Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388 |
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonche' degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l'anno finanziario 2001. 2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di lire 11.429 miliardi per l'anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell'approvazione degli atti di cui all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli obiettivi pluriennali relativi all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa risoluzione parlamentare, nonche' dalla presente legge. Le eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli, 11 e 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.". "Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). - Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilita' per il pagamento dei titoli trasportati.". - La legge 25 giugno 1999, n. 208, recante: "Disposizioni in materia finanziaria e contabile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151.
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| Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso; b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata"; c) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;"; 2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e' sostituita dalla seguente: "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;"; 3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento a decorrere dall'anno 2001"; 4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003"; 5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003"; d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000"; e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000"; 2) nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione" sono inserite le seguenti: "redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000"; 3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno"; 4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente: "2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000; c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000; d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000"; 5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000"; f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri: 1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno"; 2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi antecedenti o successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o successivo"; 3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale"; 4) al quarto periodo, le parole: "il contribuente dimora abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente"; 5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto"; 6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote"; g) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue"; h) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione: 1) al comma 1, lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000"; 2) al comma 1, lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000"; 3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni; i) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento". 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: ",e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici"; b) al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001". 3. All'articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "nel periodo d'imposta, 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta 2000 e 2001 ". 4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro novanta giorni dall'inizio dei lavori. 5. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. 6. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato. 7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati. 8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1), 3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12, 13, 13-bis, 13-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito; c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile; d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti; e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari; e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178; g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana; l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti; l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. 2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse. 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata.". "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a lire 20.000.000 .......... 18 per cento; b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .......... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003; c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 .......... 32 per cento a decorrere dall'anno 2001; d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 .......... 39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003; e) oltre lire 135.000.000 .......... 45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.". "Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; 2) lire 961.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000; 3) lire 889.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000; 4) lire 817.552, se il reddito complessivo e' superiore a lire 100.000.000; b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. L'importo di lire 516.000 per l'anno 2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire 552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002, quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. 2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b). 3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.". "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi: a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000; c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000; d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000; e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000; g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000; h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000; i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000; p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000; q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000; r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000; s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000; t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000; u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000; v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000; z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000; aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione, redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000 e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, cosi' determinata: a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; f) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. 2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000; c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000; d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000; c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000; d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000; e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000; f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000; g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000; h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000; i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000; l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000; m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000; n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.". "Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati; b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i sui familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse; e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente superiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori dicui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa' sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale. 1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. 2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di L. 12.000.000. 3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.". "Art. 13-ter (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) L. 960.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000; b) L. 480.000, se il reddito complessivo supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000. 1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) L. 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni; b) L. 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni.". "Art. 48-bis (Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art. 48 salvo quanto di seguito specificato: a) (lettera soppressa); a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento; b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'art. 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi; c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 non si applicano le disposizioni del predetto art. 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli; d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1, dell'art. 41, se determinabili; d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'art. 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non si applicano le disposizioni del richiamato art. 48. Le stesse assumono al netto dei redditi gia' assoggettati ad imposta, se determinabili.". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento di banche o della societa' Poste italiane S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere da 1997, se dovuta. 4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 36 per cento. 7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. 8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b). 9. I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: 40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento. 41. E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento della prima rata medesima. 42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni . 10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione stessa. 11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e' inserito il seguente: 127-duadecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; .". - Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 13 (Ristrutturazione dei fabbricati rurali). - 1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attivita' agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 2000 e 2001. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera d), della presente legge.". - Il decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante: "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60. - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante: "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 17 (Disposizioni finali). - 1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi. 2. (Comma abrogato). 3. (Comma abrogato). 4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla detta data. 6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 e' soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si e' verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti. 7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1 gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine: a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e' assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione; b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile; c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b). 8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica la disposizione dell'art. 22, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 6 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: (Omissis) ; b) all'art. 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: 26,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 25,5 per cento ; c) all'art. 12: 1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: L. 336.000 sono sostituite dalle seguenti: L. 408.000 per l'anno 2000, L. 516.000 per l'anno 2001 e L. 552.000 a decorrere dal 1 gennaio 2002 ; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ; il suddetto importo e' aumentato di L. 240.000 per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni ; d) all'art. 13: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: L. 1.680.000 , L. 1.600.000 , L. 1.500.000 , L. 1.350.000 , L. 1.250.000 e "L. 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: L. 1.750.000 , L. 1.650.000 , L. 1.550.000 , L. 1.400.000 , L. 1.300.000 e L. 1.200.000 ; 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: (Omissis) ; 3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi: (Omissis) ; 4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: L. 700.000 , L. 600.000 , L. 500.000 , L. 400.000 e L. 300.000 , rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: L. 750.000 , L. 650.000 , L. 550.000 , L. 450.000 e L. 350.000 ; e) all'art. 13-bis, comma 1, lettera e), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti (Omissis) ; f) all'art. 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: 1 milione di lire sono sostituite dalle seguenti: 3 milioni di lire ; g) all'art. 13-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: (Omissis) ; h) dopo l'art. 13-bis e' inserito il seguente: (Omissis) ; i) nell'art. 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: (Omissis) . 2. All'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: L. 270.000 sono sostituite dalle seguenti: L. 500.000 . 3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1 gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999. 7. Nell'art. 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: di cui all'art. 34, comma 4-quater sono sostituite dalle seguenti: di cui all'art. 10, comma 3-bis . 8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal 98 al 92 per cento. 9. (Comma abrogato). 10. (Comma abrogato). 11. (Comma abrogato). 12. Il comma 5 dell'art. 1, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente: (Omissis) . 13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a L. 15.000.000. 14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 15. All'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: un importo pari al 41 per cento sono sostituite dalle seguenti: una quota ; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: (Omissis) ; c) al comma 3, le parole: e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 sono sostituite dalle seguenti: e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: (Omissis) . 16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. 17. All'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e al 1 gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento"; b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento". 18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999. 19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti. 20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Al comma 10-bis dell'art. 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "(Omissis)". 22. All'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose"; b) dopo la lettera d-bis e' inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici". 22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. 22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalita' in vigore per le stesse. 22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1989, n. 51 e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, della legge 27 aprile 1989, n. 154, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1989, n. 99: "2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante: "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1992, n. 221 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1992, n. 272, supplemento ordinario: "1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli art. 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (lettera abrogata); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. 2-bis. (Comma abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante: "Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000 e convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000: "Art. 1 (Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni). - 1. Nell'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), le parole: "fino a L. 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino a L. 20.000.000"; b) nella lettera b), le parole: "oltre L. 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "oltre L. 20.000.000". 2. Nell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti: "a) L. 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera L. 12.000.000; b) L. 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 12.000.000 ma non a L. 12.300.000; e) L. 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 12.300.000 ma non a L. 12.600.000; d) L. 1.900.000 se l'ammontare complessivo del redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 12.600.000 ma non a L. 15.000.000; e) L. 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.300.000; f) L. 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000 ma non a L. 15.600.000; g) L. 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000 ma non a L. 15.900.000; h) L. 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000 ma non a L. 16.000.000; i) L. 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 16.000.000 ma non a L. 17.000.000; l) L. 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 17.000.000 ma non a L. 18.000.000; m) L. 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 18.000.000 ma non a L. 19.000.000; n) L. 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 19.000.000 ma non a L. 30.000.000; o) L. 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 40.000.000; p) L. 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000 ma non a L. 50.000.000; q) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000 ma non a L. 60.000.000; r) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 60.300.000; s) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000 ma non a L. 70.000.000; t) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000 ma non a L. 80.000.000; u) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000 ma non a L. 90.000.000; v) L. 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000 ma non a L. 90.400.000; z) L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000 ma non a L. 100.000.000; aa) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000."; b) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti: "a) L. 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 9.100.000; b) L. 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.100.000 ma non a L. 9.300.000; c) L. 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.300.000 ma non a L. 9.600.000; d) L. 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.600.000 ma non a L. 9.900.000; e) L. 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 15.000.000; f) L. 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 15.000.000 ma non a L. 15.300.000; g) L. 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 15.360.000 ma non a L. 16.000.000; h) L. 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 16.000.000 ma non a L. 17.000.000; i) L. 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 17.000.000 ma non a L. 18.000.000; l) L. 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 18.000.000 ma non a L. 19.000.000; m) L. 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 19.000.000 ma non a L. 30.000.000; n) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000.". 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a L. 350.000. 4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, gia' ridotta ai soli fini dell'Irpef dal 98 al 92 per cento dall'art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati. 5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e' ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta dal 98 al 93 per cento. 6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita' per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
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| Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonche' di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)
1. Per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l'aliquota marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione della dichiarazione, per l'anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo all'applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte cosi' calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' alle controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma nonche' a coloro i quali si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini stabiliti dall'articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall'articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74 e convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123: "Art. 9-bis (Norme in materia di entrata). - 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1 dicembre 1997 e il 31 maggio 1999. 2. All'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 e' inserito il seguente: (Omissis). 3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. I soggetti indicati nell'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso art. 11-bis, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'art. 11-bis commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate. 6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 10 aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente: a) con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite e' d'importo fino a L. 5.000.000; b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo e' di importo superiore a L. 5.000.000 milioni e fino a L. 30.000.000. 7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente. 8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende: a) per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; b) per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore e' costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili e' costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio e' pendente, dopo che e' intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo e' comunque il valore accertato. 10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente gia' versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente da' comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarita' dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarita' formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione. 11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente da' comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento. 12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato art. 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di L. 5.000.000 e, per gli altri soggetti, la somma di L. 10.000.000, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. 13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo e' superiore a L. 20.000. 14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non e' dovuta la soprattassa prevista al comma 2-nonies dell'art. 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997. 15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilita' per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'art. 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. 16. La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale. 17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995. 18. L'intervenuta definizione da parte delle societa' od associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni. 19. Il termine del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' prorogato al 31 luglio 1997. 20. All'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: (Omissis). 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 22. Il termine previsto dall'art. 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 luglio 1997. 23. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' prorogato al 28 febbraio 1998.". - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, recante: "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, supplemento ordinario: "Art. 38 (Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera). - 1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e' prorogato al 31 maggio 1999. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, in unica soluzione entro il 31 maggio 1999. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'art. 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, entro il 31 maggio 1999. 2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalita' di cui all'ottavo comma dell'art. 9 e al quinto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonche' delle modalita' di cui al quarto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento e' ridotta al 15 per cento. 3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.". - Si riporta il testo dell'art. 45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario: "14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'art. 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999".
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| Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,"; b) all'articolo 91, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003", c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,"; d) all'articolo 105, comma 5, le parole: di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,". 2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento". 3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento. 4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001, e' ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 14, 91, e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2 -, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 14. (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 105. 1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in societa' ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo. 5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18. 6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 41. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione". "Art. 91 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003.". "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti). - 1. Ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui all'art. 14, le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87 devono rilevare distintamente nella dichiarazione dei redditi: a) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi dei commi 2 e 3; b) l'ammontare complessivo delle imposte determinato ai sensi del comma 4. 2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu' impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonche' le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. 3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresi', nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e' deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la societa' o l'ente e' tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-bis. 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003, corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis. L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e' commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis. 5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei soci o partecipanti del credito d'imposta di cui all'art. 14, gli importi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44. Gli importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, comportano la riduzione prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata lettera a). 6. Nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati: 1) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera a) del comma 1 verificatisi nell'esercizio; 2) gli incrementi e i decrementi dell'ammontare complessivo delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 verificatisi nell'esercizio. 7. Gli utili distribuiti per i quali non e' attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 ovvero e' attribuito il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, devono essere separatamente indicati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962. n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione. 8. Nel caso di omessa comunicazione in conformita' a quanto previsto nel comma precedente, si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 1, della medesima legge n. 1745 del 1962. La misura di tali sanzioni e' raddoppiata qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o piu' vantaggiosi.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, recante: "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 4 (Disposizioni speciali). - 1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le societa' quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento". Per il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 6.
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| Art. 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d'impresa. La riduzione e' effettuata con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati entro il 30 novembre 2001, in relazione all'aumento, nel corso degli anni dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione. 3. In relazione alle stime del maggior gettito, determinato ai sensi del comma 2, e' disposta, a decorrere dal 2002, la riduzione delle imposte di cui al comma 1. |
| Art. 6
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. All'articolo 16, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: "e delle societa' di persone". 2. All'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi. 4. All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili" sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000". 5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente: "3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto"; b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ridotta al 7 per cento". 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti. 7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall'articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta riserva, al netto dell'importo destinato al fondo imposte differite. 8. All'articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale". 9. All'articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da societa' di cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione". 10. Per le finalita' di cui al comma 9 possono essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette societa' o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola. 12. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le parole: "e al 1º gennaio 1999" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1 gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5". 13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. 14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali. 15. Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale. 16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. 17. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sentite le categorie professionali interessate, effettua nell'anno 2001 un censimento degli investimenti ambientali realizzati. 18. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003. 19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di imposta precedenti. 20. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-nonies) e' aggiunta la seguente: "c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza". 21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002. 22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro dell'ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002. 23. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - (Somme ammesse in deduzione dal reddito). - 1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali". 24. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "il successivo" sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 16 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 47, erogate in forma di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e a titolo di anticipazioni; b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 47 e al comma 2 dell'art. 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; g-bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni; n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera e), quinto e sesto periodo. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per il contribuente. 4. (La disposizione del comma 4 e' stata trasferita nell'art. 9, quale comma 5, dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42).". "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 2. (Comma abrogato). 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1. 4. (Comma abrogato). 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, di lire 45.500 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 81.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. (Comma abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario: "1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante e' ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi; b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi; c) 0,4 per cento del ricavi oltre lire 4 miliardi.". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - gia' citato nelle note all'art. 4 della presente legge per quanto riguarda la variazione della quota del reddito, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 2 (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle societa' di persone, in regime di contabilita' ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'art. 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte; b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1 gennaio 2000, della facolta' per il contribuente di richiedere: 1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci; 2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche; 3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilita' del fondo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'art. 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princi'pi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 5. All'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo' essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ; b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) possibilita' di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; . 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4. 7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle societa' fruenti delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale. 7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999. 8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato art. 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 9. Agli effetti del comma 8: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'art. 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo; b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'art. 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'art. 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito (misura ridotta al 47,22 per cento per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001). 11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. 11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. 12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11. 13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche' agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.". - Si riporta il testo dell'art. 1 - modificato anche dall'art. 8 della presente legge - e dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1. - 1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio differenziabile in funzione del settore di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione. 3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento, cosi' come incrementata ai sensi del comma 1, non puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo. 5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.". "Art. 6. - 1. Per le societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla quotazione nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione Europea, per i primi tre periodi di imposta successivi a quello della prima quotazione, l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. 2. Alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato art. 37-bis si considerano indebiti i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'art. 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito.". - Per il testo dell'art. 67, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2 -, si rinvia alle note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 - gia' citata nelle note all'art. 2 -, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 14 (Disposizioni fiscali). - 1. Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di societa' di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e mode e quant'altro strumentale all'attivita' aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni. 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. 3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purche' la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3. 5. Dal 1 gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, art. 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999. 6. Per favorire l'introduzione e la tenuta della contabilita' da parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da societa' di cui all'art. 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, e' autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e informatizzazione. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.". - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordianrio n. 2: "Art. 13 (Finanziamenti dei soci). - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire quaranta milioni. Tale limite e' elevato a lire ottanta milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro; b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.". - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento. 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per i periodi d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, al 1 gennaio 1999 e al 1 gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento. 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi dell'art. 31, nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6. La predetta riduzione non puo superare per ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000. 4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1 gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione. 5. Per i soggetti che esercitano la propria attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole regioni e' determinata in misura proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura proporzionale alla base imponibile regionale. 6. La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere computata in detrazione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000.". - Si riporta il testo dell'art. 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile: "1. Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema. Attivo: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata; B) Immobilizzazioni: I - Immobilizzazioni immateriali: (Omissis). Il - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: (Omissis). Totale immobilizzazioni (B); C) Attivo circolante: I - IV (Omissis). Totale attivo circolante (C); D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - IX (Omissis). B) Fondi per rischi e oneri: (omissis). C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: (omissis). E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.". - Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa; c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1, legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle Onlus; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi; c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle societa' sportive dilettantistiche. c-novies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiano; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza. c-decies) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 114, effettuate per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza. c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate. 3. (Abrogato). 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione.
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| Art. 7.
(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno. 3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta; d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. 7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni. 8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi. 9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, eta' e professionalita'. 10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 2: "Art. 88 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta. 2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unita' sanitarie locali". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del Codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.". - Si riporta il testo dell'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 2: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizione di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'articolo 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia' citato nelle note all'art. 2. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o. - Il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante: "Attuazione delle direttive nn. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro", e' pubblicato nella Gazetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, s.o. - Il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante: "Attuazione della direttiva n. 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, s.o. - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131: "Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale). - Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale nonche' del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove e' posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. L'autorita' giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. (Comma abrogato). (Comma abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 4 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nelle note all'art. 6: "Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso, in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi. Il credito di imposta non puo' comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3. 2. Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per cento. 3. Le unita' produttive delle imprese devono essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento.(CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG [97] D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'articolo 3 della presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 4. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa. Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante. 5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purche' non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.". - Il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999. - La Comunicazione relativa agli aiuti de minimis della Commissione europea e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/68 del 6 marzo 1996.
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| Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, e' attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta. 2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati. 3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunita' europee. 4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della localizzazione". 5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. 6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria. 7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. 8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi' finalizzate alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalita'.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunita' europea ed atti allegati, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, s.o.: "3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita' in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.". - Il Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, e' stato ratificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, s.o. - Si riporta il testo degli artt. 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'articolo 2: "Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. Le quote di ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non dedotte. 4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le quote di ammortamento relative alla differenza sono deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla meta' della misura massima il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. 5. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 6. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 8. Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8-bis. (Comma abrogato). 8-ter. (Comma abrogato). 9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. 10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma 6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa. 10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.". "Art. 68 (Ammortamento di beni immateriali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore a un terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. 2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un decimo del valore stesso. 4. Si applica la disposizione del comma 9 dell'articolo 67.". - Il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, recante: "Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, s.o., all'art. 1 reca: "1. E approvata l'allegata tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L161 del 26 giugno 1999. - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, cosi' come modificato dal presente articolo, si rimanda alle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 7. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia' citato nelle note all'art. 2.
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| Art. 9.
(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi. 2. L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'articolo 91-bis del citato testo unico. 3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo,unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. 6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. 8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. 9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1. 10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni. 12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 52 e dell'art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' citato nelle note all'art. 2: "Art. 52 (Determinazione del reddito di impresa). - 1. Il reddito d'impresa, salvo quanto disposto nell'articolo 79, e' determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni del presente testo unico. 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis, e' computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'articolo 8.". "Art. 8 (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. 2. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. Si applicano le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 102 e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 1-ter del citato articolo 102.". - Per il testo dell'art. 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, cosi' come modificato dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 6. - Si riporta il testo degli articoli 91-bis, 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 91-bis. (Detrazione di imposta per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche' dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter), ridotto alla meta', nonche' dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter). 2. (Abrogato).". "Art. 92 (Crediti di imposta). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione da societa' e da enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, o redditi prodotti all'estero, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15.". "Art. 93 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. 2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.". "Art. 94 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 1-bis. Il credito d'imposta spettante a norma dell'articolo 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105, e' riconosciuto come credito limitato ed e' escluso dall'applicazione del comma 1. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti d'imposta ed e' portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta dovuta relativa agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 1-ter. Relativamente al credito d'imposta limitato di cui al comma 1-bis, il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 14.". - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia' citato nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 102 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente articolo 94. 1-bis. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta possono, con le modalita' previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. 1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora: a) le partecipazioni siano acquisite da societa' controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi; b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425, lettera A), n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425, lettera B), n. 9), lettere a) e b), del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.". - Si riporta il testo dell'art. 40, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, s.o. n. 1: "Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'articolo 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile". - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fidejussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 49; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto". - Per il testo degli articoli 14 e 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificati dalla presente legge, si rimanda alle note all'art. 4. - Si riporta il testo degli articoli 105-bis e 106-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "Articolo 105-bis (Versamenti integrativi). - 1. Ferma rimanendo la disposizione dell'articolo 105, comma 3, ultimo periodo, ai fini della attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 14 le societa' e gli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 possono incrementare l'ammontare indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 105 di una imposta corrispondente al credito stesso. Se sono distribuiti riserve o fondi, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la deliberazione di distribuzione e' stata adottata. Se sono distribuiti gli utili di esercizio, l'imposta va assolta entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 105, comma 3, primo periodo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 105, comma 6, nonche' quelle degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.". "Art. 106-bis (Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonche' quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e' riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.". - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4, e 87, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente". "1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato".
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| Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprieta' sugli autoscafi)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: ", la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi" sono soppresse, e le parole: "sono soggette" sono sostituite dalle seguenti: "e' soggetta". 2. All'articolo 13 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le parole: "Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi" sono sostituite dalle seguenti: "Gli autoveicoli e i rimorchi" e le parole: "su strade, aree od acque pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "su strade od aree pubbliche". 3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' soppressa.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante: "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1953, n. 33, s.o., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 1 (Oggetto della tassa). - La circolazione sulle strade ed aree pubbliche degli autoveicoli e dei relativi rimorchi e' soggetta alle tasse stabilite dagli articoli seguenti e dalle annesse tariffe.". "Art. 13 (Obbligatorieta' del disco-contrassegno). - Gli autoveicoli e i rimorchi circolanti o stazionanti su strade od aree pubbliche devono essere sempre muniti del discocontrassegno applicato nel modo prescritto. E' fatta eccezione per i veicoli che non siano in istato di efficienza.". - La tariffa E allegata al citato testo unico approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, ora abrogata dal presente articolo, recava la tassa annua in lire, dovuta in base alla potenza in CV, per autoscafi ad uso privato (trasporto persone).
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| Art. 11
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49: "Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6 del presente decreto. 2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. "2-ter. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma". "Art. 6 (Sgravi contributivi) - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 10 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. II contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo l del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".
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| Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonche' dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 41, comma 2-bis, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O.: "2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all'articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell'attivita' del CONAI."
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| Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; d) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita'; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. 3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c); b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta. 4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo, e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il credito e' commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto al comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 49, 50 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - gia' citato nelle note all'art. 2: "Art. 49 (Redditi di lavoro autonomo). - 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5. 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) (lettera abrogata); b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma l dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349. 3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2. Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. 2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a l milione di lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto. Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria e' ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi. 3. Le spese realtive all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4, adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a un milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale, anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati. 3-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento. 4. (Abrogato). 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis), anche le quote delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma l dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62. 6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti. 7. (Abrogato). 8. I redditi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. Art. 51 (Redditi di impresa). - 1. Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile e delle attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 29 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi di impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma l dell'articolo 87, nonche' alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo". - Per il testo dell'art. 79, cosi' come modificato dalla presente legge, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 6. - Per il testo dell'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 9 della presente legge. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' gia' citato nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, s.o. n. 1: "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). - Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni. Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88. - Per il testo dell'art. 12, cosi' come modificato dalla presente legge, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art, 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, s.o. "2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 3. Se le violazioni previste nei commi l e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi". Note allart. 14: - Per il testo dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 13 della presente legge. - Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 6 della presente legge. - Per il testo dell'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 9 della presente legge. - Per il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si rimanda alle note all'art. 13 della presente legge. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' gia' citato nelle note all'art. 13 della presente legge. - Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' gia' citato nelle note all'art. 2 della presente legge. - Per il testo dell'art. 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si rimanda alle note all'art. 2 della presente legge. - Per il testo dell'art, 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, si rimanda alle note all'art. 13 della presente legge.
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| Art. 14.
(Regime fiscale delle attivita' marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione, degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarita' delle situazioni di marginalita', anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente. 3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del Predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda e' presentata entro il 31 marzo. 4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva e' pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore. 5. Il regime fiscale delle attivita' marginali cessa di avere efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria: a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo specifico settore di attivita'; b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attivita', del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta; c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime. 6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. 7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo e' attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito e' commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non e' rimborsabile. 9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche' del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. 10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 11. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. |
| Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' sostituito dal seguente: "1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della citata legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: "1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi. 1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta', anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta. 1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. 1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante: "Nuove disposizioni per le zone montane", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1994, n. 32, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 17 (Incentivi alle pluriattivita'). - 1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonche' utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprieta', lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversita' atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonche' lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo e' rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. 1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi 1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per se' e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprieta'., anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attivita' ai fini fiscali non e' considerata quale prestazione di servizio e non e' soggetta ad imposta. 1-quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter. 1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprieta'. 2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attivita' nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attivita' di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300.000.000 per anno. 3. Le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attivita' agrituristica di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, svolta in territori montani, sono assimilate alle costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
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| Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390"; b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili"; c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000; b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000; c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000; d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000. 4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale."; d) all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999", ovunque ricorrano, sono soppresse; e) all'articolo 42, comma 7, primo periodo, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola: "2000" e' sostituita dalla seguente: "2003". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 10-bis, 11, 41, e 42 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O., cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10-bis (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti. 2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e, nei limiti del 70 per cento, le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; b) non sono ammessi in deduzione: 1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile; 2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennita' e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera e) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfettarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonche' i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. 4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione. 4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000; b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000; c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000; d) lire 2. 500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000. 4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. Art. 41 (Determinazione delle eccedenze). - 1. (Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001). 2. Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto della quota destinata alla sanita' e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo anche conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. 3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, al netto delle quote di cui agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale, all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei contributi sanitari riscossi nellanno 1997, convenzionalmente aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, nonche' l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno lordo, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati. 3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi l e 2. Art. 42 (Versamento delle eccedenze). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso. 2. (Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001). 3. (Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001). 4. (Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 a decorrere dall'anno 2001). 5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni straordinarie di cassa di cui all'art. 3, comma 4, legge 28 dicembre 1995, n. 549. 6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' effettuata sulle erogazioni di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni dal 1998 al 2002, nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2003 non si da' luogo a recupero delle eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime".
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| Art. 17.
(Interpretazione autentica sull'inderogabilita' delle clausole mutualistiche da parte delle societa' cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di societa' cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l'obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse societa' cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonche' in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302: "Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.". - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gia' citato nelle note all'art. 6: "Art. 14 (Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni). - Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "nuove norme in materia di societa' cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1992, n. 31, s.o.: "5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma l il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.".
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| Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno". 2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000". 3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario". 4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualita' d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 2 - cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 - al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. 3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario e' a carico del comune impositore ed e' stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente. 4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso e' iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. 5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalita' di presentazione, anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalita' di registrazione, nonche' di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze viene previsto l'obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari di organizzare, d'intesa con la predetta associazione, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione." - Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gia' citata nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 30 (Patto di stabilita interno). - 1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000. 2. Il secondo periodo del comma l dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "(Omissis)". 3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma l e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo. 4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo. 5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno. 6. Qualora l'obiettivo di cui al comma l venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a 100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita' della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno. 8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "(Omissis)". 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e' rinviata al 1 gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara' emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998. 10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994; d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998. 11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "(Omissis)". 12. Fino allanno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. 13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia' applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. 14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio, Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1 gennaio 2000. 15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003. 16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti: "e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato . 18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi. 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. 20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 2 - cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'. 2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualita' di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale e' stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario." - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177: "3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, gia' citato nelle note all'art. 2: "1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento".
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| Art. 19.
(Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI e' effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. 2. L'amministratore e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante: "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "contratto": uno o piu' contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o piu' beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana; b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto; c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attivita' professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.".
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| Art. 20.
(Semplificazione per l'INVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni, per i quali il decennio si compie tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2002, puo' essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991. 2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazion1. 3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso e' escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. 4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonche' ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante: "Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario: "Art. 2 (Applicazione dell'imposta). - L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie. In caso di vendita con riserva di proprieta' e di locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1 gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilita' o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilita'. Art. 3 (Applicazione dell'imposta per decorso del decennio). - Per gli immobili appartenenti a titolo di proprieta' o di enfiteusi alle societa' di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto. Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprieta' al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra piu' societa' si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle societa' fuse o incorporate. La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla societa' scissa. Le disposizioni di questo articolo si applicano dal 1 gennaio 1975. Art. 18. (Dichiarazione). - I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi: a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6; b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro Ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice. Le spese di cui all'art. 11 se gia' non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passivita' agli effetti dell'imposta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione. Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni. Le societa' indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si e' compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio e' gia' scaduto alla data del 1 gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio. Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprieta' o della nuda proprieta' dell'immobile al compimento del decennio, nonche', a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1 gennaio 1973. Se l'atto di alienazione non e' soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.". - Il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, recante: "Determinazione dei moltiplicatori da applicare, a partire dal 1992, alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1991, n. 295. - Il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, recante: "Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonche' altre disposizioni tributarie urgenti", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1991, n. 220 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1991, n. 363, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1991, n. 270.
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| Art. 21.
(Disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1 luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel", puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorire lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "Biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61". 2. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato "biodiesel", di cui al comma 1, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del "biodiesel" puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico. 3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo al periodo 1 luglio 2000-30 giugno 2001 sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purche' vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1 luglio 1998-30 giugno 1999 e 1 luglio 1999-30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo nonche' dall'art. 22 della presente legge: "Art. 21 (Artt. 1 e 17 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 11 decreto-legge n. 688/1982) (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti [1]: a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36); b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32); c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55); d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69); e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78); f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00); g) gas metano (codice NC 2711 29 00). 2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente: a) i prodotti di cui al codice NC 2706; b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19; c) i prodotti di cui al codice NC 2709; d) i prodotti di cui al codice NC 2710; e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale; f) prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90; g) i prodotti di cui al codice NC 2715; h) i prodotti di cui al codice NC 2901; i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44; l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19; m) i prodotti di cui al codice NC 3811; n) i prodotti di cui al codice NC 3817. 3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati: a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50; b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa; c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00); d) prodotti di cui al codice NC 2901 10; e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. 4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. 5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel" ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del "biodiesel" e' effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. Il presente comma entrera' in vigore il 1 luglio 2001). 6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri. 6ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. 7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15o Celsius ed alla pressione normale". [1] Per le aliquote vedi allegato I.". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, recante: "Regolamento recante norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per le politiche agricole, concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il "biodiesel" e criteri di ripartizione del contingente agevolato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158: "4. Il biodiesel tal quale e le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel superiore al 5 per cento sono avviati al consumo solo presso utenti extra rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa alle predette miscele e' apposta l'indicazione "miscela gasolio-biodiesel nel rapporto del ...". Le miscele gasolio-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura pari o inferiore al 5 per cento che rispettano le caratteristiche del gasolio previste dalla normativa vigente possono essere avviate al consumo sia presso utenti extrarete che in rete. Sulla documentazione fiscale e commerciale relativa e' apposta l'indicazione "gasolio contenente biodiesel fino ad un massimo del 5 per cento"; queste miscele possono essere stoccate promiscuamente con gasolio.".
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| Art. 22.
(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato, con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: "6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri. 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita". 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato dal presente articolo, si rimanda alle note all'art. 21 della presente legge.
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| Art. 23
(Riduzione dell'accisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. sono sostituiti dai seguenti: "12. Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune localita' sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: benzina e benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo; gasolio... 40 per cento aliquota normale; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquota normale, gas metano... 40 per cento aliquota normale. L'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 18 o metri cubi 18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 67): benzina... 40 per cento aliquota normale; benzina senza piombo... 40 per cento aliquota normale; gasolio... 40 per cento aliquota normale; gas di petrolio liquefatti (GPL)... 40 per cento aliquote normali; gas - metano... 40 per cento aliquota normale. Le agevolazioni previste per le autovettura da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta. I crediti ed i buoni d'imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, cosi' come modificato dal presente articolo:
"Tabella A IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE
===================================================================== Impieghi | Agevolazione ===================================================================== 1. Impieghi diversi da carburante| per motori o da combustibile per | riscaldamento |esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per | la navigazione aerea diversa | dall'aviazione privata da diporto | e per i voli didattici [1] | esenzione | --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per | la navigazione nelle acque marine | comunitarie, compresa la pesca, | con esclusione delle imbarcazioni | private da diporto, e impieghi | come carburanti per la navigazione| nelle acque interne, limitatamente| al trasporto delle merci, e per il| dragaggio di vie navigabili e | porti [1] | --------------------------------------------------------------------- |esenzione --------------------------------------------------------------------- [1] Per "aviazione privata da | diporto" e per "imbarcazioni | private da diporto" si intende | l'uso di un aeromobile o di una | imbarcazione da parte del | proprietario o della persona | fisica o giuridica che può | utilizzarli in virtù di un | contratto di locazione o per | qualsiasi altro titolo, per scopo | non commerciale ed in particolare | per scopi diversi dal trasporto di| passeggeri o merci dalla | prestazione di servizi a titolo | oneroso o per conto di autorità | pubbliche. | --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti | ferroviari di passeggeri e merci |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, | orticoli, in allevamento, nella | silvicoltura e piscicoltura e | nella florovivaistica: gasolio |22% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5. benzina |49% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione per la benzina | è limitata alle macchine agricole | con potenza del motore non | superiore a 40 CV e non adibite a | lavori per conto terzi; tali | limitazioni non si applicano alle | mietitrebbie. L'agevolazione viene| concessa, anche mediante crediti o| buoni d'imposta, sulla base di | criteri stabiliti, in relazione | alla estensione dei terreni, alla | qualità delle colture ed alla | dotazione delle macchine agricole | effettivamente utilizzate, con | decreto del Ministro delle | finanze, di concerto con il | Ministro delle risorse agricole, | alimentari e forestali, da emanare| ai sensi dell'art. 17, comma 3, | della legge 23 agosto 1988, n. | 400. | --------------------------------------------------------------------- 6. Prosciugamento e sistemazione | dei terreni allagati nelle zone | colpite da alluvione |esenzione --------------------------------------------------------------------- 7. Sollevamento delle acque allo | scopo di agevolare la coltivazione| dei fondi rustici sui terreni | bonificati |esenzione --------------------------------------------------------------------- 8. Prove sperimentali, collaudo | di motori di aviazione e marina e | revisione dei motori di aviazione,| nei quantitativi stabiliti | dall'Amministrazione finanziaria |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 9. Produzione di forza motrice | con motori fissi in stabilimenti | industriali, agricolo-industriali,| laboratori, cantieri di ricerche | di idrocarburi e di forze endogene| e cantieri di costruzione (escluso| il gas metano) |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 10. Metano impiegato negli usi di | cantiere e nelle operazioni di | campo per la coltivazione di | idrocarburi |esenzione --------------------------------------------------------------------- 11. Produzione, diretta o | indiretta, di energia elettrica | con impianti obbligati alla | denuncia prevista dalle | disposizioni che disciplinano | l'imposta di consumo sull'energia | elettrica: metano e gas di | petrolio liquefatti |esenzione --------------------------------------------------------------------- 11. gasolio |L. 23.800 per 1.000 l --------------------------------------------------------------------- 11. olio combustibile e oli | minerali greggi, naturali |L. 28.400 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- In caso di autoproduzione di | energia elettrica, le aliquote per| il gasolio, per l'olio | combustibile e per gli oli | minerali greggi sono le seguenti: | --------------------------------------------------------------------- 11. gasolio |L. 840 per 1.000 l --------------------------------------------------------------------- 11. olio combustibile |L. 1.000 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- 11. oli minerali greggi, naturali|L. 2.500 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione è accordata: | --------------------------------------------------------------------- a) ai prodotti petroliferi | nei limiti dei quantitativi | impiegati nella produzione di | energia elettrica; | --------------------------------------------------------------------- b) agli oli minerali greggi,| naturali, impiegati nella stessa | area di estrazione per la | produzione e per l'autoproduzione | di energia elettrica e vapore; | --------------------------------------------------------------------- c) agli oli minerali | impiegati in impianti | petrolchimici per l'alimentazione | di centrali combinate | termoelettriche per | l'autoproduzione di energia | elettrica e vapore tecnologico per| usi interni. | --------------------------------------------------------------------- 12. Azionamento delle autovetture | da noleggio da piazza, compresi i | motoscafi che in talune località | sostituiscono le vetture da piazza| e quelli lacuali, adibiti al | servizio pubblico da banchina per | il trasporto di persone: benzina|40% aliquota normale della benzina e benzina senza piombo |senza piombo --------------------------------------------------------------------- 11. gasolio |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11. gas di petrolio liquefatti | (GPL) |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11. gas metano |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione è concessa | entro i seguenti quantitativi | giornalieri presumendo, in caso di| alimentazione promiscua a benzina | e GPL o gas metano, un consumo di | GPL o gas metano pari al 70 per | cento del consumo totale: | --------------------------------------------------------------------- a) litri 18 o metri cubi 18 | relativamente al gas metano per | ogni autovettura circolante nei | comuni con popolazione superiore a| 500.000 abitanti; | --------------------------------------------------------------------- b) litri 14 o metri cubi 14 | relativamente al gas metano per | ogni auto vettura circolante nei | comuni con popolazione superiore a| 100.000 abitanti, ma non a 500.000| abitanti; | --------------------------------------------------------------------- c) litri 11 o metri cubi 11 | relativamente al gas metano per | ogni autovettura circolante nei | comuni con popolazione di 100.000 | abitanti o meno. | --------------------------------------------------------------------- 13. Azionamento delle | autoambulanze, destinate al | trasporto degli ammalati e dei | feriti di pertinenza dei vari enti| di assistenza e di pronto soccorso| da determinare con provvedimento | dell'amministrazione finanziaria | (nei limiti e con le modalità | stabiliti con il decreto del | Ministro delle finanze di cui | all'art. 67): benzina |40% aliquota normale; --------------------------------------------------------------------- 11. benzina senza piombo |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11. gasolio |40% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 11. gas di petrolio liquefatti | (GPL) |40% aliquote normali --------------------------------------------------------------------- 11. gas metano |40% aliquota normale. --------------------------------------------------------------------- Le agevolazioni previste per | le autovetture da noleggio da | piazza e per le autoambulanze, di | cui ai punti 12 e 13, sono | concesse mediante crediti | d'imposta da utilizzare in | compensazione ai sensi dell'art. | 17 del decreto legislativo | 9 luglio 1997, n. 241, e | successive modificazioni, ovvero | mediante buoni d'imposta. I | crediti ed i buoni d'imposta non | concorrono alla formazione del | reddito imponibile e non vanno | considerati ai fini del rapporto | di cui all'art. 63 del testo unico| delle imposte sui redditi, | approvato con decreto del | Presidente della Repubblica | 22 dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni. | --------------------------------------------------------------------- 14. Produzione di ossido di | alluminio e di magnesio da acqua | di mare |esenzione --------------------------------------------------------------------- 15. Gas di petrolio liquefatti | utilizzati negli impianti | centralizzati per usi industriali | e dagli autobus urbani ed | extraurbani adibiti a servizio | pubblico |10% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 16. Oli minerali iniettati negli | altiforni per la realizzazione dei| processi produttivi |esenzione"
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| Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento, dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata nusura: a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri; b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri; c) olio da gas o gasolio: 1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri; 2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri; di emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi; e) gas di petrolio liquefatti (GPL): 1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi; 2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi; gas metano: 1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo; 2) per combustione per usi civili: 2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo; 2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo; 2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo; 3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: 3. 1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo; 3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo. 2. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine gia' individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno 2001. Il quantitativo e' stabilito per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo e' fissato in lire 8 miliardi. 3. Per il periodo 1 gennaio 2001-30 giugno 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. L'aliquota normale di riferimento per il gasolio destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ivi compreso il riscaldamento delle serre, e quella prevista per il gasolio usato come carburante. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Note all'art. 24: - La tariffa T1 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, recante: "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana", riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda. - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante: "Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1978, n. 146, supplemento ordinario: "Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.". - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante: "Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1992, n. 1 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992, n. 33: "1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.". - Il decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, recante: "Designazione dei comuni della provincia di Udine beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1993, n. 227. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, s.o.: "127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione e' concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantita' di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.". - Per opportuna conoscenza si fa presente che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2000, n. 53, sono stati determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa. - Per il testo della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 21 -, si rimanda alle note all'art. 23.
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| Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto. 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, e' eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. E' consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai commi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 21 -, si rinvia alle note all'art. 28 della presente legge. - Il regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L/74 del 20 marzo 1992. - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287. - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292. Le disposizioni della presente legge sono state abrogate dall'art. 2, comma 9, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti in cui esse risultino incompatibili con quelle contenute nella citata legge. - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda alle note all'art. 2 della presente legge. - Per il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nelle note all'art. 7, si rinvia alle note all'art. 28 della presente legge.
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| Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sostituiti dai seguenti: "4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore. 5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali: a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL; b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico doposito fiscale; c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze; d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse; e) gli impianti di compressione". 2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto il seguente: "8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta".
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gia' citato, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 26 (Art. 1 decreto-legge n. 46/1976 - Art. 10 decreto-legge n. 15/1977 [*] - Articoli 3 e 17 decreto-legge n. 331/1993) (Disposizioni particolari per il gas metano). - 1. E' sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00) destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi civili e per usi industriali [1]. 2. Ai fini della tassazione si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. 3. Non e' sottoposto ad accisa il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. 4. L'accisa e' dovuta, secondo le modalita' previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione che non abbiano, presso l'impianto di distribuzione, impianti di compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore. 5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali: a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassicazione di GNL; b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprieta' o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di piu' concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali un unico deposito fiscale; c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze; d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse; e) gli impianti di compressione. 6. Per il gas metano confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta dall'importatore o dall'acquirente. 7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa devono prestare una cauzione pari al 5 per cento dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a tassazione in un mese. 8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. 8-bis. I depositari autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta.". [*] Il riferimento al decreto-legge n. 15/1977 riguarda il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. [1] Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestite senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle attivita' artigianali ed agricole. Si considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.".
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| Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata legge n. 448 del 998, secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze. 3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "n. 412," sono inserite le seguenti: "ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale". 4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote: a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo. 5. Per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nelle note all'art. 7, si rinvia alle note all'art. 28 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gia' citata nelle note all'art. 2 della presente legge: "4. - Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e' sostituita dalla seguente: "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, recante: "Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1999, n. 246, s.o. - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, ambedue gia' citati nelle note all'art. 2 della presente legge, cosi' come modicato dal presente articolo: "Art. 4 (Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane). - 1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto. 2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per "frazioni di comuni si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993 il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo. 3. Nel n. 4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anchessi nella zona climatica E. 4. La sostituzione della lettera c) di cui al comma 1, disposta dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma cosi' come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita. 4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.".
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| Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' soppressa e il predetto articolo 4 e' abrogato. 2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16"; b) all'articolo 52, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente"; c) all'articolo 52, comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici"; d) all'articolo 53, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori"; e) all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" e' sostituito dal numero "16"; f) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 e' sostituita dalla seguente: "b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000"; g) all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1 al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 al 16"; h) all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh". 3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica. 4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, e' abrogato. 5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo" 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza. 6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza e' prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese. 7. A decorrere dal 1 marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonche' di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilita' speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. 8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravita'. 9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente: a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici; b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province. 10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti. 11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".
Note all'art. 28: - Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante: "Misure fiscali urgenti", convertito in legge, con modificazioni, della legge 27 novembre 1989, n. 384, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1989, n. 279: - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133 - gia' citata nelle note all'art. 4 -: "5. - All'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: (Omissis); b) il comma 2 e' abrogato". - Si riporta il testo degli articoli 3, 52, 53, 56 e 63 nonche' dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - gia' citato nelle note all'art. 21 -, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 3 (articoli 3 e 17, commi 5 e 6, decreto-legge n. 331/1993 - Art. 6, D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1285 - Art. 2, decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350 - Art. 79, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies, decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 346.) (Accertamento, liquidazione e pagamento). 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio. 3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione. 4. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari.". "Art. 52 (articoli 1 e 5 testo unico energia elettrica 1924 - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 decreto-legge n. 151/1991 - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97.) (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo [1]. Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante . 2. E' esente dall'imposta l'energia elettrica: a) destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate; b) consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocita'; e) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta societa'; d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione; e) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti; f) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate; g) impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti; h) impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate; i) impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali; l) (lettera abrogata); m) fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti; n) impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici; o) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. o-bis) utilizzata in opfici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW. e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw. e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici. 4. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni. [1] Per le aliquote vedasi allegato I.". "Art. 53 (Articoli 2 e 4 testo unico energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 31 ottobre 1966, n. 940). (Denuncia di officina e licenza di esercizio). 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale. 2. Sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 e sono considerati fabbricanti, ai fini della imposizione, gli acquirenti di energia elettrica: a) che l'acquistano per farne rivendita; b) che la utilizzano per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza impegnata superiore a 200 kW. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e con impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 kW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia elettrica venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata. Per uso promiscuo s'intende l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione. b-bis) che l'acquistano da due o piu' fornitori. 3. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 gli esercenti officine di produzione di energia elettrica non sottoposta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 3, e gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale al solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 110 kV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione. 4. La cessazione di attivita' di una officina fornita di licenza e le eventuali modificazioni o variazioni apportate alla stessa devono essere denunciate all'ufficio tecnico di finanza che ha rilasciato la licenza, entro un mese dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 5. Nel caso di cessione totale o parziale di una officina o comunque di trasformazione della ditta esercente, il subentrante deve farne denuncia entro un mese dalla data in cui e' avvenuta la cessione o trasformazione. L'ufficio tecnico di finanza rilascia una nuova licenza, annullando quella intestata alla ditta cessata o trasformata.". "Art. 56 (Articoli 14 e 15 testo unico energia elettrica 1924 - Art. 3 legge 17 luglio 1975, n. 391 - Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286). (Versamento dell'imposta). - 1. L'imposta e' versata dal fabbricante direttamente in tesoreria, con diritto di rivalsa sui consumatori. 2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. 3. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. 4. Ogni bolletta di pagamento rilasciata dal fabbricante ai consumatori deve riportare i quantitativi di energia elettrica forniti e la liquidazione dell'imposta e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. 5. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, l'ufficio tecnico di finanza emette avviso di pagamento. 6. I fabbricanti di energia elettrica di cui all'art. 55, comma 7, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e per gli anni successivi entro il mese di gennaio. 7. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14.". "Art. 63 (Art. 4 testo unico spiriti, art. 2 testo unico birra, art. 6 testo unico energia elettrica, approvati con decreto ministeriale 8 luglio 1924 - Art. 2 R.decreto-legge n. 23/1933 - Art. 4 regio decreto-legge n. 334/1939 - Articoli 4, 5 e 7, allegato H, del decreto legislativo luotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 decreto-legge n. 707/1949 [*] - Art. 10 decreto-legge n. 50/1950 [**] - Art. 3 decreto-legge n. 271/1957 - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990). (Licenze di esercizio e diritti annuali). - 1. Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. 2. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): lire 500 mila; b) depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): lire 200 mila; c) depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: lire 100 mila; d) impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila; e) esercizi di vendita di prodotti alcolici: lire 65 mila. Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'art. 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. 3. Nel settore dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura: a) officine di produzione, cabine e punti di presa, per uso proprio, di un solo stabilimento della ditta esercente e officine di produzione ed acquirenti che rivendono in blocco l'energia prodotta od acquistata ad altri fabbricanti: lire 45 mila; b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire150.000. 4. Il diritto annuale di licenza deve essere versato nel periodo dal 1 al 16 dicembre dell'anno che precede quello cui si riferisce e per gli impianti di nuova costituzione o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. L'esercente che non versa il diritto di licenza entro il termine stabilito e' punito con la sanzione amministrativa da una a tre volte l'importo del diritto stesso. 5. La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non puo' essere rilasciata o rinnovata a chi e' stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. (*) Il riferimento al decreto-legge n. 707/1949 riguarda il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito dalla legge 6 dicembre 1949, n. 870. (**) Il riferimento al decreto-legge n. 50/1950 riguarda il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 202.". "Allegato I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. Oli minerali: benzina: lire 1.111.490 per mille litri; benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri; petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri. Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg (1); Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; Per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche: birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; vino: lire zero; bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro (2). Energia elettrica: per ogni kWh di energia impiegata (3): per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh. Imposizioni diverse: oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. (1) L'aliquota di L. 90.000 per mille kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50 oC, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosita' (V), a 50 oC, inferiore a 21,2 centistokes. (2) Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro. Fino al 31 luglio 1996, per l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, si applica l'accisa di lire 500.000 per ettolitro anidro, alla temperatura di 20o Celsius. (3) Fino al 4 maggio 2000 le aliquote sono ridotte alla meta' per le imprese di cui all'art. 11, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102, operanti nei territori di cui all'art. 1 della legge medesima.". Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante: "Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria", convertito in legge, con modificazioni, la legge 8 agosto 1995, n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1995, n. 196. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1998, n. 449 - gia' citata nelle note all'art. 2: "29. A decorrere dal 1 gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi di azoto (NOx). La tassa e' dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purche' almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citato nelle note agli artt. 25 e 27 della presente legge: "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro; b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005; c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e' applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni: 1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F; 3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole; 4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione; e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale. 11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo' deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica. 12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia. 13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, nel supplemento ordinario:. "12. A decorrere dal 1 gennaio 1996 una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, e' attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilita' speciale di girofondi aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato denominata "Accisa sulla benzina da devolvere alle regioni a statuto ordinario". Le predette somme sono trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denominazione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente comma". - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda alle note all'art. 2 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante: "Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, supplemento ordinario: "4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni". - Si riporta il testo degli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, recante: "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 gennaio 1981, n. 4: "Art. 1. La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1 gennaio 1980.". "Art. 2. Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'articolo unico del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, recante: "Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2: "Articolo unico. La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a KW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001, da L. 16.677 a L. 17.261 per ogni KW di potenza nominate media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'articolo unico del decreto ministeriale 30 novembre 1999, recante: "Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1999, n. 294: "Articolo unico. La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: "Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh, nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gasificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'. 4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto. 6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.".
