza  del soggetto erogatore, fino ad un massimo di          spesa  di  200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti          che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art.          4,  comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e'          pari a 100.000 lire.              6. Per   le  prestazioni  di  assistenza  riabilitativa          extraospedaliera   erogate  in  regime  semiresidenziale  e          residenziale,  e'  dovuta  una  partecipazione  forfetaria,          differenziata  in  base al costo delle diverse modalita' di          erogazione,  fissata  dalle  regioni, fino ad un massimo di          spesa  di  80.000  lire  a settimana. Per gli assistiti che          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 40.000          lire.  La partecipazione non puo' comunque essere inferiore          a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza          riabilitativa    extraospedaliera    semi-residenziale    e          residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale          per  acuti  erogate  in  favore  di  soggetti  direttamente          inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a          decorrere  dal  sessantesimo  giorno  di assistenza. Per le          prestazioni  di  assistenza  riabilitativa extraospedaliera          erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una          partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un          massimo  di  spesa  di  20.000  lire  per giornata; per gli          assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi          dell'art.  4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari          a  10.000  lire. La partecipazione non puo' comunque essere          inferiore  a  6.000  lire  per  giornata. Il valore massimo          della  partecipazione  alla  spesa  mensile non puo' essere          superiore  a  100.000  lire  e, per gli assistiti che hanno          diritto  all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma          5, a lire 60.000.              7. Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto          soccorso  non  seguite  da ricovero, effettuabili in regime          ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali          non  si  riscontra  carattere  di  emergenza  o  urgenza le          regioni  possono  fissare  una  partecipazione  al costo in          relazione  alle  prestazioni  erogate,  fino  ad un importo          massimo  di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che          hanno  diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4,          comma  5,  tale  limite  massimo  di spesa e' pari a 60.000          lire.              8. La  partecipazione al costo da parte degli assistiti          non  esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo'          comunque  essere  inferiore  a  6.000 lire per ricetta; gli          importi  dovuti  per  ricetta si arrotondano, per eccesso o          per difetto, alle 500 lire.              9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione          al  costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5,          sono  tenuti  comunque  al pagamento di una quota fissa per          ricetta  pari  a  3.000  lire  per  la  prescrizione di una          confezione  di  farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni          di  piu'  confezioni  di  farmaci. Dalla data di entrata in          vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo          di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo          del  comma  1  dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n.          724,  si  applica ai farmaci destinati al trattamento delle          patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa          per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e          per  le  altre prestazioni specialistiche erogate in regime          ambulatoriale  di  cui  al  comma  3.  Per  le prescrizioni          relative  alle  restanti tipologie di prestazioni di cui ai          commi  4,  5,  6  e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti          totalmente esenti e' pari a 6.000 lire.".              - Il  testo  degli  articoli  4  e 6 del citato decreto          legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:              "Art.  4  (Partecipazione al costo delle prestazioni in          relazione  alla situazione economica del nucleo familiare).          - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai          fini  della  esenzione  parziale o totale e' effettuata con          riferimento  al  nucleo  familiare composto dal richiedente          l'esenzione  stessa,  dai soggetti con i quali convive e da          quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto          previsto  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al          fine  di  favorire  l'autonomia  dell'anziano convivente, i          soggetti  di  eta'  superiore ai 65 anni conviventi possono          scegliere  di  costituire  un  nucleo  familiare autonomo e          richiedere    l'esenzione,   totale   o   parziale,   dalla          partecipazione  al  costo delle prestazioni con riferimento          alla  propria  situazione  economica; in tal caso l'anziano          non  e'  incluso  nel  nucleo  familiare  come definito nel          presente  comma.  L'anziano non puo' comunque costituire un          nucleo   familiare   autonomo   rispetto   al  coniuge  non          legalmente ed effettivamente separato.              2. L'indicatore  della situazione economica e' definito          dalla  combinazione  dei redditi complessivi dei membri del          nucleo  familiare  e  dei valori dei patrimoni mobiliari ed          immobiliari,   corretti   con   il   coefficiente   di  cui          all'allegato  2.  Dal calcolo del patrimonio immobiliare e'          esclusa  la  casa  di  abitazione.  Per ogni componente del          nucleo  familiare  di  eta' inferiore ai sei anni o di eta'          compresa   tra   sessantacinque   e   settantacinque   anni          dall'indicatore  della  situazione economica e' detratto un          ammontare  pari  a  5 milioni di lire; oltre settantacinque          anni  e'  detratto  un  ammontare pari a 7 milioni di lire.          L'allegato  2 specifica le modalita' di calcolo del reddito          e del patrimonio.              3. L'indicatore della situazione economica equivalente,          utile  ai  fini  dell'individuazione delle soglie di cui ai          commi 4 e 5, e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di          cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica          composizione  del  nucleo familiare, desunto dalla scala di          equivalenza riportata all'allegato 2.              4. L'esenzione  totale  dalla  partecipazione  al costo          delle  prestazioni  di  cui all'art. 2 e' garantita qualora          l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente sia          inferiore  a  18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di          un  solo  componente  il  suddetto  valore  e' elevato di 5          milioni di lire.              5. Il     diritto    all'esenzione    parziale    dalla          partecipazione   al   costo  delle  prestazioni,  ai  sensi          dell'art.  3,  e'  riconosciuto  qualora l'indicatore della          situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni          di lire.              6. A  decorrere  dal  1 gennaio 2002 le regioni possono          incrementare,    sentite    le   organizzazioni   sindacali          maggiormente   rappresentative,   i   valori  soglia  della          situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine          del 20%.              7. Il  diritto  all'esenzione,  totale  o  parziale, e'          riconosciuto  dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali  di          residenza,  che rilasciano per ciascun componente il nucleo          familiare  un  documento  individuale  attestanteil diritto          stesso.   A  tale  fine  l'assistito  deve  presentare  una          dichiarazione  sostitutiva,  a  norma della legge 4 gennaio          1968,  n.  15,  e  successive modificazioni, concernente le          informazioni     necessarie     per    la    determinazione          dell'indicatore  della situazione economica equivalente. Il          richiedente  dichiara  inoltre di avere conoscenza che, nel          caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti          i  controlli  previsti  dalla  normativa vigente diretti ad          accertare  la  veridicita'  delle  informazioni  fornite ed          effettuati   presso   le   banche   o   altri  intermediari          finanziari,    specificando    a   tal   fine   il   codice          identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono          il  patrimonio mobiliare. Si applica l'art. 4, comma 8, del          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 109. Il Ministero          della  sanita'  definisce  i contenuti del modello uniforme          relativo   alla  dichiarazione  sostitutiva  e  alle  altre          dichiarazioni di cui al presente comma.              8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione          parziale  o  totale,  in  sede  di  prima  dichiarazione il          richiedente  si  impegna  a  comunicare eventuali modifiche          della  situazione economica e della composizione del nucleo          familiare  che  comportino  un  cambiamento  della  propria          posizione  rispetto  al diritto all'esenzione. Le regioni e          le  aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche          campionari,   di   accertamento   della   permanenza  delle          condizioni  che  danno  diritto  all'esenzione.  Qualora si          verifichino   modifiche   della   composizione  del  nucleo          familiare   o  della  situazione  economica,  e'  possibile          richiedere  un  aggiornamento  del calcolo della situazione          economica   ai   fini   del   riconoscimento   del  diritto          all'esenzione,  totale  o parziale, dalla partecipazione al          costo   delle   prestazioni.  Le  regioni  individuano  gli          organismi   incaricati   di  valutare  i  singoli  casi  di          composizione   del   nucleo   familiare   o  di  situazione          economica,  nonche'  le  relative modifiche, di particolare          complessita'.              9. Fino  all'introduzione  del  sistema di esenzione in          relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e          comunque   non   oltre   il   31 dicembre  1999,  rimangono          confermati  i  criteri di esenzione dalla partecipazione al          costo   in   relazione  al  reddito  definiti  dalla  legge          24 dicembre  1993,  n.  537,  come  modificata  dalla legge          23 dicembre  1994,  n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995,          n. 549.              Art.  6  (Procedure  e  tempi).  -  1.  Con  uno o piu'          regolamenti  emanati  entro  il  31 ottobre  1998  a  norma          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,          sono  definite  le  modalita' di accertamento e di verifica          della  situazione  economica  del  nucleo familiare e delle          condizioni  di  malattia  che  danno  diritto all'esenzione          dalla   partecipazione  o  alla  partecipazione  in  misura          ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di          prescrizione  e di pagamento della quota di partecipazione,          anche   mediante   l'utilizzazione  della  carta  sanitaria          elettronica.  I  regolamenti  determinano  i criteri per lo          svolgimento  dei  controlli  sulle esenzioni riconosciute e          per  il  trattamento dei dati personali comunque effettuato          in  applicazione  del  presente  decreto,  con  particolare          riferimento  alle  modalita'  di utilizzazione dei dati, ai          soggetti  che possono accedervi e al tempo di conservazione          dei  dati  stessi,  nel  rispetto  delle disposizioni della          legge  31 dicembre  1996, n. 675, e della legge 31 dicembre          1996,  n.  676,  nonche'  di  quelle introdotte dai decreti          legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il          31 ottobre 1998, il Ministro della sanita', d'intesa con la          Conferenza  unificata,  individua  le  regioni  nelle quali          avviare,  a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione          del   nuovo   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle          prestazioni  e  delle  esenzioni,  con riferimento sia alle          procedure  amministrative  sia all'impatto economico. Sulla          base  dei  risultati  della sperimentazione potranno essere          emanate   disposizioni   integrative   e   correttive   dei          regolamenti di cui al presente comma.              2. Nel   rispetto  di  quanto  stabilito  nei  suddetti          regolamenti,   entro   il   30 giugno   1999,   le  regioni          disciplinano:                a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle          aziende  unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione          dalla  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie          ai  sensi  degli  articoli  4 e 5, o alla partecipazione in          misura ridotta, ai sensi dell'art. 4;                b) le  procedure  per  il  rilascio,  da  parte delle          aziende  unita'  sanitarie locali, del documento attestante          il  diritto  all'esenzione  o alla partecipazione in misura          ridotta,   prevedendo   a   tal   fine   anche  l'avvio  di          sperimentazioni  locali  di  utilizzo della carta sanitaria          elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'art. 59          della legge 27 dicembre 1997, n. 449;                c) le  modalita'  con le quali effettuare i controlli          sulle  esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi          uffici  consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali          o  di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in          ordine   alla   veridicita'   della   situazione  familiare          dichiarata,   nonche'  confrontando  i  dati  reddituali  e          patrimoniali  dichiarati con quelli in possesso del sistema          informativo  del  Ministero  delle finanze, sulla scorta di          convenzioni stipulate con il Ministero stesso;                d) le  procedure  per  il  pagamento  delle  quote di          partecipazione  da  parte  degli  assistiti  a fronte delle          prestazioni    fruite,    anche    mediante    l'avvio   di          sperimentazioni   di   modalita'  innovative,  ivi  incluso          l'utilizzo   a   tal  fine  della  citata  carta  sanitaria          elettronica;                e) le  modalita'  di  controllo sul comportamento dei          singoli  soggetti  erogatori relativamente alla riscossione          delle  quote  di  partecipazione al costo delle prestazioni          dagli   assistiti  ed  alla  relativa  rendicontazione  nei          confronti della propria azienda unita' sanitaria locale;                f) le   modalita'   di  controllo  del  ricorso  alle          prestazioni  nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi          i ricoveri brevi in regime ordinario.              3. Il  trattamento  dei dati di cui al presente decreto          e'  svolto  nel  rispetto  delle  disposizioni  della legge          31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto          legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  anche  al  fine  di          assicurare   la   perdurante   efficacia  del  sistema  dei          controlli.              4. La  carta  sanitaria  elettronica  e' sperimentata e          introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti          legislativi  emanati  in attuazione della legge 31 dicembre          1996, n. 676.".              - L'art.  7,  comma 1, lettera b), e comma 2 del citato          decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente:              "1. Il  gettito  annuale  corrispondente  alle quote di          partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  dovute dagli          assistiti  del  Servizio  sanitario  nazionale ai sensi del          presente  decreto  concorre alle disponibilita' finanziarie          complessive  per  il  finanziamento  del Servizio sanitario          nazionale,  nei  limiti  della quota a tal fine annualmente          predeterminata in base:                a) (Omissis);                b) al    numero    di    assistiti   esentati   dalla          partecipazione  in  relazione sia alla situazione economica          del  nucleo  familiare,  sia  a  particolari  condizioni di          malattia.              2. Le  regioni  possono  modificare  le  soglie  di cui          all'art.  4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque          con  esclusione  di  ogni  onere finanziario a carico dello          Stato.".              - L'art.  8,  comma  4,  del citato decreto legislativo          29 aprile 1998, n. 124, e' il seguente:              "4.  Le  disposizioni  legislative collegate alla legge          finanziaria  per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione          delle  soglie  di  cui  all'articolo  4,  commi  4 e 5, con          riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del          nuovo  sistema di partecipazione al costo delle prestazioni          e del regime delle esenzioni.".              - Il  testo  dell'articolo  8  della  legge 24 dicembre          1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),          e' il seguente:              "Art.  8 (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. Per          l'anno   1994,  le  unita'  sanitarie  locali  non  possono          procedere  ad  assunzioni di personale, anche per posti che          si  rendano  vacanti  per cessazioni dal servizio, comunque          verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti.              2. Le   regioni  possono  autorizzare,  entro  sessanta          giorni  dalla  richiesta,  assunzioni  in deroga nel limite          massimo,    complessivo   e   comprensivo   del   personale          amministrativo  e  di quello sanitario a livello regionale,          del  50  per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni          dal  servizio,  comunque  verificatesi.  Le  autorizzazioni          possono  essere  concesse  solamente  dopo aver esperito le          procedure di mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e          85  del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre          1990,  n.  384,  nonche' dopo aver esperito le procedure di          mobilita'  per documentate situazioni familiari e personali          previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384          del  1990.  Le  autorizzazioni  sono  date con priorita' al          personale  addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle          attivita'  necessarie  all'attuazione  della legge 5 giugno          1990,   n.   135,  nonche'  al  personale  sanitario  e  in          particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori          familiari e materno-infantili.              3.  Per  il  comparto  della  sanita',  a decorrere dal          1 gennaio  1994,  l'importo  dei fondi di incentivazione di          cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della          Repubblica  28 novembre  1990, n. 384, non puo' eccedere il          70  per  cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A          tal  fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione          dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei          plus  orari  da assegnare al personale di cui agli articoli          61   e   127  del  citato  decreto  n.  384  del  1990.  In          particolare,  le  unita' sanitarie locali e gli istituti di          ricovero  e  cura  a  carattere scientifico provvedono alla          ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione          del  plus  orario  del  personale  medico  dipendente e del          relativo   fondo  di  cui  all'art.  124  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  28 novembre  1990,  n.  384,          utilizzando  la maggiore  disponibilita'  di ore lavorative          conseguente  al  passaggio  dal  rapporto di lavoro a tempo          definito  a  quello a tempo pieno ai sensi dell'art. 35 del          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,          n.  761,  e  dell'art.  4, comma 7, della legge 30 dicembre          1991, n. 412.              4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie          locali  e  degli  istituti  di  ricovero e cura a carattere          scientifico,   il   coordinatore   amministrativo   ed   il          coordinatore   sanitario,  i  componenti  il  collegio  dei          revisori,    nonche',    ove    nominati,    il   direttore          amministrativo  e il direttore sanitario di cui all'art. 3,          comma  7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,          sono  responsabili  dell'applicazione delle norme di cui al          comma 3 del presente articolo.              5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione          dello studio professionale, di collaborazione informatica e          di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente,          alle  lettere  L),  M)  ed  N)  del  comma  1  dell'art. 41          dell'accordo  reso  esecutivo  dal  decreto  del Presidente          della    Repubblica    28 settembre   1990,   n.   314,   e          dell'indennita'   di   collaborazione  informatica  di  cui          all'art.   29,  comma  1,  lettera  L),  dell'accordo  reso          esecutivo  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          28 settembre  1990.  n.  315,  e'  sospesa  a  far data dal          1 gennaio  1994  fino  all'entrata  in vigore degli accordi          collettivi  nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma          9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412, e successive          modificazioni.              6.   A  far  data  dal  1 gennaio  1995,  e'  soppressa          l'indennita'  mensile  lorda  prevista dalla legge 28 marzo          1968,  n.  416,  come  modificata dall'art. 1, commi 2 e 3,          della  legge  27 ottobre  1988,  n.  460. Dalla stessa data          l'indennita'   di   rischio  da  radiazione  e'  ricondotta          nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede          di  accordo  di  lavoro  e correlate a specifiche funzioni.          Dalla  stessa  data,  al personale sottoposto al rischio di          radiazioni  ionizzanti  non  spetta  il  congedo  ordinario          aggiuntivo di giorni quindici.              7. Restano salve le competenze statutarie della regione          Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.              8.   Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano          provvedono  alle  finalita'  delle  disposizioni  di cui al          presente  articolo nel rispetto del testo unico delle leggi          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del          Presidente  della  Repubblica  28 marzo  1975, n. 474, come          modificato  e  integrato  dal  decreto del Presidente della          Repubblica   26 gennaio   1980,   n.  197,  e  dal  decreto          legislativo 16 marzo 1992, n. 267.              9.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1994,  e'  abolito il          prontuario  terapeutico del Servizio sanitario nazionale di          cui  all'art.  30  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833. A          decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed          i  prodotti  galenici  per  i  quali  sia  stata rilasciata          l'autorizzazione  sono  erogabili  dal  Servizio  sanitario          nazionale.              10. Entro il 31 dicembre 1993, la commissione unica del          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno          1993,   n.   266,   procede  alla  riclassificazione  delle          specialita'  medicinali  e dei preparati galenici di cui al          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una          delle seguenti classi:                a) farmaci   essenziali   e   farmaci   per  malattie          croniche;                b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),          di rilevante interesse terapeutico;                c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate          alle lettere a) e b).              11.   La  riclassificazione  di  cui  al  comma  10  e'          effettuata  in  modo  da garantire che l'onere a carico del          Servizio  sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica          nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi          sulla  base  dei  consumi  del  periodo 1 settembre 1992-31          agosto  1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14          e  16.  A  decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione          delle specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle          classi  di  cui  al  comma  10  e'  effettuata all'atto del          rilascio dell'autorizzazione.              12.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1994, i prezzi delle          specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono          sottoposti  a  regime  di sorveglianza secondo le modalita'          indicate  dal  CIPE  e  non  possono  superare la media dei          prezzi  risultanti  per  prodotti  similari  e  inerenti al          medesimo  principio nell'ambito della Comunita' europea; se          inferiori,  l'adeguamento alla media comunitaria non potra'          avvenire  in  misura  superiore al 20 per cento annuo della          differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono          al  CIP competenze in materia di fissazione e revisione del          prezzo delle specialita' medicinali.              13.  La  commissione  unica  del farmaco, ai fini della          riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il          criterio  delle  categorie  omogenee. Le relative decisioni          della suddetta commissione sono adottate nel rispetto delle          direttive  comunitarie  e sono immediatamente esecutive. Le          aziende   produttrici  possono  proporre  osservazioni  nel          termine  inderogabile  di  trenta  giorni.  La  commissione          decide entro i successivi quindici giorni.              14.  I  farmaci  collocati nella classe di cui al comma          10, lettera a), sono a totale carico del servizio sanitario          nazionale  con  la corresponsione, da parte dell'assistito,          di   una   quota  fissa  per  ricetta  di  lire  3.000  per          prescrizioni   di  una  confezione  e  di  lire  6.000  per          prescrizioni  di  piu'  confezioni. Per i farmaci collocati          nella  classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una          partecipazione  alla  spesa  da  parte dell'assistito nella          misura  del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico.          I  farmaci  collocati  nella  classe  di  cui  al comma 10,          lettera c), sono a totale carico dell'assistito.              15.  Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle          prestazioni  di  diagnostica strumentale e di laboratorio e          delle  altre  prestazioni  specialistiche,  ivi comprese le          prestazioni  di  fisiokinesiterapia e le cure termali, fino          all'importo   massimo  di  lire  70.000  per  ricetta,  con          assunzione  a carico del servizio sanitario nazionale degli          importi eccedenti tale limite.              16.  A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15          i  cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  e  di eta'          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal          1 gennaio  1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del          Ministro  della  sanita'  1 febbraio 1991, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso          decreto.              16-bis.    Sono    altresi'   esenti   le   prestazioni          diagnostiche  e  terapeutiche,  comprese le vaccinazioni di          comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3          dell'art.  5  della  legge  29 dicembre  1990, n. 407, come          sostituito  dal comma 16-quinquies del presente articolo, e          all'art.  5  del  citato decreto del Ministro della sanita'          1 febbraio 1991.              16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera          esclusivamente  per i farmaci collocati nella classe di cui          al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per          le  prestazioni  di cui al comma 15 i cittadini esenti, con          esclusione  degli  invalidi  di guerra titolari di pensione          diretta  vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli          invalidi  civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del          lavoro,  sono  tenuti  comunque  al  pagamento di una quota          fissa  per  ricetta  di  lire 3.000 per prescrizioni di una          confezione  e  di  lire  6.000  per  prescrizioni  di  piu'          confezioni   nonche'   per   prescrizioni   relative   alle          prestazioni di cui al comma 15.              16-quater.   I   direttori   generali  e  i  commissari          straordinari  delle unita' sanitarie locali e delle aziende          ospedaliere  dispongono  verifiche  sulla regolarita' delle          prescrizioni,   in   regime   di   esenzione,   dei  medici          convenzionati   e   dipendenti   del   Servizio   Sanitario          Nazionale,  inoltre attivano attraverso gli organi preposti          controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni  di          esenzione  apposte  sul  retro  delle  ricette previste dal          comma  16.  In caso di violazioni delle disposizioni di cui          al  presente articolo si applicano le sanzioni previste dal          codice penale.              16-quinquies.  (Sostituisce  l'ultimo periodo del terzo          comma   dell'art.   5,   legge  29 dicembre  1990,  n.  407          "Disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della manovra di          finanza pubblica 1991-1993").              17.  E'  abrogata ogni disposizione precedente relativa          al  pagamento  della  quota fissa sulle singole prestazioni          farmaceutiche  e  sulle singole ricette relative alle altre          prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3,          4,  5  e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992,          n.   384,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          14 novembre 1992, n. 438.              18.   (Comma   abrogato   dall'art.   1,  decreto-legge          17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato dalla relativa          legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382).              19.  L'importo  previsto  dall'art. 31, comma 14, della          legge  28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni,          e'  elevato  a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le          prestazioni  del  servizio  sanitario  nazionale  di cui ai          commi  8, 9 e 11 del medesimo art. 31 della legge n. 41 del          1986,  e'  determinato  nella  misura del 5,6 per cento. Le          disposizioni  di  cui  al  presente  comma  hanno effetto a          decorrere dal 1 gennaio 1994.              20.  Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto          dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro delle          finanze  11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'art.          14  della  legge  30 dicembre  1991,  n. 413, e' effettuato          tenendo  conto  delle  modificazioni di cui al comma 19 del          presente  articolo; con decreto del Ministro delle finanze,          di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le          modalita' di attuazione".              -  Il  testo dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998,          n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e          lo sviluppo), e' il seguente:              Art.   70   (Misure   per  la  razionalizzazione  e  il          contenimento  della  spesa  farmaceutica). - 1. A decorrere          dal   1 gennaio  1999,  nei  casi  in  cui  e'  ammessa  la          prescrizione  in un'unica ricetta di piu' di due confezioni          di  farmaci  fino  al  limite  massimo  di sei, la quota di          partecipazione  da  parte dell'assistito, di lire 3.000 per          la  prescrizione  di  una confezione e di lire 6.000 per la          prescrizione di piu' confezioni, e' sostituita da una quota          di  partecipazione di lire 1.000 a confezione.     2. Nelle          ipotesi  in  cui  provvedimenti della commissione unica del          farmaco  stabiliscano che determinati medicinali sono posti          a  carico  del Servizio sanitario nazionale alle condizioni          indicate  in  "note"  a  tal  fine  approvate  dalla stessa          commissione,  i  medicinali ai quali si applicano le "note"          predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario          nazionale  se il medico prescrittore non appone al lato del          nome  del  farmaco  prescritto  l'indicazione della "nota",          controfirmata,  di riferimento. Il medico e' responsabile a          tutti  gli  effetti  della  annotazione  di  cui al periodo          precedente   apposta  senza  che  ricorrano  le  condizioni          previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la          disciplina prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge          20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,          dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.              3. La commissione unica del farmaco, quando sottopone a          particolari  condizioni  o  limitazioni  l'erogazione di un          medicinale  a carico del Servizio sanitario nazionale, puo'          prevedere,   anche   nel   caso  di  prodotti  disciplinati          dall'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.          539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano          terapeutico   vengano   stabiliti   da   centri   o  medici          specializzati   e   che   la   prescrizione  delle  singole          confezioni,   secondo   il  piano  predetto,  possa  essere          affidata anche al medico di medicina generale.              4.   Al  fine  di  rendere  compatibili  le  misure  di          programmazione  e  di contenimento della spesa farmaceutica          con   quelle   finalizzate   a  consentire  il  progressivo          adeguamento   dei  prezzi  dei  medicinali  a  quelli  medi          europei,  nonche'  ad  equilibrare gli aumenti previsti per          uno  sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui          all'art. 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,          sono  estese  anche  ai  prodotti  di  nuova autorizzazione          diversi   dai   medicinali   sottoposti   al  regime  della          contrattazione.  Il  prezzo  e'  determinato utilizzando il          costo  unitario  del principio attivo della confezione gia'          autorizzata  avente  la  stessa composizione, analoga forma          farmaceutica   ed   unita'   posologiche   piu'   prossime.          L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi          e'  effettuato  in base alla differenza tra il prezzo medio          europeo  calcolato  secondo  i criteri ordinari e il prezzo          individuato ai sensi del precedente periodo.              5.  Per  i  medicinali  di  nuova  autorizzazione,  non          sottoposti  al regime della contrattazione, per i quali non          sia  possibile  applicare  il disposto del comma 4, perche'          privi  di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati          fra  i  farmaci  non rimborsabili e successivamente ammessi          per  la  prima  volta  alla  rimborsabilita', l'adeguamento          avviene  riducendo  in  prima  applicazione il prezzo medio          europeo  del  15  per cento, con successivo allineamento in          sei fasi con cadenza annuale di pari importo.              6. (Aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 36, legge          27 dicembre 1997, n. 449).".              - Il   testo  dell'art.  68  della  medesima  legge  e'          riportato nelle note all'art. 85.
                           |  
|   |                                Art. 83.
             (Norme attuative dell'accordo Governo-regioni)
     1.  La  lettera  g)  del  comma  1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio  1999, n. 133, e' abrogata. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001, il  vincolo  di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del  Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56, e' soppresso. Ciascuna  regione e' tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al   finanziamento   della  spesa  sanitaria  regionale  risorse  non inferiori  alle  quote  che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.   2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n.  133  del  1999  le  parole:  "delle  attivita'  degli istituti di ricovero  e  cura,"  sono  soppresse.  All'articolo  1,  comma 2, del decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle spettanti  agli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico per  le  prestazioni  e  funzioni  assistenziali  rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di  cui  al  programma  di  ricerca  sanitaria previsto dall'articolo 12-bis,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3  dell'articolo  1  del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' abrogato.   3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e' elevato a lire 34.000 miliardi.   4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al  patto  di  stabilita'  e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole   regioni,   contestualmente   all'accertamento   dei   conti consuntivi  sulla  spesa  sanitaria  da effettuare entro il 30 giugno dell'anno  successivo,  sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali  disavanzi  di  gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia  impositiva  con le procedure e modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7.   5.  I  Ministri  della  sanita',  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  e  delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze  delle  gestioni  sanitarie  ad  accertare  gli  eventuali disavanzi  delle  singole  regioni, ad individuare le basi imponibili dei  rispettivi  tributi  regionali  e a determinare le variazioni in aumento  di  una o piu' aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che   l'incremento   di   gettito  copra  integralmente  il  predetto disavanzo.   6.  Entro  il  31  ottobre  di ciascun anno le regioni interessate deliberano,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  dell'anno  successivo, l'aumento  delle  aliquote  dei  tributi  di  spettanza  nei  termini stabiliti  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.   7.   In   caso   di   inerzia   delle   amministrazioni  regionali nell'adozione  delle  misure  di  cui  al comma 6, il Governo, previa diffida  alle  regioni  interessate  a provvedere agli adempimenti di competenza   entro  trenta  giorni,  adotta,  entro  e  non  oltre  i successivi  trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' abrogato.  |  
|   |                                Art. 84.
              Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
     1.   Alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  spesa  programmati nell'accordo  Governo-regioni  concorrono  le  disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88.   2.  In  vista  della progressiva eliminazione della partecipazione degli  assistiti  al  costo  delle  prestazioni sanitarie erogate dal Servizio  sanitario  nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:   a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a);   b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);   c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma  3,  primo  e  secondo  periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;   d) articoli 4 e 6;   e)  articolo  7,  comma  1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2;   f) articolo 8, comma 4.   3.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le  modalita'  di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  nonche'  le  esenzioni in relazione al reddito  stabilite  dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.  |  
|   |                                Art. 85.
  (Riduzione   dei   ticket   e   disposizioni   in  materia  di  spesa                            farmaceutica)
     1.  A  decorrere  dal 1 luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'articolo  8,  comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n.  537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1 luglio 2001, la Commissione  unica  del  farmaco  provvede ad inserire, per categorie terapeutiche  omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera  a)  e  lettera  c),  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali  attualmente  inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello  stesso  comma  10,  sulla  base  della  valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.   2.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  e'  abolita ogni forma di partecipazione   degli   assistiti   al   costo   delle   prestazioni farmaceutiche  relative  ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di  cui  all'articolo  8,  comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  con  esclusione  di  quelle  previste dal comma 26 del presente articolo.   3.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo  8  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire  70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1 gennaio 2003 e' abolita ogni   forma   di  partecipazione  degli  assistiti  al  costo  delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.   4.  A decorrere dal 1 gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma  4,  lettera  a), del decreto legislativo 29 aprile  1998,  n.  124,  e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale,  sono  escluse  dalla  partecipazione  al costo e, quindi, erogate   senza  oneri  a  carico  dell'assistito  al  momento  della fruizione,  le  seguenti  prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale  e  di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori  dell'apparato  genitale  femminile,  del  carcinoma  e  delle precancerosi del colon retto:   a)  mammografia,  ogni  due  anni,  a  favore  delle donne in eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni;   b)  esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore  delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque anni;   c)  colonscopia,  ogni  cinque anni, a favore della popolazione di eta'  superiore  a  quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata  secondo  criteri  determinati  con  decreto del Ministro della sanita'.   5.  Sono  altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti  diagnostici  e  strumentali  specifici per le patologie neoplastiche  nell'eta'  giovanile  in  soggetti  a  rischio  di eta' inferiore   a   quarantacinque   anni,  individuati  secondo  criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'.   6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate  di  lire  1.900  miliardi  per  l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.   7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e  dei  pediatri  di  libera  scelta del distretto relativamente alle prestazioni    farmaceutiche,    diagnostiche,    specialistiche    e ospedaliere,  nonche'  la  politica  dei  prezzi  dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria  nella  misura  pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della  spesa  relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.   8.  Per  effetto  delle  disposizioni  di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002,  2003  e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.   9.  A  decorrere  dal  30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio   e'  verificato  mensilmente  l'andamento  della  spesa sanitaria.   Qualora   tale   andamento  si  discosti  dall'effettivo conseguimento  degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare  lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il   reintegro  dei  ticket  soppressi  ovvero  le  altre  misure  di riequilibrio  previste  dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle  amministrazioni  regionali  il  Governo,  previa  diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta  giorni,  adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.   10.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede,  quanto  a  lire  120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi  per  l'anno  2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie   connesse   alle   minori   detrazioni  conseguenti  alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.   11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono  sostituite  dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La disposizione  si  applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.   12.  Entro  il  31  gennaio  2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle  patologie  di  cui  al  decreto  del Ministro della sanita' 28 maggio  1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia,  prevedendo  standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie  e  standard che assicurino una copertura terapeutica massima di  28-40  giorni.  Il  provvedimento  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale.  Sono  collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del  farmaco.  A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data  predetta,  la  prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario   nazionale   di  medicinali  appartenenti  alle  categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata al numero massimo  di  due  pezzi  per  ricetta. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione  relativi  agli  obiettivi e alle modalita' prescrittive delle  confezioni  ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.   13.  All'articolo  29,  comma  4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  le  parole:  "e' ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5  per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001  ".  Allo stesso comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione  di  prezzo  decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000".   14.  Il  Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i requisiti  tecnici  e  le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001,  della  numerazione  progressiva,  per  singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro  della  unita'  29  febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  5  aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere  dal  sesto  mese successivo alla data di pubblicazione del decreto  di  cui  al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili  dal  Servizio  sanitario nazionale devono essere dotate di bollini  conformi  alle  prescrizioni  del  predetto  decreto. Con la stessa   decorrenza,  i  produttori,  i  depositari  ed  i  grossisti mantengono  memoria  nei  propri archivi del numero identificativo di ciascuno   dei  pezzi  usciti  e  della  destinazione  di  questi;  i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi  del  numero  identificativo  di ciascuno dei pezzi entrati e della  provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei   dati  comporta  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.   15.  All'articolo  68,  comma  9,  primo  periodo,  della legge 23 dicembre  1998,  n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario  nazionale"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche' i dati presenti  sulla  ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico,  al  codice  dell'assistito  ed  alla data di emissione della prescrizione".   16.  Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard  per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini   degli   adempimenti  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette   procedure,   sono  organizzati  corsi  di  formazione  per funzionari  regionali,  a  cura  del  Dipartimento  competente per la valutazione  dei  farmaci  e  la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio.   17.  Il  Ministero  della  sanita'  trasmette  periodicamente alle regioni  i  risultati  delle  valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.   18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con proprio   decreto,   le   modalita'   per   la   rilevazione   e   la contabilizzazione   in   forma   automatica,   in  ciascuna  farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno  terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  217  del  9  agosto  1982,  dei  dispositivi protesici  monouso  di  cui  al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto  1999,  n.  332,  dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.   19.  Le  disposizioni  sulla  contrattazione  dei  prezzi previste dall'articolo  1,  comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.   20.   La   Commissione  unica  del  farmaco  puo'  stabilire,  con particolare  riferimento  ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE)   n.  2309/93  del  Consiglio,  del  22  luglio  1993,  che  la collocazione  di  un  medicinale  nella classe di cui all'articolo 8, comma  10,  lettera  a),  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata  ad  un  determinato  periodo  di  tempo  e  che la conferma definitiva  della  sua  erogabilita'  a carico del Servizio sanitario nazionale  sia  subordinata  all'esito  favorevole della verifica, da parte  della  stessa  Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.   21.   La   commissione   per   la   spesa  farmaceutica,  prevista dall'articolo  36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita  con  il  compito  di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica  pubblica  e  privata  e  di  formulare  proposte per il governo  della  spesa  stessa. La commissione puo' essere sentita dal Ministro  della sanita' sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite  dallo  stesso  Ministro.  Con  decreto del Ministro della sanita' sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della  commissione,  le  specifiche  funzioni  alla stessa demandate, nonche'  i  termini  per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella  composizione  della  commissione  e'  comunque  assicurata  la presenza  di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale   competenti   nella   materia   dei   medicinali   e  della programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  sanita', nonche' di rappresentanti  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei   grossisti,   dei   farmacisti,   della   federazione  nazionale dell'ordine  dei  medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale,  per  lo  svolgimento  delle funzioni ad essa attribuite, dei dati   e'  delle  elaborazioni  forniti  dall'Osservatorio  nazionale sull'impiego dei medicinali.   22.  Per  specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica,  tesi  a  garantire  una  migliore  definizione della sicurezza  d'uso  di  medicinali di particolare rilevanza individuati con  provvedimento  della  Commissione unica del farmaco, il Ministro della  sanita',  per  un periodo definito e limitato, e relativamente alla  dispensazione  di  medicinali  con  onere a carico del Servizio sanitario   nazionale,   puo'   concordare   con   le  organizzazioni maggiormente   rappresentative  delle  farmacie  e  dei  distributori intermedi  che  alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote  di  spettanza  dei  grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico  delle  farmacie,  previsti  dall'articolo  1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo e'   reso  esecutivo  con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  da pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma  non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma,  del  decreto-legge  4  maggio  1977,  n. 187, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto   dall'articolo   15  della  convenzione  farmaceutica  resa esecutiva  con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.   23.   Decorsi  quarantacinque  giorni  dalla  presentazione  della domanda  diretta  ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale  di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.  541,  la  mancata comunicazione  all'interessato  del provvedimento del Ministero della sanita'  di  accoglimento  o  di  reiezione  della  domanda  medesima equivale   a   tutti  gli  effetti  al  rilascio  dell'autorizzazione richiesta.    Nell'ipotesi    prevista    dal   precedente   periodo, l'indicazione  del  numero  dell'autorizzazione  del  Ministero della sanita' prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre   1992,   n.   541,   e'   sostituita,   ad   ogni  effetto, dall'indicazione  degli  estremi  della domanda di autorizzazioni con decreto  non  regolamentare  del  Ministro della sanita', su proposta della  Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e  direttive  per  la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti  medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato   dagli  articoli  2,  3,  4  e  5  del  citato  decreto legislativo.   24.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il Ministro dell'Industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentite  le organizzazioni  maggiormente  rappresentative  delle  farmacie  e dei produttori  di  medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare  entro  il  10  luglio  2001,  stabilisce  criteri per meglio definire  le  caratteristiche  dei  medicinali  di  automedicazione e meccanismi  concorrenziali  per  i  prezzi  ed  individua  misure per definire  un  ricorso  corretto  ai  medicinali di automedicazione in farmacia,  anche  attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.   25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c)  di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  devono  essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni  prima della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare nella comunicazione medesima.   26.  A  decorrere  dal  1 luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica,  via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di  unita'  posologiche  e  dosi  unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista  dal  Servizio  sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo  medio  ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello  massimo  attribuibile  al  generico  secondo  la legislazione vigente.  Ai  fini  del  presente  comma sono considerate equivalenti tutte   le  forme  farmaceutiche  solide  orali.  Qualora  il  medico prescriva   un   medicinale   avente   prezzo   maggiore  del  prezzo rimborsabile  dal  Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma,  la differenza fra i due prezzi e' a carico dell'assistito; il medico  e',  in  tale  caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilita'  di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale  e  della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato verifica  gli  effetti  della disposizione di cui al presente comma e propone  le  eventuali  modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1 settembre 2003.   27.  I  medici  che  prescrivono  farmaci  a  carico  del Servizio sanitario  nazionale  tengono  conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26.   28.  Entro  il  15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo accertamento,  da  parte  della  Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza  dei  medicinali  rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa  verifica  della  loro  disponibilita'  in commercio, pubblica nella  Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la  disposizione  del  medesimo  comma,  con indicazione dei relativi prezzi,   nonche'   del  prezzo  massimo  di  rimborso.  L'elenco  e' aggiornato  ogni  sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.   29.  Le  risorse  disponibili  per il Servizio sanitario nazionale sono  aumentate  di  lire  28  miliardi  per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.   30.  Il  Ministero  della  sanita'  adotta  idonee  iniziative per informare  i  medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalita'  di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita' della nuova disciplina.   31.  Sono  abrogati  il  secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni.  Sono  altresi'  abrogati  il comma 1 e il primo,  secondo  e  terzo  periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.   32.  19  termine  del  31  dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma  1,  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995  n.  185,  come modificato  dall'articolo  2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003.   33.  Il  comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente:   "2.  Alla  scadenza  del  termine  di cui al comma 1, si applica a tutti  i  medicinali  omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla  data  del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita'  ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata  di  registrazione  di cui all'articolo S. Le domande di rinnovo  di  autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non  oltre  il  novantesimo  giorno  precedente  la data di scadenza, devono   essere   accompagnate   da   una  dichiarazione  del  legale rappresentante  della  societa' richiedente, attestante che presso la stessa  e' disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle  tariffe  di  cui  all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso  al  decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del 10 febbraio 1998. Qualora  si  tratti  di  medicinali omeopatici importati da uno Stato membro  dell'Unione  europea  in  cui  sia  gia'  stata  concessa  la registrazione  o  l'autorizzazione,  la  suddetta  dichiarazione  del legale  rappresentante  della societa' richiedente deve attestare che presso  la  stessa  e' disponibile la documentazione di registrazione originale.  Decorsi  novanta giorni dalla presentazione della domanda senza  che il Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le  sue  motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale".   34.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  le  imprese  che  hanno  provveduto a presentare la documentazione  al  Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7, comma  1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato  ai  sensi  dell'allegato  2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso  al citato decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997,  a  titolo  di  contributo  per  l'attivita'  di  gestione e di controllo del settore omeopatico. 
                                         Note all'art. 85:              -  Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettere a), b) e          c)  della  citata legge 24 dicembre 1993, n. 537 si veda in          nota  all'art. 84.     - Per il testo dell'art. 8, comma 15          della  citata  legge  n.  537  del  1993,  si  veda in nota          all'art.  84.      -  L'art.  1,  comma  4, lettera a), del          citato  decreto  legislativo  29 aprile 1998, n. 124, e' il          seguente:              "4.  Al  fine di favorire la partecipazione a programmi          di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso          all'assistenza  sanitaria di base, nonche' di assicurare il          ricorso   all'assistenza   ospedaliera   ogniqualvolta   il          trattamento   in   regime  di  ricovero  ordinario  risulti          appropriato  rispetto alle specifiche condizioni di salute,          sono  escluse  dal  sistema  di  partecipazione al costo e,          quindi,  erogate  senza  oneri  a  carico dell'assistito al          momento della fruizione:                a) le  prestazioni  di  diagnostica  strumentale e di          laboratorio   e   le   altre   prestazioni   di  assistenza          specialistica  incluse in programmi organizzati di diagnosi          precoce  e  prevenzione collettiva realizzati in attuazione          del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali          o  comunque  promossi  o autorizzati con atti formali della          regione;".              -  Il  testo dell'art. 19, comma 14, della citata legge          11 marzo  1988,  n.  67,  come  modificato dalla legge qui'          pubblicata, e' il seguente:              "14.  Le  spese  sostenute  da  aziende  produttrici di          medicinali   previsti   dal   comma   5  per  promuovere  e          organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati,          sono  deducibili  nella  misura  del  40 per cento, ai fini          della  determinazione  del reddito di impresa; quando hanno          finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione          di  scopi  pubblicitari in conformita' ai criteri stabiliti          dal  Ministro della sanita' con proprio decreto.".     - Il          decreto  del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,          concerne:  "Regolamento  recante  norme  di  individuazione          delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5,          comma  1,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 aprile          1998,  n.  124".      -  L'art.  29,  comma  4, della legge          23 dicembre  1999,  n. 488, (Disposizioni per la formazione          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge          finanziaria   2000),   come   modificato  dalla  legge  qui          pubblicata, e' il seguente:              "4.  Fermo  restando,  per  le specialita' medicinali a          base  di  principi  attivi per i quali e' scaduta la tutela          brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'art. 36 della          legge  27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio          2000  il  prezzo  delle specialita' medicinali rimborsabili          dal  Servizio  sanitario  nazionale  e'  ridotto del 10 per          cento  in  due  anni,  con  riduzione  del  5  per  cento a          decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001          rispetto  al  prezzo  calcolato secondo i criteri stabiliti          dal   CIPE.   Dalla  riduzione  di  prezzo  decorrente  dal          31 gennaio  2001,  sono esclusi i medicinali con prezzo non          superiore a lire 10.000.".              -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 29 febbraio          1988 reca: "Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle          specialita'  medicinali  di  bollini  autoadesivi a lettura          automatica".              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  68  della  legge          23 dicembre  1998,  n. 448, come modificato dalla legge qui          pubblicata:              "Art.  68  (Riduzione  dei ticket e norme in materia di          assistenza  farmaceutica).  -  1. A decorrere dal 1 gennaio          1999  e  fino  all'applicazione  delle norme concernenti le          modalita'  di  partecipazione al costo delle prestazioni di          cui  all'art.  3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.          124,  non  e'  dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa          per  ricetta  per le prescrizioni relative alle prestazioni          di  diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre          prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.          Non  e'  dovuta  dagli assistiti la quota fissa per ricetta          per  le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti          la  certificazione  di idoneita' per servizio civile presso          ente  convenzionato  con  il Ministero della difesa.     2.          (Sostituisce  con  due periodi l'ultimo periodo del comma 9          dell'art. 3, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124).              3.  (Sostituisce  un periodo, dopo il secondo, al comma          16 dell'art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449).              4.   (Aggiunge  il  comma  16-bis  all'art.  36,  legge          27 dicembre 1997, n. 449).              5.  Per  l'anno 1999, la commissione prevista dall'art.          36,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto          conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi          alla  spesa  farmaceutica  del  primo trimestre, propone al          Ministro  della  sanita',  entro  il 30 aprile 1999, misure          idonee  ad  assicurare  che  sia  rispettato, per lo stesso          anno,  il  limite di spesa previsto dall'art. 36, comma 15,          della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto          limite,  si  realizzi  un  risparmio  pari  al 60 per cento          dell'eccedenza  di  spesa registrata per l'anno 1998. Entro          il 30 novembre 1999 la commissione verifica, sulla base dei          dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilita'          che,  a  fine  anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti          dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la          commissione   informa   immediatamente  il  Ministro  della          sanita'  che  rende  noto l'ammontare del contributo che le          imprese   titolari  dell'autorizzazione  al  commercio,  le          imprese  distributrici  e le farmacie sono tenute a versare          al  Servizio  sanitario  nazionale  ai  sensi dell'art. 36,          comma 16, della legge n. 449 del 1997.              6.   Dal   1 gennaio  1999  i  medicinali  antiblastici          iniettabili  sono  erogati  a carico del Servizio sanitario          nazionale    esclusivamente    attraverso    le   strutture          ospedaliere  o  le altre strutture accreditate in regime di          ricovero,  day-hospital  o assistenza domiciliare. Nei casi          in   cui   l'azienda  unita'  sanitaria  locale  non  abbia          predisposto  e  resa  operativa l'assistenza domiciliare ai          pazienti  oncologici,  i  medicinali  indicati dal presente          comma  sono  dispensati  dalle  farmacie ospedaliere per il          tramite  delle  farmacie  territoriali,  secondo  modalita'          predisposte  con decreto emanato dal Ministro della sanita'          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,  sentite  le  organizzazioni  piu' rappresentative          delle  farmacie  pubbliche  e  private  e le organizzazioni          delle imprese distributrici.              7.  Presso  il Ministero della sanita', nell'ambito del          Dipartimento   per  la  valutazione  dei  medicinali  e  la          farmacovigilanza,  e'  istituito,  senza oneri aggiuntivi a          carico  del  bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale          sull'impiego   dei  medicinali.  L'Osservatorio,  al  quale          collaborano  il Dipartimento per le politiche di sviluppo e          di  coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica e l'agenzia per i servizi sanitari          regionali, provvede a:                a) raccogliere,   monitorare  ed  elaborare  dati  di          consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia          i  medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio          sanitario  nazionale,  sia  quelli  i  cui  oneri restano a          carico dell'utilizzatore;                b) svolgere,  nel settore dei farmaci, i compiti gia'          attribuiti  dall'art.  1, comma 30, della legge 23 dicembre          1996,  n.  662,  all'osservatorio centrale degli acquisti e          dei prezzi;                c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della          sanita',   finalizzato,   in   particolare,  a  rilevare  e          confrontare,   anche   con   analisi   su  base  regionale,          l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario          nazionale  relativa  ai  medicinali  erogati  attraverso le          farmacie  con quello della spesa dei medicinali erogati con          sistemi  alternativi  o  direttamente  impiegati  in ambito          ospedaliero  e,  conseguentemente, a formulare proposte per          un  impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del          settore.              8.  L'Osservatorio  di  cui  al comma 7 si avvale anche          della  commissione  prevista  dall'art. 36, comma 16, della          legge 27 dicembre 1997, n. 449.              9.  Le  farmacie  pubbliche  e private, in coerenza con          quanto  previsto  dall'accordo  nazionale per la disciplina          dei   rapporti   con   le  farmacie,  trasmettono,  secondo          procedure  informatiche  concordate con il Dipartimento per          la  valutazione  dei  medicinali  e la farmacovigilanza del          Ministero  della  sanita', i dati di vendita dei medicinali          dispensati  con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario          nazionale  nonche'  i dati presenti sulla ricetta leggibili          otticamente  relativi  al  codice  del  medico,  al  codice          dell'assistito    ed   alla   data   di   emissione   della          prescrizione.   Le   strutture   del   Servizio   sanitario          nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a          fornire  al  predetto  Dipartimento,  su richiesta, dati in          proprio   possesso  utili  ai  fini  dell'assolvimento  dei          compiti   dell'Osservatorio   nazionale   sull'impiego  dei          medicinali.              10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di          cui  al  comma  7,  il  Dipartimento per la valutazione dei          medicinali  e  la  farmacovigilanza  puo'  avvalersi, anche          tramite  specifiche  convenzioni,  della  collaborazione di          istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche e strutture,          anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.              11.     Per     l'attivita'    e    il    funzionamento          dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la          valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza  puo'          avvalersi,  in  misura  non  superiore  a lire 10 miliardi,          delle  disponibilita'  di  cui all'art. 36, comma 14, della          legge  27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione,          per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre          iniziative  di  farmacovigilanza  e  di  informazione degli          operatori sanitari".              -  L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,          n.  323  (Disposizioni  urgenti  per  il  risanamento della          finanza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni, dalla          legge 8 agosto 1996, n. 425, e' il seguente:              4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere          curano   l'informazione   e   l'aggiornamento   del  medico          prescrittore  nonche'  i  controlli  obbligatori, basati su          appositi  registri  o  altri idonei strumenti, necessari ad          assicurare  che la prescrizione dei medicinali rimborsabili          a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle          condizioni  e  alle  limitazioni previste dai provvedimenti          della  Commissione  unica  del  farmaco  e che gli appositi          moduli   del   Servizio   sanitario   nazionale  non  siano          utilizzati  per  medicinali non ammessi a rimborso. Qualora          dal  controllo  risulti  che  un medico abbia prescritto un          medicinale  senza  osservare le condizioni e le limitazioni          citate,  l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al          medico  stesso  le  ragioni  della  mancata osservanza, ove          ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del          fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonche' il          Ministero  della sanita', per i provvedimenti di rispettiva          competenza.  Il  medico  e' tenuto a rimborsare al Servizio          sanitario  nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A          partire  dal  1 gennaio  1997,  le aziende sanitarie locali          inviano alle regioni e al Ministero della sanita' relazioni          trimestrali   sui   controlli  effettuati  e  sulle  misure          adottate ai sensi del presente comma.".              -  Il decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982,          reca:   "Assistenza   sanitaria   integrativa  relativa  ai          prodotti  dietetici".      -  Il decreto del Ministro della          sanita'  27 agosto  1999,  n.  332,  concerne: "Regolamento          recante  norme  per  le prestazioni di assistenza protesica          erogabili  nell'ambito  del  Servizio  sanitario nazionale:          modalita'  di  erogazione  e tariffe".     - Il decreto del          Ministro  della sanita' 8 febbraio 1982, reca: "Prestazioni          protesiche  ortopediche  erogabili  a  norma  dell'art.  1,          lettera a),  n.  5,  del  decreto-legge 25 gennaio 1982, n.          16".      -  Il  testo  dell'art.  1, comma 41, della legge          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della          finanza pubblica), e' il seguente:              "41.   I   medicinali   sottoposti  alla  procedura  di          autorizzazione  di  cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del          consiglio,  del  22 luglio  1993,  sono ceduti dal titolare          dell'autorizzazione   ad   un  prezzo  contrattato  con  il          Ministero   della   sanita',   su   conforme  parere  della          Commissione  unica  del  farmaco, secondo criteri stabiliti          dal  CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza,          per  aziende  farmaceutiche,  grossisti  e  farmacisti, sul          prezzo  di  vendita  al  pubblico,  al  netto dell'IVA, dei          medicinali  di  cui  al  presente comma, sono stabilite dal          CIPE  in  deroga  al disposto del comma 40, secondo criteri          comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di          distribuzione   sul  prezzo  finale.  In  caso  di  mancato          accordo,  il medicinale e' collocato nella classe c) di cui          all'art.  8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n.          537.".              -  Il  Regolamento  (CEE)  n. 2309/93 del consiglio del          22 luglio  1993  stabilisce  le  procedure  comunitarie per          l'autorizzazione  e  la  vigilanza  dei  medicinali per uso          umano  e  veterinario  e  istituisce  un'agenzia europea di          valutazione  dei  medicinali.      -  L'art.  36, comma 16,          della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la          stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente:              "16.   Nel   caso   che   la   spesa  per  l'assistenza          farmaceutica   ecceda,  secondo  proiezioni  da  effettuare          trimestralmente,  gli  importi  previsti  dal  comma 15, il          Ministro   della   sanita',   avvalendosi   di  un'apposita          commissione  da  istituire con proprio decreto, che includa          una  rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e          identifica  le  misure  necessarie.  Qualora comunque, alla          fine  dell'anno,  si registri una spesa superiore ai limiti          previsti     dal     comma 15,    le    imprese    titolari          dell'autorizzazione  al commercio, le imprese distributrici          e  le  farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario          nazionale    un   contributo   pari   al   60   per   cento          dell'eccedenza.  Il  calcolo  dell'eccedenza e' effettuato,          regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di          cui  al  comma 15  attribuibile a ciascuna regione, in base          alla  popolazione  residente,  ponderata secondo criteri da          stabilire  con  decreto  del  Ministro della sanita' previa          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti fra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano.  La  suddivisione  dell'onere tra le tre categorie          predette  avviene  sulla  base delle quote di spettanza sui          prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini          effettivi  delle farmacie quali risultano dall'applicazione          dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,          n. 662".              - Il testo dell'art. 1, comma 40, della citata legge n.          662 del 1996 e successive modificazioni, e' il seguente:              "40.  A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.          8,  comma 10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, sono          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al          pubblico   al   netto   dell'imposta  sul  valore  aggiunto          (I.V.A.).  Il  Servizio  sanitario nazionale, nel procedere          alla   corresponsione   alle  farmacie  di  quanto  dovuto,          trattiene  a  titolo  di  sconto  una quota sull'importo al          lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al          pubblico  e'  inferiore  a L. 50.000, al 6 per cento per le          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico          e'  compreso  tra L. 50.000 e L. 99.999, al 9 per cento per          le  specialita'  medicinali  il  cui  prezzo  di vendita al          pubblico  e' compreso tra L. 100.000 e L. 199.999 e al 12,5          per  cento  per  le specialita' medicinali il cui prezzo di          vendita  al  pubblico e' pari o superiore a L. 200.000. Per          le  farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza          ai  sensi  dell'art.  2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e          successive  modificazioni,  restano  in  vigore le quote di          sconto  di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre          1995,  n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo          annuo  non  superiore  a  lire  500 milioni, le percentuali          previste  dal presente comma sono ridotte in misura pari al          60 per cento".              -  L'art.  5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio          1977,   n.   187   (Revisione   generale   dei  prezzi  dei          medicinali),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge          11 luglio 1977, n. 395, e' il seguente:              "Dalla   stessa   data   le   farmacie  sono  tenute  a          corrispondere   all'Ente   nazionale   di   previdenza   ed          assistenza   dei  farmacisti  (ENPAF)  lo  0,90  per  cento          dell'importo   lordo,   richiesto  agli  istituti  ed  enti          erogatori  dell'assistenza  di  malattia  per  i medicinali          forniti   agli   assistiti  di  detti  enti  in  regime  di          assistenza diretta".              - L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica          8 luglio   1998,   n.   371   (Regolamento   recante  norme          concernenti   l'accordo   collettivo   nazionale   per   la          disciplina   dei  rapporti  con  le  farmacie  pubbliche  e          private), e' il seguente:              "Art.  15.  -  1. Alle spese per il funzionamento delle          commissioni   previste   dal   presente   accordo,  per  il          finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione          professionale  ovvero  di  altri  servizi  che  Federfarma,          Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza          -  intendano  attivare  congiuntamente  o disgiuntamente in          favore   delle   farmacie  rispettivamente  loro  associate          nonche'   per   la   realizzazione   di   studi,  indagini,          accertamenti  e quanto altro necessario per l'attuazione ed          il  rinnovo  del presente accordo, si provvede per la parte          di  competenza  delle farmacie, mediante una ritenuta dello          0,02%  posta  a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo          della  spesa  farmaceutica meno lo sconto di legge relativa          all'assistenza  diretta,  contabilizzata ai sensi dell'art.          8.              2. Ciascuna azienda U.S.L. provvedera' a contabilizzare          lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente          da    quello    delle   farmacie   pubbliche   e   versera'          contestualmente  al pagamento delle spettanze alle farmacie          dette  somme,  unitamente  all'elenco delle farmacie cui le          medesime  si  riferiscono,  per le farmacie private, su uno          specifico  fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per          le  farmacie  pubbliche direttamente alle loro associazioni          firmatarie".              -   Il   testo   dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  541  (Attuazione della          direttiva   92/28/CEE   concernente   la   pubblicita'  dei          medicinali per uso umano), e' il seguente:              "1.   Nessuna   pubblicita'  di  medicinali  presso  il          pubblico  puo'  essere  effettuata senza autorizzazione del          Ministero  della  sanita',  ad  eccezione  delle inserzioni          pubblicitarie   sulla   stampa  aventi  le  caratteristiche          indicate  dall'art.  4,  comma  2, o che, ferme restando le          disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre          integralmente   e   senza   modifiche  le  indicazioni,  le          controindicazioni,  le  opportune precauzioni d'impiego, le          interazioni,    le   avvertenze   speciali,   gli   effetti          indesiderati   descritti   nel   foglio  illustrativo,  con          l'eventuale   aggiunta   di   una   fotografia   o  di  una          rappresentazione    grafica    dell'imballaggio    o    del          condizionamento primario del prodotto".              -  L'art. 6, comma 8, del citato decreto legislativo n.          541 del 1992, e' il seguente:              "8.  Il  numero dell'autorizzazione del Ministero della          sanita'  deve essere indicato nella pubblicita', tranne che          nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica".              - L'art. 6, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo          n. 541 del 1992, e' il seguente:              "2.  L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della          sanita',   sentita   la  commissione  di  esperti  prevista          dall'art.   201  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e          successive modificazioni.              3.  La commissione di cui al comma precedente, nominata          dal  Ministro  della  sanita' e rinnovata ogni tre anni, e'          costituita da:                a) il  Ministro  stesso  o  un  suo  delegato, che la          presiede;                b) otto   membri   appartenenti  al  Ministero  della          sanita' e all'Istituto superiore di sanita';                c) quattro medici, di cui tre docenti universitari;                d) due  farmacisti,  uno  dei  quali  designato dalla          Federazione degli ordini dei farmacisti italiani".              -  Il  testo  degli  articoli  2,  3,  4 e 5 del citato          decreto legislativo n. 541 del 1992, e' il seguente:              "Art. 2 (Requisiti generali della pubblicita'). - 1. La          pubblicita'  dei  medicinali  puo'  riferirsi  unicamente a          medicinali per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione          all'immissione  in  commercio,  ai  sensi  dell'art.  8 del          decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.              2.   Tutti   gli   elementi  della  pubblicita'  di  un          medicinale  devono  essere  conformi  alle informazioni che          figurano  nel riassunto delle caratteristiche del prodotto,          approvato  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  5,  del decreto          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.              3.  La  pubblicita'  deve  favorire l'uso razionale del          medicinale,   presentandolo   in   modo   obiettivo,  senza          esagerarne  le  proprieta'  e  senza  indurre in inganno il          destinatario.              Art. 3 (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). -          1. Possono   formare   oggetto  di  pubblicita'  presso  il          pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro          obiettivo  terapeutico,  sono  concepiti  e  realizzati per          essere  utilizzati  senza  intervento  di  un medico per la          diagnosi,  la  prescrizione o la sorveglianza nel corso del          trattamento   e,   se  necessario,  con  il  consiglio  del          farmacista.      2.  E'  vietata  la  pubblicita' presso il          pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto          dietro  presentazione  di  ricetta  medica o che contengono          sostanze  psicotrope  o  stupefacenti;  in  deroga  a  tale          divieto   il   Ministero  della  sanita'  puo'  autorizzare          campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.              3.   E'   vietata   la  distribuzione  al  pubblico  di          medicinali a scopo promozionale.              4.  Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del          comma 2,  e'  vietata  la pubblicita' presso il pubblico di          medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio          sanitario  nazionale,  nonche'  dei  medicinali di cui agli          articoli 1,  comma 4,  e  25,  commi 2  e  4,  del  decreto          legislativo 29 maggio 1991, n. 178.              5.    In    pubblicazioni    a   stampa,   trasmissioni          radio-televisive    e   in   messaggi   non   a   carattere          pubblicitario  comunque  diffusi  al  pubblico,  e' vietato          menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto          che  possa  favorire il consumo del prodotto. La violazione          del   divieto   comporta   l'applicazione   della  sanzione          amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni.              Art.   4  (Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della          pubblicita'  presso  il  pubblico).  -  1. Fatte  salve  le          disposizioni  dell'art.  3, la pubblicita' di un medicinale          presso il pubblico:                a) e'  realizzata in modo che la natura pubblicitaria          del  messaggio  sia  evidente e il prodotto sia chiaramente          identificato come medicinale;                b) comprende almeno:                  1)   la   denominazione   del   medicinale   e   la          denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di          quest'ultima  non  e'  obbligatoria  se  il  medicinale  e'          costituito da piu' principi attivi;                  2)   un   invito   esplicito  e  chiaro  a  leggere          attentamente  le  avvertenze figuranti, a seconda dei casi,          nel  foglio  illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella          pubblicita'  scritta  l'invito  deve  risultare  facilmente          leggibile   dal   normale   punto   d'osservazione;   nella          pubblicita'   sulla  stampa  quotidiana  e  periodica  deve          essere,  comunque,  scritto con caratteri di dimensioni non          inferiori al corpo 9.              2.  In deroga al comma 1, la pubblicita' puo' limitarsi          a  contenere  la denominazione del medicinale, qualora essa          abbia   lo  scopo  esclusivo  di  rammentarla.      Art.  5          (Contenuti    pubblicitari   non   consentiti).   -   1. La          pubblicita'  presso  il  pubblico di un medicinale non puo'          contenere alcun elemento che:                a) faccia  apparire  superflui la consultazione di un          medico  o  l'intervento chirurgico, in particolare offrendo          una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;                b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva          di  effetti  secondari  o  superiore  o  pari  ad  un altro          trattamento o ad un altro medicinale;                c) induca   a   ritenere   che  il  medicinale  possa          migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;                d) induca  a  ritenere che la mancanza del medicinale          possa  avere  effetti  pregiudizievoli sul normale stato di          buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle          campagne di vaccinazione di cui all'art. 3, comma 2;                e) si  rivolga  esclusivamente  o  prevalentemente ai          bambini;                f) comprenda  una  raccomandazione  di scienziati, di          operatori   sanitari   o  di  persone  largamente  note  al          pubblico;                g) assimili  il medicinale ad un prodotto alimentare,          ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;                h) induca  a  ritenere che la sicurezza o l'efficacia          del  medicinale  sia  dovuta  al fatto che si tratta di una          sostanza "naturale ;                i) possa indurre ad una errata autodiagnosi;                l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante          o ingannevole a certificati di guarigione;                m) utilizzi   in   modo   abusivo,  impressionante  o          ingannevole  rappresentazioni  visive delle alterazioni del          corpo   umano   dovute  a  malattie  o  a  lesioni,  oppure          dell'azione  di  un medicinale sul corpo umano o su una sua          parte;                n) indichi    che    il    medicinale   ha   ricevuto          un'autorizzazione all'immissione in commercio".              -  Per  il  testo  dell'art.  8, comma 10, della citata          legge  24 dicembre  1993,  n. 537, si veda in nota all'art.          84.      -  Il  testo  dell'art. 36, comma 16, della citata          legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:              "16. Nel   caso   che   la   spesa   per   l'assistenza          farmaceutica   ecceda,  secondo  proiezioni  da  effettuare          trimestralmente,  gli  importi  previsti  dal  comma 15, il          Ministro   della   sanita',   avvalendosi   di  un'apposita          commissione  da  istituire con proprio decreto, che includa          una  rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese          quelle  della  distribuzione  intermedia  e finale, e della          Commissione  unica  del  farmaco,  valuta  l'entita'  delle          eccedenze   per  ciascuna  classe  terapeutica  omogenea  e          identifica  le  misure  necessarie.  (Periodi abrogati). La          suddivisione  dell'onere  tra  le  tre  categorie  predette          avviene  sulla  base delle quote di spettanza sui prezzi di          cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi          delle   farmacie   quali  risultano  dall'applicazione  dei          commi 40  e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n.          662".              - Il testo dell'art. 29, comma 2, della citata legge n.          488  del  1999, come modificato dalla legge qui pubblicata,          e' il seguente:              "2.   L'acconto   di  cui  al  comma 1  e'  determinato          detraendo   all'ammontare   totale  del  contributo  dovuto          l'importo  equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4          per   cento   al   10   per   cento  non  rifinanziata  dal          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con          modificazioni,   dalla   legge  28 febbraio  1997,  n.  30.          (Periodi  abrogati). Entro il 30 settembre 2000 il Ministro          della   sanita'   riferisce  al  Parlamento  sull'effettiva          rispondenza  dei  dati di mercato alle vigenti disposizioni          sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui          prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico          del  Servizio  sanitario  nazionale,  fornendo  elementi  e          proposte  per  una  revisione di tali margini e l'eventuale          adozione  di correlate misure finalizzate al rispetto degli          stessi   e   ad   assicurare,   ove   possibile,  ulteriori          contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio          sanitario nazionale".              -  L'art.  7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.          185  (Attuazione  della  direttiva  92/73/CEE in materia di          medicinali  omeopatici),  come  modificato  dalla legge qui          pubblicata, e' il seguente:              "Art.   7   (Disposizioni   transitorie).  -  1. Per  i          medicinali  omeopatici  prodotti  in  un  Paese dell'Unione          europea  e  presenti  sul  mercato  italiano  alla data del          31 dicembre  1992,  l'autorizzazione ad essere mantenuti in          commercio   con   la   medesima   presentazione   scade  il          31 dicembre  1997,  purche' il responsabile dell'immissione          in  commercio,  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in          vigore  del  presente decreto, documenti al Ministero della          sanita' tale presenza.              2.  Alla  scadenza  del  termine  di cui al comma 1, si          applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul          mercato  italiano  alla  data  del  6 giugno 1995 sia stata          notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1,          in  sede  di  primo  rinnovo,  la procedura semplificata di          registrazione  di  cui all'art. 5. Le domande di rinnovo di          autorizzazione,  da  presentare  al Ministero della sanita'          non  oltre  il  novantesimo  giorno  precedente  la data di          scadenza,  devono  essere accompagnate da una dichiarazione          del   legale  rappresentante  della  societa'  richiedente,          attestante   che   presso   la  stessa  e'  disponibile  la          documentazione    di   cui   all'art.   5,   comma   2,   e          dall'attestazione   dell'avvenuto  versamento  delle  somme          derivanti  dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A),          numeri  1,  2  e  3,  annesso al decreto del Ministro della          sanita'  del  22 dicembre  1997,  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di          medicinali   omeopatici   importati  da  uno  Stato  membro          dell'Unione  europea  in  cui  sia  gia'  stata concessa la          registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione          del  legale  rappresentante della societa' richiedente deve          attestare   che   presso   la   stessa  e'  disponibile  la          documentazione  di registrazione originale. Decorsi novanta          giorni  dalla  presentazione  della  domanda  senza  che il          Ministero  della sanita' abbia comunicato al richiedente le          sue   motivate   determinazioni,   il  rinnovo  si  intende          accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale.              3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali          omeopatici   immessi   sul   mercato   successivamente   al          31 dicembre  1992  sono  mantenuti  in  commercio  fino  al          31 dicembre  1997,  purche' siano in possesso dei requisiti          di  cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ed abbiano un          grado di diluizione tale da garantirne l'innocuita'".              -  Il  testo dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e          3,  del  decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre          1997  (Tariffe  residuali  di  cui  al decreto ministeriale          19 luglio   1993,   concernente  le  tariffe  e  i  diritti          spettanti   al   Ministero   della   sanita',  all'Istituto          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la          prevenzione  e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a          richiesta  e  ad  utilita' dei soggetti interessati), e' il          seguente:
                                                            "Allegato 2                                      (settore medicinali omeopatici)
                        A) MEDICINALI OMEOPATICI                SOGGETTI A REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA
      1.  Accertamenti  conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione  di  medicinali  omeopatici  per uso umano a base di un solo componente attivo (unitari):
  =====================================================================         per ogni materiale di    | partenza omeopatico e per la prima|              forma               |            L. 50.000 =====================================================================      farmaceutica, a prescindere | dal grado e dal numero delle      | diluizioni                        | ---------------------------------------------------------------------      per ogni ulteriore forma    | farmaceutica a prescindere dal    | grado e dal numero delle          | diluizioni                        |                          " 10.000 ---------------------------------------------------------------------    2. Accertamenti conseguenti   | alla domanda diretta ad ottenere  | la registrazione di medicinali    | omeopatici per uso umano a base di| due o più componenti attivi       | (composti o complessi):           | ---------------------------------------------------------------------      a) fino ad un massimo di 8  | componenti attivi                 |                        L. 250.000 ---------------------------------------------------------------------        per ogni eventuale        | ulteriore forma farmaceutica di   | pari composizione                 |                          " 10.000 ---------------------------------------------------------------------      b) oltre gli 8 componenti   | attivi                            |                         " 350.000 ---------------------------------------------------------------------        per ogni eventuale        | ulteriore forma farmaceutica di   | pari composizione                 |                          " 10.000 ---------------------------------------------------------------------    3. Accertamenti conseguenti   | alla domanda diretta ad ottenere  | una integrazione o alla modifica  | della registrazione di un         | medicinale omeopatico oggetto di  | un singolo decreto di             | registrazione:                    | ---------------------------------------------------------------------      a) per ogni integrazione o  | modifica non imposta dal Ministero| della sanità attinente alla       | composizione, al confezionamento, | al numero di unità posologiche,   |          L. 20.000 per medicinale alle modalità di distribuzione,   |  omeopatico fino ad un massimo di vendita o dispensazione           |                    L. 20.000.000" ---------------------------------------------------------------------      b) per ogni integrazione o  |          L. 20.000 per medicinale modifica attinente alla sede di   |  omeopatico fino ad un massimo di produzione                        |                     L. 20.000.000 ---------------------------------------------------------------------      c) per ogni modifica        | concernente la ragione o          | denominazione sociale della       | società titolare della            | registrazione anche a seguito di  |          L. 20.000 per medicinale trasferimento della proprietà del |  omeopatico fino ad un massimo di medicinale o dei medicinali       |                     L. 20.000.000 ---------------------------------------------------------------------      d) per ogni modifica        | concernente la ragione o          | denominazione sociale della       | società distributrice o della     | società che rappresenta in Italia | la società estera titolare della  | L. 1.000.000 per il complesso dei registrazione                     |             prodotti interessati"
                - Il  testo  dell'art.  7,  comma 1, del citato decreto          legislativo n. 185 del 1995, e' il seguente:              "1.  Per  i  medicinali omeopatici prodotti in un Paese          dell'Unione  europea  e  presenti sul mercato italiano alla          data  del  31 dicembre  1992,  l'autorizzazione  ad  essere          mantenuti  in commercio con la medesima presentazione scade          il    31 dicembre    1997,    purche'    il    responsabile          dell'immissione  in commercio, entro sei mesi dalla data di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  documenti  al          Ministero della sanita' tale presenza".
                           |  
|   |                                Art. 86.
  (Dotazione  finanziaria  complessiva  dei medici e medicina generale, dei  pediatri  di  libera  scelta,  degli specialisti ambulatoriali e convenzionati   e   dei   medici  di  continuita'  assistenziale  del                             distretto)
     1.   Ciascuna   regione   individua,  entro  il  30  giugno  2001, nell'ambito  del  proprio  territorio, uno o piu' distretti, ai quali assegnare,  in  via  sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.   2.  La  regione  assegna  al  distretto  una dotazione finanziaria virtuale,  calcolata  sulla  base del numero di abitanti moltiplicato per   la  parte  della  quota  capitaria  concernente  le  spese  per prestazioni  farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e  residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva dei  medici  di  medicina  generale  nonche'  dei  pediatri di libera scelta,  degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale.   3.  La  regione  comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica la metodologia ed i criteri  utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2.   4.  La  sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di monitoraggio,   composto   da   un   rappresentante   regionale,  dal responsabile  del  distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque  categorie  mediche  interessate nominato dalle organizzazioni sindacali   maggiormente  rappresentative  a  livello  aziendale.  Il comitato  procede  trimestralmente  alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale,  e  trasmette,  entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri   della   sanita'  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria locale  competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e  sulla  compatibilita'  tra  la  proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua.   5.  La  sperimentazione  ha  durata di dodici mesi, con decorrenza dalla  data  individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati  anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta,  dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di  continuita'  assistenziale  rispetto  alla  dotazione finanziaria complessiva  individuata  anche  con  riferimento  a  valori di spesa coerenti  con  gli  obiettivi  di  cui  all'accordo  Governo-regioni, all'erogazione  di  servizi  per  i  medici  di  medicina generale, i pediatri   di   libera   scelta,   gli  specialisti  ambulatoriali  e convenzionati e i medici di continuita' assistenziale, con esclusione di   incentivi  di  carattere  pecuniario.  Qualora  le  spese  siano superiori  alla  dotazione  finanziaria  complessiva,  la  regione  e l'azienda  unita'  sanitaria locale competente ne verificano le cause ed  attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo  il  procedimento  disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.   6.  Sono  fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia  di  sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in corso. 
                                         Nota all'art. 86:              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile          1950,  n.  221  reca:  "Approvazione del regolamento per la          esecuzione  del  decreto  legislativo 13 settembre 1946, n.          233,  sulla  ricostituzione  degli ordini delle professioni          sanitarie   e   per   la  disciplina  dell'esercizio  delle          professioni stesse".
                           |  
|   |                                Art. 87.
  (Monitoraggio     delle    prescrizioni    mediche,    farmaceutiche,                    specialistiche e ospedaliere)
     1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di  garanzia  verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni  di  cura  da  parte  del  Ministero della sanita', e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine  di  migliorare  il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti   farmaceutica,   diagnostica   e   specialistica,   e  di semplificare  le  transazioni  tra  il  cittadino, gli operatori e le istituzioni  preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni  relative  alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche  e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati.   Tutte   le  procedure  informatiche  devono  garantire l'assoluto  anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della   gestione   informatizzata  possono  avere  accesso  solo  gli operatori   da  identificare  secondo  quanto  disposto  dal  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.   2.  Il  sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori  sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le  regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie  locali  e  dispone,  per  la  consultazione  in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:   a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;   b)   alle   diverse   prestazioni  farmaceutiche,  diagnostiche  e specialistiche erogabili;   c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;   d) all'andamento della spesa relativa.   3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente  legge  il  Ministero  della  sanita',  di  concerto  con il Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emana i regolamenti   e   i   decreti   attuativi,  individuando  le  risorse finanziarie   nell'ambito   di  quelle  indicate  dall'articolo  103, definendo  le  modalita'  operative  e  i  relativi  adempimenti,  le modalita'  di  trasmissione  dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.   4.  Le  soluzioni  adottate  dovranno  rispettare  le  norme sulla sicurezza  e  sulla  riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare  coerenti  con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.   5.  Entro  il  1  gennaio  2002  o le diverse date stabilite con i decreti  attuativi  di  cui  al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.   6.  Per  l'avvio  del  nuovo  sistema  informativo  nazionale  del Ministero   della  sanita',  nonche'  per  l'estensione  dell'impiego sperimentale  della  carta  sanitaria  prevista  dal progetto europeo "NETLINK"  e'  autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.   7.  All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le  parole:  "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni  copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite dalle seguenti:  "I  farmacisti  debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee". 
                                         Note all'art. 87:              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  282          concerne:  "Disposizioni  per garantire la riservatezza dei          dati personali in ambito sanitario".              -   L'art.   38,   quarto   comma,  del  regio  decreto          30 settembre  1938,  n.  1706 (Approvazione del regolamento          per il servizio farmaceutico), e' il seguente:              "Art. 38. - Qualunque ricetta deve essere firmata da un          medico  chirurgo  o da un veterinario. I farmacisti debbono          conservare  per  sei  mesi  le  ricette spedite concernenti          preparazioni estemporanee.
                           |  
|   |                                Art. 88.
  (Disposizioni  per  l'appropriatezza  nell'erogazione dell'assistenza                             sanitaria)
     1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera,  le  regioni  ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza  domiciliare  integrata  e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri  ordinari  nei  reparti  di  lungodegenza, oltre il quale si applica  una  riduzione  della  tariffa  giornaliera,  fatta salva la garanzia  della  continuita'  dell'assistenza.  Il  valore  soglia e' fissato  in  un  massimo  di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria   e'  pari  ad  almeno  il  30  per  cento  della  tariffa giornaliera piena.   2.  Al  fine  di  realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma  3,  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza,   le   regioni   assicurano,   per  ciascun  soggetto erogatore,  un  controllo  analitico  annuo  di almeno il 2 per cento delle  cartelle  cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in    conformita'    a    specifici    protocolli   di   valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.   3.   Le   regioni   applicano   abbattimenti  sulla  remunerazione complessiva  dei  soggetti  erogatori  presso  i  quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa. 
                                         Nota all'art. 88:              -  L'art.  72,  comma  3, della citata legge n. 448 del          1998, e' il seguente:              "3.  in  attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 32,          comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e          le  province  autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni          2000   e   2001,  assicurano  l'effettiva  vigilanza  e  il          controllo  sull'uso  corretto  ed efficace delle risorse in          modo    da   realizzare   una   riduzione   dell'assistenza          ospedaliera  erogata in regime di ricovero ordinario, anche          attraverso  il  potenziamento  di  forme  alternative  alla          degenza  ordinaria,  nella  misura  annuale  non  inferiore          all'2,5  per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a          tal fine registrata nell'anno precedente".
                           |  
|   |                                Art. 89.
  (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate  ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di                              natanti)
     1.  Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.   2.  Il  contributo  di  cui  all'articolo  11-bis  della  legge 24 dicembre  1969,  n.  990,  introdotto  dall'articolo  126 del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n. 175, relativamente agli intestatari delle  carte  di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle  province  autonome  di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva  regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo  e'  attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.   3.  Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal totale dei contributi  di  cui  al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969  le  somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore  della  regione  Valle  d'Aosta  e  di  ogni singola provincia autonoma  con  le  stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle   finanze   14   dicembre  1998,  n.  457,  per  il  versamento dell'imposta   sulle  assicurazioni  per  la  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.   4.  I  commi  2  e  3  si  applicano  alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui  al comma 2 e' attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi. 
                                         Note all'art. 89:              -  Il testo dell'art. 38, della citata legge n. 449 del          1997,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata, e' il          seguente:              "Art.  38  (Contributo  assicurativo  sostitutivo delle          azioni  di  rivalsa).  1.  L'aliquota del contributo di cui          all'art.  11-bis  della  legge  24  dicembre  1969  n.  990          introdotto  dall'art.  126 del decreto legislativo 17 marzo          1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con          decorrenza dal 1 gennaio 1998.              2. (comma abrogato)              3. (comma abrogato)              4. (comma abrogato).".              -  L'art.  11-bis  della legge 24 dicembre 1969, n. 990          (Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei          natanti), e' il seguente:              "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la          responsabilita'   civile   per   i   danni   causati  dalla          circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti si applica          un  contributo  sostitutivo  delle  azioni  spettanti  alle          regioni  e  agli altri enti che erogano prestazioni facenti          carico   al  Servizio  sanitario  nazionale  nei  confronti          dell'assicuratore,    del   responsabile   o   dell'impresa          designata  a  norma  dell'art.  20  della legge 24 dicembre          1969,  n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai          danneggiati  dalla  circolazione  dei  medesimi  veicoli  a          motore e dei natanti.              2.  Il  contributo si applica, con aliquota del 6,5 per          cento,  sui  premi  incassati  e  deve essere distintamente          indicato  in  polizza  e nelle quietanze. L'assicuratore ha          diritto  di  rivalersi  nei  confronti  del  contraente per          l'importo del contributo.              3.   Per  l'individuazione  e  la  denuncia  dei  premi          soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e          per  le  relative  sanzioni  si applica la legge 29 ottobre          1961, n. 1216 e successive modificazioni.".              - Il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175 reca:          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di          assicurazione diretta sulla vita".              -  L'art.  126  del citato decreto legislativo 17 marzo          1995,   n.   175  reca:  "Modifiche  ed  integrazioni  alla          legislazione    sull'assicurazione    obbligatoria    della          responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei          veicoli a motore e dei natanti".              -  Il  decreto  del  Ministro delle finanze 14 dicembre          1998,   n.   457   reca:  "Regolamento  recante  norme  per          l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle          imposte  sulle  assicurazioni,  ai  sensi  dell'art. 60 del          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44".
                           |  
|   |                                Art. 90.
                      (Sperimentazioni gestionali)
     1.  Sino  al  31  dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti  pubblici,  ivi  compresi  gli  enti  disciplinati  dal  decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni, effettuato  nell'ambito  delle  sperimentazioni  gestionali  previste dall'articolo  4,  comma  6,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412, nonche' dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   502,   e   successive  modificazioni,  limitatamente  agli  atti sottoposti  a  registrazione  durante  il  periodo  di  durata  della sperimentazione,  nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi  e  forme  associative  di  cui  all'articolo  10 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, non da' luogo, ai fini delle imposte  sui  redditi,  a  realizzo  o  distribuzione di plusvalenze, ricavi   e  minusvalenze,  compreso  il  valore  di  avviamento,  non costituisce  presupposto  per  la tassazione di sopravvenienze attive nei  confronti del cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti  ne'  comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta. 
                                         Note all'art. 90:              -  Il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997, n. 460 e          successive  modificazioni  reca: "Riordino della disciplina          tributaria    degli    enti   non   commerciali   e   delle          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale".              -   Il   testo   dell'art.  4,  comma  6,  della  legge          30 dicembre  1991,  n.  412  (Disposizioni  in  materia  di          finanza pubblica), e' il seguente:              "6.  In  deroga  alla normativa vigente, e nel rispetto          dei   livelli  uniformi  di  assistenza  e  dei  rispettivi          finanziamenti,  sono consentite sperimentazioni gestionali,          ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di          remunerazione  dei  servizi,  quelle  riguardanti servizi e          prestazioni  forniti  da  soggetti  singoli, istituzioni ed          associazioni   volontarie   di   mutua   assistenza  aventi          personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi".              -  L'art.  9-bis  del citato decreto legislativo n. 502          del 1992, e' il seguente:              "Art.  9-bis  (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  La          conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          autorizza  programmi  di  sperimentazione  aventi a oggetto          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di          collaborazione   tra   strutture   del  Servizio  sanitario          nazionale   e   soggetti   privati,   anche  attraverso  la          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e          privato.              2.  Il  programma  di sperimentazione e' proposto dalla          regione  interessata,  motivando  le ragioni di convenienza          economica  del  progetto gestionale, di miglioramento della          qualita'  dell'assistenza  e  di coerenza con le previsioni          del  piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli          elementi  di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti          criteri:                a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il          coinvolgimento   delle   organizzazioni  non  lucrative  di          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;                b) fissare  limiti percentuali alla partecipazione di          organismi  privati  in misura non superiore al quarantanove          per cento;                c) prevedere   forme   idonee   di  limitazione  alla          facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei          confronti   dei   soggetti  privati  che  partecipano  alle          sperimentazioni;                d) disciplinare  le forme di risoluzione del rapporto          contrattuale    con    privati    che    partecipano   alla          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei          confronti di terzi;                e) definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i          rispettivi  obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati          che  partecipano  alla  sperimentazione  gestionale, avendo          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme          contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei confronti di          terzi  estranei alla convenzione di sperimentazione, per la          fornitura   di   opere   e  servizi  direttamente  connessi          all'assistenza alla persona;                f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione          per  la  risoluzione della convenzione di sperimentazione e          scioglimento  degli  organi  societari  in  caso di mancato          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.              3.  La  conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano,  avvalendosi  dell'agenzia  per i servizi sanitari          regionali,  verifica annualmente i risultati conseguiti sia          sul  piano  economico  sia  su  quello  della  qualita' dei          servizi,  ivi  comprese  le forme di collaborazione in atto          con  soggetti privati per la gestione di compiti diretti di          tutela  della  salute.  Al  termine  del  primo triennio di          sperimentazione,  sulla  base  dei risultati conseguiti, il          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.              4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui          al  presente  articolo,  e'  fatto divieto alle aziende del          servizio  sanitario  nazionale  di  costituire  societa' di          capitali  aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento di          compiti diretti di tutela della salute".              - L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.          368  (Istituzione  del  Ministero per i beni e le attivita'          culturali,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,          n. 59), e' il seguente:              "Art.  10  (Accordi  e  forme  associative).  -  1.  Il          Ministero  ai  fini  del  piu' efficace esercizio delle sue          funzioni  e, in particolare, per la valorizzazione dei beni          culturali e ambientali puo':                a) stipulare  accordi con amministrazioni pubbliche e          con soggetti privati;                b) costituire    o   partecipare   ad   associazioni,          fondazioni o societa'.              2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e          delle  societa'  il Ministero puo' partecipare anche con il          conferimento  in  uso di beni culturali che ha in consegna.          L'atto  costitutivo  e lo statuto delle associazioni, delle          fondazioni  e delle societa' debbono prevedere che, in caso          di  estinzione  o di scioglimento, i beni culturali ad esse          conferiti    in   uso   dal   Ministero   ritornano   nella          disponibilita' di quest'ultimo.              3.  Il  Ministro  presenta  annualmente alle Camere una          relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
                           |  
|   |                                Art. 91.
  (Disposizioni  per  l'assolvimento  dei  compiti  del Ministero della                              sanita')
     1.  Al  fine  di  consentire  al  dipartimento  competente  per la valutazione  dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'  e  all'Osservatorio  nazionale  sull'impiego  dei medicinali l'espletamento  delle funzioni connesse alle attivita' di promozione, valutazione  e  controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di permettere   l'attiva  partecipazione  dell'Italia,  quale  Paese  di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della  sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003,  del  personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in  servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti,  economisti,  informatici,  amministrativi. La misura dei compensi  per  i  predetti  incarichi  e' determinata con decreto del Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica,  tenuto  conto  della professionalita'  richiesta.  Ai  relativi  oneri,  che  non  possono eccedere  lire  cinque  miliardi  per  anno,  si  fa  fronte mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.   2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e  di  quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonche'  per  altri  specifici  adempimenti  di  alta  qualificazione tecnico-scientifica  previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA) con istituti   di  ricerca,  societa'  o  associazioni  scientifiche,  di verifica  o  di  controllo  di qualita' o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire  per  anno,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
                                         Note all'art. 91:              - Il  testo  dell'art. 36, comma 14, della citata legge          27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:              "14.   Per   iniziative   di   farmacovigilanza   e  di          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per          cento  direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei          medicinali   e  la  farmacovigilanza  del  Ministero  della          sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di          cui al comma 13".                -  Per  il testo dell'art. 68, comma 11, della citata          legge  23 dicembre  1998,  n. 448, si veda in nota all'art.          85.
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                (Interventi vari di interesse sanitario)
     1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica   e'   istituito   un   ente  non  commerciale  dotato  di personalita'  giuridica  di  diritto privato con la partecipazione di enti  di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanita', di   concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente  e'  assegnato  un  contributo  di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   2.  Per  l'attivita'  del  Centro  nazionale  per  i  trapianti e' autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli  anni  2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento e' utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le   modalita'   previste   dall'articolo   15-septies   del  decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1 aprile 1999, n. 91, le parole: ",  di  cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore  generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento" sono soppresse.   3.  Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione  di  specifiche  risorse  umane  e  strumentali,  del sistema  informativo  per  la formazione continua, per l'attribuzione dei   crediti   formativi   e  per  l'accreditamento  delle  societa' scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative  di  cui  all'articolo  16-ter  del  decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni, nonche' della sperimentazione  della  formazione a distanza del personale dirigente del  Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001.   4.  E'  istituito  un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno  degli  anni  2001,  2002 e 2003, per attivita' formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della  sanita',  di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite le competenti Commissioni parlamentari.   5.  I  soggetti  pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono,  ai  sensi  dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre   1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  il  loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero  l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti formativi  sono  tenuti  al  preventivo  versamento  all'entrata  del bilancio  dello  Stato  di  un  contributo  alle  spese fissato dalla Commissione  nazionale  per  la  formazione continua di cui al citato articolo  16-ter,  nella  misura  da  un minimo di lire 500.000 ad un massimo  di  lire  5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con  decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa.  Il  contributo  per  l'accreditamento  dei  soggetti e delle societa'  e'  annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale  di  base  dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi  compresi  i  compensi  ai  componenti ed il rimborso delle spese sostenute   dagli  stessi  per  la  partecipazione  ai  lavori  della Commissione,  nonche'  per  far  fronte  alle spese per l'acquisto di apparecchiature  informatiche e' per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione  di esperti esterni, dell'attivita' di verifica della sussistenza  dei  requisiti  da  parte  dei soggetti accreditati e di valutazione  e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione.   6.   Per  l'attuazione  di  un  programma  nazionale  di  ricerche sperimentali  e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali e' istituito  un  fondo  dell'ammontare  di lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  2001,  2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali  e'  gestito  secondo le modalita' del programma di ricerca sulla  terapia  dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre  1987,  n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.   7.  Per  consentire  all'Istituto  superiore  di  sanita'  di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle  attivita'  di  ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza  dei  fattori critici che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.   8.  Al  fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei   coadiutori   veterinari  sul  territorio  nazionale  a  seguito dell'epidemia  di  "lingua  blu" sulla specie ovina e' autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   9.  Al  fine  di  garantire  l'erogazione,  da  parte del Servizio sanitario   nazionale,   di   medicinali  essenziali  non  altrimenti reperibili,  tenuto  conto  dei  compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanita', di concerto con  il  Ministro  della  difesa,  emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto  che  stabilisce  le  modalita'  e le procedure connesse alla produzione,  all'autorizzazione  all'immissione  in  commercio e alla distribuzione   dei   medicinali  predetti.  Al  finanziamento  delle attivita'  necessarie  al  conseguimento  degli  obbiettivi di cui al presente  comma,  quantificato  in  5  miliardi  di lire, si provvede mediante  l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.   10.  Le  specifiche  tecniche,  le  progettazioni  e  le procedure finalizzate   alla  realizzazione  della  tessera  sanitaria  di  cui all'articolo  59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  sono  utilizzate  ai fini della predisposizione della carta d'identita'  elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo  2,  comma  10,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive  modificazioni.  Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59,  comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma  1  dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.   11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai  commi  precedenti,  ad  eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilita'    di   cui   all'autorizzazione   di   spesa   recata dall'articolo  2,  comma  1,  penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre  1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.   12.  I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di  livello  dirigenziale  del  Ministero  della sanita', sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanita' e  l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con  le  economie  di  gestione  e  le  quote  delle  entrate  di cui all'articolo  5,  comma  12,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto  superiore  di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000.   13.  Per  le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli  anni  2001  e  2002;  le  somme  sono  suddivise con decreto del Ministro della sanita' in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.   14.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001  le  disposizioni  di cui all'articolo  14  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,  e  agli  articoli  37,  39,  40  e 41 del regolamento approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.  327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.   15.  Con  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita', al  Ministero  della sanita' e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di  lire  3  miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente:   a)  indagini  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  in  merito ad eventuali  effetti  cumulativi  sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie  tra  diverse  sostanze  attive dei prodotti fitosanitari, a causa  della  presenza  simultanea  di residui di due o piu' sostanze attive  in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli  alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;   b)  indagini,  coordinate  dall'Istituto  superiore di sanita', in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari  sulla  salute  degli operatori e della popolazione, con particolare  riferimento  alla  fascia  di  eta'  compresa tra zero e diciotto  anni,  a  seguito  dell'esposizione  a  residui di sostanze attive  di  prodotti  fitosanitari  negli  alimenti,  nelle bevande e nell'ambiente,  di  cui  all'articolo  17,  comma  4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;   c)  la  valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantita',  superiori  alla  dose giornaliera accettabile, di residui negli  alimenti  o  nelle  bevande  di  sostanze  attive  di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione  o  di reazione, tenuto conto della vulnerabilita' della popolazione differenziata per diverse fasce di eta' e con particolare riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni;   d)  la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a),  b),  e  c),  quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanita' finalizzate a una corretta informazione degli operatori e  dei  consumatori nonche' ad incentivare i produttori agricoli e le industrie  alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori  in  merito  ai  trattamenti  con i prodotti fitosanitari subiti  dagli  alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.   16.  Il  termine  di  cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive   modificazioni,   per   la  erogabilita'  di  prestazioni sanitarie  in  regime  di  assistenza  indiretta,  e' prorogato al 31 dicembre   2001  con  l'esclusione  delle  prestazioni  assistenziali erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria.   17.  Per  l'attivazione  o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le  regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a   scopo   non   lucrativo  che  dispongano  di  strutture  dedicate all'assistenza  palliativa  e  di  supporto  prioritariamente  per  i pazienti   affetti   da   patologia   neoplastica   terminale.   Alla assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste  dal  decreto del Ministro  della  sanita' 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  55  del  7  marzo  2000,  in applicazione del predetto decreto-legge  n.  450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da  istituzioni  e  organismi  a  scopo  non  lucrativo  che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi  i  casi,  i  finanziamenti  assegnati  alle regioni possono essere   finalizzati  alla  realizzazione,  alla  ristrutturazione  e all'adeguamento  di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo. 
