Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 15 gennaio 2001, n. 19
Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengano emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;
Visto il decreto 23 febbraio 1999, n. 88, "Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta l'opportunita' di attuare parziali modifiche al Regolamento adottato con decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto del 1988, n. 400 (nota n. 1655 del 23 ottobre 2000);

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Il comma 5 dell'articolo 6 dell'allegato A parte I, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 e' sostituito dal seguente:
"5. L'interessato puo' richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui e' delegata la sede centrale della direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione. L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto" e' il seguente:
"Per il personale delle ferrovie in concessione e degli
altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli
organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il
conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite
norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di
competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed
il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da
apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se
addetto a mansioni interessanti la sicurezza
dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se
addetto ad altre mansioni".
Note alle premesse:
- Per il testo del terzo e quarto comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, vedasi
nelle note al titolo.
- Il testo del decreto ministeriale 23 febbraio 1999,
n. 88, "Regolamento recante norme concernenti
l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e
psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici
servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile
1999, n. 84".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) e' il
seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 dell'allegato A, parte I, del
decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, come
modificato dal presente regolamento e' il seguente:
"Art. 6 (Competenza ad effettuare le visite e ad
adottare i provvedimenti di inidoneita'). - 1. Le visite di
cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite
prioritariamente a cura della direzione sanita' delle
Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.
2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le
visite medesime possono essere effettuate a cura degli
organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando
tutte le modalita' e prescrizioni di cui al presente
regolamento.
3. Le visite finalizzate all'accertamento della
inidoneita' completa alle mansioni proprie della qualifica
rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai
precedenti commi 1 e 2. A seguito di tale giudizio
l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.
4. Le visite finalizzate all'accertamento della
inidoneita' completa a qualsiasi mansione sono effettuate
dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre
sanitari.
5. L'interessato puo' richiedere, tramite l'azienda,
entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita
medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui e'
delegata la sede centrale della direzione sanita' delle
Ferrovie dello Stato: se l'appello si riferisce alla visita
di cui al comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio
costituito da tre medici della predetta direzione.
L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico
di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".



 
Art. 2.
La tabella relativa alle visite di revisione di cui all'allegato A, parte II, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 e' sostituita, limitatamente al gruppo 3 ed al gruppo 4, dall'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 2001
p. Il Ministro: Angelini Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Ufficio controllo infrastrutture e territorio, registro n. 1, foglio n. 74



Nota all'art. 2:
- La tabella relativa alle visite di revisione di cui
all'allegato A, parte II e' allegata al decreto
ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1999, n. 84.



 
Allegato 1
----> vedere allegato alle pagg. 16-17 della G.U. <----
 
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