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| Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste dalla normativa vigente, dal 1 gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, e' concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo e' trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti e' dovuto il costo di allaccio alla rete. 2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni previste per l'utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalita'. |
| Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"; b) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), e' aggiunto il seguente: "27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna"; c) all'articolo 74, e' abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilita' ed ai concorsi pronostici. 2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - (Rapporto tra imposta unica e altri tributi) - 1. L'imposta unica e' sostitutiva, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico". 3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001 ". 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. 5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto e' stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile e' assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relative ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna. 6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo. 7. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravita' tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, raficato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonche' quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 10) (numero soppresso); 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla commissione delle Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 16) le prestazioni relative ai servizi postali; 17) (numero abrogato); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle finanze; 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita' giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale; 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (numero soppresso); 26) (numero abrogato); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) (numero abrogato); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2. 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.". Per il testo dell'art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dal presente articolo, si rimanda alle note all'art. 31 della presente legge. Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante: "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - gia' citata nelle note all'art. 2 cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu' favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2001 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza; b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. 2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000. 3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato al 31 dicembre1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto. 5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'art. 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. 6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al 3 per cento. 7. Nella tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'art. 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento". 8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Gli esercenti attivita' d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. L'adeguamento di cui al comma 9 puo' essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi nonche' mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. 11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento: a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attivita', con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, e' quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato; b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato. 12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto. 13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalita' e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due rate la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire e' possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonche' delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. 14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva e' indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 15. La lettera e) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente: (Omissis). 16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999. 17. All'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: (Omissis); c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: (Omissis). 18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.". - Per il testo dell'art. 19-bis i del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - sopra citato -, cosi' come modificato dalla presente legge, si rinvia alle note all'art. 31. - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1995, n. 45 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1995, n. 69,: "Art. 36. (Base imponibile). - 1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma. 2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1, possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari. 3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale. 4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3, la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione in cui tale operazione e' computata. 5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in misura pari: a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile; b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e' ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato; b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato; b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezioni di francobolli nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. 6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1, da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attivita' di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo' essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi di applicazione del margine globale. 7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attivita' e la disposizione di cui al comma 6, puo' essere estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta. 8. L'opzione di cui al comma 2, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. 9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1, sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di commercio degli stessi. 10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di tirascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'.". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gia' citata nelle note all'art. 2: "Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: (Omissis). 2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1, spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita' provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.".
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| Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19-bis 1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi: 1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto"; 2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: ", tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila"; b) all'articolo 74, nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti: "e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11); e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)"; c) all'articolo 74-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni"; d) alla tabella A, parte II, relativa a beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 18), dopo le parole: "dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici," sono inserite le seguenti: "anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,"; 2) al numero 35), dopo le parole: "prestazioni relative. alla composizione," sono inserite le seguenti: "montaggio, duplicazione,"; e dopo le parole: "legatori e stampa" sono inserite le seguenti: ", anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,". 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2002". 3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura puo' essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. L'articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite all'asta, previsto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo degli articoli 19-bis1, 74 - modificato anche dall'art. 30 della presente legge, 74-bis, nonche' della tabella A, parte II, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa; g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto; h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila; i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'art. 19-bis. Art. 74. (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio; e-bis) (lettera abrogata). Le operazioni non soggette all'imposta in virtu' del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalita' ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27, e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puo' essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per piu' operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore puo' effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivita' di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalita' stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19, e' forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attivita' incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attivita' di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalita' ma la detrazione e' forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attivita' incluse nella tariffa sono esonerati dalibbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresi' esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio. (Comma abrogato). Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30, le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11); e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11); e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21); Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilita' del cedente e sempreche' nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui ai titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonche' le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo. (Comma abrogato dall'art. 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342). Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a), b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative. Art. 74-bis (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa). - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche' i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se e' stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33, devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 38-bis, i rimborsi previsti nell'art. 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.". "Parte II - Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%: 1) (numero soppresso); 2) (numero soppresso); 3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v.d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07); 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio; 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica; 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura; 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella; 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota; 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attivita' connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 22) (numero soppresso); 23) (numero soppresso); 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984; 25) (numero soppresso); 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi; 27) (numero soppresso); 28) (numero soppresso); 29) (numero soppresso); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermita' (v. d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; motoveicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonche' le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (numero soppresso); 35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (*) con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dellart. 19, lettere b) e c), legge 14 aprile 1975, n. 103; 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni; 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettivita'; 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis); 40) (numero soppresso); 41) (numero soppresso); 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale; 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti. (*) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, nella legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni.". - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante: "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1997, n. 219, supplemento ordinario, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. La rettifica della detrazione prevista nei commi l e 2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 10 gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1998. 3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999. 5. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le disposizioni di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma l del medesimo decreto effettuate negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. 5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio 2002. 6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi. 7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5 e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2, introdotto dall'art. 3 del presente decreto. 8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998.". - Il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante: "Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2000, n. 37, e convertito in legge dall'art. l della legge 14 aprile 2000, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2000, n. 89. - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante: "Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2000, n. 39: "1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto, altre attivita', possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per: a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e' effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, fermo restando il termine per il versamento di cui alla lettera b); b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data". - Si riporta, altresi', il testo degli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. (Comma abrogato). Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale. Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto dei Ministro delle finanze.". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante: "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario n. 194/L: "Art. 45 (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Il dodicesimo comma dell'art. 74, recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, e' abrogato. 2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'art. 40, e' inserito il seguente: Art. 40-bis (Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta). - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonche' di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita e' commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene e' comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente e' costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtu' del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis/1 e 19-bis/2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene; b) soggetti passivi d'imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'art. 36. 2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non e' ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. 3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma l relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea. 4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.".
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| Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le societa' sportive dilettantistiche)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita' semplificate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche".
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, recante: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1999, n. 59, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita' spettacolistiche). - 1. Dopo l'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente: (Omissis). 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in fine, la tabella C, allegata al presente decreto. 2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dettate modalita' sempljficate di certificazione dei corrispettivi per le societa' sportive dilettantistiche.".
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| Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorita' giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento"; b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis". 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1 marzo 2001. 3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento. 4. Alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, primo comma, le parole: "ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali" sono sostituite dalle seguenti: "ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA"; b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza"; c) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti". 5. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni proloco". 6. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana e' esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita' assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresi' autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati. 7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile". 8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "dodici". 10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalita' giuridica, nonche' agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti gia' effettuati. 11. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione". 12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis all'articolo, 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: "entro un anno dall'acquisto" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dall'acquisto". 13. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo".
Note all'art. 33: - Si riporta il testo degli articoli l ed 8 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986, cosi' come modificato dal presente articolo: "Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7%. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%. Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: 3%. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%. Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%. Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comminuta' montane: L. 250.000. Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L. 250.000. Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000. NOTE: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformati a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal benefico nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove gai sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministratore per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione e revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico. II-bis) - 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivati ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivati il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 88, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivati e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivati e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.". Artt. 2. -7. (Omissis). Art. 8. - 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti:............. le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti; b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura: .............3%; c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: .............. 1%; d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale: ...................... L. 250.000; e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto: ...........lire 250.000; f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni: ........................................................... .............................L. 250.000; g) di omologazione: ............................................L. 250.000. 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento. Note I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. l della tariffa. Artt. 9.- 11-bis. (Omissis).". Si riporta il testo della tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante: "Disciplina dell'imposta di bollo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, n. 3, cosi' come modificato dal presente articolo. Allegato B Tabella Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto 1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale. 2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonche' tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni. 3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato. 4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17 del presente decreto. 5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonche' copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonche' documenti allegati alle istanze medesime. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. 6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, la esenzione e' applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. 7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorita', pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi. Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma e' necessario esibire all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorita' di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti. Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo. Art 8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle societa' sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. 9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonche' atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennita' e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilita', degli assegni e delle indennita' di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione. 10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi. 11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonche' negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonche' per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso. 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie: 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari; 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilita'; 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani. Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro. Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei proce-dimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provve-dimenti di cui al terzo comma del presente articolo. Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze. 13. Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 15, decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173. Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidita' comporta ridotte o impedite capacita' motorie permanenti. 14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario. Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorieta' rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. 15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo. Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'art. 115 del trattato CEE. 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonche' comunita' montane sempreche' vengano tra loro scambiati. 17. Atti che autorita', pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati. 18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identita' e documenti equipollenti. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti. 19. Atti costitutivi e modificativi delle societa' di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti. 20. (Articolo abrogato). 21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprieta' di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie. 21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonche' di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia. 22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione. 23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti. 24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonche' domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti. 25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti. 26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennita' e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato. 27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere. 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.". - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, gia' citata nelle note all'art. 4, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa' e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e' a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e' a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto art. 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a rienuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco. 2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita' all'art. 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. 3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in L. 130.594.000, e' elevato a lire 360 milioni. 4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1, il comma 3 e' abrogato; b) nell'art. 2: 1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma"; 2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento". 5. I pagamenti a favore di societa', enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a L. 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. 6. (Abrogato).". - Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, gia' citata nelle note all'art. 31 della presente legge: "Art. 37 (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: (omissis); b) all'art. 65, comma 2, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-septies) e' aggiunta la seguente: (omissis); c) all'art. 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e' sostituita dalla seguente: (omissis); d) all'art. 83, concernente premi, vincite e indennita', il comma 2 e' sostituito dal seguente: (omissis); e) all'art. 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis). 2. All'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: (omissis); b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche, e' abrogata. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita', i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gia' citata nelle note all'art. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento dei contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'art. 454 del codice civile. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. (Comma abrogato). 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1 luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.". - Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129: "Art. 45. - Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli istituti per il sostentamento del clero.". - Si riporta il testo dell'art. 8 della Costituzione: "Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.". - Per il testo dell'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gia' citato nelle note all'art. 6, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 54 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante: "Imposta sugli spettacoli", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario n. 2, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18. 2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate. 3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli. 3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche' le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attivita' di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo.". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e' gia' citato nelle note all'art. 32 della presente legge.
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| Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. 2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate. 3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta. 5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi". 6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".
Note all'art. 34: - Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rimanda alle note all'art. 2 della presente legge. - Si riporta il testo degli articoli 3, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplento ordinario n. 2, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 3 (Riscossione mediante versamenti diretti). - Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario: 1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo; 2) (numero soppresso); 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale; 4) (numero soppresso); 5) le ritenute alla fonte sui dividenti a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1); 6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta' di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1); b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1); c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche' l'imposta sostitutiva di cui all'art. 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto; d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; f) le ritenute sui redditi di cui all'art. 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari; g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'art. 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorche' non corrisposti; h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546; h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.". "Art. 37 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso. Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo.". "Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e' stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.". - Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante: "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario: "1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.".
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| Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali)
1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". 2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato".
Note all'art. 35: - Si riporta il testo degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante: "Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempreche' tali convenzioni consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari percepiti da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia nonche' quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purche' tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 2. L'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 si applica comunque, secondo le modalita' di cui all'art. 3, nei confronti di: a) soggetti non residenti diversi da quelli di cui al comma 1; b) soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis.". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. 3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 7 non si applicano altresi' ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'art. 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato.".
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| Art. 36.
(Modalita' di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalita' che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la piu' ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso. |
| Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "escluse le attivita' previste all'articolo 126," sono soppresse. 2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati". 3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse"; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato"; c) al quinto comma: 1) dopo le parole: "all'elemento aleatorio", sono inserite le seguenti: "ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro"; 2) le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalita' di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita noti puo' essere inferiore a dodici secondi" d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: "Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita"; e) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria". 4. L'articolo 98 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Art. 88. 1. La licenza per l'esercizio delle scommesse puo' essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facolta' di organizzazione e gestione delle scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione". 5. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi: "4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".
Nota all'art. 37: - Si riporta il testo degli articoli 17-bis, 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 17-bis. - 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita', 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.". "Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci. La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.". "Art. 110 (art. 108 testo unico 1926). - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse. Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non puo' essere inferiore a dodici secondi. Appartengono altresi' alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne' possono realizzare alcun fine di lucro. Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa). - 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'art. 11, del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'art. 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".
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| Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' di un dispositivo che garantisca la immodificabilita' delle caratteristiche e delle modalita' di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresi' alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e puo' effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarita', al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed e' altresi' ritirato il relativo titolo. 2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonche' del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo, e' stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfetario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000. 3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonche' del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo. 5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 e' riconosciuto, in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilita' a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, purche' installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non e' rimborsabile e puo' essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio e' stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 5.
Note all'art. 38: - Per il testo degli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si rimanda alla nota all'art. 37 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 - gia' citato nelle note all'art. 33: "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. 2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo. 3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi.". - Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gia' citato nelle note all'art. 9: "Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33; 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiano, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'Amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati; 8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; 8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al numero 7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale. Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al numero 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale. La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di Polizia giudiziaria. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali. Nell'art. 52, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi: (omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' citato nelle note all'art. 30 della presente legge: "Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi. Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono: 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52; 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52; 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori; 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse; 5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'Amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al numero 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto, dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Art. 52 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma. Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al numero 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.".
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| Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 38, e' rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 38 e comunque non prima della data del 31 maggio 2001. 2. Per gli apparecchi gia' installati, o comunque gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 e' richiesto entro quarantacinque giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 37 della presente legge, e' acquisita entro la data del 30 giugno. 2001. 3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo, nonche' per gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilita' del bilancio dell'incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Note all'art. 39: - Per il testo dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si rimanda alla nota all'art. 37 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354 - ambedue gia' citati nelle note all'art. 2 della presente legge: "Art. 7 (Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi). - 1. Il Ministro delle finanze pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.". Il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, recante: "Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1956.".
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| Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della societa' di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)
1. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario".
Nota all'art. 40: - Per il testo dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - gia' citata nelle note all'art. 6, cosi' come modificato dal presente articolo, si rinvia alle note all'art. 55 della presente legge.
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| Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto e' di lire 787 per colonna a decorrere dal 1 gennaio 2001, e di un Euro per giocata minima a decorrere dal 1 gennaio 2002. 2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' sostituito dal seguente: "5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportera' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro".
Nota all'art. 41: - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante: "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1982, n. 222, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 12. - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'art. 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. 3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. 4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 5. Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001. All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facolta' di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sara' dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comportero' il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro. 6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire cinquecento mila annue.". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, recante: "Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1990: "Art. 5. - 1. L'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e' sostituito dal seguente: (omissis). 2. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione.".
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| Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dall'anno 2002 e' esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine e' autorizzato il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili 2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola: "ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".
Nota all'art. 42: - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - gia' citato nelle note all'art. 9, cosi' come modificato dal presente articolo: "Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria nonche' gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire centomila a lire un milione.".
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| Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 2. Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali". 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o piu' lotti anche avvalendosi delle modalita' di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprieta' dei beni stessi. 5. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'Ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta". 6. Gli enti pubblici trasformati in societa' per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprieta', sono esonerati dall'obbligo di comprovare la regolarita' urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarita' urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la societa' alienante o conferente. 7. Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 8. Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserito il seguente: "1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi". 9. Il Ministero della difesa puo' altresi' effettuare alienazioni e permute di beni valutati non piu' necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione di congruita' di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia. 11. Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono inserite le seguenti: "da alienare nonche' da ricevere in permuta". 12. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo di esso, nonche' alla possibilita' di effettiva riscossione del credito. 13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre 2000 purche' questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali. 14. Per le attivita' tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa puo' avvalersi di una idonea societa' a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. 15. Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata". 16. In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilita' del personale militare, il Ministro della difesa e' autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, nel quale e', altresi', previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro puo' procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. 17. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto il seguente: "10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio". 18. Al comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "le societa' a prevalente partecipazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie"; b) la lettera c) e' abrogata. 19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di proprieta' degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo. 20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, gia' individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986. 22. All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie".
Note all'art. 43: Al comma 1: - Il comma 6 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo". Al comma 2: - Il comma 99-bis dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.". Al comma 3: - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325. - Il comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione, fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia' concessionari, siano comunque ancora nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1 gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata. In detti programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari', incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze.". Al comma 5: - Il comma 11 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), come modificato nella presente legge, e' il seguente: "11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'ufficio tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformita' di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicata nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l'ufficio del territorio dovra' provvedere all'eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.". Al comma 6: - Il testo degli articoli 17, 18 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e' il seguente: "Art. 17 (Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici). - Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'. Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente art. 11 l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovra' presentare domanda di concessione in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria. Art. 18 (Lottizzazione). - Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche' quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato dal sindaco del comune ove e' sito l'immobile. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'art. 6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 7. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Il quarto comma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e' abrogato. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'. Art. 41 (Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilita' dei beni). - Ai fini della commerciabilita' dei beni possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorita' competente che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti dovra' farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 della presente legge. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'art. 35. La certificazione di cui al primo comma e' rilasciata dalla competente autorita' entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa puo' essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui, al primo comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi diritti reali di garanzia o di servitu'". - Il testo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' riportato nelle note all'art. 46. - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sullla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23. Al comma 7: - Il comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "112. Per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare secondo le seguenti procedure: a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 (390), e successive modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454 (391), nonche' alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento di apposito incarico a societa' a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare; b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino enti locali, anche in relazione alla definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (392); c) alla determinazione del valore dei beni da alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel settore, su indicazione del Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato; d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all'adozione del programma; e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (393). Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla ricezione della richiesta". - L'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel testo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero della difesa). 1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonche' con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero non risulti piu' economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non piu' utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, tramite conferenze di servizi, tra i rappresentanti del Ministero della difesa, nonche' delle altre amministrazioni pubbliche interessate ed i rappresentanti della amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' altresi' determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalita' pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi. 2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da a) a e) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione. 4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, lettera f), della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate. 5. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: "Nei casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998: a) le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita' continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale; b) gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare, realizzati a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e penali derivanti da inadeimpienze contrattuali . 6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (209), continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997. 7. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano". Al comma 8: - Per il testo dell'art. 44 della legge n. 448/1998, cosi' come modificato, si veda in nota al comma 7. Al comma 9: - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, si veda in nota al comma 7. - Per il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 7. Al comma 10: - Per il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 7. Al comma 11: - Per il testo del comma 112 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, cosi' come modificato dalla presente legge, si veda in nota al comma 7. Al comma 12: - Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare) e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione e finalita'). - 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresi di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di valutazione economica". Al comma 15: - Per il testo del comma 99 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge, si veda in nota al comma 3. Al comma 16: - La legge 18 agosto 1978, n. 497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e' 1 settembre 1978, n. 245. - L'art. 14 della legge n. 497/1978 e' il seguente: "Art. 14. - Il canone trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e' versato in tesoreria con imputazione al bilancio in entrata dello Stato. Il 20 per cento dell'importo relativo e' riassegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa per essere impiegato nella manutenzione straordinaria degli alloggi. L'80 per cento dello stesso importo e' riassegnato al predetto stato di previsione per la realizzazione, a cura del Ministero della difesa, di altri alloggi". - Il comma 4 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente: "4. Ai fini della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, il 10 per cento ed il 40 per cento delle entrate recate dal comma 3 del presente articolo sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero che utilizza gli alloggi, per essere impiegati, rispettivamente, nella manutenzione straordinaria degli stessi e nella realizzazione, a cura dei Dicasteri stessi, di altri alloggi". - Il comma 4 dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa, e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto legge n. 387 del 1987, di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano con propri decreti, i regolamenti di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate". Al comma 17: - L'art. 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale del Consiglio superiore della magistratura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Delega al Governo per agevolare la mobilita' del personale militare e delle Forze di polizia). - 1. Al fine di assicurare la mobilita' del personale militare in coerenza con le esigeze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche; b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti, di cui alla lettera a), finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi; c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato; d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti con gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera g), garantendo agli stessi anche la possibilita' di ottenere titoli rappresentativi della proprieta' degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile; e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali; f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare; g) possibilita' per l'Amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, gia' appartenenti al demanio militare, in favore di soggetti di cui alla lettera b), fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonche' dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti. per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facolta' potra' essere esercitata, con le medesime modalita' o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rientranti nella propria disponibilita'; h) utilizzo da parte dell'Amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione; i) definizione della responsabilita' del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi; l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma; m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della Guardia di finanza; n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono disciplinare le modalita' ed i criteri di estensione delle medesime disposizioni al personale delle Forze di polizia. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti legislativi sono emanati anche in assenza di parere. 4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 5. Nell'ambito degli accordi di programma relativi alla dismissione dei beni immobili dell'AmministrazIone della difesa ai sensi dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili inclusi negli accordi stessi, ovvero per finalita' di manutenzione e riqualificazione urbana. 6. Alla dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. All'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il numero 5) e' sostituito dal seguente: "5) alloggi collettivi di servizio nell'ambito delle infrastrutture militari per ufficiali, sottufficiali, e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC) . 8. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente possono usufruire dei locali che, nell'ambito delle infrastrutture militari, sono destinati ad alloggiamenti collettivi di servizio . 9. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il MInistro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali. sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; le modalita' per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalita' per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato, in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare chiamato preventivamente ad espriemere il parere sul regolamento. 10. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, agli assegnatari che ne facciano richiesta, indipendentemente dai limiti stabiliti al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560. In tale caso si applicano le modalita' di cessione stabilite dalla stessa legge 24 dicembre 1993, n. 560. 10-bis. Con le stesse modalita' stabilite al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualita' di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio". Al comma 18: - Il comma 109 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa' derivanti da processi di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita': a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; b) e' garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite e aumentato del venti per cento; c) lettera (abrogata); d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'ufficio tecnico erariale; e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati; f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente". - Il comma 9 dell'art. 4 della legge n. 488/1999 e' il seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui all'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Al comma 21: - Il testo dei commi 99 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 662/1996, riguardanti programmi di dismissione degli immobili dello Stato, e' il seguente: Per il comma 99 si veda in nota al comma 3; Per il comma 99-bis si veda in nota al comma 2. - Si riporta il testo dei commi da 100 a 108: "100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'art. 32 della predetta legge n. 448 del 1998, ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939, sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri. 101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di richiesta del parere del Consiglio di Stato sono decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma 99. 102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento del territorio del Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire. 103. (abrogato). 104. (abrogato). 105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti, ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto pagamento della relativa imposta da parte del soggetto contraente. 106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni immobili patrimoniali della amministrazione dei monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della attivita' produttiva e commerciale, si applicano le disposizioni generali per la gestione e la cessione del patrimonio immobiliare dello Stato. 107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: "dei periti industriali edili . 108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione, su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera pubblica denominata "centro di commercializzazione di prodotti fioricoli, mercato dei fiori", a seguito dei lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture e pertinenze. L'ufficio tecnico erariale di Imperia procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il prezzo della cessione di cui al presente comma non potra' essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree determinato dall'ufficio tecnico erariale di Imperia e l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei valori in comune commercio. Per il comma 109 si veda in nota al comma 18. 110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle cessioni legali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a partire dal 10 gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione. Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o convenzionale incompatibile con quanto statuito nel presente comma deve intendersi espressamente abrogata. 111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, e' sostituito dal seguente: "Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporta di beni immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili, qualora l'apporta sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. 2. Ai fini del presente articolo la societa' di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto contrallante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare del fondo. 3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per cento dell'apporto complessivo in denaro. 4. Gli immobili appartati al fondo ai sensi del comma l sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del codice civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8. 5. Agli immobili appartati al fondo da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter. 6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in deposito pressa la banca depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e comportare collocamento di quote per un numero non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento del fondo prevede le modalita' di esecuzione del collacamento, il termine per il versamento dei corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le modalita' con cui la societa' di gestione procede alla consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai medesimi le quote non collocate. 7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo. 8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a). 9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti. 10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma l, non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui redditi il medesimo valore fiscalmente riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di quote da parte di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15. 11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma l e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo apporto in natura e che deve essere presentata dalla societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso e' stato effettuato. 12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione di cui al comma 4 sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita' anche in conseguenza della mancata partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari per la formazione degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il termine di cui al precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire di assumere le determinazioni delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutta ovvero anche solo in parte, i relativi diritti. 13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro. 14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai sensi del comma l affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti abbligazionari canvertibili in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994. 16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 150 dalla cessione delle quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonche' alla riduzione del debito complessivo. 17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote del fondo fino a concorrenza dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la banca depositaria fino alla conversione . - per il testo del comma 112 si veda in nota al comma 7; 113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione. 114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati a permutati". Al comma 22: - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390 (Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. L'amministrazione finanziaria puo' dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi: a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834; b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale; c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un programma almeno triennale; c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali o statutarie.
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| Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma".
Note all'art. 44: - Il testo dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 39 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie). - 1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale. 1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo' altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore a del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del medesimo comma. 2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi. 3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti. 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. "La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione. 5. L'oblazione prevista dal presentc articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato inunica soluzione, entro il 15 dicernbre 1995, purche' la domanda sia stata presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a L. 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra. Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei decreti- legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995. 6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 7. All'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole". 8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. 9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi' allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo. 10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'art. 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute. l0-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987, sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge. 11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993, istanza di concessione ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno 1998, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro sessanta giorni dalla notitica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo' accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria. 12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. 13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data. 14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto. 15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993, dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento dell'immobile. 16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'art. 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso art. 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'art. 34 della predetta legge n. 47 del 1985, e' aumentata al 50 per cento. Se l'opera e' da completare, il certificato di cui all'art. 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. l5. 17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche' dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche. 18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate. 19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1 dicembre l994. 20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'art. l-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68. 21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.". Note all' art. 45; comma 3: - Si riportano di seguito i testi degli articoli 1, 17 e 18 della legge n. 137/1952: "Art. 1. - L'assistenza prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di bisogno e appartengano alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; 2) profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano; 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra. L'assistenza si estende ai congiunti a carico del profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a seguito di tale fatto. Art. 17. - Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sara' data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo. La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto. In ogni provincia una speciale commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al VI provvedera' all'assegnazione degli alloggi di cui sopra. Della commissione devono far parte un rappresentante dell'Istituto costruttore, un rappresentante del genio civile, un funzionario della intendenza di finanza e un funzionario della pubblica sicurezza designato dal questore e un rappresentante dei profughi nominato dal prefetto. Art. 18. - Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52-1953-54 la costituzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' allo scopo degli istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560: "Art. 1. - Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonche' dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale. 2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresi': a) agli alloggi di proprieta' dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del Presidente della Repub-blica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni. Le modalita' di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992; c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilita' degli enti medesimi. 2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale, si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. 3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. 4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge. 5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e' consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore. 6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario. 7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi. 8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicita' e disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di acquisto. 9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purche' in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorita' nell'acquisto le societa' cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. 10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi' determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. 11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'ufficio tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo. 12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalita': a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione; b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu' di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata. 13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' delle alienazioni di cui ai commi da 1 5 a 19, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari sul conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalita' di cui al comma 5. 14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi, di cui al comma 13, da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non puo' comunque essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua e' destinata al ripiano dei deficit finanziari degli istituti. 15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica. 16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicita'. 17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda. 18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale. 19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18. 20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione. 21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari di cui alla presente legge e' predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti. 22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). 23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991. 24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. 25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo art. 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali. 26. Sono abrogati l'art. 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 del decreto-legge n. 542/1996: "Art. 5 (Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati). - 1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il comma 24 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione e' pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.".
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| Art. 45.
(Cessione in proprieta' di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi gia' stipulati, relativi al trasferimento in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' statale, gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di trascrizione 2. Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia. 3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche' di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649. si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. |
| Art. 46.
(Trasferimento in proprieta' di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento in proprieta' di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato e' esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformita' urbanistico-edilizie. 3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio puo' presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprieta' alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449. 4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Note all' art. 46: Comma 1: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Art. 2 (Trasferimento di alloggi ai comuni). - 1. Gli alloggi e le relative pertinenze di proprieta' dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprieta' dei comuni nei cui territori sono ubicati a decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte. 2. E fatto salvo il diritto maturato dall'assegnatario, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto degli alloggi di cui al comma 1 alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia alla medesima data. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite ai pubblici dipendenti. Comma 2. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, cosi' come modificato dai decreti-legge n. 146/1985 e n. 656/1985: "Art. 40 (Mancata presentazione dell'istanza). - Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformita' o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l'oblazione dovuta. Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitu', relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31, ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione puo' essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprieta' comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto e' stato approvato o l'opera autorizzata. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21. Le nullita' di cui al secondo comma del presente art. non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria puo' essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purche' le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Comma 4. - Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219: "Art. 2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'art. 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica: a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto - di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento; b) per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria; c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 28. L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio. Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153".
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| Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operativita' dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e' differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attivita' di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Note all'art. 47: - L'art. 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e' il seguente: "Art. 10 (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali). - 1. Ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attivita' immobiliare e per attuare le procedure previste dal presente decreto per l'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presento decreto, e' costituito, per la medesima durata di cinque anni, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti. L'Osservatorio, che opera anche a diretto supporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'azione di vigilanza e indirizzo, esercita, oltre a quelli previsti nelle altre disposizioni del presente decreto, i seguenti compiti: a) promuovere analisi, verifiche tecniche e confronti sulle attivita' immobiliari degli enti con lo specifico obiettivo di definire principi e criteri idonei a migliorarne la qualita' e l'efficacia e a consentire l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse sia sotto il profilo amministrativo che tecnico ed informatico; b) fornire orientamenti tecnici e pareri agli enti, anche in merito all'azione contrattuale che gli stessi enti espletano nella loro attivita' immobiliare e ai nuovi investimenti immobiliari; c) verificare la corretta attuazione della normativa ed in particolare delle procedure, modalita' e tempi, proponendo eventuali correttivi; d) verificare i risultati economici dei programmi di cessione, i rendimenti derivanti dalla gestione e dai nuovi investimenti; e) predisporre lo schema di relazione che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a presentare annualmente al Parlamento in attuazione dell'art. 12. 2. L'Osservatorio e' composto da cinque membri nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. I componenti dell'Osservatorio sono prescelti fra esperti, anche appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e delle universita', di indiscussa moralita' e indipendenza, aventi specifiche professionalita' e consolidate esperienze nel campo immobiliare per i settori tecnico, dell'estimo, economico e giuridico. L'Osservatorio si avvale di personale di specifica competenza nel suo campo di attivita' appartenente ai ruoli dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici e messo a disposizione nelle misure indicate nel decreto di cui al comma 3. L'Osservatorio puo' altresi' avvalersi della collaborazione degli ordini professionali competenti nelle materie di interesse dell'Osservatorio medesimo e tiene conto dei dati informativi relativi al settore degli sfratti e del mercato delle locazioni forniti dall'Osservatorio operante presso il Ministero dell'interno. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate: le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio; la remunerazione dei componenti in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari qualificazione professionale; le possibilita' di impiego, attraverso contratti a tempo determinato, del personale delle societa' di cui all'art. 14, in numero non superiore a dieci unita'. Con il medesimo decreto sono fissate le quote di ripartizione tra gli enti degli oneri connessi al finanziamento dell'Osservatorio, determinati nell'importo massimo complessivo di 2.000 milioni annui, in proporzione all'entita' dei rispettivi patrimoni immobiliari; gli enti medesimi provvedono con i proventi della gestione del patrimonio e delle dismissioni. Tali quote vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Al fine di favorire l'efficace espletamento delle funzioni dell'Osservatorio, gli enti prestano allo stesso la massima collaborazione e consentono l'accesso diretto alle informazioni e agli immobili. 5. L'Osservatorio informa periodicamente il nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e fornisce le informazioni richieste dal medesimo nucleo in relazione ai suoi compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi e degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio. L'Osservatorio trasmette lo schema di relazione di cui al comma 1, lettera e), al nucleo di valutazione il quale esprime al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le proprie osservazioni".
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| Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi. 2. L'importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Nota all'art. 48: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - gia' citata nelle note all'art. 6 della presente legge: "Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). - 1. L'art. 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'art. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso art. 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992: a) per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila; b) per le societa' a responsabilita' limitata, lire quattrocentomila; c) per le societa' di altro tipo, lire novantamila. 2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi l8 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. 4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso sara' determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare. 6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno specifico domicilio eletto".
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| Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo commi dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440". 2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentire l'esposizione al pubblico. 4. Le alienazioni, di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
Note all'art. 49: Comma 1. - Si riporta il testo della lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, come da ultimo modificato dalla presente legge: 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) - f) (omissis); "g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art.19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato"; Per opportuna conoscenza si riporta il testo nell'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440: "Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministero puo' conferire all'autorita' che presiede l'asta la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto" Comma 2. - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
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| Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi. 3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuita', degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente e' autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999. 4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1 gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle nonne soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti. 5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli ami 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale. 6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e' stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19. comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera d): a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato; c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero; d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto. 10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001. 11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' ridotto a trenta giorni. 12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in 2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.
Note all'art. 50: - Il testo dell'art. 52 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 52. (Disponibilita' destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma 4. 1-bis, Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1. 2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche' l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. 3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri, Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura. 4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa. 5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dei nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20. 6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici". - Il testo dell'art. 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). (legge finanziaria 2000), e' il seguente: "1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa". - Il testo dell'art. 2, comma 4, del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente: "4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287". - Il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e' il seguente: "Art. 8. (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al sesto livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensidell'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI". - Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente: "Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica e della complessiva politica per il personale pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 3. La legge finanziaria per il triennio 2000-2002, in attuazione degli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli esercizi del triennio considerato. 4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile. 5. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 1 e 10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta' di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale delle predette carriere". - Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 reca: "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica". - Il testo dell'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303 (Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'art. 106, terzo comma, della Costituzione), e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento economico). - 1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge e' attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianita' complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianita' nella qualifica di magistrato di cassazione. 2. La dichiarazione di idoneita' ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'art. 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina". - Il testo dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), e' il seguente: "Art. 4. La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'art. 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalita' indicate nei commi seguenti. I periodi di servizio e di attivita' professionale, richiesti dei rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza. Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni. Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilita' di optare per il trattamento piu' favorevole. I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate. L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare cosi' ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa. L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione al fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi e' espressa in mesi ed e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione. Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato. In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo. I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonche' gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianita' di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio. Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte. Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma. Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianita' convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, legge 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato". - Il titolo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e il seguente: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate". - Il titolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali". - Per il testo dell'art. 11, comma 3, lettera h), della gia' citata legge n. 468/1978, vedi in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 19, comma 4, della gia' citata legge n. 488/1999, e' il seguente: "4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci". - Il testo degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia), sono, rispettivamente, i seguenti: "Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari: 1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382; 2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa; 3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace; 4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare; 5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero; 6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione; b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari; c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di: 1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per i generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate; 4) rivedere la normativa concernente il corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento; 5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina. 3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dal pareri previsti dalla legge, per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". "Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie: a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8. Art. 4 (Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', per i generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8. Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". - Il testo dell'art. 9, comma 1, della gia' citata legge n. 78/2000, e' il seguente: "Art. 9. - Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, 28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216". - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266): "Art. 1. - 1. I provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge 16 ottobre 1991, n. 321. 2. In ragione dell'estensione del territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva entita' delle risorse gestite, i provveditorati regionali di cui alla tabella B allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza generale. 3. Ai provveditorati regionali possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della circoscrizione di competenza. Art. 2. - 1. Con decreto del Ministro di cui all'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale. Art. 3. - 1. (omissis). 2. (omissis). 3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli uffici di cui all'art. 2, comma 1, oltre che per il conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente di livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' aumentato di centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di quattro unita'". - Il testo dell'art. 1, comma 6, del sopra citato decreto legislativo n. 146/2000, e' il seguente: "6. Alle variazioni alle tabelle di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalita' di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 3, comma 7, del gia' citato decreto legislativo n. 146/2000: "3. Relativamente agli aumenti degli organici di cui all'art. 3, tenuto conto della specificita' tecnica del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile anche con riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la nomina a dirigente e' attribuita, per l'amministrazione penitenziaria: a) per un posto, mediante concorso, per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); b) per settantacinque posti, mediante concorso, per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); c) per quattro posti previsti in aumento, mediante concorso, per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sara' tra l'altro considerato l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'art. 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione, incarichi di livello dirigenziale; d) per un posto, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di medico direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); e) per cinquantacinque posti, mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto penitenziario, direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto penitenziario; nonche', per undici posti riservati al personale appartenente ai profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale, direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere d) ed e), la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; f) per cinque posti, mediante concorso, per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C) che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'amministrazione della giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianita' nell'area. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Al concorso e' ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per la giustizia minorile gia' in servizio presso l'amministrazione penitenziaria alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; g) per un posto, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale tecnico dell'amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); h) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C); i) per otto posti, mediante concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al personale dell'amministrazione penitenziaria del settore amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile, funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile, muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C). Le modalita' di espletamento dei concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia; l) per i restanti posti, mediante concorso per esami, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". "7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche". - Il testo dell'art. 7, comma 4, della gia' citata legge n. 78 del 2000, e' il seguente: "4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001". - La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' la seguente: Corpo di polizia penitenziaria.
===================================================================== Ruolo Qualifiche Dotazione organica Uomini Donne Totale --------------------------------------------------------------------- Ispettori Ispettori superiori 590 50 640 Ispettori capo Ispettori 3.428 290 3.718 Vice ispettori Sovrintendenti Sovrintendenti capo Sovrintendenti 4.140 360 4.500 Vice sovrintendenti Agenti e assistenti Assistenti capo Assistenti Agenti scelti 32.068 3.480 35.548 Agenti ed agenti Ausiliari ----------------------------- Totale . . . 40.226 4.180 44.406
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| Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997"; b) al comma 18, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale". 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. A seguito dell'abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi conseguiti in relazione all'espletamento del servizio di assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale, per le finalita' e nei limiti di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 3. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con moffificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, gia' stabilita per la maturazione delle anzianita' di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianita'. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge 4. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalita' di bilancio relative alle spese per liti. 6. I comandi in atto del personale dell'ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, gia' disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2001. 7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sara' autorizzata per l'amministrazione stessa nell'anno 2001, in applicazione dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 8. Ferma restando la validita' ordinaria delle graduatorie, i termini di validita' delle graduatorie gia' prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purche' i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 10 gennaio 1998. Per le Forze armate la validita' delle graduatorie e' disciplinata dalla normativa di settore. 9. Al comma 2, quarto periodo, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "organica dell'ente" sono inserite le seguenti: "arrotondando il prodotto all'unita' superiore". 10. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297". 11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato. 12. Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37. 13. All'ultimo periodo del comma 23 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall'articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: "fondamentale" e' sostituita dalla seguente: "complessivo".
Note all'art. 51: - Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) a seguito delle modifiche apportate dal seguente articolo, e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria, di cui al comma 3, si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princi'pi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princi'pi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princi'pi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". - Per il titolo del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993, si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 43, comma 5, della gia' citata legge n. 449/1997, e' il seguente: "5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilita' amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La meta' degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo e' destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttivita' del personale e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.". - Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), e' il seguente: "1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato dalle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287, ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale". - Il titolo della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il seguente: "Legge quadro sul pubblico impiego". - Il testo dell'art. 4, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo n. 146/2000, e' il seguente: "2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'art. 3, comma 2, sono conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalita' ed alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della professionalita' maturata nello specifico settore, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del citato art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". - Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "1. Agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed ai Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.". - Il testo dell'art. 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "10. Al personale della societa' Poste italiane S.p.a. che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo' permanere in posizione di comando per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unita' che abbiano assunto servizio in comando presso l'amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per l'amministrazione stessa, in applicazione delle norme di programmazione delle assunzioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.". - Il testo dell'art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, arrotondando il prodotto all'unita' superiore o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'. - Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 4-bis. Ai fini di cui al comma 4, il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'art. 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, appronto con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3, sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 8. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parita'. 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie. 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12. 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. 12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. 14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. 15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (Disposizioni in materia di pubblico impiego), e' il seguente: "Art. 7. - 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalita' l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale. 3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno. 4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potra' essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresi' definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale; i profili professionali per i quali e' fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche; le amministrazioni che vi sono tenute; il trattamento economico, che dovra' comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno; e le modalita' per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. 5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro. 6. Le amministrazioni indicate nel comma 1, possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di handicaps, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresi' i progetti di formazione-lavoro, nonche' per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicita' del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente l'indicazione del numero delle unita' richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalita' di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonche' i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalita' ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1, possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed e' posto a carico delle disponibilita' finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative. 8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate". - Il testo dell'art. 5, commi da 1 a 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266), e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, puo' presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M. 2. Il comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1, per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita' e del trattamento economico in godimento. 3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione". - Il testo dell'art. 45, comma 23, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento complessivo. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 46, comma 5, del medesimo decreto".
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| Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilita' relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o piu' dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non piu' di un anno. 2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province. Nel periodo transitorio, che non potra' essere protratto per oltre un anno, le province, d'intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali. 3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il Governo e' autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. 4. All'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione"; b) il comma 3 e' abrogato. 5. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unita' previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risme destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme gia' impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di, funzioni, e' autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001. 7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 27 maggio, 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell'ente erogante, previa accettazione del Ministero competente. 8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. 9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli importi gia' determinati per l'anno 1998. 10. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7 miliardi recato per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, e' assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per attivita' e per servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali non e' stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa del predetto ritardo. 11. Nell'ambito del fondo per il federalismo amministrativo, una quota di lire 80 miliardi e' destinata al finanziamento, dei contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle singole regioni a statuto ordinario con la societa' Ferrovie dello Stato Spa, a. decorrere dal 1 gennaio 2001, in sostituzione del contratto gia' vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell'entrata in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in conferenze di servizi per l'alta capacita'. La ripartizione di tale importo e' effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 12. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale".
Note all'art. 52: - Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princi'pi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997 e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali". - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo). - 1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai princi'pi stabiliti dall'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai princi'pi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni. 3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze. 6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999. 7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali". - Il titolo V del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: "Titolo V Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio Capo I - Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio. 158. (Oggetto). - 1. Il presente titolo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "polizia amministrativa regionale e locale". 2. Le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla sub-delega, ricomprende anche l'esercizio delle connesse funzioni e compiti di polizia amministrativa. 159. (Definizioni). - 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all'art. 1, comma 3, lettera 1), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale, nonche' alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. 160. (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, e dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'art. 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo art. 1. 2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le Forze di polizia. 161. (Conferimenti alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, secondo le modalita' e le regole fissate dal presente titolo, tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite, salvo le riserve allo Stato di cui all'art. 160. 162. (Trasferimenti alle regioni). - 1. E' trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Del provvedimento e' tempestivamente informata l'autorita' di pubblica sicurezza. 2. Il servizio di polizia regionale e locale e' disciplinato dalle leggi regionali e dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto dei principi di cui al titolo V della parte II della Costituzione e della legislazione statale nelle materie alla stessa riservate. 163. (Trasferimenti agli enti locali). - 1. Le funzioni e i compiti di polizia amministrativa spettanti agli enti locali sono indicati nell'art. 161 del presente decreto legislativo. 2. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferiti al comuni le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 56 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; b) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie d'affari nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie, di cui all'art. 115 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; c) il ricevimento della dichiarazione relativa all'esercizio dell'industria di affittacamere o appartamenti mobiliati o comunque relativa all'attivita' di dare alloggio per mercede, di cui all'art. 108 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; d) il rilascio delle licenze concernenti le agenzie di affari, di cui all'art. 115 del richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad esclusione di quelle relative all'attivita' di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni; e) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacita' tecnica dell'interessato da parte della commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302; f) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, di cui all'art. 68 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di direttore o istruttore di tiro, di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) le autorizzazioni agli stranieri per l'esercizio dei mestieri girovaghi, di cui all'art. 124 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 3. Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963; c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere a), e), f) e g), e di cui al comma 3 e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza. 164. (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonche' il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300; b) l'art. 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorita' di pubblica sicurezza; c) l'art. 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) l'art. 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'art. 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'art. 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'art. 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati; e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attivita' di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche; f) l'art. 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorita' di pubblica sicurezza. 2. E' altresi' abrogato il comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso art. 19. 3. Nell'art. 68, primo comma, del piu' volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali sono abrogate". - Il testo dell'art. 86 del gia' citato decreto legislativo, n. 112/1998 cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 86 (Gestione del demanio idrico). - 1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione. 3. Comma abrogato". - Il titolo della legge 27 maggio 1975, n. 166, e' il seguente: "Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attivita' edilizia". - Il testo del Capo I della gia' citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Capo I 1. 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princi'pi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente. 2. 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. 2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'art. 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti locali. 2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali. 3. 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono: a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1; b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle regioni anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e osservando il principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degli articoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonche' i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivo esercizio delle funzioni conferite; c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalita' e nei termini di cui all'art. 7, comma 3, salvaguardando l'integrita' di ciascuna regione e l'accesso delle comunita' locali alle strutture sovraregionali; e) individuate le modalita' e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; f) previste le modalita' e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato puo' avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi; g) individuate le modalita' e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali; h) previste le modalita' e le condizioni per l'accessibilita' da parte del singolo cittadino temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza al servizi di cui voglia o debba usufruire. 2. Speciale normativa e' emanata con i decreti legislativi di cui all'art. 1 per il comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territoriale separata e della conseguente peculiare realta' istituzionale, socio-economica, valutaria, doganale, fiscale e finanziaria. 4. 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi' essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'art. 1. 3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali: a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione della generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunita' montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente piu' vicina ai cittadini interessati; b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; . c) il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; e) i principi di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa; f) il principio di omogeneita', tenendo conto in particolare delle funzioni gia' esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni; h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi; i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; 1) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilita' degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti. 4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a: a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999; b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/1991, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalita' per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1 gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale e regionale; c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica. 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi. 5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale. 5.1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. 6.1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'art. 1 il Governo acquisisce il parere della commissione di cui all'art. 5 e della commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle commissioni parlamentari predette. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 7.1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 8.1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato: a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382; b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382 e alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ; c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ; d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento ; e) l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281. 9.1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria; b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche; c) specificazione delle materie per le quali e' obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso; d) definizione delle forme e modalita' della partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata. 10.1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre il termine stabilito dall'art. 6, comma 1". - Il testo dell'art. 17, comma 22, della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da L. 350 a L. 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire". - Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) e' il seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale". - Il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale) e' il seguente: "1. Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonche' in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di L. 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "1. Al fine di sostenere l'attivita' istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a L. 15 miliardi, e' utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. La quota del Fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarieta' sociale. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, sempre nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e' concesso altresi' alle ONLUS limitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini di cui al primo periodo, il citato Fondo e' integrato dell'importo di L. 10 miliardi per l'anno 2000 e di L. 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".
