Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000
Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Liguria ed agli enti locali della regione

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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", limitatamente all'articolo 4 (personale);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di energia, miniere e risorse geotermiche, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinarie ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, recante "individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse umane individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di demanio idrico";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
VISTA la legge regionale 9 settembre 1998, n. 30, recante "Riordino e programmazione dei servizi sociali della regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle USL";
VISTA la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3, recante "Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilita', trasporti e aree naturali protette";
VISTA la legge regionale 10 febbraio n. 5, recante "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla regione da d.lgs. n. 112/98 nelle materie tutela della salute e servizi sociali";
VISTA la legge regionale 24 marzo 1999 n. 9, recante "Attribuzione agli enti locali di funzioni e compiti nel settore sviluppo economico e attivita' produttive, istruzione scolastica e formazione professionale";
VISTA la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti";
VISTA la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18, recante "Adeguamento disciplina e conferimento funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo, energia";
VISTA la legge regionale 17 febbraio 2000 n. 14, recante "Adeguamento disciplina e attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio";
VISTA la proposta della regione Liguria di riparto tra la regione e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di incentivi alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, trasporti, viabilita', demanio idrico, opere pubbliche, ambiente, protezione civile, trattamenti economici a favore degli invalidi civili, salute umane e sanita' veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa;
VISTO l'accordo, sancito dalla Conferenza Unificata del 13 novembre 2000 in ordine all'attribuzione alle regioni e agli enti locali dei beni e delle risorse finanziare' umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal d.lgs. n. 112 del 1998;
ACQUISITO, in data 13 novembre 200O, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali;
SENTITA l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
SENTITE le organizzazioni sindacati maggiormente rappresentative;
ACQUISITO, in data 21 dicembre 200O, il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
SENTITI il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dei trasporti, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'interno, il Ministro della sanita', il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.
Conferimenti alla regione

1. Alla regione Liguria, per le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono trasferiti, dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonche' le connesse risorse organizzative.
 
Art. 2.
Conferimenti alle province

1. Alle province della Liguria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono trasferiti, dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonche' le connesse risorse organizzative.
 
Art. 3.
Conferimenti ai comuni

1. Ai comuni della Liguria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono trasferiti, dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonche' le connesse risorse organizzative.
 
Art. 4.
Oneri per il personale

1. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alla regione Liguria, ai sensi dell'articolo 1, sono stimante in £. 59.600.000 annue per ogni unita' di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
2. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito alle province, ai sensi dell'articolo 2, sono stimate in £. 59.600.000 annue per ogni unita' di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
3. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito ai comuni, ai sensi dell'articolo 3, sono stimante in £. 59.600.000 annue per ogni unita' di personale non dirigente trasferito e in £. 154.200.000 annue per ogni unita' di personale dirigente trasferito, come quantificato nelle allegate tabelle.
4. Con decreti dei Ministri competenti per materia si provvede alle variazioni in aumento o in diminuzione necessarie ad attribuire gli importi delle effettive retribuzioni in godimento al momento del trasferimento del personale, alla conclusione delle procedure di mobilita', secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "individuazione delle modalita' e procedure di trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 112/98". Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alle occorrenti variazioni di bilancio, sulla base dei predetti decreti.
 
Art. 5. Viabilita'

1. Fermi restando gli importi complessivi stabiliti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 recante "criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'", le risorse finanziarie sia per il personale effettivamente trasferito, sia quelle corrispondenti al personale non dirigenziale non trasferito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto, sono attribuite alle regioni e agli enti locali nella
misura di £. 87.755.102 per unita' di personale.
2. Al fine di garantire la continuita' dell'esercizio delle funzioni, le regioni e gli enti locali hanno la facolta' di promuovere specifici accordi con l'ente ANAS, anche prima della sottostazione dei verbali di consegna di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 13 giugno 2000, n. 136.
 
Art. 6.
Beni immobili

1. I beni immobili previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000, recante "individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche" da trasferire alle regioni e/o agli enti locali alla data del 1o gennaio 2001 per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di opere pubbliche, sono individuati, entro il 31 dicembre 2000, sulla base di un contraddittorio fra la singola regione e l'amministrazione competente, anche sulla base dei dati di cui alla tabella E allegata al citato decreto.
 
Art. 7.
Residui

1. La quota da attribuire a ciascun ente interessato a valere sulle risorse finanziarie in conto residui previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa e' determinata sulla base della rilevazione degli stessi residui al momento dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte della regione e degli enti locali.
 
Art. 8.
Disposizione transitoria

1. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1o gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno.
2. Entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse umane tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1o gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro competente d'intesa con il Ministro della funzione pubblica.
3. Dopo la data del 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nella attribuzione delle risorse finanziarie ed umane provvede direttamente la regione.
Roma, 22 dicembre 2000

p. Il Presidente: BASSANINI
 
----> Vedere Allegato da pag. 257 a pag. 293 del S.O. <----
 
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