| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 16 |  
| Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;  Vista  la  legge  3  maggio  1999,  n.  124,  ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;  Visto  il  decreto  del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000,  n.  123,  recante  norme  sulle  modalita'  di  integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2000,  n.  201,  recante  norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze  al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica di determinazione,  per l'anno scolastico 2000/2001, del contingente del personale  docente da assumere con contratto a tempo indeterminato e' stato  adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico gia' avviato;  Considerato  che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali  occorre  attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero sono ancora in corso;  Considerato   che,   per   l'effetto   combinato   delle   predette circostanze,  si  dovrebbe  procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente   confermato  o  assunto  dai  dirigenti  scolastici all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del citato  decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, con il personale avente titolo  all'assunzione  in  ruolo  o  al conferimento della supplenza annuale  o fino al termine delle attivita' didattiche, con gravissimo danno   per   gli   alunni  in  conseguenza  dell'interruzione  della continuita' didattica;  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare specifiche  disposizioni  per  garantire  la  predetta  continuita' e quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e con il Ministro per la funzione pubblica;
                                E m a n a                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.             Disposizioni relative al personale docente  1.  I  docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per  l'anno  scolastico  2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del   decreto-legge   28   agosto   2000,  n.  240,  convertito,  con modificazioni,   dalla   legge  27  ottobre  2000,  n.  306,  restano confermati,  sui  posti  attualmente  occupati, fino al termine delle attivita'  didattiche,  fatto  salvo  quanto  previsto al comma 3. Il predetto  personale,  ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla   posizione   occupata   nelle   graduatorie  permanenti,  viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.  2.  Il  personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e che sia inserito nelle graduatorie  permanenti  in  posizione utile ai fini del conferimento delle  supplenze,  di  competenza  dei  Provveditori  agli studi, per l'anno  scolastico  2000/2001,  e'  assunto  fino  al  termine  delle lezioni.  Il  relativo  contratto  ne  prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il  predetto  personale  puo'  essere  utilizzato,  in subordine, per attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini  della  realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale  fine  i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di  utilizzazione.  Il  periodo  intercorrente  tra  il termine delle lezioni  e  il  termine  della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo  in  base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti e' riconosciuto ai fini giuridici.  3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di  servizio  sia  cessato  prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato  ovvero  venga  a  cessare per effetto delle assunzioni a tempo  indeterminato  sulla  base  delle  graduatorie  concorsuali  o permanenti   approvate   entro   il   31   agosto  2000,  il  periodo intercorrente  tra la data di cessazione e il termine delle attivita' didattiche   viene   considerato   come  servizio  prestato  ai  fini giuridici.  4.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare  le  graduatorie  di  istituto,  per  il  conferimento  di supplenze  brevi,  esclusivamente  in  mancanza  di personale docente assunto ai sensi del comma 2.  5.  Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  28  agosto  2000,  n. 240, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in  vigore  del  presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie  approvate  in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarita' e' assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento  e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro  della  pubblica  istruzione e' autorizzato a prorogare, con proprio  decreto,  il  termine  del  30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale  gravita',  non  abbiano  consentito l'approvazione delle specifiche  graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.  6.  Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie,  approvate  anche  successivamente  al  30  giugno 2001, relative  ai  concorsi  per  titoli  ed esami per cattedre e posti di insegnamento  nella  scuola  materna, elementare e secondaria banditi nell'anno  1999,  le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1o settembre  2000,  nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in data 30 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.  7.  Dall'attuazione  del  presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  |  
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                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica                              istruzione                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
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