| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 2 febbraio 2001, n. 15 |  
| Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il  Governo  della  Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga la seguente legge:                               Art. 1. 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana  e  il  Governo  della  Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.  |  
|   |  |                                Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1,  dalla  data  della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 28 dell'Accordo.  |  
|   |  |                                Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in  lire 1.581 per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed  in  lire  1.581  milioni  annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari esteri. 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.  |  
|   |                                 Art. 4. 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 2 febbraio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
|   |  ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA          ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA
     Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, nel prosieguo denominate le "Parti":   desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Stati e di promuovere  la  reciproca  comprensione  e  conoscenza  attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali e educative;   concordando   sul  fatto  che  l'origine  italiana  di  una  parte rilevante  della  popolazione argentina contribuisce al rafforzamento degli   scambi   culturali  in  tutti  i  settori  della  creativita' artistica;   riconoscendo  l'esistenza  di un collegamento stabile fra un Paese di  grande  tradizione  latino  americana  e  un  Paese  europeo  che custodisce, oltre ad una vasta eredita' culturale, una parte cospicua del patrimonio artistico mondiale;   hanno convenuto quanto segue:
                                 Art. 1
     Le  Parti  incrementeranno la cooperazione culturale e educativa e la  realizzazione  di  attivita'  che  favoriscano  la conoscenza dei rispettivi patrimoni culturali.
                                 Art. 2
     Le  Parti  promuoveranno lo scambio di artisti e di manifestazioni nei  settori  della  musica,  danza, teatro, cinema, arti figurative. Ugualmente  si  scambieranno periodicamente di mostre rappresentative del  patrimonio  artistico  e  culturale di ciascuno dei due Paesi, e promuoveranno la partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e  altre  manifestazioni  di  rilievo  rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.   Ciascuna  Parte  favorira'  la  promozione e la divulgazione delle manifestazioni  culturali  della  controparte nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili.
                                 Art. 3
     Al  fine  di  favorire la conoscenza delle rispettive letterature, ciascuna  Parte promuovera' l'edizione, la coedizione e la traduzione delle  principali  opere  letterarie  di  autori nazionali dell'altro Paese  e  stimolera' le istituzioni pubbliche e private, specialmente le  associazioni,  di scrittori e artisti, nonche' gli Enti promotori di  pubblicazioni,  affinche'  inviino  le  proprie  pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.
                                 Art. 4
     Le  Parti  si  impegnano  a  favorire  quelle  iniziative che, nel rispetto  della  legislazione  interna,  promuovano  e  sviluppino la conoscenza,  la  diffusione  e  l'insegnamento della propria lingua e letteratura  anche  mediante  l'istituzione nel territorio dell'altro Paese  di  cattedre,  centri  linguistici,  corsi  e lettorati presso scuole, universita' e istituti di istruzione superiore.
                                 Art. 5
     Le   Parti  promuoveranno  l'organizzazione  e  la  produzione  di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.
                                 Art. 6
     Le    Parti    favoriranno    la   realizzazione   di   produzioni cinematografiche   in   regime   di  coproduzione  e  codistribuzione nell'ambito  della  legislazione  interna  di  ciascuna Parte e degli accordi bilaterali esistenti in materia.
                                 Art. 7
     Le  Parti  incoraggeranno  i  contatti  e  la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.
                                 Art. 8
     Le  Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari  di  ambedue  i  Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva   edizione  e  diffusione,  fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 12.
                                 Art. 9
     Le  Parti  favoriranno  la  collaborazione  in campo archeologico, attraverso  scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e  ricerche  comuni,  favorendo  altresi'  l'attivita' delle missioni archeologiche di ciascuno Paese nel territorio dell'altro.
                                 Art.10
     Le   Parti   promuoveranno   lo   sviluppo   delle   iniziative  e l'interscambio  in  materia  di  ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione.
                                 Art. 11
     Le  Parti,  si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine  di  impedire  e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni  culturali,  mezzi  audiovisivi,  documenti  e  altri oggetti di valore  storico,  beni  soggetti  a  protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale.
                                 Art. 12
     Le  Parti  si  impegnano  a  proteggere  nel  proprio territorio i diritti  di  proprieta' intellettuale delle opere dell'altro Paese ai sensi  delle  convenzioni  internazionali alle quali abbiano aderito, ovvero  aderiranno  in  futuro  e  secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.
