IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Attivazione degli uffici di Giarre e Gavirate. 1.1. Sono attivati gli uffici di Giarre, il 26 gennaio 2001, e di Gavirate, il 30 gennaio 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate localita'. 1.2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e Varese, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996. Motivazioni. Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Giarre, in provincia di Catania, gia' in funzione ai soli fini organizzativi interni, e di quello di Gavirate, in provincia di Varese. Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Di conseguenza, gli uffici delle imposte dirette e del registro, avendo una circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei nuovi uffici locali, vengono soppressi, mentre gli uffici IVA e le sezioni staccate delle direzioni regionali, che hanno invece una circoscrizione provinciale, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Anche tali strutture cesseranno in seguito la propria attivita', una volta entrati in funzione tutti gli uffici locali delle rispettive province. Il punto 1.2, ultimo periodo, contiene una disposizione transitoria, la quale stabilisce che, anche per i contribuenti domiciliati in comuni ricompresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici locali attivati, gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996 (attivita', quest'ultima, conclusasi il 31 dicembre 2000) continuano ad essere svolti dagli uffici IVA ancora operanti. Trattandosi, infatti, di adempimenti ormai residuali, si e' ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali attivati nelle province interessate, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attivita', sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a). Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4). Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e art. 7, comma 3). Roma, 25 gennaio 2001 Il direttore: Romano |