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| Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni: a) per l'anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potra' essere superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio; b) per l'anno 2000 il disavanzo di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' calcolato anche al netto delle entrate e delle spese relative all'assistenza sanitaria; c) il confronto tra il 1999 e il 2001 e' effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie. 2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti. 3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Il comma 2-bis dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per l'anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: "2001" e' sostituita dalla seguente: "2002". All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) e' sostituito dai seguenti: "4). anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti". 7. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999. n. 488, sono soppresse le parole: "; l'importo cosi' risultante rimane costante nei tre anni successivi". 8. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti e' concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione". 9. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante daTapplicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo. i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e' rinviata al 1 gennaio 2002. 10. A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunita' montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunita' montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequantivo. Per le comunita' montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunita' montane per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunita'. I restanti contributi erariali spettanti alle comunita' montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani. 11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, e' mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed e' incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali. 12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' attribuito dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire 9.993 milioni per l'anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l'anno 2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002. 13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, e' riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilita'. Il contributo spetta a far data dalla messa in disponibilita' del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o all'avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri gia' rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilita' mediante apposita certificazione la cui definizione, modalita' e termini per l'invio sono determinati con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti. 14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale e' commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch'esso calcolato con l'aliquota del 4 per mille. Il contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. E' inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne hanno usufruito. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 42.007 milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo e' attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell'imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo garantito. Per l'attribuzione del contributo i comuni interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui modello e le cui modalita' di invio sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, e' attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265. 16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, e' stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione. 17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. 18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001, a condizioni piu' vantagiose per l'ente da stabilire tra le parti, i contratti di gestione gia' stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicita' e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data. 19. Per l'anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti e' concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo di lire 167 miliardi, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 20. Il comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti". 21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario e' determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000 22. Con riferimento all'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle autorita' competenti i relativi allegati esplicativi. 23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo , 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilita' degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Note all'art. 53: - Il testo dell'articolo 30 della citata legge n. 488/1999, e' riportato in note all'art. 18. - Il testo dell'articolo 28 della gia' citata legge, n. 448/1998 e' il seguente: "Art. 28 (Patto di stabilita' interno). - 1 . Nel quadro del federalismo fiscale, che sara' disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economico- finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunita' montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo. Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999. Si terra' conto altresi' delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e delle addizionai al gettito dei tributi erariali. 2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovra' essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovra' restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sara' computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sara' ottenuta attraverso le seguenti azioni: a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttivita' e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attivita' di propria competenza; b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti; c) potenziamento delle attivita' di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile; d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale; e) dismissione di immobili di proprieta' non funzionali allo svolgimento della attivita' istituzionale. 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a: a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, al sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione; d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica; e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicita' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati; g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2002, salva la facolta' degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 . 3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL sara' sostenuta, oltre che dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo, anche dalla destinazione a riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari. Agli enti che presentano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro, che si avvale della Cassa depositi e prestiti per lo svolgimento di tale attivita', piani finanziari di progressiva e continuativa riduzione del rapporto tra il proprio ammontare di debito e il PIL, proiettati su un orizzonte temporale di almeno cinque anni, sara' consentito il rimborso anticipato dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti senza oneri aggiuntivi oltre a quelli del rimborso del residuo debito; la mancata realizzazione degli obiettivi del piano comportera' il pagamento della penale calcolata in base alle vigenti disposizioni, da effettuare in tre anni, anche mediante riduzione dei trasferimenti erariali. 4. Gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare di debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome e province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attivita' regionale inclusiva di entrate e spese per l'assistenza sanitaria. 5. Ai fini della verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno si fara' riferimento ai valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita' di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero della sanita', individua le modalita' di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. 6. Agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi di cui ai precedenti commi alla fine di ciascun semestre la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, indicano le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi. 7. Nella riduzione del disavanzo annuo deve essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' amministrativa. Le regioni, le province autonome, le province e i comuni verificano tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione. 8. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la sanzione stessa verra' posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota ad essi imputabile, secondo modalita' da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 9. Al fine di pervenire al definitivo accertamento dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale presentati dalle regioni per gli esercizi finanziari anteriori al 31 dicembre 1997, ogni regione e provincia autonoma trasmette al Ministero della sanita', entro il 20 febbraio 1999, sulla scorta di una metodologia concertata entro il 20 gennaio 1999 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, nonche' i riepilogativi regionali dei consuntivi delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 1995-1997, accompagnata dall'illustrazione dell'andamento della spesa, con particolare riferimento a quella per personale, beni e servizi, assistenza farmaceutica e assistenza convenzionata. Su proposta del Ministro della sanita', la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua, entro il 31 marzo 1999, per ciascuna regione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quota di maggiore spesa per il 1997 attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale e quella attribuibile a provvedimenti regionali. 10. Al fine di verificare i livelli di assistenza assicurati in ciascuna regione e provincia autonoma, valutare i risultati economico-gestionali e individuare le cause degli eventuali disavanzi, distinguendo la quota di questi ultimi derivante da provvedimenti assunti a livello statale da quella riconducibile alle responsabilita' regionali, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, entro il 28 febbraio 1999, gli indicatori e i parametri concernenti gli aspetti strutturali e organizzativi dei sistemi sanitari regionali e i livelli di spesa, con particolare riferimento allo stato di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' delle norme e dei provvedimenti statali volti a garantire il corretto impiego delle risorse e appropriati livelli di utilizzazione dei servizi sanitari. Con la stessa procedura sono determinati i tempi e le modalita' di raccolta e trasmissione di informazioni aggiuntive rispetto ai flussi previsti dal vigente ordinamento. 11. Entro il 30 giugno 1999 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettua su proposta del Ministro della sanita', il quale si avvale dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la valutazione della situazione delle singole regioni, individua le regioni deficitarie e definisce le linee generali degli interventi di rientro e di ripiano. Il Ministro della sanita', sentita la predetta Conferenza, presenta una relazione al Parlamento in ordine ai dati ed alle informazioni desumibili dagli atti e dalle attivita' di cui ai commi precedenti, agli esiti della concertazione al riguardo intervenuta con le regioni, alle indicazioni per le azioni di rientro per le situazioni deficitarie, nonche' al Piano di monitoraggio per il perseguimento dei livelli di assistenza e per il governo della spesa. 12. Entro il 30 settembre 1999 il Ministro della sanita', il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e le singole regioni stipulano appositi accordi che individuano gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economicogestionale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, tenuto conto di quanto previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dalla normativa vigente. Per le regioni che presentano una situazione deficitaria gli accordi prevedono inoltre un programma di interventi per il rientro dai disavanzi e le relative modalita' di attuazione, distinguendo la quota attribuibile a provvedimenti di carattere nazionale da quella attribuibile a provvedimenti regionali. Le regioni per il ripiano del disavanzo a carico dei propri bilanci possono alienare parte del patrimonio delle aziende sanitarie non destinato ad attivita' assistenziali. Il Ministro della sanita', al fine di assicurare il rientro dal deficit del settore sanitario, adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee di indirizzo per le regioni assicurando, nel rispetto dell'autonomia regionale, adeguati interventi di supporto tecnico. 13. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche della collaborazione dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, adegua il sistema informativo sanitario, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale 1998-2000, per garantire un efficace monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di assistenza da parte di tutti i soggetti del servizio sanitario, dell'andamento della spesa, dell'attuazione degli accordi di cui al comma 12. 14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. L'1,5 per cento di tali disponibilita' finanziarie e' ripartito in occasione del riparto delle risorse per il servizio sanitario iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2000 tra le regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui al comma 12, e hanno dato ad esso esecuzione, in ragione del grado di attuazione del programma stesso. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 15. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 16. Nella determinazione delle spettanze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 si tiene conto del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, in relazione agli statuti di autonomia e alle rispettive norme di attuazione. 17. Alla definizione dei rapporti finanziari pregressi tra Stato e regione siciliana e alla verifica delle proposte conclusive di quantificazione delle partite di credito e debito intercorrenti fino al 1996 elaborate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministro per gli affari regionali si provvede entro il 30 settembre 1999, sentita la commissione paritetica Stato-regione di cui all'articolo 43 dello Statuto della regione siciliana, con apposito provvedimento legislativo su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. 18. Al fine di consentire un tempestivo monitoraggio dei conti pubblici, nonche' l'elaborazione dei conti delle pubbliche amministrazioni in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999". - Il testo dell'articolo 48, comma 2, della citata legge, n. 449/1997, e' il seguente: "2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione". - Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del decreto legge n. 444 del 1995 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente: a) - c) (omissis); d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti". - Il testo dell'articolo 30 della citata legge n. 488/1999, e' riportato in note all'art.18. - Il testo dell'articolo 49, comma 6, della citata legge n. 449/1997 e' il seguente: "6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e' determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive". - Il testo dell'articolo 31, comma 11, della gia' citata legge n. 448/1998 e' riportato nelle note all'art. 55. - Il titolo del decreto legislativo n. 244 del 1997 e' il seguente: "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali". - Il testo dell'articolo 28, comma 1, lettera c) della legge n. 504 del 1999 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi: a) (Omissis); b) (Omissis); c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in complessive lire 11.725.914 milioni." - Il testo dell'articolo 3, comma 9, del gia' citato decreto-legge, n. 444/1995, e' il seguente: "9. In ogni caso, al comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonche' un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti gia' autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, e' concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonche' ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995". - Il testo dell'art. 1, comma 46, della legge, n. 662 del 1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica e' il seguente: "46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l'ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest'ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle universita', agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all'estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell'Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale gia' in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonche' per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l'attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilita' da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresi' per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell'attuale dotazione organica purche' approvati dal Ministero dell'ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilita' da concludere entro il termine di trenta giorni, Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d'esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unita' dell'ottava qualifica funzionale, dell'INPDAP, limitatamente a 250 unita' complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell'INPS, nei limiti di 200 unita' complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell'INAIL, nei limiti di 150 unita' complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l'assegnazione di personale posto in mobilita' al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995. - Il titolo del decreto legislativo, n. 106 del 1995 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 224 del 1995 e' il seguente: ioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 323 del 1995 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 414 del 1995 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 514 del 1995 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 38 del 1996 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 188 del 1996 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 309 del 1996 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 409 del 1996 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonche' delle giunte e dei consigli comunali e provinciali". - Il titolo del decreto legislativo, n. 492 del 1996 e' il seguente: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996". - Il testo dell'art. 36, comma 1, lettera b) della citata legge n. 504/1992, e' il seguente: "1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: a) (Omissis). b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi' calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo"; - Per il testo dell'art. 31, comma 3, della citata legge n. 448/1998, v. note all'art. 55. - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.) e' il seguente: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e' il seguente: "3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2". - Il testo dell'art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 507 del 1993 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), introdotto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' il seguente: "3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio e' dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo". - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e' il seguente: "Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali; b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione, costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano dalle attivita' di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivita' commerciali; f) i rifiuti da attivita' di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. 4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I". - Il testo degli articoli 25, abrogato dall'art. 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e' il seguente: "Art. 25 (Gestione del servizio). - [1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dellimposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione]. Art. 52. Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio. 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni". - Si riporta il testo dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche' da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma dell'art. 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190 per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; b) alla direzione generale della M.C.T.C. nella misura del venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e ricerche sulla sicurezza del veicolo. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalita'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 e' devoluta alle finalita' di cui al comma 2, nonche' al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilita' ciclistica nonche', in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalita'. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici, Per i comuni la comunicazione e' dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici". - Il testo dell'art. 61, comma 1, del D.Lgs., 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il seguente: "1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999". - Il testo dell'art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000 e' il seguente: "4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre: a)-c) omissis. d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia". - Il testo dell'art. 107, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000 e' il seguente: Art. 107 (Funzioni e responsabilita' della dirigenza). - 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dal regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; c) la stipulazione dei contratti; d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54. 6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. 7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286, secondo le modalita' previste dall'art. 147 del presente testo unico". - Il testo dell'art. 3, commi 2, 3 e 4, del piu' volte citato D.Lgs., n. 29/1993, e' il seguente: "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
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| Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 54, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati; in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"; b) all'articolo 56, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".
Note all'art. 54: - Si riporta il testo degli artt. 54 e 56, quest'ultimo modificato anche dall'art. 33 della presente legge, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gia' citato nelle note all'art. 6, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 54 (Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici). - 1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione. 1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacita' fiscale tra province. 3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. 4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art. 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. 7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. 8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati. 11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.".
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| Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30 per cento e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di Varese".
Note all'art. 55: - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gia' citata nelle note all'art. 6, cosi' come modificato dal presente articolo nonche' dall'art. 40 della presente legge: "Art 31 (Norme particolari per gli enti locali). - 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali e' prorogato al 31 gennaio 1999. E' altresi' differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza e' stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 1 gennaio 1999. 2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e' versata direttamente alle regioni e province stesse; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari agli enti locali nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, e' assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo e' da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'art. 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre. 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine e' autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all'entita' della spesa corrente. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Il comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'art. 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 6. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica: a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996; b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995; c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996. 7. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del Ministero delle finanze. 8. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376. 9. Al comma 1 dell'art. 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis). 10. Il Fondo stanziato sull'unita' previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - capitolo 1610 - relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogato. 11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene con i criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001. 13. I contributi attribuiti a comuni e province negli anni 1996, 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati. 14. Il numero 2) della lettera e) del comma 143 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' la lettera a) del comma 2 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. 15. Fino al 31 dicembre 1999 le attivita' di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico. 16. Il termine fissato al 1 gennaio 1999 dall'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 60, e' differito al 1 gennaio 2000. 17. Al primo periodo del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, sono soppresse le parole: ", in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, . 18. Tutti i riferimenti temporali previsti all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'art. 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno. 19. All'art. 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 24, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "luglio 1999". 20. Il comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: (omissis). 21. In sede di revisione catastale, e' data facolta' agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari. 22. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito. 23. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. 24. All'art. 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: "all'intendenza di finanza" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999". 25. La lettera g) del comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente: (omissis). 26. Al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: (omissis). 27. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonche' determinare criteri e modalita' di definizione agevolata. 28. A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'art. 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: "secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione . 29. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potra' avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'art. 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999. 30. All'art. 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "erogazione di acqua sono inserite le seguenti: "e servizi di fognatura e depurazione . Al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: "comma 3, lettera g), del medesimo decreto sono aggiunte le seguenti: ", nonche' prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione . 31. All'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: (omissis). 32. La lettera f) del comma 2 dell'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 33. All'art. 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: (omissis). 34. La disposizione di cui all'art. 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilita' speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e' consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante. 35. All'art. 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza sono soppresse; b) al comma 2, dopo le parole: "L'utilizzo di somme a specifica destinazione sono inserite le seguenti: "presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 68, comma 1, e . 36. All'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' aggiunto il seguente comma: (omissis). 37. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell'interno e' pari al 30 per cento e il restante 20 per cento e' destinato alla provincia di Varese. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni. 38. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della societa' partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della societa', sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da gioco. 39. Alla nota 1 dell'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, le parole: "essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente sono sostituite dalle seguenti: "essa e' dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente . L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui e' riservato per legge l'esercizio del gioco purche' l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco abbia personalita' giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime. 40. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2000; conseguentemente il termine di cui al comma 5 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 settembre 1999. 41. Fermo restando quanto disposto dall'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva puo' individuare particolari modalita' applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalita' dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalita' dei servizi. 42. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 43. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (omissis). 44. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte le seguenti parole: "con riferimento alle caratteristiche originarie . 45. I comuni possono cedere in proprieta' le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima della approvazione della delibera comunale, conservano efficacia. 46. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprieta', possono essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni: a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione; b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48. 47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48. 48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47. 49. E' esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme gia versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48. 50. Sono abrogati i commi 75, 76, 77, 78, 78-bis e 79 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, nonche' i commi 61 e 62 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
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| Art. 56.
(Regole di bilancio per le universita' e gli enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. 3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003. 4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l'edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinano aggiuntivo di importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell'ambito degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle universita' in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 8 miliardi per l'anno 2003. 6. I consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge 19 novembre 1993, n. 341, sono assimilati ai cosorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Note all'art. 56: - Il testo dell'art. 51, commi 1 e 2, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente". - Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: "3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita', tenuto anche conto delle proposte delle universita', deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro".
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| Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalita' di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo le modalita' previste dal presente articolo.
Note all'art. 57: - Il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente: "Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "unita' . 2. L'unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 3. L'unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. 4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dal soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994. 5. L'unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. 6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'unita'. 7. L'organico dell'unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 8. I componenti dell'unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sul-l'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti". - Per il testo dell'art. 8, del decreto legislativo n. 281/1997 si veda in nota all'art. 52.
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| Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantita'. Le predette convenzioni indicano altresi' il loro periodo di efficacia. 2. All'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: "anche con il ricorso alla locazione finanziaria". 3. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni. 4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e le modalita' di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonche' i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti. 5. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le modalita' di utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, assicurando la parita' di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione della procedura. 6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.
Note all'art. 58: - Il testo dell'art. 26, comma 3, della citata legge n. 488/1999 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000) e' riportato nelle note all'art. 59. - Il testo dell'art. 1 del citato dal decreto legislativo n. 29/1993, e' il seguente: "Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresi', per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". - Il testo dell'art. 26, comma 1, della citata legge n. 488/1999 e' riportato in note all'art. 59. - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note all'art. 30.
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| Art. 59
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati. 2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: a) piu' aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. 5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle universita' che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999. 6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Note all'art. 59: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si veda in nota all'art. 30. - Il testo dell'art. 26 della citata legge, n. 488/1999 come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziata. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. 2. Il parere del consiglio di Stato, previsto dall'art. 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo art. 3 della stessa legge. 3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
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| Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni: a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali; b) dell'offerta: monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza; c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato. |
| Art. 61.
(Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalita' stabilite dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999. n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto. 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' stabilita l'introduzione di nuove modalita' di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. 4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui agli articoli dal 58 al 60. 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo. 6. Il competente Ministero non procede al recupero di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall'esercizio di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 61: - Il testo dell'art. 14, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e' il seguente: "2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia autoprodotta, nella misura di seguito indicata: a) (Omissis); b) le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa' consortili il cui consumo sia risultato nell'anno precedente, anche come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici atti di programmazione regionale, esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui". - Il testo dell'art. 25 della piu' volte citata legge n. 488/1999 e' il seguente: "Art. 25 (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico). - 1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato art. 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993, e' riportato nelle note all'art. 58. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1986, n. 429, e' il seguente: "Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo".
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| Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1". 3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruita' del canone di locazione, ne' la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso. 5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Note all'art. 62: - Il testo dell'art. 24, commi 1 e 3, della citata legge n. 488/1999, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 24 (Affitti e fitti figurativi). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'art. 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate ed attuate ai sensi dell'art. 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 2. (Omissis). 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa". - Il testo dell'art. 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato cosi' come approvato dal regio decreto n. 1058 del 1929 e' il seguente: "Art. 34. - Le amministrazioni centrali e provinciali che debbono rinnovare o stipulare ex novo contratti per locazione di stabili privati per uso di uffici statali, debbono chiedere anzitutto all'intendenza di finanza se vi siano locali demaniali disponibili che possano essere adibiti all'ufficio alla cui sistemazione occorre provvedere ed indicare il canone di affitto in corso o quello che dovrebbe essere corrisposto in caso di nuova locazione o di rinnovazione. L'intendenza, sentito l'ufficio tecnico di finanza, verifica se vi siano locali adatti allo scopo, e, nel caso negativo, fa analoga dichiarazione all'amministrazione interessata, la quale in seguito potra' proseguire le trattative per l'affitto di locali privati, stipulare ed approvare il contratto. Il decreto di approvazione deve essere trasmesso prima dell'invio alla Corte dei conti, al Provveditorato generale per il nulla osta. Dovendosi rescindere un contratto di affitto per soppressione di ufficio o per qualunque altra causa, l'amministrazione interessata ne informera' l'intendenza di finanza". - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 (Decentramento di servizi del Ministero delle finanze), e' il seguente: "Art. 4. - All'intendente di finanza e' deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000". - Il testo dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica), relativamente all'ufficio del programma per Roma capitale e' il seguente: "Art. 5 (Ufficio del programma per Roma capitale).- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, l'ufficio del programma per Roma capitale. 2. L'ufficio del programma per Roma capitale e' costituito da non piu' di trentacinque unita', compreso il coordinatore, di grado non inferiore a dirigente generale, tre dirigenti tecnici e due dirigenti amministrativi, con specifiche e comprovate esperienze nelle materie oggetto della presente legge, nonche' sei esperti scelti anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione. Il restante personale e' scelto fra dipendenti dello Stato, degli enti locali e altri enti pubblici, collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il personale di cui al comma 2 e' nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza. 4. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio del programma per Roma capitale si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
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| Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo, della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonche' ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito. 2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. 3. Il servizio di vettovagliamento e' assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2. 4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, stabilisce il termine iniziale di operativita' del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali". 6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attivita', ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa', gia' costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette societa' possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre attivita' del Ministero.
Nota all'art. 63: Comma 4: - Si riportano, per opportuna conoscenza le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266: "4. A decorrere dal 1 gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego". Comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Disposizioni in materie di contratti di manutenzione e riparazione di sistemi di arma e di sostegno logistico dei contigenti delle Forze armate impiegate fuori dal territorio nazionale). - 1. I contratti di manutenzione e riparazione di sistemi d'arma e apparecchiature funzionalmente correlate possono provvedere che nel corso dell'esecuzione siano ulteriori particolari prestazioni e forniture di materiali da eseguire per soddisfare necessita' urgenti e imprevedibili. 2. Le prestazioni e le forniture di cui al comma 1, fermo restando l'importo complessivo del contratto, non possono in ogni caso eccedere il quinto di detto importo. 3. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti per il sostegno logistico del contingenti delle Forze armate impiegate in operazioni fuori del territorio nazionale sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' ed urgenza alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulIa base di accordi-quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. 3-bis. Il ricorso alla Nato Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3, e' esteso agli approviggionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logiatico dei contigenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".
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| Art. 64
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale e' divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2. 4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 5. Il termine di cui all'articolo, 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1998, n. 139, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 e' prorogato al 1 luglio 2001.
Note all'art. 64: - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300. - Per il testo dell'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda alle note all'art. 30 della presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, il cui termine e' stato ora prorogato dal presente articolo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante: "Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. "6. Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto previsto al comma 1, per le costruzioni rurali, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 2, non denunciate al catasto terreni alla data dell'11 marzo 1998, ma preesistenti alla suddetta data, e' consentita la presentazione delle denunce di accatastamento secondo le modalita' previste dall'art. 114 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e dal paragrafo 184 della istruzione XIV (modificata) per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, emanata con decreto ministeriale 1 marzo 1949.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, recante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2000, n. 21.
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| Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla, legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra attivita' di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione. 2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali dello Stato titolare di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento. 3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' sostituito dal seguente: "3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonche' alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1". 4. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: "edifici destinati a scopi amministrativi. ed edifici industriali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative". La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell'ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione. 5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: "; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra" sono sostituite dalle seguenti: ", di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile". 6. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' abrogato. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presene legge, l'articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Note all'art. 65: - Il titolo della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e' il seguente: "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, e' riportato nelle note all'art. 61. - Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie , nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". - Il testo degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (Disposizioni generali sui Fondi strutturali) e' il seguente: "Art. 31 (Impegni di bilancio). - 1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. 2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno e' assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno. La quota di un impegno che non e' stata liquidata mediante acconto o per la quale non e' stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell'art. 32, paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'art. 37, paragrafo 1, e' disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente. Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma e' sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione. La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorita' di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma. In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1 gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma e' prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1 gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'art. 28. 3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi e' impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi". "Art. 32 (Pagamenti). - 1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi e' eseguito in conformita' dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorita' di pagamento ai sensi dell'art. 9, lettera o). I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente piu' indietro nel tempo eseguito in forza dell'art. 31. Il pagamento puo' assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. In funzione delle disponibilita' finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3. L'autorita' di pagamento provvede affinche' i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti. 2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorita' di pagamento. L'acconto e' pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio puo' essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilita' di bilancio. Per la durata dell'intervento, l'autorita' di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento. Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, e' rimborsato alla Commissione dall'autorita' di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorita' di pagamento all'intervento di cui trattasi. 3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorita' di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni: a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all'art. 18, paragrafo 3; b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all'art. 37; c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all'art. 42, ove prevista; d) coerenza, nelle decisioni dell'autorita' di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi; e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all'art. 34, paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non e' stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all'art. 38, paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione; f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell'art. 39, paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'art. 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi. Se una delle condizioni non e' rispettata e la domanda di pagamento non e' pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorita' di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione. Gli Stati membri provvedono affinche', per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre. Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio. Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95% della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso. 4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni: a) se l'autorita' di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate; b) se la relazione finale di esecuzione e' stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima; c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all'art. 38, paragrafo 1, lettera f). 5. Il pagamento definitivo del saldo non puo' piu' essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorita' di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi. 6. Gli Stati membri designano le autorita' preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4. 7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo. 8. Per le azioni innovatrici di cui all'art. 22 e le misure di cui all'art. 23, la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51". - Il testo dell'art. 17, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 17 (Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie). - 1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente natura di "spese obbligatorie , nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12 "Risorse proprie Unione europea del medesimo stato di previsione. 2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita' europee a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le necessarie risorse. 3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'art. 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1. 4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le eventuali perdite di cambio. 5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonche' di garantire, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Comunita' europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli interventi di cui al citato obiettivo 1, nell'ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle disponibilita' del Fondo di rotazione. 6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a rendere disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di intervento. La misura delle complessive maggiori risorse e' stabilita con deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dotazione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di intervento previste nella fase di programmazione successiva. 7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 interviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea. 8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attualmente previsto. - Il testo dell'art. 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993) e' il seguente: "Art. 59 (Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo). - 1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo. 2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo". - Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Omissis. 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano: a) Omissis; b) Omissis; c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori. - Il testo del comma 2, dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori e' ammesso anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione". - Il testo dell'art. 8, comma 8, della gia' citata legge n. 109/1994 e' il seguente: "Art. 8. - A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2". Note all'art. 66: - Il testo dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449/1997, e' il seguente: 1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita' dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o piu' rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato". - Il testo dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), e' il seguente: "3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti parchi nazionali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (113), e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' per le universita', limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma". - Il testo dell'art. 47, comma 4, della citata legge n. 449/1997, e' il seguente: "4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta e' disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale e' disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell'art. 1, comma 3, della piu' volte citata legge n. 449/1997, a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, e' riportato nelle note all'art. 2. - La tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), e': "Tabella A Accademia nazionale dei Lincei Aereo club d'Italia Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) Agenzia spaziale italiana Automobile Club d'Italia Autorita' portuali Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo Aziende di promozione turistica Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui al decreto legislativo n. 502/1992 Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP) Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate Centro europeo dell'educazione (CEDE) Club alpino italiano Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) Comitato per l'intervento nella SIR Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB) Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti Consiglio nazionale delle ricerche Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (11/ a) Consorzi interuniversitari Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali Consorzio canale Milano-Cremona-Po Consorzio del Ticino Consorzio dell'Adda Consorzio dell'Oglio Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste Consorzio per la zona agricola industriale di Verona Croce rossa italiana Ente acquedotti siciliani Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano Ente autonomo del Flumendosa Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma Ente Irriguo Umbro-Toscano Ente Mostra d'Oltremare di Napoli Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV) Ente nazionale corse al trotto Ente nazionale italiano turismo Ente nazionale per il cavallo italiano Ente nazionale per la cellulosa e la carta Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) Ente nazionale sementi elette Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS) Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Ente Risorse Idriche Molise (ERIM) Ente teatrale italiano Ente zona industriale di Trieste Enti parchi nazionali Enti parchi regionali Enti provinciali per il turismo Enti regionali di sviluppo agricolo Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como Gestioni governative ferroviarie Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE) Istituti sperimentali agrari Istituti zooprofilattici sperimentali Istituto agronomico per l'Oltremare Istituto centrale di statistica (ISTAT) Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima Istituto di biologia della selvaggina Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino Istituto italiano di medicina sociale Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente Istituto nazionale della nutrizione Istituto nazionale di alta matematica Istituto nazionale di fisica nucleare Istituto nazionale di geofisica Istituto nazionale di ottica Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale) Istituto nazionale economia agraria Istituto nazionale per il commercio estero Istituto nazionale per la fisica della materia Istituto nazionale per le conserve alimentari Istituto papirologico "Girolamo Vitelli" Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990 Jockey club d'Italia Lega italiana per la lotta contro i tumori Lega navale italiana Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste Policlinici universitari, decreto legislativo n. 502/1992 Province Riserva fondo lire UNRRA Societa' degli Steeple-chases d'Italia Soprintendenza archeologica di Pompei Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli Stazioni sperimentali per l'industria Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10000 abitanti Universita' Statali, Istituti Istruzione Universitaria e Enti ed Organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale". - Il titolo del decreto ministeriale del 24 marzo 1998, e' il seguente: "Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446". - Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 279/1997, e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'art. 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalita': a) per le regioni, a decorrere dal 1 gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessita' finanziarie con priorita' rispetto alle disponibilita' detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984. Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilita' sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;". - Il testo dell'art. 7, del piu' volte citato decreto legislativo n. 279/1997, e' il seguente: "Art. 7 (Nuove modalita' di attuazione del sistema di tesoreria unica). - 1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8. 2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali, nelle contabilita' speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si applicano le norme statutarie e le relative norme di attuazione. 3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilita' vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. 4. I tesorieri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformita' di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere e' tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformita' ed e' tenuto altresi' a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento. 5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita' derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresi' dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati destinati a borse di studio. 6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalita' che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo, 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), a seguito delle modifiche apportate dal seguente articolo e' il seguente: "Art. 5 (Personale) - 1. I dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati dall'autonomo ordinamento approvato con i decreti del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti ministeriali 10 luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20 novembre 1997 e 23 luglio 1998 del Ministro del tesoro, nonche' dalle modifiche che a tale ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'art. 11 delle legge 13 maggio 1983, n. 197, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 2. In aggiunta al personale di ruolo l'amministrazione puo' assumere direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in discipline connesse all'attivita' della Cassa depositi e prestiti, con contratto a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. I compensi sono fissati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. - Il titolo della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' il seguente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". - Il testo dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative) e' il seguente: ===================================================================== | Indicazione degli atti | Articolo| soggetti a tassa |Ammontare delle tasse in lire ===================================================================== |1. Licenza di porto di fucile | |anche per uso di caccia (legge| |11 febbraio 1992, n. 157, art.| |22): tassa di rilascio, di | 5 |rinnovo e annuale | 250.000
|
| Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47 comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti: "o della societa' Poste Italiane Spa". 4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in piu' del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terra' conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche. 5. A decorrere dal 1 marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilita' speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. 7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' riversata alle contabilita' speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF e' versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere. 9. Sino all'apertura delle contabilita' speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse. 10. Le quote dell'accisa, sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 11. A decorrere dal 1 marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. 12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalita' di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia. 13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: ", anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni". 14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)
1. I decreti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, relativi all'aliquota di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte specificata nel comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001. 2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "conseguentemente determinata" sono inserite le seguenti: ", con i medesimi decreti,"; b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917", sono aggiunte le seguenti: ", nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote". 3. Per l'anno 2002 e' istituita, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione. al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. 4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. 5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001, provvede a comunicare al Ministero dell'interno, i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate. 6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Note all'art. 67: Si riporta il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal presente articolo nonche' dell'art. 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante: "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998: "Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti. 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro trenta giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo' eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2. 4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. 7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto dall'art. 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo l'addizionale comunale di cui al comma 3 e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. 8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. 9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6. 10. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative addizionali"; b) la lettera 4-bis), introdotta dall'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". - Il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' riportato in nota all'art. 52.
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| Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stabilito per l'anno 2001: a) in lire 1.044 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in lire 258 miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b). 3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzioni a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989; nonche' al netto delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 4. Con effetto dal 1 gennaio 2003 e' soppresso il contributo di cui all'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l'Istituto postelegrafonici, soppressa ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e' rispettivamente stabilito nella misura dell'1,75 per cento e dell'1 per cento. 5. L'articolo 3, comma 6, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. 6. L'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL. 7. Il comma 3 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano gia' iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianita' contributive medie risultanti a detta data. 8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni previdenziali l'eventuale differenza tra l'indennita' di buonuscita, spettante ai dipendenti della societa' Poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l'ammontare dei contributi in atto posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall'INPDAP e delle risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell'IPOST, dall'altro, e' posta a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 68: Al comma 1: - La lettera c), comma 3, dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' la seguente: 3. Sono a carico della gestione: a) (Omissis); b) (Omissis); c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale. - Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con il procedimento di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi". Al comma 3: - L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 2-ter Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione e' esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e' sciolta. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' noti vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere ilprocedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". Al comma 4: - L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il seguente: "Art. 37 (Contributo previdenziale obbligatorio). - L'amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta. Il contributo obbligatorio per il credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili considerati al lordo in ragione dell'80% per cento. I contributi indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorche' non siano state erogate prestazioni". - Il comma 6 dell'art. 53 della legge n. 449/1997 e' il seguente: "6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla societa' medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e' soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane e' soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla societa' "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie; b) le prestazioni di assistenza e mutualita', sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici; c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione; d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici". Al comma 5: - Il comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) cosi' recita: "6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalita' dei lavoratori.". Al comma 6: - Il comma 2 dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttiva della comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia del mercato del lavoro) cosi' recita: "2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4". Al comma 7: - Il comma 3 dell'art. 41 della legge n. 488/1999, e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.".
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| Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448: a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. 2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni". 3. A decorrere dal 1 gennaio 2001: a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con eta' inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con eta' pari o superiore a settantacinque anni; b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' elevata di lire 20.000 mensili. 4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 5. I contributi versati dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 , aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1 gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1 gennaio 2001 i contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualita' pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalita' previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di "Mutualita' pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema contributivo. La predetta opzione non puo' essere esercitata prima del 1 gennaio 2003. 7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250. 8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilita' alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha gia' riconosciuto l'assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali. 9. Per favorire la continuita' della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dei lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, e' istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo e' alimentato con il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato. 10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, e' inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47". 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo il del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 12. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' abrogato. 13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura". 14. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto, per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. 15. Le movimentazioni tra le gestioni dell'INPDAP di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od utili. 16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attivita' di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti e' disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni della societa' per azioni costituita ai sensi della medesima disposizione. 18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall'INPS, recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme gia' versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto. 19. Al fine di sopperire alle necessita' della gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1 agosto 1994, e' disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'IPOST.
Note all'art. 69: Al comma 1: - Il comma 1 dell'art. 34 della legge n. 448/1998 e' il seguente: "1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (166). L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo". Al comma 2: - Il comma 13 dell'art. 59 della legge n. 449/97, come modificato dalla presente legge e' il seguente: "13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo di due anni l'indice di perequazione delle pensioni: a) e' applicato nella misura del trenta per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS; b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattameno minimo". Al comma 3: - Il testo dei commi 2 e 12 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e' riportato in nota all'art. 78. Al comma 5: - Si riporta il testo degli articoli del titolo IV ( da 85 a 96) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, della legge 6 aprile 1936, n. 1155 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale). "Art. 85. - Possono iscriversi nell'assicurazione facoltativa per pensioni di invalidita' e di vecchiaia: 1) le persone appartenenti alle categorie soggette all'assicurazione obbligatoria, indicate nell'art. 37; 2) coloro che abbiano perduto la qualita' di assicurato obbligatorio; 3) gli artigiani, i coltivatori agricoli diretti (proprietari, affittuari, coloni e mezzadri), i commercianti, gli industriali, gli esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato per imposte dirette una somma non superiore a L. 1000; 4) le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno redditi di alcuna specie per i quali paghino annualmente allo Stato, per imposte dirette, una somma superiore a L. 120; 5) gli impiegati per i quali, pur essendo stato superato il limite di stipendio stabilito dall'art. 38, con contratto collettivo di lavoro o norma equiparata sia stato assunto l'obbligo di continuare l'assicurazione ai sensi del presente titolo. Art. 86. - Su richiesta di associazioni professionali, di casse mutue di malattia create in base a contratti collettivi di lavoro o a norme assimilate, di societa' di mutuo soccorso, di aziende industriali, commerciali, agricole e di amministrazioni pubbliche, l'istituto puo' effettuare assicurazioni collettive di pensioni per tutti i rappresentati, iscritti o dipendenti dagli enti predetti. Art. 87. - L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia puo' essere fatta in una delle seguenti due forme: 1) nel ruolo della mutualita' con la rinunzia, cioe', al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato; 2) nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo cioe', del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione. In mancanza di indicazione del ruolo, la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio eseguita, nel ruolo del contributi riservati.". Art. 88. - Le donne che alla data del matrimonio cessano dal rapporto di lavoro prima di aver versato 240 contributi settimanali, ma dopo averne versati almeno 48, hanno diritto, quando siano riconosciute invalide ai sensi dell'art. 6, ovvero al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', di liquidare con le norme dell'assicurazione facoltativa la pensione corrispondente ai contributi versati. Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 57 in tutti gli altri casi in cui per una persona si interrompa o cessi il rapporto di lavoro prima che siano stati versati 480 contributi settimanali, essa puo' ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidita' o per la vecchiaia, purche' effettuati versamenti nell'assicurazione facoltativa nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento. Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente al 1 luglio 1920. Art. 89. - La liquidazione della pensione per vecchiaia puo' essere effettuata, quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti: 1) che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione; 2) che abbia compiuta l'eta' di 60 anni se uomo, e di 55 anni se donna, o se appartenga a speciali categorie di lavoratori addetti a industrie pericolose o insalubri indicate nel regolamento. Quando l'assicurato abbia raggiunto il settantesimo anno di eta', ha facolta' di conseguire la liquidazione della pensione, anche senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione. Art. 90. - La liquidazione della pensione per invalidita' puo' effettuarsi quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti: 1) che abbia compiuto almeno cinque anni di iscrizione; 2) che sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 61. Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidita' dell'iscritto, senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione e' inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale, alle condizioni stabilite dal regolamento (103). (103) Comma da ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 29, legge 4 aprile 1952, n. 218, riportata alla voce invalidita', vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). Art. 91. - Gli assicurati obbligatori e coloro i quali hanno i requisiti per l'iscrizione nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, qualora si trovino nelle condizioni di eta' o di invalidita' richieste per la liquidazione della pensione nell'assicurazione facoltativa medesima, possono costituirsi una rendita vitalizia immediata mediante versamento del valore capitale corrispondente. Art. 92. - La determinazione delle quote di pensione per i versamenti effettuati nell'assicurazione facoltativa viene fatta in base a tariffe deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni. L'iscritto puo' fare versamenti in qualunque tempo e in qualunque misura, con le norme stabilite nel regolamento. Art. 93. - Le pensioni di invalidita' e di vecchiaia liquidate in base ai versamenti facoltativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' presentata la domanda. Art. 94. - Il contributo dello Stato di cui all'art. 59, lettera c), e' assegnato dall'istituto al momento della liquidazione di ciascun conto individuale sotto forma di pensione complementare a quella costituita con i versamenti volontari. La misura della pensione complementare a carico dello Stato e' per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della pensione costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti per i quali siano gia' state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La pensione complementare a carico dello Stato non puo' superare L. 100 annue. Art. 95. - Se prima che sia liquidata la pensione avvenga la morte dell'iscritto nel ruolo dei contributi riservati, la somma costituita dai versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, sara' assegnata nell'ordine e con le norme seguenti: a) al coniuge; b) ai figli legittimi o naturali; c) agli ascendenti; d) agli altri discendenti non compresi sotto la lettera b) e ai fratelli e alle sorelle, purche', tanto per i discendenti quanto per i fratelli e per le sorelle, concorrano queste due condizioni: che siano minori di 18 anni o inabili al lavoro; che vivessero a carico del defunto. Se il coniuge concorra con i figli, due quinti della somma saranno assegnati al coniuge e tre ai figli; se in mancanza dei figli, il coniuge concorra con gli ascendenti, tre quinti della somma saranno assegnati al coniuge e due quinti agli ascendenti; in mancanza dei figli e degli ascendenti, la somma sara' interamente assegnata al coniuge. In mancanza del coniuge la somma sara' interamente, e in parti eguali, assegnata ai figli, e in mancanza di questi, agli ascendenti, e, in mancanza degli uni e degli altri, sara' interamente, e in parti eguali, assegnata agli aventi diritto indicati sotto la lettera d). Per avere diritto alle assegnazioni stabilite dal presente articolo, deve esserne fatta domanda all'Istituto, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla morte dell'iscritto. Art. 96. - L'Istituto e' autorizzato ad effettuare assicurazioni facoltative per la tubercolosi e per la maternita', nei limiti e alle condizioni che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere dei competenti Comitati speciali, ed approvati dal Ministro per le corporazioni.". - La legge 5 marzo 1963, n.389 (istituzione della "mutualita' pensioni" a favore delle casalinghe) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1963, n. 90. - L'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n.297 (disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) cosi' recita: "Art. 3 (Norme in materia pensionistica). - A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'art. 9 della legge 3 giugno 1975. n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento e' regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160 e dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti e' uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni e' effettuato con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre. A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente non e' presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, e' adeguato annualmente con effetto dal 1 gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva e' detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore e' corrispondentemente ridotto.". - L'art. 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565 (attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della discipina della gestione "mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389) cosi' recita: "Art. 4 (Calcolo del trattamento pensionistico). - 1. L'importo del trattamento pensionistico determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto al comma secondo. 2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita' i coefficienti cosi' determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica. 3. L'importo della pensione di inabilita' e' determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva eta' di pensionamento, se superiore.". Al comma 6: - Il comma 23 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n.335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente: "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. Al comma 7: - L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) cosi' recita: "1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle settimane dell'anno stesso che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore all'1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell'1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di persone a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. 2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati, ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e, che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali e' previsto un requisito contributivo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attivita o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare equiparato. 6. A decorrere dal 1 ottobre 1983 il primo e il secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore e' pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreche' per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative. In caso contrario sara' accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative . 7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e' quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo e' ragguagliato al mese. 9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianita' contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e' elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione. 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. 11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52. 12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1 gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi. 12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati piu' di 270 contributi giornalieri per anno. 13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero. - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83. Al comma 8: - Il testo degli articoli 1 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici anti fascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) e' il seguente: "Art. 1. - Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacita' lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori. Tale assegno sara' attribuito qualora causa della perdita della capacita' lavorativa siano stati: a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316; b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attivita' politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attivita' politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato; c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista; d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno; e) la prosecuzione all'estero dell'attivita' antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l'internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell'attivita' antifascista svolta all'estero. Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale. Art. 8. - Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, la quale sara' composta: a) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, e di uno per ciascuno dei Ministeri sopra indicati; b) di tre rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti. La composizione della commissione integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto di voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Al presidente, ai membri e al segretario della commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra. Per la validita' delle deliberazioni della commissione e' richiesta la presenza del presidente e di almeno la meta' degli altri componenti. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. A parita' di voti prevale quello del presidente". Al comma 9: - Il testo delle disposizioni del Capo II (articoli da 5 a 8) del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) e' il seguente: "Capo II Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione. Art. 5 (Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Art. 6 (Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di formazione professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, possono essere riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni. 2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche per i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa ai sensi del comma 1. Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria. Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria". - Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso I'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'". - Il comma 1 dell'art. 37 della legge n. 488/1999, e' il seguente: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Al comma 10: - L'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza) - 1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda puo' far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Resta fermo il requisito di anzianita' contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e' altresi' concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47. 3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 11: - Per il testo delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo n. 564/1996, si veda in nota al comma 9. - Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 9. Al comma 13: - L'art. 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "L'art. 9. - 1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa foniitrice. I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia gia' assicurata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazzione economica, e' stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura. 3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalita' ed i termini di versamento. 3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'art. 2 non sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845". Al comma 14: - Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuzione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza), e' il seguente: "3. E' confermata la soppressione, con effetto dal 18 febbraio 1993, degli enti, dell'istituto, delle casse e della direzione generale indicati al comma 2. Con effetto da tale data l'INPDAP succede agli enti soppressi nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' dei rispettivi patrimoni ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto, al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Sono istituiti i comitati di vigilanza delle gestioni autonome con il compito di predisporre, sulla base degli indirizzi del consiglio di indirizzo e vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; proporre le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidere sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. Alla composizione di tali organi si provvede con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni di ciascun comitato corrispondono". Al comma 17: - Il comma 31 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, e' il seguente: "31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attivita' di promozione e formazione nonche' attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, e' autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unita' previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programnazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale S.p.a. entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita societa' di capitali". Al comma 18: - La legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83. - Il comma 9 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e' il seguente: "9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
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| Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, e' concessa ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000 mensili per i titolari con eta' inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con eta' pari o superiore a settantacinque anni. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli effetti dell'aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dai trattamenti di famiglia. 4. Per i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 e' concesso ad incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili con eta' pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, i benefici di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilita' della pensione ovvero dell'assegno di invalidita' a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con eta' inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 7. A decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo e' corrisposto dall'INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilita' ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto: a) non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo; b) non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 300.000 annue, l'importo aggiuntivo viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite. 9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituto con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione dell'importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma. 10. L'importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Note all'art. 70: Al comma 1: - Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, e' il seguente: "6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, al cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Al comma 4: - L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), e' il seguente: "Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e - se coniugati - il cui coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi, e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di L. 156.000 annue da ripartire in 13 rate mensili di L. 12.000 ciascuna, a condizione che non abbiano titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali, con esclusione degli assegni familiari, od assistenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, con l'esclusione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, erogate, con carattere di continuita' dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri e che, comunque, non siano titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a L. 156.000 annue. Dal calcolo dei redditi e' escluso il reddito dominicale della casa di abitazione. La 13a rata e' corrisposta con la rata di dicembre ed e' frazionabile. Le persone di cui al primo comma che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi, ivi previsti, ma di importo inferiore a L. 156.000 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda per ottenere la pensione, corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, dalle quali risulti l'esistenza dei prescritti requisiti, presentata alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". - L'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), e' il seguente: "Art. 2 (Aumento della pensione sociale). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno. 2. La misura dell'aumento e' pari a L. 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di L. 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di reddito di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la persona: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo; b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. 6. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo. 9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi. 10. Il presente articolo sostituisce l'art. 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140". Al comma 5: L'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il seguente: "Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). - Con effetto dal 1 maggio 1969, in sostituzione dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di eta', sono ammessi, su comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al precedente comma". - L'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e' il seguente: "Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti. L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". Al comma 7: - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196. Al comma 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale dei pensionati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n. 82.
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| Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' delle forme pensionistiche ne' gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e' data facolta' di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilita', i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facolta' opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'eta' pensionabile. 2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell'anzianita' assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione e' ottenuto applicando all'importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari il rapporto tra l'anzianita' contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianita' contributiva accreditata a favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione che e' soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facolta' di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo puo' optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell'opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi gia' versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. 3. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
Note all'art. 71: Al comma 1: - Per il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 509/1994, si veda in nota all'art. 70; Al comma 3: - Per gli estremi del decreto legislativo n. 509/1994, si veda in nota all'art. 70; - Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, suppl. ordinario n. 43, del 2 marzo 1996.
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| Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianita', di invalidita' e degli assegni diretti di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1 gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se piu' favorevole. |
| Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita' INPS)
1. A decorrere dal 1 luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore. 2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 58 miliardi per l'anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 3. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "In caso di danno biologico" a "denunciati" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate".
Note all'art. 73: Al comma 1: - Il comma 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, e' il seguente: "43. Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu'' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti". - L'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) cosi' recita: "Art. 85. - Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120; 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita; 2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data; 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte; 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non puo' essere comunque inferiore ad un mensilita' di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati". Al comma 2: - Il comma 1 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli anti previdenziali) e' il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di lire 900 miliardi per l'anno 1999 e di lire 800 miliardi a decorrere dall'anno 2000". Al comma 3: - Il comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonche' a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica tabella delle menomazioni , comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico".
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| Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione delle predette risorse si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi comprese quelle previste dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all'INPDAP, che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento di fine rapporto che i dipendenti gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non puo' superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del trattamento di fine rapporto e' definita dalle parti istitutive con apposito accordo. 4. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". 5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 4, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso"; b) all'articolo 5, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive"; c) all'articolo 6, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: "i competenti organismi di amministrazione dei fondi" sono inserite le seguenti: "individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo".
Note all'art. 74: Al comma 1: - Il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 21 aprile, 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell art. 3, comma 1, lettera v) e' il seguente: "1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi". - Il comma 18 dell'art. 26 della legge n. 448/1998, e' il seguente: "18. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati". - La lettera d), comma 3, dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' la seguente: 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; Al comma 2: - Per il testo del comma 18 dell'art. 26 della legge n. 448/1998, si veda in nota al comma 1. Al comma 3: - Il comma 56 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, e' il seguente: "56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilita' di richiedere la trasformazione dell'indennita' di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennita' di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verra' destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualita' da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori". Al comma 4: - Il comma 8 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982. Per il personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonche' della regione Valle d'Aosta, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del testo unificato approvato decreto del Presidente dalla Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dall'articolo 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente comma, garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica". Al comma 5: - Il testo degli articoli 4 e 5 e del comma 4-bis dell'art. 6 del decreto legislativo n. 124/1993, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; b) come soggetti dotati di personalita' giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 2. Fondi pensione possono essere costituiti altresi' nell'ambito del patrimonio di una singola societa' o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del patrimonio della medesima societa' od ente, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile. 3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione puo'' determinare, con proprio regolamento, le modalita' di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione. Con uno o piu'' decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalita' di presentazione dell'istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalita' procedurale, nonche' i termini per il rilascio dell'autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l'esercizio dell'attivita', con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalita' di gestione del Fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; d) i contenuti e le modalita' del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro. 4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalita' di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2, l'autorizzazione non puo' essere concessa: a) se, in caso di societa', questa non abbia la forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e contabili separate da quelle della societa' o dell'ente; c) se la contabilita' e i bilanci della societa' o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I Fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all'art. 16. 7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il Fondo pensione non abbia iniziato la propria attivita', ovvero quando, per i fondi di cui all'articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal Fondo stesso. Art. 5 (Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo). - 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalita' e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Per il Fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori., la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, e' istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma l. Art. 6 (Regime delle prestazioni e modelli gestionali) comma 4-bis. - Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei Fondi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, terzo periodo, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicita' notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai Fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalita' gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i Fondi pensione esercitano la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il Fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del Fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla convenzione; c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilita' del Fondo medesimo".
