Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 389 |
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003", corredato dalle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2000). |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 2000, n. 389, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui descritto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative) 1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
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| Art. 2. (Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere dal 1ยบ gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via transitoria, rimane ferma l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il 30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello stato per il predetto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" nonche' Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ferrovie dello Stato" (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 32.750 miliardi.
5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi ciascuno.
6. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.
9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
10. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.
15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" (Rimborso del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
25. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
26. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
27. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
28. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
29. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
30. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
31. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 (Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. L'ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza, a decorrere dal 1o gennaio 2000, sostituisce l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Presidenza stessa, e svolge anche le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile espletate dallo stesso Ufficio centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286". - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei principi generali della contabilita' pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalita' della Presidenza". - Il testo dell'art. 31 della legge 183/1989, (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e' il seguente: "Art. 31 (Schemi previsionali e programmatici). - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorita' dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento. 2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare: a) gli adempimenti e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino; b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1; c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorita' in base ai criteri integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del danno incombente nonche' dell'organica sistemazione; d) le modalita' di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi; c) i fabbisogni finanziari. 3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini. 4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno. 6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi". - I testi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), sono, rispettivamente, i seguenti: "Art. 3 (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede: a) alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi metereologici aeroportuali, e i relativi servizi amministrativi, tecnici e di supporto, nonche' dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra; b) al potenziamento, all'ammodernamento ed alla costruzione di impianti ed apparati di assistenza radio o visuale, alla loro installazione ivi comprese le acquisizioni di terreno e le opere demaniali e alla manutenzione anche in relazione: allo sviluppo del traffico aereo; al progresso tecnologico; alle modificazioni delle norme internazionali in materia di assistenza al volo; c) alla ricerca ed alla promozione di studi ed esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo; d) al collegamento con altre amministrazioni pubbliche al fine di realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di comune interesse; e) ai rapporti con enti e organizzazioni internazionali del settore; f) ai rapporti con enti e societa' nazionali che operano nel settore; g) alla predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonche' all'accertamento, alla registrazione, alla contabilizzazione, all'imputazione ed alla riscossione del provento di cui all'art. 1, legge 11 luglio 1977, n. 411; h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale; i) all'amministrazione in generale ed alle procedure amministrative inerenti l'attivita' contrattuale; l) ai controlli, a terra e in volo, sulla rispondenza agli standards delle radio assistenze e degli aiuti luminosi per l'atterraggio; m) alla pianificazione ed alla programmazione dell'assistenza al volo, determinando inoltre, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti, i requisiti tecnico-operativi relativi all'assistenza al volo; n) agli accertamenti delle infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo; o) alla imposizione delle servitu' necessarie per il funzionamento degli impianti; p) al rilievo, alla compilazione ed alla pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali nei limiti degli aeroporti di propria competenza; q) alla diretta gestione, fatto salvo il disposto di cui alla lettera n) dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242, di tutti gli affari che comunque la riguardano, nonche' di quelli relativi ad altri servizi eventualmente trasferiti all'Azienda; r) all'emanazione della normativa tecnico-operativa dei servizi di competenza. L'Azienda ha inoltre facolta' di partecipare a societa' ed enti, operanti anche all'estero, aventi per fini l'esercizio di attivita' complementari; accessorie o comunque connesse con quelle dell'assistenza al volo, e di partecipare a societa' ed enti operanti anche all'estero aventi per fini la fornitura a terzi di consulenza ed assistenza tecnica, di studio, di progettazione, di costruzione o di gestione temporanea nelle fasi di avviamento di enti del servizio di controllo del traffico aereo, di sistemi ed impianti, di telecomunicazioni e di elaborazione automatica dei dati, di enti del servizio meteorologico, climatologico e fisico dell'atmosfera. La partecipazione alle societa' o enti di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministro dei trasporti e, qualora si tratti di societa' o enti operanti all'estero, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Le norme con le quali si attribuiscono alla Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, competenze in materia di assistenza al volo e' traffico aereo civile stabilite con decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, nn. 1477 e 1478, sono abrogate in quanto incompatibili con il presente decreto. E' altresi' abrogato l'art. 3, della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonche' ogni altra norma che attribuisce ad altri organismi militari e civili competenze devolute dal presente decreto all'Azienda" "Art. 4 (Servizi gestiti dall'Azienda). - Con riferimento al precedente art. 3, punto a), l'Azienda gestisce in particolare: i servizi del traffico aereo, consistenti nei servizi di controllo del traffico aereo, nel servizio informazioni di volo, nel servizio consultivo e di allarme, negli spazi aerei di cui al precedente art. 2 e sugli aeroporti civili. I predetti servizi potranno riguardare, ove cio' sia richiesto dall'Aeronautica militare, anche spazi aerei di competenza della citata forza armata e aeroporti militari; il servizio meteorologico aeroportuale; il servizio informazioni aeronautiche; i servizi fisso e mobile delle telecomunicazioni aeronautiche, il servizio di radionavigazione e di quello di radiodiffusione". - Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano previsionale degli impegni assicurativi tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosita' dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato. La legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia.ai sensi dell'art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi". - Il testo dell'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 143/1998, e' il seguente: "2. Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati all'art. 8, comma 1". - I testi degli artt. 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), sono i seguenti: "Art.7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". "Art. 8 (Fondo speciale per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa . Qualora si tratti di residui gia' perenti relativi ad importi che lo Stato ha assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, a richiesta delle amministrazioni competenti, con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo - per le finalita' per le quali furono autorizzate - le somme di volta in volta occorrenti da iscrivere ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni sia di competenza che di cassa, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quello di provenienza fosse stato nel frattempo soppresso". "Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese impreviste", per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'. Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo". "Art. 9-bis (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). 1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e' istituito un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento e' annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreto del Ministero del tesoro, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i decreti sono trasmessi alla Corte dei conti al solo fine della parificazione del rendiconto generale dello Stato. I medesimi decreti di variazione sono trasmessi al Parlamento". - Il testo dell'art. 12, commi primo e secondo della gia' citata legge 468/1978, e' il seguente: "Art. 12 (Assegnazioni di bilancio). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di - tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/1977 del Consiglio in data 19 dicembre 1957 e successive modificazioni. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi". - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 reca: "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". - Il titolo della legge 157/1992, e' il seguente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoria". - Il testo dell'art. 48, della legge 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente: "Art. 48. Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo". - Il testo dell'art. 24, della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e' il seguente: "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e istituito un fondo la cui dotazione e alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. 3. L'addizionale di cui al presente articolo non e computata ai fini di quanto previsto all'art. 23, comma 2. 4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259". - Il testo dell'art. 18, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e il seguente: "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti: a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12, decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera; e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000; f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico lire 20.467. E' abrogato l'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni; g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000. 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale. 3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici. 4. A far data dal 1o gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. I proventi derivanti dall'addizionale ditali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attivita' di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge. 6. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. 7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze disperse" "sono soppresse". - Il testo dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) (Omissis); b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) (Omissis)". - Il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), e' il seguente: "Art. 21 - In apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire 1.300 miliardi per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, determina, con delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i parametri di valutazione dei progetti. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine. Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento delle opere di competenza regionale. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo. Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui stessi. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se esistenti, e contenere indicatori quantitativi di convenienza economica del progetto quali il saggio di rendimento interno e il valore attuale netto stimato per progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La riserva del 40 per cento di cui all'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene determinata sulle disponibilita' nette complessive". - Il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982. [Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite]. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa". - Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), e' il seguente: "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati: a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 quelli aventi carattere di assoluta urgenza; b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3; c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione". - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente: "Art. 33 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'art. 29 ed ammessi ai benefici di cui allo stesso articolo. A tal fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. La garanzia sul fondo e' di natura sussidiaria e puo' essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalita' previste dal primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni. La dotazione finanziaria del fondo e' costituita: 1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50 per cento; 2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'art. 12-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91; 3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge; 4) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" - Il titolo della legge 15 dicembre 1990, n. 396 e' il seguente: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica". - Il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare. 2. Le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonche' quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente. 4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della protezione civile confluiscono all'unita' previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 6.2,1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica. 5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1". - Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 reca: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" - Il testo dell'art. 9, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e' il seguente: "Art. 9. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, nei comuni di cui all'art. 3 e' consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato. 2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facolta' di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate. 3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 109 del codice di procedura penale".
