| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta "Farina di Neccio della Garfagnana" |  
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    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la protezione della denominazione di origine protetta per la "Farina di Neccio della Garfagnana", ai sensi del   regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dall'Associazione castanicoltori  della  Garfaganana  con sede in piazza O. Dini n. 4 - Castelnuovo  Garfagnana  (Lucca),  esprime  parere  favorevole  sulla stessa  e  sulla  proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.    Le   eventuali  osservazioni  relative  alla  presente  proposta, adeguatamente  motivate,  dovranno  essere  presentate  dai  soggetti interessati,  nel  rispetto  della disciplina fissata dal decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 "Disciplina dell'imposta  di  bollo",  e  successive modifiche al Ministero delle politiche  agricole  e forestali - Direzione generale delle politiche agricole   ed   agroindustriali  nazionali  -  Ufficio  tutela  delle denominazioni  di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e delle attestazioni  di  specificita' - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta.    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni e dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.  |  
|   |              Denominazione d'origine protetta disciplinare          di produzione "Farina di neccio della Garfagnana"
                                 Art. 1.                      Denominaione del prodotto    La  denominazione  di  origine  protetta  "Farina di Neccio della Garfagnana"  e'  riservata  alla farina dolce di castagne ottenute da alberi  di  castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte al  successivo  art.  2,  le  cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente    a   fattori   naturali   e   all'opera   dell'uomo, conformemente  agli  elementi  e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione;                               Art. 2.                      Descrizione del prodotto    La  Farina  di  Neccio  della Garfagnana e' prodotta con metodi e tecnologie   tradizionali   tipiche   locali,  utilizzando  castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati nell'area  delimitata  al  successivo  art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varieta':      Carpinese;      Pontecosi;      Mazzangaia;      Pelosora;      Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;      Verdola: verdarella, verdona;      Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;      Capannaccia: capannaccina, insetina.    Piu'  quelle  varieta'  di  castagne  sempre delle stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.                               Art. 3.                  Delimitazione area di produzione    L'area  di  provenienza  delle castagne dove altresi' insistono i metati  e  i  mulini  per la trasformazione in farina di Neccio della Garfagnana, nonche' gli impianti di confezionamento, e' individuabile nella seguente zona della provincia di Lucca:      comune di Castelnuovo di Garfagnana;      comune di Castiglione Garfagnana;      comune di Pieve Fosciana;      comune di San Romano di Garfagnana;      comune di Sillano;      comune di Piazza al Serchio;      comune di Minucciano;      comune di Camporgiano;      comune di Careggine;      comune di Fosciandora;      comune di Giuncugnano;      comune di Molazzana;      comune di Vergemoli;      comune di Vagli;      comune di Villa Collemandina;      comune di Gallicano;      comune di Borgo a Mozzano;      comune di Barga;      comune di Coreglia Antelminelli;      comune di Bagni di Lucca;      comune di Fabbriche di Vallico.    Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, cosi' come da cartografia in scala 1:25.000 allegata.                               Art. 4.                        Origine del prodotto    La  farina  di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali della  Garfagnana.  Per  questo  l'uso  del  prodotto  e'  fortemente radicato  nella  cultura  locale  avendo acquisito grossi spazi nella cucina  tradizionale  della  zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale  e  tradizionale si assicurera' un futuro a questo prodotto visto  che  i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel giro di qualche decennio.    Pertanto,  dovra'  essere  assicurato il mantenimento di elementi tradizionali   anche   nel   processo   di  produzione  in  modo  che contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto e  a  mantenere  inalterato  l'ambiente nel quale si opera. Si dovra' pertanto  prestare  cura  anche alla realizzazione o ristrutturazione dei  metati,  caratteristici  essiccatoi  delle castagne a due piani, realizzati  con  pietrame,  calce  e sabbia e dei mulini che dovranno avere   macine   di   pietra  e  strutture  conformi  alle  tipologie architettoniche locali.                               Art. 5.                 Metodo di ottenimento del prodotto    I  castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per la  "Farina  di  Neccio  della  Garfagnana"  D.O.P.  devono avere una densita' di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.    I  metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente articolo  devono  essere  situati  nella  zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.    I  mulini  destinati  alla  macinatura  delle  castagne secche da trasformare   in   "Farina   di   Neccio  della  Garfagnana"  D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale a  macine  di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.    Le  castagne  prodotte  nella zona delimitata di cui all'art. 3 e riconducibili  alle  varieta'  di  cui  all'elenco dell'art. 2 devono essere   essiccate   nei  metati  tradizionali.  L'essiccazione  deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno. Le  castagne  devono  essere  immesse nel metato in quantita' tali da formare  uno  strato  compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90 centimetri,  in  modo  che l'umidita' possa evaporare onde non creare ristagni  all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.    