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| Art. 75.
(Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani, a decorrere dal 1 aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a condizione che: a) il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'; b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a). 3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a). 4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3. 5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attivita' lavorativa e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all'incremento dell'ammontare della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell'eta' di quiescenza. 6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della facolta' medesima di cui al comma 3.
Note all'art. 75: - Si riporta la tabella B allegata alla legge n. 335/1995:
===================================================================== | | Colonna 2 - Anzianità Anno |Colonna 1 - Età anagrafica| contributiva ===================================================================== 1996 | 52 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1997 | 52 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1998 | 53 | 36 --------------------------------------------------------------------- 1999 | 53 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2000 | 54 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2001 | 54 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2002 | 55 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2003 | 55 | 37 --------------------------------------------------------------------- 2004 | 56 | 38 --------------------------------------------------------------------- 2005 | 56 | 38 --------------------------------------------------------------------- 2006 | 57 | 39 --------------------------------------------------------------------- 2007 | 57 | 39 --------------------------------------------------------------------- 2008 in poi| 57 | 40
Tabella C (articolo 59, comma 6)
===================================================================== Anno | Età e anzianità | Anzianità ===================================================================== 1998 | 54 e 35 | 36 1999 | 55 e 35 | 37 2000 | 55 e 35 | 37 2001 | 56 e 35 | 37 2002 | 57 e 35 | 37 2003 | 57 e 35 | 37 2004 | 57 e 35 | 38 2005 | 57 e 35 | 38 2006 | 57 e 35 | 39 2007 | 57 e 35 | 39 2008 | 57 e 35 | 40
Tabella D (articolo 59, comma 6)
===================================================================== Anno | Età e anzianità | Anzianità ===================================================================== 1998 | 53 e 35 | 36 1999 | 53 e 35 | 37 2000 | 54 e 35 | 37 2001 | 55 e 35 | 37 2002 | 55 e 35 | 37 2003 | 56 e 35 | 37 2004 | 57 e 35 | 38 2005 | 57 e 35 | 38 2006 | 57 e 35 | 39 2007 | 57 e 35 | 39 2008 | 57 e 35 | 40
- i commi 6 e 7 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, sono i seguenti: 6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianita' decorrenti dal 1 gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di eta' anagrafica e di anzianita', ovvero di sola anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e al compimento del cinquantottesimo anno di eta'. Per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di cinquantasette anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. E' in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianita' contributiva di quaranta anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, e' istituito un Fondo a gestione bilaterale con le finalita di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianita' contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti commissioni parlamentari. 7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti: a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10; b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni a seguito di effettivo svolgimento di attivita lavorativa; c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilita' ovvero in cassa integrazione guadagni straordinar:a per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilita' indicato nella domanda medesima, anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, e per i quali l'accordo collettivo di individuazione del numero delle eccedenze intervenga entro il 31 marzo 1998, nonche' dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianita' al termine della fruizione della mobilita' del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime".
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| Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "Art. 38. - (INPGI). - 1. L'Istituto nazionaie di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutivita' le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresi', ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. 2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35; b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37. 3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2 sono a totale carico dell'INPGI. 4. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". 2. L'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali e migliorare la qualita' del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalita' di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonche' dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l'altro, a: a) esperire in comune procedure di selezione di personale delle varie qualifiche; b) utilizzare, nei limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti; c) concertare l'acquisto di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l'utilizzazione di strumenti gia' messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa; d) prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilita' di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente. 3. Con le stesse finalita' di cui al comma 2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali. 4. In sede di prima applicazione i piani per il triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile 2001. 5. Il periodo intercorrente dal 1 gennaio alla data di approvazione del bilancio e' assoggettato alla disciplina normativa dell'esercizio provvisorio.
Note all'art. 77: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
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| Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti. 2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono: a) la realizzazione, da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potra' essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1; b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attivita' progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonche', nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entita' non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarieta'; a tale scopo per l'anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni; c) la possibilita', nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di eta', di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attivita' da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1 gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001; d) la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'. 3. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilita' di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001. 4. All'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' soppressa la parola "assicurativi". 5. I soggetti impegnati in prestazioni di attivita' socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) bei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo. 6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilita' finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997. 7. Resta ferma la facolta' di cui all'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 8. In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attivita' usuranti, e successive modificazioni, e' riconosciuto, entro i limiti delle disponibilita' di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di eta' anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che: a) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che queste presentano, individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; b) entro il 31 dicembre 2001 potrebbero far valere: 1) i requisiti per il pensionamento di anzianita' tenendo conto della riduzione dei limiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva previsti rispettivamente dall'articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'articolo 1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995; 2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di eta' pensionabile e di anzianita' contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni; 3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la riduzione del limite di eta' pensionabile prevista dall'articolo 1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 9. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' soppressa la parola: "pubblico"; 10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato dai commi 3 e 4 dell'articolo 69, presentino domanda entro il 30 giugno 2001, la maggiorazione decorre dal 1 gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del compimento dell'eta' prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attivita' di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonche' i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13. 12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all'ente previdenziale di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, a pena di decadenza. 13. All'onere derivante dal riconoscimento di cui al comma 8, corrispondente all'incremento delle aliquote contributive di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "acquisti effettuati tramite moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "o altro mezzo di pagamento"; b) le parole: "con il titolare della moneta elettronica e" sono soppresse; c) al terzo periodo, dopo le parole: "fondo pensione" e' inserita la seguente: "complementare". 15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001: a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e' pari a lire 50 miliardi; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001" e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 9 miliardi; c) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi; d) il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' sostituito dal seguente: "5. A decorrere dal 10 gennaio 1999 all'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: ""delle lavanderie industriali""; e) le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi. 16. I piani di inserimento professionale di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l'anno 2001 e' pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15. 17. In relazione a quanto disposto al comma 15, lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 15, lettera d), e' pari a lire 525 milioni. 18. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002,". 19. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1 gennaio 2001 e per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 20. Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilita' successive alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa e' stata liquidata in data anteriore. 21. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' ridotta di lire 227 miliardi per l'anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 22. La contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali e' corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini e' utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianita'. 23. Per i lavoratori gia' impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attivita' e' venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche e' moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attivita' si e' protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attivita' si e' protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite. 24. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001". 25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli effetti dell'applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle Comunita' europee dell'11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all'incremento dell'indennita' di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennita' di disoccupazione con requisiti ridotti. 26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 45, comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione"; b) all'articolo 55, comma 2, quinto periodo, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni". 27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli organismi dell'Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio 1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento dell'equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe del citato decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo di lire 15 miliardi per l'anno 2001; la quota differenziale dei medesimi oneri e' a carico degli organismi di cui al presente comma. 28. Per il calcolo delle quote di pensione relative alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente alle variazioni dell'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1983. 29. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "entro il 14 febbraio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2000"; b) le parole: "centoquarantacinque unita' e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi". 30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l'anno 2001, in lire 7,4 miliardi per l'anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalita' che assicurino la trasparenza e la competitivita' degli affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 32. Per l'integrazione dei servizi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attivita' straordinarie finalizzate all'implementazione e all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'agenzia del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest'ultima delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unita', dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato "Catasto urbano". 33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Note all'art. 78: Al comma 1: - Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge17 maggio 1999, n. 144) cosi' recita: "1. Ai soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta al momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzezza Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'art. 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima". Al comma 2: - Il comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n.81/2000, e' il seguente: "1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 1, destinate alle attivita' di lavori socialmente utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attivita' progettuali locali e interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno 2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1". - Il comma 6 dell'art. 45 della legge 17 maggio1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attivita' nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, commna 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita' progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalita' rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le commissioni regionali per l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria". - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2000, e' il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attivita' nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999". - Il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000, e' il seguente: "3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attivita' socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1 novembre 2000 al 30 aprile 2001". - Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 81/2000, e' il seguente: "2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1 maggio 2000, non puo' essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 e' a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per cento e' corrisposto dall'ente utilizzatore". - Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 81/2000, e' il seguente: "2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver gia' deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all'art. 5, comma 1, lettera l)". Al comma 3: - Il testo del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2000. - Per il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 81/2000, si veda in nota al comma 2. Al comma 4: - Il comma 11 dell'art. 9 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi al sostegno del reddito e nel settore previdenziale) cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "11. Per gli adempimenti connessi all'attuazione di progetti di lavori socialmente utili da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le proprie strutture, gli oneri sono a carico del Fondo di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo di lire 3 miliardi". Al comma 5: - La lettera d) del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e' la seguente: "2. Le attivita' di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia: a) (omissis); b) (omissis); c) (omissis); d) prestazioni di attivita' socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.". - L'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, cosi' recita: "5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure: a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata.". Al comma 6: - Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e' il seguente: "4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e sussave modificazioni ed integrazzoni". - L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quello che svolgono attivitia' in piu regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte dalla pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati". - Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2000, e' il seguente: "1. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e' riconosciuto un contributo pari a lire diciotto milioni per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai soggetti impegnati in qualita' di soci lavoratori.". Al comma 7: - Il comma 5 dell'art. 45 della legge n. 144/1999 e' il seguente: "5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 4 attenendosi ai principi ed ai criteri direttivi indicati ai commi 1 e 2. Al comma 8: - Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera F), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attivita' usuranti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1993, n. 224. - Il comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 374 del 1993, e' il seguente: "1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonche' per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attivita' particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di eta' pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali e' anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attivita' fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita' dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita' viene, inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati". - I commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, sono i seguenti: "36. I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35. 37. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19". - L'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 e' il seguente: "Art. 2. - 1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attivita' economica: lavori in galleria, cava o miniera : mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita'; lavori nelle cave mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; lavori nelle gallerie mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita'; lavori in cassoni ad aria compressa ; lavori svolti dai palombari ; lavori ad alte temperature : mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; lavorazione del vetro cavo : mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti , con carattere di prevalenza e continuita' ed in particolare delle attivita' di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'. 2. Viene riconosciuto, per le mansioni elencate nel comma 1, un concorso dello Stato, che non puo' superare il 20% del corrispondente onere ed e' attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come introdotto dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Le organizzazioni sindacali, di cui all'art. 1, comma 1, dovranno congiuntamente formulare, entro il medesimo termine previsto dall'art. 1, comma 2, le proposte per la determinazione delle aliquote contributive, relative alle mansioni individuate nel comma 1, tenuto conto delle previsioni di cui al comma 2. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335". Al comma 9: - Il comma 2 dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarita' dell'attivita' di trasporto". Al comma 10: - L'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) cosi' recita: "Art. 1. Con effetto dall'1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di L. 50.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che: a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale; b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato. 2. Con effetto dall'1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a L. 80.000 mensili, per tredici mensilita'. 3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. 4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari. 5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. 7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'istituto stesso. 8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti. 10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dall'1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988. 11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. 12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a L. 30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140". Al comma 13: - L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, da porre a totale carico delle categorie interessate, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale individuano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dette mansioni e determinano tali aliquote contributive secondo i seguenti criteri: l'attesa di vita al compimento dell'eta' pensionabile; la prevalenza della mansione usurante; la mancanza di possibilita' di prevenzione; la compatibilita' fisico-psichica in funzione dell'eta'; l'elevata frequenza degli infortuni, con particolare riferimento alle fasce di eta' superiori ai cinquanta anni; l'eta' media della pensione di invalidita'; il profilo ergonomico; l'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente. 2. Le proposte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, dovranno essere congiuntamente formulate entro e non oltre cinque mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Decorso infruttuosamente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come sostituito dall'art. 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La commissione tecnico-scientifica ivi prevista formulera' il relativo parere entro e non oltre cinque mesi dalla data della sua costituzione". - Il comma 38 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita: "38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995". Al comma 14: - L'art. 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Finanziamento). - 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi. 1-bis. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresi' delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo. 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR. 3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonche' le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformita' ai princi'pi del presente decreto legislativo. 5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attivita' istituzionali del medesimo ente". Al comma 15: - Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". - L'art. 62, comma 1, lettera g), della gia' citata legge n. 488/1999, cosi' recita: "Art. 62 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali). 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati: a) - f) (Omissis); g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita' di cui all'art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - I commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale) cosi' come modificati dalla presente legge, sono del seguente tenore: "1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. 2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire". - L'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - 1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale. 2. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere modificati i criteri concernenti la misura e le modalita' di concessione dei predetti contributi. 3. Le somme gia' assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto 25 novembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1988, in attuazione dell'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarita' documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari complessivamente a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1999 all'art. 49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole: "trasporti e comunicazioni" sono inserite le seguenti: "; delle lavanderie industriali. . 6. Per finanziare le spese di partecipazione dell'Italia all'Organismo europeo per la cooperazione nel campo della metrologia legale (WELMEC) e' autorizzata la spesa di lire 5 milioni per il 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1997/1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri". - Il comma 5 dell'art. 7 e l'art. 11 della gia' citata legge n. 223/1991, cosi' recitano: "5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e' aumentata di un importo pari a quindici mensilita' dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma 1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui all'art. 5, commi 4 e 6. Art. 11 (Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini). - 1. All'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: "Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dieci contributi mensili o quarantatre contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia . 2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attivita', per un periodo di lavoro, esclusi i periodi di fruizione del trattamento di cui all'art. 10, non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione e' corrisposto nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I trattamenti di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentino un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro. 4. Le imprese edili impegnate in opere o lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle regioni o dagli enti pubblici sono tenuti a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, ai fini dello svolgimento di tali opere e lavori. Tale percentuale e' determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al venticinque per cento ed e' comprensiva di quella prevista all'art. 25, comma 1". Al comma 16: - L'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) e' il seguente: "Art. 15. - 1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. 8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". Al comma 17: - Il comma 215 dell'art. 2 della gia' citata legge n. 662/1996, cosi' recita: "215. Con decorrenza dal 1 gennaio 1997 cessa di avere efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49. Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge n. 88 del 1989.". Al comma 18: - Il comma 4 dell'art. 68 della piu' volte citata legge n. 144/1999, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002; b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.". Al comma 19: - L'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione della assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita' e la natalita') e' il seguente: "Art. 19. - In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennita' giornaliera fissata in relazione all'importo del contributo per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione". - Il comma 3 dell'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il seguente: "3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e' estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianita' assicurativa di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennita' ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno 78 giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennita' per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. Al comma 20: - Il comma 43 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, e' riportato in note all'art. 71. - Per il testo dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 si veda in nota all'art. 73, comma 1. Al comma 21: - Il comma 1 dell'art. 66 della gia' citata legge n. 144/1999, e' riportato in note all'art. 73. Al comma 23: - L'art. 18 della legge n. 153/1969, e' il seguente: "Art. 18. - Per gli iscritti alla Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuita' per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianita' di cui al terzo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni. Al fine di comprovare l'effettivo espletamento dei 15 anni di lavoro in sotterraneo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 1 luglio 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante le speciali marche di cui all'art. 7 della legge 5 gennaio 1960, n. 5. La pensione di cui al primo comma del presente articolo e' posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5. Al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', l'interessato puo' ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'anzianita' contributiva fatta valere nell'assicurazione generale obbligatoria maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza di detta pensione ed il compimento del sessantesimo anno di eta'. Nel caso che la pensione cosi' calcolata risulti di importo inferiore a quello gia' in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il sessantesimo anno di eta' la pensione di cui al primo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianita' contributiva effettiva e convenzionale, sulla cui base e' stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianita' contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del sessantesimo anno di eta' la pensione liquidata sulla base di quest'ultima anzianita' resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.". Al comma 24: - L'art. 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati con il regolamento previsto nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999. 3. Per le entrate amministrate dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione degli uffici delle entrate la sospensione prevista dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo. 4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si applica se il concessionario e' una banca che procede all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza. 5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici tecnici erariali. 6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2001. 7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente. 8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono svolte dal pretore. 9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data. 10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'Istituto nazionale della previdenza ed assistenza sociale: ai crediti oggetto della cessione si applicano le disposizioni del presente decreto, a partire dalla data della sua entrata in vigore". Al comma 25: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, si rinvia alla note all'art. 78, comma 15. Al comma 26: - L'art. 45, comma 1, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999, come modificata dalla presente legge, cosi' recita: "1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: (1) a) Razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio con revisione e realizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione; 3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 9; 4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse aree del Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro; 6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a valle degli impianti". - Il comma 2 dell'art. 55 della citata legge n. 144 del 1999, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi princi'pi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro due anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi. Al comma 27: - L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione all'assicurazione obbligatoria per l'individuazione, la vecchiaia e i superstiti) cosi' recita: Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita. La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale". - Il regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68 del Consiglio del 29 febbraio 1968, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L056 del 4 marzo 1968. Al comma 28: - L'undicesimo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e' il seguente: "La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non e' presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione". Al comma 29: - Il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), come modificato dalla legge, e' il seguente: "14. Il trattamento di mobilita', con scadenza entro il 31 dicembre 2000, dei dipendenti da aziende interessate da accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1996, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, e' prorogato, sino al 31 dicembre 2001, per un numero massimo di duecentottantanove unita' e nel limite di lire 14 miliardi ai lavoratori titolari di indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. E' altresi' prorogata, in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per i quali sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000, l'indennita' di mobilita', fino al 31 dicembre 2001, nel limite di lire 3 miliardi e 200 milioni". Al comma 30: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, si veda in nota al comma 15. Al comma 31: - Il comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, e' il seguente: "2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste dall'art. 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997". - Per il testo dell'art. 66, comma 1, della citata legge n. 144/1999, si veda in nota al comma 21. Al comma 32: - L'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato. 4. Il comitato direttivo di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92. - Il comma 193 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "193. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto all'evasione fiscale e di recupero delle entrate tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed accessori, nonche' le relative procedure di riscossione: a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte riscosse mediante ruoli; 3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli; 4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione dell'imposta; b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas incondensabili: 1) le imposte riscosse a seguito della adesione e della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; 2) le imposte, le tasse e le accise riscosse mediante ruoli; 3) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme relative alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari; 4) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative dovute dai trasgressori di norme di materia di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli". - Il comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della funzione pubblica) e' il seguente: "Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale). - 1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attivita' di accertamento tributario, nonche' sulle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". Al comma 33: - Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000.
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| Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione gia' sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS puo' proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimera' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento. 2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonche' per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima societa' e' consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Note all'art. 79: - La legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1989. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 30 del 6 febbraio 1993.
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| Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002: a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo. a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento; b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998. 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo". 3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa. 4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire". 5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e' concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi. 7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalita' dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonche' le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il piu' efficiente svolgimento dei procedimenti concessori. 8. Le regioni possono prevedere che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potesta' concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonche' la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998. 9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione. 10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni nonche' gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1 gennaio 2001, e' elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente. 13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002. 14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, e' destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, e' destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentati, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonche' per la verifica delle attivita' svolte. 15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e' attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, e per la verifica degli interventi. 16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi. 17. Con effetto dal 1 gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinari dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) legge 19 luglio 1991, n. 216; c) legge 11 agosto 1991, n. 266; d) legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465; f) legge 28 agosto 1997, n. 284; g) legge 28 agosto 1997, n. 285; h) legge 23 dicembre 1997, n. 451; i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l) legge 21 maggio 1998, n. 162; m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; n) legge 3 agosto 1998, n. 269; o) legge 15 dicembre 1998, n. 438; p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; q) legge 31 dicembre 1998, n. 476; r) legge 18 febbraio 1999, n. 45. 18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarieta' sociale. 19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani e' consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. 20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto. 21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20. 23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilita' abitativa per piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. 24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non puo' superare l'importo di 50 milioni di lire. 25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita' antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.
Nota all'art. 80: Al comma 1: - L'art. 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' il seguente: "Art. 4 (Modalita' per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione). - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali e realizzata la sperimentazione. 2. L'individuazione e' effettuata tenuto conto: a) dei livelli di poverta'; b) della diversita' delle condizioni economiche, demografiche e sociali; c) della varieta' delle forme di assistenza gia' attuate dai comuni; d) della necessita' di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentativita' dell'intero territorio nazionale; e) della disponibilita' del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 5". - Il comma 203 dell'art. 2 della citata legge n. 662/1996, e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) Programmazione negoziata , come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) Intesa istituzionale di programma , come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. c) Accordo di programma quadro , come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita' salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) Patto territoriale , come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) Contratto di programma , come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) Contratto di area , come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". Al comma 2: - L'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta') cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore dl lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa. 2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 3. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri, per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1. 4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992. n. 104, accerta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per le corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo". Al comma 3: - L'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e' il seguente: "Art. 1 (Assegno mensile di assistenza). - A decorrere dal 1 maggio 1969 e' concesso ai sordomuti di eta' superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000. Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento dei linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza. - La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e' la seguente:
"Tabella A LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO TEMPORANEO
Prima Categoria: 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme. 3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia). 5) La perdita totale di una mano e dei due piedi. 6) La perdita totale di una mano e di un piede. 7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. 8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero. 9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza, con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente. 10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite. 11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi. 12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita. 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra. 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici. 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si' da costringere a speciale alimentazione. 16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente. 17) L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento. 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo. 19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave. 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata. 21) Gli aneurismi del grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa. 22) Tumori maligni a rapida evoluzione. 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica. 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'. 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache) o tali da necessitare trattamento emodialitico protratto nel tempo. 27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo. 30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico. 31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o, a disturbi della sfera psichica e dell'equllibrio statico-dinamico. 32) Esiti di laringectomia totale. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50. 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c). Seconda categoria: 1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da opportare evidenti deformita', nonostante la protesi. 2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria. 3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti. 4) La perdita di un braccio o avambraocio sopra il terzo inferiore. 5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra. 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza. 7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi. 8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria. 10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi. 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado. 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria. 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria. 14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria. 15) Le affezioni gastro-ensteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico. 16) Stenosi esofagee di alto grado, con deperimento organico. 17) La perdita della lingua. 18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario salvo, che per la loro entita', non siano ascrivibili alla categoria superiore. 19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici. 20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale. 22) Castrazione o pentita pressoche' totale del pene. 23) Le paralisi permanenti sia di origine centrale che periferita interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita o che, per i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili. Terza categoria: 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice della due mani. 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici. 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice. 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore. 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi, 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo. 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente. 9) La perdita o i disturbi gravi della favella. 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti. 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10 della normale, Quarta categoria: 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo. 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa. 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici. 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici. 5) La perdila totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici. 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore. 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto. 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio. 10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria. 11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori. 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti). 13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata. 14) Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino. 15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham. 16) Otite media purelenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni). 17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'. 18) Le alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale. 19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale. 20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti, Quinta categoria: 1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano. 3) La perdita totale di ambo i pollici. 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice. 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice. 6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici. 8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica. 9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove od otto dita compresi gli alluci. 10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore. 12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso. 13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta. 14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione. 15) Le nefriti o le nefrosi croniche. 16) Diabete mellito o insipido di media gravita'. 17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni. 18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni). 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham. 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale. 22) La perdita anatomia di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro. 23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Sesta categoria: 1) Le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello. 2) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi. 3) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano. 4) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice. 5) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra. 6) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 7) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano. 8) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici. 9) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici. 10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede. 11) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci. 12) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce. 13) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi. 14) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante. 15) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore. 16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite. 17) Psico-nevrosi di media entita'. 18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti. 19) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia. 20) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale. Settima categoria: 1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche' per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti. 2) L'anchiosi completa dell'articolazione radiocarpica. 3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne' gli indici. 4) La perdita totale dei due indici. 5) La perdita totale di un pollice. 6) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice. 7) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice. 9) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici. 10) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici. 11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci. 12) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede. 13) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci. 14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque. 15) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione. 16) L'anchilosi in estensione del ginocchio. 17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema. 18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc. 19) Nevrosi cardiaca grave e persistente. 20) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure. 21) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti. 22) Laparocele voluminoso. 23) Gastroduodenite cronica. 24) Esiti di resezione gastrica. 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. 26) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria. 27) Isteronevrosi di media gravita'. 28) Perdita totale dei due padiglioni auricolari. 29) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accettata con esame audiometrico. 30) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro. 31) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale. 32) Le alterazioni organiche ed irreparablli della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma, di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti. Ottava categoria: 1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori. 2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria. 3) La perdita della falange ungueale dei due pollici. 4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici. 5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice. 6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice. 7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano. 8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede. 9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci. 10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto e sei. 11) La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso. 12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione. 13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. 14) Bronchite cronica. 15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non tubercolare. 17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, estra sistolia). 18) Gastrite cronica. 19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica. 20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse. 21) Emorroidi voluminose procidenti. 22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo. 23) Cistite cronica. 24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti. 25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile di schegge senza fatti reattivi apprezzabili. 26) Ernie viscerali non contenibili. 27) Emicastrazione. 21) Perdita totale di un padiglione auricolare. 29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico. 30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico. 31) Otite media purulenta cronica semplice. 32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale. 34) Dacriocistite purulenta cronica. 35) Congiuntiviti manifestamente croniche. 36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti da disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo". Al comma 4 : - L'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 65. - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai l8 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nel territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita' per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90. Al comma 7: - per il testo dell'art. 65 della legge n. 448/1998 al comma 4; - Si riporta il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448/1998: "Art. 66. - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano dei trattamento previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegna per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L'assegno e' erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati; 1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare; 2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste; 3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale; 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 5, Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1; 5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' cancessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con il conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo". Al comma 8: - L'art. 130 del citato decreto legislativo n. 112/1998 e' il seguente: "Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita', spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di integrale copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale. 3. Fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1. 4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e' ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. - L'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 e' il seguente: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi', efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi' nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2, del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta". Al comma 9: - Per il testo dell'art. 65 della legge n. 448/1998 si veda in nota al comma 4. Al comma 10: - Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda in nota al comma 7; - Il comma 8 dell'art. 49 della citata legge n. 488/1999, e' il seguente: "8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, perle quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire tre milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare; b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita". - Il secondo comma dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita: "2. Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge". Al comma 11: - Per il testo dell'art. 66 della legge n. 448/1998 si veda in nota al comma 7; - Il comma 11 dell'art. 49 della legge n. 488 del 1999, e' il seguente: "11. L'importo della quota di cui al comma 1, e dell'assegno di cui al comma 8, sono rivalutati al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT". Al comma 12: - Il comma 16 dell'art. 59 della degge n. 449 del 1997, e' il seguente: "16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998, il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di un punto percentuale ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E' dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale". Al comma 13: - Il comma 44 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, e' il seguente: "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 15 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000". Al comma 15: - Il comma 2 dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu') e' il seguente: "2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo e' destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.". Al comma 16: - Il comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e' il seguente: "2. Il fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del fondo e' riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al disotto della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita' criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.". Al comma 17: - Per il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e' pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1990. - La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1991, n. 171. - La legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1991. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992. - Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465 (Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi di carattere sociale per l'anno 1994 in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e del volontariato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1994. - La legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecita' e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1997. - La legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207. - La legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazioniale per l'infanzia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. - Il comma 47 dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, e' il seguente: "47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli". - La legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1998, n. 123. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998. - La legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu') e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1998, n. 185. - La legge 15 dicembre 1998, n. 438 (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297. - Per il testo degli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998 si veda in nota al comma 7. - La legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1999, n. 8. - La legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53. Al comma 19: - L'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e' il seguente: "Art. 41. (Assistenza sociale). - 1 Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse, quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti". - Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 (Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. - Per il testo degli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998 si veda in nota al comma 7. Al comma 20: - L'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e' il seguente: "Art. 6 (Rilascio degli immobili). - 1. Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'art. 2 della presente legge. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica. 4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'art. 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile. 5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta', abbia cinque o piu' figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni puo' essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale. 6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'art. 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosi' determinato maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della citata legge n. 392 del 1978. 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonche' quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, data priorita' ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi". - L'art. 11 della citata legge n. 431/1998 e' il seguente: "Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilita' che il contratto di locazione stato registrato. 3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche' qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati. 4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entita dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci. 7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. 8. i comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4. 9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, assegnata al Fondo una quota, pari a L. 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della prograrnazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento. 10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera' a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4, pari a L. 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1". Al comma 23: - Il decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211 (Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita' naturali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1985, n. 82. - L'art. 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione) e' il seguente: "Art. 23 (Utilizzo di disponibilita' finanziarie gia' stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli). - 1. Le disponibilita' finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, al decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, ed alla legge 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella contabilita' speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85, legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1994". - L'art. 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) e' il seguente: Art. 5. - 1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER, ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere: a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo. b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al decimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. 2. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono destinati, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 2, a coloro nei cui confronti sia stato eseguito o sia eseguibile un provvedimento di rilascio. 3. I comuni di cui al comma 1 possono procedere all'acquisto di alloggi nei comuni vicini, anche se non confinanti. 4. Gli alloggi devono avere le caratteristiche tipologiche di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, salvo eventuali deroghe approvate dal comitato esecutivo del CER. 5. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilita' di acquisto di altri immobili a migliori condizioni. 6. E' consentito, in relazione alla natura del finanziamento disponibile, anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata, con subentro dell'ente pubblico nell'agevolazione. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico e' ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. 7. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai commi 5 e 6 non puo' essere superiore a quello definito in convenzione. 8. (Comma abrogato). 9. (Comma abrogato). 10. Le assegnazioni delle unita' immobiliari acquistate sono disposte dal comune, sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e tenendo comunque conto della composizione e del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario. 11. I soggetti assegnatari degli alloggi devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e rientrare nelle fasce di reddito di cui all'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 12. Gli alloggi di cui ai commi 5 e 6 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al comma 8 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392. 13. Il comitato esecutivo del CER procede alla ripartizione delle somme previste nel comma 1 sulla base del numero degli abitanti residenti al censimento del 25 ottobre 1981, dei provvedimenti di rilascio emessi e delle richieste di esecuzione dei provvedimenti stessi. Per tali adempimenti il comitato esecutivo e' integrato dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al CER. 14. I comuni entro sessanta giorni dalla ripartizione inviano al CER un programma di utilizzazione dei fondi assegnati, secondo le finalita' indicate nel comma 1. 15. La messa a disposizione dei fondi, ripartiti ai sensi del comma 13 per l'acquisto degli immobili di cui alla lettera a) del comma 1, e' effettuata quando i comuni abbiano dato completa attuazione al programma di acquisti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio l985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile l985, n. 118. Il CER accerta la regolare esazione dei canoni di locazione degli immobili acquisiti con il programma di cui al presente decreto, nonche' con quello di cui all'art. 4, comma 9, del citato decreto-legge. 15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla base di richieste adesso inoltrate, all'acquisto di alloggi da parte di altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in cui si registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto. 16. Al finanziamento di lire 600 miliardi di cui alla lettera a) del comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 e, quanto a lire 500 miliardi, con mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti, postali di cui al decreto-legge luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451. I mutui sono garantiti dallo Stato. 17. L'ammortamento dei mutui e' disciplinato dalle norme previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 18. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 300 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, per lire 250 miliardi, l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria" e, per lire 50 miliardi, l'accantonamento "Completamento interventi avviati in attuazione della legge 14 marzo 1977, n. 73". 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Al comma 25: - La legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87.
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| Art. 81.
(Interventi in materia di solidarieta' sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi. 3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f)", sono sostituite dalle seguenti: "54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)".
Note all'art. 81: Al comma 1: - Il comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e' il seguente: "3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". - Per il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 13 dell'art. 80. Al comma 2: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' riportato in note all'art. 61. Al comma 3: - L'art. 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: a); b); (omissis); c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), l), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano, altresi' rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta".
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| Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata)
1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere dal 1 gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo gruppo criminale. 3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997. 4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento previsto dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono; nell'ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico. 5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1967. 6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora piu' favorevoli. 7. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura colposa,". 8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima. 9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata"; b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".
Note all'art. 82: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6, comma 1, della legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche): "Art. 3. - Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'80 per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, e' concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni. Art. 6. - La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico". - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata): "Art. 1 - 1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. Art. 2 (Aumento della speciale elargizione). - 1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni". - La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata". - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (per l'argomento v. nelle note al presente articolo), come modificato dalla presente legge: "Art. 11 (Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi). - 1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, e' irrilevante l'eventuale involontario concorso anche di natura colposa, della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonche' l'uso legittimo delle armi". - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (per l'argomento v. nelle note al presente articolo), come modificati dalla presente legge: "Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche' ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalita' organizzata e' concesso oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (4), e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998 di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'art. 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998". Note all'art. 83: - L'art. 10, comma 1, lettera g) della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a-f) (Omissis); g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti;". - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e' il seguente: "Art. 8 (Vincolo di destinazione delle spese sanitarie). - 1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione e' vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assistenza, delle prestazioni e dei servizi individuati dal Piano sanitario nazionale, una spesa corrente pari al fabbisogno finanziario per il Servizio sanitario regionale, definito in funzione della quota capitaria di finanziamento di cui all'art. 1, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, determinata tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche e socio-sanitarie di ciascuna regione secondo i criteri generali e le modalita' indicate nell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.". - L'art. 10, comma 1, lettera a), della citata legge n. 133 del 1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'art. 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali;". - Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce rossa italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di quelle previste dalle seguenti norme: legge 5 giugno 1990, n. 135; legge 6 marzo 1998, n. 40; legge 27 ottobre 1993, n. 433; legge 23 dicembre 1993, n. 548; legge 2 giugno 1988, n. 218; decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256; decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 153.". - L'art. 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'art. 12, comma 2.". - Il testo dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 56 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del rispetto della programmazione sanitaria regionale e della specificita' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nel rapporto tra attivita' di ricerca e attivita' assistenziale, sono stabiliti i criteri per il raccordo delle attivita' degli stessi Istituti con la programmazione regionale, in termini di definizione e verifica dei programmi di attivita' assistenziale e dei corrispondenti fabbisogni di finanziamento.". - L'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 1988", e' il seguente: "Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'.". - Il testo dell'art. 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 31 gennaio 1999, le disponibilita' finanziarie per l'anno 1999. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali rispetto all'attuazione degli accordi e/o del permanere di una situazione deficitaria, il Governo adotta le penalizzazioni e le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.". Note all'art. 84: - Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 concerne: "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - L'art. 1, comma 2 e comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "2. In armonia con i princi'pi e le finalita' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalita' di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonche' i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. 3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a: a) la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4;". - L'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalita' dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni: a-b) (Omissis); c) prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici e quindi con l'esclusione dei ricoveri diurni individuati nell'allegato 1; d) (Omissis); e) prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.". - Il testo dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "Art. 3 (Modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni). - 1. Le modalita' di partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, si applicano a decorrere dall'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, e comunque a partire dal 1 gennaio 2000. 2. Per i farmaci collocati nella classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico dagli assistiti parzialmente esentati e non esentati dalla partecipazione ai sensi del successivo art. 4. I farmaci collocati nella classe di cui al citato art. 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. E' abrogato l'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 3. Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale e' dovuta una partecipazione al costo pari all'85% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, e' dovuta una partecipazione al costo pari al 70% della corrispondente tariffa fino ad un importo massimo di spesa per singola ricetta pari a 60.000 lire. Le regioni ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o piu' prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto 22 luglio 1996 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996. Al fine di procedere al graduale superamento dei limiti di prescrivibilita' per ricetta di cui alla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni, di razionalizzare la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, di semplificare l'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti, nonche' di ridurre la spesa a loro carico e di promuovere l'utilizzo dei percorsi diagnostici e terapeutici, il Ministro della sanita' con proprio decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, individua i criteri per la sperimentazione di forme agevolate di erogazione di pacchetti di prestazioni predefiniti a fronte di determinate condizioni cliniche, identificati sulla base dei percorsi, consentendo la prescrivibilita' in un'unica ricetta di prestazioni afferenti a branche specialistiche diverse e prevedendo la ridefinizione in aumento del valore del limite massimo di spesa per ricetta. 4. Per ciascun episodio di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, e quindi con l'esclusione di quelli individuati nell'allegato 1, e' dovuta una partecipazione forfetaria pari a 150.000 lire; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale partecipazione e' pari a 75.000 lire. 5. Per le prestazioni di assistenza termale e' dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino ad un massimo di spesa di 200.000 lire per prescrizione; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, il limite massimo di spesa per prescrizione e' pari a 100.000 lire. 6. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime semiresidenziale e residenziale, e' dovuta una partecipazione forfetaria, differenziata in base al costo delle diverse modalita' di erogazione, fissata dalle regioni, fino ad un massimo di spesa di 80.000 lire a settimana. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 40.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 20.000 lire a settimana. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera semi-residenziale e residenziale conseguenti ad episodi di ricovero in ospedale per acuti erogate in favore di soggetti direttamente inviati da ospedali per acuti la partecipazione e' dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno di assistenza. Per le prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogate in regime domiciliare e ambulatoriale e' dovuta una partecipazione forfetaria, fissata dalle regioni fino ad un massimo di spesa di 20.000 lire per giornata; per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 10.000 lire. La partecipazione non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per giornata. Il valore massimo della partecipazione alla spesa mensile non puo' essere superiore a 100.000 lire e, per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, a lire 60.000. 7. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e per le quali non si riscontra carattere di emergenza o urgenza le regioni possono fissare una partecipazione al costo in relazione alle prestazioni erogate, fino ad un importo massimo di 100.000 lire per accesso. Per gli assistiti che hanno diritto all'esenzione parziale ai sensi dell'art. 4, comma 5, tale limite massimo di spesa e' pari a 60.000 lire. 8. La partecipazione al costo da parte degli assistiti non esenti, per le prestazioni di cui al comma 3, non puo' comunque essere inferiore a 6.000 lire per ricetta; gli importi dovuti per ricetta si arrotondano, per eccesso o per difetto, alle 500 lire. 9. Gli assistiti totalmente esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi degli articoli 4 e 5, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3.000 lire per la prescrizione di una confezione di farmaci e di 6.000 lire per le prescrizioni di piu' confezioni di farmaci. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 5, il limite massimo di prescrivibilita' di sei pezzi, di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai farmaci destinati al trattamento delle patologie indicate negli stessi regolamenti. La quota fissa per ricetta non e' dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti e' pari a 6.000 lire.". - Il testo degli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "Art. 4 (Partecipazione al costo delle prestazioni in relazione alla situazione economica del nucleo familiare). - 1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale e' effettuata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico a fini IRPEF secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di eta' superiore ai 65 anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni con riferimento alla propria situazione economica; in tal caso l'anziano non e' incluso nel nucleo familiare come definito nel presente comma. L'anziano non puo' comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla combinazione dei redditi complessivi dei membri del nucleo familiare e dei valori dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, corretti con il coefficiente di cui all'allegato 2. Dal calcolo del patrimonio immobiliare e' esclusa la casa di abitazione. Per ogni componente del nucleo familiare di eta' inferiore ai sei anni o di eta' compresa tra sessantacinque e settantacinque anni dall'indicatore della situazione economica e' detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire; oltre settantacinque anni e' detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire. L'allegato 2 specifica le modalita' di calcolo del reddito e del patrimonio. 3. L'indicatore della situazione economica equivalente, utile ai fini dell'individuazione delle soglie di cui ai commi 4 e 5, e' calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata all'allegato 2. 4. L'esenzione totale dalla partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 2 e' garantita qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 18 milioni di lire. Per i nuclei familiari di un solo componente il suddetto valore e' elevato di 5 milioni di lire. 5. Il diritto all'esenzione parziale dalla partecipazione al costo delle prestazioni, ai sensi dell'art. 3, e' riconosciuto qualora l'indicatore della situazione economica equivalente sia inferiore a 36 milioni di lire. 6. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le regioni possono incrementare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i valori soglia della situazione economica di cui ai commi 4 e 5 entro un margine del 20%. 7. Il diritto all'esenzione, totale o parziale, e' riconosciuto dalle aziende unita' sanitarie locali di residenza, che rilasciano per ciascun componente il nucleo familiare un documento individuale attestanteil diritto stesso. A tale fine l'assistito deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il richiedente dichiara inoltre di avere conoscenza che, nel caso di riconoscimento del diritto, possono essere eseguiti i controlli previsti dalla normativa vigente diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite ed effettuati presso le banche o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. Si applica l'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Il Ministero della sanita' definisce i contenuti del modello uniforme relativo alla dichiarazione sostitutiva e alle altre dichiarazioni di cui al presente comma. 8. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione parziale o totale, in sede di prima dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto al diritto all'esenzione. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali attivano sistemi, anche campionari, di accertamento della permanenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione. Qualora si verifichino modifiche della composizione del nucleo familiare o della situazione economica, e' possibile richiedere un aggiornamento del calcolo della situazione economica ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, totale o parziale, dalla partecipazione al costo delle prestazioni. Le regioni individuano gli organismi incaricati di valutare i singoli casi di composizione del nucleo familiare o di situazione economica, nonche' le relative modifiche, di particolare complessita'. 9. Fino all'introduzione del sistema di esenzione in relazione alla situazione economica del nucleo familiare, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, rimangono confermati i criteri di esenzione dalla partecipazione al costo in relazione al reddito definiti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Art. 6 (Procedure e tempi). - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati entro il 31 ottobre 1998 a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di accertamento e di verifica della situazione economica del nucleo familiare e delle condizioni di malattia che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione o alla partecipazione in misura ridotta, nonche' le misure per semplificare le procedure di prescrizione e di pagamento della quota di partecipazione, anche mediante l'utilizzazione della carta sanitaria elettronica. I regolamenti determinano i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle esenzioni riconosciute e per il trattamento dei dati personali comunque effettuato in applicazione del presente decreto, con particolare riferimento alle modalita' di utilizzazione dei dati, ai soggetti che possono accedervi e al tempo di conservazione dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e della legge 31 dicembre 1996, n. 676, nonche' di quelle introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione di quest'ultima. Entro il 31 ottobre 1998, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza unificata, individua le regioni nelle quali avviare, a partire dal 1 novembre 1998, la sperimentazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e delle esenzioni, con riferimento sia alle procedure amministrative sia all'impatto economico. Sulla base dei risultati della sperimentazione potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al presente comma. 2. Nel rispetto di quanto stabilito nei suddetti regolamenti, entro il 30 giugno 1999, le regioni disciplinano: a) le procedure per il riconoscimento, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ai sensi degli articoli 4 e 5, o alla partecipazione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 4; b) le procedure per il rilascio, da parte delle aziende unita' sanitarie locali, del documento attestante il diritto all'esenzione o alla partecipazione in misura ridotta, prevedendo a tal fine anche l'avvio di sperimentazioni locali di utilizzo della carta sanitaria elettronica, di cui la lettera i) del comma 50 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) le modalita' con le quali effettuare i controlli sulle esenzioni riconosciute, anche ricorrendo ad appositi uffici consorziati di piu' aziende unita' sanitarie locali o di altri enti eroganti prestazioni sociali agevolate, in ordine alla veridicita' della situazione familiare dichiarata, nonche' confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze, sulla scorta di convenzioni stipulate con il Ministero stesso; d) le procedure per il pagamento delle quote di partecipazione da parte degli assistiti a fronte delle prestazioni fruite, anche mediante l'avvio di sperimentazioni di modalita' innovative, ivi incluso l'utilizzo a tal fine della citata carta sanitaria elettronica; e) le modalita' di controllo sul comportamento dei singoli soggetti erogatori relativamente alla riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dagli assistiti ed alla relativa rendicontazione nei confronti della propria azienda unita' sanitaria locale; f) le modalita' di controllo del ricorso alle prestazioni nei diversi regimi di erogazione, ivi compresi i ricoveri brevi in regime ordinario. 3. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli. 4. La carta sanitaria elettronica e' sperimentata e introdotta nel rispetto delle garanzie previste dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676.". - L'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2 del citato decreto legislativo n. 124 del 1998, e' il seguente: "1. Il gettito annuale corrispondente alle quote di partecipazione al costo delle prestazioni dovute dagli assistiti del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente decreto concorre alle disponibilita' finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della quota a tal fine annualmente predeterminata in base: a) (Omissis); b) al numero di assistiti esentati dalla partecipazione in relazione sia alla situazione economica del nucleo familiare, sia a particolari condizioni di malattia. 2. Le regioni possono modificare le soglie di cui all'art. 4, comma 6, con oneri a proprio carico e comunque con esclusione di ogni onere finanziario a carico dello Stato.". - L'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' il seguente: "4. Le disposizioni legislative collegate alla legge finanziaria per il 2000 disciplinano l'eventuale revisione delle soglie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, con riferimento agli esiti della prima fase di applicazione del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni e del regime delle esenzioni.". - Il testo dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 8 (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. Per l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti. 2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilita' previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, nonche' dopo aver esperito le procedure di mobilita' per documentate situazioni familiari e personali previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le autorizzazioni sono date con priorita' al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita' necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonche' al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili. 3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1 gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non puo' eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei plus orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto n. 384 del 1990. In particolare, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonche', ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo. 5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'art. 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennita' di collaborazione informatica di cui all'art. 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990. n. 315, e' sospesa a far data dal 1 gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni. 6. A far data dal 1 gennaio 1995, e' soppressa l'indennita' mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennita' di rischio da radiazione e' ricondotta nell'ambito delle indennita' professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici. 7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo. 8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. 9. A decorrere dal 1 gennaio 1994, e' abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialita' medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale. 10. Entro il 31 dicembre 1993, la commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche; b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 11. La riclassificazione di cui al comma 10 e' effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1 settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1 gennaio 1994, la classificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 e' effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione. 12. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra' avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita' medicinali. 13. La commissione unica del farmaco, ai fini della riclassificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e sono immediatamente esecutive. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di trenta giorni. La commissione decide entro i successivi quindici giorni. 14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b), e' dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera c), sono a totale carico dell'assistito. 15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con assunzione a carico del servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite. 16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. 16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'art. 5 del citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991. 16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15. 16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale. 16-quinquies. (Sostituisce l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 5, legge 29 dicembre 1990, n. 407 "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993"). 17. E' abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresi' abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 18. (Comma abrogato dall'art. 1, decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione 18 luglio 1996, n. 382). 19. L'importo previsto dall'art. 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e' elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo art. 31 della legge n. 41 del 1986, e' determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994. 20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalita' di attuazione". - Il testo dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: Art. 70 (Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, nei casi in cui e' ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di piu' di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la prescrizione di piu' confezioni, e' sostituita da una quota di partecipazione di lire 1.000 a confezione. 2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in "note" a tal fine approvate dalla stessa commissione, i medicinali ai quali si applicano le "note" predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della "nota", controfirmata, di riferimento. Il medico e' responsabile a tutti gli effetti della annotazione di cui al periodo precedente apposta senza che ricorrano le condizioni previste dalla "nota" cui si fa riferimento. Resta ferma la disciplina prevista dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. 3. La commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale. 4. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonche' ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'art. 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo e' determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione gia' autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unita' posologiche piu' prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi e' effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo. 5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 4, perche' privi di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilita', l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo. 6. (Aggiunge tre periodi al comma 4 dell'art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449).". - Il testo dell'art. 68 della medesima legge e' riportato nelle note all'art. 85.
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| Art. 83.
(Norme attuative dell'accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e' abrogata. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' soppresso. Ciascuna regione e' tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: "delle attivita' degli istituti di ricovero e cura," sono soppresse. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attivita' di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono soppresse. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 e' abrogato. 3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a lire 34.000 miliardi. 4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura necessaria l'autonomia impositiva con le procedure e modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7. 5. I Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o piu' aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo. 6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 8. All'articolo 28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo e' abrogato. |
| Art. 84.
Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88. 2. In vista della progressiva eliminazione della partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale, e' sospesa l'efficacia delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124: a) articolo 1, comma 2, e comma 3, lettera a); b) articolo 2, comma 1, lettere c) ed e); c) articolo 3, comma l; comma 2, ad eccezione dell'ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo; commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo; d) articoli 4 e 6; e) articolo 7, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "sia alla situazione economica del nucleo famigliare, sia" e comma 2; f) articolo 8, comma 4. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85, sono confermate le modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie stabilite dall'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le esenzioni in relazione al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993. |
| Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1 luglio 2001, e' soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1 luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1 gennaio 2003 e' abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto: a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni; b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque anni; c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'. 5. Sono altresi' erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'eta' giovanile in soggetti a rischio di eta' inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'. 6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004. 7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonche' la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004. 8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento. 9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio e' verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilita' regionali, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 83, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente. 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4. 11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 40 per cento". La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000. 12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilita' con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalita' prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini. 13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "e' ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 ". Allo stesso comma 4 e' aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000". 14. Il Ministro della sanita' stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della unita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni. 15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: "nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione". 16. Con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 17. Il Ministero della sanita' trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16. 18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanita' fissa, con proprio decreto, le modalita' per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti. 19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento. 20. La Commissione unica del farmaco puo' stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate. 21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione puo' essere sentita dal Ministro della sanita' sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanita' sono definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonche' i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione e' comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanita', nonche' di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e' delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. 22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanita', per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, puo' concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie ne' lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo e' reso esecutivo con decreto del Ministro della sanita' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371. 23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicita' di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanita' di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e' sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazioni con decreto non regolamentare del Ministro della sanita', su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo. 24. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari. 25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanita', al CEPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi da indicare nella comunicazione medesima. 26. A decorrere dal 1 luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi e' a carico dell'assistito; il medico e', in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilita' di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialita' medicinale prescritta. Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1 settembre 2003. 27. I medici che prescrivono farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di quanto previsto dal comma 26. 28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanita', previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilita' in commercio, pubblica nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonche' del prezzo massimo di rimborso. L'elenco e' aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. 29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 30. Il Ministero della sanita' adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle finalita' della nuova disciplina. 31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresi' abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 32. 19 termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e' differito al 31 dicembre 2003. 33. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, e' sostituito dal seguente: "2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo S. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente, attestante che presso la stessa e' disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente deve attestare che presso la stessa e' disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale". 34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attivita' di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Note all'art. 85: - Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettere a), b) e c) della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537 si veda in nota all'art. 84. - Per il testo dell'art. 8, comma 15 della citata legge n. 537 del 1993, si veda in nota all'art. 84. - L'art. 1, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' il seguente: "4. Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, nonche' di assicurare il ricorso all'assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione;". - Il testo dell'art. 19, comma 14, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "14. Le spese sostenute da aziende produttrici di medicinali previsti dal comma 5 per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili nella misura del 40 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa; quando hanno finalita' di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro della sanita' con proprio decreto.". - Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, concerne: "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124". - L'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita' medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000.". - Il decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988 reca: "Disciplina per l'impiego nelle confezioni delle specialita' medicinali di bollini autoadesivi a lettura automatica". - Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale. Non e' dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneita' per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa. 2. (Sostituisce con due periodi l'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 3, decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124). 3. (Sostituisce un periodo, dopo il secondo, al comma 16 dell'art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449). 4. (Aggiunge il comma 16-bis all'art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449). 5. Per l'anno 1999, la commissione prevista dall'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanita', entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'art. 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilita' che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la commissione informa immediatamente il Ministro della sanita' che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997. 6. Dal 1 gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita' predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita' di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici. 7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, e' istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a: a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore; b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti gia' attribuiti dall'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi; c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanita', finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del settore. 8. L'Osservatorio di cui al comma 7 si avvale anche della commissione prevista dall'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 9. Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita', i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale nonche' i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. 10. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico. 11. Per l'attivita' e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 7, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza puo' avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilita' di cui all'art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari". - L'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' il seguente: 4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonche' i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonche' il Ministero della sanita', per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico e' tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1 gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanita' relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.". - Il decreto del Ministro della sanita' 1 luglio 1982, reca: "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici". - Il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1999, n. 332, concerne: "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalita' di erogazione e tariffe". - Il decreto del Ministro della sanita' 8 febbraio 1982, reca: "Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a norma dell'art. 1, lettera a), n. 5, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16". - Il testo dell'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.". - Il Regolamento (CEE) n. 2309/93 del consiglio del 22 luglio 1993 stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali. - L'art. 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 15, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il testo dell'art. 1, comma 40, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e' il seguente: "40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a L. 50.000, al 6 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra L. 50.000 e L. 99.999, al 9 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' compreso tra L. 100.000 e L. 199.999 e al 12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' pari o superiore a L. 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento". - L'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, e' il seguente: "Dalla stessa data le farmacie sono tenute a corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90 per cento dell'importo lordo, richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta". - L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), e' il seguente: "Art. 15. - 1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma, Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza - intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie rispettivamente loro associate nonche' per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 8. 2. Ciascuna azienda U.S.L. provvedera' a contabilizzare lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie pubbliche e versera' contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche direttamente alle loro associazioni firmatarie". - Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano), e' il seguente: "1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della sanita', ad eccezione delle inserzioni pubblicitarie sulla stampa aventi le caratteristiche indicate dall'art. 4, comma 2, o che, ferme restando le disposizioni dell'art. 4, comma 1, si limitino a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni d'impiego, le interazioni, le avvertenze speciali, gli effetti indesiderati descritti nel foglio illustrativo, con l'eventuale aggiunta di una fotografia o di una rappresentazione grafica dell'imballaggio o del condizionamento primario del prodotto". - L'art. 6, comma 8, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, e' il seguente: "8. Il numero dell'autorizzazione del Ministero della sanita' deve essere indicato nella pubblicita', tranne che nell'ipotesi di pubblicita' radiofonica". - L'art. 6, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, e' il seguente: "2. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero della sanita', sentita la commissione di esperti prevista dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. 3. La commissione di cui al comma precedente, nominata dal Ministro della sanita' e rinnovata ogni tre anni, e' costituita da: a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; b) otto membri appartenenti al Ministero della sanita' e all'Istituto superiore di sanita'; c) quattro medici, di cui tre docenti universitari; d) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani". - Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, e' il seguente: "Art. 2 (Requisiti generali della pubblicita'). - 1. La pubblicita' dei medicinali puo' riferirsi unicamente a medicinali per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 2. Tutti gli elementi della pubblicita' di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 3. La pubblicita' deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo, senza esagerarne le proprieta' e senza indurre in inganno il destinatario. Art. 3 (Limiti della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Possono formare oggetto di pubblicita' presso il pubblico medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista. 2. E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della sanita' puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche. 3. E' vietata la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale. 4. Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2, e' vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, nonche' dei medicinali di cui agli articoli 1, comma 4, e 25, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. 5. In pubblicazioni a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e' vietato menzionare la denominazione di un medicinale in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire diecimilioni a lire sessantamilioni. Art. 4 (Caratteristiche e contenuto minimo della pubblicita' presso il pubblico). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 3, la pubblicita' di un medicinale presso il pubblico: a) e' realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale; b) comprende almeno: 1) la denominazione del medicinale e la denominazione comune del principio attivo; l'indicazione di quest'ultima non e' obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' principi attivi; 2) un invito esplicito e chiaro a leggere attentamente le avvertenze figuranti, a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio esterno; nella pubblicita' scritta l'invito deve risultare facilmente leggibile dal normale punto d'osservazione; nella pubblicita' sulla stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque, scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo 9. 2. In deroga al comma 1, la pubblicita' puo' limitarsi a contenere la denominazione del medicinale, qualora essa abbia lo scopo esclusivo di rammentarla. Art. 5 (Contenuti pubblicitari non consentiti). - 1. La pubblicita' presso il pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che: a) faccia apparire superflui la consultazione di un medico o l'intervento chirurgico, in particolare offrendo una diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza; b) induca a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti secondari o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale; c) induca a ritenere che il medicinale possa migliorare il normale stato di buona salute del soggetto; d) induca a ritenere che la mancanza del medicinale possa avere effetti pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto; tale divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'art. 3, comma 2; e) si rivolga esclusivamente o prevalentemente ai bambini; f) comprenda una raccomandazione di scienziati, di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico; g) assimili il medicinale ad un prodotto alimentare, ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo; h) induca a ritenere che la sicurezza o l'efficacia del medicinale sia dovuta al fatto che si tratta di una sostanza "naturale ; i) possa indurre ad una errata autodiagnosi; l) faccia riferimento in modo abusivo, impressionante o ingannevole a certificati di guarigione; m) utilizzi in modo abusivo, impressionante o ingannevole rappresentazioni visive delle alterazioni del corpo umano dovute a malattie o a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte; n) indichi che il medicinale ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio". - Per il testo dell'art. 8, comma 10, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, si veda in nota all'art. 84. - Il testo dell'art. 36, comma 16, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. (Periodi abrogati). La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662". - Il testo dell'art. 29, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. (Periodi abrogati). Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale". - L'art. 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 (Attuazione della direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 7 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 1997, purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanita' tale presenza. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanita' ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'art. 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanita' non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente, attestante che presso la stessa e' disponibile la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia gia' stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della societa' richiedente deve attestare che presso la stessa e' disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanita' abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale. 3. Ai fini dello smaltimento delle scorte, i medicinali omeopatici immessi sul mercato successivamente al 31 dicembre 1992 sono mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 1997, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ed abbiano un grado di diluizione tale da garantirne l'innocuita'". - Il testo dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, del decreto del Ministro della sanita' del 22 dicembre 1997 (Tariffe residuali di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati), e' il seguente:
"Allegato 2 (settore medicinali omeopatici)
A) MEDICINALI OMEOPATICI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA
1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un solo componente attivo (unitari):
===================================================================== per ogni materiale di | partenza omeopatico e per la prima| forma | L. 50.000 ===================================================================== farmaceutica, a prescindere | dal grado e dal numero delle | diluizioni | --------------------------------------------------------------------- per ogni ulteriore forma | farmaceutica a prescindere dal | grado e dal numero delle | diluizioni | " 10.000 --------------------------------------------------------------------- 2. Accertamenti conseguenti | alla domanda diretta ad ottenere | la registrazione di medicinali | omeopatici per uso umano a base di| due o più componenti attivi | (composti o complessi): | --------------------------------------------------------------------- a) fino ad un massimo di 8 | componenti attivi | L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- per ogni eventuale | ulteriore forma farmaceutica di | pari composizione | " 10.000 --------------------------------------------------------------------- b) oltre gli 8 componenti | attivi | " 350.000 --------------------------------------------------------------------- per ogni eventuale | ulteriore forma farmaceutica di | pari composizione | " 10.000 --------------------------------------------------------------------- 3. Accertamenti conseguenti | alla domanda diretta ad ottenere | una integrazione o alla modifica | della registrazione di un | medicinale omeopatico oggetto di | un singolo decreto di | registrazione: | --------------------------------------------------------------------- a) per ogni integrazione o | modifica non imposta dal Ministero| della sanità attinente alla | composizione, al confezionamento, | al numero di unità posologiche, | L. 20.000 per medicinale alle modalità di distribuzione, | omeopatico fino ad un massimo di vendita o dispensazione | L. 20.000.000" --------------------------------------------------------------------- b) per ogni integrazione o | L. 20.000 per medicinale modifica attinente alla sede di | omeopatico fino ad un massimo di produzione | L. 20.000.000 --------------------------------------------------------------------- c) per ogni modifica | concernente la ragione o | denominazione sociale della | società titolare della | registrazione anche a seguito di | L. 20.000 per medicinale trasferimento della proprietà del | omeopatico fino ad un massimo di medicinale o dei medicinali | L. 20.000.000 --------------------------------------------------------------------- d) per ogni modifica | concernente la ragione o | denominazione sociale della | società distributrice o della | società che rappresenta in Italia | la società estera titolare della | L. 1.000.000 per il complesso dei registrazione | prodotti interessati"
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 185 del 1995, e' il seguente: "1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade il 31 dicembre 1997, purche' il responsabile dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, documenti al Ministero della sanita' tale presenza".
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| Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici e medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, uno o piu' distretti, ai quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo. 2. La regione assegna al distretto una dotazione finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attivita' prescrittiva dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuita' assistenziale. 3. La regione comunica ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma 2. 4. La sperimentazione e' costantemente seguita da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale, e trasmette, entro trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla regione e all'azienda unita' sanitaria locale competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilita' tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria complessiva annua. 5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuita' assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'accordo Governo-regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i medici di continuita' assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l'azienda unita' sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. 6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano gia' in corso.
Nota all'art. 86: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 reca: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse".
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| Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanita', e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282. 2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative: a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale; b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili; c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni; d) all'andamento della spesa relativa. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 103, definendo le modalita' operative e i relativi adempimenti, le modalita' di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2. 4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione. 5. Entro il 1 gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica. 6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanita', nonche' per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo "NETLINK" e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi. 7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite" sono sostituite dalle seguenti: "I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee".
Note all'art. 87: - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282 concerne: "Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario". - L'art. 38, quarto comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico), e' il seguente: "Art. 38. - Qualunque ricetta deve essere firmata da un medico chirurgo o da un veterinario. I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee.
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| Art. 88.
(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuita' dell'assistenza. Il valore soglia e' fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la riduzione tariffaria e' pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena. 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformita' a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. 3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.
Nota all'art. 88: - L'art. 72, comma 3, della citata legge n. 448 del 1998, e' il seguente: "3. in attuazione di quanto disposto dall'art. 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'2,5 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente".
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| Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. Il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, e' attribuito alla rispettiva regione o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo e' attribuito nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. 3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d'Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 2 e' attribuito alla regione Valle d'Aosta nella misura di due terzi.
Note all'art. 89: - Il testo dell'art. 38, della citata legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 38 (Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa). 1. L'aliquota del contributo di cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969 n. 990 introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1 gennaio 1998. 2. (comma abrogato) 3. (comma abrogato) 4. (comma abrogato).". - L'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e' il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni.". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 reca: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita". - L'art. 126 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 reca: "Modifiche ed integrazioni alla legislazione sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". - Il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457 reca: "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44".
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| Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche' dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.
Note all'art. 90: - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni reca: "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale". - Il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi". - L'art. 9-bis del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e' il seguente: "Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione e' proposto dalla regione interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona; f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 3. La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti. 4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute". - L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali puo': a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o societa'. 2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilita' di quest'ultimo. 3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
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| Art. 91.
(Disposizioni per l'assolvimento dei compiti del Ministero della sanita')
1. Al fine di consentire al dipartimento competente per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita' e all'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni connesse alle attivita' di promozione, valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi e' determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalita' richiesta. Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Per l'effettuazione delle ispezioni alle officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali, nonche' per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero della sanita' puo' stipulare specifiche convenzioni con l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) con istituti di ricerca, societa' o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualita' o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonche' con esperti di elevata professionalita'. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere l'importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Note all'art. 91: - Il testo dell'art. 36, comma 14, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' il seguente: "14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprieta', sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13". - Per il testo dell'art. 68, comma 11, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda in nota all'art. 85.
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| Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica e' istituito un ente non commerciale dotato di personalita' giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente e' assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. Per l'attivita' del Centro nazionale per i trapianti e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento e' utilizzabile anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalita' previste dall'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All'articolo 8, comma 7, della legge 1 aprile 1999, n. 91, le parole: ", di cui lire 240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le spese di funzionamento" sono soppresse. 3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle societa' scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. 4. E' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attivita' formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 5. I soggetti pubblici e privati e le societa' scientifiche che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanita' su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l'accreditamento dei soggetti e delle societa' e' annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonche' per far fronte alle spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche e' per lo svolgimento, anche attraverso l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attivita' di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di formazione. 6. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali e' istituito un fondo dell'ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali e' gestito secondo le modalita' del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. 7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002. 8. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell'epidemia di "lingua blu" sulla specie ovina e' autorizzato lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 9. Al fine di garantire l'erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce le modalita' e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attivita' necessarie al conseguimento degli obbiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. 10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identita' elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39. 11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate le disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39. 12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita', sono estesi anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall'esercizio 2000. 13. Per le attrezzature dei centri di riferimento interregionali per i trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della sanita' in proporzione ai rispettivi bacini di utenza. 14. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', al Ministero della sanita' e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei consumatori, concernente: a) indagini dell'Istituto superiore di sanita' in merito ad eventuali effetti cumulativi sull'organismo umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o piu' sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore di sanita', in merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell'esposizione a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente, di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione a quantita', superiori alla dose giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilita' della popolazione differenziata per diverse fasce di eta' e con particolare riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni; d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica per iniziative del Ministero della sanita' finalizzate a una corretta informazione degli operatori e dei consumatori nonche' ad incentivare i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio. 16. Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilita' di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, e' prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria. 17. Per l'attivazione o la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal decreto del Ministro della sanita' 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla ristrutturazione e all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Note all'art. 92: - L'art. 15-septies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato). - 1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo. 2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonche' della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.". - L'art. 8, comma 7, della legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "7. Per l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata la spesa complessiva di lire 740 milioni annui a decorrere dal 1999". - L'art. 16-ter del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente: "Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La commissione e' presieduta dal Ministro della sanita' ed e' composta da due vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della sanita' e l'altro rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da dieci membri, di cui due designati dal Ministro della sanita', due dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', due dalla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione. 2. La commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione plurierinale, sentita la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' gli ordini e i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La commissione definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' formative svolte, trasmessa alla commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua". - Il testo dell'art. 5, del decreto-legge 10 ottobre 1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, e' il seguente: "Art. 5. - 1. A modifica dell'art. 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attivita' a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive lire 500 miliardi. 2. E' autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di L. 3.200 milioni per l'anno 1987 e L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori. 3. Il coordinamento del programma e' affidato al Ministro della sanita' che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalita' previste dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della sanita' tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche. 4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti. 5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a L. 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a L. 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanita', con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalita' previste dall'art. 2, legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attivita' sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanita'. Parimenti con decreto del Ministro della sanita' sono approvati gli anzidetti programmi. 7. Le unita' sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unita' di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unita' risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unita' di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita' per l'esecuzione del predetto test. 8. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 dicembre 1987, n. 531). 9. La riduzione prevista dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico. 10. A modifica dell'art. 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale. 11. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanita' trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attivita' attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2, legge 7 agosto 1973, n. 519, e dell'art. 9, legge 23 dicembre 1978, n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2, legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.". - Il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 concerne: "Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali". - L'art. 59, comma 50, lettera i), della citata legge n. 449 del 1997, e' il seguente: "50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonche' di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il garante per la protezione dei dati personali uno o piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) - h) (Omissis) i) promossa la responsabilita' finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito, dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;". - L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' e i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.". - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e' il seguente: "1. Il Ministro della sanita', ferme restando le competenze delle regioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalita' e le procedure di cui all'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'art. 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria e' autorizzata la spesa di L. 30.000 milioni, di L. 81.000 milioni e di L. 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000. Tale fase di sperimentazione deve comunque concludersi entro il 30 giugno 2000.". - L'art. 7 della citata legge 14 ottobre 1999, n. 362, e' il seguente: "Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita'). 1. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti assegnati al Ministero della sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'art. 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.". - L'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti". - L'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e' il seguente: "Art. 14. - Il personale addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneita' sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica. E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria. I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa fino a L. 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con la sanzione amministrativa fino a L. 150.000. Quest'ultima sanzione amministrativa si applica altresi' a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.". - Il testo degli articoli 37, 39, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e' il seguente: "Art. 37 (Libretto di idoneita' sanitaria). - Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attivita', anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorita' sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni. Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validita' un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro. Per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorita' del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneita' sanitaria. Presso il comune che rilascia il libretto di idoneita' sanitaria e' istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, puo' disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica. (Omissis) Art. 39 (Accertamenti sanitari preventivi). - Le visite mediche per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria, quello di rinnovo, come pure quelle eseguite nell'ambito dell'attivita' di controllo, sono effettuate dai medici in servizio presso le unita' sanitarie locali. Per le indagini e gli accertamenti microbiologici, sierologici, radiologici e per ogni altro accertamento ritenuto necessario a completamento della visita per il rilascio del libretto e di quello successivo di rinnovo o controllo, l'autorita' sanitaria competente si avvale dei servizi sanitari comunali o provinciali, che sono tenuti ad eseguire gli accertamenti e le indagini richieste o a verificarne i risultati. Art. 40 (Caratteristiche del libretto di idoneita' sanitaria). - Il libretto di idoneita' sanitaria, redatto secondo il modello E allegato al presente regolamento, viene distribuito gratuitamente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nel libretto debbono essere annotati: a) la data e i risultati della prima visita di accertamento e delle indagini complementari a tale scopo eseguite; b) la data e i risultati delle visite mediche di controllo o per il rinnovo del libretto nonche' delle relative indagini complementari; c) la data delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative praticate, il tipo di vaccino usato, la via di somministrazione e le eventuali reazioni. Art. 41 (Prescrizioni supplementari e garanzie richieste in caso di malattia del personale). - I libretti di idoneita' sanitaria del personale debbono essere conservati sul posto di lavoro a cura del titolare o conduttore dell'esercizio, il quale ha altresi' l'obbligo di presentarli ad ogni i richiesta degli organi di vigilanza. I titolari o conduttori dell'esercizio hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'autorita' sanitaria i casi sospetti di malattie infettive e contagiose del personale dipendente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenziali, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attivita' lavorativa. I titolari o conduttori dell'esercizio hanno altresi' l'obbligo di richiedere al personale assentatosi per causa di malattia per oltre cinque giorni il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. A tal fine, i medici curanti od i medici di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono tenuti a rilasciare l'attestazione sopra richiesta.". - L'art. 17, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), e' il seguente: "4. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, adotta piani nazionali triennali per: a)-b) (Omissis); c) il controllo e la valutazione mediante indagini svolte dall'istituto superiore di sanita', di eventuali effetti dovuti alla presenza simultanea di residui di piu' sostanze attive nello stesso alimento o bevanda con particolare riferimento agli alimenti per la prima infanzia soggetti a specifica normativa al fine di individuare valori limite cumulativi accettabili di detti residui, da definire ai sensi dell'art. 19.". - L'art. 17, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' il seguente: "4. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita ca Conferenza permanente Stato-regioni, adotta piani nazionali triennali per: a) il controllo e la valutazione, mediante indagini coordinate dall'istituto superiore di sanita', di eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori addetti alla produzione, alla distribuzione ed all'applicazione dei preparati stessi, nonche' sulla salute della popolazione esposta a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell'ambiente;". - L'art. 8-septies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e' il seguente: "Art. 8-septies (Prestazioni erogate in forma indiretta). - 1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'art. 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.". - Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e' il seguente: "1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di una o piu' strutture, ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilita' da parte dei pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualita' della loro vita e di quella dei loro familiari. Le suddette strutture dovranno essere realizzate prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di strutture, di proprieta' di aziende sanitarie locali o di aziende ospedaliere, inutilizzate anche parzialmente, ovvero di strutture che si siano rese disponibili in conseguenza della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni,". - Il decreto del Ministro della sanita' 28 settembre 1999, reca: "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative".
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| Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all'articolo 22, primo comma, le parole da: "eseguire le reazioni" fino a: della scuola media", nonche' l'articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l'articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresi' abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che prevedono l'obbligatorieta' dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e di altri adempimenti amministrativi. 2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione contro la tubercolosi nonche' le modalita' di esecuzione delle rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica. 3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l'esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Note all'art. 93: - Il testo dell'art. 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Per la tutela della salute dell'igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico provvede a: sottoporre a visita medica preliminare all'inizio dell'anno scolastico tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica; selezionare gli alunni che abbisognino di piu' approfonditi accertamenti; visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico; eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti; avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporne l'eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione.". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
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| Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale)
1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall'articolo 6 della presente legge, e' aggiunta la seguente: "c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate". 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanita' determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
Note all'art. 94: - Il testo dell'art. 65, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nelle note all'art. 6. - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stata-citta' ed autonamie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
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| Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l'effettiva garanzia, di cui all'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrita' psico-fisica, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni possono definire con l'INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio di continuita' assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario nazionale. 2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo approvato dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, inquadrano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell'ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico dell'INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento per i servizi sanitari.
Note all'art. 95: - L'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e' il seguente: "Art. 57 (Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie). - Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi' in conformita' a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie gia' erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanita', ed anche in conformita' a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'art. 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonche' le modalita' e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla e' innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresi', l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale e' disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalita' medico-legali di cui all'art. 75 della presente legge.". - Il testo degli articoli 86 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e' il seguente: "Art. 86. - L'istituto assicuratore e' tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli articoli 72 e 88, le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilita' temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano al recupero della capacita' lavorativa. (Omissis). Art. 89. - Anche dopo la costituzione della rendita di inabilita' l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacita' lavorativa. Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita' fino alla misura massima dell'indennita' per inabilita' temporanea assoluta. In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art. 87. Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore puo' disporre la riduzione della rendita di inabilita' in misura da determinarsi dal collegio stesso. Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente. L'Istituto assicuratore puo' anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale. La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.". - L'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e' il seguente: "Art. 13 (Danno biologico). - 1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrita' psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacita' di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrita' psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni , comprensiva dogli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni' di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal 16 per cento e' erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico . Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti , che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilita' dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti . La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, e' liquidata con le modalita' e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidita' permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilita' in capitale o per l'indennizzabilita' in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilita' in capitale o in rendita, l'assicurato stesso puo' chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, puo' avvenire una sola volta, Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, puo' essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 5. Nel caso in cui l'assicurato, gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrita' psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale e' decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale gia' corrisposto e non recuperato. 6. Il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrita' psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto e' espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrita' psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrita' psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuera' a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. 7. La misura della rendita puo' essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrita' psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'eta' dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. 8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrita' psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore puo' liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilita' temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non puo' essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. 9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, e' dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. 10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b). 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile. 12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3.".
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| Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le strutture di radioterapia e' riservato, nell'ambito dei programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. Al fine di consentire al Centro internazionale radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' svolta, e' autorizzata la concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Note all'art. 96: - L'art. 28, comma 12, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente: "12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 553 reca: "Erezione in ente morale della Fondazione "Centro internazionale radio-medico (C.I.R.M.)".
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| Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31. 2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilita', ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia. 3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita' di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Note all'art. 97: - L'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433 (Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari), e' il seguente: "1. A decorrere dal 10 gennaio 1993 l'entita' del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo seguente: a) i cittadini assistiti in luogo di cura hanno diritto al sussidio nella misura di L. 28.750 giornaliere; b) i cittadini assistiti a domicilio hanno diritto al sussidio nella misura di L. 31.050 giornaliere; c) il sussidio e' integrato di L. 5.750 giornaliere per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di eta' se conviventi e non titolari di reddito proprio; d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di L. 18.400.000.". - La legge 31 marzo 1980, n. 126 reca: "Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli lianseniani e loro familiari". - La legge 24 gennaio 1986, n. 31 reca: "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli banseniani e loro familiari". - L'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e' il seguente: "Art. 24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidita' civile, cecita' e sardomutismo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennita' spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riclassificazione delle indennita' e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 1) reddito minimo per la disabilita' totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la niancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilita, e cumulabile con l'indennita' di cui al numero 3.1) della presente lettera; 2) reddito minimo per la disabilita' parziale, a cui fare afferire indennita' e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo; 3) indennita' per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravita', nonche' per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennita' afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entra'ta in vigore della presente legge, per gravi disabilita', totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilita' grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennita' puo' essere concessa secondo le seguenti modalita' tra loro non cumulabili: 3.1) indennita' per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione; 3.2) indennita' di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti; b) cumulabilita' dell'indennita' di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23; c) fissazione dei requisiti psico-fisici e redditiali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennita' dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti; e) equiparazione e ricollocazione delle indennita' gia' percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che gia' fruiscono di assegni e indennita'; g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunita' con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio dell'assistito; h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidita' civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'; definizione delle modalita' per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma l sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione".
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| Art. 98.
(Interventi per la tutela della saluto mentale)
1. Per l'anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, e' istituito presso il Ministero della sanita' un fondo di lire tre miliardi per la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanita' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale. 2. Per l'anno 2001, il fondo di cui al comma 1 e' integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute mentale. 3. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, gia' assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative destinate ai malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre attivita' di carattere sanitario".
Note all'art. 98: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, reca: "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000 ". - L'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili e immobili degli ex ospedaili psichiatrici, gia' assegnati o da destinare alle aziende sanitane locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territonali, in particolare residenziali, nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le aziende sanitane potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario". - Il decreto dei Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, concerne "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, reca: "Approvazione del progetto obiettivo "Tutela salute mentale 1998-2000 ".
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| Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l'assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanita' e' autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unita' di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell'articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Note all'art. 99: - L'art. 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 (Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000), e' il seguente: "2. Il Ministero della sanita', dal 30 dicembre 1999 e fino al 30 giugno 2001, per l'assolvimento dei compiti di profilassi internazionale e' autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unita', di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti mediante modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'". - L'art. 12, comma 4, della citata legge n. 494 del 1999, e' il seguente: "4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di lire 7.800 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.900 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente a "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.".
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| Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all'applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, e' incrementata di lire 25 miliardi per l'anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della "lingua blu" negli allevamenti ovini e dell'influenza aviaria negli impianti avicoli.
Nota all'art. 100: - La legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali".
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| Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Nota all'art. 101: - Il testo dell'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato a favore della regione Friuli-Venzia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima. 145. Per le finalita' di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 49, primo comma, dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato art. 49. 146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'art. 49 del citato statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo". 147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma l dell'art. l del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.".
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| Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. 2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. 3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze". 2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente: "3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213". 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. 4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione". 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
Note all'art. 102: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 48 (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidita'). - 1. (Aggiungere un comma all'art. 8, legge 22 dicembre 1984, n. 887). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' autorizzare interventi di gestione delle disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita' finanziaria. 3. Fatti comunque salvi gli accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1 gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), e' il seguente: "Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso di sconto e successivamente modificato dal Governatore della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo strumento monetario adottato dalla Banca centrale europea che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di frequenza, di variazioni e tipo di effetto. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro si considerano automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari che il mercato nel quale i parametri cessati venivano rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto l'avvenuta sostituzione. 3. Nel caso dei parametri a sostituzione non automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il valore dello strumento giuridico supera i cinquecento milioni. 4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso. 5. Gli arbitratori, entro quarantacinque giorni dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo di altri quarantacinque giorni, determinano il parametro sostitutivo assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si applica l'art. 1349 del codice civile". - Il testo dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS) e' il seguente: "Art. 16 (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il servizio relativo ai pagamenti, da parte dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle varie forme di assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, quest'ultimo e' tenuto a precostituire in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, almeno cinque giorni prima della scadenza dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti. Per la precostituzione del fondo di cui al precedente comma, l'Istituto, in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, si avvale temporaneamente delle disponibilita' delle gestioni attive da esso amministrate. In difetto delle disponibilita' di cui al secondo comma sono autorizzate per il pagamento delle pensioni anticipazioni di tesoreria senza oneri di interessi nei limiti delle somme dovute dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Senza gli interessi previsti dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, saranno per contro regolati i debiti contributivi dello Stato verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Qualora si manifestino esigenze finanziarie di carattere eccezionale, il Ministro per il tesoro puo' disporre che siano superati i limiti di cui al precedente comma. In tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e' dovuto da parte dell'Istituto un interesse in misura non inferiore a quello corrisposto dal Tesoro alla Banca di emissione. Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo". - Il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge, n. 448/1998 e' cosi' modificato dalla presente legge: "1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'INPS si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti".
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| Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito un fondo destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa' dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, all'informatizzazione della pubblica amministrazione, compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e' determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi assegnati. 3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente. 4. Il istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato "PC per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilita' del Fondo non utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalita'. 5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario i una o piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. 6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorita' verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di controllo e regolazione contabile del credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.
Note all'art. 103: - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma l che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47". - Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 21 (Commercio elettronico). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. 2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori". - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e' il seguente: "Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionai e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche]; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze. 2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "2. Ferma restando la concessione da parte del soggetto competente, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria o di erogazione, tenuto conto della complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' in relazione allo svolgimento delle predette attivita', selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono: in ogni caso e' disposto il pagamento di penali in caso di revoca di interventi dall'aggiudicatario in misura percentuale sul valore dell'intervento, fatti salvi esclusivamente i casi di accertata falsita' dei documenti". - Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".
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| Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, e' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB). 2. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale. 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie. 4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003. 5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da: "fermi restando" fino a: "sono rideterminati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".
Nota all'art. 104: - Si riporta il comma 3, quarto periodo, dell'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), come modificato dall'art. 104 della presente legge: "3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide e' autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo e' subordinata alla presentazione al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche' i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalita' di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Alla data di entrata in vigore del decreto sono abrogate la legge 10 giugno 1985, n. 284 e la legge 27 novembre 1991, n. 380".
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| Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: "enti di ricerca" sono inserite le seguenti: "anche a carattere regionale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1"; b) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale"; c) l'articolo 5, comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata"". 2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: "mediante" fino a: "a rete" sono sostituite dalla seguente: "strutturale" e le parole da: "decreti legislativi" fino a: "coerenza" sono sostituite dalle seguenti: "regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,". 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, all'alinea, le parole da: "degli enti" fino a: "statuti" sono sostituite dalle seguenti: "della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati".
Nota all'art. 105: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. - 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente titolo: a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b); d) societa', consorzi e societa' consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI, societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; e) societa' di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche' dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire; 2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f); 3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'art. 2 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziati iscritti all'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; f) universita', enti di ricerca anche a carattere regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), numero 2 e per attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 1, comma, 1; f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale. 2. I soggetti industriali possono presentare i progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e 3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte nelle aree depresse del Paese, la partecipazione finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle restanti aree del Paese la predetta percentuale non puo' essere inferiore al 51 per cento. 3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli interventi di cui al presente titolo esclusivamente se hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) come modificato dall'art. 105 della presente legge: "Art. 5. - 1. Le attivita' di cui all'art. 3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all'art. 4 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata . 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59) come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'art. 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri direttivi di cui all'art. 13 del presente decreto. 2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il funzionamento della o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono determinati in conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di incontri, convegni e settimane di studio; b) adozione, per quanto compatibili, delle disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con facolta' di deroga alle norme dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei relativi principi; c) organizzazione della rete scientifica, prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi direttivi e di consulenza scientifica; d) adozione di disposizioni transitorie in analogia a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica; e) finanziamento a carico del fondo di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei contributi in atto fruiti".
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| Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico, e delle iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati per favorire l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralita' di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo precompetitivo, formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli interventi ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di Stato. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31 gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.
Note all'art. 106: - Il testo vigente dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) come modificato dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e' il seguente: "Art. 14. - Presso iI Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica . Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio al sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate". - Il testo dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per le mobilita' dei ricercatori) e' il seguente: "2. Il Ministro delI'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive per Ia gestione del FIT, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comma 3 dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato".
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| Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche' di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto. |
| Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, e' concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. 2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. 3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonche' per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non e' cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonche', con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attivita' di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici. 5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione e' concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonche' le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie. 7. Il Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalita' previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46, nonche' sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e' conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
Note all'art. 108: - Il testo vigente dell'art. 2195, primo comma, deI codice civile e' il seguente: "Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti". - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (testo coordinato nella Gazzetta ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997) reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.". Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 1997 n. 140 e successivamente dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266: "Art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) - 1. Alle imprese che svolgono attivita' industriale ai sensi dell'art. 2195, comma primo, del codice civile e' concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese per l'attivita' di ricerca industriale e di sviluppo, annesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni. 3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonche' dei relativi interessi e sanzioni. Le somme restituite a seguito di revoca delle agevolazioni sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 5, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Con uno o piu' regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione e in particolare: a) le tipologie di spesa ammissibili; b) l'entita' e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonche' dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti; c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2; d) i controlli successivi sulle modalita' di utilizzo dell'agevolazione; e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalita' di restituzione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, al fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi. Con le medesime modalita' di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'art. 3, comma 162, lettera g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi: decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modifacazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi; legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi; legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi. 7. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Per il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 v. nelle note all'art. 106. - Per l'argomento del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 v. nelle note all'art. 106.
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| Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibile nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta. e la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Note all'art. 109: - L'art. 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante "riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilanci", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n.238 e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene eclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - e) (Omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'utimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.
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| Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e successive modificazioni, e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia. 2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 3 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, e' destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo stesso. 3. Le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, nonche' al finanziamento di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento dell'anidride carbonica, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, e' inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorita' nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera: a) l'incentivazione, mediante finanziamenti nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari in abitazioni private; b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari; c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonche' la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato".
Note all'art. 110: - La deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 concernente approvazione delle linee generali della "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici". (Deliberazione n. 211/97), e' la seguente: "1. Il Governo presentera' alle sedi internazionali competenti la seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici predisposta dal Ministero dell'ambiente di cui alle premesse. 2. Entro il 30 aprile 1998 verranno sottoposti al CIPE gli specifici programmi - predisposti da ciascuna amministrazione competente - attuativita' degli impegni scaturenti dalle decisioni internazionali richiamate in premessa. I programmi riguarderanno in particolare politiche e misure per: lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la riduzione delle emissioni di gas serra dai settori di produzione, trasporto e distribuzione di energia; l'incremento dell'efficienza energetica presso i settori produttivi e gli utenti civili; il contenimento delle emissioni di gas di serra riferibili al settore dei trasporti; la riduzione delle emissioni negli altri settori diversi dall'energia; la cooperazione internazionale per la riduzione delle emissioni globali; la ricerca e il monitoraggio in materia di prevenzione e riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio; la formazione e informazione sulle tematiche del cambiamento climatico globale. 3. Nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas di serra verranno favorite quelle misure: che presentino un piu' favorevole rapporto fra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi generali di politica economica e che, in particolare, insieme agli effetti di riduzione delle emissioni, concorrano: al consolidamento e sviluppo dell'occupazione; al miglioramento della bilancia dei pagamenti; al rafforzamento clel sistema produttivo; al riequilibrio territoriale; alla riduzione della dipendenza energetica; che prevedano un significativo coinvolgimento finanziario di operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie. 4. I programmi dovranno individuare le occorrenze finanziarie necessarie alla loro attuazione, indicando le diverse fonti e modalita' di finanziamento (pubbliche, private, manovre tariffarie, project financing). Eventuali azioni attivate prima della definizione di detti programmi dovranno comunque trovare copertura finanziana sugli stanzianienti delle singole amministrazioni interessate. 5. Al fine di conseguire un piu' elevato livello di integrazione nella elaborazione dei surrichiamati programmi attuativi e' istituito un gruppo di lavoro interministeriale presieduto dal Ministero dell'ambiente e composto dai Ministeri dell'industria, dei lavori pubblici delle politiche agricole, del tesoro, bilancio e programmazione economica, dei trasporti, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con la partecipazione di rappresentanti delle regioni.". - I commi da 1 a 9 dell'art. 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, sono i seguenti: "1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' cli cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge. 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge valgono a titolo di aumenti intermedi, occcorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono abiite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri 6. Fino al 31 dicembre 2004 con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 38/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8. L'imposta versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prestazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonche' al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi. 9. In caso di inosservanza di termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504". - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento della attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202 e' il seguente: "8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati alti membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, delI'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cu al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente e del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.
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| Art. 111.
(Contributo straordinario all'ENEA)
1. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a partire dall'energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta temperatura. L'ENEA attua altresi' un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' assegnato all'ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma puo' beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli investimenti realizzati nell'ambito del programma puo' essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L'ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche tecniche dell'impianto, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresi', i soggetti con i quali sara' sviluppato il programma 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l'importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l'anno 2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L'ENEA presenta ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle attivita' di ricerca, sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilita' della gestione. 4. L'ENEA e' tenuto a predisporre un piano di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attivita' finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione. |
| Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 103 e' destinata alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento elettromagnetico con particolare riferimento alle seguenti finalita': a) sostegno ad attivita' di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; b) realizzazione del catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonche' adeguamento delle strutture e formazione del personale degli istituti pubblici addetti ai controlli sull'inquinamento elettromagnetico; c) incentivi per la promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualita' previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Note all'art. 112: - Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 novembre 1998, n. 381 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257.
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| Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalita' ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalita' ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le, conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza. 2. L'entita' delle compartecipazioni e' commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale. 3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.
Note all'art. 113: - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle note all'art. 110.
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| Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione". 2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bonifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilita' dei costi sostenuti, anche se non imputati a conto economico. 4. Al fine di assicurare l'ottimale ripristino ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosita' potenziale di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualita' ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformita' al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilita' pari a lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003. 5. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al primo comma, dopo le parole: "laureato in ingegneria" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia" e al secondo comma, dopo le parole: "in Ingegneria Ambiente - Risorse" sono inserite le seguenti: "ovvero in geologia". 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalita' e i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4. 7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime normative, non e' punibile per i reati diretta mente connessi all'inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell'attivita' svolta, su notifica dell'interessato, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformita' alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia. 8. La disposizione di cui al comma 7 non e' applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque nell'ambito di attivita' criminali organizzate volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali. 9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle lettere f) ed i) del comma 1 dell'articolo, 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto prolungato delle attivita' produttive o che comunque non siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall'impianto in questione. 10. Al fine di conservare e valorizzare anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalita' sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, e' assegnato un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono altresi' le attivita' incompatibili con le finalita' previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 11. E' istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonche' con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civilta' della transumanza, all'interno del programma d'azione per lo sviluppo sostenibile dell'Appennino, denominato "Appennino Parco d'Europa". In tale intesa sono individuati: a) i siti, gli itinerari le attivita' antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la civilta' della transumanza; b) gli obiettivi per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree del coordinamento di cui al presente comma. 12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 e' gestito da un consorzio formato, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonche' dalle province, dai comuni e dalle comunita' montane interessati. Alle attivita' di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali universita', associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali. 13. L'istituzione e il funzionamento del coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000 milioni nel 2003. 14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalita' sociali e produttive, i siti e i beni dell'attivita' mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, e' assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosita' del fiume Sile e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile. 15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva, e' assegnato un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente,, d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal ministero per i beni e le attivita' culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall'Ente parco delle Alpi Apuane. Nell'intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati: a) i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attivita' estrattiva; b) gli obiettivi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a). 16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del comma 15 compresi nell'area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati sono individuati dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con l'Ente parco delle Alpi Apuane. 17. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. Il piano e' predisposto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area interessata e comprende il completamento delle azioni gia' previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonche' la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi gia' realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonche' un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. 18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. 19. Il Comitato di coordinamento di alta vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli e' attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, puo', previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, e' attribuita facolta' al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001, di acquisire la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche attraverso una societa' di trasformazione urbana. In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della proprieta' delle aree al patrimonio della societa' medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di proprieta', subentra nelle attivita' di bonifica attualmente gestite dalla societa' Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della bonifica, gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresi' secondo modalita' e procedure che assicurino il mantenimento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti della societa' Bagnoli spa nelle attivita' di bonifica. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprieta' delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo e' calcolato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo cosi' determinato e' detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il 30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle attivita' di bonifica. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'acquisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base e' determinato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione e' detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione. 20. Il decreto di cui al comma 17 dovra' indicare un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonche' le modalita' per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e' dettata la disciplina per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l'obiettivo di attribuire al comune la facolta' di acquisire, entro un termine definito, la proprieta' delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica. 22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque interne, nonche' programmare iniziative di supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente apposite segreterie tecniche composte ciascuna da non piu' di dodici esperti di elevata qualificazione nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale ne e' stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento delle predette segreterie e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue per gli anni 2001 e 2002. 23. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2001". 24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)". 25. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "p-quater) Pioltello e Rodano". 26. All'articolo 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.". 27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di Cagliari gia' in uso all'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo gratuito al demanio regionale. 28. All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: "Malpensa 2000", sono inserite le seguenti: "nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000".
Note all'art. 114: - Il testo dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 18. - Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le associazioni di cui al precendente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della piu' propria responsabilita' individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dallo stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza di siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. 9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione". - L'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 47, concernente "Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, e' il seguente: "Art. 9 (Interventi ad iniziativa degli interessati). - 1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla Regione, alla Provincia ed al Comune la sua situazione di inquinamento rilevata nonche' gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di piu' comuni, la regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alla misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante. 3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verra' definita dalla ragione territorialmente competente in base alla pericolosita' del sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine. 4. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita' di siti che interessano il territorio di piu' regioni o vi siano piu' soggetti interessati alla bonifica di un medesimo sito di rilevanza nazionale, i tempi e le modalita' di intervento possono essere definiti, rispettivamente, con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con tutte le regioni interessate o con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate. 5. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale bonifica di una pluralita' di siti che interessano tutto il territorio nazionale, i tempi e le modalita' di intervento possono essere definiti con apposito accordo di programma stipulato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato regioni. 6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento determinate da eventi, anche accidentali, verificatisi in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento". - L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n., 128, recante: "Norme di polizia delle miniere e delle cave", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n. 87, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 27. - In tutte le attivita' estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione. Nelle attivita' estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno piu' numeroso, il direttore responsabile puo' essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambientale-risorse ovvero in geologia o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente. Nelle attivita' di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, puo' anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purche' in possesso di formazione specifica nel settore di cui e' responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3". - L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, e' il seguente: "Art. 17. (Bonifico e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce: a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti: b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni; c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei progetti di bonifica; c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere; 1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1998, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni. 2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il periodo di inquinamento. A tal fine: a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. 3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione. 4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. 6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnoilogie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 6--bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazioniali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11. 7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazioni di pubblica utilita', di urgenza e di indifferenza dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle autorizzazioni necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio. 9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messi in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare. 12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui: a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinamenti presenti; b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica; c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadembienza dei soggetti obbligati; d) la stima degli oneri finanziari. 13. Nel caso in cui il mantenimento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi di cui al comma 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8. 13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziative degli interessati. 14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. 15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica prevista dalla vigente legislazione. 15-ter. Il Ministro dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare". - Il comma 1, dell'art. 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' il seguente: "1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti; b) sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. Ai fini del presente decreto e' inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal presente regolamento; c) sito potenzialmente inquinato: sito nel quale, a causa di specifiche attivita' antropiche pregresse o in atto, sussiste la possibilita' che nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee siano presenti sostanze contaminanti in concentrazioni tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito; d) messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente; e) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni limiti accettabili stabiliti dal presente regolamento; f) bonifica: con misure di sicurezza: l'insieme degli interventi atti a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali a valore di concentrazione superiori ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici, qualora i suddetti valori di concentrazione limite accettabili non possano essere raggiunti neppure con l'applicazione, secondo i principi della normativa comunitaria, delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tali casi per l'uso del sito devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione residui di sostanze inquinanti devono comunque essere tali da garantire la tutela della salute pubblica e la protezione dell'ambiente naturale o costruito; g) misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o della presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonche' le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed a ripristino ambientale non consentono di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili dal presente regolamento per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccata; h) ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilita' per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualita' delle matrici ambientali; i) messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, secondo principi della normativa comunitaria. In tali casi devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo, ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nelle matrici ambientali influenzate dall'inquinamento derivante dai rifiuti stoccati non devono superare nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali i valori previsti nell'allegato 1; j) inquinamento diffuso: contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili alla collettivita' indifferenziata e determinate da fonti diffuse". - La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108. - L'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, e' il seguente: "Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiante in caso di recidiva. 2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organi di gestione delle aree protette e' altresi' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamilioni a lire duecentomilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta. 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno. 4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. 5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo. 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta. 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali. 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituizione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali. 9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2. - Il comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486 recante: "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 1996, n. 222 e' il seguente: "1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) direttamente o per il tramite di societa' partecipate e quando occorra di societa' specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati da stabilimenti di societa' del Gruppo e dell'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessa nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli" di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministro dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Il risanamento ambientale di cui al presente comma comprende le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni, nonche' la bonifica delle aree dalla presenza di inquinanti fino alla profondita' interessata dalla contaminazione, i valori da esso risultanti dovranno corrispondere a quelli delle aree non inquinate circostanti il sito con analoghe caratteristiche geologiche e pedologiche. Il comitato di coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un solo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati e' decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva". - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994. - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della podesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 138", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2001. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999". - L'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi interventi in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni: a) Venezia (Porto Marghera); b) Napoli orientale; c) Gela e Priolo; d) Manfredonia; e) Brindisi; f) Taranto; g) Cengio e Saliceto; h) Piombino; i) Massa e Carrara; l) Casal Monferrato; m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta - Napoli); n) Pitelli (La Spezia); o) Balangero; p) Pieve Vergonte; p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); p-quater) Pioltello e Rodano.". - L'art. 29 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1933, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprieta' e degli altri diritti reali, nonche' la costituzione di tutte le servitu' prediali, imposte nel piano stesso. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per la apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro perle politiche agricole, sono regolate le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento della suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime. Il trasferimento della proprieta' e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilita' prevista dal penultimo comma dell'art. 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarita', sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorita' giudiziaria.". - L'art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti prevideziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 27 maggio 1999, e' il seguente: "Art. 43 (Misure di programmazione negoziata). - 1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell'art. 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (91), Il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime areoportuale di Malpensa 2000, nonche' alla realizzazione di attivita' di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle attivita' di Malpensa 2000, nell'ambito dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.".
