Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2001 |
Approvazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del modello di pagamento per l'esecuzione dei versamenti delle accise di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. |
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IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Approvazione del modello di pagamento per il versamento unitario delle accise, con possibilita' di compensazione. 1.1. E' approvato il modello di cui agli allegati numeri 1 e 2, che, a partire dal 1o marzo 2001, puo' essere utilizzato per eseguire il pagamento dei tributi di cui all'art. 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in sede di versamento unitario con compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il foglio delle "avvertenze" allegato al modello di versamento contiene le relative istruzioni per la compilazione. Le caratteristiche tecniche del predetto modello sono indicate nell'allegato n. 3. 1.2. Il predetto modello, non reperibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, e' prelevabile dal sito Internet www.finanze.it 1.3. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 30 marzo 1998. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. La legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede, all'art. 28, comma 7, che, a decorrere dal 1o marzo 2001, il pagamento dei tributi doganali in esso indicati possa essere effettuato anche mediante il versamento unitario previsto dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. Per l'esecuzione dei predetti versamenti, l'art. 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dispone che vengano utilizzati stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Il presente atto e' stato predisposto al fine di dare attuazione a tali disposizioni normative, attraverso l'approvazione di una nuova versione del modello di pagamento F24, adattata particolare tipo di tributi in esame, che affianchera' la versione gia' esistente, approvata con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 marzo 2000. Tale scelta e' stata determinata sia dalla peculiarita' delle accise doganali, sia dalla platea particolarmente ridotta e "qualificata" dei relativi soggetti passivi. Per le stesse ragioni, anche il foglio delle "avvertenze" allegato alla nuova versione del modello F24 presenta delle modifiche, rispetto alle avvertenze recate dalla versione di tale modello approvata con il citato decreto. Inoltre, per non ingenerare confusione tra i contribuenti che normalmente utilizzano il modello F24, la versione aggiuntiva di tale modello, destinata al versamento delle accise, non sai disponibile presso gli intermediari della riscossione convenzionati, ma potra' essere prelevato dal sito internet del Ministero delle finanze www.finanze.it Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Disposizioni relative al versamento unitario con compensazione: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (capo III); decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (art. 1, comma 2); decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 30 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 1o aprile 1998); decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1998). Disposizioni realtive al versamento delle accise: legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 28, comma 7). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Roma, 8 febbraio 2001 Il direttore: Romano |
| Allegato 1 ----> vedere allegato da pag. 42 a pag. 44 della G.U. <---- |
| Allegato 2 ----> vedere allegato da pag. 45 a pag. 49 della G.U. <---- |
| Allegato 3 ----> vedere allegato da pag. 50 a pag. 52 della G.U. <---- |
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