                                 Art. 13
     Nell'intento  di  contribuire  alla  conservazione  dei  patrimoni artistici  dei  due  Paesi,  le  Parti  favoriranno  la realizzazione congiunta  di  specifici progetti di restauro di monumenti e di opere d'arte  di alto valore per la storia dei due Paesi nonche' lo scambio di   informazioni   ed   esperienze  nel  settore  della  protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
                                 Art. 14
     Le  Parti  favoriranno  sul proprio territorio, conformemente alle rispettive   legislazioni   interne,   l'attivita'   di   istituzioni accademiche, scolastiche e culturali dell'altra Parte.   Dette   istituzioni   e  il  relativo  personale  usufruiranno  di facilitazioni  per  il  proprio  funzionamento,  purche'  previste da specifiche norme in vigore nel Paese in cui operano.   Le  Parti  disciplineranno  lo  status  degli  Istituti di Cultura attraverso un Accordo specifico.   L'Istituto   italiano  di  Cultura  rappresentera'  per  la  parte Italiana  la  struttura  operativa  di cui si avvalgono l' Ambasciata d'Italia   a   Buenos   Aires   ed  i  Consolati  dipendenti  per  la realizzazione,  delle attivita' di collaborazione culturale tra i due Paesi.
                                 Art. 15
     Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e  i  Musei  dei  due  Paesi,  attraverso  lo scambio di esperti e di materiale.
                                 Art. 16
     Le  Parti stimoleranno la cooperazione nella modernizzazione delle Amministrazioni dell'istruzione.
                                 Art. 17
     Le  Parti  favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra  i  due  Paesi  attraverso  l'intensificazione  delle  intese fra universita',  l'istituzione  di  dottorati  e lo scambio di docenti e ricercatori.   Le  due  Parti favoriranno la realizzazione congiunta di programmi di  ricerca nonche' l'organizzazione di congressi seminari conferenze e  altre  attivita'  accademiche per la partecipazione di specialisti dei  due  Stati,  al fine di arricchire l'esperienza in tutti i campi della conoscenza.   Nel   quadro   delle  rispettive  partecipazioni  ai  processi  di integrazione  regionale,  le  Parti  favoriranno  la realizzazione di progetti  di  esecuzione  congiunta  e  associata  nei  settori della cultura,  dell'istruzione  e  della  formazione al fine di promuovere attivita'  accademiche  comuni,  mobilita'  di docenti, ricercatori e studenti.   Per   realizzare   la   partecipazione   congiunta   ai  programmi dell'Unione  Europea, le Parti favoriranno anche tramite i rispettivi istituti di Cultura, la messa a punto dei progetti e la presentazione degli stessi alle istanze comunitarie.   Nel quadro delle disposizioni previste nell'art. 14 sara' favorita in  particolare  la creazione di sedi di istituzioni Universitarie di un Paese nell'altro Paese.
                                 Art. 18
     Il  riconoscimento  dei  titoli  di  studio  a  livello primario e secondario  e'  regolato  attraverso  l'Accordo  tra  i Governi della Repubblica  Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei  titoli  di  studio  a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.   Le  Parti  esamineranno la possibilita' di regolare, attraverso un Accordo  specifico  in  materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.   Le  Parti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati, dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti  da  uno  stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreche'   questi  siano  stati  autorizzati  al  funzionamento  in conformita'  con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli  effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreche' i programmi  e  i  piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Pese dove si richiede il riconoscimento.   Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Universita' dei  due  Paesi  finalizzate  all'istituzione  di  corsi universitari aventi  piani  di  studio  congiunti  e  che  prevedano  il reciproco riconoscimento  degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.   Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti  nell'ambito  di  progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.
                                 Art. 19
     La   cooperazione   in   materia   tecnologica   e  la  formazione tecnico-professionale  tra  le  Parti, si realizzera' con gli accordi che su questa materia specifica esse sottoscrivano.
                                 Art. 20
     Le  Parti  offriranno  reciprocamente  borse  di studio a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario.
                                 Art. 21
     Le  Parti stimoleranno l'organizzazione di corsi per la formazione delle  risorse  umane, in particolare nelle aree incluse nel presente Accordo.   Le Parti promuoveranno lo scambio di docenti, ricercatori, esperti e  altre  personalita' del settore educativo e della legislazione, di pubblicazioni,   materiale,   didattico,   specialmente   nelle  aree dell'Educazione  Speciale  e  dell'educazione  Artistica e ogni altro tipo di documentazione relativa all'Educazione.
                                 Art. 22
     Le  due  Parti favoriranno l'invio di attrezzature e materiale per la     realizzazione     di    progetti    specifici    nel    quadro dell'intensificazione  della  collaborazione  educativa, accademica e tra Amministrazioni.
