Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2001, n. 14
Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante la disciplina dei centri di assistenza fiscale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che ha aggiunto nel citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il capo V, recante disposizioni in materia di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, che prevede gli istituti del visto di conformita' e dell'asseverazione;
Visto l'articolo 40 del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che il Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie per il rilascio ai centri di assistenza fiscale dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria; le modalita' per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti e' stato rilasciato il visto di conformita', l'asseverazione e la certificazione tributaria; la prestazione di congrue garanzie per i danni ai contribuenti, in relazione al rilascio del visto di conformita', dell'asseverazione e della certificazione tributaria;
Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-20475/UCL del 15 dicembre 2000;
Ritenuto opportuno sottrarre dall'ambito del visto di conformita' l'attestazione della congruita' dei ricavi dichiarati ovvero delle cause che giustificano l'eventuale scostamento al fine di agevolare il rilascio del predetto visto da parte dei soggetti a cio' preposti;
Ritenuto opportuno prevedere altresi' che l'attestazione delle predette circostanze possa essere resa in sede di asseverazione e che con la stessa possano essere attestate le cause che giustificano le eventuali incoerenze rispetto agli indici economici individuati negli studi di settore;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 2, la disposizione di cui alla lettera c) e' soppressa;
b) nell'articolo 3, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 2. "Con l'asseverazione viene attestata, altresi', la congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano la non congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono essere attestate, inoltre, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 gennaio 2001
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 249

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 riguarda
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.
- L'art. 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 490 ha introdotto nel decreto legislativo n. 241 del
1997, il capo V recante disposizioni in materia di
assistenza fiscale.
- Il testo dell'art. 35, del decreto legislativo n. 241
del 1997 e' il seguente:
"Art. 35 (Responsabilita' dei centri). - 1. Il
responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e
c), su richiesta del contribuente:
a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle
dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa
documentazione e alle risultanze delle scritture contabili,
nonche' di queste ultime alla relativa documentazione
contabile;
b) assevera che gli elementi contabili ed
extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili
e da altra documentazione idonea.
2. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1,
lettere d), e) e f):
a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto
di conformita' dei dati delle dichiarazioni unificate la
relativa documentazione;
b) rilascia, a seguito della attivita' di cui alla
lettera c) del comma 3, dell'art. 34, un visto di
conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni alla
relativa documentazione.
3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma
3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta
dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione
di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo
relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.".
- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 241
del 1997, inserito dall'art. 1 del decreto legislativo n.
490 del 28 dicembre 1998 e' il seguente:
"Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
stabilisce:
a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai
centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti
autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri
di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione
finanziaria;
b) le modalita' per l'esecuzione dei controlli e
l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui
confronti e' stato rilasciato il visto e l'asseverazione di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata
la certificazione ai sensi dell'art. 36, tenendo conto, in
particolare, del tipo di assistenza fiscale prestata ai
predetti contribuenti anche in ordine alla tenuta delle
scritture contabili;
c) la prestazione di congrue garanzie per i danni ai
contribuenti in relazione al rilascio del visto di
conformita', dell'asseverazione e della certificazione
tributaria secondo le disposizioni del presente capo
commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
d) ulteriori disposizioni attuative di quanto
previsto nel presente capo.".
- Il regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, reca norme per
l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164, adotta il regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 164
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Visto di conformita'). - 1. Il rilascio del
visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica
il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella
dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione
e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e
detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo
scomputo delle ritenute d'acconto.
2. Il rilascio del visto di conformita' di cui all'art.
35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, implica, inoltre:
a) la verifica della regolare tenuta e conservazione
delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
c) (Lettera soppressa).
- Il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 164,
del 31 maggio 1999, come modificato dal decreto qui
pubblicato, e' il seguente:
"Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore per le singole attivita' esercitate,
oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono idividuati con decreto direttoriale del Dipartimento
delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
2. Con l'asseverazione viene attestata, altresi', la
congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei compensi
dichiarati a quelli determinati sulla base degli studi di
settore, ove applicabili, ovvero le cause che giustificano
la non congruita' dei predetti ricavi o compensi. Possono
essere attestate, inoltre, le cause che giustificano
un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati
dai predetti studi.".
 
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