| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000 |  
| Trasferimento   dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane, strumentali  e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Umbria ed agli enti locali della regione |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
     VISTA  la  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche, recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";   VISTO  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";   VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma  2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle  risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  per  l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese  di  cui  agli  articoli  19,  30,  34,  41  e 48 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112", limitatamente all'articolo 4 (personale);   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  amministrativi  in  materia  di  energia,  miniere e risorse geotermiche,   di   competenza   del  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,   da  trasferire  alle  regioni  per  l'esercizio  delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni per  l'esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  amministrativi in materia di opere pubbliche";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e del compiti  amministrativi  di  cui  agli  articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  e  agli  enti  locali  per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti   amministrativi   di   cui   all'articolo  105  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre  2000,  recante  "individuazione  dei  beni e delle risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni  ed  agli  enti  locali  per l'esercizio delle funzioni e dei compiti   amministrativi   di   cui   all'articolo  108  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio  2000,  recante  "individuazione  dei  beni  e  delle  risorse finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio  2000,  recante  "individuazione  delle  risorse  finanziarie, umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli  invalidi  civili,  ai  sensi  dell'articolo  130  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre  2000,  recante  "individuazione delle risorse finanziarie, umane,  strumentali  e  organizzative  da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di istruzione  scolastica,  di  cui  agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre  2000,  recante  "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti   locali   per   l'esercizio   delle   funzioni  e  dei  compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni   delle  risorse  umane  individuate  per  l'esercizio  delle funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni   per   l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni   per   l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  in materia di salute umana e sanita' veterinaria";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tea le regioni   per   l'esercizio  delle  funzioni  conferite  dal  decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invaliti civili";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite dal decreto legislativo   31   marzo   1998,   n.  112,  in  materia  di  polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile";   VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio  2000  recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;   VISTA  la  legge  regionale  2  marzo  1999,  n.  3  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria  in  attuazione  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";   VISTA  la  proposta  della  regione  dell'Umbria di riparto tra la regione  e  gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di  incentivi  alle  imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, viabilita',  demanio  idrico,  opere  pubbliche, ambiente, protezione civile,  trattamenti economici a favore degli invalidi civili, salute umana   e   sanita'  veterinaria,  istruzione  scolastica  e  polizia amministrativa;   VISTO   l'accordo,  sancito  dalla  Conferenza  Unificata  del  13 novembre  2000  in  ordine  all'attribuzione alle regioni e agli enti locali  dei  beni  e  delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal d.lgs. n. 112 del 1998;   ACQUISITO,  in  data  13 novembre 2000, il parere della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;   SENTITA  l'Unione  Italiana  delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;   SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;   ACQUISITO,  in  data 21 dicembre 2000, il parere della Commissione parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;   SENTITI    il    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato,  il  Ministro dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici,  il  Ministro  dell'ambiente,  il Ministro dell'interno, il Ministro  della  sanita',  il  Ministro della pubblica istruzione, il Ministro   della  funzione  pubblica,  il  Ministro  per  gli  affari regionali,  il  Ministro  delle  finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                                DECRETA:
                                 Art. 1.                      Conferimenti alla regione
     1.  Alla  regione  dell'Umbria,  per  le  funzioni  ed  i  compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono trasferiti,  dalla  data di pubblicazione del presente decreto, sulla base  dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione da beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei  beni  e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali, come quantificate e specificate  nelle  allegate  tabelle,  nonche'  le  connesse risorse organizzative.  |  
|   |                                 Art. 2.                     Conferimenti alle province
