| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 |  
| Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A). |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;  Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  alti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre 2000;  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e della giustizia;                                EMANA                        il seguente decreto:
           DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
                               Art. 1 (R)                             Definizioni
    1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata,   del   contenuto   di   atti,   anche   interni,   delle  pubbliche   amministrazioni  o,  comunque,  utilizzati  ai fini dell'attivita'   amministrativa.  Le relative modalita' di trasmissione sono quelle   indicate al capo II, sezione III del presente testo unico; b) DOCUMENTO  INFORMATICO  la  rappresentazione  informatica di atti,   fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO  DI  RICONOSCIMENTO  ogni documento munito di fotografia   del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto  cartaceo, magnetico o   informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri   Stati, che consente l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO   D'IDENTITA'  la  carta  di  identita'  ed  ogni  altro   documento  munito  di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,   magnetico  o  informatico,  dall'amministrazione  competente dello   Stato  italiano  o  di altri Stati, con la finalita' prevalente di   dimostrare l'identita' personale del suo titolare; e) DOCUMENTO  D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta   d'identita'  elettronica  rilasciato dal comune fino al compimento   del quindicesimo anno di eta'; f) CERTIFICATO   il   documento  rilasciato  da  una  amministrazione   pubblica   avente   funzione   di   ricognizione,  riproduzione  e   partecipazione  a  terzi  di  stati,  qualita'  personali  e fatti   contenuti   in  albi,  elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque   accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DI   CERTIFICAZIONE   il  documento,   sottoscritto   dall'interessato,   prodotto  in  sostituzione  dei   certificati di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA' il documento,   sottoscritto   dall'interessato,   concernente   stati,   qualita'   personali  e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa   nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE  DI  SOTTOSCRIZIONE  l'attestazione, da parte di un   pubblico  ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua   presenza,  previo  accertamento  dell'identita'  della persona che   sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE  DI  FIRMA  l'attestazione  ufficiale  della legale   qualita'   di   chi  ha  apposto  la  propria  firma  sopra  atti,   certificati,  copie  ed  estratti, nonche' dell'autenticita' della   firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE  DI  FOTOGRAFIA  l'attestazione,  da  parte  di una   pubblica  amministrazione  competente, che un'immagine fotografica   corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA   DIGITALE   il   risultato   della   procedura  informatica   (validazione)  basata  su  un  sistema  di  chiavi  asimmetriche a   coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore   tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave   pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la   provenienza  e  l'integrita'  di  un documento informatico o di un   insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI  PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con   l'utenza,   i   gestori   di  pubblici  servizi  che  ricevono  le   dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono   agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43; p) AMMINISTRAZIONI  CERTIFICANTI  le  amministrazioni  e i gestori di   pubblici  servizi che detengono nei propri archivi le informazioni   e  i  dati  contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti   direttamente  dalle  amministrazioni  procedenti  ai  sensi  degli   articoli 43 e 71; q) GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla   registrazione    di    protocollo    e    alla    classificazione,   organizzazione,   assegnazione   e   reperimento   dei   documenti   amministrativi   formati   o   acquisiti   dalle  amministrazioni,   nell'ambito  del  sistema  di classificazione d'archivio adottato;   essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; r) SISTEMA  DI  GESTIONE  INFORMATICA  DEI  DOCUMENTI l'insieme delle   risorse  di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e   delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per   la gestione dei documenti; s) SEGNATURA    DI   PROTOCOLLO   l'apposizione   o   l'associazione,   all'originale   del   documento,   in   forma   permanente  e  non   modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
                                                                    NOTE
            AVVERTENZA:
               Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
               Note alle premesse:             - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.
               -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 7, comma 2,          della  legge  8  marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi          unici  di  norme  concernenti procedimenti amministrativi -          Legge  di  semplificazione 1998), come modificato dall'art.          1,  comma  6,  lettera e), della legge 24 novembre 2000, n.          340  (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la          semplificazione di procedimenti amministrativi):             "2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede          entro  il  31  dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le          disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di          entrata  in  vigore  di  una  legge generale sull'attivita'          normativa,  nella  redazione  dei  testi  unici, emanati ai          sensi  del  comma  4,  il  Governo  si  attiene ai seguenti          criteri e principi direttivi:          a) delegificazione  delle  norme  di  legge concernenti gli             aspetti   organizzativi   e  procedimentali,  secondo  i             criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,             n. 59, e successive modificazioni;          b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;          c) esplicita   indicazione   delle  norme  abrogate,  anche             implicitamente, da successive disposizioni;          d) coordinamento   formale  del  testo  delle  disposizioni             vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento,             le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica             e  sistematica della normativa anche al fine di adeguare             e semplificare il linguaggio normativo;          e) esplicita  indicazione  delle disposizioni, non inserite             nel testo unico, che restano comunque in vigore;          f) esplicita    abrogazione    di    tutte   le   rimanenti             disposizioni,  non  richiamate,  che regolano la materia             oggetto  di  delegificazione  con  espressa  indicazione             delle stesse in apposito allegato al testo unico;          g) aggiornamento  periodico,  almeno  ogni sette anni dalla             data di entrata in vigore di ciascun testo unico;          h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina             della  materia universitaria, delle norme applicabili da             parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione             statutaria o regolamentare".
               - Si trascrive il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8          marzo  1999,  n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di          semplificazione 1998):             "Materie oggetto di riordino:             4) Documentazione amministrativa e anagrafica".
                           |  
|   |                               Art. 2 (L)                               Oggetto
    1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza,  e  ai  privati  che  vi consentono. Le norme concernenti i documenti  informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano  anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
                                         Nota all'art. 2:
               -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 15 comma 2,          della  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per          la semplificazione amministrativa):             "2.  Gli  atti,  dati e documenti formati dalla pubblica          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti          informatici  sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma          2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400. Gli schemi dei
            regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle          competenti Commissioni".
                           |  
|   |                               Art. 3 (R)                              Soggetti
    1.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano ai cittadini  italiani  e  dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)  2.  I  cittadini  di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni sostitutive  di  cui  agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle  qualita'  personali  e  ai fatti certificabili o attestabili da parte   di  soggetti  pubblici  italiani,  fatte  salve  le  speciali disposizioni  contenute  nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)  3.  Al  di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non  appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello  Stato  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli  articoli  46  e  47  nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)  4.  Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni   rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta  la conformita' all'originale,  dopo  aver  ammonito  l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.  |  
|   |                               Art. 4 (R)        Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
    1.  La  dichiarazione  di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal   pubblico   ufficiale  previo  accertamento  dell'identita'  del dichiarante.  Il  pubblico  ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata  a  lui  resa  dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.  2.   La  dichiarazione  nell'interesse  di  chi  si  trovi  in  una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di  salute,  e'  sostituita  dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione  dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua  assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)  3.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)  |  
|   |                               Art. 5 (L)                        Rappresentanza legale
    1.  Se  l'interessato  e'  soggetto  alla  potesta' dei genitori, a tutela,  o  a  curatela,  le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente  testo  unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente  la  potesta',  dal  tutore,  o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.  |  
|   |                              Art. 6 (L-R)              Riproduzione e conservazione di documenti
    1.  Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i privati hanno facolta' di sostituire,  a  tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture  contabili,  la  corrispondenza e gli altri atti di cui per legge  o  regolamento  e'  prescritta  la  conservazione, con la loro riproduzione  su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. (L)  2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al  comma  1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate  sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)  3.   I   limiti  e  le  modalita'  tecniche  della  riproduzione  e dell'autenticazione  dei  documenti  di  cui  al comma 1, su supporto fotografico   o  con  altro  mezzo  tecnico  idoneo  a  garantire  la conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e   le   attivita'  culturali  sugli  archivi  delle  amministrazioni pubbliche  e  sugli  archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  Capo  II  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
                                         Nota all'art. 6:
               -  La  rubrica  del  capo  II del decreto legislativo 29          ottobre  1999,  n.  490  (Testo  unico  delle  disposizioni          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a          norma  dell'art.  1  della  legge  8 ottobre 1997, n. 352),          reca: "Conservazione".
                           |  
|   |                               Art. 7 (L)                Redazione e stesura di atti pubblici
    1.  I  decreti,  gli  atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.  2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono  ammesse  abbreviazioni,  acronimi,  ed  espressioni  in  lingua straniera,  di  uso  comune.  Qualora  risulti  necessario  apportare variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.  |  
|   |                               Art. 8 (R)                        Documento informatico
    1.  Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione su  supporto  informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono  validi  e  rilevanti  a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.  2.  Le  regole  tecniche  per  la  formazione,  la trasmissione, la conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione, anche  temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sentiti l'Autorita' per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  e  il garante per la protezione  dei  dati  personali.  Esse  sono  adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.  3.  Con  il  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte  a  garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle  informazioni  contenute  nel  documento  informatico anche con riferimento   all'eventuale   uso   di   chiavi  biometriche  di  cui all'articolo 22, lettera e).  4.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  legge  sulla tutela della riservatezza dei dati personali.  |  
|   |                               Art. 9 (R)        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
    1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici    delle    pubbliche    amministrazioni,   costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.  2.   Nelle  operazioni  riguardanti  le  attivita'  di  produzione, immissione,  conservazione,  riproduzione  e  trasmissione  di  dati, documenti   ed   atti   amministrativi   con  sistemi  informatici  e telematici,  ivi  compresa  l'emanazione  degli  atti  con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.  3.  Le  pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili  per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.  4.  Le  regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti  informatici  delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita'   per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione d'intesa  con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per il  materiale  classificato,  con  le  amministrazioni  della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.  |  
|   |                               Art. 10 (R)            Forma ed efficacia del documento informatico
    1.  Il  documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale, redatto  in  conformita'  alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma  2  e  per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo  9,  comma  4,  soddisfa il requisito legale della forma scritta  e  ha  efficacia  probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.  2.  Gli  obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell'articolo  23,  ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo  2702  del  Codice  civile. 4. Il documento informatico redatto  in  conformita'  alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma  2  soddisfa  l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del  Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 
                                         Nota all'art. 10:
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2712 del          Codice civile:             "Art.  2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni          fotografiche    o    cinematografiche,   le   registrazioni          fonografiche  e,  in  genere,  ogni  altra rappresentazione          meccanica  di fatti e di cose formano piena prova dei fatti          e  delle  cose rappresentate, se colui contro il quale sono          prodotte  non  ne disconosce la conformita' ai fatti o alle          cose medesime".
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2702 del          Codice civile:             "Art.  2702  (Efficacia  della  scrittura privata ) - La          scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle          dichiarazioni  da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il          quale   la   scrittura   e'   prodotta   ne   riconosce  la          sottoscrizione,  ovvero se questa e' legalmente considerata          come riconosciuta".
               -  Si  trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del          Codice civile:             "Art.   2214   (Libri   obbligatori  e  altre  scritture          contabili).   L'imprenditore   che   esercita  un'attivita'          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli          inventari.             Deve  altresi'  tenere  le  altre  scritture  che  siano          richieste  dalla  natura  e dalle dimensioni dell'impresa e          conservare  ordinatamente  per ciascun affare gli originali          delle  lettere,  dei  telegrammi  e delle fatture ricevute,          nonche'  le  copie  delle  lettere,  dei telegrammi e delle          fatture spedite.             Le  disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai          piccoli imprenditori".