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| Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. E' istituito, con decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con la regione Campania, l'Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento; nell'ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale connessi con l'attivita' di ricerca scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili. 2. L'Ente di cui al comma 1 e' gestito da un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall'universita' del Sannio, dall'universita' "Federico II" di Napoli e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. Ai fini di cui al presente articolo e' autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Note all'art. 115 (Ente geo-paleontologico di Pietraroia): - La legge 9 maggio 1984, n. 168, recante "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 1989.
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| Art. 116.
(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali. 2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno. 3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla meta' delle misure di cui al comma 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalita': a) per il periodo successivo secondo le annualita' e con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3; b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi' determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 e' abrogato. 7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001"; b) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresi' a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3"; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale". 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo' essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. 9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10. 12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale. 13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile. 14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalita' per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi: a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita' di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. 17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalita' ivi previsti. 18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale. 19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Art. 37 - (Omissione o falsita' di registrazione o denuncia obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. 2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado. 3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato. 4. Entro novanta giorni l'ente impositore e' tenuto a dare comunicazione all'autorita' giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario". 20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
Note all'art. 116: - L'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), nel testo vigente, e' il seguente: "Art. 5 (Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo). - 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia, e' sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retribuivo di cui all'art. 6, comma 9. lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale sospensione opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento. Tali accordi provinciali debbono prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti accordi e riconosciuta validita' pari a quella attribuita ai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per l'applicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa devo sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali deIl'INPS, entro trenta giorni dalla stipula. 2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non puo' essere superiore a dodici mesi, e' stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione dei risultati della verifica e' data comunicazione all'interessato, nonche', se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede. 2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni. 2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le diposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994. n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'. 3. La sospensione di cui al comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale I'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale. L'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di essa relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1, a condizione che entro il termine di cui al comma 2 venga sottoscritto e depositato l'apposito verbale aziendale di recepimento. I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. QuaIora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recipimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno stipulato accordo provinciale. Sono fatti salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parita' di trattamento retributivo. 3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui ai comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute. 3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui ai comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni. 3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non e' esercitabile l'attivita' di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilita' ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater., e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni concernenti i compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione provante l'intervenuta regolarizzazione. 3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione del verbaIe aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza all'azienda, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa opera nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS. 4. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1, e alle condizioni di cui ai comma 2, e' quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del minimale e. per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare entro trentasei mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, Per la differenza tra le retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a carico dal Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita' per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi. Restano comunque salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. E' ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, compresi quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale modifica sia oggettivamente giustificata da intervenuti rilevanti, eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni non effettuate al momento della stipulazione dell'accordo territoriale, ed a condizione che l'intesa di aggiustamento sia sottoscritta dalle medesime parti che hanno stipulato il primitivo accorso. 5-bis. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento. 6 L'ispettorato provinciale del lavoro, nel programmare l'attivita' ispettiva di concerto con gli istituti previdenziali, sente le commissioni eventualmente istituite a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro al fine di contrastare la forme di lavoro irregolare". - L'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". - Si riporta il testo dell'art. 63 della legge n. 488/1999, come modificato dalla legge qui' pubblicata: "Art. 63 (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare). - 1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'art. 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi". 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 3. (Comma abrogato). 4. (aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 78, legge 23 dicembre 1998, n. 448). L'art. 78 della citata legge n. 448/1998, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce: a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole; b) valuta periodicamente i risultati delle attivita' degli organismi locali di cui al comma 4; c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso. 2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso. 3. Il comitato e' composto da dieci membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il comitato puo' essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallinemento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere favorevole espresso dal comitato di cui al comma 3 che provvede altresi' a verificare e valutare periodicamente l'attivita' svolta dal tutore segnalando l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle couseguenti determinazioni; per la relativa attivita' e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il comitato di cui al comma 3" Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro. 5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, puo' essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. 5-bis. All'onere per il funzionameata del comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformita' agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale". - L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente: "Art. 30 (Interessi di mora) - 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi". - L'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema fiscale) e' il seguente: "Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'art. 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente". - L'art. 1282 del codice civile e' il seguente: "Art. 1282 - (Interessi nelle obbligazioni pecunarie). - I crediti liquidi ed esigibili (1499) di somme di danaro producono interessi di pieno diritto (1224), salvo che la legge (506, 669, 1207, 1499, 714, 18152, 2033, 2036, 2151, 2154) o il titolo stabiliscano diversamente (2948. n. 4; 5, 105 1, camb.; 7 l. ass.). Salvo patto contrario. i crediti per fitti (1639) e pigioni (1587, n. 2) non producono interessi se non dalla costituzione in mora (1219). Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha tinto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento". - L'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente: "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 1) Gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente cio' che a lui e' stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali e volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di questo art. non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali". - La legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione la riconversione e lo sviluppo del settore) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1977, n. 243. - La legge 5 dicembre 1978, n. 787 (disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1978 n. 348. - Il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1979, n. 36. - La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita' trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. - I commi 3 e 5 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991, cosi' recitano: "3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio. 4. (Omissis); 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione". - L'art. 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1997, n. 166, (disposizioni urgenti in materia previdenziale) e' il seguente: "1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi. 3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di tali somme nella misura ordinaria". - Il testo dei commi 220 e 221 della citata legge n. 662 del 1996, e' il seguente: "220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo' essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione". Al comma 17: - Il comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) e' il seguente: "11. E' elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale". - Il testo dei commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, e' il seguente: "217. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entita dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; 218. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, in misura pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma aggiuntiva non puo' essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 219. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali. 220. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva puo essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori. 221. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva e' ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 222. Allorche' si fa luogo al pagamento dei contributi e di quanto previsto a titolo di interessi, somme aggiuntive e sanzioni di cui ai commi precedenti, sono estinte le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 223. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 224. All'art. 3, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, il comma 4 e' soppresso e i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: 1. L'importo delle somme aggiuntive e della maggiorazione puo' essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, nelle seguenti ipotesi: a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorita' giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza; b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. 2. Nei casi di riduzione di cui al comma 1, il decreto ministeriale puo' disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi. 3. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i soggetti che abbiano avanzato al ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procedono alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Qualora entro i sei mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza di riduzione delle somme aggiuntive non sia intervenuto il predetto decreto, gli enti impositori provvedono all'addebito di taIi somme neIla misura ordinaria".
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| Art. 117.
Disposizioni in materia di Lavoro temporaneo. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; 2) alla lettera c), dopo le parole: "dipendenza nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione, europea"; b) all'articolo 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi prevedano la fornitura, a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L'Istituto nazionale della previdenza sociale determina le modalita' ed i termini di versamento. 3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi dell'articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2001, al versamento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845"; c) all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, le parole: "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "a tempo determinato"; d) all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, le parole "derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". 2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5-bis) e' aggiunto il seguente: "5-ter i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici". 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "idonee strutture organizzative" sono aggiunte le seguenti: "nonche' le modalita' di accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale"; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1 -bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale. 1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo. 1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attivita'."; c) al comma 2, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni."; d) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero l'attivita' di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4"; e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi."; f) al comma 5, dopo le parole: "di autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero di accreditamento", la parola: "trenta", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "quindici" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dell'accreditamento"; g) al comma 6, all'alinea, dopo le parole: "dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alle lettere a) e c) sono premesse le seguenti parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,"; h) al comma 7, lettera a), dopo la parola: "biennale" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero da titoli di studio adeguati"; i) ai commi 8 e 10, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter"; l) al comma 11, la parola: "mediazione" e' sostituita dalle seguenti: "cui ai commi da 1 a 1-ter" e dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento"; m) al comma 12, alla lettera b) dopo la parola: "autorizzazione" sono inserite le seguenti: "ovvero dell'accreditamento" e alla lettera d) sono premesse le parole: "con riferimento alle societa' di mediazione,"; n) al comma 13, le parole: "alla mediazione di manodopera" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero accreditati"; 4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto di cui all'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo, relativamente ai criteri per l'accreditamento. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10. 5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 117: Al comma 1: - L'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - L'attivita' di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nel predetto albo. Decorsi due anni il ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta. 2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa' nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea. b) la disponibilita' di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di uno Stato membro dell'Unione europea a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere concessa anche a societa' cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni". - Per il testo vigente dell'art. 9 della citata legge n. 196/1997, si veda in nota all'art. 69, comma 13. - L'art. 10 della citata legge n. 196/1997, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, ovvero che violi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'art. 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960 n. 1369. 2. Il lavoratore che presti la sua attivita' a favore dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, ovvero degli elementi di cui al citato art. 3, comma 3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'impresa fornitrice. 3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giomaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La predetta maggiorazione e' a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso. 4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviano a prestazioni di lavoro temporaneo e' punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2, comma 1. 5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme richiamate nel presente articolo e' affidata al ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici". - L'art. 16 della citata legge n. 196/1977, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16. - Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposta formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7. L'onere derivante dal presente art. e' valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999". Al comma 2: - L'art. 2751-bis del codice civile, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2751-bis (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti cooperativi e delle imprese artigiane). Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti (2776, 2777): 1) le retribuzioni (2099, 2108 ss.) dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato (2094) e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (2118, 2120 ss.), nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (2114 ss.) ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile (2118, 2777); 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (2233, 2777); 3) le provvigioni (1748) derivanti dal rapporto di agenzia (1742 ss.) dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo (1751, 2777); 4) i crediti del coltivatore diretto (1647), sia proprietario che affittuario, mezzadro (2141 ss.), colono (2164), soccidario (2170 ss.) o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche' i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765 (2777); 5) i crediti dell'impresa artigiana (2083) e delle societa' od enti cooperativi di produzione e di lavoro (2511 ss.), per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti (2777); 5-bis) i crediti delle societa' cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici". Al comma 3: - L'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 10. - Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita' necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative, nonche' le modalita' di accreditamento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. 1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta di lavoro si intende l'attivita', anche estesa all'inserimento lavorativo dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati; orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori; promozione e gestione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell'azienda, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell'iniziativa della stessa societa' di mediazione; gestione di attivita' dei servizi all'impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell'autorizzazione alla mediazione costituisce criterio preferenziale. 1-ter. Per ricerca e selezione del personale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico di consulenza ottenuto dal datare di lavoro cliente, consistente nel ricercare, selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le modalita' concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i supporti idonei allo scopo. 1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale si intende l'attivita' effettuata su specifico ed esclusivo incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la preparazione, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento della nuova attivita'. 2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche' da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni. 3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, ovvero l'attivita' di ricerca e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna attraverso la specifica procedura di cui al comma 4. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di mediazione nonche' l'accreditamento per le attivita' di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale, provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa' nei rispettivi elenchi. 5. Le domande di autorizzazione ovvero di accreditamento e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro quindici giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i quindici giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo ovvero dell'accreditamento. 6. Ai fini dell'autorizzazione ovvero dell'accreditamento i soggetti interessati si impegnano a: a) con riferimento alle societa' di mediazione fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione; b) comunicare all'autorita' concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attivita'; c) con riferimento alle societa' di mediazione fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 7. I soggetti di cui al comma 2 devono: a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita' delle competenze professionali e' comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale, ovvero da titoli di studio adeguati; b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. 8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attivita' di cui ai commi da 1 a 1-ter e' vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori. 9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita' di cui ai commi da 1 a 1-ter deve essere esercitata a titolo gratuito. 11. Il soggetto che svolge l'attivita' di cui ai commi da 1 a 1-ter indica gli estremi dell'autorizzazione ovvero dell'accreditamento nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. 12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalita': a) di controllo sul corretto esercizio dell'attivita'; b) di revoca dell'autorizzazione, ovvero dell'accreditamento anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10; c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6; d) con riferimento alle societa' di mediazione, di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro. 13. Nei confronti dei soggetti autorizzati ovvero accreditati ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni. 14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12". Al comma 5: - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e conferenza unificata). - 1. La conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Stato-regioni. 2. La conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori-pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La conferenza stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". - Per il testo del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, si veda in nota all'art. 116, comma 5.
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| Art. 118.
(Interventi in materia di formazione professionale nonche' disposizioni in materia di attivita' svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti puo' essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. 2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita altresi' la vigilanza sulla gestione dei fondi. 3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all'INPS, che provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro. 4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni. 5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, concessa con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. 8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con proprieta' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche. 10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259. 11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001. 12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli aderenti a ciascuno di essi. 13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma. 14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia. 16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Note all'art. 118: Al comma 1: - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 161 del 26 giugno 1999. - Si riporta l'intero art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale): "Art. 25. - 1. Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione. 2. Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione e' fissata in L. 100 miliardi si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979. 3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'art. 20 del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte: 1) dal 4,45 al 4,15%; 2) dal 4,45 al 4,15%; 3) dal 3,05 al 2,75%; 4) dal 4,30 al 4%; 5) dal 6,50 al 6,20%. 4. Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. 5. I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento della somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 6. La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 7. Alla copertura dell'onere di L. 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 8. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 9. Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del consiglio delle Comunita' europee n. 71/66/CEE del 1 febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977". Al comma 6: - Il testo degli articoli 12 e 36 del codice civile, e' il seguente: "Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le associazioni, le fondazioni (14 ss.) e le altre istituzioni di carattere privato (8632) acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento (15, 163, 334) concesso con decreto del Presidente della Repubblica (600, 786; 2 att.). Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto". "Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione (412; 19, 75, 78, 145 c.p.c.)". Al comma 9: - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto legge n. 148 del 1993, si veda in nota all'art. 116, comma 5. Al comma 10: - La legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria) e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84). Al comma 11: - Il comma 4 dell'art. 80 della citata legge n. 448/198, e' il seguente: "4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale". Al comma 12: - Il comma 2 dell'art. 66 della citata legge n. 144/1999, e' il seguente: "2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera d) della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma 1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la continuita' degli interventi di cui all'art. 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999. - Il comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, e' il seguente: "5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo gia' stabilito dalla disposizione contenuta nell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo". Al comma 13: - Il comma 72 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione delle finanza pubblica) e' il seguente: "72. A decorrere dal 1 gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore". - L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (fondo di rotazione), e' il seguente: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748)". - Per il testo del comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 148/1993 si veda in nota al comma 12. Al comma 16: - Il comma 4 dell'art. 68 della citata legge n. 144/1999 e' il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". - L'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997 e' il seguente: "Art. 16. - 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato, i giovani di eta' non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di eta' di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposta formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonche' l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalita' per la certificazione dell'attivita' formativa svolta. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualita' di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attivita' di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonche' entita', modalita' e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma 1. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali nonche' di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra' altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari un sistema organico di controlli sulla effettivita' dell'addestramento e sul reale rapporto tra attivita' lavorativa e attivita' formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto art. 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di eta' per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
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| Art. 119.
(Potenziamento dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' autorizzato ad assumere mille unita' di personale nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002. 2. E' prorogata di ulteriori dodici mesi la validita' della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro. 3. L'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota predetta e' destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende". 4. La tenuta dei libri matricola e paga puo' altresi' avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalita' di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Note all'art. 119: Al comma 1: - L'art. 39 della citata legge n. 449/1997, e' il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio valutato su basi statistiche omogenee secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. 3. Il consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilita' di personale da trasferire secondo procedure di mobilita' attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali derogatorie. Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorita' le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale gia' in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita' nonche' processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita' avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale; i candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. (Omissis). 13. Le graduatorie per concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di 18 mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno in corrispondenti professionalita' ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita' anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed e' verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999). 19. Le regioni, le province autonome di' Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui al commi 1 e 16, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita', si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del consiglio dei ministri autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di 50 unita' appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del consiglio dei ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del consiglio dei ministri valutabile, ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 13 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, incrementato di 3.000 unita' da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il corpo della Guardia di Finanza agisce, avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto di ufficio". Al comma 3: - L'art. 79 della legge n. 448/1998, come modificato dalla presente legge, il seguente: "Art. 79. - 1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende unita' sanitarie locali coordinano le loro attivita' in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonche' l'istituzione di unita' operative integrate. Tali attivita', assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione, in raccordo con le direzioni regionali e provinciali del medesimo Ministero, in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attivita' in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attivita' di analisi e di coordinamento espletate dal Comitato di cui all'articolo 78, comma 1, nonche' delle attivita' espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Le attivita' predette si raccordano, ai fini della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. 2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata per il 50 per cento corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota preda e' destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione di cui al conflitto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende".
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| Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre 1998, a decorrete dal 1 febbraio 2001 e' riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali. 2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e' dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternita' e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non puo' superare la misura di 0,8 punti percentuali. 3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Note all'art. 120: Al comma 1: - L'art. 24 della citata legge n. 88 del 1989 e' il seguente: "Art. 24. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". 2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga le relative prestazioni. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e del 1 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al primo comma. 4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo". Al comma 3: - Il comma 9 dell'art. 3 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "9. I soggetti di eta' inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attivita' commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 beneficiano, per i tre anni successivi all'iscrizione, di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. All'art. 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
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| Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta')
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditivita', in conformita' con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni. 2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza. 3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale. 4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditivita' dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette il ritiro; riconversione verso produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale. 5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento. 6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine: a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento; c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento. 7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta' finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola. 8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini, di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Note all'art. 121: - Il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' il seguente: "Art. 8. - 1. E istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e' il seguente: "Art. 43. - 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. 2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. 3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR. 4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria". - Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e' il seguente: "Art. 45. - 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita' delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia. 3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro. 4. Presso il Fondo e' operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3. 5. Presso il Fondo e' altresi' operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalita' giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3".
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| Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli) 1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a tre mesi. |
| Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita. 1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole speci. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto. con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma"; b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. E' istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti: a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agri cola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili; b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti; c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta. 2-bis. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base: a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno; b) delle priorita' stabilite al comma 2"; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. 3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica""; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso". 2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 123: - Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 59. - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di qualita' ed eco-compatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, e' determinato ed aggiornato l'elenco dei prodotti di cui ai presente comma. 1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita. 1-ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici e' consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma. 2. E' istituito il fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche' da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e' finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti: a) il sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione. nonche' mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalita' di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili; b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti; c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di origine protetta. 2-bis. Il fondo di cui al comma 2 e' ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base: a) delle proposte di programmi regionali che gli assessori all'agricoltura possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno: b) delle priorita' stabilite al comma 2. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 3-bis. Le attivita' di ricezione e di ospitalita', compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attivita' ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualita', possono essere equiparate ai sensi di legge alle attivita' agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. 3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti e' consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificita' (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica". 4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti. 4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso. 5. A partire dal 1 gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' il seguente: "Art. 5. - 1. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' rilasciata dal Ministero della sanita' per un periodo di tempo non superiore a dieci anni e prescrive i requisiti di commercializzazione e di utilizzazione, nonche' quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b). 2. La domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve essere inoltrata al Ministero della sanita' dal responsabile o a nome del responsabile della prima immissione in commercio legalmente domiciliato nel territorio comunitario, unitamente a: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato III. b) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II per ciascuna sostanza attiva presente nel preparato. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, il richiedente e' esentato dal fornire i dati di cui al comma 2, lettera b), con esclusione di quelli relativi all'identificazione della sostanza attiva, nel caso in cui: a) la sostanza figura nell'allegato I, tenuto conto delle condizioni per l'iscrizione della sostanza in detto allegato; b) la sostanza non definisce in modo significativo, in relazione al grado di purezza e alla natura delle impurezze, dalla composizione depositata nel fascicolo unito alla domanda di iscrizione nell'allegato I. 4. La domanda di autorizzazione e il sommario degli allegati II e III devono essere redatti in lingua italiana, mentre la documentazione di cui agli allegati II e III puo' essere presentata anche in lingua francese o inglese; il Ministero della sanita' puo' chiedere la traduzione in lingua italiana di studi specifici nonche' la presentazione di campioni del preparato o dei suoi componenti. 5. Il Ministero della sanita', avvalendosi della Commissione di cui all'art. 20, verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli di cui all'art. 4, comma 1, e che le prove e le analisi per accertare tali conformita' siano state eseguite dagli enti e dagli organismi di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 7. 6. L'autorizzazione e' rilasciata senza avvalersi della Commissione di cui all'art. 20 per prodotti fitosanitari uguali ad altri gia' autorizzati, purche', nel frattempo, non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati. 7. Nei tempi previsti dall'allegato VI, si provvede al rigetto motivato della domanda ovvero al rilascio dell'autorizzazione acquisendo l'etichetta del prodotto fitosanitario autorizzato nella veste tipografica definitiva e rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 5. 8. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' notificata al titolare interessato con il relativo numero di registrazione. 9. A cura del Ministero della sanita' sono pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre precedente. 10. Presso il Ministero della sanita' e' costituito un fascicolo per ogni domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, contenente: a) almeno una copia della domanda; b) una copia dell'etichetta e dell'eventuale foglio illustrativo; c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla valutazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), nonche' una sintesi della documentazione stessa. 11. Il Ministero della sanita', su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 10 e fornisce tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; l'istante, su invito del Ministero della sanita', e' tenuto a presentare, alla ed agli Stati membri che la richiedono, copia della documentazione tecnica di cui al comma 2, lettera a). 12. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 20, puo' rinnovare l'autorizzazione, su richiesta documentata del titolare da presentarsi almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, continuano ad essere soddisfatte; l'autorizzazione puo' essere prolungata temporaneamente per il periodo necessario a procedere alla verifica. 13. Il Ministero della sanita' puo' modificare l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, anche su richiesta documentata del titolare, sentita la Commissione di cui all'art. 20. 14. Il Ministero della sanita' modifica l'autorizzazione senza avvalersi della Commissione di cui all'art. 20, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano aspetti ininfluenti sulle caratteristiche agronomiche, sanitarie ed ambientali; tali aspetti sono definiti con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui all'art. 20, entro sei mesi dalla data di insediamento della Commissione stessa. 15. Il Ministero della sanita' modifica l'autorizzazione, senza avvalersi della Commissione di cui all'art. 20, se le modifiche di prodotti fitosanitari autorizzati riguardano: a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare; b) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione; c) il trasferimento dell'attivita' produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; d) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano ininfluenti sulla stabilita' e sulle modalita' di uso del preparato autorizzato; e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti; f) i cambiamenti formali dell'etichetta; g) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte con provvedimento del Ministero della sanita' in attuazione di norme comunitarie; h) l'indicazione o la valutazione del distributore. 16. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono riesaminate qualora, alla luce di nuovi fatti o di nuove conoscenze, risulti necessario verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), richiedendo al titolare dell'autorizzazione le informazioni necessarie; il Ministero della sanita', con proprio decreto puo' sospendere l'autorizzazione per il periodo necessario al completamento dell'esame, ove l'utilizzazione del prodotto possa comportare rischi per la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente. 17. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' ritirata, anche su motivata richiesta del titolare, se: a) non sono piu' soddisfatte le condizioni di autorizzazione; b) sono state fornite indicazioni false o ingannevoli in merito ai dati valutati al momento del rilascio dell'autorizzazione. 18. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone il rifiuto del rinnovo o il ritiro dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari, stabilendo un termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze. 19. Il Ministero della sanita' da' la piu' ampia pubblicita' ai provvedimenti di cui ai commi 16 e 18, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori. 20. Allo scopo di proteggere le risorse idriche vulnerabili o per altri motivi di tutela sanitaria o ambientale, inclusa la tutela dell'entomofauna utile e degli altri organismi utili, il Ministro della sanita', su documentata richiesta delle regioni o delle province autonome, sentita la commissione di cui all'art. 20, puo' disporre limitazioni o esclusioni di impiego, anche temporanee, nonche' particolari periodi di trattamento in aree specifiche del territorio, per prodotti fitosanitari autorizzati; la regione o la provincia autonoma possono chiedere che propri esperti siano sentiti dalla commissione. 21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20. 22. Le regioni e le province autonome regolamentano, per i prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del comma 1: a) l'impiego per scopi non agricoli di quelli ad attivita' diserbante; b) il trattamento con mezzi aerei in casi eccezionali e di dimostrata necessita', di quelli autorizzati per lo scopo specifico". - Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente: "Art. 8. - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, il Ministero della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 20, puo' rilasciare autorizzazioni provvisorie, di durata non superiore a tre anni, all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario, contenente una sostanza attiva non iscritta nell'allegato I e non in commercio alla data del 26 luglio 1993, se: a) in seguito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e' stato constatato che il fascicolo risponde ai requisiti degli allegati II e III, per quanto riguarda gli usi previsti; b) risulta dalla valutazione che la sostanza attiva risponde ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, e che il prodotto fitosanitario che la contiene risponde ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), e), d), e) ed f). 2. Il Ministero della sanita' comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione europea la valutazione relativa al fascicolo e alle condizioni dell'autorizzazione di cui al comma 1; l'autorizzazione puo' essere prorogata per il tempo indicato dalla Commissione europea. 3. Il Ministero della sanita', sentita la Commissione di cui all'articolo 20, puo' autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, per un periodo massimo di 120 giorni e per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora tale provvedimento si renda necessario per contrastare un pericolo imprevedibile che non puo' essere combattuto con altri mezzi, informando immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea". - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e' il seguente: "Art. 10. - 1. Qualora sia richiesta l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato membro, con specifico riferimento ad elementi di comparabilita' corredati da documenti giustificativi, il Ministero della sanita', fatti salvi i casi nei quali non risultino comparabili determinate condizioni agricole, fitosanitarie o ambientali, comprese quelle climatiche, relative all'impiego del preparato: a) non richiede la ripetizione delle prove e delle analisi gia' effettuate secondo metodi armonizzati a livello comunitario; b) autorizza, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, l'immissione in commercio del preparato qualora esso contenga unicamente sostanze iscritte nell'allegato I e sia stato valutato dallo Stato membro che ha concesso l'originaria autorizzazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, puo' stabilire: a) prescrizioni motivate, risultanti dall'applicazione di altre misure, relative alle condizioni di distribuzione e d'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di garantire la protezione della salute dei distributori, degli utilizzatori e dei lavoratori; b) restrizioni motivate di impiego, al fine di evitare rischi di esposizione dietetica per il consumatore dovuti a quantita' di residui superiori alla dose giornaliera accettabile, tenuto conto delle diverse abitudini alimentari. 3. In caso di non comparabilita' di condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, anche climatiche, l'autorizzazione di cui al comma 1 puo' prevedere, con l'accordo del richiedente, modifiche alle condizioni di impiego allo scopo di rendere ininfluente tale non comparabilita'. 4. Il Ministero della sanita' notifica alla Commissione europea i casi nei quali e' necessario ripetere alcune prove e i casi di rifiuto dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario autorizzato da un altro Stato membro, illustrando i motivi della decisione, e si attiene a quanto stabilito dalla Commissione medesima, con l'eventuale riserva di applicazione di misure specifiche che tengano conto della vulnerabilita' ecologica di determinate zone". - Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Sono sottoposti ad autorizzazione, a controllo ed a registrazione da parte del Ministero della sanita', come presidi sanitari, i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinate "pronti all'impiego . Per i presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono: a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari; b) i prodotti destinati ad impedire con azioni di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a); c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento; d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Sono comunque esclusi dalla presente disciplina i mezzi meccanici. Per presidi sanitari "pronti all'impiego si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili. Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati". - Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come modificato dall'articolo 9 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)". - Il testo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e' il seguente: "Art. 2. - Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarita' rispetto alle attivita' di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attivita': a) dare stagionalmente ospitalita' anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico; c) organizzare attivita' ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne". - Il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L208 del 24 luglio 1992. - Il regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L208 del 24 luglio 1992. - Il testo dell'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e' il seguente: "8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione". - Il testo dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente: "3. Allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualita' e per accrescere le capacita' concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell'ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale, e' costituito, senza oneri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Comitato, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, da quattro rappresentanti designati, uno per ciascuno, dai Ministri per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 4. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' essere integrato da rappresentanti di enti ed associazioni pubbliche o private e da persone particolarmente esperte nel settore della diffusione del marketing agroalimentare. 5. Il Comitato ha il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione, per ogni singola regione italiana, di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicita', con caratteristiche tradizionali, ai fini della redazione di un Atlante del patrimonio gastronomico, integrato con riferimenti al patrimonio culturale, artigianale e turistico."
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| Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l'istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell'ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti. |
| Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/96 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non piu' di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate. ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma". 2. All'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Note all'art. 125: - Il testo dell'articolo 4, comma 11 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "11. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2179/1983 del Consiglio in data 25 luglio 1983 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione comporta l'applicazione della sanzione prevista al comma 6. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/1987, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/1986 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo precedente possono essere versati in non piu' di dieci rate semestrali. Nell'ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila, sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi legali. Non si da' seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente comma. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'art. 39 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della Commissione n. 854/1986 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria". - Il regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L84 del 27 marzo 1987. - Il regolamento (CEE) n. 854/1986 della Commissione del 24 marzo 1986, recante modalita' di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/1979 del Consiglio del 15 febbraio 1979, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L80 del 25 marzo 1986. - Il testo dell'articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' il seguente: "1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente: "Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992 e' svolta da autorita' di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998. 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: a) conformita' alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989; b) disponibilita' di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. 3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2. 4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di: a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; b) violazione della normativa comunitaria in materia; c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13. 5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puo' riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attivita' il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati. 6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali. 7. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato. `Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (LGP) e la attestazione di specificita' (STO)'. 8. La scelta dell'organismo privato e' effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7: a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992; b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformita' alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta e' presentata dai soggetti proponenti le registrazioni; c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificita' registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attivita'. 9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorita' pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorita' pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. 10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorita' di controllo designate. 11. Gli organismi privati autorizzati e le autorita' pubbliche designate possono svolgere la loro attivita' per una o piu' produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992 e' soggetta al controllo di uno o piu' organismi privati autorizzati o delle autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate. 12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e' esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza. 13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facolta' di sospensione o revoca, ai sensi del comma 4. 14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato. 15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/1992 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/1992. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attivita' i consorzi di tutela: a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio ditali funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche' essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. 16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STO sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/1992 e n. 2082/1992. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, LGP e SIG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attivita' loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e SIG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attivita' contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali. 17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonche' i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STO negli organi sociali dei consorzi stessi. 18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo. 19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ".
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| Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme gia' maturate e dovute per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' autorizzata la spesa di lire 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario gia' previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis. 2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie ammesse per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale. 3. L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti. 4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti, inseriti nell'elenco di cui al comma 2, per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante. 5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l'escussione delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell'amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.
Note all'art. 126: - Il testo dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente: "1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno".
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| Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea". 2. I contratti di assicurazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati. 3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo. 4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1 febbraio 2000. 6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali. 7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per: a) la soppressione della cassa sociale; b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche. 8. All'articolo 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;". 9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Note all'art. 127: - Il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, cosi' come modificato dal decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zooteonica. A decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresi', dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea. 2. Le aziende agricole di cui al comma 1, hanno titolo ai seguenti interventi: a) misure di pronto intervento previste dall'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni; b) contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, da erogarsi con le modalita' di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088; c) prestiti, a tasso agevolato ed ammortamento quinquennale, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato, nei limiti e con le modalita' dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Alla determinazione dei parametri provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) prestiti quinquennali di esercizio, da erogare con le modalita' previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985. I prestiti possono essere finalizzati anche al consolidamento delle rate dello operazioni di credito agrario, prorogate ai sensi dell'art. 4 della presente legge; e) concessione di mutui decennali, a tasso agevolato, con preammortamento triennale a tasso agevolato, per il ripristino, la ricostruzione e la riconversione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilita' aziendale. I mutui anzidetti vengono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento. In alternativa, possono essere concessi contributi in conto capitale, secondo le modalita' e le misure previste dall'art. 1, quarto comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni; f) prestiti quinquennali di esercizio, a tasso agevolato, a favore delle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli che abbiano subito danni finanziari a causa delle minori entrate conseguenti alle riduzioni dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui all'art. 2, comma 2, riduzioni pari almeno al 35 per cento della media dei conferimenti e della produzione commercializzata negli ultimi due anni. L'entita' del prestito dovra' essere contenuta nei limiti percentuali delle predette minori entrate. L'intervento e' concesso a condizioni che le cooperative soddisfino i requisiti di cui all'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1986, n. 752; g) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonche' per la produzione agrumicola, concessione di contributi per l'ammasso degli agrumi non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche, secondo parametri e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. 3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte: a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo; b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo. 4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2. 5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno". - Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il presente articolo disciplina i contratti di assicurazione per i quali e' ammesso il contributo dello Stato. 2. I consorzi di difesa di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, e 15 ottobre 1981, n. 590, come modificate ed integrate dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, per il raggiungimento delle finalita' associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedono direttamente, con societa' di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine. Tali contratti possono riguardare, a scelta dei soci dei consorzi: a) il risarcimento dei danni subiti da determinate colture a causa della grandine, della brina, del gelo o di altre avversita' atmosferiche; b) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali e da determinate colture a causa dell'insieme delle avversita' atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario". - Il testo dell'art. 17, della legge 25 maggio 1970, n. 364, gia' modificato dall'art. 10, comma 6, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 17 (Statuto dei consorzi). - I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione e' valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto e' demandata al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facolta' di apportarvi modifiche. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non puo' essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonche' quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo art. 19. Deve altresi' prevedere: a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione; b) che i due terzi dei seggi del consiglio di amministrazione siano attribuiti alla lista che abbia riportato il maggior numero dei voti e che il restante terzo sia attribuito alla lista o, suddividendo in proporzione i seggi, alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati; c) il diritto di ricorso in caso di reiezione della domanda di iscrizione a socio davanti al Ministro per l'agricoltura, nonche' l'automatismo dell'iscrizione nel caso di accoglimento del ricorso; d) il termine, non superiore a quaranta giorni, entro il quale il consiglio di amministrazione deve notificare la sua decisione motivata sulla domanda e, decorso il quale senza alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta; e) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente; f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio; g) la costituzione dell'assemblea, nei consorzi con piu' di mille soci, con delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perche' delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci". - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
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| Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' sostituito dal seguente: "3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo". 2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprieta' contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1 gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni. 3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversita' atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, e' prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attivita' aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate gia' scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate. 4. Le rate gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario e' coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato. 5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, gia' assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento e' variabile in relazione alle disponibilita' finanziarie. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.
Note all'art. 128: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: "Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli. 2. Le cambiali di cui all'art. 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate. 3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo". - La legge 19 dicembre 1983, n. 700, recante "Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 350 del 22 dicembre 1983. - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 20 ottobre 1981. - La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992.
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| Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa: a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito. con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo".
Note all'art. 129: - Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1 aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori titolari di quota operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorita' e modalita' dalle stesse preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad universita' degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonche' istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonche' quelle di cui all'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonche' ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilita' delle regioni e delle province autonome cui afferivano. 3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'art. 5 del decreto 21 maggio 1999, n. 159, del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, e' curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente , agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente e' consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno. 3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non e' stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacita' produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. 4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 21 maggio 1999, n. 159 del Ministro per le politiche agricole, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalita' previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite. I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. 5. Alle operazioni di compensazione nazionale da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, si applicano i criteri di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonche' le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo art. 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo previa intimazione anche nei confronti del produttore, dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente. Il credito del produttore e' assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'art. 2751-bis, n. 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalita' da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'art. 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita' dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. 6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalita' di controllo. E' consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purche' concorrano almeno le seguenti condizioni: a) il contratto intervenga tra produttori in attivita' che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; b) le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura); b-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo. L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; e' fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. 7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'art. 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 23 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000. Il prelievo dovuto per i periodi 1997-98 e 1998-99 e' versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. 7-bis. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1998, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-99, non opera ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. 8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 8-bis. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 30 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Con le medesime modalita' sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale. 8-ter. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sara' successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria". - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 e' il seguente: "2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.".
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| Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "II Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11"; b) all'articolo 8, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali". 2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Note all'art. 130: - La legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1999. - Si riporta il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 4 (Vigilanza). - 1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art. 11. 2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Si riporta il testo dell'art. 8, della legge n. 410/1999, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 8 (Gestioni di ammasso). - 1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali. 2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1 gennaio 1998, le modalita' e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sara' effettuata l'emissione. 3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti. 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264 e del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964".
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| Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attivita' di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocita' qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; puo' altresi' autorizzare la societa' Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La societa' Ferrovie dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, come modificata dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi ancorche' determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse opere di competenza della societa' Ferrovie dello Stato Spa, si applica, in conformita' alla vigente normativa dell'Unione europea, la disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonche' al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni. La societa' Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo della TAV Spa, all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attivita' preliminari ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacita' Torino-Milano approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti esecutivi gia' approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d'opera secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo periodo del presente comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d'appalto per l'affidamento dei lavori secondo la normativa vigente. 5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, cosi' come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonche' della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle societa' interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Note all'art. 131, comma 1: - L'art. 1, comma 1, lettera a), e l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 recante "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119, cosi' recitano: "Art. 1 - 1. Il presente regolamento disciplina: a) i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e alle imprese ferroviarie stabilite in Italia che effettuano trasporti combinati internazionali di merci;". "Art. 3 - 1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, gia' disciplinato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri: a) il possesso della licenza di cui all'art. 4, ovvero di altro titolo equiparato rilasciato, da uno Stato membro dell'Unione europea, che legittimi l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari del medesimo tipo di licenza corrispondente al servizio da prestare.". - Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante "Misure urgenti per risanamento della finanza pubblica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 dell'11 luglio 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1992, cosi' recitano: "Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle. 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' spettanti agli enti originari". "Art. 18. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. A tutte le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218". Note all'art. 131, comma 2: - L'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505 recante "Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da societa' controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in societa' per azioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288 convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1994, n. 26 cosi' recita: "2. Il Ministero del tesoro e' altresi' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. e l'ENI S.p.a. per le fideiussioni rilasciate o da rilasciare a favore della TAV Treno Alta Velocita' S.p.a. per il puntuale e corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano parte anche aziende controllate dall'I.R.I. e dall'ENI affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta Velocita' , di tulle le obbligazioni a loro carico secondo le previsioni delle relative convenzioni ed atti integrativi. La garanzia cessera' di avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed atti integrativi. Il Ministero del tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocita'". - Il testo vigente dell'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1985, n. 126, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25 (Integrazione dell'art. 2 della legge 17 maggio 1995, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1991, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1991, n. 71, e' il seguente: "Art. 2. L'ente "Ferrovie dello Stato provvede con criteri di economicita' e di efficienza e nel rispetto dei princi'pi della normativa comunitaria: a)-g) (omissis); h) a partecipare, anche in posizione minoritaria, a societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per fini l'acquisizione e l'incremento dei trasporti per ferrovia, la ricerca applicata nel campo ferroviario, l'esercizio di attivita' complementari, accessorie o, comunque, connesse con quelle ferroviarie, lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alla velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato ". - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge-quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41. - La legge 18 novembre 1998, n. 415, recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1998, n. 284. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1995, n. 104". Note all'art. 131, comma 4: - La legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1986, n. 301. - L'art. 25 della legge n. 109/1994 cosi' recita: "Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tuffo o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da' immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d). 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita', sempreche' non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo' superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale. 5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali". Note all'art. 131, comma 5: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277 recante "Norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187. - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 recante "Norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita' di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1999, n. 119. - La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 recante "Risanamento delle Ferrovie dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113.
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| Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. L'articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e' abrogato. 2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le obbligazioni emesse dalle societa' per azioni concessionarie per la costruzione e l'esercizio di autostrade di cui all'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo per quei periodi nei quali e' risultata prevalente la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza e' venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilita' di bilancio del Fondo centrale di garanzia. 3. In sede di revisione delle concessioni autostradali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a consentire, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Note all'art. 132: - Il testo dell'art. 3, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali), e' il seguente: "Art. 3. - Gli enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie. I concessionari suddetti, anche in deroga all'art. 2410 del codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione e' subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che puo' autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse. I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi dei precedenti commi da consorzi o da societa' per azioni, a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonche' da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale calcolato al tasso previsto del piano finanziario medesimo. In relazione alla garanzia prestata dallo Stato, si applicano le norme dell'art. 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144. I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'art. 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225. La garanzia dello Stato, di cui innanzi, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti. A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore. Gli enti concessionari di cui al precedente terzo comma, potranno altresi' previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli istituti di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi mediante decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Alle anzidette operazioni di finanziamento estero si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo art. 8, anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al quinto e sesto comma del presente articolo. Il venir meno della prevalenza pubblica nel capitale delle societa' concessionarie o della maggioranza delle societa' facenti parte dei consorzi di cui al precedente comma fa cessare la garanzia dello Stato prevista ai commi terzo e settimo". - Il titolo della legge 30 luglio 1990, n. 218, e' il seguente: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico". - Il testo dell'art. 11, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 11. - 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, emana direttive per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287, per la revisione delle convenzioni e degli atti aggiuntivi che disciplinano le concessioni autostradali, nonche' per la revisione, a partire dall'anno 1994, delle tariffe autostradali, tenuto conto dei piani finanziari, delle variazioni del costo della vita, dei volumi del traffico e dei dati scaturenti dagli indicatori di produttivita'. 2. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente alle direttive del CIPE, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' dei sovrapprezzi di cui all'art. 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e a determinare, conformemente alle direttive del CIPE, nell'ambito della viabilita' primaria ed autostradale, criteri e finalita' di utilizzo di detti sovrapprezzi, sentite le competenti commissioni parlamentari. 4. Il Ministro dei lavori pubblici indica, con proprio decreto, il quadro informativo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa' concessionarie devono annualmente trasmettere all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). 5. Le societa' concessionarie autostradali, ancorche' non quotate in borsa, sono soggette all'obbligo della certificazione di bilancio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile. 6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 15, quinto comma, lettera a), della legge 12 agosto 1982, n. 531, e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407".
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| Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001, e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
Note all'art. 133, comma 1: - Il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 1997, n. 229.
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| Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale. |
| Art. 135.
(Continuita' territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto: a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i Principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3; b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; c) al numero dei voli; d) agli orari dei voli; e) alle tipologie degli aeromobili; f) alla capacita' dell'offerta; g) all'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea. 6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 7. L'entita' del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
Nota all'art. 135, comma 1: - Il Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 recante "Accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 240 del 24 agosto 1992. Note all'art. 135, comma 4: - L'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h) del Regolamento (CEE) n. 2408/92 cosi' recita: "Art. 4. - 1: d) l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera' ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e il termine per la presentazione delle offerte non puo' essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione. e) il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti: i) (omissis); ii) (omissis); iii) (omissis); iv) (omissis). f) la selezione tra le offerte presentate viene effettuata il piu' presto possibile, tenendo conto della qualita' del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonche' del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati. g) in deroga al disposto della lettera f), dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrere un periodo di, due mesi prima che si proceda alla selezione, affinche' gli altri Stati membri possano presentare eventuali osservazioni. h) uno Stato membro puo' rimborsare un vettore aereo selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione".
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| Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni. 2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nota all'art. 136, comma 1: - Il Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante "Disposizioni generali sui Fondi strutturali" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 161 del 26 giugno 1999. Nota all'art. 136, comma 2: - L'art. 36, commi 2 e 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118 cosi' recita: "2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta".
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| Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a: a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese; b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo; c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi. |
| Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001. 2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale e di interessi. 3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma l. 4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile. 5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 6. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori. 8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi. 9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi. 11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001. 12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, gia' prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. 13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. 14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente. 15. Il Magistrato per il Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza. 16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile". Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino, in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 52, comma 6, della presente legge. 18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita' rappresenti un pericolo per la circolazione.
Nota all'art. 138, comma 6: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4, Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
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| Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia gia' stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali. 3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree gia' assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, gia' provvisoria, diventa definitiva. 4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonche' per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, e' autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Nota all'art. 139, comma 4: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'art. 1, legge 31 maggio 1964, n. 357. "Art. 1. - Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei danni causati dalla catastrofe del Vajont, in data 9 ottobre 1963, nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene, Ponte nelle Alpi, Limana e Belluno - quest'ultimo limitatamente alla localita' Borgo Piave, Lambioi e Lanta - della provincia di Belluno e nei comuni di Erto e Casso e Cimolais - quest'ultimo limitatamente alla zona ad occidente della sella di Sant'Osvaldo - della provincia di Udine e' autorizzato un primo stanziamento di lire 10 miliardi di cui: 1) lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, numero 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136; 2) lire 2 miliardi per il ripristino di opere di enti pubblici; 3) lire 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche, anche connesse col trasferimento degli abitati, nonche' per studi, progettazioni e rilievi inerenti alla sistemazione della zona; 4) lire 4 miliardi per contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata. La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e per l'esercizio finanziario 1963-64".
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| Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, gia' prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Nota all'art. 140, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 546/1977: "Art. 4. - Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprieta' fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale. Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili. Il comune predispone, altresi', una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalita' previste dalla legge regionale. Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unita' immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore da adottare per le necessita' della ricostruzione. La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalita' relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicita' inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalita' di comunicazione agli interessati nonche' le modalita' ed i termini per le osservazioni e le opposizioni. Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformita' allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprieta' e degli altri diritti reali. La deliberazione e' trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, e' consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione. Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 853 del codice civile. Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione. Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'art. 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale. Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo puo' disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonche' le modalita' ed i termini del deposito. Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente. Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 34/1992: "Art. 1. - Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'art. 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, cosi come prorogate ed estese dall'art. 19 della medesima legge n. 879 del 1986, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 157, della legge n. 662/1996: "157. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'art. 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge 10 dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi delle citate disposizioni".
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| Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche' mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003: a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 : b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli armi 2002 e 2003; d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003; l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti. 3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti interessati. 4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita' istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Note all'art. 141, comma 3: - Si riportano di seguito i testi degli articoli 8 ed 11 della legge n. 36/1994: "Art. 8 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri: a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonche' della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) superamento della frammentazione delle gestioni; c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative. 2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita' di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989. 3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra le regioni interessate. 4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonche' l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalita' di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure previste dalla medesima legge n. 183. 5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'art. 91, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorita' di bacino". "Art. 11 (Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato). - 1. La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra gli enti locali di cui all'art. 9 ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati, in conformita' ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g). 2. La convenzione tipo prevede, in particolare: a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalita' di controllo del corretto esercizio del servizio; f) il livello di efficienza e di affidabilita' del servizio da assicurare all'utenza anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; g) la facolta' di riscatto da parte degli enti locali secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902; h) l'obbligo di restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) oggetto dell'esercizio, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; i) idonee garanzie finanziarie e assicurative; l) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; m) i criteri e le modalita' di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze. 3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'art. 13, per il periodo considerato".
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| Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia e' istituito un apposito fondo. 2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue. |
| Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali e' attribuita, per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma e' attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
Nota all'art. 143: - L'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 996, n. 662, cosi' dispone: "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari".
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| Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 2. Il comune di Venezia e' autorizzato a destinare parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante inagibilita' del Teatro "La Fenice", mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3. Per le finalita' di sviluppo da parte dell'industria a tecnologia avanzata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente prioritari dal Comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e per l'acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo le procedure di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 4. Per il completamento degli interventi urgenti a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l'agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali e' intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi decorrente dall'anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate alle esigenze. Per disciplinare gli interverti infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, d'intesa con le regioni interessate. 5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatisi nell'anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalita' e le procedure di cui al comma 4 ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente dall'anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2003. 6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia e' autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall'anno 2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della protezione civile. 7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilita' e dei trasporti, sono attribuiti all'ANAS stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati: a) strada trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; b) pedemontana-lombarda: lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l'anno 2003; c) ionica: lire 10.000 milioni per l'anno 2001, lire 20.000 milioni per l'anno 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003; d) tirreno-adriatica (strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000 milioni per l'anno 2003; e) collegamento aeroporto Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527: lire 10.000 milioni per gli anni 2001, 2002 e 2003; f) strada trasversale "Delle Serre", in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003; g) strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l'anno 2002 e lire 10.000 milioni per l'anno 2003. 8. Per il completamento della dorsale appenninica Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, e' attribuita alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo stradale Venezia-Mestre e' autorizzata per l'anno 2001 l'erogazione di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia. 10. Per interventi relativi alla superstrada Noce Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell'ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilita' dell'area centrale veneta la regione Veneto e' autorizzata a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002. 11. L'ANAS e' inoltre autorizzato, nell'ambito delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennale assistiti da contributi erariali, nei limiti finanziari indicati: a) strada Termoli-San Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l'amo 2002 e lire 4.000 milioni per l'anno 2003; b) strada Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003. 12. Per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato, con priorita' per la nuova galleria di valico, della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell'anno 2003. 13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulera' per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela. 14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall'anno 2003; e' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003. 15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'autorita' di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell'Arno sono autorizzate a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2003. 16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con la Val d'Aosta, e' concesso alla comunita' montana Valsesia un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall'anno 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 17. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma finalizzato all'avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi diretti con particolare riguardo all'ottimizzazione dell'uso idropotabile di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l'ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell'investimento necessario. Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell'ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, e' approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Unita' tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del diritto allo studio.