                                         Note all'art. 92:                - L'art. 15-septies del citato decreto legislativo n.          502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente:              "Art.  15-septies (Contratti a tempo determinato). - 1.          I   direttori  generali  possono  conferire  incarichi  per          l'espletamento  di  funzioni  di particolare rilevanza e di          interesse  strategico  mediante  la  stipula di contratti a          tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro          il  limite del due per cento della dotazione organica della          dirigenza,   a   laureati   di   particolare  e  comprovata          qualificazione  professionale  che abbiano svolto attivita'          in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche          o   private   con   esperienza   acquisita  per  almeno  un          quinquennio  in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano          conseguito  una particolare specializzazione professionale,          culturale   e   scientifica   desumibile  dalla  formazione          universitaria   e   post-universitaria,   da  pubblicazioni          scientifiche  o  da concrete esperienze di lavoro e che non          godano  del  trattamento  di  quiescenza. I contratti hanno          durata  non  inferiore  a due anni e non superiore a cinque          anni, con facolta' di rinnovo.              2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere          possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma          precedente,  contratti  a  tempo determinato, in numero non          superiore  al  cinque  per  cento  della dotazione organica          della  dirigenza  sanitaria,  a  esclusione della dirigenza          medica,  nonche'  della  dirigenza professionale, tecnica e          amministrativa,  per  l'attribuzione di incarichi di natura          dirigenziale,  relativi a profili diversi da quello medico,          ed  esperti  di  provata  competenza  che  non  godano  del          trattamento  di  quiescenza  e  che  siano  in possesso del          diploma  di laurea e di specifici requisiti coerenti con le          esigenze che determinano il conferimento dell'incarico.              3.  Il  trattamento economico e' determinato sulla base          dei   criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi  della          dirigenza del Servizio sanitario nazionale.              4.  Per  il  periodo  di durata del contratto di cui al          comma  1  i  dipendenti  di  pubbliche amministrazioni sono          collocati  in  aspettativa senza assegni con riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.              5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti          sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per          l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di          organico   della   dirigenza  per  i  corrispondenti  oneri          finanziari.              5-bis.    Per    soddisfare    le   esigenze   connesse          all'espletamento  dell'attivita'  libero professionale deve          essere  utilizzato  il  personale  dipendente  del servizio          sanitario  nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata          impossibilita'  di  far  fronte con il personale dipendente          alle  esigenze  connesse  all'attivazione delle strutture e          degli   spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,  le          aziende   sanitarie   possono   acquisire   personale,  non          dirigente,  del  ruolo sanitario e personale amministrativo          di  collaborazione,  tramite contratti di diritto privato a          tempo   determinato   anche  con  societa'  cooperative  di          servizi.  Per  specifici progetti finalizzati ad assicurare          l'attivita'  libero  professionale,  le  aziende  sanitarie          possono, altresi', assumere il personale medico necessario,          con  contratti  di  diritto privato a tempo determinato o a          rapporto  professionale. Gli oneri relativi al personale di          cui  al  presente comma sono a totale carico della gestione          di  cui  all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,          n.  724.  La validita' dei contratti e' subordinata, a pena          di  nullita',  all'effettiva  sussistenza  delle risorse al          momento  della  loro  stipulazione.  Il  direttore generale          provvede  ad  effettuare  riscontri  trimestrali al fine di          evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il          personale  assunto  con  rapporto  a  tempo determinato o a          rapporto   professionale   e'   assoggettato   al  rapporto          esclusivo,  salvo  espressa  deroga  da parte dell'azienda,          sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore          a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'          essere  concessa  una  sola  volta  anche  in caso di nuovo          rapporto di lavoro con altra azienda.".              - L'art.  8,  comma 7, della legge 1 aprile 1999, n. 91          (Disposizioni  in  materia  di  prelievi  e di trapianti di          organi  e  di  tessuti),  come  modificato  dalla legge qui          pubblicata e' il seguente:              "7.   Per   l'istituzione   del   Centro  nazionale  e'          autorizzata  la spesa complessiva di lire 740 milioni annui          a decorrere dal 1999".              -  L'art.  16-ter del citato decreto legislativo n. 502          del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente:              "Art.  16-ter  (Commissione nazionale per la formazione          continua).  - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in          vigore  del  presente  decreto,  che  modifica  il  decreto          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive          modificazioni, e' nominata una Commissione nazionale per la          formazione  continua,  da  rinnovarsi  ogni cinque anni. La          commissione  e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e'          composta  da  due  vicepresidenti,  di cui uno nominato dal          Ministro   della   sanita'   e  l'altro  rappresentato  dal          Presidente  della  Federazione  nazionale  degli ordini dei          medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche' da dieci          membri,  di  cui  due designati dal Ministro della sanita',          due   dal   Ministro   dell'Universita'   e  della  ricerca          scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione          pubblica,  uno  dal  Ministro per le pari opportunita', due          dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due          dalla   Federazione   nazionale  degli  ordini  dei  medici          chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono          disciplinate  le modalita' di consultazione delle categorie          professionali   interessate   in  ordine  alle  materie  di          competenza della commissione.              2.  La  commissione  di  cui  al comma 1 definisce, con          programmazione  plurierinale,  sentita  la conferenza per i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento   e   Bolzano   nonche'   gli  ordini  e  i  collegi          professionali   interessati,  gli  obiettivi  formativi  di          interesse   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla          elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei          relativi  percorsi  diagnostico-terapeutici. La commissione          definisce   i   crediti   formativi   che   devono   essere          complessivamente maturati dagli operatori in un determinato          arco  di  tempo,  gli  indirizzi  per la organizzazione dei          programmi  di  formazione  predisposti  a livello regionale          nonche'  i  criteri e gli strumenti per il riconoscimento e          la  valutazione  delle esperienze formative. La commissione          definisce  altresi'  i requisiti per l'accreditamento delle          societa'  scientifiche  nonche'  dei  soggetti  pubblici  e          privati  che  svolgono  attivita'  formative e procede alla          verifica della sussistenza dei requisiti stessi.              3.   Le   regioni,   prevedendo  appropriate  forme  di          partecipazione  degli  ordini  e dei collegi professionali,          provvedono  alla  programmazione  e alla organizzazione dei          programmi  regionali per la formazione continua, concorrono          alla  individuazione degli obiettivi formativi di interesse          nazionale  di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli obiettivi          formativi  di  specifico interesse regionale, accreditano i          progetti  di  formazione  di  rilievo  regionale  secondo i          criteri  di  cui  al  comma 2. Le regioni predispongono una          relazione   annuale   sulle   attivita'  formative  svolte,          trasmessa  alla  commissione  nazionale,  anche  al fine di          garantire  il  monitoraggio  dello  stato di attuazione dei          programmi regionali di formazione continua".              -  Il  testo  dell'art. 5, del decreto-legge 10 ottobre          1987,  n.  443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria),          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 dicembre          1987, n. 531, e' il seguente:              "Art.  5.  -  1.  A modifica dell'art. 17, primo comma,          della   legge   22 dicembre  1984,  n.  887,  limitatamente          all'esercizio  1987,  la  quota  riservata alle attivita' a          destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla          lettera  a),  e'  rideterminata  in  complessive  lire  500          miliardi.              2.  E'  autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per          il  quinquennio  1987-1991,  da  ripartire in ragione di L.          3.200  milioni  per  l'anno  1987  e  L.  4.000 milioni per          ciascuno  degli  anni  dal  1988 al 1991, per l'attuazione,          nell'ambito  delle  ricerche  sperimentali e cliniche sulle          neoplasie,  di  un  programma  cooperativo  italo-americano          sulla terapia dei tumori.              3.  Il  coordinamento  del  programma  e'  affidato  al          Ministro  della  sanita' che si avvale, per la gestione dei          fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall'art.          2  della  legge  7 agosto  1973,  n. 519; il Ministro della          sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e          si  avvale  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  della          collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e          la  cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio          e  la  cura  dei  tumori  di  Milano  e di Napoli, di altri          istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico di          diritto  pubblico, degli istituti universitari e di ricerca          italiani,   del  National  Cancer  Institute  dei  National          Institutes   of   Health  di  Bethesda  negli  Stati  Uniti          d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.              4.  A  carico  dei  fondi  di cui al comma 2 grava ogni          spesa   occorrente   per  l'attuazione  del  programma  ivi          comprese  le spese relative all'acquisto di apparecchiature          e  materiali  di  consumo, alla collaborazione di personale          estraneo    agli    istituti    addetti    alle   ricerche,          all'effettuazione  di missioni in Italia e all'estero anche          del personale di ruolo di detti istituti.              5.  All'onere  derivante dall'attuazione del programma,          pari  a  L. 3.200  milioni  per  l'anno  1987 ed a L. 4.000          milioni  per  ciascuno  degli anni 1988 e 1989, si provvede          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1987-1989, al          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del          tesoro  per  l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico          accantonamento "Programma cooperativo italo-americano sulla          terapia  dei tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni          di bilancio.              6.  I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita'          per  la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e          per  altre  iniziative  di studio e di ricerca disposte dal          Ministro   della   sanita',   con  riferimento  a  problemi          socio-sanitari  di  interesse  generale  e  di  particolare          rilevanza,  sono  gestiti  dall'Istituto  medesimo  con  le          modalita'  previste  dall'art.  2,  legge 7 agosto 1973, n.          519.  I relativi programmi di attivita' sono predisposti da          apposite  commissioni di tecnici e di esperti, nominati con          decreto  del  Ministro della sanita'. Parimenti con decreto          del  Ministro  della  sanita'  sono approvati gli anzidetti          programmi.              7.  Le  unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione          dei   test   sierologici  per  la  diagnosi  dell'infezione          HTLV/III-LAV  sulle  unita'  di sangue raccolte, destinando          alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e          di  plasmaderivati  le  unita'  risultate  sierologicamente          negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego          di  unita'  di  sangue  e  suoi  derivati, anche di origine          placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro          della  sanita'  vengono  indicate  le  norme  di  carattere          tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test.              8.   (Comma   soppresso   dalla  legge  di  conversione          29 dicembre 1987, n. 531).              9.  La  riduzione  prevista  dall'art.  26  della legge          28 febbraio  1986,  n. 41, non si applica alla retribuzione          corrisposta,  ai  sensi  dell'art.  2 della legge 13 luglio          1967,  n.  584,  a  chiunque  ceda  il  proprio  sangue per          trasfusioni  dirette  e  indirette o per l'elaborazione dei          derivati del sangue ad uso terapeutico.              10. A modifica dell'art. 25, secondo comma, della legge          27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987,          tutte  le  somme,  effettivamente  introitate  dalle unita'          sanitarie  locali  o  alle stesse trasferite ai sensi della          lettera  b)  del  primo  comma  dell'art.  69  della  legge          23 dicembre  1978, n. 833, possono essere utilizzate per il          50  per  cento  per  spese  di investimento e per il 50 per          cento  per spese di parte corrente con utilizzo prioritario          per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.              11.  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,          dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanita'          trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino          alle attivita' attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi          dell'art.  2,  legge  7 agosto 1973, n. 519, e dell'art. 9,          legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  fondi  destinati  alla          copertura  delle  spese di cui al quarto comma dell'art. 2,          legge  7 agosto  1973, n. 519, con esclusione di compensi o          retribuzioni  a  ricercatori  e  dipendenti  degli  enti ed          istituti  interessati  alle ricerche. E' fatto obbligo agli          istituti  ed  enti  che  abbiano  ricevuto finanziamenti di          presentare  all'Istituto superiore di sanita' il rendiconto          annuale  della  gestione  e  quello  finale  dei  programmi          svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.".              -  Il  decreto  legislativo  18 febbraio  1997,  n.  44          concerne:   "Attuazione   della  direttiva  93/39/CEE,  che          modifica  le  direttive  65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE          relative ai medicinali".              -  L'art.  59, comma 50, lettera i), della citata legge          n. 449 del 1997, e' il seguente:              "50.  Al  fine  di  assicurare una maggiore equita' del          sistema  della  partecipazione alla spesa sanitaria e delle          relative  esenzioni,  nonche'  di  evitare  l'utilizzazione          impropria   dei   diversi   regimi   di   erogazione  delle          prestazioni  sanitarie,  il Governo e' delegato ad emanare,          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,   sentite   le   competenti   commissioni          parlamentari  e  le  organizzazioni  sindacali maggiormente          rappresentative,  nonche'  il garante per la protezione dei          dati  personali uno o piu' decreti legislativi di riordino,          con  decorrenza  1 maggio  1998,  della partecipazione alla          spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi          e criteri direttivi:                a) - h) (Omissis)                i)   promossa  la  responsabilita'  finanziaria delle          regioni,  delle province autonome e delle aziende sanitarie          nella  gestione  del sistema di partecipazione alla spesa e          del  regime  delle  esenzioni,  anche  prevedendo l'impiego          generalizzato,  nell'ambito  di  progetti concordati con le          regioni  e  le province autonome, di una tessera sanitaria,          valida  sull'intero  territorio  nazionale  e  utilizzabile          nell'ambito    della    rete   unitaria   delle   pubbliche          amministrazioni,   di   cui   all'art.   2,  comma  2,  del          decreto-legge  3 giugno  1996,  n.  307,  convertito, dalla          legge  30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa          sul  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla legge          31 dicembre  1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1996, n.          676,  e  nel  rispetto  degli  statuti di autonomia e delle          relative norme di attuazione;".              -  L'art.  2,  comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.          127  e  successive  modificazioni  (Misure  urgenti  per lo          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei          procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:              "10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di          concerto  con  il  Ministro  per la funzione pubblica, sono          individuate  le  caratteristiche  e  le  modalita'  per  il          rilascio  della  carta di identita' e di altri documenti di          riconoscimento  muniti di supporto magnetico o informatico.          La  carta  di  identita'  e  i  documenti di riconoscimento          devono  contenere  i  dati  personali e il codice fiscale e          possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,          nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla          legge.   Il  documento,  ovvero  il  supporto  magnetico  o          informatico,  puo'  contenere  anche altri dati, al fine di          razionalizzare  e semplificare l'azione amministrativa e la          erogazione  dei  servizi  al  cittadino, nel rispetto della          legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,          nonche'  le  procedure  informatiche e le informazioni, che          possono   o   debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica          amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave          biometrica,  occorrenti  per  la  firma  digitale  ai sensi          dell'art.  15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e          dei  relativi  regolamenti di attuazione; analogo documento          contenente  i  medesimi  dati e' rilasciato a seguito della          dichiarazione  di  nascita.  La  carta  di identita' potra'          essere  utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico          dei    pagamenti   tra   soggetti   privati   e   pubbliche          amministrazioni.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno,          sentite   l'autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica          amministrazione  e  la conferenza Stato-citta' ed autonomie          locali,  sono  dettate  le  regole  tecniche e di sicurezza          relative  alle  tecnologie e ai materiali utilizzati per la          produzione  delle  carte  di  identita'  e dei documenti di          riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole          sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle          esigenze    dettate    dall'evoluzione   delle   conoscenze          scientifiche  e  tecnologiche.  La  carta di identita' puo'          essere  rinnovata  a  decorrere  dal centottantesimo giorno          precedente  la  scadenza,  ovvero,  previo  pagamento delle          spese  e  dei  diritti di segreteria, a decorrere dal terzo          mese   successivo   alla   produzione   di   documenti  con          caratteristiche  tecnologiche  e funzionali innovative. Nel          rispetto  della  disciplina generale fissata dai decreti di          cui   al   presente  comma  e  nell'ambito  dei  rispettivi          ordinamenti,    le    pubbliche   amministrazioni   possono          sperimentare  modalita'  di  utilizzazione dei documenti di          cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi          o utilita'.".              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 1, del decreto-legge          28 dicembre  1998,  n.  450  (Disposizioni  per  assicurare          interventi   urgenti  di  attuazione  del  piano  sanitario          nazionale  1998-2000), convertito, con modificazioni, dalla          legge 26 febbraio 1999, n. 39, e' il seguente:              "1.  Il  Ministro  della  sanita',  ferme  restando  le          competenze  delle  regioni  di  cui  all'art.  6,  comma 2,          lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,          e'   autorizzato   ad  individuare,  con  proprio  decreto,          d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano  con le modalita' e le procedure di cui all'art. 2,          comma   10,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  come          modificata  dalla  legge  16 giugno 1998, n. 191, in ordine          alle  caratteristiche  della  carta di identita' e di altri          documenti  di riconoscimento muniti di supporto magnetico o          informatico,  le specifiche tecniche, le progettazioni e le          procedure  finalizzate  alla  realizzazione  della  tessera          sanitaria  di  cui all'art. 59, comma 50, lettera i), della          legge  27 dicembre  1997,  n.  449.  Per la progettazione e          l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria e'          autorizzata  la  spesa  di  L. 30.000 milioni, di L. 81.000          milioni  e  di  L. 50.000 milioni, rispettivamente, per gli          anni  1998,  1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve          comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.".              -  L'art. 7 della citata legge 14 ottobre 1999, n. 362,          e' il seguente:              "Art.  7 (Incentivazione sperimentale del personale non          appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del          Ministero  della  sanita'). 1. In relazione all'accresciuta          complessita'  dei  compiti  assegnati  al  Ministero  della          sanita'  in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di          prevenzione,  di  sicurezza  e  di profilassi, e allo scopo          anche  di  armonizzare  i  trattamenti economici di tutti i          dipendenti  non  appartenenti al ruolo sanitario di livello          dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e          relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del          decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il          predetto  personale, oltre alle economie di gestione, anche          quote  delle  entrate  di  cui  all'art. 5, comma 12, della          legge  29 dicembre  1990, n. 407, con conseguente riduzione          degli interventi ivi previsti.".              -  L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n.          407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di          finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente:              "12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in          vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i          diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la          prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese          a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo          conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore          economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative          entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di          programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria          del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori          predetti".              -   L'art.  14  della  legge  30 aprile  1962,  n.  283          (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo          unico  delle  leggi  sanitarie  approvato con regio decreto          27 luglio   1934,   n.   1265:  Disciplina  igienica  della          produzione  e  della  vendita  delle  sostanze alimentari e          delle bevande), e' il seguente:              "Art.  14.  -  Il personale addetto alla presentazione,          produzione,  manipolazione e vendite di sostanze alimentari          deve  essere  munito  di  apposito  libretto  di  idoneita'          sanitaria  rilasciato  dall'ufficiale  sanitario.  Esso  e'          tenuto   a   sottoporsi  a  periodiche  visite  mediche  di          controllo  e ad eventuali speciali misure profilattiche nei          modi  e  termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione          antitifico-paratifica.              E'  vietato  assumere  o  mantenere  in servizio per la          produzione,   preparazione,   manipolazione  e  vendita  di          sostanze  alimentari  personale  non munito del libretto di          idoneita' sanitaria.              I  contravventori  alla  disposizione  di  cui al primo          comma  del  presente  articolo  sono puniti con la sanzione          amministrativa  fino  a L. 60.000, ed i contravventori alle          disposizioni  di  cui  al  secondo  comma  con  la sanzione          amministrativa fino a L. 150.000.              Quest'ultima   sanzione   amministrativa   si   applica          altresi'  a  carico  di  chi,  pur  a  conoscenza di essere          affetto  da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva,          continui   ad   attendere  alla  preparazione,  produzione,          manipolazione o vendita di sostanze alimentari.".              -  Il  testo degli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1980,  n. 327          (Regolamento  di  esecuzione  della  legge 30 aprile 1962 n          283,  e  successive modificazioni, in materia di disciplina          igienica  della  produzione  e della vendita delle sostanze          alimentari e delle bevande, e' il seguente:              "Art.   37   (Libretto  di  idoneita'  sanitaria). - Il          personale    addetto    alla    produzione,   preparazione,          manipolazione  e  vendita  di  sostanze  alimentari  -  ivi          compresi  il  conduttore  dell'esercizio e i suoi familiari          che   prestino   attivita',   anche   a   titolo  gratuito,          nell'esercizio  stesso - destinato anche temporaneamente od          occasionalmente  a  venire  in contatto diretto o indiretto          con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto          di  idoneita'  sanitaria previsto dall'art. 14 della legge,          rilasciato   dall'autorita'   sanitaria   del   comune   di          residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.          3),  del  presente  regolamento,  previa  visita  medica ed          accertamenti  idonei a stabilire che il richiedente non sia          affetto  da una malattia infettiva contagiosa o da malattia          comunque  trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti          patogeni.              Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi          del  successivo  art.  40  ha validita' un anno che permane          anche  in  caso  di trasferimento del titolare da un comune          all'altro.              Per  il  rilascio  del libretto di idoneita' sanitaria,          nel  caso  che il lavoratore provenga da altro comune, deve          essere   prodotta   una   dichiarazione   della  competente          autorita'   del   comune  di  provenienza,  attestante  che          all'interessato  non  era  stato  rilasciato  in precedenza          ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di          idoneita' sanitaria.              Presso  il comune che rilascia il libretto di idoneita'          sanitaria    e'   istituito   apposito   schedario   tenuto          costantemente  aggiornato. L'autorita' sanitaria competente          ai  sensi  dell'art.  3,  comma  primo, n. 3), del presente          regolamento,  puo'  disporre  in  ogni momento accertamenti          sullo  stato  sanitario del personale di cui al primo comma          del  presente  articolo  e  adottare  i  provvedimenti  che          ritenga   necessari  ai  fini  della  tutela  della  salute          pubblica.              (Omissis)              Art. 39 (Accertamenti sanitari preventivi). - Le visite          mediche   per   il   rilascio  del  libretto  di  idoneita'          sanitaria,  quello  di  rinnovo,  come pure quelle eseguite          nell'ambito  dell'attivita'  di  controllo, sono effettuate          dai medici in servizio presso le unita' sanitarie locali.              Per  le  indagini  e  gli  accertamenti microbiologici,          sierologici,  radiologici  e  per  ogni  altro accertamento          ritenuto  necessario  a  completamento  della visita per il          rilascio  del  libretto e di quello successivo di rinnovo o          controllo,  l'autorita'  sanitaria competente si avvale dei          servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad          eseguire  gli  accertamenti  e  le  indagini  richieste o a          verificarne i risultati.              Art.  40  (Caratteristiche  del  libretto  di idoneita'          sanitaria).  -  Il libretto di idoneita' sanitaria, redatto          secondo  il  modello  E  allegato  al presente regolamento,          viene  distribuito gratuitamente entro un anno dall'entrata          in vigore del presente regolamento.              Nel libretto debbono essere annotati:                a) la  data  e  i  risultati  della  prima  visita di          accertamento  e  delle  indagini complementari a tale scopo          eseguite;                b) la  data  e  i  risultati  delle visite mediche di          controllo  o  per  il  rinnovo  del  libretto nonche' delle          relative indagini complementari;                c) la   data   delle   vaccinazioni   obbligatorie  e          facoltative  praticate, il tipo di vaccino usato, la via di          somministrazione e le eventuali reazioni.              Art.   41   (Prescrizioni   supplementari   e  garanzie          richieste  in caso di malattia del personale). - I libretti          di   idoneita'   sanitaria  del  personale  debbono  essere          conservati  sul  posto  di  lavoro  a  cura  del titolare o          conduttore  dell'esercizio,  il quale ha altresi' l'obbligo          di   presentarli  ad  ogni  i  richiesta  degli  organi  di          vigilanza.     I titolari o conduttori dell'esercizio hanno          l'obbligo   di   segnalare   immediatamente   all'autorita'          sanitaria   i   casi   sospetti  di  malattie  infettive  e          contagiose  del  personale  dipendente per l'adozione degli          eventuali   provvedimenti   conseguenziali,   ivi  compresa          l'eventuale sospensione dell'attivita' lavorativa.              I  titolari  o conduttori dell'esercizio hanno altresi'          l'obbligo  di richiedere al personale assentatosi per causa          di  malattia  per oltre cinque giorni il certificato medico          dal  quale  risulti che il lavoratore non presenta pericolo          di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine,          i  medici  curanti  od  i  medici  di cui all'art. 5, terzo          comma,  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a          rilasciare l'attestazione sopra richiesta.".              - L'art.   17,   comma   4,  lettera  c),  del  decreto          legislativo   17  marzo  1995,  n.  194  (Attuazione  della          direttiva  91/414/CEE in materia di immissione in commercio          di prodotti fitosanitari), e' il seguente:              "4.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il          Ministro  dell'ambiente,  sentita  la Conferenza permanente          Stato-regioni, adotta piani nazionali triennali per:                a)-b) (Omissis);                c) il  controllo  e  la valutazione mediante indagini          svolte  dall'istituto  superiore  di  sanita', di eventuali          effetti  dovuti alla presenza simultanea di residui di piu'          sostanze   attive  nello  stesso  alimento  o  bevanda  con          particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia          soggetti  a  specifica  normativa  al  fine  di individuare          valori  limite  cumulativi accettabili di detti residui, da          definire ai sensi dell'art. 19.".              - L'art.  17,  comma  4, lettera a), del citato decreto          legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' il seguente:              "4.  Il  Ministro  della  sanita',  di  concerto con il          Ministro  dell'ambiente,  sentita  ca Conferenza permanente          Stato-regioni, adotta piani nazionali triennali per:                a) il  controllo  e la valutazione, mediante indagini          coordinate dall'istituto superiore di sanita', di eventuali          effetti    derivanti    dall'utilizzazione   dei   prodotti          fitosanitari  sulla  salute  degli  operatori  addetti alla          produzione,  alla  distribuzione  ed  all'applicazione  dei          preparati  stessi,  nonche'  sulla salute della popolazione          esposta   a   residui   di   sostanze  attive  di  prodotti          fitosanitari    negli    alimenti,    nelle    bevande    e          nell'ambiente;".              - L'art.   8-septies,   comma  1,  del  citato  decreto          legislativo n. 502 del 1992, e' il seguente:              "Art.   8-septies   (Prestazioni   erogate   in   forma          indiretta).  -  1.  I  rimborsi  relativi  alle prestazioni          erogate  in  forma  indiretta sono definiti dalle regioni e          dalle   province   autonome  in  misura  non  superiore  al          cinquanta  per cento delle corrispondenti tariffe regionali          determinate  ai  sensi  dell'art.  8-sexies. Entro diciotto          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,          che  modifica  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.          502, e successive modificazioni, e' abolita l'assistenza in          forma   indiretta   per   le   prestazioni   di  assistenza          specialistica  ambulatoriale  e in regime di degenza. Resta          ferma   la  normativa  vigente  in  materia  di  assistenza          sanitaria all'estero.".              - Il   testo   dell'art.   1,   comma   1,  del  citato          decreto-legge  28  dicembre  1998,  n. 450, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 39, e' il          seguente:              "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore          dei  presente  decreto, il Ministro della sanita', d'intesa          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,          le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano,          adotta un programma su base nazionale per la realizzazione,          in  ciascuna  regione e provincia autonoma, in coerenza con          gli  obiettivi del piano sanitario nazionale, di una o piu'          strutture,  ubicate  nel  territorio  in modo da consentire          un'agevole  accessibilita'  da  parte  dei pazienti e delle          loro  famiglie,  dedicate  all'assistenza  palliativa  e di          supporto   prioritariamente   per  i  pazienti  affetti  da          patologia  neoplastica  terminale  che  necessitano di cure          finalizzate  ad assicurare una migliore qualita' della loro          vita  e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture          dovranno   essere  realizzate  prioritariamente  attraverso          l'adeguamento   e   la   riconversione   di  strutture,  di          proprieta'   di  aziende  sanitarie  locali  o  di  aziende          ospedaliere,  inutilizzate  anche  parzialmente,  ovvero di          strutture  che  si  siano  rese  disponibili in conseguenza          della   ristrutturazione  della  rete  ospedaliera  di  cui          all'art.  2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          e successive modificazioni,".              - Il  decreto  del  Ministro della sanita' 28 settembre          1999,  reca:  "Programma  nazionale per la realizzazione di          strutture per le cure palliative".
                           |  
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         (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
     1.  Al  fine  di  razionalizzare  alcuni  interventi  di  medicina preventiva  e  di  uniformare la legislazione italiana a quella degli altri  Stati  membri  dell'Unione  europea, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo  10,  comma  1,  della  legge  14  dicembre 1970, n. 1088; all'articolo  22,  primo  comma, le parole da: "eseguire le reazioni" fino  a:  della  scuola media", nonche' l'articolo 49 del regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967,  n.  1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del  Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 settembre  1965,  n.  1301;  l'articolo  1  del  decreto del Capo del Governo  2  dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del  14  dicembre 1926. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui all'articolo  7  della  legge  25  luglio 1956, n. 837, che prevedono l'obbligatorieta' dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue   ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  sana  e  robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi.   2.  Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le  condizioni  nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi  nonche'  le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.   3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e sulla base  della  situazione  epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali. 
                                         Note all'art. 93:              - Il  testo  dell'art. 22, primo comma, del decreto del          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1967,  n. 1518          (Regolamento  per l'applicazione del titolo III del decreto          del  Presidente  della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,          relativo   ai   servizi   di   medicina  scolastica),  come          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Per  la tutela della salute dell'igiene nelle scuole o          negli  istituti  di  educazione  e  di istruzione il medico          scolastico provvede a:                sottoporre  a  visita  medica  preliminare all'inizio          dell'anno  scolastico  tutti  i  soggetti,  allo  scopo  di          accertare   gli   eventuali   impedimenti  ad  una  normale          frequenza scolastica;                selezionare   gli  alunni  che  abbisognino  di  piu'          approfonditi accertamenti;                visitare  accuratamente  almeno  una  volta nel corso          dell'anno   gli   alunni   frequentanti,   allo   scopo  di          controllarne lo sviluppo psico-fisico;                eseguire   visite   straordinarie   o  periodiche  ai          soggetti  che  richiedono speciale osservazione ed a quelli          che  lasciano  la  scuola  definitivamente o che passano ad          altre scuole ed istituti;                avviare   a   visita   specialistica   presso  idonee          istituzioni  i  soggetti  che  hanno bisogno di particolari          accertamenti  al  fine di proporne l'eventuale assegnazione          alle  scuole speciali, alle classi differenziali o a centri          e istituzioni particolari di cura e di rieducazione.".              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),          e' il seguente:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari.".
                           |  
|   |                                Art. 94.
         (Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale)
     1.  All'articolo  65,  comma  2, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di   utilita'   sociale,   dopo   la  lettera  c-decies),  introdotta dall'articolo 6 della presente legge, e' aggiunta la seguente:   "c-undecies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello Stato,  delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche,  di  fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per  la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della  sanita'  autorizzate  dal  Ministro della sanita' con apposito decreto  che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti  sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare  delle  predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo indicate,   l'ammontare   delle  erogazioni  deducibili  per  ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della  sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il  31  marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze,   l'elenco   dei  soggetti  erogatori  e  l'ammontare  delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".   2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.   3.  Ai  fini  di  quanto  previsto  al  comma 1, il Ministro della sanita'  determina  l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente  non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002. 
                                         Note all'art. 94:              - Il  testo  dell'art.  65,  del decreto del Presidente          della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917 e' riportato          nelle note all'art. 6.              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la          Conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali),  e'  il          seguente:              "Art.  8 (Conferenza Stata-citta' ed autonamie locali e          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno".
                           |  
|   |                                Art. 95.
  (Disposizioni  in  materia  di  tutela  sanitaria degli infortuni sul                               lavoro)
     1.  Per  realizzare  l'effettiva  garanzia, di cui all'articolo 57 della  legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed  i tecnopatici di compiuto recupero della integrita' psico-fisica, comprensiva   degli  aspetti  dinamico-relazionali,  ai  sensi  degli articoli   86   ed   89   del  testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL  convenzioni  per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure  sanitarie  necessarie  ed  utili, nel rispetto del principio di continuita'  assistenziale  previsto  dalla  normativa  del  Servizio sanitario nazionale.   2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero  della  sanita'  di  concerto con il Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  inquadrano  l'erogazione delle prestazioni  di  cui  al  comma  1  nell'ambito  della programmazione sanitaria,  nazionale  e  regionale, garantendo la piena integrazione fra  i  livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli  a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture   sanitarie   e   la   disciplina   dell'autorizzazione   e dell'accreditamento per i servizi sanitari. 
                                         Note all'art. 95:              - L'art.  57  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 833          (Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale),  e'  il          seguente:              "Art.  57  (Unificazione  dei livelli delle prestazioni          sanitarie).  - Con decreti del Presidente della Repubblica,          previa   deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  su          proposta  del  Ministro  della  sanita', di concerto con il          Ministro   del   tesoro,  sentito  il  Consiglio  sanitario          nazionale,  da  emanarsi'  in conformita' a quanto previsto          dal  piano  sanitario  nazionale  di  cui all'art. 53, sono          gradualmente  unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal          piano  stesso,  le  prestazioni  sanitarie gia' erogate dai          disciolti  enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli          enti,   casse,  servizi  e  gestioni  autonome  degli  enti          previdenziali.              Con  decreti  del  Presidente  della Repubblica, previa          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto          con  i  Ministri  del  tesoro  e della sanita', ed anche in          conformita'  a  quanto  previsto  dalla  lettera f), quarto          comma    dell'art.   53,   si   provvede   a   disciplinare          l'adeguamento   della   partecipazione  contributiva  degli          assistiti   nonche'   le   modalita'  e  i  tempi  di  tale          partecipazione   in   funzione   della  soppressione  delle          strutture  mutualistiche di cui al primo comma del presente          articolo.              Sono  comunque  fatte  salve  le  prestazioni sanitarie          specifiche,  preventive, ortopediche e protesiche, erogate,          ai  sensi  delle  leggi e dei regolamenti vigenti, a favore          degli  invalidi  per  causa  di  guerra  e di servizio, dei          ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili.              Nulla  e'  innovato  alle  disposizioni del decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, per          quanto  riguarda  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria          curativa  e  riabilitativa,  che devono essere garantite, a          prescindere   dalla   iscrizione  di  cui  al  terzo  comma          dell'art.  19  della  presente  legge,  agli  invalidi  del          lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque          concorso  di  questi  ultimi al pagamento delle prestazioni          sanitarie.   Con   legge   regionale   e'  disciplinato  il          coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione          delle  anzidette  prestazioni e gli interventi sanitari che          gli  enti  previdenziali  gestori dell'assicurazione contro          gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali          pongono   in   essere,   in   favore  degli  infortunati  e          tecnopatici,  per  realizzare le finalita' medico-legali di          cui all'art. 75 della presente legge.".              - Il  testo  degli  articoli  86  e  89 del decreto del          Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo          unico  delle  disposizioni per l'assicurazione obbligatoria          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie          professionali), e' il seguente:              "Art.   86.  -  L'istituto  assicuratore  e'  tenuto  a          prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel          presente  titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72          e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la          durata   dell'inabilita'   temporanea   ed  anche  dopo  la          guarigione  clinica,  in quanto occorrano al recupero della          capacita' lavorativa.              (Omissis).              Art.  89. - Anche dopo la costituzione della rendita di          inabilita'     l'istituto    assicuratore    dispone    che          l'infortunato  si  sottoponga  a  speciali  cure  mediche e          chirurgiche    quando   siano   ritenute   utili   per   la          restaurazione  della  capacita'  lavorativa.     Durante il          periodo  delle  cure  e  fin quando l'infortunato non possa          attendere   al   proprio  lavoro,  l'Istituto  assicuratore          integra  la  rendita di inabilita' fino alla misura massima          dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta.              In  caso  di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle          cure  di  cui  al primo comma si provvede a norma dell'art.          87.              Qualora   il   collegio   arbitrale   medico  riconosca          ingiustificato  il  rifiuto,  l'istituto  assicuratore puo'          disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura          da determinarsi dal collegio stesso.              Sono  applicabili  per  le  cure  chirurgiche di cui al          presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.              L'Istituto  assicuratore  puo'  anche stipulare accordi          con   istituti   all'uopo  autorizzati  per  facilitare  la          rieducazione professionale.              La   stipulazione   di   detti   accordi   deve  essere          preventivamente autorizzata di volta in volta, dal Ministro          per il lavoro e la previdenza sociale.".              - L'art.  13  del decreto legislativo 23 febbraio 2000,          n.  38 (disposizioni in materia di assicurazione contro gli          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali, a norma          dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),          e' il seguente:              "Art.  13  (Danno  biologico).  -  1.  In  attesa della          definizione  di carattere generale di danno biologico e dei          criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il          presente  articolo  definisce, in via sperimentale, ai fini          della  tutela  dell'assicurazione  obbligatoria  contro gli          infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali il danno          biologico   come  la  lesione  all'integrita'  psicofisica,          suscettibile  di  valutazione medico legale, della persona.          Le  prestazioni  per  il  ristoro  del danno biologico sono          determinate  in  misura  indipendente  dalla  capacita'  di          produzione del reddito del danneggiato.              2.  In  caso di danno biologico, i danni conseguenti ad          infortuni   sul   lavoro   e   a   malattie   professionali          verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata          in  vigore  del  decreto  ministeriale  di  cui al comma 3,          l'INAIL  nell'ambito  del  sistema  d'indennizzo e sostegno          sociale,  in  luogo  della  prestazione di cui all'art. 66,          primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo          previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:                a) le    menomazioni    conseguenti    alle   lesioni          dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate          in   base   a   specifica   "tabella  delle  menomazioni  ,          comprensiva     dogli     aspetti     dinamico-relazionali.          L'indennizzo  delle  menomazioni' di grado pari o superiore          al  6  per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in          capitale,  dal  16  per  cento e' erogato in rendita, nella          misura  indicata  nell'apposita  "tabella  indennizzo danno          biologico  .  Per  l'applicazione  di  tale  tabella  si fa          riferimento   all'eta'  dell'assicurato  al  momento  della          guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91          del testo unico;                b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per          cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di          rendita  per  l'indennizzo  delle conseguenze delle stesse,          commisurata  al  grado della menomazione, alla retribuzione          dell'assicurato  e  al  coefficiente  di  cui  all'apposita          "tabella  dei  coefficienti  ,  che costituiscono indici di          determinazione   della   percentuale   di  retribuzione  da          prendere  in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze          patrimoniali,  in  relazione  alla  categoria  di attivita'          lavorativa   di   appartenenza   dell'assicurato   e   alla          ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata          con  le  modalita'  e  i  criteri previsti dal testo unico,          viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella          dei  coefficienti  .  La  corrispondente  quota di rendita,          rapportata  al  grado  di  menomazione, e' liquidata con le          modalita' e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.              3.  Le  tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi          criteri   applicativi   e  i  successivi  adeguamenti  sono          approvati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della          previdenza   sociale   su   delibera   del   consiglio   di          amministrazione  dell'INAIL. In sede di prima attuazione il          decreto  ministeriale  e' emanato entro trenta giorni dalla          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.              4.  Entro  dieci  anni  dalla  data  dell'infortunio, o          quindici   anni  se  trattasi  di  malattia  professionale,          qualora  le  condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito          senza  postumi  d'invalidita'  permanente o con postumi che          non   raggiungono  il  minimo  per  l'indennizzabilita'  in          capitale  o  per  l'indennizzabilita' in rendita, dovessero          aggravarsi  in conseguenza dell'infortunio o della malattia          professionale  in misura da raggiungere l'indennizzabilita'          in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere          all'istituto  assicuratore  la  liquidazione del capitale o          della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini          stabiliti  per  la  revisione  della  rendita  in  caso  di          aggravamento.   L'importo   della   rendita   e'  decurtato          dell'importo  dell'eventuale  indennizzo  in  capitale gia'          corrisposto.  La revisione dell'indennizzo in capitale, per          aggravamento  della menomazione sopravvenuto nei termini di          cui  sopra,  puo'  avvenire una sola volta, Per le malattie          neoplastiche,  per  la  silicosi  e  l'asbestosi  e  per le          malattie   infettive   e   parassitarie   la   domanda   di          aggravamento,  ai  fini  della  liquidazione della rendita,          puo'  essere  presentata  anche oltre i limiti temporali di          cui  sopra,  con  scadenze  quinquennali  dalla  precedente          revisione.              5. Nel  caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o          piu'   eventi  lesivi  rientranti  nella  disciplina  delle          presenti  disposizioni,  subisca  un nuovo evento lesivo si          procede  alla  valutazione  complessiva dei postumi ed alla          liquidazione  di  un'unica  rendita  o  dell'indennizzo  in          capitale   corrispondente   al   grado   complessivo  della          menomazione  dell'integrita'  psicofisica.  L'importo della          nuova  rendita  o  del  nuovo  indennizzo  in  capitale  e'          decurtato   dell'importo   dell'eventuale   indennizzo   in          capitale gia' corrisposto e non recuperato.              6.  Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica          causato  da infortunio sul lavoro o malattia professionale,          quando   risulti   aggravato  da  menomazioni  preesistenti          concorrenti  derivanti  da  fatti  estranei  al lavoro o da          infortuni   o   malattie   professionali   verificatisi   o          denunciate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del          decreto  ministeriale  di cui al comma 3 e non indennizzati          in  rendita,  deve  essere  rapportato  non  all'integrita'          psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle          preesistenti  menomazioni,  il  rapporto e' espresso da una          frazione   in   cui   il   denominatore   indica  il  grado          d'integrita'  psicofisica  preesistente  e il numeratore la          differenza  tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica          residuato  dopo  l'infortunio  o la malattia professionale.          Quando  per le conseguenze degli infortuni o delle malattie          professionali verificatisi o denunciate prima della data di          entrata  in vigore del decreto ministeriale di cui al comma          3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato          in   capitale  ai  sensi  del  testo  unico,  il  grado  di          menomazione  conseguente  al  nuovo infortunio o alla nuova          malattia  professionale  viene  valutato senza tenere conto          delle  preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera'          a  percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza          di   infortuni  o  malattie  professionali  verificatisi  o          denunciate prima della data sopra indicata.              7.  La  misura  della rendita puo' essere riveduta, nei          modi  e  nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del          testo  unico.  La  rendita  puo' anche essere soppressa nel          caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del          minimo  indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il          grado  di  menomazione  accertato  sia  compreso nel limite          indennizzabile  in capitale, viene corrisposto l'indennizzo          in    capitale    calcolato    con   riferimento   all'eta'          dell'assicurato   al   momento   della  soppressione  della          rendita.              8.  Quando  per  le  condizioni  della  lesione non sia          ancora  accertabile il grado di menomazione dell'integrita'          psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri          nei   limiti   dell'indennizzo   in   capitale,  l'istituto          assicuratore  puo'  liquidare  un indennizzo in capitale in          misura  provvisoria,  dandone comunicazione all'interessato          entro   trenta   giorni   dalla  data  di  ricevimento  del          certificato     medico     constatante     la    cessazione          dell'inabilita'   temporanea   assoluta,   con  riserva  di          procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e          non  oltre  un  anno dalla data di ricevimento del predetto          certificato  medico.  In  ogni caso l'indennizzo definitivo          non   puo'   essere  inferiore  a  quello  provvisoriamente          liquidato.              9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che          l'istituto  assicuratore  abbia corrisposto l'indennizzo in          capitale,  e'  dovuto  un indennizzo proporzionale al tempo          trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.              10.  Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si          fa  riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui          al comma 2, lettera b).              11.    Per   quanto   non   previsto   dalle   presenti          disposizioni,  si  applica la normativa del testo unico, in          quanto compatibile.              12.  All'onere  derivante  dalla prima applicazione del          presente  articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si          fa   fronte  con  un'addizionale  sui  premi  e  contributi          assicurativi  nella misura e con le modalita' stabilite con          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale          di cui al comma 3.".
                           |  
|   |                                Art. 96.
             (Potenziamento delle strutture di radioterapia)
     1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le  strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti  dal  citato  articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   2.  Al  fine  di  consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM),  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950,  n.  553,  lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001. 
                                         Note all'art. 96:              - L'art.  28,  comma 12, della citata legge 23 dicembre          1999, n. 488, e' il seguente:              "12. Per consentire il potenziamento delle strutture di          radioterapia   nell'ambito   dei   programmi   di  edilizia          sanitaria  di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.          67,  e'  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi          per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002".              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile          1950,   n.   553  reca:  "Erezione  in  ente  morale  della          Fondazione "Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.)".
                           |  
|   |                                Art. 97.
  (Interventi  a  favore  dei  cittadini  affetti dal morbo di Hansen e              dalla sindrome di Down nonche' disabili)
     1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2001,  le  misure  del sussidio spettante   ai  cittadini  affetti  dal  morbo  di  Hansen,  previste dall'articolo  1,  comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,  entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa  legge  n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.   2.  I  cittadini  affetti  dalla  sindrome  di  Down  e i soggetti portatori  di gravi menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite  mediche,  finalizzate  all'accertamento della disabilita', ad esclusione  dei  casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.   3.  In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328,  a  favore  delle  persone  con  disabilita'  fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per il  riordino  dell'indennita'  di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi. 
                                         Note all'art. 97:              - L'art.  1,  comma  1, della legge 27 ottobre 1993, n.          433 (Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e          loro familiari), e' il seguente:              "1.  A  decorrere  dal  10  gennaio  1993 l'entita' del          sussidio  spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo          di  Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge          31  marzo  1980,  n. 126, come sostituito dall'art. 1 della          legge  24  gennaio  1986,  n.  31,  e'  rivalutata nel modo          seguente:                a) i  cittadini  assistiti  in  luogo  di  cura hanno          diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere;                b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al          sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere;                c) il  sussidio  e' integrato di L. 5.750 giornaliere          per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino          al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e          non titolari di reddito proprio;                d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini          affetti  da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella          misura  concorrente  alla  formazione  di  un reddito annuo          netto di L. 18.400.000.".              - La  legge 31 marzo 1980, n. 126 reca: "Indirizzo alle          regioni   in   materia   di   provvidenze  a  favore  degli          lianseniani  e  loro  familiari".     - La legge 24 gennaio          1986,  n.  31 reca: "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n.          126,  e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di          indirizzo  alle  regioni in materia di provvidenze a favore          degli  banseniani  e loro familiari".     - L'art. 24 della          legge   8  novembre  2000,  n.  328  (Legge-quadro  per  la          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi          sociali), e' il seguente:              "Art.  24  (Delega  al  Governo  per  il riordino degli          emolumenti  derivanti  da  invalidita'  civile,  cecita'  e          sardomutismo).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad emanare,          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  nel  rispetto  del principio della          separazione  tra spesa assistenziale e spesa previdenziale,          senza   nuovi  o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica,  un  decreto  legislativo  recante  norme  per il          riordino  degli  assegni  e  delle  indennita' spettanti ai          sensi  delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970,          n.  381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11          febbraio 1980,  n.  18,  e  successive modificazioni, sulla          base dei seguenti principi e criteri direttivi:                a) riclassificazione   delle   indennita'   e   degli          assegni,  e  dei  relativi  importi,  che non determini una          riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri          aggiuntivi  rispetto  a  quelli  determinati dall'andamento          tendenziale   degli   attuali  trattamenti  previsti  dalle          disposizioni    richiamate    dal    presente   comma.   La          riclassificazione  tiene inoltre conto delle funzioni a cui          gli  emolumenti  assolvono,  come  misure di contrasto alla          poverta'   o   come   incentivi   per  la  rimozione  delle          limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di          handicap,  per la valorizzazione delle capacita' funzionali          del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica,          prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:                  1) reddito  minimo  per la disabilita' totale a cui          fare  afferire  pensioni e assegni che hanno la funzione di          integrare,   a   seguito  della  minorazione,  la  niancata          produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave          disabilita,  e cumulabile con l'indennita' di cui al numero          3.1) della presente lettera;                  2) reddito  minimo  per  la disabilita' parziale, a          cui  fare  afferire  indennita'  e  assegni  concessi  alle          persone  con diversi gradi di minorazione fisica e psichica          per  favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di          formazione   e   lavoro   di   cui   al   decreto-legge  30          ottobre 1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla          legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni,          alla  legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16          maggio  1994,  n. 299, convertito, con modificazioni, dalla          legge  19  luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui          al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare          anche  temporaneamente  nella  fase di avvio al lavoro e da          revocare al momento dell'inserimento definitivo;                  3) indennita'  per  favorire  la vita autonoma e la          comunicazione,   commisurata  alla  gravita',  nonche'  per          consentire  assistenza  e  sorveglianza continue a soggetti          con  gravi  limitazioni  dell'autonomia.  A tale indennita'          afferiscono  gli emolumenti concessi, alla data di entra'ta          in  vigore  della  presente  legge,  per gravi disabilita',          totale  non  autosufficienza  e  non  deambulazione, con lo          scopo   di  rimuovere  l'esclusione  sociale,  favorire  la          comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita'          grave  o  totale  non autosufficienza a domicilio, anche in          presenza  di  spese personali aggiuntive. L'indennita' puo'          essere  concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non          cumulabili:                    3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi          o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;                    3.2)  indennita'  di  cura  e  di  assistenza per          ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;                b) cumulabilita'   dell'indennita'   di   cura  e  di          assistenza  di  cui  alla  lettera  a), numero 3.2), con il          reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23;                c) fissazione dei requisiti psico-fisici e redditiali          individuali   che   danno   luogo  alla  concessione  degli          emolumenti  di  cui  ai numeri 1) e 2) della lettera a) del          presente  comma  secondo quanto previsto dall'art. 1, comma          1,  secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 109;                d) corresponsione  dei  nuovi  trattamenti per coloro          che  non  sono  titolari  di  pensioni  e  indennita'  dopo          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del          decreto    legislativo,    prevedendo   nello   stesso   la          equiparazione  tra  gli  emolumenti richiesti nella domanda          presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;                e) equiparazione  e  ricollocazione  delle indennita'          gia'  percepite  e  in  atto nel termine massimo di un anno          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;                f) disciplina  del  regime transitorio, fatti salvi i          diritti  acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni          e indennita';                g) riconoscimento  degli emolumenti anche ai disabili          o  agli  anziani  ospitati  in  strutture  residenziali, in          termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati,          prevedendo   l'utilizzo  di  parte  degli  emolumenti  come          partecipazione  alla  spesa per l'assistenza fornita, ferma          restando  la  conservazione  di  una  quota, pari al 50 per          cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23,          a diretto beneficio dell'assistito;                h) revisione  e  snellimento delle procedure relative          all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione          delle  prestazioni  spettanti,  secondo  il principio della          unificazione    delle    competenze,    anche    prevedendo          l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri          e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al          presente   articolo,   tenuto   conto  di  quanto  previsto          dall'art.  4  della  legge  5  febbraio 1992,  n.  104, dal          decreto  legislativo  30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla          Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed          handicap  -  International  classification  of impairments,          disabilities     and     handicaps     (ICIDH),    adottata          dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita';  definizione          delle  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza dei          requisiti medesimi.              2. Sullo  schema di decreto legislativo di cui al comma          l  sono  acquisiti  l'intesa con la Conferenza unificata di          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281,  nonche'  i  pareri  degli  enti  e delle associazioni          nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1,          lettere  a)  e  b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e          successive      modificazioni,     delle     organizzazioni          sindacali maggiormente  rappresentative a livello nazionale          e  delle  associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di          decreto   legislativo  e'  successivamente  trasmesso  alle          Camere   per   l'espressione  del  parere  da  parte  delle          competenti  Commissioni  parlamentari,  che  si pronunciano          entro trenta giorni dalla data di assegnazione".
                           |  
|   |                                Art. 98.
             (Interventi per la tutela della saluto mentale)
     1.  Per  l'anno  2001,  al fine di promuovere la realizzazione del progetto  obiettivo  "Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 22 novembre 1999, e' istituito presso  il  Ministero della sanita' un fondo di lire tre miliardi per la  realizzazione  di  un  programma nazionale, adottato dal Ministro della  sanita'  previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  per  la  realizzazione  in ciascuna regione o provincia autonoma  di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto,   in   particolare,  interventi  in  ambiente  scolastico  e interventi  di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.   2.  Per  l'anno  2001,  il fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire  un  miliardo  per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione  e  di  informazione  contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale.   3.  All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e  successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  "I  beni mobili e immobili degli ex ospedali  psichiatrici,  gia'  assegnati  o da destinare alle aziende sanitarie  locali  o  alle  aziende  ospedaliere, sono da esse a loro volta  destinati  alla  produzione  di  reddito attraverso la vendita anche  parziale  degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici,   o  la  locazione.  I  redditi  prodotti  sono  utilizzati prioritariamente  per  la realizzazione di strutture territoriali, in particolare  residenziali,  nonche'  di  centri  diurni con attivita' riabilitative   destinate  ai  malati  mentali  in  attuazione  degli interventi   previsti   dal   piano  sanitario  nazionale  1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal   progetto  obiettivo  tutela  della  salute  mentale  1998-2000" approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 274 del 22 novembre 1999.   Qualora   risultino   disponibili   ulteriori   somme,   dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le  aziende  sanitarie  potranno  utilizzare  per  altre attivita' di carattere sanitario". 
                                         Note all'art. 98:              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10          novembre  1999,  reca: "Approvazione del progetto obiettivo          "Tutela salute mentale 1998-2000 ".              - L'art.  3,  comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.          724 e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione          della  finanza  pubblica),  come modificato dalla legge qui          pubblicata,   e'  il  seguente:      "5. Nel  quadro  delle          attivazioni   delle  strutture  residenziali  previste  dal          progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996 ,          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 7          aprile  1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del          22   aprile   1994,  utilizzando  se  necessario  anche  le          strutture    ospedaliere    disattivate    o   riconvertite          nell'ambito  del  processo  di  ristrutturazione della rete          ospedaliera,   le  regioni  provvedono  alla  chiusura  dei          residui  ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I          beni  mobili  e  immobili  degli ex ospedaili psichiatrici,          gia'  assegnati o da destinare alle aziende sanitane locali          o  alle  aziende  ospedaliere,  sono  da  esse a loro volta          destinati  alla produzione di reddito attraverso la vendita          anche  parziale degli stessi, con diritto di prelazione per          gli  enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono          utilizzati   prioritariamente   per   la  realizzazione  di          strutture territonali, in particolare residenziali, nonche'          di  centri  diurni con attivita' riabilitative destinate ai          malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal          piano  sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto          dei  Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal          progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000 ,          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10          novembre  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274          del   22   novembre  1999.  Qualora  risultino  disponibili          ulteriori  somme,  dopo l'attuazione di quanto previsto dal          terzo  periodo  del  presente  comma,  le  aziende sanitane          potranno  utilizzarle  per  altre  attivita'  di  carattere          sanitario".              - Il  decreto dei Presidente della Repubblica 23 luglio          1998,  concerne "Approvazione del Piano sanitario nazionale          per il triennio 1998-2000".     - Il decreto del Presidente          della  Repubblica 10 novembre 1999, reca: "Approvazione del          progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000 ".
                           |  
|   |                                Art. 99.
                (Misure per la profilassi internazionale)
     1.   Per   l'assolvimento   dei  maggiori  compiti  di  profilassi internazionale,   il   Ministero  della  sanita'  e'  autorizzato  ad avvalersi,  fino al 30 giugno 2002, delle unita' di personale medico, tecnico-sanitario  ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della   legge   16   dicembre   1999,  n.  494.  All'onere  derivante dall'attuazione  del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni,  si  provvede  mediante la quota dello stanziamento previsto dal  comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001. 
                                         Note all'art. 99:              -  L'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n.          494  (Disposizioni  temporanee per agevolare gli interventi          ed  i  servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno          2000), e' il seguente:              "2.  Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e          fino  al  30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di          profilassi  internazionale  e'  autorizzato  ad  avvalersi,          mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite          complessivo  di  centosessanta unita', di medici, personale          tecnico-sanitario  ed amministrativo, non appartenenti alla          pubblica  amministrazione.  Gli  incarichi  sono  conferiti          mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della          sanita'".              -  L'art.  12,  comma  4, della citata legge n. 494 del          1999, e' il seguente:              "4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente          articolo,  nel  limite  massimo  di  lire 7.800 milioni per          l'anno  2000  e  di  lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si          provvede  mediante  utilizzo  delle proiezioni per gli anni          medesimi  degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero della sanita'.".
                           |  
|   |                                Art. 100.
  (Provvidenze  in  favore  degli  allevamenti  ovini  e degli impianti                              avicoli)
     1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione  delle  misure  di  cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218,  e'  incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare  fronte  ai  danni  provocati  dalla malattia della "lingua blu" negli  allevamenti  ovini  e  dell'influenza  aviaria  negli impianti avicoli. 
                                         Nota all'art. 100:              -  La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: "Misure per la          lotta   contro   l'afta   epizootica   ed   altre  malattie          epizootiche degli animali".
                           |  
|   |                                Art. 101.
      (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
     1.  Al  fine  di  adeguare  le  risorse  attribuite  alla  regione Friuli-Venezia  Giulia  con  le  disposizioni  di cui all'articolo 1, commi  144,  145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima  la  somma  di  lire  25  miliardi  a  decorrere  dal  2002, aumentabili  di  lire  25  miliardi  annue  per  ogni  anno  fino  al raggiungimento  dell'importo  di  lire  200  miliardi,  a  titolo  di anticipazione  sulle  maggiori  compartecipazioni  ai tributi statali che,  a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la  proiezione  pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale. 
                                         Nota all'art. 101:              -  Il  testo  dell'art.  1,  commi 144, 145, 146 e 147,          della   citata  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e'  il          seguente:              "144.  A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del          Fondo  sanitario  nazionale  a  carico dello Stato a favore          della   regione   Friuli-Venzia   Giulia  che  provvede  al          finanziamento  dell'assistenza sanitaria con i proventi dei          contributi  sanitari  e  con  risorse del proprio bilancio.          Dalla  stessa  data gli oneri previsti a carico dello Stato          derivanti  dai  mutui  non  ancora  stipulati dalla regione          Friuli-Venezia  Giulia,  a  copertura  dei  disavanzi delle          aziende  sanitarie  per  gli  anni successivi al 1994, sono          fronteggiati dalla regione medesima.              145.  Per  le finalita' di cui al comma 144 e sino alla          data  di  applicazione  di quanto disposto al comma 146, le          quote    fisse    dei   tributi   devoluti   alla   regione          Friuli-Venezia  Giulia, ai sensi dell'art. 49, primo comma,          dello  statuto  speciale approvato con legge costituzionale          31 gennaio  1963,  n.  1,  e successive modificazioni, sono          attribuite,  rispettivamente,  in  ragione di cinque decimi          con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del          primo comma del citato art. 49.              146.  Dalla  data  di inizio dell'efficacia delle norme          attuative    dello    statuto    speciale   della   regione          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale          31 gennaio  1963,  n.  1,  e  successive  modificazioni, in          relazione  alle modifiche apportate dall'art. 5 della legge          costituzionale  23 settembre  1993,  n.  2,  al primo comma          dell'art.  49 del citato statuto speciale, ai numeri 1), 3)          e  4),  le  parole:  "quattro decimi" sono sostituite dalle          seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro          decimi"  sono  sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e          mezzo".              147.  A  decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150          miliardi prevista dal comma l dell'art. l del decreto-legge          30 dicembre  1995,  n.  567, convertito, con modificazioni,          dalla  legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle          somme  attribuite  ai  sensi  della  disposizione di cui al          comma 145.".
                           |  
|   |                                Art. 102.
             (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
     1.  L'articolo  15  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, come modificato  dall'articolo  2  del  decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e' sostituito dal seguente:   "Art.  15.  -  (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti).  -  1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni,  con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad  oggetto  esclusivo  l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta  e  contributivi  maturati  e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.   2.  Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche'  alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti,  in  quanto  compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti  pubblici  previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di  crediti  di  imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti,  devono  intendersi  riferiti  ad  uno  o piu' decreti del Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.   3.  Il  ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene  destinato  al  rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo  modalita'  da  definire con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze".   2.  Il  comma  3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:   "3.  Fatti  comunque  salvi  accordi  tra  le  parti conformi alle condizioni  economiche  normalmente definite sul mercato, a decorrere dal  1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri  enti  pubblici,  affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo  presso  un  istituto  di  credito, deve essere corrisposto un interesse  pari  al  tasso  ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca  d'Italia  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213".   3.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,   cessa   per   gli   enti  cessionari  la  facolta'  prevista dall'articolo  1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire  i  crediti  ad  essi  ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica,  a  conguaglio  delle anticipazioni  di  cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.   4.  All'articolo  13,  comma  1,  terzo  periodo,  della  legge 23 dicembre  1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti  parole:  "tra  primarie  societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione".   5.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi  della  cartolarizzazione  dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001. 
                                         Note all'art. 102:              -  Il  testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1999,          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale          e  pluriennale  dello Stato. Legge finanziaria 2000), cosi'          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  48  (Operazioni  in  titoli di Stato sul mercato          secondario  e  gestione della liquidita'). - 1. (Aggiungere          un comma all'art. 8, legge 22 dicembre 1984, n. 887).              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  puo'  autorizzare  interventi di          gestione  delle  disponibilita'  liquide  degli  enti della          pubblica   amministrazione,   al   fine  di  aumentarne  la          redditivita',  affidandone il coordinamento al Dipartimento          del  tesoro,  anche  per  le  valutazioni di compatibilita'          finanziaria.              3.  Fatti  comunque  salvi  gli  accordi  tra  le parti          conformi  alle  condizioni  economiche normalmente definite          sul  mercato,  a  decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le          somme  di  pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici,          affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso          un   istituto   di  credito,  deve  essere  corrisposto  un          interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato          dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  2 del decreto          legislativo 24 giugno 1998, n. 213".              -   Il   testo  dell'art.  2  del  decreto  legislativo          24 giugno  1998,  n.  213  (Disposizioni per l'introduzione          dell'euro  nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,          comma  1,  della  legge  17 dicembre  1997,  n. 433), e' il          seguente:              "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere          dal  1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni          la  Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui          misura  sostituisce  quella  della  cessata ragione normale          dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1          della    legge    7 febbraio   1992,   n.   82,   al   fine          dell'applicazione  agli strumenti giuridici che vi facciano          rinvio  quale  parametro  di  riferimento.  Detto  tasso e'          inizialmente  determinato nella misura dell'ultimo tasso di          sconto  e  successivamente modificato dal Governatore della          Banca  d'Italia,  con  proprio provvedimento da pubblicarsi          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo          conto  delle  variazioni riguardanti lo strumento monetario          adottato dalla Banca centrale europea che la Banca d'Italia          considerera'  piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto          in  termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo          di effetto.              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri          finanziari   di   indicizzazione   venuti  meno  a  seguito          dell'introduzione  dell'euro si considerano automaticamente          sostituiti  dai  nuovi  parametri finanziari che il mercato          nel  quale  i parametri cessati venivano rilevati adotta in          loro  sostituzione.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e          della  programmazione economica, sentita la Banca d'Italia,          dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione.              3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica          si  fa  ricorso,  in  mancanza  di  una  diversa previsione          contenuta  negli  strumenti  giuridici  o  di accordo sulla          determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore          unico  o  ad  un  collegio  di tre arbitratori se il valore          dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni.              4.  Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle          parti  o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza          di  chi  vi  ha interesse, dal presidente del tribunale del          luogo ove il contratto e' stato concluso.              5.   Gli   arbitratori,   entro  quarantacinque  giorni          dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo          di  altri  quarantacinque  giorni, determinano il parametro          sostitutivo           assicurandone           l'equivalenza          economico-finanziaria  rispetto  al  parametro  cessato. Il          compenso  degli  arbitratori  e'  a carico delle parti. Per          quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del          codice civile".              -  Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.          370  (Norme  in  materia  di  attribuzioni e di trattamento          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per          assicurare   il   pagamento  delle  pensioni  INPS)  e'  il          seguente:              "Art.  16  (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il          servizio     relativo     ai     pagamenti,     da    parte          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle          varie   forme   di   assicurazione  per  l'invalidita',  la          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale          della   previdenza   sociale,   quest'ultimo  e'  tenuto  a          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la          Tesoreria   centrale,  almeno  cinque  giorni  prima  della          scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.              Per  la  precostituzione del fondo di cui al precedente          comma,  l'Istituto,  in  caso  di  disavanzo delle gestioni          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, si avvale          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive          da esso amministrate.              In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma          sono   autorizzate   per   il   pagamento   delle  pensioni          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei          limiti   delle   somme   dovute  dallo  Stato  all'Istituto          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi          previsti  dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.          1827,  saranno  per  contro  regolati i debiti contributivi          dello  Stato  verso  l'Istituto  nazionale della previdenza          sociale.              Qualora   si   manifestino   esigenze   finanziarie  di          carattere  eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro puo'          disporre  che  siano superati i limiti di cui al precedente          comma.              In  tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'          dovuto  da  parte  dell'Istituto un interesse in misura non          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla Banca di          emissione.              Con  decreto  del Ministro per il tesoro sono stabilite          le modalita' di attuazione del presente articolo".              -  Il  testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge,          n. 448/1998 e' cosi' modificato dalla presente legge:              "1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  8  del          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  i          crediti   contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori  per          interessi,  le sanzioni e le somme aggiuntive come definite          all'art.  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre          1996,   n.   662,   e   successive  modificazioni,  vantati          dall'INPS,  gia'  maturati e quelli che matureranno sino al          31 dicembre  2001,  sono ceduti a titolo oneroso, in massa,          anche  al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal          fine  l'INPS  si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti  con          comprovata    esperienza   tecnico-economica   scelti   con          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica secondo procedure competitive tra          primarie  banche  italiane  ed  estere.  L'INPS  si  avvale          altresi'   di  un  consulente  terzo  per  il  monitoraggio          dell'operazione    di    cartolarizzazione,    scelto   con          l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica secondo procedure competitive. Il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  sulla  base  di  apposita  relazione presentata          dall'INPS,   riferisce  al  Parlamento  ogni  sei  mesi,  a          decorrere  dalla data di costituzione della societa' di cui          al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti".
                           |  
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  (Utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle  licenze  UMTS  e norme in  materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
     1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e'  istituito un fondo destinato  al  finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle  tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto  "Genoma",  nonche'  per il finanziamento di progetti per lo sviluppo  della  societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle    nuove    tecnologie    nella    pubblica    amministrazione, all'informatizzazione  della  pubblica  amministrazione,  compreso il monitoraggio  della  spesa,  allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla  formazione  all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle  emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e  delle  nuove  tecnologie,  alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni.  La  dotazione  del fondo e' determinata in misura pari  al  10  per  cento  dei  proventi  derivanti dal rilascio delle licenze  individuali  per  i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.   Alla   ripartizione   del   fondo   tra   le   diverse finalizzazioni,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3 del presente  articolo  e  dall'articolo  112  provvede  il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  competente,  d'intesa  con  il  Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati.   3.  Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno  2001,  e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa  per  i  cittadini  italiani che compiono diciotto anni nel corso   del   2001.  Il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  promuove  la  stipula  di  una  convenzione  tra le imprese  del  settore  delle  tecnologie  della  informazione e della comunicazione,  le  imprese  del  credito  bancario  e  il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le  migliori  possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa  per  l'acquisto,  con particolare riguardo alle iniziative economiche  in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie  della  informazione  e  della comunicazione e di corsi di formazione  a  distanza,  per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare  entro  il  2005.  La  convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto  dal  titolare  della  carta  di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai  casi  di  insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate  a  tale  fine  dalla  legge  finanziaria.  Con decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  sono determinate  le  procedure  e  le  modalita'  per  l'esercizio  delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.   4.  Il  istituito,  presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della   programmazione  economica,  un  Fondo  di  garanzia,  la  cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti  erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo  107  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che  effettuino  operazioni  di  credito  al  consumo  in  attuazione dell'accordo  firmato  in  data  17  marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma  denominato  "PC  per gli studenti" diretto alla diffusione delle  tecnologie  informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del  Fondo  non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'.   5.  Per  lo  sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero  dell'Industria,  del commercio e dell'artigianato provvede alla  concessione,  nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che  puo'  essere  utilizzato  dal soggetto beneficiario i una o piu' soluzioni,  per  i  versamenti  di  cui  all'articolo  17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il  termine  massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.  Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero,   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  adotta  specifiche  misure  per  la  concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.   6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5  si  provvede  tramite  bandi  pubblici, nei quali sono indicate le tipologie  dei  soggetti  destinatari degli interventi, con priorita' verso  forme  associative  e  consortili tra piccole e medie imprese, mirando  a  favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili  e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali  internet.  I  contributi in conto capitale di cui al comma 5 non  sono  cumulabili  con  il  credito di imposta di cui allo stesso comma.  Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione  del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti  nel  limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni.   Per   la   gestione  dei  predetti  interventi  il  Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a  carico  degli  stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sono determinate,  nel  limite  delle  risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso  a  ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al  comma  5 e' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17  febbraio  1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti  di  imposta  e  lire  30  miliardi  per  contributi in conto capitale. 
                                         Note all'art. 103:              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali), e' il seguente:              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno".              -  Il  testo  dell'art.  107  del  decreto  legislativo          1 settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi in          materia bancaria e creditizia), e' il seguente:              "Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il Ministro del          tesoro,  sentite  la  Banca d'Italia e la CONSOB, determina          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla          dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla          Banca d'Italia.              2.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La Banca          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  Banca          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad          assicurarne il regolare esercizio.              3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le          modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, segnalazioni          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.              4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare ispezioni con          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti          ritenuti necessari.              4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del          presente decreto.              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli          articoli  86,  commi  6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal          comma  l  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione  di          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le          disposizioni dell'art. 47".              -   Il  testo  dell'art.  21  del  decreto  legislativo          31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al          settore  del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della          legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:              "Art.  21  (Commercio  elettronico).  - 1. Il Ministero          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato promuove          l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni          volte a:                a) sostenere  una  crescita  equilibrata  del mercato          elettronico;                b) tutelare gli interessi dei consumatori;                c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione          ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del          servizio;                d) predisporre   azioni   specifiche   finalizzate  a          migliorare  la  competitivita'  globale  delle imprese, con          particolare   riferimento   alle   piccole  e  alle  medie,          attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;                e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione          di   qualita'   volte  a  garantire  l'affidabilita'  degli          operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;                f)  garantire  la partecipazione italiana al processo          di  cooperazione  e  negoziazione europea ed internazionale          per lo sviluppo del commercio elettronico.              2.  Per  le  azioni  di  cui  al  comma  1 il Ministero          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  puo'          stipulare  convenzioni  e accordi di programma con soggetti          pubblici  o  privati  interessati, nonche' con associazioni          rappresentative delle imprese e dei consumatori".              -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle          dichiarazioni), e' il seguente:              "Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate          successivamente alla data di entrata in vigore del presente          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la          data di presentazione della dichiarazione successiva.              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano          i crediti e i debiti relativi:                a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionai          e  alle  ritenute  alla  fonte riscosse mediante versamento          diretto  ai  sensi  dell'art.  3 del decreto del Presidente          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute          di  cui  al  secondo comma del citato art. 3 resta ferma la          facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la competente          sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso          non e' ammessa la compensazione;                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai          soggetti di cui all'art. 74;                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi          e dell'imposta sul valore aggiunto;                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;                d-bis)  [all'addizionale  regionale  all'imposta  sul          reddito delle persone fisiche];                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate          da enti previdenziali, comprese le quote associative;                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento          rateale ai sensi dell'art. 20;                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,          n. 85;                h-ter)  alle  altre  imposte,  le tasse e le sanzioni          individuate con decreto del Ministro delle finanze.              2-bis.  Non  sono  ammessi alla compensazione di cui al          comma  2  i  crediti  ed  i debiti relativi all'imposta sul          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".              -   Il   testo   dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto          legislativo  31 marzo  1998,  n.  123  (Disposizioni per la          razionalizzazione  degli  interventi  di  sostegno pubblico          alle  imprese,  a  norma  dell'art. 4, comma 4, lettera c),          della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente:              "2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto          competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o          di   erogazione,  tenuto  conto  della  complessita'  degli          adempimenti  di natura tecnica o gestionale, possono essere          stipulate  convenzioni,  le cui obbligazioni sono di natura          privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari          requisiti   tecnici,   organizzativi   e  di  terzieta'  in          relazione   allo   svolgimento  delle  predette  attivita',          selezionati  tramite  le  procedure  di  gara  previste dal          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157.  Gli  oneri          derivanti  dalle  convenzioni  in  misura  non  superiore a          quanto  determinato  in  sede  di aggiudicazione della gara          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni          si  riferiscono:  in  ogni caso e' disposto il pagamento di          penali  in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario          in  misura  percentuale  sul  valore dell'intervento, fatti          salvi  esclusivamente  i  casi  di  accertata  falsita' dei          documenti".              -  Il  testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982,          n.  46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza          nazionale), e' il seguente:              "Art.  14.  -  Presso  il Ministero dell'industria, del          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.              Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e          preindustrializzazione, unitariamente considerate.              Il  CIPI,  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di          ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le          modalita' dell'istruttoria".
                           |  
|   |                                Art. 104.
  (Fondo  per  gli  investimenti  della  ricerca  di  base  e norme sul                        programma Antartide)
     1.   Al   fine   di   favorire  l'accrescimento  delle  competenze scientifiche  del  Paese  e di potenziarne la capacita' competitiva a livello    internazionale,   e'   istituito   presso   il   Ministero dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  a decorrere  dall'esercizio  2001,  il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).   2. Il FIRB finanzia, in particolare:   a)  progetti  di  potenziamento  delle  grandi  infrastrutture  di ricerca pubbliche o pubblico-private;   b)  progetti  di  ricerca  di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita', istituzioni  pubbliche  e  private  di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;   c)  progetti  strategici  di  sviluppo  di  tecnologie pervasive e multisettoriali;   d)  costituzione,  potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione  scientifica,  pubblici  o  privati,  anche  su  scala internazionale.   3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica  e  tecnologica,  da  emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono stabiliti i criteri  e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie.   4.   Gli   oneri   di  cui  al  presente  articolo  gravano  sulle disponibilita'  del  Fondo  per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui  all'articolo  5  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come  sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003.   5.  All'articolo  5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni,  le  parole da: "fermi restando"   fino   a:  "sono  rideterminati"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "sono  rideterminati  il  soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'". 
                                         Nota all'art. 104:              -  Si  riporta  il comma 3, quarto periodo, dell'art. 5          della  legge  7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per          l'economia),  come  modificato dall'art. 104 della presente          legge:              "3.  Per  la  prosecuzione  del  Programma nazionale di          ricerche   in   Antartide   e'   autorizzato  un  ulteriore          contributo  dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998          e  a  lire  42  miliardi  per  il  1999.  L'erogazione  del          contributo  e'  subordinata  alla presentazione al Ministro          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          e   alle  commissioni  parlamentari  competenti  del  conto          economico  consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti.          Le  commissioni  parlamentari  esprimono  il proprio parere          entro   trenta   giorni   dal  ricevimento  della  relativa          documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e          della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  sono rideterminati il soggetto o i          soggetti    incaricati    dell'attuazione,   le   strutture          operative,  nonche'  i compiti e gli organismi consultivi e          di  coordinamento,  le  procedure  per  l'aggiornamento del          programma,  le  modalita'  di  attuazione  e  la disciplina          dell'erogazione   delle   risorse  finanziarie  di  cui  al          presente  comma. Alla data di entrata in vigore del decreto          sono  abrogate  la  legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge          27 novembre 1991, n. 380".
                           |  
|   |                                Art. 105.
  (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre                            1999, n. 419)
     1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  all'articolo  2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca"  sono  inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di   ricerca  e  di  alta  formazione  tecnologica  finalizzate  agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1";   b)  all'articolo  2,  comma  1,  e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "f-bis)  i  parchi  scientifici  e tecnologici istituiti con legge regionale";   c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente:   "1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti   di   cui  all'articolo  4  a  valere  sul  Fondo  per  le agevolazioni  alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le  modalita'  contabili  di  cui  al soppresso Fondo speciale per la ricerca  applicata.  La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa  agli  interventi  nel territorio nazionale e in una sezione relativa  ad  interventi  nelle  aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere  dall'anno  2000,  gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  all'unita'  previsionale  di  base  4.2.1.2. "Ricerca applicata"".   2.  All'articolo  5,  comma  1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  le  parole  da:  "mediante"  fino  a:  "a rete" sono sostituite  dalla  seguente:  "strutturale"  e le parole da: "decreti legislativi"  fino  a:  "coerenza"  sono  sostituite  dalle seguenti: "regolamenti  da  emanare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,".   3.  All'articolo  5,  comma  2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419,  all'alinea,  le  parole  da:  "degli  enti"  fino a: "statuti"  sono  sostituite  dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati". 
                                         Nota all'art. 105:              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  2  del  decreto          legislativo  27 luglio  1999, n. 297, come modificato dalla          presente legge:              "Art. 2. - 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi          di cui al presente titolo:                a) le  imprese  che  esercitano  le  attivita' di cui          all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);                b) le  imprese  artigiane  di  produzione di cui alla          legge 8 agosto 1985, n. 443;                c) i  centri  di  ricerca  con personalita' giuridica          autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);                d) societa',  consorzi e societa' consortili comunque          costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50          per  cento,  ovvero  al  30 per cento se hanno sede in aree          depresse,  da  imprese  e  centri  di  ricerca  di cui alle          lettere  a),  b)  e  c),  nonche'  eventualmente  da  altri          soggetti  tra:  universita',  enti  di  ricerca, ENEA, ASI,          societa'  di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui          all'art.  13  del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n.          385,  intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale          di  cui  all'art.  106  del decreto legislativo 1 settembre          1993,  n.  385,  fondi mobiliari chiusi istituiti con legge          14 agosto   1993,   n.   344,   societa'   finanziarie  per          l'innovazione  e  lo  sviluppo istituite con l'art. 2 della          legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui          all'art.  37  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.          58,   intermediari  finanziari  iscritti  all'albo  di  cui          all'art.  107  del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.          385;                e) societa'   di   recente   costituzione  ovvero  da          costituire,  finalizzate  all'utilizzazione industriale dei          risultati  della  ricerca, per le attivita' di cui all'art.          3,  comma  1,  lettera  b), numero 1, con la partecipazione          azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno          di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:                  1) professori e ricercatori universitari, personale          di  ricerca  dipendente  da  enti  di  ricerca, ENEA e ASI,          nonche'  dottorandi  di  ricerca  e  titolari di assegni di          ricerca   di   cui   all'art.  51,  comma  6,  della  legge          27 dicembre  1997,  n. 449, sulla base di regolamenti delle          universita'   e   degli   enti   di  appartenenza,  che  ne          disciplinino  la  procedura autorizzativa e il collocamento          in  aspettativa  ovvero  il  mantenimento in servizio o nel          corso  di  studio, nonche' le questioni relative ai diritti          di   proprieta'   intellettuale   e   che   definiscano  le          limitazioni  volte a prevenire i conflitti di interesse con          le societa' costituite o da costituire;                2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f);                3)   societa'   di   assicurazione,  banche  iscritte          all'albo   di  cui  all'art.  13  del  decreto  legislativo          1 settembre  1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti          nell'elenco  generale  di  cui  all'art.  106  del  decreto          legislativo  10 settembre  1993,  n.  385,  fondi mobiliari          chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa'          finanziarie  per  l'innovazione e lo sviluppo istituite con          l'art.  2  della  legge  n.  317  del 5 ottobre 1991, fondi          mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo          24 febbraio  1998,  n. 58, intermediari finanziati iscritti          all'albo  di  cui  all'art.  107  del decreto legislativo 1          settembre 1993, n. 385;                f) universita',  enti  di  ricerca  anche a carattere          regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed          e)  e  al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'art.          3,  comma 1, lettera c), numero 2 e per attivita', proposte          in  collaborazione  con  i soggetti di cui alle lettere a),          b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica          finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma, 1;                f-bis)  i  parchi scientifici e tecnologici istituiti          con legge regionale.              2. I soggetti industriali possono presentare i progetti          di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3,          nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente          con  universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di          progetti  relativi  ad attivita' svolte nelle aree depresse          del  Paese,  la  partecipazione  finanziaria  dei  soggetti          industriali  non  puo'  essere  inferiore  al  30 per cento          dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad          attivita'  svolte nelle restanti aree del Paese la predetta          percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento.              3.   I  soggetti  di  cui  al  comma  1  accedono  agli          interventi  di  cui  al  presente  titolo esclusivamente se          hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto          legislativo   27 luglio   1999,   n.  297  (Riordino  della          disciplina  e  snellimento  delle procedure per il sostegno          della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione          delle  tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori) come          modificato dall'art. 105 della presente legge:              "Art.  5. - 1. Le  attivita'  di  cui  all'art.  3 sono          sostenute mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere          sul  Fondo  per  le  agevolazioni  alla  ricerca  (FAR),  a          carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di          cui  al  soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata.          La  gestione  del FAR e' articolata in una sezione relativa          agli  interventi  nel territorio nazionale e in una sezione          relativa   ad   interventi  nelle  aree  depresse.  Al  FAR          affluiscono,  a  decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti          iscritti   nello   stato   di   previsione   del  Ministero          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata          .              2. Il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto          legislativo  29 ottobre  1999,  n.  419  (Riordinamento del          sistema  degli  enti  pubblici  nazionali,  a  norma  degli          articoli  11  e  14  della legge 15 marzo 1997, n. 59) come          modificato dalla presente legge:              "Art.   5. - 1. La   fusione,   ovvero   l'unificazione          strutturale  degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera          c), e' effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  nel rispetto dei principi generali indicati dall'art.          14,  comma 1,  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, ed in          coerenza,  per  quanto compatibili, con i criteri direttivi          di cui all'art. 13 del presente decreto.              2. I   compiti  istituzionali,  l'organizzazione  e  il          funzionamento  della  o  delle  strutture  derivanti  dalla          fusione  o  unificazione,  anche  mediante  inserimento  in          sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti          nel  campo  della  ricerca  storica,  sono  determinati  in          conformita'   ai  seguenti  ulteriori  principi  e  criteri          direttivi:                a) attribuzione  di  funzioni di ricerca storica, con          particolare  riferimento alla storia d'Italia, e di compiti          connessi  relativi,  tra  l'altro,  al  coordinamento della          ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e          alla    pubblicazione    delle    fonti,   all'osservatorio          dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio          degli   insegnanti   della  scuola,  all'organizzazione  di          incontri, convegni e settimane di studio;                b) adozione,    per    quanto    compatibili,   delle          disposizioni  sull'organizzazione e funzionamento in vigore          per  gli  enti di ricerca non strumentali di competenza del          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e          tecnologica,    con   facolta'   di   deroga   alle   norme          dell'ordinamento   contabile  pubblico,  nel  rispetto  dei          relativi principi;                c) organizzazione  della rete scientifica, prevedendo          servizi   e  strutture  comuni,  nonche'  attribuendo  agli          istituti  e  alle  scuole  annesse  autonomia  scientifica,          finanziaria,  organizzativa  e contabile, con propri organi          direttivi e di consulenza scientifica;                d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a          quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;                e) finanziamento  a  carico del fondo di cui all'art.          7,  commi 1  e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.          204,  con  trasferimento  al fondo stesso dei contributi in          atto fruiti".
                           |  
|   |                                Art. 106.
           (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
     1.  Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio  1982,  n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento  per  la  nascita  e  il  consolidamento  delle  imprese operanti  in  comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, e delle  iniziative  di  promozione  ed  assistenza  tecnica  svolte da organismi  qualificati  per  favorire l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi'  erogare  agevolazioni  in  forme  integrate per i programmi comportanti  una  pluralita'  di  interventi  connessi,  relativi  ad investimenti fissi, sviluppo precompetitivo, formazione del personale e  acquisizione  di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata  ai  sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi   ivi   compresi   quelli   finalizzati  a  facilitare  la partecipazione  di  investitori  qualificati  nel capitale di rischio delle  imprese,  le  forme  e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato.   2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato  e'  determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota  delle  disponibilita'  del  Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo. 
                                         Note all'art. 106:              - Il testo vigente dell'art. 14 della legge 17 febbraio          1982,  n.  46  (Interventi  per  i settori dell'economia di          rilevanza nazionale) come modificato dall'art. 10, comma 2,          del  decreto  legislativo  27 luglio  1999,  n.  297, e' il          seguente:              "Art.  14. - Presso  iI  Ministero  dell'industria, del          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica . Il fondo          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  al  sensi          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.              Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e          preindustrializzazione, unitariamente considerate".              - Il   testo   dall'art.   10,   comma 2,  del  decreto          legislativo   27 luglio   1999,   n.  297  (Riordino  della          disciplina  e  snellimento  delle procedure per il sostegno          della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione          delle  tecnologie,  per le mobilita' dei ricercatori) e' il          seguente:              "2. Il   Ministro   delI'industria,   del  commercio  e          dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive          per    Ia   gestione   del   FIT,   sentiti   il   Ministro          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica          ed   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica.  Il  comma 3  dell'art. 14 della          legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato".
                           |  
|   |                                Art. 107.
               (Informatizzazione della normativa vigente)
     1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo  destinato  al  finanziamento  di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione  e  la classificazione della normativa vigente al fine  di  facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei  cittadini,  nonche'  di  fornire  strumenti  per  l'attivita' di riordino  normativo.  A  favore  del fondo e' autorizzata la spesa di lire  25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi  per  ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme  organizzative  e  le modalita' di funzionamento del fondo sono determinati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, previa  intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere  attribuiti  al  fondo  da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.  |  
|   |                                Art. 108.
  (Misure  a  sostegno  degli  investimenti in ricerca e sviluppo nelle                        imprese industriali)
     1.  Alle  imprese  che  svolgono  attivita'  industriale  ai sensi dell'articolo  2195,  primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di  imposta  nella  misura  massima  del 75 per cento dell'incremento delle   spese   di   ricerca   e   sviluppo   sostenute  a  decorrere dall'esercizio   2001   rispetto  alla  media  delle  analoghe  spese sostenute nei tre esercizi precedenti.   2.  Gli  investimenti  devono  riguardare  spese per l'innovazione tecnologica  effettuate  in  strutture  situate  nel territorio dello Stato  o  in  progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.   3.  Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma  1  nonche'  per  la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti  effettuati  dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta   si   applicano   per  quanto  compatibili  le  norme  e  le disposizioni  di  attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140.  A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio   e  dell'artigianato  si  avvale  per  la  gestione  degli interventi  della  convenzione  stipulata  in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.   4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e'  concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  per  la  ricerca  e  lo sviluppo.  L'agevolazione  non  e'  cumulabile  con  quelle di cui al citato  decreto-legge  28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca  e  sviluppo  da  norme  statali,  regionali  o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.   5.  Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del  valore  complessivo  dei  costi  sostenuti nell'esercizio cui la domanda  stessa  si  riferisce  nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.   6.  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa   con   il   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica,  con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede  alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine  iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.   7.  Il  Ministro  dell'universita',  e della ricerca scientifica e tecnologica   provvede,   con  le  modalita'  previste  dal  presente articolo,  in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate  nel  territorio  dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale  a  maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo  gravano  sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio  1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27  luglio  1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi. 
                                         Note all'art. 108:              - Il  testo  vigente  dell'art.  2195, primo comma, deI          codice civile e' il seguente:              "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro          delle imprese gli imprenditori che esercitano:                1) un'attivita'  industriale  diretta alla produzione          di beni o di servizi;                2) un'attivita'  intermediaria nella circolazione dei          beni;                3) un'attivita'  di  trasporto per terra, per acqua o          per aria;                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti".              - Il   decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79  (testo          coordinato  nella  Gazzetta  ufficiale n. 123 del 29 maggio          1997)  reca:  "Misure  urgenti  per  il  riequilibrio della          finanza pubblica.". Si trascrive il testo vigente dell'art.          13  come  modificato  dalla  legge di conversione 28 maggio          1997  n.  140  e  successivamente  dall'art. 17 della legge          7 agosto 1997, n. 266:              "Art.  13  (Misure  fiscali a sostegno dell'innovazione          nelle  imprese  industriali) - 1. Alle imprese che svolgono          attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo,          del  codice  civile  e'  concesso  un credito di imposta in          misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita'          di ricerca industriale e di sviluppo, annesse dalla vigente          disciplina  comunitaria  per gli aiuti di Stato in materia,          secondo le modalita' di cui al presente articolo.              2. L'agevolazione   e'  riconosciuta  secondo  l'ordine          cronologico  di  presentazione della dichiarazione prevista          al   presente   comma   e   non  e'  cumulabile  con  altre          agevolazioni  disposte  per  le  stesse attivita' con norme          dello  Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato          una  dichiarazione  sottoscritta  dal legale rappresentante          dell'impresa   e   dal   responsabile   del   progetto   di          innovazione,   alla   quale   sono   allegati  la  relativa          certificazione  sottoscritta  dal  presidente  del collegio          sindacale  ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o          da  un  professionista  iscritto nell'albo dei revisori dei          conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori          commercialisti,   in   quello   dei   ragionieri  e  periti          commerciali  o in quello dei consulenti del lavoro, nonche'          la  perizia  giurata  di  un  professionista  competente in          materia,   iscritto   al   relativo   albo   professionale,          attestante  la  congruita'  e  la inerenza delle spese alle          tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato          accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi.              3. Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e          dell'artigianato   rende   nota   la   data  dell'accertato          esaurimento  dei  fondi  con un comunicato pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. A decorrere          dal   momento   nel   quale  stato  accertato  il  predetto          esaurimento   dei   fondi  non  possono  essere  presentate          dichiarazioni  per  ottenere  le  agevolazioni  di  cui  al          presente  articolo.  Ove  si  rendano disponibili ulteriori          risorse   finanziarie,   il  Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato puo', con proprio decreto da          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  dalla  Repubblica          italiana,  stabilire  nuovi  termini  per  la presentazione          delle dichiarazioni.              3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le          disposizioni  di  cui  all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della          legge  5 ottobre  1991,  n. 317. Il provvedimento di revoca          delle  agevolazioni  costituisce  titolo per l'iscrizione a          ruolo,  ai  sensi  dell'art.  67,  comma 2, del decreto del          Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle          somme  utilizzate  come  credito  di  imposta  nonche'  dei          relativi  interessi  e  sanzioni.  Le  somme  restituite  a          seguito  di  revoca  delle  agevolazioni  sono  versate  in          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per          essere   riassegnate  al  fondo  di  cui  al  comma 5,  per          l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.              4. Con    uno   o   piu'   regolamenti   del   Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologia,          da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in          vigore   del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  17,          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite          le modalita' di attuazione e in particolare:                a) le tipologie di spesa ammissibili;                b) l'entita'   e   la  modulazione  dell'agevolazione          concedibile,  per  tipologia  di  spesa  e per categoria di          beneficiari,  tenendo  anche conto dei criteri e dei limiti          previsti  dalla  vigente  normativa  dell'Unione europea in          materia  di  trasferimenti  statali  alle  imprese, nonche'          dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla          media  delle  analoghe  spese  sostenute nei tre periodi di          imposta precedenti;                c) la  definizione delle condizioni e dei criteri per          l'accesso    automatico    all'agevolazione    tramite   la          dichiarazione di cui al comma 2;                d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo          dell'agevolazione;                e) i  casi di revoca delle agevolazioni e le relative          modalita' di restituzione.              5. Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, al          fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.          46,  e'  conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la          somma  di  lire  350 miliardi. Con le medesime modalita' di          cui   al   comma 4   possono  essere  emanate  disposizioni          integrative   dei  regolamenti  ivi  previsti  al  fine  di          coordinarli  con  i decreti legislativi di attuazione della          delega  disposta  dall'art. 3, comma 162, lettera g), della          legge 23 dicembre 1996, n. 662.              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente          articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli          anni  1998  e  1999,  si  provvede mediante riduzione per i          medesimi  anni  delle  autorizzazioni  di spesa di cui alla          tabella  C  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative          alle seguenti leggi:                decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 649 del          1972  e  decreto-legge  n.  11  del  1993,  convertito, con          modifacazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;                legge  n.  385 del 1978 (adeguamento della disciplina          dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;                legge  n.  16  del  1980 (disposizioni concernenti la          corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.              7. Il  Ministro  del tesoro e autorizzato ad apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".              - Per  il  testo  dell'art.  14 della legge 17 febbraio          1982, n. 46 v. nelle note all'art. 106.              - Per  l'argomento  del  decreto  legislativo 27 luglio          1999, n. 297 v. nelle note all'art. 106.
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    (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
     1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo  sostenibile  e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno  2001,  50  miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.   2.  Le  risorse  del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate  al  finanziamento  di  misure ed interventi nelle seguenti materie:   a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti;   b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;   c)  minore  uso  delle  risorse  naturali  non  riproducibile  nei processi produttivi;   d)  riduzione  del  consumo  di risorsa idrica e sua restituzione, dopo   il   processo  di  depurazione,  con  caratteristiche  che  ne consentano il riutilizzo;   e)   minore  consumo  energetico  e  maggiore  utilizzo  di  fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile fossili,  e  per  quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici  riferiti  ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto  le  richieste  delle  aziende  la  cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;   f)    innovazione    tecnologica   finalizzata   alla   protezione dell'ambiente;   g)   azioni   di  sperimentazione  della  contabilita'  ambientale territoriale;   h)   promozione   presso  i  comuni,  le  province  e  le  regioni dell'adozione  delle  procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale;   i)   attivita'   agricole   multifunzionali   e   di  forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile;   l)  interventi  per  il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano;   m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti  prodotti  dalla  navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.   3.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con   i  Ministri  interessati,  sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari  avuto  riguardo  anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione  degli  interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri  e  le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione dei contributi, anche mediante  credito  di  imposta.  e la relativa erogazione, nonche' le modalita'  di  verifica  dell'attuazione  delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi. 
                                         Note all'art. 109:              - L'art.  11,  comma 3, lettera f) della legge 5 agosto          1978,   n.   468,  recante  "riforma  di  alcune  norme  di          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilanci",          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n.238          e' il seguente:              "3. La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa contiene eclusivamente norme tese a realizzare effetti          finanziari  con  decorrenza  dal primo anno considerato nel          bilancio pluriennale e in particolare:              a) - e) (Omissis);              f) gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per          le quali nell'utimo esercizio sia previsto uno stanziamento          di  competenza,  nonche' per il rifinanziamento, qualora la          legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal          bilancio   pluriennale,  di  norme  vigenti  che  prevedono          interventi  di  sostegno  dell'economia classificati tra le          spese in conto capitale.
                           |  
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  (Fondo  per  la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e per la promozione  dell'efficienza  energetica  e delle fonti sostenibili di                              energia)
     1.  Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di  Kyoto  sui  cambiamenti  climatici  di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3  dicembre  1997,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  1998,  e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno  2001,  nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello  stato  di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera  e  per  la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.   2.  Ai  fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle  entrate  derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate  al  31  dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata  al  fondo  di  cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso.   3.  Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate  al  finanziamento  di  programmi  di  rilievo  nazionale e regionale  finalizzati  alla  riduzione delle emissioni in atmosfera, alla  promozione  dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti   rinnovabili  di  energia,  definiti  ai  sensi  della  citata deliberazione  del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento di   programmi  agricoli  e  forestali  finalizzati  all'assorbimento dell'anidride  carbonica,  e  sono ripartite, con deliberazione dello stesso  Comitato,  su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.   4.  Fra  i  programmi  di  rilievo  nazionale  da  sottoporre alla deliberazione  del  Comitato  di  cui  al  comma  3,  e' inserito, su proposta  del  Ministro  dell'ambiente, un piano di installazione con priorita'  nel  Mezzogiorno  di  pannelli solari, che preveda, in una logica  sistemica  integrata  e  per  il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:   a)  l'incentivazione,  mediante finanziamenti nella misura dell'80 per  cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private;   b)  il  sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;   c)  la  predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione   dei  collettori  e  delle  attrezzature  ad  essi collegate,  nonche'  la  revisione e il raccordo con le iniziative in atto  di  formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato". 
