Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 febbraio 2001
Proroga dei termini per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari di Torino.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della corte di appello di Torino in data 12 dicembre 2000, prot. n. 3208/S, dalla quale risulta che le sezioni civili del tribunale di Torino indicate nel dispositivo del presente decreto non sono state in grado di funzionare regolarmente nei giorni distintamente specificati nel dispositivo medesimo a causa delle operazioni di trasferimento dei rispettivi uffici nella nuova sede del palazzo di giustizia;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici delle sottoelencate sezioni civili del Tribunale di Torino nei distinti giorni indicati a fianco di ciascuna di esse, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi scadenti nei giorni di rispettivo mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
uffici e periodi di mancato funzionamento:
1) uffici della settima sezione civile e della ottava sezione civile, comprese le esecuzioni mobiliari. Mancato funzionamento dal 2 ottobre 2000 al 21 ottobre 2000;
2) uffici della prima sezione civile, della seconda sezione civile - comprese le esecuzioni immobiliari, della terza sezione civile, della quarta sezione civile, della volontaria giurisdizione. Mancato funzionamento dal 16 ottobre 2000 al 7 novembre 2000;
3) uffici della sesta sezione civile e della sezione fallimentare. Mancato funzionamento dal 7 novembre 2000 al 21 novembre 2000.
Roma, 6 febbraio 2001
Il Ministro: Fassino
 
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