| Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 13 febbraio 2001, n. 11 |  
| Disposizioni   in   materia  di  forfetizzazione  del  compenso  agli ufficiali giudiziari. |  
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              promulga
  la seguente legge:                               Art. 1.
    1.  Agli  ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e'  riconosciuto  il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale  del  15  per  cento  di cui all'articolo 122, numero 2), dell'ordinamento   approvato   con   decreto   del  Presidente  della Repubblica  15  dicembre  1959,  n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura gia' corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.  2.  Le  somme  corrisposte  ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria.  3.  Le  somme  gia'  percepite  dagli  ufficiali giudiziari e dagli aiutanti  ufficiali  giudiziari,  o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto   dall'articolo 122,   numero  2),  del  citato  ordinamento approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959,  per  gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui  trattamenti  economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.  4.  In  caso  di  accettazione  della  corresponsione  delle  somme determinate  ai  sensi  del  comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti  alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad  oggetto  il  riconoscimento della percentuale di cui all'articolo 122,  numero  2),  del  citato  ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998  e  1999,  sono  dichiarati  estinti d'ufficio con compensazione delle  spese  tra  le  parti.  I  provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.    Data a Roma, addi' 13 febbraio 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 4336-bis):              Disegno  di legge risultante dallo stralcio, deliberato          dall'aula  il 1o dicembre 1999, dell'art. 13 del disegno di          legge  n.  4336 presentato dal Presidente del Consiglio dei          Ministri  (D'Alema) e dal Ministro delle finanze (Visco) il          15 novembre 1999.              Assegnato  alla  2a  commissione  (Giustizia),  in sede          referente, il 1o dicembre 1999 con pareri delle commissioni          1a, 5a, 6a.              Esaminato  dalla  2a commissione l'11, 18 gennaio 2000;          il 2, 9 febbraio 2000.              Esaminato in aula il 30 marzo 2000; il 5 aprile 2000 ed          approvato l'11 luglio 2000.          Camera dei deputati (atto n. 7195):              Assegnato   alla   XI  commissione  (Lavoro),  in  sede          referente,  il  17 luglio 2000 con pareri delle commissioni          I, II, V.              Esaminato  dalla  XI  commissione il 18, 19, 24 ottobre          2000; il 20 dicembre 2000.              Relazione  scritta  presentata il 17 gennaio 2001 (atto          n. 7195/A - relatore on. Delbono).              Esaminato  in  aula  il 19 gennaio 2001 ed approvato il          23 gennaio 2001. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota all'art. 1, comma 1:
                - Il  testo  dell'art.  122, numero 2), del decreto del          Presidente  della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n.  1229          (Ordinamento  degli  ufficiali  giudiziari e degli aiutanti          ufficiali giudiziari) e' il seguente:              "Art. 122 - Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:                1)  mediante proventi costituiti dai diritti che sono          autorizzati   ad   esigere,  secondo  le  disposizioni  del          presente  ordinamento  o  di  altre  leggi,  sugli  atti  e          commissioni inerenti al loro ufficio;                2)   con   una  percentuale  sui  crediti  recuperati          dall'Erario,  sui campioni civili, penali ed amministrativi          e  sulle  somme  introitate  dall'Erario  per effetto della          vendita  dei  corpi  di  reato, in ragione del quindici per          cento. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di          spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.".          Note all'art. 1, commi 3 e 4:              - Per l'art. 122, numero 2), del decreto del Presidente          della  Repubblica  15 dicembre  1959,  n.  1229,  vedi nota          all'art. 1, comma 1.
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