                                         Note all'art. 110:              - La  deliberazione  del comitato interministeriale per          la  programmazione  economica  (CIPE)  del 3 dicembre 1997,          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 18 del 23 gennaio          1998  concernente  approvazione  delle linee generali della          "Seconda   comunicazione  nazionale  alla  convenzione  sui          cambiamenti  climatici".  (Deliberazione  n. 211/97), e' la          seguente:              "1. Il  Governo  presentera'  alle  sedi internazionali          competenti   la   seconda   comunicazione   nazionale  alla          convenzione   sui  cambiamenti  climatici  predisposta  dal          Ministero dell'ambiente di cui alle premesse.              2. Entro  il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE          gli   specifici   programmi   -   predisposti  da  ciascuna          amministrazione  competente  -  attuativita'  degli impegni          scaturenti  dalle  decisioni  internazionali  richiamate in          premessa.              I  programmi  riguarderanno  in particolare politiche e          misure per:                lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;                la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori          di produzione, trasporto e distribuzione di energia;                l'incremento   dell'efficienza  energetica  presso  i          settori produttivi e gli utenti civili;                il  contenimento  delle  emissioni  di  gas  di serra          riferibili al settore dei trasporti;                la  riduzione  delle  emissioni  negli  altri settori          diversi dall'energia;                la cooperazione internazionale per la riduzione delle          emissioni globali;                la   ricerca   e   il   monitoraggio  in  materia  di          prevenzione  e  riduzione  degli  effetti  dei  cambiamenti          climatici sul territorio;                la  formazione  e  informazione  sulle  tematiche del          cambiamento climatico globale.              3. Nella  predisposizione dei programmi di contenimento          delle  emissioni  di  gas di serra verranno favorite quelle          misure:                che   presentino  un  piu'  favorevole  rapporto  fra          risorse impegnate e risultati attesi;                che  siano  coerenti  con  gli  obiettivi generali di          politica  economica  e  che,  in  particolare, insieme agli          effetti di riduzione delle emissioni, concorrano:                al consolidamento e sviluppo dell'occupazione;                al miglioramento della bilancia dei pagamenti;                al rafforzamento clel sistema produttivo;                al riequilibrio territoriale;                alla riduzione della dipendenza energetica;                che   prevedano   un   significativo   coinvolgimento          finanziario di operatori privati;                che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie.              4. I   programmi  dovranno  individuare  le  occorrenze          finanziarie  necessarie  alla loro attuazione, indicando le          diverse  fonti  e  modalita'  di  finanziamento (pubbliche,          private,  manovre tariffarie, project financing). Eventuali          azioni  attivate prima della definizione di detti programmi          dovranno   comunque   trovare  copertura  finanziana  sugli          stanzianienti delle singole amministrazioni interessate.              5. Al  fine  di  conseguire  un piu' elevato livello di          integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi          attuativi    e'    istituito    un    gruppo    di   lavoro          interministeriale  presieduto dal Ministero dell'ambiente e          composto  dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici          delle   politiche   agricole,   del   tesoro,   bilancio  e          programmazione economica, dei trasporti, dell'universita' e          della   ricerca   scientifica   e   tecnologica  e  con  la          partecipazione di rappresentanti delle regioni.".              - I commi da 1 a 9 dell'art. 8, della legge 23 dicembre          1998,  n.  448  recante  "misure di finanza pubblica per la          stabilizzazione  e  lo sviluppo" pubblicata nel supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,          sono i seguenti:              "1. Al  fine  di  perseguire  l'obiettivo  di riduzione          delle    emissioni    di   anidride   carbonica   derivanti          dall'impiego  di  oli minerali secondo le conclusioni della          Conferenza  di  Kyoto  del  1-11 dicembre 1997, le aliquote          delle  accise  sugli  oli  minerali  sono  rideterminate in          conformita' alle disposizioni dei successivi commi.              2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le          finalita'  cli cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti          della  pressione  fiscale  complessiva.  A  tal  fine  sono          adottate  misure fiscali compensative e in particolare sono          ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.              3. L'applicazione  delle  aliquote  delle  accise  come          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli          aumenti   delle   stesse   aliquote   di   cui  al  comma 5          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione          europea.              4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui          alla  voce  "Oli  minerali"  dell'allegato 1 al testo unico          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e          successive  modificazioni,  e  al numero 11 della Tabella A          allegata   al  medesimo  testo  unico,  nonche'  la  misura          dell'aliquota  stabilita  nel comma 7, sono rideterminate a          decorrere   dal   1 gennaio  2005  nelle  misure  stabilite          nell'allegato 1 annesso alla presente legge.              5. Fino  al  31 dicembre  2004 le misure delle aliquote          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti          di  cui  al  comma 7, che, rispetto a a quelle vigenti alla          data  di  entrata  in vigore della presente legge valgono a          titolo   di   aumenti   intermedi,   occcorrenti   per   il          raggiungimento  progressivo  della  misura  delle  aliquote          decorrenti  dal 1 gennaio 2005, sono abiite con decreti del          Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  su  proposta          dell'apposita  Commissione  del  CIPE, previa deliberazione          del Consiglio dei Ministri              6. Fino al 31 dicembre 2004 con cadenza annuale, per il          conseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1, tenuto          conto  del  valore  delle  emissioni  di anidride carbonica          conseguenti  all'impiego  degli  oli  minerali  nonche' dei          prodotti  di  cui  al  comma 7  nell'anno precedente, con i          decreti   di  cui  al  comma 5  sono  stabilite  le  misure          intermedie  delle  aliquote  in  modo da assicurare in ogni          caso  un  aumento delle singole aliquote proporzionale alla          differenza,  per  ciascuna  tipologia  di  prodotto, tra la          misura  di  tali  aliquote  alla  data di entrata in vigore          della  presente  legge  e  la misura delle stesse stabilite          nell'allegato  di  cui  al comma 4, nonche' il contenimento          dell'aumento  annuale  delle  misure intermedie in non meno          del  10  e  in  non  piu'  del  30 per cento della predetta          differenza.              7. A  decorrere  dal  1 gennaio  1999  e' istituita una          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di          combustione,  come  definiti dalla direttiva 38/609/CEE del          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di          cui  al  numero 11  della tabella A dell'allegato 1 annesso          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.              8. L'imposta  versata,  a  titolo  di  acconto, in rate          trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno          precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del          primo   trimestre   dell'anno  successivo  unitamente  alla          prestazione  di  apposita  dichiarazione annuale con i dati          dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al          versamento   della   prima   rata   di  acconto.  Le  somme          eventualmente   versate  in  eccedenza  sono  detratte  dal          versamento  della  prima  rata di acconto e ove necessario,          delle  rate successive. In caso di cessazione dell'impianto          nel   corso   dell'anno,  la  dichiarazione  annuale  e  il          versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.              9. In  caso  di  inosservanza  di termini di versamento          previsti  al  comma 8 si applica la sanzione amministrativa          del  pagamento  di  una  somma  di  denaro  dal  doppio  al          quadruplo  dell'imposta  dovuta,  fermi restando i principi          generali  stabiliti  dal  decreto  legislativo  18 dicembre          1997,   n.   472.   Per   ogni   altra  inosservanza  delle          disposizioni   del   comma 8   si   applica   la   sanzione          amministrativa   prevista  dall'art.  50  del  testo  unico          approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281 recante: "Definizione ed ampliamento della attribuzioni          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la          conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali" pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n.  202 e' il          seguente:              "8.  (Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali e          Conferenza  unificata). - 1. La  Conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza          Stato-regioni.              2. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati alti membri del Governo, nonche' rappresentanti di          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3. La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, delI'UPI o dell'UNCEM.              4. La   Conferenza   unificata  di  cu  al  comma 1  e'          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le          sedute  sono  presiedute dal Presidente e del Consiglio dei          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.
                           |  
|   |                                Art. 111.
                   (Contributo straordinario all'ENEA)
     1.  L'Ente  per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche  in  cooperazione  con  altri  soggetti,  attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia  elettrica  a  partire  dall'energia  solare  utilizzata come sorgente  di  calore  ad  alta  temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma  di  ricerca  per  lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili   ad  alto  rendimento,  al  fine  di  sviluppare  e  di sperimentare,  in  collaborazione  con  produttori  di  impianti, con produttori  di  energia  e  con  soggetti  utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.   2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un contributo   straordinario  di  complessive  200  miliardi  di  lire, attribuito  nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per  il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puo' beneficiare degli  incentivi  previsti  dalla  legislazione vigente in materia di ricerca   scientifica  e  tecnologica  e  di  produzione  di  energia rinnovabile.  Il  costo  complessivo  degli  investimenti  realizzati nell'ambito  del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro  il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   il   progetto   di   massima   che   definisce  le caratteristiche  tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei  costi  di  realizzazione  e  di gestione dello stesso impianto e indica,  altresi',  i  soggetti  con  i  quali  sara'  sviluppato  il programma   3.  Il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito  il  Ministro  dell'ambiente,  valuta il progetto di massima, liquida  l'importo  di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto  di  massima  e  liquida  il  contributo residuo entro il 30 settembre  per  l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003.  L'ENEA  presenta  ogni  sei  mesi una relazione sull'andamento delle   attivita'   di   ricerca,   sperimentazione,   progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione.   4.  L'ENEA  e'  tenuto  a predisporre un piano di ristrutturazione della  propria  organizzazione  e della propria attivita' finalizzato alla  concentrazione  su  un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione.  |  
|   |                                Art. 112.
       (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
     1.  Una  quota  non  inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo  di  cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione    dell'inquinamento   elettromagnetico   con   particolare riferimento alle seguenti finalita':   a)  sostegno  ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la  conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;   b)  realizzazione  del  catasto  nazionale delle sorgenti fisse di campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle  strutture  e  formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico;   c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale  in  grado  di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli   obiettivi   di  qualita'  previsti  dal  decreto  del  Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381. 
                                         Note all'art. 112:              - Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 10 novembre          1998,  n.  381  recante  "Regolamento  recante norme per la          determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con          la salute umana" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del          3 novembre 1998, n. 257.
                           |  
|   |                                Art. 113.
  (Compartecipazione   degli   enti  locali  ai  tributi  erariali  con                        finalita' ambientale)
     1.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Governo  definisce,  d'intesa con la Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale  da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e  di  stoccaggio  di  prodotti  assoggettati  ai suddetti tributi, e adotta  le,  conseguenti  iniziative,  anche  legislative, di propria competenza.   2.  L'entita'  delle  compartecipazioni  e' commisurata agli oneri degli   enti  locali  interessati,  necessari  per  la  gestione  del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.   3.  Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non  hanno  carattere  di  compensazione  del  rischio  ambientale  e sanitario,  e  sono  utilizzabili  per programmi di salvaguardia e di sviluppo  ecocompatibile  del  territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi  di  protezione  della  salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende. 
                                         Note all'art. 113:              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281 e' riportato nelle note all'art. 110.
                           |  
|   |                                Art. 114.
           (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
     1.  All'articolo  18  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:   "9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello  Stato  per  il  risarcimento  del danno di cui al comma 1, ivi comprese  quelle  derivanti  dall'escussione di fideiussioni a favore dello  Stato,  assunte  a  garanzia  del  risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da istituire nell'ambito  di  apposita  unita' previsionale di base dello stato di previsione  del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:   a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in  sicurezza  dei  siti  inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;   b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle  aree  per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;   c)  interventi  di  bonifica  e ripristino ambientale previsti nel programma  nazionale  di  bonifica  e  ripristino ambientale dei siti inquinati  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.   9-ter.   Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  adottato  di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica,   sono   disciplinate   le  modalita'  di funzionamento  e  di  accesso  al  predetto  fondo  di rotazione, ivi comprese  le  procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".   2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   3.  L'accantonamento  per  gli  oneri a fronte degli interventi di bonifica   ai   sensi   dell'articolo  9  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente   25   ottobre  1999,  n.  471,  costituisce  un  onere pluriennale  da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non  superiore  a  dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle  bonifiche  previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilita'  dei  costi  sostenuti,  anche  se non imputati a conto economico.   4.  Al  fine  di  assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione  e  la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle  cave  localizzate  in  giacimenti  di  calcare metamorfico con sviluppo  a  quote  di  oltre  300  metri,  che per i loro sistemi di fratturazione  e  per  la  elevata  pendenza presentino situazioni di pericolosita'  potenziale  di  particolare  rilevanza  ai  fini della sicurezza  dei  lavoratori,  sono  concessi  finanziamenti  in  conto capitale  riservati  a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita'  al  parere  dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una  disponibilita'  pari  a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.   5.  All'articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le  parole:  "laureato  in  ingegneria"  sono  inserite  le seguenti: "ovvero  in  geologia"  e  al  secondo  comma,  dopo  le  parole: "in Ingegneria  Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia".   6.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente   legge,   il   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  con  proprio  decreto,  provvede  a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.   7.   Chiunque   abbia  adottato  o  adotti  le  procedure  di  cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive   modificazioni,   e   di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471,  o  che abbia stipulato o stipuli  accordi  di  programma  previsti  nell'ambito delle medesime normative,  non  e'  punibile  per  i  reati  diretta  mente connessi all'inquinamento  del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata  in  vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano   accertati   a  seguito  dell'attivita'  svolta,  su  notifica dell'interessato,  ai  sensi  dell'articolo  17  del medesimo decreto legislativo  n.  22  del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione  e  il  completamento  degli  interventi  ambientali si realizzino  in  conformita'  alle  predette  procedure  o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.   8.  La  disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti  di  inquinamento  siano  stati  commessi  a  titolo  di dolo o comunque  nell'ambito  di  attivita'  criminali  organizzate  volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.   9.  Per  costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed  i)  del  comma  1  dell'articolo,  2  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente  25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad  impianti  in  esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti  un  arresto  prolungato  delle  attivita'  produttive o che comunque   non  siano  sproporzionati  rispetto  al  fatturato  annuo prodotto dall'impianto in questione.   10.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare  anche per finalita' sociali  e  produttive,  i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante  valore  storico,  culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a  decorrere  dall'anno  2002  al  Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica  e  di  intesa  con  la  regione Sardegna e gestito da un consorzio  assimilato  agli  enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  costituito  dai  Ministeri  dell'ambiente,  dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  dell'universita'  e  della ricerca scientifica   e  tecnologica,  dalla  regione  Sardegna,  dai  comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di  garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita'  sociali  e  occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi   rilevante   valore   ambientale,   storico,  archeologico  e culturale,  e'  assegnato  un  finanziamento  di  lire  2  miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per   i  beni  e  le  attivita'  culturali,  dei  trasporti  e  della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione  Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente,  dal  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e dalla  regione  Campania,  con  la  rappresentanza delle associazioni ambientaliste.  I  decreti  istitutivi  di  cui ai periodi precedenti stabiliscono  altresi'  le  attivita'  incompatibili con le finalita' previste  dal  presente  comma,  alla  cui violazione si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo  30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.   11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali, con il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con  le regioni Abruzzo,  Basilicata,  Campania,  Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli  Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi   e   della  civilta'  della  transumanza,  all'interno  del programma   d'azione  per  lo  sviluppo  sostenibile  dell'Appennino, denominato   "Appennino   Parco   d'Europa".   In  tale  intesa  sono individuati:   a)  i  siti,  gli  itinerari  le attivita' antropiche e i beni che hanno    rilevanza    naturale,   ambientale,   storica,   culturale, archeologica,  economica,  sociale  e  connessi con la civilta' della transumanza;   b)  gli  obiettivi  per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei  siti  e  dei  beni  di  cui  alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma.   12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui  al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita'   montane  interessati.  Alle  attivita'  di  promozione  e programmazione  dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici  e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche e   culturali,  enti  economici  e  di  volontariato,  organizzazioni sociali.   13.  L'istituzione  e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi  11  e  12  sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000  milioni  nel  2001,  di  lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003.   14.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare, anche per finalita' sociali  e  produttive,  i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante  valore  storico,  culturale  e ambientale, e' assegnato un finanziamento  di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane  e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto  del  Ministro  dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni  e  le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un  consorzio  costituito  dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per  i  beni  e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti  locali.  Al  fine  di  consentire  la realizzazione di opere di recupero  e  di  ripristino  della  ufficiosita'  del  fiume  Sile e' autorizzata  la  spesa  di  lire  2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.   15.  Al  fine  di  conservare  e  valorizzare  gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale  connessi  con  l'attivita'  estrattiva,  e'  assegnato un finanziamento  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente,, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  con  la  regione  Toscana  e  gestito  da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  dalla regione Toscana, dagli enti locali  e  dall'Ente  parco  delle  Alpi  Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:   a)  i  siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva;   b)   gli   obiettivi  per  il  recupero,  la  conservazione  e  la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a).   16.  I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area  del  Parco  regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui  alla  lettera  b)  dello  stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati  dal  Ministero  dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per  i  beni  e  le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane.   17.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica,  e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,  dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge   20   settembre   1996,   n.   486,   convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto   degli  strumenti  urbanistici  vigenti  relativi  all'area interessata  e  comprende il completamento delle azioni gia' previste dal  citato  articolo  1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la  conservazione  degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo  31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono  allegati  una  relazione  tecnico-economica  sullo  stato degli interventi   gia'  realizzati  ed  un  cronoprogramma  relativo  alla esecuzione  dei  lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.   18.  Sono  abrogati  i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato  decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.   19.   Il   Comitato  di  coordinamento  di  alta  vigilanza  e  la commissione  per  il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,  dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di  cui  al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo  delle  opere  effettuate  e  dei  costi  sostenuti. La funzione  di  vigilanza  e  controllo  sulla  corretta  e  tempestiva attuazione  del  piano  di  recupero  di  Bagnoli  e'  attribuita  al Ministero  dell'ambiente,  il  quale,  in  caso di inosservanza delle prescrizioni  e  dei  tempi  stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento  a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo  17,  commi  2,  9,  10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro dell'ambiente  presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato  di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del   citato   decreto-legge   n.   486  del  1996,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  n.  582 del 1996. In considerazione del pubblico  interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area  di  Bagnoli,  e'  attribuita facolta' al comune di Napoli, entro  il  31  dicembre  2001,  di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione  urbana.  In tale caso possono partecipare al capitale sociale,  fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al  patrimonio  della  societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli,  la  provincia  di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli,  a  seguito  del  trasferimento di proprieta', subentra nelle attivita'  di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa con  il  trasferimento  dei  contratti  in  essere, dei finanziamenti specifici  ad  essi  riferiti  e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi  i  finanziamenti  per  il completamento della bonifica, gli affidamenti  dei  lavori  avverranno  secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e  successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure   che   assicurino  il  mantenimento  dell'occupazione  dei lavoratori  dipendenti  della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di bonifica.  Ai  fini  dell'acquisizione  da parte del comune di Napoli della  proprieta'  delle  aree  oggetto  dei progetti di bonifica, il corrispettivo  e'  calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore  effettivo  dei  terreni  e  degli  immobili  che,  secondo il progetto   di  completamento  approvato,  devono  rimanere  nell'area oggetto  di  cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini  dell'ottenimento  della  cifra  di  cessione,  il  30 per cento dell'intervento  statale  utilizzato  sino  al momento della cessione nelle  attivita'  di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del  comune  di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di  bonifica,  l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di  entrata  in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante   asta   pubblica,   il   cui  prezzo  base  e'  determinato dall'ufficio  tecnico  erariale  secondo  i criteri di cui al periodo precedente,  senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto  a  favore  dello  Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.   20.  Il  decreto  di  cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree  industriali  prioritarie,  ivi  comprese  quelle  ex estrattive minerarie,  rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero  ambientale,  nonche'  le  modalita'  per  la  redazione dei relativi   piani   di   recupero.  Per  la  realizzazione  del  piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la  spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.   21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto  1998,  n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma   17,   sentito   il   parere   delle   competenti  Commissioni parlamentari,  e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto  di  risanamento  ambientale  da  parte dei comuni nelle aree interessate  al  piano  straordinario  per  la bonifica e il recupero ambientale,  con  l'obiettivo  di attribuire al comune la facolta' di acquisire,  entro  un  termine  definito,  la  proprieta'  delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da  parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica  con  assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.   22.  Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei,  alle  migliori  tecnologie  disponibili  ed  alle  migliori pratiche   ambientali  la  progettazione  in  materia  di  rifiuti  e bonifiche  e  di  tutela  delle  acque  interne,  nonche' programmare iniziative   di   supporto   alle   azioni   in  tali  settori  delle amministrazioni  pubbliche  per  aumentare  l'efficienza dei relativi interventi,  anche  sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle  risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite  presso  il  Servizio  per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche  e  il  Servizio  per  la  tutela  delle  acque interne del Ministero   dell'ambiente   apposite   segreterie  tecniche  composte ciascuna  da  non  piu'  di  dodici esperti di elevata qualificazione nominati  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con  il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002.   23.  Al  comma  6-bis  dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio   1999,   n.  152,  introdotto  dall'articolo  7  del  decreto legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001".   24.  Ferme  restando  le  disposizioni  di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  1996,  n.  582,  all'articolo  1,  comma  4,  della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:   "p-bis)   Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e  relative discariche);   p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)".   25.  All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:   "p-quater) Pioltello e Rodano".   26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni  oggetto  di  assegnazione  ha  natura  costitutiva  ed estingue qualsiasi  altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la  possibilita'  prevista  dal  penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di   diritti  reali  diversi  da  quelle  contemplati  nel  piano  di riordinamento   di   vedere  tali  diritti  accertati  dall'autorita' giudiziaria.".   27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale  Molentargius-Saline,  istituito  con la legge della regione Sardegna  26  febbraio  1999,  n.  5,  i beni immobili compresi nelle saline  di  Cagliari  gia'  in  uso  all'Amministrazione autonoma del monopoli  di  Stato,  previa  intesa  con  la  regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale.   28.  All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo  le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche' alla  realizzazione  di  attivita'  di  monitoraggio  ambientale e di interventi  di  delocalizzazione  o  finalizzati alla compensazione e mitigazione  ambientale  degli  effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000". 
                                         Note all'art. 114:              - Il  testo dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,          n.  349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e          norme  in  materia  di  danno  ambientale",  pubblicata nel          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 15 luglio          1986, n. 162, come modificato dalla legge qui pubblicata e'          il seguente:              "Art.  18.  -  Qualunque  fatto  doloso  o  colposo  in          violazione  di  disposizioni  di  legge  o di provvedimenti          adottati  in  base  a  legge che comprometta l'ambiente, ad          esso   arrecando   danno,   alterandolo,  deteriorandolo  o          distruggendolo  in  tutto  o in parte, obbliga l'autore del          fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.              2. Per  la  materia  di  cui  al  precedente comma 1 la          giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella          della  Corte  dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.              3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche          se  esercitata  in  sede  penale,  e' promossa dallo Stato,          nonche'  dagli  enti territoriali sui quali incidano i beni          oggetto del fatto lesivo.              4. Le  associazioni  di  cui al precendente art. 13 e i          cittadini,  al  fine di sollecitare l'esercizio dell'azione          da  parte  dei  soggetti  legittimati, possono denunciare i          fatti   lesivi   di  beni  ambientali  dei  quali  siano  a          conoscenza.              5. Le  associazioni  individuate  in  base  all'art. 13          della  presente  legge  possono intervenire nei giudizi per          danno  ambientale  e  ricorrere  in  sede  di giurisdizione          amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.              6. Il  giudice,  ove  non  sia  possibile  una  precisa          quantificazione  del danno, ne determina l'ammontare in via          equitativa,  tenendo  comunque  conto  della gravita' della          colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e          del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del          suo comportamento lesivo dei beni ambientali.              7. Nei  casi  di concorso nello stesso evento di danno,          ciascuno   risponde   nei   limiti   della   piu'   propria          responsabilita' individuale.              8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove          possibile, il ripristino dallo stato dei luoghi a spese del          responsabile.              9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato          risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme          di  cui al testo unico delle disposizioni di legge relative          alla  riscossione  delle  entrate patrimoniali dello Stato,          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.              9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti          in  favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui          al  comma  1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione          di  fidejussioni  a  favore dello Stato, assunte a garanzia          del  risarcimento  medesimo,  sono  versate all'entrata del          bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnate con decreto          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della          programmazione  economica,  ad  un  fondo  di  rotazione da          istituire  nell'ambito  di  apposita unita' previsionale di          base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,          al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:                a) interventi      urgenti     di     perimetrazione,          caratterizzazione  e  messa in sicurezza di siti inquinati,          con  priorita'  per  le aree per le quali ha avuto luogo il          risarcimento del danno ambientale;                b) interventi    di   disinquinamento,   bonifica   e          ripristino  ambientale  delle aree per le quali abbia avuto          luogo il risarcimento del danno ambientale;                c) interventi  di  bonifica  e  ripristino ambientale          previsti  nel  programma nazionale di bonifica e ripristino          ambientale  dei  siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,          della legge 9 dicembre 1998, n. 426.              9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della   programmazione   economica,  sono  disciplinate  le          modalita'  di  funzionamento e di accesso al predetto fondo          di  rotazione,  ivi  comprese  le procedure per il recupero          delle somme concesse a titolo di anticipazione".              - L'art.  9  del  decreto del Ministro dell'ambiente 25          ottobre  1999,  n.  47,  concernente  "Regolamento  recante          criteri,  procedure  e modalita' per la messa in sicurezza,          la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,          ai  sensi  dell'art.  17 del decreto legislativo 5 febbraio          1997,  n.  22  e  successive modificazioni e integrazioni",          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, e' il seguente:              "Art.     9    (Interventi    ad    iniziativa    degli          interessati). - 1. Il  proprietario  di  un  sito  o  altro          soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e          8,  intenda attivare di propria iniziativa le procedure per          gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza,  di          bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17,          comma  13-bis  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.          22, e del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla          Regione,  alla  Provincia ed al Comune la sua situazione di          inquinamento  rilevata  nonche' gli eventuali interventi di          messa  in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la          tutela  della  salute e dell'ambiente adottati e in fase di          esecuzione.  La  comunicazione  deve essere accompagnata da          idonea  documentazione tecnica dalla quale devono risultare          le  caratteristiche  dei  suddetti interventi.     2. Entro          trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al          comma  1,  il  comune  o,  se  l'inquinamento  interessa il          territorio  di piu' comuni, la regione verifica l'efficacia          degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati          e  puo' fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con          particolare  riferimento  alla  misure  di  monitoraggio da          attuare  per  accertare le condizioni di inquinamento ed ai          controlli  da  effettuare  per verificare l'efficacia degli          interventi  attuati  a  protezione  della salute pubblica e          dell'ambiente circostante.              3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato          proceda  ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data          di  entrata  in  vigore del presente decreto, la decorrenza          dell'obbligo  di  bonifica  verra'  definita  dalla ragione          territorialmente  competente in base alla pericolosita' del          sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3,          nell'ambito   del  Piano  regionale  o  di  suoi  eventuali          stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di          procedere   agli   interventi   di  bonifica  e  ripristino          ambientale prima del suddetto termine.              4. Nel  caso in cui l'interessato debba provvedere alla          contestuale   bonifica   di  una  pluralita'  di  siti  che          interessano  il  territorio di piu' regioni o vi siano piu'          soggetti  interessati  alla bonifica di un medesimo sito di          rilevanza  nazionale,  i tempi e le modalita' di intervento          possono  essere  definiti,  rispettivamente,  con  apposito          accordo  di  programma  stipulato,  entro dodici mesi dalla          data  di  entrata in vigore del presente decreto, con tutte          le  regioni  interessate o con il Ministro dell'ambiente di          concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  le  regioni          interessate.              5.  Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla          contestuale   bonifica   di  una  pluralita'  di  siti  che          interessano  tutto  il  territorio  nazionale, i tempi e le          modalita'   di   intervento  possono  essere  definiti  con          apposito  accordo di programma stipulato, entro dodici mesi          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, con          il  Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della          sanita'  e dell'industria del commercio e dell'artigianato,          d'intesa con la conferenza Stato regioni.              6. La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica          alle  situazioni  di inquinamento o di pericolo concreto ed          attuale   di  inquinamento  determinate  da  eventi,  anche          accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in          vigore del presente regolamento".              - L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica          9  aprile  1959,  n., 128, recante: "Norme di polizia delle          miniere e delle cave", pubblicato nel supplemento ordinario          alla  Gazzetta  Ufficiale  11  aprile  1959,  n.  87,  come          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.   27. - In   tutte  le  attivita'  estrattive  il          direttore  responsabile  deve essere laureato in ingegneria          ovvero   in   geologia  ed  abilitato  all'esercizio  della          professione.              Nelle  attivita'  estrattive,  per luoghi di lavoro che          impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno piu'          numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso          di  diploma  universitario in ingegneria ambientale-risorse          ovvero  in  geologia o equipollente, o di diploma di perito          minerario industriale o equipollente.              Nelle  attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di          quelle  condotte  mediante  perforazione, puo' anche essere          nominato  direttore responsabile chi disponga di diploma in          discipline  tecniche  industriali,  purche'  in possesso di          formazione  specifica  nel  settore di cui e' responsabile,          acquisita  a  seguito  della frequenza e del superamento di          corsi.              Con  decreto del Ministro dell'industria, del commercio          e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro          e   della   previdenza   sociale,  sentita  la  Commissione          consultiva  permanente  di  cui  all'art.  26  del  decreto          legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la          durata dei corsi di cui al comma 3".              - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.          22  recante  "Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio, pubblicata nel          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio          1997, n. 38, e' il seguente:              "Art.  17. (Bonifico  e  ripristino ambientale dei siti          inquinati). - 1. Entro  tre  mesi  dalla data di entrata in          vigore  del  presente  decreto  il  Ministro dell'ambiente,          avvalendosi   dell'Agenzia   nazionale  per  la  protezione          dell'ambiente   (ANPA),   di   concerto   con   i  Ministri          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e della          sanita',  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          Bolzano, definisce:                a) i  limiti  di  accettabilita' della contaminazione          dei   suoli,   delle   acque  superficiali  e  delle  acque          sotterranee  in relazione alla specifica destinazione d'uso          dei siti:                b) le  procedure  di  riferimento  per  il prelievo e          l'analisi dei campioni;                c) i  criteri  generali per la messa in sicurezza, la          bonifica  ed  il  ripristino ambientale dei siti inquinati,          nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;                c-bis) tutte  le  operazioni  di  bonifica di suoli e          falde  acquifere  che  facciano  ricorso a batteri, a ceppi          batterici  mutanti,  a  stimolanti  di batteri naturalmente          presenti   nel  suolo  al  fine  di  evitare  i  rischi  di          contaminazione del suolo e delle falde acquifere;              1-bis.  I  censimenti  di  cui  al decreto del Ministro          dell'ambiente  16  maggio  1989,  pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree          interne  ai  luoghi  di produzione, raccolta, smaltimento e          recupero  dei  rifiuti,  in  particolare  agli  impianti  a          rischio  di  incidente  rilevante  di  cui  al  decreto del          Presidente  della  Repubblica  17  maggio  1998,  n. 175, e          successive   modificazioni.   Il   Ministro   dell'ambiente          dispone,  eventualmente attraverso accordi di programma con          gli  enti  provvisti  delle  tecnologie di rilevazione piu'          avanzate,  la  mappatura  nazionale  dei  siti  oggetto dei          censimenti e la loro verifica con le regioni.              2. Chiunque  cagiona,  anche in maniera accidentale, il          superamento  dei  limiti  di  cui  al  comma 1, lettera a),          ovvero   determina  un  pericolo  concreto  ed  attuale  di          superamento  dei  limiti  medesimi, e' tenuto a procedere a          proprie  spese  agli  interventi  di messa in sicurezza, di          bonifica  e di ripristino ambientale delle aree inquinate e          degli impianti dai quali deriva il periodo di inquinamento.          A tal fine:                a) deve  essere data, entro quarantotto ore, notifica          al  Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente          competenti,  nonche'  agli  organi di controllo sanitario e          ambientale,  della  situazione  di  inquinamento ovvero del          pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;                b) entro  le quarantotto ore successive alla notifica          di  cui  alla lettera a), deve essere data comunicazione al          comune  ed  alla provincia ed alla regione territorialmente          competenti  degli interventi di messa in sicurezza adottati          per  non  aggravare  la  situazione  di  inquinamento  o di          pericolo  di  inquinamento, contenere gli effetti e ridurre          il rischio sanitario ed ambientale;                c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato          l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione          di  pericolo,  deve  essere  presentato  al  Comune ed alla          Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.              3. I  soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio          delle  proprie  funzioni istituzionali individuano siti nei          quali  i  livelli  di inquinamento sono superiori ai limiti          previsti,  ne danno comunicazione al Comune, che diffida il          responsabile  dell'inquinamento  a  provvedere ai sensi del          comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.              4. Il  comune  approva  il  progetto  ed  autorizza  la          realizzazione   degli  interventi  previsti  entro  novanta          giorni  dalla data di presentazione del progetto medesimo e          ne  da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica          le   eventuali   modifiche  ed  integrazioni  del  progetto          presentato,   ne   fissa   i  tempi,  anche  intermedi,  di          esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono          essere prestate a favore della regione per la realizzazione          e  l'esercizio  degli  impianti  previsti  dal  progetto di          bonifica  medesimo.  Se l'intervento di bonifica e di messa          in  sicurezza  riguarda  un'area compresa nel territorio di          piu'  comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed          autorizzati dalla regione.              5. Entro  sessanta  giorni  dalla data di presentazione          del  progetto  di  bonifica  la  regione puo' richiedere al          comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero          stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.              6. Qualora   la   destinazione   d'uso  prevista  dagli          strumenti  urbanistici  in  vigore  imponga  il rispetto di          limiti  di accettabilita' di contaminazione che non possono          essere  raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori          tecnoilogie     disponibili     a    costi    sopportabili,          l'autorizzazione   di  cui  al  comma  4  puo'  prescrivere          l'adozione  di  misure di sicurezza volte ad impedire danni          derivanti  dall'inquinamento  residuo  da  attuarsi  in via          prioritaria  con  l'impiego  di  tecniche  e  di ingegneria          ambientale,  nonche'  limitazioni  temporanee  o permanenti          all'utilizzo  dell'area bonificata rispetto alle previsioni          degli  strumenti  urbanistici  vigenti,  ovvero particolari          modalita'   per   l'utilizzo   dell'area   medesima.   Tali          prescrizioni  comportano,  ove  occorra,  variazione  degli          strumenti urbanistici e dei piani territoriali.              6--bis. Gli  interventi  di bonifica dei siti inquinati          possono   essere   assistiti,   sulla   base   di  apposita          disposizione  legislativa  di  finanziamento, da contributo          pubblico  entro  il  limite  massimo del 50 per cento delle          relative  spese  qualora  sussistano  preminenti  interessi          connessi   ad   esigenze  di  tutela  igienico-sanitaria  e          ambientale   o   occupazioniali.   Ai  predetti  contributi          pubblici  non  si applicano le disposizioni di cui ai commi          10 e 11.              7. L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  costituisce          variante  urbanistica,  comporta  dichiarazioni di pubblica          utilita',  di  urgenza  e  di  indifferenza  dei  lavori, e          sostituisce  a  tutti  gli  effetti  le  autorizzazioni, le          concessioni,  i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri          e   gli   assensi   previsti   dalla  legislazione  per  la          realizzazione   e   l'esercizio   degli  impianti  e  delle          autorizzazioni  necessarie  all'attuazione  del progetto di          bonifica.              8. Il   completamento  degli  interventi  previsti  dai          progetti  di  cui  al  comma 2, lettera c), e' attestato da          apposita    certificazione   rilasciata   dalla   provincia          competente per territorio.              9. Qualora  i  responsabili  non  provvedano ovvero non          siano  individuabili, gli interventi di messi in sicurezza,          di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale sono realizzati          d'ufficio  dal  comune  territorialmente  competente  e ove          questo  non  provveda dalla regione, che si avvale anche di          altri  enti  pubblici. Al fine di anticipare le somme per i          predetti  interventi  le regioni possono istituire appositi          fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.              10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e          di  ripristino  ambientale  costituiscono onere reale sulle          aree  inquinate  di  cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve          essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica          ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 18, comma 2, della          legge 28 febbraio 1985, n. 47.              11. Le  spese  sostenute  per la messa in sicurezza, la          bonifica  ed  il ripristino ambientale delle aree inquinate          di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale          immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti          dell'art.  2748,  secondo  comma,  del codice civile. Detto          privilegio  si  puo'  esercitare  anche  in pregiudizio dei          diritti  acquisiti  dai  terzi  sull'immobile.  Le predette          spese   sono  altresi'  assistite  da  privilegio  generale          mobiliare.              12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche          dei  soggetti  interessati  ovvero degli accertamenti degli          organi  di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che          individui:                a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il          livello degli inquinamenti presenti;                b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;                c) gli  enti  di cui la regione intende avvalersi per          l'esecuzione d'ufficio in caso di inadembienza dei soggetti          obbligati;                d) la stima degli oneri finanziari.              13. Nel  caso  in  cui  il mantenimento di destinazione          d'uso  di  un'area  comporti  l'applicazione  dei limiti di          accettabilita'    di   contaminazione   piu'   restrittivi,          l'interessato  deve  procedere a proprie spese ai necessari          interventi  di  bonifica sulla base di un apposito progetto          che e' approvato dal comune ai sensi di cui al comma 4 e 6.          L'accertamento  dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla          provincia ai sensi del comma 8.              13-bis.  Le  procedure  per  gli interventi di messa in          sicurezza,   di   bonifica   e   di  ripristino  ambientale          disciplinate  dal presente articolo possono essere comunque          utilizzate ad iniziative degli interessati.              14. I  progetti  relativi  ad interventi di bonifica di          interesse    nazionale   sono   presentati   al   Ministero          dell'ambiente  ed  approvati,  ai  sensi  e per gli effetti          delle  disposizioni che precedono, con decreto del Ministro          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,          del  commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa          con  la regione territorialmente competente. L'approvazione          produce  gli  effetti  di  cui al comma 7 e, con esclusione          degli  impianti  di incenerimento e di recupero energetico,          sostituisce,  ove  prevista  per  legge,  la  pronuncia  di          valutazione   di   impatto  ambientale  degli  impianti  da          realizzare   nel  sito  inquinato  per  gli  interventi  di          bonifica.              15. I  limiti,  le procedure, i criteri generali di cui          al  comma  1  ed  i progetti di cui al comma 14 relativi ad          aree  destinate  alla produzione agricola e all'allevamento          sono  definiti  ed  approvati  di concerto con il Ministero          delle risorse agricole, alimentari e forestali.              15-bis. Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e          tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio          e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed          informazioni   per  le  imprese  industriali,  consorzi  di          imprese,  cooperative,  consorzi tra imprese industriali ed          artigiane    che   intendano   accedere   a   incentivi   e          finanziamenti  per  la  ricerca  e  lo  sviluppo  di  nuove          tecnologie di bonifica prevista dalla vigente legislazione.              15-ter. Il  Ministro dell'ambiente e le regioni rendono          pubblica,  rispettivamente, la lista di priorita' nazionale          e regionale dei siti contaminati da bonificare".              - Il  comma  1,  dell'art.  2,  del  citato decreto del          Ministro  dell'ambiente  25  ottobre  1999,  n.  471, e' il          seguente:              "1. Ai  fini  dell'applicazione del presente decreto si          intende per:                a) sito:    area    o    porzione    di   territorio,          geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse          matrici  ambientali e comprensiva delle eventuali strutture          edilizie ed impiantistiche presenti;                b)  sito  inquinato:  sito  che  presenta  livelli di          contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche          del  suolo  o  del  sottosuolo o delle acque superficiali o          delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per          la  salute  pubblica o per l'ambiente naturale o costruito.          Ai fini del presente decreto e' inquinato il sito nel quale          anche  uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze          inquinanti  nel  suolo  o  nel  sottosuolo  o  nelle  acque          sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai          valori  di  concentrazione limite accettabili stabiliti dal          presente regolamento;                c) sito  potenzialmente  inquinato: sito nel quale, a          causa  di  specifiche  attivita'  antropiche pregresse o in          atto,   sussiste  la  possibilita'  che  nel  suolo  o  nel          sottosuolo   o  nelle  acque  superficiali  o  nelle  acque          sotterranee   siano   presenti   sostanze  contaminanti  in          concentrazioni  tali  da  determinare  un  pericolo  per la          salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;                d) messa  in  sicurezza  d'emergenza: ogni intervento          necessario  ed  urgente  per rimuovere le fonti inquinanti,          contenere  la  diffusione  degli  inquinanti  e impedire il          contatto  con  le  fonti  inquinanti  presenti nel sito, in          attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale          o degli interventi di messa in sicurezza permanente;                e) bonifica:   l'insieme  degli  interventi  atti  ad          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti          o  a  ridurre  le  concentrazioni delle sostanze inquinanti          presenti   nel   suolo,   nel   sottosuolo,   nelle   acque          superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale          o  inferiore ai valori di concentrazioni limiti accettabili          stabiliti dal presente regolamento;                f) bonifica: con misure di sicurezza: l'insieme degli          interventi  atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze          inquinanti   nel   suolo,   nel   sottosuolo,  nelle  acque          sotterranee   o   nelle  acque  superficiali  a  valore  di          concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite          accettabili  stabiliti  per  la destinazione d'uso prevista          dagli  strumenti  urbanistici, qualora i suddetti valori di          concentrazione   limite   accettabili  non  possano  essere          raggiunti  neppure  con  l'applicazione, secondo i principi          della  normativa  comunitaria,  delle  migliori  tecnologie          disponibili  a  costi  sopportabili. In tali casi per l'uso          del   sito   devono  essere  previste  apposite  misure  di          sicurezza,  piani  di monitoraggio e controllo ed eventuali          limitazioni   rispetto   alle  previsioni  degli  strumenti          urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze          inquinanti  devono  comunque  essere  tali  da garantire la          tutela  della salute pubblica e la protezione dell'ambiente          naturale o costruito;                g) misure   di   sicurezza:   gli  interventi  e  gli          specifici  controlli  necessari  per  impedire  danni  alla          salute  pubblica  o  all'ambiente  derivanti dai livelli di          concentrazione   residui   di  inquinanti  nel  suolo,  nel          sottosuolo,  nelle acque sotterranee e superficiali o della          presenza  di  rifiuti  stoccati sottoposti ad interventi di          messa   in  sicurezza  permanente,  nonche'  le  azioni  di          monitoraggio   idonee   a  garantire,  in  particolare,  il          controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso,          qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa          comunitaria,  le  migliori  tecnologie  disponibili a costi          sopportabili,  la  bonifica  ed a ripristino ambientale non          consentono  di rispettare i valori di concentrazione limite          accettabili  dal  presente  regolamento per la destinazione          d'uso  prevista  dagli  strumenti  urbanistici  o  non  sia          possibile  rimuovere  la  fonte  inquinante  costituita dai          rifiuti stoccata;                h) ripristino    ambientale:    gli   interventi   di          riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica, costituenti          complemento  degli  interventi  di bonifica nei casi in cui          sia  richiesto,  che  consentono di recuperare il sito alla          effettiva  e  definitiva  fruibilita'  per  la destinazione          d'uso   conforme  agli  strumenti  urbanistici  in  vigore,          assicurando  la  salvaguardia  della qualita' delle matrici          ambientali;                i) messa   in  sicurezza  permanente:  insieme  degli          interventi  atti  a  isolare  in  modo  definitivo le fonti          inquinanti  rispetto  alle  matrici  ambientali circostanti          qualora  le  fonti  inquinanti  siano costituite da rifiuti          stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli          stessi  pur applicando le migliori tecnologie disponibili a          costi   sopportabili,   secondo  principi  della  normativa          comunitaria.  In  tali casi devono essere previste apposite          misure  di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed          eventuali  limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli          strumenti  urbanistici.  I  valori  di concentrazione delle          sostanze  inquinanti  nelle  matrici ambientali influenzate          dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono          superare  nel  suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque          superficiali i valori previsti nell'allegato 1;                j) inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni          chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o          delle   acque   superficiali   o  delle  acque  sotterranee          imputabili alla collettivita' indifferenziata e determinate          da fonti diffuse".              - La  legge  9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica          e tecnologica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla          Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108.              - L'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante          "Legge   quadro   sulle   aree  protette",  pubblicata  nel          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre          1991, n. 292, e' il seguente:              "Art.    30    (Sanzioni). - 1. Chiunque    viola    le          disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 13 e' punito con          l'arresto  fino  a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda da lire          duecentomila  a  lire  cinquantamilioni.  Chiunque viola le          disposizioni  di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma          3,  e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda          da  lire  duecentomila  a  lire venticinquemilioni. Le pene          sono raddoppiante in caso di recidiva.              2. La   violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli          organi  di  gestione delle aree protette e' altresi' punita          con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma          da  lire  cinquantamilioni  a  lire  duecentomilioni.  Tali          sanzioni  sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di          cui  alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal legale          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area          protetta.              3. In  caso  di violazioni costituenti ipotesi di reati          perseguiti  ai  sensi  degli  articoli 733 e 734 del codice          penale  puo'  essere  disposto  dal  giudice  o, in caso di          flagranza,  per  evitare  l'aggravamento o la continuazione          del   reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza  dell'area          protetta,  il  sequestro di quanto adoperato per commettere          gli  illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a          provvedere    alla    riduzione   in   pristino   dell'area          danneggiata,   ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto  al          risarcimento del danno.              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,          nei  casi  di  particolare gravita', la confisca delle cose          utilizzate per la consumazione dell'illecito.              5. Si  applicano  le  disposizioni di cui alla legge 24          novembre  1981,  n.  689, in quanto non in contrasto con il          presente articolo.              6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.          18  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349, sul diritto al          risarcimento  del  danno ambientale da parte dell'organismo          di gestione dell'area protetta.              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure          di salvaguardia delle riserve naturali statali.              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano          anche  in  relazione  alla  violazione alle disposizioni di          leggi  regionali  che  prevedono  misure di salvaguardia in          vista  della  istituizione  di aree protette e con riguardo          alla   trasgressione  di  regolamenti  di  parchi  naturali          regionali.              9. Nell'area   protetta   dei  monti  Cervati,  non  si          applicano,  fino  alla  costituzione del parco nazionale, i          divieti di cui all'art. 17, comma 2.              - Il   comma  1,  dell'art.  1,  del  decreto-legge  20          settembre  1996,  n. 486 recante: "Disposizioni urgenti per          il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e          di Sesto San Giovanni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          21 settembre 1996, n. 222 e' il seguente:              "1.  L'Istituto  per la ricostruzione industriale (IRI)          direttamente  o  per  il  tramite di societa' partecipate e          quando  occorra  di  societa'  specializzate,  provvede  al          risanamento  ambientale  dei sedimi industriali interessati          da  stabilimenti  di societa' del Gruppo e dell'ex Eternit,          sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale -          Progetto  delle  operazioni  tecniche  di bonifica dei siti          industriali   dismessa   nella   zona  ad  elevato  rischio          ambientale  dell'area  di crisi produttiva ed occupazionale          di   Bagnoli"   di   cui   alle   delibere   del   Comitato          interministeriale  per  la  programmazione economica del 13          aprile   1994   e   del   20   dicembre  1994,  pubblicate,          rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali  n. 184 dell'8          agosto  1994  e  n.  46  del 24 febbraio 1995, e sulla base          dello  specifico piano di risanamento di cui al decreto del          Ministro   dell'ambiente   in   data   21   dicembre  1995,          predisposto    secondo   le   prescrizioni   tecniche   per          l'attuazione   del   progetto  del  Ministro  dell'ambiente          approvate  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8          giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  n.  272  del  21  novembre  1995. Il risanamento          ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni          di  smantellamento  e  di  rimozione,  le  demolizioni e le          rottamazioni, nonche' la bonifica delle aree dalla presenza          di  inquinanti  fino  alla  profondita'  interessata  dalla          contaminazione,   i  valori  da  esso  risultanti  dovranno          corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti          il   sito   con   analoghe   caratteristiche  geologiche  e          pedologiche.  Il  comitato di coordinamento di cui al comma          4,  integrato  solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni          architettonici  e  ambientali  di  Napoli,  o  da  un  solo          delegato,  sentito il responsabile del Servizio urbanistico          del    comune,    individua    i    manufatti   industriali          particolarmente  significativi dal punto di vista storico e          testimoniale  che, a salvaguardia della memoria storica del          sito,  non  dovranno  essere  demoliti. La destinazione dei          manufatti salvaguardati e' decisa dal consiglio comunale di          Napoli   nell'ambito   della   pianificazione   urbanistica          esecutiva".              -  La  legge  11 febbraio  1994, n. 109, recante "Legge          quadro  in  materia  di lavori pubblici", e' pubblicata nel          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 41 del          19 febbraio 1994.              -  L'art.  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  recante  "Disciplina  delle  attivita'  di  Governo e          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della podesta'          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle          norme regolamentari".              -  Il  comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo          11 maggio  1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto          legislativo  18 agosto  2000, n. 258, recante "Disposizioni          correttive  e integrative del decreto legislativo 11 maggio          1999,   n.   152,   in   materia   di  tutela  delle  acque          dall'inquinamento,  a  norma  dell'art.  1,  comma 4, della          legge  24 aprile  1998, n. 138", pubblicato nel supplemento          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre          2000,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'          il seguente:              "6-bis.  I  termini  previsti dall'art. 1, comma 4, del          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,          n.   238,   per   la   presentazione   delle   domande   di          riconoscimento   o  di  concessione  preferenziale  di  cui          all'art.  4  del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e          dall'art.  2  della  legge  17 agosto  1999, n. 290, per le          denunce  dei  pozzi,  sono  prorogati al 30 giugno 2001. In          tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999".              -  L'art.  1,  comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.          426,   recante  "Nuovi  interventi  in  campo  ambientale",          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre          1998,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e'          il seguente:              "4.  Sono  considerati  primi interventi di bonifica di          interesse  nazionale  quelli  compresi  nelle seguenti aree          industriali  e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti          sono   perimetrati,   sentiti  i  comuni  interessati,  dal          Ministro  dell'ambiente  sulla  base  dei  criteri  di  cui          all'art.  18,  comma 1, lettera n), del decreto legislativo          5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:                a) Venezia (Porto Marghera);                b) Napoli orientale;                c) Gela e Priolo;                d) Manfredonia;                e) Brindisi;                f) Taranto;                g) Cengio e Saliceto;                h) Piombino;                i) Massa e Carrara;                l) Casal Monferrato;                m) Litorale  Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta          - Napoli);                n) Pitelli (La Spezia);                o) Balangero;                p) Pieve Vergonte;                p-bis) Sesto   San   Giovanni   (aree  industriali  e          relative discariche);                p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);                p-quater) Pioltello e Rodano.".              - L'art. 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215,          recante "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79 del 4 aprile 1933, cosi'          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "29.  L'approvazione  del  piano  produce  senz'altro i          trasferimenti  di  proprieta'  e degli altri diritti reali,          nonche'  la  costituzione  di  tutte  le servitu' prediali,          imposte nel piano stesso.              Il provvedimento di approvazione del piano di riordino,          che  determina  i  trasferimenti  di  cui  al  primo comma,          costituisce  titolo  per  la apposita trascrizione dei beni          immobili  trasferiti.  Alla  trascrizione  si  applicano le          agevolazioni  previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e          successive   modificazioni,   nei   limiti   delle  risorse          disponibili  della Cassa per la formazione della proprieta'          contadina,  alla  quale  fanno carico i relativi oneri. Con          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il          Ministro   perle   politiche  agricole,  sono  regolate  le          modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento          della  suddetta  Cassa all'entrata del bilancio dello Stato          delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime.              Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti          reali   sui   beni   oggetto   di  assegnazione  ha  natura          costitutiva  ed  estingue  qualsiasi  altro  diritto  reale          incidente  sui  beni  stessi.  Resta  salva la possibilita'          prevista  dal  penultimo  comma dell'art. 28 per coloro che          dimostrino  in giudizio la titolarita', sui beni assegnati,          di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di          riordinamento    di    vedere    tali   diritti   accertati          dall'autorita' giudiziaria.".              -  L'art.  43,  comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.          144,  recante "Misure in materia di investimenti, delega al          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'          disposizioni  per  il  riordino  degli  enti prevideziali",          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale n. 118 del 27 maggio 1999, e' il seguente:              "Art.  43 (Misure di programmazione negoziata). - 1. In          occasione  della prima verifica di cui al comma 3 dell'art.          10  dell'intesa  di  programma  tra  lo  Stato e la regione          Lombardia  approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi          dell'art.  2,  comma  203, della legge 23 dicembre 1996, n.          662  (91),  Il Comitato istituzionale di gestione sentiti i          rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad          individuare,  nel quadro delle risorse aggiuntive destinate          all'intesa    medesima,   i   fondi   da   destinare   alla          delocalizzazione  dei centri abitati dei comuni, o frazioni          di  essi, che insistono sul sedime areoportuale di Malpensa          2000,   nonche'   alla   realizzazione   di   attivita'  di          monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione          o  finalizzati  alla compensazione e mitigazione ambientale          degli  effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000,          nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche          mediante   l'approvazione   di   protocolli  aggiuntivi  al          medesimo.  La  ripartizione  delle  risorse  destinate allo          scopo,  da  erogare  anche  nella forma di un contributo ai          proprietari  di  immobili  ad  uso  di residenza principale          residenti  da  almeno  cinque  anni in tali centri abitati,          dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei          piani  di  volo e delle richieste dei comuni interessati da          fenomeni   di   inquinamento  acustico  e  atmosferico  con          riferimento  ai  normali  livelli  definiti dalla normativa          vigente.".
                           |  
|   |                                Art. 115.
                 (Ente geopaleontologico di Pietraroia)
     1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione Campania,  l'Ente  geopaleontologico  di  Pietraroia, in provincia di Benevento;  nell'ambito  di  tale  intesa  sono  individuati  i  siti geologici,  paleontologici,  naturalistici  e paesaggistici che hanno rilevante   valenza   di   testimonianza  scientifica,  culturale  ed ambientale  connessi  con  l'attivita'  di  ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.   2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai Ministeri  di  cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia  di  Benevento,  dal comune di Pietraroia, dall'universita' del   Sannio,  dall'universita'  "Federico  II"  di  Napoli  e  dalle associazioni  locali  e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.   3.  Ai  fini  di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa nel  limite  massimo  di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 
                                         Note all'art. 115          (Ente geo-paleontologico di Pietraroia):              -  La legge 9 maggio 1984, n. 168, recante "Istituzione          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica          e  tecnologica",  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario          alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 1989.
                           |  
|   |                                Art. 116.
         (Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)
     1.  Alle  imprese  che  recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e  alle  condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,  e  successive modificazioni, e' concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a  cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2  per  i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies  dell'articolo  5  del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.   2.  Lo  sgravio  contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni  corrisposte,  e' fissato nella misura del 100 per cento per  il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.   3.  Per  i  lavoratori  gia'  denunciati agli enti previdenziali e interessati  dai  contratti  di  riallineamento di cui al comma 1 per periodi  e  retribuzioni  non  denunciate,  e'  concesso  uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2.   4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche  nei  confronti  delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata   in   vigore   della   presente   legge,   il  programma  di riallineamento  ai  sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510  del  1996,  e  successive  modificazioni,  secondo  le  seguenti modalita':   a)  per  il  periodo  successivo  secondo  le  annualita' e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;   b)  per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio   si  applica  sotto  forma  di  conguaglio  sulle  spettanze contributive  gia'  versate per i lavoratori interessati al contratto stesso  nelle  misure  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3. L'importo del conguaglio  cosi'  determinato,  usufruibile  entro  il  termine  del periodo  di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello  sgravio  di  cui  alla  lettera  a),  e' utilizzato secondo le modalita'  fissate  dagli  enti  previdenziali,  a valere anche sulle regolarizzazioni  in  corso  di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.   5.  Agli  oneri  derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo  di  lire  200  miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003,  e  di  lire  100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,  si  provvede  mediante  l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.   6.  All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' abrogato.   7.  All'articolo  78  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  al  comma  3,  la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "dieci",   dopo  le  parole:  "della  programmazione  economica,"  e' inserita  la  seguente:  "due"  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";   b)  al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A tale  fine  le  commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore  a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non  superiore  a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,  a  soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere favorevole  espresso  dal  Comitato  di  cui al comma 3 che provvede, altresi'  a  verificare  e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal  tutore,  segnalandone  l'esito  alla  rispettiva commissione per l'adozione   delle   conseguenti   determinazioni;  per  la  relativa attivita'  e'  autorizzata  la  spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli  anni  2001,  2002  e  2003;  qualora  la  commissione  non sia costituita  od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di  ogni  altra  relativa  determinazione  provvede  direttamente  il Comitato di cui al comma 3";   c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "5-bis.  All'onere  per  il  funzionamento  del Comitato di cui al comma  3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  66,  comma  1,  della  legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme  occorrenti  sono  attribuite  in  conformita' agli indirizzi e criteri  determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale".   8.  I  soggetti  che  non provvedono entro il termine stabilito al pagamento  dei  contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed  assistenziali,  ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:   a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;   b)  in  caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o  denunce obbligatorie  omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore  di  lavoro,  con  l'intenzione  specifica  di  non  versare i contributi  o  premi,  occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,  pari  al  30  per  cento; la sanzione civile non puo' essere superiore  al  60  per  cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di legge. Qualora la denuncia della situazione   debitoria   sia   effettuata   spontaneamente  prima  di contestazioni  o  richieste da parte degli enti impositori e comunque entro  dodici  mesi  dal  termine  stabilito  per  il  pagamento  dei contributi  o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia  effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono  tenuti  al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari  al  tasso  ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento dell'importo  dei  contributi  o  premi,  non  corrisposti  entro  la scadenza di legge.   9.  Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle  misure  previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia   provveduto  all'integrale  pagamento  del  dovuto,  sul  debito contributivo  maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.   10.  Nei  casi  di  mancato  o ritardato pagamento di contributi o premi  derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti orientamenti  giurisprudenziali  o  amministrativi  sulla  ricorrenza dell'obbligo   contributivo,  successivamente  riconosciuto  in  sede giudiziale  o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o   premi   sia  effettuato  entro  il  termine  fissato  dagli  enti impositori,  si  applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al  tasso  ufficiale  di  riferimento  maggiorato  di  5,5  punti; la sanzione   civile   non   puo'  essere  superiore  al  40  per  cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.   11.  Nelle  amministrazioni  centrali  e periferiche dello Stato e negli  enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari  ed  e'  tenuto  al  pagamento  delle  sanzioni  e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.   12.  Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  sono abolite tutte le sanzioni   amministrative   relative   a  violazioni  in  materia  di previdenza   e  assistenza  obbligatorie  consistenti  nell'omissione totale  o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque  derivi  l'omissione  totale  o  parziale  del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della  legge  24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.   13.  Nei  casi  di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle  gestioni  previdenziali  ed assistenziali per i quali non si fa luogo  all'applicazione  delle  sanzioni  civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa  in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.   14.  I  pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori  a  favore  degli  enti  gestori  di  forme obbligatorie di previdenza  ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.   15.  Fermo  restando  l'integrale  pagamento  dei contributi e dei premi  dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di  amministrazione  degli  enti  impositori,  sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica fissano criteri e modalita' per la riduzione delle  sanzioni  civili  di  cui  al  comma  8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:   a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti  da  oggettive  incertezze  connesse  a contrastanti ovvero sopravvenuti  diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative    sulla    ricorrenza    dell'obbligo    contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in    relazione   alla   particolare   rilevanza   delle   incertezze interpretative  che  hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato  o  ritardato  pagamento  di contributi o premi, derivanti da fatto   doloso   del  terzo  denunciato,  entro  il  termine  di  cui all'articolo  124,  primo  comma,  del  codice  penale, all'autorita' giudiziaria;   b)  per  le  aziende  in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti  previsti  dalla  legge  12  agosto 1977, n. 675, dalla legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e  dalla  legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi,  riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che presentino particolare   rilevanza   sociale  ed  economica  in  relazione  alla situazione  occupazionale  locale  ed  alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione  del  lavoro  territorialmente competente, e, comunque, per periodi  contributivi  non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1,  commi  3  e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla  concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.   16.  In  attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione  dei  criteri  e  delle  modalita' di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b)  del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da  1  a  3,  del  decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni,  dalla  legge  1  giugno  1997,  n.  166  e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione  delle  sanzioni  civili  di cui al comma 8 rispettivamente nelle  ipotesi  di  procedure  concorsuali  e  nei  casi  di omesso o ritardato  pagamento  dei  contributi  o  premi  da parte di enti non economici  e  di  enti,  fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.   17.  Nei  casi  previsti  dal  comma  15, lettera a), il pagamento rateale  di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,  n.  389,  puo'  essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti.   18.  Per  i  crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni  sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi  217,  218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  1996,  n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla  differenza  fra  quanto  dovuto ai sensi dei predetti commi del citato  articolo  1  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato  in  base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale  che  potra'  essere  posto  a  conguaglio  ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per  il  pagamento  dei  contributi  e  premi  assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale.   19.  L'articolo  37  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e' sostituito dal seguente:   "Art.  37  -  (Omissione  o  falsita'  di registrazione o denuncia obbligatoria)  -  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il  datore  di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero  esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non  conformi  al  vero,  e' punito con la reclusione fino a due anni quando  dal  fatto  deriva  l'omesso versamento di contributi e premi previsti  dalle  leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un  importo  mensile  non  inferiore  al  maggiore importo fra cinque milioni   mensili   e   il   cinquanta   per   cento  dei  contributi complessivamente dovuti.   2.  Fermo  restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al  pubblico  ministero  la  notizia  di  reato,  qualora  l'evasione accertata  formi  oggetto  di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento  penale  e'  sospeso  dal  momento dell'iscrizione della notizia  di  reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura   penale,  fino  al  momento  della  decisione  dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.   3.   La   regolarizzazione   dell'inadempienza   accertata,  anche attraverso dilazione, estingue il reato.   4.  Entro  novanta  giorni  l'ente  impositore  e'  tenuto  a dare comunicazione       all'autorita'      giudiziaria      dell'avvenuta regolarizzazione   o   dell'esito   del   ricorso   amministrativo  o giudiziario".   20.  Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente   che   ha   ricevuto   il   pagamento  dovra'  provvedere  al trasferimento  delle  somme  incassate,  senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione. 
                                         Note all'art. 116:              -  L'art.  5  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre          1996,  n.  608  (Disposizioni  urgenti in materia di lavori          socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e          nel  settore  previdenziale),  nel  testo  vigente,  e'  il          seguente:              "Art.  5  (Disposizioni  in  materia  di  contratti  di          riallineamento  retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare          i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione          retributiva  e  contributiva  per  le  imprese operanti nei          territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,          lettera a) del Trattato istitutivo della Comunita' europea,          ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati          dal  trattato  CECA,  delle costruzioni navali, delle fibre          sintetiche,  automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la          condizione  di  corresponsione dell'ammontare retribuivo di          cui  all'art.  6,  comma  9.  lettere  a),  b)  e  c),  del          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con          modificazioni  dalla  legge  7 dicembre  1989, n. 389. Tale          sospensione  opera  esclusivamente  nei confronti di quelle          imprese  che  abbiano  recepito  o  recepiscano gli accordi          provinciali  di  riallineamento retributivo stipulati dalle          associazioni  imprenditoriali  ed  organizzazioni sindacali          locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con          le  associazioni  ed  organizzazioni nazionali di categoria          firmatarie    del   contratto   collettivo   nazionale   di          riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in          forme   e   tempi   prestabiliti,   programmi  di  graduale          riallineamento  dei trattamenti economici dei lavoratori ai          livelli  previsti  nei  corrispondenti contratti collettivi          nazionali  di  lavoro.  Ai  predetti accordi e riconosciuta          validita'  pari a quella attribuita ai contratti collettivi          nazionali  di  lavoro  di  riferimento  quale requisito per          l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative          nazionali  e  comunitarie.  Per  il  riconoscimento di tale          sospensione,  l'impresa devo sottoscrivere apposito verbale          aziendale  di  recepimento  con  le  stesse parti che hanno          stipulato l'accordo provinciale.              2.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore dalla          legge  di  conversione  del  presente decreto sono concessi          dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali          e   quelli   aziendali   di   recepimento   da   depositare          rispettivamente,   ai  competenti  uffici  provinciali  del          lavoro  e  della  massima  occupazione  e  presso  le  sedi          provinciali deIl'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.              2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali          di  riallineamento,  il  datore  di  lavoro  che  non abbia          integralmente   assolto   gli   obblighi   previsti   dalle          disposizioni   in   materia   di  sicurezza  e  salute  dei          lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente          organo  di  vigilanza  la  fissazione  di un termine per la          regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore          a  dodici  mesi,  e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza          mediante  apposita  prescrizione,  tenendo  conto dei tempi          tecnicamente  necessari per eliminare le violazioni e della          gravita'  del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza          del  termine,  l'organo  di  vigilanza  verifica l'avvenuta          regolarizzazione  dei  risultati  della  verifica  e'  data          comunicazione  all'interessato,  nonche',  se  in relazione          alla  violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione          era  in corso un procedimento giudiziario o amministrativo,          all'autorita' che procede.              2-ter.  L'avvenuta  regolarizzazione nel termine di cui          al  comma  2-bis  estingue  i  reati contravvenzionali e le          sanzioni  amministrative  e civili connessi alla violazione          degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella          della  verifica  della regolarizzazione a norma dell'ultimo          periodo  del  comma  2-bis  non  possono  essere iniziati o          proseguiti   procedimenti   giudiziari   o   amministrativi          relativi a tali reati e sanzioni.              2-quater.  Per  quanto  non espressamente stabilito dai          commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le          diposizioni  previste  dagli  articoli  20  e  seguenti del          decreto   legislativo   19 dicembre   1994.   n.  758,  con          esclusione  di  quelle  relative  all'obbligo  di pagamento          della  somma  di  cui  all'art.  21,  comma 2, del medesimo          decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del          citato   decreto   legislativo  n.  758  del  1994,  se  la          regolarizzazione  avviene  in  un  tempo superiore a quello          indicato   nella  prescrizione,  ma  che  risulta  comunque          congruo  a  norma del comma 2-bis del presente articolo, la          pena  e le sanzioni amministrative e civili previste per la          violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'.              3.  La  sospensione  di  cui  al comma 1 cessa di avere          effetto  dal periodo di paga per il quale I'INPS accerta il          mancato  rispetto  del programma graduale di riallineamento          dei    trattamenti    economici    contenuto   nell'accordo          territoriale.   L'applicazione   nel   tempo   dell'accordo          provinciale  comporta  la  sanatoria  anche  per  i periodi          pregressi  per  le  pendenze  contributive  ed  a titolo di          fiscalizzazione  di leggi speciali in materia e di sanzioni          a  ciascuna di essa relative ovvero di sgravi contributivi,          per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il          termine  di  cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato          l'apposito    verbale    aziendale    di   recepimento.   I          provvedimenti  di  esecuzione in corso, in qualsiasi fase e          grado,  sono  sospesi  fino  alla  data del riallineamento.          L'avvenuto  riallineamento  estingue  i  reati  previsti da          leggi  speciali  in  materia  di contributi e di premi e le          obbligazioni  per  sanzioni amministrative e per ogni altro          onere   accessorio.   QuaIora   al   momento  dell'avvenuto          riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a          quello  dichiarato  nel verbale aziendale di recipimento di          cui   al   comma   1,  gli  effetti  della  sanatoria  sono          subordinati  al pagamento di una somma pari alla differenza          fra  il  minimale retributivo e la retribuzione corrisposta          nel  corso  del  programma  di riallineamento ai lavoratori          cessati,   salvo   che  la  diminuzione  sia  avvenuta  per          riduzione  dell'attivita'  attestata  dalle parti che hanno          stipulato  accordo  provinciale. Sono fatti salvi i giudizi          pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento          della parita' di trattamento retributivo.              3-bis.  Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di          cui  ai  comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione          di   sanzioni   e  interessi,  le  ritenute  o  le maggiori          ritenute,  non  effettuate  per  i periodi interessati sino          alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al          comma  1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente          dai   suddetti  accordi,  calcolate  sulla  medesima  quota          percentuale  della  base  imponibile contributiva di cui al          comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute          devono  essere versate negli stessi termini e con le stesse          modalita'  stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da          effettuare  ai  fini  contributivi. Conseguentemente, detti          soggetti  sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun          periodo  di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle          ritenute,  apposite  dichiarazioni integrative. Con decreto          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  il          contenuto,  i termini e le modalita' di presentazione delle          dichiarazioni   integrative,   nonche'   le   modalita'  di          pagamento delle somme dovute.              3-ter.  La  presentazione delle dichiarazioni di cui ai          comma  3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude          la  punibilita'  per  i  reati  previsti  dal decreto-legge          10 luglio  1982,  n.  429,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  7 agosto  1982,  n.  516,  nei  limiti  delle          integrazioni.              3-quater.  Per le ritenute indicate nella dichiarazione          di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa          sui  percettori dei compensi non assoggettati in precedenza          a   ritenuta.   Relativamente   agli   stessi  compensi,  i          percettori   sono   esonerati   da   qualsiasi  adempimento          tributario   e  nei  loro  confronti  non  e'  esercitabile          l'attivita'  di  accertamento da parte dell'amministrazione          finanziaria.  Le dichiarazioni non costituiscono titolo per          la  deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni          eventuale maggior  costo  non  assume rilevanza a tutti gli          altri effetti tributari.              3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a          3-quater.,  e  al  presente  comma si applicano anche se le          violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme          le  somme  pagate  anteriormente  alla  presentazione delle          dichiarazioni  anche  a  titolo di sanzioni e interessi. Le          controversie  pendenti  e  quelle che si instaurano sino al          termine  finale  per  la  presentazione delle dichiarazioni          concernenti  i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte          mediante  ordinanza  subordinatamente alla presentazione da          parte  del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo          del   contenzioso  tributario  presso  il  quale  pende  la          controversia,    di   copia,   anche   fotostatica,   della          documentazione provante l'intervenuta regolarizzazione.              3-sexies.   In   caso   di   recepimento   dell'accordo          provinciale  di riallineamento, l'impresa puo' individuare,          in   sede   di  sottoscrizione  del  verbaIe  aziendale  di          recepimento   del   medesimo  accordo,  i  lavoratori  e  i          rispettivi  periodi  di attivita' precedenti all'accordo di          recepimento  per  i quali richiedere, d'intesa con le parti          che   hanno   stipulato   l'accordo  provinciale  e  previa          adesione,   in   forma   scritta,  dei  singoli  lavoratori          interessati   in   quel   momento   in  forza  all'azienda,          l'adempimento  dei  relativi  obblighi  contributivi  nella          misura   della   retribuzione   fissata  dal  contratto  di          riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del          minimale   contributivo.   All'adempimento  degli  obblighi          contributivi  si provvede mediante opzione tra il pagamento          in  unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di          pari   importo,   decorrenti  dalla  scadenza  del  secondo          trimestre  solare  successivo  al contratto di recepimento,          con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 21, comma          2,  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241. Le          relative   prestazioni  sono  commisurate  all'entita'  dei          contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica          del  competente  organo di vigilanza, comporta l'estinzione          della   relativa   contravvenzione  ovvero  di  ogni  altra          sanzione  amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento          degli   obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,          l'impresa   opera   nel   settore  agricolo  che  recepisce          l'accordo  provinciale  di  riallineamento puo' utilizzare,          anche  mediante  dichiarazioni  sostitutive,  i  dati delle          dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.              4.  La  retribuzione  da  prendere a riferimento per il          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,          dovuti  dalle  imprese di cui al comma 1, e alle condizioni          di  cui  ai  comma  2,  e'  quella fissata dagli accordi di          riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale          e.  per  i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare          entro  trentasei  mesi,  al  100  per cento dei minimali di          retribuzione  giornaliera,  di cui all'art. 1, comma 2, del          decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  7 dicembre  1989,  n. 389. La          presente  disposizione deve intendersi come interpretazione          autentica   delle   norme   relative   alla  corresponsione          retributiva  ed  alla determinazione contributiva di cui al          combinato  disposto  dell'art.  1,  comma 1, e dell'art. 6,          comma  9,  lettere  a),  b)  e  c), e 11, del decreto-legge          9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla          legge  7 dicembre  1989,  n.  389, Per la differenza tra le          retribuzione  di riferimento per il versamento dei predetti          contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato          decreto-legge  n.  338 del 1989, possono essere accreditati          contributi  figurativi,  ai fini del diritto e della misura          della  pensione,  con  onere  a  carico  dal  Fondo  di cui          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio          1993,  n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate          a  tale  scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della          previdenza  sociale  sono stabiliti criteri e modalita' per          il  riconoscimento  dei  predetti  accrediti  di contributi          figurativi.  Restano  comunque  salvi  e conservano la loro          efficacia     i    versamenti    contributivi    effettuati          anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di          conversione del presente decreto.              5.  E'  ammessa  una  sola  variazione  ai programmi di          riallineamento    contributivo,    compresi   quelli   gia'          stipulati,  limitatamente  ai  tempi  ed  alle  percentuali          fissati  dagli  accordi  provinciali, purche' tale modifica          sia  oggettivamente  giustificata da intervenuti rilevanti,          eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle          valutazioni  non  effettuate  al momento della stipulazione          dell'accordo  territoriale, ed a condizione che l'intesa di          aggiustamento  sia  sottoscritta  dalle  medesime parti che          hanno stipulato il primitivo accorso.              5-bis.  I  soggetti  che  si avvalgono degli accordi di          riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono          esclusi  dalle  gare di appalto indette dagli enti pubblici          nei  territori  diversi  da quelli nei quali possono essere          stipulati   gli   accordi   medesimi,   fino   al  completo          riallineamento.              6 L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare          l'attivita'   ispettiva   di   concerto  con  gli  istituti          previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite          a  livello  provinciale  delle organizzazioni sindacali dei          lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare la          forme di lavoro irregolare".              -  L'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19          luglio 1993, n. 236, e' il seguente:              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato          per essere riassegnati al predetto Fondo.".              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63 della legge n.          488/1999, come modificato dalla legge qui' pubblicata:              "Art.  63  (Disposizioni  in  materia  di politiche per          l'occupazione  e  di emersione del lavoro irregolare). - 1.          In  attesa  della  revisione delle misure di inserimento al          lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art.          45,  comma  1,  lettera  d), della legge 17 maggio 1999, n.          144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di          cui  all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre          1996,  n.  608, possono prevedere, fermo restando il limite          complessivo  delle  960  ore annuali previsto dall'art. 15,          comma   4,  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,          n.  451,  lo  svolgimento delle attivita' in un periodo non          superiore  a  sei  mesi  e  comunque nel limite dell'orario          contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66,          comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10          miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi".              2.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale          puo'  destinare  una  quota  fino  a  lire 100 miliardi per          l'anno  2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,          n.   148,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          19 luglio  1993,  n. 236, agli interventi di promozione del          lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge          1 ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con modificazioni,          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.              3. (Comma abrogato).              4.  (aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 78, legge          23 dicembre 1998, n. 448).              L'art.  78  della  citata legge n. 448/1998, cosi' come          modificato dalla presente legge, e' il seguente.              1.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  e'  istituito  presso la Presidenza del Consiglio          dei  ministri  un  comitato  per l'emersione del lavoro non          regolare  con  funzioni di analisi e di coordinamento delle          iniziative.  A  tale fine il comitato, che riceve direttive          dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri cui risponde e          riferisce:                a) attua   tutte   le  iniziative  ritenute  utili  a          conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,          anche   attraverso   campagne  di  sensibilizzazione  e  di          informazione  tramite  i  mezzi  di  comunicazione  e nelle          scuole;                b) valuta  periodicamente i risultati delle attivita'          degli  organismi  locali  di  cui al comma 4; c) esamina le          proposte   contrattuali   di   emersione   istruite   dalle          commissioni  locali  per la successiva trasmissione al CIPE          per le deliberazioni del caso.              2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al sistema          statistico  nazionale  (SISTAN),  ivi comprese le camere di          commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura,  sono          tenute  a  fornire al comitato, nel rispetto degli obblighi          di  riservatezza,  le informazioni statistiche richieste in          loro possesso.              3. Il comitato e' composto da dieci membri nominati con          decreto   del   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,          designati,  rispettivamente,  dal  Presidente del Consiglio          dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  due  dal  Ministro del lavoro e          della  previdenza  sociale, dal Ministro delle finanze, dal          Ministro   per   le   politiche  agricole,  dal  presidente          dell'INPS,   dal  presidente  dell'istituto  nazionale  per          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),          dal   presidente   dell'unione  italiana  delle  camere  di          commercio,    industria,    artigianato    e    agricoltura          (Unioncamere)  e dalla Conferenza unificata di cui all'art.          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281. Il          componente  designato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne          il  funzionamento, presso il comitato puo' essere comandato          o  distaccato,  nel  numero massimo di 20 unita', personale          tecnico  ed amministrativo della pubblica amministrazione e          degli  enti  pubblici  economici.  Il  personale  di cui al          presente    comma   mantiene   il   trattamento   economico          fondamentale  e accessorio delle amministrazioni ed enti di          appartenenza.   Per   il   funzionamento  del  Comitato  e'          autorizzata  la  spesa  di  lire  1000  milioni a decorrere          dall'anno 2001.              4.  A  livello  regionale e provinciale sono istituite,          presso  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e          agricoltura,  commissioni con compiti di analisi del lavoro          irregolare   a   livello  territoriale,  di  promozione  di          collaborazioni  ed intese istituzionali, di assistenza alle          imprese,  finalizzata in particolare all'accesso al credito          agevolato,  alla  formazione ovvero alla predisposizione di          aree  attrezzate,  che stipulano contratti di riallinemento          retributivo  anche  attraverso  la  presenza di un apposito          tutore.  "A  tale  fine  le  commissioni  possono  affidare          l'incarico   di  durata  non  superiore  a  quindici  mesi,          rinnovabile  una  sola volta per una durata non superiore a          quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a          soggetto  dotato  di idonea professionalita', previo parere          favorevole  espresso  dal  comitato  di  cui al comma 3 che          provvede  altresi'  a  verificare e valutare periodicamente          l'attivita'  svolta  dal  tutore  segnalando  l'esito  alla          rispettiva  commissione  per  l'adozione  delle couseguenti          determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la          spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002          e  2003;  qualora  la  commissione  non  sia  costituita od          operante  all'affidamento  dell'incarico  e all'adozione di          ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il          comitato di cui al comma 3" Le commissioni sono composte da          quindici  membri:  sette,  dei  quali  uno  con funzioni di          presidente,   designati   dalle  amministrazioni  pubbliche          aventi  competenza in materia, e otto designati, in maniera          paritetica,  dalle  organizzazioni  sindacali dei datori di          lavoro    e    dei    lavoratori    comparativamente   piu'          rappresentative   sul   piano  nazionale.  Le  commissioni,          nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi          di  esperti  e  coordinarsi,  per quanto concerne il lavoro          irregolare,   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro,          tenendo  conto  delle  disposizioni di cui all'art. 5 della          legge   22   luglio   1961,  n.  628,  e  dell'art.  3  del          decreto-legge  12  settembre  1983, n. 463, convertito, con          modificazioni,   dalla  legge  11 novembre  1983,  n.  638.          Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della          presente  legge  non  siano  state  istituite  le  predette          commissioni,  provvede  il  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza  sociale,  ove i competenti organi regionali non          abbiano  provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto          dal Ministro.              5.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e          agricoltura  mettono  a  disposizione  una  sede in modo da          consentire  alla  commissione di espletare le sue funzioni.          Presso  la  commissione,  per assicurarne il funzionamento,          puo'    essere    comandato    personale   della   pubblica          amministrazione,  ivi  compresi i ricercatori universitari,          restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di          provenienza.              5-bis.  All'onere  per il funzionameata del comitato di          cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore          di   cui   al   comma  4  si  provvede  mediante  riduzione          dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 66, comma 1,          della  legge  17 maggio  1999,  n. 144. Le somme occorrenti          sono  attribuite  in  conformita'  agli indirizzi e criteri          determinati  dal  Ministro  del  lavoro  e della previdenza          sociale".              - L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica          29  settembre  1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione          delle imposte sul reddito) e' il seguente:              "Art.  30  (Interessi di mora) - 1. Decorso inutilmente          il  termine  previsto  dall'art.  25,  comma 2, sulle somme          iscritte  a  ruolo si applicano, a partire dalla data della          notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli          interessi  di  mora  al  tasso  determinato annualmente con          decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media          dei tassi bancari attivi".              - L'art.  35,  commi  secondo  e  terzo, della legge 24          novembre  1981, n. 689 (modifiche al sistema fiscale) e' il          seguente:              "Per  le violazioni consistenti nell'omissione totale o          parziale    del   versamento   di   contributi   e   premi,          l'ordinanza-ingiunzione  emessa,  ai  sensi  dell'art.  18,          dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed          assistenza  obbligatorie,  che  con lo stesso provvedimento          ingiungono  ai debitori anche il pagamento dei contributi e          dei  premi  non  versati  e delle somme aggiuntive previste          dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.              Per  le altre violazioni, quando viene accertato che da          esse  deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e          premi, la relativa sanzione amministrativa applicata con la          medesima  ordinanza  e dagli stessi enti ed istituti di cui          al comma precedente".              - L'art. 1282 del codice civile e' il seguente:              "Art.  1282 - (Interessi nelle obbligazioni pecunarie).          -  I crediti liquidi ed esigibili (1499) di somme di danaro          producono  interessi  di pieno diritto (1224), salvo che la          legge  (506, 669, 1207, 1499, 714, 18152, 2033, 2036, 2151,          2154) o il titolo stabiliscano diversamente (2948. n. 4; 5,          105 1, camb.; 7 l. ass.).              Salvo  patto  contrario.  i  crediti per fitti (1639) e          pigioni  (1587,  n. 2) non producono interessi se non dalla          costituzione in mora (1219).              Se  il  credito  ha per oggetto rimborso di spese fatte          per  cose  da  restituire,  non  decorrono interessi per il          periodo  di tempo in cui chi ha tinto le spese abbia goduto          della  cosa  senza  corrispettivo  e  senza essere tenuto a          render conto del godimento".              - L'art.  67  del  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267          (disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione          coatta amministrativa) e' il seguente:              "Art.    67 (Atti    a   titolo   oneroso,   pagamenti,          garanzie). - Sono  revocati,  salvo che l'altra parte provi          che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:                1)  Gli  atti  a titolo oneroso compiuti nei due anni          anteriori  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le          prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito          sorpassano  notevolmente  cio'  che  a  lui e' stato dato o          promesso;                2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed          esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi          normali  di  pagamento,  se compiuti nei due anni anteriori          alla dichiarazione di fallimento;                3)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche volontarie          costituiti  nei  due  anni  anteriori alla dichiarazione di          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;                4)  i  pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali e          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,          i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed esigibili, gli atti a          titolo  oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto di          prelazione  per  debiti contestualmente creati, se compiuti          entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.              Le   disposizioni  di  questo  art.  non  si  applicano          all'istituto  di  emissione,  agli  istituti  autorizzati a          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a          queste  operazioni,  e  agli istituti di credito fondiario.          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".              - La legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il          coordinamento     della     politica     industriale,    la          ristrutturazione   la   riconversione  e  lo  sviluppo  del          settore)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 7          settembre 1977, n. 243.              - La  legge  5  dicembre 1978, n. 787 (disposizioni per          agevolare  il  risanamento  finanziario  delle  imprese) e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1978 n.          348.              - Il  decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95          (Provvedimenti  urgenti per l'amministrazione straordinaria          delle grandi imprese in crisi) e' pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale del 6 febbraio 1979, n. 36.              - La  legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di          cassa     integrazione,     mobilita'     trattamenti    di          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'          europea, avviamento al lavoro altre disposizioni in materia          di  mercato  del  lavoro)  e'  pubblicata  nel  supplemento          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  175 del 27 luglio          1991.              - I  commi  3 e 5 dell'art. 1 della citata legge n. 223          del 1991, cosi' recitano:              "3.   La  durata  dei  programmi  di  ristrutturazione,          riorganizzazione  o  conversione  aziendale non puo' essere          superiore  a  due  anni.  Il  Ministro  del  lavoro e della          previdenza  sociale  ha facolta' di concedere due proroghe,          ciascuna  di durata non superiore a dodici mesi, per quelli          tra  i  predetti  programmi  che presentino una particolare          complessita'  in ragione delle caratteristiche tecniche dei          processi  produttivi  dell'azienda, ovvero in ragione della          rilevanza   delle   conseguenze   occupazionali  che  detti          programmi   comportano   con  riferimento  alle  dimensioni          dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.              4. (Omissis);              5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la          medesima  causale  non  puo'  essere disposta prima che sia          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla          precedente concessione".              -  L'art. 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo          1991,  n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1          giugno  1997,  n.  166,  (disposizioni  urgenti  in materia          previdenziale) e' il seguente:              "1.   L'importo   delle   somme   aggiuntive   e  della          maggiorazione  puo' essere ridotto con decreto del Ministro          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il          Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla          misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:                a) nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze          connesse  a  contrastanti  orientamenti giurisprudenziali o          amministrativi  sulla  ricorrenza dell'obbligo contributivo          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o          amministrativa  in  relazione  alla  particolare  rilevanza          delle  incertezze  interpretative che hanno dato luogo alla          inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di          contributi  o  premi,  derivanti  da fatto doloso del terzo          denunciato  all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a          possibili  riflessi  negativi  in  campo  occupazionale  di          particolare rilevanza;                b) per  le  aziende in crisi per le quali siano stati          adottati  i  provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto          1977,  n.  675,  dalla  legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal          decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e dalla          legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di          crisi,   riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che          presentino  particolare  rilevanza  sociale ed economica in          relazione  alla  situazione  occupazionale  locale  ed alla          situazione  produttiva del settore e, comunque, per periodi          contributivi  non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1,          commi 3  e  5,  della  citata  legge  n.  223 del 1991, con          riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,          di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o   conversione          aziendale.              2.  Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto          ministeriale   puo'   disporre   anche  l'estinzione  della          obbligazione  per  sanzioni  amministrative connesse con la          denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.              3.  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto di cui al          comma  1,  i soggetti che abbiano avanzato al ministero del          lavoro  e  della previdenza sociale ed agli enti impositori          motivata  e  documentata  istanza per ottenere la riduzione          ivi  prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva          mediante  la  corresponsione,  in  via  provvisoria e salvo          conguaglio,  delle  somme  aggiuntive  nella  misura  degli          interessi  legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla          data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme          aggiuntive  non  sia  intervenuto  il predetto decreto, gli          enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella          misura ordinaria".              -  Il  testo  dei commi 220 e 221 della citata legge n.          662 del 1996, e' il seguente:              "220.  Nelle  ipotesi di procedure concorsuali, in caso          di  pagamento  integrale  dei  contributi e spese, la somma          aggiuntiva  puo'  essere  ridotta  ad  un  tasso  annuo non          inferiore  a quello degli interessi legali, secondo criteri          stabiliti dagli enti impositori.              221.  In  caso  di  omesso  o  ritardato versamento dei          contributi  o  premi  da  parte  di enti non economici e di          enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la          somma  aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore          a  quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti          dagli  enti  impositori,  qualora  il ritardo o l'omissione          siano  connessi  alla  documentata  ritardata erogazione di          contributi  e  finanziamenti  pubblici previsti per legge o          convenzione".                                   Al comma 17:              -  Il  comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 9 ottobre          1989,  n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7          dicembre  1989,  n. 389 (disposizioni urgenti in materia di          evasione   contributiva,  di  fiscalizzazione  degli  oneri          sociali,  di  sgravi  contributivi  nel  mezzogiorno  e  di          finanziamento dei patronati) e' il seguente:              "11.  E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di          cui  all'art.  13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio          1981,  n.  402,  convertito, con modificazioni, dalla legge          26 settembre  1981,  n.  537,  e successive modificazioni e          integrazioni,  con  effetto dalla data di pubblicazione del          relativo decreto ministeriale".              -  Il testo dei commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223          e 224 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, e' il          seguente:              "217.  I  soggetti  che non provvedono entro il termine          stabilito  al  pagamento dei contributi o premi dovuti alle          gestioni   previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero  vi          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono          tenuti:                a) nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento di          contributi  o  premi,  il cui ammontare e' rilevabile dalle          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una          somma   aggiuntiva,   in  ragione  d'anno,  pari  al  tasso          dell'interesse  di  differimento  e  di  dilazione  di  cui          all'art.  13  del  decreto-legge  29 luglio  1981,  n. 402,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 26 settembre          1981,  n.  537, e successive modificazioni ed integrazioni,          maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo essere          superiore  al  100  per cento dell'importo dei contributi o          premi non corrisposti entro la scadenza di legge;                b) in  caso  di  evasione  connessa a registrazioni o          denunce  obbligatorie  omesse o non conformi al vero, oltre          alla  somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento          di  una  sanzione,  una tantum, da graduare secondo criteri          fissati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,          in  relazione  alla entita dell'evasione e al comportamento          complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento          ad  una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo          di contributi o premi;              218.  Nei  casi  di  mancato  o  ritardato pagamento di          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze          connesse  a  contrastanti  orientamenti giurisprudenziali o          amministrativi  sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o          amministrativa,  sempreche'  il versamento dei contributi o          premi  sia  effettuato  entro il termine fissato dagli enti          impositori,  si  applica  una  somma aggiuntiva, in ragione          d'anno,   in   misura   pari  al  tasso  dell'interesse  di          differimento   e  di  dilazione  di  cui  all'art.  13  del          decreto-legge  29 luglio  1981,  n.  402,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  26 settembre  1981, n. 537, e          successive   modificazioni   ed   integrazioni.   La  somma          aggiuntiva  non  puo'  essere  superiore  al  100 per cento          dell'importo  dei  contributi o premi non corrisposti entro          la scadenza di legge.              219.  Le  amministrazioni  centrali e periferiche dello          Stato  nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento          delle  somme  aggiuntive  e  della  maggiorazione di cui al          comma 217 nonche' degli interessi legali.              220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di          pagamento  integrale  dei  contributi  e  spese,  la  somma          aggiuntiva  puo  essere  ridotta  ad  un  tasso  annuo  non          inferiore  a quello degli interessi legali, secondo criteri          stabiliti dagli enti impositori.              221.  In  caso  di  omesso  o  ritardato versamento dei          contributi  o  premi  da  parte  di enti non economici e di          enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la          somma  aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore          a  quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti          dagli  enti  impositori,  qualora  il ritardo o l'omissione          siano  connessi  alla  documentata  ritardata erogazione di          contributi  e  finanziamenti  pubblici previsti per legge o          convenzione.              222.  Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi          e   di   quanto  previsto  a  titolo  di  interessi,  somme          aggiuntive  e  sanzioni  di  cui  ai commi precedenti, sono          estinte  le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui          all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.              223.  I  pagamenti  effettuati  per  contributi sociali          obbligatori  ed  accessori  a  favore degli enti gestori di          forme  obbligatorie  di  previdenza  ed assistenza non sono          soggetti  all'azione  revocatoria  di cui all'art. 67 delle          disposizioni  approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.          267.              224.  All'art.  3,  del decreto-legge 29 marzo 1991, n.          103,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 1 giugno          1991,  n.  166,  il comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3          sono sostituiti dai seguenti:              1.   L'importo   delle   somme   aggiuntive   e   della          maggiorazione  puo' essere ridotto con decreto del Ministro          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il          Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla          misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi:                a) nei  casi  di  mancato  o  ritardato  pagamento di          contributi   o  premi  derivanti  da  oggettive  incertezze          connesse  a  contrastanti  orientamenti giurisprudenziali o          amministrativi  sulla  ricorrenza dell'obbligo contributivo          successivamente   riconosciuto   in   sede   giudiziale   o          amministrativa  in  relazione  alla  particolare  rilevanza          delle  incertezze  interpretative che hanno dato luogo alla          inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di          contributi  o  premi,  derivanti  da fatto doloso del terzo          denunciato  all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a          possibili  riflessi  negativi  in  campo  occupazionale  di          particolare rilevanza;                b) per  le  aziende in crisi per le quali siano stati          adottati  i  provvedimenti  previsti  dalla legge 12 agosto          1977,  n.  675,  dalla  legge  5 dicembre 1978, n. 787, dal          decreto-legge  30 gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3 aprile 1979, n. 95, e dalla          legge  23 luglio1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di          crisi,   riconversione  o  ristrutturazione  aziendale  che          presentino  particolare  rilevanza  sociale ed economica in          relazione  alla  situazione  occupazionale  locale  ed alla          situazione  produttiva del settore e, comunque, per periodi          contributivi  non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1,          commi  3  e  5,  della  citata  legge  n. 223 del 1991, con          riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali,          di   ristrutturazione,   riorganizzazione   o   conversione          aziendale.              2.  Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto          ministeriale   puo'   disporre   anche  l'estinzione  della          obbligazione  per  sanzioni  amministrative connesse con la          denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.              3.  In  attesa  dell'emanazione  del  decreto di cui al          comma  1,  i soggetti che abbiano avanzato al ministero del          lavoro  e  della previdenza sociale ed agli enti impositori          motivata  e  documentata  istanza per ottenere la riduzione          ivi  prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva          mediante  la  corresponsione,  in  via  provvisoria e salvo          conguaglio,  delle  somme  aggiuntive  nella  misura  degli          interessi  legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla          data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme          aggiuntive  non  sia  intervenuto  il predetto decreto, gli          enti impositori provvedono all'addebito di taIi somme neIla          misura ordinaria".
