IL DIRETTORE
    In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;                              Dispone:  1. Attivazione degli uffici di Giarre e Gavirate.    1.1. Sono attivati gli uffici di Giarre, il 26 gennaio 2001, e di Gavirate,  il  30 gennaio 2001. Contestualmente all'attivazione delle nuove  strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette   e   gli  uffici  del  registro  operanti  nelle  suindicate localita'.    1.2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e Varese, nonche'   le  locali  sezioni  staccate  delle  direzioni  regionali, esercitano    la    propria   competenza   limitatamente   all'ambito territoriale  non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati.   Restano   ferme   le   competenze   dei  predetti  uffici dell'imposta  sul  valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al  controllo  formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996. Motivazioni.  Il  presente  atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Giarre, in provincia  di  Catania,  gia'  in funzione ai soli fini organizzativi interni,  e  di  quello di Gavirate, in provincia di Varese. Le nuove strutture  assorbono,  per  i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti  uffici  delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.  Di  conseguenza,  gli  uffici delle imposte dirette e del registro, avendo  una  circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei nuovi  uffici  locali,  vengono soppressi, mentre gli uffici IVA e le sezioni  staccate  delle  direzioni  regionali,  che hanno invece una circoscrizione provinciale, continuano temporaneamente ad operare per quella  parte  della  provincia  che non rientra nella circoscrizione degli  uffici  locali  attivati.  Anche  tali strutture cesseranno in seguito la propria attivita', una volta entrati in funzione tutti gli uffici locali delle rispettive province.  Il   punto   1.2,   ultimo   periodo,   contiene  una  disposizione transitoria,  la  quale  stabilisce  che,  anche  per  i contribuenti domiciliati  in  comuni  ricompresi nelle circoscrizioni territoriali degli   uffici   locali  attivati,  gli  adempimenti  conseguenti  al controllo  formale  delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996   (attivita',  quest'ultima,  conclusasi  il  31 dicembre  2000) continuano  ad  essere  svolti  dagli  uffici  IVA  ancora  operanti. Trattandosi,  infatti, di adempimenti ormai residuali, si e' ritenuto opportuno  non  frazionarne  l'esecuzione tra i diversi uffici locali attivati  nelle  province  interessate,  e  questo  sia  per  evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attivita', sia per  consentire  agli  uffici  locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).  Statuto  dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4). Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).    Roma, 25 gennaio 2001                                                 Il direttore: Romano  |