| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2001 |  
| Approvazione  dei  limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali. |  
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                            IL DIRETTORE
    In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;                              Dispone:  1. Sono approvati, per i diversi settori di attivita', nella misura indicata  nell'allegato  1,  i  limiti  di ricavi di cui all'art. 14, comma  1,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388. I predetti limiti, determinati  sulla  base  della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato    2,   sono   utilizzati   al   fine   di   verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare complessivo  dei  ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole  attivita' diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1. Motivazioni.  Il  presente  atto,  previsto  dall'art.  14,  comma 1, della legge 23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale  delle attivita' marginali, stabilisce, per i diversi settori di  attivita', il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita' marginali:    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni;    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;    decreti  ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000:  approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad attivita' economiche  nel  settore  delle  manifatture,  del  commercio  e  dei servizi;    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali.  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 febbraio 2001                                                 Il direttore: Romano  |  
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     Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi per i soggetti    che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali
                       NOTA TECNICA E METODOLOGICA
      Le  persone  fisiche  esercenti  attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle  attivita'  marginali  a condizione che i ricavi o compensi del periodo  d'imposta  risultino di ammontare non superiore ad un valore limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale  limite  non  puo',  comunque,  essere superiore a 50 milioni di lire.    Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei  limiti  dei ricavi per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999.    L'elaborazione  e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.    Per  ogni  studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica  dei ricavi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati  al  ricavo  di  riferimento  minimo  determinato  in  base all'applicazione degli studi di settore.    Una  volta ottenuta la distribuzione ventilica di ciascuno studio si  e',  in  particolare, preso in esame lo studio di settore SM01U - commercio al dettaglio di alimentari.    Si  e'  scelta  tale  attivita'  in quanto risulta tra quelle con ricarico  piu'  basso,  quindi con un ridotto margine lordo e con una bassa redditivita'.    Dall'esame  della distribuzione ventilica dello studio di settore SM01U e' emerso che si posiziona al di sotto della soglia massima dei 50  milioni di lire, fissata nell'art. 14 del capo III della legge n. 388,  del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), il valore del 1o ventile, pari a 48 milioni di lire.    Da  cio'  consegue che, come valore limite per l'applicazione del regime  fiscale delle attivita' marginali per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, e' stato scelto il valore del 1o ventile della distribuzione dei ricavi.    In  tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai  diversi  settori  di  attivita', che tiene conto delle dimensioni medie  degli  operatori  del  settore.  Per  valori  del  1o  ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire.    Nell'allegato  1.A  viene  riportata  la  tabella  degli studi di settore  in  vigore nell'anno d'imposta 1999 con il valore dei limiti dei  ricavi  per  l'applicazione  del  regime fiscale delle attivita' marginali.  |  
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