                           |  
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  Disposizioni  in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo        10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
     1.  Alla  legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 2, comma 2:   1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea";   2)  alla  lettera  c),  dopo le parole: "dipendenza nel territorio nazionale"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  di  altro Stato membro dell'Unione, europea";   b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:   "3-bis.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  collettivi prevedano la fornitura,  a  persone  fisiche  o  a  nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti  secondo  le  misure  previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale determina le modalita' ed i termini di versamento.   3-ter.  Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non  sono  tenute,  a  decorrere  dal  1  gennaio 2001, al versamento dell'aliquota  contributiva  di  cui  all'articolo  25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845";   c)  all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato";   d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole "derivanti dal  contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti:  "da  preordinare  allo  scopo,  a  valere sul Fondo di cui all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".   2.  All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) e' aggiunto il seguente:   "5-ter  i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui  alla  legge  24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici".   3.  All'articolo  10  del  decreto  legislativo  23 dicembre 1997, n.469, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  al  comma  1, dopo le parole: "idonee strutture organizzative" sono  aggiunte  le  seguenti: "nonche' le modalita' di accreditamento dell'attivita'  di  ricerca  e  selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale";   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:   "1  -bis.  Per  mediazione  tra  domanda  ed  offerta di lavoro si intende  l'attivita',  anche  estesa  all'inserimento  lavorativo dei disabili  e  delle  fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali  lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati;  orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei  lavoratori;  promozione  e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta   di   lavoro   anche   nella  ricollocazione  professionale; effettuazione,  su  richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti  alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa  societa'  di  mediazione;  gestione  di attivita' dei servizi all'impiego  a  seguito  di  convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale.   1-ter.   Per   ricerca   e  selezione  del  personale  si  intende l'attivita'   effettuata   su  specifico  ed  esclusivo  incarico  di consulenza  ottenuto  dal  datore  di lavoro cliente, consistente nel ricercare,  selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale  e  con le modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.   1-quater.   Per  supporto  alla  ricollocazione  professionale  si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore  di  lavoro  cliente,  ovvero  in base ad accordi sindacali da soggetti  surroganti  il  datore  di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione   nel  mercato  di  prestatori  di  lavoro,  singoli  o collettivi,   attraverso  la  preparazione,  l'accompagnamento  della persona  e  l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attivita'.";   c)  al  comma  2, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo restando  forme  societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di  attivita'  di  ricerca  e  selezione  nonche'  di  supporto  alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.";   d)  al  comma  3,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero  l'attivita'  di  ricerca  e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione   professionale,   ciascuna  attraverso  la  specifica procedura di cui al comma 4";   e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:   "4.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro  novanta  giorni  dalla  richiesta  e previo accertamento della sussistenza  dei  requisiti  di  cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  di mediazione nonche' l'accreditamento per   le  attivita'  di  ricerca  e  selezione  e  di  supporto  alla ricollocazione     professionale,     provvedendo     contestualmente all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi.";   f)  al  comma 5, dopo le parole: "di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero di accreditamento", la parola: "trenta", ovunque ricorra,  e'  sostituita  dalla seguente: "quindici" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento";   g)  al  comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione" sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  dell'accreditamento"  e  alle lettere  a)  e  c) sono premesse le seguenti parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,";   h)  al  comma  7,  lettera  a),  dopo  la  parola: "biennale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da titoli di studio adeguati";   i)  ai  commi  8 e 10, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter";   l)  al  comma  11,  la  parola:  "mediazione"  e' sostituita dalle seguenti:   "cui   ai   commi  da  1  a  1-ter"  e  dopo  la  parola: "autorizzazione"     sono     inserite     le    seguenti:    "ovvero dell'accreditamento";   m)  al  comma 12, alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione" sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  dell'accreditamento"  e  alla lettera d) sono premesse le parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,";   n)  al  comma  13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero accreditati";   4.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il  decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23  dicembre  1997,  n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo,  relativamente  ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che  esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attivita'   di   ricerca   e   selezione  nonche'  di  supporto  alla ricollocazione   professionale  possono  svolgere  la  medesima  alle condizioni  di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469  del  1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza  sociale  cui  al  presente  comma, formulando una domanda contenente  la  dichiarazione  circa  il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.   5.  Al  fine  di  potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando  l'esercizio  delle  funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le  province,  le  province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito  il  16  dicembre  1999  dalla  Conferenza  unificata  di cui all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata,  nell'esercizio  finanziario  2001,  la  somma di lire 100 miliardi,  a  far  carico  sul  Fondo  per  l'occupazione,  ai  sensi dell'articolo  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
                                         Note all'art. 117:              Al comma 1:              - L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in          materia   di   promozione   dell'occupazione)   cosi'  come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.   1.   -   L'attivita'  di  fornitura  di  lavoro          temporaneo  puo'  essere  esercitata  soltanto  da societa'          iscritte in apposito albo istituito presso il ministero del          lavoro  e della previdenza sociale. Il ministero del lavoro          e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione          centrale   per   l'impiego,  entro  sessanta  giorni  dalla          richiesta  e  previo  accertamento  della  sussistenza  dei          requisiti  di  cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria          all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di          lavoro      temporaneo,     provvedendo     contestualmente          all'iscrizione  delle  societa'  nel predetto albo. Decorsi          due  anni  il  ministero  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,  su  richiesta  del  soggetto autorizzato, entro i          trenta  giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo          indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto          andamento dell'attivita' svolta.              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'          di cui al comma 1 sono i seguenti:                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura          di  lavoro  temporaneo  ;  l'individuazione,  quale oggetto          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la          sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato          o di altro Stato membro dell'Unione europea.                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o          dipendenza  nel  territorio nazionale o di uno Stato membro          dell'Unione  europea  a decorrere dal terzo anno solare, la          disposizione,  in luogo della cauzione, di una fideiussione          bancaria  o  assicurativa  non inferiore al 5 per cento del          fatturato,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,          realizzato  nell'anno precedente e comunque non inferiore a          lire 700 milioni;                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive          modificazioni.              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli          artt.  11  e  12  della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di          produzione  e  lavoro possono essere da questa forniti come          prestatori di lavoro temporaneo.              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di          autorizzazione di cui al comma 1.              6.  Il  ministero del lavoro e della previdenza sociale          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di          cui al comma 2.              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da          questa richieste.              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".              -  Per  il testo vigente dell'art. 9 della citata legge          n. 196/1997, si veda in nota all'art. 69, comma 13.              -  L'art.  10  della  citata  legge  n.  196/1997, come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art. 10. - 1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice          che   ricorra   alla  fornitura  di  prestatori  di  lavoro          dipendente  da  parte  di soggetti diversi da quelli di cui          all'art.  2,  ovvero  che  violi  le  disposizioni  di  cui          all'art.  1,  commi  2, 3, 4 e 5, nonche' nei confronti dei          soggetti  che  forniscono  prestatori  di lavoro dipendente          senza  essere iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 1,          continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n.          1369.              2.  Il  lavoratore che presti la sua attivita' a favore          dell'impresa   utilizzatrice   si   considera   assunto  da          quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato,          nel  caso  di  mancanza  di  forma scritta del contratto di          fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo ai sensi          dell'art.  1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta          del  contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo di cui          all'art.  3, ovvero degli elementi di cui al citato art. 3,          comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro          temporaneo  si  trasforma  in contratto a tempo determinato          alle dipendenze dell'impresa fornitrice.              3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo          la    scadenza   del   termine   inizialmente   fissato   o          successivamente  prorogato,  il  lavoratore  ha  diritto ad          una maggiorazione  pari  al 20 per cento della retribuzione          giomaliera  per ogni giorno di continuazione del rapporto e          fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione          e'  a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del          lavoro  sia  stata  con  essa concordata. Se la prestazione          continua  oltre  il  predetto  termine,  il  lavoratore  si          considera   assunto   a  tempo  indeterminato  dall'impresa          utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.              4.  Chi  esiga  o comunque percepisca compensi da parte          del   lavoratore   per  avviano  a  prestazioni  di  lavoro          temporaneo  e'  punito con la pena alternativa dell'arresto          non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a          lire  12.000.000.  In  aggiunta  alla  sanzione  penale  e'          disposta  la  cancellazione  dall'albo  di  cui all'art. 2,          comma 1.              5.   La   vigilanza  sull'applicazione  degli  obblighi          prescritti  dalle norme richiamate nel presente articolo e'          affidata   al  ministero  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,   che  la  esercita  attraverso  i  propri  organi          periferici".              -  L'art.  16  della  citata  legge  n.  196/1977, come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Art.  16. - Possono essere assunti, in tutti i settori          di  attivita', con contratto di apprendistato, i giovani di          eta'  non  inferiore  a  sedici  anni  e  non  superiore  a          ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli          obiettivi  n.  1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del          consiglio  del  20 luglio 1993, e successive modificazioni.          Sono  fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla          legge  sulla  tutela  del  lavoro  dei  fanciulli  e  degli          adolescenti.  L'apprendistato  non  puo'  avere  una durata          superiore  a  quella  stabilita per categorie professionali          dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non          inferiore  a  diciotto  mesi  e  superiore  a quattro anni.          Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di          eta'  di  cui al presente comma sono elevati di due anni; i          soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato          sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968,          n. 482, e successive modificazioni.              2.  Ai  contratti di apprendistato conclusi a decorrere          da  due anni dalla data di entrata in vigore della presente          legge,  le  relative  agevolazioni contributive non trovano          applicazione  nel  caso  di  mancata  partecipazione  degli          apprendisti   alle   iniziative   di   formazione   esterna          all'azienda  previste dai contratti collettivi nazionali di          lavoro    proposta   formalmente   all'impresa   da   parte          dell'amministrazione  pubblica  competente. Con decreto del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta          del  comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente del          consiglio  dei  ministri  del  18 novembre 1996, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  dell'11 dicembre 1996,          sentite     le     organizzazioni    sindacali maggiormente          rappresentative  sul  piano  nazionale,  le associazioni di          categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti,          entro   trenta  giorni  dalla  decisione  del  comitato,  i          contenuti formativi delle predette iniziative di formazione          che,   nel   primo   anno,  dovranno  riguardare  anche  la          disciplina  del  rapporto  di  lavoro, l'organizzazione del          lavoro  e  le  misure  di  prevenzione  per la tutela della          salute  e  della  sicurezza  sul  luogo  di lavoro, nonche'          l'impegno  formativo per l'apprendista, normalmente pari ad          almeno  120  ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto          per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo          o  di  attestato di qualifica professionale idonei rispetto          all'attivita'  da  svolgere.  Il predetto decreto definisce          altresi'  i  termini  e  le modalita' per la certificazione          dell'attivita' formativa svolta.              3.   In   via  sperimentale,  possono  essere  concesse          agevolazioni  contributive  per  i  lavoratori impegnati in          qualita'  di  tutore  nelle  iniziative formative di cui al          comma  2,  comprendendo  fra  questi  anche  i  titolari di          imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          della   presente  legge,  sono  determinati  le  esperienze          professionali  richieste  per lo svolgimento delle funzioni          di   tutore,   nonche'  entita',  modalita'  e  termini  di          concessione  di  tali  benefici nei limiti delle risorse da          preordinare  allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'art.          1,  comma 7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,          n. 236.              4.  Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in          materia   di   apprendistato   previste   per   il  settore          dell'artigianato   dalla  vigente  disciplina  normativa  e          contrattuale.              5.  Il  Governo  emana  entro  nove  mesi dalla data di          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle          competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  sulla  proposta  del  Presidente  del  consiglio  dei          ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza          sociale  in  materia  di  speciali  rapporti  di lavoro con          contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di          formazione  e  lavoro,  allo  scopo  di  pervenire  ad  una          disciplina   organica  della  materia  secondo  criteri  di          valorizzazione  dei  contenuti  formativi,  con  efficiente          utilizzo    delle    risorse    finanziarie   vigenti,   di          ottimizzazione  ai  fini  della  creazione  di occasioni di          impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche' di          semplificazione,  razionalizzazione  e delegificazione, con          abrogazione,  ove  occorra,  delle  norme  vigenti.  Dovra'          altresi'  essere definito, nell'ambito delle suddette norme          regolamentari,  un  sistema  organico  di  controlli  sulla          effettivita'  dell'addestramento  e  sul reale rapporto tra          attivita'   lavorativa   e   attivita'  formativa,  con  la          previsione   di   specifiche  sanzioni  amministrative  per          l'ipotesi  in  cui  le  condizioni previste dalla legge non          siano state assicurate.              6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della          legge  19 gennaio  1955, n. 25, e successive modificazioni.          Il  secondo  comma  del predetto art. 6 continua ad operare          fino   alla   modificazione   dei   limiti   di   eta'  per          l'adempimento degli obblighi scolastici.              7.  L'onere  derivante dal presente art. e' valutato in          lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per          l'anno  1998  e  in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno          1999".              Al comma 2:              -  L'art.  2751-bis  del codice civile, come modificato          dalla presente legge, e' il seguente:              "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni,          crediti  dei  coltivatori  diretti,  delle societa' od enti          cooperativi  e  delle  imprese artigiane). Hanno privilegio          generale sui mobili i crediti riguardanti (2776, 2777):                1)  le  retribuzioni  (2099,  2108 ss.) dovute, sotto          qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (2094)          e  tutte  le indennita' dovute per effetto della cessazione          del rapporto di lavoro (2118, 2120 ss.), nonche' il credito          del   lavoratore  per  i  danni  conseguenti  alla  mancata          corresponsione,   da   parte  del  datore  di  lavoro,  dei          contributi  previdenziali ed assicurativi obbligatori (2114          ss.) ed il credito per il risarcimento del danno subito per          effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile          (2118, 2777);                2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro          prestatore  d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due          anni di prestazione (2233, 2777);                3)  le  provvigioni  (1748) derivanti dal rapporto di          agenzia  (1742 ss.) dovute per l'ultimo anno di prestazione          e  le  indennita'  dovute  per  la  cessazione del rapporto          medesimo (1751, 2777);                4)  i  crediti  del  coltivatore  diretto (1647), sia          proprietario  che  affittuario, mezzadro (2141 ss.), colono          (2164),  soccidario  (2170 ss.) o comunque compartecipante,          per  i  corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i          crediti  del  mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765          (2777);                5)  i  crediti  dell'impresa artigiana (2083) e delle          societa'  od  enti  cooperativi  di  produzione e di lavoro          (2511  ss.),  per  i  corrispettivi  dei servizi prestati e          della vendita dei manufatti (2777);              5-bis)  i crediti delle societa' cooperative agricole e          dei  loro  consorzi  per  i corrispettivi della vendita dei          prodotti.              5-ter)  i  crediti  delle  imprese fornitrici di lavoro          temporaneo  di  cui  alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per          gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  addebitati  alle          imprese utilizzatrici".              Al comma 3:              -  L'art.  10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,          n.  469  (Conferimento  alle  regioni e agli enti locali di          funzioni  e  compiti  in  materia  di mercato del lavoro, a          norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59):              "Art.  10. - Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g),          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, il presente articolo          definisce  le  modalita'  necessarie per l'autorizzazione a          svolgere  attivita'  di mediazione tra domanda e offerta di          lavoro   a   idonee  strutture  organizzative,  nonche'  le          modalita'  di  accreditamento  dell'attivita'  di ricerca e          selezione  del  personale e di supporto alla ricollocazione          professionale.              1-bis.  Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro          si   intende   l'attivita',  anche  estesa  all'inserimento          lavorativo  dei  disabili  e  delle fasce svantaggiate, di:          raccolta    di   curricula   dei   potenziali   lavoratori,          preselezione   e   costituzione  di  relativa  banca  dati;          orientamento   professionale   dei  lavoratori;  ricerca  e          selezione    dei    lavoratori;   promozione   e   gestione          dell'incontro  tra domanda ed offerta di lavoro anche nella          ricollocazione  professionale;  effettuazione, su richiesta          dell'azienda,  di  tutte  le comunicazioni conseguenti alle          assunzioni  avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa          societa'  di  mediazione; gestione di attivita' dei servizi          all'impiego  a  seguito  di  convenzioni  con  le pubbliche          istituzioni  preposte,  per  il cui svolgimento il possesso          dell'autorizzazione  alla  mediazione  costituisce criterio          preferenziale.              1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende          l'attivita'  effettuata  su specifico ed esclusivo incarico          di  consulenza  ottenuto  dal  datare  di  lavoro  cliente,          consistente   nel   ricercare,  selezionare  e  valutare  i          candidati  sulla  base  del  profilo professionale e con le          modalita'  concordate  con  il  datore  di  lavoro cliente,          approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.              1-quater.     Per    supporto    alla    ricollocazione          professionale   si   intende   l'attivita'   effettuata  su          specifico  ed  esclusivo  incarico  del  datore  di  lavoro          cliente,  ovvero  in  base ad accordi sindacali da soggetti          surroganti  il  datore  di lavoro, al fine di facilitare la          rioccupazione  nel mercato di prestatori di lavoro, singoli          o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento          della    persona    e    l'affiancamento    della    stessa          nell'inserimento della nuova attivita'.              2.  L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di          lavoro   puo'  essere  svolta,  previa  autorizzazione  del          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese          o   gruppi  di  imprese,  anche  societa'  cooperative  con          capitale  versato  non  inferiore  a  200  milioni  di lire          nonche'   da   enti  non  commerciali  con  patrimonio  non          inferiore  a  200  milioni. Fermo restando forme societarie          anche  non  di capitali, per lo svolgimento di attivita' di          ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione          professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire          50 milioni.              3.  I  soggetti  di  cui al comma 2 debbono avere quale          oggetto  sociale  esclusivo  l'attivita'  di mediazione tra          domanda  e offerta di lavoro, ovvero l'attivita' di ricerca          e   selezione   ovvero   di  supporto  alla  ricollocazione          professionale,  ciascuna  attraverso la specifica procedura          di cui al comma 4.              4.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale          rilascia,  entro  novanta  giorni  dalla richiesta e previo          accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti  di cui ai          commi  2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'          di  mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di          ricerca  e  selezione  e  di  supporto  alla ricollocazione          professionale,  provvedendo  contestualmente all'iscrizione          delle societa' nei rispettivi elenchi.              5.    Le    domande   di   autorizzazione   ovvero   di          accreditamento  e  di  rinnovo sono presentate al Ministero          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che le trasmette          entro   quindici   giorni   alle  regioni  territorialmente          competenti  per  acquisirne  un  motivato  parere  entro  i          quindici   giorni  successivi  alla  trasmissione.  Decorso          inutilmente  tale  termine, il Ministero del lavoro e della          previdenza  sociale,  ove  ne ricorrano i presupposti, puo'          comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo          rinnovo ovvero dell'accreditamento.              6.      Ai      fini     dell'autorizzazione     ovvero          dell'accreditamento i soggetti interessati si impegnano a:                a) con   riferimento   alle  societa'  di  mediazione          fornire  al  servizio  pubblico,  mediante  collegamento in          rete,  i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro          che sono a loro disposizione;                b) comunicare     all'autorita'     concedente    gli          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,          la cessazione delle attivita';                c) con   riferimento   alle  societa'  di  mediazione          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da          questa richiesta.              7. I soggetti di cui al comma 2 devono:                a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con          competenze    professionali    idonee    allo   svolgimento          dell'attivita'  di  selezione  di  manodopera;  l'idoneita'          delle  competenze professionali e' comprovata da esperienze          lavorative   relative,   anche  in  via  alternativa,  alla          gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione          del  personale  almeno biennale, ovvero da titoli di studio          adeguati;                b) avere    amministratori,    direttori    generali,          dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in          possesso  di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata          esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione          del  personale  della  durata  di  almeno  tre  anni.  Tali          soggetti  non  devono  aver  riportato  condanne, anche non          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione          degli  infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero          non   devono   essere   stati  sottoposti  alle  misure  di          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della          legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni          ed integrazioni.              8.  Ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  alle leggi          20 maggio   1970,  n.  300,  9 dicembre  1977,  n.  903,  e          10 aprile  1991,  n.  125,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni,  nello  svolgimento  dell'attivita' di cui ai          commi  da 1 a 1-ter e' vietata ogni pratica discriminatoria          basata  sul  sesso, sulle condizioni familiari sulla razza,          sulla      cittadinanza,     sull'origine     territoriale,          sull'opinione   o   affiliazione   politica,   religiosa  o          sindacale dei lavoratori.              9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle          informazioni  avviene  sulla  base dei principi della legge          31 dicembre 1996, n. 675.              10.  Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'          di  cui  ai  commi  da  1  a 1-ter deve essere esercitata a          titolo gratuito.              11.  Il soggetto che svolge l'attivita' di cui ai commi          da  1 a 1-ter indica gli estremi dell'autorizzazione ovvero          dell'accreditamento  nella  propria  corrispondenza  ed  in          tutte   le   comunicazioni   a  terzi,  anche  a  carattere          pubblicitario e a mezzo stampa.              12.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in          vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della          previdenza  sociale  determina, con decreto, i criteri e le          modalita':                a) di     controllo     sul     corretto    esercizio          dell'attivita';                b) di      revoca     dell'autorizzazione,     ovvero          dell'accreditamento  anche  su  richiesta delle regioni, in          caso  di  non corretto andamento dell'attivita' svolta, con          particolare  riferimento  alle  ipotesi di violazione delle          disposizioni di cui ai commi 8 e 10;                c) di  effettuazione  delle  comunicazioni  di cui al          comma 6;                d) con  riferimento  alle  societa' di mediazione, di          accesso  ai  dati  complessivi  sulle domande ed offerte di          lavoro.              13.  Nei  confronti  dei  soggetti  autorizzati  ovvero          accreditati  ai  sensi  del  presente articolo, non trovano          applicazione   le   disposizioni   contenute   nella  legge          29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive  modificazioni ed          integrazioni.              14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di          cui  al  presente articolo, la domanda di autorizzazione di          cui  al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12".              Al comma 5:              -  L'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la          conferenza   Stato-citta'   ed  autonomie  locali",  e'  il          seguente:              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e          conferenza  unificata).  - 1. La conferenza Stato-citta' ed          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  conferenza          Stato-regioni.              2.  La  conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'          presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o, per          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori-pubblici,          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.              3.  La  conferenza  stato-citta' ed autonomie locali e'          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.              4.  La  conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'          convocata  dal  Presidente  del  consiglio dei ministri. Le          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del consiglio dei          ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno".              -   Per   il   testo   del  comma  8  dell'art.  1  del          decreto-legge  n.  148  del  1993, si veda in nota all'art.          116, comma 5.
                           |  
|   |                                Art. 118.
  (Interventi   in   materia   di   formazione   professionale  nonche' disposizioni  in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di                       Fondo sociale europeo)
     1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza  con la programmazione regionale  e  con  le  funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione  professionale  continua,  in  un'ottica di competitivita' delle  imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere  istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura,  del  terziario  e dell'artigianato, nelle forme di cui  al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione  continua,  nel  presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale  possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti puo' essere istituito con  accordi  stipulati  dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative. I fondi finanziano  piani  formativi  aziendali,  territoriali  o  settoriali concordati  tra  le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto  nelle  aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE)  n.  1260/1999  del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del   50   per   cento   nelle  altre  aree.  Ai  fondi  afferiscono, progressivamente  e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito  dall'articolo  25,  quarto  comma, della legge 21 dicembre 1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,  relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.   2.   L'attivazione   dei  fondi  e'  subordinata  al  rilascio  di autorizzazione  da  parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma  1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  esercita altresi' la vigilanza sulla gestione dei fondi.   3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.   4.  Nei  confronti  del  contributo  versato ai sensi del comma 3, trovano   applicazione   le  disposizioni  di  cui  al  quarto  comma dell'articolo  25  della  citata  legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.   5.  Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo  di  versare  all'INPS  il contributo integrativo di cui al quarto  comma  dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive  modificazioni,  secondo  le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.   6.   Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla   base  di  accordi interconfederali  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:   a)   come  soggetto  giuridico  di  natura  associativa  ai  sensi dell'articolo 36 del codice civile;   b)  come  soggetto  dotato  di  personalita'  giuridica  ai  sensi dell'articolo  12  del  codice  civile,  concessa  con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.   7.  I  fondi,  previo  accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente.   8.   In   caso   di  omissione,  anche  parziale,  del  contributo integrativo  di  cui  al  comma  1,  il  datore di lavoro e' tenuto a corrispondere,  oltre  al contributo omesso e alle relative sanzioni, una  ulteriore  sanzione  amministrativa di importo pari a quello del contributo  omesso.  Gli  importi  delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.   9.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono  determinati,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso  al  finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su  base  regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei lavoratori   interessati   dai   processi  di  ristrutturazione,  con proprieta'   per   i   progetti  di  ristrutturazione  finalizzati  a conseguire  i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative  ai  sensi  dell'accordo  sancito  in  sede  di  conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.   10.  A  decorrere  dall'anno  2001 e' stabilita al 20 per cento la quota  del  gettito  complessivo  da  destinare ai fondi a valere sul terzo  delle  risorse  derivanti  dal  contributo  integrativo di cui all'articolo  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota e' stabilita  al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.   11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono  determinati  le  modalita'  ed  i  criteri  di  destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge  23  dicembre  1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.   12.  Gli  importi  previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:   a)  per  il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma  5,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via   prioritaria,   i  piani  formativi  aziendali,  territoriali  o settoriali concordati tra le parti sociali;   b)  per  il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai  fondi,  a  seguito  della  loro  istituzione,  secondo criteri di ripartizione  determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio  e  della programmazione economica, in base alla consistenza numerica  degli  aderenti  ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi.   13.  Per  le  annualita'  di  cui  al comma 12, l'INPS continua ad effettuare  il  versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge   28   dicembre  1995,  n.  549,  al  Fondo  di  rotazione  per l'attuazione  delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge   16   aprile   1987,   n.  183,  ed  il  versamento  stabilito dall'articolo  9,  comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.   14.  Nell'esecuzione  di  programmi  o  di  attivita', i cui oneri ricadono  su  fondi  comunitari,  gli  enti  pubblici di ricerca sono autorizzati  a  procedere  ad  assunzioni  o ad impiegare personale a tempo  determinato  per  tutta  la  durata  degli stessi. La presente disposizione  si  applica  anche  ai  programmi  o  alle attivita' di assistenza  tecnica  in  corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.   15.  Gli  avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione   comunitaria  1989-1993  dei  Fondi  strutturali  dal Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori  bilancio  del  Fondo  di  rotazione istituito dall'articolo 25 della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, e successive modificazioni, possono  essere  destinati  alla  copertura  di oneri derivanti dalla responsabilita'   sussidiaria  dello  Stato  membro  ai  sensi  della normativa comunitaria in materia.   16.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, con proprio   decreto,   destina   nell'ambito   delle   risorse  di  cui all'articolo  68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144,  una  quota  fino  a  lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attivita'  di  formazione  nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte  oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
                                         Note all'art. 118:              Al comma 1:              -  Il  regolamento  (CE) n. 1260/1999 del consiglio del          21 giugno  1999,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale          della Comunita' europea n. L 161 del 26 giugno 1999.              -  Si  riporta l'intero art. 25 della legge 21 dicembre          1978,   n.  845  (legge-quadro  in  materia  di  formazione          professionale):              "Art.  25. - 1. Per favorire l'accesso al Fondo sociale          europeo   e   al   Fondo  regionale  europeo  dei  progetti          realizzati  dagli organismi di cui all'articolo precedente,          e'  istituito,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e della          previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione          fuori   bilancio,   ai   sensi   dell'art.  9  della  legge          25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.              2.  Per  la costituzione del Fondo di rotazione, la cui          dotazione  e'  fissata  in  L.  100  miliardi si provvede a          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno          1979.              3.  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in  corso  al          1 gennaio  1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri          da  1) a 5) dell'art. 20 del decreto legge 2 marzo 1974, n.          30,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 16 aprile          1974,  n.  114,  e  modificato  dall'art.  11  della  legge          3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:                1) dal 4,45 al 4,15%;                2) dal 4,45 al 4,15%;                3) dal 3,05 al 2,75%;                4) dal 4,30 al 4%;                5) dal 6,50 al 6,20%.              4.  Con  la stessa decorrenza l'aliquota del contributo          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari          allo   0,30%   delle   retribuzioni   soggette  all'obbligo          contributivo.              5.   I   due  terzi  delle maggiori  entrate  derivanti          dall'aumento   contributivo  di  cui  al  precedente  comma          affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento della          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.              6.  La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione          non  utilizzata  al  termine  di ogni biennio, a partire da          quello  successivo  alla  data  di  entrata in vigore della          presente   legge,   rimane   acquisita  alla  gestione  per          l'assicurazione   obbligatoria   contro  la  disoccupazione          involontaria.              7.  Alla  copertura  dell'onere  di  L.  100  miliardi,          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.              8.  Il  Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.              9.  Le  somme di cui ai commi precedenti affluiscono in          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la          tesoreria  centrale  e  denominato  "Ministero del lavoro e          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del          consiglio   delle   Comunita'   europee  n.  71/66/CEE  del          1 febbraio  1971,  modificata dalla decisione n. 77/801/CEE          del 20 dicembre 1977".              Al comma 6:              - Il testo degli articoli 12 e 36 del codice civile, e'          il seguente:              "Art.   12   (Persone   giuridiche   private).   -   Le          associazioni, le fondazioni (14 ss.) e le altre istituzioni          di  carattere  privato  (8632)  acquistano  la personalita'          giuridica   mediante   il  riconoscimento  (15,  163,  334)          concesso  con decreto del Presidente della Repubblica (600,          786; 2 att.).              Per  determinate  categorie  di  enti che esercitano la          loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo'          delegare  ai  prefetti la facolta' di riconoscerli con loro          decreto".              "Art.   36   (Ordinamento   e   amministrazione   delle          associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e          l'amministrazione  delle associazioni non riconosciute come          persone   giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi  degli          associati.              Le  dette  associazioni possono stare in giudizio nella          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'          conferita  la  presidenza  o la direzione (412; 19, 75, 78,          145 c.p.c.)".              Al comma 9:              -  Per  il  testo  del  comma 7 dell'art. 1 del decreto          legge  n. 148 del 1993, si veda in nota all'art. 116, comma          5.              Al comma 10:              -  La legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della          Corte  dei  conti  al  controllo sulla gestione finanziaria          degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e'          pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84).              Al comma 11:              -  Il  comma  4  dell'art.  80  della  citata  legge n.          448/198, e' il seguente:              "4.  Nell'ambito  del  fondo  per  l'occupazione di cui          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio          1993,  n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al          finanziamento   degli   interventi   di   cui   alla  legge          14 febbraio   1987,   n.   40,  in  materia  di  formazione          professionale".              Al comma 12:              -  Il  comma  2  dell'art.  66  della  citata  legge n.          144/1999, e' il seguente:              "2.  In  attuazione  dell'art.  17, comma 1, lettera d)          della   legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e'  stabilita  a          decorrere  dall'anno  1999 in lire 200 miliardi la quota di          gettito  dei  contributi  di  cui  all'art. 9, comma 5, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge   19 luglio  1993,  n.  236,          destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma          1,   lettera   d).   Conseguentemente,  per  assicurare  la          continuita'  degli  interventi di cui all'art. 9 del citato          decreto-legge  n.  148 del 1993, e' autorizzata la spesa di          lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.              -  Il  comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del          1993, e' il seguente:              "5.  A  far  data  dall'entrata  in vigore del presente          decreto,   le   risorse  derivanti  dalle maggiori  entrate          costituite  dall'aumento  contributivo gia' stabilito dalla          disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre          1978,  n.  845,  affluiscono  interamente  al  Fondo di cui          all'articolo medesimo per la formazione professionale e per          l'accesso al Fondo sociale europeo".              Al comma 13:              - Il comma 72 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995,          n. 549 (misure di razionalizzazione delle finanza pubblica)          e' il seguente:              "72.  A  decorrere  dal  1 gennaio  1996,  i  due terzi          delle maggiori  entrate derivanti dall'aumento contributivo          disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,          e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo          di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,          istituito  dall'art.  5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,          per  essere  destinati  al cofinanziamento degli interventi          del  Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da          stabilire  con  apposito decreto del Ministro del tesoro di          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza          sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore".              - L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (fondo di          rotazione), e' il seguente:              "Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle          politiche comunitarie", nel quale sono versate:                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo          di cui al comma 1;                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del          comitato  interministeriale per la programmazione economica          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle          previste dalle norme comunitarie da attuare;                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati          di cui all'art. 7.              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla          legge 26 novembre 1975, n. 748)".              -  Per  il  testo  del  comma  5 dell'art. 9 del citato          decreto-legge n. 148/1993 si veda in nota al comma 12.              Al comma 16:              -  Il  comma  4  dell'art.  68  della  citata  legge n.          144/1999 e' il seguente:              "4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al          comma 1 si provvede:                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire          430  miliardi  per  il  2000  e  fino a lire 590 miliardi a          decorrere dall'anno 2001;                b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge          18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30          miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001          e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A          decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla          legge  18 dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede  ai sensi          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto          1978, n. 468, e successive modificazioni".              -  L'art.  16  della citata legge n. 196 del 1997 e' il          seguente:              "Art.  16.  -  1.  Possono  essere  assunti, in tutti i          settori  di  attivita',  con  contratto di apprendistato, i          giovani di eta' non inferiore a sedici anni e non superiore          a  ventiquattro,  ovvero  a ventisei anni nelle aree di cui          agli  obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993          del    Consiglio   del   20 luglio   1993,   e   successive          modificazioni.  Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni          previsti  dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli          e  degli  adolescenti.  L'apprendistato  non puo' avere una          durata   superiore   a   quella   stabilita  per  categorie          professionali  dai contratti collettivi nazionali di lavoro          e  comunque  non  inferiore  a  diciotto mesi e superiore a          quattro   anni.  Qualora  l'apprendista  sia  portatore  di          handicap  i  limiti  di  eta' di cui al presente comma sono          elevati  di  due  anni;  i  soggetti  portatori di handicap          impiegati  nell'apprendistato sono computati nelle quote di          cui   alla  legge  2 aprile  1968,  n.  482,  e  successive          modificazioni.              2.  Ai  contratti di apprendistato conclusi a decorrere          da  due anni dalla data di entrata in vigore della presente          legge,  le  relative  agevolazioni contributive non trovano          applicazione  nel  caso  di  mancata  partecipazione  degli          apprendisti   alle   iniziative   di   formazione   esterna          all'azienda  previste dai contratti collettivi nazionali di          lavoro    proposta   formalmente   all'impresa   da   parte          dell'amministrazione  pubblica  competente. Con decreto del          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta          del  comitato  istituito  con  decreto  del  Presidente del          Consiglio  dei  ministri  del  18 novembre 1996, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  dell'11 dicembre 1996,          sentite     le     organizzazioni    sindacali maggiormente          rappresentative  sul  piano  nazionale,  le associazioni di          categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti,          entro   trenta  giorni  dalla  decisione  del  comitato,  i          contenuti formativi delle predette iniziative di formazione          che,   nel   primo   anno,  dovranno  riguardare  anche  la          disciplina  del  rapporto  di  lavoro, l'organizzazione del          lavoro  e  le  misure  di  prevenzione  per la tutela della          salute  e  della  sicurezza  sul  luogo  di lavoro, nonche'          l'impegno  formativo per l'apprendista, normalmente pari ad          almeno  120  ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto          per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo          o  di  attestato di qualifica professionale idonei rispetto          all'attivita'  da  svolgere.  Il predetto decreto definisce          altresi'  i  termini  e  le modalita' per la certificazione          dell'attivita' formativa svolta.              3.   In   via  sperimentale,  possono  essere  concesse          agevolazioni  contributive  per  i  lavoratori impegnati in          qualita'  di  tutore  nelle  iniziative formative di cui al          comma  2,  comprendendo  fra  questi  anche  i  titolari di          imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          da  emanare  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore          della   presente  legge,  sono  determinati  le  esperienze          professionali  richieste  per lo svolgimento delle funzioni          di   tutore,   nonche'  entita',  modalita'  e  termini  di          concessione  di  tali  benefici  nei  limiti  delle risorse          derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1.              4.  Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in          materia   di   apprendistato   previste   per   il  settore          dell'artigianato   dalla  vigente  disciplina  normativa  e          contrattuale.              5.  Il  Governo  emana  entro  nove  mesi dalla data di          entrata in vigore della presente legge, previo parere delle          competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.          400,  sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  e  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza          sociale  in  materia  di  speciali  rapporti  di lavoro con          contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di          formazione  e  lavoro,  allo  scopo  di  pervenire  ad  una          disciplina   organica  della  materia  secondo  criteri  di          valorizzazione  dei  contenuti  formativi,  con  efficiente          utilizzo    delle    risorse    finanziarie   vigenti,   di          ottimizzazione  ai  fini  della  creazione  di occasioni di          impiego  delle specifiche tipologie contrattuali nonche' di          semplificazione,  razionalizzazione  e delegificazione, con          abrogazione,  ove  occorra,  delle  norme  vigenti.  Dovra'          altresi'  essere definito, nell'ambito delle suddette norme          regolamentari   un  sistema  organico  di  controlli  sulla          effettivita'  dell'addestramento  e  sul reale rapporto tra          attivita'   lavorativa   e   attivita'  formativa,  con  la          previsione   di   specifiche  sanzioni  amministrative  per          l'ipotesi  in  cui  le  condizioni previste dalla legge non          siano state assicurate.              6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della          legge  19 gennaio  1955, n. 25, e successive modificazioni.          Il  secondo  comma  del predetto art. 6 continua ad operare          fino   alla   modificazione   dei   limiti   di   eta'  per          l'adempimento degli obblighi scolastici.              7.  L'onere derivante dal presente articolo e' valutato          in  lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi          per  l'anno  1998  e  in  lire  550  miliardi  a  decorrere          dall'anno 1999".
                           |  
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  (Potenziamento  dell'attivita'  ispettiva  del Ministero del lavoro e                      della previdenza sociale)
     1.  Al  fine  di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza  con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sui  luoghi  di lavoro, il Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille unita' di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.   2.  E'  prorogata  di  ulteriori  dodici  mesi  la validita' della graduatoria  del  concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.   3.  L'articolo  79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente:   "2.  Al  medesimo  fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento  dell'importo  proveniente  dalla  riscossione  delle  sanzioni penali  e  amministrative  comminate  dalle Direzioni provinciali del lavoro  - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul  lavoro  e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di  aggiornamento  del  personale da assegnare al predetto servizio e per  l'acquisto  dei  dispositivi  di  protezione  individuale, delle attrezzature,  degli  strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa  connesse.  Il  restante  50  per  cento della quota predetta e' destinato  all'incremento  del Fondo unico di amministrazione, di cui al  contratto  collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del   Ministero   del   lavoro   e   della  previdenza  sociale,  per l'incentivazione   dell'attivita'   ispettiva   di   controllo  sulle condizioni di lavoro nelle aziende".   4.  La  tenuta  dei  libri matricola e paga puo' altresi' avvenire mediante  l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di detta  tenuta  sono  stabilite  con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
                                         Note all'art. 119:              Al comma 1:              -  L'art.  39  della  citata  legge  n. 449/1997, e' il          seguente:              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo          dei  dipendenti  in  servizio  valutato su basi statistiche          omogenee  secondo criteri e parametri stabiliti con decreto          del  Presidente  del consiglio dei ministri di concerto con          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto decreto emanato          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del          31 dicembre  1997. Per l'anno 2000 assicurata una ulteriore          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al          personale in servizio al 31 dicembre 1997.              3.  Il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro          per  la  funzione  pubblica  e del Ministro del tesoro, del          bilancio   e   della   programmazione  economica,  delibera          trimestralmente  il  numero  delle assunzioni delle singole          amministrazioni  di cui al comma 2 sulla base di criteri di          priorita'  che  assicurino  in  ogni caso le esigenze della          giustizia  e  il pieno adempimento dei compiti di sicurezza          pubblica  affidati  alle  Forze  di polizia e ai Vigili del          fuoco,  nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2.          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto          delle   procedure   concorsuali   avviate   alla  data  del          27 settembre  1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23          e  24  del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le          assunzioni   sono   subordinate  alla  indisponibilita'  di          personale  da  trasferire  secondo  procedure  di mobilita'          attuate  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, fermi          restando  i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35 del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni.  Le  disposizioni  del  presente articolo si          applicano  anche alle assunzioni previste da norme speciali          derogatorie.   Fino   al  31 dicembre  2001,  in  relazione          all'attuazione  dell'art.  89  del  testo unico delle leggi          costituzionali  concernenti  lo  Statuto  speciale  per  il          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, il consiglio dei          ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le          assunzioni   di   personale   per   i  ruoli  locali  delle          amministrazioni  pubbliche  nella provincia di Bolzano, nei          limiti   delle   dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo          professionale.              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi          comprese  quelle relative al personale gia' in servizio con          diversa  qualifica  o  livello  presso  la medesima o altra          amministrazione  pubblica.  Il  decreto  del Presidente del          consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso          anno,  entro  il  31 gennaio,  prevede criteri, modalita' e          termini  anche  differenziati  delle assunzioni da disporre          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener          conto  delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle          amministrazioni   per  il  pieno  adempimento  dei  compiti          istituzionali.              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a          15.              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio          ispettivo.              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  consiglio  dei ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro  del bilancio e della programmazione economica entro          90  giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente          legge,   previo   parere   delle   competenti   commissioni          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le          modalita'  nonche'  processi formativi, per disciplinare il          passaggio,   in   ambito   regionale  del  personale  delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle direzioni provinciali e regionali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del          Ministero delle finanze;                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  determinato  sulla  base  della  somma  delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita'  avendo  a  riferimento  il profilo professionale          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale;  i          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                e) ciascun  candidato  puo  partecipare  ad  una sola          procedura concorsuale.              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e          successive modificazioni ed integrazioni.              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.              12. (Omissis).              13.  Le  graduatorie per concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,          conservano  validita'  per un periodo di 18 mesi dalla data          della loro approvazione.              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un anno in corrispondenti professionalita' ai piani          o  progetti  di  cui  all'art. 6 del decreto legge 21 marzo          1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge          20 maggio 1988, n. 160.              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta          professionalita' anche al di fuori della dotazione organica          risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista          dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,          in  ragione  delle  necessita'  sopraggiunte  alla predetta          rilevazione,  a  seguito  di  provvedimenti  legislativi di          attribuzione  di  nuove e specifiche competenze alle stesse          amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni          di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi          8 e 11.              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere   dal  1 gennaio  1994  secondo  quanto  previsto          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di          mansioni  superiori,  ulteriormente  differito alla data di          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il          31 dicembre 1998.              18.  Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della          legge   23 dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non          inferiore   al  25  per  cento  delle  assunzioni  comunque          effettuate  deve  avvenire  con contratto di lavoro a tempo          parziale,  con  prestazione  lavorativa non superiore al 50          per  cento  di  quella  a  tempo  pieno  o con contratto di          formazione  e  lavoro,  ai sensi dell'art. 36, comma 7, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata          complessivamente   sul   totale   delle  assunzioni  ed  e'          verificata  al  termine  dell'anno  1999 con riferimento al          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999).              19.  Le  regioni,  le province autonome di' Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  Camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle          spese di personale.              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di          cui  al  commi  1  e  16,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita',  si  applica  anche il          disposto di cui ai commi 2 e 3.              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del          presente articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   59,   la   Presidenza   del   consiglio  dei  ministri          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi  per  non  piu' di un triennio, di un contingente          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori          ruolo,  fino  ad  un massimo di 50 unita' appartenente alle          amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  commi  2, 4 e 5 del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui          al   presente   comma   sono   attribuiti  l'indennita'  il          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di          ruolo  della Presidenza del consiglio dei ministri, se piu'          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del          consiglio   dei   ministri   valutabile,   ai   fini  della          progressione della carriera e dei concorsi.              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 ottobre          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: "31 dicembre 1997"          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre  1998". Al          comma  18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"          sono   sostituite   dalle   seguenti:  "31 dicembre  1998".          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della          programmazione  di  cui  ai  commi  1,  2  e 3 del presente          articolo.              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, incrementato di          3.000  unita'  da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma          dei  carabinieri  ed  al Corpo della guardia di finanza, in          proporzione   alle   rispettive   dotazioni   organiche.  A          decorrere  dall'anno  1999 disposto un ulteriore incremento          di  2.000  unita'  da  assegnare  all'Arma dei carabinieri,          nell'ambito    delle   procedure   di   programmazione   ed          autorizzazione   delle   assunzioni   di  cui  al  presente          articolo.              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma          58-bis,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662 introdotto          dall'art.   6  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n.  79,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,          n.  140  devono  essere  emanati entro novanta giorni dalla          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del consiglio dei ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto          normativo.              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il corpo          della  Guardia di Finanza agisce, avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il          segreto di ufficio".              Al comma 3:              - L'art.  79  della  legge n. 448/1998, come modificato          dalla presente legge, il seguente:              "Art.  79.  -  1.  Al fine di intensificare l'azione di          controllo  contro  il  fenomeno del lavoro non regolare, il          Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il          Ministero  delle  finanze,  l'INPS,  l'INAIL  e  le aziende          unita'  sanitarie  locali  coordinano  le loro attivita' in          materia  ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali          e  contributivi,  anche  attraverso  la  predisposizione di          appositi   programmi   mirati,   di  specifiche  iniziative          formative comuni del personale addetto ai predetti compiti,          nonche'  l'istituzione  di unita' operative integrate. Tali          attivita', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e          della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione,          in  raccordo  con  le direzioni regionali e provinciali del          medesimo  Ministero,  in  sede  locale,  si  espletano,  in          particolare,  nelle aree territoriali ovvero nei settori di          attivita'  in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso,          anche   sulla   base   delle  attivita'  di  analisi  e  di          coordinamento     espletate    dal    Comitato    di    cui          all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate          dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4          del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano,          ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro,          con  i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          del  5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.          29 del 5 febbraio 1998.              2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al          10  per  cento  dell'importo  proveniente dalla riscossione          delle  sanzioni  penali  e  amministrative  comminate dalle          Direzioni  provinciali  del lavoro - servizio ispezione del          lavoro   per  le  violazioni  delle  leggi  sul  lavoro  e'          destinata  per  il  50  per  cento corsi di formazione e di          aggiornamento   del  personale  da  assegnare  al  predetto          servizio  e  per  l'acquisto  dei dispositivi di protezione          individuale,  delle  attrezzature,  degli strumenti e degli          apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'          ispettiva  e  delle relative procedure ad essa connesse. Il          restante  50  per  cento  della  quota  preda  e' destinato          all'incremento del Fondo unico di amministrazione di cui al          conflitto  collettivo  integrativo  di  lavoro  relativo al          personale  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza          sociale,  per  l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di          controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".
                           |  
|   |                                Art. 120.
                     (Riduzione degli oneri sociali)
     1.  Nell'ambito  del  processo  di  armonizzazione  delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a  carico  della  gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro  stabilito  dal  Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1 febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni  per  il  nucleo  familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.   2.   In   via   aggiuntiva   rispetto  a  quanto  riconosciuto  in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei  settori  per  i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo   familiare   e'  dovuta  in  misura  inferiore  a  0,8  punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma  1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per  disoccupazione.  In  ogni  caso  il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali.   3.  All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le  parole:  "31  dicembre  2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". 
                                         Note all'art. 120:              Al comma 1:              - L'art.  24  della  citata  legge n. 88 del 1989 e' il          seguente:              "Art.  24.  -  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1989, le          gestioni   per  l'assicurazione  contro  la  disoccupazione          involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di garanzia per il          trattamento  di  fine rapporto e per l'assicurazione contro          la  tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni          dei  lavoratori  dell'edilizia, la cassa per l'integrazione          salariale  ai  lavoratori  agricoli, la cassa unica per gli          assegni  familiari, la cassa per il trattamento di richiamo          alle  armi  degli  impiegati ed operai privati, la gestione          per  i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74          della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  il Fondo per il          rimpatrio    dei   lavoratori   extracomunitari   istituito          dall'art.  13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni          altra  forma  di  previdenza a carattere temporaneo diversa          dalle  pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume          la  denominazione  di  "Gestione  prestazioni temporanee ai          lavoratori dipendenti".              2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono i          contributi   afferenti   ai  preesistenti  fondi,  casse  e          gestioni,  ne  assume le attivita' e le passivita' ed eroga          le relative prestazioni.              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge          e'  soppresso  il Fondo per gli assuntori dei servizi delle          ferrovie,  tranvie,  filovie e linee di navigazione interna          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941          e  del  1 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,          come  da  bilancio  consuntivo  della gestione del predetto          fondo,  e'  contabilizzata  nella  gestione dei trattamenti          familiari di cui al primo comma.              4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per          ciascuna   forma   di   previdenza   le  prestazioni  e  il          correlativo gettito contributivo".              Al comma 3:              - Il  comma 9 dell'art. 3 della citata legge n. 448 del          1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "9.  I  soggetti  di  eta'  inferiore  a 32 anni che si          iscrivono  per  la prima volta alla Gestione speciale degli          artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali,          nel   periodo  dal  1  gennaio  1999  al  31 dicembre  2001          beneficiano,  per  i tre anni successivi all'iscrizione, di          uno  sgravio  del  50  per cento dell'aliquota contributiva          vigente  per  le  gestioni  predette. All'art. 4, comma 16,          della   legge   27 dicembre   1997,   n.  449,  le  parole:          "31 dicembre   1999"   sono   sostituite   dalle  seguenti:          "31 dicembre 1998".
                           |  
|   |                                Art. 121.
  (Interventi   per  la  ristrutturazione  delle  imprese  agricole  in                            difficolta')
     1.  A  favore  delle  imprese  agricole,  singole  ed  associate e cooperative,  iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi  eccezionali  conseguenti  a  gravi crisi di mercato ovvero in difficolta',   e'   istituito  un  programma  di  interventi  per  il salvataggio  e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della  redditivita',  in  conformita' con gli orientamenti comunitari sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  in  difficolta'  di cui alla comunicazione della Commissione delle   Comunita'   europee  97/C283/02,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C283  del  19 settembre 1997, e successive modificazioni.   2.  Alle  imprese  di  cui  al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento  degli  interessi,  nella misura massima del 3 per cento ed entro  il  limite  di  impegno  di  lire  40  miliardi,  sui mutui di ammortamento   a  quindici  anni,  di  cui  tre  di  preammortamento, contratti  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese medesime,  anche  in  relazione  ad  esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.   3.  I  mutui  di  cui  al  comma  2 sono considerati operazioni di credito  agrario  ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,  e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria  della  sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di garanzia  di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.   4.  I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla  banca  un  piano  finalizzato  al ripristino della redditivita' dell'impresa,  e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione  e  riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono  di  quelle  non  redditizie;  riduzione  delle  produzioni soggette  il  ritiro;  riconversione verso produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.   5.  L'importo  dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta   ammissibile   dalla   banca   a   seguito  della  compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.   6.  Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei  limiti  dello  stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre,  le  seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:   a)   conferimenti   di   capitale,  cancellazione  di  esposizioni debitorie,  erogazione  di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni  creditizie,  secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;   b)  riduzione  della  base  imponibile  ai  fini  dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;   c)  esonero  parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.   7.  Nel  caso  di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta'  finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.   8.  Nei  confronti  delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino  alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini, di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001. 
                                         Note all'art. 121:              - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.          580 e' il seguente:              "Art. 8. - 1. E istituito presso la camera di commercio          l'ufficio  del  registro delle imprese di cui all'art. 2188          del codice civile.              2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle          imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del          codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente          legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente          articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.              3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla          giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un          dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.              4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle          imprese  gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del          codice  civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083          del  medesimo  codice  e  le  societa' semplici. Le imprese          artigiane  iscritte  agli  albi  di cui alla legge 8 agosto          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione          speciale del registro delle imprese.              5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di          certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre          agli effetti previsti dalle leggi speciali.              6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'          per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio          nazionale.              7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente          articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine          massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di          cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre          1934, n. 2011, e successive modificazioni.              8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della          presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del          presente articolo che dovranno prevedere in particolare:                a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata          attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino          ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'          limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'          cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e          successive modificazioni;                b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via          telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati          di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati          attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di          certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,          nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il          quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;                c) particolari procedure agevolative e semplificative          per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del          registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi          di oneri a carico delle imprese;                d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle          camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere          economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue          sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti          a carico delle imprese.              9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,          l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,          lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione          della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo          previsto per le ditte individuali.              10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo          unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.          2011, e successive modificazioni.              11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro          delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a          decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente          legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro          delle imprese.              12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del          regolamento di cui al comma 8.              13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle          imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia          integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano          previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'          disposte dal regolamento di cui al comma 8".              - Il   testo   dell'art.  43  del  decreto  legislativo          10 settembre 1993, n. 385 e' il seguente:              "Art.  43.  -  1.  Il credito agrario ha per oggetto la          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati          alle  attivita'  agricole  e zootecniche nonche' a quelle a          esse connesse o collaterali.              2.   Il   credito   peschereccio   ha  per  oggetto  la          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati          alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle ad          esse connesse o collaterali.              3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,          la     manipolazione,     conservazione,    trasformazione,          commercializzazione  e valorizzazione dei prodotti, nonche'          le altre attivita' individuate dal CICR.              4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e  di credito          peschereccio  possono  essere effettuate mediante utilizzo,          rispettivamente,  di  cambiale agraria e di cambiale pesca.          La  cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo          scopo  del  finanziamento  e  le garanzie che lo assistono,          nonche'  il  luogo  dell'iniziativa finanziata. La cambiale          agraria  e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto          di legge alla cambiale ordinaria".              - Il  testo  dell'art.  45  del  decreto  legislativo 1          settembre 1993, n. 385 e' il seguente:              "Art. 45. - 1. Le operazioni di credito agrario possono          essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo          interbancario  di garanzia, avente personalita' giuridica e          gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero          del tesoro.              2.  Il  Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il          coordinamento   delle   politiche  agricole,  alimentari  e          forestali, individua le operazioni alle quali si applica la          garanzia  e determina i criteri e i limiti degli interventi          del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle contribuzioni a esso          dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei          finanziamenti assistiti dalla garanzia.              3.  L'organizzazione  interna  e  il  funzionamento del          Fondo   sono  disciplinati  dallo  statuto,  approvato  con          decreto del Ministro del tesoro.              4.  Presso  il  Fondo  e'  operante la Sezione speciale          prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,          dotata  di  autonomia  patrimoniale  e amministrativa. Alla          Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.              5.  Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di          garanzia  per  il credito peschereccio, avente personalita'          giuridica  con  amministrazione  autonoma  e gestione fuori          bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971,          n.  1041,  e  sottoposta  alla  vigilanza del Ministero del          tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi          2 e 3".
                           |  
|   |                                Art. 122.
       (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 1.  In  sede  di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi  per  la  raccolta  di  prodotti  agricoli,  in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro  il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi.  |  
|   |                                Art. 123.
  (Promozione   e   sviluppo   delle  aziende  agricole  e  zootecniche                             biologiche)
     1.  All'articolo  59  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  il  comma  1  e'  sostituito  dai  seguenti:  "1.  Al  fine di promuovere  lo  sviluppo  di  una  produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile  e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei  rischi  per  la  salute  degli  uomini  e  degli  animali  e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale  per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato  dell'anno  precedente  relativo  alla  vendita di prodotti fitosanitari,  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli  5, 8 e 10 del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi  sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati  con  le  sigle:  R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27,  R26,  R25,  R24,  R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di  ciascun  anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma.   1-bis.  Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i  titolari  delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita.   1-ter.  E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di   mangimi   contenenti   proteine  derivanti  da  tessuti  animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci.  Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi  contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',  di  concerto.  con  il  Ministro delle politiche agricole e forestali,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della   presente   disposizione,   sono   definiti  i  criteri  e  le disposizioni per l'attuazione del presente comma";   b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:   "2.  E'  istituito  il  fondo  per  lo  sviluppo  dell'agricoltura biologica  e  di  qualita',  alimentato  dalle  entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e'  finalizzato  al  finanziamento  di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:   a)  il  sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante  incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione  del  metodo  di  produzione, nonche' mediante adeguate misure  di assistenza tecnica e codici di buona pratica agri cola per un   corretto  uso  dei  prodotti  fitosanitari;  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione, determina  le  modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;   b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione in  materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti;   c)  l'informazione  dei  consumatori  sugli  alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta.   2-bis.  Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle  regioni  nell'ambito  di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi  dell'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, sulla base:   a)  delle  proposte  di  programmi  regionali  che  gli  assessori all'agricoltura  possono  presentare  al  Ministero  delle  politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;   b) delle priorita' stabilite al comma 2";   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:   "3-bis.  Le  attivita'  di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione  dei  prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative,   culturali  e  didattiche  svolte  da  aziende  agricole nell'ambito  della  diffusione  di  prodotti  agricoli biologici o di qualita',  possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche  di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730,  secondo  i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.   3-ter.  In  deroga  alle  disposizioni  vigenti  e'  consentita ai produttori  di  prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione   geografica   protetta   (IGP)  e  con  attestazione  di specificita'  (AS),  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  n. 2081/92 e n. 2082/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi  a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni  o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge  21  dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica"";   d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   "4-bis.  Presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali e'  istituito  un  comitato  per  la  valorizzazione  e la tutela del patrimonio   alimentare  italiano,  con  il  compito  di  censire  le lavorazioni   alimentari  tipiche  italiane,  nonche'  di  tutelarle, valorizzarle  e  diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato   fanno  parte  esperti  di  settore,  rappresentanti  delle categorie   produttive,   delle   regioni   e  delle  amministrazioni interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali  sono  dettate  le  regole relative alla composizione ed al funzionamento  del  Comitato,  che  svolge  anche  le  funzioni  e le attivita'  del  comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso".   2.  In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e'  emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                                         Note all'art. 123:              - Il  testo  dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999,          n.  488,  cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,          e' il seguente:              "Art. 59. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una          produzione  agricola  di  qualita'  ed eco-compatibile e di          perseguire  l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi          per   la   salute  degli  uomini  e  degli  animali  e  per          l'ambiente,  a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un          contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura          del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo          alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi          degli  articoli  5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo          1995,  n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare          con  i  decreti  di  cui  al  presente comma, e dei presidi          sanitari  di  cui  all'art. 1 del regolamento approvato con          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.          1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45,          R40,  R33,  R28,  R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei          Ministri   della  sanita'  e  delle  politiche  agricole  e          forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,          e'  determinato  ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui          ai presente comma.              1-bis.  Sono tenuti al versamento del contributo di cui          al  comma  1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione          in  commercio  dei  prodotti di cui al medesimo comma 1, in          base al relativo fatturato di vendita.              1-ter.  E'  vietata la somministrazione agli animali da          allevamento  di  mangimi  contenenti  proteine derivanti da          tessuti  animali incompatibili con l'alimentazione naturale          ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici          e'  consentita  la  somministrazione  di mangimi contenenti          proteine  di pesce. Con decreto del Ministro della sanita',          di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e          forestali,  da emanare entro tre mesi dalla data di entrata          in  vigore  della  presente  disposizione,  sono definiti i          criteri  e  le  disposizioni  per l'attuazione del presente          comma.              2.    E'   istituito   il   fondo   per   lo   sviluppo          dell'agricoltura  biologica e di qualita', alimentato dalle          entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche'          da  un  contributo  statale  pari  a  lire  15 miliardi per          ciascun   anno  del  triennio  2001-2003.  Detto  fondo  e'          finalizzato   al   finanziamento   di   programmi  annuali,          nazionali e regionali, concernenti:                a) il   sostegno   allo   sviluppo  della  produzione          agricola  biologica  mediante  incentivi agli agricoltori e          agli  allevatori che attuano la riconversione del metodo di          produzione.  nonche' mediante adeguate misure di assistenza          tecnica  e codici di buona pratica agricola per un corretto          uso  dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche          agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          disposizione,  determina  le  modalita' di erogazione degli          incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;                b) il  potenziamento  dell'attivita'  di ricerca e di          sperimentazione   in   materia  di  agricoltura  biologica,          nonche'   in   materia  di  sicurezza  e  salubrita'  degli          alimenti;                c) l'informazione   dei  consumatori  sugli  alimenti          ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti          tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di          origine protetta.              2-bis.   Il  fondo  di  cui  al  comma 2  e'  ripartito          annualmente,  entro  il  31 dicembre  di  ciascun anno, con          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,          sentiti   gli   assessori   all'agricoltura  delle  regioni          nell'ambito  di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi          dell'art.   14   della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e          successive modificazioni, sulla base:                a) delle  proposte  di  programmi  regionali  che gli          assessori  all'agricoltura  possono presentare al Ministero          delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di          ciascun anno:                b) delle priorita' stabilite al comma 2.              3.  Il  contributo  di cui al comma 1 e' corrisposto in          rate   semestrali  con  scadenza  il  giorno  15  del  mese          successivo  con  le  modalita'  stabilite  con  decreto del          Ministro  delle  politiche agricole e forestali di concerto          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica,              3-bis.  Le  attivita'  di  ricezione  e di ospitalita',          compresa   la   degustazione   dei   prodotti  aziendali  e          l'organizzazione   di  attivita'  ricreative,  culturali  e          didattiche  svolte  da  aziende  agricole nell'ambito della          diffusione  di  prodotti  agricoli biologici o di qualita',          possono  essere equiparate ai sensi di legge alle attivita'          agrituristiche  di  cui  all'art.  2 della legge 5 dicembre          1985,  n.  730,  secondo  i  principi  in  essa contenuti e          secondo  le  disposizioni  emanate  dalle  regioni  o dalle          province autonome.              3-ter.   In   deroga   alle   disposizioni  vigenti  e'          consentita  ai  produttori  di  prodotti a denominazione di          origine  protetta  (DOP), a indicazione geografica protetta          (IGP)  e  con  attestazione di specificita' (AS), di cui ai          regolamenti   (CEE)   n.   2081/1992  e  n.  2082/1992  del          Consiglio,  del  14 luglio  1992,  ivi  compresi i prodotti          ammessi   a   tutela   provvisoria,  la  presentazione,  la          degustazione  e  la  vendita,  anche  per  via  telematica,          secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province          autonome.  Al  comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre          1999,  n.  526,  dopo  le  parole "la vendita diretta" sono          inserite le seguenti: "anche per via telematica".              4.   Per   garantire  la  promozione  della  produzione          agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche          che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono          nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti          biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a          denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e          delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della          nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla          ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai          sensi  dell'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  del decreto          legislativo   17   marzo   1995,   n.   157,  e  successive          modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento          relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.              4-bis.  Presso  il Ministero delle politiche agricole e          forestali  e' istituito un comitato per la valorizzazione e          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il          compito   di  censire  le  lavorazioni  alimentari  tipiche          italiane,  nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne          la  conoscenza  in  Italia  e nel mondo. Del comitato fanno          parte  esperti  di  settore, rappresentanti delle categorie          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche          agricole  e  forestali sono dettate le regole relative alla          composizione  ed  al funzionamento del Comitato, che svolge          anche  le  funzioni  e  le attivita' del comitato di cui ai          commi  3,  4  e  5  dell'art.  8 del decreto legislativo 30          aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.              5.  A  partire  dal  1  gennaio 2001, il Ministro delle          politiche  agricole  e  forestali,  entro  il  30 aprile di          ciascun  anno,  trasmette al Parlamento una relazione sullo          stato   di   attuazione  delle  disposizioni  del  presente          articolo,  con particolare riguardo ai contributi erogati a          valere  sulle  risorse  del  Fondo di cui al comma 2 e alla          realizzazione dei programmi di cui al presente articolo".              - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo          1995, n. 194, e' il seguente:              "Art.   5.   -   1.  L'autorizzazione  di  un  prodotto          fitosanitario e' rilasciata dal Ministero della sanita' per          un  periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive          i  requisiti  di  commercializzazione  e  di utilizzazione,          nonche'  quelli  necessari  per  essere  in  regola  con le          disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).              2.   La   domanda  di  autorizzazione  di  un  prodotto          fitosanitario  deve  essere  inoltrata  al  Ministero della          sanita'  dal  responsabile  o a nome del responsabile della          prima  immissione  in  commercio legalmente domiciliato nel          territorio comunitario, unitamente a:                a) un  fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui          all'allegato III.                b) un  fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui          all'allegato  II  per ciascuna sostanza attiva presente nel          preparato.              3.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  13,  il          richiedente  e' esentato dal fornire i dati di cui al comma          2,   lettera   b),   con   esclusione  di  quelli  relativi          all'identificazione della sostanza attiva, nel caso in cui:                a) la  sostanza  figura nell'allegato I, tenuto conto          delle  condizioni  per l'iscrizione della sostanza in detto          allegato;                b) la  sostanza  non definisce in modo significativo,          in  relazione  al  grado  di  purezza  e  alla natura delle          impurezze,  dalla  composizione  depositata  nel  fascicolo          unito alla domanda di iscrizione nell'allegato I.              4.  La  domanda  di  autorizzazione e il sommario degli          allegati II e III devono essere redatti in lingua italiana,          mentre la documentazione di cui agli allegati II e III puo'          essere  presentata  anche  in lingua francese o inglese; il          Ministero  della  sanita'  puo'  chiedere  la traduzione in          lingua italiana di studi specifici nonche' la presentazione          di campioni del preparato o dei suoi componenti.              5.   Il  Ministero  della  sanita',  avvalendosi  della          Commissione  di  cui  all'art. 20, verifica che i requisiti          del  prodotto  fitosanitario siano conformi a quelli di cui          all'art.  4,  comma  1,  e  che  le  prove e le analisi per          accertare  tali conformita' siano state eseguite dagli enti          e dagli organismi di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 7.              6. L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi della          Commissione  di  cui  all'art. 20 per prodotti fitosanitari          uguali  ad  altri gia' autorizzati, purche', nel frattempo,          non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto          salvo  quanto  previsto  in  materia  di  protezione  della          riservatezza dei dati.              7.  Nei tempi previsti dall'allegato VI, si provvede al          rigetto   motivato   della   domanda   ovvero  al  rilascio          dell'autorizzazione  acquisendo  l'etichetta  del  prodotto          fitosanitario    autorizzato    nella   veste   tipografica          definitiva  e  rispondente  ai  requisiti  risultanti dalla          verifica di cui al comma 5.              8.  L'autorizzazione di cui al comma 1 e' notificata al          titolare    interessato   con   il   relativo   numero   di          registrazione.              9.  A cura del Ministero della sanita' sono pubblicate,          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, le          etichette   dei   prodotti   fitosanitari  autorizzati  nel          trimestre precedente.              10.  Presso il Ministero della sanita' e' costituito un          fascicolo per ogni domanda di autorizzazione di un prodotto          fitosanitario, contenente:                a) almeno una copia della domanda;                b) una  copia  dell'etichetta e dell'eventuale foglio          illustrativo;                c) il  provvedimento adottato in merito alla domanda,          gli  atti relativi alla valutazione della documentazione di          cui  al comma 2, lettere a) e b), nonche' una sintesi della          documentazione stessa.              11.  Il  Ministero della sanita', su richiesta, mette a          disposizione  degli  altri Stati membri e della Commissione          europea il fascicolo di cui al comma 10 e fornisce tutte le          informazioni  necessarie  per  una piena comprensione delle          istanze;  l'istante, su invito del Ministero della sanita',          e'  tenuto  a  presentare, alla ed agli Stati membri che la          richiedono,  copia  della  documentazione tecnica di cui al          comma 2, lettera a).              12.  Il Ministero della sanita', sentita la Commissione          di  cui  all'art.  20,  puo' rinnovare l'autorizzazione, su          richiesta documentata del titolare da presentarsi almeno un          anno  prima  della  scadenza dell'autorizzazione, dopo aver          verificato  che  le  condizioni di cui all'art. 4, comma 1,          continuano  ad  essere  soddisfatte;  l'autorizzazione puo'          essere prolungata temporaneamente per il periodo necessario          a procedere alla verifica.              13.   Il   Ministero   della  sanita'  puo'  modificare          l'autorizzazione  di  un  prodotto  fitosanitario, anche su          richiesta  documentata del titolare, sentita la Commissione          di cui all'art. 20.              14.     Il    Ministero    della    sanita'    modifica          l'autorizzazione  senza  avvalersi della Commissione di cui          all'art.  20,  se  le  modifiche  di  prodotti fitosanitari          autorizzati    riguardano    aspetti    ininfluenti   sulle          caratteristiche  agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali          aspetti  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro  della          sanita',  sentita  la Commissione di cui all'art. 20, entro          sei  mesi  dalla  data  di  insediamento  della Commissione          stessa.              15.     Il    Ministero    della    sanita'    modifica          l'autorizzazione,  senza avvalersi della Commissione di cui          all'art.  20,  se  le  modifiche  di  prodotti fitosanitari          autorizzati riguardano:                a) la  denominazione o il marchio del preparato o del          titolare;                b) il  nome  o  la  ragione  sociale  o  la  sede del          titolare dell'autorizzazione;                c) il  trasferimento  dell'attivita'  produttiva  del          preparato in altro stabilimento autorizzato;                d) le  variazioni di peso o di volume o di tipo delle          confezioni  che  siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle          modalita' di uso del preparato autorizzato;                e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle          norme vigenti;                f) i cambiamenti formali dell'etichetta;                g) l'adeguamento  delle  etichette  a prescrizioni di          carattere   generale,   disposte   con   provvedimento  del          Ministero della sanita' in attuazione di norme comunitarie;                h) l'indicazione o la valutazione del distributore.              16.  Le  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari sono          riesaminate  qualora,  alla  luce di nuovi fatti o di nuove          conoscenze,  risulti  necessario  verificare la sussistenza          dei  requisiti  di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c),          d), e) e f), richiedendo al titolare dell'autorizzazione le          informazioni  necessarie;  il  Ministero della sanita', con          proprio  decreto  puo'  sospendere  l'autorizzazione per il          periodo   necessario   al   completamento  dell'esame,  ove          l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la          salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.              17.  L'autorizzazione  di  un prodotto fitosanitario e'          ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se:                a) non   sono   piu'  soddisfatte  le  condizioni  di          autorizzazione;                b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli          in   merito  ai  dati  valutati  al  momento  del  rilascio          dell'autorizzazione.              18.  Il  Ministro  della  sanita', con proprio decreto,          dispone    il    rifiuto    del   rinnovo   o   il   ritiro          dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un          termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.              19.  Il  Ministero  della  sanita'  da'  la  piu' ampia          pubblicita'  ai  provvedimenti  di  cui  ai  commi 16 e 18,          informando  immediatamente il titolare dell'autorizzazione,          i  competenti  organi  di  vigilanza  e  le  organizzazioni          professionali di rivenditori e di agricoltori.              20.   Allo  scopo  di  proteggere  le  risorse  idriche          vulnerabili  o  per  altri  motivi  di  tutela  sanitaria o          ambientale,  inclusa  la  tutela  dell'entomofauna  utile e          degli  altri organismi utili, il Ministro della sanita', su          documentata   richiesta  delle  regioni  o  delle  province          autonome,  sentita  la commissione di cui all'art. 20, puo'          disporre   limitazioni   o  esclusioni  di  impiego,  anche          temporanee,  nonche'  particolari periodi di trattamento in          aree  specifiche  del territorio, per prodotti fitosanitari          autorizzati;  la  regione  o  la provincia autonoma possono          chiedere   che   propri   esperti   siano   sentiti   dalla          commissione.              21.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del          presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente, sentite le          regioni  e  le  province  autonome, definisce i criteri per          l'individuazione  delle  aree  vulnerabili,  nelle quali le          regioni   e   le   province   autonome   possono   chiedere          l'applicazione  delle  limitazioni  e  delle  esclusioni di          impiego di cui al comma 20.              22.  Le  regioni  e le province autonome regolamentano,          per  i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma          1:                a) l'impiego  per  scopi  non  agricoli  di quelli ad          attivita' diserbante;                b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali          e  di  dimostrata  necessita', di quelli autorizzati per lo          scopo specifico".              -  Il  testo  dell'articolo  8  del decreto legislativo          17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente:              "Art. 8. - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo          4,  il  Ministero  della sanita', sentita la Commissione di          cui   all'articolo   20,   puo'  rilasciare  autorizzazioni          provvisorie,   di   durata   non   superiore  a  tre  anni,          all'immissione  in  commercio di un prodotto fitosanitario,          contenente una sostanza attiva non iscritta nell'allegato I          e non in commercio alla data del 26 luglio 1993, se:                a) in  seguito  all'applicazione  di  quanto previsto          dall'articolo 6,  comma  5,  e'  stato  constatato  che  il          fascicolo  risponde  ai  requisiti degli allegati II e III,          per quanto riguarda gli usi previsti;                b) risulta  dalla  valutazione che la sostanza attiva          risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, e che          il  prodotto  fitosanitario  che  la  contiene  risponde ai          requisiti  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), e),          d), e) ed f).              2.  Il  Ministero della sanita' comunica immediatamente          agli  altri  Stati  membri  e  alla  Commissione europea la          valutazione   relativa   al  fascicolo  e  alle  condizioni          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma 1; l'autorizzazione          puo'   essere   prorogata   per  il  tempo  indicato  dalla          Commissione europea.              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione          di  cui  all'articolo 20,  puo'  autorizzare in circostanze          eccezionali   l'immissione  in  commercio  di  un  prodotto          fitosanitario   non   conforme  alle  disposizioni  di  cui          all'articolo 4,  comma 1,  per  un  periodo  massimo di 120          giorni  e  per  un'utilizzazione  limitata  e  controllata,          qualora   tale   provvedimento   si  renda  necessario  per          contrastare  un  pericolo imprevedibile che non puo' essere          combattuto  con  altri mezzi, informando immediatamente gli          altri Stati membri e la Commissione europea".              -  Il  testo  dell'articolo  10 del decreto legislativo          17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente:              "Art.  10.  - 1. Qualora sia richiesta l'autorizzazione          per un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato          membro,   con   specifico   riferimento   ad   elementi  di          comparabilita'  corredati  da  documenti giustificativi, il          Ministero  della  sanita', fatti salvi i casi nei quali non          risultino   comparabili  determinate  condizioni  agricole,          fitosanitarie  o  ambientali,  comprese  quelle climatiche,          relative all'impiego del preparato:                a) non  richiede  la  ripetizione delle prove e delle          analisi   gia'  effettuate  secondo  metodi  armonizzati  a          livello comunitario;                b) autorizza,   sentita   la   Commissione   di   cui          all'articolo 20,  l'immissione  in  commercio del preparato          qualora   esso   contenga   unicamente   sostanze  iscritte          nell'allegato I e sia stato valutato dallo Stato membro che          ha concesso l'originaria autorizzazione in applicazione dei          principi uniformi di cui all'allegato VI.              2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' stabilire:                a) prescrizioni          motivate,         risultanti          dall'applicazione di altre misure, relative alle condizioni          di  distribuzione e d'impiego dei prodotti fitosanitari, al          fine   di   garantire   la   protezione  della  salute  dei          distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori;                b) restrizioni   motivate  di  impiego,  al  fine  di          evitare  rischi di esposizione dietetica per il consumatore          dovuti   a   quantita'   di  residui  superiori  alla  dose          giornaliera   accettabile,   tenuto   conto  delle  diverse          abitudini alimentari.              3.   In   caso  di  non  comparabilita'  di  condizioni          agricole,  fitosanitarie  e  ambientali,  anche climatiche,          l'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' prevedere, con          l'accordo  del  richiedente,  modifiche  alle condizioni di          impiego   allo   scopo  di  rendere  ininfluente  tale  non          comparabilita'.              4. Il Ministero della sanita' notifica alla Commissione          europea  i  casi  nei  quali  e' necessario ripetere alcune          prove  e  i  casi  di  rifiuto  dell'autorizzazione  di  un          prodotto   fitosanitario  autorizzato  da  un  altro  Stato          membro,  illustrando i motivi della decisione, e si attiene          a   quanto   stabilito   dalla  Commissione  medesima,  con          l'eventuale  riserva  di  applicazione di misure specifiche          che   tengano   conto  della  vulnerabilita'  ecologica  di          determinate zone".              -  Il  testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente          della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e' il seguente:              "Art.  1.  -  1.  Sono  sottoposti ad autorizzazione, a          controllo  ed  a registrazione da parte del Ministero della          sanita',  come presidi sanitari, i fitofarmaci ed i presidi          delle  derrate alimentari immagazzinate "pronti all'impiego          .              Per i presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge          30 aprile  1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art.          4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono:                a) i  prodotti  destinati  a combattere gli organismi          animali  e  vegetali,  i microrganismi e virus, nocivi alla          produzione  agricola  e  alla  conservazione  delle derrate          alimentari;                b) i  prodotti  destinati  ad  impedire con azioni di          repulsione,  di  ostacolo,  di prevenzione il danno causato          dagli organismi viventi indicati alla lettera a);                c) i  prodotti  destinati  ad  essere  impiegati come          bagnanti,  adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a          tale  scopo,  per  favorire  l'azione dei presidi sanitari.          L'inclusione  di  tali  prodotti e' valida soltanto ai fini          del presente regolamento;                d) i  gas  tossici  di cui al regio decreto 9 gennaio          1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro          prodotti    e    di   difesa   delle   derrate   alimentari          immagazzinate.              Sono comunque esclusi dalla presente disciplina i mezzi          meccanici.              Per  presidi  sanitari "pronti all'impiego si intendono          quelli  pronti  e confezionati per l'uso che possono essere          utilizzati  sia allo stato in cui si trovano all'atto della          vendita,   sia  dopo  una  preparazione,  come  ad  esempio          diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.              Agli  effetti  dell'art.  6 della legge deve intendersi          per  produzione  di  presidi sanitari la formulazione ed il          confezionamento  o il solo confezionamento di prodotti gia'          preparati".              -  Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,          n.  241,  cosi' come modificato dall'articolo 9 della legge          24 novembre 2000, n. 340, e' il seguente:              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione          procedente indice di regola una conferenza di servizi.              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente          richiesti.              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare          l'articolo  7  della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109, e          successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'          essere   richiesta   da   qualsiasi  altra  amministrazione          coinvolta.              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del          provvedimento finale.              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di          impatto ambientale (VIA)".              - Il testo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985,          n. 730 e' il seguente:              "Art.  2.  -  Per attivita' agrituristiche si intendono          esclusivamente  le  attivita'  di  ricezione ed ospitalita'          esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135          del   codice  civile,  singoli  od  associati,  e  da  loro          familiari  di  cui  all'art.  230-bis  del  codice  civile,          attraverso   l'utilizzazione   della  propria  azienda,  in          rapporto  di  connessione  e complementarita' rispetto alle          attivita'   di   coltivazione   del   fondo,  silvicoltura,          allevamento  del  bestiame,  che  devono  comunque rimanere          principali.              Lo   svolgimento   di   attivita'  agrituristiche,  nel          rispetto  delle  norme  di  cui  alla  presente  legge, non          costituisce  distrazione  della  destinazione  agricola dei          fondi e degli edifici interessati.              Rientrano fra tali attivita':                a) dare  stagionalmente  ospitalita'  anche  in spazi          aperti destinati alla sosta di campeggiatori;                b) somministrare  per la consumazione sul posto pasti          e  bevande  costituiti  prevalentemente da prodotti propri,          ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;                c) organizzare   attivita'   ricreative  o  culturali          nell'ambito   dell'azienda.  Sono  considerati  di  propria          produzione   le  bevande  e  i  cibi  prodotti  e  lavorati          nell'azienda  agricola  nonche'  quelli ricavati da materie          prime  dell'azienda  agricola  anche attraverso lavorazioni          esterne".              -  Il  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del          14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti          agricoli  ed  alimentari, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L208          del 24 luglio 1992.              -  Il  regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio del          14 luglio  1992, relativo alle attestazioni di specificita'          dei  prodotti  agricoli  ed  alimentari,  e'  pubblicato in          G.U.C.E. n. L208 del 24 luglio 1992.              -  Il  testo  dell'articolo  10,  comma  8, della legge          21 dicembre 1999, n. 526 e' il seguente:              "8.  Non  costituisce commercializzazione, ai sensi del          divieto   di  cui  al  comma  7,  la  vendita  diretta  dal          produttore   e   da  consorzio  fra  produttori  ovvero  da          organismi  e  associazioni  di  promozione  degli  alimenti          tipici  al  consumatore finale, nell'ambito della provincia          della zona tipica di produzione".              -  Il testo dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:              "3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni          agroalimentari   italiane  tipiche  e  di  qualita'  e  per          accrescere   le   capacita'   concorrenziali   del  sistema          agroalimentare   nazionale,  nell'ambito  di  un  programma          integrato   di  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,          artigianale  e  turistico  nazionale,  e' costituito, senza          oneri,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un          Comitato,  composto  da  un rappresentante della Presidenza          del  Consiglio  dei  Ministri,  che lo presiede, da quattro          rappresentanti  designati,  uno  per ciascuno, dai Ministri          per   le   politiche  agricole,  per  i  beni  culturali  e          ambientali,  per l'industria, il commercio e l'artigianato,          per  il  commercio con l'estero e da quattro rappresentanti          delle  regioni  designati  dalla  Conferenza dei presidenti          delle  regioni  e  delle  province  autonome di Trento e di          Bolzano.              4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del          Consiglio   dei   Ministri,   puo'   essere   integrato  da          rappresentanti  di enti ed associazioni pubbliche o private          e  da  persone  particolarmente  esperte  nel settore della          diffusione del marketing agroalimentare.              5.  Il  Comitato  ha  il  compito di redigere una guida          tecnica  per  la  catalogazione,  per  ogni singola regione          italiana,  di  produzioni e beni agroalimentari a carattere          di  tipicita',  con  caratteristiche  tradizionali, ai fini          della  redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico,          integrato   con   riferimenti   al   patrimonio  culturale,          artigianale e turistico."
                           |  
|   |                                Art. 124.
  (Patti  territoriali  specializzati  nei  settori  dell'agricoltura e                            della pesca)
     1.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  approva  i  patti  territoriali  specializzati nei settori dell'agricoltura  e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne  finanzia  le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per  le  aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni  possono  finanziare  le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.  |  
|   |                                Art. 125.
                 (Disposizioni per il settore agricolo)
     1.  All'articolo  4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n.  370,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n.  460, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione  previsto  dall'articolo  39  del  regolamento (CEE) n. 822/87,  del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/96   della   Commissione,   del   24  marzo  1986,  e  successive modificazioni,   comporta,  a  decorrere  dalla  campagna  1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale,   o   frazione   di  quintale,  di  vino  da  avviare  alla distillazione  obbligatoria.  Gli  importi  della  sanzione di cui al periodo  precedente  possono essere versati in non piu' di dieci rate semestrali.  Nell'ambito  delle  risorse  recuperate.  ai  sensi  del periodo  precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio  dello  Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di  vino  che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi  cui  erano  tenuti,  hanno pagato le sanzioni in misura maggiore  del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si da'  seguito  alle  riscossioni  coattive  su  ruoli  esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non  pagate,  qualora  il  produttore  versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma".   2.  All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come  sostituito  dall'articolo  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 
                                         Note all'art. 125:              -  Il testo dell'articolo 4, comma 11 del decreto legge          7 settembre  1987,  n.  370, convertito, con modificazioni,          dalla  legge 4 novembre 1987, n. 460, cosi' come modificato          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "11.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel          regolamento   CEE   n.  2179/1983  del  Consiglio  in  data          25 luglio  1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura          e  delle  foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta          ufficiale  n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da          osservarsi  nel corso delle operazioni di distillazione dei          vini  e  dei  sottoprodotti  della  vinificazione  comporta          l'applicazione della sanzione prevista al comma 6.              L'inosservanza  dell'obbligo  di consegna del vino alla          distillazione  previsto  dall'articolo  39  del regolamento          (CEE)  n. 822/1987, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal          regolamento   (CEE)  n.  854/1986  della  Commissione,  del          24 marzo  1986,  e  successive  modificazioni,  comporta, a          decorrere  dalla  campagna  1988-1989, l'applicazione della          sanzione  amministrativa di lire diciottomila per quintale,          o   frazione   di   quintale,   di  vino  da  avviare  alla          distillazione  obbligatoria.  Gli importi della sanzione di          cui  al  periodo  precedente  possono essere versati in non          piu'  di  dieci  rate semestrali. Nell'ambito delle risorse          recuperate  ai sensi del periodo precedente, e comunque nel          limite  massimo di un onere per il bilancio dello Stato non          superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non          avendo   conferito   alla   distillazione   obbligatoria  i          quantitativi  cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in          misura maggiore  del  citato  importo di lire diciottomila,          sono  restituite  le somme versate in eccedenza, maggiorate          degli interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni          coattive  su  ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere,          derivanti  da  precedenti sanzioni comminate ma non pagate,          qualora  il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi          del presente comma.              L'inosservanza  dell'obbligo  di consegna del vino alla          distillazione previsto dall'art. 39 del regolamento CEE del          Consiglio  n.  822/1987 del 16 marzo 1987 e dal regolamento          CEE  della  Commissione  n.  854/1986  del 24 marzo 1986, e          successive   modificazioni,   comporta,   a  partire  dalla          campagna  1987-1988,  l'applicazione della sanzione di lire          cinquantamila  per  quintale o frazione di quintale di vino          da avviare alla distillazione obbligatoria".              -  Il  regolamento  (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del          16 marzo   1987,  relativo  all'organizzazione  comune  del          mercato  vitivinicolo, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L84 del          27 marzo 1987.              -  Il  regolamento  (CEE) n. 854/1986 della Commissione          del 24 marzo 1986, recante modalita' di applicazione per la          distillazione   obbligatoria   di   cui   all'art.  41  del          regolamento (CEE) n. 337/1979 del Consiglio del 15 febbraio          1979, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L80 del 25 marzo 1986.              -  Il  testo  dell'articolo  53,  comma 18, della legge          24 aprile  1998,  n.  128, come sostituito dall'articolo 14          della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' il seguente:              "1.  L'articolo  53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,          e' sostituito dal seguente:              "Art.  53  (Controlli  e  vigilanza sulle denominazioni          protette  e  sulle  attestazioni  di specificita'). - 1. In          attuazione   di   quanto   previsto   all'articolo  10  del          regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio          1992,  e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/1992          del  Consiglio,  del  14 luglio  1992,  il  Ministero delle          politiche  agricole  e  forestali  e' l'autorita' nazionale          preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo e'          responsabile  della  vigilanza sulla stessa. L'attivita' di          controllo  di  cui  all'articolo  10 del citato regolamento          (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento          (CEE)  n.  2082/1992  e'  svolta  da autorita' di controllo          pubbliche  designate e da organismi privati autorizzati con          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,          sentito  il  gruppo  tecnico  di  valutazione istituito con          decreto  del  Ministro  per le politiche agricole 25 maggio          1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  178  del          1 agosto 1998.              2.  Le  autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi          di  controllo  privati devono preventivamente prevedere una          valutazione dei requisiti relativi a:                a) conformita'   alla  norma  europea  EN  45011  del          26 giugno 1989;                b) disponibilita'   di   personale   qualificato  sul          prodotto   specifico   e   di   mezzi  per  lo  svolgimento          dell'attivita' di controllo;                c) adeguatezza delle relative procedure.              3.  Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano,          per  taluni  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo          deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.              4.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate          in  caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia          da  parte  degli organismi privati autorizzati sia da parte          di  organismi  terzi  dei quali essi si siano eventualmente          avvalsi;                b) violazione della normativa comunitaria in materia;                c) mancanza  dei  requisiti  in  capo  agli organismi          privati  e  agli organismi terzi, accertata successivamente          all'autorizzazione  in  forza  di silenzio-assenso ai sensi          del comma 13.              5.  La  revoca  o  la  sospensione  dell'autorizzazione          all'organismo  di  controllo  privato puo' riguardare anche          una  singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di          tale  attivita'  il  Ministero  delle  politiche agricole e          forestali  si avvale delle strutture del Ministero stesso e          degli enti vigilati.              6.  Gli organismi privati che intendano proporsi per il          controllo  delle  denominazioni  registrate  ai sensi degli          articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e          dell'articolo  7  del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992          devono  presentare  apposita  richiesta  al Ministero delle          politiche agricole e forestali.              7.  E'  istituito  presso  il Ministero delle politiche          agricole  e forestali un elenco degli organismi privati che          soddisfino  i  requisiti  di  cui  al  comma 2, denominato.          `Elenco   degli  organismi  di  controllo  privati  per  la          denominazione  di  origine  protetta  (DOP), la indicazione          geografica protetta (LGP) e la attestazione di specificita'          (STO)'.              8.  La  scelta dell'organismo privato e' effettuata tra          quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:                a) dai  soggetti  proponenti le registrazioni, per le          denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'articolo  5  del          citato regolamento (CEE) n. 2081/1992;                b) dai  soggetti  che  abbiano svolto, in conformita'          alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente          protette,  funzioni  di  controllo  e  di vigilanza, per le          denominazioni  registrate  ai  sensi  dell'articolo  17 del          citato  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992.  In  assenza dei          suddetti  soggetti  la richiesta e' presentata dai soggetti          proponenti le registrazioni;                c) dai produttori, singoli o associati, che intendono          utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi          del  citato  regolamento  (CEE)  n. 2082/1992, individuando          l'organismo   di  controllo  nella  corrispondente  sezione          dell'elenco  previsto  al comma 7 e comunicando allo stesso          l'inizio della loro attivita'.              9.  In  assenza  della  scelta  di  cui  al comma 8, le          regioni  e le province autonome, nelle cui aree geografiche          ricadono  le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da          designare   o  gli  organismi  privati  che  devono  essere          iscritti  all'elenco  di  cui  al  comma  7.  Nel  caso  di          indicazione   di  autorita'  pubbliche,  queste,  ai  sensi          dell'articolo  10,  paragrafi 2 e 3, del citato regolamento          (CEE)   n.   2081/1992   e   dell'articolo  14  del  citato          regolamento   (CEE)  n.  2082/1992,  possono  avvalersi  di          organismi  terzi  che,  se  privati,  devono  soddisfare  i          requisiti  di  cui  al  comma  2  e  devono essere iscritti          all'elenco.              10.  Il  Governo  esercita,  ai  sensi dell'articolo 11          della  legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei          confronti  delle  regioni  nell'adozione  dei provvedimenti          amministrativi  necessari  in caso di inadempienza da parte          delle autorita' di controllo designate.              11.  Gli  organismi  privati autorizzati e le autorita'          pubbliche  designate possono svolgere la loro attivita' per          una  o  piu'  produzioni  riconosciute  ai sensi del citato          regolamento  (CEE)  n.  2081/1992  e del citato regolamento          (CEE)  n.  2082/1992. Ogni produzione riconosciuta ai sensi          del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al          controllo  di un solo organismo privato autorizzato o delle          autorita'  pubbliche  designate, competenti per territorio,          tra  loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi          del  citato  regolamento  (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al          controllo  di  uno  o  piu' organismi privati autorizzati o          delle   autorita'   pubbliche   designate,  competenti  per          territorio, fra loro coordinate.              12.  La  vigilanza sugli organismi di controllo privati          autorizzati  e'  esercitata  dal  Ministero delle politiche          agricole  e  forestali  e dalle regioni o province autonome          per  le  strutture  ricadenti  nel  territorio  di  propria          competenza.              13.  Le  autorizzazioni  agli  organismi  privati  sono          rilasciate  entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto          si  forma  il  silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di          sospensione o revoca, ai sensi del comma 4.              14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di          cui  al  comma 7  sono posti a carico degli iscritti, senza          oneri per il bilancio dello Stato.              15.  I  consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle          attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi          dell'articolo  2602  del codice civile ed hanno funzioni di          tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi          alle  denominazioni.  Tali  attivita'  sono  distinte dalle          attivita'  di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di          quanto  previsto  all'articolo  10  del  citato regolamento          (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento          (CEE)  n. 2082/1992. I consorzi di tutela gia' riconosciuti          svolgono  le  funzioni di cui al presente comma su incarico          dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su          incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle          politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della          loro attivita' i consorzi di tutela:                a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina          regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al          prodotto interessato;                b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di          carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di          sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,          fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto          commercializzato;                c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le          modalita'  e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, purche' rispondano ai          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;                d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla          vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della          IGP  o della attestazione di specificita' da abusi, atti di          concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle          denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque vietati          dalla  legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e          nei  confronti  di chiunque, in ogni fase della produzione,          della   trasformazione   e   del   commercio.  Agli  agenti          vigilatori  dipendenti  dai consorzi, nell'esercizio ditali          funzioni,  puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di          legge  la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'          essi  possiedano  i  requisiti determinati dall'articolo 81          del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,          n.  666,  e  prestino  giuramento  innanzi al sindaco o suo          delegato.  Gli  agenti  vigilatori  gia'  in possesso della          qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la          qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso          provvedimento di revoca.              16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STO          sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai          sensi  dei  citati  regolamenti  (CEE)  n.  2081/1992  e n.          2082/1992. Gli eventuali marchi collettivi che identificano          i  prodotti  DOP, LGP e SIG, sono detenuti, in quanto dagli          stessi  registrati,  dai consorzi di tutela per l'esercizio          delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi          sono  utilizzati  come  segni  distintivi  delle produzioni          conformi  ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e SIG,          come   tali   attestate   dalle   strutture   di  controllo          autorizzate  ai  sensi  del presente articolo, a condizione          che  la  relativa  utilizzazione  sia  garantita  a tutti i          produttori   interessati  al  sistema  di  controllo  delle          produzioni   stesse.  I  costi  derivanti  dalle  attivita'          contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori          e   gli   utilizzatori   secondo   criteri   stabiliti  con          regolamento   del   Ministro  delle  politiche  agricole  e          forestali.              17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e          forestali,   da   emanare  entro  il  31 marzo  2000,  sono          stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di          rappresentativita'  per  il  riconoscimento dei consorzi di          tutela  nonche'  i  criteri  che assicurino una equilibrata          rappresentanza   delle   categorie  dei  produttori  e  dei          trasformatori  interessati alle DOP, IGP e STO negli organi          sociali dei consorzi stessi.              18.  I  consorzi  regolarmente  costituiti alla data di          entrata   in  vigore  della  presente  disposizione  devono          adeguare,  ove  necessario,  i  loro statuti entro due anni          dalla  data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17          alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.              19.  Nelle  regioni a statuto speciale e nelle province          autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si          applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme          di attuazione ".
                           |  
|   |                                Art. 126.
               (Garanzie a favore di cooperative agricole)
     1.  A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.   2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  237,  e'  effettuato  secondo  l'ordine  stabilito nell'elenco  n.  1  di  cui  al  decreto  del Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali  18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996,  e  sulla  base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le  successive  modifiche  conseguenti  a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.   3.  L'intervento  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 149, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci,  come  individuati  ai sensi del comma 2 del presente articolo, che  abbiano  rilasciato  garanzie,  individualmente  o in solido con altri  soci  di  una  stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.   4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco  di  cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese  sino  alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.   5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti  dall'articolo  1,  comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.  237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le  cooperative  ed  i  consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio  1993  si  trovavano  nelle  condizioni  previste dal suddetto articolo,  che  abbiano  presentato  domanda entro i termini previsti dalla  citata  legge,  per  i  quali sia intervenuta, almeno in primo grado,  la  pronuncia  da  parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza  oppure  che  si  trovino  in  stato  di  liquidazione. Le procedure  esecutive  nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle   garanzie  sono  sospese  sino  alla  comunicazione  da  parte dell'amministrazione   della   messa   a   disposizione  della  somma spettante. 
                                         Note all'art. 126:              -  Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge          20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con modificazioni,          dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente:              "1-bis.  Le  garanzie  concesse,  prima  della  data di          entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  da  soci  di          cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di          cui  sia  stata  previamente  accertata  l'insolvenza, sono          assunte  a  carico  del bilancio dello Stato. A tal fine e'          stanziata  la  somma  di lire 20 miliardi annui a decorrere          dall'anno  1993  per  un periodo di dieci anni. Al relativo          onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno     1993,    all'uopo    parzialmente    utilizzando          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  tesoro, con          imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".
                           |  
|   |                                Art. 127.