Note all'art. 144: - Il testo dell'art. 54, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999 n. 488, e' il seguente: "Art. 54 (Ulteriori finanziamenti). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati". - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente: "Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma primo, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresi' onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'art. 2-ter del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico), e' il seguente: "Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'art. seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti a sostegno dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e' il seguente: "Art. 2-ter (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le disponibilita' residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalita' di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilita' per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti". - Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi ai cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Il titolo della legge 3 aprile 1980, n. 116, e' il seguente: "Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962". - Il titolo della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e' il seguente: "Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76". - Il titolo del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' il seguente: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Mouse, Lazio e Campania". - Il testo degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), sono, rispettivamente, i seguenti: "Art 17 (Valore, finalita' e contenuti del piano di bacino). - 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il piano di bacino e' redatto, al sensi dell'art. 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle. 3. Il piano di bacino persegue le finalita' indicate all'art. 3 ed, in particolare, contiene: a) in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle relative cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantita'; s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del dissesto. 4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorita' competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 1-bis, decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7, legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica. 5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate ditale efficacia dallo stesso piano di bacino. 6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni. 6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento al bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed al contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approva-zione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da cio' possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma. 6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati". "Art. 18 (I piani di bacino di rilievo nazionale). - 1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dal comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono: a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo; b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o piu' regioni. 2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari ad acta. 3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisazione dei tempi, luoghi e modalita', ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto e' altresi' trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4. 4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. 5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni. 6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale. 7. Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti. 8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7. 9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano. 10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino. 11. I piani di bacino, approvati con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti". - Il titolo della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "Disposizioni in materia di risorse idriche". - Il testo dell'art. 11, comma 3, della citata legge n. 36/1994, e' il seguente: "3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalita', anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonche' i proventi da tariffa, come definiti all'art. 13, per il periodo considerato". - Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge n. 36/1994, e' il seguente: "Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). - 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, legge 23 dicembre 1992, n. 498. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della leggge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori". - Il testo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "Art. 7 (Istituzione dell'unita' tecnica - Finanza di progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del CIPE, l'unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "unita' . 2. L'unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 3. L'unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. 4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnicoeconomica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994. 5. L'unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. 6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'. 7. L'organico dell'unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 8. I componenti dell'unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999/2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti". - Il titolo della legge 14 novembre 2000, n. 338, e' il seguente: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".
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| Art. 145.
(Altri interventi)
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo le parole "contributo dodecennale", le parole: "del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite" sono sostituite dalle seguenti: "per la spesa di investimento, per un importo". 2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprieta' alla societa' Ferrovie dello Stato Spa. 3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilita' nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale, sono abrogate. 4. Per il finanziamento di programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 5. I progetti nel settore spaziale con particolari ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per tali progetti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede finanziamenti con le modalita' e nelle misure di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti definita dal CIPE nel quadro delle disponibilita' di cui alla citata legge n. 808 del 1985. 6. Per le finalita' previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all'acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonche' all'istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. All'articolo 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "Gli autoveicoli" sono inserite le seguenti: ", i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,". 8. All'articolo 4, comma 19, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole "tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale"; dopo le parole: "nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti" sono inserite le seguenti: ", dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997". 9. Per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione della Sardegna, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunita' europee, perdano i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l'esercizio 2000, il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio e' compensabile nel corso dell'esercizio 2001 secondo le modalita' previste dalla stessa legge. 10. Per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 e' incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 11. Ai fini della trasformazione in societa' per azioni dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica l'articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 12. I dipendenti dell'ENAV, aventi diritto all'indennita' di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla medesima data. 13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nell'anno 2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie", alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma. 14. Per le stesse finalita' di cui al comma 13 e' autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l'anno 2001. L'erogazione e' preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001. 15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2001. 16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili e' autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 2001. 17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo. 18. Al comma 10 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: "Quaranta" e' sostituita dalla seguente "Ottantadue". 19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999. 20. E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1999, n. 224. 21. Gli oneri per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 22. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo". 23. All'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001". 24. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "al netto delle rinfuse liquide" sono sostituite dalle seguenti: "al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide". 25. Le disponibilita' del Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108 del 1996. 26. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo, 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di' centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o gia' scaduti alla data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 27. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "quinquennio" e' sostituita dalla seguente: "decennio". Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario. 28. Il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' sostituito dal seguente: "3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti". 29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "dei corrispettivi", "i corrispettivi", "dei corrispettivi", "i corrispettivi di cui al comma 3 sono versati", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "delle contribuzioni", "le contribuzioni", "delle contribuzioni", "le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate". Al comma 5 del predetto articolo 40 le parole: "vengono iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "vengono iscritte". 30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della societa' Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonche' di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40. 31. Sui fondi delle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE) n.3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere. 32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 2001, lire 205 miliardi per l'anno 2002 e lire 295 miliardi per l'anno 2003. 33. Per il finanziamento delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 2001. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla citata lettera b) e' altresi' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002. 34. Il Ministro della giustizia: a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione; b) promuove le intese necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti; c) puo' valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto. 35. Al primo comma, dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: "completamenti, ampliamenti o restauri" sono inserite le seguenti: "di edifici pubblici, nonche'". 36. Per l'assegnazione dei contributi relativi all'acquisto di macchine agricole, di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10 miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003. 37. Per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003. 38. Per la realizzazione dei programmi del settore aeronautico, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225 miliardi nel 2002. 39. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti: "Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici nonche', per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento". 40. E' istituito un fondo straordinario di lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. 41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, sono aumentati del 50 per cento. 42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni. 43. Per l'anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998. 44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane nell'ambito della rassegna "Italia in Giappone 2001", di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 252, e' riconosciuto un contributo straordinario: a) in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali nella misura di lire 5.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l'anno 2002; b) in favore del Ministero del commercio con l'estero al fine di finanziare le iniziative promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2002. 45. Il contributo annuo previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' concesso nel limite dell'intensita' di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunita' europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse gia' assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell'impresa, puo' essere erogato a titolo di anticipazione, purche' i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione, con le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. 46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999, n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneita' al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali. 47. Allo scopo di potenziare l'informatica di servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice di pace, e' disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l'anno 2001. 48. Per l'avvio di interventi di tipo infrastrutturale inerenti il canale navigabile dei Navicelli e' autorizzata una spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 49. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al progetto "Citta' della scienza" volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d'Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese. 50. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa" sono inserite le seguenti: "o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,". 51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali e' istituito un apposito fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali. 52. Il programma speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 53. Al fine di un piu' adeguato utilizzo dei finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all'articolo 1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "(G8),", sono inserite le seguenti: "nonche' per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attivita' produttive"; b) le parole: "beni del demanio marittimo" sono sostituite dalle seguenti: "beni del demanio"; c) le parole: "detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo". 54. L'area demaniale di circa 56.200 metri quadrati su piazza dell'umanita' nel comune di Chiavari, e' ceduta al comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire. 55. Al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: "di concessione" sono aggiunte le seguenti: "commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario". 56. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: "dal comma 1", sono sostituire dalle seguenti: "dai commi 1 e 2". 57. All'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285". Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, sono soppresse le parole "comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio"; b) all'articolo 18, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica"; c) all'articolo 24, comma 2, le parole: "da lire duecentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattrocentomila a lire tre milioni". 58. A valere sulle disponibilita' di tesoreria del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, e' autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione. 59. E' assegnato alla regione Sardegna un contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l'anno 2003, per l'attuazione degli interventi del piano per la soluzione dell'emergenza idrica. 60. Per le spese di funzionamento in relazione all'attivita' degli advisors nominati per l'esame del progetto del ponte sullo stretto di Messina e' autorizzata la concessione alla societa' Stretto di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2001. 61. Per l'anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi per investimenti nelle sedi di Autorita' portuali. Con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i fondi fra le Autorita' portuali che hanno presentato domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 62. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari. 63. La societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, puo' definire gli impegni derivanti dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e dell'articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro vendita, e' destinata per il triennio 2001-2003 all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention, per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali. L'importo complessivo dello stanziamento e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 65. E' abrogato l'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244. 66. A decorrere dal periodo di' imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale e' compresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni. 67. Per il potenziamento delle attivita' ispettive, di controllo dei traffici marittimi, nonche' di prevenzione degli inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte delle Capitanerie di porto, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5 miliardi per l'anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 68. Per il finanziamento di opere di ampliamento, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad istituti penitenziari e' autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l'anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia. 69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996, n. 525, e' aggiunta la seguente voce: "per ogni compact disc... 500.000". 70. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze". 71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio del nuovo polo (illegibile) per il 2002 e di lire 50 miliardi per il 2003. 72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilita' della ferrovia Martigny-Aosta e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 73. Per l'eliminazione dei fattori di pericolosita' e di criticita' viaria denominati "punti neri" delle strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 74. All'articolo 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall'articolo 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 498, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo". 75. L'infrastruttura di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, puo' essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando le procedure stabilite dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al presente comma e della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di sostenibilita' ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di servizi con il Ministero dell'ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende la procedura di cui all'articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 76. Per la realizzazione del secondo accesso alla citta' di Amelia e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta fossile di Dunarobba, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di concentramento di Fossoli e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo. 77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 78. Le risorse finanziarie conferite alla societa' Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; all'articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194; all'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/T del 20 ottobre 1998; all'articolo 3, commi 5 e 7 e all'articolo 6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla societa' Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalita' previste dalle medesime leggi. 79. I termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall'agevolazione, che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto predisposto dalla societa' Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40 miliardi. 80. La disposizione dettata dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresi' alle societa' cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione. 81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001. 82. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non e' incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformita' alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 83. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (parola illegibile) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale". 84. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". 85. Al fine di favorire la conclusione dell'iter di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni 1943-1945, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad erogare contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento. 86. A titolo di concorso per l'attuazione dei progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al finanziamento comunitario, con procedure e modalita' da definire con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 87. A decorrere dall'anno 2001, il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato, in favore dei soggetti disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonche' dell'ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalita' di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con ripartizione tra le predette finalita' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano Lagunare e di Grado. 89. All'articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione", sono inserite le seguenti: "per intero". 90. Al fine di rendere piu' agevole e rapida la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria amministrazione. 91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e' prorogato il periodo di applicazione degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. 92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL. 93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 4985, n. 47 e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata gia' presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 94. All'insieme dei comuni sedi delle comunita' terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 e' concesso un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno. 95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi. 96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'articolo 9 della legge 1 ottobre, 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e ambientale. 98. All'articolo 62, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili". 99. All'articolo 40, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato".
Note all'art. 145: Al comma 1: - L'art. 3 della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante "Interventi nel settore dei trasporti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998, n. 146, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata cosi' recita: "Art. 3 (Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario). - 1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere un contributo dodecennale per la spesa di investimento, per un importo di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009. 2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona - Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresi' indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonche' partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e' abrogato. 3. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennita' ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'art. 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma: a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE; b) e' autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi gia' approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo. 5. In relazione alla prescrizione di cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, la dimostrazione delle disponibilita' finanziarie e' effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 6. Sostituisce la lettera d) del comma 2, dell'art. 4, decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98. 7. Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999. 8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi. 9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al 31 agosto 2021". Al comma 2: - Il testo vigente dell'art. 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzione e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1997, n. 287, cosi' come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzione e compiti in materia di trasporto pubblico locale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1999, n. 259, e' il seguente: "6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale". Al comma 3: - La legge 29 novembre 1961, n. 1329, reca: "Assegnazione di contributi alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale". Al comma 5: - Il titolo della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e' il seguente: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico". Al comma 6: - Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 25 settembre 1997, n. 324 (Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione), convertito in legge 25 novembre 1997, n. 403, e' il seguente: "Art. 1 (Incentivi per la rottamazione). - 1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui allart. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' riconosciuto, fino a lire unmilionecinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1 ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto art. 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purche' risultino intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra il 1 febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo e' commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono: a) fino a lire un milione per consumi compresi tra 7 e 9 litri; b) fino a lire unmilioneduecentocinquantamila per consumi inferiori a 7 litri. 2. A decorrere dal 1 ottobre 1997, il contributo per gli acquisti di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 e' riconosciuto, per gli autoveicoli con trazione elettrica, fino all'importo massimo di L. 3.500.000. Nei limiti di importo di lire 30 miliardi a valere sulle disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, con proprio decreto, priorita', criteri, modalita', durata ed entita' delle agevolazioni a partire dal 1 agosto 1998 per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL). Tale decreto dovra' determinare altresi' agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL effettuata entro l'anno successivo alla data di immatricolazione dell'autoveicolo purche' quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1 agosto 1997. 3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallart. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo e' iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Al comma 7: - Il testo dell'art. 20, primo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, come modificato dal presente comma, e' il seguente: "Art. 20 (Esenzione quinquennale per autoveicoli elettrici). - 1. Gli autoveicoli, i motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi di fabbricazione italiana azionati da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni a decorrere dalla data del collaudo. Il periodo di durata dell'esenzione e' annotato sul documento di circolazione dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". Al comma 8: - Il testo dell'art. 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida". Al comma 9: - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 (Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO): "Art. 6 (Programma di metanizzazione della Sardegna). - 1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge. 2. A favore delle imprese che svolgono attivita' produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle catetorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, e' concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito dimposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalita' e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Al comma 10: - Il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni; c) l'attivita' volte alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei. 4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3. 5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui allart. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per lanno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. 8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali". Al comma 11: - La legge 21 dicembre 1996, n. 665 recante "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1996, n. 304. - Per la legge n. 144/1999 si veda nelle note all'art. 136, comma 2. - L'art. 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, cosi' recita: "25. Le operazioni connesse alla trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' quelle poste in essere in applicazione dell'art. 19, comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralita' fiscale". Al comma 17: - Il testo dell'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente: "24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato". Al comma 18: - Il testo dell'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e il seguente: "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 sono soppresse". Al comma 19: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 378/1999 (Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), e' il seguente: "1. I termini procedimentali e le modalita' di erogazione dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". - Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta somma e' erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed al sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8". Al comma 20: - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria), e' il seguente: "1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione". Al comma 21: - Il testo dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione), e' il seguente: "Art. 11. - Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita': a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a). A tal fine e' autorizzata: 1) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa preventiva per le opere e le finalita' indicate dal precedente comma; 2) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento per un ulteriore ammontare fino al 20 per cento della spesa per le opere indicate dal precedente comma. In sostituzione dei contributi sugli interessi, i comuni e loro consorzi possono richiedere l'erogazione di un contributo in conto capitale dello stesso ammontare del contributo in conto interessi determinato in valore attuale secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro del tesoro. 3) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, come previsto dal primo comma del presente articolo, per un importo complessivo di lire 100 miliardi. La individuazione degli adduttori secondari da ammettere a contributo avviene contestualmente e con le procedure previste dal primo comma. I criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al numero 2) del quarto comma del presente articolo, fermo il principio che le annualita' di ammortamento decorrono, a carico dei comuni, o dei consorzi dei comuni, a far tempo dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello effettivo di inizio dell'esercizio per le nuove reti o di completamento delle opere di trasformazione o di ampliamento per le reti esistenti, sono fissati, sentito il parere del comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'ANCI e la CISPEL, con decreto del Ministro del tesoro. In sede di approvazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente dai numeri 1) e 2) del quarto comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nel citato numero 1). Il CIPE, nel determinare i criteri e le modalita' per la concessione delle provvidenze previste dal presente articolo, deve altresi' stabilire le modalita' per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ogni volta che le provvidenze disposte con la presente legge ed altre eventuali previste da leggi nazionali o regionali, o da interventi comunitari, non garantiscono il finanziamento totale delle opere da realizzare. L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' abrogato. I termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative, nazionali o regionali, per l'approvazione degli atti dei comuni e dei loro consorzi riguardanti la realizzazione del programma di metanizzazione nei rispettivi ambiti territoriali sono ridotti alla meta'. I comuni e i loro consorzi che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano deliberato di concedere a terzi la gestione del servizio e che per la realizzazione di nuove reti di distribuzione o la trasformazione o l'ampliamento di reti esistenti intendano ottenere i contributi e i mutui previsti dalla presente legge, nell'adottare le relative deliberazioni debbono adeguare, in quanto necessario, le concessioni per tener conto dei benefici assicurati ai comuni dalle presenti norme. I comuni, singoli o associati, compresi nei programmi di metanizzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongono di un servizio di distribuzione di gas per usi civili dato in concessione a terzi, e che intendano trasformare gli impianti o ampliare la rete di distribuzione, ove deliberino, per la scadenza normale o per diritto contrattuale, l'assunzione del servizio in gestione attraverso preesistenti aziende municipalizzate per i servizi, ovvero preesistenti o nuove forme associative intercomunali, in ogni caso con riferimento a bacini di utenza, hanno diritto, oltre alle provvidenze previste dalla presente legge, ad ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, il mutuo necessario alla copertura degli oneri che, a norma di legge e di contratto, essi sono tenuti a sostenere. Ove i comuni non dispongano delle delegazioni necessarie alla contrazione del mutuo, viene concessa, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato, nel limite del 50 per cento dell'ammontare del mutuo. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse sulla base dei criteri e delle modalita' fissate dal CIPE con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno. I contributi in conto capitale nonche' quelli concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti che a tal fine istituisce apposita contabilita' separata alla quale sono versati, con distinta imputazione, i necessari mezzi finanziari con decreto del Ministro del tesoro. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunge una entita' non inferiore al trenta per cento del complesso dell'opera stessa ed in misura corrispondente allo stato di avanzamento. Nell'ipotesi che i comuni o loro consorzi si avvalgano di societa' concessionarie per la gestione del servizio oltre che per la costruzione della rete, lo stato di avanzamento, comunque certificato dal comune, e' presentato dal legale rappresentante della societa', sotto la sua personale responsabilita', corredato da una dichiarazione resa da un tecnico competente iscritto negli appositi albi professionali. In tal caso l'erogazione dei contributi ha luogo dietro prestazione ai comuni o loro consorzi di una idonea garanzia per il completamento della parte dell'opera non coperta dal contributi. Per le societa' concessionarie a partecipazione statale o regionale la garanzia e' rappresentata da una dichiarazione dell'ente a partecipazione statale cui fa capo la societa' o della regione. In attesa del definitivo utilizzo dei mezzi finanziari acquisiti e da acquisire dal Fondo europeo di sviluppo regionale sull'adduttore principale e le bretelle economicamente forti di cui al numero 8 della delibera del CIPE del 27 febbraio 1981, detti mezzi finanziari sono messi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per il loro temporaneo impiego allo scopo di accelerare la realizzazione delle opere previste dal presente articolo, ivi compresi gli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche. Il Ministro del tesoro, anche in deroga all'art. 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, stabilisce con propri decreti le modalita' per la messa a disposizione dei predetti mezzi finanziari presso la Cassa depositi e prestiti, nonche' i criteri, le misure e le modalita' per la concessione delle citate anticipazioni e per il loro reintegro a valere sui contributi di cui al precedente comma. La Cassa depositi e prestiti puo' affidare con apposite convenzioni ad istituti ed aziende di credito l'istruttoria delle domande di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo. Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del presente articolo e' esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla completa attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, presenta al Parlamento una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del programma. L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi sara' iscritta, negli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 190 miliardi". - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente: "1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere dall'anno 1999 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono ripartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime risorse, della necessita' di completare le opere situate nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di attualita' e di cantierabilita'". Al comma 22: - Il testo dell'art. 15, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), a seguito delle integrazioni apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 15 (Regime di transizione nell'attivita' di distribuzione). - 1. Entro il 1 gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in societa' di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente titolare del servizio. Per gestioni associate o per ambiti a dimensione sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta. 2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita' di cui all'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile. 4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'. 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e' riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione. 6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'art. 14. 7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a: a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si' realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un a'mbito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale; c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale. 8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati. 9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma dell'art. 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la partecipazione alle gare e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del gas metano ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzioni delle reti, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo". Al comma 23: - Il testo dell'art. 19 del gia' citato decreto legislativo n. 164/2000, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 19 (Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza). - 1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. 4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. 5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle percentuali consentite per il medesimo triennio. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede nell'unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas naturale. 6-bis. Per l'ammissibilita' ai contributi di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'art. 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell'esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 23, comma 2. Decorso tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l'affidamento ad altro concessionario, fermi restando la validita' delle domande di contributo presentate per l'ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l'ammontare dei contributi eventualmente gia' determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione delle domande di contributo e' prorogato al 30 giugno 2001. 7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'art. 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.". Al comma 24: - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale". "8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1 gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.". Al comma 25: - Il testo dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura", e' il seguente: "Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da: a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1990; b) un contributo dello Stato determinato secondo modalita' individuate dalla legge, nel limite massimo di lire 80 miliardi, iscritto nello stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 1.1.11.1, del bilancio di previsione dello Stato per il 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000; c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge n. 575 del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a)". - Il testo dell'art. 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 "Disposizioni in materia di usura", e' il seguente: "Art. 14. - 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il (Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura). 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo' essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui e' subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il testo dell'art. 15, comma 1, della suddetta legge n. 108/1996, e' il seguente: "Art. 15. - 1. E' istituito presso il Ministero del tesoro il (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) di entita' pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovra' essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati Confidi , istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4". Al comma 26: - Il testo dell'art. 24, commi 1, 2 e 3, della citata legge n. 44/1999, e' il seguente: "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'art. 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Se per gli eventi indicati nel comma 1 e' stata presentata domanda e sulla stessa non e' stata ancora adottata una decisione, il Comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie. 3. Se sulla domanda di cui al comma 2 e' gia' stata adottata una decisione, la domanda stessa puo' essere ripresentata. Il Comitato di cui all'art. 19 invita l'interessato a fornire le integrazioni eventualmente necessarie". - Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota all'art. 145, comma 25. - Il testo dell'art. 14, comma 10, della gia' citata legge n. 108/1996, e' il seguente: "10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, cosi' recita: "Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44". - Il testo dell'art. 13, della citata legge n. 44 del 1999, e' il seguente: "Art. 13 (Modalita' e termini per la domanda). - 1. L'elargizione e' concessa a domanda. 2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la relativa tenuta. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalita' indicate negli articoli precedenti. 4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato e' stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia. 5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero e' revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalita' suindicate e' omessa la menzione delle generalita' del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento". - Il testo dell'art. 14, della citata legge n. 108 del 1996, e' il seguente: "Art. 14. - 1. E' istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il Fondo di solidarieta' per le vittime dell'usura . 2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali. 3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, puo' essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione puo' essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso. 4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurai corrisposti all'autore del reato. Il Fondo puo' erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalita' di riscossione o la sua riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni. 5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalita' di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato. 6. La concessione del mutuo e' deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario puo' procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti. 7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui e' subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991. 8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito ditale procedimento. 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme gia' erogate nei casi seguenti: a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 11. Il Fondo e' alimentato: a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale; c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 12. E' comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Al comma 27: - Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108/1996, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali". Al comma 28: - Il testo dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3. 2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3. 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. 3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attivita' di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adottera' criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attivita' di vigilanza, nonche' della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione gia' esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato. 3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'art. 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente. 4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'art. 1, nono comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni. 5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono versati direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". Al comma 29: - Il testo dell'art. 40, commi 1, 2, 3 e 5, della citata legge n. 724/1994, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 40 (Sistema di finanziamento CONSOB). - 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3. 2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con le contribuzioni di cui al comma 3. 3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attivita' di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonche' l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adottera' criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attivita' di vigilanza, nonche' della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione gia' esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato. 3-bis. (Omissis). 4. (Omisis). 5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione. 6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3 avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43". Al comma 30: - L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 recante "Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48 cosi' recita: "1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono ridotte mediante allineamento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi". Al comma 31: - Il titolo del Regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 e' il seguente: "Istituzione di un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". Al comma 32: - Il testo dell'art. 2, comma 63, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in Lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: a) Lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 del Ministro dei lavori pubblici, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71". Al comma 33: - Il testo dell'art. 2, comma 63, lettere b) e c) della gia' citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' il seguente: "63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 (189), per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono cosi' utilizzate: a) (Omissis); "b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalita' di cui al punto 4.3 della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o gia' eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa ". Al comma 35: - Il testo del primo comma dell'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981) cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 19. - Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, gli enti locali possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici, nonche' di edifici di proprieta' comunale e delle amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o gia' costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con la riforma della procedura penale". Al comma 36: - Il testo dell'art. 17, comma 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, e' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1 gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'art. 29 del citato decretolegge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non e' richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l'obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non puo' essere rimessa in circolazione ne' riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di Lire 100 miliardi, delle disponibilita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Tesoreria centrale. Le disponibilita' del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilita' di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507". Al comma 37: Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale." e' il seguente: "Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente". Al comma 38: - Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi urgenti per l'economia" e' il seguente: "3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di Lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale". Al comma 39: - Il testo dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Destinazione del Fondo, mutui, interessi e spese di gestione). - Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l'ammodernamento e l'ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attivita' turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonche', per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane e per attivita' turistico-alberghiere possono essere concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati dei finanziamenti ai sensi dell'art. 3 nella misura, rispettivamente, dell'80 e del 20 per cento. In casi eccezionali e con la preventiva approvazione del Ministero del tesoro i mutui possono essere anche accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma. Sulle somme mutuate e' dovuto l'interesse non superiore al 5 per cento. Nel saggio di interesse e' compreso il corrispettivo dovuto agli Istituti incaricati dei finanziamenti per le spese d'amministrazione e come compenso al rischio assunto, nella misura e con le modalita' che saranno fissate nella convenzione di cui all'art. 5. I mutui per la costruzione degli alloggi di cui al primo comma sono concessi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile all'Istituto case popolari della provincia di Trieste e di Gorizia ed agli enti previsti dall'art. 16 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per la durata massima di 35 anni, al tasso del 2,50 per cento, escluso qualsiasi altro contributo. Agli alloggi medesimi si applicano le norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165". Al comma 41: - Il testo dell'art. 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/1982, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica." e' il seguente: "Art. 8-quinquies. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, sono determinate la misura e le modalita' di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare: a) la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione, il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'art. 2, comma 1; b) le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4; c) la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5-bis, comma 8; d) l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3; e) la dichiarazione di idoneita' per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'art. 6, comma 6; f) il certificato di conformita' per nascite o riproduzioni in cattivita' previsto dall'art. 8-bis; g) la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'art. 8-ter, nonche' il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5. 2. La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovra' essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme. I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al comma 3. 3. I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura della spesa annua di Lire 240 milioni relativa al contributo che viene versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington. 3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonche' al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in Lire 700 milioni per l'anno 1993 e in Lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in Lire 400 milioni per l'anno 1993 e in Lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in Lire 400 milioni per l'anno 1993 e in Lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in Lire 500 milioni per l'anno 1993 e in Lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993". Al comma 42: - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" e' il seguente: "2. La Simest S.p.a. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990". - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100 "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero" e' il seguente: "1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalita', condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'art. 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. In ogni caso il tasso e' stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295". Al comma 43: - Il testo dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59." e' il seguente: "3. L'Istituto e' autorizzato, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dall'Istituto, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale. In relazione alla quota non coperta da garanzia l'Istituto provvede a richiedere preventivamente l'assenso degli operatori economici indennizzati, i quali beneficiano degli importi realizzati in proporzione alla quota suddetta". - Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59." e' il seguente: "2. Gli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' assicurativa dell'Istituto e per incrementare il fondo di riserva di cui al comma 3, sono determinati dalla legge finanziaria ed iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". Al comma 44: - La legge 10 agosto 2000, n. 252, reca: "Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla rassegna "Italia in Giappone 2001." Al comma 45: - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive): "Art. 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune). - 1. A decorrere dall'anno 1999 e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato il limite di impegno ventennale di Lire 10 miliardi a decorrere dal 1999. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato". Al comma 46: - Per il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140 vedasi in nota al comma 46 dello stesso articolo. - Il paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, recante: "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, e' il seguente: "3. Vita tecnica degli impianti. 3.1. La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell'intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarita' del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, e' stabilita come segue per le diverse categorie di impianti: a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: sessanta anni; b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): quaranta anni; c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all'esercizio dopo il 1960): quaranta anni; d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: trenta anni. Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all'esercizio prima del 1960, la vita tecnica resta stabilita in trenta anni. 3.2. Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita' del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell'intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalita' stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle seguenti revisioni periodiche: revisione speciale: ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti; revisione generale: a) per le funivie bifune a va e vieni e per le funicolari terrestri su rotaie o impianti assimilabili: al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; b) per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; c) per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio; d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio. 3.3. Ai sensi dell'art. 100, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, gli effetti dell'autorizzazione o del nulla-osta tecnico di cui all'art. 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 3.1. L'autorizzazione od il nulla-osta predetti si intendono inoltre revocati qualora, alle scadenza fissate ai sensi del comma 3.2., il direttore o il responsabile dell'esercizio (o l'assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5. 3.4. Dopo la scadenza della vita tecnica di ogni impianto, definita ai sensi del comma 3.1., la sua eventuale riapertura al pubblico esercizio puo' essere consentita solo per una nuova vita tecnica di durata comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali interventi di completo ammodernamento. 3.5. Gli interventi di cui al comma 3.4. devono comprendere, in particolare, il completo adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica per tutte le apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, comunque, la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potra' tuttavia essere consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell'esercizio (o dell'assistente tecnico se previsto), l'ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti prima indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell'impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica. 3.6. Il mantenimento in servizio delle opere civili, sia delle stazioni che della linea, sino alla scadenza della nuova vita tecnica ai sensi del comma 3.4., e' subordinata alla dimostrazione che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle condizioni di carico derivanti dai predetti interventi. 3.7. A seguito di incidenti, ancorche' non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della M.C.T.C. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa Direzione generale puo' disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalita'". Al comma 50: - Il testo del comma 1 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (Legge quadro in materia di lavori pubblici), cosi' come modificato alla presente legge e' il seguente: "Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e' restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.". Al comma 52: - Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120 (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1989) reca: "Misure di sostegno e reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia". Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 come modificato dalla legge di conversione 15 maggio 1989, n. 181: "Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonche' il programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e cono cooperative o loro consorzi. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi. 3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalita' richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'art. 6. 3-bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili". Al comma 53: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 giugno 2000, n. 149 (Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della citta' di Genova, nella quale si svolgera' il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), nonche' per quelle connesse con gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attivita' produttive e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova e' autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresi' le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le medesime finalita'. Nessun onere e' dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture gia' esistenti; detti beni, successivamente all'evento, ove abbiano subito un definitivo mutamento nella destinazione d'uso, con l'aggiunta dei sedimi e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo complessivo di lire un miliardo". Al comma 55: - Il testo del comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "7. Qualora la pubblicita' sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonche' il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario". Al comma 56: - Il testo del comma 3 dell'art. 12 del gia' citato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalita' previste dai commi 1 e 2". Al comma 57: - Il testo del comma 5 dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cosi' come modificata dalla presente legge, e' il seguente: "5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3, dell'art. 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e' destinata a interventi volti alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.". - Il testo del comma 3, dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 507/1993 cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantita' degli impianti pubblicitari, le modalita' per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonche' i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresi' stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonche' la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette". - Il testo dell'art. 18 del gia' citato decreto legislativo n. 507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 18 (Servizio delle pubbliche affissioni). - 1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche. 2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio e' facoltativo. 3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. 3-bis. Il comune ha facolta' di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica". - Il testo del comma 2 dell'art. 24 del gia' citato decreto legislativo n. 507/1993, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonche' di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire quattrocentomila a lire tre milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresi' la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di in ottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute". Al comma 58: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), e' il seguente: "Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, e' composto: a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede; b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri; c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato; d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato. Le condizioni e le modalita' per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976, n. 71. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico che operano per la commercializzazione all'estero dei prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda estera del settore. E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983". - Il testo del secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1 970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), e' il seguente: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso". Al comma 62: - Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", e' il seguente: "Art. 29 (Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati). - 1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo e', rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo". Al comma 63: - Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301 (Accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Dal 1 gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. 2. Il bilancio della CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve prevedere accantonamenti adeguati agli impegni derivanti a suo carico dalle cessioni di premi effettuate dalle imprese di assicurazione. 3. La CONSAP e' tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi gia' assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti. 4. L'INA e' esonerato da ogni responsabilita', compresa quella solidale di cui all'art. 2504-decies, comma secondo, del codice civile, per le obbligazioni della CONSAP, subentrata all'INA a tutti gli effetti negli obblighi e nei diritti di cui alle leggi richiamate dal comma 1. 5. Il Ministero del tesoro e' responsabile in via solidale dell'esatto adempimento, da parte della CONSAP, delle obbligazioni di cui al comma 3. Agli eventuali oneri si provvede con lo stanziamento recato dagli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro istituiti per far fronte agli oneri connessi alle garanzie prestate dallo Stato. 6. Il Ministero del tesoro, in relazione alle obbligazioni di cui al comma 3, tiene indenne e solleva l'INA da ogni responsabilita' nei casi di azioni o pretese esercitate nei confronti dell'INA stesso. 7. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle contenute nel decreto-legge 6 maggio 1994, n. 277". Al comma 64: - Il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' il seguente: "Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita' giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette". - Il testo dell'art. 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni conto la mafia), e' il seguente: "Art. 2-decies. - 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e' effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-sexies. 2. La proposta di cui al comma 1 e' formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2-nonies. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze e' emanato entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta. 3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'art. 823 del codice civile.". Al comma 65: - La legge 21 febbraio 1963, n. 244, reca: Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa. Al comma 66: - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il seguente: "2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto". Al comma 69: - La tabella III di cui alla legge n. 525 del 1996 come modificata dal presente comma e' la seguente:
"Tabella III (prevista dall'art. 3, comma 3)
IMPORTI PREVISTI PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO SENZA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
===================================================================== Tipo di supporto 1 |Diritto di copia forfettizzato 2 ===================================================================== Per ogni cassetta fonografica di 60 | minuti o di durata inferiore | 6.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta fonografica di 90 | minuti | 9.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica | di 120 minuti o di durata inferiore | 10.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica | di 180 minuti | 12.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni cassetta videofonografica | di 240 minuti | 15.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni ischetto informatico da | 1,44 MB | 7.000 --------------------------------------------------------------------- Per ogni compact disc | 500.000".
Nota all'art. 145, comma 70: - L'art. 3 della legge n. 525 del 1996 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), come modificato dal presente comma e' il seguente: "Art. 3. - 1. Al complessivo onere derivante dagli articoli 1 e 2, valutato in lire 37.120 milioni per l'anno 1996, in lire 148.477 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1997 nonche', quanto alla corresponsione delle somme arretrate, in lire 217.920 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e in lire 186.789 milioni per l'anno 1999, si provvede: a) quanto a lire 37.120 milioni per l'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia; b) per gli anni 1997 e successivi con le maggiori entrate derivanti dagli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, gia' sostituita dalla tabella A annessa alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, che sono aumentati nelle misure di cui ai commi 2 e 4, nonche' dalle entrate derivanti dai diritti previsti dal comma 3. 2. I diritti previsti dalla tabella richiamata nel comma 1 sono cosi' aumentati: a) per ciascuno di quelli previsti ai numeri 1), 2) e 3) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di L. 300 per l'ufficio di conciliazione e L. 1.000 per gli altri uffici giudiziari; b) quelli previsti ai numeri 4), 5), 6), 8), 9), 10) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di L. 3.000 per ciascuno di essi; c) quelli previsti ai numeri 7) e 12) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, nella misura di L. 2.000 per ciascuno di essi; d) quello di cui al numero 13) della tabella citata alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalita': 1) diritto forfettizzato di copia e di certificazione di conformita' di atti civili, penali e amministrativi, nella misura di cui alla tabella I allegata alla presente legge; 2) diritto forfettizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformita', nella misura di cui alla tabella II allegata alla presente legge. Entrambi i diritti sono commisurati ad ogni pagina di formato uso bollo e sono determinati in misura eguale anche per la copia fotografica. 3. Per il rilascio di copie, senza certificazione di conformita', di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella III allegata alla presente legge. 3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. 4. Per gli uffici di conciliazione e del giudice di pace tutti i diritti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti della meta'. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Al comma 74: - L'art. 11, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) dispone la concessione di incentivi fiscali per il commercio. Il testo vigente del comma 9, gia' modificato dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di imprese indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo". Al comma 75: - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera g), della legge n. 448 del 1999 e' il seguente: "1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti: (lettere a-f: Omissis); g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalita', sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale e' riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorita' relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso). La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi gia' previsti dagli strumenti urbanistici nonche' il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale per assicurare la massima compatibilita' dell'opera con i territori attraversati;". - Il testo dell'art. 10, della legge n. 144 del 1999 e' il seguente: "Art. 10 (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta). - 1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana Veneta, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara e', altresi', specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara". Al comma 77: - Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e il seguente: "Art. 3. - Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria. Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela. Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali. La gestione unitaria del parco e' attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti. Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unita' di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse. Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potra' essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito e' garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facolta' delle province di provvedere anche prima in ordine all'estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.". Al comma 78: - Il testo dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998 e' il seguente: "1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari complessivamente a lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi annue dal 1998 e 3,5 miliardi annue dal 1999, per consentire la completa realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire 470 miliardi, nonche' per la progettazione del nodo ferroviario di Genova nel limite di lire 15 miliardi.". - Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge n. 194 del 1998 e' il seguente: "2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresi' indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonche' partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e' abrogato.". - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge n. 354 e' il seguente: "1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete della "Ferrovie dello Stato S.p.a." che della rete della "Ferrovie nord Milano esercizio S.p.a.", nonche' per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilita' stradale, e' autorizzata la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e a lire 78,683 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.". - Il testo dell'art. 3, commi 5 e 7 e dell'art. 6, comma 1 della legge n. 472 del 1999 e' il seguente: "Art. 3 - 5. Per la realizzazione degli investimenti ferroviari del Corridoio europeo n. 5 e collegamenti, con priorita' per il tratto ferroviario Bergamo-Seregno, e' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 2001. All'onere derivante dal presente comma, pari complessivamente a lire 5 miliardi per l'anno 2000, a lire 65 miliardi per l'anno 2001 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2019, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis). 7. E' attorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per l'urgente predisposizione degli studi di fattibilita' del tratto ferroviario Lecco-Molteno-Como. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1999, lire 1 miliardo per l'anno 2000 e lire 1 miliardo per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 6 - 1. Ai fini di accelerare il coordinamento funzionale ed operativo nei sistemi regionali di trasporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione attribuisce, a decorrere dal 1 ottobre 1999, con proprio decreto, alla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. le risorse per la ristrutturazione e l'ammodernamento della stazione ferroviaria di Battipaglia". Al comma 79: - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266 (Disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali) e' il seguente: "Art. 1 (Tariffe postali agevolate). - 1. Il termine di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 1 gennaio 2002. I decreti di cui all'art. 41, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono emanati entro il 1 settembre 2001. 2. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1 ottobre 2000-31 dicembre 2001, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' Poste Italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'art. 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3. La societa' Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a presentare un rendiconto quadrimestrale dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi a tariffa agevolata, in attuazione di quanto previsto dal contratto di programma stipulato con il Ministero delle comunicazioni, che svolge i compiti di autorita' di vigilanza e controllo sul sistema postale". - La legge 23 novembre 2000, n. 344, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, recante disposizioni urgenti in materia di contributi alle imprese del settore dell'editoria per le spedizioni postali". Al comma 80: - Il testo dell'art. 29, comma 2, della legge n. 385 del 1993, come sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 213 del 1998 e' il seguente: "2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due euro.". Al comma 81: - Il testo dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 136 del 1999 e' il seguente: "2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento". "2. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.". Al comma 82: - Il testo dell'art. 2, comma 203 della legge n. 662 del 1996 e' il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivita' di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma , come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) "Accordo di programma quadro , come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita', salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale , come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma , come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area , come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389". comma 83: - Il testo dell'art. 36 della legge n. 144 del 1999, come modificato dal presente comma e' il seguente: "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indi'ce la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 1, lettere d), e), f) g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'ano 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aroportuali. 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del regolamento n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema sono precisati le tariffe ed i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto, si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. 5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure: a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi; b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 (74) e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi. 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non puo' superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". comma 84: - Il nuovo testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) a seguito delle modifiche introdotte dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. 5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure: a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi; b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi. 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". comma 86: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 luglio 2000, reca: "Programmi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle citta' e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile - URBAN II.". comma 87: - La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.". - Il testo della lettera a), comma 1, dell'art. 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.) e' il seguente: "1. Il presente decreto si applica: a) agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;". - Il testo degli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali.) e' il seguente: "Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato". "Art. 7 (Teatro alla Scala). - Il Teatro alla Scala di Milano e' riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale". comma 88: - Il testo dell'art. 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.) e' il seguente: "6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purche' sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorita', potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda". comma 89: - Il nuovo testo dell'art. 17, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici.) a seguito della modifica introdotta dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 17. (Effettuazione delle attivita' di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per la stipulazione, per intero a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei soggetti stessi". comma 90: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, reca: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.". comma 91: - Il testo dell'art. 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli.), e' il seguente: "Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, con esclusione degli apparecchi meccanici, l'imposta e' assolta attraverso l'acquisto di schede magnetiche a deconto, o strumenti similari, da inserire negli apparecchi stessi. 2. Le schede di cui al comma 1, contenenti il codice identificativo dell'esercente o gestore e distribuite dall'ufficio accertatore, debbono essere conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, che ne stabilisce anche le modalita' di utilizzo. 3. Per gli apparecchi meccanici, la base imponibile e' stabilita forfettariamente con decreto del Ministero delle finanze, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi". - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, reca: "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.". comma 93: - Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, che recava: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.", e' decaduto per decorrenza di termini". - Il testo dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.) e' il seguente: "61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 154, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 388, e del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495". - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". Il titolo del capo IV e' il seguente: Opere sanabili. Soggetti legittimati. Conservazione dei rapporti sorti sulla base di decreti-legge non convertiti. Il titolo del Capo V e' il seguente: Disposizioni finali. - Il testo dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli.) e' il seguente: "Art. 9 (Cessione gratuita). - Il contributo di cui al precedente art. 3 non e' dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non e' richiesta; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonche' per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5, e' commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' il seguente: "Art. 13 (Accertamento di conformita').- Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'art. 9, nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui al primo comma dell'art. 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Per i casi di parziale difformita' l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione. L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni". Al comma 95: - Il testo dell'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'art. 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico.". Al comma 96: - Il testo dell'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), e' il seguente: "Art. 8 (Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani). - I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'art. 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione. Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilita' o agibilita' dei locali. Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. Il tipo mappale deve essere finnato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrane, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni. Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa. Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 120.000 Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'ufficio tecnico erariale di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.". - Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 (Perfezionamento e revisione del sistema catastale), e' il seguente: "Art. 5 (Presentazione dei tipi di frazionamento). - Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformita' del tipo alle norme vigenti, ne da' attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro venti giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facolta' prevista dall'art. 9. Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso.". "Art. 7 (Trasferimenti a misura). - Qualora nel documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture. Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti. Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite. Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; e' escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.". - Il testo dell'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). - 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e hanno effetto da tale anno. 3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 26 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. 4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.". - Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), e' il seguente: "7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonche' alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non puo' comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede inediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento e aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e' il seguente: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari". Al comma 97: - Il testo dell'art. 65 del gia' citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente: "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. 2. Sono inoltre deducibili: a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c) le erogazioni liberali fatte a favore di universita' e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa; c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al competente Ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1, legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi. 3. (Abrogato dall'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330). 4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 62 non sono ammesse in deduzione.". Al comma 98: - Il testo dell'art. 62, comma 1-bis, del gia' citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 48, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.". Al comma 99: - Il testo dell'art. 40, comma 2, del gia' citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo quanto disposto nell'art. 77, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato.". Al comma 146: - La legge 30 aprile 1985, n. 163, reca la "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". - L'art. 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia" come sostituito dall'art. 24 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, cosi' recita: "Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita' cinematografiche".
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| Art. 146.
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed intenzionale da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1995, n. 163, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. 2. La somma di cui al comma 1 e' erogata entro il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. |
| Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni"; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio".
Nota all'art. 147: - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente: "Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi. 1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro devono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio. 2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilita' finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma. 3. L'impignorabilita' dei fondi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e' estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile, nonche' a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. 4. Nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: "Polizia di Stato sono inserite le parole "della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato .".
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| Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate "dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. 2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. |
| Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all'indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell'indennizzo stesso.
Nota all'art. 149: - Si trascrive il testo del comma 2, lettere a) e b), dell'art. 2 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 25 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale): "2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;".
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| Art. 150.
(Attivita' dell'Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalita' economica)
1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attivita' consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul piano finanziario della criminalita' economica. Allo scopo di contribuire ad una piu' completa attivita' di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attivita' di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunita', pareri circa le iniziative da adottare. 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette. 3. Le autorita' di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio. 4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "I predetti organi investigativi informano altresi'" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorita' inquirenti informano".
Note all'art. 150: - Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), e' il seguente: "5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". - Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge 143/1991, e' il seguente: "Art. 11 (Collaborazione fra le autorita' di vigilanza) 1. - In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societa' e ditte indicati nell'art. 4, possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonche' scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocita' con le competenti autorita' amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini del presente decreto.". - Il testo dell'art. 3, comma 5, del gia' citato decreto-legge 143/1991, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Note all'art. 151 - Il testo dell'art. 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, e' il seguente: "3. Gli Stati membri indicano l'unita' che costituisce una UIF al sensi del presente articolo. Essi comunicano per iscritto tale informazione al Segretariato generale del Consiglio. Tale comunicazione non incide sulle attuali relazioni di cooperazione tra le UIF". - Il testo dell'art. 3 del piu' volte citato decreto-legge 143/1991, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4, indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona. 2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti. 3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle procedure informatiche o telematiche per la trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni applicative. 4. L'Ufficio italiano dei cambi: a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri archivi; b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse; d) puo' utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4; e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto. 5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne da notizia al titolare dell'attivita', al legale rappresentante o al suo delegato. I predetti organi investigativi informano altresi' l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. 6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli intermediari, dandone immediata notizia agli organi investigativi medesimi. 7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del presente articolo non costituiscono violazione di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in conformita' del presente articolo e per le finalita' da esso previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo. 8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo. 9. I soggetti di cui all'art. 4 devono dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiti con le disposizioni di attuazione dello stesso art. 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure volte a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei controlli e dei riscontri interni e attuando programmi specifici di addestramento e di formazione del personale. 10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di controllo, relative all'attuazione del presente decreto, sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali. Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 11. Tutti i flussi informativi di cui al presente articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure informatiche o telematiche".
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| Art. 151.
(Costituzione delle unita' di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dell'articolo 2, comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2000, concernente le modalita' di cooperazione tra le unita' di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, l'unita' di informazione finanziaria di cui alla predetta decisione e' costituita, per l'Italia, presso l'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica per iscritto l'avvenuta costituzione della predetta unita' al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: "qualora siano attinenti alla criminalita' organizzata" sono inserite le seguenti: "ovvero le archivia, informandone gli stessi organi investigativi"; b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f) forniscono all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1 aprile 1981, n. 121". |
| Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "verificata l'ammissibilita' dell'istanza" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, esaminanti gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e"; b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "depositato nella cancelleria del giudice" sono inserite le seguenti: "notificato al pubblico ministero e"; c) all'articolo 6, comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "Il ricorso e' notificato" sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero e"; d) all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: "a cura della cancelleria," sono inserite le seguenti: "al pubblico ministero,"; e) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole: "se l'istanza e' accolta" sono inserite le seguenti: "sentito il pubblico ministero, ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti,"; f) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, prima delle parole: "con decreto motivato" sono inserite le seguenti: ", sentito il pubblico ministero,"; g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "su richiesta" sono inserite le seguenti: "del pubblico ministero e"; h) all'articolo 10, comma 3, dopo le parole: "non possono piu' essere richieste" sono inserite le seguenti: "dal pubblico ministero e"; , i) all'articolo 18, comma 1, le parole: "ogni due anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni anno". 2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti dalle loro attivita' delittuose. 3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e disponibilita' economiche dei soggetti richiedenti o gia' beneficiari anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la ammissione al gratuito patrocinio.
