| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 17 |  
| Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere al ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all'accordo sancito in data  3  agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano;  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di garantire   l'immediata  funzionalita'  dell'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
                                E m a n a                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome provvedono al ripiano  dei  disavanzi  di  parte  corrente  del  Servizio sanitario nazionale  alla  data  del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli  anni  1995-1999,  in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto  2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione  economica, di concerto con il Ministro della sanita', da  emanare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti:    a)  l'importo  del  disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato;    b)  le  modalita'  di  individuazione  del  disavanzo relativo al periodo  1995-1999,  l'importo a carico dello Stato e le modalita' di ripartizione dello stesso tra le regioni;    c)  le  modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4;    d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo;    e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.  3.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle  somme  spettanti  ai  sensi  del  comma  2, per il ripiano dei disavanzi  di  parte  corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli relativi  agli  anni  1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata  tabella  A.  Qualora  l'erogazione  dell'acconto abbia determinato  a  favore  di  una  regione l'assegnazione di un importo superiore  a  quello  spettante  ai sensi del comma 2, l'eccedenza e' posta   in   detrazione   in   occasione   di   future  erogazioni  e contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto.  4.  Alla  copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente  decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000  miliardi  per  l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Per  consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far   fronte   tempestivamente  e  compiutamente  ai  propri  compiti istituzionali,  in  particolare  per  quanto  concerne il supporto al Ministero  della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza,  da  correlare  effettivamente  alle  risorse finanziarie necessarie   e   disponibili,  la  dotazione  organica  del  relativo personale,  stabilita  con  il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,  e'  determinata  in  cinquanta  unita'  di personale di ruolo e trenta  unita'  di  personale  con  contratto  a  termine  di diritto privato.  L'Agenzia  puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'.  Conseguentemente  la  tabella  A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' sostituita dalla seguente:
       "Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA        PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.
      Direttore.................................... 1    Personale di ruolo............................ 50    Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato........................30".
    2.  Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli  organi,  con  la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri   della   sanita'  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione     economica    i    bilanci    e    i    rendiconti; sull'organizzazione       dei       servizi;      sulla      gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello  di  ruolo  in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo   nel  limite  di  otto  unita',  con  equiparazione  al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per  il  conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti  di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale  gia'  in  servizio.  Le  assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla  programmazione  delle  assunzioni  e,  in  ogni caso, non sono conteggiate  ai  fini  del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del  personale  in  servizio,  previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche.  3.  Gli  organi  dell'Agenzia,  di  cui  all'articolo 2 del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.  4.  Alle  spese  di  funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo  annuo  a  carico  dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire  dall'anno  2001.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  12,  comma  2,  lettera  b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla  tabella  C  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (legge finanziaria 2001).  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
|   |                                                         Tabella A                                               (prevista dall'art. 1)                      RIPIANO DISAVANZI SANITA'                                                        (in miliardi)            ---->  vedere tabella a pag. 15 della G.U.  <----  |  
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