  (Nuove   norme  procedurali  in  materia  di  assicurazioni  agricole                             agevolate)
     1.  All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e  successive  modificazioni,  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai seguenti:  "Nel  calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda,  nel  corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di  precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea".   2.  I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere  stipulati  anche  da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle  regioni  in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la  copertura  della  produzione  complessiva  aziendale  danneggiata dall'insieme   delle   avversita'   atmosferiche.   I   consorzi,  le cooperative  e  loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono  istituire  fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per  azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle  produzioni  degli  associati.  Il  contributo  dello  Stato  e' contenuto  nei  limiti  dei  parametri  contributivi  stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.   3.  I  valori  delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,  da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla  produzione,  effettuate  dall'Istituto  per  studi,  ricerche e informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita'   delle   imprese   e   favorire  la  riduzione  delle conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo  per  la  riassicurazione  dei rischi. Con decreto del Ministro delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo.   4.  Le  modalita'  di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento  del  premio  delle  polizze  stipulate  singolarmente  dal produttore,  sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   5.   Per  le  polizze  multirischio  e  globali  delle  produzioni aziendali,  ammesse  all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della  Commissione  europea  2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1 febbraio 2000.   6.  La  riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante  ruolo  in  base  alle  disposizioni  vigenti  in materia di esazione dei contributi non erariali.   7.  Con  le  maggioranze  previste  dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:   a) la soppressione della cassa sociale;   b)   la   contabilita'  separata  dei  contributi,  associativi  e pubblici,  relativi  alla  difesa  attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche.   8.  All'articolo  17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364,  e  successive  modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:   "f)  la  nomina  del  collegio  sindacale,  le  cui modalita' sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  nel  quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;".   9.  Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese  nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 
                                         Note all'art. 127:              - Il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n.          185,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legge 17 maggio          1996,  n.  273,  convertito, con modificazioni, dalla legge          18 luglio  1996,  n. 380, cosi' come modificato dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.   3   (Interventi   per   favorire   la   ripresa          dell'attivita'   produttiva).   -   1.  Hanno  titolo  agli          interventi  di cui al presente articolo e agli articoli 4 e          5,  le  aziende  agricole,  singole ed associate, ricadenti          nelle   zone  delimitate,  che  abbiano  subito  danni  non          inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile,          esclusa   quella   zooteonica.  A  decorrere  dagli  eventi          calamitosi  verificatisi  nel  1995 sono esclusi, altresi',          dal  computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette          i  danni  alle  produzioni  assicurate,  relativamente agli          eventi  determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2.          Nel  calcolo  della  percentuale dei danni sono comprese le          perdite  derivanti  da precedenti eventi calamitosi, subiti          dalla  stessa  azienda,  nel corso dell'annata agraria, che          non   siano   stati  oggetto  di  precedenti  benefici.  La          produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di          danno  non  e'  comprensiva  dei  contributi  o delle altre          integrazioni concessi dall'Unione europea.              2.  Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo          ai seguenti interventi:                a) misure  di  pronto intervento previste dall'art. 1          della   legge   15 ottobre   1981,  n.  590,  e  successive          modificazioni;                b) contributi   in   conto  capitale  ai  coltivatori          diretti  e  agli  imprenditori agricoli a titolo principale          fino  a  3  milioni  di lire, elevabili a 10 milioni per le          aziende  che  abbiano  subito  danni  a impianti di colture          specializzate  protette, per la ricostituzione dei capitali          di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art.          2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088;                c) prestiti,   a   tasso  agevolato  ed  ammortamento          quinquennale,   per   la  ricostituzione  dei  capitali  di          conduzione,  compreso  il  lavoro  del coltivatore, che non          trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita          della   produzione,   riferita   a   qualsiasi  ordinamento          colturale,  mediante  abbuono  di  quota parte del capitale          mutuato,  nei  limiti  e  con  le modalita' dell'art. 2 del          decreto-legge  30 agosto  1968,  n.  917,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla          determinazione   dei   parametri   provvede   il   Ministro          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  con  proprio decreto,          sentite   le  regioni  e  le  organizzazioni  professionali          agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;                d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con          le  modalita'  previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio          1964,  n.  38,  al  tasso  agevolato previsto dall'articolo          unico,  numero  5),  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 29 novembre 1985,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre          1985.  I  prestiti  possono  essere  finalizzati  anche  al          consolidamento  delle  rate  dello  operazioni  di  credito          agrario,  prorogate  ai  sensi  dell'art.  4 della presente          legge;                e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato,          con  preammortamento  triennale  a  tasso agevolato, per il          ripristino,  la  ricostruzione  e  la  riconversione  delle          strutture  fondiarie  aziendali  danneggiate,  ivi compresi          impianti  arborei,  vivai,  serre  e  opere  di  viabilita'          aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni          di   credito  agrario  di  miglioramento.  In  alternativa,          possono  essere  concessi  contributi  in  conto  capitale,          secondo  le  modalita'  e  le  misure previste dall'art. 1,          quarto  comma,  della  legge  21 luglio  1960,  n.  739,  e          successive modificazioni;                f) prestiti   quinquennali   di  esercizio,  a  tasso          agevolato,     a     favore     delle     cooperative    di          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli          e  associazioni  riconosciute  dei  produttori agricoli che          abbiano  subito  danni  finanziari  a  causa  delle  minori          entrate  conseguenti  alle  riduzioni  dei conferimenti dei          soci,  titolari  di aziende danneggiate dagli eventi di cui          all'art.  2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento          della   media   dei   conferimenti   e   della   produzione          commercializzata  negli  ultimi  due  anni.  L'entita'  del          prestito  dovra'  essere  contenuta  nei limiti percentuali          delle  predette  minori entrate. L'intervento e' concesso a          condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui          all'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752;                g) concessione    a    favore    delle   associazioni          riconosciute   dei   produttori   ortofrutticoli   e  delle          cooperative   frutticole,   singole   o   consorziate,  del          contributo  di  cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,          n.  590,  nonche' per la produzione agrumicola, concessione          di    contributi    per    l'ammasso   degli   agrumi   non          commercializzabili  a  seguito  di avversita' atmosferiche,          secondo  parametri e con le modalita' stabiliti con decreto          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.              3.   Le   regioni,  compatibilmente  con  le  finalita'          primarie  della  presente  legge,  possono  adottare misure          volte:                a) al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non          ricadenti  in comprensori di bonifica, con onere di spesa a          totale carico del Fondo;                b) al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e          di  bonifica  montana,  ivi  compresi i lavori diretti alla          migliore  efficienza delle opere da ripristinare, con onere          di spesa a totale carico del Fondo.              4.  Le  domande di intervento debbono essere presentate          alle   autorita'  regionali  competenti  entro  il  termine          perentorio   di   quarantacinque   giorni   dalla  data  di          pubblicazione    del   decreto   di   declaratoria   e   di          individuazione  delle  zone interessate, di cui all'art. 2,          comma 2.              5.  Nel  caso  che le aziende di cui al comma 1 abbiano          subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in          conto  capitale  sono aumentati del 10 per cento e il tasso          degli  interessi  passivi  a  carico  del  beneficiario sui          prestiti  e  mutui  agevolati viene ridotto di un punto. Le          stesse  misure  si  applicano  nel  caso  in  cui la stessa          azienda  sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due          o   piu'  anni  consecutivi,  a  partire  dagli  interventi          riguardanti il secondo anno".              - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della          Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, e' il seguente:              "Art.  1.  -  1.  Il  presente  articolo  disciplina  i          contratti  di  assicurazione  per  i  quali  e'  ammesso il          contributo dello Stato.              2.  I  consorzi  di  difesa di cui alle leggi 25 maggio          1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed          integrate  dalla  legge  14 febbraio  1992,  n. 185, per il          raggiungimento   delle   finalita'   associative,   possono          deliberare  di  far  ricorso  a forme assicurative mediante          contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome          e  per  conto  dei  soci  qualora  essi  non  vi provvedono          direttamente,  con  societa'  di  assicurazione autorizzate          all'esercizio  del  ramo  grandine.  Tali contratti possono          riguardare, a scelta dei soci dei consorzi:                a) il  risarcimento  dei  danni subiti da determinate          colture  a causa della grandine, della brina, del gelo o di          altre avversita' atmosferiche;                b) il  risarcimento  dei  danni  subiti  da strutture          aziendali  e  da  determinate  colture a causa dell'insieme          delle  avversita'  atmosferiche  in  grado  di  incidere in          maniera superiore all'ordinario".              - Il testo dell'art. 17, della legge 25 maggio 1970, n.          364,  gia'  modificato  dall'art.  10, comma 6, della legge          14 febbraio  1992,  n.  185,  come ulteriormente modificato          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "Art.  17  (Statuto  dei  consorzi).  - I consorzi sono          retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con          il   voto  favorevole  della maggioranza  degli  associati.          Mancando  tale maggioranza,  la deliberazione e' valida se,          in   seconda   convocazione,   si  sia  espressa  con  voto          favorevole la maggioranza degli intervenuti.              L'approvazione  dello  statuto e' demandata al Ministro          per  l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali          ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche.              Lo   statuto,   oltre  le  indicazioni  concernenti  la          denominazione,  la  sede  ed  il  patrimonio  dell'ente, la          durata  dell'associazione,  che non puo' essere inferiore a          10  anni,  e  gli  scopi  sociali,  deve contenere le norme          sull'ordinamento   e   sull'amministrazione  del  consorzio          nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al          successivo art. 19.              Deve altresi' prevedere:                a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori          della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di          coloro  che  facciano  parte  di  altri organismi similari,          salvo il diritto di opzione;                b) che  i  due  terzi  dei  seggi  del  consiglio  di          amministrazione  siano  attribuiti  alla  lista  che  abbia          riportato  il maggior  numero  dei  voti  e che il restante          terzo   sia   attribuito  alla  lista  o,  suddividendo  in          proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine          dei voti riportati;                c) il  diritto  di ricorso in caso di reiezione della          domanda  di  iscrizione  a  socio  davanti  al Ministro per          l'agricoltura,  nonche'  l'automatismo  dell'iscrizione nel          caso di accoglimento del ricorso;                d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro          il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la          sua  decisione  motivata  sulla domanda e, decorso il quale          senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta;                e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto          al valore della produzione denunciata indicato dalla camera          di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura          competente   per   territorio   sulla  scorta  delle  medie          mercuriali dell'annata precedente;                f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita'          sono  stabilite  con  decreto  del Ministro delle politiche          agricole  e  forestali, previa intesa in sede di Conferenza          permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, nel quale deve          essere   presente  anche  rappresentante  della  regione  o          provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;                g) la  costituzione  dell'assemblea, nei consorzi con          piu'  di  mille  soci,  con  delegati  eletti  da assemblee          parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali          per  la  nomina  dei  delegati  sono indette dal consorzio,          recano   all'ordine   del   giorno   le   materie   oggetto          dell'assemblea  generale  e  sono  convocate in tempo utile          perche'   delegati   da  esse  eletti  possano  partecipare          all'assemblea. I delegati devono essere soci".              -   La   legge   14 febbraio   1992,  n.  185,  recante          "Disciplina   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale",  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
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              (Disposizioni in materia di credito agrario)
     1.  Il  comma  3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' sostituito dal seguente:   "3.  I  mutui  di  miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di  imprese  agricole  singole  o associate, cooperative, consorzi ed associazioni   di   produttori   costituite  nelle  forme  giuridiche societarie,  e  per  i  quali  siano  trascorsi almeno cinque anni di ammortamento,  continuano  a  beneficiare  delle rate di concorso sul pagamento  degli  interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata  dell'operazione. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione  dei  mutui  senza  effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca  originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante.  Quest'ultimo,  all'accoglimento  dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle  rate  di  concorso  non ancora scadute. Il contributo in conto interessi   gia'   accreditato   agli   istituti  mutuanti  in  forma attualizzata  al  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del  3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura  residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo  della  destinazione  d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento  e'  stabilito  in  cinque  anni. Il valore massimo del tasso   da   prendere   in   considerazione,   nella   procedura   di attualizzazione  o  di  ricontrattazione,  e'  quello di riferimento, vigente  per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo".   2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione  della proprieta' contadina e per i finanziamenti concessi ai  sensi  della  legge  19  dicembre  1983,  n.  700,  e  successive modificazioni,  per  i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il   tasso  e  le  condizioni  applicati,  a  valere  sulle  rate  di ammortamento  in  scadenza  successivamente  al  1 gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.   3.  A  favore  delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1  del  presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversita'  atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai  sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185,  e'  prorogato  di  ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza  dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il medesimo periodo  le  procedure  di  riscossione delle rate gia' scadute e non pagate  alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.   4.  Le  rate  gia'  assistite  dal concorso pubblico nel pagamento degli  interessi  conservano  l'agevolazione  anche  nel  periodo  di proroga  e  di  sospensione.  L'onere  finanziario  e'  coperto dalle economie  accertate  nella  rinegoziazione  dei  tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.   5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie  delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, gia' assistite  dal  concorso  pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri  ulteriori  a  carico  dei  bilanci  regionali. La durata delle operazioni   di   consolidamento   e'  variabile  in  relazione  alle disponibilita' finanziarie.   6.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  emana  con  proprio  decreto,  le  norme  di attuazione del presente articolo. 
                                         Note all'art. 128:              -  Il  testo  dell'art.  5  del  decreto legislativo 30          aprile  1988, n. 173, cosi' come modificato dalla legge qui          pubblicata e' il seguente:              "Art.  5  (Garanzie  di  credito). - 1. La garanzia del          Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge          23 dicembre  1996,  n.  662,  e' estesa a quella prestata a          favore  delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia          gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e          secondo    grado,    operanti    nel    settore   agricolo,          agro-alimentare  e  della  pesca,  costituiti  in  forma di          societa'  cooperativa o consortili, il cui capitale sociale          o  fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da          imprenditori agricoli.              2.   Le   cambiali  di  cui  all'art.  10  della  legge          28 novembre  1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti          nei  settori  indicati  dall'art.  43, comma 1, del decreto          legislativo  1 settembre  1993,  n.  385, sono equiparate a          tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43,          comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e,          oltre   a   portare  gli  elementi  previsti  dal  predetto          articolo,  devono  contenere  sul  retro  l'indicazione del          luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.              3.   I   mutui  di  miglioramento  agrario  e  fondiari          stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente          decreto  legislativo a favore di imprese agricole singole o          associate,   cooperative,   consorzi   ed  associazioni  di          produttori  costituite nelle forme giuridiche societarie, e          per   i   quali  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni  di          ammortamento,   continuano  a  beneficiare  delle  rate  di          concorso  sul pagamento degli interessi non maturati, anche          in   caso  di  estinzione  anticipata  dell'operazione.  E'          facolta'  del  mutuatario  richiedere la rinegoziazione dei          mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca          originaria,  ovvero  l'estinzione  anticipata  all'istituto          mutuante.   Quest'ultimo,   all'accoglimento  dell'istanza,          assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio          della  attualizzazione  delle  rate  di concorso non ancora          scadute.  Il contributo in conto interessi gia' accreditato          agli  istituti  mutuanti in forma attualizzata ai sensi del          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri          29 novembre  1985,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.          284  del  3 dicembre  1985,  sara' comunque riconosciuto al          mutuatario  nella  misura  residuata  a  suo credito. Per i          suddetti    contratti,   il   periodo   vincolativo   della          destinazione   d'uso   dei   beni   immobili   oggetto  del          finanziamento  e'  stabilito  in  cinque  anni.  Il  valore          massimo  del  tasso  da  prendere  in considerazione, nella          procedura  di  attualizzazione  o  di  ricontrattazione, e'          quello  di  riferimento,  vigente per le operazioni a lungo          termine  al  momento  dell'estinzione  anticipata  o  della          ricontrattazione del mutuo".              - La legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante "Norme per          il  risanamento,  la  ristrutturazione  e  lo  sviluppo del          settore bieticolo-saccarifero, e' pubblicata nella Gazzetta          Ufficiale n. 350 del 22 dicembre 1983.              -  La  legge  15 ottobre  1981,  n. 590, recante "Nuove          norme per il Fondo di solidarieta' nazionale" e' pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1981.              -   La   legge   14 febbraio   1992,  n.  185,  recante          "Disciplina   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale",  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
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              (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
     1.  Per  fare  fronte  alle  emergenze  determinatesi  nel settore agricolo  e  zootecnico,  a  seguito  delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,  da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per  l'attivazione  degli  interventi  in  base  ai seguenti tetti di spesa:   a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   b)  interventi  strutturali  e  di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme  bovina  negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   c)  interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   d)  interventi  strutturali  negli  impianti  viticoli  colpiti da flavescenza  dorata:  lire  20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   e)  interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   f)  interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  febbraio  2000,  n. 8, convertito.  con  modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto   periodo  del  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "Gli acquirenti,   in   luogo  della  materiale  trattenuta  del  prelievo supplementare  sul  prezzo  del  latte,  possono  avvalersi di idonee garanzie  immediatamente  esigibili  con  i criteri e le modalita' da definire   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo". 
                                         Note all'art. 129:              - Il  testo  dell'art.  1, comma 5, del decreto-legge 4          febbraio 2000,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla          legge 7 aprile 2000, n. 79, e' il seguente:              "Art.  1.  -  1.  Il  quantitativo  di latte attribuito          dall'Unione  europea  con  regolamento  (CE) n. 1256/99 del          Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1 aprile 2000,          affluisce  alla  riserva  nazionale  ed e' ripartito tra le          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano in          base  alla  tabella  allegata.  Le  regioni  e  le province          autonome  provvedono ad assegnare ai produttori titolari di          quota  operanti  nel  rispettivo territorio il quantitativo          ripartito  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore          della  legge  di  conversione del presente decreto, secondo          criteri  oggettivi  di  priorita'  e modalita' dalle stesse          preventivamente  determinati. Tali criteri devono prevedere          una  riserva  pari  almeno  al  20  per cento in favore dei          giovani  agricoltori  richiedenti,  di  cui  alla  legge 15          dicembre  1998,  n.  441,  iscritti nella apposita gestione          previdenziale,  anche  non titolari di quota, salvo il caso          di  mancanza  di  sufficienti  richieste.  In  nessun  caso          possono   beneficiare   delle   suddette   assegnazioni   i          produttori  che  nel  corso  degli ultimi tre periodi hanno          venduto,  affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte,          le quote di cui erano titolari.              1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano  possono  assegnare  quantitativi di riferimento ad          universita'  degli  studi,  istituti  di  istruzione,  enti          pubblici  e  privati di ricerca e sperimentazione, istituti          di   pena,   nonche'   istituzioni   pubbliche  ed  enti  o          organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito          del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione          e  dell'inserimento  dei  portatori di handicap mediante la          conduzione di appropriate strutture produttive.              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano  assicurano  che le quote assegnate in applicazione          del  presente  articolo,  nonche' quelle di cui all'art. 1,          comma   21,   del   decreto-legge  1  marzo  1999,  n.  43,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,          n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate,          date  in  comodato  o costituiscano oggetto di contratti di          soccida  separatamente dall'azienda. Qualora il produttore,          beneficiario  delle  assegnazioni di cui al presente comma,          venda,  affitti,  conceda  in  comodato o faccia oggetto di          contratti  di  soccida, separatamente dall'azienda, tutte o          parte  delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da          quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate          ai  sensi  del presente articolo nonche' ai sensi dell'art.          1,  comma  21,  del  decreto-legge  1  marzo  1999,  n. 43,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999,          n.  118,  confluiscono  nella  riserva nazionale per essere          poste,  al  fine  di  rendere possibili nuove assegnazioni,          nella   disponibilita'   delle  regioni  e  delle  province          autonome cui afferivano.              3.  Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'art. 1          del  decreto-legge  31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con          modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni          e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il          periodo   2000-2001,   dei   quantitativi   individuali  di          riferimento  dei  produttori  titolari  di  quota,  la  cui          azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei          dati  risultanti dal sistema informativo di supporto di cui          all'art. 5 del decreto 21 maggio 1999, n. 159, del Ministro          per   le  politiche  agricole,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 131 del 7 giugno          1999.  La relativa comunicazione ai produttori interessati,          da   effettuarsi   entro   il  31  marzo  2000,  e'  curata          dall'organismo   nazionale   di   intervento   nel  mercato          agricolo.  Le  regioni  e  le  province autonome provvedono          entro  il  30  giugno  2000 all'eventuale aggiornamento dei          suddetti  quantitativi  individuali, dandone comunicazione,          in  duplice  copia,  di  cui  una  recante la dicitura "per          l'acquirente  ,  agli  interessati  e,  tramite  il sistema          informativo,  all'organismo  nazionale  di  intervento  nel          mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta          recante  la  dicitura  "per  l'acquirente e' consegnata dal          produttore  all'acquirente medesimo e costituisce il titolo          per   l'applicazione   delle   disposizioni   sul  prelievo          supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono          copia  delle  predette  comunicazioni,  anche  su  supporto          magnetico,   agli  acquirenti,  alle  loro  organizzazioni,          nonche'  alle  associazioni di produttori di latte ai sensi          del  regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio          1997.  Per  i  periodi  successivi  le comunicazioni devono          avvenire,  a  cura delle regioni e delle province autonome,          entro il 28 febbraio di ogni anno.              3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano  provvedono ad adeguare il quantitativo individuale          di     riferimento     alla    produzione    effettivamente          commercializzata  nel  caso  in  cui, nel corso dell'ultimo          periodo  di  dodici  mesi,  il medesimo quantitativo non e'          stato  utilizzato  per  almeno  il 70 per cento. Sono fatti          salvi  i  casi  di  forza  maggiore  e  quelli  debitamente          certificati  che  colpiscono  la  capacita'  produttiva dei          produttori  in questione, a condizione che siano comunicati          alle  competenti  regioni  e  province autonome entro il 31          ottobre   di  ogni  anno.  I  quantitativi  di  riferimento          inutilizzati  affluiscono  alla  riserva  nazionale  e sono          riattribuiti   alla   regione   o  provincia  autonoma  cui          afferiscono  detti  quantitativi,  la  quale  provvede alla          riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.              4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai          relativi   modelli   L1   continuano   ad   applicarsi   le          disposizioni   di   cui  all'art.  4,  commi  2  e  3,  del          decreto-legge  1  dicembre  1997,  n.  411, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  27  gennaio  1998,  n.  5,  e          successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui          all'art. 1, comma 4, del decreto 21 maggio 1999, n. 159 del          Ministro  per  le  politiche  agricole,  le  regioni  e  le          province  autonome  provvedono agli occorrenti accertamenti          con  le  modalita'  previste  dall'art. 3, commi 2 e 3, del          suddetto   decreto,   ovvero   con  quelle  dalle  medesime          stabilite.  I  quantitativi di latte risultanti dai modelli          L1  pervenuti  dopo  l'effettuazione  delle  operazioni  di          compensazione   nazionale   sono  assoggettati  a  prelievo          definitivo  per l'intero ammontare a carico dell'acquirente          inadempiente,  ferme  le  sanzioni previste dal regolamento          (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.              5.   Alle  operazioni  di  compensazione  nazionale  da          effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i          criteri  di  cui  all'art.  1, comma 8, del decreto-legge 1          marzo  1999,  n.  43,  convertito, con modificazioni, dalla          legge  27  aprile  1999, n. 118, nonche' le disposizioni di          cui  ai  commi  11,  12 e 13 del medesimo art. 1, in quanto          compatibili.  In  caso  di  mancato  pagamento del prelievo          supplementare  da  parte  dell'acquirente,  le regioni e le          province   autonome   effettuano  la  riscossione  coattiva          mediante  ruolo  previa intimazione anche nei confronti del          produttore,   dopo   aver  verificato  l'effettiva  mancata          trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la          natura  non fittizia della stessa, salvo diritto di rivalsa          di   questi  nei  confronti  dell'acquirente  insolvente  o          inadempiente.  Il  credito  del produttore e' assistito dal          privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n.          4), del codice civile.              Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del          prelievo   supplementare  sul  prezzo  del  latte,  possono          avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i          criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro          delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di  Bolzano,  pena le sanzioni previste dall'art. 11, comma          2,  della  legge  26  novembre  1992, n. 468, e l'eventuale          revoca   del  riconoscimento  di  primo  acquirente,  ferma          restando  la responsabilita' dello stesso per il versamento          del prelievo.              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di          Bolzano  effettuano  controlli  anche  in  corso di periodo          circa la corretta applicazione dei predetti obblighi.              6.   Le   regioni   e   le  province  autonome  possono          autorizzare,  in  deroga  a  quanto  previsto dall'art. 10,          comma  2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468,          trasferimenti  di  quota  tra  aziende ubicate in regioni e          province autonome diverse, prevedendo le relative modalita'          di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di          affitto  della parte di quota non utilizzata, separatamente          dall'azienda  con  efficacia  limitata al periodo in corso,          dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome          per  le  relative  verifiche,  purche' concorrano almeno le          seguenti condizioni:                a)   il   contratto   intervenga  tra  produttori  in          attivita'  che  hanno prodotto e commercializzato nel corso          del periodo almeno il 50 per cento della loro quota;                b)  le  aziende agricole dei contraenti siano ubicate          nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di          pianura);                b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del          contratto  intervenga  anteriormente  al 31 gennaio di ogni          anno  e  la  comunicazione  agli  organi  regionali o della          provincia  autonoma di controllo sia effettuata entro il 15          febbraio successivo.              Sono  in  ogni caso esclusi i contratti di soccida e di          comodato  di  stalla,  che  non  possono  avere  una durata          inferiore  ad  un  intero  periodo.  L'atto  attestante  il          trasferimento   di  quota  deve  essere  convalidato  dalla          regione  o  dalla  provincia  autonoma  del  produttore che          acquisisce  il  quantitativo  in questione, entro 15 giorni          dalla  predetta  comunicazione; e' fatto obbligo alle parti          contraenti  di  trasmettere  detto  documento ai rispettivi          acquirenti  che  si  avvalgono  dello  stesso  ai  fini del          calcolo del prelievo supplementare.              7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai          periodi  di  produzione  lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui          all'art.  1, commi 7 e 10, del decreto-legge 23 marzo 1999,          n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile          1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. Il          prelievo  dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 e' versato          dall'acquirente  entro  trenta giorni dal ricevimento della          relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione.              7-bis.  Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del          decreto-legge   1   marzo  1999,  n.  43,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta          localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente          delimitati,  con  effetto  a decorrere dal periodo 1998-99,          non  opera  ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1,          del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con          modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.              8.  Per  quanto non modificato dal presente decreto, si          applicano  le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n.          468,  e  successive modificazioni e integrazioni e le altre          disposizioni  vigenti  in materia. In caso di inadempimento          ai  compiti  e  obblighi  spettanti  alle  regioni  e  alle          province  autonome  in materia di quote latte, si applicano          le  disposizioni  dell'art.  5  del  decreto legislativo 31          marzo  1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni          a  statuto  speciale  e le province autonome di Trento e di          Bolzano  provvedono  agli  adempimenti  loro attribuiti dal          presente  decreto  nel rispetto degli statuti e delle norme          di attuazione.              8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del          regolamento  (CE)  n.  1256/99, del Consiglio del 17 maggio          1999,  con  decorrenza  dal  30 aprile 2001, affluisce alla          riserva  nazionale  ed  e'  ripartito  tra  le regioni e le          province  autonome  sulla  base  di  criteri  stabiliti con          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali.          Lo  schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome          di  Trento  e  di  Bolzano,  e' trasmesso al Parlamento per          l'espressione   del   parere   da  parte  delle  competenti          commissioni  parlamentari.  Con  le medesime modalita' sono          stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le          province  autonome  dei  quantitativi  che affluiscono alla          riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni          effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria          vigente  o  per effetto di ulteriori aumenti comunitari del          quantitativo globale nazionale.              8-ter.  Entro  il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione          provvede  ad  aggiornare il tasso di tenore medio nazionale          di   grasso  di  riferimento  nel  latte.  Il  tasso  sara'          successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo,          nel rispetto della normativa comunitaria".              - Il  testo  dell'art.  11,  comma  2,  della  legge 26          novembre 1992, n. 468 e' il seguente:              "2.  Chiunque  viola gli obblighi previsti dall'art. 5,          commi  3,  4,  8  e  9, e' assoggettato al pagamento di una          sanzione  amministrativa  da  lire  quindici milioni a lire          duecento milioni.".
                           |  
|   |                                Art. 130.
  (Modifiche  alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni                   in materia di consorzi agrari)
     1.  Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  4,  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "II  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale e' tenuto  ad  inviare  una  informativa  semestrale  al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11";   b)  all'articolo  8,  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al  31  dicembre  1995  sulla  base  del  tasso  ufficiale  di sconto maggiorato  di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali".   2.  I  trattamenti  recante  sussidi  al  reddito per i lavoratori dipendenti  dai  Consorzi  agrari possono essere prorogati nel limite massimo  di  lire  30 miliardi, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001. 
                                         Note all'art. 130:              - La  legge  28  ottobre  1999,  n. 410, recante "Nuovo          ordinamento  dei  consorzi  agrari",  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1999.              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4,  cosi'  come          modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art.  4  (Vigilanza).  -  1.  I  consorzi  agrari sono          sottoposti  alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14          dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche'          alla   certificazione  di  bilancio  qualora  ricorrano  le          condizioni  di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992,          n.  59.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale          e'   tenuto   ad  inviare  una  informativa  semestrale  al          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  sulla          gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.          11.              2.  I  provvedimenti  di  cui agli articoli 2540, 2543,          2544  e  2545  del codice civile sono assunti dal Ministero          delle  politiche  agricole  e  forestali di concerto con il          Ministero del lavoro e della previdenza sociale".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  della legge n.          410/1999, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:              "Art. 8 (Gestioni di ammasso). - 1. I crediti derivanti          dalle    gestioni    di    ammasso    obbligatorio   e   di          commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte          dai  consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato          e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data          di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti          dai   rendiconti   approvati   con  decreti  definitivi  ed          esecutivi  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste e          registrati  dalla  Corte  dei conti, nonche' le spese e gli          interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle          relative  contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino          alla  data  del  31  dicembre  1997,  sono estinti mediante          assegnazione  ai  consorzi  di titoli di Stato da parte del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica.  Gli  interessi  di  cui  al presente comma sono          calcolati:  fino  al  31 dicembre 1995 sulla base del tasso          ufficiale   di   sconto   maggiorato  di  4,40  punti,  con          capitalizzazione  annuale;  per  gli anni 1996 e 1997 sulla          base dei soli interessi legali.              2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma          1,   il   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica e' autorizzato ad emettere, fino a          concorrenza  dell'importo  massimo determinato ai sensi del          medesimo  comma 1 e comunque in misura non superiore a lire          470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e          a  lire  200  miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui          caratteristiche,  compresi il tasso d'interesse, la durata,          l'inizio  del godimento non anteriore al 1 gennaio 1998, le          modalita'  e  le  procedure di assegnazione, sono stabilite          con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata          del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi,          con   imputazione  della  relativa  spesa  comprensiva  dei          relativi  interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno          1999,  in  lire  60  miliardi  per l'anno 2000 e in lire 75          miliardi  a  decorrere  dal 2001 ad apposito capitolo dello          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio          e  della programmazione economica per l'anno finanziario in          cui sara' effettuata l'emissione.              3.  I  giudizi  pendenti alla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  aventi  ad oggetto i crediti, sono          dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione delle spese          fra  le  parti  a  seguito  dell'assegnazione dei titoli di          Stato  di  cui  al  comma 1. I provvedimenti giudiziali non          ancora passati in giudicato restano privi di effetti.              4.  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati          e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti          giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 30          dicembre  1993, n. 565, del decreto-legge 28 febbraio 1994,          n.  142,  del  decreto-legge  29  aprile 1994, n. 264 e del          decreto-legge  30  giugno  1994,  n.  423,  concernenti  la          gestione  di  ammasso  dei  prodotti agricoli e campagne di          commercializzazione  del  grano,  per  gli anni 1962-1963 e          1963-1964".
                           |  
|   |                                Art. 131.
  (Disposizioni  in  materia di trasporto ferroviario e di applicazione      della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
     1.  Al  fine  di  garantire  il  contenimento  delle  tariffe e il risanamento  finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori  ai  soggetti  in  possesso  dei requisiti previsti dal decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in  deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo  decreto,  a condizione di reciprocita'  qualora  si  tratti di imprese aventi sede all'estero o loro  controllate;  puo'  altresi'  autorizzare  la societa' Ferrovie dello  Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in  leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per  la  parte  concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.   2.  Per  le  medesime  finalita' di cui al comma 1, fatto comunque salvo  quanto  disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge  7  dicembre  1993,  n.  505, convertito dalla legge 29 gennaio  1994,  n.  78,  e  successive  modificazioni,  ai  lavori di costruzione  di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985,  n.  210,  come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio  1991,  n.  25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorche' determinabili non siano  stati  ancora  definiti,  e  alle connesse opere di competenza della  societa'  Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi  11  febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, e 18 novembre  1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la  parte  concernente  i  lavori di cui al presente comma rilasciate alla  TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo  1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad  eccezione  di  quelli  per  i  quali  sia  stata  applicata o sia applicabile  la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e  successive  modificazioni,  e  n.  415  del  1998,  e  al  decreto legislativo  n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La societa' Ferrovie  dello  Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa,  all'accertamento  e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attivita' preliminari ai lavori di costruzione,  oggetto  della  revoca  predetta,  nei limiti dei costi effettivamente  sostenuti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.   3.  Al  fine  di  garantire  la  sollecita  conclusione dei lavori relativi  alla  tratta  ferroviaria  ad  alta capacita' Torino-Milano approvati  nella  conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il  contenimento  dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze  connesse  allo  svolgimento  delle  Olimpiadi invernali del 2006,  il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce  l'Osservatorio  permanente per il monitoraggio dei lavori relativi   alla   medesima   tratta   ferroviaria,  composto  da  sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e  designati,  rispettivamente, dal Ministro  medesimo,  dal  presidente  della  regione  Lombardia,  dal presidente  della  regione  Piemonte,  dalla  TAV  Spa  e dal General Contractor  affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione.  Ai  componenti  non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria   dell'Osservatorio  sono  assicurati  dal  Ministero  dei trasporti  e  della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche  e  finanziarie.  Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.   4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  in  relazione  alle  convenzioni  stipulate  tra  le  aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i  soggetti  esecutori,  per  la  realizzazione  degli  interventi di ammodernamento  e  potenziamento  finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi gia' approvati a tale data. A decorrere dalla  medesima  data  possono  essere  autorizzate ed approvate solo perizie   di  variante  in  corso  d'opera  secondo  quanto  previsto dall'articolo  25  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.  Per  le  opere  da  finanziare  con le risorse che si rendono  disponibili  per effetto del primo e del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad  espletare  gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.   5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello  Stato  Spa  effettuate  a  decorrere  dal  1  gennaio  2000 in esecuzione   delle   direttive  comunitarie  91/440/CEE,  95/18/CE  e 95/19/CE,  cosi'  come  recepite  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica  8  luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18  marzo  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio  1999,  sono  effettuate  in  regime  di neutralita' fiscale e pertanto  escluse  da  ogni  imposta  e tassa. Gli eventuali maggiori valori   realizzati   o   iscritti,  in  conseguenza  delle  predette operazioni,   nei   bilanci   delle  societa'  interessate  non  sono riconosciuti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
                                         Note all'art. 131, comma 1:              - L'art.  1,  comma 1, lettera a), e l'art. 3, comma 1,          lettera  a)  del decreto del Presidente della Repubblica 16          marzo  1999,  n.  146 recante "Regolamento recante norme di          attuazione  della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze          delle  imprese  ferroviarie,  e  della  direttiva 95/19/CE,          relativa    alla    ripartizione    delle    capacita'   di          infrastruttura  ferroviaria  e alla riscossione dei diritti          per   l'utilizzo   dell'infrastruttura",  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, cosi' recitano:              "Art. 1 - 1. Il presente regolamento disciplina:                a)  i  criteri  relativi al rilascio, alla proroga ed          alla    modifica    delle    licenze    alle   associazioni          internazionali  di  imprese  ferroviarie di cui all'art. 2,          comma  1,  lettera d), e alle imprese ferroviarie stabilite          in Italia che effettuano trasporti combinati internazionali          di merci;".              "Art.    3    -   1.   L'utilizzo   dell'infrastruttura          ferroviaria,  gia' disciplinato dall'art. 8 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  8  luglio  1998,  n. 277, e'          consentito  a  condizione  che ciascuna impresa ferroviaria          dimostri:                a)  il  possesso  della  licenza  di  cui all'art. 4,          ovvero  di altro titolo equiparato rilasciato, da uno Stato          membro dell'Unione europea, che legittimi l'espletamento di          servizi  internazionali  di trasporto di merci o di persone          per  ferrovia,  fermo  restando che in caso di associazione          tutte  le  imprese  ferroviarie  associate  debbono  essere          titolari  del  medesimo  tipo  di licenza corrispondente al          servizio da prestare.".              - Gli  articoli  14  e  18  del decreto-legge 11 luglio          1992, n. 333, recante "Misure urgenti per risanamento della          finanza  pubblica",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.          162  dell'11  luglio  1992,  convertito, con modificazioni,          dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  pubblicata  nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  190  del  13  agosto  1992,  cosi'          recitano:              "Art.  14.  -  1.  Con  riferimento agli enti di cui al          presente  capo  ed alle societa' da essi controllate, tutte          le  attivita',  nonche'  i  diritti  minerari, attribuiti o          riservati   per   legge   o   con  atti  amministrativi  ad          amministrazioni   diverse   da   quelle   istituzionalmente          competenti,   ad   enti   pubblici,  ovvero  a  societa'  a          partecipazione  statale,  restano  attribuiti  a  titolo di          concessione  ai  medesimi  soggetti che ne sono attualmente          titolari.              2.  Le  concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate          dalle   amministrazioni   competenti  in  conformita'  alle          disposizioni  vigenti.  Ove  la materia non sia regolata da          leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto          di  concessione in conformita' ai principi generali vigenti          in materia.              3.  Le  concessioni di cui al comma 1 avranno la durata          massima   prevista   dalle   norme  vigenti,  comunque  non          inferiore  a  venti  anni,  con  decorrenza  dalla  data di          entrata in vigore del presente decreto.              4.  Le  concessioni di attivita' in favore dei soggetti          di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate          per   la   stessa   durata   prevista   dal   comma  3.  Le          amministrazioni    competenti    potranno,   ove   occorra,          modificarle o integrarle.              4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le          societa'  per  azioni  derivate dalla trasformazione di cui          agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con          i   medesimi   effetti,   le  attribuzioni  in  materia  di          dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e di necessita' e di          urgenza, gia' spettanti agli enti originari".              "Art.  18.  -  1.  Fermo restando quanto previsto dalla          legge  30  luglio  1990,  n.  218,  previa comunicazione da          inviare  alle  Camere  con  un  anticipo di almeno quindici          giorni,  il  CIPE  potra'  deliberare  la trasformazione in          societa'  per  azioni di enti pubblici economici, qualunque          sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE          produce  i  medesimi  effetti di cui al presente decreto. A          tutte  le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di          cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui          all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218".          Note all'art. 131, comma 2:              - L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993,          n.  505  recante  "Garanzia  dello  Stato  su  obbligazioni          assunte  da  societa'  controllate da enti a partecipazione          pubblica  trasformati  in  societa' per azioni", pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288 convertito          dalla  legge  29 gennaio  1994,  n.  78,  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1994, n. 26 cosi' recita:              "2. Il  Ministero  del tesoro e' altresi' autorizzato a          garantire   l'I.R.I.   S.p.a.   e   l'ENI   S.p.a.  per  le          fideiussioni  rilasciate o da rilasciare a favore della TAV          Treno  Alta  Velocita'  S.p.a.  per  il puntuale e corretto          adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte          anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari          degli  interventi  relativi al sistema "Alta Velocita' , di          tulle  le  obbligazioni a loro carico secondo le previsioni          delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia          cessera'  di  avere efficacia a seguito del collaudo finale          delle  opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti          integrativi.  Il  Ministero  del  tesoro garantisce inoltre          l'adempimento  degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello          Stato  S.p.a.  nei  confronti della TAV S.p.a. in relazione          alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta          Velocita'".              - Il testo vigente dell'art. 2, lettera h), della legge          17  maggio 1985,  n.  210  (Istituzione  dell'ente Ferrovie          dello  Stato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio          1985, n. 126, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge          24 gennaio  1991,  n.  25  (Integrazione  dell'art. 2 della          legge  17 maggio 1995, n. 210, in materia di partecipazione          dell'ente  Ferrovie  dello Stato a societa' aventi per fini          lo  studio,  la  progettazione  e la costruzione di linee e          infrastrutture   ferroviarie)   pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale   24 gennaio   1991,   n.   20,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, pubblicata          nella  Gazzetta  Ufficiale  25 marzo  1991,  n.  71,  e' il          seguente:              "Art.  2.  L'ente  "Ferrovie  dello  Stato provvede con          criteri  di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei          princi'pi della normativa comunitaria:                a)-g) (omissis);                h) a  partecipare,  anche in posizione minoritaria, a          societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per          fini   l'acquisizione  e  l'incremento  dei  trasporti  per          ferrovia,  la  ricerca  applicata  nel  campo  ferroviario,          l'esercizio   di  attivita'  complementari,  accessorie  o,          comunque,  connesse  con quelle ferroviarie, lo svolgimento          di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la          progettazione  esecutiva  e  la  costruzione  delle linee e          delle   infrastrutture  ferroviarie  per  il  sistema  alla          velocita',  per le quali il recupero e la remunerazione del          capitale   investito  avviene  attraverso  lo  sfruttamento          economico  effettuato  da  parte  della societa' stessa. Ad          essa   in  nessun  caso  possono  partecipare  fornitori  e          costruttori    interessati    alla    realizzazione   degli          investimenti  effettuati  dalla societa'. L'esercizio delle          infrastrutture  cosi  realizzate e' riservato alla gestione          unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato ".              - La   legge   11   febbraio   1994,  n.  109,  recante          "Legge-quadro  in materia di lavori pubblici" e' pubblicata          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale          19 febbraio 1994, n. 41.              - La legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche          alla   legge   11 febbraio   1994,   n.  109,  e  ulteriori          disposizioni  in  materia di lavori pubblici" e' pubblicata          nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta   Ufficiale          4 dicembre 1998, n. 284.              - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante          "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative          alle   procedure   di   appalti  nei  settori  esclusi"  e'          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104".          Note all'art. 131, comma 4:              - La   legge   22   dicembre  1986,  n.  910,  recante:          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  1987)"  e'          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale 30 dicembre 1986, n. 301.              - L'art. 25 della legge n. 109/1994 cosi' recita:              "Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:                a) per    esigenze    derivanti    da    sopravvenute          disposizioni legislative e regolamentari;                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino          l'impostazione progettuale;                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non          prevedibili nella fase progettuale;                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,          del codice civile;                d) per  il  manifestarsi di errori o di omissioni del          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tuffo o in parte,          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al          progettista.              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione          di cui al comma 1, lettera d).              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione          dell'opera.              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato          l'aggiudicatario iniziale.              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione          degli elaborati progettuali".          Note all'art. 131, comma 5:              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio          1998,  n.  277 recante "Norme di attuazione della direttiva          91/440/CEE    relativa   allo   sviluppo   delle   ferrovie          comunitarie"   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale          12 agosto 1998, n. 187.              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo          1999,  n.  146 recante "Norme di attuazione della direttiva          95/18/CE,  relativa alle licenze delle imprese ferroviarie,          e  della  direttiva  95/19/CE,  relativa  alla ripartizione          delle   capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria  e  alla          riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura"          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n.          119.              - La   direttiva   del  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri  del  18 marzo  1999  recante  "Risanamento  delle          Ferrovie   dello   Stato"   e'  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113.
                           |  
|   |                                Art. 132.
          (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
     1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato.   2.  La  garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse  dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961,   n.   729,   e   successive   modificazioni,  deve  intendersi riconosciuta  solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la  partecipazione  pubblica  e  per quelli in cui tale prevalenza e' venuta  temporaneamente  a  mancare  a  causa  delle trasformazioni o modificazioni   di   istituti   di   credito  soci  conseguenti  alla applicazione  della  legge  30  luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia.   3.  In  sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo  11  della  legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei  lavori  pubblici,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione  economica,  e'  autorizzato  a consentire,  nel  rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri  per  lo  Stato,  la  rimodulazione  dei  debiti conseguenti ad interventi  in  qualsiasi  epoca  effettuati,  con  eventuali aumenti controllati  delle  tariffe  e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia. 
                                         Note all'art. 132:              - Il  testo dell'art. 3, della legge 24 luglio 1961, n.          729  (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali),          e' il seguente:              "Art. 3. - Gli enti che abbiano ottenuto la concessione          di  costruzione  ed  esercizio di autostrade ai sensi della          presente legge possono contrarre mutui della durata massima          di  trenta  anni  con  il Consorzio di credito per le opere          pubbliche,  con  l'Istituto  di  credito  per le imprese di          pubblica  utilita',  con l'Istituto mobiliare italiano, con          le  Casse  di risparmio, con i Monti di credito su pegno di          prima  categoria  ed  i  loro  istituti  finanziari, con le          sezioni  autonome per il finanziamento di opere pubbliche e          di  impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo          1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli          istituti  di  assicurazione  e  di  previdenza i quali sono          autorizzati  a  concedere  detti mutui anche in deroga alle          loro  disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le          loro  operazioni ordinarie. I concessionari suddetti, anche          in deroga all'art. 2410 del codice civile, sono autorizzati          ad  emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non          superiore  alla  durata  della  concessione. L'emissione e'          subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale          per  il  credito  ed  il  risparmio che puo' autorizzare la          quotazione  presso  le  borse  italiane  delle obbligazioni          stesse.  Gli  istituti  di  credito e le banche di cui alle          lettere   a),   b),   d)   ed  e)  dell'art.  5  del  regio          decreto-legge   12 marzo   1936,   n.   375,  e  successive          modificazioni,  sono  autorizzati,  anche  in  deroga  alle          disposizioni   statutarie,   ad  assumere  le  obbligazioni          stesse.              I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei          precedenti  commi  da  consorzi o da societa' per azioni, a          prevalente   capitale   pubblico,   concessionari   per  la          costruzione  e  l'esercizio  di autostrade, nonche' da enti          locali  o  da consorzi di enti locali per la costruzione di          raccordi  con  la  rete  autostradale, sono garantiti dallo          Stato  per  il  rimborso  del capitale e il pagamento degli          interessi   fino   all'intero   importo   dell'investimento          complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal          piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo          statale  calcolato  al tasso previsto del piano finanziario          medesimo.  In relazione alla garanzia prestata dallo Stato,          si  applicano  le  norme  dell'art.  2 della legge 8 aprile          1954,  n.  144.  I  titoli dei prestiti obbligazionari come          sopra  garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli          effetti  di  cui  all'art.  18,  n.  5,  del  regio decreto          5 febbraio 1931, n. 225.              La  garanzia  dello Stato, di cui innanzi, su richiesta          del   creditore   o   del   rappresentante   comune   degli          obbligazionisti,   diventa  automaticamente  operante  dopo          sessanta  giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti          dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora          il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.              A  seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli          obbligazionisti,  il  Ministero del tesoro e' surrogato nei          diritti che questi avevano nei confronti del debitore.              Gli  enti  concessionari  di  cui  al  precedente terzo          comma,  potranno altresi' previa autorizzazione con decreto          del   Ministro   per   il   tesoro,   sentito  il  Comitato          interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre          mutui  con la Banca europea per gli investimenti, anche per          il  tramite  degli  istituti  di  cui  al  primo  comma del          presente   articolo.   Nei   limiti   del   50   per  cento          dell'investimento    complessivo   risultante   dal   piano          finanziario,  i  conseguenti  impegni  assunti  dagli  enti          concessionari  potranno  essere  garantiti  dallo Stato per          quanto  riguarda  il  rimborso  del capitale e il pagamento          degli  interessi  mediante  decreto  del  Ministro  per  il          tesoro,  sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS.          Alle   anzidette  operazioni  di  finanziamento  estero  si          applicano  le  disposizioni  previste  dal  primo comma del          successivo  art. 8, anche per quanto concerne gli interessi          derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi',          le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente          articolo.              Il  venir  meno  della prevalenza pubblica nel capitale          delle  societa'  concessionarie  o  della maggioranza delle          societa'  facenti  parte  dei consorzi di cui al precedente          comma  fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi          terzo e settimo".              - Il  titolo  della legge 30 luglio 1990, n. 218, e' il          seguente:  "Disposizioni  in  materia di ristrutturazione e          integrazione  patrimoniale  degli  istituti  di  credito di          diritto pubblico".              - Il  testo dell'art. 11, della legge 23 dicembre 1992,          n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),          e' il seguente:              "Art.  11.  -  1.  Il Comitato interministeriale per la          programmazione  economica  (CIPE), su proposta del Ministro          dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro          e  con  il  Ministro  del  bilancio  e della programmazione          economica,   emana   direttive  per  la  concessione  della          garanzia   dello  Stato  di  cui  all'art.  3  della  legge          24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art.          9  della  legge  28 aprile  1971,  n. 287, per la revisione          delle  convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano          le  concessioni  autostradali,  nonche' per la revisione, a          partire  dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto          conto  dei  piani  finanziari,  delle  variazioni del costo          della  vita,  dei volumi del traffico e dei dati scaturenti          dagli indicatori di produttivita'.              2.  Le  tariffe  di pedaggio autostradale sono fissate,          conformemente  alle  direttive  del  CIPE,  con decreto del          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro          del   tesoro  e  con  il  Ministro  del  bilancio  e  della          programmazione economica.              3.  Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il          Ministro  del tesoro e con il Ministro del bilancio e della          programmazione  economica, e' autorizzato a modificare, con          proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art.          11,  comma  2,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 407, e a          determinare,   conformemente   alle   direttive  del  CIPE,          nell'ambito  della  viabilita'  primaria  ed  autostradale,          criteri  e  finalita'  di  utilizzo  di detti sovrapprezzi,          sentite le competenti commissioni parlamentari.              4.  Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio          decreto,   il   quadro   informativo  dei  dati  economici,          finanziari,   tecnici   e   gestionali   che   le  societa'          concessionarie  devono  annualmente trasmettere all'Azienda          nazionale autonoma delle strade (ANAS).              5.  Le  societa' concessionarie autostradali, ancorche'          non  quotate  in  borsa,  sono  soggette  all'obbligo della          certificazione   di  bilancio  ai  sensi  del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  31 marzo  1975,  n.  136, in          quanto applicabile.              6.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 15,          quinto  comma,  lettera  a), della legge 12 agosto 1982, n.          531,  e  le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della          legge 29 dicembre 1990, n. 407".
                           |  
|   |                                Art. 133.
  (Contributo  per  le  spese di trasporto alle piccole e medie imprese                             siciliane)
     1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di    trasformazione   classificate   dal   decreto   del   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 18 settembre 1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia,  ad  eccezione  di  quelle  di distillazione dei petroli, un contributo,  mediante  credito  d'imposta,  per le spese di trasporto ferroviario,  marittimo  e  aereo  e  combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione  europea  in  materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso  nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati  al  restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento  dello  stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al  contributo  per  le  spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno.   2.  L'attuazione  delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla  regione  Sicilia  tramite  apposita convenzione tra il Ministro delle  finanze,  il  Ministro  dei trasporti e della navigazione e il presidente  della  regione,  da  definire entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale   alla   regione  Sicilia  e  l'entita'  del  cofinanziamento regionale  dell'agevolazione  di  cui  al  presente articolo, che non dovra'  comunque  essere  inferiore  al  50  per cento del contributo statale.  L'onere  complessivo  per  il bilancio dello Stato non puo' superare  l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 
                                         Note all'art. 133, comma 1:              - Il   decreto   del   Ministero   dell'industria,  del          commercio  e dell'artigianato del 18 settembre 1997 recante          "Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei criteri di          individuazione  di  piccole  e medie imprese" e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1997, n. 229.
                           |  
|   |                                Art. 134.
  (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
     1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per  l'anno  2001  per  il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del  settore  del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato   subordinatamente   alla   verifica   della  coerenza  degli interventi  con  gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo.  Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.  |  
|   |                                Art. 135.
                (Continuita' territoriale per la Sicilia)
     1.  Al  fine  di  realizzare  la  continuita'  territoriale per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n.  2408/92  del  Consiglio,  del  23  luglio  1992,  il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto:   a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi  aerei  di  linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia   e   i  Principali  aeroporti  nazionali  e  tra  gli  scali aeroportuali  della  Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita'  alle  conclusioni  della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3;   b)  qualora  nessun  vettore  abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per  l'assegnazione  delle  rotte  tra  gli  scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.   2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge,  il  Presidente  della regione Sicilia, delegato dal Ministro  dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.   3.  La  conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma  2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione:   a) alle tipologie e ai livelli tariffari;   b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni;   c) al numero dei voli;   d) agli orari dei voli;   e) alle tipologie degli aeromobili;   f) alla capacita' dell'offerta;   g)  all'entita'  dell'eventuale  copertura  finanziaria da porre a carico  del  bilancio  dello  Stato  qualora  si proceda alla gara di appalto europea.   4.  Qualora  nessun  vettore  accetti l'imposizione degli oneri di servizio  pubblico  di  cui  al  comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione,  d'intesa  con  il Presidente della regione  siciliana,  indice  la  gara  di appalto europea, secondo le procedure  previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g)  e  h),  del  regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.   5.  Ai  sensi  delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli  oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea.   6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai  vettori  conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al  comma  4,  sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002.   7.  L'entita'  del  cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui  al presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. 
                                         Nota all'art. 135, comma 1:              - Il  Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23          luglio  1992  recante  "Accesso  dei  vettori  aerei  della          Comunita'  alle rotte intracomunitarie" e' pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. L 240 del 24 agosto 1992.          Note all'art. 135, comma 4:              - L'art.  4,  paragrafo  1, lettere d), e), f), g) e h)          del Regolamento (CEE) n. 2408/92 cosi' recita:              "Art. 4. - 1:                d)  l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore          aereo  abbia  istituito  o  si appresti a istituire servizi          aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico          imposto  su  tale  rotta,  puo' essere limitato dallo Stato          membro  ad  un  unico  vettore  aereo  per  un  periodo non          superiore  a tre anni al termine del quale si procedera' ad          un  riesame  della  situazione.  Il  diritto  di effettuare          siffatti  servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico,          per  rotte  singole  o  serie  di rotte a qualsiasi vettore          aereo  comunitario  abilitato a effettuare tali servizi. Il          bando  di  gara  viene  pubblicato nella Gazzetta ufficiale          delle  Comunita'  europee e il termine per la presentazione          delle  offerte  non  puo'  essere  inferiore  a un mese dal          giorno  della  pubblicazione.  Le  offerte  presentate  dai          vettori  aerei  sono  immediatamente  comunicate agli altri          Stati membri interessati e alla Commissione.                e) il bando di gara ed il successivo contratto devono          contemplare tra l'altro i punti seguenti:                  i) (omissis);                  ii) (omissis);                  iii) (omissis);                  iv) (omissis).                f) la  selezione  tra  le  offerte  presentate  viene          effettuata  il  piu'  presto possibile, tenendo conto della          qualita'  del  servizio  offerto  e  in  particolare  delle          tariffe  aeree  e  delle  condizioni  proposte agli utenti,          nonche'  del  costo  dell'eventuale compenso richiesto allo          Stato o agli Stati membri interessati.                g) in deroga al disposto della lettera f), dal giorno          della  presentazione  delle  offerte  deve  trascorrere  un          periodo  di,  due mesi prima che si proceda alla selezione,          affinche'   gli   altri  Stati  membri  possano  presentare          eventuali osservazioni.                h) uno  Stato membro puo' rimborsare un vettore aereo          selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le          norme  di  onere di servizio pubblico prescritte nel quadro          del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi          e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
                           |  
|   |                                Art. 136.
        (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
     1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del  Paese,  con  riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti   e   della   navigazione  dispone,  con  proprio  decreto, l'imposizione  di  oneri  di  pubblico  servizio  in conformita' alle disposizioni  del  regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio  1992,  nelle  regioni  di  cui  all'obiettivo  1  di  cui  al regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede  a  costituire  le  condizioni  necessarie a determinare una effettiva  riduzione  delle  tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni.   2.  I  contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono  determinati  secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  2  e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
                                         Nota all'art. 136, comma 1:              - Il  Regolamento  (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21          giugno 1999   recante   "Disposizioni  generali  sui  Fondi          strutturali"  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. L          161 del 26 giugno 1999.          Nota all'art. 136, comma 2:              - L'art.  36,  commi 2 e 3, della legge 17 maggio 1999,          n.  144  recante "Misure in materia di investimenti, delega          al  Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione          e   della   normativa   che   disciplina  l'INAIL,  nonche'          disposizioni  per  il  riordino  degli enti previdenziali",          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta          Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118 cosi' recita:              "2.  I  presidenti delle regioni interessate, su delega          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,          delle pubbliche amministrazioni competenti.              3.  La conferenza di servizi ha il compito di precisare          i  contenuti  dell'onere  di servizio pubblico, senza oneri          per il bilancio dello Stato, indicando:                a) le tipologie e i livelli tariffari;                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;                c) il numero dei voli;                d) gli orari dei voli;                e) i tipi di aeromobili;                f) la capacita' di offerta".
                           |  
|   |                                Art. 137.
          (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
     1.  Alla  regione  Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi  di  lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale  mutuabile  di  almeno  lire  200  miliardi,  per interventi diretti a:   a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;   b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;   c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.  |  
|   |                                Art. 138.
               (Disposizioni relative a eventi calamitosi)
     1.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi  dell'articolo  3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990, destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi  e  contributi,  possono regolarizzare  la  propria  posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando  l'ammontare  dovuto  a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.   2.  Dalle  somme  dovute  ai  sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e di interessi.   3.  Le  somme  dovute  ai sensi del comma 1 possono essere versate fino  ad  un  massimo  di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione  degli  interessi  legali.  La  prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma l.   4.   Le   somme  dovute,  anche  sulla  base  delle  dichiarazioni presentate,  dai  contribuenti  di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31  dicembre  dell'anno  successivo  alla  scadenza  dell'ultima rata utile.   5.  Alla  procedura  di  cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.   6.  Le  modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.   7.  Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi  e  premi  dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori.   8.   I  soggetti  residenti  alla  data  delle  calamita'  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  interessati  al  servizio  militare  di  leva le cui abitazioni principali,  a  causa  degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza  di  sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono  in  questa  condizione all'atto della presentazione della domanda  di  cui  al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste  lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori  del  personale  delle  Amministrazioni dello Stato, delle regioni  o  degli  enti  locali territoriali per le esigenze connesse alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  a fronteggiare gli eventi calamitosi.   9.  Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma   8   devono   presentare  domanda  al  distretto  militare  di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento,  entro  venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di  proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda  deve  essere  presentata  ai  rispettivi Comandi di corpo. I comandi  militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da  parte  delle  Amministrazioni  dello Stato, delle regioni e degli enti   locali   territoriali   e  loro  consorzi,  assegnano,  previa convenzione,    i   soggetti   interessati,   tenendo   conto   delle professionalita'   richieste   e  delle  attitudini  individuali  dei soggetti  medesimi  a  svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio   di   tali  soggetti  si  provvede  tenendo  conto  della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando  il  pernottamento  ed  eventualmente il vitto presso le rispettive  abitazioni.  L'assegnazione  dei  militari  di  leva alle amministrazioni  che  hanno  stipulato  la  convenzione avviene entro venti  giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.   10.  Qualora  in  occasione  della  chiamata  alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di  assicurare  il  fabbisogno  delle Forze armate, il Ministro della difesa,  con  proprio  decreto,  puo'  sospendere  temporaneamente la applicazione  delle  disposizioni  del  comma  8 ovvero di quelle sul servizio  di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.   11.  Le  norme  recate  dai  commi  1  e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano,  nei  limiti  delle  richieste di personale avanzate dalle singole  amministrazioni  che  attestino  la persistenza di effettive esigenze  connesse  agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.   12.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,  in  attuazione dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini  previsti  dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il  coordinamento  della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991  del  31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.   13.  Al  fine  di  consentire  il  recupero  delle  minori entrate dell'imposta  comunale  sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal  sisma  del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per  il  2001,  un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita'  di  cui  agli  articoli  2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999,  n.  132,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.   14.  Si  intendono  ricompresi  tra  gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo  13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, gli importi delle erogazioni liberali  in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi  di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti  in  altri  Stati,  eseguite  per  il  tramite  dei soggetti identificati  ai  sensi  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del  5  luglio  2000.  Per  il  periodo di imposta 2000, si intendono detraibili  anche  gli  importi  riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.   15.  Il  Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti  attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.   16.  Per  finanziare  gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per  le  calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema  di  protezione  civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito  il  "Fondo  regionale  di  protezione civile". Il Fondo e' alimentato  per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire  100  miliardi  annue,  il  cui  versamento  e'  subordinato  al versamento  al  Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma  di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno  precedente,  determinata  dalla  Conferenza dei presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome in modo da assicurare un concorso  complessivo  delle  regioni  e  delle province autonome non inferiore,  annualmente,  al  triplo del concorso statale. Le risorse regionali  e  statali  sono  accreditate  su  un  conto  corrente  di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo  delle  risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome, d'intesa  con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti  autorita'  di  bacino,  in  caso di calamita' naturali di carattere    idraulico    ed    idrogeologico,   ed   e'   comunicato tempestivamente  alla  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.   17.  In  sede  di  prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso  delle  regioni  al  Fondo  di cui al comma 16 e' assicurato mediante  riduzione  delle  somme  trasferite ai sensi della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno,  con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge.   18.  Sui  fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare  nel  2001  e  nel  2002,  per  gli  interventi  urgenti di ripristino  della  viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli eventi  alluvionali  dei  mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per  i  quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225.  A  valere su tali somme, l'ANAS provvede  anche  alle  prime  opere  necessarie d'intesa con gli enti competenti  alla  messa  in  sicurezza  dei  versanti  immediatamente adiacenti  alla  sede  stradale  nei  casi  in  cui  la  instabilita' rappresenti un pericolo per la circolazione. 
                                         Nota all'art. 138, comma 6:              - Si  riporta  di  seguito  il  testo dell'art. 5 della          legge 24 febbraio 1992, n. 225:              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi          presupposti.              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi          generali dell'ordinamento giuridico.              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.              4,  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le          modalita' del suo esercizio.              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui          si intende derogare e devono essere motivate.              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
                           |  
|   |                                Art. 139.
  (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei       lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
     1.  I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8  della  legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001  anche  per  quegli  assegnatari la cui pratica contributiva sia gia'  stata  oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.   2.  I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo  dell'articolo  4  della  legge  4  novembre 1963, n. 1457, e successive  modificazioni,  possono  essere  concessi, anche in unica soluzione,  a  richiesta  di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia  alla  ricostruzione  su  aree rese disponibili dallo Stato, sino  alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.   3.  I  provvedimenti  di  assegnazione  definitiva delle aree gia' assegnate  in  via  provvisoria  agli  aventi diritto dovranno essere definiti  entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva.   4.  Per  garantire  l'erogazione  di  contributi  necessari per la ricostruzione  delle  abitazioni,  nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge  4  novembre  1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore  del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi. 
                                         Nota all'art. 139, comma 4:              - Si  riporta  di  seguito  il  testo dell'art. 1 della          legge  4 novembre  1963, n. 1457, come sostituito dall'art.          1, legge 31 maggio 1964, n. 357.              "Art.  1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente          legge,  di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in          dipendenza  dei  danni causati dalla catastrofe del Vajont,          in   data   9 ottobre   1963,   nei  comuni  di  Longarone,          Castellavazzo,  Ospitale  di Cadore, Soverzene, Ponte nelle          Alpi,  Limana  e  Belluno - quest'ultimo limitatamente alla          localita' Borgo Piave, Lambioi e Lanta - della provincia di          Belluno  e  nei  comuni  di  Erto  e  Casso  e  Cimolais  -          quest'ultimo  limitatamente  alla  zona  ad occidente della          sella  di  Sant'Osvaldo  -  della  provincia  di  Udine  e'          autorizzato  un  primo  stanziamento di lire 10 miliardi di          cui:                1)  lire  1  miliardo  per  gli  interventi di pronto          soccorso  ai  sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948,          numero  1010,  ratificato  con  legge  18 dicembre 1952, n.          3136;                2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti          pubblici;                3)  lire  3  miliardi  per sistemazioni urbanistiche,          anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per          studi,  progettazioni  e rilievi inerenti alla sistemazione          della zona;                4)  lire 4 miliardi per contributi per la riparazione          e  la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La          spesa  di  cui  al  precedente  comma sara' stanziata nello          stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori          pubblici e per l'esercizio finanziario 1963-64".
                           |  
|   |                                Art. 140.
        (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
     1.  Al  fine  di  consentire  il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni,  gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992,  n.  34,  e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  sono  ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini  stabiliti  per il compimento delle procedure sono prorogati, in  via  di  sanatoria,  al  31  dicembre 2003 per le amministrazioni comunali  che  abbiano  avviato  le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni. 
                                         Nota all'art. 140, comma 1:              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.          546/1977:              "Art.  4.  -  Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20          del  decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con          modificazioni,  nella  legge  29 maggio  1976,  n.  336,  e          dell'art.  11  del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648,          convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976,          n.   730,  qualora  si  renda  necessario  procedere  nella          ricomposizione  particellare delle proprieta' fondiarie per          l'attuazione  unitaria di comparti edificatori previsti nei          piani  particolareggiati  di ricostruzione ed i proprietari          interessati  non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si          applicano  le disposizioni previste dal presente articolo e          dalla legge regionale.              Il    comune    predispone,    per   ciascun   comparto          edificatorio,  un  apposito piano di ricomposizione, con il          quale  sono  disposte  le  permute  e  le  compensazioni di          superficie   e   di  volume  strettamente  necessarie  alla          formazione di lotti edificabili.              Il  comune  predispone,  altresi',  una graduatoria dei          proprietari  che  risultino tali alla data del sisma, dando          precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano          l'immobile,  e  procede  alle  assegnazioni  dei lotti agli          stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.              Qualora  non  sia  possibile  ricavare  nell'ambito del          comparto  un  numero di unita' immobiliari corrispondente a          quello  dei  precedenti  proprietari,  il  comune  assicura          l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di          zona   in  vigore  da  adottare  per  le  necessita'  della          ricostruzione.              La  legge  regionale indica i termini per la formazione          degli  accordi fra i proprietari e per la relativa notifica          al  comune,  le  modalita' relative al deposito del piano e          della   graduatoria   dei   proprietari  di  cui  ai  commi          precedenti  ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e          di   approvazione   definitiva,  le  forme  di  pubblicita'          inerenti  a  tali  adempimenti  con particolare riguardo ai          proprietari   emigrati   o   assenti,   le   modalita'   di          comunicazione  agli  interessati  nonche' le modalita' ed i          termini per le osservazioni e le opposizioni.              Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono          approvati  in  via definitiva il piano di ricomposizione e,          in   conformita'   allo   stesso   ed   alla   graduatoria,          l'assegnazione  di singoli lotti, consegue il trasferimento          coattivo  della  proprieta' e degli altri diritti reali. La          deliberazione  e'  trascritta presso l'ufficio dei registri          immobiliari  nella  cui circoscrizione sono situati i beni.          Ai  soli  fini  di  tale  trascrizione  e  delle operazioni          conseguenti,  e  per  il  tempo strettamente necessario, e'          consentito  intestare in capo al comune i fondi oggetto del          piano di ricomposizione.              Nel  trasferimento  coattivo di cui al precedente comma          si   osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni          previste dall'art. 853 del codice civile.              Nei   confronti  dell'assegnatario  di  lotto  che  non          provvede  ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero          dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli          nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il          comune procede alla espropriazione.              Alle   domande,   agli   atti,   agli   accordi  fra  i          proprietari,  ai  provvedimenti  ed  ai  contratti comunque          relativi   all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai          precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art.          32  del  decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito,          con  modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli          eventuali  incrementi di valore conseguenti non danno luogo          all'applicazione  dell'imposta  sull'incremento  di  valore          sugli immobili.              Le  controversie  relative all'applicazione delle norme          di  cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva          alla competenza del tribunale amministrativo regionale.              Qualora  sia  proposta domanda di sospensione di taluno          dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici          di  cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo'          disporre  in luogo della richiesta sospensione, il deposito          di  una  cauzione  rapportata  al valore dell'indennita' di          espropriazione  del  bene,  da  calcolare  in  relazione al          provvedimento    impugnato,   determinandone   l'ammontare,          nonche' le modalita' ed i termini del deposito.              Il  tribunale amministrativo regionale, qualora accolga          il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di          fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.              Le  norme di cui al presente articolo si applicano fino          al  31 dicembre  1985,  fatte  salve  le  attribuzioni  del          tribunale amministrativo regionale".              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.          34/1992:              "Art.  1.  -  Le  disposizioni  di cui all'art. 4 della          legge  8  agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15          della  legge  11 novembre  1982,  n.  828,  e ulteriormente          integrato dall'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 879,          cosi  come  prorogate ed estese dall'art. 19 della medesima          legge  n.  879  del  1986,  sono ulteriormente prorogate al          31 dicembre 1993".              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 157, della          legge n. 662/1996:              "157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle          zone  del  Friuli-Venezia  Giulia colpite dal terremoto del          1976,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  4  della  legge          8 agosto  1977,  n. 546, come sostituito dall'art. 15 della          legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed          integrato  dagli  articoli  15 e 19 della legge 10 dicembre          1986,  n.  879,  e  prorogato  dall'art.  1  della legge 23          gennaio  1992,  n.  34,  sono ulteriormente prorogate al 31          dicembre  1999. I termini stabiliti per il compimento delle          procedure   sono  prorogati  al  31 dicembre  1999  per  le          amministrazioni  comunali  che abbiano avviato le procedure          previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi          delle citate disposizioni".
                           |  
|   |                                Art. 141.
                      (Patrimonio idrico nazionale)
     1.   Al   fine  di  assicurare  il  recupero  di  risorse  idriche disponibili  in  aree  di  crisi  del  territorio  nazionale e per il miglioramento  e  la  protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite,  incremento  di efficienza della distribuzione e risanamento delle   gestioni,   nonche'   mediante   la  razionalizzazione  e  il completamento  di  opere  e  di  interconnessioni,  il  Ministero del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione,   ed   alla  conseguente  erogazione  direttamente  agli istituti  mutuanti,  di  contributi  pari agli oneri, per capitale ed interessi,  di  ammortamento  di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive  quote  di  limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:   a)  Consorzio  Ovest  Sesia  Baraggia,  del  sistema Canale Cavour Vercellese,  per  la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 :   b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   c)  Canale  Emiliano-Romagnolo,  per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli armi 2002 e 2003;   d)  Ente  Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,   f)  Ente  per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e la trasformazione fondiaria  in  Puglia,  Lucania  e  Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   g)  Sistema  Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   h)  Consorzio  di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   i)  Consorzi  di  bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;   l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003.   2.  Gli  enti  indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001  progetti  esecutivi  e  cantierabili per la realizzazione delle opere  necessarie  al  recupero  di  risorse idriche. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca  della  concessione  degli  enti  inadempienti  a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.   3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al  comma  2  nelle  restanti  aree  del  territorio  nazionale, sono autorizzati  gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2002 e 2003, da iscrivere nello stato   di  previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  per  la  concessione  di  contributi  pluriennali  per  la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati.   4.  Per  l'adempimento  degli  obblighi  comunitari  in materia di fognatura,  collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32  del  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive modificazioni,  le  autorita'  istituite  per gli ambiti territoriali ottimali  di  cui  all'articolo  8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero,  nel  caso  in  cui  queste  non  siano  ancora operative, le province,  predispongono,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti,  a  stralcio  e  con  gli  stessi effetti di quello previsto dall'articolo  11,  comma  3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono sostituite,  anche  ai  sensi  dell'articolo  3  del  citato  decreto legislativo  n.  152  del  1999,  come modificato dall'articolo 2 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 258, dai presidenti delle giunte   regionali,  su  delega  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri. 
                                         Note all'art. 141, comma 3:              - Si  riportano  di seguito i testi degli articoli 8 ed          11 della legge n. 36/1994:              "Art.   8  (Organizzazione  territoriale  del  servizio          idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati          sulla  base  di  ambiti  territoriali  ottimali  delimitati          secondo i seguenti criteri:                a) rispetto  dell'unita' del bacino idrografico o del          sub-bacino  o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto          delle   previsioni   e  dei  vincoli  contenuti  nei  piani          regionali  di  risanamento delle acque di cui alla legge 10          maggio  1976,  n.  319,  e  successive modificazioni, e nel          piano  regolatore  generale degli acquedotti, nonche' della          localizzazione   delle   risorse  e  dei  loro  vincoli  di          destinazione,  anche  derivanti  da consuetudine, in favore          dei centri abitati interessati;                b) superamento della frammentazione delle gestioni;                c) conseguimento  di  adeguate dimensioni gestionali,          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni          politico-amministrative.              2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito          delle  attivita'  di  programmazione  e  di  pianificazione          previste  dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989,          n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          provvedono  alla  delimitazione  degli  ambiti territoriali          ottimali.  Nei  bacini idrografici di rilievo nazionale, ai          sensi  della  citata  legge  n.  183  del 1989, le regioni,          sentite   le  province  interessate,  nonche'  le  province          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano  provvedono  alla          delimitazione  degli ambiti territoriali ottimali dopo aver          sottoposto  il  progetto  di delimitazione all'Autorita' di          bacino   per  la  determinazione  di  competenza  ai  sensi          dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.              3.  Qualora,  nei  bacini  che  non  siano  di  rilievo          nazionale,  un  acquedotto  in regime di servizio pubblico,          per  concessione assentita o consuetudine, convogli risorse          idriche  derivate o captate in territori comunali ricadenti          in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali          ottimali  di  cui  al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le          regioni interessate.              4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche'          le  province  autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra          loro   o  singolarmente,  nonche'  l'Autorita'  di  bacino,          nell'ambito  delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17          della   citata   legge   n.  183  del  1989,  e  successive          modificazioni,  per le finalita' di cui alla presente legge          provvedono   nei  bacini  idrografici  di  loro  competenza          all'aggiornamento   del  piano  regolatore  generale  degli          acquedotti  su scala di bacino ed alla programmazione degli          interventi   attuativi   occorrenti   in  conformita'  alle          procedure previste dalla medesima legge n. 183.              5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  stabiliscono  norme          integrative   per   il   controllo   degli  scarichi  degli          insediamenti  civili e produttivi allacciati alle pubbliche          fognature,   per   la   funzionalita'   degli  impianti  di          pretrattamento  e  per  il  rispetto  dei  limiti  e  delle          prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.              6.  Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le          competenze  statali  di cui all'art. 91, n. 4), del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616,          esercitate  dal  Ministro  dei lavori pubblici, su proposta          dell'Autorita' di bacino".              "Art.  11  (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori          del  servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una          convenzione  tipo  e  relativo  disciplinare per regolare i          rapporti  tra  gli  enti  locali  di  cui  all'art.  9 ed i          soggetti   gestori   dei   servizi   idrici  integrati,  in          conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 4,          comma 1, lettere f) e g).              2. La convenzione tipo prevede, in particolare:                a) il  regime giuridico prescelto per la gestione del          servizio;                b) l'obbligo   del   raggiungimento   dell'equilibrio          economico-finanziario della gestione;                c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque          a trenta anni;                d) i     criteri     per     definire     il    piano          economico-finanziario   per   la   gestione  integrata  del          servizio;                e) le  modalita'  di controllo del corretto esercizio          del servizio;                f) il  livello  di  efficienza e di affidabilita' del          servizio  da  assicurare  all'utenza  anche con riferimento          alla manutenzione degli impianti;                g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali          secondo  i  principi  di  cui  al  titolo  I,  capo II, del          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della          Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902;                h) l'obbligo   di  restituzione  delle  opere,  degli          impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'art.          4,   comma   1,   lettera  f)  oggetto  dell'esercizio,  in          condizioni   di   efficienza   ed   in   buono   stato   di          conservazione;                i) idonee garanzie finanziarie e assicurative;                l) le  penali, le sanzioni in caso di inadempimento e          le  condizioni di risoluzione secondo i principi del codice          civile;                m) i  criteri  e  le  modalita' di applicazione delle          tariffe   determinate   dagli   enti   locali  e  del  loro          aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie          di utenze.              3.  Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti  della          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e          definiscono  le  procedure  e  le  modalita', anche su base          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli          obiettivi   previsti  dalla  presente  legge.  A  tal  fine          predispongono,  sulla  base  dei  criteri e degli indirizzi          fissati   dalle  regioni,  un  programma  degli  interventi          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal          connesso  modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il piano          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come          definiti all'art. 13, per il periodo considerato".
                           |  
|   |                                Art. 142.
  (Fondo   per   il   finanziamento   dei  piani  stralcio  di  assetto                           idrogeologico)
     1.  Per  gli  interventi  relativi  al  finanziamento  delle opere previste   dai   piani   stralcio   di   assetto  idrogeologico,  per l'individuazione  delle  aree  a  rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo.   2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  per  gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.  |  
|   |                                Art. 143.
         (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
     1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita, per  l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto  disposto  dall'articolo  3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662.  La  predetta  somma  e'  attribuita  con decreto del Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali,  per  il  recupero  e  la conservazione dei beni culturali archeologici,   storici,   artistici,  archivistici,  delle  librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari. 
                                         Nota all'art. 143:              - L'art.  3,  comma 83, della legge 23 dicembre 996, n.          662, cosi' dispone:              "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,          n.   400,   sono   stabiliti  nuovi  giochi  ed  estrazioni          infrasettimanali  del  gioco  del  lotto.  Con  decreto del          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del          tesoro  e  per  i  beni  culturali e ambientali, da emanare          entro  il  30 giugno  di  ogni anno, sulla base degli utili          erariali  derivanti  dal  gioco  del  lotto  accertati  nel          rendiconto  dell'esercizio  immediatamente  precedente,  e'          riservata  in  favore  del Ministero per i beni culturali e          ambientali  una  quota  degli  utili  derivanti dalla nuova          estrazione  del  gioco  del  lotto,  non  superiore  a  300          miliardi  di  lire,  per il recupero e la conservazione dei          beni    culturali,    archeologici,   storici,   artistici,          archivistici e librari".
                           |  
|   |                                Art. 144.
                           (Limiti di impegno)
     1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia  e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno  di  cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.   2.  Il  comune  di  Venezia  e'  autorizzato a destinare parte del ricavato  dei  mutui  contratti  utilizzando  le  quote  di limiti di impegno  ad  esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la  salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge  23  dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti  dalla  perdurante  inagibilita'  del  Teatro  "La Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di  Venezia  fino  ad  un  importo  massimo  di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   3.  Per  le  finalita'  di  sviluppo  da  parte  dell'industria  a tecnologia  avanzata,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno  1996,  n.  321,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  1996,  n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente  prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge  24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del   decreto-legge  23  settembre  1994,  n.  547,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003.   4.  Per  il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi  sismici  e  idrogeologici  avvenuti  tra  il settembre 1997 e l'agosto  2000,  esclusi  gli  eventi  sismici delle regioni Marche e Umbria,  e  per  i  quali  e'  intervenuta da parte del Consiglio dei ministri   la   dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della  protezione  civile  e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno  di  lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da  parte  del  medesimo Dipartimento tra le regioni interessate alle esigenze.   Per   disciplinare  gli  interverti  infrastrutturali  di emergenza  e  a  favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze  ai  sensi  dell'articolo  5  della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate.   5.  Per  fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da  eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul  territorio  nazionale,  nelle  zone definite dalle ordinanze del Ministro  dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede con le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al  comma 4 ed e' autorizzato a concorrere  con  contributi  in  favore delle regioni che contraggono mutui  allo  scopo.  A  tale  fine,  in  aggiunta alle risorse gia' a disposizione  del  Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di  impegno  quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001  e  di  lire  100  miliardi  decorrente  dall'anno 2002. Per gli interventi  nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre  e  ottobre  2000  sono  inoltre  autorizzati due limiti di impegno  quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003.   6.  Per  la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della  Campania  di  cui  alla  legge  3  aprile  1980,  n.  116,  e' autorizzato  un  limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002  di  lire  1  miliardo.  Per  la  prosecuzione  degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n.  32,  la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui assistiti da  contributo  statale,  da  erogare  tramite  il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2  miliardi,  decorrente  dall'anno  2002.  Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984,  n.  159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,  n.  363,  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno quindicennale decorrente  dall'anno  2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di  un  mutuo  da  parte  della  regione  Lazio,  su  indicazione del Dipartimento della protezione civile.   7.  Al  fine  di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti,  sono  attribuiti  all'ANAS  stanziamenti  destinati  alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:   a)  strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;   b)  pedemontana-lombarda:  lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003;   c)  ionica:  lire  10.000  milioni  per  l'anno  2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;   d)  tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003;   e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527: lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003;   f)   strada  trasversale  "Delle  Serre",  in  provincia  di  Vibo Valentia:  lire  10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003;   g)  strada  a  scorrimento  veloce  Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003.   8.  Per  il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco   Atina-confine   della  regione  Lazio,  e'  attribuita  alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.   9.  Per  interventi  relativi  al  miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre  e'  autorizzata  per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.   10.  Per  interventi  relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea  nella  regione  Basilicata  e'  autorizzata la spesa di lire 4.000  milioni  per  il  2001  e  di  lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito  degli  interventi  per la risoluzione dei problemi della viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico  del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.   11.  L'ANAS  e'  inoltre  autorizzato,  nell'ambito  delle risorse esistenti,  a  contrarre  mutui quindicennale assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati:   a)  strada  Termoli-San  Vittore,  A1-A14:  lire 3.000 milioni per l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003;   b)  strada  Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.   12.  Per  la  progettazione  definitiva  del raddoppio dell'intero tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria  Parma-La  Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa di  lire  4.000  milioni  nell'anno  2002  e  di  lire  5.000 milioni nell'anno 2003.   13.  Sono  autorizzati  limiti  di impegno quindicennali di lire 1 miliardo  a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno  2003,  in  corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.   14.  Per  la  realizzazione  della  strada  medio  Adriatico-medio Tirreno  (adeguamento  strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  7  miliardi a decorrere dall'anno  2002  e  di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; e' altresi'  autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.   15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di  intervento  contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita' di  bacino  del  fiume  Arno,  secondo  le  procedure  previste dagli articoli  17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  con ammortamento a carico del bilancio  dello  Stato  pari  a un limite di impegno quindicennale di lire  2  miliardi  a  decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003.   16.  Per  interventi  infrastrutturali  di collegamento con la Val d'Aosta,  e'  concesso  alla  comunita' montana Valsesia un limite di impegno  quindicennale  di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da  iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   17.  E'  autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi  annue  a  decorrere  dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere  dal  2003  destinato  alla  copertura  finanziaria  di  un programma  finalizzato  all'avvio  della gestione del servizio idrico integrato  di  cui  alla  legge  5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento   di   interventi   diretti  con  particolare  riguardo all'ottimizzazione  dell'uso  idropotabile di invasi artificiali e di reti.  Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge  n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale  ottimale,  individuato  ai  sensi dell'articolo 9 della medesima  legge  n.  36  del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna  ad  anticipare  almeno  il  30  per  cento dell'investimento necessario.  Le  richieste  di  finanziamento  sono predisposte dalle regioni  interessate  ed  indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria  contemplata  nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il  finanziamento  delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente  comma,  e'  approvato  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  sentita  l'Unita'  tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.   18.  Per  il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono  autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per  ciascuno  degli  anni  2002  e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa  depositi  e  prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono  essere  effettuati  anche  da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio. 
                                         Note all'art. 144:              - Il  testo  dell'art.  54, comma 1, della citata legge          23 dicembre 1999 n. 488, e' il seguente:              "Art.  54  (Ulteriori  finanziamenti).  - 1. Al fine di          agevolare  lo  sviluppo  dell'economia  e dell'occupazione,          sono  autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno          di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la          decorrenza e l'anno terminale ivi indicati".              - Il  testo  dell'art.  5  del  decreto-legge 17 giugno          1996,   n.  321  (Disposizioni  urgenti  per  le  attivita'          produttive),  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge          8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente:              "Art.  5  (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel          settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all'art.          3,  comma  primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985,          n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2,          comma  6,  del  decreto-legge  23 settembre  1994,  n. 547,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre          1994,  n.  644,  ed  altresi'  onde  consentire  una  prima          attuazione   dei   piu'   urgenti  interventi  relativi  ai          programmi  per  la  Difesa  da  definire  mediante apposite          convenzioni  fra  il  Ministero della difesa ed i Ministeri          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del          tesoro  ai  sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter          del  richiamato  decreto-legge  23 settembre  1994, n. 547,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre          1994,  n.  644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli          ulteriori  limiti  di impegno decennali di lire 30 miliardi          per  l'anno  1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di          lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per          l'anno 1998.              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,          pari  a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi          per  l'anno  1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire          450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30          miliardi  per  l'anno  1995,  a  carico  dello stanziamento          iscritto  al  capitolo  9001  dello stato di previsione del          Ministero  del  tesoro  per lo stesso anno e, quanto a lire          250  miliardi  per  l'anno  1996,  a  lire 350 miliardi per          l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 9001          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno     1996,    all'uopo    parzialmente    utilizzando          l'accantonamento  relativo al Ministero dell'industria, del          commercio e dell'artigianato".              - Il testo dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n.          808  (Interventi  per  lo  sviluppo  e  l'accrescimento  di          competitivita'   delle   industrie   operanti  nel  settore          aeronautico), e' il seguente:              "Art.   2  (Comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria          aeronautica).  -  Per  assicurare la coordinata e razionale          applicazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  3,  e'          istituito   il  comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria          aeronautica  presieduto  dal  Ministro  dell'industria, del          commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui          delegato  e  composto da un rappresentante per ciascuno dei          Ministeri    degli    affari    esteri,    della    difesa,          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  del          commercio  con  l'estero e delle partecipazioni statali, un          rappresentante    dell'ufficio    del   Ministro   per   il          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e          tecnologica  e  un rappresentante dell'ufficio del Ministro          per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da          tre  esperti,  scelti tra persone di qualificata esperienza          nel  settore  e  non  legate da rapporti di dipendenza o di          partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del          settore.              Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.              I  componenti  effettivi  e supplenti del comitato sono          nominati   per   un   triennio  con  decreto  del  Ministro          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.              Il    comitato    e'    costituito    validamente   con          la maggioranza  assoluta dei componenti e delibera i pareri          a maggioranza assoluta dei presenti.              Alla  segreteria  del  comitato  provvede  il Ministero          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.              Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e          dell'artigianato  redige  annualmente  una  relazione sullo          stato   dell'industria   aeronautica   ed   in  particolare          sull'attuazione  dei  programmi  piu' significativi per gli          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui          finanziamenti  e contributi erogati ai sensi della presente          legge  e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare          riferimento ai pareri resi.              La  relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti          che,  entro  il  30 giugno  di ciascun anno, le imprese che          abbiano ottenuto i benefici di cui all'art. seguente devono          presentare  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e          dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.              La  relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,          del  commercio  e  dell'artigianato,  entro il 31 luglio di          ciascun   anno,   al   Comitato  interministeriale  per  il          coordinamento    della    politica   industriale   per   la          trasmissione   al  Parlamento,  unitamente  alla  relazione          previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge          5 agosto 1978, n. 468.              Tutti   gli   oneri   derivanti  dall'applicazione  del          presente  articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di          previsione  del  Ministero  dell'industria, del commercio e          dell'artigianato".              - Il    testo   dell'art.   2-ter   del   decreto-legge          23 settembre  1994,  n.  547 (Interventi urgenti a sostegno          dell'economia)  convertito,  con modificazioni, dalla legge          22 novembre 1994, n. 644, e' il seguente:              "Art. 2-ter (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le          disponibilita'  residue complessive al 31 dicembre 1993 del          capitolo  7553  dello  stato  di  previsione  del Ministero          dell'industria,    del    commercio   e   dell'artigianato,          concernenti  gli interventi di cui all'art. 3, primo comma,          lettera  c),  della  legge  24  dicembre 1985, n. 808, sono          destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini          attualizzati  per  le  finalita' di cui alla lettera b) del          primo  comma  del  medesimo  art. 3. Al fine di consentire,          nell'anno   1994,   l'urgente  completamento  di  programmi          produttivi  necessari  per  il  settore  aeronautico  della          Difesa,   da  definire  mediante  apposite  intese  tra  il          Ministero  della  difesa ed i Ministeri dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato  e  del tesoro, da stipulare          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della          legge  di  conversione  del  presente decreto, il Ministero          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato sostiene          l'onere   di   ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,          relativo   a   mutui   contratti   dall'impresa  fornitrice          utilizzando  per  lo  scopo  le disponibilita' per gli anni          1994  e  seguenti  relative  agli  interventi  di  cui alla          lettera  c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di          ammortamento  dei  mutui  contratti  dalle medesime imprese          sono   corrisposte   dal   Ministero   dell'industria,  del          commercio  e dell'artigianato direttamente agli istituti di          credito mutuanti".              - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione          civile), e' il seguente:              "Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,          lettera  c),  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi          presupposti.              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi          generali dell'ordinamento giuridico.              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di          pericolo  o maggiori  danni a persone o a cose. Le predette          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per          l'attuazione  degli  interventi  ai  cui ai commi 2 e 3 del          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le          modalita' del suo esercizio.              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui          si intende derogare e devono essere motivate.              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".              - Il  titolo  della  legge 3 aprile 1980, n. 116, e' il          seguente:  "Ulteriori  interventi per la ricostruzione e il          riassetto   organico   delle  zone  colpite  dal  terremoto          dell'agosto 1962".              - Il  titolo  della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' il          seguente:  "Disposizioni  in  ordine alla ricostruzione nei          territori  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi  per gli          interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia          e  Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980,          del febbraio  1981  e del marzo 1982, approvato con decreto          legislativo 30 marzo 1990, n. 76".              - Il  titolo  del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,          n. 363, e' il seguente: "Interventi urgenti in favore delle          popolazioni  colpite  dai  movimenti  sismici del 29 aprile          1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Mouse,          Lazio e Campania".              - Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio          1989,  n.  183  (Norme  per  il  riassetto  organizzativo e          funzionale  della difesa del suolo), sono, rispettivamente,          i seguenti:              "Art  17  (Valore,  finalita'  e contenuti del piano di          bacino).  -  1.  Il  piano  di  bacino  ha  valore di piano          territoriale  di  settore  ed  e' lo strumento conoscitivo,          normativo   e  tecnico-operativo  mediante  il  quale  sono          pianificate  e  programmate  le  azioni  e  le  norme d'uso          finalizzate   alla   conservazione,   alla  difesa  e  alla          valorizzazione  del suolo e la corretta utilizzazione della          acque,   sulla   base   delle  caratteristiche  fisiche  ed          ambientali del territorio interessato.              2.  Il  piano  di bacino e' redatto, al sensi dell'art.          81,  primo  comma,  lettera  a)  del decreto del Presidente          della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  in base agli          indirizzi,  metodi  e  criteri  fissati  dal Presidente del          Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori          pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la          difesa  del  suolo.  Studi  ed interventi sono condotti con          particolare  riferimento  ai bacini montani, ai torrenti di          alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.              3.  Il  piano  di bacino persegue le finalita' indicate          all'art. 3 ed, in particolare, contiene:                a) in  conformita'  a quanto previsto dall'art. 2, il          quadro  conoscitivo  organizzato  ed aggiornato del sistema          fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli          strumenti  urbanistici  comunali  ed intercomunali, nonche'          dei   vincoli,   relativi   al  bacino,  di  cui  al  regio          decreto-legge  30 dicembre  1923,  n.  3267,  ed alle leggi          1 giugno  1939,  n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro          successive modificazioni ed integrazioni;                b) la   individuazione  e  la  quantificazione  delle          situazioni,  in  atto  e potenziali, di degrado del sistema          fisico, nonche' delle relative cause;                c) le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la          difesa   del   suolo,   la  sistemazione  idrogeologica  ed          idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;                d) l'indicazione  delle  opere necessarie distinte in          funzione:  dei  pericoli di inondazione e della gravita' ed          estensione  del dissesto; del perseguimento degli obiettivi          di   sviluppo   sociale  ed  economico  o  di  riequilibrio          territoriale  nonche'  del  tempo necessario per assicurare          l'efficacia degli interventi;                e) la  programmazione e l'utilizzazione delle risorse          idriche, agrarie, forestali ed estrattive;                f) la  individuazione delle prescrizioni, dei vincoli          e     delle     opere     idrauliche,    idraulico-agrarie,          idraulico-forestali,    di    forestazione,   di   bonifica          idraulica,  di stabilizzazione e consolidamento dei terreni          e  di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati          alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;                g) il  proseguimento  ed il completamento delle opere          indicate  alla  precedente  lettera  f), qualora siano gia'          state   intraprese   con  stanziamenti  disposti  da  leggi          speciali e da leggi ordinarie di bilancio;                h) le   opere   di   protezione,   consolidamento   e          sistemazione  dei  litorali marini che sottendono il bacino          idrografico;                i) la   valutazione  preventiva,  anche  al  fine  di          scegliere  tra  ipotesi  di  governo  e  gestione  tra loro          diverse,    del   rapporto   costi-benefici,   dell'impatto          ambientale  e  delle  risorse  finanziarie per i principali          interventi previsti;                l) la  normativa  e gli interventi rivolti a regolare          l'estrazione  dei  materiali  litoidi dal demanio fluviale,          lacuale  e  marittimo  e  le  relative  fasce  di rispetto,          specificatamente  individuate  in  funzione del buon regime          delle  acque  e  della  tutela dell'equilibrio geostatico e          geomorfologico dei terreni e dei litorali;                m) l'indicazione   delle   zone   da  assoggettare  a          speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche          condizioni  idrogeologiche, ai fini della conservazione del          suolo,  della  tutela  dell'ambiente  e  della  prevenzione          contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;                n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed          il  versamento  nel terreno di discariche di rifiuti civili          ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita'          dei corpi idrici superficiali e sotterranei;                o) le   misure   per   contrastare   i   fenomeni  di          subsidenza;                p) il  rilievo  conoscitivo delle derivazioni in atto          con  specificazione  degli  scopi energetici, idropotabili,          irrigui od altri e delle portate;                q) il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per la          pesca, la navigazione od altre;                r) il  piano delle possibili utilizzazioni future sia          per  le  derivazioni  che  per  altri  scopi,  distinte per          tipologie d'impiego e secondo le quantita';                s) le  priorita' degli interventi ed il loro organico          sviluppo   nel   tempo,  in  relazione  alla  gravita'  del          dissesto.              4.  I  piani  di bacino sono coordinati con i programmi          nazionali,  regionali e sub-regionali di sviluppo economico          e   di   uso   del  suolo.  Di  conseguenza,  le  autorita'          competenti,  in  particolare,  provvedono entro dodici mesi          dall'approvazione  del  piano di bacino ad adeguare i piani          territoriali  e  i programmi regionali previsti dalla legge          27 dicembre  1977,  n.  984;  i  piani di risanamento delle          acque  previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani          di  smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente          della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui          all'art.  5,  legge  29  giugno  1939,  n. 1497, e all'art.          1-bis,  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1985, n. 431; i          piani  di disinquinamento di cui all'art. 7, legge 8 luglio          1986, n. 349; i piani generali di bonifica.              5.  Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno          carattere  immediatamente vincolante per le amministrazioni          ed  enti  pubblici,  nonche'  per  i  soggetti privati, ove          trattasi  di prescrizioni dichiarate ditale efficacia dallo          stesso piano di bacino.              6.  Fermo  il  disposto  del comma 5, le regioni, entro          novanta  giorni  dalla data di pubblicazione nella Gazzetta          Ufficiale  o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del          piano  di  bacino,  emanano  ove necessario le disposizioni          concernenti  l'attuazione  del  piano  stesso  nel  settore          urbanistico.     Decorso    tale    termine,    gli    enti          territorialmente  interessati  dal  piano  di  bacino  sono          comunque  tenuti  a rispettarne le prescrizioni nel settore          urbanistico.  Qualora  gli  enti predetti non provvedano ad          adottare   i   necessari  adempimenti  relativi  ai  propri          strumenti   urbanistici   entro  sei  mesi  dalla  data  di          comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro          nove  mesi  dalla pubblicazione dell'approvazione del piano          di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.              6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino,          le  autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale,          adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento          al  bacini  montani,  ai torrenti di alta valle ed ai corsi          d'acqua  di fondo valle ed al contenuti di cui alle lettere          b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia          sono  immediatamente  vincolanti  e  restano in vigore sino          all'approva-zione  del  piano  di  bacino e comunque per un          periodo  non  superiore  a  tre  anni.  In  caso di mancata          attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle          province  e  dei  comuni,  delle  misure  di salvaguardia e          qualora   da   cio'   possa  derivare  un  grave  danno  al          territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida          ad  adempiere  entro  congruo  termine  da  indicarsi nella          diffida   medesima,   adotta  con  ordinanza  cautelare  le          necessarie  misure  provvisorie  di  salvaguardia,  anche a          carattere  inibitorio  di  opere,  di lavori o di attivita'          antropiche,    dandone    comunicazione   preventiva   alle          amministrazioni  competenti.  Se  la  mancata  attuazione o          l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio          periferico  dello  Stato,  il  Ministro dei lavori pubblici          informa   senza  indugio  il  Ministro  competente  da  cui          l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per          assicurare  l'adempimento.  Se  permane la necessita' di un          intervento   cautelare   per  evitare  un  grave  danno  al          territorio,  il  Ministro  competente,  di  concerto con il          Ministro  dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare          di cui al presente comma.              6-ter.  I  piani  di  bacino idrografico possono essere          redatti  ed  approvati  anche per sottobacini o per stralci          relativi  a  settori  funzionali  che  in  ogni caso devono          costituire  fasi  sequenziali  e  interrelate  rispetto  ai          contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita          la  considerazione sistemica del territorio e devono essere          disposte,  ai  sensi  del  comma 6-bis, le opportune misure          inibitorie  e  cautelative  in  relazione  agli aspetti non          ancora compiutamente disciplinati".              "Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1.          I  progetti  di  piano  di bacino di rilievo nazionale sono          elaborati  dai  comitati  tecnici  e  quindi  adottati  dal          comitati  istituzionali  che,  con  propria  deliberazione,          contestualmente stabiliscono:                a) i  termini  per  l'adozione da parte delle regioni          dei provvedimenti di cui al presente articolo;                b) quali   componenti   del   progetto  costituiscono          interesse   esclusivo   delle   singole   regioni  e  quali          costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni.              2.  In  caso  di  inerzia  in  ordine  agli adempimenti          regionali,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro          dell'ambiente  per  le  materie  di  rispettiva competenza,          sentito  il  comitato  istituzionale  di  bacino,  assume i          provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque   lo          svolgimento   delle   procedure  e  l'adozione  degli  atti          necessari  per  la  formazione  dei  piani  secondo  quanto          disposto  dal  presente articolo, ivi compresa la nomina di          commissari ad acta.              3.  Dell'adozione  del  progetto  di piano di bacino e'          data  notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  e nei bollettini          ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la          precisazione  dei  tempi,  luoghi e modalita', ove chiunque          sia  interessato  possa  prendere  visione  e consultare la          documentazione.   Il  progetto  e'  altresi'  trasmesso  al          Comitato  nazionale  per  la difesa del suolo anche ai fini          della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri          di cui all'art. 4.              4.  Il  Comitato  nazionale  per  la  difesa  del suolo          esprime  osservazioni sul progetto di piano di bacino entro          novanta  giorni  dalla  data  di trasmissione dello stesso.          Trascorso  tale  termine  il  parere  si  intende  espresso          favorevolmente.              5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per          la  difesa  del  suolo  sono trasmesse tempestivamente alle          regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali          controdeduzioni.              6.  Il  progetto  di piano e la relativa documentazione          sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle          province  territorialmente  interessate  e sono disponibili          per  la  consultazione  per  quarantacinque  giorni dopo la          pubblicazione   dell'avvenuta   adozione   nella   Gazzetta          Ufficiale.              7.  Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un          registro  sul quale sono annotate le richieste di visione e          copia degli atti.              8.  Osservazioni  sul  progetto di piano possono essere          inoltrate  alla regione territorialmente competente entro i          successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo          di   consultazione   o  essere  direttamente  annotate  sul          registro di cui al comma 7.              9.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine          indicato   al  comma  8,  le  regioni  si  esprimono  sulle          osservazioni  di  cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere          sul progetto di piano.              10.  Il  comitato  istituzionale,  tenuto  conto  delle          osservazioni  e  dei  pareri  di  cui  ai commi precedenti,          adotta il piano di bacino.              11.  I  piani  di bacino, approvati con le modalita' di          cui  all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni          territorialmente competenti".              - Il  titolo  della  legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il          seguente: "Disposizioni in materia di risorse idriche".              - Il testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge n.          36/1994, e' il seguente:              "3.  Ai  fini  della  definizione  dei  contenuti della          convenzione  di  cui  al  comma  2,  i comuni e le province          operano  la  ricognizione  delle  opere  di  adduzione,  di          distribuzione,  di  fognatura  e di depurazione esistenti e          definiscono  le  procedure  e  le  modalita', anche su base          pluriennale,   per   assicurare   il   conseguimento  degli          obiettivi   previsti  dalla  presente  legge.  A  tal  fine          predispongono,  sulla  base  dei  criteri e degli indirizzi          fissati   dalle  regioni,  un  programma  degli  interventi          necessari  accompagnato  da  un  piano  finanziario  e  dal          connesso  modello  gestionale  ed  organizzativo.  Il piano          finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,          quelle  da  reperire  nonche'  i  proventi da tariffa, come          definiti all'art. 13, per il periodo considerato".              - Il  testo  dell'art.  9  della  gia'  citata legge n.          36/1994, e' il seguente:              "Art.  9 (Disciplina della gestione del servizio idrico          integrato).  -  1. I comuni e le province di ciascun ambito          territoriale  ottimale  di cui all'art. 8, entro il termine          perentorio  di  sei  mesi  dalla  delimitazione dell'ambito          medesimo,  organizzano  il  servizio idrico integrato, come          definito  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  f), al fine di          garantirne  la  gestione  secondo criteri di efficienza, di          efficacia e di economicita'.              2.  I comuni e le province provvedono alla gestione del          servizio   idrico   integrato   mediante  le  forme,  anche          obbligatorie,  previste  dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,          come  integrata  dall'art.  12,  legge 23 dicembre 1992, n.          498.              3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in          vigore  della  presente legge, disciplinano, ai sensi della          legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le          forme  ed  i  modi  della  cooperazione tra gli enti locali          ricadenti  nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la          forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art.          24  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, le regioni e le          province  autonome  di  Trento e di Bolzano individuano gli          enti  locali  partecipanti,  l'ente locale responsabile del          coordinamento,  gli adempimenti e i termini previsti per la          stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1,          della  leggge  8 giugno  1990,  n.  142.  Dette convenzioni          determinano in particolare le procedure che dovranno essere          adottate  per  l'assegnazione  della  gestione del servizio          idrico,  le  forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli          altri  elementi  indicati all'art. 24, comma 2, della legge          8 giugno  1990,  n.  142.  Decorso  inutilmente  il termine          fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono          queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti.              4.  Al  fine  di  salvaguardare le forme e le capacita'          gestionali  degli  organismi  esistenti  che  rispondono  a          criteri  di  efficienza,  di efficacia e di economicita', i          comuni  e  le  province  possono  provvedere  alla gestione          integrata  del  servizio idrico anche con una pluralita' di          soggetti  e  di  forme tra quelle di cui al comma 2. In tal          caso,  i  comuni  e le province individuano il soggetto che          svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano          ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle          funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori".              - Il  testo  dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per          il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:              "Art.  7  (Istituzione dell'unita' tecnica - Finanza di          progetto).   -   1. E'  istituita,  nell'ambito  del  CIPE,          l'unita'   tecnica   -  Finanza  di  progetto,  di  seguito          denominata "unita' .              2.  L'unita'  ha  il compito di promuovere, all'interno          delle  pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di          finanziamento  di  infrastrutture  con  ricorso  a capitali          privati   anche   nell'ambito  dell'attivita'  di  verifica          prevista   all'art.   14,   comma   11,   della   legge  11          febbraio 1994,  n.  109  e  successive  modificazioni, e di          fornire  supporto  alle  commissioni costituite nell'ambito          del   CIPE  su  materie  inerenti  al  finanziamento  delle          infrastrutture.              3.  L'unita'  fornisce  supporto  alle  amministrazioni          aggiudicatrici  nella  attivita'  di  individuazione  delle          necessita'  suscettibili  di  essere soddisfatte tramite la          realizzazione  di lavori finanziati con capitali privati in          quanto  suscettibili  di gestione economica di cui all'art.          14,  comma  2,  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109 e          successive modificazioni.              4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne          facciano  richiesta  nello  svolgimento  delle attivita' di          valutazione  tecnicoeconomica delle proposte presentate dai          soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11          febbraio  1994,  n. 109 e successive modificazioni, e nelle          attivita'  di  indizione  della gara e della aggiudicazione          delle  offerte  da  essa  risultanti  secondo  le modalita'          previste  dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del          1994.              5.  L'unita'  esercita  la propria attivita' nel quadro          degli interventi individuati dalla programmazione triennale          dei lavori pubblici.              6.  Nel  termine di trenta giorni dalla data di entrata          in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE stabilisce con          propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.              7.  L'organico  dell'unita'  e'  composto di 15 unita',          scelte  in parte tra professionalita' delle amministrazioni          dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di          un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza          nel  settore,  tra professionalita' esterne che operano nei          settori   tecnico-ingegneristico,  economico-finanziario  e          giuridico.  Le  modalita' di selezione sono determinate con          decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro per          la funzione pubblica.              8.  I  componenti dell'unita' sono nominati con decreto          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,          dei  trasporti  e della navigazione e dell'ambiente, durano          in  carica quattro anni e possono essere confermati per una          sola volta.              9.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica, di concerto con il Ministro          per  la  funzione pubblica, sono determinati il trattamento          economico spettante ai componenti dell'unita' e l'ammontare          delle risorse destinate al suo funzionamento.              10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente          articolo,   determinato   in  lire  2,5  miliardi  annue  a          decorrere    dall'anno    1999,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, al          fini   del   bilancio   triennale   1999/2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.              11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento  una  relazione          annuale   sull'attivita'   dell'unita'   e   sui  risultati          conseguiti".              - Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' il          seguente:  "Disposizioni  in materia di alloggi e residenze          per studenti universitari".