                                 Art. 23
     Le  Parti  potranno,  ove  lo  ritengano necessario, richiedere di comune  accordo  la  partecipazione di Organizzazioni Internazionali, quali  l'UNESCO  e  l'Unione Latina, all'attuazione di programmi o di progetti nei settori contemplati nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
                                 Art. 24
     Ciascuna  Parte favorira', mediante facilitazioni amministrative e fiscali  l'ingresso  e  la  permanenza  e  l'uscita delle persone che partecipano  a  progetti realizzati nell'ambito del presente Accordo, conformemente   alla   legislazione   sanitaria  emigratoria  e  alla sicurezza interna del proprio Paese.   Per   quanto  riguarda  le  attrezzature,  e  tutto  il  materiale culturale   che   possa   contribuire   all'efficace  sviluppo  delle iniziative  previste  nel presente Accordo, le Parti ne faciliteranno l'ingresso  e  l'uscita  nel  e dal proprio territorio, conformemente alle  disposizioni  di  legge vigenti, e per il tempo necessario allo svolgimento di dette manifestazioni.
                                 Art. 25
     Per  dare  applicazione al presente Accordo, le parti hanno deciso di  istituire  una  Commissione  mista,  incaricata  di  esaminare il progresso  della  cooperazione culturale e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali.   La   Commissione,   che   sara'   convocata  attraverso  i  canali diplomatici, si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali.
                                 Art. 26
     I   mezzi   finanziari   necessari  all'esecuzione  del  Programmi Culturali  congiunti,  previsti  dal presente Accordo saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
                                 Art. 27
     I  suoli, gli edifici o parte di edifici di proprieta' dello Stato o  delle istituzioni culturali di ciascuna delle Parti sono esentati, nel   territorio  dell'altra,  dalle  imposte  dirette  erariali  che colpiscono  detti  immobili  e  i  loro redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti da dette istituzioni alle finalita' del presente Accordo.   Alla  stessa  condizione  e'  esente  dalle  proposte  e  tasse il trasferimento dei diritti di proprieta' degli immobili a favore degli Istituti Culturali   Le  Parti  favoriranno  inoltre  reciprocamente  le  esenzioni dai diritti  doganali  per  l'importazione  di oggetti di arredamento, di materiale  didattico,  di  studio  o scientifico e di altro materiale richiesto  per  la  costituzione e il funzionamento delle istituzioni culturali  di  cui all'art. 14, ivi compresi libri riviste, giornali, pubblicazioni  periodiche,  registrazioni,  riproduzioni  artistiche, dischi  CD  ROM,  cassette  e  video  cassette,  cosi'  come di altro materiale  che  contribuisca  allo sviluppo, delle attivita' previste nel  presente  Accordo, nella misura in cui non costituiscano oggetti di  lusso.  Per i film didattici, di informazione e di documentazione verra'  agevolata  l'importazione  in  franchigia con l'obbligo della riesportazione. sp;                               Art. 28
     Il  presente  Accordo  sara'  soggetto  a  ratifica ed entrera' in vigore  nella  data  in  cui  le  Parti  si scambieranno i rispettivi strumenti.   Il  presente Accordo sostituisce l'Accordo culturale del 12 aprile 1961.
                                 Art. 29
     1.  Il  presente  Accordo  avra' durata illimitata e potra' essere modificato per iscritto per mutuo consenso.   2.  Il  presente  Accordo potra' essere denunciato per iscritto da ognuna  delle  Parti  in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sei  mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non incidera' sull'esecuzione  dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.   In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.   Fatto a Buenos Aires il sei aprile millenovecentonovantotto in due originali,  ciascuno  nelle  lingue  italiana  e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
       PER IL GOVERNO DELLA              PER IL GOVERNO DELLA     REPUBBLICA ITALIANA               REPUBBLICA ARGENTINA
                                LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 4571):              Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Dini) il          6 aprile 2000.              Assegnato  alla 3a commissione (Affari esteri), in sede          referente,  il  23 maggio 2000 con pareri delle commissioni          1a, 5a, 6a, 7a, 10a.              Esaminato dalla 3a commissione il 1o giugno 2000.              Relazione  scritta annunciata l'11 luglio 2000 (atto n.          4571/A - relatore sen. Corrao).              Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.          Camera dei deputati (atto n. 7211):              Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede          referente,  il  18 luglio 2000 con pareri delle commissioni          I, II, V, VI, VII, XI.              Esaminato  dalla  III commissione il 20 dicembre 2000 e          il 17 gennaio 2001.              Esaminato  in  aula  il  22 gennaio 2001 e approvato il          23 gennaio 2001.  |  
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