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| Art. 3. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2001, e' stabilito in 420.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1ยบ dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
4. Per l'anno 2001 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle Agenzie fiscali.
6. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalle unita' previsionali di base relative alle Agenzie fiscali medesime alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' "Dipartimento politiche fiscali" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 11, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza), e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio". - Il titolo del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 3474/28, e' il seguente: "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". - Il testo del capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie - Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale Sezione I - Ministero delle finanze - 56. Attribuzioni del Ministero delle finanze. - 1. Il Ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali: a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale; b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati; c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalita' di competenza dello Stato; d) coordinamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto e salva la possibilita' di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attivita' e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c); e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore; f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria; g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie. 2. Fermi restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della Guardia di finanza, il coordinamento fra la Guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attivita' operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse e' curato sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale. 3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attivita'".
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| Art. 4. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "Fondi di riserva" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2001. |
| Art. 5. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Note all'art. 5: - La direttiva 77/486/CEE del Consiglio del 25 luglio 1977, e' pubblicata in G.U.C.E. n. L199 del 6 agosto 1977. - Il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri), e' il seguente: "Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro. A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero. Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia. Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'. I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale. La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato". - L'oggetto della tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge finanziaria 2001, e': "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria".
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| Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle istituzioni scolastiche.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e' il seguente: "Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province. 2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilita' del posto. 3. Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici. 4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3, avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunita' ed enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilita' di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonche' della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti, ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito. 5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI". - Il testo dell'art. 1, comma 14, della legge 62/2000 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e' il seguente: "14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap".
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| Art. 7. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2001, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 1, della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Per l'anno finanziario 1969, la dotazione del fondo e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso: Capitolo 1446.... L. 400.000.000; " 1452.... " 300.000.000; " 1459.... " 500.000.000; " 1469.... " 300.000.000. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella". - Il testo dell'art. 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' riportato nelle note all'art. 2. - I testi degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), sono, rispettivamente, i seguenti: "Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1 gennaio 1987, in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti". "Art. 69. - I patrimoni della basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto".
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| Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). |
| Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 4.035 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, in 32 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, e' fissato in 65 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno finanziario 2001, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Note all'art. 9: - La legge 298/1974, reca "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada". - Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' il seguente: "Art. 10. - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati: a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348; b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone e' dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione e' computato nei dodicesimi; c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione. 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati: a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione; b) quanto al canone annuo di abbonamento: b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3; b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3; c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sara' valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C. 3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo. 4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), e' corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato: a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento; b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b). 6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2, deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti e' considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente. 7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento e' riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3". - La legge 255/1991, reca "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto". - Il testo dell'art. 15 della legge 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574; nonche' quelle di cui all'art. 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo art. 33. 3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.". - Il testo dell'art. 5 della legge 7 giugno 1999, n. 144 (Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare), e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le unita' di ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento stabilito con l'ultima legge di bilancio". - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il seguente: "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami e superamento del corso applicativo, anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui al comma 4 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui al comma 4 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli istituti di formazione di ciascuna forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie Militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva". - I testi degli articoli 7, 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) sono i seguenti: "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". "Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato. 2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore ad anni 2 e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento". - Il testo dell'art. 11, del sopracitato decreto legislativo 196/1995 e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio; 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 6) compiano il 17 anno di eta' e non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) non abbiano superato il 40 anno di eta'; 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto 7 anni di servizio effettivo; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5. Al personale proveniente dal ruolo dei sergenti e dal ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che frequenta il corso previsto nel comma 4, si applica il titolo VII della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni. 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste per i volontari in ferma breve nonche', in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni". - I testi degli articoli 20 e 44 del T.U., approvato con regio decreto del 2 febbraio 1928 n. 263 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari) sono i seguenti: "Art. 20 (art. 15, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione. La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra. Ora, di competenza del Ministero del tesoro". "Art. 44 (art. 50, legge 17 luglio 1910, n. 511). - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare". - Il testo dell'art. 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto), e' il seguente: "Art. 2. - E' abrogato il regio decreto 22 gennaio 1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1o luglio 1933". - I testi degli articoli 36, secondo comma, e 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e successive modificazioni, sono i seguenti: "Art. 36. (Omissis). Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.". "Art. 61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per. la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato. La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio". - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 reca "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".