                           |  
|   |                               Art. 11 (R)            Contratti stipulati con strumenti informatici                        o per via telematica
    1.  I  contratti  stipulati  con  strumenti  informatici  o per via telematica   mediante   l'uso   della   firma   digitale  secondo  le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.  2.  Ai  contratti  indicati  al  comma  1  si  applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.  |  
|   |                               Art. 12 (R)                        Pagamenti informatici
    1.   Il   trasferimento  elettronico  dei  pagamenti  tra  privati, pubbliche   amministrazioni  e  tra  queste  e  soggetti  privati  e' effettuato  secondo  le  regole  tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.  |  
|   |                               Art. 13 (R)                          Libri e scritture
    1.  I  libri,  i  repertori  e  le  scritture,  ivi compresi quelli previsti  dalla  legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,  di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati  su  supporti informatici in conformita' alle disposizioni del  presente  testo  unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.  |  
|   |                               Art. 14 (R)               Trasmissione del documento informatico
    1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato  e  pervenuto  al  destinatario,  se  trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.  2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un  documento  informatico,  redatto in conformita' alle disposizioni del  presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.  3.  La  trasmissione  del documento informatico per via telematica, con  modalita'  che  assicurino  l'avvenuta  consegna,  equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.  |  
|   |                               Art. 15 (L)    Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
    1.  In  materia  di  trasmissione  di atti o copie di atti di stato civile   o  di  dati  concernenti  la  cittadinanza  da  parte  delle rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.  |  
|   |                             Art. 15-bis (5)  (( Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi ))
    ((  1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle  pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o  da  persone  da  essi  delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa  il  relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo  137,  terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti   e   negli   inviti  di  presentazione  sono  indicate  le informazioni strettamente necessarie a tale fine. ))  |  
|   |                               Art. 16 (R)                   Riservatezza dei dati personali                  contenuti nei documenti trasmessi
    1.  Al  fine  di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli  articoli  22  e  24  della  legge  31  dicembre 1996, n. 675, i certificati   ed   i   documenti   trasmessi   ad   altre   pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati,  fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.  2.  Ai  fini  della  dichiarazione  di  nascita  il  certificato di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.  3.  Ai  fini  statistici,  i  direttori  sanitari inviano copia del certificato  di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti  delle  persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema   statistico  nazionale,  secondo  modalita'  preventivamente concordate.  L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della  sanita'  e  il  Garante  per la protezione dei dati personali, determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei dati  statistici  di  base  relativi  agli  eventi  di  nascita e per l'acquisizione  dei  dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai  nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. 
                                         Nota all'art. 16:
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 della legge          31  dicembre  1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):             "Art. 22 (Dati sensibili) - 1. I dati personali idonei a          rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.             1-bis.  Il  comma 1 non si applica ai dati relativi agli          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli          articoli  7  e  8  della  Costituzione, nonche' relativi ai          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime          confessioni.             Queste  ultime determinano idonee garanzie relativamente          ai trattamenti effettuati.             2.  Il  Garante  comunica  la  decisione  adottata sulla          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto          ad adottare.             3.  Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici          possono   richiedere   al   garante,   nelle   more   della          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al          comma 1.             3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma          3,  la  finalita'  di  rilevante interesse pubblico, ma non          sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,          i  soggetti  pubblici,  in  applicazione di quanto previsto          dalla   presente   legge   e  dai  decreti  legislativi  di          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale          identificazione periodicamente.             4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute          e  la  vita  sessuale possono essere oggetto di trattamento          previa  autorizzazione  del Garante, qualora il trattamento          sia    necessario   ai   fini   dello   svolgimento   delle          investigazioni di cui all'art. 38 deve norme di attuazione,          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura          penale,  approvate  con decreto legislativo 28 luglio 1989,          n.  271,  e  successive modificazioni, o, comunque, per far          valere  o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango          pari  a  quello  dell'interessato,  sempre che i dati siano          trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo          strettamente  necessario  al loro perseguimento. Il Garante          prescrive  le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e          promuove   la  sottoscrizione  di  un  apposito  codice  di          deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui          all'art.  31,  comma  1,  lettera  h).  Resta  fermo quanto          previsto dall'art. 43, comma 2;
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 24 della legge          31  dicembre  1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):             "Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.          686 del codice di procedura penale). - 1. Il trattamento di          dati  personali  idonei  a  rivelare  provvedimenti  di cui          all'art.  686,  commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice          di  procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da          espressa  disposizione di legge o provvedimento del Garante          che   specifichino  le  rilevanti  finalita'  di  interesse          pubblico  del  trattamento,  i  tipi  di dati trattati e le          precise operazioni autorizzate".
                           |  
|   |                               Art. 17 (R)                   Segretezza della corrispondenza                    trasmessa per via telematica
    1.  Gli  addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di  atti,  dati  e  documenti  formati  con strumenti informatici non possono   prendere   cognizione   della   corrispondenza  telematica, duplicare  con  qualsiasi  mezzo  o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul  contenuto  di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per  via  telematica,  salvo  che  si tratti di informazioni per loro natura  o  per  espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.  2.  Agli  effetti  del  presente  testo unico, gli atti, i dati e i documenti  trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del   gestore   del  sistema  di  trasporto  delle  informazioni,  di proprieta'  del  mittente  sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.  |  
|   |                             Arti. 18 (L-R)                          Copie autentiche
    1.  Le  copie  autentiche,  totali  o parziali, di atti e documenti possono  essere  ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)  2.  L'autenticazione  delle  copie  puo'  essere fatta dal pubblico ufficiale  dal  quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario incaricato   dal   sindaco.   Essa   consiste   nell'attestazione  di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli impiegati, il proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto  o  documento  consta  di  piu' fogli il pubblico ufficiale appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)  3.   Nei   casi   in   cui   l'interessato  debba  presentare  alle amministrazioni  o  ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un  documento,  l'autenticazione  della  copia  puo' essere fatta dal responsabile   del  procedimento  o  da  qualsiasi  altro  dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e  senza  obbligo  di  deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.  In  tal  caso  la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)  |  
|   |                               Art. 19 (R)          Modalita' alternative all'autenticazione di copie
    1.  La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' di cui all'articolo  47  puo'  riguardare  anche il fatto che la copia di un atto  o  di  un  documento  conservato  o  rilasciato da una pubblica amministrazione,  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la copia di titoli  di  studio  o  di  servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione  puo'  altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.  |  
|   |                           Art. 19-bis (L) (2)     (( Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva ))
    ((  1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo  19,  che  attesta  la  conformita' all'originale di una copia  di  un  atto  o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica  amministrazione,  di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa. ))  |  
|   |                               Art. 20 (R)                Copie di atti e documenti informatici
    1.  I  duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche  se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.  2.  I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,  scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e  documenti  amministrativi  di  ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia,  ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se ad  essi  e'  apposta  o  associata la firma digitale di colui che li spedisce  o  rilascia,  secondo  le  disposizioni  del presente testo unico.  3.  Le  copie  su  supporto  informatico  di  documenti, formati in origine   su   supporto   cartaceo   o,  comunque,  non  informatico, sostituiscono,  ad  ogni  effetto di legge, gli originali da cui sono tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale e' autenticata da un notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  a  cio'  autorizzato,  con dichiarazione  allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.  4.  La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato  su  supporto  cartaceo  quando  richieste ad ogni effetto di legge.  5.  Gli  obblighi  di  conservazione  e  di esibizione di documenti previsti  dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli  effetti  di  legge  a  mezzo  di  documenti  informatici,  se le procedure  utilizzate  sono  conformi  alle  regole  tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2. 
                                         Nota all'art. 20:
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2714 del          Codice  civile:  "Art  2714  (Copie di atti pubblici). - Le          copie  di  atti  pubblici spedite nelle forme prescritte da          depositari    pubblici    autorizzati   fanno   fede   come          l'originale.             La  stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici          originali,  spedite  da depositari pubblici di esse, a cio'          autorizzati".
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2715 del          Codice civile:             "Art.   2715   (Copie  di  scritture  private  originali          depositate.)  Le  copie  delle scritture private depositate          presso  pubblici  uffici  e  spedite da pubblici depositari          autorizzati  hanno  la  stessa  efficacia  della  scrittura          originale da cui sono estratte".
                           |  
|   |                               Art. 21 (R)                 Autenticazione delle sottoscrizioni
    1.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza o dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' da produrre agli organi  della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici  e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)  2.   Se  l'istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta'  e'  presentata  a  soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di   benefici  economici,  l'autenticazione  redatta  da  un  notaio, cancelliere,  segretario  comunale, dal dipendente addetto a ricevere la  documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo   caso,   l'autenticazione   e'   redatta   di   seguito  alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione  e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'   del   dichiarante,   indicando   le   modalita'   di identificazione,  la  data  ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,  cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)  |  
|   |                               Art. 22 (R)                             Definizioni
    1. Ai fini del presente Testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico   in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne   la validita'; b) per  chiavi  asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una   privata  ed  una  pubblica,  correlate  tra  loro,  da utilizzarsi   nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti   informatici; c) per   chiave   privata,   l'elemento   della   coppia   di  chiavi   asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto   titolare,  mediante  il  quale  si  appone  la  firma digitale sul   documento  informatico  o  si  decifra il documento informatico in   precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica; d) per   chiave   pubblica,   l'elemento   della   coppia  di  chiavi   asimmetriche  destinato  ad  essere reso pubblico, con il quale si   verifica  la  firma digitale apposta sul documento informatico dal   titolare  delle  chiavi  asimmetriche  o  si  cifrano  i documenti   informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi; e) per   chiave   biometrica,   la  sequenza  di  codici  informatici   utilizzati  nell'ambito  di  meccanismi di sicurezza che impiegano   metodi  di  verifica dell'identita' personale basati su specifiche   caratteristiche fisiche dell'utente; f) per  certificazione,  il  risultato  della  procedura informatica,   applicata  alla  chiave  pubblica  e  rilevabile  dai  sistemi  di   validazione,  mediante  la  quale  si garantisce la corrispondenza   biunivoca  tra  chiave  pubblica  e  soggetto  titolare  cui  essa   appartiene,  si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di   validita'  della  predetta  chiave  ed  il termine di scadenza del   relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni; g) per   validazione   temporale,   il   risultato   della  procedura   informatica,  con  cui  si  attribuiscono, ad uno o piu' documenti   informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per  indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica   o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) per  certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la   certificazione,  rilascia il certificato della chiave pubblica, lo   pubblica  unitamente  a  quest'ultima,  pubblica  ed  aggiorna gli   elenchi dei certificati sospesi e revocati; l) per  revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore   annulla  la  validita'  del  certificato  da  un dato momento, non   retroattivo, in poi; m) per   sospensione   del   certificato,  l'operazione  con  cui  il   certificatore   sospende  la  validita'  del  certificato  per  un   determinato periodo di tempo; n) per  validita'  del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al   titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; o) per  regole  tecniche,  le  specifiche  di  carattere tecnico, ivi   compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.  |  
|   |                               Art. 23 (R)                           Firma digitale
    1.  A  ciascun  documento  informatico,  o a un gruppo di documenti informatici,  nonche'  al  duplicato  o  copia  di  essi, puo' essere apposta,  o  associata  con  separata evidenza informatica, una firma digitale.  2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico  equivale  alla  sottoscrizione  prevista  per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.  3.  La  firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto  ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.  4.  Per  la  generazione  della  firma digitale deve adoperarsi una chiave  privata  la  cui  corrispondente  chiave pubblica non risulti scaduta  di  validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.  5.  L'uso  della  firma  apposta  o  associata  mediante una chiave revocata,  scaduta  o  sospesa  equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della  pubblicazione,  salvo  che  il  revocante,  o  chi richiede la sospensione,  non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.  6.  L'apposizione  di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine  previsto  dalla  normativa  vigente,  l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.  7.  Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con  le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto  che  l'ha  certificata  e  del  registro  su  cui  essa  e' pubblicata per la consultazione.  |  
|   |                               Art. 24 (R)                     Firma digitale autenticata
    1.  Si  ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile,  la  firma  digitale,  la  cui apposizione e' autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.  2.     L'autenticazione     della     firma    digitale    consiste nell'attestazione,  da  parte  del  pubblico  ufficiale, che la firma digitale  e'  stata  apposta  in  sua  presenza  dal titolare, previo accertamento  della  sua  identita'  personale, della validita' della chiave  utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla  volonta'  della  parte  e non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico  ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico ufficiale  integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.  4.  Se  al  documento  informatico autenticato deve essere allegato altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.  5.  Ai  fini  e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi   della  pubblica  amministrazione  si  considera  apposta  in presenza  del  dipendente  addetto  la  firma  digitale  inserita nel documento   informatico  presentato  o  depositato  presso  pubbliche amministrazioni.  6.  La  presentazione  o  il  deposito  di  un  documento  per  via telematica  o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono  validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico. 
