| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 12 dicembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  riorganizzazione  aziendale,  legge  n.  223/1991, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cementir, unita' di Maddaloni. (Decreto n. 29263). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista  la  legge  23  luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme  in  materia  di  cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  proprio  decreto n. 23157 del 24 luglio 1997, con cui e' stato   approvato   il   programma   per  riorganizzazione  aziendale presentato  dalla  Cementir  S.p.a.,  con  sede  in Roma ed unita' di Maddaloni  (Caserta),  relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1o settembre  1998,  ed  e'  stata  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento  straordinario  d'integrazione  salariale  per  il  primo semestre,  dal  2  settembre  1996  al  1o  marzo 1997, in favore dei lavoratori, dipendenti dalla precitata ditta;  Vista  la  domanda  della  societa'  Cementir, per l'erogazione del trattamento  straordinario d'integrazione salariale, relativamente al secondo  semestre di attuazione del programma sopra indicato (2 marzo 1997-1o settembre 1997), presentata in data 13 maggio 1997;  Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 24529  del  19  maggio  1998,  ha  autorizzato  l'erogazione  di tale trattamento,  limitatamente  al  periodo  6  maggio 1997-1o settembre 1997,  in  quanto  la  citata  istanza aziendale era stata presentata tardivamente,  e  che  il  predetto  provvedimento  negativo e' stato adottato  in  applicazione  dell'art.  7,  comma  1,  della  legge n. 236/1993,  che  prevede la decurtazione del trattamento straordinario d'integrazione  salariale,  ai  sensi  dell'art.  7  della  legge  n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;  Visto  il  ricorso,  notificato  in  data  15  luglio  1998, presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale la S.p.a. Cementir ha impugnato   il   predetto  provvedimento  di  reiezione,  ritenendolo illegittimo,  in  quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale richiesto,  aveva  fissato la decorrenza dello stesso alla data del 6 maggio 1997, anziche' alla data del 2 marzo 1997;  Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto  i  ricorsi  proposti  da  questa  amministrazione,  avverso l'annullamento,  da  parte dei tribunali amministrativi regionali, di provvedimenti  con  i  quali,  in  applicazione  di  quanto  disposto dall'art.  7,  comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad   istanze  di  proroga  della  CIGS  presentate  tardivamente,  la decurtazione  del  trattamento  prevista  dall'art.  7 della legge n. 164/1975;  Preso  atto  che il Consiglio di Stato, ha stabilito che "ancorche' possa  ritenersi  applicabile  a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla  procedura  in  questione,  la  previsione  di  cui  al comma 1, dell'art.  7,  della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto  non  potra'  che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza  dell'esito  della  domanda,  ossia  del  provvedimento di concessione parziale del beneficio";  Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi   in   materia,   di   dover  procedere  al  riesame  della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Cementir;                              Decreta:  Per   le   motivazioni   in  premessa  esplicitate,  ed  a  seguito dell'approvazione   del   programma   di  riorganizzazione  aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e'   autorizzata   la   ulteriore   corresponsione   del  trattamento straordinario  d'integrazione salariale, gia' disposta con il decreto ministeriale  del  24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla  ditta  S.p.a.  Cementir,  sede  in  Roma,  unita' di Maddaloni (Caserta),  per  il  periodo  2 marzo  1997 1o settembre 1997, unita' lavorative interessate: per un massimo di 41 lavoratori.  Il   presente   provvedimento  annulla  e  sostituisce  il  decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998, limitatamente alla parte in cui   non   autorizza   l'ulteriore  corresponsione  del  trattamento straordinario  d'integrazione  salariale,  per il periodo dal 2 marzo 1997 al 5 maggio 1997.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del  limite  massimo  di  trentasei  mesi  nell'arco  del quinquennio previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai periodi   di   fruizione  del  trattamento  ordinario  d'integrazione salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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