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| Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). |
| Art. 11. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue: a) Esercito n. 27.000; b) Marina n. 11.570; .br: c) Aeronautica n. 13.900.
3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue: a) Esercito n. 25; b) Marina n. 160; c) Aeronautica n. 200.
4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue: a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440; b) Marina n. 130; c) Aeronautica n. 140.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.407 unita'.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.160 unita'.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in 12.000 unita'.
9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue: a) Esercito n. 24.742; b) Marina n. 5.509; c) Aeronautica n. 2.250.
10. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali" (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n. 224/1986, si veda in nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 37, comma 1, della legge 20 settembre 1980, n. 574 (Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), e' il seguente: "Art. 37. - Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina". - L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), e' il seguente: "La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio". - L'art. 18 della gia' citata legge n. 447/1964, che modifica l'art. 2 del regio decreto-legge 1o luglio 1938, n. 1368 (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina), e' il seguente: "Art. 2. - Il Ministero della marina stabilisce ogni anno la forza media del C.R.E.M. in relazione allo stanziamento del bilancio. Per mantenere nei giusti limiti la forza stessa puo' anticipare il congedamento parziale o totale della classe anziana e ritardare la chiamata della nuova leva od anche ricorrere all'uno ed all'altro provvedimento contemporaneamente, in conformita' della legge sulla leva di mare. Per i capi di 1a, 2a e 3a classe di carriera e per quelli "riassunti" il Ministero della marina determina annualmente per ciascun grado, di concerto con quello delle finanze, gli organici, distintamente per categorie e specialita'. Il numero dei secondi capi di carriera e' determinato, anno per anno, dalle promozioni da farsi per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali di carriera delle singole categorie e specialita'. Il numero globale dei capi di 1a, 2a e 3a classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con la stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata. L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio. I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo art. 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma". - Il testo dell'art. 27, ultimo comma, della piu' volte citata legge n. 447/1964, e' il seguente: "La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio". - Il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' il seguente: "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle forze armate fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva. 2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di qualificazione e di sperimentazione effettuati dall'Amministrazione della difesa. 3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni possedute, nonche' i risultati degli esami fisio-psicoattitudinali effettuati in sede di visita di leva. 4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del corso". "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di indire bandi per la commutazione, a domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di eta'. 2. Il Ministro della difesa, ha inoltre, facolta', qualora il numero dei richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo. 3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata. 4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modifiche, nonche' quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali. 6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva". - Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, si veda in nota all'art. 9. - Il testo dell'art. 36, secondo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e successive modificazioni, e' riportato nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' riportato nelle note all'art. 9. - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496 (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il seguente: "Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). - 1. E' istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa. 2. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale. 3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti. 4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa. 5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici. 6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici. 7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale". - Per il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, si veda nelle note all'art. 9.
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| Art. 12. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2001 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi", capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi generali e personale" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
Note all'art. 12: Il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e' il seguente: "Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco. 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349". - Il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente: "Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata. - Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". - La legge 10 febbraio 1992, n. 165, reca "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - Il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", e' il seguente: "Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. (Omissis). 2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa". - La legge 23 dicembre 1999, n. 499, reca "Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".
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| Art. 13. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante: "Norme per la sicurezza degli impianti", e' il seguente: "Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 303, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti". - La legge 17 febbraio 1992, n. 166, reca "Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi". - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, recante: "Rifinanziamento di interventi in campo economico", e' il seguente: "Art. 2 (Rifinanziamento del comma 16 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41). - 1.-2. (Omissis). 3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il testo dell'art. 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", e' il seguente: "Art. 9 (Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1.-4. (Omissis). 5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4".