     1.  Alle province dell'Umbria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti  conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  sono  trasferiti,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto,  sulla  base  dei  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri  citati  in premessa, di individuazione e di ripartizione da beni  e  delle  risorse  tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto  della  ripartizione  dei beni e delle risorse tra la regione e gli   enti   locali,  i  beni  e  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali,  come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonche' le connesse risorse organizzative.  |  
|   |                                 Art. 3.                       Conferimenti ai comuni
     1.  Ai  comuni  dell'Umbria  per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti  conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  sono  trasferiti,  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto,  sulla  base  da  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri  citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni  e  delle  risorse  tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto  della  ripartizione  dei beni e delle risorse tra la regione e gli   enti   locali,  i  beni  e  le  risorse  finanziarie,  umane  e strumentali,  come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonche' le connesse risorse organizzative.  |  
|   |                                 Art. 4.                       Oneri per il personale
     1.  Le  risorse  finanziarie relative al personale trasferito alla regione  dell'Umbria,  ai  sensi dell'articolo 1, sono stimante in £. 59.600.000   annue   per  ogni  unita'  di  personale  non  dirigente trasferito  e  in  £.  154.200.000 annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.   2.  Le  risorse  finanziarie relative al personale trasferito alle province,  ai  sensi  dell'articolo 2, sono stimante in £. 59.600.000 annue  per  ogni unita' di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000  annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.   3.  Le  risorse  finanziarie  relative  al personale trasferito ai comuni ai sensi dell'articolo 3, sono stimante in £. 59.600.000 annue per  ogni  unita'  di  personale  non  dirigente  trasferito  e in £. 154.200.000  annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.   4.  Con  decreti  dei  Ministri competenti per materia si provvede alle  variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli  importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento  del  personale,  alla  conclusione  delle procedure di mobilita',  secondo  quanto  stabilito  dall'art.  4  del decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri recante "individuazione delle modalita'  e  procedure  di  trasferimento  del  personale  ai  sensi dell'art.  7  del  d.lgs.  n.  112/98".  Il  Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base dei predetti decreti.  |  
|   |                                 Art. 5.                             Viabilita'
     1.  Fermi  restando gli importi complessivi stabiliti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre  2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni  e  tra  gli  enti  locali  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di   viabilita'",   le  risorse  finanziarie  sia  per  il  personale effettivamente trasferito, sia quelle corrispondenti al personale non dirigenziale  non  trasferito,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del citato decreto, sono attribuite alle regioni e agli enti locali nella misura di £. 87.755.102 per unita' di personale.   2.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'esercizio delle funzioni le regioni e gli enti locali hanno la facolta' di promuovere specifici  accordi  con l'ente ANAS, anche prima della sottoscrizione dei  verbali di consegna di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del 21 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 13 giugno 2000, n. 136.  |  
|   |                                 Art. 6.                            Beni immobili
     1.  I  beni  immobili  previsti  dal  decreto  del  Presidente del Consiglio  dei  ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei   beni   e   delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative  da  trasferire  alle  regioni  per  l'esercizio  delle funzioni  e dei compiti amministrativi in materia di Opere pubbliche" da  trasferire  alle  regioni  e/o  agli enti locali alla data del 1o gennaio  2001  per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di opere  pubbliche,  sono individuati, entro il 31 dicembre 2000, sulla base di un contraddittorio fra la singola regione e l'amministrazione competente,  anche sulla base dei dati di cui alla tabella E allegata al citato decreto.  |  
|   |                                 Art. 7.                               Residui
     1.  La  quota  da  attribuire  a ciascun ente interessato a valere sulle  risorse  finanziarie in conto residui previste dai decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  richiamati  in premessa e' determinata  sulla  base  della  rilevazione  degli stessi residui al momento  dell'effettivo  esercizio  delle  funzioni  da  parte  della regione e degli enti locali.  |  
|   |                                 Art. 8.                      Disposizione transitoria
     1.  Entro  il  31  dicembre  2001,  alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1o  gennaio  2001,  per  le  funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza  unificata,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del bilancio  e  della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno.   2.  Entro  il  31  dicembre  2001,  alle eventuali modifiche nella attribuzione  delle  risorse  umane  tra la regione, le province ed i comuni,  conseguenti  all'emanazione di leggi regionali successive al 1o  gennaio  2001,  per  le  funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza  unificata,  con  decreti del Ministro competente d'intesa con il Ministro della funzione pubblica.   3.  Dopo  la  data  del 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella  attribuzione  delle  risorse  finanziarie  ed  umane  provvede direttamente la regione.
     Roma, 22 dicembre 2000
                                          p. Il Presidente: BASSANINI  |  
|   |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 562 a pag. 583 del S.O.  <---- 	  |  
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