| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 dicembre 2000 |  
| Individuazione   delle   imposte  da  rimborsare  mediante  procedure automatizzate   e   determinazione   delle   relative   modalita'  di esecuzione,  ai  sensi  dell'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                   del Dipartimento delle entrate
    Visto  l'art. 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai sensi del quale,  con  decreti  del  Ministero  delle  finanze,  possono essere individuate  le  imposte  e le tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e sono stabilite le relative modalita' di esecuzione;  Ritenute  sussistenti le condizioni per eseguire mediante procedure automatizzate   i   rimborsi   risultanti  dalla  liquidazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi;  Considerata l'esigenza, al fine di garantire un efficiente servizio al  contribuente,  di  avvalersi di un intermediario che assicuri sia una  capillare  diffusione  sul territorio nazionale che una gestione unitaria del rapporto con l'amministrazione;  Considerato  che  le  Poste  italiane  S.p.a. soddisfano i predetti requisiti;  Considerato   che,   a   seguito   dell'utilizzo   delle  procedure interbancarie  per  l'accreditamento  dei  rimborsi  fiscali in conto corrente  bancario,  si  rende  necessario  modificare i termini e le modalita' di tale accreditamento previsti dal decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;  Sentito   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della programmazione economica;  Visti  gli  articoli  3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze dispone  i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative  alle  imposte  sui  redditi  sulla base di liste emesse con procedure  automatizzate  e  contenenti,  per  ciascun periodo e tipo d'imposta,  in  corrispondenza del singolo nominativo, le generalita' dell'avente  diritto,  il numero di registrazione della dichiarazione dalla  quale  scaturisce  il  rimborso  e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Per  gli  importi  fino  a  tre milioni di lire, comprensivi di interessi,  il  dipartimento  delle entrate invia al contribuente una comunicazione  contenente  l'invito  a  presentarsi presso un'agenzia postale per riscuotere il rimborso in contanti.  2.  In  caso  di  mancata  riscossione  entro  sei  mesi dalla data indicata  nella predetta comunicazione, il dipartimento delle entrate notifica  al  contribuente  un  invito  a presentarsi presso i propri uffici.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Per gli importi superiori al limite di cui all'art. 2, comma 1, il Dipartimento delle entrate invia al contribuente una comunicazione contenente  l'invito  a  presentarsi  presso  un'agenzia  postale per scegliere di riscuotere il rimborso mediante:    a) accreditamento in conto corrente bancario;    b) accreditamento in conto corrente postale.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Nel  caso  di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto,  si  applica  l'art.  8,  commi  primo, secondo e terzo, del decreto  12 novembre  1996  del  Ministro  delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, e la Banca d'Italia, servizio di tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma - Tuscolano, sulla base  degli  elenchi  informatici  trasmessi  dal  dipartimento delle entrate, effettua un bonifico per ciascun contribuente a favore della banca  detentrice  del  relativo conto corrente, che procede ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996.  2.  Qualora  le banche accertino l'impossibilita' di accreditare le somme nei conti correnti dei beneficiari, per cessazione del rapporto di  conto  o  per  qualsiasi  altro  motivo,  le stesse sono tenute a riversarle,  entro  il  termine  di  quaranta  giorni,  alla predetta sezione   di  tesoreria  di  Roma  Tuscolano,  che  emette  quietanza d'entrata con imputazione alla competente unita' previsionale di base e la trasmette al Dipartimento delle entrate.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  In  ipotesi  di  mancata  effettuazione  della  scelta prevista dall'art. 3 entro due mesi dalla data indicata nella comunicazione di cui  al comma 1, il rimborso e' erogato ai sensi degli articoli 3, 4, 5,  6, 7 e 9 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato   di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  ovvero  con ordinativo di pagamento.  |  
|   |                                 Art. 6.  1.  Le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 non vengono inviate ed  il rimborso e' accreditato direttamente con le modalita' previste dall'art. 4, se il contribuente:    a) aveva  gia'  optato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto,  per  l'accreditamento  in  conto corrente bancario ai sensi dell'art.  2 del decreto 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro;    b) ha   indicato,  via  internet  o  in  occasione  della  scelta precedentemente effettuata a seguito di una comunicazione ricevuta ai sensi  dell'art.  3,  comma  1.  lettera  a), le coordinate del conto corrente sul quale intende ricevere l'accredito del rimborso.  |  
|   |                                 Art. 7.  1.  L'esecuzione  degli  adempimenti  delle  Poste  Italiane S.p.a. previsti  dal  presente decreto e' regolata con convenzione; con tale convenzione sono altresi' definite le modalita' di accreditamento dei rimborsi in conto corrente postale.  |  
|   |                                 Art. 8.  1. Sono abrogati gli articoli 2 e 10, commi primo, secondo e terzo, del decreto del 12 novembre 1996 del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 dicembre 2000                                        Il direttore generale: Romano  |  
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