                                         Nota all'art. 24:
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2703 del          Codice civile:             "Art.  2703  (Sottoscrizione  autenticata).  - Si ha per          riconosciuta  la sottoscrizione autenticata dal notaio o da          altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato .             L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del          pubblico  ufficiale  che la sottoscrizione e' stata apposta          in  sua  presenza.  Il  pubblico ufficiale deve previamente          accertare l'identita' della persona che sottoscrive".
               -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 28, primo          comma  della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del          notariato e degli archivi notarili):             "Art. 28. - Il notato non puo' ricevere atti:             1)  se  essi  sono espressamente proibiti dalla legge, o          manifestamente   contrari  al  buon  costume  o  all'ordine          pubblico;             2)  se  v'intervengano  come parti la sua moglie, i suoi          parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in          linea  collaterale,  fino  al  terzo  grado inclusivamente,          ancorche'   v'intervengano   come  procuratori,  tutori  od          amministratori;             3)  se   contengano  disposizioni  che  interessino  lui          stesso,  la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini          nei  gradi  anzidetti,  o persone deve egli sia procuratore          per  l'atto,  da  stipularsi,  salvo che la disposizione si          trovi  in  testamento  segreto non scritto dal notato, o da          persona  in  questo  numero menzionata, ed a lui consegnato          sigillato dal testatore".
                           |  
|   |                               Art. 25 (R)                   Firma di documenti informatici                   delle pubbliche amministrazioni
    1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico.  2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,  contrassegni e marchi comunque previsti.  |  
|   |                               Art. 26 (R)                    Deposito della chiave privata
    1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il deposito  in  forma  segreta  della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.  2.  La  chiave  privata  di cui si richiede il deposito puo' essere registrata   su   qualsiasi  tipo  di  supporto  idoneo  a  cura  del depositante  e  deve  essere  consegnata  racchiusa  in  un involucro sigillato  in  modo  che  le  informazioni  non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.  3.  Le  modalita'  del  deposito  sono  regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili. 
                                         Nota all'art. 26:
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del Codice          civile:             "Art.  605  (formalita'  del  testamento  segreto). - La          carta  su cui sono stese le disposizioni o quella che serve          da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che          il  testamento  non  si  possa  aprire  ne'  estrarre senza          rottura o alterazione.             Il  testatore,  in  presenza  di due testimoni, consegna          personalmente  al  notaio la carta cosi' sigillata, o la fa          sigillare  nel modo sopra indicato in presenza del notaio e          dei  testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto          il  suo  testamento.  Il testatore, se e' muto o sordomuto,          deve  scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni          e  deve  pure  dichiarare  per  iscritto  di  aver letto il          testamento, se questo e' stato scritto da altri.             Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il          testamento,  o  su  un  ulteriore  imvolto  predisposto dal          notaio  e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di          ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e          la  dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei          sigilli,   e   l'assistenza   dei   testimoni  a  tutte  le          formalita'.             L'atto  deve  essere  sottoscritto  dal  testatore,  dai          testimoni e dal notaio.             Se  il  testatore  non  puo', per qualunque impedimento,          sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e'          stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio'          deve  essere  fatto  di  seguito  e  senza passare ad altri          atti".
                           |  
|   |                               Art. 27 (R)                     Certificazione delle chiavi
    1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di  una  idonea  coppia  di  chiavi  e  rendere  pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.  2.  Le  chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non  inferiore  a  dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale   della  loro  valutabilita',  sono  consultabili  in  forma telematica.  3.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  29,  le  attivita'  di certificazione  sono  effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato  a  cura  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica amministrazione,  e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2: a) forma  di  societa'  per azioni e capitale sociale non inferiore a   quello   necessario   ai  fini  dell'autorizzazione  all'attivita'   bancaria, se soggetti privati; b) possesso  da  parte  dei  rappresentanti  legali  e  dei  soggetti   preposti   all'amministrazione,   dei  requisiti  di  onorabilita'   richiesti  ai  soggetti  che svolgono funzioni di amministrazione,   direzione e controllo presso banche; c) affidamento  che,  per  competenza  ed  esperienza, i responsabili   tecnici  del certificatore e il personale addetto all'attivita' di   certificazione  siano in grado di rispettare le norme del presente   testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; d) qualita'  dei  processi informatici e dei relativi prodotti, sulla   base di standard riconosciuti a livello internazionale.  4.  La  procedura  di  certificazione di cui al comma 1 puo' essere svolta  anche  da  un  certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.  |  
|   |                           Art. 27-bis (R) (4)                    (( Certificati qualificati ))
    (( 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione  che  il  certificato  elettronico  rilasciato  e'  un   certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato   nel quale e' stabilito; d) nome,  cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno   pseudonimo chiaramente identificato come tale; e) dati  per  la  verifica  della firma corrispondenti ai dati per la   creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita'   del certificato; g) firma  elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il   certificato.  2.  In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita'  di  utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero  cui  non  risulti  attribuito  il codice fiscale, si deve indicare  il  codice  fiscale  rilasciato  dall'autorita' fiscale del Paese  di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale  ad  esempio  un  codice  di  sicurezza  sociale  o  un  codice identificativo generale.  3.  Il  certificato  qualificato puo' inoltre contenere, su domanda del  titolare  o  del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: a) le  qualifiche  specifiche  del  titolare, quali l'appartenenza ad   ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso   di   altre   abilitazioni   professionali,   nonche'   poteri   di   rappresentanza; b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma   3; c) limiti  del  valore  degli  atti unilaterali e dei contratti per i   quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. ))  |  
|   |                               Art. 28 (R)              Obblighi dell'utente e del certificatore
    1.  Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della   firma  digitale,  e'  tenuto  ad  adottare  tutte  le  misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.  2. Il certificatore e' tenuto a: a) identificare  con  certezza  la  persona  che  fa  richiesta della   certificazione; b) rilasciare   e   rendere   pubblico   il   certificato  avente  le   caratteristiche  fissate  con  il  decreto  di cui all'articolo 8,   comma 2; c) specificare,  su  richiesta  dell'istante,  e  con il consenso del   terzo  interessato,  la sussistenza dei poteri di rappresentanza o   di  altri  titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche   rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; e) informare  richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura   di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; f) attenersi  alle  misure minime di sicurezza per il trattamento dei   dati  personali,  emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della   legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi private; h) procedere  tempestivamente  alla  revoca  od  alla sospensione del   certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo   dal  quale  derivino  i  poteri  di  quest'ultimo,  di perdita del   possesso   della   chiave,  di  provvedimento  dell'autorita',  di   acquisizione  della conoscenza di cause limitative della capacita'   del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) dare  immediata  pubblicazione  della  revoca  e della sospensione   della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella   pubblica  amministrazione  ed  agli  utenti,  con  un preavviso di   almeno   sei   mesi,   della  cessazione  dell'attivita'  e  della   conseguente  rilevazione  della  documentazione  da parte di altro   certificatore o del suo annullamento. 
                                         Note all'art. 28:
               -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 15, comma 2,          della  legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi          nelle note all'art. 16):             "2.  Le  misure  minime  di sicurezza da adottare in via          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con          decreto  del Presidente deva Repubblica, ai sensi dell'art.          17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore          della  presente legge, su proposta del Ministro di grazia e          giustizia,  sentiti  l'Autorita'  per  l'informatica  nella          pubblica amministrazione e il Garante".
                           |  
|   |                           Art. 28-bis (L) (1)               (( Responsabilita' del certificatore ))
    ((  1.  Il  certificatore  che  rilascia al pubblico un certificato qualificato   o   che  garantisce  al  pubblico  l'affidabilita'  del certificato  e'  responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza  delle informazioni in esso contenute alla data del   rilascio  e  sulla  loro completezza rispetto ai requisiti fissati   per i certificati qualificati; b) sulla  garanzia  che  al  momento  del rilascio del certificato il   firmatario   detenesse   i  dati  per  la  creazione  della  firma   corrispondenti  ai  dati  per  la verifica della firma riportati o   identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della   firma  possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui   il certificatore generi entrambi.  2.  Il  certificatore  che  rilascia  al  pubblico  un  certificato qualificato  e'  responsabile,  nei  confronti dei terzi che facciano ragionevole  affidamento  sul certificato stesso, dei danni provocati per  effetto  della  mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.  3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i limiti  d'uso  di  detto  certificato  ovvero  un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti  d'uso  o  il  valore  limite siano riconoscibili da parte dei terzi.  Il  certificatore  non  e'  responsabile  dei danni derivanti dall'uso  di  un  certificato  qualificato  che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. ))  |  
|   |                               Art. 29 (R)         Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
    1.  Le  pubbliche  amministrazioni  provvedono  autonomamente,  con riferimento   al   proprio   ordinamento,   alla   generazione,  alla conservazione,  alla  certificazione  ed  all'utilizzo  delle  chiavi pubbliche di competenza.  2.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  8 sono disciplinate le modalita'   di   formazione,   di   pubblicita',   di  conservazione, certificazione  e  di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.  3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica  amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in  conformita'  alle  leggi  ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle   firme   autografe   nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti giuridici.  4.  Le  chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti  e  dei  loro  legali  rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.  |  
|   |                           Art. 29-bis (R) (4)           (( Obblighi del titolare e del certificatore ))
    (( 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.  2.  Il  certificatore  che  rilascia,  ai  sensi  dell'articolo 27, certificati qualificati e' tenuto inoltre a: a) identificare  con  certezza  la  persona  che  fa  richiesta della   certificazione; b) rilasciare  e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi   e  nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8,   comma  2,  nel  rispetto  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e   successive modificazioni; c) specificare,    nel    certificato    qualificato   su   richiesta   dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di   rappresentanza   o   di   altri   titoli   relativi  all'attivita'   professionale   o  a  cariche  rivestite,  previa  verifica  della   sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura   di  certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi   e  sulle  caratteristiche  e  sulle  limitazioni d'uso delle firme   emesse sulla base del servizio di certificazione; f) adottare  le  misure  di  sicurezza  per  il  trattamento dei dati   personali,  ai  sensi  dell'articolo  15,  comma 2, della legge 31   dicembre 1996, n. 675; g) non  rendersi depositario di dati per la creazione della firma del   titolare; h) procedere  alla pubblicazione della revoca e della sospensione del   certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare   o  del  terzo  dal  quale  derivino  i  poteri di quest'ultimo, di   perdita    del    possesso    della   chiave,   di   provvedimento   dell'autorita',   di   acquisizione   della  conoscenza  di  cause   limitative  della  capacita'  del  titolare,  di  sospetti abusi o   falsificazioni; i) garantire  il  funzionamento  efficiente,  puntuale  e  sicuro dei   servizi  di elencazione, nonche' garantire un servizio di revoca e   sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo; l) assicurare  la  precisa  determinazione  della  data e dell'ora di   rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; m) tenere  registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni   relative  al certificato qualificato per dieci anni in particolare   al  fine  di  fornire  prova  della  certificazione  in  eventuali   procedimenti giudiziari; n) non  copiare,  ne'  conservare  le  chiavi  private  di  firma del   soggetto   cui   il   certificatore  ha  fornito  il  servizio  di   certificazione; o) predisporre   su   mezzi   di   comunicazione  durevoli  tutte  le   informazioni  utili  ai  soggetti  che  richiedono  il servizio di   certificazione,  tra  cui  in  particolare  gli  esatti  termini e   condizioni   relative   all'uso  del  certificato,  compresa  ogni   limitazione  dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento   facoltativo  e  le  procedure  di  reclamo  e di risoluzione delle   controversie;  dette  informazioni,  che  possono essere trasmesse   elettronicamente,  devono  essere  scritte in linguaggio chiaro ed   essere  fornite  prima dell'accordo tra il richiedente il servizio   ed il certificatore; p) utilizzare  sistemi  affidabili  per  la gestione del registro dei   certificati  con  modalita'  tali  da  garantire  che  soltanto le   persone  autorizzate  possano  effettuare inserimenti e modifiche,   che  l'autenticita'  delle  informazioni  sia  verificabile, che i   certificati  siano  accessibili  alla  consultazione  del pubblico   soltanto  nei  casi  consentiti dal titolare del certificato e che   l'operatore   possa   rendersi   conto  di  qualsiasi  evento  che   comprometta  i  requisiti  di  sicurezza.  Su  richiesta, elementi   pertinenti  delle  informazioni  possono essere resi accessibili a   terzi che facciano affidamento sul certificato.  3.  Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo  suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio  e  al  mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista  dalla  disciplina  in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. ))  |  
