Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 8 febbraio 2001, n. 12
Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da
parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di farmaci
di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione
sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuita'
assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente,
che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei"; b) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui
all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per
i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio
sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della
sanita', completato con il timbro personale del medico";
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis
puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di
durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere
l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono
professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui
e' rilasciata";
3) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto la
forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei
farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui
all'allegato III-bis e' modificato con decreto del Ministro della
sanita' emanato, in conformita' a nuove disposizioni di modifica
della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per l'inserimento di
nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e
III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione
narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis
attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente
articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a
detenere nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso
professionale urgente. Copia dell'autoricettazione e' conservata
per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle
prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i
farmaci di cui all'allegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita' terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis,
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base
o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i
familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o
dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantita'
terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate
dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo
in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei";
4) il comma 6 e' abrogato con effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della sanita' di cui al primo
periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della presente
lettera;
c) all'articolo 45:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui
alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su
presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantita' e nella forma
prescritta";
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
200.000 a lire 1.000.000"; c) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati; d) all'articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche' le unita' operative dei servizi territoriali
delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e
scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle
tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al
modello di cui al comma 2 ed e' vidimato dal direttore sanitario,
o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il
registro di carico e scarico e' conservato, in ciascuna unita'
operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per
due anni dalla data dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza
contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico
compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei
registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale
da trasmettere alla direzione sanitaria".
2. Al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente allegato: "Allegato III-bis (articoli 41 e 43) Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina Ossicodone Ossimorfone".
3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: "hanno validita' limitata a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' limitata a trenta giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7386): Presentato dall'on. Bolognesi ed altri il 25 ottobre 2000. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa,
l'8 novembre 2000 con pareri delle commissioni I, II, XIV,
Parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la
legislazione. Esaminato dalla XII commissione il 9, 29, 30 novembre 2000; il 6, 13,
14 dicembre 2000 e approvato il 21 dicembre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4937): Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in sede
deliberante, il 9 gennaio 2001 con pareri delle commissioni
1a, 2a, giunta per gli affari delle Comunita' europee e
Speciale in materia di infanzia. Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 17 gennaio
2001. Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede referente, in data
17 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, giunta
per gli affari delle Comunita' europee e Speciale in
materia di infanzia. Esaminato dalla 12a commissione, in sede referente, il 17 gennaio
2001. Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede deliberante, in
data 19 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a,
giunta per gli affari delle Comunita' europee e Speciale in
materia di infanzia. Esaminato dalla 12a commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio
2001 e approvato il 24 gennaio 2001.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 41 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 41 (Legge 22 dicembre 1975. n. 685, art. 41-
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) - Modalita'
di consegna. - 1. La consegna di sostanze sottoposte a
controllo, da parte degli enti a delle imprese autorizzati
a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione
al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua
identita', qualora la consegna sia effettuata presso la
sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o
dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al
domicilio dell'acquirente, previo accertamento della
identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento
di riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato.
In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o
psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'art.
14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il
trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a
cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di
Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,
la consegna di sostanze sottoposte a controllo puo' essere
fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita'
terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal
medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne
prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare
di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d),
compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed
il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto,
la natura e la quantita' degli stupefacenti trasportati.
Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando
predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente
ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per
la opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e
vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario
al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti
o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del
presente articolo e' punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo,
deve conservare la copia della fattura, il relativo buono
acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a mezzo posta o
corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o
del corriere privato, relativa alla spedizione della merce.
La inosservanza delle disposizioni del presente comma e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire un milione.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 43 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 43 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 43 -
Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 33, comma 2) - Obblighi
dei medici chirurghi e dei medici veterinari. - 1. I medici
chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'art. 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette
previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo
indelebile, il cognome, il nome e la residenza
dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del
proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte
lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei
tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione
stessa la data e la firma.
2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni
indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un
ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal
Ministero della sanita' e distribuito, a richiesta dei
medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi
ordini professionali, che, all'atto della consegna devono
far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale e'
tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna
al richiedente.
2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di
cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a
ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci
forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello
predisposto dal Ministero della sanita', completato con il
timbro personale del medico.
3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una
sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non
superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le
prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere,
inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero
telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da
cui e' rilasciata.
3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato
III-bis puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
per cura di durata non superiore a trenta giorni ricetta
deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e
del numero di telefono professionale del medico chirurgo o
del medico veterinario da cui e' rilasciata.
4. Il Ministro della sanita' stabilisce con proprio
decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla
prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis.
L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis e'
modificato con decreto del Ministro della sanita' emanato,
in conformita' a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di
sanita' e il Consiglio superiore di sanita', per
l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di
cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14, aventi
una comprovata azione narcotico-analgesica.
5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono
autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui
all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo
quanto disposto dal presente articolo, e ad
approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere
nonche' a trasportare la quantita' necessaria di sostanze
di cui alle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 per
uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione e'
conservata per due anni a cura del medico, che tiene un
registro delle prestazioni effettuate, per uso
professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato
III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti sanitari di
base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali e' autorizzato a
consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei, le quantita' terapeutiche
dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che effettuano
servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente
identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati
a trasportare le quantita' terapeutiche dei farmaci di cui
all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a
domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.
6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio
sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale
e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri
chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unita'
sanitaria locale .".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 45 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' como modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 45 (Legge 22 dicembre1975, n. 685, art 45 - Legge
26 giugno 1990, n. 162, art. 11 commi 1 e 2) - Obblighi del
farmacista. - 1. La vendita dei farmaci e delle
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'art. 14 deve essere effettuata dal farmacista con
l'obbligo di accertarsi dell'identita' dell'acquirente e di
prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento
in calce alla ricetta.
2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste
dall'art. 14 soltanto su presentazione di prescrizione
medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'art.
43 e nella quantita' e nella forma prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la
ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite
nell'art. 43, di annotare sulla ricetta la data di
spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone
conto ai fini del discarico ai sensi dell'art. 62.
4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la
prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 1.000.000.
6. Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire,
con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli
idonei al controllo del movimento delle sostanze
stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli
ospedali e singoli reparti.".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 60 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 60 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) -
Registro di entrata e uscita. - 1. Ogni acquisto o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V
previste, dall'art. 14 deve essere iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o
aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica
progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il
movimento di entnta e di uscita delle sostanze predette.
Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina
dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara
nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e'
costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello
predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con
decreto del Ministro.
2-bis. Le unita' operative delle strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' le unita' operative dei
servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono
dotate di registro di carico e scarico delle sostanze
stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
IV previste dall'art. 14.
2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere
conforme al modello di cui al comma 2 ed e' vidimato dal
direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico
conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile
dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell'ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all'unita'
operativa e' responsabile della effettiva corrispondenza
tra la giacenza contabile e quello reale delle sostanze
stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e
IV previste dall'art. 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio
farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la
corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto
e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione
sanitaria.".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il testo dell'art. 43, comma 4, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, si veda la precedente nota all'art. 1, comma
1, lettera b).
Nota all'art. 1, comma 4:
- Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo n. 539 del 1992 (Attuazione della direttiva
92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura
dei medicinali per uso umano), cosi' come modifacato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Medicinali soggetti a prescrizione medica da
rinnovare volta per volta).
(Omissis).
3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al
comma 1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse
devono essere ritirate dal farmacista, che e' tenuto a
conservarle per sei mesi, qualora non le consegni
all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a
carico del Servizio sanitario nazionale.
Omissis.".



 
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