| Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE FINANZE |  
| CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 244 |  
| Zona  franca  della Valle d'Aosta - Contingenti di merci in esenzione fiscale previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 623. |  
  |  
 |  
                                  Alle    Direzioni   compartimentali                                  delle dogane e delle II.II.                                  Alla  Direzione compartimentale per                                  le contabilita' centralizzate                                  Alle Direzioni delle circoscrizioni                                  doganali                                  Alle Dogane                                  Agli U.T.F.                                      e, per conoscenza:                                  Alla Direzione centrale dei servizi                                  doganali                                  Alla  Direzione  centrale  A.G.P. e                                  servizi informatici e tecnici                                  Alla   Direzione   centrale   della                                  imposizione     indiretta     sulla                                  produzione e sui consumi                                  Alla    Direzione    centrale   per                                  l'analisi    merceologica   ed   il                                  laboratorio chimico                                  Al Servizio ispettivo centrale                                  Al  Comando  generale della Guardia                                  di finanza                                  Al  Servizio  consultivo  ispettivo                                  tributario                                  Al Dipartimento delle entrate                                  Al   Ministero   per  le  politiche                                  agricole                                  Alla  Regione  autonoma della Valle                                  d'Aosta                                  Alla Camera di commercio, industria                                  e artigianato di Aosta                                  Alla     Camera     di    commercio                                  internazionale                                  Alla     Confederazione    generale                                  dell'industria italiana                                  Alla     confederazione    generale                                  dell'agricoltura                                  Alla     Confederazione    generale                                  italiana del commercio, del turismo                                  e dei servizi                                  All'Unione   italiana   camere   di                                  commercio, industria ed artigianato                                  Al    Consiglio   nazionale   degli                                  spedizionieri doganali                                  Alla      Federazione     nazionale                                  spedizionieri italiani                                  All'Associazione          nazionale                                  commercio estero (A.N.C.E.)                                  All'Associazione  fra  le  societa'                                  italiane per azione - ASSONIME
    E' stato segnalato a questo Dipartimento:    a) che  alcune  aziende  della  Valle d'Aosta, anziche' collocare nell'ambito  della  propria  regione,  per  essere  quivi  consumati, prodotti  ottenuti  con  l'impiego di zucchero importato in esenzione dai  diritti  doganali,  vendono,  ai  sensi  e  per  gli effetti del regolamento  regionale  n.  1/1994,  tali  prodotti fuori della Valle medesima con gravi distorsioni della concorrenza;    b) che  in  conseguenza  di cio' si e' determinata una situazione particolare  che  ha  dato  origine  ad  un'evoluzione tutt'altro che univoca dei contesti accesi a fronte dei processi verbali elevati dai militari  della  Guardia  di  finanza  operanti alle dipendenze della compagnia  di  Aosta,  essendo state assunte posizioni contrastanti a fronte di situazioni del tutto identiche.  Al   riguardo,   premesso   che  la  problematica  e'  circoscritta all'importazione dei contingenti di zucchero in esenzione dai diritti doganali, con esclusione, quindi, dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero,   essendo   stata   la  stessa  abolita  dall'art.  35  del decreto-legge  n.  331/1993,  convertito con la legge n. 427/1993, la scrivente  osserva che dalla lettura letterale ed ontologica dei dati normativi  del regime di esenzione previsto dalla legge originaria n. 623  del  3 agosto  1949 e dal regolamento 29 gennaio 1973 emerge che detto  regime e' rivolto esclusivamente a vantaggio della popolazione locale per il soddisfacimento dei propri bisogni personali.  Il regolamento regionale n. 1 del 14 marzo 1994, di interpretazione autentica  del  predetto  regolamento 29 gennaio 1973, affermando che l'utilizzazione  dei  prodotti  contingentati nei processi produttivi contemplati  nel  regolamento del 1973 "... deve essere considerata a tutti  gli  effetti consumo nel territorio regionale" consente, a sua volta,  ai  produttori  locali  l'adozione  di  procedure formalmente legittime,  ma  sostanzialmente  distorsive del mercato, consistenti, appunto,  nel  destinare alla vendita fuori della Valle d'Aosta merce prodotta   in   territorio   valdostano  con  l'impiego  di  prodotti contingentati,  beneficiando,  percio'  stesso  di  costi  produttivi ridotti.  Tale   sistema  commerciale,  benche'  consentito  dal  regolamento regionale,  si  colloca al di fuori dell'operativita' teleologica sia della  legge  n.  623/1949 che del regolamento del 1973, i cui motivi ispiratori  vanno  rintracciati  ed  identificati  con  le  disagiate condizioni  economiche e geografiche della Valle d'Aosta elevata, per cio'  stesso,  a  zona franca dalla predetta legge n. 623/1949, i cui caratteri  derogatori  del modello di zona franca prevista dal codice doganale  comunitario,  fatti  salvi  dall'art.  307,  1o  comma, del trattato di Roma.  Ne  consegue che il regolamento regionale in questione non puo' che essere  interpretato,  come  suggerito dall'Avvocatura generale dello Stato  col parere prot. n. 142239 del 29 dicembre 1998, nel senso che il  prodotto  di  cui  all'oggetto  gode dell'esenzione fiscale se e' venduto  nel  territorio  regionale  o  e'  inserito  in  un prodotto trasferito  al  consumatore  finale  regionale,  con  l'esclusione di benefici  fiscali  in  caso di successive fasi di commercializzazione che destinino il prodotto fuori dall'ambito regionale.  Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  per  quanto concerne il contenzioso  che  si  e'  determinato  in materia, tenuto conto delle condizioni  di  incertezza  sulla  portata del menzionato regolamento regionale   nell'ambito  del  quadro  normativo  di  riferimento,  si ritiene,  in  base  alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 2, del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 472, e nell'art. 10 della   legge   27 luglio   2000,  n.  212,  di  dover  soprassedere, limitatamente   alle   fattispecie  pregresse  ancora  pendenti,  dal recupero  delle somme, eventualmente dovute dagli operatori economici interessati a titolo di sanzione amministrativa.  Cio'  posto  e  dovendo,  per  il  futuro,  ancorare,  per  ragioni collegate  ad  esigenze di certezza e stabilita', l'irrogazione delle sanzioni in materia ad una data ben precisa, si ritiene che tale data possa  coincidere,  come  suggerito  dall'ufficio  del  coordinamento legislativo, appositamente interpellato al riguardo, con quella della presente  circolare che verra' portata a conoscenza degli interessati con i consueti mezzi di pubblicita'.  Pertanto,   allo   scopo  di  consentirne  la  completa  e  agevole conoscenza,  si  ritiene  che la data medesima possa farsi coincidere con il quindicesimo giorno dalla data di divulgazione della presente.    Roma, 29 dicembre 2000                                       Il direttore generale: Guaiana  |  
|   |  
 
 | 
 |