| Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2001 (vai al sommario) | 
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| DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2000, n. 443 | 
| Disposizioni     legislative    in    materia    di    documentazione amministrativa.(Testo B). | 
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;   Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato  dall'articolo  1,  comma  6,  lettera  e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;   Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;   Viste  le  preliminari  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;   Visto   il   parere   della   Conferenza  Stato-citta',  ai  sensi dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;   Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre 2000;   Acquisito  il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;   Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e della giustizia;
                                  EMANA
                    il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1 (R)                             Definizioni
  1.  | 
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                             Art. 2 (L)                               Oggetto
    1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica amministrazione:  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai gestori  di  pubblici  servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza  e  ai  privati  che  vi  consentono. Le norme concernenti i documenti  informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano  anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  | 
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                           Articolo 3 (R)                              Soggetti
  1. 2. 3. 4.  | 
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                           Articolo 4 (R)        Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
  1. 2.  | 
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                           Articolo 5 (L)                        Rappresentanza legale
     1.  Se  l'interessato  e'  soggetto  alla potesta' dei genitori, a tutela,  o  a  curatela,  le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente  testo  unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente  la  potesta'  dei genitori, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.  | 
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                            Art. 6 (L-R)                      Riproduzione di documenti
    1.  Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i privati hanno facolta' di sostituire,  a  tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture  contabili,  la  corrispondenza e gli altri atti di cui per legge  o  regolamento  e  prescritta  la  conservazione,  con la loro riproduzione  su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali. (L)  2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al  comma  1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate  sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.  3.  4.  | 
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                           Articolo 7 (L)                Redazione e stesura di atti pubblici
     1.  I  decreti,  gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo.   2.  Il  testo  degli  atti  pubblici  comunque  redatti  non  deve contenere  lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.  Sono  ammesse  abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua  straniera di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni  al  testo,  si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.  | 
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                           Articolo 8 (R)                        Documento informatico
  1. 2. 3. 4.  | 
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                           Articolo 9 (R)        Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
  1. 2. 3. 4.  | 
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                             Art. 10 (R)            Forma ed efficacia del documento informatico
    1.  2.  3.  4.  | 
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                           Articolo 11 (R) Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
  1. 2.  | 
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                           Articolo 12 (R)                        Pagamenti informatici
  1.  | 
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                           Articolo 13 (R)                          Libri e scritture
  1.  | 
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                           Articolo 14 (R)               Trasmissione del documento informatico
  1. 2. 3.  | 
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                           Articolo 15 (L)    Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
     1.  In  materia  di  trasmissione di atti o copie di atti di stato civile   o  di  dati  concernenti  la  cittadinanza  da  parte  delle rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.  | 
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                           Articolo 16 (R)  Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
  1. 2. 3.  | 
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                           Articolo 17 (R)    Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
  1. 2.  | 
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                          Articolo 18 (L-R)                          Copie autentiche
     1.  Le  copie  autentiche,  totali o parziali, di atti e documenti possono  essere  ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della  riproduzione  fedele  e  duratura  dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali.   2.  L'autenticazione  delle  copie  puo' essere fatta dal pubblico ufficiale  dal  quale  e stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un  notaio,  cancelliere,  segretario  comunale,  o altro funzionario incaricato   dal   sindaco.   Essa   consiste   nell'attestazione  di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico  ufficiale  autorizzato,  il quale deve altresi' indicare la data  e  il  luogo  del  rilascio,  il numero dei fogli impiegati, il proprio  nome  e  cognome,  la qualifica rivestita nonche' apporre la propria  firma  per  esteso  ed  il  timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto  o  documento  consta  di  piu' fogli il pubblico ufficiale appone  la  propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. 3. (R)  | 
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                           Articolo 19 (R)          Modalita' alternative all'autenticazione di copie
  1.  | 
