| Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 12 dicembre 2000 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Alpe Sis, unita' di localita' Ghiaie 166/C. (Decreto n. 29247). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n, 223;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Vista  la  sentenza  n.  30  del  23 settembre 1999 pronunciata dal tribunale di Trento che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Alpe Sis;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 23 settembre 1999;  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello periferico;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:                               Art. 1.  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpe Sis, con sede in  Gardolo  (Trento), unita' in localita' Ghiaie 166/C (Trento), per un  massimo di 86 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  dal  23 settembre 1999 al 31 ottobre 1999.  L'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto   nazionale  per  la  previdenza  sociale,  verifica  il rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 12 dicembre 2000                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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