| Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 31 gennaio 2001 |  
| Autorizzazione    all'organismo   TE.S.I.   -   Tecnologie   sviluppo industriale  S.r.l.,  in Anagni, al rilascio di certificazioni CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva 95/16/CE. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE             dello sviluppo produttivo e competitivita'
    Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998, concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,  articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE  sugli  ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;  Vista  l'istanza  dell'8 marzo  2000,  protocollo  n. 757171 con la quale  l'organismo  TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., con  sede  in  via  Provinciale  Casilina  km  3,200  -  03012 Anagni (Frosinone),  in  forza  dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica   30 aprile   1999,  n.  162,  ha  richiesto  la  conferma dell'autorizzazione  al  rilascio  di  certificazioni  ai sensi della direttiva medesima;  Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo TE.S.I. - Tecnologie  sviluppo  industriale  S.r.l.,  soddisfa quanto richiesto dalla   direttiva   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;  Considerato,   altresi',   che  l'organismo  TE.S.I.  -  Tecnologie sviluppo  industriale S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                              Decreta:                               Art. 1.  1. L'organismo TE.S.I. - Tecnologie sviluppo industriale S.r.l., e' autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla lettera B);    allegato VI: esame finale;    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme, modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e competitivita' - Ispettorato tecnico.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  ed  ha  validita' triennale.  2.  Entro  il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti controlli,  venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e  professionali,  o  si  constati che, per la mancata osservanza dei criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto  ai  punti  1)  e  2), codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30 aprile  1999,  n.  162,  si  procede alla revoca della presente autorizzazione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 31 gennaio 2001                                      Il direttore generale: Visconti  |  
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