Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 12 dicembre 2000
Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, unita' di Marina di Ravenna. (Decreto n. 29245).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la sentenza n. 741 del 9 giugno 2000, pronunciata dal tribunale di Ravenna che ha dichiarato il fallimento della E.P.C. Engineering Procurement Contracting;
Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 10 giugno 2000;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla E.P.C. Engineering Procurement Contracting, sede in Marina di Ravenna, unita' in Marina di Ravenna (Ravenna), per un massimo di 13 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale dal 10 giugno 2000 al 9 dicembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 10 dicembre 2000 al 9 giugno 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario d'integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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