Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 1 (R)
Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata,
del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia
del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello
Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di
dimostrare l'identita' personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta
d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento
del quindicesimo anno di eta'; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque
accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita'
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa
nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della
firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con
l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni
e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli
articoli 43 e 71; q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato;
essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per
la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 2,
della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -
Legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art.
1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi):
"2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di
entrata in vigore di una legge generale sull'attivita'
normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai
sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli
aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica
e sistematica della normativa anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite
nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla
data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina
della materia universitaria, delle norme applicabili da
parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione
statutaria o regolamentare".

- Si trascrive il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998):
"Materie oggetto di riordino:
4) Documentazione amministrativa e anagrafica".



 
Art. 2 (L)
Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresi' la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Nota all'art. 2:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15 comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge. I criteri e le modalita' di applicazione del
presente comma sono stabiliti, per la pubblica
amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei

regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni".



 
Art. 3 (R)
Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
 
Art. 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non puo' firmare e' raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identita' del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione e' stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identita' del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
 
Art. 5 (L)
Rappresentanza legale

1. Se l'interessato e' soggetto alla potesta' dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potesta', dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
 
Art. 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facolta' di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento e' prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.



Nota all'art. 6:

- La rubrica del capo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352),
reca: "Conservazione".



 
Art. 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
 
Art. 8 (R)
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
 
Art. 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e, per il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
 
Art. 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile. 4. Il documento informatico redatto in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.



Nota all'art. 10:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del
Codice civile:
"Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche.) - Le riproduzioni
fotografiche o cinematografiche, le registrazioni
fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione
meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti
e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono
prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle
cose medesime".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2702 del
Codice civile:
"Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata ) - La
scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il
quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la
sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata
come riconosciuta".

- Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del
Codice civile:
"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). L'imprenditore che esercita un'attivita'
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
piccoli imprenditori".



 
Art. 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
 
Art. 12 (R)
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e' effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
 
Art. 13 (R)
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
 
Art. 14 (R)
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
 
Art. 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
 
Art. 15-bis (5)
(( Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi ))

(( 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonche' a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine. ))
 
Art. 16 (R)
Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto e' sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalita' preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanita' e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalita' tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.



Nota all'art. 16:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 22 (Dati sensibili) - 1. I dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma
3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non
sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento
sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 deve norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango
pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e
promuove la sottoscrizione di un apposito codice di
deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'art. 43, comma 2;

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 24 (Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art.
686 del codice di procedura penale). - 1. Il trattamento di
dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice
di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalita' di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate".



 
Art. 17 (R)
Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
 
Arti. 18 (L-R)
Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
 
Art. 19 (R)
Modalita' alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 47 puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione puo' altresi' riguardare la conformita' all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
 
Art. 19-bis (L) (2)
(( Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva ))

(( 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa. ))
 
Art. 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.



Nota all'art. 20:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2714 del
Codice civile: "Art 2714 (Copie di atti pubblici). - Le
copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da
depositari pubblici autorizzati fanno fede come
l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'
autorizzati".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2715 del
Codice civile:
"Art. 2715 (Copie di scritture private originali
depositate.) Le copie delle scritture private depositate
presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari
autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura
originale da cui sono estratte".



 
Art. 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
 
Art. 22 (R)
Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico
in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne
la validita'; b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici; c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul
documento informatico o si decifra il documento informatico in
precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica; d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi; e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell'utente; f) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni; g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica
o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la
certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli
elenchi dei certificati sospesi e revocati; l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore
annulla la validita' del certificato da un dato momento, non
retroattivo, in poi; m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validita' del certificato per un
determinato periodo di tempo; n) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
 
Art. 23 (R)
Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonche' al duplicato o copia di essi, puo' essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa e' pubblicata per la consultazione.
 
Art. 24 (R)
Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma digitale, la cui apposizione e' autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volonta' della parte e non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.



Nota all'art. 24:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2703 del
Codice civile:
"Art. 2703 (Sottoscrizione autenticata). - Si ha per
riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato .
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta
in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente
accertare l'identita' della persona che sottoscrive".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 28, primo
comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del
notariato e degli archivi notarili):
"Art. 28. - Il notato non puo' ricevere atti:
1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine
pubblico;
2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente,
ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3) se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini
nei gradi anzidetti, o persone deve egli sia procuratore
per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si
trovi in testamento segreto non scritto dal notato, o da
persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato
sigillato dal testatore".



