Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 5 febbraio 2001
Recepimento della direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981, recante, fra l'altro, le norme di attuazione di cui alla direttiva 76/63/CEE relativa all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne i sedili per accompagnatori;
Vista la direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 297 del 18 novembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE del Consiglio relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote;

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.
2. L'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, oppure;
rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o ottobre 2001 non e' consentito:
rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, oppure;
accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se il tipo di trattore stesso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente decreto.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita1iana.
Roma, 5 febbraio 2001

Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Bersani
Il Ministro per le politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio
 
Allegato

La parte II dell'allegato 7 al decreto del Presidente della Repubblica 1981, n. 212, e' cosi' modificato:
1) I punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Ogni sedile deve avere un elemento di appoggio laterale di posizionamento ed essere munito di uno schienale di altezza non inferiore a 200 mm. Tale misura non si applica se lo schienale del sedile e' costituito dalla cabina o dal telaio della struttura antiribaltamento. La base del sedile deve essere imbottita o elastica.
3. Deve essere previsto un poggiapiedi idoneo per l'accompagnatore e maniglie adeguate per facilitare l'accesso al sedile dell'accompagnatore e per aiutare quest'ultimo a mantenervisi saldamente.".
2) Al punto 4, secondo comma, la prima frase e' sostituita dalla frase seguente:
"La parte superiore dello spazio libero per l'accompagnatore puo' essere limitata, verso il retro e lateralmente, da un raggio non superiore a 300 mm ... (vedi figura in appendice).".
3) Il punto 6 e' soppresso.
 
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