Dopo  un  periodo  di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le castagne  dovranno  essere  pulite  dallo loro buccia esterna, con le tradizionali  macchine  a  battitori,  ventilate  a  macchina  o  con tecniche  tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure. La  resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne crude non puo' superare il 30 % in peso.    Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne secche  al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto alla  elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse conferisca al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.    La  "Farina  di  Neccio  della Garfagnana" D.O.P. prima di essere posta  in  commercio  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidita' massima del 13%, colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo, profumo di castagne.    I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto con  la  D.O.P.  "Farina  di  Neccio della Garfagnana" sono tenuti ad iscrivere  i  loro  castagneti in un elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla norma EN 45011.    Le  domande  di  iscrizione  dei  castagneti  nell'elenco  devono contenere  gli  estremi  atti  ad  individuare  la  proprieta' e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il numero  di  foglio,  mappa  e  la  partita  catastale, le superfici a castagneto,  il  numero  di  piante ad ettaro e le varieta' presenti. Tali  domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a decorrere  dal  quale si intende commercializzare il prodotto "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate  le  domande  intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.    La  raccolta  delle castagne deve avvenire tra il 1o ottobre e il 30 novembre di ogni anno.    I  produttori  aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco:      il metato presso il quale avverra' l'essiccazione, la quantita' di   castagne  fresche  poste  ad  essiccare,  il  giorno  di  inizio dell'essiccazione  e  la  resa  finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverra' la molitura.    Il  mugnaio  avente  il mulino iscritto nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita:      il  produttore,  il  periodo  di  molitura e il quantitativo di farina prodotta.    Il  metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo comma.    La  domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.    I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne in  "Farina  di Neccio della Garfagnana" D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle castagne.    La  domanda  di  richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini deve  essere  presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale  si  intende  adibire  le  strutture  alla  trasformazione  del prodotto  da  commercializzare con il marchio "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.                               Art. 6.                        Legame con l'ambiente    I  produttori  di  castagne  nonche' i gestori di metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo di  controllo  di  cui al successivo art. 7. Entro dieci giorni dalla fine   della   raccolta  deve  essere  presentata,  all'organismo  di controllo  la  denuncia  di  produzione  di castagne fresche raccolte relativa  all'annata  in corso. La denuncia di produzione da parte di un  produttore  puo'  essere  fatta  in  piu' volte, e l'organismo di controllo  rilascera',  di  volta in volta, attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.                               Art. 7.                       Organismo di controllo    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.                               Art. 8.                            Etichettatura    Ogni  anno  la  nuova "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P., potra'   essere   commercializzata  soltanto  dopo  il  primo  giorno di dicembre.    I  prodotti  trasformati  possono  menzionare in etichetta che il prodotto  stesso  e' ottenuto con "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.  purche'  il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte dell'organismo   di  cui  all'art.  6,  e  rispetti  le  prescrizioni impartite  da  detto  organismo per l'identificabilita' delle partite del prodotto.    La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. puo' essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in una  fascia  di  protezione  di cartone. Le confezioni saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri  trasformatori  e' consentito commercializzare la confezione di 12  chilogrammi  in  due  sacchi  trasparenti  e sigillati da 6 chili cadauno sempre inscatolati.    Detti  contenitori  devono essere chiusi e sigillati in modo tale da  impedire  che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del  sigillo.  Il  sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:      A)"Farina  di  Neccio della Garfagnana", seguita immediatamente al  di sotto dalla dicitura "Denominazione origine protetta" (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;      B)  nome  cognome  o ragione sociale del produttore, nonche' la ditta  e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);      C) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.    L'etichetta  deve altresi' contenere il logo europeo della D.O.P. cosi' come definito dal regolamento CE. n. 1726/98.    In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa  da  quella  prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelta", "selezionata" e similari.  E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.    E'  consentito  l'uso  di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.  |  
|   |  |             ----> vedere Logo a pag. 74 della G.U. <----  |  
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