|   |                           Art. 29-ter (R) (4)                       (( Uso di pseudonimi ))
    ((  1.  In  luogo  del  nome  del  titolare  il  certificatore puo' riportare  sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come  tale.  Se  il  certificato  e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del  titolare  per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. ))  |  
|   |                         Art. 29-quater (R) (4)             (( Efficacia dei certificati qualificati ))
    ((  1.  La  firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione. ))  |  
|   |                        Art. 29-quinquies (R) (4)        (( Norme particolari per le pubbliche amministrazioni                 e per altri soggetti qualificati ))
    ((  1.  Ai  fini  della  sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono   svolgere   direttamente   l'attivita'  di  rilascio  dei   certificati   qualificati   avendo   a   tale  fine  l'obbligo  di   accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attivita' puo' essere   svolta  esclusivamente  nei confronti dei propri organi ed uffici,   nonche'  di  categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati   qualificati  rilasciati  in  favore  di categorie di terzi possono   essere  utilizzati  soltanto  nei  rapporti  con l'Amministrazione   certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto;   con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta   dei  Ministri  per  la  funzione pubblica e per l'innovazione e le   tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro   dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi   e le caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente   normativa in materia di contratti pubblici.  2.  Per  la  formazione,  gestione  e  sottoscrizione  di documenti informatici   aventi   rilevanza   esclusivamente   interna  ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole  diverse  da  quelle  contenute  nelle  regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.  3.   Le  regole  tecniche  concernenti  la  qualifica  di  pubblico ufficiale,   l'appartenenza   ad   ordini  o  collegi  professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con  decreti  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, di concerto  con  il  Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della   giustizia  e  con  gli  altri  Ministri  di  volta  in  volta interessati,   sulla   base   dei  principi  generali  stabiliti  dai rispettivi ordinamenti.  4.  Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ))  |  
|   |                         Art. 29-sexies (R) (4)                  (( Dispositivi sicuri e procedure                  per la generazione della firma ))
    ((  1.  I  dispositivi  sicuri  e  le  procedure  utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non  possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da   contraffazioni; c) possa  essere  sufficientemente  protetta dal titolare dall'uso da   parte di terzi.  2.  I  dispositivi  sicuri  di  cui  al  comma  1  devono garantire l'integrita' dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono  essere  presentati  al titolare, prima dell'apposizione della firma,  chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma.  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con  procedura  automatica, purche' l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare.  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della tecnologia  dell'informazione  di  cui  all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. ))  |  
|   |                         Art. 29-septies (R) (4)       (( Revoca e sospensione dei certificati qualificati ))
    ((   1.   Il   certificato  qualificato  deve  essere  a  cura  del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore; b) revocato   o   sospeso   in   esecuzione   di   un   provvedimento   dell'autorita'; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo   dal  quale  derivano  i  poteri del titolare, secondo le modalita'   previste nel presente decreto; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita'   del titolare o di abusi o falsificazioni.  2.  Il  certificato  qualificato  puo',  inoltre, essere revocato o sospeso  nei  casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.  3.   La  revoca  o  la  sospensione  del  certificato  qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della  lista  che  lo  contiene.  Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.  4.  Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ))  |  
|   |                         Art. 29-octies (R) (4)                   (( Cessazione dell'attivita' ))
    ((  1.  Il  certificatore  qualificato  o  accreditato  che intende cessare  l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione,  darne  avviso  al  Dipartimento  per  l'innovazione e le tecnologie,  informando  senza  indugio i titolari dei certificati da lui  emessi  specificando  che  tutti  i  certificati  non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.  2.  Il  certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione  della  documentazione  da parte di altro certificatore o l'annullamento   della  stessa.  L'indicazione  di  un  certificatore sostitutivo  non  impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.  3.  Il  certificatore  di  cui  al  comma  1  deve  indicare  altro depositario   del   registro   dei   certificati   e  della  relativa documentazione.  4.  Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita' del  certificatore  accreditato  tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6. ))  |  
|   |                               Art. 30 (L)              Modalita' per la legalizzazione di firme
    1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di   colui   la   cui  firma  si  legalizza.  Il  pubblico  ufficiale legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.  |  
|   |                               Art. 31 (L)                 Atti non soggetti a legalizzazione
    1.  Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a  legalizzazione  le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali  su  atti,  certificati,  copie  ed  estratti  dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e  il  luogo  del  rilascio,  il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.  |  
|   |                               Art. 32 (L)              Legalizzazione di firme di capi di scuole                parificate o legalmente riconosciute
    1.   Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.  |  
|   |                               Art. 33 (L)          Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
    1.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate  a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero  competente,  o  di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.  2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai  competenti  organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane  o  dai  funzionari  da  loro  delegati  non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.  3.  Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore ufficiale.  4.  Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera   residente   nello  Stato,  sono  legalizzate  a  cura  delle prefetture.  5.  Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.  |  
|   |                               Art. 34 (L)                    Legalizzazione di fotografie
    1.  Le  amministrazioni  competenti  per  il  rilascio di documenti personali   sono   tenute  a  legalizzare  le  prescritte  fotografie presentate    personalmente   dall'interessato.   Su   richiesta   di quest'ultimo  le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.  2.  La  legalizzazione  delle fotografie prescritte per il rilascio dei  documenti  personali  non  e' soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.  |  
|   |                              Art. 35 (L-R)             Documenti di identita' e di riconoscimento
    1.  In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un  documento  di  identita',  esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)  2.  Sono  equipollenti  alla  carta  di identita' il passaporto, la patente  di  guida,  la  patente nautica, il libretto di pensione, il patentino  di  abilitazione  alla  conduzione di impianti termici, il porto  d'armi,  le  tessere  di  riconoscimento,  purche'  munite  di fotografia  e  di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)  3.  Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)  |  
|   |                               Art. 36 (L)              Carta d'identita' e documenti elettronici
    1.  Le  caratteristiche  e le modalita' per il rilascio della carta d'identita'  elettronica e del documento d'identita' elettronico sono definite  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.  2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale;  3.La   carta   d'identita'   e  il  documento  elettronico  possono contenere: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i  dati  biometrici  indicati  col  decreto di cui al comma 1, con   esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti   gli   altri   dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e   semplificare   l'azione   amministrativa   e  i  servizi  resi  al   cittadino,  anche  per  mezzo  dei  portali,  nel  rispetto  della   normativa in materia di riservatezza; e) le  procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono   essere conosciute dalla pubblica amministrazione da altri soggetti   ivi  compresa  la  chiave  biometrica,  occorrenti  per  la  firma   digitale.  4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.  5.  Con  decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorita' per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  il  Garante  per la protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie  locali,  sono  dettate  le  regole tecniche e di sicurezza relative  alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle  carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente  articolo.  Le  predette  regole  sono  adeguate con cadenza almeno  biennale  in  relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.  6.  Nel  rispetto  della disciplina generale fissata dai decreti di cui  al  presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni, nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.  7.  La  carta  di  identita',  ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.  |  
|   |                               Art. 37 (L)                          Esenzioni fiscali
    1.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.  2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.  |  
|   |                              Art. 38 (L-R)          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
    1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)  2.  Le  istanze  e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide  se  sottoscritte  mediante  la  firma  digitale  o  quando il sottoscrittore  e'  identificato  dal  sistema  informatico con l'uso della carta di identita' elettronica. (R)  3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita  nel  fascicolo.  Le  istanze  e  la  copia  fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti  di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'   consentita   nei   limiti   stabiliti  dal  regolamento  di  cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 
                                         Nota all'art. 38:
               -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 15, comma 2, della          legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.
                           |  
|   |                               Art. 39 (L)          Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
    1.   La  sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione  a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,   nonche'   ad   esami   per   il  conseguimento  di abilitazioni,   diplomi   o  titoli  culturali  non  e'  soggetta  ad autenticazione.  |  
|   |                               Art. 40 (L)                     Certificazioni contestuali
    1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a  stati,  qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito  del  medesimo  procedimento,  sono contenute in un unico documento.  |  
|   |                               Art. 41 (L)                      Validita' dei certificati
    1.   I   certificati  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni attestanti   stati,   qualita'  personali  e  fatti  non  soggetti  a modificazioni  hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.  2.  I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli  estratti  e  le  copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi   dalle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  dai  gestori  o esercenti  di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso  in  cui  l'interessato  dichiari, in fondo al documento, che le informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito variazioni  dalla  data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere comunque corso, una volta  acquisita  la  dichiarazione  dell'interessato. Resta ferma la facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.  |  
|   |                               Art. 42 (R)                     Certificati di abilitazione
    1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione   o   di   procedimenti   autorizzatori  all'esercizio  di determinate   attivita',   ancorche'   definiti  "certificato",  sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".  |  
|   |                              Art. 43 (L-R)                       Accertamenti d'Ufficio
    1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono  richiedere  atti  o  certificati concernenti stati, qualita' personali  e  fatti  che  risultino  elencati  all'art. 46, che siano attestati  in  documenti  gia'  in  loro possesso o che comunque esse stesse   siano  tenute  a  certificare.  In  luogo  di  tali  atti  o certificati  i  soggetti  indicati  nel presente comma sono tenuti ad acquisire  d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte   dell'interessato,  dell'amministrazione  competente  e  degli elementi  indispensabili  per il reperimento delle informazioni o dei dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)  2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui  e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera  operata  per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini  di  quanto  previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,   la   consultazione   diretta,   da   parte   di  una  pubblica amministrazione  o  di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione   certificante,   finalizzata   all'accertamento d'ufficio  di  stati,  qualita'  e  fatti  ovvero  al controllo sulle dichiarazioni  sostitutive  presentate  dai  cittadini. Per l'accesso diretto  ai  propri  archivi  l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati  i  limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)  3.   Quando   l'amministrazione   procedente  opera  l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax e  via  telematica.  (R)  4.  Al  fine  di  agevolare  l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e   fatti,  contenuti  in  albi,  elenchi  o  pubblici  registri,  le amministrazioni   certificanti   sono   tenute   a   consentire  alle amministrazioni  procedenti,  senza  oneri,  la consultazione per via telematica   dei   loro   archivi  informatici,  nel  rispetto  della riservatezza dei dati personali. (R)  5.  In  tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente  informazioni  relative  a  stati,  qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il  rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette  informazioni  sono  acquisite,  senza  oneri, con qualunque mezzo   idoneo   ad  assicurare  la  certezza  della  loro  fonte  di provenienza. (R)  6.   I   documenti   trasmessi   da   chiunque   ad   una  pubblica amministrazione   tramite   fax,  o  con  altro  mezzo  telematico  o informatico  idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il  requisito  della  forma  scritta  e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) 
                                            Nota all'art. 43:             -  Il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.  135,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 113 del 17 maggio          1999,   reca   "Disposizioni  integrative  della  legge  31          dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da          parte dei soggetti pubblici".