 
Art. 25 (R)
Firma di documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, e' sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
 
Art. 26 (R)
Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito puo' essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalita' del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del Codice civile, in quanto applicabili.



Nota all'art. 26:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del Codice
civile:
"Art. 605 (formalita' del testamento segreto). - La
carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve
da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che
il testamento non si possa aprire ne' estrarre senza
rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna
personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o la fa
sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e
dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto
il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto,
deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni
e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il
testamento, se questo e' stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o involto il
testamento, o su un ulteriore imvolto predisposto dal
notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di
ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e
la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei
sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le
formalita'.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio.
Se il testatore non puo', per qualunque impedimento,
sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che e'
stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto cio'
deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri
atti".



 
Art. 27 (R)
Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilita', sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attivita' di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2: a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita'
bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita'
richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche; c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
 
Art. 27-bis (R) (4)
(( Certificati qualificati ))

(( 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un
certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato
nel quale e' stabilito; d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno
pseudonimo chiaramente identificato come tale; e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la
creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita'
del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il
certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato puo' inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad
ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso
di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di
rappresentanza; b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma
3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili. ))
 
Art. 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8,
comma 2; c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o
di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche
rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; e) informare richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi private; h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del
possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita', di
acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita'
del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della
conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro
certificatore o del suo annullamento.



Note all'art. 28:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 15, comma 2,
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi
nelle note all'art. 16):
"2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente deva Repubblica, ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante".



 
Art. 28-bis (L) (1)
(( Responsabilita' del certificatore ))

(( 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del
rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati
per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il
firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o
identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della
firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui
il certificatore generi entrambi.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. ))
 
Art. 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.
 
Art. 29-bis (R) (4)
(( Obblighi del titolare e del certificatore ))

(( 1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati e' tenuto inoltre a: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi
e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita'
professionale o a cariche rivestite, previa verifica della
sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura
di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi
e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme
emesse sulla base del servizio di certificazione; f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del
titolare; h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del
certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare
o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di
perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni; i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei
servizi di elencazione, nonche' garantire un servizio di revoca e
sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo; l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni
relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare
al fine di fornire prova della certificazione in eventuali
procedimenti giudiziari; n) non copiare, ne' conservare le chiavi private di firma del
soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di
certificazione; o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio
ed il certificatore; p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalita' tali da garantire che soltanto le
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche,
che l'autenticita' delle informazioni sia verificabile, che i
certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico
soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che
l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che
comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a
terzi che facciano affidamento sul certificato.
3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono. ))
 
Art. 29-ter (R) (4)
(( Uso di pseudonimi ))

(( 1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. ))
 
Art. 29-quater (R) (4)
(( Efficacia dei certificati qualificati ))

(( 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione. ))
 
Art. 29-quinquies (R) (4)
(( Norme particolari per le pubbliche amministrazioni
e per altri soggetti qualificati ))


(( 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attivita' di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di
accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attivita' puo' essere
svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici,
nonche' di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati
qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono
essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione
certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le
tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi
e le caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente
normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione puo' adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ))
 
Art. 29-sexies (R) (4)
(( Dispositivi sicuri e procedure
per la generazione della firma ))


(( 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da
contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da
parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrita' dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguita', e si deve richiedere conferma della volonta' di generare la firma.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purche' l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volonta' del titolare.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. ))
 
Art. 29-septies (R) (4)
(( Revoca e sospensione dei certificati qualificati ))

(( 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorita'; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo
dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita'
previste nel presente decreto; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita'
del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2. ))
 
Art. 29-octies (R) (4)
(( Cessazione dell'attivita' ))

(( 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6. ))
 
Art. 30 (L)
Modalita' per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
 
Art. 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
 
Art. 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
 
Art. 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
 
Art. 34 (L)
Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non e' soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
 
Art. 35 (L-R)
Documenti di identita' e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
 
Art. 36 (L)
Carta d'identita' e documenti elettronici

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica e del documento d'identita' elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale;
3.La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere: a) l'indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA; d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono
essere conosciute dalla pubblica amministrazione da altri soggetti
ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale.
4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
 
Art. 37 (L)
Esenzioni fiscali

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.
 
