Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2001 |
Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali. |
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IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Sono approvati, per i diversi settori di attivita', nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali. 2. I contribuenti che svolgono piu' attivita', per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che l'ammontare complessivo dei ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le singole attivita' diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai limiti di cui al punto 1. Motivazioni. Il presente atto, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali, stabilisce, per i diversi settori di attivita', il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attivita' marginali: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore; legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi; legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 2001 Il direttore: Romano |
| Allegato 1
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita' marginali
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita'. Tale limite non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire. Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999. L'elaborazione e' stata condotta sui questionari, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche. Per ogni studio di settore e' stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore. Una volta ottenuta la distribuzione ventilica di ciascuno studio si e', in particolare, preso in esame lo studio di settore SM01U - commercio al dettaglio di alimentari. Si e' scelta tale attivita' in quanto risulta tra quelle con ricarico piu' basso, quindi con un ridotto margine lordo e con una bassa redditivita'. Dall'esame della distribuzione ventilica dello studio di settore SM01U e' emerso che si posiziona al di sotto della soglia massima dei 50 milioni di lire, fissata nell'art. 14 del capo III della legge n. 388, del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), il valore del 1o ventile, pari a 48 milioni di lire. Da cio' consegue che, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali per gli ottantasei studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999, e' stato scelto il valore del 1o ventile della distribuzione dei ricavi. In tal modo si e' ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attivita', che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1o ventile superiori a 50 milioni di lire, il limite e' stato comunque fissato a 50 milioni di lire. Nell'allegato 1.A viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore nell'anno d'imposta 1999 con il valore dei limiti dei ricavi per l'applicazione del regime fiscale delle attivita' marginali. |
| Allegato 1.A ----> vedere allegato alle pagg. 39-40 della G.U. <---- |
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