Note all'art. 152: - Si riporta il testo degli artt. 6, 7, 10 e 18 della legge 30 luglio 1990, n. 217, recante: "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1990, n. 182, cosi' come modificati dal presente articolo: "Art. 6 (Procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza prevista dall'art. 2, ovvero immediatamente se la stessa e' presentata in udienza, il giudice procedente o, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il giudice innanzi al quale pende il procedimento o il giudice competente a conoscere del merito ovvero il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione o dinanzi a detta Corte pende uno dei procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, e verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata. Il provvedimento con il quale il giudice dichiara inammissibile l'istanza, ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e' dato con decreto motivato che viene notificato al pubblico ministero e depositato nella cancelleria del giudice con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' dato avviso all'interessato. Nei procedimenti penali, del decreto pronunciato in udienza e' data lettura ed esso e' inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. 2. Fuori dei casi previsti dall'ultimo periodo del comma 1, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'art. 156 del codice di procedura penale. 3. Copia dell'istanza dell'interessato e del decreto previsto dal comma 1 nonche' le dichiarazioni e la documentazione allegate sono trasmesse, a mezzo posta e a cura della cancelleria del giudice procedente o, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, del giudice innanzi al quale pende il procedimento ovvero del giudice competente a conoscere del merito, all'intendente di finanza nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto giudice. L'intendente di finanza verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'art. 5, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' altresi' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'art. 3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'intendente di finanza richiede i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'art. 10. 4. Entro venti giorni da quello in cui ha ricevuto l'avviso di deposito di cui al comma 1 ovvero copia del decreto nei casi di cui al comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso davanti al tribunale o alla corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Avverso i provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura o dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale nel cui circondario hanno sede. Il ricorso e' notificato al pubblico ministero e all'intendente di finanza che e' parte nel relativo procedimento. Il giudice provvede a norma dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 5. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, all'interessato e all'intendente di finanza, che nei venti giorni successivi a quello in cui e' avvenuta la notifica possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.". "Art. 7 (Indagini preliminari). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, sentito il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da quest'ultimo prodotti, se l'istanza e' accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. 2. Il giudice per le indagini preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4,10 e 12.". Art. 10 (Modifica o revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Se nei termini previsti dai commi 1, lettera c), 4 e 5 dell'art. 5 l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'artico 5, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato revoca o modifica il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Competente a provvedere e' il giudice che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Copia del provvedimento e' comunicata o trasmessa con le modalita' indicate nell'art. 6 ai soggetti ivi previsti. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 6. 2. La revoca o la modifica del provvedimento di ammissione puo' altresi' essere disposta in ogni momento, su richiesta del pubblico ministero e dell'intendente di finanza competente ai sensi dell'art. 6, dal giudice indicato nel comma 4 del predetto articolo e con le modalita' ivi previste, quando risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, ovvero la modificazione delle condizioni di reddito di cui all'art. 3. Contro l'ordinanza che decide sulla richiesta puo' essere proposto ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, ai sensi del comma 5 dell'art. 6. 3. La revoca o la modifica di cui al comma 2 non possono piu' essere richieste dal pubblico ministero e dall'intendente di finanza decorsi cinque anni dalla definizione del procedimento per il quale l'interessato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.". "Art. 18 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento una relazione sulla applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della legge.".
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| Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi. 2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge. 7, agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi. 3. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo e' pari al 60 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata. 4. Entro e non oltre il 1 dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in societa' cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. 5. Le imprese di cui al comma 4, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa: a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB; b) editare testate con una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva e' concentrata per almeno l'80 per cento in una sola regione; c) adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Note all'art. 153: - Il titolo della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' il seguente: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa". - Il testo dell'art. 3, comma 10, della sopracitata legge 250/1990, e' il seguente: "10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie". - Il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge n. 250/1990, e' il seguente: "2. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani]". Note all'art. 154: - Il testo dell'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente: "Art. 22. (Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato). - 1 All'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato e' concesso un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma, comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". - Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n. 559/66, a seguito delle modifiche apportate dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 22. Il fondo di dotazione conferito dallo Stato al patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituito: 1) dagli impianti e dagli altri beni indicati al primo comma dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744; 2) dall'assegnazione disposta dall'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380; 3) dalla somministrazione prevista dall'art. 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108; 4) dagli immobili indicati dalla legge 11 gennaio 1963, n. 98, e dal magazzino principale stampati di Stato sito in Roma, via Luigi Tosti, n. 70; 5) dal fabbricato e dal terreno della ex Zecca di Stato siti in via Principe Umberto n. 4, Roma, con gli annessi impianti e dotazioni, dal compendio tecnico e artistico della scuola dell'arte della medaglia e dal museo della Zecca, inclusi le monete, le medaglie, le fusioni e tutti gli altri oggetti artistici ivi esistenti. Sono esclusi dal patrimonio dell'Istituto le monete od i beni costituiti in deposito per conto dell'amministrazione dello Stato. 5-bis) (dal contributo previsto dall'art. 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144). Gli immobili conferiti o, comunque, pervenuti all'Istituto e destinati alla sua attivita' istituzionale, possono essere alienati o permutati purche' sia assicurata la loro idonea e tempestiva sostituzione con altri immobili di proprieta' dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Le plusvalenze eventualmente realizzate dallo Istituto per effetto delle alienazioni o permute poste in essere in base alle disposizioni del precedente comma sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale maggiore ricavo delle alienazioni degli anzidetti immobili, rispetto ai reinvestimenti considerati al secondo comma del presente articolo deve essere accantonato in un fondo di riserva speciale il cui utilizzo e' consentito per l'acquisto di altri immobili o di impianti e macchinari da destinare alla attivita' istituzionale dell'Istituto e per l'integrazione di fondi obbligatori quando straordinarie esigenze della gestione lo richiedano. Il regio decreto-legge 6 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, e' abrogato e le quote gia' versate in applicazione al detto decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio. Gli interessi ed i canoni dovuti al Tesoro e al Demanio dello Stato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'art. 2 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, sono, salvo le quote gia' versate, soppressi".
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| Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559. 2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144". |
| Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con l'euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002. 2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e' sostituito dal seguente: "La cassa speciale: a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione; b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione; c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca; d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato". 3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, della societa' Poste italiane S.p.a., delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle societa' di gestione del risparmio, delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), delle societa' fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attivita' di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonche' degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato "TARGET", eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1 gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale e' esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia puo' ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1 gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.
Note all'art. 155: - Il testo dell'art. 11, secondo comma, della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato , custodisce i biglietti e le monete a debito dello Stato. La cassa speciale: a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'immissione in circolazione; b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione; c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca; d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato. La cassa speciale e' tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie. L'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato approntera' locali idonei ed attrezzature per l'attivita' della cassa speciale, presso la quale sara' distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non e' dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonche' per regolare i rapporti tra il tesoro e la sezione zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni". - Il testo dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma l possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge. 3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura". - Il testo degli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e' il seguente: "Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, disciplina il funzionamento del servizio di compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e gli adempimenti preliminari e complementari. Tale disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante, siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Per il trasferimento dei titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art. 15, commi l e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n. 239. 2. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1, anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. 3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica l'art. 68, comma 2.". "Art. 70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, prevedendo l'obbligo dei partecipanti al sistema di effettuare versamenti di margini di garanzia. Detti margini non possono essere distratti dalla destinazione prevista ne' essere soggetti ad azioni esecutive o conservative da parte dei creditori del singolo partecipante. 2. Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel comma 1 assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare.". "Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e' esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza fine di lucro. 2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art. 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono svolgere attivita' connesse e strumentali. 3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della societa' e le attivita' connesse e strumentali. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante. 7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla societa' di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6. 8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'art. 14, commi 5 e 6. 9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto dall'art. 81, comma 1. 10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo Il, sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.". - La legge 2 gennaio 1991, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari), e' stata abrogata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. - Il testo dell'art. 11, terzo comma, della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato) e' il seguente: "3. La cassa speciale e' tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.".
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| Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di' liquidazione delle societa' del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa' sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Alumix Spa. 2. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi cosi' trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa', il cui patrimonio e' trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla societa' Efimpianti Spa. 3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata m vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'. Alla gestione delle disponibilita' finanziarie della societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato,, rispettivamente, alla societa' Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla societa' Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. 4. I patrimoni delle seguenti societa' in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette societa' sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della societa' Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della societa' Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di societa' subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di autorita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatoti confermati o di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di componenti dei collegi sindacali delle societa' in liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime societa'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella societa' Nuova Breda Fucine Spa. 5. Alle societa' F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente. 7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. 8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle societa' elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 156: - Il testo dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - Efim), e' il seguente: "3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'Efim. Il commissario liquidatore puo' chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'Efim, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'Efim ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel caso di liquidazione coatta dell'Efim i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 5, comma 7, del gia' citato decreto-legge n. 487/1992, e' il seguente: "7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Efim in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore". - Il titolo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recita: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa". - Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), e' il seguente: "Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh. 3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'. 4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto. 6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del Cipe, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 reca: "Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente". - Il testo dell'art. 5, comma 1, del gia' citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e' il seguente: "1. Fino all'entrata in esercizio degli impianti di gassificazione, ma al massimo fino a quattro anni dal rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di tali impianti, il concessionario potra' cedere all'Enel il carbone prodotto, nella misura massima impiegabile da Enel nella centrale convenzionale Sulcis, secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi".
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| Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge. 3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999. n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge. 6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Note all'art. 157: - Il testo dell'art. 11-bis della legge n. 468 del 1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma l rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle datazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il titolo della legge n. 362 del 1988 e' il seguente: "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato". - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare; a) - e) (omissis); f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale". - Il titolo della legge n. 208 del 1999 e' il seguente: "Disposizioni in materia finanziaria e contabile". - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge n. 468 del 1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - d) (omissis); e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa".
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| Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra il vigore il 1 gennaio 2001. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 9, acquistano efficacia il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7328/bis):
Risultante dello stralcio degli articoli da 1 a 16, da 18 a 33, da 35 a 44, da 47 a 49, da 51 a 53, da 55 a 56, da 58 a 60, da 62 a 71, da 73 a 76 dell'atto Camera n. 7328 deliberato nella seduta del 5 ottobre 2000.
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Visco) il 5 ottobre 2000.
Assegnato alla Va commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 ottobre 2000 con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla Va commissione il 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 e 27 ottobre 2000.
Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 2000 (atto n. 7328/bis-A relatore on. CHERCHI).
Esaminato in aula il 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 e 16 novembre 2000 e approvato il 17 novembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4885):
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5a commissione in sede referente il 23 - 28 - 29 e 30 novembre 2000; il 4 - 5 - 6 e 7 dicembre 2000.
Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 2000 (atto n. 4885-A relatore sen. Ferrante).
Esaminato in aula l'11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 19 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7328/bis-B):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 21 dicembre 2000 con parere delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 21 dicembre 2000.
Esaminato in aula il 21 dicembre 2000 e approvato il 22 dicembre 2000.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 2001 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Nota all'art. 158: - Il testo dell'art. 11, comma 5, della gia' citata legge n. 468/1978, e' il seguente: "5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente".
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| Tabella 1 (Articolo 144, comma 1) =================================================================== 2001 2002 2003 Anno terminale =================================================================== (milioni di lire)
Legge n. 808 del 1985: Sostegno industrie settore aeronautico (Industria 6.2.1.16 - cap. 7802) - 40.000 - 2016
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24,6 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (Lavori pubblici - 7.2.1.4 - 10.000 - 2016 cap. 9432) - - 10.000 2017
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2 cap. 7401) - 39.000 - 2016
Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 29.000 - 2016 2.2.1.4 - cap. 7156) - - 50.000 2017
Legge n. 211 del 1992: Trasporto rapido di massa:
- ART. 9: Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - 35.000 - 2016 cap. 7068 - - 49.000 2017
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Interventi nel settore dei trasporti Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 40.000 - 2016 2.2.1.3 - cap. 7033) - - 40.000 2017
Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 40.000 - 2016 2.2.1.2 - cap. 7109/p) - - 45.000 2017
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, articolo 5: Infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione - 3.2.1.6 cap. 7185) 15.000 - - 2015
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, articolo 9-bis: Realizzazione piano triennale per l'informatica e Sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (Trasporti. e navigazione - 7.500 - 2016 8.2.1.2 - cap. 7476) - - 7.500 2017
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Eventi sismici Umbria e Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 150.000 - 2016 20.2.1.2 - cap. 9332) - - 150.000 2017
Legge n. 194 del 1998: Trasporti pubblici locali:
- Art. 2, comma 6 Trasporti e navigazione 2.2.1.5 - cap. 7056) - 30.000 - 2016
- ART. 2, comma 5 (Trasporti e navigazione 2.2.1.5. - cap. 7056) - - 30.000 2017
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico, articolo 3: Autostrade (Lavori pubblici - 5.2.1.2 - 80.000 - 2016 cap. 8034) - - 25.000 2017
Legge n. 315 del 1998, articolo 3, comma 1: Interventi finanziari per l'università e la ricerca- Opere infrastrutturali per agevolare gli insediamenti universitari di Varese e Como (Lavori pubblici - 6.2.1.8 - cap. 8551) 1.000 - - 2015
Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262) - 60.000 - 2016
Legge n. 413 del 1998:
- ART. 9: Opere marittime e portuali (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - 35.000 - 2016 cap. 7265) - - 40.000 2017
- ART. 11: Sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione 4.2.1.6 cap. 7331) - 5.000 - 2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.19 - 20.000 - 2016 cap. 8730) - - 25.000 2017
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera i): Eventi sismici Campania, Basilicata, Puglia, Calabria 1981-1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.19 - cap. 7302) - 94.000 - 2016
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, articolo 50, comma 1, lettera l): Mutui edilizia a Napoli (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.14 - cap. 7250) - 45.000 - 2016
Legge n. 28 del 1999: Costruzione immobili per il Corpo della guardia di finanza (Finanze - 7.2.1.1 - 19.000 - 2016 - cap. 7282) - - 25.000 2017
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), articolo 55: Contributo solidarietà nazionale Regione siciliana (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.14 - cap. 8664) - 10.000 - 2016
Legge n. 522 del 1999, articolo 2: Sostegno all'industria cantieristica (Trasporti e navigazione - 12.500 - 2016 4.2.1.2 - cap. 7205) - - 22.500 2017
Legge n. 149 del 2000: Vertice G8 a Genova (Interno - 2.2.1.4 - cap. 7026) 3.000 - - 2015
Legge n. 285 del 2000: Interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006" (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.57 - cap. 7723) - 34.000 - 2016 ----------------------------- Totale Limiti Di Impegno 19.000 835.000 519.000 Autorizzati ----------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 19.000 854.000 1.373.000 ============================= ------------------------------------------------------------------- PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 158, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)
=================================================================== 2001 2002 2003 =================================================================== (importi in miliardi di lire)
1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti:
Articolato 19.988 21.149 22.445 Rinnovi contrattuali e altro 4.280 4.122 4.250 Pensioni (compreso adeguamento ISTAT) 3.761 3.938 4.042 Politiche sociali 851 888 566 Riduzione oneri sociali e altri sgravi 2.692 3.280 3.347 Fondo sanitario nazionale 5.040 3.934 4.434 Crediti di imposta 2.011 3.688 4.466 Altri interventi 1.353 1.300 1.341
Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate 0 39 21
Tabella "C" 1.065 618 532
Minori entrate correnti:
Articolato 21.312 25.434 27.921 Riduzione carico fiscale famiglie 12.765 22.206 22.022 Sviluppo equilibrato 3.941 2.425 4.899 Energia 3.151 573 848 Ordinamento comunitario 1.115 93 10 Disposizioni in materia di IVA e altre imposte 340 138 143 ------------------------------- Totale oneri da coprire 42.365 47.240 50.919
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate:
Articolato 2.877 3.731 4.069 Entrate diverse 1.788 1.395 2.013 Effetti indotti 1.089 2.336 2.056 Decreto-legge - Sgravi fiscali 2000 2.940 3.480 3.253 Soppressione riduzione accisa olioi lubrificanti 0 640 640
Riduzione spese correnti:
Articolato 7.304 3.820 4.105 Personale 0 120 360 Effetti indotti 2.831 2.760 2.845 Limite compensazioni 3.600 0 0 Fondo sanitario nazionale 48 116 26 Altre riduzioni 825 825 875
Tabella "A" e fondo speciale per le leggi definitivamente approvate 480 0 0
Tabella "E" 100 0 0
Quota miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente 28.664 35.569 38.852 ------------------------------- Totale mezzi di copertura 42.365 47.240 50.919 ------------------------------- Margine 4.723 8.810 30.156 =============================== ----> Vedere Tabella a pag. 178 del S.O. <---- |
| TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE =================================================================== MINISTERI 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 256.847 606.922 1.449.321
Di cui:
regolazione debitoria 2001: 100.000 2002: 130.000 2003: 713.333 -------------------------------- Ministero delle finanze - 126.867 130.867 -------------------------------- Ministero della giustizia 52.100 231.046 264.046 -------------------------------- Ministero degli affari esteri 157.968 381.682 261.700 -------------------------------- Ministero della pubblica istruzione 117.000 58.500 61.500 -------------------------------- Ministero dell'interno 94.091 194.611 189.611 -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione 392.270 362.270 42.270
Di cui:
regolazione debitoria 2001: 350.000 2002: 320.000 -------------------------------- Ministero della difesa 4.000 4.000 4.000 --------------------------------
Ministero delle politiche agricole e forestali 620.000 - -
Di cui:
regolazione debitoria 2001: 620.000 -------------------------------- Ministero del lavoro e della previdenza sociale 19.770 4.840 13.340 -------------------------------- Ministero della sanità 7.068.740 6.087.840 3.033.840
Di cui:
regolazione debitoria 2001: 7.000.000 2002: 6.000.000 2003: 3.000.000
Ministero per i beni e le attività culturali 53.180 51.000 50.400 -------------------------------- Munstero dell'ambiente 104.626 83.626 50.652 -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 500 500 500 -------------------------------- TOTALE TABELLA A... 8.941.092 8.193.704 5.552.247 ------------------------------------------------------------------- |
| TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE =================================================================== MINISTERI 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire)
Ministero del tesoro, del bilancio e della progrmmazione economica 978.362 657.362 491.362
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: - 2002: 1.000 2003: 1.000 -------------------------------- Ministero della giustizia 40.000 40.000 40.000 -------------------------------- Ministero degli affari esteri 3.000 5.000 5.000 -------------------------------- Ministero dell'interno 32.500 32.000 32.000 -------------------------------- Ministero dei lavori pubblici 243.200 307.200 291.200
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali 2001: 118.000 2002: 121.000 2003: 120.000 -------------------------------- Ministero dei trasporti e della navigazione 38.000 140.500 159.000 --------------------------------
Ministero delle comunicazioni 126.800 260.800 86.000
Di cui:
limiti di impegno, a favore di soggetti non statali 2001: 6.000 2002: 6.000 2003: 6.000 -------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali 150.000 203.000 105.000 -------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12.000 15.000 55.000 -------------------------------- Ministero del commercio con l'estero 30.000 30.000 30.000 -------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali 97.000 99.000 42.000
Di cui:
limiti dì impegno a favore di soggetti non statali 2001: 2.000 2002: 2.000 2003: 2.000
Ministero dell'ambiente 116.000 71.000 101.000
Di cui:
limiti di impegno a favore di soggetti non statali: 2001: - 2002: 1.000 2003: 1.000 -------------------------------- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10.500 123.500 123.500 -------------------------------- TOTALE TABELLA B...1.877.362 1.984.362 1.561.062 ================================ ------------------------------------------------------------------- |
| TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
TABELLA C =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707) 36.612 37.344 38.090
Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706) 29.627 30.516 30.516
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990) 60.000 50.000 50.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521) 190.000 190.000 190.000
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) - - -
Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576) 86.542 86.542 86.542
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1980):
- ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) 245.000 245.000 245.000
- ART. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) 250.000 250.000 50.000
Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980) 85.000 - -
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
- ART. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171) 10.000 10.000 10.000 Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:
- ART. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951) 575 575 575
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930) - - -
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto e del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 300.000 300.000 300.000
ART. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 165.000 180.000 180.000
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:
- ART 4. Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 2501) 26.000 26.000 26.000
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:
- ART 4. Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) 449.000 449.000 449.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:
- ART 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) 25.000 30.000 30.000
Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:
- ART 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502) 5.000 5.000 5.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2121) 13 13 13
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124) 22.000 22.000 22.000
Legge n.94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:
- ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) 24.000 24.000 24.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060) 50.000 50.000 50.000
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive:
- ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate RAP, ecc. (Regolazione debitoria) (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) 9.811.000 - -
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:
- ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505) 10.000 10.000 10.000
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:
- ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) 235.000 240.000 250.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) 3.700 3.700 3.700
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p) 360.000 360.000 360.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (16.1.2.12 - FORMEZ - cap. 6422) 30.000 30.000 30.000
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2710) 715.994 668.994 592.994
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:
- ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2717/p) 285.040 285.540 285.540 ---------------------------------- 13.510.102 3.629.224 3.363.970 ================================== MINISTERO DELLE FINANZE
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655; 2.2.1.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7051) 5.128.465 5.043.465 5.038.465
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 - Agenzia del demanio - capp. 1657, 1658; 2.2.1.5 - Agenzia del demanio - cap. 7052) 412.894 412.894 412.894
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 - Agenzia del territorio - capp. 1660, 1661; 2.2.1.6 - Agenzia del territorio - cap. 7053) 801.693 801.693 801.693
- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 - Agenzia delle dogane - capp. 1663, 1664; 2.2.1.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7054) 990.735 990.735 990.735 -------------------------------- 7.333.787 7.248.787 7.243.787 ================================ MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio- sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p) 20.000 20.000 20.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165) 16 16 16
Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856) 300 300 300 ----------------------------- 20.316 20.316 20.316 =============================
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 6.000 6.000 6.000
Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione del l'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 3.500 3.500 3.500
Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) 1.900 1.900 1.900
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 550 550 550
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 760.500 700.000 700.000
Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internaziona- listico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 1161, 1162) 4.055 4.055 4.055
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061,4063) 5.500 5.500 5.500
Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744) 3.200 3.200 3.200
Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383) 500 500 500
Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (15.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4042; 17.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4232; 18.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4332; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4432) 6.000 6.000 6.000
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 10.000 10.000 10.000 ------------------------------ 801.700 741.205 741.205 ==============================
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901) 750 750 750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1800) 17.870 17.870 17.870
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810) 500.000 500.000 500.000 ------------------------------- 518.620 518.620 518.620 ===============================
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 50.000 50.000 50.000
Legge n. 968 del 1969 e decreto- legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 42.000 40.000 40.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
- ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 6.800 6.800 6.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 280 280 280 ----------------------------- 99.080 97.080 97.080 =============================
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade cap. 8061/p) 1.500.000 1.000.000 1.000.000
ART. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 80611p) 1.057.000 1.067.000 1.067.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201) 650.000 650.000 650.000 -------------------------------- 3.207.000 2.717.000 2.717.000 ================================
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265) 10.000 10.000 10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) 3.200 3.200 3.200
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1841) 942 942 942
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (3.1.2.3 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 1405/p) 98.417 98.417 98.417 ------------------------------ 112.559 112.559 112.559 ==============================
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:
- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 91.500 91.500 91.500.
- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 32.500 32.500 32.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) 14.000 14.000 14.000 ------------------------------ 138.000 138.000 138.000 ==============================
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 Funzionamento - capp. 2853, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca capp. 3053, 3055, 3060) 30.368 30.368 26.857
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti, ed altri organismi - cap. 1661) 13.000 13.000 13.000 ----------------------------- 43.368 43.368 39.857 =============================
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:
- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato cap. 2850) 60.000 65.000 65.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo cap. 3930) 65.000 65.000 65.000
Legge n. 282 del 1991, decreto- legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap 7210/p) 450.000 450.000 450.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2860) 5.024 5.024 5.024 ------------------------------ 580.024 585.024 585.024 ==============================
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (8.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2820) 5.000 5.000 5.000 ---------------------------- 5.000 5.000 5.000 ============================ MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2130) 55.000 55.000 55.000
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:
- ART. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100) 205.000 205.000 205.000
- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 Istituto commercio estero cap. 2101) 150.000 150.000 150.000 ------------------------------ 410.000 410.000 410.000 ==============================
MINISTERO DELLA SANITA'
Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2630) 250 250 250
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) 439.750 444.750 444.750
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto, superiore di sanità (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990/p) 200.000 200.000 200.000
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di previdenza e sicurezza del lavoro (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000) 150.000 150.000 150.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241) 14.500 14.500 14.500
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642) 7.000 6.000 6.000 ------------------------------ 811.500 815.500 815.500 ==============================
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento cap. 1601) 6.000 6.000 6.000
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento capp. 2111, 2112) 10.000 10.000 10.000
Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303/p, 4304, 4305, 4306, 4307; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215, 8217) 1.000.000 1.010.000 1.010.000
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304) 2.000 2.000 2.000
Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 Enti ed attività culturali cap. 1804) 6.500 6.500 6.500
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951) 39.064 39.064 39.604
Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802) 20.000 20.000 20.000 -------------------------------- 1.083.564 1.093.564 1.094.104 ================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare capp. 3955, 3957/p) 105.000 105.000 100.000
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 Funzionamento capp. 1879, 1880/p) 1.250 1.250 1.250
Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (2.1.2.2 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 1550; 2.2.1.3 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 7240) 107.450 104.450 104.450
Legge n. 549 del 1995. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) 121.000 123.000 123.000 ------------------------------- 334.700 333.700 328.700 =============================== MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (2.2.1.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica cap. 7370) 6.000 6.000 6.000
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 Altri interventi per le università statali - cap. 1271) 15.000 15.000 15.000
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università cap. 1256/p) 245.000 245.000 245.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali cap. 1262) 210.000 210.000 210.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2.9 - Diritto allo studio - cap. 1527) 250.000 250.000 250.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:
- ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali cap. 1263/p) 11.924.000 11.974.000 12.024.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 1265) 85.000 85.000 85.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. 7351) 2.455.500 3.105.500 3.100.500 --------------------------------- 15.190.500 15.890.500 15.935.500 ================================= Totale Generale 44.198.820 34.399.447 34.166.222 |
| TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI, INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore d'intervento - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella D =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Settore n. 27) (3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo cap. 8140) 10.000 - -
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 40.000 - 150.000
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) 17.000 22.000 26.000
Legge n. 64 del 1986; articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) - - 2.000.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Settore n. 27) (8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) - - 225.000
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Settore n. 27) (7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620) 2.800.000 3.000.000 7.000.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Settore n. 3) (3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161) 5.000 5.000 5.000
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (7.2.1.6 Difesa del suolo - cap. 8561) - - 750.000
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 20.000 20.000 90.000
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Settore n. 3) (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353) 1.215.000 740.000 500.000
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Settore n. 27) (7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) 30.000 30.000 30.000
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 167.000 51.000 190.000
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Settore n. 19) (8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) 60.000 45.000 90.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato cap. 7350) 1.000.000 2.500.000 3.500.000
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Settore n. 27) (3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) 200.000 80.000 90.000
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 3.960.000 7.960.000 7.960.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 Edilizia sanitaria cap. 8541) 176.000 1.787.000 1.772.000
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditoria- lità giovanile (Settore n. 27) (3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466) 80.000 360.000 360.000 --------------------------------- 9.780.000 16.600.000 24.738.000
MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Settore n. 27) (3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) 250.000 90.000 205.000
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore. n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - -
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo:
- Art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Settore n. 27) (3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 200.000 - - --------------------------------- 640.000 90.000 205.000
MINISTERO DEL LAVORI PUBBLICI
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Settore n. 25) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878) 6.000 - -
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Settore n. 17) (6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria - cap. 8481) 80.000 360.000 360.000
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) - 890.000 2.880.000
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Settore n. 27) (6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale cap. 8872) 1.800 - - -------------------------------- 87.800 1.250.000 3.240.000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) 25.000 15.000 20.000 -------------------------------- 25.000 15.000 20.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Settore n. 21) (2.2.1.3 Cassa proprietà contadina cap. 7171) 10.000 10.000 10.000
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Settore n. 19) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) - - 10.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Settore n. 22) (6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104) - - 10.000
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Settore n. 27) (5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) 30.000 10.000 30.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Settore n. 21) (2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) 50.000 - - -------------------------------- 90.000 20.000 60.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) 24.000 9.000 10.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) 700.000 800.000 950.000 --------------------------------- 724.000 809.000 960.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) 733.500 - - --------------------------------- 733.500 - -
MINISTERO DELLA SANITA'
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Settore n. 27) (7.2.1.1 - Ricerca scientifica cap. 7601) 100.000 - - --------------------------------- 100.000 - -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri:
- Art. 1, comma 1: Fondo per i teatri (7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 3.000 - - ------------------------------- 3.000 - -
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Settore n. 3) (11.2.1.2 - Difesa del suolo - cap. 9001). 200.000 500.000 500.000
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) - 250.000 250.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Settore n. 19) (1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 130.000 200.000 250.000 --------------------------------- 330.000 950.000 1.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Settore n. 4) (2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365) - 50.000 200.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Settore n. 23) (2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) - - 585.000
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Settore n. 13) (2.2.1.5 Ricerca scientifica - cap. 7349) 25.000 - -
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Settore n. 13) (2.2.1.5 - Ricerca scientifica cap. 7350) 90.000 55.000 55.000 ----------------------------------- 115.000 105.000 840.000
TOTALE GENERALE 12.924.800 19.542.500 31.113.000 =================================== |
| TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
TABELLA E =================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2001 2002 2003 =================================================================== (milioni di lire)
Legge n. 910 del 1986: art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Università e ricerca - 2.2.1.2 cap. 7109/p) - 60.000 - -
Legge n. 335 del 1995: art. 1, comma 38 - Pensionamenti anticipati (Lavoro - 4.1.2.5 cap. 1872) - 100.000 - -
Legge n. 194 del 1998: art. 1, comma 4 - Ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo (Tesoro - 3.2.1.45 cap. 7647) - 300.000 - 300.000 - 200.000 ---------------------------------- - 460.000 - 300.000 - 200.000 |
| TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2002 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2002 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2002 e successivi;
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2000 e quelli derivanti da spese di annualità.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti della precedente tabella "D" (Rifinanziamento).
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamità naturali 4. - Interventi nelle aree depresse 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Università (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi
N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 14, 18, 20, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
=================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI 2001 2002 2003 2004 e Anno Limite PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI succes. Term. impeg. PER SETTORI DI INTERVENTO =================================================================== (milioni di lire)
2. Interventi a favore delle imprese industriali.
Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla coopera- zione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:
- ART. 17, comma 2: Promozione delle cooperative e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 15.000 - - - -
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo sviluppo e l'accresci- mento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto- legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6 (limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7802) 45.000 89.000 89.000 - - 3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 3, comma 4; Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 98.500 - - - -
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:
- Art. 6, comma 7: Interventi di razionaliz- zazione, ristrutturazione: e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 15.000 - - - -
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 4, comma 3: Programmi del settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 100.000 100.000 - - - 3
- ART. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnolo- gica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) 60.000 60.000 - - - 3
- ART. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7804) 5.000 5.000 - - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli interventi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 700.000 800.000 950.000 - - 3
Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:
- ART. 2, comma 5: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800/p) 35.000 35.000 35.000 - - 3
- ART. 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Limite di impegno) (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7803) 5.000 5.000 5.000 - - 3 -------------------------------------------- 1.078.500 1.094.000 1.079.000 ============================================
3. Interventi per calamità naturaii.
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli- Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8504) 2.500 2.500 - - - 3
legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 Calamità naturali e danni bellici cap. 8571) 2.000 4.000 - - - 3
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9337) 30.000 30.000 - - - 3
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483) 10.000 10.000 - - - 3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.5 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 7161) 10.000 15.000 15.000 - - 3
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 Calamità naturali e danni bellici cap. 9190) 100.000 122.800 127.200 - 2003 3
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
- ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) 900.000 500.000 400.000 - - 3
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:
- ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8500) 300.000 350.000 350.000 520.000 2004 3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1, comma 4) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9336) - 5.000 5.000 - - 3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto- legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 Calamità naturali e danni bellici cap. 7484; 6.2.1.9 Calamità naturali e danni bellici cap. 8602) 7.000 19.990 - - - 3
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:
- ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 120.000 120.000 120.000 1.820.000 2019 3
- ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia- Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 35.000 35.000 35.000 490.000 2017 3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:
ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 11.2.1.2 Difesa del suolo cap. 9001) 200.000 500.000 500.000 - - 3
ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocaliz- zazione delle attività produttive (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio cap. 9332) 4.000 4.000 4.000 16.000 2007 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostru- zione zone terremotate Basilicata e Campania (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302) 15.000 15.000 15.000 - - 3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:
- ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332) 47.000 47.000 47.000 752.000 2019 3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici momumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio cap. 9332) 3.000 3.000 3.000 49.000 2019 3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9332) 33.000 33.000 33.000 528.000 2019 3 --------------------------------------------- 1.818.500 1.816.290 1.654.200 4.175.000 =============================================
4. Interventi nelle aree depresse.
Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:
- ART. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 2.2.1.6 - Ricerca applicata cap. 7365/p) 200.000 250.000 200.000 - - 3
Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto- legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 1.821.192 3.500.000 2.000.000 - - 3
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanzia- mento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'inter- vento straordinario nel Mezzogiorno:
- ART. 1, comma 3: Interventi di agevola- zione alle attività produttive (Industria: 6.2.1.16 - Fondo incentivi alle imprese cap. 7800/p) 1.509.600 1.100.000 1.000.000 - - 3
- ART. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 8.2.1.16. - Fondo per la montagna cap. 9260) 50.000 - - - -
Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse cap. 8590) 69.142 - - - -
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e siste- mazione del suolo cap. 7574; 5.2.1.1 Edilizia abitativa cap. 8011; 5.2.1.3 Ente nazionale per le strade - cap. 8065) 85.771 - - - -
(Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione cap. 7034; 2.2.1.4 Trasporto intermodale cap. 7046; 2.2.1.6 Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) 440.092 - - - -
(Politiche agricole 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331) 82.408 - - - -
(Ambiente: 9.2.1.2 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 205.310 - - - -
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115) 71.840 - - - -
Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione cap. 7380; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 8.1.2.2 Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13- Accordi di programma - cap. 9230, 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9278) 997.432 1.500.000 - - - 3
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistema- zione del suolo cap. 7574; 6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 7.2.1.5 Aree depresse cap. 9435) 135.645 - - - - 3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in conces- sione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.3 Edilizia di servizio cap. 7251; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263) 240.889 - - - -
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale cap. 7716; 4.2.1.3 Patrimonio culturale statale - cap. 7773) 70.713 - - - -
(Ambiente: 4.2.1.1 Piani disinquinamento cap. 7614/p; 9.2.1.2 Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 68.792 - - - -
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1): (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.24 - Metanizza- zione - cap. 7380; 8.2.1.13 - Accordi di programma cap. 9230) 1.169.735 - - - -
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520; 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520) 131.816 - - - -
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali cap. 7257; 4.2.1.5 Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574, 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate cap. 8287;6.2.1.10 Aree depresse cap. 8662; 6.2.1.17 Patrimonio culturale statale - cap. 8951) 204.267 - - - -
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa cap. 7071; 2.2.1.9 Ferrovie dello Stato cap. 7099; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.4 Opere marittime e portuali - cap. 7263) 336.621 - - - -
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse cap. 8331) 170.592 - - - -
(Ambiente: 9.2.1.2 Previenzione inquina- mento fluviale e marittimo cap. 8644/p) 381.022 - - - -
Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle areee depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprendito- riale nelle aree depresse:
- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466. 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8590; 7.2.1.10 Fondo di rotazione per le politiche comunitarie cap. 8620; 7.2.1.20 Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2. 1.11 - Aree depresse - cap. 9105; 8.2.1.13 - Aree di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276, 9277, 9278) 6.223.960 10.624.274 14.960.000 - - 3
(Finanze: 2.1.2.7 - Devoluzione di proventi - cap. 1642) 150.000 - - - -
(Pubblica istruzione: 1.1.2.4 - Aree depresse cap. 1390) 200.000 - - - -
(Lavori pubblici: 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7365; 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - capp. 7669, 7671; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013, 9018; 7.2.1.8 Intese istituzionali di progamma cap. 9447) 599.416 413.260 500.000 - - 3
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 Intese istituzionali di programma capp. 7125, 7126, 7127; 3.2.1.6 - Ente nazionale per l'aviazione civile cap. 7185; 4.2.1.11 Intese istituzionali di programma cap. 7355) 133.032 49.992 - - - 3
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599) 64.105 26.901 - - - 3
(Industria: 5.2.1.8 Centri di sviluppo dell'imprenditorialità cap. 7520; 6.2.1.16 Fondo incentivi alle imprese - cap. 7800) 792.000 1.707.000 - - - 3
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione cap. 7670) 100.000 - - - -
(Commercio estero: 5.2.1.4 - Aree depresse cap. 7460) 25.000 - - - -
(Beni culturali: 2.1.1.0 - Funzionamento cap. 1320; 3.2.1.9 Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 Intese istituzionali di programma capp. 7790, 7791; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) 62.740 17.540 - - - 3
(Ambiente: 3.2.1.1 Parchi nazionali e aree protette cap. 7448, 9.2.1.3 Intese istituzionali di programma capp. 8681, 8682) 88.813 34.484 - - - 3
Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma capp. 7337, 7338, 7339; 2.2.1.6 Ricerca applicata cap. 7365/p) 1.055.935 286.549 - - - 3
- ART. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica, 7.2.1.8 Aree depresse cap. 8591) 73.100 - - -------------------------------------------- 18.010.980 19.510.000 18.660.000 ============================================
6. Interventi a favore della regione Friuli- Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 139 del 1992; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - cap. 7156) 50.000 100.000 100.000 - - 3
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:
- ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Triese (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.2 Interventi nel territorio di Trieste - capp. 7121, 7122, 7123; 7.2.1.9 Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610; 7.2.1.23 - Fondo federalismo amministra- tivo - cap. 8755/p; 16.1.1.1 - Commissariati di Governo - cap. 5684) 38.550 39.000 26.000 - - 3
(Sanità: 2.1.2.6 Interventi diversi cap. 1625) 450 - - - - 3
- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse cap. 7350) 30.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera b): Rifinanzia- mento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586) 10.000 10.000 10.000 - - 3
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 Interventi per Venezia capp. 7152, 7154) 20.000 20.000 20.000 - - 3
Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:
- ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome cap. 8660) 4.000 4.000 4.000 - 2003 3 ------------------------------------------ 153.000 183.000 170.000 ==========================================
7. Provvidenze per l'editoria.
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizza- zione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551) 5.000 5.000 5.000 10.000 2005 3 ----------------------------------------- 5.000 5.000 5.000 10.000 =========================================
8. Edilizia residenziale e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251) 150.000 171.900 100.000 - - 3
Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:
- ART. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli uffici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) 90.000 100.000 - - - 3 ------------------------------------------- 240.000 271.900 100.000 - - ===========================================
9. Mediocredito centrale SIMEST Spa.
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:
- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7660) 150.000 150.000 - - - 3
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):
- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 40.000 133.400 150.000 - - 3
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):
- ART. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) 50.000 44.600 - - - 3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):
- ART, 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 50.000 34.600 - - - 3
Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:
- ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7658) 70.000 70.000 70.000 546.000 2004 3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) 75.000 75.000 75.000 300.000 2007 3
- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 Sostegno finanziario del sistema produttivo cap. 7657) 50.000 50.000 50.000 550.000 2006 3 ------------------------------------------- 485.000 557.600 345.000 1.396.000 ===========================================
10. Artigiancassa.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 Artigiancassa cap. 7401) 50.000 69.750 - - - 3
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401) 50.000 29.750 - - - 3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programma- zione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa cap. 7401) - - - 375.000 2007 3 ------------------------------------------ 100.000 99.500 - 375.000 ==========================================
11. Interventi nel settore dei trasporti. Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporto e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068) 37.000 77.000 77.000 - - 3
- ART. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7070) 9.000 19.000 19.000 - - 3
Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammorta- mento dei mutui contratti dalle feffovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7033) 35.500 81.000 81.000 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionaliz- zazione della finanza pubblica:
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.11.22 -Ferrovie dello Stato - cap. 7350) 7.200.000 7.200.000 11.200.000 10.273.000 2005 3
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) (articolo 7) (Trasporti e navigazione: 3.2.1.6. Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7185) 87.695 87.695 87.695 - - 3
Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:
- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completa- mento della linea ferroviaria Genova- Ventimiglia, e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporto e naviga- zione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098) 3.500 3.500 3.500 17.500 2008 3
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 195.000 195.000 195.000 1.560.000 2011 3
- ART. 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e naviga- zione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 67.000 129.000 129.000 - - 3
- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) 1.000 1.000 1.000 9.000 2012 3
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7069) 50.000 50.000 50.000 270.000 2009 3
- ART. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona- Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094) 5.000 5.000 - - - 3
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:
- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato -cap. 7095) 110.000 110.000 110.000 444.000 2007 3
- ART. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) 250.000 250.000 250.000 1.000.000 2007 1
Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111) 40.000 25.000 20.000 - - 3
Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:
- ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265) 45.000 86.000 86.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Limite di impegno) (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6-Trasporto rapido di massa - cap. 7068) 100.000 100.000 100.000 - - 3 ------------------------------------------------ 8.235.695 8.419.195 12.409.195 13.573.500 ================================================
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154) 10.000 - - - -
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157) 10.000 - - - -
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
- ART. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) 10.000 - - - - --------------------------------------------- 30.000 =============================================
13. Interventi nel settore della ricerca.
Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:
- ART. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111) 8.000 - - - -
- ART. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica - cap. - 7349/p) 50.000 25.000 - - - 3
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:
- ART. 5. comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca: 2.2.1.5 - Ricerca scientifica-cap. 7350) 90.000 55.000 55.000 - - 3
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica.
- ART. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672) 10.000 10.000 - - - 3 -------------------------------------------- 158.000 90.000 55.000 - ============================================
15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.54 - Aeroporti - cap. 7705) 30.000 30.000 30.000 - - 3 ------------------------------------------- 30.000 30.000 30.000 - ===========================================
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.
Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:
- ART. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblci: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade-cap. 8061) 2.747.000 1.286.000 2.880.000 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali-cap. 8031) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032) 20.000 20.000 20.000 260.000 2016 3
- ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle D'Agri (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8067) 15.000 30.000 30.000 - - 3
- ART. 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli- Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.17 - Opere stradali - cap. 7281) 30.000 30.000 30.000 - - 3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupa- zione (Lavori pubblici: 5.2.1.2-Opere stradali - cap. 8033) 75.000 75.000 75.000 1.175.000 2017 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) 20.000 20.000 20.000 - - 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa Catania (Limite di impegno) (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066) 10.000 10.000 10.000 - - 3
- Art. 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7125) 25.000 65.000 65.000 - - 3 --------------------------------------------- 2.962.000 1.556.000 3.150.000 1.695.000 =============================================
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia giudiziaria-cap.8481) 95.000 375.000 360.000 - - 3 ------------------------------------------ 95.000 375.000 360.000 - ==========================================
19. Difesa del suolo e tutela ambientale.
Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:
- ART. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) 10.000 10.000 10.000 - - 3
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:
- ART. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) 50.000 60.000 - - - 3
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561) 530.000 550.000 1.150.000 - - 3
Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) 110.000 95.000 190.100 - - 3
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:
- ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) - 250.000 250.000 - - 3
- ART. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1. - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - cap. 7802; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254; 12.2.1.3 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 9202, 9203, 9204) 55.000 55.000 - - - 3
- ART. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'rea portuale di Genova (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale-cap. 7081) - 4.000 4.000 - - 3
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) 130.000 200.000 250.000 - - 3 -------------------------------------------- 885.000 1.224.000 1.854.000 ============================================ 21. Interventi in agricoltura.
Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3. Cassa proprietà contadina - cap. 7171) 30.000 30.000 10.000 - - 3
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 200.000 200.000 - - - 3
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130) 280.000 280.000 - - - 3
Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:
- ART. 1, comma 1: Interventi strutturali per il settore agrumicolo (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) 10.000 10.000 - - - 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) 150.000 100.000 - - - 3
Legge n. 499 del 1999: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale:
- ART. 2: Interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) 101.100 101.100 - - - 3
- ART. 4: Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7185) 170.000 170.000 160.000 - - 3 ------------------------------------------- 941.100 891.100 170.000 - ===========================================
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104) 12.000 12.000 10.000 - - 3 ------------------------------------------ 12.000 12.000 10.000 - ==========================================
23. Università (compresa edilizia)
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109/p) 540.000 300.000 885.000 - - 3
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7114/p, 7119/p) 60.000 60.000 60.000 - - 3
Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:
- ART. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (limite di impegno) (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie-cap. 8551) 6.000 - - - - ------------------------------------------ 606.000 360.000 945.000 - ========================================== 24. Impiantistica sportiva.
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:
- ART. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261) 20.000 - - - - ---------------------------------------- 20.000 - - - ========================================
25. Sistemazione aree urbane.
Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878) 6.000 - - -
Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410) 170.000 170.000 190.000 - - 3 ------------------------------------------- 176.000 170.000 190.000 - ===========================================
27. Interventi diversi.
Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto -legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140) 50.000 40.000 - - - 3
Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:
- ART. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711) 26.000 26.000 - - - 3
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573) 8.800 8.800 - - - 3
(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461) 10.000 10.000 - - - 3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):
- ART. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) 150.000 150.000 425.000 - - 3
Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620) 5.700.000 7.000.000 7.000.000 - - 3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):
- ART. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibibili - cap. 9131) 25.000 25.000 - - - 3
Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e program- mazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340) 130.000 130.000 - - - 3
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
- ART. 1. comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7994, 7997, 7999, 8002) 61.132 38.089 30.000 - - 3
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazione dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia (Interno: 7.2.1.2. - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) 150.000 150.000 150.000 - - 3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680) 55.000 55.000 30.000 - - 3
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:
- ART. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) 150.000 100.000 - - - 3
Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
- ART. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) 380.000 220.000 205.000 - - 3
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:
- ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) 733.500 - - - -
- ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) 317.000 201.000 190.000 - - 3
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici-cap. 8600)
Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimeriti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) 225.000 225.000 - - - 3
Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:
- ART. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno cap. 7466) 10.000 10.000 - - - 3
Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 300.000 300.000 - - - 3
Legge n. 53 del 1997: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa (Lavon pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8872) 1.800 - - - -
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:
- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) 190.000 - - - -
Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione-cap. 8720) 100.000 150.000 - - - 3
Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246) 3.000 - - - -
Legge n. 9 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:
- ART. 53: comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331) 1.000.000 - - - -
Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:
- ART. 6: comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8101) 200.000 80.000 90.000 - - 3
- ART. 8: comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100) 100.000 100.000 - - -
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:
- ART. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647) 300.000 300.000 200.000 - - 3
Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica:
- ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.15 - Edilizia scolastica - cap. 7262) 40.000 40.000 40.000 - - 3
Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121) 30.000 30.000 30.000 450.000 2018 1
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:
- ART. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) 200.000 - - - -
- ART. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 1.585.000 3.112.000 4.057.000 1.000.000 - 3
- ART. 50: comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Limite di impegno) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti- cap. 7177/p) 26.000 26.000 26.000 - - 3
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) 700.000 600.000 - - - 3
Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:
- ART. 1, comma 1: Interventi in materia di edilizia sanitaria (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) 30.000 30.000 - - - 3
- ART. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) 200.000 - - - -
Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245) 23.000 23.000 23.000 19.500 2004 3
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupa- zione e della norma- tiva che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:
- ART. 4, comma 5 - Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271) 40.000 - - - -
- ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688) 80.000 80.000 80.000 1.280.000 2019 3
- ART, 28: Metanizzazione comuni montani centro nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381) 10.000 10.000 10.000 60.000 2009 3
- ART. 34, comma 2: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.56 - Fondo per la montagna - cap. 7713) 10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 444 del 1998: Disposizioni per la riapertura di immobili adibiti a teatri: ART. 1, comma 1: Fondo per i teatri (Beni culturali: 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212) 3.000 - - - -
Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000):
- ART. 27. comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno-cap. 7466) 80.000 360.000 360.000 - - 3
Legge n. 513 del 1999: Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali:
- ART. 1, comma 1, lettera b): Restauro beni statali (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7779) 5.000 - - - -
- ART. 2, comma 1: Potenziamento attrezzature biblioteche (Beni culturali: 3.2.1.2 - Patrimonio librario statale - cap. 7405) 15.000 - - - -
Legge n. 149 del 2000: Disposizioni per l'organizzazione del vertice G8 a Genova (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 7026) 6.000 6.000 6.000 - - 3
Decreto-legge n. 238 del 2000, convertito, con modificazioni, alla legge n. 304 del 2000: Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine trasnazionale (Limite di impegno) (Interno: 2.2.1.4 - Contributi ad enti ed altri organismi-cap. 7027) 5.000 5.000 5.000 - - 3 ------------------------------------------------- 13.464.232 13.650.889 12.967.000 2.809.500 ================================================= TOTALE ... 49.506.007 50.315.474 54.153.395 24.034.000
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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