Art. 38 (L-R)
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identita' elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)



Nota all'art. 38:

- Per il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.



 
Art. 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non e' soggetta ad autenticazione.
 
Art. 40 (L)
Certificazioni contestuali

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
 
Art. 41 (L)
Validita' dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facolta' di verificare la veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.
 
Art. 42 (R)
Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attivita', ancorche' definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
 
Art. 43 (L-R)
Accertamenti d'Ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualita' personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, puo' procedere anche per fax e via telematica. (R) 4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)



Nota all'art. 43:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio
1999, reca "Disposizioni integrative della legge 31
dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da
parte dei soggetti pubblici".



 
Art. 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorita' consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando cio' sia indispensabile.
 
Art. 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identita' o di riconoscimento in corso di validita', possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identita' o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facolta' di verificare, nel corso del procedimento, la veridicita' e l'autenticita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualita' personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identita' o di riconoscimento in corso di validita', la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
 
Art. 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato. (R)
 
Art. 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
 
Art. 48 (R)
Disposizioni generali in materia
di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facolta' di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.



Nota all'art. 48:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta.
"1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali devono essere previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'art. 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il
domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se
designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di
funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso
l'interessato l'informativa di cui al comma 1 e' data al
medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati
o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati
sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La
medesima disposizione non si applica, altresi', quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento".



 
Art. 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attivita' sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneita' alla pratica non agonistica di attivita' sportive rilasciato dal medico di base con validita' per l'intero anno scolastico.
 
Art. 50 (R)
Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformita' alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonche' dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonche' di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.



Nota all'art. 50:

- Per il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.



 
Art. 51 (R)
Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche delimita dall'Autorita' per l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
 
Art. 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve: a) garantire la sicurezza e l'integrita' del sistema; b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita; c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa
formati nell'adozione dei provvedimenti finali; d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati; e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle
informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del
sistema di classificazione d'archivio adottato.
 
Art. 53 (R)
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni e' effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni: a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal
sistema e registrato in forma non modificabile; b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal
sistema e registrata in forma non modificabile; c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati
in forma non modificabile; d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile; e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado
di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma
non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo e' effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti gia' soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
 
Art. 54 (R)
Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
 
Art. 55 (R)
Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo e' l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono: a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato
all'articolo 57; b) la data di protocollo; c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o
dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50,
comma 4.
2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3. L'operazione di segnatura di protocollo puo' includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili gia' al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento e' indirizzato ad altre amministrazioni ed e' formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo puo' includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico puo' utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
 
Art. 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema
di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonche' le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
 
Art. 57 (R)
Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo e' progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione e' rinnovata ogni anno solare.
 
Art. 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti
e alle informazioni del sistema

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonche' la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema e' effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilita' di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attivita' di controllo.
 
Art. 59 (R)
Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresi', le modalita' di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
 
Art. 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalita' di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni: a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti,
ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta
dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del
destinatario; b) numero e data di registrazione di protocollo del documento
ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del
numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento
spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
 
Art. 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti,
dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio e' posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio e' preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalita' tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti: a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle
funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla
consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle
informazioni; b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di
protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del
presente testo unico; c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro
giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53; d) cura che le funzionalita' del sistema in caso di guasti o anomalie
siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle
attivita' e, comunque, nel piu' breve tempo possibile; e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri
differenti; f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e
dell'organizzazione delle attivita' di registrazione di
protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali,
incluse le funzionalita' di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e
le attivita' di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68
e 69; g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54; h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico
da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
 
Art. 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione
delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
 
Art. 63 (R)
Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o piu' registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonche' la data e l'ora del ripristino della funzionalita' del sistema. (R)
2. Qualora l'impossibilita' di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravita', il responsabile per la tenuta del protocollo puo' autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non piu' di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza e' riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalita' del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)
 
Art. 64 (R)
Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 e' finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicita', di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicita' stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalita' di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
 
Art. 65 (R)
Requisiti del sistema per la
gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve: a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento
registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso e'
associato; b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
gestione delle fasi del procedimento; c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio; d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di
determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.
 