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                           Articolo 20 (R)                Copie di atti e documenti informatici
  1. 2. 3. 4. 5.  | 
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                           Articolo 21 (R)                 Autenticazione delle sottoscrizioni
  1. 2.  | 
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                           Articolo 22 (R)                             Definizioni
  1.  | 
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                           Articolo 23 (R)                           Firma digitale
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  | 
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                           Articolo 24 (R)                     Firma digitale autenticata
  1. 2. 3. 4. 5. 6.  | 
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                           Articolo 25 (R)   Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
  1. 2.  | 
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                           Articolo 26 (R)                    Deposito della chiave privata
  1. 2. 3.  | 
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                           Articolo 27 (R)                     Certificazione delle chiavi
  1. 2. 3. 4.  | 
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                           Articolo 28 (R)              Obblighi dell'utente e del certificatore
  1. 2.  | 
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                           Articolo 29 (R)         Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
  1. 2. 3. 4.  | 
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                           Articolo 30 (L)              Modalita' per la legalizzazione di firme
     1.  Nelle  legalizzazioni  devono  essere  indicati  il  nome e il cognome  di  colui  la  cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante  deve  indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.  | 
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                           Articolo 31 (L)                 Atti non soggetti a legalizzazione
     1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a  legalizzazione  le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali  su  atti,  certificati,  copie  ed  estratti  dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e  il  luogo  del  rilascio,  il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita  nonche'  apporre  la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.  | 
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                           Articolo 32 (L)       Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o                       legalmente riconosciute
     1.  Le  firme  dei  capi  delle  scuole  parificate  o  legalmente riconosciute  sui  diplomi  originali  o sui certificati di studio da prodursi  ad  uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.  | 
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                           Articolo 33 (L)          Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
     1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate  a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero  competente,  o  di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.   2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere  e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche  o  consolari  italiane  all'estero. Le firme apposte su atti   e   documenti   dai  competenti  organi  delle  rappresentanze diplomatiche  o  consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31   3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua  straniera,  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al  testo straniero dalla competente rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore ufficiale.   4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera   residente   nello   Stato  sono  legalizzate  a  cura  delle prefetture.   5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.  | 
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                           Articolo 34 (L)                    Legalizzazione di fotografie
     1.  Le  amministrazioni  competenti  per  il rilascio di documenti personali   sono   tenute  a  legalizzare  le  prescritte  fotografie presentate    personalmente   dall'interessato.   Su   richiesta   di quest'ultimo  le fotografie possono essere, altresi', legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.   2.  La  legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei  documenti  personali  non  e' soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.  | 
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                          Articolo 35 (L-R)             Documenti di identita' e di riconoscimento
  1. (R) 2. (R) 3.  Nei  documenti  d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione  o  l'attestazione  dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.  | 
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                             Art. 36 (L)             Carta di identita' e documenti elettronici
    1.  Le  caratteristiche  e le modalita' per il rilascio della carta d'identita'  elettronica e del documento d'identita' elettronico sono definite  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la  funzione  pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.  2.   La   carta  d'identita'  elettronica  e  l'analogo  documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere: a) i dati identificativi della persona: b) il codice fiscale:  3.   La  carta  d'identita'  e  il  documento  elettronico  possono contenere: a) l'indicazione del gruppo sanguigno: b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i  dati  biometrici  indicati  col  decreto di cui al comma 1, con   esclusione, in ogni caso, del DNA: d) tutti   gli   altri   dati  utili  al  fine  di  razionalizzare  e   semplificare   l'azione   amministrativa   e  i  servizi  resi  al   cittadino,  anche  per  mezzo  dei  portali,  nel  rispetto  della   normativa in materia di riservatezza: e) le  procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono   essere  conosciute  dalla  pubblica  amministrazione  e  da  altri   soggetti ivi compresa la chiave biometria, occorrenti per la firma   digitale.  4. La carta d'identita' elettronica puo' altresi' essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.  5.  Con  decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  il  Garante  per la protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza Stato - citta' ed autonomie  locali,  sono  dettate  le  regole tecniche e di sicurezza relative  alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle  carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente  articolo.  Le  predette  regole  sono  adeguate con cadenza almeno  biennale  in  relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.  6 Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al  presente  articolo  e  delle  vigenti  disposizioni in materia di protezione   dei   dati   personali,  le  pubbliche  amministrazioni, nell'ambito   dei   rispettivi   ordinamenti,   possono  sperimentare modalita'  di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.  7.  La  carta  di  identita',  ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.  | 