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                           (Altri interventi)
     1.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della  spesa  di  investimento,  nel  limite"  sono  sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo".   2.  Le  infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in  regime  di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data  di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici  accordi  di  programma,  nei  termini  e nei modi previsti dall'articolo  8,  comma  6-bis,  del decreto legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo  20  settembre  1999, n. 400, sono trasferite, a titolo  gratuito,  in  proprieta'  alla societa' Ferrovie dello Stato Spa.   3.  La  legge  5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo   annuo   a   favore  dell'Istituto  per  la  contabilita' nazionale,  e  la  legge  29  novembre  1961,  n. 1329, relativa alla concessione  di  un  contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate.   4.  Per  il  finanziamento  di  programmi  interforze  ad  elevato contenuto  tecnologico,  connessi  alle  esigenze  della  difesa  nel contesto  dell'Unione  europea,  e'  autorizzata la spesa di lire 200 miliardi  annue  a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.   5.  I  progetti  nel  settore  spaziale  con  particolari ricadute commerciali   sono  individuati  dal  Ministero  dell'industria,  del commercio   e   dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministero dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del   commercio  e  dell'artigianato  concede  finanziamenti  con  le modalita'  e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo  scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel  quadro  delle disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del 1985.   6.  Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre  1997,  n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi  per  ciascuno  degli  anni  2001,  2002 e 2003, finalizzata all'acquisto  o  alla  trasformazione  di  autoveicoli,  motocicli  e ciclomotori  elettrici,  a  metano  e a GPL, di biciclette a pedalata assistita,  nonche'  all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di  un  impianto  di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate  con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.   7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse  automobilistiche,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono  inserite le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,".   8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998,  n.  426,  le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale"  sono  sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo  impatto  ambientale";  dopo  le  parole:  "nel territorio dei comuni  con  popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le  seguenti:  ",  dei  comuni che fanno parte delle isole minori ove sono  presenti  aree  marine  protette,  nonche' dei comuni che fanno parte  delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui  alla  deliberazione  del  Ministro  dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997".   9.  Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998,  n.  73,  concernenti  il  programma  di  metanizzazione  della Sardegna,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 20 miliardi per l'anno 2001.  Al  fine  di  evitare  che le imprese interessate, a causa dei ritardi  nella  notifica  alla  Commissione  delle Comunita' europee, perdano  i  benefici  previsti  dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio  2000,  il  credito  di imposta maturato e non compensato nello  stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalita' previste dalla stessa legge.   10.  Per  fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento  della  rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici  ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la  dotazione  annuale  del  fondo  previsto dal comma 7 del predetto articolo   1   e'   incrementata   di   lire  30  miliardi,  per  una autorizzazione  complessiva  di  spesa  di  lire  40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche  i  costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi  per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale  del  CIPE  una  quota  del predetto fondo sara' destinata al finanziamento  delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della  rete  da  parte  del  nucleo  di  valutazione  e  verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   11.  Ai fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente nazionale  di  assistenza  al  volo  (ENAV)  ai  sensi delle leggi 21 dicembre  1996,  n.  665,  e  17  maggio  1999,  n.  144,  si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.   12.  I  dipendenti  dell'ENAV,  aventi  diritto  all'indennita' di buonuscita  alla  data  del  31  dicembre 2000, possono optare per il mantenimento  del  trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data.   13.  Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)   lo   svolgimento  dei  propri  compiti  istituzionali  e  il potenziamento  dell'attivita'  sportiva e' autorizzata la concessione al  CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal  fine,  nell'anno  2001  e  nei  limiti  della quota del suddetto contributo,   per   agevolare   e  promuovere  l'addestramento  e  la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento  interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di  serie  C1  e  C2,  che stipulano un contratto di lavoro avente le predette  finalita'  sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio  contributivo  in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche'  un  credito  di  imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro  dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una  riduzione  del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni  previdenziali  di  competenza.  E' possibile la proroga del limite  di  eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui  la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il  giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del  Ministro  delle  finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'  di  applicazione  delle  agevolazioni  di  cui al presente comma.   14.  Per  le stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la concessione  alla  Cassa  di  previdenza  per  l'assicurazione  degli sportivi   della   somma   di  lire  15  miliardi  per  l'anno  2001. L'erogazione  e'  preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sulle risultanze  contabili  e  sulle  prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.   15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli  enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il  potenziamento  e  finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001.   16.  Per  la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone  disabili  e'  autorizzata  la  concessione  alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001.   17.  A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di  lire  800  milioni  al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo   nazionale  soccorso  alpino  e  speleologico  (CNSAS),  e  un contributo  annuo  di  lire  1.500  milioni complessivamente al Forum permanente  per  le  comunicazioni  di  cui all'articolo 1, comma 24, della  legge  31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo.   18.  Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  nel  sesto  periodo,  la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla seguente "Ottantadue".   19.  L'erogazione  delle  somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo   27  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  come modificato  dal  comma  18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre  di  ciascun  anno.  In  caso  di ritardi procedurali, alle singole  emittenti  risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati  regionali  per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il  predetto  termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul  totale  di  competenza  dell'anno  di  erogazione.  Il  bando di concorso  previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti  dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  e'  emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  2  del  citato regolamento adottato  con  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni n. 378 del 1999.   20.  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  lire 15 miliardi per ciascuno   degli  anni  2001,  2002  e  2003  per  la  proroga  della convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il Centro di produzione  Spa,  stipulata  ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224.   21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n.  784,  sono  posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge  per  la  prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui  all'articolo  1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura  pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.   22.  All'articolo  15  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:   "10-bis.  Per  le  concessioni  e gli affidamenti in essere per la realizzazione  delle  reti  e la gestione della distribuzione del gas metano  ai  sensi  dell'articolo  11 della legge 28 novembre 1980, n. 784,  e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo 9 della legge 7 agosto  1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio  1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre,  tenuto  conto  del  tempo necessario alla costruzione delle reti,  decorsi  due  anni dalla data di entrata in vigore del decreto del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica di concessione del contributo".   23.  All'articolo  19  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:   "6-bis.  Per  l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 9 della  legge  7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  i soggetti titolari di una concessione  per  la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio  di  distribuzione  del  gas  sono tenuti a dare conferma ai comuni  dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data  di  pubblicazione  delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo  23,  comma  2. Decorso tale termine, la concessione si intende  risolta  e  i  comuni  possono  procedere  ad  una  gara per l'affidamento  ad  altro  concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di  cui  alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia'  determinati.  Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce  parziali  da  parte  del  concessionario.  Il termine per la presentazione  delle  domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001".   24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le  parole:  "al  netto  delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide".   25.  Le  disponibilita'  del  Fondo di solidarieta' per le vittime delle  richieste  estorsive  di  cui  all'articolo  18 della legge 23 febbraio  1999,  n.  44,  e  del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura  di  cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono  essere  destinate  per  gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996.   26.  Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23  febbraio  1999,  n.  44, e successive modificazioni, si applicano anche  alla  richiesta  di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo  1996,  n.  108.  In  tali  casi,  fatto  salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del   1996,  le  domande  di  concessione  del  mutuo  devono  essere presentate    o    ripresentate,   a   pena   di   decadenza,   entro duecentoquaranta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente  legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della  legge  23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano  anche  alle  domande di concessione dell'elargizione e del mutuo  presentate  dopo  la  data di entrata in vigore della medesima legge  ma  antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento  di  attuazione  emanato con decreto del Presidente della Repubblica  16  agosto  1999,  n.  455,  riferite  ad  eventi dannosi denunciati  o  accertati  in  tale  periodo.  Qualora  sulle suddette domande  di  concessione  dell'elargizione  e  del  mutuo  sia  stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al  presente  comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla data  di  entrata  in  vigore  del predetto regolamento di attuazione emanato  con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le  relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non   siano   state   tempestivamente   presentate,   possono  essere presentate,   rispettivamente,   entro  centoventi  giorni  ed  entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.   27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola:  "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica  opera  anche per i mutui concessi precedentemente alla data di  entrata  in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.   28.  Il  comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente:   "3.  Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la  CONSOB  determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute   dai   soggetti   sottoposti   alla   sua   vigilanza.  Nella determinazione  delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle   attivita'   svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria  di soggetti".   29.  Nei  commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge  23  dicembre  1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3  sono  versati",  sono  rispettivamente  sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni  di  cui  al  comma  3  sono  versate".  Al comma 5 del predetto  articolo  40  le parole: "vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte".   30.  Per  le  regolazioni  debitorie  dei disavanzi delle ferrovie concesse  e  in  ex  gestione  commissariale governativa, comprensivi degli  oneri  di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31  dicembre  2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato Spa,  e  per  il  ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto  pubblico  locale  relativi  all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede  nell'anno  2001  all'erogazione  di  lire  1.500  miliardi, nonche'  di  ulteriori  lire  300  miliardi,  in relazione agli oneri finanziari  connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del   decreto-legge   28  dicembre  1998,  n.  451,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.   31. Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di  tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo  supplementare  sulle  produzioni  lattiere,  ai  sensi  del regolamento  (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono  ammessi  atti  di  sequestro  o pignoramento a pena di nullita' rilevabile  anche  d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.   32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di  cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001,  lire  205  miliardi  per  l'anno  2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003.   33.  Per  il  finanziamento  delle  iniziative  relative  a studi, ricerche  e  sperimentazioni  in  materia  di edilizia residenziale e all'anagrafe  degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma  63,  lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per  il  finanziamento  di  interventi  a favore di categorie sociali svantaggiate,  di  cui  all'articolo  2,  comma 63, lettera c), della medesima  legge,  e'  autorizzata  la  spesa  di lire 80 miliardi per l'anno  2001.  Per  l'attuazione  delle iniziative di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002.   34. Il Ministro della giustizia:   a)  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente  legge,  predispone  l'elenco  degli  istituti  penitenziari ritenuti  strutturalmente  non  idonei  alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;   b)  promuove  le  intese  necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;   c)  puo'  valersi,  ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli  strumenti  della  locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.   35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,  dopo  le  parole:  "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'".   36.  Per  l'assegnazione  dei  contributi relativi all'acquisto di macchine  agricole,  di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno  2001,  10  miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.   37.  Per  le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole  e  forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,  n.  499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.   38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui  all'articolo  4,  comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002.   39.  Il  primo  e  il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:   "Le  somme  affluenti  al Fondo sono destinate alla concessione di mutui  per  la  costruzione,  la  riattivazione,  la  trasformazione, l'ammodernamento  e  l'ampliamento  di  stabilimenti  industriali  ed aziende    artigiane,   per   costruzioni   navali,   per   attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale,  con  esclusione  dei  lavori  pubblici nonche', per una quota  fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per  il  finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati  da  parte  degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico  approvato  con  regio  decreto  28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.   Salvo  quanto  previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui  sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono  superare  il  50  per  cento  della  spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono essere  concessi  al  70  per  cento  della  spesa  necessaria per la realizzazione  dei  progetti;  le eventuali perdite sono a carico del Fondo   e  degli  istituti  incaricati  dei  finanziamenti  ai  sensi dell'articolo  3  nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento".   40.  E'  istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001  e  lire  1,5  miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi   sicuri,  anche  mediante  il  finanziamento  di  studi  e ricerche.   41.  I  diritti  speciali  di  prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  relativi  al commercio  e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.   42.  Le  autorizzazioni  di  spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere  utilizzate  anche  per  la  concessione  di  contributi  agli interessi  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.   43.  Per  l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo  7,  comma  3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,  concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero  (SACE),  detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati  dal  SACE,  affluiscono  all'entrata del bilancio dello Stato  per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio  e  della  programmazione economica, per le finalita' di cui all'articolo  8,  comma  2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.   44.  Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, e' riconosciuto un contributo straordinario:   a)  in  favore  del  Ministero per i beni e le attivita' culturali nella  misura  di  lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002;   b)  in  favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare  le  iniziative  promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002.   45.  Il  contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge  11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita' di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i progetti  ammissibili  alle  agevolazioni,  sulla  base dei criteri e delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma  3  dell'articolo  8  della  legge  11  maggio 1999, n. 140, il contributo,  su  richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a titolo di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati a  realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.   46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di  cui  all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno  godere,  previa verifica da parte degli organi di controllo della  loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga  di  un  anno  dei  termini  relativi alle scadenze temporali fissate  al  paragrafo  3  delle  norme  regolamentari  approvate con decreto  del  Ministro  dei  trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata  della  vita  tecnica,  le  revisioni  speciali e le revisioni generali.   47.  Allo  scopo  di  potenziare  l'informatica  di  servizio, con specifico  riferimento  alle  esigenze  connesse  alle  funzioni  del giudice  di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001.   48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale  navigabile  dei  Navicelli  e'  autorizzata  una  spesa  di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.   49.  Il  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi  di  lire  per  sostenere  i programmi della fondazione IDIS relativi  al progetto "Citta' della scienza" volti, in collaborazione con  le  istituzioni  europee,  ad  incentivare  le  sinergie  fra il Mezzogiorno  d'Italia  e  le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo  di  eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,   il  trasferimento  tecnologico  e  la  creazione  di imprese.   50.  All'articolo  30,  comma  1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa"  sono  inserite le seguenti:   "o  rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco  speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1  settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,".   51.  Al  fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e' istituito  un  apposito  fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun  anno  del  triennio  2001-2003.  Con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e le modalita'  per  l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.   52.   Il   programma  speciale  di  reindustrializzazione  di  cui all'articolo  5  del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con  la previsione dello sviluppo di un polo di attivita' industriali ad   alta  tecnologia  nel  territorio  del  comune  di  Genova.  Per finanziare   gli   interventi   previsti   da  tale  integrazione  e' autorizzata  la  spesa  di  lire  10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003   53.  Al fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge   8   giugno   2000,   n.   149,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a)  dopo  le  parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonche' per   quelle   connesse   con  gli  oneri  conseguenti  ad  eventuali ricollocazioni di attivita' produttive";   b)  le  parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "beni del demanio";   c)   le  parole:  "detti  beni  rimangono,  anche  successivamente all'evento  di  cui  al  presente  comma,  affidati in concessione al comune  di  Genova"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "detti beni, successivamente   all'evento,   ove   abbiano  subito  un  definitivo mutamento  nella  destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo".   54.  L'area  demaniale  di  circa  56.200 metri quadrati su piazza dell'umanita' nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.   55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993,  n.  507,  dopo  le  parole:  "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".   56.  Al  comma  3  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo 15 novembre  1993,  n.  507,  le  parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai commi 1 e 2".   57.  All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi  volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento  dell'impiantistica  pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo  23  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285". Conseguentemente,  al  decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  3,  comma  3, sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio";   b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:   "3-bis.  Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche  affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione   dell'abusivismo   pubblicitario   e   al  miglioramento dell'impiantistica";   c)  all'articolo  24,  comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire   due   milioni"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  lire quattrocentomila a lire tre milioni".   58.  A valere sulle disponibilita' di tesoreria del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, e' autorizzato  il  trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi  di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26  ottobre  1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre  1970,  n.  1034,  e  successive  modificazioni,  per la prosecuzione   degli   interventi   a   favore   dell'esportazione  e dell'internazionalizzazione.   59.  E'  assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari  a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire  40  miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica.   60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita' degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina  e'  autorizzata  la  concessione  alla  societa'  Stretto di Messina  di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001.   61.   Per   l'anno  2001  sono  stanziate  lire  50  miliardi  per investimenti  nelle  sedi di Autorita' portuali. Con proprio decreto, da  emanare  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica,  ripartisce  i  fondi  fra  le  Autorita' portuali  che  hanno  presentato  domanda  documentata  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.   62.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni  di cui al comma 1 del citato articolo 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di  ammortamento.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione   economica   provvede,   con  proprio  decreto,  alle opportune  integrazioni  del  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  del 22 settembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 26 settembre 1998, recante  classificazione  delle  operazioni  creditizie per categorie omogenee  ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.   63.  La societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994,  n.  301,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994,  n. 403, puo' definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con  le  imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo  dei  beni  provenienti  da reato, oggetto di confisca ai sensi  dell'articolo  12-sexies  del  decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  e  dell'articolo  2-decies  della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero   una   parte,   stabilita  nella  stessa  misura,  dei  fondi provenienti   dalla  loro  vendita,  e'  destinata  per  il  triennio 2001-2003  all'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite (ONU) Office for Drug  Control  and  Crime  Prevention, per il conseguimento delle sue finalita'  istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento e' determinato  annualmente  con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto  con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.   65.  E'  abrogato  l'articolo  11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.   66.  A  decorrere  dal  periodo  di' imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento   fiscale   previsto   dall'articolo   4,  comma  2,  del decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n. 30, nel reddito derivante   dall'utilizzazione   di   navi   iscritte   nel  registro internazionale  e'  compresa  la  plusvalenza  realizzata mediante la cessione  della  nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel  registro  internazionale,  anteriormente  alla  cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.   67.  Per  il potenziamento delle attivita' ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del mare  causati  dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da  parte  delle Capitanerie di porto, e' istituito un apposito fondo nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione,  dotato  di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.   68.    Per    il    finanziamento   di   opere   di   ampliamento, ristrutturazione,  restauro  e manutenzione straordinaria di immobili adibiti  ad  istituti  penitenziari  e'  autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.   69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, e' aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000".   70.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 e' inserito il seguente:   "3-bis.  Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle  I,  II  e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente,  almeno  ogni  cinque  anni, con decreto del Ministro della  giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze".   71.  Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio  del  nuovo  polo  (illegibile)  per  il  2002  e di lire 50 miliardi per il 2003.   72.  Per  la  realizzazione  di  uno  studio di fattibilita' della ferrovia  Martigny-Aosta  e'  autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.   73.   Per   l'eliminazione  dei  fattori  di  pericolosita'  e  di criticita'  viaria  denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di lire  5  miliardi  per  l'anno  2001,  da  iscrivere  nello  stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.   74.  All'articolo  11,  comma  9,  secondo periodo, della legge 27 dicembre  1999,  n.  449,  come modificato dall'articolo 7, comma 17, della  legge  23  dicembre  1999,  n. 498, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  e  di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002  e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al  comma  1  per  l'acquisto  di  beni strumentali alle attivita' di impresa  indicate  nel  predetto comma destinati alla prevenzione del compimento  di  atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo".   75.  L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo  periodo,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, puo' essere realizzata  anche  come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  3, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  il  pedaggiamento  e  la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio  1999,  n.  144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente  comma  e  della  valutazione delle alternative progettuali, finanziarie   e   gestionali,   di  sostenibilita'  ambientale  e  di efficienza  di  servizio  al  territorio,  il  Ministero  dei  lavori pubblici  conclude  entro  il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con  il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli  altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto  senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a  pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.   76. Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di Amelia e'  autorizzata  la  spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria  per  gli  anni  2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta  fossile  di  Dunarobba,  e'  autorizzata  la spesa di lire 1 miliardo  per  l'anno  2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per  la  conservazione  del  campo  di  concentramento  di Fossoli e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.   77.  Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di    strutture    didattiche   di   educazione   ambientale   e   di sensibilizzazione  ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di  cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.  279, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   78.  Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato  spa  come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui  all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;  all'articolo  3,  comma  2,  della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo  4,  comma  1,  della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente  ripartite  dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre  1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della  legge  7  dicembre  1999, n. 472 sono attribuite alla societa' Ferrovie  dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalita' previste dalle medesime leggi.   79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,  n.  344,  restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali     elettorali.    Gli    oneri    differenziali    derivanti dall'agevolazione,   che   rimangono   a   carico  del  Tesoro,  sono rimborsabili  sulla  base  del  rendiconto predisposto dalla societa' Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi.   80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  1  settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4,  comma  2,  lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,  in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni  delle  banche  popolari  si  applica  altresi'  alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.   81.  La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e dall'articolo  12,  comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita  al  31  ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge  25  febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.   82.  La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,  provinciale o circoscrizionale non e' incompatibile con lo svolgimento  di funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione  mista,  costituite, in conformita' alla deliberazione CIPE  del  21  marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli  interventi  previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.   83.  All'articolo  36  della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   "4-bis.  Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti  finiti  o  semilavorati  esportati  fuori  dalla regione da aziende   agricole,  estrattive  e  di  trasformazione  con  sede  di stabilimento  in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce  uno  schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del  regolamento  (parola  illegibile) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre  1992  da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono  precisati  le  tariffe  e  i  noli  in relazione alle tipologie merceologiche  da  trasportare.  Qualora  nessun  vettore  accetti di sottoscrivere  il contratto di servizio conforme allo schema proposto si  applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati  e  le  agevolazioni  previste  al  comma  5  non possono superare  a  carico  del  bilancio  dello  Stato l'importo di lire 20 miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.  L'onere  di  compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale".   84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 e' sostituito dal seguente:   "6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di  attuazione  delle  disposizioni  di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".   85.  Al  fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai  lavoratori  coatti  italiani  nella  Germania  nazista negli anni 1943-1945,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  ad  erogare contributi  per  complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli  enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.   86.  A  titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui  al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del  13  settembre  2000,  viene concesso ai primi venti progetti non ammessi  al  finanziamento  comunitario, con procedure e modalita' da definire  con  decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del  bilancio  e della programmazione economica, un contributo fino a lire  10  miliardi,  per  una  spesa  complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.   87.  A  decorrere  dall'anno  2001,  il fondo di cui alla legge 30 aprile  1985,  n.  163,  e'  incrementato,  in  favore  dei  soggetti disciplinati  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  del decreto legislativo  29  giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonche'  dell'ulteriore  somma  di lire 15 miliardi per le specifiche finalita'  di  cui  agli  articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto  1967,  n.  800,  con  ripartizione  tra le predette finalita' effettuata  con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali.   88.  Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8  novembre  1991,  n.  360,  si  applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado.   89.  All'articolo  17,  comma  3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  e  successive  modificazioni,  dopo  le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero".   90.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  e  rapida  la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,  n.  419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati,  con  le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione.   91.  Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio  di  ogni anno e' prorogato il periodo di applicazione degli imponibili   medi   forfettari   da   applicare  agli  apparecchi  da divertimento  e  intrattenimento  previsti  dall'articolo  14-bis del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, introdotto  dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  60,  diversi  da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari  e  sono  determinati,  con  esclusione  degli  apparecchi e attrazioni  per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale  da  garantire  maggiori  entrate  non  inferiori  a  lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.   92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano  lavorato  per  almeno  20  anni nelle miniere di carbone del Belgio  e  per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.   93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di   validazione  degli  atti  e  dei  provvedimenti  adottati  e  di salvaguardia  degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla  base  dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495,  per  effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  si  applicano  le disposizioni di cui ai capi IV e V della  legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili   utilizzati   per   sedi   di  comunita'  terapeutiche  per tossicodipendenti,  e  per  disabili,  anche  oltre i 750 metri cubi, realizzati  entro  il  31  dicembre  1993, per i quali sia stata gia' presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.   94.  All'insieme  dei  comuni  sedi  delle  comunita' terapeutiche interessate  alla  sanatoria  di  cui  al  comma  93  e'  concesso un contributo  fino  ad  un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni  2002  e  2003,  secondo  i  criteri  stabiliti  con decreto del Ministro dell'interno.   95.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 14, comma  2,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute  nel  periodo  di  imposta  in  corso al 1 gennaio 2001. In questo   caso   la   deducibilita'   delle   spese  di  manutenzione, riparazione,   ammodernamento  e  ristrutturazione  ivi  indicate  e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.   96.  Gli  atti  di  aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della  legge  1  ottobre,  1969,  n.  679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce  di  variazione  di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  resi  dai  soggetti di cui all'articolo  1,  comma  7,  del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono  redatti  conformemente  alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.   97.  Il  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, puo' autorizzare  i  concessionari  di  autostrade  e  trafori a destinare risorse,  ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, per investimenti  volti  al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore   storico-artistico  e  alla  valorizzazione  delle  aree  che costituiscono    sistemi    urbani    e    territoriali   di   pregio storico-culturale e ambientale.   98.  All'articolo  62,  comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a  dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze  di  lavoro  nel  comune in cui prestano l'attivita', per il periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica  il trasferimento e nei due periodi  successivi,  i  predetti  canoni  e spese sono integralmente deducibili".   99.  All'articolo  40,  comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si considerano,  altresi',  strumentali  gli  immobili di cui all'ultimo periodo  del  comma  1-bis  dell'articolo  62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato". 
                                         Note all'art. 145:              Al comma 1:              - L'art.  3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante          "Interventi  nel  settore  dei  trasporti" pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  25 giugno  1998,  n.  146,  cosi' come          modificato dalla legge qui pubblicata cosi' recita:              "Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto rapido di          massa  e ferroviario). - 1. Per consentire il completamento          degli  interventi  connessi alla realizzazione dei passanti          ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti          e   della   navigazione   e'  autorizzato  a  concedere  un          contributo dodecennale per la spesa di investimento, per un          importo  di  lire 150 miliardi per il comune di Milano e di          lire   420   miliardi   per   il  comune  di  Torino,  pari          complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni          dal  1998  al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e          2009.              2.   Ai  fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di          sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle          infrastrutture  ferroviarie  di  cui  all'art. 2, comma 14,          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nel rispetto degli          impegni   internazionali,  in  sede  di  aggiornamento  dei          contratti  di  servizio e di programma si tiene conto delle          operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello          Stato S.p.a., ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 5          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  dal  1998 al 2002 per          l'urgente  predisposizione  del progetto esecutivo relativo          alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona -          Monaco.  Per  il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e          della   navigazione   fornisce   altresi'  indicazioni  per          favorire   operazioni   di  valorizzazione  del  patrimonio          nonche'  partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'art. 6          della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e' abrogato.              3.  Per  provvedere  alla  quota  di spettanza italiana          degli    oneri    di    funzionamento   della   commissione          intergovernativa  italo-francese per la realizzazione della          tratta ferroviaria Torino-Lione, e' autorizzata la spesa di          lire  1  miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennita'          ed   i   compensi   spettanti   ai  membri  della  predetta          commissione  sono  determinati con decreto del Ministro del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di          concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.              4.   Al   fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli          interventi  concernenti  i  sistemi  di trasporto rapido di          massa  di  cui  alla  legge  26 febbraio  1992,  n. 211, il          Ministro  dei trasporti e della navigazione d'intesa con il          Ministro  per  i problemi delle aree urbane avanza proposte          al   CIPE   finalizzate   al  finanziamento  dei  piani  di          intervento  elaborate sulla base dei progetti presentati da          parte  dei soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n.          211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma:                a) l'importo  di lire 75 miliardi di cui alla tabella          D  della  legge  28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato          quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da          approvare con delibera del CIPE;                b) e'  autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite          di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota          di  lire  15  miliardi  da  destinare  all'integrazione del          contributo  a carico dello Stato del costo di realizzazione          degli  interventi  gia' approvati nel limite massimo del 60          per  cento  ed  una  quota  di  lire  5  miliardi, anche in          aggiunta  ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996,          n.   548,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          20 dicembre  1996,  n. 641, finalizzata al finanziamento di          interventi corredati da progetto definitivo.              5.  In  relazione  alla  prescrizione di cui all'art. 7          della  legge  26 febbraio  1992,  n.  211, la dimostrazione          delle disponibilita' finanziarie e' effettuata dal soggetto          attuatore  nelle  forme  previste  dall'art. 43 del decreto          legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.              6.  Sostituisce la lettera d) del comma 2, dell'art. 4,          decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98.              7. Per consentire il funzionamento della commissione di          cui  al  citato  art.  4  del decreto-legge n. 98 del 1995,          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995,          come  modificato  dal  comma  6 del presente articolo, fino          alla   data   di   ultimazione  degli  interventi  previsti          dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,          e  dalla  legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata la          spesa  di  lire  600  milioni  per  l'anno  1998 e lire 300          milioni a decorrere dall'anno 1999.              8.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione          provvede  con  proprio  decreto  alla nomina dei componenti          della  commissione  di cui al comma 7 e alla determinazione          dei relativi compensi.              9.   Per   assicurare  il  regolare  svolgimento  della          relazione  ferroviaria  Domodossola-Locarno  ai sensi della          convenzione  internazionale  stipulata  in data 12 novembre          1919,  con  ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa          esecutiva   con   legge  16  dicembre  1923,  n.  3195,  la          concessione  alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie          dell'esercizio  della  tratta  italiana  da  Domodossola al          confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2021".                                  Al comma 2:              - Il  testo  vigente  dell'art.  8,  comma  6-bis,  del          decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422, recante          "Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzione          e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma          dell'art.  4,  comma  4, della legge 15 marzo 1997, n. 59",          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997,          n.  287,  cosi'  come  modificato  dal  decreto legislativo          20 settembre   1999,   n.   400,   recante   "Modifiche  ed          integrazioni  al  decreto  legislativo 19 novembre 1997, n.          422,  recante conferimento alle regioni ed agli enti locali          di  funzione  e  compiti  in  materia di trasporto pubblico          locale",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 4 novembre          1999, n. 259, e' il seguente:              "6-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni  possono concludere,          d'intesa  tra  loro,  accordi  di programma con le Ferrovie          dello  Stato  S.p.a.,  per  l'affidamento alle stesse della          costruzione,   ammodernamento,   manutenzione   e  relativa          gestione  delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in          gestione  commissariale  governativa  di  rilevanza  per il          sistema ferroviario nazionale".                                  Al comma 3:              - La   legge   29   novembre   1961,   n.  1329,  reca:          "Assegnazione di contributi alla Fondazione per lo sviluppo          degli studi sul bilancio statale".                                  Al comma 5:              - Il titolo della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e' il          seguente:  "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di          competitivita'   delle   industrie   operanti  nel  settore          aeronautico".                                  Al comma 6:              - Il   testo   dell'art.  1,  del  decreto  legislativo          25 settembre  1997, n. 324 (Ulteriori interventi in materia          di  incentivi  per  la  rottamazione),  convertito in legge          25 novembre 1997, n. 403, e' il seguente:              "Art.  1  (Incentivi  per  la  rottamazione).  -  1. Il          contributo  agli acquisti dei veicoli di cui allart. 29 del          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1997,  n. 30, e'          riconosciuto,  fino  a  lire  unmilionecinquecentomila, per          quelli  effettuati  tra  il  1 ottobre 1997 e il 31 gennaio          1998.  Tale  contributo,  ferme  restando  le  disposizioni          previste  dal  predetto  art.  29, commi 2, 3, 4 e 5, viene          corrisposto  ai  soggetti  indicati al comma 2, lettera b),          del  medesimo  articolo  purche'  risultino intestatari del          veicolo  da  rottamare  da data anteriore al 31 marzo 1997.          Per  gli  acquisti  di veicoli effettuati tra il 1 febbraio          1998   e   il  31 luglio 1998  il  predetto  contributo  e'          commisurato al consumo di carburante, certificato per cento          chilometri, nei limiti che seguono:                a) fino  a lire un milione per consumi compresi tra 7          e 9 litri;                b) fino  a  lire  unmilioneduecentocinquantamila  per          consumi inferiori a 7 litri.              2.  A  decorrere  dal 1 ottobre 1997, il contributo per          gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n.          669  del  1996  e'  riconosciuto,  per  gli autoveicoli con          trazione   elettrica,   fino   all'importo  massimo  di  L.          3.500.000.  Nei  limiti  di  importo  di lire 30 miliardi a          valere  sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3,          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e          dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita',          criteri,  modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a          partire  dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a          metano  o  a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto          dovra'     determinare     altresi'     agevolazioni    per          l'installazione  di  impianti di alimentazione a metano o a          GPL   effettuata  entro  l'anno  successivo  alla  data  di          immatricolazione   dell'autoveicolo   purche'  quest'ultima          abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997.              3.  All'onere derivante dalle disposizioni del presente          articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire          170  miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere          dal  1999,  si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo          delle maggiori    entrate   derivanti   dallart.   29   del          decreto-legge  31 dicembre  1996,  n.  669, convertito, con          modificazioni,  dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per          gli  anni  1998  e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni          per  gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini          del  bilancio  triennale  1997-1999, al capitolo 6856 dello          stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno          finanziario   1997,   all'uopo   parzialmente   utilizzando          l'accantonamento   relativo   al   Ministero  medesimo.  Il          predetto  importo  e'  iscritto  ad apposito capitolo dello          stato  di  previsione  del  Ministero  delle finanze per il          successivo    riversamento    agli   appropriati   capitoli          dell'entrata.  Con  provvedimenti legislativi di variazione          di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da          finanziare  derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori          entrate  accertate  in  connessione con le maggiori vendite          realizzate   per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al          presente   articolo   potranno,   in  deroga  alla  vigente          normativa  contabile, essere acquisiti a reintegrazione del          predetto   accantonamento.   Il   Ministro  del  tesoro  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio".                                  Al comma 7:              - Il  testo  dell'art. 20, primo comma, del testo unico          delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche, approvato con          decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.          39, come modificato dal presente comma, e' il seguente:              "Art.   20   (Esenzione  quinquennale  per  autoveicoli          elettrici). - 1. Gli autoveicoli, i motocicli e ciclomotori          a due, tre o quattro ruote, nuovi di fabbricazione italiana          azionati  da  motore  elettrico,  sono esenti dal pagamento          della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a          decorrere dalla data del collaudo.              Il  periodo  di  durata  dell'esenzione e' annotato sul          documento   di   circolazione  dal  competente  Ispettorato          compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti          in concessione".                                  Al comma 8:              - Il  testo  dell'art.  4,  comma  19,  della  legge  9          dicembre   1998,   n.   426   (Nuovi  interventi  in  campo          ambientale),   a  seguito  delle  modifiche  apportate  dal          presente articolo, e' il seguente:              "19.  In  attuazione  del  protocollo  di  intenti  del          1 marzo  1994  e  del  conseguente accordo di programma del          31 luglio  1996,  per  far  fronte ai costi derivanti dalla          sostituzione    del   parco   autoveicoli   a   propulsione          tradizionale  con  altre  tipologie  di  veicoli  a  minimo          impatto   ambientale,  sono  autorizzati  limiti  d'impegno          quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni          1999  e  2000  a  titolo  di  contributo  per mutui o altre          operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti          locali  e  dai  gestori di servizi di pubblica utilita' nel          territorio  dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila          abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove          sono  presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che          fanno   parte   delle   aree   naturali  protette  iscritte          nell'elenco   ufficiale   di  cui  alla  deliberazione  del          Ministro  dell'ambiente  2 dicembre  1996, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita'          per  quelli  di cui all'allegato III annesso al decreto del          Ministro  dell'ambiente  25 novembre  1994,  pubblicato nel          supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290          del  13 dicembre  1994,  e  per tutti quelli compresi nelle          zone  a  rischio  di  inquinamento atmosferico, individuate          dalle  regioni  ai  sensi  degli articoli 3 e 9 del decreto          20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  126 del 31 maggio 1991. Le risorse          predette,   da   ripartire   con   decreto   del   Ministro          dellambiente,  di  concerto  con i Ministri dei trasporti e          della  navigazione  e  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica,  sono  destinate,  in misura non          inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo          impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida".                                  Al comma 9:              - Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo          1998,  n.  73 (Disposizioni per accelerare la realizzazione          del   programma  di  metanizzazione  del  Mezzogiorno,  gli          interventi  nelle  aree  depresse, nonche' il completamento          dei progetti FIO):              "Art. 6 (Programma di metanizzazione della Sardegna). -          1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma          di  metanizzazione  della regione Sardegna sulla base delle          relative vigenti disposizioni di legge.              2.  A  favore  delle  imprese  che  svolgono  attivita'          produttive  situate  nella  regione  Sardegna, appartenenti          alle   catetorie   individuate  con  decreto  del  Ministro          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  che          sostengono maggiori   costi   di  produzione  come  diretta          conseguenza  della  mancata  attuazione del piano di cui al          comma  1,  e'  concesso,  tenendo  conto  dei criteri e dei          limiti   previsti   dalla   vigente  normativa  dell'Unione          europea, un credito dimposta a valere nel periodo d'imposta          in   corso  alla  data  del  1 gennaio  1998  e  in  quello          successivo,  nel  limite dello stanziamento di cui al comma          4.              3.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato,  di concerto con i Ministri          delle  finanze  e  del  tesoro,  sono fissati la misura, le          modalita'   e  i  termini  per  la  fruizione  del  credito          d'imposta   di  cui  al  comma  2,  da  utilizzare  per  il          versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche          operate  in qualita' di sostituto di imposta sui redditi da          lavoro  dipendente  e  sui  compensi  da  lavoro  autonomo,          dell'imposta    sul    reddito   delle   persone   fisiche,          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  giuridiche,          dell'imposta  locale  sui redditi e dell'imposta sul valore          aggiunto, dovute anche in acconto.              4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 2,          pari  a  lire  25  miliardi  per ciascuno degli anni 1998 e          1999,  si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle          proiezioni   dello   stanziamento  iscritto,  ai  fini  del          bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato          di   previsione   del  Ministero  del  tesoro,  allo  scopo          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  alla          medesima  rubrica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di          bilancio".                                 Al comma 10:              - Il  testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n.          144  (Misure  in materia di investimenti, delega al Governo          per  il  riordino  degli  incentivi all'occupazione e della          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per          il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:              "Art.  1  (Costituzione  di unita' tecniche di supporto          alla  programmazione,  alla  valutazione  e al monitoraggio          degli  investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e          dare maggiore   qualita'   ed  efficienza  al  processo  di          programmazione    delle    politiche    di   sviluppo,   le          amministrazioni  centrali e regionali, previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,          propri  nuclei di valutazione e verifica degli investimenti          pubblici  che,  in  raccordo  fra  loro  e con il Nucleo di          valutazione  e  verifica  degli  investimenti  pubblici del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica,  garantiscono  il supporto tecnico nelle fasi di          programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di          piani,  programmi  e  politiche  di  intervento  promossi e          attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata          l'integrazione  dei  nuclei di valutazione e verifica degli          investimenti  pubblici con il Sistema statistico nazionale,          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 112.              2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1          operano  all'interno  delle  rispettive amministrazioni, in          collegamento  con  gli  uffici  di statistica costituiti ai          sensi  del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed          esprimono   adeguati   livelli  di  competenza  tecnica  ed          operativa  al  fine  di  poter svolgere funzioni tecniche a          forte   contenuto   di  specializzazione,  con  particolare          riferimento per:                a) l'assistenza  e il supporto tecnico per le fasi di          programmazione,  formulazione e valutazione di documenti di          programma,  per  le  analisi di opportunita' e fattibilita'          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti          e  interventi,  tenendo  conto in particolare di criteri di          qualita'  ambientale  e  di  sostenibilita'  dello sviluppo          ovvero   dell'indicazione  della  compatibilita'  ecologica          degli investimenti pubblici;                b) la  gestione del Sistema di monitoraggio di cui al          comma  5,  da  realizzare  congiuntamente con gli uffici di          statistica delle rispettive amministrazioni;                c) l'attivita'  volte  alla graduale estensione delle          tecniche  proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme dei          programmi  e  dei  progetti attuati a livello territoriale,          con  riferimento  alle fasi di programmazione, valutazione,          monitoraggio e verifica.              3.  Le  attivita' volte alla costituzione dei nuclei di          valutazione  e  verifica  di  cui  al  comma 1 sono attuate          autonomamente     sotto    il    profilo    amministrativo,          organizzativo  e  funzionale  dalle singole amministrazioni          tenendo  conto  delle  strutture  similari gia' esistenti e          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le          amministrazioni  provvedono  a tal fine ad elaborare, anche          sulla   base   di  un'adeguata  analisi  organizzativa,  un          programma   di   attuazione   comprensivo   delle  connesse          attivita'  di  formazione  e  aggiornamento necessarie alla          costituzione e all'avvio dei nuclei.              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della          presente  legge,  con  decreto del Presidente del Consiglio          dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di  Bolzano,  sono  indicate  le caratteristiche          organizzative   comuni   dei  nuclei  di  cui  al  presente          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica          amministrazione,  nonche'  le  modalita' e i criteri per la          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione          di cui al comma 3.              5.  E'  istituito  presso il Comitato interministeriale          per  la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema di          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici"  (MIP), con il          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni          sull'attuazione    delle   politiche   di   sviluppo,   con          particolare  riferimento  ai  programmi  cofinanziati con i          fondi  strutturali  europei,  sulla  base dell'attivita' di          monitoraggio  svolta  dai  nuclei  di  cui al comma 1. Tale          attivita'  concerne le modalita' attuative dei programmi di          investimento     e    l'avanzamento    tecnico-procedurale,          finanziario  e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale          all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito          dello  stesso  CIPE,  anche con l'utilizzazione del Sistema          informativo   integrato   del  Ministero  del  tesoro,  del          bilancio  e  della  programmazione  economica. Il CIPE, con          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la          strutturazione    del   Sistema   di   monitoraggio   degli          investimenti  pubblici  disciplina  il suo funzionamento ed          emana  indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.              6.   Il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale          da  essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria della          pubblica   amministrazione",  di  cui  alla  direttiva  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 settembre 1995,          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di          monitoraggio  sono  trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia          nazionale  di  cui  allart.  6  del decreto-legge 23 giugno          1995,  n.  244,  convertito, con modificazioni, dalla legge          8 agosto    1995,    n.    341,   alla   sezione   centrale          dell'Osservatorio  dei lavori pubblici e, in relazione alle          rispettive  competenze, a tutte le amministrazioni centrali          e  regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale al          Parlamento.              7.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, ivi          compreso  il  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e'          istituito  un  fondo da ripartire, previa deliberazione del          CIPE,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,  con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio          e  della  programmazione  economica.  Per  la dotazione del          fondo  e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per lanno          1999  e  di  lire  10  miliardi annue a decorrere dall'anno          2000.              8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo,  pari  a  8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10          miliardi  di  lire  per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          lanno   1999,   parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          previo  parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari          permanenti,  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  indica  i criteri ai quali          dovranno  attenersi  le  regioni  e le province autonome al          fine  di  suddividere  il  rispettivo territorio in Sistemi          locali  del  lavoro,  individuando  tra  questi i distretti          economico-produttivi  sulla  base  di  una metodologia e di          indicatori  elaborati dall'Istituto nazionale di statistica          (ISTAT),  che  ne  curera' anche l'aggiornamento periodico.          Tali   indicatori   considereranno   fenomeni  demografici,          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e          la   presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione          orografica   e   condizione   ambientale   ai   fini  della          programmazione  delle politiche di sviluppo di cui al comma          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti          locali".                                 Al comma 11:              - La   legge   21   dicembre   1996,   n.  665  recante          "Trasformazione  in  ente  di  diritto  pubblico  economico          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico          aereo  generale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale          30 dicembre 1996, n. 304.              - Per  la legge n. 144/1999 si veda nelle note all'art.          136, comma 2.              - L'art. 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n.          448   recante   "Misure   di   finanza   pubblica   per  la          stabilizzazione  e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302,          cosi' recita:              "25.  Le  operazioni  connesse  alla  trasformazione in          societa'  per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art. 1,          comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art.          14  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste          in  essere  in  applicazione  dell'art.  19, comma 1, della          presente  legge,  sono  effettuate in regime di neutralita'          fiscale".                                 Al comma 17:              - Il testo dell'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio          1997,  n.  249  (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie          nelle    comunicazioni    e   norme   sui   sistemi   delle          telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente:              "24.   Presso   il  Ministero  delle  comunicazioni  e'          istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto          oltre  che  da  rappresentanti  dello  stesso  Ministero da          esperti  di  riconosciuta  competenza  e  da  operatori del          settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio          e  di  proposta  nel  settore della multimedialita' e delle          nuove  tecnologie  della  comunicazione.  L'istituzione del          Forum  non  comporta  oneri  finanziari  aggiuntivi  per lo          Stato".                                 Al comma 18:              -   Il  testo  dell'art.  27,  comma  10,  della  legge          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato. (Legge          finanziaria  2000), a seguito delle modifiche apportate dal          presente articolo, e il seguente:              "10.  I  canoni di cui al comma 9 sono versati entro il          31 ottobre  di  ciascun  anno  sulla  base  del  fatturato,          conseguito  nell'anno  precedente, riferibile all'esercizio          dell'attivita'  radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei          proventi  derivanti dal finanziamento del servizio pubblico          al  netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000          i  soggetti  che  eserciscono legittimamente l'attivita' di          radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in          ambito  nazionale  e  locale sono tenuti a corrispondere il          canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel          1999.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono          disciplinate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del          bilancio  e della programmazione economica, di concerto con          il  Ministro  delle  comunicazioni  e con il Ministro delle          finanze.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni          puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche          utilizzando  gli  strumenti  di  cui  all'art.  1, comma 6,          lettera  c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.          Decorso  un  triennio dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,   l'Autorita'   per   le  garanzie  nelle          comunicazioni  provvede alla rideterminazione dei canoni ai          sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera c), numero 5), della          citata  legge  n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire          annue  a  decorrere  dal 2000 sono destinate alle misure di          sostegno  previste  dall'articolo  45, comma 3, della legge          23 dicembre  1998,  n.  448. Conseguentemente, all'art. 45,          comma  3,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole:          "24  miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001          sono soppresse".                                 Al comma 19:              -   Il   testo   dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto          ministeriale  n. 378/1999 (Regolamento recante norme per la          concessione  alle  emittenti televisive locali dei benefici          previsti  dall'art.  45,  comma  3, della legge 23 dicembre          1998, n. 448), e' il seguente:              "1.   I   termini  procedimentali  e  le  modalita'  di          erogazione  dei  contributi previsti dall'art. 45, comma 3,          della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono specificati nel          bando  di  concorso emanato annualmente dal Ministero delle          comunicazioni  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della          Repubblica italiana".              -   Il   testo  dell'art.  45,  comma  3,  della  legge          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:              "3.  Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza          previste  dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.          323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre          1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento          degli  impianti  in base al piano nazionale di assegnazione          delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato          dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  il          30 ottobre  1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi          per  l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno          di  ciascuno  degli  anni  del triennio dal Ministero delle          comunicazioni  alle emittenti televisive locali titolari di          concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui          all'art.  7  del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed al          sensi  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente          della  Repubblica  16 settembre  1996,  n.  680, in base ad          apposito    regolamento   adottato   dal   Ministro   delle          comunicazioni  di  concerto con il Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  sentite  le          competenti  Commissioni  parlamentari.  Per una quota degli          oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel          1999  ed  a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota          parte   delle maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione          dell'art. 8".                                 Al comma 20:              -  Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio          1998,   n.   224   (Trasmissione   radiofonica  dei  lavori          parlamentari   e   agevolazioni   per  l'editoria),  e'  il          seguente:              "1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio          di  trasmissione  radiofonica  delle sedute parlamentari, e          confermando  lo  strumento della convenzione da stipulare a          seguito  di  gara  pubblica, i cui criteri saranno definiti          nel  quadro  dell'approvazione  della  riforma generale del          sistema   delle   comunicazioni,   in  via  transitoria  la          convenzione  tra  il  Ministero  delle  comunicazioni  e il          Centro  di  produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'art.          9,  comma  1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle poste e delle          telecomunicazioni  del  21 novembre  1994, e' rinnovata con          decorrenza  21 novembre  1997  per  un  ulteriore triennio,          intendendosi  rivalutato  in L. 11.500.000.000 l'importo di          cui  al comma 4 dello stesso art. 9. I contratti collettivi          nazionali  di  lavoro,  ivi  compreso,  per i redattori, il          contratto  unico  nazionale  di  lavoro dei giornalisti, si          applicano  ai  dipendenti  del  Centro di produzione S.p.a.          fino alla scadenza della convenzione".                                 Al comma 21:              -  Il  testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980,          n.  784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la          razionalizzazione   e   il   potenziamento   dell'industria          chimica,  per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della          continuita'   della   produzione  e  della  gestione  degli          impianti   del   gruppo   Liquigas-Liquichimica  e  per  la          realizzazione   del  progetto  di  metanizzazione),  e'  il          seguente:              "Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della          presente  legge,  su  proposta del Ministro dell'industria,          del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro          per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito          il  comitato  dei rappresentanti delle regioni meridionali,          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e la          Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici degli enti          locali   (CISPEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase  del          programma  generale  della  metanizzazione del Mezzogiorno,          con  l'indicazione  dei  comuni rientranti nei territori di          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi          per  il  Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente          della   Repubblica   6 marzo   1978,  n.  218,  interessati          all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di          realizzazione delle opere.              Il  programma generale dovra' essere approvato dal CIPE          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un          anno dall'entrata in vigore della presente legge.              Per   l'attuazione   del  programma  di  cui  ai  comma          precedenti  e'  autorizzata  la  spesa di lire 605 miliardi          destinata alle seguenti finalita':                a) promozione  delle  reti  di distribuzione urbana e          territoriale  del  metano per l'utilizzazione di questo nei          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi          sugli  interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto          del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;                b) assistenza  tecnica  e  finanziaria  in favore dei          comuni  e  loro  consorzi ai fini della realizzazione delle          reti,  di  cui  alla  precedente  lettera a), nonche' della          trasformazione  o  dell'ampliamento  a tali fini delle reti          esistenti;                c) concessione   ai   comuni   o   loro  consorzi  di          contributi  per  la  realizzazione  o  la  trasformazione o          l'ampliamento  delle  opere  di cui alla precedente lettera          a).              A tal fine e' autorizzata:                1)  la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi di          contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per          cento  della  spesa  preventiva per le opere e le finalita'          indicate dal precedente comma;                2)  la  concessione  ai  comuni  e  loro  consorzi di          contributi   sugli  interessi  per  l'assunzione  di  mutui          ventennali  al  tasso  del  3  per  cento  per un ulteriore          ammontare  fino  al  20  per cento della spesa per le opere          indicate   dal   precedente   comma.  In  sostituzione  dei          contributi  sugli  interessi,  i  comuni  e  loro  consorzi          possono  richiedere  l'erogazione di un contributo in conto          capitale  dello  stesso  ammontare  del contributo in conto          interessi   determinato   in   valore  attuale  secondo  le          modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro.                3)  la  concessione  all'ENI  di  contributi in conto          capitale,  nel  limite massimo del 40 per cento della spesa          preventivata,  per  la realizzazione di adduttori secondari          aventi  caratteristiche  di  infrastrutture pubbliche e che          rivestono  particolare  importanza  ai fini dell'attuazione          del    programma    generale   della   metanizzazione   del          Mezzogiorno,  come  previsto  dal  primo comma del presente          articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi.              La   individuazione   degli   adduttori   secondari  da          ammettere  a  contributo  avviene  contestualmente e con le          procedure previste dal primo comma.              I  criteri  e le modalita' per la concessione dei mutui          di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo,          fermo  il  principio  che  le  annualita'  di  ammortamento          decorrono,  a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni,          a  far  tempo  dal  1 gennaio dell'anno successivo a quello          effettivo  di  inizio dell'esercizio per le nuove reti o di          completamento   delle   opere   di   trasformazione   o  di          ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il          parere   del  comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni          meridionali,  l'ANCI  e la CISPEL, con decreto del Ministro          del tesoro.              In  sede  di approvazione del programma di cui al primo          comma   del   presente  articolo,  il  CIPE  stabilisce  la          ripartizione   delle   somme  da  destinare  ai  contributi          previsti  rispettivamente  dai  numeri  1)  e 2) del quarto          comma   del   presente  articolo  e  le  procedure  per  la          concessione dei contributi indicati nel citato numero 1).              Il  CIPE,  nel determinare i criteri e le modalita' per          la  concessione  delle  provvidenze  previste  dal presente          articolo,  deve  altresi'  stabilire  le  modalita'  per la          concessione  ai  comuni  e  ai loro consorzi di un mutuo da          parte  della  Cassa  depositi  e prestiti ogni volta che le          provvidenze   disposte  con  la  presente  legge  ed  altre          eventuali  previste  da  leggi  nazionali o regionali, o da          interventi  comunitari,  non  garantiscono il finanziamento          totale delle opere da realizzare.              L'art.  31  della  legge  24 aprile  1980,  n.  146, e'          abrogato.              I   termini   previsti   dalle   vigenti   disposizioni          legislative,  nazionali  o  regionali,  per  l'approvazione          degli  atti  dei  comuni e dei loro consorzi riguardanti la          realizzazione   del   programma   di   metanizzazione   nei          rispettivi  ambiti  territoriali sono ridotti alla meta'. I          comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore          della  presente  legge  abbiano  deliberato  di concedere a          terzi  la  gestione del servizio e che per la realizzazione          di  nuove  reti  di  distribuzione  o  la  trasformazione o          l'ampliamento   di  reti  esistenti  intendano  ottenere  i          contributi   e  i  mutui  previsti  dalla  presente  legge,          nell'adottare  le  relative deliberazioni debbono adeguare,          in  quanto  necessario,  le concessioni per tener conto dei          benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme.              I  comuni,  singoli o associati, compresi nei programmi          di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della          presente  legge  dispongono di un servizio di distribuzione          di  gas  per  usi civili dato in concessione a terzi, e che          intendano  trasformare  gli  impianti o ampliare la rete di          distribuzione,  ove  deliberino,  per la scadenza normale o          per  diritto  contrattuale,  l'assunzione  del  servizio in          gestione  attraverso  preesistenti  aziende municipalizzate          per   i   servizi,   ovvero   preesistenti  o  nuove  forme          associative  intercomunali,  in ogni caso con riferimento a          bacini  di  utenza,  hanno  diritto, oltre alle provvidenze          previste  dalla  presente  legge,  ad  ottenere dalla Cassa          depositi  e  prestiti,  il  mutuo necessario alla copertura          degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono          tenuti  a  sostenere.  Ove  i  comuni  non dispongano delle          delegazioni  necessarie  alla  contrazione del mutuo, viene          concessa,  con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia          dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del          mutuo.              Le   provvidenze  di  cui  al  presente  articolo  sono          concesse  sulla  base dei criteri e delle modalita' fissate          dal  CIPE  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, previa          istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno.              I  contributi in conto capitale nonche' quelli concessi          dal  Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla          Cassa  depositi  e  prestiti  che  a  tal  fine  istituisce          apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con          distinta  imputazione,  i  necessari  mezzi  finanziari con          decreto del Ministro del tesoro.              I  contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento          dell'opera  raggiunge  una  entita' non inferiore al trenta          per  cento  del  complesso  dell'opera  stessa ed in misura          corrispondente allo stato di avanzamento.              Nell'ipotesi  che i comuni o loro consorzi si avvalgano          di  societa'  concessionarie  per  la gestione del servizio          oltre  che  per  la  costruzione  della  rete,  lo stato di          avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato          dal  legale  rappresentante  della  societa',  sotto la sua          personale  responsabilita',  corredato da una dichiarazione          resa  da un tecnico competente iscritto negli appositi albi          professionali.  In  tal caso l'erogazione dei contributi ha          luogo  dietro  prestazione ai comuni o loro consorzi di una          idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera          non coperta dal contributi.              Per le societa' concessionarie a partecipazione statale          o   regionale   la   garanzia   e'   rappresentata  da  una          dichiarazione  dell'ente  a  partecipazione  statale cui fa          capo la societa' o della regione.              In  attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari          acquisiti  e  da  acquisire  dal  Fondo europeo di sviluppo          regionale   sull'adduttore   principale   e   le   bretelle          economicamente  forti di cui al numero 8 della delibera del          CIPE  del  27 febbraio  1981,  detti  mezzi finanziari sono          messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il          loro   temporaneo  impiego  allo  scopo  di  accelerare  la          realizzazione  delle  opere previste dal presente articolo,          ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche          di infrastrutture pubbliche.              Il  Ministro  del  tesoro,  anche  in deroga all'art. 2          della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri          decreti  le  modalita'  per  la  messa  a  disposizione dei          predetti  mezzi  finanziari  presso  la  Cassa  depositi  e          prestiti,  nonche'  i criteri, le misure e le modalita' per          la  concessione  delle  citate  anticipazioni e per il loro          reintegro  a  valere  sui  contributi  di cui al precedente          comma.              La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite          convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria          delle  domande  di  erogazione delle agevolazioni di cui al          presente articolo.              Al  fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato          come  combustibile  per  usi civili nei territori di cui al          primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di          consumo,   istituita   con   l'art.  10  del  decreto-legge          7 febbraio  1977,  n.  15,  convertito,  con modificazioni,          nella legge 7 aprile 1977, n. 102.              Il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e          dell'artigianato,   d'intesa   con   il  Ministro  per  gli          interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno          di  ogni anno e sino alla completa attuazione del programma          di  metanizzazione  del Mezzogiorno, presenta al Parlamento          una  dettagliata  relazione  sullo  stato di attuazione del          programma.              L'autorizzazione  di  spesa  di lire 605 miliardi sara'          iscritta,  negli  anni  finanziari  dal  1980  al  1982, in          apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero          del  tesoro.  Per  l'anno  finanziario 1980 lo stanziamento          resta determinato in lire 190 miliardi".              -  Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno          1998,  n.  208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla          legge  finanziaria  per  l'anno  1998 al fine di realizzare          interventi  nelle  aree  depresse.  Istituzione di un Fondo          rotativo  per  il finanziamento dei programmi di promozione          imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:              "1.  Per assicurare la prosecuzione degli interventi di          cui  all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,          n.  135, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200          miliardi  per  il  periodo  1999-2004,  di  cui  lire 1.700          miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno          degli  anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della          legge  5 agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'art. 5          della  legge  23 agosto  1988,  n. 362. Le predette risorse          affluiscono  al  Fondo  di  cui  all'art.  19  del  decreto          legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  e sono ripartite dal          Comitato  interministeriale per la programmazione economica          (CIPE),   sentite   le   indicazioni   di  priorita'  della          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,          tenuto  conto,  nella  destinazione delle medesime risorse,          della  necessita' di completare le opere situate nelle aree          depresse,   commissariate   ai   sensi   dell'art.  13  del          decreto-legge   25 marzo   1997,  n.  67,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, per le          quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di          attualita' e di cantierabilita'".                                 Al comma 22:              -  Il  testo  dell'art.  15,  del  decreto  legislativo          23 maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della  direttiva n.          98/30/CE  recante  norme  comuni per il mercato interno del          gas  naturale,  a  norma dell'art. 41 della legge 17 maggio          1999,  n.  144), a seguito delle integrazioni apportate dal          presente articolo, e' il seguente:              "Art.  15  (Regime  di  transizione  nell'attivita'  di          distribuzione).  - 1. Entro il 1 gennaio 2003 sono adottate          dagli  enti  locali  le  deliberazioni  di adeguamento alle          disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene          mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio          ovvero  attraverso  la  trasformazione  delle  gestioni  in          societa'   di   capitali   o   in  societa'  cooperative  a          responsabilita'   limitata,  anche  tra  dipendenti.  Detta          trasformazione   puo'  anche  comportare  il  frazionamento          societario.  Ove l'adeguamento di cui al presente comma non          avvenga  entro il termine indicato, provvede nei successivi          tre   mesi,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  proprio          delegato,   il   rappresentante   dell'ente   titolare  del          servizio.  Per gestioni associate o per ambiti a dimensione          sovracomunale,  in  caso  di  inerzia,  la  regione procede          all'affidamento   immediato  del  servizio  mediante  gara,          nominando a tal fine un commissario ad acta.              2.  La  trasformazione  in  societa'  di capitali delle          aziende  che  gestiscono  il  servizio di distribuzione gas          avviene  con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52,          53,  56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse          modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende          consortili,  intendendosi  sostituita al consiglio comunale          l'assemblea  consortile.  In  questo  caso le deliberazioni          sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali          che  non  intendono partecipare alla societa' hanno diritto          alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a          bilancio  della relativa quota di capitale. L'ente titolare          del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui          al  presente  comma per un periodo non superiore a due anni          dalla trasformazione.              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende          consortili,  si  tiene  conto esclusivamente dei criteri di          ripartizione   del  patrimonio  previsti  per  il  caso  di          liquidazione dell'azienda consortile.              4.  Con  riferimento  al  servizio di distribuzione del          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente          titolare  del  servizio  prosegue per i periodi indicati ai          commi  5  e  6,  anche  nel  caso in cui l'ente locale, per          effetto  di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il          controllo della societa'.              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata          in   vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli  alle          societa'   derivate   dalla  trasformazione  delle  attuali          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se          compresa  entro  i  termini  previsti  dal  comma  7 per il          periodo  transitorio.  Gli  affidamenti e le concessioni in          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o          e'  previsto  un termine che supera il periodo transitorio,          proseguono  fino  al  completamento del periodo transitorio          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti          e  delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso,          a  carico  del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art.          14,  calcolato  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nelle          convenzioni  o  nei  contratti e, per quanto non desumibile          dalla  volonta'  delle  parti,  con  i  criteri di cui alle          lettere  a)  e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre          1925,  n.  2578.  Resta  sempre  esclusa la valutazione del          mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del          rapporto di gestione.              6.   Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente  locale          procede  all'affidamento  del servizio secondo le modalita'          previste dall'art. 14.              7.  Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato          in  cinque  anni  a  decorrere  dal  31 dicembre 2000. Tale          periodo  puo'  essere  incrementato,  alle condizioni sotto          indicate, in misura non superiore a:                a) un  anno  nel  caso  in  cui, almeno un anno prima          dello  scadere  dei  cinque  anni, si' realizzi una fusione          societaria    che    consenta    di    servire    un'utenza          complessivamente   non   inferiore   a   due  volte  quella          originariamente   servita   dalla maggiore  delle  societa'          oggetto di fusione;                b) due  anni nel caso in cui, entro il termine di cui          alla  lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore a          centomila  clienti  finali,  o  il gas naturale distribuito          superi  i  cento  milioni  di  metri  cubi all'anno, ovvero          l'impresa   operi   in  un  a'mbito  corrispondente  almeno          all'intero territorio provinciale;                c) due  anni nel caso in cui, entro il termine di cui          alla  lettera a), il capitale privato costituisca almeno il          40% del capitale sociale.              8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al          comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati.              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data          di  entrata  in  vigore del presente decreto sono mantenuti          per  la  durata  in  essi  stabilita ove questi siano stati          attribuiti  mediante  gara,  e  comunque per un periodo non          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.              10.  I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o delle          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono          partecipare  alle  gare indette a norma dell'art. 14, comma          1,  senza  limitazioni.  Per  i  soggetti che devono essere          costituiti  o  trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del          presente   articolo,   la   partecipazione   alle  gare  e'          consentita  a partire dalla data dell'avvenuta costituzione          o trasformazione.              10-bis.  Per le concessioni e gli affidamenti in essere          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della          distribuzione  del  gas  metano ai sensi dell'art. 11 della          legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni,          e  dell'art.  9  della  legge  7 agosto  1997, n. 266, come          modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,          il  periodo  transitorio  disciplinato dal comma 7 decorre,          tenuto  conto  del  tempo necessario alla costruzioni delle          reti,  decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del          decreto  del  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della          programmazione economica di concessione del contributo".                                 Al comma 23:              -  Il  testo  dell'art.  19  del  gia'  citato  decreto          legislativo   n.   164/2000,   a  seguito  delle  modifiche          apportate dal presente articolo, e' il seguente:              "Art.  19  (Norme  per  la  tutela  e lo sviluppo della          concorrenza). -   1.   Alle  imprese  di  gas  naturale  si          applicano  le  norme in materia di intese restrittive della          liberta'  di concorrenza, di abuso di posizione dominante e          di   operazioni   di   concentrazione  di  cui  alla  legge          10 ottobre 1990, n. 287.              2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre          2010,  nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o          a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate          da  una  medesima  controllante, ai clienti finali piu' del          50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.              3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre          2010,  nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato          o  prodotto  in Italia, nella rete nazionale, al fine della          vendita  in  Italia,  direttamente  o  a  mezzo di societa'          controllate,  controllanti  o  controllate  da una medesima          controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi          nazionali  di  gas  naturale  su  base annuale. La suddetta          percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun          anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%.              4.  La  percentuale  di  cui  al  comma  2 e' calcolata          sottraendo  sia  dalle  quantita'  vendute, sia dai consumi          nazionali  al  netto  delle  perdite,  le  quantita' di gas          autoconsumato   direttamente  dall'impresa  o  a  mezzo  di          societa'  controllate,  controllanti,  o controllate da una          medesima  controllante. La percentuale di cui al comma 3 e'          calcolata   sottraendo  sia  dalle  quantita'  importate  e          prodotte,  sia  dai  consumi nazionali, le quantita' di gas          autoconsumato   direttamente  dall'impresa  o  a  mezzo  di          societa'  controllate,  controllanti,  o controllate da una          medesima controllante.              5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati          qualora   la   media   delle   percentuali   effettivamente          conseguite   da   un'impresa,   calcolata   ogni  anno  con          riferimento  al triennio precedente, risulti superiore alla          media   delle   percentuali   consentite  per  il  medesimo          triennio.              6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del          presente  decreto le norme in materia di metanizzazione del          Mezzogiorno   che   riservino  incentivi  o  contributi  in          qualunque  forma a favore della societa' ENI, o di societa'          da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a          qualunque impresa del gas, avente sede nell'unione europea,          operante nel settore del trasporto o della distribuzione di          gas naturale.              6-bis.   Per  l'ammissibilita'  ai  contributi  di  cui          all'art.   9  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  come          modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144,          i  soggetti  titolari di una concessione per la costruzione          degli   impianti   e   per  la  gestione  del  servizio  di          distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni          dell'esecuzione  della  concessione  stessa  entro due mesi          dalla   data   di  pubblicazione  delle  nuove  tariffe  di          distribuzione   del   gas  determinate  dall'Autorita'  per          l'energia  elettrica  e il gas ai sensi dell'art. 23, comma          2.  Decorso tale termine, la concessione si intende risolta          e  i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento          ad  altro concessionario, fermi restando la validita' delle          domande  di  contributo  presentate  per  l'ottenimento dei          benefici  di  cui  alle  leggi  citate  e  l'ammontare  dei          contributi  eventualmente  gia'  determinati.  Nel  caso di          bacini  di  utenza non sono ammissibili rinunce parziali da          parte  del  concessionario. Il termine per la presentazione          delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001.              7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2          e  3,  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato          adotta  i  provvedimenti  di  cui  all'art.  15 della legge          10 ottobre 1990, n. 287.".                                 Al comma 24:              - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio          1994,   n.  84  "Riordino  della  legislazione  in  materia          portuale".              "8.  Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui          all'art.  13,  decorsi  tre  anni  dalla data di entrata in          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente          della  Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e          della  navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.          400,  possono essere istituite ulteriori autorita' in porti          di  categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di          cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato          un  volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni          di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse          liquide  o  a  200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A          decorrere   dal   1 gennaio   1995   puo'  essere  disposta          l'istituzione,  previa verifica dei requisiti, di autorita'          portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.".                                 Al comma 25:              -  Il  testo dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999,          n.  44  "Disposizioni  concernenti il Fondo di solidarieta'          per  le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", e'          il seguente:              "Art.  18  (Fondo  di solidarieta' per le vittime delle          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero          dell'interno  il Fondo di solidarieta' per le vittime delle          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:                a) un  contributo,  determinato ai sensi del comma 2,          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello          Stato,  nei  rami incendio, responsabilita' civile diversi,          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti          stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990;                b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo          modalita'  individuate  dalla  legge, nel limite massimo di          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione          dell'entrata,  unita'  previsionale  di  base 1.1.11.1, del          bilancio   di   previsione   dello  Stato  per  il  1998  e          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;                c) una   quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per          ciascun  anno,  delle  somme  di denaro confiscate ai sensi          della   legge   31 maggio   1965,   n.  575,  e  successive          modificazioni,   nonche'   una   quota  pari  ad  un  terzo          dell'importo  del ricavato, per ciascun anno, delle vendite          disposte  a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge          n.  575  del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai          beni  costituiti  in  azienda  confiscati  ai  sensi  della          medesima legge n. 575 del 1965.              2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'          essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,          con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato.              3.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,          del  commercio  e dell'artigianato, sono emanate, entro sei          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di          quanto disposto dal comma 1, lettera a)".              -  Il  testo  dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n.          108  "Disposizioni  in  materia  di usura", e' il seguente:              "Art.  14.  -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio del          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento          delle  iniziative anti-racket il (Fondo di solidarieta' per          le vittime dell'usura).              2.  Il  Fondo  provvede  alla erogazione di mutui senza          interesse  di  durata non superiore al quinquennio a favore          di   soggetti  che  esercitano  attivita'  imprenditoriale,          commerciale,  artigianale  o comunque economica, ovvero una          libera  arte  o  professione,  i quali dichiarino di essere          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto          all'importo  dell'interesse  e  limitatamente a questo, nei          diritti  della  persona offesa verso l'autore del reato. La          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.              3.  Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto          che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.          Tuttavia,  prima  di  tale  momento,  puo' essere concessa,          previo    parere   favorevole   del   pubblico   ministero,          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo          erogabile  a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di          urgenza  specificamente  documentate;  l'anticipazione puo'          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il          procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.              4.  L'importo  del mutuo e' commisurato al danno subito          dalla  vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto degli          interessi   e  degli  altri  vantaggi  usurari  corrisposti          all'autore   del   reato.   Il   Fondo   puo'   erogare  un          importo maggiore   quando,   per   le  caratteristiche  del          prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua          riferibilita'  a  organizzazioni  criminali,  sono derivati          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni          per perdite o mancati guadagni.              5.  La  domanda  di  concessione  del mutuo deve essere          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data          in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia dell'inizio delle          indagini   per  il  delitto  di  usura.  Essa  deve  essere          corredata  da  un  piano  di  investimento e utilizzo delle          somme    richieste   che   risponda   alla   finalita'   di          reinserimento  della  vittima  del  delitto  di usura nella          economia  legale.  In nessun caso le somme erogate a titolo          di  mutuo  o di anticipazione possono essere utilizzate per          pagamenti  a titolo di interessi o di rimborso del capitale          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.              6.   La   concessione   del  mutuo  e'  deliberata  dal          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento          delle  iniziative  anti-racket sulla base della istruttoria          operata  dal  comitato  di  cui  all'art.  5,  comma 2, del          decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio  1992, n. 172. Il          Commissario  straordinario  puo'  procedere alla erogazione          della   provvisionale   anche  senza  il  parere  di  detto          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.              7.  I  mutui  di  cui  al presente articolo non possono          essere  concessi  a  favore  di  soggetti condannati per il          reato  di  usura  o  sottoposti  a  misure  di  prevenzione          personale.  Nei  confronti  di soggetti indagati o imputati          per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure, la          concessione   del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito  dei          relativi   procedimenti.   La   concessione  dei  mutui  e'          subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui          all'art.   1,   comma   2,  lettere  c)  e  d)  del  citato          decreto-legge n. 419 del 1991.              8.  I  soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla          concessione  del  mutuo  se  nel procedimento penale per il          delitto  di usura in cui sono parti offese, ed in relazione          al  quale  hanno  proposto  la domanda di mutuo, hanno reso          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le          dichiarazioni  false  o reticenti sia in corso procedimento          penale,  la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito          di tale procedimento.              9.  Il  Fondo  procede alla revoca dei provvedimenti di          erogazione  del  mutuo e della provvisionale ed al recupero          delle somme gia' erogate nei casi seguenti:                a) se  il procedimento penale per il delitto di usura          in  relazione  al  quale  il  mutuo o la provvisionale sono          stati   concessi   si   conclude   con   provvedimento   di          archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere,          di proscioglimento o di assoluzione;                b) se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o di          provvisionale  non  sono utilizzate in conformita' al piano          di cui al comma 5;                c) se   sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.              10.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si          applicano  ai  fatti  verificatisi  a partire dal 1 gennaio          1996.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo sono          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.              11. Il Fondo e' alimentato:                a) da  uno  stanziamento  a carico del bilancio dello          Stato  pari  a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente          utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di          grazia  e  giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni          di bilancio;                b) dai  beni  rivenienti  dalla confisca ordinaria ai          sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;                c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.              12.  E'  comunque fatto salvo il principio di unita' di          bilancio  di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e          successive modificazioni.              13.  Il  Governo  adotta,  ai  sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  apposito  regolamento di          attuazione  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge.".              -  Il testo dell'art. 15, comma 1, della suddetta legge          n. 108/1996, e' il seguente:              "Art.  15.  -  1.  E' istituito presso il Ministero del          tesoro   il   (Fondo   per   la  prevenzione  del  fenomeno          dell'usura)  di  entita'  pari  a  lire  300  miliardi,  da          costituire  con  quote di 100 miliardi di lire per ciascuno          degli  anni  finanziari  1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra'          essere  utilizzato  quanto al 70 per cento per l'erogazione          di   contributi   a   favore  di  appositi  fondi  speciali          costituiti   dai   consorzi   o   cooperative  di  garanzia          collettiva   fidi  denominati  Confidi  ,  istituiti  dalle          associazioni  di  categoria  imprenditoriali e dagli ordini          professionali,  e  quanto  al  30  per cento a favore delle          fondazioni  ed associazioni riconosciute per la prevenzione          del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4".                                 Al comma 26:              -  Il  testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della citata          legge n. 44/1999, e' il seguente:              "1.  La  domanda  di elargizione, fermo quanto previsto          dall'art.  2, puo' essere presentata in relazione ad eventi          dannosi  denunciati  o  accertati  in  conformita' a quanto          previsto  dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di          entrata in vigore della presente legge.              2.  Se  per  gli  eventi  indicati nel comma 1 e' stata          presentata  domanda  e  sulla  stessa  non  e' stata ancora          adottata  una  decisione,  il  Comitato  di cui all'art. 19          invita    l'interessato    a    fornire   le   integrazioni          eventualmente necessarie.              3.  Se  sulla  domanda  di cui al comma 2 e' gia' stata          adottata  una  decisione,  la  domanda  stessa  puo' essere          ripresentata.   Il  Comitato  di  cui  all'art.  19  invita          l'interessato   a  fornire  le  integrazioni  eventualmente          necessarie".              - Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota          all'art.  145, comma 25.     - Il testo dell'art. 14, comma          10,  della  gia'  citata legge n. 108/1996, e' il seguente:              "10.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo si          applicano  ai  fatti  verificatisi  a partire dal 1 gennaio          1996.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo sono          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo".              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto          1999,  n.  455,  cosi'  recita:  "Regolamento recante norme          concernenti  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle          richieste  estorsive  e  dell'usura,  ai sensi dell'art. 21          della  legge  23 febbraio  1999,  n.  44".      -  Il testo          dell'art.  13,  della  citata  legge  n. 44 del 1999, e' il          seguente:       "Art.   13  (Modalita'  e  termini  per  la          domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda.              2.  La  domanda puo' essere presentata dall'interessato          ovvero,  con il consenso di questi, dal consiglio nazionale          del   relativo   ordine   professionale   o  da  una  delle          associazioni   nazionali  di  categoria  rappresentate  nel          Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro (CNEL). La          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti          di  cui  all'art.  8,  comma  1, ovvero, per il tramite del          legale  rappresentante  e con il consenso dell'interessato,          da  associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in apposito          elenco  tenuto  a  cura del prefetto ed aventi tra i propri          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a          soggetti  danneggiati  da  attivita' estorsive. Con decreto          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono          determinati  le  condizioni ed i requisiti per l'iscrizione          nell'elenco   e  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la          relativa tenuta.              3.  Salvo  quanto  previsto dai commi 4 e 5, la domanda          deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza, entro il          termine  di  centoventi  giorni  dalla  data della denuncia          ovvero  dalla  data  in cui l'interessato ha conoscenza che          dalle  indagini preliminari sono emersi elementi atti a far          ritenere  che  l'evento  lesivo consegue a delitto commesso          per le finalita' indicate negli articoli precedenti.              4.  Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche          ambientale,  la  domanda  deve essere presentata, a pena di          decadenza,  entro  il  termine di un anno dalla data in cui          hanno  avuto  inizio  le  richieste estorsive o nella quale          l'interessato  e'  stato  per  la prima volta oggetto della          violenza o minaccia.              5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel          caso  in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di          atti  di  ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,          con  decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di          essere   vittima   dell'evento  lesivo  o  delle  richieste          estorsive.  I predetti termini riprendono a decorrere dalla          data  in  cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal          pubblico   ministero  decreto  motivato  per  le  finalita'          suindicate  e'  omessa  la  menzione  delle generalita' del          denunciante  nella documentazione da acquisire ai fascicoli          formati  ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma          2,  del  codice  di procedura penale, fino al provvedimento          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento".              -  Il testo dell'art. 14, della citata legge n. 108 del          1996,  e'  il  seguente:      "Art.  14.  - 1. E' istituito          presso  l'ufficio del Commissario straordinario del Governo          per  il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo          di solidarieta' per le vittime dell'usura .              2.  Il  Fondo  provvede  alla erogazione di mutui senza          interesse  di  durata non superiore al quinquennio a favore          di   soggetti  che  esercitano  attivita'  imprenditoriale,          commerciale,  artigianale  o comunque economica, ovvero una          libera  arte  o  professione,  i quali dichiarino di essere          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto          all'importo  dell'interesse  e  limitatamente a questo, nei          diritti  della  persona offesa verso l'autore del reato. La          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.              3.  Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto          che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.          Tuttavia,  prima  di  tale  momento,  puo' essere concessa,          previo    parere   favorevole   del   pubblico   ministero,          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo          erogabile  a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di          urgenza  specificamente  documentate;  l'anticipazione puo'          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il          procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.              4.  L'importo  del mutuo e' commisurato al danno subito          dalla  vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto degli          interessi   e   degli  altri  vantaggi  usurai  corrisposti          all'autore   del   reato.   Il   Fondo   puo'   erogare  un          importo maggiore   quando,   per   le  caratteristiche  del          prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua          riferibilita'  a  organizzazioni  criminali,  sono derivati          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni          per perdite o mancati guadagni.              5.  La  domanda  di  concessione  del mutuo deve essere          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data          in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia dell'inizio delle          indagini   per  il  delitto  di  usura.  Essa  deve  essere          corredata  da  un  piano  di  investimento e utilizzo delle          somme    richieste   che   risponda   alla   finalita'   di          reinserimento  della  vittima  del  delitto  di usura nella          economia  legale.  In nessun caso le somme erogate a titolo          di  mutuo  o di anticipazione possono essere utilizzate per          pagamenti  a titolo di interessi o di rimborso del capitale          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.              6.   La   concessione   del  mutuo  e'  deliberata  dal          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento          delle  iniziative  anti-racket sulla base della istruttoria          operata  dal  comitato  di  cui  all'art.  5,  comma 2, del          decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio  1992, n. 172. Il          Commissario  straordinario  puo'  procedere alla erogazione          della   provvisionale   anche  senza  il  parere  di  detto          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.              7.  I  mutui  di  cui  al presente articolo non possono          essere  concessi  a  favore  di  soggetti condannati per il          reato  di  usura  o  sottoposti  a  misure  di  prevenzione          personale.  Nei  confronti  di soggetti indagati o imputati          per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure, la          concessione   del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito  dei          relativi   procedimenti.   La   concessione  dei  mutui  e'          subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui          all'art.   1,   comma   2,  lettere  c)  e  d)  del  citato          decreto-legge n. 419 del 1991.              8.  I  soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla          concessione  del  mutuo  se  nel procedimento penale per il          delitto  di usura in cui sono parti offese, ed in relazione          al  quale  hanno  proposto  la domanda di mutuo, hanno reso          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le          dichiarazioni  false  o reticenti sia in corso procedimento          penale,  la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito          ditale procedimento.              9.  Il  Fondo  procede alla revoca dei provvedimenti di          erogazione  del  mutuo e della provvisionale ed al recupero          delle somme gia' erogate nei casi seguenti:                a) se  il procedimento penale per il delitto di usura          in  relazione  al  quale  il  mutuo o la provvisionale sono          stati   concessi   si   conclude   con   provvedimento   di          archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere,          di proscioglimento o di assoluzione;                b) se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o di          provvisionale  non  sono utilizzate in conformita' al piano          di cui al comma 5;                c) se   sopravvengono  le  condizioni  ostative  alla          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.              10.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si          applicano  ai  fatti  verificatisi  a partire dal 1 gennaio          1996.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo sono          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.              11. Il Fondo e' alimentato:                a) da  uno  stanziamento  a carico del bilancio dello          Stato  pari  a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale          1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente          utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di          grazia  e  giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni          di bilancio;                b) dai  beni  rivenienti  dalla confisca ordinaria ai          sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;                c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.              12.  E'  comunque fatto salvo il principio di unita' di          bilancio  di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e          successive modificazioni.              13.  Il  Governo  adotta,  ai  sensi dell'art. 17 della          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  apposito  regolamento di          attuazione  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore          della presente legge".                                 Al comma 27:              - Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n.          108/1996,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e' il          seguente:              "2.  Il  Fondo  provvede alla erogazione di mutui senza          interesse  di  durata non superiore al decennio a favore di          soggetti    che   esercitano   attivita'   imprenditoriale,          commerciale,  artigianale  o comunque economica, ovvero una          libera  arte  o  professione,  i quali dichiarino di essere          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto          all'importo  dell'interesse  e  limitatamente a questo, nei          diritti  della  persona offesa verso l'autore del reato. La          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali".                                 Al comma 28:              -  Il testo dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994,          n.   724   (Misure   di   razionalizzazione  della  finanza          pubblica),  come  modificato  dalla  presente  legge, e' il          seguente:              "Art.  40  (Sistema  di finanziamento CONSOB). - 1. Nel          quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione          dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per          le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio          autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro          entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,          il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,          nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello          stesso   esercizio,   per   effetto  dell'applicazione  dei          corrispettivi di cui al comma 3.              2.  Sulla  base  della  segnalazione  della  CONSOB, il          Ministro   del   tesoro  determina,  con  proprio  decreto,          l'ammontare  annuo  del  fondo  di  cui all'art. 1, settimo          comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  7 giugno 1974, n. 216, e          successive  modificazioni,  necessario  per  assicurare  la          copertura  degli  oneri  di funzionamento della CONSOB, non          finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3.              3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al          comma  1,  la  CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare          delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua          vigilanza.     Nella    determinazione    delle    predette          contribuzioni  la  CONSOB  adotta criteri di parametrazione          che  tengono  conto dei costi derivanti dal complesso delle          attivita'  svolte  relativamente  a  ciascuna  categoria di          soggetti.              3.  Entro  i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al          comma  1,  e,  limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti          della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB          determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per          i  servizi  da  essa  resi in base a disposizioni di legge,          quali  la  tenuta  degli  albi,  lo svolgimento di esami di          abilitazione,  la vigilanza sull'adempimento degli obblighi          informativi  verso  il mercato, i controlli sulle attivita'          di   revisione   dei  bilanci,  di  promozione  di  servizi          finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione          del  pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei          mercati  regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni          organizzate  in  sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella          determinazione  delle  predette  contribuzioni,  la  CONSOB          adottera'  criteri  di parametrazione che tengano conto dei          costi  derivanti  dalle  diverse  attivita'  di  vigilanza,          nonche'   della   equa   redistribuzione   degli  oneri  di          contribuzione  gia'  esistenti  per  il  funzionamento e il          mantenimento delle strutture di mercato.              3-bis.  Il  Ministero  del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica e' esonerato, fino all'emanazione          del  testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge          6 febbraio  1996,  n.  52, nelle materie di cui all'art. 21          della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa          vigente  relativi  alle  comunicazioni delle partecipazioni          societarie detenute indirettamente.              4.  Le  determinazioni  della  CONSOB di cui al comma 3          sono  rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1,          nono  comma,  del  decreto  legge  8 aprile  1974,  n.  95,          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,          n. 216, e successive modificazioni.              5.  I  corrispettivi  di  cui  al  comma 3 sono versati          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre          1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono          iscritti   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di          previsione.              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di          cui  all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".                                 Al comma 29:              -  Il  testo  dell'art.  40,  commi  1, 2, 3 e 5, della          citata  legge  n.  724/1994, come modificato dalla presente          legge, e' il seguente:              "Art.  40  (Sistema  di finanziamento CONSOB). - 1. Nel          quadro   dell'attivazione   di  un  processo  di  revisione          dell'assetto  istituzionale della Commissione nazionale per          le  societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  ai  fini del proprio          autofinanziamento  la CONSOB segnala al Ministro del tesoro          entro  il  31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995,          il   fabbisogno  finanziario  per  l'esercizio  successivo,          nonche'  la  previsione  delle  entrate, realizzabili nello          stesso   esercizio,  per  effetto  dell'applicazione  delle          contribuzioni di cui al comma 3.              2.  Sulla  base  della  segnalazione  della  CONSOB, il          Ministro   del   tesoro  determina,  con  proprio  decreto,          l'ammontare  annuo  del  fondo  di  cui all'art. 1, settimo          comma,  del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,          con  modificazioni,  dalla  legge  7 giugno 1974, n. 216, e          successive  modificazioni,  necessario  per  assicurare  la          copertura  degli  oneri  di funzionamento della CONSOB, non          finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3.              3.  Entro  i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al          comma  1,  e,  limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti          della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB          determina  in  ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni          per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge,          quali  la  tenuta  degli  albi,  lo svolgimento di esami di          abilitazione,  la vigilanza sull'adempimento degli obblighi          informativi  verso  il mercato, i controlli sulle attivita'          di   revisione   dei  bilanci,  di  promozione  di  servizi          finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione          del  pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei          mercati  regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni          organizzate  in  sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella          determinazione  delle  predette  contribuzioni,  la  CONSOB          adottera'  criteri  di parametrazione che tengano conto dei          costi  derivanti  dalle  diverse  attivita'  di  vigilanza,          nonche'   della   equa   redistribuzione   degli  oneri  di          contribuzione  gia'  esistenti  per  il  funzionamento e il          mantenimento delle strutture di mercato.              3-bis. (Omissis).              4. (Omisis).              5.  Le  contribuzioni  di  cui  al comma 3 sono versate          direttamente  alla  CONSOB  in deroga alla legge 29 ottobre          1984,   n.  720,  e  successive  modificazioni,  e  vengono          iscritte   in   apposita  voce  del  relativo  bilancio  di          previsione.              6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste          dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di          cui  all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".                                 Al comma 30:              -  L'art.  1,  comma  1,  del decreto-legge 28 dicembre          1998,  n. 451 recante "Disposizioni urgenti per gli addetti          ai    settori    del    trasporto    pubblico    locale   e          dell'autotrasporto"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale          29 dicembre  1998,  n.  302, convertito, con modificazioni,          dalla  legge  26 febbraio  1999,  n.  40,  pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48 cosi' recita:              "1.  