Art. 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
 
Art. 67 (R)
Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
 
Art. 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
 
Art. 69 (R)
Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
 
Art. 70 (R)
Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
 
Art. 71 (R)
Modalita' dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
 
Art. 72 (R)
Responsabilita' dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalita' per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)
 
Art. 73 (L)
Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
 
Art. 74 (L-R)
Violazione dei doveri d'Ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresi' violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta di certificati o di atti di notorieta' nei casi in
cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare
l'attestazione di stati, qualita' personali e fatti mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli
ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del
certificato di assistenza al parto ai fini della formazione
dell'atto di nascita. (R)
 
Art. 75 (R)
Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 76 (L)
Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
 
Art. 77 (L-R)
Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresi' abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)



Note all'art. 77:

- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata a far data
dall'entrata in vigore del presente testo unico, recava:
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme".

- Si riporta l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),
come modificato dall'art. 77 che avra' effetto dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi). - 1 - 14. (Omissis).
15. (Il primo periodo e' stato abrogato). Restano in
ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di
Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei
documenti originali di interesse storico, artistico e
culturale.".

- Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), come modificati dall'art. 77,
che avra' effetto dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica). - 1 - 2. (Omissis).
3 - 4. (Abrogati).
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o
convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli
archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche
amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle
persone. La trasmissione di dati puo' avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici.
6. (Omissis).
7. (Abrogato).
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purche' nei
termini.
9 - 10. (Abrogati).
11. E' abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del
passaporto.
11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21
novembre 1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter. (Omissis).
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che
si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15 I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonche'
del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.
10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione
di diritti tasse o contributi previsti per il rilascio di
certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando
i relativi proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.".
"Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive e di semplificazione delle domande di
ammissione agli impieghi).
1. (Abrogato).
2 - 3. (Omissis).
4 - 5. (Abrogati).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'ammistrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'eta'
e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
pubblici. Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta'.
8-9. (Omissis).
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decrdo
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
nonche' ogni altra disposizione in contrasto con il divieto
di cio' al comma 5.
11. (Abrogato)".

- Si riporta l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191
(Modifiche ed integrazioni sua legge 15 marzo 1997, n. 59 e
legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di
formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza
nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica), come
modificato dall'art. 77, che avra' effetto dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico:
"Art. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio
1997, n. 127). - 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi
seguenti.
2. All'art. 2, comma 3, sono aggiunte in fine, le
parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validita' superiore".
3. All'art. 2, comma 4, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: "Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque
corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato"; al medesimo comma 4, secondo periodo, le
parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle
seguenti: "Resta ferma".
4. (Omissis).
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto
del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10,
quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. (Omissis).
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' ad esami per il conseguimento di
abilitazioni diplomi o titoli culturali".
9 - 10. (Omissis).
11. (Abrogato).
12 - 13. (Omissis).
14. All'art. 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre 1991"
e' inserito il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente
tra la data delle dimissioni e la data della riammissione
in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati
ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni".
15. [All'art. 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni"].
16 - 17. (Omissis).
18. All'art. 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono
aggiunte, in fine le parole: ", nel quale vengono indicati
i criteri di ripartizione che tengano conto delle
responsabilita' professionali assunte dagli autori dei
progetti e dei piani, nonche' dagli incaricati della
direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
30 settembre 1998".
Da 20 a 22. (Omissis).
23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Decorso tale termine,
il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e
l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.
25. (Omissis).
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "Acquisto"
sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori
civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in
materia di difesa di sicurezza pubblica e di giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle
regioni e delle province autonome, su sollecitazione di
cittadini singoli o associati, esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei
confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, con esclusione di quelle che operano nei
settori della difesa, della sicurezza pubblica e della
giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di
sospensione la conferenza puo' entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle
osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
Decorso inutilmente tale termine, la conferenza e'
sciolta".
29. [All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
IPAB),"].
Da 30 a 33. (Omissis)".

- La legge 24 novembre 2000, n. 340 reca: "Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi".