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                           Articolo 37 (L)                          Esenzioni fiscali
     1.  Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.   2 L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.  | 
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                          Articolo 38 (L-R)          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
     1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.   2.(R)   3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti  di  pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza  del  dipendente  addetto  ovvero  sottoscritte e presentate unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di identita'  del  sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita  nel  fascicolo.  Le  istanze  e  la  copia  fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti  di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e'   consentita   nei   limiti   stabiliti  dal  regolamento  di  cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.  | 
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                           Articolo 39 (L)         Domande, per la partecipazione a concorsi pubblici
     1.  La  sottoscrizione  delle  domande  per  la  partecipazione  a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,   nonche'   ad   esami   per   il  conseguimento  di abilitazioni,   diplomi   o   titoli  culturali  non  e  soggetta  ad autenticazione.  | 
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                           Articolo 40 (L)                     Certificazioni contestuali
     1.  Le  certificazioni  da  rilasciarsi  da  uno stesso ufficio in ordine  a  stati,  qualita'  personali e fatti, concernenti la stessa persona,  nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.  | 
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                           Articolo 41 (L)                      Validita' dei certificati
     1.   I  certificati  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni attestanti   stati,   qualita'  personali  e  fatti  non  soggetti  a modificazioni  hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validita' superiore.   2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli  estratti  e  le  copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi   dalle  pubbliche  amministrazioni  nonche'  dai  gestori  o esercenti  di pubblici servizi anche oltre i termini di validita' nel caso  in  cui  l'interessato  dichiari, in fondo al documento, che le informazioni  contenute  nel  certificato  stesso  non  hanno  subito variazioni  dalla  data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti  certificativi  sono  richiesti  deve  avere comunque corso, una volta  acquisita  la  dichiarazione  dell'interessato. Resta ferma la facolta'  di  verificare  la  veridicita'  e  la  autenticita'  delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.  | 
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                           Articolo 42 (R)                     Certificati di abilitazione
  1.  | 
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                          Articolo 43 (L-R)                       Accertamenti d'ufficio
  1.   2.  Fermo  restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di  cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalita' di rilevante interesse pubblico ai fini  del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta,  da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico  servizio,  degli  archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e   fatti   ovvero   al  controllo  sulle  dichiarazioni  sostitutive presentate  dai  cittadini.  Per  l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione     certificante    rilascia    all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 3. 4. 5. 6.  | 
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                           Articolo 44 (R)       Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
  1. 2.  | 
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                          Articolo 45 (L-R)                 Documentazione mediante esibizione
     1.  I  dati  relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza,  lo  stato civile e la residenza attestati in documenti di  identita'  o  di  riconoscimento  in  corso di validita', possono essere  comprovati  mediante  esibizione  dei  documenti medesimi. E' fatto   divieto  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o esercenti  di  pubblici  servizi,  nel  caso  in  cui  all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di   identita'   o   di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.   E',  comunque,  fatta  salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici sevizi la facolta' di verificare, nel  corso  del  procedimento,  la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita' o di riconoscimento. 2. 3.  | 
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                           Articolo 46 (R)             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
  1.  | 
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                           Articolo 47 (R)          Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'
  1. 2. 3. 4.  | 
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                           Articolo 48 (R)    Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
  1. 2. 3.  | 
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                           Articolo 49 (R)         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
  1. 2.  | 
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                           Articolo 50 (R)                       Attuazione dei sistemi
  1. 2. 3. 4. 5.  | 
|   | 
                           Articolo 51(R)  Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 52 (R)          Il sistema di gestione informatica dei documenti
  1.  | 
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                           Articolo 53 (R)                     Registrazione di protocollo
  1. 2. 3. 4. 5.  | 
|   | 
                           Articolo 54 (R)                 Informazioni annullate o modificate
  1. 2.  | 
|   | 
                           Articolo 55 (R)                       Segnatura di protocollo
  1. 2. 3. 4. 5.  | 
|   | 