Per  l'anno  1998, in attesa della definizione del          complessivo  assetto  dei contributi previdenziali a carico          delle  aziende  esercenti  pubblici servizi di trasporto di          cui  al  decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 414, con          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e          della  programmazione economica, le aliquote contributive a          carico   delle   predette  aziende  sono  ridotte  mediante          allineamento  a  quelle  medie del settore industriale, nei          limiti dell'importo di lire 300 miliardi".                                 Al comma 31:              -   Il  titolo  del  Regolamento  CEE  n.  3950/92  del          Consiglio,   del   28 dicembre   1992   e'   il   seguente:          "Istituzione  di  un prelievo supplementare nel settore del          latte e dei prodotti lattiero-caseari".                                 Al comma 32:              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma 63, lettera a) della          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione          della finanza pubblica) e' il seguente:              "63.  Le maggiori  entrate  dei fondi di cui alla legge          14 febbraio  1963,  n.  60,  per  gli  anni  1993  e  1994,          quantificate  al  31 dicembre  1994 in Lire 1.417 miliardi,          sono cosi' utilizzate:                a) Lire    300    miliardi   per   i   programmi   di          riqualificazione  urbana  di  cui  al  decreto ministeriale          21 dicembre  1994  del  Ministro  dei lavori pubblici, come          modificato  dal  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici          4 febbraio  1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta          Ufficiale  n.  302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo          1995,  che  verranno  versati  all'entrata  dello Stato per          essere  riassegnati  con  decreto  del  Ministro del tesoro          all'apposito   capitolo   dello  stato  di  previsione  del          Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71".                                 Al comma 33:              - Il testo dell'art. 2, comma 63, lettere b) e c) della          gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' il seguente:              "63.  Le maggiori  entrate  dei fondi di cui alla legge          14 febbraio  1963,  n.  60 (189), per gli anni 1993 e 1994,          quantificate  al  31 dicembre  1994 in lire 1.417 miliardi,          sono cosi' utilizzate:                a) (Omissis);                "b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art.          2,  primo  comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.          457,  con  le  modalita' di cui al punto 4.3 della delibera          CIPE  10 gennaio  1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          n. 60 del 13 marzo 1995;                c) lire   100   miliardi   per  la  realizzazione  di          interventi   da   destinare   alla  soluzione  di  problemi          abitativi  di particolari categorie sociali quali nuclei di          nuova   formazione,   nuclei  familiari  con  portatori  di          handicap,  nuclei  familiari soggetti a sfratto esecutivo o          gia'  eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare          nelle aree ad alta tensione abitativa ".                                 Al comma 35:              -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 19 della legge          30 marzo  1981,  n. 119 (Disposizioni per la formazione del          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge          finanziaria  1981)  cosi'  come  modificato  dalla presente          legge e' il seguente:              "Art.  19. - Nell'ambito degli investimenti che possono          essere  effettuati  ai  sensi  della  vigente  normativa in          materia   di   finanza  locale,  gli  enti  locali  possono          contrarre  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  mutui per          l'esecuzione  di  costruzioni  di  nuovi edifici giudiziari          ovvero  ricostruzioni,  ristrutturazioni,  sopraelevazioni,          completamenti,  ampliamenti o restauri di edifici pubblici,          nonche'   di   edifici   di  proprieta'  comunale  e  delle          amministrazioni  provinciali,  destinati  o  da destinare a          sede  di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a          trattativa  privata,  di  edifici  in  costruzione  o  gia'          costruiti,   anche   se   da   restaurare,   ristrutturare,          completare   o   ampliare   per   renderli  idonei  all'uso          giudiziario,  da  adibire  a sedi di uffici giudiziari, con          prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con          la riforma della procedura penale".                                 Al comma 36:              -   Il   testo  dell'art.  17,  comma  34  della  legge          27 dicembre  1997,  n.  449  "Misure per la stabilizzazione          della finanza pubblica" e' il seguente:              "34.  Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui          all'art.  29  del  decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio          1997,  n.  30,  per  un  ammontare fino al 10 per cento del          prezzo  di acquisto, e' riconosciuto alle persone fisiche o          giuridiche  che, in Italia, acquistano macchine agricole di          cui  all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.          285,   attrezzature   agricole   portate,   semiportate   e          attrezzature fisse.              Il  contributo,  disciplinato  con decreto del Ministro          per  le  politiche  agricole,  di  concerto con il Ministro          delle  finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica, viene corrisposto, per la          durata  di  un  biennio,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1998,          secondo  gli stessi criteri fissati dall'art. 29 del citato          decretolegge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non e'          richiesto  in  caso di acquisti finalizzati all'adeguamento          alle  disposizioni  del  decreto  legislativo  19 settembre          1994,  n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna          della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di          demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad          un   demolitore   autorizzato  e  di  provvedere  alla  sua          cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non          puo'  essere  rimessa in circolazione ne' riutilizzata. Nel          caso  in  cui le macchine o attrezzature non siano iscritte          in  pubblici  registri fa fede la documentazione fiscale o,          in  mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio          a    cura    del    proprietario.    All'onere    derivante          dall'attuazione  della  presente  disposizione si fa fronte          mediante  utilizzazione, nel limite complessivo di Lire 100          miliardi,  delle  disponibilita'  esistenti  alla  data  di          entrata  in vigore della presente legge, sul conto corrente          infruttifero  n.  23507 intestato al Fondo di rotazione per          lo  sviluppo  della  meccanizzazione  in agricoltura aperto          presso  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione   economica   -   Tesoreria   centrale.   Le          disponibilita'  del  predetto conto corrente sono integrate          dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della          presente  legge,  sui conti correnti infruttiferi vincolati          giacenti  presso  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e          della   programmazione  economica,  intestati  alle  banche          autorizzate  ad  operare, in forza di apposita convenzione,          con  le disponibilita' di cui alla legge 25 luglio 1952, n.          949,  e  successive  modificazioni, mediante trasferimento,          con  pari  valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero          n. 23507".                                 Al comma 37:              Il  testo  dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n.          499   "Razionalizzazione   degli   interventi  nei  settori          agricolo,  agroalimentare, agroindustriale e forestale." e'          il seguente:              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'          di cui al presente".                                 Al comma 38:              -  Il  testo dell'art. 4, comma 3, della legge 7 agosto          1997,  n.  266  "Interventi  urgenti  per l'economia" e' il          seguente:              "3. Per garantire un qualificato livello della presenza          italiana  nei  programmi  aeronautici  di elevato contenuto          tecnologico,  connessi  alle  esigenze  della  difesa aerea          nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'          autorizzato  il  limite  di  impegno  decennale di Lire 100          miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro          e'   autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di  mutuo  in          relazione   al  predetto  limite  di  impegno  nonche'  per          corrispondere le quote di competenza italiana del programma          EFA   (European   fighter  aircraft)  in  conformita'  alle          indicazioni  del  Ministero dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,   di  concerto  con  il  Ministero  della          difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale".                                 Al comma 39:              -  Il testo dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n.          908  (Costituzione  del  fondo  di rotazione per iniziative          economiche  nel  territorio di Trieste e nella provincia di          Gorizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:                "Art.  2  (Destinazione del Fondo, mutui, interessi e          spese  di  gestione).  -  Le  somme affluenti al Fondo sono          destinate  alla concessione di mutui per la costruzione, la          riattivazione,   la   trasformazione,   l'ammodernamento  e          l'ampliamento   di   stabilimenti  industriali  ed  aziende          artigiane,    per   costruzioni   navali,   per   attivita'          turistico-alberghiere  e  per  altre  iniziative necessarie          allo   sviluppo  industriale,  con  esclusione  dei  lavori          pubblici, nonche', per una quota fino al 20 per cento della          consistenza  patrimoniale  del  Fondo, per il finanziamento          della  costruzione  di alloggi di tipo popolare, realizzati          da  parte  degli enti previsti dall'art. 16 del testo unico          approvato  con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei          soggetti  di  cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.          457.              Salvo  quanto  previsto  nell'ultimo comma del presente          articolo,  i  mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo          di  quindici  anni  e  non possono superare il 50 per cento          della  spesa  necessaria  per la realizzazione dei progetti          finanziati;  i  finanziamenti  per iniziative industriali e          artigiane  e  per  attivita'  turistico-alberghiere possono          essere  concessi al 70 per cento della spesa necessaria per          la  realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a          carico   del   Fondo   e   degli  istituti  incaricati  dei          finanziamenti   ai   sensi   dell'art.   3   nella  misura,          rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento.              In  casi  eccezionali  e con la preventiva approvazione          del  Ministero  del  tesoro  i  mutui  possono essere anche          accordati per una somma non superiore al 75 per cento della          spesa,  fermi  restando  i  limiti  di  tempo  previsti per          l'ammortamento di cui al precedente comma.              Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse non superiore          al 5 per cento.              Nel  saggio  di  interesse e' compreso il corrispettivo          dovuto  agli  Istituti  incaricati dei finanziamenti per le          spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto,          nella  misura  e con le modalita' che saranno fissate nella          convenzione di cui all'art. 5.              I  mutui  per  la  costruzione  degli alloggi di cui al          primo  comma  sono  concessi  nella misura del 75 per cento          della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari          della  provincia  di  Trieste  e  di  Gorizia  ed agli enti          previsti  dall'art.  16  del testo unico 28 aprile 1938, n.          1165,  per  la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50          per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi          medesimi  si  applicano  le norme del testo unico 28 aprile          1938, n. 1165".                                 Al comma 41:              - Il testo dell'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio          1992,    n.    150    "Disciplina    dei   reati   relativi          all'applicazione  in Italia della convenzione sul commercio          internazionale  delle  specie  animali e vegetali in via di          estinzione,  firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui          alla  legge  19 dicembre  1975,  n.  874, e del regolamento          (CEE)  n.  3626/1982,  e  successive modificazioni, nonche'          norme   per  la  commercializzazione  e  la  detenzione  di          esemplari   vivi   di   mammiferi  e  rettili  che  possono          costituire   pericolo   per   la   salute  e  l'incolumita'          pubblica." e' il seguente:                "Art.  8-quinquies.  -  1.  Con  decreto del Ministro          dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri del tesoro e          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  sono  determinate  la          misura  e le modalita' di versamento all'erario del diritto          speciale  di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti          a richiedere o presentare:                a) la  licenza  o  il certificato di importazione, la          licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e          il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del          commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1;                b) le  denunce  di  detenzione di esemplari di specie          selvatica  previste  dagli  articoli  5,  comma 1, e 5-bis,          comma 4;                c) la   domanda  di  iscrizione  nel  registro  delle          istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-bis, comma 8;                d) l'autorizzazione  alla  detenzione degli esemplari          vivi prevista dall'art. 6, comma 3;                e) la   dichiarazione   di   idoneita'  per  giardini          zoologici,  acquari,  delfinari, circhi, mostre faunistiche          permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6;                f) il   certificato  di  conformita'  per  nascite  o          riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8-bis;                g) la  denuncia  di  scorte  di  pelli ed il relativo          marcaggio previsti dall'art. 8-ter, nonche' il marcaggio di          cui all'art. 5, comma 5.              2.  La  misura  dei  diritti  speciali istituiti con la          presente   legge  dovra'  essere  determinata  in  modo  da          assicurare  la  integrale  copertura  delle spese derivanti          agli  organi  competenti  dall'applicazione  delle relative          norme.  I  relativi  proventi  affluiscono  all'entrata del          bilancio  dello  Stato  e  sono riassegnati con decreto del          Ministro  del tesoro allo stato di previsione del Ministero          dell'ambiente  per  la  parte eccedente l'importo di cui al          comma 3.              3.   I   diritti   corrisposti   per  il  rilascio  dei          certificati  di  cui al comma 1 dovranno essere determinati          in  misura tale da garantire anche la copertura della spesa          annua  di Lire 240 milioni relativa al contributo che viene          versato   al   segretariato   CITES  in  adempimento  della          convenzione di Washington.              3-bis.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'art.  8  e  del          decreto   del   Ministro  dell'ambiente  4 settembre  1992,          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre          1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede          all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi nuclei          del  Corpo  forestale dello Stato, operanti presso i varchi          doganali  abilitati  alle  operazioni  di importazione e di          esportazione  di  esemplari  previsti  dalla convenzione di          Washington.   All'onere   derivante   dall'attuazione   del          presente comma valutato in Lire 700 milioni per l'anno 1993          e  in  Lire  500  milioni  a  decorrere  dall'anno 1994, si          provvede,   per   l'anno   1993,   mediante  corrispondente          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 9001          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno   1993  e,  per  gli  anni  1994  e  1995,  mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno 1993.              3-ter.   Ai   fini   dell'attuazione  dell'art.  4,  il          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  tramite il          Corpo  forestale  dello  Stato, provvede alla conservazione          degli    esemplari    confiscati   per   violazione   delle          disposizioni   citate   nel   medesimo  art.  4.  All'onere          derivante  dall'attuazione  del presente comma, valutato in          Lire  400  milioni  per l'anno 1993 e in Lire 200 milioni a          decorrere    dall'anno    1994,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno 1993.              3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5,          il  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste, tramite il          Corpo   forestale   dello  Stato,  provvede  al  marcaggio,          conformemente  a  standard  internazionali, degli esemplari          previsti   dalla   convenzione   di  Washington.  All'onere          derivante  dall'attuazione  del presente comma, valutato in          Lire  400  milioni  per l'anno 1993 e in Lire 200 milioni a          decorrere    dall'anno    1994,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno 1993.              3-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  della presente          legge,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,          tramite   il   Corpo   forestale   dello   Stato,  provvede          all'effettuazione  dei  controlli  e  delle  certificazioni          previsti   dalla   convenzione   di  Washington.  All'onere          derivante  dall'attuazione  del presente comma, valutato in          Lire  500  milioni  per l'anno 1993 e in Lire 500 milioni a          decorrere    dall'anno    1994,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini  del  bilancio  triennale  1993-1995, al capitolo 6856          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per          l'anno 1993".                                 Al comma 42:              - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 5 ottobre          1991,  n.  317  "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo          delle piccole imprese" e' il seguente:                "2.  La  Simest  S.p.a.  corrisponde  contributi agli          interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e          ai  loro  consorzi  e associazioni, cui possono partecipare          enti  pubblici  economici  e  altri  organismi  pubblici  e          privati  a fronte di operazioni di finanziamento della loro          quota,  o  parte  di  essa,  di  capitale  di rischio nelle          societa'  o  imprese  all'estero. Gli stessi operatori sono          ammessi  alla  garanzia assicurativa della Sezione speciale          per  l'assicurazione  del  credito all'esportazione (SACE),          nei  limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i          rischi  politici  e  per  quelli  commerciali derivanti dal          mancato  trasferimento  di  fondi  spettanti  alle  imprese          italiane,    per    qualsiasi    ragione   non   imputabile          all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che          saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della          SACE  per  gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della          medesima legge n. 100 del 1990".              -  Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 24 aprile          1990, n. 100 "Norme sulla promozione della partecipazione a          societa' ed imprese miste all'estero" e' il seguente:                "1.  Il  soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3          della  legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi          agli   interessi   agli  operatori  italiani  a  fronte  di          operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di          essa,  di  capitale  di  rischio  nelle  societa' o imprese          all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita',          condizioni  ed  importo  massimo  stabiliti con decreto del          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,  di  concerto  con il Ministro del commercio con          l'estero.  Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge          26 novembre  1993,  n.  489.  In  ogni  caso  il  tasso  e'          stabilito  in  misura  pari  al  50  per cento di quello di          riferimento   determinato  per  il  credito  agevolato  del          settore  industriale  ai sensi dell'art. 20 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  9 novembre  1976, n. 902, in          vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento.          I  relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge          28 maggio 1973, n. 295".                                 Al comma 43:              -   Il   testo   dell'art.  7,  comma  3,  del  decreto          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59." e' il seguente:              "3.  L'Istituto  e'  autorizzato,  nei  limiti  fissati          annualmente  dal  Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica con proprio decreto, a concludere          transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o  di  terzi, ivi          compreso  lo  Stato,  gestiti dall'Istituto, anche a valore          inferiore  rispetto  a  quello  nominale. In relazione alla          quota   non  coperta  da  garanzia  l'Istituto  provvede  a          richiedere   preventivamente   l'assenso   degli  operatori          economici  indennizzati,  i quali beneficiano degli importi          realizzati in proporzione alla quota suddetta".              -   Il   testo   dell'art.  8,  comma  2,  del  decreto          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59." e' il seguente:              "2.  Gli  stanziamenti necessari per il pagamento degli          indennizzi   non   coperti  dai  proventi  netti  derivanti          dall'attivita'    assicurativa    dell'Istituto    e    per          incrementare  il  fondo  di riserva di cui al comma 3, sono          determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e          della programmazione economica".                                 Al comma 44:              -  La  legge 10 agosto 2000, n. 252, reca: "Ratifica ed          esecuzione  del  memorandum  d'intesa  tra il Governo della          Repubblica   italiana  ed  il  Governo  del  Giappone,  con          allegato,  firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla          rassegna "Italia in Giappone 2001."                                 Al comma 45:              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8  della  legge          11 maggio  1999,  n.  140  (Norme  in  materia di attivita'          produttive):              "Art.  8  (Fondo  per  l'innovazione  degli  impianti a          fune). - 1. A decorrere dall'anno 1999 e' istituito, presso          il    Ministero    dell'industria,    del    commercio    e          dell'artigianato,  un  fondo per l'innovazione tecnologica,          l'ammodernamento   e   il   miglioramento  dei  livelli  di          sicurezza  degli  impianti  a  fune situati nelle regioni a          statuto  ordinario,  a  cui  possono  accedere  i  soggetti          pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per          le  finalita'  di  cui  al presente comma e' autorizzato il          limite   di  impegno  ventennale  di  Lire  10  miliardi  a          decorrere dal 1999.              2.   Fermo   restando   quanto   previsto  dal  decreto          legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  le  domande vengono          trasmesse  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio e          dell'artigianato  dalla  regione  competente per territorio          entro  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente legge.              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti          e  della  navigazione,  con  proprio decreto, ripartisce le          risorse   di  cui  al  presente  articolo  tra  le  regioni          interessate,  sulla  base  delle domande pervenute entro il          termine  di  cui  al  comma  2.  Alle medesime regioni sono          affidati  le  istruttorie  delle domande, la gestione delle          risorse  assegnate  e i controlli sulla regolare esecuzione          delle  opere  che, comunque, devono essere completate entro          due  anni  dall'inizio  dei lavori. Le domande sono accolte          secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  fino  ad          esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante          contributo  annuo  pari  al  3,5  per  cento dell'ammontare          complessivo  della spesa. Eventuali varianti intervenute in          corso   d'opera   non  comportano  aumento  del  contributo          assegnato".                                 Al comma 46:              -  Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  3, della legge          11 maggio  1999,  n.  140  vedasi in nota al comma 46 dello          stesso articolo.              -  Il  paragrafo  3 delle norme regolamentari approvate          con  il  decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,          recante:   "Norme  regolamentari  in  materia  di  varianti          costruttive,   di   adeguamenti   tecnici  e  di  revisioni          periodiche  per  i  servizi  di  trasporto  effettuati  con          impianti funicolari aerei e terrestri", e' pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  31  gennaio  1985,  e' il          seguente:              "3. Vita tecnica degli impianti.              3.1.  La  vita  tecnica  complessiva  massima  di  ogni          impianto,  intesa  come durata dell'intervallo continuativo          di  tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarita'          del  servizio  possono  ritenersi  garantite rispettando le          medesime   condizioni   realizzate   all'atto  della  prima          apertura al pubblico esercizio, e' stabilita come segue per          le diverse categorie di impianti:                a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri          su rotaie od impianti assimilabili: sessanta anni;                b)   funivie   bifune   e   monofune  con  veicoli  a          collegamento    temporaneo    (se   costruite   ed   aperte          all'esercizio dopo il 1960): quaranta anni;                c)   funivie  monofune  con  veicoli  a  collegamento          permanente  (se  costruite  ed aperte all'esercizio dopo il          1960): quaranta anni;                d)  sciovie,  ascensori,  scale  mobili  ed  impianti          assimilabili: trenta anni.              Per   le  funivie  bifune  e  monofune  con  veicoli  a          collegamento  temporaneo  e  per  le  funivie  monofune con          veicoli  a  collegamento permanente, se costruite ed aperte          all'esercizio   prima  del  1960,  la  vita  tecnica  resta          stabilita in trenta anni.              3.2.  Allo  scopo  di poter garantire la sicurezza e la          regolarita' del servizio rispettando le medesime condizioni          realizzate   all'atto  della  prima  apertura  al  pubblico          esercizio,   ogni   impianto,   nell'intervallo   di  tempo          corrispondente  alla sua vita tecnica come fissata al comma          3.1., deve essere sottoposto, con le modalita' stabilite ai          successivi   paragrafi  4  e  5,  alle  seguenti  revisioni          periodiche:                revisione  speciale:  ogni  cinque  anni per tutte le          categorie di impianti;                revisione generale:                  a)  per  le  funivie  bifune  a va e vieni e per le          funicolari  terrestri su rotaie o impianti assimilabili: al          ventesimo  ed  al quarantesimo anno dalla prima apertura al          pubblico esercizio;                  b) per  le  funivie bifune e monofune con veicoli a          collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesimo anno          dalla prima apertura al pubblico esercizio;                  c) per   le   funivie   monofune   con   veicoli  a          collegamento  permanente:  al quindicesimo ed al trentesimo          anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;                  d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e          gli  impianti  assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno          dalla prima apertura al pubblico esercizio.              3.3.  Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del decreto          del  Presidente  della  Repubblica n. 753/1980, gli effetti          dell'autorizzazione   o   del  nulla-osta  tecnico  di  cui          all'art.  4  dello  stesso  decreto  vengono a cessare alla          scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al          comma  3.1.  L'autorizzazione  od il nulla-osta predetti si          intendono  inoltre  revocati qualora, alle scadenza fissate          ai  sensi  del  comma  3.2., il direttore o il responsabile          dell'esercizio  (o  l'assistente  tecnico  se previsto) non          dimostri   di  aver  provveduto  a  tutti  gli  adempimenti          stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5.              3.4.  Dopo  la  scadenza  della  vita  tecnica  di ogni          impianto,   definita  ai  sensi  del  comma  3.1.,  la  sua          eventuale  riapertura  al  pubblico  esercizio  puo' essere          consentita  solo  per  una  nuova  vita  tecnica  di durata          comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a          radicali interventi di completo ammodernamento.              3.5.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  3.4.  devono          comprendere,  in  particolare, il completo adeguamento alla          normativa  in  vigore  alla scadenza della vita tecnica per          tutte   le   apparecchiature   meccaniche,  per  tutti  gli          equipaggiamenti  elettrici,  per  i veicoli e, comunque, la          sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in          movimento. Potra' tuttavia essere consentita, caso per caso          e  su  motivata  proposta  del direttore o del responsabile          dell'esercizio  (o  dell'assistente  tecnico  se previsto),          l'ulteriore  utilizzazione  di  quelle  fra  le parti prima          indicate  che,  nel  corso  della  precedente  vita tecnica          dell'impianto,  siano  state sostituite ovvero sottoposte a          varianti, tenendo conto della data della loro immissione in          servizio  agli effetti della scadenza della rispettiva vita          tecnica.              3.6.  Il  mantenimento  in servizio delle opere civili,          sia  delle  stazioni  che  della  linea, sino alla scadenza          della  nuova  vita  tecnica  ai  sensi  del  comma 3.4., e'          subordinata  alla  dimostrazione  che  esse siano ancora in          grado  di  assolvere  alle proprie funzioni statiche, nelle          condizioni di carico derivanti dai predetti interventi.              3.7.  A  seguito  di  incidenti, ancorche' non ne siano          derivati  danni alle persone, ove a giudizio della M.C.T.C.          sorgano  dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di          sicurezza,  la  stessa  Direzione  generale  puo'  disporre          l'effettuazione  di  revisioni  straordinarie  all'impianto          interessato  ovvero  a  sue singole parti, stabilendone ove          occorra le modalita'".                                 Al comma 50:              -  Il  testo  del  comma  1 dell'art. 30 della legge 11          febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni (Legge          quadro   in   materia   di  lavori  pubblici),  cosi'  come          modificato alla presente legge e' il seguente:              "Art.  30  (Garanzie  e  coperture  assicurative). - 1.          L'offerta  da  presentare per l'affidamento dell'esecuzione          dei  lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2          per  cento  dell'importo  dei  lavori,  da  prestare  anche          mediante  fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale          di  cui  all'art.  107  del decreto legislativo 1 settembre          1993,  n.  385,  che svolgono in via esclusiva o prevalente          attivita'  di  rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica,  e  dell'impegno del fidejussore a rilasciare la          garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione          del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione          del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'          restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.".                                 Al comma 52:              -  Il  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120  (testo          coordinato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 142 del 20 giugno          1989)  reca: "Misure di sostegno e reindustrializzazione in          attuazione  del  piano di risanamento della siderurgia". Si          trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  5 come modificato          dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181:              "Art.  5.  -  1.  Al  fine  di  accelerare  la  ripresa          economica  ed  occupazionale  delle  aree  interessate  dal          processo  di  ristrutturazione  del comparto siderurgico di          cui  all'art.  1,  il  CIPI, su proposta del Ministro delle          partecipazioni   statali,   di   concerto,  per  quanto  di          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari          nel  Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, il          programma  speciale  di reindustrializzazione delle aree di          crisi  siderurgica,  nel  quale sono specificate le singole          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,          Terni,   Napoli   e   Taranto   individuati   per  il  loro          insediamento,    nonche'   il   programma   di   promozione          industriale   predisposto  dalla  Societa'  finanziaria  di          promozione  e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI          (SPI  S.p.a.),  relativo  ad iniziative imprenditoriali nei          settori   dell'industria  e  dei  servizi  con  particolare          riferimento  a  quelle  da realizzare in collaborazione con          imprenditori privati e cono cooperative o loro consorzi.              2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al  comma 1 si          provvede   alla   integrazione   e   all'aggiornamento  dei          programmi.              3.   Ai   fini   dell'attribuzione   dei   livelli   di          incentivazione  di cui all'art. 6, il programma speciale di          reindustrializzazione  di  cui  al  comma  1 definisce, con          riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare          nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura          percentuale  minima del personale siderurgico esuberante da          assumere,  correlata  alla  natura  ed alle caratteristiche          delle   singole   iniziative   ed   alle   professionalita'          richieste.  L'inosservanza  del disposto del presente comma          determina  la  decadenza  dal beneficio dell'incentivazione          aggiuntiva di cui all'art. 6.              3-bis.  Le opere occorrenti per il primo impianto e per          l'ampliamento    degli    immobili    aziendali    relativi          all'insediamento  delle  iniziative  di cui al comma 1 sono          dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili".                                 Al comma 53:              - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 giugno          2000, n. 149 (Disposizioni per l'organizzazione del Vertice          G8  a  Genova), cosi' come modificato dalla presente legge,          e' il seguente:              "Art. 1. - 1. Per le esigenze connesse ad indifferibili          interventi  di  sistemazione  urbana,  di manutenzione e di          arredo   stradale,  di  realizzazione  di  parcheggi  e  di          allestimento  di spazi di servizio, di supporto logistico e          di  esposizione  della  ricerca  tecnologica nel territorio          della citta' di Genova, nella quale si svolgera' il Vertice          tra  gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), nonche'          per  quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali          ricollocazioni  di  attivita'  produttive  e  allo scopo di          assicurare  condizioni  di  decoro alle aree interessate da          tale   evento,   e'   autorizzato   il  limite  di  impegno          quindicennale  di  lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno          2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla          contrazione  di mutui o altre operazioni finanziarie che il          comune  di  Genova  e'  autorizzato  ad  effettuare.  Sulle          medesime risorse gravano altresi' le spese di adeguamento e          ristrutturazione  dei  beni  del demanio, individuati dalla          commissione  di  cui  al comma 2 per le medesime finalita'.          Nessun  onere  e'  dovuto  per l'utilizzazione dei beni del          demanio    marittimo   dello   Stato,   anche   ove   detta          utilizzazione  comporti  la demolizione, totale o parziale,          delle strutture gia' esistenti; detti beni, successivamente          all'evento,  ove  abbiano  subito  un  definitivo mutamento          nella  destinazione  d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei          manufatti  della  Fiera  del mare, sono ceduti al comune di          Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo".                                 Al comma 55:              -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  9  del  decreto          legislativo   15 novembre   1993,   n.  507  (Revisione  ed          armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla pubblicita' e          del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni, della tassa per          l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle          province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti          solidi  urbani  a  norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre          1992,   n.  421,  concernente  il  riordino  della  finanza          territoriale),  cosi' come modificato dalla presente legge,          e' il seguente:              "7.  Qualora  la pubblicita' sia effettuata su impianti          installati  su  beni  appartenenti  o  dati in godimento al          comune,  l'applicazione  dell'imposta sulla pubblicita' non          esclude  quella  della  tassa per l'occupazione di spazi ed          aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione          o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva          occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario".                                 Al comma 56:              -  Il  testo  del  comma 3 dell'art. 12 del gia' citato          decreto  legislativo  15 novembre  1993, n. 507, cosi' come          modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "3.  Per  la pubblicita' effettuata mediante affissioni          dirette,  anche  per conto altrui, di manifesti e simili su          apposite  strutture  adibite alla esposizione di tali mezzi          si  applica  l'imposta  in base alla superficie complessiva          degli impianti nella misura e con le modalita' previste dai          commi 1 e 2".                                 Al comma 57:              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  32  della legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali), cosi' come modificata dalla presente legge,          e' il seguente:              "5.  Gli  interventi  di  sicurezza stradale sulla rete          individuata  ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del decreto          legislativo  26 febbraio  1994,  n.  143,  per le finalita'          previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono          realizzati  con  i finanziamenti previsti nell'ambito degli          accordi  di  programma  di cui al comma 3, dell'art. 3, del          decreto  legislativo  26 febbraio  1994,  n. 143. All'onere          relativo   alla   redazione  ed  all'attuazione  del  Piano          nazionale  della  sicurezza  stradale,  pari  a lire 17.000          milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  1999,  si provvede          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica   per   l'anno   1999,  allo  scopo  parzialmente          utilizzando  quanto  a lire 12.200 milioni l'accantonamento          relativo  al  Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire          4.800  milioni  l'accantonamento  relativo al Ministero dei          trasporti  e  della  navigazione.  Una  quota pari al 5 per          cento  delle  somme stanziate per l'attuazione del Piano e'          destinata    a    interventi    volti    alla   repressione          dell'abusivismo    pubblicitario    e    al   miglioramento          dell'impiantistica   pubblicitaria  sulle  strade,  di  cui          all'art.  23  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n.          285.".              -  Il  testo  del  comma 3, dell'art. 3 del gia' citato          decreto legislativo n. 507/1993 cosi' come modificato dalla          presente legge, e' il seguente:              "3.  Il  regolamento  deve  in ogni caso determinare la          tipologia  e  la  quantita' degli impianti pubblicitari, le          modalita'     per    ottenere    il    provvedimento    per          l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del          piano  generale  degli impianti. Deve altresi' stabilire la          ripartizione  della  superficie  degli impianti pubblici da          destinare  alle affissioni di natura istituzionale, sociale          o  comunque  prive  di  rilevanza  economica  e  quella  da          destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la          superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati,          per l'effettuazione di affissioni dirette".              -  Il  testo  dell'art.  18  del  gia'  citato  decreto          legislativo   n.  507/1993,  cosi'  come  modificato  dalla          presente legge, e' il seguente:              "Art. 18 (Servizio delle pubbliche affissioni). - 1. Il          servizio  delle  pubbliche affissioni e' inteso a garantire          specificatamente   l'affissione,  a  cura  del  comune,  in          appositi   impianti  a  cio'  destinati,  di  manifesti  di          qualunque  materiale  costituiti,  contenenti comunicazioni          aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di          rilevanza  economica,  ovvero, ove previsto, e nella misura          stabilita  nelle disposizioni regolamentari di cui all'art.          3,   di   messaggi   diffusi  nell'esercizio  di  attivita'          economiche.              2.  Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito          nei  comuni  che  abbiano  una  popolazione  residente,  al          31 dicembre  del  penultimo  anno  precedente  a  quello in          corso,  superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il          servizio e' facoltativo.              3.   La  superficie  degli  impianti  da  adibire  alle          pubbliche  affissioni deve essere stabilita nel regolamento          comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e          comunque  non  inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille          abitanti  nei comuni con popolazione superiore a trentamila          abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.              3-bis.   Il   comune   ha   facolta'   di  chiedere  al          concessionario   delle  pubbliche  affissioni  di  svolgere          servizi    aggiuntivi    strumentali    alla    repressione          dell'abusivismo    pubblicitario    e    al   miglioramento          dell'impiantistica".              -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 24 del gia' citato          decreto  legislativo  n.  507/1993,  cosi'  come modificato          dalla presente legge, e' il seguente:              "2.   Per   le  violazioni  delle  norme  regolamentari          stabilite  dal  comune  in  esecuzione  del  presente  capo          nonche'  di  quelle  contenute  nei  provvedimenti relativi          all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da          lire  quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione          agli     interessati,     entro    centocinquanta    giorni          dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati          in   apposito   verbale.  Il  comune  dispone  altresi'  la          rimozione  degli  impianti  pubblicitari  abusivi facendone          menzione  nel  suddetto verbale; in caso di in ottemperanza          all'ordine  di  rimozione  entro  il  termine stabilito, il          comune  provvede  d'ufficio, addebitando ai responsabili le          spese sostenute".                                 Al comma 58:              - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981,          n.   251,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle          esportazioni italiane), e' il seguente:              "Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui          all'art.  15,  lettera  n),  della legge 24 maggio 1977, n.          227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee.              Il  fondo di cui al precedente comma e' amministrato da          un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio          con  l'estero  di concerto con il Ministro del tesoro ed il          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.          Il  comitato,  istituito  presso il Ministero del commercio          con l'estero, e' composto:                a) dal  Ministro del commercio con l'estero o, su sua          delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;                b) da  un  dirigente  per  ciascuno dei Ministeri del          tesoro,  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,          del  commercio  con  l'estero o da altrettanti supplenti di          pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;                c) dal  direttore  generale del Mediocredito centrale          o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  da  un suo          delegato;                d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per          il  commercio  estero  (ICE),  o,  in caso di sua assenza o          impedimento, da un suo delegato.              Le  condizioni  e  le  modalita' per la concessione dei          finanziamenti  di  cui al primo comma del presente articolo          nonche'  l'importo  massimo  degli stessi saranno stabiliti          con  decreto  del  Ministro  del tesoro, di concerto con il          Ministro  del  commercio  con l'estero, sentito il Comitato          interministeriale  per  il  credito ed il risparmio, tenuto          conto  del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo          1976,  n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del          fondo  le  richieste  relative alle piccole e medie imprese          comprese  quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra          le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale          pubblico  che operano per la commercializzazione all'estero          dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.              La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad          incrementare la domanda estera del settore.              E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo          comma  della  somma  di  lire  375 miliardi per il triennio          1981-83  in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di          lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983".              -   Il   testo  del  secondo  comma  dell'art.  37  del          decreto-legge  26 ottobre  1  970,  n. 745, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  18 dicembre  1970, n. 1034, e          successive modificazioni (Provvedimenti straordinari per la          ripresa economica), e' il seguente:              "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito          a  medio  termine  (Mediocredito  centrale) un fondo per la          concessione,   in  sostituzione  o  a  completamento  delle          operazioni  indicate  alle lettere a), b), c), d), e) ed f)          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,          n.  265,  o  anche  abbinati  con  le operazioni stesse, di          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti          che  gli  istituti  ed  aziende  ammessi  ad operare con il          Mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale          ricorso al Mediocredito stesso".                                 Al comma 62:              -  Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n.          133    "Disposizioni    in    materia    di   perequazione,          razionalizzazione e federalismo fiscale", e' il seguente:              "Art.  29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui          agevolati). -  1.  Gli enti concedenti contributi agevolati          ai  sensi  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge          27 maggio  1975,  n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975,          n.   376,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge          16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457,          del  decreto-legge  23 gennaio  1982, n. 9, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  25 marzo  1982,  n.  94,  del          decreto-legge  7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge 5 aprile 1985, n. 118, e della          legge  11 marzo  1988,  n. 67, nonche' le persone fisiche e          giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via          disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione          del  mutuo  nel caso in cui il tasso di interesse applicato          ai  contratti  di finanziamento stipulati risulti superiore          al   tasso   effettivo   globale   medio  per  le  medesime          operazioni,  determinato  ai  sensi dell'art. 2 della legge          7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di          ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore          al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data.          In  tale  ipotesi  la  quota a carico dei beneficiari delle          agevolazioni   indicate   per   le  alienazioni  e  per  le          assegnazioni  in godimento di immobili ad uso abitativo e',          rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per          cento  del  nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo          in  ogni  caso  quanto  disposto  dall'art. 7, commi 3 e 4,          della legge 23 dicembre 1998, n. 448.              2.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni          contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui          per  edilizia  residenziale  pubblica  di cui alle leggi di          agevolazione emanate dalle stesse.              3.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in          vigore  della  presente  legge, con regolamento emanato, ai          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.          400,   dal  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  di concerto con il Ministro dei          lavori  pubblici, previo parere della Conferenza permanente          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai sensi del decreto          legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  sono  emanate  le          disposizioni di attuazione del presente articolo".                                 Al comma 63:              -  Il  testo  dell'art.  2  del decreto-legge 23 maggio          1994,  n. 301 (Accelerazione delle procedure di dismissione          della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto          nazionale  delle  assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni          urgenti  sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota          parte    dei    rischi   delle   imprese   che   esercitano          l'assicurazione vita), convertito, con modificazioni, dalla          legge 23 giugno 1994, n. 403, e' il seguente:              "Art.  2.  -  1.  Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che          esercitano  l'assicurazione  sulla  vita cessa, anche per i          contratti  conclusi  prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di          cui  agli  articoli  23,  24, 25 e 26 del testo unico delle          leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio          1959,  n.  449,  e  agli  articoli  62  e  63  della  legge          22 ottobre 1986, n. 742.              2.  Il  bilancio  della CONSAP - Concessionaria servizi          assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti          adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni          di premi effettuate dalle imprese di assicurazione.              3. La CONSAP e' tenuta ad adempiere, per le quote a suo          carico,  gli  obblighi  gia' assunti dall'INA nei confronti          delle imprese cedenti.              4. L'INA e' esonerato da ogni responsabilita', compresa          quella solidale di cui all'art. 2504-decies, comma secondo,          del  codice  civile,  per  le  obbligazioni  della  CONSAP,          subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei          diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1.              5.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  responsabile in via          solidale  dell'esatto  adempimento,  da parte della CONSAP,          delle  obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri          si  provvede  con  lo  stanziamento  recato  dagli appositi          capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro          istituiti  per far fronte agli oneri connessi alle garanzie          prestate dallo Stato.              6.   Il   Ministero   del  tesoro,  in  relazione  alle          obbligazioni  di  cui  al  comma 3, tiene indenne e solleva          l'INA  da ogni responsabilita' nei casi di azioni o pretese          esercitate nei confronti dell'INA stesso.              7.  Le disposizioni del presente articolo sostituiscono          quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277".                                 Al comma 64:              -   Il  testo  dell'art.  12-sexies  del  decreto-legge          8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di          procedura   penale   e   provvedimenti  di  contrasto  alla          criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla          legge 7 agosto 1992, n. 356, e' il seguente:              "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.          Nei  casi  di  condanna  o  di  applicazione  della pena su          richiesta  a  norma  dell'art.  444 del codice di procedura          penale,  per  taluno  dei  delitti  previsti dagli articoli          416-bis,   629,   630,   644,   644-bis,  648,  esclusa  la          fattispecie  di  cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del          codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del          decreto-legge   8 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, ovvero          per  taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa          la  fattispecie  di  cui  al  comma 5, e 74 del testo unico          delle  leggi  in materia di disciplina degli stupefacenti e          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei          relativi  stati di tossicodipendenza, approvato con decreto          del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e'          sempre  disposta  la  confisca del denaro, dei beni o delle          altre  utilita'  di cui il condannato non puo' giustificare          la  provenienza  e  di  cui,  anche  per interposta persona          fisica  o  giuridica,  risulta  essere  titolare o avere la          disponibilita'  a qualsiasi titolo in valore sproporzionato          al  proprio  reddito,  dichiarato ai fini delle imposte sul          reddito, o alla propria attivita' economica.              2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche nei          casi  di condanna o di applicazione della pena su richiesta          a  norma  dell'art. 444 del codice di procedura penale, per          un  delitto  commesso avvalendosi delle condizioni previste          dall'art.  416-bis  del  codice  penale,  ovvero al fine di          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo          stesso  articolo,  nonche' a chi e' stato condannato per un          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui          all'art.  295, secondo comma, del testo unico approvato con          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.          43.              3.  Fermo  quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          9 ottobre  1990,  n. 309, per la gestione e la destinazione          dei  beni  confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,          in   quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel          decreto-legge  14  giugno  1989,  n.  230,  convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1989,  n.  282.  Il          giudice,  con la sentenza di condanna o con quella prevista          dall'art.  444,  comma  2,  del codice di procedura penale,          nomina  un amministratore con il compito di provvedere alla          custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni          confiscati.              Non  possono  essere nominate amministratori le persone          nei  cui  confronti  il provvedimento e' stato disposto, il          coniuge,  i  parenti,  gli  affini  e  le  persone con essi          conviventi,  ne'  le  persone  condannate  ad  una pena che          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici          uffici  o  coloro  cui  sia  stata  irrogata  una misura di          prevenzione.              4.   Se,   nel   corso  del  procedimento,  l'autorita'          giudiziaria,  in  applicazione  dell'art. 321, comma 2, del          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina          dell'amministratore  di  cui al secondo periodo del comma 3          si applicano anche al custode delle cose predette".              -  Il  testo  dell'art.  2-decies della legge 31 maggio          1965, n. 575 (Disposizioni conto la mafia), e' il seguente:              "Art.  2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili          e   dei   beni   aziendali  confiscati  e'  effettuata  con          provvedimento   del  direttore  centrale  del  demanio  del          Ministero  delle  finanze,  su  proposta non vincolante del          dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base          della  stima  del  valore  dei beni effettuata dal medesimo          ufficio,  acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del          comune   interessato  e  sentito  l'amministratore  di  cui          all'art. 2-sexies.              2.  La  proposta  di  cui al comma 1 e' formulata entro          novanta  giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui          al   comma  1  dell'art.  2-nonies.  Il  provvedimento  del          direttore  centrale del demanio del Ministero delle finanze          e'  emanato  entro  trenta giorni dalla comunicazione della          proposta.              3.  Anche  prima  dell'emanazione del provvedimento del          direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze,          per  la  tutela  dei  beni confiscati si applica il secondo          comma dell'art. 823 del codice civile.".                                 Al comma 65:                -  La  legge  21 febbraio  1963,  n. 244, reca: Norme          generali  relative  agli  onorari  ed  ai  compensi  per le          prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa          tariffa.                                 Al comma 66:                -  Il  testo  dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge          30 dicembre  1997,  n.  457  (Disposizioni  urgenti  per lo          sviluppo   del   settore   dei   trasporti  e  l'incremento          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il seguente:              "2.  A  partire  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al          1 gennaio  1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. Il relativo onere e'          posto  a  carico  della gestione commissariale del Fondo di          cui all'art. 6 del presente decreto".                                 Al comma 69:              - La tabella III di cui alla legge n. 525 del 1996 come          modificata dal presente comma e' la seguente:
                                                           "Tabella III                                      (prevista dall'art. 3, comma 3)
         IMPORTI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI            SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO SENZA                    CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
  =====================================================================         Tipo di supporto 1         |Diritto di copia forfettizzato 2 ===================================================================== Per ogni cassetta fonografica di 60 | minuti o di durata inferiore        |                           6.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta fonografica di 90 | minuti                              |                           9.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica  | di 120 minuti o di durata inferiore |                          10.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica  | di 180 minuti                       |                          12.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica  | di 240 minuti                       |                          15.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni ischetto informatico da    | 1,44 MB                             |                           7.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni compact disc               |                       500.000".
            Nota all'art. 145, comma 70:              - L'art.  3  della  legge  n.  525  del  1996 (Norme in          materia di personale amministrativo del Ministero di grazia          e giustizia e delle magistrature speciali), come modificato          dal presente comma e' il seguente:              "Art.  3.  -  1.  Al  complessivo onere derivante dagli          articoli  1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno          1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere          dal  1997  nonche',  quanto alla corresponsione delle somme          arretrate,  in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni          1997  e  1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si          provvede:                a) quanto  a  lire  37.120  milioni  per  l'anno 1996          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente          utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di          grazia e giustizia;                b) per  gli  anni  1997  e successivi con le maggiori          entrate  derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle          cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato,          previsti  dalla  tabella  allegata  alla  legge 24 dicembre          1976,  n. 900, gia' sostituita dalla tabella A annessa alla          legge  6 aprile  1984,  n.  57, e modificata dalla legge 21          febbraio  1989,  n.  99, che sono aumentati nelle misure di          cui  ai  commi  2  e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai          diritti previsti dal comma 3.              2.  I  diritti  previsti  dalla  tabella richiamata nel          comma 1 sono cosi' aumentati:                a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e          3)  della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella          misura  di L. 300 per l'ufficio di conciliazione e L. 1.000          per gli altri uffici giudiziari;                b) quelli  previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10)          della  tabella  citata  alla  lettera b) del comma 1, nella          misura di L. 3.000 per ciascuno di essi;                c) quelli  previsti  ai numeri 7) e 12) della tabella          citata  alla  lettera  b)  del  comma  1,  nella  misura di          L. 2.000 per ciascuno di essi;                d)  quello  di cui al numero 13) della tabella citata          alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita':                  1)    diritto   forfettizzato   di   copia   e   di          certificazione  di  conformita'  di  atti  civili, penali e          amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata          alla presente legge;                  2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per          copie  richieste senza certificazione di conformita', nella          misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge.          Entrambi  i  diritti  sono  commisurati  ad  ogni pagina di          formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche          per la copia fotografica.              3.  Per  il  rilascio di copie, senza certificazione di          conformita',  di  documenti  su  supporto diverso da quello          cartaceo  e'  dovuto  il diritto forfettizzato nella misura          stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge.              3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di          cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge,          sono  aggiornati  periodicamente,  almeno ogni cinque anni,          con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i          Ministri  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica e delle finanze.              4.  Per  gli  uffici  di conciliazione e del giudice di          pace  tutti  i  diritti  di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti          della meta'.              5.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".                                 Al comma 74:              - L'art.  11,  comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n.          449  (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)          dispone   la   concessione  di  incentivi  fiscali  per  il          commercio.  Il  testo  vigente del comma 9, gia' modificato          dall'art.  7,  comma 17,  della  legge 23 dicembre 1999, n.          488,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui          pubblicata, e' il seguente:              "9. Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del comma 1          sono  posti  a  carico di una apposita sezione del Fondo di          cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le          medesime  finalita'  e' conferita al Fondo la somma di lire          150 miliardi  per  l'anno  2001,  e di lire 30 miliardi per          ciascuno  degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione          del  credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di          beni  strumentali  alle  attivita'  di imprese indicate nel          predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di          atti  illeciti  da parte di terzi, individuati ai sensi del          comma 1-bis del presente articolo".                                 Al comma 75:              - Il  testo  dell'art.  50,  comma 1, lettera g), della          legge n. 448 del 1999 e' il seguente:              "1. Al  fine  di  agevolare lo sviluppo dell'economia e          dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:                (lettere  a-f: Omissis);       g) per la prosecuzione          degli  interventi  per  il  sistema  autostradale  previsti          dall'art.  3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e          con  i  medesimi  criteri  e  modalita',  sono  autorizzati          ulteriori  limiti  di  impegno  quindicennali  di  lire  50          miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a          decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma          di  lire  40 miliardi quale limite di impegno quindicennale          e' riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana          Veneta    con    priorita'    relativamente    al    tratto          dall'autostrada   A31   tra  Dueville  (Vicenza)  e  Thiene          (Vicenza)  all'autostrada  A27,  tra  Treviso  e  Spresiano          (Treviso).  La costruzione deve assicurare il massimo riuso          dei  sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia' previsti          dagli  strumenti  urbanistici  nonche' il massimo servizio,          anche   attraverso   l'apertura   di   tratti  alla  libera          percorrenza  del  traffico locale per assicurare la massima          compatibilita' dell'opera con i territori attraversati;".              - Il testo dell'art. 10, della legge n. 144 del 1999 e'          il seguente:              "Art.  10 (Affidamento  in concessione di costruzione e          gestione  dell'autostrada Pedemontana Veneta). - 1. Al fine          di  valutare  la  sostenibilita'  economica  e  finanziaria          dell'affidamento  in  concessione di costruzione e gestione          della   tratta  autostradale  Pedemontana  Veneta,  di  cui          all'art.  50,  comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre          1998,  n.  448, ivi comprese la realizzazione e la gestione          dei  servizi  ad essa connessi, con priorita' relativamente          al  tratto  che  collega  l'autostrada A31, all'altezza tra          Dueville  (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27,          tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica,  sentita la regione interessata,          entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge,  con  le  modalita'  previste  dal decreto          legislativo  17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente          tecnico,  un  consulente  finanziario  ed  un  analista  di          traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.              2. Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore   della   presente   legge,   l'ANAS  predispone  la          progettazione  definitiva  relativa  all'ammodernamento  ed          all'adeguamento   delle   tratte  autostradali  e  al  loro          inserimento  paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere          per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere          non  sia  gia'  stato  affidato  ovvero  sia  in  corso  di          affidamento,  alla data di entrata in vigore della presente          legge, l'incarico di progettazione esecutiva.              3. Il  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione          economica,   valutata   positivamente   la   sostenibilita'          economica,   finanziaria   e  tecnica  dell'affidamento  in          concessione   di  costruzione  e  gestione  dell'autostrada          Pedemontana  Veneta,  impartisce le disposizioni necessarie          affinche'   l'ANAS   bandisca,   entro   i   trenta  giorni          successivi,  la gara per l'affidamento della concessione di          costruzione  e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta,          stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura          ed  all'importanza della concessione. Nel bando di gara e',          altresi',   specificato   che  i  progetti  dei  lavori  da          appaltare   predisposti  a  cura  dell'ANAS  formano  parte          integrante  dell'oggetto della concessione di costruzione e          gestione  e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal          soggetto aggiudicatario della gara".                                 Al comma 77:              - Il  testo  dell'art.  3,  del  decreto del Presidente          della Repubblica n. 279 del 1974 e il seguente:              "Art. 3. - Tra le funzioni esercitate dalle province di          Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai          sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle          concernenti  il  parco  nazionale  dello  Stelvio, al quale          sara'     conservata     una    configurazione    unitaria.          Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le province,          in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel          rispettivo   territorio,   provvedono   con   legge  previa          consultazione  con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni          urbanistiche,  sociali  ed economiche locali ed assicurando          comunque le effettive esigenze di tutela.              Le  province  per  la  parte  di  rispettiva competenza          territoriale,  disciplinano  con  legge  le  forme e i modi          della    specifica   tutela;   allo   scopo   di   favorire          l'omogeneita'  delle  discipline  relative,  lo  Stato e le          province  adottano  previamente  le intese necessarie sulla          base  dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali          stabiliti  da  accordi internazionali. La gestione unitaria          del  parco  e' attuata mediante la costituzione di apposito          consorzio  fra lo Stato e le due province, le quali, per la          parte  di  propria competenza, provvedono con legge, previa          intesa fra i tre enti.              Fino  alla  costituzione  del consorzio di cui al comma          precedente,    le    province    esercitano   le   funzioni          amministrative   di   cui   al   primo   comma  avvalendosi          dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco          dello  Stelvio  di  Bormio. Le spese per il pagamento delle          competenze  al  personale  statale  addetto al servizio del          parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa          nei  confronti  delle  province in relazione alle unita' di          personale   messe  a  loro  disposizione  d'intesa  con  le          province stesse.              Il  personale  di cui al comma precedente ha diritto di          chiedere  il  trasferimento  alla  provincia  cui sia stato          messo  a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in          vigore  della  legge  della  provincia  stessa  prevista al          quarto  comma  e  potra' essere destinato ai servizi svolti          dal  consorzio.  Al  personale  trasferito  e' garantito il          rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.              Le  norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740,          e  nel  regolamento  approvato  con  decreto del Presidente          della  Repubblica  30 giugno  1951,  n.  1178,  per  quanto          applicabili,  restano  operanti  fino all'entrata in vigore          della  disciplina  di cui al terzo comma, salva la facolta'          delle   province   di  provvedere  anche  prima  in  ordine          all'estensione  del  parco  ai  sensi del secondo comma del          presente articolo.".                                 Al comma 78:              - Il  testo dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n.          457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n.          30 del 1998 e' il seguente:              "1. Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione e'          autorizzato  a  concedere  alle Ferrovie dello Stato S.p.a.          contributi  decennali,  pari  complessivamente  a lire 32,2          miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5          miliardi   annue  dal  1999,  per  consentire  la  completa          realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a          Mare  della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite          di lire 470 miliardi, nonche' per la progettazione del nodo          ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.".              - Il  testo dell'art. 3, comma 2 della legge n. 194 del          1998 e' il seguente:              "2. Ai   fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di          sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle          infrastrutture  ferroviarie  di  cui  all'art. 2, comma 14,          della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nel rispetto degli          impegni   internazionali,  in  sede  di  aggiornamento  dei          contratti  di  servizio e di programma si tiene conto delle          operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello          Stato  S.p.a.  ed  e' altresi' autorizzata la spesa di lire          5 miliardi  per  ciascuno  degli  anni dal 1998 al 2002 per          l'urgente  predisposizione  del progetto esecutivo relativo          alla   linea   ferroviaria  del  Brennero,  per  la  tratta          Verona-Monaco.  Per  il  medesimo  fine,  il  Ministro  dei          trasporti e della navigazione fornisce altresi' indicazioni          per  favorire  operazioni  di valorizzazione del patrimonio          nonche'  partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'art. 6          della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e' abrogato.".              - Il  testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 354 e'          il seguente:              "1. Al   fine   di   consentire  il  potenziamento  dei          collegamenti   ferroviari,   esistenti   ed   in  corso  di          realizzazione,   con   l'aeroporto   intercontinentale   di          Malpensa,  con  riferimento  alle linee di collegamento con          Milano,   Novara  e  la  Svizzera,  sia  della  rete  della          "Ferrovie   dello   Stato  S.p.a."  che  della  rete  della          "Ferrovie   nord  Milano  esercizio  S.p.a.",  nonche'  per          urgenti  e  limitati  interventi  relativi  alla viabilita'          stradale,  e'  autorizzata  la spesa di lire 3,305 miliardi          per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e          di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere,          pari  a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105          miliardi  per  l'anno  1999  e  a  lire 78,683 miliardi per          l'anno  2000, si provvede mediante corrispondente riduzione          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale          1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione   economica  per  l'anno  1998,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero medesimo.".              - Il  testo  dell'art.  3,  commi  5 e 7 e dell'art. 6,          comma 1 della legge n. 472 del 1999 e' il seguente:                "Art.  3 - 5. Per la realizzazione degli investimenti          ferroviari  del  Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con          priorita'  per  il  tratto  ferroviario Bergamo-Seregno, e'          autorizzato   un  limite  di  impegno  ventennale  di  lire          5 miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000  ed  e'  altresi'          autorizzata  la  spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001.          All'onere    derivante    dal    presente    comma,    pari          complessivamente  a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire          65 miliardi  per  l'anno  2001  e  a  lire  5 miliardi  per          ciascuno  degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli          anni  2000  e 2001, mediante corrispondente riduzione delle          proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,          ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno    1999,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e          della  navigazione.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.              (Omissis).      7. E'  attorizzata  la  spesa  di  lire          1 miliardo  per  ciascuno  degli anni 1999, 2000 e 2001 per          l'urgente  predisposizione  degli studi di fattibilita' del          tratto  ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante          dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999,          lire  1 miliardo  per  l'anno  2000  e  lire 1 miliardo per          l'anno  2001, si provvede mediante corrispondente riduzione          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione. Il Ministro          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le          occorrenti  variazioni  di  bilancio".      "Art. 6 - 1. Ai          fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo          nei   sistemi  regionali  di  trasporto,  il  Ministro  dei          trasporti  e della navigazione attribuisce, a decorrere dal          1 ottobre 1999, con proprio decreto, alla societa' Ferrovie          dello  Stato  S.p.a.  le  risorse per la ristrutturazione e          l'ammodernamento     della    stazione    ferroviaria    di          Battipaglia".                                 Al comma 79:              - Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre          2000, n. 266 (Disposizioni urgenti in materia di contributi          alle  imprese  del  settore dell'editoria per le spedizioni          postali) e' il seguente:              "Art. 1 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di          cui  all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.          488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta          per  le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2002.          I   decreti  di  cui  all'art.  41,  comma 2,  della  legge          23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1 settembre          2001.              2. Le  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  all'art. 27,          comma 7,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al          periodo  1 ottobre 2000-31 dicembre 2001, sono destinate al          rimborso  delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo          periodo   dalla   societa'   Poste   Italiane  S.p.a.  alle          spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della legge          23 dicembre 1998, n. 448.              3. La  societa'  Poste  Italiane  S.p.a.  e'  tenuta  a          presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti          per  l'erogazione  dei  servizi  a  tariffa  agevolata,  in          attuazione  di  quanto  previsto dal contratto di programma          stipulato  con il Ministero delle comunicazioni, che svolge          i compiti di autorita' di vigilanza e controllo sul sistema          postale".              - La legge 23 novembre 2000, n. 344, reca: "Conversione          in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre          2000,  n.  266,  recante disposizioni urgenti in materia di          contributi  alle  imprese  del settore dell'editoria per le          spedizioni postali".                                 Al comma 80:              - Il  testo  dell'art.  29, comma 2, della legge n. 385          del  1993, come sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera d)          del decreto legislativo n. 213 del 1998 e' il seguente:              "2. Il  valore  nominale  delle  azioni non puo' essere          inferiore a due euro.".                                 Al comma 81:              - Il  testo  dell'art.  11,  comma 2  e  dell'art.  12,          comma 2, della legge n. 136 del 1999 e' il seguente:              "2. In  ogni  caso,  gli accordi di programma di cui al          comma 1,  non  ratificati  entro  centottanta  giorni dalla          comunicazione  del  Segretario  generale  del CER di cui al          medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento".              "2. I  programmi  di  cui all'art. 18 del decreto-legge          13 maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  12 luglio  1991,  n.  203, comunque ammessi a          finanziamento,   per   i   quali  non  e'  sottoscritta  la          convenzione  urbanistica  con  il  comune  entro centoventi          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          legge, sono esclusi dal finanziamento.".                                 Al comma 82:              - Il  testo  dell'art.  2, comma 203 della legge n. 662          del 1996 e' il seguente:              "203. Gli  interventi che coinvolgono una molteplicita'          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati          sulla base di accordi cosi' definiti:                a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono          una  valutazione complessiva delle attivita' di competenza;                b) "Intesa  istituzionale  di  programma  , come tale          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste          dall'art.  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica          20 aprile  1994,  n.  367;        c) "Accordo  di programma          quadro  ,  come tale intendendosi l'accordo con enti locali          ed   altri  soggetti  pubblici  e  privati  promosso  dagli          organismi  di  cui  alla  lettera  b), in attuazione di una          intesa  istituzionale di programma per la definizione di un          programma  esecutivo  di  interventi  di interesse comune o          funzionalmente  collegati.  L'accordo  di  programma quadro          indica   in  particolare:          1) le  attivita'  e  gli          interventi  da realizzare, con i relativi tempi e modalita'          di  attuazione  e con i termini ridotti per gli adempimenti          procedimentali;                  2) i  soggetti  responsabili  dell'attuazione delle          singole attivita' ed interventi;                  3) gli  eventuali  accordi  di  programma  ai sensi          dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;                  4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni          necessarie per l'attuazione dell'accordo;                  5) gli  impegni  di  ciascun  soggetto, nonche' del          soggetto  cui  competono  poteri  sostitutivi  in  caso  di          inerzie, ritardi o inadempienze;                  6) i procedimenti di conciliazione o definizione di          conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;                  7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse          tipologie   di  intervento,  a  valere  sugli  stanziamenti          pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;                  8) le  procedure  ed i soggetti responsabili per il          monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati. L'accordo di          programma  quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi          partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti          in  essere  in  attuazione dell'accordo di programma quadro          sono  in  ogni  caso successivi. Limitatamente alle aree di          cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di          programma  quadro  possono derogare alle norme ordinarie di          amministrazione  e contabilita', salve restando le esigenze          di  concorrenzialita'  e  trasparenza  e nel rispetto della          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;                d) "Patto   territoriale  ,  come  tale  intendendosi          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di          promozione dello sviluppo locale;                e) "Contratto  di  programma , come tale intendendosi          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione          negoziata;                f) "Contratto  di  area  ,  come tale intendendosi lo          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui          all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32          della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,          lettera  c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n. 338,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,          n. 389".            comma 83:              -  Il  testo  dell'art. 36 della legge n. 144 del 1999,          come modificato dal presente comma e' il seguente:              "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le          isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -          1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine          di  conseguire  l'obiettivo  della continuita' territoriale          per  la  Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di          scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui          al   regolamento   (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del          23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:                a) gli  oneri  di  servizio  pubblico, in conformita'          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali          individuati dalla stessa conferenza;                b) d'intesa  con  i presidenti delle regioni autonome          della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea          per  l'assegnazione  delle rotte tra gli scali aeroportuali          della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di          scali  aeroportuali  e  gli  aeroporti  nazionali,  qualora          nessun   vettore  abbia  istituito  servizi  di  linea  con          assunzione di oneri di servizio pubblico.              2.  I  presidenti  delle regioni interessate, su delega          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,          delle   pubbliche  amministrazioni  competenti.      3.  La          conferenza   di  servizi  ha  il  compito  di  precisare  i          contenuti  dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per          il bilancio dello Stato, indicando:                a) le tipologie e i livelli tariffari;                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;                c) il numero dei voli;                d) gli orari dei voli;                e) i tipi di aeromobili;                f) la capacita' di offerta.              4. Qualora  nessun  vettore accetti l'imposizione degli          oneri  di  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),          il  Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con          i  presidenti  delle regioni interessate indi'ce la gara di          appalto  europea secondo le procedure previste dall'art. 4,          comma  1, lettere d), e), f) g) e h), del regolamento (CEE)          n.  2408/92  del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso          al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque          superare  l'importo di 50 miliardi di lire per l'ano 2000 e          l'importo  di  70 miliardi  di  lire  a decorrere dall'anno          2001.  L'1  per  cento della spesa autorizzata dal presente          comma  e'  destinato alle isole minori della Sicilia dotate          di scali aroportuali.              4-bis.  Al  fine  di contenere i costi di trasporto che          gravano  sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori          dalla   regione   da  aziende  agricole,  estrattive  e  di          trasformazione  con  sede  di  stabilimento in Sardegna, la          conferenza  di  servizi  di  cui  al  comma 3 definisce uno          schema  di  contratto  di  servizio  di  cui all'art. 4 del          regolamento n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da          sottoporre  ai  vettori  interessati.  In  tale schema sono          precisati  le tariffe ed i noli in relazione alle tipologie          merceologiche   da   trasportare.  Qualora  nessun  vettore          accetti  di sottoscrivere il contratto di servizio conforme          allo  schema proposto, si applica la procedura prevista dal          comma   4.   Il   rimborso  ai  vettori  selezionati  e  le          agevolazioni  previste  al  comma  5 non possono superare a          carico  del  bilancio  dello  Stato  l'importo  di  lire 20          miliardi  per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere          dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della          regione  non  puo'  essere  inferiore  al  50 per cento del          contributo statale.              5.   Sono   concessi   alle  piccole  e  medie  imprese          industriali  di  trasformazione con sede di stabilimento in          Sardegna  che  esportano semilavorati o prodotti finiti, ad          eccezione   di   quelle   di   distillazione  dei  petroli,          agevolazioni  sui  costi di trasporto, nei limiti stabiliti          dall'Unione  europea  in  materia  di  aiuti  statali  alle          imprese,   mediante  credito  d'imposta  determinato  nelle          seguenti misure:                a) fino  al  limite  dell'80  per  cento dell'importo          delle  tasse  e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla          legge  9 febbraio  1963,  n. 82 e successive modificazioni,          pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;                b) fino  al limite dell'80 per cento dell'importo dei          diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.          324   (74)   e  successive  modificazioni,  pagati  per  le          operazioni di commercio negli aeroporti sardi.              6.  Il  Ministro  delle  finanze,  con proprio decreto,          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore  della  presente legge. L'onere complessivo non puo'          superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di          lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente          articolo,  valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,          in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di          lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e'  autorizzato ad apportare con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".            comma  84:      - Il nuovo testo dell'art. 36 della legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali)  a  seguito  delle  modifiche introdotte dal          presente articolo, e' il seguente:              "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le          isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -          1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine          di  conseguire  l'obiettivo  della continuita' territoriale          per  la  Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di          scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui          al  regolamento  (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio, del 23          luglio 1992, dispone con proprio decreto:                a) gli  oneri  di  servizio  pubblico, in conformita'          alle  conclusioni  della  conferenza  di  servizi di cui al          comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati          tra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna e delle isole          minori  della  Sicilia  e  i principali aeroporti nazionali          individuati dalla stessa conferenza;                b) d'intesa  con  i presidenti delle regioni autonome          della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea          per  l'assegnazione  delle rotte tra gli scali aeroportuali          della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di          scali  aeroportuali  e  gli  aeroporti  nazionali,  qualora          nessun   vettore  abbia  istituito  servizi  di  linea  con          assunzione di oneri di servizio pubblico.              2.  I  presidenti  delle regioni interessate, su delega          del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione, entro          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente  legge,  indicono  e  presiedono una conferenza di          servizi  con  la  partecipazione,  oltre che delle regioni,          delle pubbliche amministrazioni competenti.              3.  La conferenza di servizi ha il compito di precisare          i  contenuti  dell'onere  di servizio pubblico, senza oneri          per il bilancio dello Stato, indicando:                a) le tipologie e i livelli tariffari;                b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;                c) il numero dei voli;                d) gli orari dei voli;                e) i tipi di aeromobili;                f) la capacita' di offerta.              4.  Qualora  nessun vettore accetti l'imposizione degli          oneri  di  servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),          il  Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con          i  presidenti  delle  regioni interessate indice la gara di          appalto  europea secondo le procedure previste dall'art. 4,          comma  1,  lettere  d),  e),  f), g), e h), del regolamento          (CEE)  n.  2408/92  del  Consiglio,  del 23 luglio 1992. Il          rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo'          comunque  superare  l'importo  di  50  miliardi di lire per          l'anno  2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere          dall'anno  2001.  L'1 per cento della spesa autorizzata dal          presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia          dotate  di  scali  aeroportuali.      5. Sono concessi alle          piccole  e  medie imprese industriali di trasformazione con          sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati          o  prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione          dei  petroli,  agevolazioni  sui  costi  di  trasporto, nei          limiti  stabiliti  dall'Unione  europea in materia di aiuti          statali    alle   imprese,   mediante   credito   d'imposta          determinato nelle seguenti misure:                a) fino  al  limite  dell'80  per  cento dell'importo          delle  tasse  e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla          legge  9 febbraio  1963,  n. 82 e successive modificazioni,          pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;                b) fino  al limite dell'80 per cento dell'importo dei          diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n.          324 e successive modificazioni, pagati per le operazioni di          commercio negli aeroporti sardi.              6.  Il  Ministro  delle  finanze,  con proprio decreto,          emana  le  norme di attuazione delle disposizioni di cui al          comma  5  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in          vigore   della   presente  disposizione.      7.  All'onere          derivante  dall'attuazione  del presente articolo, valutato          in  20  miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di          lire  per  l'anno  2000  e  in 100 miliardi di lire annue a          decorrere    dall'anno    2001,    si   provvede   mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai          fini   del   bilancio   triennale   1999-2001,  nell'ambito          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per          l'anno   1999,  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.              8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".            comma  86:      -  Il  decreto  del  Ministro  dei lavori          pubblici del 19 luglio 2000, reca: "Programmi di iniziativa          comunitaria  concernenti  la  rivitalizzazione  economica e          sociale  delle  citta' e delle zone adiacenti in crisi, per          promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II.".            comma  87:      -  La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca:          "Nuova  disciplina  degli  interventi  dello Stato a favore          dello spettacolo.".              -  Il  testo della lettera a), comma 1, dell'art. 2 del          decreto  legislativo  29 giugno  1996, n. 367 (Disposizioni          per  la  trasformazione  degli enti che operano nel settore          musicale in fondazioni di diritto privato.) e' il seguente:              "1. Il presente decreto si applica:                a) agli  enti  autonomi  lirici  e  alle  istituzioni          concertistiche  assimilate  di cui al titolo II della legge          14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;".              -  Il  testo  degli  articoli 6, terzo comma, e 7 della          legge  14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti          lirici e delle attivita' musicali.) e' il seguente:              "Al  Teatro  dell'Opera  di  Roma  e'  riconosciuta una          particolare    considerazione    per    la    funzione   di          rappresentanza  svolta  nella  sede  della  capitale  dello          Stato".              "Art.  7 (Teatro alla Scala). - Il Teatro alla Scala di          Milano   e'  riconosciuto  ente  di  particolare  interesse          nazionale nel campo musicale".            comma  88:      -  Il  testo  dell'art. 4, comma 6, della          legge  8 novembre  1991,  n.  360  (Interventi  urgenti per          Venezia e Chioggia.) e' il seguente:              "6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi          compreso  il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi          estratti  dai  canali  di Venezia, purche' sia garantita la          sicurezza  ambientale  secondo  i  criteri  stabiliti dalle          competenti  autorita', potranno essere ubicati in qualunque          area,  ritenuta  idonea  dal  Magistrato  alle acque, anche          all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene          e terreni di gronda".            comma  89:      -  Il  nuovo testo dell'art. 17, comma 3,          della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  (Legge quadro in          materia  di  lavori  pubblici.)  a  seguito  della modifica          introdotta dal presente articolo, e' il seguente:              "Art.    17.    (Effettuazione   delle   attivita'   di          progettazione,  direzione dei lavori e accessorie). - 3. Il          regolamento  definisce  i  limiti  e  le  modalita'  per la          stipulazione,  per  intero  a  carico delle amministrazioni          aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura          dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'          a carico dei soggetti stessi".            comma  90:      - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999,          n.   419,  reca:  "Riordinamento  del  sistema  degli  enti          pubblici  nazionali,  a  norma degli articoli 11 e 14 della          legge 15 marzo 1997, n. 59.".            comma  91:      -  Il testo dell'art. 14-bis, del decreto          del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640          (Imposta sugli spettacoli.), e' il seguente:              "Art.    14-bis    (Apparecchi    da   divertimento   e          intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e          intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici,          l'imposta   e'  assolta  attraverso  l'acquisto  di  schede          magnetiche  a  deconto,  o  strumenti similari, da inserire          negli apparecchi stessi.              2.  Le  schede  di cui al comma 1, contenenti il codice          identificativo   dell'esercente  o  gestore  e  distribuite          dall'ufficio   accertatore,   debbono  essere  conformi  al          modello  approvato con decreto del Ministero delle finanze,          che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo.              3.  Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e'          stabilita  forfettariamente con decreto del Ministero delle          finanze,  in  relazione alle caratteristiche tecniche degli          apparecchi medesimi".              - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, reca:              "Istituzione  dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in          attuazione  della  legge  3 agosto  1998,  n.  288, nonche'          modifiche  alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica          26 ottobre  1972,  n.  633,  relativamente al settore dello          spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.".            comma  93:      -  Il decreto-legge 24 settembre 1996, n.          495,  che recava: "Misure urgenti per il rilancio economico          ed   occupazionale  dei  lavori  pubblici  e  dell'edilizia          privata.", e' decaduto per decorrenza di termini".            - Il testo dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza          pubblica.) e' il seguente:              "61.   Restano  validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti          adottati  e  sono  fatti  salvi gli effetti prodottisi ed i          rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge          26 luglio  1994,  n.  468,  del  decreto-legge 27 settembre          1994,  n.  551, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649,          del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, del decreto-legge          27 marzo  1995, n. 88, del decreto-legge 26 maggio 1995, n.          193,   del   decreto-legge  26 luglio  1995,  n.  310,  del          decreto-legge  20 settembre 1995, n. 400, del decreto-legge          25 novembre  1995,  n.  498,  del  decreto-legge 24 gennaio          1996,  n.  30, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, del          decreto-legge  25 maggio  1996,  n.  285, del decreto-legge          22 luglio  1996,  n.  388, e del decreto-legge 24 settembre          1996, n. 495".              -  La  legge  28 febbraio  1985, n. 47, reca: "Norme in          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,          sanzioni,  recupero  e  sanatoria delle opere edilizie". Il          titolo del capo IV e' il seguente: Opere sanabili. Soggetti          legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di          decreti-legge  non  convertiti.  Il titolo del Capo V e' il          seguente: Disposizioni finali.              -  Il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.          10 (Norme per la edificabilita' dei suoli.) e' il seguente:              "Art.  9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al          precedente art. 3 non e' dovuto:                a) per  le  opere  da realizzare nelle zone agricole,          ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del          fondo  e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo          principale,  ai sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n.          153;                b) per  gli  interventi  di  restauro, di risanamento          conservativo  e  di  ristrutturazione  che  non  comportino          aumento  delle  superfici  utili  di  calpestio e mutamento          della  destinazione  d'uso,  quando  il  concessionario  si          impegni,  mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale          a  praticare  prezzi di vendita e canoni di locazione degli          alloggi  concordati  con  il  comune  ed a concorrere negli          oneri di urbanizzazione;                c) per  gli interventi di manutenzione straordinaria,          restando   fermo  che  per  la  manutenzione  ordinaria  la          concessione non e' richiesta;                d) per  gli  interventi  di  restauro, di risanamento          conservativo,  di  ristrutturazione  e  di  ampliamento, in          misura   non   superiore   al  20  per  cento,  di  edifici          unifamiliari;                e) per le modifiche interne necessarie per migliorare          le   condizioni  igieniche  o  statiche  delle  abitazioni,          nonche'  per  la  realizzazione  dei  volumi tecnici che si          rendano  indispensabili  a  seguito  della installazione di          impianti   tecnologici  necessari  per  le  esigenze  delle          abitazioni;                f) per   gli  impianti,  le  attrezzature,  le  opere          pubbliche  o  di  interesse  generale realizzate dagli enti          istituzionalmente   competenti  nonche'  per  le  opere  di          urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di          strumenti urbanistici;                g) per  le opere da realizzare in attuazione di norme          o   di   provvedimenti   emanati  a  seguito  di  pubbliche          calamita'.              Per  le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo          comma  dell'art.  4  il  contributo per la concessione - da          determinarsi  dal comune ai sensi del precedente art. 5, e'          commisurato    alla   incidenza   delle   sole   opere   di          urbanizzazione.      Restano  ferme  le  norme  di cui agli          articoli  29  e  31,  secondo  comma, della legge 17 agosto          1942, n. 1150, e successive modificazioni".              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985,          n. 47, e' il seguente:              "Art.  13  (Accertamento  di  conformita').-  Fino alla          scadenza  del termine di cui all'art. 7, terzo comma, per i          casi  di  opere  eseguite  in  assenza  di concessione o in          totale  difformita'  o  con  variazioni  essenziali,  o dei          termini  stabiliti  nell'ordinanza  del  sindaco  di cui al          primo  comma  dell'art.  9,  nonche',  nei casi di parziale          difformita',  nel  termine  di cui al primo comma dell'art.          12,  ovvero  nel  caso  di  opere  eseguite  in  assenza di          autorizzazione  ai  sensi dell'art. 10 e comunque fino alla          irrogazione  delle sanzioni amministrative, il responsabile          dell'abuso  puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione          in  sanatoria  quando  l'opera  eseguita  in  assenza della          concessione  o  l'autorizzazione e' conforme agli strumenti          urbanistici  generali  e  di  attuazione approvati e non in          contrasto   con   quelli  adottati  sia  al  momento  della          realizzazione    dell'opera,    sia    al   momento   della          presentazione della domanda.              Sulla  richiesta  di concessione o di autorizzazione in          sanatoria  il  sindaco  si pronuncia entro sessanta giorni,          trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.              Il   rilascio   della   concessione   in  sanatoria  e'          subordinato  al  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,  del          contributo  di  concessione  in  misura doppia, ovvero, nei          soli  casi di gratuita' della concessione a norma di legge,          in  misura  pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e          10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.              Per  i  casi  di  parziale  difformita'  l'oblazione e'          calcolata  con  riferimento  alla  parte  di opera difforme          dalla concessione.              L'autorizzazione   in   sanatoria   e'  subordinata  al          pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura          da lire cinquecentomila a lire due milioni".                                 Al comma 95:              - Il   testo   dell'art.   14,  comma  2,  della  legge          27 dicembre  1997,  n.  449  (Misure per la stabilizzazione          della finanza pubblica), e' il seguente:              "2.  In  deroga  alle disposizioni di cui agli articoli          67,  comma  7,  e  74  del  testo  unico  delle imposte sui          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, sono deducibili in          quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei          due  successivi  le  spese  di  manutenzione,  riparazione,          ammodernamento  e  ristrutturazione  relative agli immobili          ammortizzabili  posseduti  o  detenuti,  ivi  compresi  gli          impianti   elettrici,   idraulici   e  quelli  generici  di          riscaldamento   e  condizionamento,  con  esclusione  degli          impianti  igienici,  nei quali viene esercitata l'attivita'          dai  seguenti  soggetti,  con  ammontare dei ricavi, di cui          all'art.  53  del  predetto  testo  unico,  conseguiti  nel          periodo  d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute          costituito   per  almeno  l'80  per  cento  da  cessioni  o          prestazioni a privati:                a) iscritti  nell'elenco  dei  mestieri  artistici  e          tradizionali;                b) esercenti  l'attivita'  di abbigliamento su misura          di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno          1964, n. 537;                c) esercenti tintolavanderie;                d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione          per la vendita al dettaglio;                e) esercenti   attivita'   di   somministrazione   di          alimenti e bevande;                f) esercenti attivita' turistica;                g) esercenti attivita' di estetista;                h) esercenti  attivita'  di  produzione  con  vendita          diretta al pubblico.".                                 Al comma 96:              - Il  testo  dell'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n.          679  (Semplificazione  delle  procedure  catastali),  e' il          seguente:              "Art.   8  (Cambiamento  nello  stato  dei  terreni  in          dipendenza  di  costruzioni  di  fabbricati  urbani).  -  I          possessori  di particelle censite nel catasto terreni sulle          quali  vengono  edificati  nuovi  fabbricati  ed ogni altra          stabile  costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani          ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e          successive     modificazioni,    indipendentemente    dalle          dichiarazioni  previste  dall'art. 28 della suddetta legge,          hanno  l'obbligo di denunciare all'ufficio tecnico erariale          il  cambiamento  verificatosi  nello  stato del terreno per          effetto della avvenuta edificazione.              Le  denunce  devono  essere compilate sopra un modulo a          stampa   fornito   dall'amministrazione   e  devono  essere          presentate  all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei          mesi  dalla  data di riconosciuta abitabilita' o agibilita'          dei locali.              Alla  denuncia  deve  essere  allegato un tipo mappale,          riportante   la  rappresentazione  grafica  della  avvenuta          variazione,  da eseguirsi sopra un estratto autentico della          mappa  catastale comprendente la particella o le particelle          sulle  quali  insistono,  in  tutto  od  in  parte, i nuovi          fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le          relative attinenze coperte e scoperte.              Il  tipo  mappale  deve essere finnato da un ingegnere,          architetto,  dottore  in  scienze  agrane, geometra, perito          edile,  perito  agrario  o  perito agrimensore regolarmente          iscritto  nell'albo professionale della propria categoria e          deve  essere  sottoscritto  per accettazione dal possessore          delle particelle allibrate nel catasto terreni.              Le  nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo          devono essere riferite a caposaldi della mappa.              Coloro  che non osservino le disposizioni che precedono          sono  assoggettati  ad  una  pena  pecuniaria da L. 8.000 a          L. 120.000              Le  esenzioni  dall'imposta  e  dalle  sovrimposte  sui          fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere          accordate  se  le  domande  relative non siano corredate da          attestazione,  da rilasciarsi dall'ufficio tecnico erariale          di  avvenuta  presentazione  sia  della  denuncia di cui al          primo  comma  del presente articolo che della dichiarazione          prevista  dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249,          modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.".              - Il  testo  degli  articoli  5  e  7  del  decreto del          Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  650          (Perfezionamento  e revisione del sistema catastale), e' il          seguente:       "Art.   5   (Presentazione   dei   tipi  di          frazionamento).  - Quando un trasferimento di beni immobili          comporta   il  frazionamento  di  particelle,  deve  essere          preventivamente  presentato all'ufficio tecnico erariale il          corrispondente   tipo   di  frazionamento,  firmato  da  un          ingegnere,   architetto,   dottore   in   scienze  agrarie,          geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore          regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria          categoria:   il  tipo  deve  essere  presentato  in  doppio          originale,   uno  dei  quali  redatto  su  di  un  estratto          autenticato  della mappa catastale, di data non anteriore a          sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.              L'ufficio  tecnico  erariale,  accertata la conformita'          del  tipo  alle  norme  vigenti,  ne  da'  attestazione  su          entrambi  gli  originali  e  ne restituisce uno entro venti          giorni  dalla data di presentazione. Trascorso tale termine          senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno          origine   al   trasferimento  possono  essere  redatti  con          riferimento     al     tipo    di    frazionamento    privo          dell'attestazione  di  conformita':  in  tal  caso  non  e'          applicabile  la  procedura  di  cui  al  successivo art. 8,          quinto  comma;  rimane invece operante la facolta' prevista          dall'art. 9.              Il   detto   originale  restituito  od  una  sua  copia          autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od          autenticazione,  ovvero  alla  pubblicazione di testamento,          sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve          essere  quindi  unito  al  documento  che  da'  origine  al          trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non          siano   trascorsi   piu'  di  sei  mesi  dalla  data  della          dichiarazione    di   conformita':   questa   e'   tuttavia          rinnovabile  in  qualsiasi momento, fino a quando non siano          state   introdotte   in   mappa   variazioni   delle  linee          interessate dal tipo di frazionamento.              Eventuali  altri  disegni  o planimetrie uniti all'atto          che  da'  origine  al  trasferimento  non possono riportare          misure  in  contrasto con quelle espressamente indicate sul          tipo  di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto          comma  del  successivo  art.  6,  sul  disegno  allegato ad          esso.".              "Art.   7  (Trasferimenti  a  misura).  -  Qualora  nel          documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato          che  il  trasferimento  stesso  ha  luogo  a misura e non a          corpo,  la  circostanza  deve  essere fatta risultare nella          domanda  di  volture.      Qualora  il  trasferimento abbia          luogo  con frazionamento di particelle, il relativo tipo di          frazionamento  deve  essere  corredato  di  tutte le misure          idonee   a   consentire  la  completa  dimostrazione  della          determinazione delle superfici effettive degli immobili sui          quali si esercitano i diritti trasferiti.              Qualora   invece   il  trasferimento  non  richieda  il          frazionamento  di  particelle,  le misure necessarie per la          dimostrazione  di  cui  al  comma  precedente devono essere          riportate  su  di  un disegno, detto tipo particellare, nel          quale  viene  riprodotta la configurazione delle particelle          trasferite.              Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili,          tutte  le  norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di          frazionamento;  e'  escluso  in particolare l'obbligo della          redazione su di un estratto della mappa catastale.".              - Il  testo  dell'art. 27 del testo unico delle imposte          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  il  seguente:              "Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - 1.          Le  variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi          1   e   2   dell'art.   26  devono  essere  denunciate  dal          contribuente  all'ufficio  tecnico erariale. Nella denuncia          devono essere indicate la partita catastale e le particelle          cui  le  variazioni  si  riferiscono;  se queste riguardano          porzioni  di  particelle deve essere unita la dimostrazione          grafica del frazionamento.              2.  Le  variazioni  in aumento devono essere denunciate          entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si          sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e          hanno effetto da tale anno.              3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno          in  cui  si  sono  verificati  i fatti indicati nel comma 2          dell'art.  26  se  la denuncia e' stata presentata entro il          31 gennaio  dell'anno  successivo;  se la denuncia e' stata          presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.              4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal          comma  5  dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a          quello   di   pubblicazione   del  decreto  nella  Gazzetta          Ufficiale.".              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  7, del decreto-legge          27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla          legge  26 giugno  1990,  n. 165 (Disposizioni in materia di          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui          redditi,  di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di          contenzioso    tributario,   nonche'   altre   disposizioni          urgenti),  e' il seguente:     "7. Al fine di accelerare il          completamento delle procedure di aggiornamento del catasto,          l'amministrazione   del   catasto  e  dei  servizi  tecnici          erariali  e'  autorizzata  a  stipulare  convenzioni  con i          consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali          degli   ingegneri,  architetti,  dottori  agronomi,  periti          agrari   e   agrotecnici,  geometri  e  periti  edili,  per          l'esecuzione  delle  variazioni  nello stato dei fabbricati          iscritti  nel  catasto  edilizio  urbano  e  ad  affidare a          trattativa   privata   in   appalto   a  consorzi  e  ditte          specializzate  anche  in  deroga agli articoli da 3 a 9 del          regio  decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  e successive          modificazioni,    nonche'    alle   relative   disposizioni          regolamentari  di  cui  al regio decreto 23 maggio 1924, n.          827,  e  successive  modificazioni,  la  definizione  delle          volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del          catasto  edilizio  urbano.  La  spesa  complessiva per tali          lavori  non puo' comunque essere superiore a 90 miliardi di          lire  da  ripartire  in lire 30 miliardi annui per ciascuno          degli  anni  1990,  1991  e 1992. All'onere derivante dalla          attuazione  delle disposizioni recate dal presente comma si          provvede    inediante    corrispondente   riduzione   dello          stanziamento   iscritto  ai  fini  del  bilancio  triennale          1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del          Ministero  del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando          l'accantonamento  e aggiornamento del catasto anche ai fini          informativi   dei   comuni.   Il  Ministro  del  tesoro  e'          autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.".              - Il  titolo  del  decreto  del  Ministro delle finanze          19 aprile  1994,  n.  701,  e'  il  seguente:  "Regolamento          recante   norme   per   l'automazione  delle  procedure  di          aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie          dei registri immobiliari".                                 Al comma 97:              - Il  testo  dell'art.  65  del gia' citato testo unico          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il          seguente:              "Art.  65  (Oneri  di  utilita' sociale). - 1. Le spese          relative  ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'          dei  dipendenti  o  categorie di dipendenti volontariamente          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,          istruzione,  ricreazione,  assistenza sociale e sanitaria o          culto,  sono  deducibili  per  un ammontare complessivo non          superiore  al  5  per  mille dell'ammontare delle spese per          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla          dichiarazione dei redditi.              2. Sono inoltre deducibili:                a) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese          fra  quelle  indicate  nel  comma  1 o finalita' di ricerca          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le          oblazioni  di  cui  alla  lettera  g)  dell'art. 10, per un          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato;                b) le  erogazioni  liberali fatte a favore di persone          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono          esclusivamente  finalita'  di  ricerca  scientifica, per un          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato;                c) le   erogazioni   liberali   fatte   a  favore  di          universita'  e di istituti di istruzione universitaria, per          un  ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento          del reddito d'impresa dichiarato;                c-bis) le    erogazioni   liberali   a   favore   dei          concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora  a          carattere  comunitario  per  un  ammontare  complessivo non          superiore  all'1  per  cento  del  reddito  imponibile  del          soggetto che effettua l'erogazione stessa;                c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'          delle  spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve          risultare   da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla          competente   soprintendenza   del   Ministero  per  i  beni          culturali  e  ambientali,  previo  accertamento  della loro          congruita'  effettuato  d'intesa  con il competente ufficio          del  territorio  del  Ministero delle finanze. La deduzione          non  spetta  in  caso di mutamento di destinazione dei beni          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per          i  beni  culturali  e  ambientali,  di mancato assolvimento          degli  obblighi  di  legge  per  consentire l'esercizio del          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni immobili e          mobili  vincolati e di tentata esportazione non autorizzata          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed          ambientali   da'   immediata  comunicazione  al  competente          Ufficio  delle  entrate  del  Ministero delle finanze delle          violazioni  che  comportano la indeducibilita' e dalla data          di  ricevimento  della  comunicazione inizia a decorrere il          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;                c-quater) le  erogazioni  liberali in denaro a favore          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni          e  di  associazioni legalmente riconosciute che senza scopo          di  lucro  svolgono  o  promuovono  attivita' di studio, di          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e          artistico,  effettuate  per l'acquisto, la manutenzione, la          protezione  o  il restauro delle cose indicate nell'art. 1,          legge  1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente          della  Repubblica  30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese          le  erogazioni  effettuate per l'organizzazione di mostre e          di   esposizioni,   che   siano   di   rilevante  interesse          scientifico  o  culturale,  delle cose anzidette, e per gli          studi  e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le          mostre,  le  esposizioni,  gli  studi  e le ricerche devono          essere  autorizzati,  previo parere del competente comitato          di  settore  del Consiglio nazionale per i beni culturali e          ambientali,   dal   Ministero   per   i  beni  culturali  e          ambientali,  che dovra' approvare la previsione di spesa ed          il  conto  consuntivo.  Il Ministero per i beni culturali e          ambientali   stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'  le          erogazioni  fatte  a  favore  delle associazioni legalmente          riconosciute,  delle  istituzioni  e delle fondazioni siano          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego          delle  erogazioni  stesse. Detti termini possono, per causa          non  imputabile  al  donatario,  essere  prorogati una sola          volta.  Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'          alla   destinazione,  affluiscono,  nella  loro  totalita',          all'entrata dello Stato;                c-quinquies) le  erogazioni  liberali  in denaro, per          importo  non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa          dichiarato,  a  favore  di  enti  o  istituzioni pubbliche,          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza          scopo  di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita' nello          spettacolo,   effettuate  per  la  realizzazione  di  nuove          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle          strutture  esistenti,  nonche'  per  la produzione nei vari          settori  dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni          dalla   data   del   ricevimento  affluiscono,  nella  loro          totalita', all'entrata dello Stato;                c-sexies) le   erogazioni  liberali  in  denaro,  per          importo  non  superiore  a  4  milioni o al 2 per cento del          reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;                c-septies) le    spese    relative   all'impiego   di          lavoratori   dipendenti,  assunti  a  tempo  indeterminato,          utilizzati  per  prestazioni di servizi erogate a favore di          ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per  mille dell'ammontare          complessivo   delle   spese   per   prestazioni  di  lavoro          dipendente,  cosi'  come  risultano dalla dichiarazione dei          redditi.              3.  (Abrogato  dall'art.  2 del decreto-legge 31 maggio          1994, n. 330).              4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate          nei  precedenti  commi  e nel comma 1 dell'art. 62 non sono          ammesse in deduzione.".                                 Al comma 98:              - Il  testo  dell'art. 62, comma 1-bis, del gia' citato          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,          n.  917,  cosi' come modificato dalla presente legge, e' il          seguente:              "1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche          finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di          strutture  recettive,  salvo  quelle  relative a servizi di          mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi          di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.          I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di          manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai dipendenti          sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che          costituisce   reddito  per  i  dipendenti  stessi  a  norma          dell'art.  48, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di          cui  al  secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti          che  abbiano  trasferito  la  loro residenza anagrafica per          esigenze  di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',          per   il   periodo   d'imposta   in   cui  si  verifica  il          trasferimento  e  nei  due  periodi  successivi, i predetti          canoni e spese sono integralmente deducibili.".                                 Al comma 99:              - Il testo dell'art. 40, comma 2, del gia' citato testo          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi'          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "2.  Ai  fini  delle imposte sui redditi si considerano          strumentali  gli  immobili  utilizzati  esclusivamente  per          l'esercizio   dell'arte   o   professione   o  dell'impresa          commerciale  da parte del possessore. Gli immobili relativi          ad  imprese commerciali che per le loro caratteristiche non          sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali          trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se non          utilizzati  o  anche se dati in locazione o comodato, salvo          quanto  disposto  nell'art.  77,  comma  1. Si considerano,          altresi',   strumentali  gli  immobili  di  cui  all'ultimo          periodo  del  comma  1-bis  dell'art.  62  per  il medesimo          periodo temporale ivi indicato.".                                 Al comma 146:              - La  legge  30 aprile  1985,  n.  163,  reca la "Nuova          disciplina  degli  interventi  dello  Stato  a favore dello          spettacolo".              - L'art.  30,  comma 7, della legge 4 novembre 1965, n.          1213,  recante:  "Nuovo  ordinamento  dei  provvedimenti  a          favore  della  cinematografia" come sostituito dall'art. 24          del  decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  1 marzo  1994,  n. 153, cosi'          recita:      "Alle  minori entrate determinate dal presente          articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a          decorrere  dal  1994,  si  provvede mediante corrispondente          riduzione  della  quota  del  fondo unico per lo spettacolo          complessivamente       destinata       alle       attivita'          cinematografiche".
                           |  
|   |                                Art. 146.
         (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
     1.  Nell'ambito  degli  interventi  dello  Stato  a  favore  dello spettacolo  ed  al  fine  di  incentivare  la  produzione  televisiva destinata  al  mercato  nazionale  ed  intenzionale  da  parte  delle emittenti  televisive  locali,  e'  stanziata  la  somma  di  lire 10 miliardi  per  il  2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali, secondo quanto previsto  dalla  legge  30  aprile  1995, n. 163, e dall'articolo 30, comma  7,  della  legge  4  novembre  1965,  n.  1213,  e  successive modificazioni.   2.  La  somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali alle emittenti televisive  locali  titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge dal Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali di concerto con il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.  |  
|   |                                Art. 147.