- Si riporta l'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n.
342 (Misure in materia fiscale), come modificato dall'art.
77, a far data dalla entrata in vigore del presente testo
unico:
"Art. 55 (Disposizioni di razionalizzazione in materia
di tasse sulle concessioni governative e di imposta di
bollo). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate
la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato
A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, nonche' la nuova
tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 641, e successive modificazioni.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1,
restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono
state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la
tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e
successive modificazioni.
3.(Abrogato).
4. All'art. 5, quarto comma, della Tabella di cui
all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la
parola: "esecutivo" e' sostituita dalle seguenti: ",anche
esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei
concessionari del servizio nazionale di riscossione".
5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'art. 13 della
tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione
degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo
modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 8
maggio 1998, n. 146, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non sono altresi' soggette all'imposta le
comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con
modalita' diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di
successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore
nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia
pari o inferiore a mille euro".
6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il
passaporto, di cui all'art. 1 della tariffa delle tasse
sulle concessioni governative introdotta con decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, deve
intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i
Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513, abrogato dal presente testo unico, recava:
"Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, abrogato dal presente testo unico, recava:
"Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 428, abrogato dal presente testo unico, recava:
"Regolamento recante norme per la gestione del protocollo
informatico da parte delle amministrazioni pubbliche".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, abrogato dal presente testo unico, recava:
"Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente".

- Si riporta l'art. 37 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 223/1989, come modificato dal presente
testo unico:
"Art. 37 (Divieto di consultazione delle schede
anagrafiche). - 1. E' vietato alle persone estranee
all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e
quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono
escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate
dall'autorita' giudiziaria e gli appartenenti alle forze
dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I
nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la
consultazione diretta degli atti anagrafici devono figuare
in apposite richieste dell'ufficio o del comando di
appartenenza; tale richiesta deve essere esibita
all'ufficio di anagrafe, unitamente ad un documento di
riconoscimento. Resta salvo altresi' il disposto dell'art.
33, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2 - 3. (Abrogati).
4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i
nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato
alla consultazione, il quale operera' secondo modalita'
tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici
comunali e gli organi interessati.".



 
Art. 77-bis (L) (2)
(( Applicazione di norme ))

(( 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78. ))
 
Art. 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore: a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R.
10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al
decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n.
164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate; b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo; c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241; d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre
1993 n. 537; e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in
attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,
n. 344; f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le
direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche'
le regole tecniche gia' emanate alla data di entrata in vigore del
presente testo unico; g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di
beni archivistici di cui al capo il del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.
490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