                           |  
|   |                               Art. 44 (R)       Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
    1.   Gli  estratti  degli  atti  di  stato  civile  sono  richiesti esclusivamente  per  i  procedimenti che riguardano il cambiamento di stato  civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in  Italia  o  dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.  2.  Al  di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono  provvedere  all'acquisizione  d'ufficio  degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.  |  
|   |                              Art. 45 (L-R)                 Documentazione mediante esibizione
    1.  I  dati  relativi  a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E' fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati attestanti  stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  esibito.  E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli  esercenti  di  pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel corso  del  procedimento,  la  veridicita'  e l'autenticita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)  2.   Nei   casi  in  cui  l'amministrazione  procedente  acquisisce informazioni  relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di  riconoscimento  in  corso di validita', la registrazione dei dati avviene   attraverso   l'acquisizione  della  copia  fotostatica  non autenticata del documento stesso. (R)  3.  Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento di identita'  o  di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le  qualita'  personali  e  i  fatti in esso contenuti possono essere comprovati  mediante  esibizione  dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel  documento  non  hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)  |  
|   |                               Art. 46 (R)             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
    1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,   anche   contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle  normali  certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita   del  figlio,  decesso  del  coniuge,  dell'ascendente  o   discendente; i) iscrizione    in    albi,   in   elenchi   tenuti   da   pubbliche   amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica  professionale posseduta, titolo di specializzazione, di   abilitazione,  di formazione, di aggiornamento e di qualificazione   tecnica; o) situazione  reddituale o economica anche ai fini della concessione   dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento  di specifici obblighi contributivi con l'indicazione   dell'ammontare corrisposto; q) possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della partita IVA e di   qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,   di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione  presso  associazioni o formazioni sociali di qualsiasi   tipo; z) tutte   le  situazioni  relative  all'adempimento  degli  obblighi   militari,  ivi  comprese  quelle  attestate nel foglio matricolare   dello stato di servizio; aa) di   non   aver   riportato  condanne  penali  e  di  non  essere   destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano l'applicazione di   misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili e di provvedimenti   amministrativi  iscritti  nel casellario giudiziale ai sensi della   vigente normativa; bb) di  non  essere  a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti   penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti  i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei   registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non   aver presentato domanda di concordato. (R)  |  
|   |                               Art. 47 (R)          Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
    1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati, qualita' personali o fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)  2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del dichiarante puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)  3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta'. (R)  4.  Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e'  presupposto necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)  |  
|   |                               Art. 48 (R)                  Disposizioni generali in materia                    di dichiarazioni sostitutive
    1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.  2.  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la  redazione  delle  dichiarazioni  sostitutive, che gli interessati hanno  facolta'  di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni  sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita'  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci ivi indicate. Il modulo contiene  anche  l'informativa  di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.  3.   In   tutti  i  casi  in  cui  sono  ammesse  le  dichiarazioni sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la  relativa formula nei moduli per le istanze. 
                                         Nota all'art. 48:
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge          31  dicembre  1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note          all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta.             "1.  L'interessato  o  la  persona  presso la quale sono          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente          informati oralmente o per iscritto circa:             a)  le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono             destinati i dati;             b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento             dei dati;             e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;             d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati             possono  essere  comunicati e l'ambito di diffusione dei             dati medesimi;             e) i diritti di cui all'art. 13;             f)  il  nome, la denominazione o la ragione sociale e il             domicilio,  la  residenza  o  la sede del titolare e, se             designato, del responsabile.             2.  L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).             3.  Quando  i  dati  personali  non sono raccolti presso          l'interessato  l'informativa  di  cui al comma 1 e' data al          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la          prima comunicazione.             4.  La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo          strettamente necessario al loro perseguimento".
                           |  
|   |                               Art. 49 (R)         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
    1.  I  certificati  medici,  sanitari,  veterinari,  di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di settore.  2.   Tutti   i   certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle istituzioni  scolastiche  ai  fini  della  pratica  non agonistica di attivita'  sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di attivita'  sportive  rilasciato  dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico.  |  
|   |                               Art. 50 (R)                       Attuazione dei sistemi
    1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di  sviluppo  dei  sistemi  informativi automatizzati progetti per la realizzazione  di  sistemi  di  protocollo  informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi  informatici  conformi  alle  disposizioni del presente testo unico.  3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004 a   realizzare   o   revisionare  sistemi  informativi  automatizzati finalizzati   alla   gestione   del   protocollo  informatico  e  dei procedimenti  amministrativi  in  conformita'  alle  disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza  dei  dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2, della  legge  15  marzo  1997,  n.  59  e dei relativi regolamenti di attuazione.  4.  Ciascuna  amministrazione  individua,  nell'ambito  del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata  dei  documenti  per  grandi  aree organizzative omogenee, assicurando  criteri  uniformi  di  classificazione  e archiviazione, nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.  5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica  dei  documenti  presso  gli  uffici  di registrazione di protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a  queste  corrispondono,  i  dipartimenti,  gli  uffici  centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto. 
                                         Nota all'art. 50:
               -  Per  il  testo  vigente  dell'art. 15, comma 2, della          legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.
                           |  
|   |                               Art. 51 (R)                  Sviluppo dei sistemi informativi                   delle pubbliche amministrazioni
    1.  Le  pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi  informativi  automatizzati  in attuazione delle disposizioni del  presente  testo  unico  e  secondo  le  norme  tecniche delimita dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione.  2.   Le   pubbliche   amministrazioni  provvedono  a  realizzare  o revisionare  sistemi  informativi finalizzati alla totale automazione delle  fasi  di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri  dati,  documenti,  procedimenti  ed  atti in conformita' alle disposizioni  del  presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.  3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi  e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli  atti  cartacei  dei  quali  sia  obbligatoria  o  opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.  |  
|   |                               Art. 52 (R)          Il sistema di gestione informatica dei documenti
    1.  Il  sistema  di  gestione  informatica  dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema; b) garantire  la  corretta e puntuale registrazione di protocollo dei   documenti in entrata e in uscita; c) fornire   informazioni  sul  collegamento  esistente  tra  ciascun   documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa   formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire   il   reperimento  delle  informazioni  riguardanti  i   documenti registrati; e) consentire,   in   condizioni   di   sicurezza,   l'accesso   alle   informazioni  del  sistema  da parte dei soggetti interessati, nel   rispetto  delle  disposizioni in materia di tutela delle persone e   di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del   sistema di classificazione d'archivio adottato.  |  
|   |                               Art. 53 (R)                     Registrazione di protocollo
    1.  La  registrazione  di  protocollo per ogni documento ricevuto o spedito  dalle  pubbliche  amministrazioni  e' effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero  di  protocollo  del documento generato automaticamente dal   sistema e registrato in forma non modificabile; b) data  di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal   sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente   per   i   documenti  ricevuti  o,  in  alternativa,  il   destinatario  o  i destinatari per i documenti spediti, registrati   in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta   del  documento  informatico,  se  trasmesso  per  via   telematica,  costituita  dalla sequenza di simboli binari in grado   di  identificarne  univocamente  il contenuto, registrata in forma   non modificabile.  2.   Il   sistema   deve  consentire  la  produzione  del  registro giornaliero  di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.  3.   L'assegnazione   delle   informazioni   nelle   operazioni  di registrazione  di  protocollo  e'  effettuata  dal  sistema  in unica soluzione,  con  esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da   parte  dell'operatore,  garantendo  la  completezza  dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.  4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono  specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni   previste   nelle   operazioni   di   registrazione  di protocollo.  5.  Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e  spediti  dall'amministrazione  e tutti i documenti informatici. Ne sono  esclusi  le  gazzette  ufficiali,  i  bollettini  ufficiali e i notiziari  della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari  e  altre  disposizioni,  i  materiali statistici, gli atti preparatori  interni,  i  giornali,  le riviste, i libri, i materiali pubblicitari,  gli  inviti  a manifestazioni e tutti i documenti gia' soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.  |  
|   |                               Art. 54 (R)                 Informazioni annullate o modificate
    1.  Le  informazioni  non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a),  b),  c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente   articolo.   Le   informazioni  annullate  devono  rimanere memorizzate   nella   base   di   dati  per  essere  sottoposte  alle elaborazioni previste dalla procedura.  2.  La  procedura  per  indicare  l'annullamento riporta, secondo i casi,  una  dicitura  o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque,   da   consentire  la  lettura  di  tutte  le  informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.  |  
|   |                               Art. 55 (R)                       Segnatura di protocollo
    1.  La  segnatura  di  protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale  del  documento,  in forma permanente non modificabile, delle  informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono: a) il  progressivo  di  protocollo,  secondo  il formato disciplinato   all'articolo 57; b) la data di protocollo; c) l'identificazione   in   forma  sintetica  dell'amministrazione  o   dell'area  organizzativa  individuata  ai  sensi dell'articolo 50,   comma 4.  2.   L'operazione   di   segnatura   di  protocollo  va  effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.  3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio    che   ha   prodotto   il   documento,   l'indice   di classificazione  del  documento  e  ogni  altra  informazione utile o necessaria,  qualora  tali  informazioni  siano  disponibili  gia' al momento della registrazione di protocollo.  4.  Quando  il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed e'  formato  e  trasmesso  con strumenti informatici, la segnatura di protocollo  puo' includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo' utilizzare  tali  informazioni  per  automatizzare  le  operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.  5.  Con  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta    dell'Autorita'    per    l'informatica   nella   pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.  |  
|   |                               Art. 56 (R)            Operazioni ed informazioni minime del sistema                di gestione informatica dei documenti
    1.  Le  operazioni  di  registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni  di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche' le  operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e  sufficienti  per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.  |  
|   |                               Art. 57 (R)                        Numero di protocollo
    1.  Il  numero  di protocollo e' progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.  |  
|   |                               Art. 58 (R)                  Funzioni di accesso ai documenti                   e alle informazioni del sistema
    1.   L'accesso  al  sistema  da  parte  degli  utenti  appartenenti all'amministrazione,  nonche'  la  ricerca,  la  visualizzazione e la stampa  di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono   disciplinati   dai   criteri  di  abilitazione  stabiliti  dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.  2.  La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo criteri   di  selezione  basati  su  tutti  i  tipi  di  informazioni registrate.  I  criteri  di  selezione  possono  essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per  mezzo  di  operatori  logici.  Per le informazioni costituite da testi  deve  essere  possibile  la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.  3.   Il  sistema  deve  offrire  la  possibilita'  di  elaborazioni statistiche  sulle  informazioni registrate allo scopo di favorire le attivita' di controllo.  |  
|   |                               Art. 59 (R)                           Accesso esterno
    1.   Per   l'esercizio   del   diritto   di  accesso  ai  documenti amministrativi,  possono  essere utilizzate tutte le informazioni del sistema   di   gestione  informatica  dei  documenti  anche  mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.  2.  A  tal  fine  le  pubbliche  amministrazioni  determinano,  nel rispetto  delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi i criteri  tecnici  ed  organizzativi  per  l'impiego,  anche  per  via telematica,  del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento,  la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.  3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione  diretta  delle  informazioni e dei documenti da parte dell'interessato,   le  misure  organizzative  e  le  norme  tecniche indicate   al   comma   2  determinano,  altresi',  le  modalita'  di identificazione  del  soggetto  anche mediante l'impiego di strumenti informatici  per  la  firma  digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.  4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di  visualizzazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  messe  a disposizione,   anche  per  via  telematica,  attraverso  gli  uffici relazioni col pubblico.  |  
|   |                               Art. 60 (R)         Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
    1.  Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche,   accedono  al  sistema  di  gestione  informatica  dei documenti  delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite nell'ambito  delle  norme  e  dei  criteri  tecnici  emanati  per  la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.  2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni  utilizzano  funzioni  minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  dei documenti,   ottenuti   attraverso   l'indicazione   alternativa   o  congiunta   dell'oggetto,   della   data  di  spedizione,  del  mittente,  del   destinatario; b) numero  e  data  di  registrazione  di  protocollo  del  documento   ricevuto,  ottenuti  attraverso  l'indicazione  della  data  e del   numero  di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento   spedito.  3.  Ai  fini  del  presente  articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono   autonomamente,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione  dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.  |  
|   |                               Art. 61 (R)         Servizio per la gestione informatica dei documenti,               dei flussi documentali e degli archivi
