Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 17 |
Interventi per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1999, nonche' per garantire la funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, al fine di dare attuazione all'accordo sancito in data 3 agosto 2000, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire l'immediata funzionalita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvedono al ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 ed al periodo concernente gli anni 1995-1999, in conformita' con l'accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente indicata al comma 1, sono stabiliti: a) l'importo del disavanzo residuo, per ciascuna regione, alla data del 31 dicembre 1994 e l'importo a carico dello Stato; b) le modalita' di individuazione del disavanzo relativo al periodo 1995-1999, l'importo a carico dello Stato e le modalita' di ripartizione dello stesso tra le regioni; c) le modalita' di erogazione dell'importo a carico dello Stato nei limiti delle risorse indicate per ciascun esercizio dal comma 4; d) le modalita' di finanziamento del residuo disavanzo; e) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1. 3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, per il ripiano dei disavanzi di parte corrente al 31 dicembre 1994, nonche' di quelli relativi agli anni 1995-1999, gli importi indicati nella colonna 3 dell'allegata tabella A. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione l'assegnazione di un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma 2, l'eccedenza e' posta in detrazione in occasione di future erogazioni e contestualmente riassegnata per le finalita' del presente decreto. 4. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, derivanti dal presente decreto, pari a lire 7.000 miliardi per l'anno 2001, a lire 6.000 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 3.000 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 2. 1. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte tempestivamente e compiutamente ai propri compiti istituzionali, in particolare per quanto concerne il supporto al Ministero della sanita' per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, da correlare effettivamente alle risorse finanziarie necessarie e disponibili, la dotazione organica del relativo personale, stabilita con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' determinata in cinquanta unita' di personale di ruolo e trenta unita' di personale con contratto a termine di diritto privato. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'. Conseguentemente la tabella A allegata al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e' sostituita dalla seguente:
"Tabella A - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI.
Direttore.................................... 1 Personale di ruolo............................ 50 Personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato........................30".
2. Con regolamento del consiglio di amministrazione, approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono approvate le norme: sul funzionamento degli organi, con la previsione di sottoporre all'approvazione dei Ministeri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i bilanci e i rendiconti; sull'organizzazione dei servizi; sulla gestione amministrativo-contabile; sull'ordinamento del personale, articolando quello di ruolo in quattro categorie e in un livello di dirigenza, quest'ultimo nel limite di otto unita', con equiparazione al personale del Servizio sanitario nazionale. Nella disciplina relativa all'ordinamento del personale sono previste norme di prima attuazione per il conferimento di non oltre il venticinque per cento dei posti istituiti di livello non dirigenziale mediante concorso riservato al personale gia' in servizio. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche. 3. Gli organi dell'Agenzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. 4. Alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come rideterminato dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino |
| Tabella A (prevista dall'art. 1) RIPIANO DISAVANZI SANITA' (in miliardi) ----> vedere tabella a pag. 15 della G.U. <---- |
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