===================================================================== ARTICOLATO DEL TESTO UNICO | RIFERIMENTO PREVIGENTE ===================================================================== Articolo 1 (Definizioni) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 22, comma 2 L. 241/90 e comma 1 lettera a) |art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1, lett. a) comma 1 lettera b) |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere c), d) | ---- ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1, lett.b) comma 1 lettera e) |D.P.C.M. n. 437/99 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere f), g), h) | ---- ---------------------------------------------------------------------
|articolo 20, secondo comma L. comma 1 lettera i) |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera l) |articolo 15, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera m) | ---- ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. b) comma 1 lettera n) |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettere o), p) | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera q), primo periodo |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera q), secondo | periodo |articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera r) |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 1 lettera s) |articolo 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 2 (Oggetto) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1 |comma 1, primo periodo L. 340/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 3 (Soggetti) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99 --------------------------------------------------------------------- Articolo 4 (Impedimento alla | sottoscrizione e alla | dichiarazione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 4 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 5 (Rappresentanza legale)| --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 8 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 6 (Riproduzione e | conservazione di documenti) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 25 L. 15/68 e art. 15 comma 1 |D.P.R. 513/1997 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 15, primo comma 2 |periodo L. 537/1993 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 7 (Redazione e stesura di| atti pubblici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 12, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 13 primo e secondo comma comma 2 |L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 8 (Documento informatico)| --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 2 D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. comma 2 |513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 9 (Documenti informatici | delle pubbliche amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 10 (Forma ed efficacia | del documento informatico) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 11 (Contratti stipulati | con strumenti informatici o per | via telematica) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 12 (Pagamenti | informatici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 14 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 13 (Libri e scritture) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 15 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 14 (Trasmissione del | documento informatico) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 15 (Trasmissione | dall'estero di atti agli uffici di| stato civile) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 19 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 16 (Riservatezza dei dati| personali contenuti nei documenti | trasmessi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 17 (Segretezza della | corrispondenza trasmessa per via | telematica) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 18 (Copie autentiche) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 14, primo comma e comma 1 |articolo 7, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 14, secondo comma L. comma 2 |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 19(Modalita' alternative | all'autenticazione di copie) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 20 (Copie di atti e | documenti informatici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 21 l'autenticazione delle| sottoscrizioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 22 (Definizioni) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. c) comma 1, lettera a) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. d) comma 1, lettera b) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. e) comma 1, lettera c) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. f) comma 1, lettera d) |D.P.R. 513197 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. g) comma l. lettera e) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. h) comma 1, lettera f) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. i) comma 1, lettera g) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. l) comma 1, lettera h) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. m) comma 1, lettera i) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. n) comma 1, lettera l) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. o) comma 1, lettera m) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. p) comma 1, lettera n) |D.P.R. 513/97 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 1, comma 1 lett. q) comma 1, lettera o) |D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 23 (Firma digitale) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 6 |articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 7 |articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 24 (Firma digitale | autenticata) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 6 |articolo 16. comma 6 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 25 (Firma di documenti | informatici delle pubbliche | amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 26 (Deposito della chiave| privata) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 27 (Certificazione delle | chiavi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 8, comma 2 D.P.R.513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 28 (Obblighi dell'utente | e del certificatore) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 29 (Chiavi di cifratura | della pubblica amministrazione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 17, comma 2 D.P.R.513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 30 (Modalita' per la | legalizzazione di firme) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 15 secondo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 31 (Atti non soggetti a | legalizzazione) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 18, primo e secondo comma comma 1 |L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 32 (Legalizzazione di | firme di capi di scuole parificate| o legalmente riconosciute) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 16 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 33 (Legalizzazione di | firme di atti da e per l'estero) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 17, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 17, secondo comma L. comma 2 |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 17, terzo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 17, quarto comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 17, quinto comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 34 (Legalizzazione di | fotografie) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 7 L. 127/97 come
|modificato dall'articolo 55 comma comma 1 |3 della L. 342/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 35(Documenti di identita'| e di riconoscimento) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 292 R.D. n. 635/40 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 2, comma 9 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 36 (Carta d'identita' e | documenti elettronici) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 1 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 2 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 3 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 4 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 5 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 6 |comma 4 L. 191/98 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 10 L. 127/97
|come modificato dall'articolo 2, comma 7 |comma 4 L.191/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 37 (Esenzioni fiscali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 21, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 23, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 38 (Modalita' di invio e | sottoscrizione delle istanze) | ---------------------------------------------------------------------
|art. 3 comma 11 della L. 127/97
|come modificato dall'art. 2 comma comma 1 |10 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 | ---- ---------------------------------------------------------------------
|articolo 3, comma 11 L. 127/97,
|come modificato dall'art.2 comma comma 3 |10 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 39 (Domande per la | partecipazione a concorsi | pubblici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 3, comma 5 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 40 (Certificazioni | contestuali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 11 L.15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 41 (Validita' dei | certificati) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, comma 3 L. 127/97,
|come modificato dall'art. 2 comma comma 1 |2 della L. 191/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 2, comma 4 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 42 (Certificati di | abilitazione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 12 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 43 (Accertamenti | d'ufficio) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 3, comma 1 L.3 40/2000 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 4 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 6 |articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 44 (Acquisizione di | estratti degli atti dello stato | civile) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 45 (Documentazione | mediante esibizione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 3, comma 1 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 46 (Dichiarazioni | sostitutive di certificazioni) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2, primo comma L. 15/68 e
|articolo 1, comma 1 D.P.R. comma 1 |403/1998 --------------------------------------------------------------------- Articolo 47 (Dichiarazioni | sostitutive dell'atto di | notorieta') | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 4, primo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 48 (Disposizioni generali| in materia di dichiarazioni | sostitutive) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 49 (Limiti di utilizzo | delle misure di semplificazione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 50 (Attuazione dei | sistemi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi | informativi delle pubbliche | amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97 --------------------------------------------------------------------- Articolo 52 (Sistema di gestione | informatica dei documenti) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 53 (Registrazione di | protocollo) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 54 (Informazioni | annullate o modificate) | ---------------------------------------------------------------------
|articolo 5 comma 1 e comma 2 comma 1 |D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 55 (Segnatura di | protocollo) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 56 (Informazioni minime | del sistema di gestione | informatica dei documenti) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 7 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 57 (Numero di protocollo)| --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 8 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 58 (Funzioni di accesso | ai documenti e alle informazioni | del sistema) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 59 (Accesso esterno) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 60 (Accesso effettuato | dalle pubbliche amministrazioni) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 11, comma 4 D P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 61 (Servizio per la | gestione informatica dei documenti| dei flussi documentali e degli | archivi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 62 (Procedure di | salvataggio e conservazione delle | informazioni del sistema) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 63 (Registro di | emergenza) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 5 |articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 64 (Sistema di gestione | dei flussi documentali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 65 (Requisiti del sistema| per la gestione dei flussi | documentali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 16 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 66 (Specificazione delle | informazioni previste dal sistema | di gestione dei flussi | documentali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 17 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 67 (Trasferimento dei | documenti all'archivio di | deposito) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 68 (Disposizioni per la | conservazione degli archivi) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 |articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 69 (Archivi storici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 20 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 70 (Aggiornamenti del | sistema) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 22 D.P.R. 428/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 71 (Modalita' dei | controlli) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2 |articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 3 | ---- ---------------------------------------------------------------------
|articolo 2 comma 1, secondo comma 4 |periodo L. 340/2000 --------------------------------------------------------------------- Articolo 72 (Responsabilita' dei | controlli) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 73 (Assenza di | responsabilita' della pubblica | amministrazione) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 24 L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 74 (Violazione dei doveri| d'ufficio) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 3, comma 4 L. 127/97 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera a) |articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera b) |articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- comma 2, lettera c) | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 75 (Decadenza dai | benefici) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98 --------------------------------------------------------------------- Articolo 76 ( Norme penali) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 |articolo 26, primo comma L. 15/68 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L. comma 2 |15/68 ---------------------------------------------------------------------
|articolo 26, secondo comma L. comma 3 |15/68 --------------------------------------------------------------------- comma 4 |articolo 26, terzo comma L. 15/68 --------------------------------------------------------------------- Articolo 77 (Norme abrogate) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ---- --------------------------------------------------------------------- comma 2 | ---- --------------------------------------------------------------------- Articolo 78 (Norme che rimangono | in vigore) | --------------------------------------------------------------------- comma 1 | ----