    1.  Ciascuna  amministrazione  istituisce un servizio per la tenuta del  protocollo  informatico, della gestione dei flussi documentali e degli  archivi  in  ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate  ai  sensi  dell'articolo  50.  Il servizio e' posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.  2.  Al  servizio  e'  preposto  un dirigente ovvero un funzionario, comunque   in   possesso  di  idonei  requisiti  professionali  o  di professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di   formazione   definiti  secondo  le  procedure  prescritte  dalla disciplina vigente.  3. Il servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce  il  livello  di  autorizzazione  per  l'accesso  alle   funzioni  della  procedura,  distinguendo  tra  abilitazioni  alla   consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle   informazioni; b) garantisce  che  le  operazioni di registrazione e di segnatura di   protocollo   si  svolgano  nel  rispetto  delle  disposizioni  del   presente testo unico; c) garantisce  la corretta produzione e la conservazione del registro   giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie   siano   ripristinate  entro  ventiquattro  ore  dal  blocco  delle   attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile; e) conserva  le  copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri   differenti; f) garantisce    il    buon    funzionamento    degli   strumenti   e   dell'organizzazione    delle   attivita'   di   registrazione   di   protocollo,  di  gestione  dei documenti e dei flussi documentali,   incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e   le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68   e 69; g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico   da parte del personale autorizzato e degli incaricati.  |  
|   |                               Art. 62 (R)              Procedure di salvataggio e conservazione                   delle informazioni del sistema
    1.   Il   responsabile  per  la  tenuta  del  sistema  di  gestione informatica  dei  documenti  dispone per la corretta esecuzione delle operazioni   di   salvataggio   dei   dati  su  supporto  informatico rimovibile.  2.   E'   consentito   il  trasferimento  su  supporto  informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.  3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti  dispone,  in  relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze scientifiche  e  tecnologiche,  con  cadenza  almeno quinquennale, la riproduzione  delle  informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.  4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono  parte  integrante  del  sistema di indicizzazione e di organizzazione  dei  documenti  che  sono  oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.  |  
|   |                               Art. 63 (R)                        Registro di emergenza
    1.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  tenuta del protocollo informatico,  della  gestione  dei flussi documentali e degli archivi autorizza   lo   svolgimento   anche   manuale  delle  operazioni  di registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni qualvolta  per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura  informatica.  Sul  registro di emergenza sono riportate la causa,  la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)  2.  Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica si  prolunghi  oltre  ventiquattro  ore,  per  cause  di  eccezionale gravita',   il   responsabile  per  la  tenuta  del  protocollo  puo' autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non  piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)  3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul registro  di  emergenza  il  numero  totale  di operazioni registrate manualmente. (R)  4.  La  sequenza  numerica  utilizzata su un registro di emergenza, anche  a  seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione  univoca  dei  documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)  5.  Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono   inserite  nel  sistema  informatico,  utilizzando  un'apposita funzione  di  recupero  dei  dati,  senza ritardo al ripristino delle funzionalita'  del  sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento  registrato  in  emergenza  viene  attribuito  un numero di protocollo   del   sistema  informatico  ordinario,  che  provvede  a mantenere  stabilmente  la  correlazione  con il numero utilizzato in emergenza. (R)  |  
|   |                               Art. 64 (R)             Sistema di gestione dei flussi documentali
    1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei   procedimenti   amministrativi   mediante   sistemi  informativi automatizzati,  valutando  i relativi progetti in termini di rapporto tra   costi   e   benefici,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.  2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  1 e' finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.  3.  Il  sistema  per  la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.  4.   Le   amministrazioni   determinano  autonomamente  e  in  modo coordinato  per  le  aree  organizzative  omogenee,  le  modalita' di attribuzione  dei  documenti  ai  fascicoli  che  li  contengono e ai relativi  procedimenti,  definendo  adeguati piani di classificazione d'archivio  per  tutti  i  documenti,  compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.  |  
|   |                               Art. 65 (R)                    Requisiti del sistema per la                   gestione dei flussi documentali
    1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire  informazioni  sul  legame esistente tra ciascun documento   registrato,  il  fascicolo  ed il singolo procedimento cui esso e'   associato; b) consentire  il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i   fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la   gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio; d) consentire  lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione   dei  flussi  documentali  di  altre  amministrazioni  al  fine  di   determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.  |  
|   |                               Art. 66 (R)             Specificazione delle informazioni previste           dal sistema di gestione dei flussi documentali
    1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste,  delle  operazioni  di registrazione e del formato dei dati relativi   ai   sistemi   informatici  per  la  gestione  dei  flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica  amministrazione  di concerto con il Ministro della funzione pubblica.  |  
|   |                               Art. 67 (R)        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
    1.  Almeno  una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito    archivio   di   deposito   costituito   presso   ciascuna amministrazione. (R)  2.    Il    trasferimento    deve    essere   attuato   rispettando l'organizzazione  che  i  fascicoli  e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)  3.  Il  responsabile  del  servizio  per  la  gestione  dei  flussi documentali  e  degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)  |  
|   |                               Art. 68 (R)           Disposizioni per la conservazione degli archivi
    1.  Il  servizio  per  la  gestione  dei flussi documentali e degli archivi  elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato  con  il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri  di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione  permanente  dei  documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni  contenute  in  materia  di  tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.  2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.  3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti  contenenti  dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.  |  
|   |                               Art. 69 (R)                           Archivi storici
    1.  I  documenti  selezionati  per la conservazione permanente sono trasferiti   contestualmente   agli  strumenti  che  ne  garantiscono l'accesso,  negli  Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata  sezione  di  archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.  |  
|   |                               Art. 70 (R)                      Aggiornamenti del sistema
    1.   Le  pubbliche  amministrazioni  devono  assicurare,  per  ogni aggiornamento  del  sistema,  il  pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.  |  
|   |                               Art. 71 (R)                       Modalita' dei controlli
    1.  Le  amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)  2.   I   controlli   riguardanti   dichiarazioni   sostitutive   di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione  certificante  ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato  con  le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)  3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle  irregolarita'  o  delle  omissioni  rilevabili  d'ufficio, non costituenti   falsita',  il  funzionario  competente  a  ricevere  la documentazione  da'  notizia  all'interessato  di tale irregolarita'. Questi  e'  tenuto  alla  regolarizzazione  o  al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)  4.   Qualora   il   controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive presentate  ai  privati  che  vi  consentono  di  cui all'articolo 2, l'amministrazione   competente   per   il   rilascio  della  relativa certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)  |  
|   |                               Art. 72 (R)                    Responsabilita' dei controlli
    1.  Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti  individuano  e  rendono  note  le  misure organizzative adottate  per  l'efficiente,  efficace  e  tempestiva  esecuzione dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. (R)  2.  La  mancata  risposta  alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)  |  
|   |                               Art. 73 (L)      Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
    1.  Le  pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di  dolo  o  colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti   emanati,   quando   l'emanazione   sia  conseguenza  di  false dichiarazioni  o  di  documenti  falsi  o  contenenti  dati  non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.  |  
|   |                              Art. 74 (L-R)                   Violazione dei doveri d'Ufficio
    1.   Costituisce   violazione   dei  doveri  d'ufficio  la  mancata accettazione  delle  dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)  2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio: a) la  richiesta  di  certificati o di atti di notorieta' nei casi in   cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di   accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il   rifiuto   da   parte  del  dipendente  addetto  di  accettare   l'attestazione  di  stati,  qualita'  personali  e  fatti mediante   l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la  richiesta  e  la  produzione,  da  parte rispettivamente degli   ufficiali   di   stato   civile  e  dei  direttori  sanitari,  del   certificato  di  assistenza  al  parto  ai  fini  della formazione   dell'atto di nascita. (R)  |  
|   |                               Art. 75 (R)                       Decadenza dai benefici
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo  di  cui  all'articolo  71  emerga  la  non veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  |  
|   |                               Art. 76 (L)                            Norme penali
    1.  Chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  2.  L'esibizione  di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.  3.  Le  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  indicate nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico ufficiale.  4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1,  2 e 3 sono commessi per ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  |  
|   |                              Art. 77 (L-R)                           Norme abrogate
    1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24 novembre  2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)  2.  Sono  altresi'  abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R.  20  ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R) 
                                         Note all'art. 77:
               -  La  legge  4 gennaio 1968, n. 15, abrogata a far data          dall'entrata  in  vigore  del presente testo unico, recava:          "Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla          legalizzazione e autenticazione di firme".
               - Si riporta l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre          1993,  n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),          come  modificato  dall'art. 77 che avra' effetto dalla data          di entrata in vigore del presente testo unico:             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei          procedimenti amministrativi). - 1 - 14. (Omissis).             15.  (Il  primo  periodo  e' stato abrogato). Restano in          ogni  caso  in  vigore  le  norme  di  cui  al  decreto del          Presidente  della  Repubblica  30  settembre 1963, n. 1409,          relative  all'ordinamento  e  al personale degli Archivi di          Stato,  nonche'  le norme che regolano la conservazione dei          documenti  originali  di  interesse  storico,  artistico  e          culturale.".
               -  Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di          decisione  e  di  controllo), come modificati dall'art. 77,          che  avra'  effetto  dalla  data  di  entrata in vigore del          presente testo unico:             "Art.  2  (Disposizioni  in materia di stato civile e di          certificazione anagrafica). - 1 - 2. (Omissis).             3 - 4. (Abrogati).             5.   I   comuni  favoriscono,  per  mezzo  di  intese  o          convenzioni,  la  trasmissione  di dati o documenti tra gli          archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche          amministrazioni,  nonche' i gestori o esercenti di pubblici          servizi,  garantendo  il  diritto  alla  riservatezza delle          persone.  La  trasmissione  di  dati  puo'  avvenire  anche          attraverso sistemi informatici e telematici.             6. (Omissis).             7. (Abrogato).             8.  Le  firme  e  le sottoscrizioni inerenti ai medesimi          atti,  e  richieste  a  piu'  soggetti dai pubblici uffici,          possono  essere  apposte  anche disgiuntamente, purche' nei          termini.             9 - 10. (Abrogati).             11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21          novembre   1967,  n.  1185,  in  materia  di  rilascio  del          passaporto.             11-bis.  Il  terzo  comma  dell'art.  17  della legge 21          novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.             11-ter. (Omissis).             12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della          presente  legge,  con  regolamento  da  adottarsi  ai sensi          dell'art.  17,  comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,          previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il          Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione          dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto          9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:          a) riduzione  e  semplificazione  dei  registri dello stato             civile;          b) eliminazione  o  riduzione delle fasi procedimentali che             si  svolgono  tra  uffici  di  diverse amministrazioni o             della medesima amministrazione;          c) eliminazione,    riduzione   e   semplificazione   degli             adempimenti  richiesti  al cittadino in materia di stato             civile;          d) revisione  delle  competenze  e  dei  procedimenti degli             organi  della  giurisdizione  volontaria  in  materia di             stato civile;          e) riduzione   dei   termini   per   la   conclusione   dei             procedimenti;          f) regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo             che  si svolgono presso diverse amministrazioni o presso             diversi uffici della medesima amministrazione;          g) riduzione  del  numero  di procedimenti amministrativi e             accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla             medesima  attivita',  anche  riunendo in una unica fonte             regolamentare,  ove  cio' non ostacoli la conoscibilita'             normativa,  disposizioni  provenienti  da fonti di rango             diverso,  ovvero  che  richiedano particolari procedure,             fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure             stesse.             13.  Sullo  schema  di regolamento di cui al comma 12 le          Commissioni  parlamentari  si esprimono entro trenta giorni          dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'          emanato  anche  in  mancanza  del parere ed entra in vigore          novanta  giorni  dopo  la  sua pubblicazione nella Gazzetta          Ufficiale.             14.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme          regolamentari   di   cui  al  comma  12  sono  abrogate  le          disposizioni    vigenti,   anche   di   legge,   con   esse          incompatibili.             15   I   comuni   che   non   versino  nelle  situazioni          strutturalmente  deficitarie di cui all'art. 45 del decreto          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive          modificazioni,   possono   prevedere  la  soppressione  dei          diritti  di  segreteria  da  corrispondere  per il rilascio          degli  atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10,          del  decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  19 marzo 1993, n. 68, nonche'          del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.          10.  Possono  inoltre prevedere la soppressione o riduzione          di  diritti  tasse o contributi previsti per il rilascio di          certificati,  documenti e altri atti amministrativi, quando          i   relativi   proventi  sono  destinati  esclusivamente  a          vantaggio  dell'ente  locale,  o  limitatamente  alla quota          destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.".             "Art.   3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di          ammissione agli impieghi).             1. (Abrogato).             2 - 3. (Omissis).             4 - 5. (Abrogati).             6.  La  partecipazione  ai concorsi indetti da pubbliche          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad          oggettive necessita' dell'ammistrazione.             7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti          dalle  leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi          pubblici.  Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione          delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di          esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato piu'          giovane di eta'.             8-9. (Omissis).             10.  Sono  abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decrdo          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il          secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,          nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto          di cio' al comma 5.             11. (Abrogato)".
