Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2001 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' DI BOLZANO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO 30 gennaio 2001
Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
del consiglio istitutivo

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 120;
Visto il nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano emanato con decreto del presidente del consiglio istitutivo del 13 novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2000;
Accertato la necessita' di modificare alcuni articoli dello statuto;
Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 127 del 22 novembre 2000, riguardante l'approvazione delle modifiche statutarie della Libera Universita' di Bolzano;
Visto il parere favorevole sulle modifiche statutarie espresso dalla giunta provinciale nella seduta del 4 dicembre 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 gennaio 2001;
Accertato che il Ministro, esaminato le proposte di modifica dello statuto della Libera Universita' di Bolzano, ritiene non conforme alla legge l'allegato B dello statuto concernente il nuovo elenco delle strutture didattiche;
Accertato che il Ministro non si e' espresso sulle altre modifiche statutarie proposte;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modifiche statutarie:
a) il comma 1 dell'art. 15 (consiglio di facolta') viene modificato come segue:
"1. Il consiglio di facolta', considerati l'indirizzo internazionale e le esigenze didattiche plurilingui dell'Universita', e' composto dal preside, che lo presiede, dai professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita', dai professori che verranno chiamati a far parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni e dai professori responsabili dei singoli corsi ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello statuto.
I consigli di facolta' possono inoltre cooptare fino a tre membri esterni che siano professori di chiara fama provenienti da altre universita' italiane o straniere ed incaricati con un contratto d'insegnamento presso la facolta' nel cui consiglio vengono cooptati.";
b) il comma 2 dell'art. 16 (consiglio di corso) viene modificato come segue:
"2. Il preside e' obbligato a nominare per ogni corso di studio un professore quale responsabile del corso per un periodo di almeno due anni.
Il preside puo' inoltre nominare altri due docenti i quali, insieme al responsabile che lo presiede, formano il relativo consiglio di corso.
Alle sedute del consiglio di corso possono anche partecipare, con diritto di voto consultivo, non piu' di due studenti del corso e professionisti del settore.";
c) nell'art. 18 (Offerta didattica) dello statuto vengono inseriti i commi 3 e 4:
"3. A partire dall'anno accademico 2001/2002, l'Universita' provvede a rilasciare, ai sensi dell'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, e secondo i nuovi ordinamenti i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea specialistica (LS);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR);
e) master.
4. I titoli di cui al comma 1, vengono rilasciati dall'Universita' agli studenti iscritti fino all'anno accademico 2000/2001; l'Universita' disciplina altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti.";
d) i commi 3 e 4 dell'art. 35 (Attivazione di nuove facolta') vengono modificati come segue:
"3. I professori di ruolo ed i professori che verranno chiamati a far parte della facolta' a tempo pieno e per almeno due anni saranno aggregati al comitato ordinatore.
4. Il comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, di cui uno professore di prima fascia, e non oltre tre anni dalla sua istituzione.
Decorso tale termine senza che si sia verificata la predetta assegnazione, il consiglio dell'Universita' puo' prorogare l'incarico per un altro anno o puo' procedere a nuova nomina del comitato ordinatore.".
Bolzano, 30 gennaio 2001
Il presidente: Durnwalder
 
Nota in lingua italiana.
Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, e' pubblicato alla pag. 39 della presente Gazzetta Ufficiale l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si da' notizia nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui e' riportata la pubblicazione in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento. Nota in lingua tedesca.
Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemass Art. 5, Absatze 2 und 3 des Dekretes des Prasidenten der Republik vom 15. juli 1988, n. 574, steht auf der Seite 39 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Sudtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich auch in deutscher Sprache wiedergegeben wird.
 
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