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000

CIAMPI AMATO,

Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
BIANCO, Ministro dell'interno
FASSINO, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368



Note all'art. 78:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
settembre 1998, n. 208 reca: "Regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita'
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 2000, reca: "Regolamento recante modificazioni
alle disposizioni relative alla presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e delI'IVA"

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
2000, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
27 aprile 2000, reca: "Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria".

- Il decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, reca:
"Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti".

- Il decreto direttoriale 29 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del n. 78 del 3 aprile 2000, reca:
"Determinazione delle modalita' tecniche per la
trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e
per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di
tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

- Il decreto da Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 135
dell'11 giugno 1999, reca: "Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 3, reca:
"Disciplina dell'imposta di bollo".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"1. Entro sei mesi dada data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 30. - 1. In tutti i casi in cui le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero
dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e
alle imprese esercenti servizi di pubblica necessita' e di
pubblica utilita' di esigere atti di notorieta' in luogo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualita' personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica):
"15. (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 relative all'ordinamento e al
personale degli archivi di Stato, nonche' le norme che
regolano la conservazione dei documenti originali di
interesse storico, artistico e culturale".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento
ordinario, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".

- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".

- La legge 6 ottobre 1998, n. 344, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1998, reca:
"Differimento del termine per l'esercizio della delega
prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di trattamento dai dati personali".

- Per la rubrica del capo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 49 (per l'argomento vedi nelle note
all'art. 6), vedi nelle note all'art. 6.

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi infra):
"Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico.)
-1. La presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della
legge 1( aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art.
43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in
virtu' dell'accordo di adesione alla convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo
con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima
legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di
cui al titolo IV del libro decimo del codice di
procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n.
778, e successive modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella
materia penale;
d) in attuazione dell'art. 371-bis, comma 3, del codice di
procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizione
di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18,
31, 32, commi 6 e 7, e 36 nonche', fatta eccezione per i
trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le
disposizioni di cui agli articoli 7 e 34".



 
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