               - Si riporta l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191          (Modifiche ed integrazioni sua legge 15 marzo 1997, n. 59 e          legge  15  maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di          formazione  del personale dipendente e di lavoro a distanza          nelle pubbliche amministrazioni.             Disposizioni  in  materia  di edilizia scolastica), come          modificato  dall'art.  77,  che avra' effetto dalla data di          entrata in vigore del presente testo unico:             "Art.  2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio          1997, n. 127). - 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono          apportate  le  modificazioni e integrazioni di cui ai commi          seguenti.             2.  All'art.  2,  comma  3,  sono  aggiunte  in fine, le          parole:  "salvo  che  disposizioni di legge o regolamentari          prevedano una validita' superiore".             3.  All'art.  2,  comma  4,  dopo  il  primo  periodo e'          inserito  il  seguente:  "Il  procedimento per il quale gli          atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere  comunque          corso,     una    volta    acquisita    la    dichiarazione          dell'interessato"; al medesimo comma 4, secondo periodo, le          parole:  "E'  comunque  fatta  salva" sono sostituite dalle          seguenti: "Resta ferma".             4. (Omissis).             5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,          di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge          15  maggio  1997,  n.  127, come sostituito dal comma 4 del          presente  articolo,  e'  emanato entro novanta giorni dalla          data  di entrata in vigore della presente legge. Il decreto          del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,          quinto  periodo,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, come          sostituito  dal  comma  4 del presente articolo, e' emanato          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore          della presente legge.             6. (Omissis).             7.  All'articolo  3, comma 2, ultimo periodo, le parole:          "quindici  giorni"  sono sostituite dalle seguenti: "trenta          giorni".             8.  All'articolo  3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le          parole:   "nonche'   ad   esami  per  il  conseguimento  di          abilitazioni diplomi o titoli culturali".             9 - 10. (Omissis).             11. (Abrogato).             12 - 13. (Omissis).             14.  All'art. 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991"          e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente          tra  la  data delle dimissioni e la data della riammissione          in  servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati          ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".             15.  [All'art.  6,  comma  8, sono aggiunte, in fine, le          parole:   ",   i  quali,  se  dipendenti  da  una  pubblica          amministrazione,   sono   collocati  in  aspettativa  senza          assegni"].             16 - 17. (Omissis).             18.   All'art.   6,  comma  13,  capoverso  1-bis,  sono          aggiunte,  in fine le parole: ", nel quale vengono indicati          i   criteri   di   ripartizione  che  tengano  conto  delle          responsabilita'  professionali  assunte  dagli  autori  dei          progetti  e  dei  piani,  nonche'  dagli  incaricati  della          direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".             19.  All'articolo  6,  comma 17, le parole: "Entro e non          oltre  tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "Entro il          30 settembre 1998".             Da 20 a 22. (Omissis).             23.  All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo          periodo  e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine,          il  procedimento  prosegue prescindendo dal parere omesso e          l'amministrazione      motiva      autonomamente     l'atto          amministrativo da emanare".             24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.             25. (Omissis).             26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "Acquisto"          sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".             27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori          civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in          materia  di  difesa  di  sicurezza pubblica e di giustizia"          sono  sostituite  dalle seguenti: "i difensori civici delle          regioni  e  delle  province  autonome, su sollecitazione di          cittadini    singoli    o   associati,   esercitano,   sino          all'istituzione  del  difensore civico nazionale, anche nei          confronti  delle  amministrazioni  periferiche dello Stato,          limitatamente   agli   ambiti  territoriali  di  rispettiva          competenza,  con  esclusione  di  quelle  che  operano  nei          settori  della  difesa,  della  sicurezza  pubblica e della          giustizia".             28.  All'articolo  17,  comma  2,  capoverso 3-bis, sono          aggiunti,   in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso  di          sospensione   la   conferenza  puo'  entro  trenta  giorni,          pervenire  ad  una  nuova  decisione  che tenga conto delle          osservazioni  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri.          Decorso   inutilmente   tale   termine,  la  conferenza  e'          sciolta".             29.  [All'articolo  17,  comma 33, dopo le parole: "enti          locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti          delle  istituzioni  pubbliche  di assistenza e beneficienza          IPAB),"].             Da 30 a 33. (Omissis)".
               -  La legge 24 novembre 2000, n. 340 reca: "Disposizioni          per la delegificazione di norme e per la semplificazione di          procedimenti amministrativi".
               -  Si riporta l'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n.          342  (Misure in materia fiscale), come modificato dall'art.          77,  a  far data dalla entrata in vigore del presente testo          unico:             "Art.  55  (Disposizioni di razionalizzazione in materia          di  tasse  sulle  concessioni  governative  e di imposta di          bollo).  -  1.  Con  decreti del Ministro delle finanze, da          adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in          vigore  della  presente  legge  ai  sensi dell'articolo 17,          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate          la  nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato          A  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova          tariffa  delle  tasse sulle concessioni governative annessa          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,          n. 641, e successive modificazioni.             2.  Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1,          restano  fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro          delle  finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  196 del 21 agosto          1992,   e  28  dicembre  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre 1995, con i quali sono          state  approvate  la  tariffa  dell'imposta  di  bollo e la          tariffa   delle  tasse  sulle  concessioni  governative,  e          successive modificazioni.             3.(Abrogato).             4.  All'art.  5,  quarto  comma,  della  Tabella  di cui          all'Allegato  B del decreto del Presidente della Repubblica          26  ottobre  1972,  n.  642, e successive modificazioni, la          parola:  "esecutivo"  e' sostituita dalle seguenti: ",anche          esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine          del    comma   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "dei          concessionari del servizio nazionale di riscossione".             5.  Alla  nota  3-ter del comma 2-bis dell'art. 13 della          tariffa,  parte  I, annessa al decreto del Presidente della          Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione          degli  atti  soggetti  all'imposta di bollo, come da ultimo          modificata  dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 8          maggio  1998,  n.  146,  e'  aggiunto, in fine, il seguente          periodo:   "Non   sono  altresi'  soggette  all'imposta  le          comunicazioni  relative  ai  depositi  di titoli emessi con          modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di          successiva  dematerializzazione,  il cui complessivo valore          nominale  o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia          pari o inferiore a mille euro".             6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il          passaporto,  di  cui  all'art.  1 della tariffa delle tasse          sulle  concessioni  governative  introdotta con decreto del          Ministro  delle  finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  30  dicembre  1995, deve          intendersi  dovuta  esclusivamente  per  l'espatrio verso i          Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.".
               - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre          1997,  n.  513,  abrogato dal presente testo unico, recava:          "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,          l'archiviazione   e   la   trasmissione  di  documenti  con          strumenti  informatici  e telematici, a norma dell'art. 15,          comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre          1998,  n.  403,  abrogato dal presente testo unico, recava:          "Regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della          legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione          delle certificazioni amministrative".
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre          1998,  n.  428,  abrogato dal presente testo unico, recava:          "Regolamento  recante  norme per la gestione del protocollo          informatico da parte delle amministrazioni pubbliche".
               -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio          1989,  n.  223,  abrogato dal presente testo unico, recava:          "Approvazione   del   nuovo  regolamento  anagrafico  della          popolazione residente".
               - Si riporta l'art. 37 del citato decreto del Presidente          della  Repubblica n. 223/1989, come modificato dal presente          testo unico:             "Art.   37   (Divieto   di  consultazione  delle  schede          anagrafiche).   -  1.  E'  vietato  alle  persone  estranee          all'ufficio  di  anagrafe  l'accesso  all'ufficio  stesso e          quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono          escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate          dall'autorita'  giudiziaria  e  gli appartenenti alle forze          dell'ordine  ed  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza.  I          nominativi  delle  persone  autorizzate  ad  effettuare  la          consultazione  diretta degli atti anagrafici devono figuare          in   apposite  richieste  dell'ufficio  o  del  comando  di          appartenenza;    tale   richiesta   deve   essere   esibita          all'ufficio  di  anagrafe,  unitamente  ad  un documento di          riconoscimento.  Resta salvo altresi' il disposto dell'art.          33,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.             2 - 3. (Abrogati).             4.  All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i          nomi  e  gli  estremi dei documenti del personale abilitato          alla  consultazione,  il  quale  operera' secondo modalita'          tecniche   adottate  d'intesa  tra  gli  uffici  anagrafici          comunali e gli organi interessati.".