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| Art. 14. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 14: - Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, reca "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
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| Art. 15. (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). |
| Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto disposto dalla legge 1ยบ aprile 1999, n. 91.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, si veda in note all'art. 2. - Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie; c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri". - Il testo dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993" e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti". - La legge 1o aprile 1999, n. 91, reca "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti".
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| Art. 17. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). |
| Art. 18. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18). |
| Art. 19. (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
4. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita' previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attivita' produttive), con modificazioni, della legge 8 agosto 1996, n. 421, e' il seguente: "Art. 9 (Cooperazione aerospaziale). - 1. (comma soppresso dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421). 2. Allo scopo di integrare le finalita' e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumera' provvedimenti idonei a realizzare una migliore e piu' efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, e' prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996. 3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed e' corrisposta con i criteri e le modalita' di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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| Art. 20. (Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in lire 1.179.604.693.402.000 in termini di competenza ed in lire 1.198.094.007.191.000 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2001. |
| Art. 21. (Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate. |
| Art. 22. (Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2001, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2001, le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformita' alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita' amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali "Funzionamento", per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l'anno finanziario 2001, le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 20, quinto e settimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno puo' anche estendersi a piu' esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessita' o la convenienza". "Non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro del tesoro, impegni per spese correnti a carico degli esercizi successivi a quello in corso finche' il bilancio di previsione dell'esercizio in corso non sia stato approvato, fatta eccezione per gli affitti e le altre spese continuative di carattere analogo. L'assenso del Ministro del tesoro puo' anche essere dato preventivamente per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti". - Il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), e' il seguente: "4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente. Con lo stesso decreto sono altresi' determinate le quote di miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di impiego". - Il testo dell'art. 126, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalita' previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale". - Il testo dell'art. 13, della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), e' il seguente: "Art. 13 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). - Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio. Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica. La Presidenza del Consiglio dei Ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'. La Presidenza del Consiglio dei Ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti. Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo". - Il titolo della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e' il seguente: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale". - Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il seguente: "Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario. 2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge". - Il testo dell'art. 45, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. (Comma abrogato dall'art. 43, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80). 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svol-gono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti". - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e' il seguente: "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2 concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentativita' sindacale; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER -Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica). 3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate". - Il testo dell'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". - Il testo dell'art. 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 5, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il testo del Capo I della sopracitata legge n. 59/1997, e' il seguente: Capo I - 1.1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali. 2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici. 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2: a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. 6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente". - Il testo dell'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). (Legge finanziaria 2000), e' il seguente: "Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). - 1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche' le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni". - Il titolo del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' il seguente: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133". - Il testo dell'art. 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il finanziamento delle regioni a statuto ordinario e l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente; quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali e di quelle destinate al finanziamento delle attivita' degli istituti di ricovero e cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita' assistenziali; b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, con riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e), avvengono con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali; c) determinazione delle esatte misure delle aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare, tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura complessiva dei trasferimenti aboliti; d) previsione di meccanismi perequativi in funzione della capacita' fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche' della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali insufficienti a far conseguire tali condizioni e della esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali; e) previsione di istituire un fondo perequativo nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui alla medesima lettera b); f) revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e sociali e puo' essere effettuata, per un periodo transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici; g) previsione di un periodo transitorio non superiore al triennio nel quale ciascuna regione e' vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in funzione della quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione che li ha ottenuti; h) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esito del procedimento di identificazione delle risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59 del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto applicabile; i) previsione di procedure di monitoraggio e di verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche' di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per ciascun livello di governo; l) previsione di una revisione organica del trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, al fine di: 