                           Articolo 56 (R)      Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione                      informatica dei documenti
  1.  | 
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                           Articolo 57 (R)                        Numero di protocollo
  1.  | 
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                           Articolo 58 (R)  Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 59 (R)                           Accesso esterno
  1. 2. 3. 4.  | 
|   | 
                           Articolo 60 (R)         Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 61 (R) Servizio  per  la  gestione  informatica  dei  documenti  dei  flussi                     documentali e degli archivi
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 62 (R) Procedure  di  salvataggio  e  conservazione  delle  informazioni del                               sistema
  1. 2. 3. 4.  | 
|   | 
                           Articolo 63 (R)                        Registro di emergenza
  1. 2. 3. 4. 5.  | 
|   | 
                           Articolo 64(R)             Sistema di gestione dei flussi documentali
  1. 2. 3. 4.  | 
|   | 
                           Articolo 65 (R)    Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
  1.  | 
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                           Articolo 66 (R)      Specificazione delle informazioni previste dal sistema di                   gestione dei flussi documentali
  1.  | 
|   | 
                           Articolo 67 (R)        Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 68 (R)           Disposizioni per la conservazione degli archivi
  1. 2. 3.  | 
|   | 
                           Articolo 69 (R)                           Archivi storici
  1.  | 
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                           Articolo 70 (R)                      Aggiornamenti del sistema
  1.  | 
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                          Articolo 71 (L-R)                       Modalita' dei controlli
  1. 2. 3.   4.   Qualora   il  controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive presentate  ai  privati  che  vi  consentono  di  cui all'articolo 2. l'amministrazione   competente   per   il   rilascio  della  relativa certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)  | 
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                           Articolo 72(R)                    Responsabilita' dei controlli
  1. 2.  | 
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                           Articolo 73 (R)      Assenza di responsabilita' della pubblica amministrazione
  1.  | 
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                          Articolo 74 (L-R)                   Violazione dei doveri d'ufficio
     1.   Costituisce   violazione  dei  doveri  d'ufficio  la  mancata accettazione  delle  dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorieta' rese a norma delle disposizioni del presente testo unico: 2.  | 
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                           Articolo 75 (R)                       Decadenza dai benefici
  1.  | 
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                           Articolo 76 (L)                            Norme penali
     1.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso  nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.   2.  L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.   3.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47   e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone  indicate nell'articolo  4,  comma  2,  sono  considerate come fatte a pubblico ufficiale.   4.  Se  i  reati  indicati  nei  commi  1, 2 e 3 sono commessi per ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  | 
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                          Articolo 77 (L-R)                           Norme abrogate
     1.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:  la  legge  4  gennaio  1968 n. l5: l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3,  4,  7,  9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo  2,  comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge  15  maggio  1997  n.  127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge  16  giugno  1998  n.  191;  gli  articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L) 2.  | 
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                            Art. 78 (L-R)                    Norme che rimangono in vigore
    1. a) tutte  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti in   materia  di  trasmissione  delle  dichiarazioni  fiscali di cui al   D.P.R.  22 luglio 1998, n. 399, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542,   al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio   1998,  al  decreto  direttoriale  29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio   1999,  n.  l64, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31   marzo  1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica   per  la  determinazione dell'indicatore della situazione economica   equivalente   dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali   agevolate: b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo: c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 941: d) l'articolo  2,  comma  15, secondo periodo della legge 24 dicembre   1993 n. 537: e) le  disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31   dicembre  1996,  n.  675  e  ai  decreti  legislativi  adottati in   attuazione  delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998,   n. 344: f) fino  alla  loro  sostituzione,  i  regolamenti  ministeriali,  le   direttive  e  i decreti ministeriali a contenuto generale, nonche'   le regole tecniche gia' emanate alla data di entrata in vigore del   presente testo unico: e) tutte  le  disposizioni legislative in materia di conservazione di   beni archivistici di cui al capo II del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.   490.  2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di  regolamento  concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle  forze  dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2000
                                 CIAMPI
                         AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri                       BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica                       BIANCO, Ministro dell'interno                       FASSINO, Ministro della giustizia
     Visto, il Guardasigilli: FASSINO
                               AVVERTENZA
     I  riferimenti  normativi  relativi  al  decreto  legislativo sono riportati  in  calce  al  decreto  del Presidente della Repubblica di approvazione  del  testo  unico,  pubblicato nel presente supplemento ordinario.  | 
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