                           |  
|   |                           Art. 77-bis (L) (2)                     (( Applicazione di norme ))
    ((  1.  Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute  nei  capi  II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui  sia  prevista  una  certificazione  o  altra  attestazione,  ivi comprese   quelle   concernenti  le  procedure  di  aggiudicazione  e affidamento  di  opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di  forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78. ))  |  
|   |                              Art. 78 (L-R)                    Norme che rimangono in vigore
    1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le  vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di   trasmissione  delle  dichiarazioni  fiscali  di  cui  al D.P.R. 22   luglio  1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R.   10  marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al   decreto  direttoriale  29  marzo  2000, al D.M. 31 maggio 1999, n.   164,  e  le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo 31 marzo   1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la   determinazione    dell'indicatore   della   situazione   economica   equivalente   dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali   agevolate; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; d) l'articolo  2,  comma  15, secondo periodo della legge 24 dicembre   1993 n. 537; e) le  disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31   dicembre  1996,  n.  675  e  ai  decreti  legislativi  adottati in   attuazione  delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,   n. 344; f) fino  alla  loro  sostituzione,  i  regolamenti  ministeriali,  le   direttive  e  i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche'   le regole tecniche gia' emanate alla data di entrata in vigore del   presente testo unico; g) tutte  le  disposizioni legislative in materia di conservazione di   beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.   490.  2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di  regolamento  concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle  forze  dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.        TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL      TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI            IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
  ===================================================================== ARTICOLATO DEL TESTO UNICO        |      RIFERIMENTO PREVIGENTE ===================================================================== Articolo 1 (Definizioni)          | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 22, comma 2 L. 241/90 e comma 1 lettera a)                |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1, lett. a) comma 1 lettera b)                |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere c), d)            |               ---- ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1, lett.b) comma 1 lettera e)                |D.P.C.M. n. 437/99 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere f), g), h)        |               ---- ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 20, secondo comma L. comma 1 lettera i)                |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera l)                |articolo 15, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera m)                |               ---- ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. b) comma 1 lettera n)                |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere o), p)            |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera q), primo periodo |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera q), secondo       | periodo                           |articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera r)                |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera s)                |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2 (Oggetto)              | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1                           |comma 1, primo periodo L. 340/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 3 (Soggetti)             | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99 --------------------------------------------------------------------- Articolo 4 (Impedimento alla      | sottoscrizione e alla             | dichiarazione)                    | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 4 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 5 (Rappresentanza legale)| --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 8 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 6 (Riproduzione e        | conservazione di documenti)       | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 25 L. 15/68 e art. 15 comma 1                           |D.P.R. 513/1997 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 15, primo comma 2                           |periodo L. 537/1993 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 7 (Redazione e stesura di| atti pubblici)                    | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 12, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 13 primo e secondo comma comma 2                           |L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 8 (Documento informatico)| --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 2 D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. comma 2                           |513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9 (Documenti informatici | delle pubbliche amministrazioni)  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 10 (Forma ed efficacia   | del documento informatico)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 11 (Contratti stipulati  | con strumenti informatici o per   | via telematica)                   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 12 (Pagamenti            | informatici)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 14 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 13 (Libri e scritture)   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 15 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 14 (Trasmissione del     | documento informatico)            | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 15 (Trasmissione         | dall'estero di atti agli uffici di| stato civile)                     | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 19 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 16 (Riservatezza dei dati| personali contenuti nei documenti | trasmessi)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 17 (Segretezza della     | corrispondenza trasmessa per via  | telematica)                       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 18 (Copie autentiche)    | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 14, primo comma e comma 1                           |articolo 7, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 14, secondo comma L. comma 2                           |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 19(Modalita' alternative | all'autenticazione di copie)      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 20 (Copie di atti e      | documenti informatici)            | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 21 l'autenticazione delle| sottoscrizioni)                   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 22 (Definizioni)         | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. c) comma 1, lettera a)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. d) comma 1, lettera b)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. e) comma 1, lettera c)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. f) comma 1, lettera d)               |D.P.R. 513197 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. g) comma l. lettera e)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. h) comma 1, lettera f)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. i) comma 1, lettera g)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. l) comma 1, lettera h)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. m) comma 1, lettera i)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. n) comma 1, lettera l)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. o) comma 1, lettera m)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. p) comma 1, lettera n)               |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 1, comma 1 lett. q) comma 1, lettera o)               |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 23 (Firma digitale)      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 6                           |articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 7                           |articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 24 (Firma digitale       | autenticata)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 6                           |articolo 16. comma 6 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 25 (Firma di documenti   | informatici delle pubbliche       | amministrazioni)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 26 (Deposito della chiave| privata)                          | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 27 (Certificazione delle | chiavi)                           | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 8, comma 2 D.P.R.513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 28 (Obblighi dell'utente | e del certificatore)              | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 29 (Chiavi di cifratura  | della pubblica amministrazione)   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 17, comma 2 D.P.R.513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 30 (Modalita' per la     | legalizzazione di firme)          | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 15 secondo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 31 (Atti non soggetti a  | legalizzazione)                   | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 18, primo e secondo comma comma 1                           |L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 32 (Legalizzazione di    | firme di capi di scuole parificate| o legalmente riconosciute)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 16 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 33 (Legalizzazione di    | firme di atti da e per l'estero)  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 17, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 17, secondo comma L. comma 2                           |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 17, terzo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 17, quarto comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 17, quinto comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 34 (Legalizzazione di    | fotografie)                       | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 7 L. 127/97 come                                  |modificato dall'articolo 55 comma comma 1                           |3 della L. 342/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 35(Documenti di identita'| e di riconoscimento)              | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 292 R.D. n. 635/40 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 2, comma 9 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 36 (Carta d'identita' e  | documenti elettronici)            | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 1                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 2                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 3                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 4                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 5                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 6                           |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 10 L. 127/97                                  |come modificato dall'articolo 2, comma 7                           |comma 4 L.191/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 37 (Esenzioni fiscali)   | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 21, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 23, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 38 (Modalita' di invio e | sottoscrizione delle istanze)     | ---------------------------------------------------------------------                                  |art. 3 comma 11 della L. 127/97                                  |come modificato dall'art. 2 comma comma 1                           |10 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |               ---- ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 3, comma 11 L. 127/97,                                  |come modificato dall'art.2 comma comma 3                           |10 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 39 (Domande per la       | partecipazione a concorsi         | pubblici)                         | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 3, comma 5 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 40 (Certificazioni       | contestuali)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 11 L.15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 41 (Validita' dei        | certificati)                      | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, comma 3 L. 127/97,                                  |come modificato dall'art. 2 comma comma 1                           |2 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 2, comma 4 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 42 (Certificati di       | abilitazione)                     | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 12 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 43 (Accertamenti         | d'ufficio)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 6                           |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 44 (Acquisizione di      | estratti degli atti dello stato   | civile)                           | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 45 (Documentazione       | mediante esibizione)              | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 3, comma 1 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 46 (Dichiarazioni        | sostitutive di certificazioni)    | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2, primo comma L. 15/68 e                                  |articolo 1, comma 1 D.P.R. comma 1                           |403/1998 --------------------------------------------------------------------- Articolo 47 (Dichiarazioni        | sostitutive dell'atto di          | notorieta')                       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 4, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 48 (Disposizioni generali| in materia di dichiarazioni       | sostitutive)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 49 (Limiti di utilizzo   | delle misure di semplificazione)  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 50 (Attuazione dei       | sistemi)                          | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi | informativi delle pubbliche       | amministrazioni)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 52 (Sistema di gestione  | informatica dei documenti)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 53 (Registrazione di     | protocollo)                       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 54 (Informazioni         | annullate o modificate)           | ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 5 comma 1 e comma 2 comma 1                           |D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 55 (Segnatura di         | protocollo)                       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 56 (Informazioni minime  | del sistema di gestione           | informatica dei documenti)        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 7 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 57 (Numero di protocollo)| --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 8 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 58 (Funzioni di accesso  | ai documenti e alle informazioni  | del sistema)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 59 (Accesso esterno)     | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 60 (Accesso effettuato   | dalle pubbliche amministrazioni)  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 11, comma 4 D P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 61 (Servizio per la      | gestione informatica dei documenti| dei flussi documentali e degli    | archivi)                          | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 62 (Procedure di         | salvataggio e conservazione delle | informazioni del sistema)         | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 63 (Registro di          | emergenza)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5                           |articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 64 (Sistema di gestione  | dei flussi documentali)           | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 65 (Requisiti del sistema| per la gestione dei flussi        | documentali)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 16 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 66 (Specificazione delle | informazioni previste dal sistema | di gestione dei flussi            | documentali)                      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 17 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 67 (Trasferimento dei    | documenti all'archivio di         | deposito)                         | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 68 (Disposizioni per la  | conservazione degli archivi)      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 69 (Archivi storici)     | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 20 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 70 (Aggiornamenti del    | sistema)                          | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 22 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 71 (Modalita' dei        | controlli)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3                           |               ---- ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 2 comma 1, secondo comma 4                           |periodo L. 340/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 72 (Responsabilita' dei  | controlli)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 73 (Assenza di           | responsabilita' della pubblica    | amministrazione)                  | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 24 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 74 (Violazione dei doveri| d'ufficio)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 3, comma 4 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera a)               |articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera b)               |articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera c)               |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 75 (Decadenza dai        | benefici)                         | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 76 ( Norme penali)       | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |articolo 26, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 26, secondo comma L. comma 2                           |15/68 ---------------------------------------------------------------------                                  |articolo 26, secondo comma L. comma 3                           |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 4                           |articolo 26, terzo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 77 (Norme abrogate)      | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2                           |               ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 78 (Norme che rimangono  | in vigore)                        | --------------------------------------------------------------------- comma 1                           |               ----
  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  degli  atti  normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000
                              CIAMPI AMATO,
                      Presidente del Consiglio dei Ministri                    BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica                    BIANCO, Ministro dell'interno                    FASSINO, Ministro della giustizia
  Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368 
                                         Note all'art. 78:
               -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio          1998,   n.  322,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7          settembre 1998, n. 208 reca: "Regolamento recante modalita'          per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative alle          imposte  sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'          produttive  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto, ai sensi          dell'art.  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.          662".
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre          1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del          17  febbraio 2000, reca: "Regolamento recante modificazioni          alle   disposizioni   relative   alla  presentazione  delle          dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e delI'IVA"
               -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 marzo          2000, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del          27  aprile  2000,  reca:  "Regolamento recante modifiche al          decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.          322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria".
               -  Il  decreto  direttoriale  31 luglio 1998, pubblicato          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, reca:          "Modalita'   tecniche   di  trasmissione  telematica  delle          dichiarazioni  e dei contratti di locazione e di affitto da          sottoporre   a   registrazione,   nonche'   di   esecuzione          telematica dei pagamenti".
               -  Il  decreto  direttoriale  29  marzo 2000, pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale del n. 78 del 3 aprile 2000, reca:          "Determinazione    delle    modalita'   tecniche   per   la          trasmissione  telematica via Internet delle dichiarazioni e          per  l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di          tributi,  contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
               -  Il  decreto da Ministro delle finanze 31 maggio 1999,          n.  164,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del n. 135          dell'11  giugno  1999, reca: "Regolamento recante norme per          l'assistenza  fiscale resa dai centri di assistenza fiscale          per  le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta          e  dai  professionisti  ai  sensi  dell'art. 40 del decreto          legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre          1972,  n.  642,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292          dell'11  novembre  1972,  supplemento ordinario n. 3, reca:          "Disciplina dell'imposta di bollo".
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della legge          7   agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai          documenti amministrativi):             "1.  Entro sei mesi dada data di entrata in vigore della          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione          delle  disposizioni  in  materia di autocertificazione e di          presentazione  di  atti e documenti da parte di cittadini a          pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,          n.  15,  e  successive  modificazioni e integrazioni. Delle          misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla          commissione di cui all'art. 27.             2.  Qualora  l'interessato  dichiari  che fatti, stati e          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia          di essi.             3.  Parimenti  sono accertati d'ufficio dal responsabile          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica          amministrazione e' tenuta a certificare".
               - Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge          7   agosto   1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di          procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai          documenti amministrativi):             "Art.  30.  -  1.  In  tutti  i casi in cui le leggi e i          regolamenti  prevedono  atti  di  notorieta' o attestazioni          asseverate  da  testimoni  altrimenti denominate, il numero          dei testimoni e' ridotto a due.             2.  E'  fatto  divieto  alle pubbliche amministrazioni e          alle  imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di          pubblica  utilita'  di  esigere atti di notorieta' in luogo          della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta'          prevista  dall'art.  4  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15,          quando  si  tratti  di  provare qualita' personali, stati o          fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".             -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15,          secondo  periodo,  della  legge  24  dicembre  1993, n. 537          (Interventi correttivi di finanza pubblica):             "15.  (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30          settembre  1963,  n.  1409  relative  all'ordinamento  e al          personale  degli  archivi  di  Stato,  nonche' le norme che          regolano   la  conservazione  dei  documenti  originali  di          interesse storico, artistico e culturale".             -  La  legge  31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  5 dell'8 gennaio 1997, supplemento          ordinario,  reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti          rispetto al trattamento dei dati personali".
               -  La  legge  31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  5 dell'8 gennaio 1997, supplemento          ordinario,  reca:  "Delega  al Governo in materia di tutela          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento          dei dati personali".
               -  La  legge  6  ottobre  1998, n. 344, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  235  dell'8  ottobre  1998,  reca:          "Differimento  del  termine  per  l'esercizio  della delega          prevista  dalla  legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia          di trattamento dai dati personali".
               -  Per la rubrica del capo II del decreto legislativo 29          ottobre  1999,  n.  49  (per  l'argomento  vedi  nelle note          all'art. 6), vedi nelle note all'art. 6.
               -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge          31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi infra):             "Art.  4  (Particolari  trattamenti in ambito pubblico.)          -1. La presente legge non si applica al trattamento di dati          personali effettuato:          a) dal  centro  elaborazione  dati  di cui all'art. 8 della             legge  1( aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art.             43,  comma  1,  della  presente  legge,  ovvero sui dati             destinati  a  confluirvi  in base alla legge, nonche' in             virtu'  dell'accordo  di  adesione  alla  convenzione di             applicazione  dell'accordo  di  Schengen, reso esecutivo             con legge 30 settembre 1993, n. 388;          b) dagli  organismi  di  cui  agli  articoli 3, 4 e 6 della             legge  24  ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti             da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima             legge;          c) nell'ambito  del  servizio  del casellario giudiziale di             cui  al  titolo  IV  del  libro  decimo  del  codice  di             procedura  penale  e al regio decreto 18 giugno 1931, n.             778,  e successive modificazioni, o, in base alla legge,             nell'ambito  del  servizio  dei  carichi  pendenti nella             materia penale;          d) in  attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di             procedura   penale   o,   per   ragioni   di  giustizia,             nell'ambito   di   uffici   giudiziari,   del  Consiglio             superiore della magistratura e del Ministero di grazia e             giustizia;          e) da  altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di             sicurezza  dello  Stato o di prevenzione, accertamento o             repressione  dei reati, in base ad espresse disposizione             di legge che prevedano specificamente il trattamento.             2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni          caso  le  disposizioni  di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,          31,  32,  commi  6 e 7, e 36 nonche', fatta eccezione per i          trattamenti  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1,  le          disposizioni di cui agli articoli 7 e 34".
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