Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 dicembre 2000
Concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unita' di Roma. (Decreto n. 29262).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilita' per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario d'integrazione salariale;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art. 1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
Visto il verbale, siglato in data 29 marzo 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-quinquies della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 78 unita';
Visto il decreto ministeriale n. 28663 del 4 agosto 2000, con il quale e' stato concesso il trattamento invocato in favore di 78 unita' per il periodo 1o aprile 2000-30 settembre 2000 di cui al verbale d'accordo del 29 marzo 2000;
Visto il verbale, siglato in data 22 settembre 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la societa' S.I.T.E. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-quinquies della legge n. 176/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 79 unita';
Vista l'istanza presentata dalla predetta societa' S.I.T.E. S.p.a. - codice ISTAT n. 32.20.2, intesa ad ottenere la proroga della concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 di cui al verbale d'accordo del 22 settembre 2000;
Considerato che l'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede la proroga del trattamento straordinario d'integrazione salariale di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni;
Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di proroga, in quanto tale, unicamente nei confronti dei 78 originari lavoratori occupati presso l'unita' di Roma per i quali con il suddetto verbale del 29 marzo 2000 e' stato concordato di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa ed ai sensi dell'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, e' concesso il trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore di 78 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.I.T.E. S.p.a., sede legale in Bologna, unita' di Roma, per un numero massimo di 78 unita' lavorative; codice ISTAT 32.20.2 (numero di matricola I.N.P.S. 1307404393), per il periodo dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.
La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta del 10%.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme alla scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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