Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2000
Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalita' di esecuzione, ai sensi dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale, con decreti del Ministero delle finanze, possono essere individuate le imposte e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e sono stabilite le relative modalita' di esecuzione;
Ritenute sussistenti le condizioni per eseguire mediante procedure automatizzate i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;
Considerata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio al contribuente, di avvalersi di un intermediario che assicuri sia una capillare diffusione sul territorio nazionale che una gestione unitaria del rapporto con l'amministrazione;
Considerato che le Poste italiane S.p.a. soddisfano i predetti requisiti;
Considerato che, a seguito dell'utilizzo delle procedure interbancarie per l'accreditamento dei rimborsi fiscali in conto corrente bancario, si rende necessario modificare i termini e le modalita' di tale accreditamento previsti dal decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;
Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze dispone i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d'imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione dalla quale scaturisce il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.
 
Art. 2.
1. Per gli importi fino a tre milioni di lire, comprensivi di interessi, il dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti.
2. In caso di mancata riscossione entro sei mesi dalla data indicata nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica al contribuente un invito a presentarsi presso i propri uffici.
 
Art. 3.
1. Per gli importi superiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, il Dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente l'invito a presentarsi presso un'agenzia postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario;
b) accreditamento in conto corrente postale.
 
Art. 4.
1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, si applica l'art. 8, commi primo, secondo e terzo, del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, servizio di tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla base degli elenchi informatici trasmessi dal dipartimento delle entrate, effettua un bonifico per ciascun contribuente a favore della banca detentrice del relativo conto corrente, che procede ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996.
2. Qualora le banche accertino l'impossibilita' di accreditare le somme nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo, le stesse sono tenute a riversarle, entro il termine di quaranta giorni, alla predetta sezione di tesoreria di Roma Tuscolano, che emette quietanza d'entrata con imputazione alla competente unita' previsionale di base e la trasmette al Dipartimento delle entrate.
 
Art. 5.
1. In ipotesi di mancata effettuazione della scelta prevista dall'art. 3 entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione di cui al comma 1, il rimborso e' erogato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, ovvero con ordinativo di pagamento.
 
Art. 6.
1. Le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 non vengono inviate ed il rimborso e' accreditato direttamente con le modalita' previste dall'art. 4, se il contribuente:
a) aveva gia' optato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'accreditamento in conto corrente bancario ai sensi dell'art. 2 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;
b) ha indicato, via internet o in occasione della scelta precedentemente effettuata a seguito di una comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1. lettera a), le coordinate del conto corrente sul quale intende ricevere l'accredito del rimborso.
 
Art. 7.
1. L'esecuzione degli adempimenti delle Poste Italiane S.p.a. previsti dal presente decreto e' regolata con convenzione; con tale convenzione sono altresi' definite le modalita' di accreditamento dei rimborsi in conto corrente postale.
 
Art. 8.
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 10, commi primo, secondo e terzo, del decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2000
Il direttore generale: Romano
 
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