Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 dicembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementir, unita' di Maddaloni. (Decreto n. 29263).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione speciale;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il proprio decreto n. 23157 del 24 luglio 1997, con cui e' stato approvato il programma per riorganizzazione aziendale presentato dalla Cementir S.p.a., con sede in Roma ed unita' di Maddaloni (Caserta), relativo al periodo dal 2 settembre 1996 al 1o settembre 1998, ed e' stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il primo semestre, dal 2 settembre 1996 al 1o marzo 1997, in favore dei lavoratori, dipendenti dalla precitata ditta;
Vista la domanda della societa' Cementir, per l'erogazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, relativamente al secondo semestre di attuazione del programma sopra indicato (2 marzo 1997-1o settembre 1997), presentata in data 13 maggio 1997;
Considerato che questa amministrazione, con decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998, ha autorizzato l'erogazione di tale trattamento, limitatamente al periodo 6 maggio 1997-1o settembre 1997, in quanto la citata istanza aziendale era stata presentata tardivamente, e che il predetto provvedimento negativo e' stato adottato in applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, che prevede la decurtazione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 164/1975, nel caso di presentazione tardiva della domanda medesima;
Visto il ricorso, notificato in data 15 luglio 1998, presso l'avvocatura generale dello Stato, con il quale la S.p.a. Cementir ha impugnato il predetto provvedimento di reiezione, ritenendolo illegittimo, in quanto, nell'autorizzare la concessione del secondo semestre del trattamento straordinario di integrazione salariale richiesto, aveva fissato la decorrenza dello stesso alla data del 6 maggio 1997, anziche' alla data del 2 marzo 1997;
Considerato che, per fattispecie analoghe, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da questa amministrazione, avverso l'annullamento, da parte dei tribunali amministrativi regionali, di provvedimenti con i quali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, era stata applicata, ad istanze di proroga della CIGS presentate tardivamente, la decurtazione del trattamento prevista dall'art. 7 della legge n. 164/1975;
Preso atto che il Consiglio di Stato, ha stabilito che "ancorche' possa ritenersi applicabile a qualsiasi tipo di istanza, attinente alla procedura in questione, la previsione di cui al comma 1, dell'art. 7, della legge n. 164/1975, la decorrenza del termine ivi previsto non potra' che individuarsi in un momento successivo alla conoscenza dell'esito della domanda, ossia del provvedimento di concessione parziale del beneficio";
Ritenuto, stante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, di dover procedere al riesame della documentazione prodotta a sostegno della succitata istanza di proroga presentata dalla S.p.a. Cementir;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ed a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, gia' disposta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Cementir, sede in Roma, unita' di Maddaloni (Caserta), per il periodo 2 marzo 1997 1o settembre 1997, unita' lavorative interessate: per un massimo di 41 lavoratori.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24529 del 19 maggio 1998, limitatamente alla parte in cui non autorizza l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, per il periodo dal 2 marzo 1997 al 5 maggio 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario d'integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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