1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419; 2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1); 3) garantire l'invarianza complessiva del gettito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; m) coordinamento della disciplina da emanare con quella attualmente vigente in materia per le regioni a statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti previste dagli statuti di autonomia; n) estensione anche alle regioni della possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; o) abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria per i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno 1998; p) previa verifica della compatibilita' con la normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione di misure di compartecipazione regionale all'eventuale aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista riduzione della quota regionale; q) definizione delle modalita' attraverso le quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma; r) previsione, anche in attuazione delle norme vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti principi e obiettivi: 1) le misure organiche e strutturali corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 2) le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della relativa disciplina. 2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge 30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative. 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dai presente articolo e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive. 4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono soppresse. 5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) (Omissis); b) il comma 2 e' abrogato. 6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali dl cui al comma 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica. L'autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente dell'impianto. 8. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma 5, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica" sono soppresse. 9. (Sostituisce il comma 2, dell'art. 6, del decreto legge 28/11/1988, n. 511). 10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario" sono sostituite dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni". 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni. 12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli enti locali interessati il diritto di verificare, mediante l'accesso alle relative informazioni, la procedura di accertamento e liquidazione delle addizionali di loro competenza sui consumi di energia elettrica. 13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di rami d'azienda poste in essere in esecuzione della normativa nazionale di recepimento della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione della medesima natura concernente il riassetto del settore elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e' abrogato. 15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11 si applicano a partire dal 1o gennaio 2000. 16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali erariali: a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire; b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino a 3000 kW: 10,5 lire; c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4 lire. 17. L'articolo 60 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico, previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica, resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali all'imposta di consumo sull'energia elettrica. 18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno ; b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse le parole da: "nel limite della variazione percentuale fino alla fine del comma".
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| Art. 23. (Bilancio pluriennale)
1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente: "Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente); b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico). 2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente. 3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici. 4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente gia' approvati". LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 7329): Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Visco) il 30 settembre 2000. Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 5 ottobre 2000 con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione il 16-17-18-19-23-24-25-26 e 27 ottobre 2000. Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 2000 (atto n. 7329/A, relatore on. Niedda). Esaminato in aula il 2-3-6 e 7 novembre 2000 e approvato il 17 novembre 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4886): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a della Giunta per gli affari delle comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione, in sede referente, il 23-28-29 e 30 novembre 2000; il 4-5-6 e 7 dicembre 2000. Relazione scritta annunciata l'11 dicembre 2000 (atto n. 4886/A, relatore sen. Ferrante). Esaminato in aula l'11-12-13 dicembre 2000 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 2000. Camera dei deputati (atto n. 7329-B): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 21 dicembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione il 21 dicembre 2000. Esaminato in aula il 21 dicembre 2000 e approvato il 22 dicembre 2000.
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| Tabella A
Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative. Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.1.5.2 "Aree depresse" (cap. 2913); 3.1.5.3 "Interessi sui titoli del debito pubblico" (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 "Interessi sui mutui Crediop e BEI" (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 "Oneri accessori" (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 "Altri interessi" (cap. 3017, 3026 e 3027).
- Ragioneria Generale dello Stato: 7.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 3700); 7.1.2.10 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 3813); 7.1.2.12 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 4560). Stato di previsione del Ministero delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1620 e 1624); 2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1696).
- Dipartimento politiche fiscali: 2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1619, 1621 e 1625); 2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1697). Stato di previsione del Ministero della giustizia:
- Affari civili e libere professioni: 4.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7091 e 7092); 4.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7105 e 7106).
- Amministrazione penitenziaria: 5.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7136 e 7137).
- Giustizia minorile: 7.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7200 e 7201). Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
- Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503). - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503). |
| Tabella B
Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.2.2.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 8140).
Stato di previsione del Ministero delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali: 2.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7021). Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:
- Opere marittime: 3.2.1.1 "Opere marittime e portuali" (cap. 7257);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8152);
- Difesa del suolo: 4.2.1.3 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7482);
- Edilizia statale e servizi speciali: 6.2.1.9 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8601).
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:
- Trasporti terrestri: 2.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 "Trasporti in gestione diretta ed in concessione" (cap. 7028). Stato di previsione del Ministero della difesa:
- Armamenti navali: 10.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200);
- Sanita' militare: 16.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7500);
- Commissariato e servizi generali: 27.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7600).
---* PER IL RESTANTE TESTO FARE RIFERIMENTO AL SUPPORTO CARTACEO *--- ---* da Pag. 25 a Pag. 448 del Supplemento *--- |
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