| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 2 febbraio 2001 |  
| Protezione  transitoria  accordata  a livello nazionale alla modifica del   disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine protetta  "Prosciutto  Toscano",  registrata  con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o luglio 1996. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                      delle politiche agricole                    ed agroindustriali nazionali
    Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del 1o luglio  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di origine  protetta  "Prosciutto  Toscano",  ai  sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;  Visto  il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale e' stato autorizzato  l'organismo  privato "C.S.Q.A. - Certificazione qualita' agroalimentare  S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di  origine  protetta  "Prosciutto  Toscano" sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio del prosciutto toscano, con  sede  in  San  Donato  in  Collina (Firenze), intesa ad ottenere alcune  modifiche  del disciplinare di produzione della denominazione di  origine  protetta  "Prosciutto Toscano", ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, serie generale n. 233 del   5 ottobre   2000,  in  relazione  alla  quale  potevano  essere presentate   al  Ministero  delle  politiche  e  forestali  eventuali osservazioni,   adeguatamente   motivate,   da   parte  dei  soggetti interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di pubblicazione;  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le sopraindicate osservazioni;  Vista  la nota prot. n. 64064 del 15 novembre 2000, con la quale il Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;  Vista  l'istanza  del  25 gennaio  2001,  con la quale il Consorzio richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)  n.  535/97  sopra  richiamato,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda   di   modifica   del   disciplinare   di   produzione  della denominazione  di  origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione di origine protetta  "Prosciutto Toscano", in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal Consorzio sopra citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della denominazione  di  origine  protetta  "Prosciutto Toscano" secondo la modifica   richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente organismo comunitario decida su detta domanda;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del 17 marzo  1997  alla  modifica,  chiesta dal Consorzio del prosciutto toscano, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta  "Prosciutto  Toscano"  registrata  con  regolamento (CE) n. 1263/96  della  Commissione  del 1o luglio 1996 ai sensi dell'art. 17 del  predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  233  del 5 ottobre 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Coloro  i  quali  intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto, devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 27 luglio 1999, citato nelle premesse.  2.  Fermo  restando  il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP "Prosciutto  Toscano",  registrata  con  regolamento  (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o luglio 1996, di accedere alla certificazione di  conformita'  alla  disciplina  di produzione da esso prevista, la certificazione  di  conformita'  rilasciata  dal  predetto  organismo privato  ai  sensi  del  primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al disciplinare  di  produzione di origine protetta "Prosciutto Toscano" ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.  |  
|   |                                 Art. 3.  1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 febbraio 2001                                      Il direttore generale: Ambrosio  |  
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