| Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 29 gennaio 2001 |  
| Abilitazione   all'istituto   "SPIGA   -   Societa'  di  psicoanalisi interpersonale  e  gruppoanalisi",  ad  istituire e ad attivare nella sede  di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509. |  
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                               IL CAPO               del Dipartimento per la programmazione               il coordinamento e gli affari economici
    Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto regolamento;  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;  Vista  l'istanza  presentata  dall'Istituto  "SPIGA  -  Societa' di psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi", con sede in Roma;  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;  Visto  il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,  ha  individuato  gli  standard  minimi  di cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;  Vista  la  nota n. 51 del 18 gennaio 2001, con la quale il predetto Comitato  ha  espresso  in  via  definitiva la favorevole valutazione tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata dal predetto Istituto;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto  11 dicembre  1998,  n.  509, l'istituto "SPIGA - Societa' di psicoanalisi   interpersonale   e   gruppoanalisi"  e'  abilitato  ad istituire   e  ad  attivare  nella  sede  di  Roma,  ai  sensi  delle disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso, successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno e' pari a quindici unita'.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 gennaio 2001                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona  |  
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