| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 9 febbraio 2001 |  
| Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del  disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Riso  nano  vialone  veronese",  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o luglio 1996. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                      delle politiche agricole                    ed agroindustriali nazionali
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1o luglio   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione geografica  protetta "riso nano vialone veronese", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale e' stato autorizzato l'organismo privato "Ente nazionale risi" ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica protetta "Riso nano vialone veronese"   sopra   indicata,   ai  sensi  dell'art.  10  del  citato regolamento (CE) n. 2081/92;  Vista  la  domanda  presentata dal consorzio per la tutela del riso nano vialone veronese, con sede in Isola della Scala (Verona), intesa ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della indicazione  geografica  protetta  "Riso  nano  vialone veronese", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 302  del  29 dicembre  2000,  in relazione alla quale potevano essere presentate   al  Ministero  delle  politiche  e  forestali  eventuali osservazioni,   adeguatamente   motivate,   da   parte  dei  soggetti interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di pubblicazione;  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;  Vista  la  nota prot. n. 60536 del 6 febbraio 2001, con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;  Vista  l'istanza  del  22 gennaio  2001,  con la quale il consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica protetta  "Riso  nano  vialone  veronese",  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese", secondo la  modifica  richiesta  dallo  stesso,  in  attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo  1997,  alla  modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del riso  nano  vialone  veronese,  al  disciplinare  di produzione della indicazione  geografica  protetta  "Riso  nano  vialone  veronese"  - registrata  con  regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o luglio  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92  -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana  n.  302  del  29 dicembre  2000  e notificata al competente organismo  comunitario  come  specificato  nelle premesse al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, citato nelle premesse.  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della IGP "Riso  nano  vialone  veronese",  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96  della  Commissione  del  1o  luglio  1996,  di accedere alla certificazione  di  conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista,  la  certificazione  di conformita' rilasciata dal predetto organismo  privato  ai  sensi  del  primo  comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta "Riso  nano  vialone  veronese"  ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 febbraio 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |  
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