  (Norme  in  materia  di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche                          amministrazioni)
     1.  All'articolo  14  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";   b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:   "1-bis.  Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di  nullita'  notificati  presso  la struttura territoriale dell'ente pubblico  nella  cui  circoscrizione  risiedono  i  soggetti  privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale  e  il  domicilio.  L'ente  comunque  risponde  con  tutto il patrimonio". 
                                         Nota all'art. 147:              - Il  testo  dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre          1996,  n.  669,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 febbraio  1997,  n.  30 (Disposizioni urgenti in materia          tributaria,  finanziaria  e contabile a completamento della          manovra  di  finanza  pubblica per l'anno 1997), cosi' come          modificato dalla presente legge e' il seguente:              "Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche          amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli          enti  pubblici  non  economici  completano le procedure per          l'esecuzione  dei  provvedimenti giurisdizionali e dei lodi          arbitrali   aventi   efficacia  esecutiva  e  l'obbligo  di          pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi          giorni  dalla  notificazione del titolo esecutivo. Prima di          tale  termine  il  creditore non ha diritto di procedere ad          esecuzione    forzata    nei   confronti   delle   suddette          amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere          atti esecutivi.              1-bis.  Gli  atti  di  pignoramento  e sequestro devono          essere  a  pena  di nullita' notificati presso la struttura          territoriale  dell'ente  pubblico  nella cui circoscrizione          risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati          anagrafici   dell'interessato,   il  codice  fiscale  e  il          domicilio.   L'ente   comunque   risponde   con   tutto  il          patrimonio.              2.  Nell'ambito  delle amministrazioni dello Stato, nei          casi  previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della          spesa,   in   assenza  di  disponibilita'  finanziarie  nel          pertinente   capitolo,   dispone   il   pagamento  mediante          emissione  di  uno  speciale  ordine  di  pagamento rivolto          all'istituto  tesoriere,  da  regolare in conto sospeso. La          reintegrazione  dei  capitoli  avviene  a  carico del fondo          previsto  dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in          deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del          Ministro  del  tesoro  sono  determinate  le  modalita'  di          emissione  nonche' le caratteristiche dello speciale ordine          di pagamento previsto dal presente comma.              3.  L'impignorabilita'  dei fondi di cui all'art. 1 del          decreto-legge  25 maggio  1994,  n.  313,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22 luglio  1994,  n.  460, e'          estesa,  con  decorrenza  dall'esercizio  finanziario 1993,          anche  alle  somme  destinate ai progetti finanziati con il          Fondo  nazionale  di  intervento  per  la lotta alla droga,          istituito  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica          9 ottobre  1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di          missione  del Dipartimento della protezione civile, nonche'          a  quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3,          4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.              4.  Nell'art.  1,  comma 1, del decreto-legge 25 maggio          1994,  n.  313,  convertito, con modificazioni, dalla legge          22 luglio  1994,  n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato          sono  inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del          Corpo forestale dello Stato .".
                           |  
|   |                                Art. 148.
  (Utilizzo  delle  somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate      "dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)
     1.  Le  entrate  derivanti  dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.   2.  Le  entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un  apposito  fondo  iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle  iniziative  di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.  |  
|   |                                Art. 149.
        (Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale)
     1.  Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28  marzo  1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro  degli  esercenti  il commercio sia stata effettuata in data successiva  alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso. 
                                         Nota all'art. 149:              - Si  trascrive  il testo del comma 2, lettere a) e b),          dell'art.  2  del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207          (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della          legge 25 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di          un    indennizzo    per    la   cessazione   dell'attivita'          commerciale):              "2.  L'erogazione  dell'indennizzo  e' subordinata, nel          periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:                a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;                b) riconsegna   dell'autorizzazione  per  l'esercizio          dell'attivita'   commerciale   e   dell'autorizzazione  per          l'attivita'  di  somministrazione al pubblico di alimenti e          bevande,  nel  caso  in  cui  quest'ultima  sia  esercitata          congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;".
                           |  
|   |                                Art. 150.
  (Attivita'  dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione              e contrasto della criminalita' economica)
     1.  L'Ufficio  italiano  dei cambi svolge attivita' consultiva nei confronti  del  Parlamento  e del Governo in materia di prevenzione e contrasto  sul  piano  finanziario della criminalita' economica. Allo scopo  di  contribuire  ad una piu' completa attivita' di prevenzione del  riciclaggio,  l'Ufficio  italiano  dei cambi individua i casi di particolare  rilevanza  nei  quali  norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni  favorevoli  all'attivita'  di riciclaggio e li segnala al Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle  Commissioni  parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunita', pareri circa le iniziative da adottare.   2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni   trasmesse   dagli   organi   investigativi   ai  sensi dell'articolo  3,  comma  5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197. come  sostituito  dall'articolo  1  del decreto legislativo 26 maggio 1997,  n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui  all'articolo  3  dello  stesso  decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.   3.  Le  autorita'  di  vigilanza  indicate  nell'articolo  11  del decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi  delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.   4.  Nell'articolo  3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  come  sostituito  dall'articolo  1  del  decreto legislativo 26 maggio  1997,  n.  153,  le  parole: "I predetti organi investigativi informano  altresi'"  sono  sostituite  dalle seguenti: "Le autorita' inquirenti informano". 
                                         Note all'art. 150:              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma 5, del decreto-legge          3 maggio  1991,  n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare          l'uso   del  contante  e  dei  titoli  al  portatore  nelle          transazioni   e   prevenire   l'utilizzazione  del  sistema          finanziario a scopo di riciclaggio), e' il seguente:              "5.  Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli          atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia          ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,          lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne          da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale          rappresentante   o  al  suo  delegato.  I  predetti  organi          investigativi  informano  altresi'  l'Ufficio  italiano dei          cambi  di  ogni  altra  circostanza in cui emergano fatti e          situazioni   la   cui   conoscenza   puo'  essere  comunque          utilizzata  per  prevenire  l'uso del sistema finanziario a          scopo di riciclaggio".              -  Il  testo  dell'art.  11  del  citato  decreto-legge          143/1991,  e' il seguente:     "Art. 11 (Collaborazione fra          le  autorita'  di vigilanza) 1. - In deroga all'obbligo del          segreto   d'ufficio,   le   autorita'   amministrative  che          esercitano  la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri          enti,  societa'  e  ditte  indicati  nell'art.  4,  possono          scambiarsi  informazioni  e  collaborare  tra loro, nonche'          scambiare   informazioni  e  collaborare  a  condizioni  di          reciprocita'  con le competenti autorita' amministrative di          Stati  esteri,  per  il perseguimento dei fini del presente          decreto.".              -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  5,  del gia' citato          decreto-legge 143/1991, a seguito delle modifiche apportate          dal  presente  articolo,  e'  il  seguente:      "5.  Ferme          restando  le  disposizioni  sul  segreto  per  gli  atti di          indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso          gli  organi  investigativi  di  cui al comma 4, lettera f),          informano  l'Ufficio  italiano dei cambi, che ne da notizia          al  titolare  dell'attivita', al legale rappresentante o al          suo  delegato.  Le autorita' inquirenti informano l'Ufficio          italiano  dei  cambi  di  ogni  altra  circostanza  in  cui          emergano  fatti  e situazioni la cui conoscenza puo' essere          comunque   utilizzata   per  prevenire  l'uso  del  sistema          finanziario a scopo di riciclaggio".          Note all'art. 151              -  Il  testo  dell'art.  2,  comma  3,  della decisione          2000/642/GAI,   del   Consiglio   dell'Unione  europea  del          17 ottobre 2000, e' il seguente:              "3.  Gli Stati membri indicano l'unita' che costituisce          una UIF al sensi del presente articolo. Essi comunicano per          iscritto  tale  informazione  al  Segretariato generale del          Consiglio.  Tale  comunicazione  non  incide  sulle attuali          relazioni di cooperazione tra le UIF".              -   Il   testo   dell'art.  3  del  piu'  volte  citato          decreto-legge 143/1991, a seguito delle modifiche apportate          dal   presente   articolo,  e'  il  seguente:      "Art.  3          (Segnalazioni  di  operazioni).  - 1. Il responsabile della          dipendenza,  dell'ufficio o di altro punto operativo di uno          dei   soggetti   di   cui   all'art.  4,  indipendentemente          dall'abilitazione    ad   effettuare   le   operazioni   di          trasferimento  di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare          senza  ritardo  al  titolare  dell'attivita'  o  al  legale          rappresentante  o a un suo delegato ogni operazione che per          caratteristiche,  entita', natura, o per qualsivoglia altra          circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,          tenuto    conto   anche   della   capacita'   economica   e          dell'attivita'  svolta dal soggetto cui e' riferita, induca          a  ritenere,  in base agli elementi a sua disposizione, che          il  danaro,  i  beni o le utilita' oggetto delle operazioni          medesime  possano  provenire  dai  delitti  previsti  dagli          articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice  penale.  Tra le          caratteristiche  di  cui al periodo precedente e' compresa,          in   particolare,  l'effettuazione  di  una  pluralita'  di          operazioni  non giustificata dall'attivita' svolta da parte          della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,          da   parte  di  persone  appartenenti  allo  stesso  nucleo          familiare  o  dipendenti  o  collaboratori  di  una  stessa          impresa o comunque da parte di interposta persona.              2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante          o  un  suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,          qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli          elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio          di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove          possibile  prima  di  eseguire  l'operazione,  anche in via          informatica  e  telematica,  all'Ufficio italiano dei cambi          senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.              3.  Il  Ministro  del tesoro, sentita la commissione di          cui   all'art.   3-ter,   di   concerto   con   i  Ministri          dell'interno,  di grazia e giustizia e delle finanze, emana          con   proprio   decreto  disposizioni  sull'utilizzo  delle          procedure  informatiche  o  telematiche per la trasmissione          delle   segnalazioni   all'Ufficio   italiano   dei  cambi.          L'Ufficio  italiano  dei cambi emana le relative istruzioni          applicative.              4. L'Ufficio italiano dei cambi:                a) effettua   i   necessari   approfondimenti   sulle          segnalazioni  di  cui  al  comma  2,  ivi  compresi  quelli          relativi  ad  omesse  segnalazioni  di  cui  sia  venuto  a          conoscenza  in  base  alle informazioni e ai dati contenuti          nei propri archivi;                b) puo'   avvalersi   ove   necessario,   secondo  le          modalita'  stabilite  con  decreto del Ministro del tesoro,          sentita  la  commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto          con  i  Ministri  delle  finanze,  di  grazia e giustizia e          dell'interno,  dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e          dei  depositi  di  cui  all'art.  20,  comma 4, della legge          30 dicembre 1991, n. 413;                c) puo'   acquisire  ulteriori  dati  e  informazioni          presso  i  soggetti  di  cui  all'art.  4  in  ordine  alle          segnalazioni trasmesse;                d) puo'   utilizzare   i   risultati   delle  analisi          effettuate  ai  sensi dell'art. 5, comma 10, della presente          legge,  nonche'  delle  analisi  concernenti  anche singole          anomalie,   utilizzando  ove  necessario  informazioni  che          possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;                e) effettua  gli  approfondimenti  che coinvolgono le          competenze  delle  autorita' di vigilanza di settore con la          partecipazione  di rappresentanti delle autorita' medesime,          le  quali  integrano  le  segnalazioni  con  gli  ulteriori          elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;                f) fermo  restando  quanto previsto dall'art. 331 del          codice  di  procedura  penale,  trasmette  senza indugio le          segnalazioni,  completate  ai  sensi  del  presente comma e          corredate   di   una   relazione  tecnica,  alla  Direzione          investigativa  antimafia  e  al  Nucleo speciale di polizia          valutaria  della  Guardia  di  finanza, che ne informano il          Procuratore  nazionale  antimafia,  qualora siano attinenti          alla   criminalita'   organizzata   ovvero   le   archivia,          informandone gli stessi organi investigativi.              Per  effettuare  i  necessari  approfondimenti e per il          controllo  previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti          al  Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i          poteri   loro   attribuiti   dalla   normativa  in  materia          valutaria.  Tali  poteri  sono  estesi  agli  ufficiali  di          polizia  tributaria  dei  nuclei regionali e provinciali di          polizia  tributaria  della  Guardia di finanza, ai quali il          Nucleo   speciale   di  polizia  valutaria  puo'  demandare          l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.              5.  Ferme  restando le disposizioni sul segreto per gli          atti   di  indagine,  qualora  la  segnalazione  non  abbia          ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,          lettera  f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne          da   notizia   al   titolare   dell'attivita',   al  legale          rappresentante   o  al  suo  delegato.  I  predetti  organi          investigativi  informano  altresi'  l'Ufficio  italiano dei          cambi  di  ogni  altra  circostanza in cui emergano fatti e          situazioni   la   cui   conoscenza   puo'  essere  comunque          utilizzata  per  prevenire  l'uso del sistema finanziario a          scopo di riciclaggio.              6.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi, anche su richiesta          degli  organi  investigativi di cui al comma 4, lettera f),          puo'  sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto          ore,  sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per          il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli          intermediari,   dandone   immediata   notizia  agli  organi          investigativi medesimi.              7.  Le  segnalazioni  effettuate  ai  sensi  e  per gli          effetti  del presente articolo non costituiscono violazione          di   obblighi   di   segretezza.   Le   segnalazioni   e  i          provvedimenti  di  cui  al  comma  6,  posti  in  essere in          conformita'  del  presente  articolo  e per le finalita' da          esso  previste,  non  comportano  responsabilita'  di alcun          tipo.              8.  E'  fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti          alle  segnalazioni  di  cui al comma 1, e a chiunque ne sia          comunque  a  conoscenza,  di  darne comunicazione fuori dai          casi previsti dal presente articolo.              9.  I  soggetti  di  cui all'art. 4 devono dotarsi, nel          rispetto  dei  criteri che potranno essere impartiti con le          disposizioni  di  attuazione  dello stesso art. 4, comma 3,          lettera  c),  di  adeguate  procedure volte a prevenirne il          coinvolgimento  in operazioni di riciclaggio, potenziando a          tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e          attuando   programmi   specifici   di  addestramento  e  di          formazione del personale.              10.  Tutte  le  informazioni  in  possesso dell'Ufficio          italiano  dei  cambi e degli altri organi di vigilanza e di          controllo,  relative  all'attuazione  del presente decreto,          sono  coperte  dal  segreto  d'ufficio  anche nei confronti          delle  pubbliche  amministrazioni.  L'Ufficio  italiano dei          cambi  puo'  comunque  scambiare informazioni in materia di          operazioni  sospette con le altre autorita' di vigilanza di          cui  all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe          autorita'   di  altri  Stati  che  perseguono  le  medesime          finalita',  a  condizioni  di reciprocita' anche per quanto          riguarda  la riservatezza delle informazioni. Restano ferme          le  disposizioni  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in          materia  di  trattamento  dei  dati  personali.  Gli organi          investigativi  di  cui  al  comma 4, lettera f), forniscono          all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio          possesso   necessarie  per  integrare  le  informazioni  da          trasmettere  alle  medesime autorita' di altri Stati; al di          fuori   dei   casi   di  cui  al  presente  comma,  restano          applicabili  le  disposizioni  di  cui agli articoli 9 e 12          della legge 1 aprile 1981, n. 121.              11.  Tutti  i  flussi  informativi  di  cui al presente          articolo  avvengono  di  regola con l'utilizzo di procedure          informatiche o telematiche".
                           |  
|   |                                Art. 151.
  (Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al                   decreto-legge n. 143 del 1991)
     1.  Per  ottemperare  al  disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione  2000/642/GAI,  del  Consiglio  dell'Unione  europea del 17 ottobre  2000, concernente le modalita' di cooperazione tra le unita' di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio  di informazioni, l'unita' di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione e' costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano  dei  cambi.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione    economica    comunica   per   iscritto   l'avvenuta costituzione   della  predetta  unita'  al  Segretario  generale  del Consiglio dell'Unione europea.   2.  All'articolo  3  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n. 143, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:   a)  al  comma  4,  lettera  f),  dopo  le  parole:  "qualora siano attinenti  alla  criminalita' organizzata" sono inserite le seguenti: "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi";   b)  al  comma  10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi  investigativi  di  cui  al  comma  4,  lettera  f) forniscono all'Ufficio  italiano  dei  cambi  le  notizie  in  proprio  possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita'  di  altri  Stati;  al di fuori dei casi di cui al presente comma,  restano  applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121".  |  
|   |                                Art. 152.
  (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i                            non abbienti)
     1.  Alla  legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:   a)  all'articolo  6,  comma  1, primo periodo, prima delle parole: "verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito  il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e";   b)  all'articolo  6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato al pubblico ministero e";   c)  all'articolo  6,  comma  4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso  e'  notificato"  sono  inserite  le  seguenti:  "al pubblico ministero e";   d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della   cancelleria,"   sono   inserite  le  seguenti:  "al  pubblico ministero,";   e)  all'articolo  7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza e' accolta"  sono  inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,";   f)  all'articolo  10,  comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con  decreto  motivato"  sono  inserite  le  seguenti: ", sentito il pubblico ministero,";   g)  all'articolo  10,  comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e";   h)  all'articolo  10,  comma  3, dopo le parole: "non possono piu' essere  richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e"; ,   i)  all'articolo  18,  comma  1,  le  parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno".   2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli  organi  preposti  a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono   chiedere   preventivamente   al   questore,  alla  Direzione investigativa  antimafia  (DIA)  e alla Direzione nazionale antimafia (DNA)  le  informazioni  necessarie  e utili sui soggetti richiedenti relative  alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose.   3.  Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono   indagini   sulle   effettive   condizioni  patrimoniali  e disponibilita' economiche dei soggetti richiedenti o gia' beneficiari anche  ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.  Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze,  che  annualmente  ne  informa  il Parlamento, una relazione trimestrale  sullo  stato  e  sui  risultati  degli  atti  di propria competenza  in  merito  alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio. 
                                         Note all'art. 152:              -  Si  riporta il testo degli artt. 6, 7, 10 e 18 della          legge  30 luglio  1990,  n.  217, recante: "Istituzione del          patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non  abbienti",          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182,          cosi' come modificati dal presente articolo:              "Art.  6  (Procedura  per  l'ammissione al patrocinio a          spese  dello  Stato).  -  1.  Nei dieci giorni successivi a          quello  in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista          dall'art.   2,   ovvero  immediatamente  se  la  stessa  e'          presentata   in   udienza,   il   giudice   procedente   o,          nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il giudice innanzi          al  quale  pende  il procedimento o il giudice competente a          conoscere  del  merito  ovvero  il giudice che ha emesso il          provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o          dinanzi  a  detta  Corte  pende uno dei procedimenti di cui          all'art.   1,  comma  2,  sentito  il  pubblico  ministero,          esaminati  gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,          e   verificata   l'ammissibilita'   dell'istanza,   ammette          l'interessato  al  patrocinio  a spese dello Stato se, alla          stregua  dell'autocertificazione  prevista dalla lettera b)          del comma 1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni di reddito          cui   l'ammissione   al   beneficio   e'   subordinata.  Il          provvedimento    con   il   quale   il   giudice   dichiara          inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione          al  patrocinio  a  spese  dello  Stato, e' dato con decreto          motivato  che  viene  notificato  al  pubblico  ministero e          depositato  nella  cancelleria del giudice con facolta' per          l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del          deposito  e'  dato avviso all'interessato. Nei procedimenti          penali,  del decreto pronunciato in udienza e' data lettura          ed  esso  e'  inserito  nel  processo  verbale.  La lettura          sostituisce   l'avviso  di  deposito  se  l'interessato  e'          presente all'udienza.              2.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'ultimo periodo del          comma  1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato          di  arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito          in  un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto          e'  eseguita  a norma dell'art. 156 del codice di procedura          penale.              3.  Copia  dell'istanza  dell'interessato e del decreto          previsto   dal  comma  1  nonche'  le  dichiarazioni  e  la          documentazione  allegate  sono trasmesse, a mezzo posta e a          cura  della  cancelleria  del  giudice  procedente o, nelle          ipotesi  di cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al          quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a          conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito          della  cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del          predetto  giudice.  L'intendente  di  finanza  verifica  la          esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed          allegazioni   previste   dall'art.  5,  dell'ammontare  del          reddito     attestato    dall'interessato,    nonche'    la          compatibilita'   dei   dati   indicati  con  le  risultanze          dell'anagrafe  tributaria  e puo' altresi' disporre che sia          effettuata  a  cura  della  Guardia  di finanza la verifica          della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti          indicati  nell'art. 3. Se risulta che il beneficio e' stato          erroneamente  concesso,  l'intendente di finanza richiede i          provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 10.              4.  Entro  venti  giorni  da  quello in cui ha ricevuto          l'avviso  di  deposito  di  cui al comma 1 ovvero copia del          decreto  nei  casi  di  cui  al comma 2, l'interessato puo'          proporre   ricorso   davanti  al  tribunale  o  alla  corte          d'appello  ai  quali appartiene il giudice che ha emesso il          decreto  di  rigetto  dell'istanza. Avverso i provvedimenti          emessi  dal  giudice  per le indagini preliminari presso la          pretura  o  dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale          nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato al          pubblico ministero e all'intendente di finanza che e' parte          nel  relativo  procedimento.  Il  giudice  provvede a norma          dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.              5.  L'ordinanza  che  decide  sul ricorso e' notificata          entro  dieci  giorni, a cura della cancelleria, al pubblico          ministero, all'interessato e all'intendente di finanza, che          nei  venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la          notifica   possono  proporre  ricorso  per  cassazione  per          violazione  di  legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione          del provvedimento.".              "Art.  7  (Indagini  preliminari). - 1. L'ammissione al          patrocinio  a  spese  dello Stato puo' essere chiesta anche          nella   fase   delle  indagini  preliminari.  In  tal  caso          l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini          preliminari  competente per il fatto per cui si procede. Il          giudice,  sentito  il  pubblico  ministero ed esaminati gli          atti  e  i documenti da quest'ultimo prodotti, se l'istanza          e'  accolta,  provvede  alla  liquidazione  del compenso ai          sensi  dell'art.  12 anche nel caso che l'azione penale non          venga   esercitata.      2.  Il  giudice  per  le  indagini          preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di          cui agli articoli 4, comma 4,10 e 12.".              Art. 10 (Modifica o revoca del decreto di ammissione al          patrocinio  a  spese  dello  Stato).  -  1.  Se nei termini          previsti  dai  commi  1,  lettera  c),  4  e  5 dell'art. 5          l'interessato   non  provvede  a  comunicare  le  eventuali          variazioni   dei  limiti  di  reddito  o  a  presentare  la          prescritta   documentazione  ovvero  se,  a  seguito  della          comunicazione   prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1          dell'artico  5,  le condizioni di reddito risultano variate          in  misura  tale  da escludere l'ammissione al patrocinio a          spese   dello   Stato,  il  giudice,  sentito  il  pubblico          ministero,  con  decreto  motivato  revoca  o  modifica  il          provvedimento  di  ammissione  al  patrocinio a spese dello          Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al          momento  della  scadenza  dei  termini  suddetti  ovvero al          momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede          la  Corte  di  cassazione,  il  giudice  che  ha  emesso il          provvedimento   impugnato.   Copia   del  provvedimento  e'          comunicata  o trasmessa con le modalita' indicate nell'art.          6  ai  soggetti  ivi previsti. Si applicano le disposizioni          dei commi 4 e 5 dell'art. 6.     2. La revoca o la modifica          del   provvedimento  di  ammissione  puo'  altresi'  essere          disposta   in  ogni  momento,  su  richiesta  del  pubblico          ministero  e dell'intendente di finanza competente ai sensi          dell'art.  6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto          articolo  e  con  le modalita' ivi previste, quando risulti          provata  la  mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la          modificazione  delle  condizioni di reddito di cui all'art.          3.  Contro  l'ordinanza  che  decide  sulla  richiesta puo'          essere  proposto  ricorso  per  cassazione,  senza  effetto          sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6.              3.  La  revoca  o  la  modifica  di  cui al comma 2 non          possono  piu'  essere  richieste  dal  pubblico ministero e          dall'intendente   di  finanza  decorsi  cinque  anni  dalla          definizione  del procedimento per il quale l'interessato e'          stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.".              "Art. 18 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro di          grazia  e giustizia ogni anno, a decorrere dal secondo anno          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente          legge,   trasmette   al   Parlamento  una  relazione  sulla          applicazione  della  nuova normativa sul patrocinio a spese          dello  Stato  per i non abbienti, che consenta di valutarne          tutti  gli  effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva          modifica della legge.".
                           |  
|   |                                Art. 153.
              (Imprese editrici di quotidiani e periodici)
     1.  Gli  stanziamenti  relativi  ai contributi di cui alla legge 7 agosto  1990,  n.  250,  e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.   2.  La  normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto   1990,   n.   250,  e  successive  modificazioni  si  applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata,  risultino  essere  organi o giornali di forze politiche che abbiano  il  proprio  gruppo  parlamentare  in  una  delle  Camere  o rappresentanze   nel   Parlamento  europeo  o  siano  espressione  di minoranze  linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in  un  ramo  del  Parlamento  italiano  nell'anno di riferimento dei contributi.   3.  I  quotidiani  e  i  periodici  telematici organi di movimenti politici  di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i  tribunali.  Le  richieste  di  contributi,  ai  sensi del presente articolo,  per  tali  testate  non  sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e'   pari  al  60  per  cento  dei  costi  del  bilancio  d'esercizio dell'impresa  editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata.   4.  Entro  e  non  oltre il 1 dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani  o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n.  250,  e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative,  il  cui  oggetto  sociale sia costituito esclusivamente dalla   edizione  di  quotidiani  o  periodici  organi  di  movimenti politici.  A  tali  cooperative  sono  attribuiti i contributi di cui all'articolo  3,  comma  2,  della  legge  7  agosto  1990, n. 250, e successive modificazioni.   5.  Le  imprese  di  cui  al  comma  4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:   a)  aver  sottoposto  l'intero  bilancio  di esercizio al quale si riferiscono  i  contributi  alla  certificazione  di  una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;   b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad  almeno  il  25  per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero  almeno  al  40  per  cento  se  locali.  Ai fini del presente articolo,  si  intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione;   c)  adottare  una  norma  statutaria  che  introduca il divieto di distribuzione   degli   utili   nell'esercizio   di  riscossione  dei contributi e nei cinque successivi. 
                                         Note all'art. 153:              -  Il  titolo  della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il          seguente:  "Provvidenze  per  l'editoria  e  riapertura dei          termini,  a  favore  delle  imprese  radiofoniche,  per  la          dichiarazione  di  rinuncia  agli  utili di cui all'art. 9,          comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso          ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa".              -  Il  testo  dell'art.  3, comma 10, della sopracitata          legge  250/1990,  e'  il  seguente:      "10.  Fatta  salva          l'applicazione  a  regime  della  normativa  in  vigore  al          31 dicembre   1997  a  favore  delle  imprese  editrici  di          quotidiani  o  periodici  a quella data organi di movimenti          politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per          l'accesso  ai  contributi  previsti, nonche' a favore delle          imprese  editrici  di quotidiani e periodici pubblicati per          la  prima  volta  in  data successiva al 31 dicembre 1997 e          fino  al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti          ammessi   al   finanziamento   pubblico,  a  decorrere  dal          1 gennaio  1998  alle  imprese  editrici  di  quotidiani  o          periodici  che,  oltre  che  attraverso  esplicita menzione          riportata in testata, risultino essere organi o giornali di          forze  politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare          in  una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno          un  rappresentante  in  un  ramo  del  Parlamento italiano,          nell'anno  di  riferimento  dei contributi nei limiti delle          disponibilita'   dello   stanziamento   di   bilancio,   e'          corrisposto:                a) un  contributo  fisso  annuo di importo pari al 40          per  cento  della  media  dei  costi risultanti dai bilanci          degli  ultimi  due  esercizi,  inclusi  gli ammortamenti, e          comunque  non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per          i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;                b) un   contributo  variabile,  calcolato  secondo  i          parametri  previsti  dal comma 8, per i quotidiani, ridotto          ad   un   sesto,   un  dodicesimo  od  un  ventiquattresimo          rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o          mensili;   per   i   suddetti   periodici   viene  comunque          corrisposto  un  contributo  fisso  di lire 400 milioni nel          caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie".              -  Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n.          250/1990, e' il seguente:     "2. A decorrere dal 1 gennaio          1997,  i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle          imprese  indicate  nel  presente  periodo,  al comma 11 del          presente  articolo  sono  concessi alle imprese editrici di          giornali   quotidiani,   che  abbiano  acquisito  nell'anno          precedente  a  quello di riferimento dei contributi entrate          pubblicitarie  che  non  superino il 30 per cento dei costi          complessivi  dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno          medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite          come  cooperative  giornalistiche  ai  sensi  dell'art. 6 e          dell'art.   52   della  legge  5 agosto  1981,  n.  416,  e          successive  modificazioni,  o, se costituite in altra forma          societaria,  a  condizione  che la maggioranza del capitale          sociale  sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o          enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi          sono  corrisposti  anche  ai  giornali  quotidiani editi in          lingua  francese,  ladina,  slovena e tedesca nelle regioni          autonome    Valle    d'Aosta,   Friuli-Venezia   Giulia   e          Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi          e   diffusi  all'estero,  nonche'  ai  periodici  editi  da          cooperative  di  giornalisti,  ivi  comprese  quelle di cui          all'art.  52  della  citata legge n. 416 del 1981, anche se          costituite,   limitatamente   a   queste  ultime,  dopo  il          31 dicembre  1980.  Nel  caso  dei periodici si applicano i          limiti  e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10,          lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono          essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato          e  diffuso  con  la  stessa  periodicita' la testata per la          quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno          cinque   anni,   ridotti   a   tre   per   le   cooperative          giornalistiche editrici di quotidiani]".          Note  all'art. 154:     - Il testo dell'art. 22 della legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali), e' il seguente:              "Art.  22.  (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto          Poligrafico   e   zecca  dello  Stato).  -  1  All'Istituto          Poligrafico  e  zecca dello Stato e' concesso un contributo          ventennale  di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000,          quale   concorso  dello  Stato  a  fronte  degli  oneri  di          ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui          o  altre  operazioni  finanziarie  che l'Istituto stesso e'          autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria          ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a          condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di          ristrutturazione   organizzativa   e   finanziaria  e  tale          programma  sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione economica. Il programma,          comprensivo  del  piano  di ristrutturazione delle cartiere          delle  Marche  al fine del loro sviluppo e della tutela dei          posti  di  lavoro,  attraverso  il  reinserimento stabile e          competitivo  nel  mercato,  e'  predisposto  entro tre mesi          dalla  data di entrata in vigore della presente legge ed e'          trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi          alle   Camere  sullo  stato  di  attuazione  del  programma          medesimo.  Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000          e  2001,  mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi          anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio          triennale  1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale          di  base  di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".              -  Il  testo  dell'art.  22  della gia' citata legge n.          559/66,  a  seguito  delle modifiche apportate dal presente          articolo,  e'  il  seguente:      "Art.  22.  Il  fondo  di          dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto          Poligrafico dello Stato e' costituito:                1)  dagli  impianti  e  dagli  altri beni indicati al          primo  comma  dell'art.  2  della legge 6 dicembre 1928, n.          2744;                2)  dall'assegnazione  disposta dall'art. 2 del regio          decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380;                3)  dalla somministrazione prevista dall'art. 1 della          legge 16 aprile 1954, n. 108;                4)  dagli  immobili  indicati  dalla legge 11 gennaio          1963,  n.  98, e dal magazzino principale stampati di Stato          sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70;                5)  dal  fabbricato  e  dal terreno della ex Zecca di          Stato  siti  in  via  Principe  Umberto n. 4, Roma, con gli          annessi  impianti  e  dotazioni,  dal  compendio  tecnico e          artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo          della  Zecca,  inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e          tutti  gli  altri  oggetti  artistici  ivi  esistenti. Sono          esclusi  dal  patrimonio  dell'Istituto le monete od i beni          costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello          Stato.                5-bis)  (dal  contributo  previsto dall'art. 22 della          legge 17 maggio 1999, n. 144).              Gli   immobili   conferiti   o,   comunque,   pervenuti          all'Istituto  e destinati alla sua attivita' istituzionale,          possono  essere alienati o permutati purche' sia assicurata          la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili          di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato.              Le  plusvalenze eventualmente realizzate dallo Istituto          per  effetto delle alienazioni o permute poste in essere in          base  alle  disposizioni  del  precedente comma sono esenti          dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data          di entrata in vigore della presente legge.              L'eventuale maggiore  ricavo  delle  alienazioni  degli          anzidetti  immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati          al   secondo   comma  del  presente  articolo  deve  essere          accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo          e'  consentito  per  l'acquisto  di  altri  immobili  o  di          impianti   e   macchinari   da   destinare  alla  attivita'          istituzionale  dell'Istituto  e per l'integrazione di fondi          obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo          richiedano.              Il  regio  decreto-legge  6 febbraio  1934, n. 265, che          autorizza  il rimborso graduale allo Stato dell'importo del          patrimonio  conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato          e   le   quote   gia'  versate  in  applicazione  al  detto          decreto-legge  si  considerano  corrisposte  allo  Stato  a          titolo di utili di esercizio.              Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio          dello  Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma          dell'art.  4  della  legge  6 dicembre  1928,  n.  2744,  e          dell'art.  2  del  decreto legislativo del capo provvisorio          dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote          gia' versate, soppressi".
                           |  
|   |                                Art. 154.
  (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello                               Stato)
     1.  Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17  maggio  1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello  Stato, deve considerarsi  ad  incremento  del fondo di dotazione dell'Istituto di cui  all'articolo  22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma  dell'articolo  22  della  legge  13  luglio  1966,  n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:   "5-bis)  dal  contributo  previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144".  |  
|   |                                Art. 155.
            (Norme per la sostituzione della lira con l'euro)
     1.  Le  banconote  e  le  monete  metalliche  denominate  in  lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.   2.  Il  secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e' sostituito dal seguente:   "La cassa speciale:   a)   custodisce   le   monete   metalliche  fornite  dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;   b)  custodisce  i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;   c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;   d)  ritira  dalla  circolazione  le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato".   3.  Sono  prorogati  di  diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti  il  31  dicembre  2001,  anche  se  di  prescrizione  e  di decadenza,  cui  sia  soggetto  qualunque  adempimento,  pagamento od operazione,  da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche,  della  societa'  Poste  italiane  S.p.a.,  delle  imprese di investimento  degli  agenti di cambio, delle societa' di gestione del risparmio,  delle  societa'  di  investimento  a  capitale  variabile (SICAV), delle societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  e  degli  organismi  che  svolgono  i  servizi  e  le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  o  che sono disciplinati dalle disposizioni della  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa (CONSOB) e della  Banca  d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del  27  marzo  1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa  di  compensazione  e  garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della  legge  2  gennaio  1991,  n.  1, nonche' degli altri soggetti, abilitati  al  regolamento  di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema  di  pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica.   4.  I  crediti  della  Banca  d'Italia  e  i  crediti  dello Stato rispettivamente   derivanti  dalla  consegna  antecedentemente  al  1 gennaio  2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle  banche  e  ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili,  anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli  altri  soggetti  consegnatari  con  preferenza  su  ogni altro credito.  Il  privilegio  generale  e'  esercitato direttamente dalla Banca  d'Italia  anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione  di monete metalliche denominate in euro alle banche ed  agli  altri  soggetti  consegnatari avviene esclusivamente per il tramite  della  Tesoreria  centrale  e  delle  sezioni  di  tesoreria provinciale  dello  Stato,  ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della  legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia puo' ritenere, anche  nell'interesse  dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti  che  hanno  ricevuto  banconote e monete metalliche in euro antecedentemente  al 1 gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti. 
                                         Note all'art. 155:              -  Il  testo  dell'art.  11, secondo comma, della legge          20 aprile  1978,  n.  154 (Costituzione della sezione Zecca          nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico dello Stato), cosi'          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:              "Una   cassa   speciale,   dipendente  dalla  Direzione          generale  del  tesoro,  denominata  "Cassa  speciale per le          monete  ed  i biglietti a debito dello Stato , custodisce i          biglietti e le monete a debito dello Stato.              La cassa speciale:                a) custodisce    le    monete    metalliche   fornite          dall'Istituto   Poligrafico   e   Zecca   dello  Stato  per          l'immissione in circolazione;                b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale          sino a che non si provveda alla loro distruzione;                c) ritira  dalla  circolazione  le  monete metalliche          dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della          sezione zecca;                d) ritira  dalla  circolazione  le  monete metalliche          aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato.              La    cassa    speciale    e'   tenuta   alla   diretta          somministrazione  delle  monete  e  dei  biglietti a debito          dello Stato a tutte le tesorerie.              L'istituto  Poligrafico e Zecca dello Stato approntera'          locali  idonei  ed attrezzature per l'attivita' della cassa          speciale,   presso  la  quale  sara'  distaccato  personale          operaio  dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti          rapporti  saranno regolati mediante apposite convenzioni da          stipulare   tra   il  Ministero  del  tesoro  e  l'Istituto          Poligrafico  e Zecca dello Stato e da approvare con decreto          del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non e' dovuto          il  pagamento  dell'imposta  di  registro  e della tassa di          bollo sulle concessioni governative.              Con   decreto  del  Ministro  del  tesoro,  sentito  il          Consiglio   di   Stato,   saranno   emanate   nuove   norme          regolamentari  per  la  fabbricazione  e  la  emissione dei          biglietti  e  delle monete di Stato, nonche' per regolare i          rapporti   tra  il  tesoro  e  la  sezione  zecca  nascenti          dall'emissione  di monete a corso legale di speciale scelta          da cedere a privati, enti ed associazioni".              -  Il  testo  dell'art.  106  del  decreto  legislativo          1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo          unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia) e' il          seguente:              "Art.  106  (Elenco  generale).  -  1.  L'esercizio nei          confronti  del  pubblico  delle  attivita' di assunzione di          partecipazioni,   di  concessione  di  finanziamenti  sotto          qualsiasi  forma,  di prestazione di servizi di pagamento e          di  intermediazione  in  cambi  e' riservato a intermediari          finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.              2.  Gli  intermediari  finanziari  indicati nel comma l          possono   svolgere  esclusivamente  attivita'  finanziarie,          fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.              3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere          delle seguenti condizioni:                a) forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa' in          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'          limitata o di societa' cooperativa;                b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;                c) capitale  sociale  versato  non inferiore a cinque          volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle          societa' per azioni;                d) possesso  da  parte dei partecipanti al capitale e          degli  esponenti  aziendali  dei  requisiti  previsti dagli          articoli 108 e 109.              4.  Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e          l'UIC:                a) specifica  il  contenuto  delle attivita' indicate          nel   comma   1,   nonche'  in  quali  circostanze  ricorra          l'esercizio  nei  confronti  del  pubblico.  Il  credito al          consumo  si considera comunque esercitato nei confronti del          pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;                b) per   gli  intermediari  finanziari  che  svolgono          determinati  tipi  di  attivita',  puo', in deroga a quanto          previsto  dal  comma  3,  vincolare  la  scelta della forma          giuridica,   consentire   l'assunzione   di   altre   forme          giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.              5.  L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco          e  da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e          alla Consob.              6.  Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per          l'iscrizione   nell'elenco,   l'UIC   puo'   chiedere  agli          intermediari  finanziari dati, notizie, atti e documenti e,          se  necessario,  puo'  effettuare  verifiche presso la sede          degli  intermediari  stessi, anche con la collaborazione di          altre autorita'.              7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,          direzione  e  controllo  presso gli intermediari finanziari          comunicano   all'UIC,   con   le   modalita'  dallo  stesso          stabilite,  le  cariche  analoghe  ricoperte  presso  altre          societa' ed enti di qualsiasi natura".              -  Il  testo  degli  articoli 69,  70  e 80 del decreto          legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo unico delle          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.          52), e' il seguente:              "Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni          su  strumenti  finanziari  non  derivati).  -  1.  La Banca          d'Italia,   d'intesa   con   la   Consob,   disciplina   il          funzionamento   del   servizio   di   compensazione   e  di          liquidazione,  nonche' del servizio di liquidazione su base          lorda,   delle   operazioni   aventi  a  oggetto  strumenti          finanziari  non  derivati,  inclusi le modalita' di tempo e          gli   adempimenti   preliminari   e   complementari.   Tale          disciplina  puo' prevedere che il servizio di compensazione          e  di  liquidazione  e  il servizio di liquidazione su base          lorda,  esclusa la fase di regolamento finale del contante,          siano  gestiti  da  una  societa'  autorizzata  dalla Banca          d'Italia,  d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei          titoli  nominativi,  anche  diversi  da quelli azionari, la          girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art.          15,  commi l e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n.          239.              2.  La  Banca  d'Italia,  d'intesa  con la Consob, puo'          disciplinare  l'istituzione  e  il funzionamento di sistemi          finalizzati  a garantire il buon fine della compensazione e          della  liquidazione  delle operazioni indicate nel comma 1,          anche  emanando  disposizioni concernenti la costituzione e          l'amministrazione   di  fondi  di  garanzia  alimentati  da          versamenti effettuati dai partecipanti.              3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica          l'art. 68, comma 2.".              "Art.  70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su          strumenti  finanziari  derivati).  -  1. La Banca d'Italia,          d'intesa  con la Consob, puo' disciplinare il funzionamento          di  sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni          aventi  a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo          l'obbligo   dei   partecipanti  al  sistema  di  effettuare          versamenti  di  margini  di  garanzia.  Detti  margini  non          possono  essere  distratti  dalla destinazione prevista ne'          essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte          dei creditori del singolo partecipante.              2.  Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel          comma  1  assumono  in proprio le posizioni contrattuali da          regolare.".              "Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti          finanziari).  -  1.  L'attivita'  di gestione accentrata di          strumenti   finanziari   ha  carattere  di  impresa  ed  e'          esercitata  nella forma di societa' per azioni, anche senza          fine di lucro.              2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto          esclusivo   la   prestazione   del   servizio  di  gestione          accentrata  di  strumenti  finanziari,  ivi compresi quelli          dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.          10  della  legge  17 dicembre  1997,  n.  433. Esse possono          svolgere attivita' connesse e strumentali.              3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina          con  regolamento  il  capitale  minimo  della societa' e le          attivita' connesse e strumentali.              4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica,  sentite  la Banca d'Italia e la          Consob,   determina   con   regolamento   i   requisiti  di          onorabilita'  e  professionalita' dei soggetti che svolgono          funzioni  di  amministrazione,  direzione e controllo nella          societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.              5.  Il  regolamento  previsto dal comma 4 stabilisce le          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica          e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite          la  Consob  e  la  Banca d'Italia, determina i requisiti di          onorabilita'  dei partecipanti al capitale, individuando la          soglia partecipativa a tal fine rilevante.              7.   Gli  acquisti  e  le  cessioni  di  partecipazioni          rilevanti  ai  sensi del comma 6, effettuati direttamente o          indirettamente,   anche   per   il   tramite   di  societa'          controllate,   di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta          persona,  devono  essere  comunicati entro ventiquattro ore          dal  soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e          alla  societa'  di  gestione unitamente alla documentazione          attestante  il  possesso  da  parte  degli  acquirenti  dei          requisiti determinati ai sensi del comma 6.              8.  In  assenza  dei  requisiti  o  in  mancanza  della          comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto          inerente  alle  azioni  eccedenti  la soglia determinata ai          sensi  del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si          applica l'art. 14, commi 5 e 6.              9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza          la   societa'   all'esercizio  dell'attivita'  di  gestione          accentrata  di  strumenti  finanziari  quando  sussistono i          requisiti  previsti  dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di          gestione  accentrata  sia  conforme al regolamento previsto          dall'art. 81, comma 1.              10.  Alle  societa' di gestione accentrata si applicano          le  disposizioni  della  parte  IV,  titolo  III,  capo Il,          sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.".              -   La   legge   2 gennaio   1991,   n.  1  (Disciplina          dell'attivita'  di intermediazione mobiliare e disposizioni          sull'organizzazione   dei   mercati  mobiliari),  e'  stata          abrogata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.              -  Il  testo  dell'art.  11,  terzo  comma, della legge          20 aprile  1978,  n.  154 (Costituzione della sezione Zecca          nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello Stato) e' il          seguente:              "3.   La   cassa   speciale   e'  tenuta  alla  diretta          somministrazione  delle  monete  e  dei  biglietti a debito          dello Stato a tutte le tesorerie.".
                           |  
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  (Razionalizzazione  e  accelerazione delle procedure di' liquidazione                   delle societa' del gruppo EFIM)
     1.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta amministrativa:  Alucasa  Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa,  Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in   corso,   alla   societa'   Alumix  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal  patrimonio  della  societa'  Alumix  Spa  in liquidazione coatta amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente legge  e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix Spa.   2.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta amministrativa:  Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa,  Efimdata  Spa,  Etnea  Vini  Spa,  Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica  Veneta  Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa,  Reggiane  OMI  Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono  trasferiti,  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,  con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in  corso,  alla  societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa.  I  compendi  cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal  patrimonio  della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa,  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente  legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa',  il  cui patrimonio e' trasferito, sono chiuse alla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge.  Gli  organi  di  tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi   della  liquidazione  coatta  amministrativa  della  societa' Efimpianti  Spa.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica   nomina  due  commissari  liquidatori  in aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti Spa.   3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni  sono  trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente  ed  a  cura  della  societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta  amministrativa,  che, nella veste di societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo giorno  dalla  data  di  entrata m vigore della presente legge, senza farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della  disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai  commissari  liquidatori  confermati  o  di nuova nomina affinche' assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime societa'.   Alla  gestione  delle  disponibilita'  finanziarie  della societa'  Alumix  Spa  in  liquidazione coatta amministrativa e della societa'  Efimpianti  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa si applica   l'articolo  5,  comma  7,  secondo  e  terzo  periodo,  del decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto   infruttifero   intestato   ad  EFIM  in  liquidazione  coatta amministrativa  il  conto  aperto  presso la Tesoreria centrale dello Stato  intestato,,  rispettivamente,  alla  societa'  Alumix  Spa  in liquidazione  coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.   4.  I  patrimoni  delle  seguenti  societa' in liquidazione coatta amministrativa:  Breda  Energia  Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine  Meridionali  Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda  Finanziaria  Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa,  Safim  Leasing  Spa,  sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi  compresi  i  rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa. I patrimoni trasferiti alla   societa'   Nuova  Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta amministrativa,  ad  ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Nuova   Breda  Fucine  Spa  in  liquidazione  coatta  amministrativa, esistente  alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo  scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche.  Le  liquidazioni  coatte  amministrative  delle predette societa'  sono  chiuse  alla data di entrata in vigore della presente legge.   Gli   organi  di  tali  liquidazioni  coatte  amministrative presentano  il  loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa  della societa' Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti,  promosse  da  e  contro  le  societa' i cui patrimoni sono trasferiti  ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed  a  cura  della  societa'  Nuova  Breda Fucine Spa in liquidazione coatta  amministrativa  che,  nella veste di societa' subentrante nei patrimoni  trasferiti,  deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei  giudizi  nella  udienza  immediatamente successiva al trentesimo giorno  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, senza farsi  luogo  alla  interruzione  dei  procedimenti.  Il  commissario liquidatore  dell'EFIM,  nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,  come  sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  1994,  n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai  commissari  liquidatoti  confermati  o  di nuova nomina affinche' assumano  tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura  e  definizione  dei  giudizi  pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei  danni,  gia'  promossi  nei  confronti  di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle  predette  societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa'  in  liquidazione,  nonche'  nei confronti delle societa' di revisione  incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che  comunque  abbiano  avuto  rapporti  patrimoniali con le medesime societa'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  nomina  due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella societa' Nuova Breda Fucine Spa.   5.  Alle  societa'  F.E.B.  Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta   amministrativa   si   applica  il  comma  4,  ad  esclusione dell'ultimo  periodo,  qualora  non abbiano presentato, entro un anno dalla  data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato  di  cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.   6.  Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  non si applicano all'impianto previsto dal decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.   7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo  sono  effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da  qualunque  imposta,  diretta  o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.   8.  In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre  1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM  e  delle  societa'  elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle  amministrazioni  dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
                                         Note all'art. 156:                -  Il  testo  dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge          19 dicembre    1992,   n.   487   (Soppressione   dell'Ente          partecipazioni  e  finanziamento industria manifatturiera -          Efim), e' il seguente:              "3.  Il commissario liquidatore provvede all'attuazione          del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di          cui  all'art.  3,  comma  2, ed alla liquidazione dell'ente          soppresso  entro  due  anni  dalla  data  dell'approvazione          ministeriale  di  cui  al  comma  1.  Decorso tale periodo,          l'ente  soppresso  e  le societa' che a tale data risultino          ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla          procedura   di   liquidazione  coatta  amministrativa,  con          decreto   del  Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle          societa'  individuate  con  decreto  del Ministro medesimo,          alle  quali  continuano  ad  applicarsi le disposizioni del          presente  decreto,  e  successive  modificazioni, fino alla          data   del  31 gennaio  1996,  intendendosi  sostituito  il          commissario  della  liquidazione  coatta  amministrativa al          commissario    liquidatore    dell'Efim.   Il   commissario          liquidatore  puo' chiedere prima della scadenza del termine          biennale  che vengano poste in liquidazione coatta, a norma          del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o          piu'  societa'  controllate  di cui all'art. 2, comma 1. Il          provvedimento   di   liquidazione   coatta   amministrativa          preclude   la   dichiarazione   di   fallimento.   Per   le          liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'Efim, i          poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194          e  seguenti  del  citato  regio  decreto sono attribuiti al          commissario liquidatore dell'Efim ovvero al commissario che          sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente,          i  quali  riferiscono  al  Ministro  del  tesoro  in merito          all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate          societa'.  Nel  caso  di  liquidazione  coatta  dell'Efim i          poteri  di  vigilanza  sono  esercitati  dal  Ministro  del          tesoro".              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  7,  del gia' citato          decreto-legge n. 487/1992, e' il seguente:              "7.  Gli  importi  delle  anticipazioni  concesse dalla          Cassa  depositi  e  prestiti al commissario liquidatore, ad          esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti          nei  confronti  dell'ente  soppresso,  devono  affluire  in          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la          Tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  all'Efim  in          liquidazione.  Allo  stesso  conto  corrente  devono essere          versate  tutte  le  disponibilita'  di  spettanza dell'ente          soppresso  e  del commissario liquidatore depositate presso          il  sistema  bancario.  Con decreto del Ministro del tesoro          puo'  essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'          depositate  presso  il sistema bancario per le piu' urgenti          ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".              -  Il  titolo  del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,          recita:   "Disciplina   del   fallimento,   del  concordato          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della          liquidazione coatta amministrativa".              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo          16 marzo  1999,  n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE          recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia          elettrica), e' il seguente:              "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in          vigore del presente decreto.              2.  L'obbligo  di  cui  al  comma  1  si  applica  alle          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e          delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al          comma  1  e' inizialmente stabilita nel due per cento della          suddetta energia eccedente i 100 GWh.              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi          agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di          specifici  criteri  definiti  dall'autorita'  per l'energia          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia          elettrica consumata.              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro          dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione          di  quanto  disposto  dai  commi  1,  2  e  3,  nonche' gli          incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni          successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse          al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle          emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento          agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di          Kyoto.              6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie          di  fonti rinnovabili, con deliberazione del Cipe, adottata          su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,    sentita   la   conferenza   unificata,          istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,          n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi          pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni          e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare          all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,          anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento          delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,          attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle          fonti rinnovabili".              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio          1994  reca:  "Attuazione  del  piano di disinquinamento del          territorio del Sulcis-Iglesiente".              -  Il  testo  dell'art.  5,  comma  1,  del gia' citato          decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e' il seguente:              "1.  Fino  all'entrata  in  esercizio degli impianti di          gassificazione,  ma  al  massimo  fino  a  quattro anni dal          rilascio  delle  autorizzazioni  alla  costruzione  di tali          impianti,  il  concessionario  potra'  cedere  all'Enel  il          carbone  prodotto, nella misura massima impiegabile da Enel          nella    centrale    convenzionale   Sulcis,   secondo   le          prescrizioni di cui ai commi successivi".
                           |  
|   |                                Art. 157.
                       (Fondi speciali e tabelle)
     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis  della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio  2001-2003,  restano  determinati,  per  ciascuno degli anni 2001,  2002  e  2003,  nelle  misure  indicate  nelle  tabelle A e B, allegate  alla  presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato  alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.   2.  Le  dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio  2001  e  triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.   3.  Ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge  25  giugno  1999.  n.  208,  gli  stanziamenti di spesa per il rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno dell'economia  classificati  fra  le  spese in conto capitale restano determinati,  per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge.   4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto  1978,  n.  468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.   5.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.   6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da  leggi  a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma  5,  le  amministrazioni  e  gli enti pubblici possono assumere impegni  nell'anno  2001,  a  carico  di  esercizi  futuri nei limiti massimi   di   impegnabilita'   indicati  per  ciascuna  disposizione legislativa  in  apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 
                                         Note all'art. 157:              - Il testo dell'art. 11-bis della legge n. 468 del 1978          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello          Stato in materia di bilancio), e' il seguente:              "Art.   11-bis   (Fondi   speciali).   -  1.  La  legge          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.              2.  Gli  importi  previsti  nei fondi di cui al comma l          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo          per  nuove  o maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate  e          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e          correlativamente  assegnati  in  aumento alle datazioni dei          fondi di cui al comma 1.              3.  Gli accantonamenti di segno negativo possono essere          previsti  solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di          legge siano stati presentati alle Camere.              4.  Le  quote dei fondi di cui al presente articolo non          possono  essere  utilizzate  per  destinazioni  diverse  da          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza          economico-finanziaria.              5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se          non  corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un          ramo  del  Parlamento,  di  quelli  di  parte  capitale non          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),          dell'art. 11".              - Il titolo della legge n. 362 del 1988 e' il seguente:          "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello          Stato".              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera f), della          legge   n.  468  del  1978  (Riforma  di  alcune  norme  di          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),          e' il seguente:              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare;                a) - e) (omissis);                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati          tra le spese in conto capitale".              - Il titolo della legge n. 208 del 1999 e' il seguente:          "Disposizioni in materia finanziaria e contabile".              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera e), della          legge   n.  468  del  1978  (Riforma  di  alcune  norme  di          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)          e' il seguente:              "3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:                a) - d) (omissis);                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa".
                           |  
|   |                                Art. 158.
              (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  secondo  il prospetto allegato.   2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.   3.  La  presente  legge  entra  il  vigore  il  1 gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
                                LAVORI PREPARATORI
               Camera dei deputati (atto n. 7328/bis):
               Risultante  dello  stralcio degli articoli da 1 a 16, da          18 a 33, da 35 a 44, da 47 a 49, da 51 a 53, da 55 a 56, da          58  a  60,  da 62 a 71, da 73 a 76 dell'atto Camera n. 7328          deliberato nella seduta del 5 ottobre 2000.
               Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica (Visco) il 5 ottobre 2000.
               Assegnato   alla  Va  commissione  (Bilancio),  in  sede          referente,  il 5 ottobre 2000 con pareri delle commissioni,          I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e          parlamentare per le questioni regionali.
               Esaminato dalla Va commissione il 16 - 17 - 18 - 19 - 23          - 24 - 25 - 26 e 27 ottobre 2000.
               Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 2000 (atto n.          7328/bis-A relatore on. CHERCHI).
               Esaminato  in  aula il 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 -          14 - 15 e 16 novembre 2000 e approvato il 17 novembre 2000.
               Senato della Repubblica (atto n. 4885):
               Assegnato   alla  5a  commissione  (Bilancio),  in  sede          referente, il 22 novembre 2000 con pareri delle commissioni          1a,  2a,  3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della          giunta   per   gli   affari   delle   Comunita'  europee  e          parlamentare per le questioni regionali.
               Esaminato dalla 5a commissione in sede referente il 23 -          28 - 29 e 30 novembre 2000; il 4 - 5 - 6 e 7 dicembre 2000.
               Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 2000 (atto n.          4885-A relatore sen. Ferrante).
               Esaminato  in  aula l'11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -          18 e 19 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20          dicembre 2000.
               Camera dei deputati (atto n. 7328/bis-B):
               Assegnato   alla   V  commissione  (Bilancio),  in  sede          referente, il 21 dicembre 2000 con parere delle commissioni          I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e          parlamentare per le questioni regionali.
               Esaminato dalla V commissione il 21 dicembre 2000.
               Esaminato  in aula il 21 dicembre 2000 e approvato il 22          dicembre 2000.
            AVVERTENZA:
            In  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie          generale   -   del  29  gennaio  2001  si  procedera'  alla          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14          marzo 1986, n. 217. 
                                         Nota all'art. 158:              -  Il  testo  dell'art.  11, comma 5, della gia' citata          legge n. 468/1978, e' il seguente:              "5.  In  attuazione  dell'art.  81, quarto comma, della          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,          nuove  o maggiori  spese  correnti,  riduzioni di entrata e          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di          autorizzazioni di spesa corrente".
                           |  
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  Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria 6.2.1.16 - cap. 7802)            -     40.000      -        2016
  Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24,6 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4       -     10.000      -        2016 cap. 9432)                       -       -       10.000     2017
  Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 cap. 7401)                       -     39.000       -       2016
  Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici                 -      29.000      -        2016 2.2.1.4 - cap. 7156)             -        -       50.000     2017
  Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:
  - ART. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6            -      35.000      -        2016 cap. 7068                        -        -       49.000     2017
  Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione         -      40.000      -        2016 2.2.1.3 - cap. 7033)             -        -       40.000     2017
  Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca     -      40.000      -        2016 2.2.1.2 - cap. 7109/p)           -        -       45.000     2017
  Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 cap. 7185)                    15.000      -         -        2015
  Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis: Realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti. e navigazione        -       7.500      -        2016 8.2.1.2 - cap. 7476)             -        -        7.500     2017
  Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica         -     150.000      -        2016 20.2.1.2 - cap. 9332)            -        -      150.000     2017
  Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:
  - Art. 2, comma 6 Trasporti e navigazione 2.2.1.5 - cap. 7056)                       -      30.000      -        2016
  - ART. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione 2.2.1.5. - cap. 7056)                       -        -       30.000     2017
  Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2               -      80.000      -        2016 cap. 8034)                       -        -       25.000     2017
  Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca- Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551)                     1.000      -         -        2015
  Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)            -      60.000      -        2016
  Legge n. 413 del 1998:
  - ART. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4            -      35.000      -        2016 cap. 7265)                       -        -       40.000     2017
  - ART. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 cap. 7331)                       -       5.000      -        2016
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19             -      20.000      -        2016 cap. 8730)                       -        -       25.000     2017
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302)            -      94.000      -        2016
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250)            -      45.000      -        2016
  Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1       -      19.000      -        2016 - cap. 7282)                     -        -       25.000     2017
  Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664)            -      10.000      -        2016
  Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'industria cantieristica (Trasporti e navigazione         -      12.500      -        2016 4.2.1.2 - cap. 7205)             -        -       22.500     2017
  Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026)         3.000      -         -        2015
  Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.57 - cap. 7723)                       -      34.000      -        2016                             ----------------------------- Totale Limiti Di Impegno      19.000   835.000   519.000 Autorizzati                             ----------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA       19.000   854.000 1.373.000                             ============================= -------------------------------------------------------------------                           PROSPETTO DI COPERTURA                          (Articolo 158, comma 1)
                    COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE                     PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA             (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
  ===================================================================                                     2001        2002        2003 ===================================================================                                    (importi in miliardi di lire)
  1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti:
  Articolato                         19.988       21.149     22.445 Rinnovi contrattuali e altro        4.280        4.122      4.250 Pensioni (compreso adeguamento ISTAT)                  3.761        3.938      4.042 Politiche sociali                     851          888        566 Riduzione oneri sociali e altri sgravi                        2.692        3.280      3.347 Fondo sanitario nazionale           5.040        3.934      4.434 Crediti di imposta                  2.011        3.688      4.466 Altri interventi                    1.353        1.300      1.341
  Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate                               0           39         21
  Tabella "C"                         1.065          618        532
  Minori entrate correnti:
  Articolato                         21.312       25.434     27.921 Riduzione carico fiscale famiglie                           12.765       22.206     22.022 Sviluppo equilibrato                3.941        2.425      4.899 Energia                             3.151          573        848 Ordinamento comunitario             1.115           93         10 Disposizioni in materia di IVA e altre imposte                   340          138        143                                  ------------------------------- Totale oneri da coprire            42.365       47.240     50.919
  2) MEZZI DI COPERTURA
  Nuove o maggiori entrate:
  Articolato                          2.877        3.731      4.069 Entrate diverse                     1.788        1.395      2.013 Effetti indotti                     1.089        2.336      2.056 Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000                        2.940        3.480      3.253 Soppressione riduzione accisa olioi lubrificanti                      0          640        640
  Riduzione spese correnti:
  Articolato                          7.304        3.820      4.105 Personale                               0          120        360 Effetti indotti                     2.831        2.760      2.845 Limite compensazioni                3.600            0          0 Fondo sanitario nazionale              48          116         26 Altre riduzioni                       825          825        875
  Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate                             480            0          0
  Tabella "E"                           100            0          0
  Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente    28.664       35.569     38.852                                  -------------------------------       Totale mezzi di copertura   42.365       47.240     50.919                                  ------------------------------- Margine                             4.723        8.810     30.156                                  ===============================           ----> Vedere Tabella a pag. 178 del S.O. <----  |  
|   |                                TABELLA A
                    INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE                 NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE ===================================================================           MINISTERI                 2001        2002       2003 ===================================================================                                      (milioni di lire)
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica            256.847    606.922   1.449.321
  Di cui:
     regolazione debitoria     2001:       100.000     2002:       130.000     2003:       713.333                                   -------------------------------- Ministero delle finanze               -        126.867     130.867                                   -------------------------------- Ministero della giustizia            52.100    231.046     264.046                                   -------------------------------- Ministero degli affari esteri       157.968    381.682     261.700                                   -------------------------------- Ministero della pubblica istruzione                          117.000     58.500      61.500                                   -------------------------------- Ministero dell'interno               94.091    194.611     189.611                                   -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione                         392.270    362.270      42.270
  Di cui:
     regolazione debitoria     2001:       350.000     2002:       320.000                                   -------------------------------- Ministero della difesa                4.000      4.000       4.000                                   --------------------------------
  Ministero delle politiche agricole e forestali                620.000       -           -
  Di cui:
      regolazione debitoria     2001:       620.000                                   -------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza sociale                   19.770      4.840      13.340                                   -------------------------------- Ministero della sanità            7.068.740  6.087.840   3.033.840
  Di cui:
      regolazione debitoria     2001:       7.000.000     2002:       6.000.000     2003:       3.000.000
  Ministero per i beni e le attività culturali                   53.180     51.000      50.400                                   -------------------------------- Munstero dell'ambiente              104.626     83.626      50.652                                   -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica                             500        500         500                                   --------------------------------              TOTALE TABELLA A... 8.941.092  8.193.704   5.552.247 -------------------------------------------------------------------  |  
|   |                               TABELLA B
                 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE               NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE ===================================================================           MINISTERI                 2001        2002       2003 ===================================================================                                      (milioni di lire)
  Ministero del tesoro, del bilancio e della progrmmazione economica                           978.362    657.362     491.362
  Di cui:
      limiti di impegno a favore di    soggetti non statali     2001:          -     2002:        1.000     2003:        1.000                                   -------------------------------- Ministero della giustizia            40.000     40.000      40.000                                   -------------------------------- Ministero degli affari esteri         3.000      5.000       5.000                                   -------------------------------- Ministero dell'interno               32.500     32.000      32.000                                   -------------------------------- Ministero dei lavori pubblici       243.200    307.200     291.200
  Di cui:
      limiti di impegno a favore    di soggetti non statali     2001:       118.000     2002:       121.000     2003:       120.000                                   -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione                    38.000     140.500    159.000                                   --------------------------------
  Ministero delle comunicazioni       126.800     260.800     86.000
  Di cui:
      limiti di impegno, a favore    di soggetti non statali     2001:       6.000     2002:       6.000     2003:       6.000                                   -------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali                150.000     203.000    105.000                                   -------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato     12.000      15.000     55.000                                   -------------------------------- Ministero del commercio con l'estero                         30.000      30.000     30.000                                   -------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali                   97.000      99.000     42.000
  Di cui:
     limiti dì impegno a favore   di soggetti non statali     2001:       2.000     2002:       2.000     2003:       2.000
  Ministero dell'ambiente             116.000      71.000    101.000
  Di cui:
      limiti di impegno a favore    di soggetti non statali:     2001:          -     2002:       1.000     2003:       1.000                                   -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica    10.500     123.500    123.500                                   --------------------------------               TOTALE TABELLA B...1.877.362   1.984.362  1.561.062                                   ================================ -------------------------------------------------------------------  |  
|   |                                TABELLA C
         STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI       DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA                        ALLA LEGGE FINANZIARIA
  N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
                                                            TABELLA C =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003 ===================================================================                                      (milioni di lire)
       MINISTERO DEL TESORO,     DEL BILANCIO E DELLA   PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)                           36.612     37.344      38.090
  Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)                           29.627     30.516      30.516
  Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)      60.000     50.000      50.000
  Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)                          190.000    190.000     190.000
  Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
  - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)                  -           -           -
  Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)                           86.542     86.542      86.542
  Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1980):
  - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)                        245.000    245.000     245.000
  - ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)                        250.000    250.000      50.000
  Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)                85.000       -           -
  Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
  - ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)                                     10.000     10.000      10.000 Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:
  - ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)
  Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)       575        575         575
  Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930)                     -          -           -
  Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto e del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
  - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)                        300.000    300.000     300.000
  ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)                        165.000    180.000     180.000
  Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
  - ART 4. Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 2501)                           26.000     26.000      26.000
  Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
  - ART 4. Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)                          449.000    449.000     449.000
  Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
  - ART 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503)                           25.000     30.000      30.000
  Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:
  - ART 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)      5.000      5.000       5.000
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121)             13         13          13
  Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)               22.000     22.000      22.000
  Legge n.94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
  - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430)                           24.000     24.000      24.000
  Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)           50.000     50.000      50.000
  Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
  - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate RAP, ecc. (Regolazione debitoria) (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)                        9.811.000       -           -
  Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:
  - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)                           10.000     10.000      10.000
  Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
  - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718)                   235.000    240.000     250.000
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)                   3.700      3.700       3.700
  Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)          360.000    360.000     360.000
  Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422)                           30.000     30.000      30.000
  Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710)                          715.994    668.994     592.994
  Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
  - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p)            285.040    285.540     285.540                                 ----------------------------------                                 13.510.102  3.629.224   3.363.970                                 ==================================      MINISTERO DELLE FINANZE
  Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
  - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051)                        5.128.465  5.043.465   5.038.465
  - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia del demanio - cap. 7052)                412.894    412.894     412.894
  - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia del territorio - cap. 7053)             801.693    801.693     801.693
  - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7054)                 990.735    990.735     990.735                                  --------------------------------                                  7.333.787  7.248.787   7.243.787                                  ================================      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
  - ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio- sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)              20.000     20.000      20.000
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)          16         16          16
  Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)                              300        300         300                                     -----------------------------                                     20.316     20.316      20.316                                     =============================
      MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)                            6.000      6.000       6.000
  Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione del l'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)       3.500      3.500       3.500
  Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)           1.900       1.900      1.900
  Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)             550         550        550
  Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)                   760.500    700.000     700.000
  Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internaziona- listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162)                     4.055      4.055       4.055
  Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061,4063)         5.500      5.500       5.500
  Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744)          3.200      3.200       3.200
  Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)            500        500         500
  Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432)          6.000      6.000       6.000
  Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)          10.000     10.000      10.000                                    ------------------------------                                    801.700    741.205     741.205                                    ==============================
      MINISTERO DELLA PUBBLICA          ISTRUZIONE
  Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)         750        750         750
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800)         17.870     17.870      17.870
  Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)                          500.000    500.000     500.000                                   -------------------------------                                    518.620    518.620     518.620                                   ===============================
        MINISTERO DELL'INTERNO
  Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)           50.000     50.000      50.000
  Legge n. 968 del 1969 e decreto- legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)                           42.000     40.000      40.000
  Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
  - ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)            6.800      6.800       6.800
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)            280        280         280                                     -----------------------------                                     99.080     97.080      97.080                                     =============================
     MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
  Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
  - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade cap. 8061/p)                      1.500.000  1.000.000   1.000.000
  ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 80611p)                      1.057.000  1.067.000   1.067.000
  Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)                          650.000    650.000     650.000                                  --------------------------------                                  3.207.000  2.717.000   2.717.000                                  ================================
     MINISTERO DEI TRASPORTI    E DELLA NAVIGAZIONE
  Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)           10.000     10.000      10.000
  Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
  - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)                            3.200      3.200       3.200
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841)            942        942         942
  Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 1405/p)                98.417     98.417      98.417                                    ------------------------------                                    112.559    112.559     112.559                                    ==============================
       MINISTERO DELLA DIFESA
  Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
  - ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)                           91.500     91.500      91.500.
  - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)                           32.500     32.500      32.500
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)         14.000     14.000      14.000                                    ------------------------------                                    138.000    138.000     138.000                                    ==============================
     MINISTERO DELLE POLITICHE      AGRICOLE E FORESTALI
  Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
  - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca capp. 3053, 3055, 3060)              30.368     30.368      26.857
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661)      13.000     13.000      13.000                                     -----------------------------                                     43.368     43.368      39.857                                     =============================
     MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL   COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
  - ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato cap. 2850)                           60.000     65.000      65.000
  Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo cap. 3930)                           65.000     65.000      65.000
  Legge n. 282 del 1991, decreto- legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap 7210/p)            450.000    450.000     450.000
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860)          5.024      5.024       5.024                                    ------------------------------                                    580.024    585.024     585.024                                    ==============================
       MINISTERO DEL LAVORO  E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 80, comma 4: Formazione professionale (8.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2820)                            5.000      5.000       5.000                                      ----------------------------                                      5.000      5.000       5.000                                      ============================        MINISTERO DEL   COMMERCIO CON L'ESTERO
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130)         55.000     55.000      55.000
  Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
  - ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)                 205.000    205.000     205.000
  - ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 Istituto commercio estero cap. 2101)                          150.000    150.000     150.000                                    ------------------------------                                    410.000    410.000     410.000                                    ==============================
       MINISTERO DELLA SANITA'
  Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630)            250        250         250
  Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
  - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)            439.750    444.750     444.750
  Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto, superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p)                        200.000    200.000     200.000
  Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000)   150.000    150.000     150.000
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)      14.500     14.500      14.500
  Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642)               7.000      6.000       6.000                                    ------------------------------                                    811.500    815.500     815.500                                    ==============================
       MINISTERO PER I BENI   E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento cap. 1601)                            6.000      6.000       6.000
  Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento capp. 2111, 2112)                    10.000     10.000      10.000
  Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303/p, 4304, 4305, 4306, 4307; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215, 8217)   1.000.000  1.010.000   1.010.000
  Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)                            2.000      2.000       2.000
  Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 Enti ed attività culturali cap. 1804)                            6.500      6.500       6.500
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)         39.064     39.064      39.604
  Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)               20.000     20.000      20.000                                  --------------------------------                                  1.083.564  1.093.564   1.094.104                                  ================================
      MINISTERO DELL'AMBIENTE
  Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare capp. 3955, 3957/p)                 105.000    105.000     100.000
  Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 Funzionamento capp. 1879, 1880/p)                   1.250      1.250       1.250
  Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240)                          107.450    104.450     104.450
  Legge n. 549 del 1995. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)        121.000    123.000     123.000                                   -------------------------------                                    334.700    333.700     328.700                                   ===============================   MINISTERO DELL'UNIVERSITA'  E DELLA RICERCA SCIENTIFICA         E TECNOLOGICA
  Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica cap. 7370)                            6.000      6.000       6.000
  Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 Altri interventi per le università statali - cap. 1271)                 15.000     15.000      15.000
  Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università cap. 1256/p)                        245.000    245.000     245.000
  Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali cap. 1262)                          210.000    210.000     210.000
  Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527)            250.000    250.000     250.000
  Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
  - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali cap. 1263/p)                     11.924.000 11.974.000  12.024.000
  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 1265)                           85.000     85.000      85.000
  Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351)          2.455.500  3.105.500   3.100.500                                 ---------------------------------                                 15.190.500 15.890.500  15.935.500                                 =================================                Totale Generale  44.198.820 34.399.447  34.166.222  |  
|   |                                 TABELLA D
        RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI, INTERVENTI DI SOSTEGNO     DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
  N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore d'intervento - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
                                                            Tabella D =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003 ===================================================================                                      (milioni di lire)
  MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Settore n. 27) (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 8140)                          10.000        -            -
  Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
  - Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)   40.000        -         150.000
  Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
  - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)                17.000       22.000      26.000
  Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590)                           -             -      2.000.000
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)              -             -         225.000
  Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620)                       2.800.000    3.000.000   7.000.000
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);
  - Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Settore n. 3) (3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161)                           5.000        5.000       5.000
  Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 Difesa del suolo - cap. 8561)          -            -       750.000
  Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)      20.000       20.000      90.000
  Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
  - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)   1.215.000      740.000     500.000
  Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)         30.000       30.000      30.000
  Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  - Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)                         167.000       51.000     190.000
  Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)        60.000       45.000      90.000
  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato cap. 7350)                       1.000.000    2.500.000   3.500.000
  Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
  - Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)       200.000       80.000      90.000
  Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
  - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590)                       3.960.000    7.960.000   7.960.000
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 Edilizia sanitaria cap. 8541)                         176.000    1.787.000   1.772.000
  Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
  - Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditoria- lità giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466)                          80.000      360.000     360.000                                  ---------------------------------                                 9.780.000   16.600.000  24.738.000
        MINISTERO DELL'INTERNO
  Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
  - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)                250.000       90.000     205.000
  Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
  - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore. n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)                190.000         -           -
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo:
  - Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)                200.000         -           -                                  ---------------------------------                                   640.000       90.000     205.000
      MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI
  Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878)                           6.000         -           -
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481)            80.000      360.000     360.000
  Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
  - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)                       -          890.000   2.880.000
  Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale cap. 8872)                           1.800         -           -                                   --------------------------------                                    87.800    1.250.000   3.240.000
      MINISTERO DEI TRASPORTI     E DELLA NAVIGAZIONE
  Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)             25.000       15.000      20.000                                   --------------------------------                                    25.000       15.000      20.000
     MINISTERO DELLE POLITICHE     AGRICOLE E FORESTALI
  Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 Cassa proprietà contadina cap. 7171)                          10.000       10.000      10.000
  Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
  - Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)                -            -         10.000
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
  - Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)                -            -         10.000
  Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
  - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)                        30.000       10.000      30.000
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)   50.000         -            -                                   --------------------------------                                    90.000       20.000      60.000
        MINISTERO DELL'INDUSTRIA,  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
  - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)          24.000        9.000      10.000
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800)                         700.000      800.000     950.000                                  ---------------------------------                                   724.000      809.000     960.000
        MINISTERO DEL LAVORO   E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)                         733.500          -          -                                  ---------------------------------                                   733.500          -          -
      MINISTERO DELLA SANITA'
  Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
  - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica cap. 7601)                         100.000          -          -                                  ---------------------------------                                   100.000          -          -
      MINISTERO PER I BENI E    LE ATTIVITA CULTURALI
  Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri:
  - Art. 1, comma 1: Fondo per i teatri (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)       3.000          -          -                                    -------------------------------                                     3.000          -          -
      MINISTERO DELL'AMBIENTE
  Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
  - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001).            200.000      500.000     500.000
  Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
  - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)               -         250.000     250.000
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)            130.000      200.000     250.000                                  ---------------------------------                                   330.000      950.000   1.000.000
  MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
  - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365)                            -          50.000     200.000
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)             -             -        585.000
  Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
  - Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 Ricerca scientifica - cap. 7349)    25.000        -            -
  Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
  Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica cap. 7350)                          90.000       55.000      55.000                                -----------------------------------                                   115.000      105.000     840.000
                TOTALE GENERALE   12.924.800   19.542.500  31.113.000                                ===================================  |  
|   |                               TABELLA E
             VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE           VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI             LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
   N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
                                                            TABELLA E =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO            2001        2002       2003 ===================================================================                                      (milioni di lire)
  Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università e ricerca - 2.2.1.2 cap. 7109/p)                     -  60.000         -           -
  Legge n. 335 del 1995: art. 1, comma 38 - Pensionamenti anticipati (Lavoro - 4.1.2.5 cap. 1872)                       - 100.000         -           -
  Legge n. 194 del 1998: art. 1, comma 4 - Ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo (Tesoro - 3.2.1.45 cap. 7647)                       - 300.000    - 300.000   - 200.000                                 ----------------------------------                                 - 460.000    - 300.000   - 200.000  |  
|   |                                 TABELLA F
               IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE       ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
  N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
  1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
  2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
  3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;
  Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.
  Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella "D" (Rifinanziamento).
                      INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
   1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamità naturali 4. - Interventi nelle aree depresse 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed      aree limitrofe - Interventi per Venezia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle      Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande      comunicazione 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Università (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi
  N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5,      14, 18, 20, 26.
                                                            TABELLA F
            IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE          AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
  =================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI    2001   2002   2003  2004 e  Anno  Limite PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI                     succes. Term. impeg. PER SETTORI DI INTERVENTO ===================================================================                                   (milioni di lire)
  2. Interventi a favore delle imprese industriali.
  Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla coopera- zione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
  - ART. 17, comma 2: Promozione delle cooperative e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)              15.000      -       -       -      -
  Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accresci- mento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto- legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7802)      45.000   89.000   89.000    -      -    3
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - ART. 3, comma 4; Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)              98.500      -       -       -      -
  Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
  - Art. 6, comma 7: Interventi di razionaliz- zazione, ristrutturazione: e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)              15.000      -       -       -      -
  Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
  - ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)             100.000  100.000     -       -      -    3
  - ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnolo- gica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p)    60.000   60.000     -       -      -    3
  - ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7804)                 5.000    5.000     -       -      -    3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli interventi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)             700.000  800.000  950.000    -      -    3
  Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:
  - ART. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p)    35.000   35.000   35.000    -      -    3
  - ART. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7803)                 5.000     5.000     5.000   -     -    3                       --------------------------------------------                       1.078.500 1.094.000 1.079.000                       ============================================
  3. Interventi per calamità naturaii.
  Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli- Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8504)   2.500    2.500     -       -      -    3
  legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 Calamità naturali e danni bellici cap. 8571)                 2.000    4.000     -       -      -    3
  Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9337)                30.000   30.000     -       -      -    3
  Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)      10.000   10.000     -       -      -    3
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
  - ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161)                10.000   15.000   15.000    -      -    3
  Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 Calamità naturali e danni bellici cap. 9190)               100.000  122.800  127.200    -     2003  3
   Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
  - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)    900.000  500.000  400.000    -      -    3
  Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
  - ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500)   300.000  350.000  350.000  520.000  2004 3
  Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9336)                 -        5.000    5.000    -      -    3
  Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto- legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
  - ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici cap. 7484; 6.2.1.9 Calamità naturali e danni bellici cap. 8602)                 7.000   19.990     -       -      -    3
  Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
  - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332)               120.000  120.000  120.000 1.820.000  2019 3
  - ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia- Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332)                35.000   35.000   35.000   490.000  2017 3
  Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
  ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 Difesa del suolo cap. 9001)               200.000  500.000  500.000    -      -     3
  ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocaliz- zazione delle attività produttive (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332)                 4.000    4.000    4.000    16.000  2007 3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostru- zione zone terremotate Basilicata e Campania (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302)      15.000   15.000   15.000    -      -     3
  Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
  - ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332)                47.000   47.000   47.000   752.000  2019 3
  - ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici momumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332)                 3.000    3.000    3.000    49.000  2019 3
  - ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9332) 33.000    33.000    33.000   528.000  2019 3                       ---------------------------------------------                     1.818.500 1.816.290 1.654.200 4.175.000                       =============================================
  4. Interventi nelle aree depresse.
  Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
  - ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365/p)             200.000  250.000  200.000    -      -     3
  Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto- legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590)   1.821.192 3.500.000 2.000.000   -      -     3
  Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanzia- mento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'inter- vento straordinario nel Mezzogiorno:
  - ART. 1, comma 3: Interventi di agevola- zione alle attività produttive (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p)          1.509.600 1.100.000 1.000.000   -      -     3
  - ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 8.2.1.16. - Fondo per la montagna cap. 9260)              50.000    -         -         -      -
  Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590)              69.142    -         -         -      -
  (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e siste- mazione del suolo cap. 7574; 5.2.1.1 Edilizia abitativa cap. 8011; 5.2.1.3 Ente nazionale per le strade - cap. 8065)  85.771    -         -         -      -
  (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale cap. 7046; 2.2.1.6 Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)   440.092   -         -         -      -
  (Politiche agricole 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331)               82.408   -         -         -      -
  (Ambiente: 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p)            205.310   -         -         -      -
  (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115) 71.840   -         -         -      -
  Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):
  (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione cap. 7380; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 8.1.2.2 Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13- Accordi di programma - cap. 9230, 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9278)                   997.432 1.500.000     -       -      -     3
  (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistema- zione del suolo cap. 7574; 6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 7.2.1.5 Aree depresse cap. 9435)              135.645      -        -       -      -     3
  (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in conces- sione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.3 Edilizia di servizio cap. 7251; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263)   240.889      -        -       -      -
  (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale cap. 7716; 4.2.1.3 Patrimonio culturale statale - cap. 7773)     70.713     -         -       -      -
  (Ambiente: 4.2.1.1 Piani disinquinamento cap. 7614/p; 9.2.1.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p)             68.792     -         -       -      -
  Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230)  1.169.735     -         -       -      -
  (Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520)   131.816     -         -       -      -
  (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali cap. 7257; 4.2.1.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574, 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8287;6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 6.2.1.17 Patrimonio culturale statale - cap. 8951)    204.267     -         -       -      -
  (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263)   336.621     -         -       -      -
  (Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331)              170.592     -         -       -      -
  (Ambiente: 9.2.1.2 Previenzione inquina- mento fluviale e marittimo cap. 8644/p)            381.022     -         -       -      -
  Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle areee depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprendito- riale nelle aree depresse:
  - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:
  (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466. 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8590; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 7.2.1.20 Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2. 1.11 - Aree depresse - cap. 9105; 8.2.1.13 - Aree di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276, 9277, 9278)       6.223.960 10.624.274 14.960.000   -   -    3
  (Finanze: 2.1.2.7 - Devoluzione di proventi - cap. 1642)     150.000     -          -        -   -
  (Pubblica istruzione: 1.1.2.4 - Aree depresse cap. 1390)                200.000     -          -        -   -
  (Lavori pubblici: 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7365; 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013, 9018; 7.2.1.8 Intese istituzionali di progamma cap. 9447)                599.416    413.260    500.000   -   -    3
  (Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 Intese istituzionali di programma capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.11 Intese istituzionali di programma cap. 7355)                133.032     49.992       -      -   -    3
  (Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)     64.105     26.901       -      -   -    3
  (Industria: 5.2.1.8 Centri di sviluppo dell'imprenditorialità cap. 7520; 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800)      792.000  1.707.000       -      -   -    3
  (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670)                100.000      -           -      -   -
  (Commercio estero: 5.2.1.4 - Aree depresse cap. 7460)                 25.000      -           -      -   -
  (Beni culturali: 2.1.1.0 - Funzionamento cap. 1320; 3.2.1.9 Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 Intese istituzionali di programma capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060)     62.740     17.540       -      -   -    3
  (Ambiente: 3.2.1.1 Parchi nazionali e aree protette cap. 7448, 9.2.1.3 Intese istituzionali di programma capp. 8681, 8682)          88.813     34.484       -      -   -    3
  Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 Ricerca applicata cap. 7365/p)            1.055.935    286.549       -      -   -    3
  - ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica, 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8591)                 73.100      -           -                       --------------------------------------------                       18.010.980 19.510.000  18.660.000                       ============================================
  6. Interventi a favore della regione Friuli- Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
  Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - cap. 7156)       50.000    100.000    100.000   -    -   3
  Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
  - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Triese (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.2 Interventi nel territorio di Trieste - capp. 7121, 7122, 7123; 7.2.1.9 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610; 7.2.1.23 - Fondo federalismo amministra- tivo - cap. 8755/p; 16.1.1.1 - Commissariati di Governo - cap. 5684)    38.550     39.000     26.000   -    -   3
  (Sanità: 2.1.2.6 Interventi diversi cap. 1625)                    450       -          -      -    -   3
  - ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse cap. 7350)                 30.000     10.000     10.000   -    -   3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanzia- mento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586)                      10.000     10.000     10.000   -    -   3
  (Lavori pubblici: 2.2.1.4 Interventi per Venezia capp. 7152, 7154)          20.000     20.000     20.000   -    -   3
  Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:
  - ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 8660)                  4.000      4.000      4.000   -   2003 3                          ------------------------------------------                          153.000    183.000    170.000                          ==========================================
  7. Provvidenze per l'editoria.
  Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza- zione della finanza pubblica:
  - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551)       5.000     5.000     5.000  10.000 2005 3                           -----------------------------------------                            5.000     5.000     5.000  10.000                           =========================================
  8. Edilizia residenziale e agevolata.
  Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251)    150.000   171.900    100.000    -    -   3
  Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
  - ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)      90.000   100.000      -        -    -   3                         -------------------------------------------                          240.000   271.900    100.000    -    -                         ===========================================
  9. Mediocredito centrale SIMEST Spa.
  Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
  - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7660)                150.000   150.000      -        -    -   3
  Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
  - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)                 40.000   133.400    150.000    -    -   3
  Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
  - ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)    50.000    44.600       -       -    -   3
  Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
  - ART, 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)                 50.000    34.600       -       -    -   3
  Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
  - ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7658)                 70.000   70.000   70.000  546.000  2004 3
  Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
  - ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)    75.000   75.000   75.000   300.000  2007 3
  - ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657)                 50.000   50.000   50.000   550.000  2006 3                          -------------------------------------------                          485.000  557.600  345.000 1.396.000                          ===========================================
  10. Artigiancassa.
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
  - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 Artigiancassa cap. 7401)                 50.000   69.750      -      -      -    3
  Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401)                 50.000   29.750      -      -      -    3
  Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
  - ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401)                  -        -          -    375.000  2007 3                          ------------------------------------------                          100.000   99.500      -    375.000                          ==========================================
  11. Interventi nel settore dei trasporti. Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:
  - Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporto e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068)                 37.000   77.000   77.000     -      -   3
  - ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7070)          9.000   19.000   19.000     -      -   3
  Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:
  - ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammorta- mento dei mutui contratti dalle feffovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7033)               35.500   81.000   81.000     -      -   3
  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionaliz- zazione della finanza pubblica:
  - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.11.22 -Ferrovie dello Stato - cap. 7350)        7.200.000 7.200.000 11.200.000 10.273.000 2005 3
  Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6. Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185)             87.695    87.695    87.695      -      -   3
  Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
  - ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completa- mento della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia, e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporto e naviga- zione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098)            3.500     3.500     3.500   17.500   2008  3
  Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
  - ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)   195.000  195.000   195.000 1.560.000  2011  3
  - ART. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)   67.000   129.000   129.000     -        -    3
  - ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)    1.000    1.000    1.000    9.000     2012   3
  - ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069) 50.000   50.000   50.000  270.000     2009   3
  - ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona- Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094)           5.000      5.000     -        -         -     3
  Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:
  - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato -cap. 7095)                 110.000   110.000   110.000   444.000  2007  3
  - ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096)    250.000   250.000   250.000  1.000.000  2007  1
  Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)           40.000    25.000    20.000      -       -   3
  Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
  - ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265)  45.000    86.000    86.000       -      -   3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6-Trasporto rapido di massa - cap. 7068)            100.000   100.000   100.000      -       -   3                    ------------------------------------------------                    8.235.695 8.419.195 12.409.195 13.573.500                    ================================================
  12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
  Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)    10.000      -         -         -         -
  Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)             10.000      -         -         -        -
  Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
  - ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)            10.000     -          -         -         -                      ---------------------------------------------                        30.000                      =============================================
  13. Interventi nel settore della ricerca.
  Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
  - ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111)                8.000       -       -      -      -
  - ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. - 7349/p)                50.000    25.000     -      -      -      3
  Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
  - ART. 5. comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica-cap. 7350)   90.000    55.000    55.000  -      -      3
  Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
  - ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)             10.000    10.000      -     -      -      3                        --------------------------------------------                        158.000    90.000    55.000  -                        ============================================
  15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - ART. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.54 - Aeroporti - cap. 7705)   30.000    30.000    30.000   -      -     3                         -------------------------------------------                         30.000    30.000    30.000   -                         ===========================================
  16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
  Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
  - ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblci: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade-cap. 8061)   2.747.000  1.286.000  2.880.000    -     -  3
  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali-cap. 8031)       20.000   20.000   20.000  260.000  2016  3
  - ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032)     20.000   20.000   20.000  260.000  2016  3
  - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8067)              15.000   30.000   30.000     -       -   3
  - ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli- Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.17 - Opere stradali - cap. 7281)              30.000   30.000   30.000     -       -   3
  Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupa- zione (Lavori pubblici: 5.2.1.2-Opere stradali - cap. 8033)              75.000   75.000  75.000  1.175.000  2017 3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)              20.000   20.000   20.000     -       -   3
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066)       10.000     10.000    10.000    -     -   3
  - Art. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7125)  25.000     65.000    65.000    -     -   3                       ---------------------------------------------                       2.962.000  1.556.000 3.150.000 1.695.000                       =============================================
  17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria-cap.8481)     95.000   375.000   360.000    -     -    3                          ------------------------------------------                          95.000   375.000   360.000    -                          ==========================================
  19. Difesa del suolo e tutela ambientale.
  Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
  - ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)              10.000   10.000   10.000      -     -    3
  Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:
  - ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339)              50.000   60.000       -       -      -    3
  Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)               530.000  550.000  1.150.000    -      -   3
  Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)    110.000   95.000    190.100    -      -   3
  Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
  - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)     -     250.000    250.000    -      -   3
  - ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7802; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254; 12.2.1.3 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 9202, 9203, 9204)   55.000   55.000      -        -      -   3
  - ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'rea portuale di Genova (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale-cap. 7081)        -      4.000    4.000      -      -   3
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 130.000   200.000   250.000     -      -   3                        --------------------------------------------                        885.000 1.224.000 1.854.000                        ============================================ 21. Interventi in agricoltura.
  Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3. Cassa proprietà contadina - cap. 7171)    30.000   30.000   10.000     -       -   3
  Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
  - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)             200.000  200.000       -       -      -   3
  - ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)   280.000  280.000       -       -      -   3
  Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
  - ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)              10.000   10.000       -       -      -   3
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)   150.000  100.000      -        -      -   3
  Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
  - ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185)             101.100  101.100     -        -       -   3
  - ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185)             170.000  170.000  160.000     -       -   3                         -------------------------------------------                         941.100  891.100  170.000     -                         ===========================================
  22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
  - ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)    12.000   12.000   10.000      -      -   3                          ------------------------------------------                          12.000   12.000   10.000      -                          ==========================================
   23. Università (compresa edilizia)
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p)             540.000  300.000  885.000      -       -   3
  Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7114/p, 7119/p)     60.000   60.000   60.000      -       -   3
  Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:
  - ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (limite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie-cap. 8551)     6.000     -        -         -       -                         ------------------------------------------                         606.000  360.000  945.000      -                         ========================================== 24. Impiantistica sportiva.
  Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:
  - ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261)     20.000    -         -         -        -                          ----------------------------------------                          20.000    -         -         -                          ========================================
  25. Sistemazione aree urbane.
  Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878)               6.000     -         -        -
  Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)             170.000   170.000   190.000    -     -    3                         -------------------------------------------                         176.000   170.000   190.000    -                         ===========================================
  27. Interventi diversi.
  Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto -legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)              50.000   40.000       -       -      -   3
  Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
  - ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)       26.000   26.000       -       -      -   3
  Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573)    8.800    8.800       -       -      -   3
  (Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)              10.000   10.000       -       -      -   3
  Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
  - ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)   150.000  150.000  425.000     -       -   3
  Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)             5.700.000 7.000.000 7.000.000   -       -   3
  Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
  - ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibibili - cap. 9131)              25.000    25.000     -        -       -  3
  Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e program- mazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)    130.000    130.000     -        -       -  3
  Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
  - ART. 1. comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002)               61.132   38.089   30.000     -        -   3
  Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazione dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché  per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.1.2. - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401)             150.000  150.000  150.000     -        -   3
  Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)              55.000   55.000   30.000     -       -   3
  Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
  - ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)             150.000  100.000      -        -      -   3
  Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
  - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)               380.000  220.000  205.000     -       -   3
  Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
  - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)             733.500      -       -        -       -
  - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)    317.000  201.000  190.000     -       -   3
  Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici-cap. 8600)
  Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimeriti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)      225.000  225.000     -        -       -   3
  Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:
  - ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466)                10.000   10.000    -         -       -   3
  Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)              300.000  300.000     -         -       -   3
  Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Lavon pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872)              1.800     -        -         -       -
  Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
  - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)      190.000    -         -         -       -
  Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione-cap. 8720)   100.000  150.000     -        -       -   3
  Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246)              3.000      -         -       -       -
  Legge n. 9 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
  - ART. 53: comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331)          1.000.000      -         -       -       -
  Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
  - ART. 6: comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101)     200.000   80.000   90.000      -       -   3
  - ART. 8: comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)    100.000   100.000     -         -       -
  Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
  - ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647)     300.000   300.000   200.000    -       -    3
  Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:
  - ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.15 - Edilizia scolastica - cap. 7262)            40.000    40.000    40.000    -        -   3
  Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121)            30.000    30.000    30.000 450.000   2018  1
  Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
  - ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)    200.000      -         -        -       -
  - ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)         1.585.000 3.112.000 4.057.000 1.000.000   -   3
  - ART. 50: comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti- cap. 7177/p)  26.000    26.000    26.000     -       -   3
  - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)           700.000   600.000       -       -       -   3
  Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
  - ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)              30.000    30.000       -       -       -   3
  - ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)           200.000      -          -       -       -
  Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)              23.000    23.000   23.000   19.500   2004  3
  Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupa- zione e della norma- tiva che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
  - ART. 4, comma 5 - Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271)            40.000      -         -         -      -
  - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)      80.000   80.000   80.000  1.280.000  2019  3
  - ART, 28: Metanizzazione comuni montani centro nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381)            10.000   10.000   10.000    60.000   2009  3
  - ART. 34, comma 2: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713)            10.000   10.000   10.000      -       -   3
  Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri: ART. 1, comma 1: Fondo per i teatri (Beni culturali: 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)               3.000     -         -         -        -
  Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
  - ART. 27. comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno-cap. 7466)  80.000   360.000   360.000     -       -   3
  Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali:
  - ART. 1, comma 1, lettera b): Restauro beni statali (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7779)     5.000      -         -        -       -
  - ART. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature biblioteche (Beni culturali: 3.2.1.2 - Patrimonio librario statale - cap. 7405)    15.000      -         -        -       -
  Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 7026)            6.000      6.000     6.000     -       -   3
  Decreto-legge n. 238 del 2000, convertito, con modificazioni, alla legge n. 304 del 2000: Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine trasnazionale (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi-cap. 7027)    5.000      5.000     5.000     -       -   3                   -------------------------------------------------                   13.464.232 13.650.889 12.967.000  2.809.500                   =================================================       TOTALE ...  49.506.007 50.315.474 54.153.395 24.034.000
  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000
                                 CIAMPI                       Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri                       Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e                              della programmazione economica
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
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