Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario)
LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11
Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.
2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria.
3. Le somme gia' percepite dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.
4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122, numero 2), del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4336-bis):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'aula il 1o dicembre 1999, dell'art. 13 del disegno di
legge n. 4336 presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (D'Alema) e dal Ministro delle finanze (Visco) il
15 novembre 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 1o dicembre 1999 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 6a.
Esaminato dalla 2a commissione l'11, 18 gennaio 2000;
il 2, 9 febbraio 2000.
Esaminato in aula il 30 marzo 2000; il 5 aprile 2000 ed
approvato l'11 luglio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7195):
Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede
referente, il 17 luglio 2000 con pareri delle commissioni
I, II, V.
Esaminato dalla XI commissione il 18, 19, 24 ottobre
2000; il 20 dicembre 2000.
Relazione scritta presentata il 17 gennaio 2001 (atto
n. 7195/A - relatore on. Delbono).
Esaminato in aula il 19 gennaio 2001 ed approvato il
23 gennaio 2001.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:

- Il testo dell'art. 122, numero 2), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari) e' il seguente:
"Art. 122 - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:
1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono
autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del
presente ordinamento o di altre leggi, sugli atti e
commissioni inerenti al loro ufficio;
2) con una percentuale sui crediti recuperati
dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi
e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della
vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per
cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di
spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.".
Note all'art. 1, commi 3 e 4:
- Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, vedi nota
all'art. 1, comma 1.



 
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