Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 5 febbraio 2001
Recepimento della direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote, e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980, recante disposizioni relative all'omologazione C.E.E. dei trattori agricoli o forestali a ruote nonche', negli allegati I, II e III, i modelli della scheda informativa, della scheda di omologazione e del certificato di conformita' di cui agli omologhi allegati I, II e III della direttiva 74/150/CEE del Consiglio del 4 marzo 1974;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, recante, fra l'altro, le norme di attuazione della direttiva 75/322/CEE relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 89/336/CEE, come da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE, relativa alla compatibilita' elettromagnetica, che esclude dal campo di applicazione tutte le apparecchiature i cui requisiti in materia di compatibilita' elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive comunitarie;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 1996, recante le norme di attuazione della direttiva 95/54/CE relativa alle perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Vista la direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 21 del 26 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto si intendono per "veicolo" i trattori di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 572.
2. Le prescrizioni del presente decreto si applicano ai veicoli di cui al comma 1, ai loro sistemi, componenti o entita' tecniche, per quanto attiene alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilita' elettromagnetica).
 
Art. 2.
1. Non e' consentito rifiutare l'omologazione CE ne' l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, componente o entita' tecnica per motivi concernenti la compatibilita' elettromagnetica se sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.
 
Art. 3.
1. A decorrere dal 1o ottobre 2001, i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, di cui all'art. 1, soggetti alle prescrizioni del presente decreto, sono esentati dalla osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 93/68/CEE.
 
Art. 4.
1. L'allegato 5 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' sostituito dagli allegati da I a IX al decreto ministeriale 20 febbraio 1996 come modificati dall'allegato al presente decreto.
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito per motivi riguardanti la compatibilita' elettromagnetica:
rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure;
rifiutare l'omologazione CE di un componente o entita' tecnica, oppure;
rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, oppure;
vietare la vendita o l'uso di componenti o entita' tecniche, se tali veicoli, componenti o entita' tecniche sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2002 non e' consentito:
rilasciare l'omologazione CE di un tipo di veicolo, componente o entita' tecnica, oppure;
rilasciare l'omologazione di portata nazionale, di un tipo di veicolo, se il tipo di veicolo, di componente o entita' tecnica, non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 75/322/CEE, come modificato dal presente decreto.
3. Il comma 2, non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1o ottobre 2002, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 77/537/CEE, ne, se del caso, alle eventuali estensioni o proroghe di tali omologazioni.
4. A decorrere dal 1o ottobre 2008:
non sono considerati validi i certificati di conformita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, che accompagnano i veicoli nuovi, e non e' consentita la vendita e l'utilizzazione di unita' elettriche o elettroniche nuove in quanto componenti o entita' tecniche, se non sono rispettate le prescrizioni del presente decreto.
5. Salvo il disposto dei commi 2 e 4, nel caso di pezzi di ricambio, e' consentito il rilascio dell'omologazione CE ed e' autorizzata la vendita e l'utilizzazione di componenti o entita' tecniche destinate ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1o ottobre 2002, a norma della direttiva 75/322/CEE o della direttiva 77/537/CEE, entrambe recepite con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e, quando applicabile, alle successive estensioni di tali omologazioni.
 
Art. 6.
1. All'allegato I, punto 3.17, e all'allegato II, punto 2.4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, i termini "dispositivo per la soppressione delle correnti parassite" sono sostituiti dai termini "compatibilita' elettromagnetica".
 
Art. 7.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2001
Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Bersani
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
 
Allegato
----> vedere allegato da pag. 22 a pag. 26 della G.U. <----
 
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